Imprenditore Segnalato In Centrale Rischi Banca D’Italia: Può Ottenere Prestiti Personali?

Nessuna legge vieta a un imprenditore segnalato in Centrale Rischi di chiedere e ottenere un prestito personale: a chiudere davvero le porte, nella maggior parte dei casi, non è la segnalazione in sé, ma ciò che l’imprenditore fa (o non fa) nelle settimane successive.

La Centrale dei Rischi della Banca d’Italia è un archivio informativo, non un registro dei “cattivi pagatori” né un elenco di persone interdette dal credito. La stessa Banca d’Italia chiarisce che comparire in CR significa semplicemente avere verso un intermediario un’esposizione pari o superiore alla soglia di rilevazione: 30.000 euro in via ordinaria, 250 euro se la posizione è classificata a sofferenza. Il problema nasce quando la segnalazione è negativa — sconfinamento, scaduto, inadempienza probabile e soprattutto sofferenza — e quando l’imprenditore, individuale o socio garante di una società, reagisce d’istinto.

L’esperienza insegna che le reazioni istintive sono quasi sempre le stesse, e quasi sempre sbagliate:

  1. Chiedere finanziamenti a raffica a più banche e finanziarie, sperando che “almeno una dica sì”.
  2. Pagare di corsa (o firmare un saldo e stralcio) convinti che la segnalazione sparisca il giorno dopo.
  3. Dare per scontato che la segnalazione sia legittima, senza verificarne i presupposti.
  4. Confondere la Centrale Rischi con CRIF e gli altri sistemi privati, rivolgendosi al soggetto sbagliato o, peggio, ad agenzie che promettono cancellazioni.
  5. Cercare credito “a ogni costo”, anche tacendo la reale situazione dell’impresa o accettando canali irregolari.
  6. Lasciar passare il tempo, ignorando gli strumenti di regolazione della crisi e i rimedi urgenti.

Perché questo tema rientra esattamente nell’ambito di lavoro dello Studio Monardo? Perché la segnalazione in Centrale Rischi di un imprenditore si trova all’incrocio di due materie: il diritto bancario, dove l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare nazionale di avvocati e commercialisti, e la crisi d’impresa, dove opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 e come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. Contestare una sofferenza e, al tempo stesso, impostare la via d’uscita dal debito sono due facce dello stesso lavoro.

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Errore n. 1 — Presentare richieste di finanziamento a tappeto

L’errore

Un imprenditore individuale scopre di essere segnalato a sofferenza da una società di leasing. Nell’arco di un mese presenta domanda di prestito personale in tre banche, due finanziarie online e una società di credito al consumo “specializzata”. Riceve sei rifiuti, spesso senza spiegazioni, e alla settima richiesta la risposta arriva ancora più rapida.

Perché è un errore

Ogni intermediario, prima di concedere credito, è tenuto a valutare il merito creditizio del richiedente. Per il prestito personale chiesto come consumatore l’obbligo è espressamente sancito dall’art. 124-bis del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993); per il credito all’impresa discende dai principi di sana e prudente gestione cui l’intermediario è soggetto. Questa valutazione passa quasi sempre dalla consultazione della Centrale Rischi e dei Sistemi di Informazioni Creditizie privati (SIC). Il punto che sfugge quasi sempre è che ogni richiesta lascia a sua volta una traccia: nei SIC le domande di finanziamento vengono registrate e restano visibili agli altri aderenti per un periodo stabilito dal Codice di condotta approvato dal Garante per la protezione dei dati personali, anche quando la domanda viene respinta o abbandonata.

Chi presenta molte richieste ravvicinate, quindi, non aumenta le probabilità di successo: produce agli occhi del sistema l’immagine di un soggetto in affanno, che cerca liquidità ovunque.

Le conseguenze

La conseguenza immediata è una serie di rifiuti che si alimentano a vicenda. Quella meno visibile è più seria: l’analista che esamina la settima domanda vede la sofferenza in CR e, in più, una sequenza di richieste recenti non andate a buon fine. Il risultato è che anche l’intermediario che, davanti a una domanda isolata e ben documentata, avrebbe potuto valutare positivamente la posizione, finisce per respingerla.

C’è poi un effetto di secondo livello che riguarda il futuro. Se la crisi dovesse sfociare in una procedura di sovraindebitamento, la sequenza di finanziamenti chiesti e ottenuti in una fase di evidente difficoltà può essere esaminata dal giudice per valutare se il debitore abbia contribuito con colpa grave al proprio indebitamento: la Cassazione, con l’ordinanza n. 21048 del 24 luglio 2025, ha chiarito che la negligenza della banca nel concedere credito non cancella automaticamente la colpa del consumatore che lo ha richiesto.

Cosa fare invece

Prima di qualunque nuova domanda, occorre sapere esattamente che cosa vede la banca. L’azione corretta è richiedere gratuitamente il proprio prospetto alla Centrale Rischi della Banca d’Italia (online, allo sportello o per posta) e contestualmente i propri dati ai principali SIC, e solo dopo averli analizzati decidere se, quando e a chi presentare una richiesta. Una domanda unica, rivolta all’intermediario più adatto al profilo, accompagnata da documentazione reddituale completa e da una spiegazione trasparente della segnalazione, ha un peso completamente diverso da sei domande “al buio”.

Se dall’esame emerge che la segnalazione è contestabile, la priorità si inverte: prima si agisce per rettificarla, poi si chiede il finanziamento.

Come si costruisce una richiesta che l’analista possa davvero valutare

Una domanda ben preparata non nasconde la segnalazione: la governa. Nella pratica, il fascicolo che accompagna la richiesta dovrebbe contenere almeno quattro elementi. Il primo è la documentazione reddituale completa degli ultimi due o tre anni, distinguendo con chiarezza il reddito dell’impresa da eventuali altre entrate familiari stabili. Il secondo è una breve nota scritta che spieghi l’origine della segnalazione, il suo stato attuale (contestata, in corso di definizione, estinta) e i documenti che lo provano. Il terzo è la dimostrazione della sostenibilità della rata: estratti conto recenti, impegni finanziari in essere, margine disponibile dopo le spese ricorrenti. Il quarto, quando possibile, è un elemento che riduca il rischio percepito, come un importo richiesto proporzionato alle reali necessità o una garanzia offerta in modo consapevole.

L’esperienza insegna che l’analista del credito lavora con procedure e punteggi, ma che una posizione “spiegata” viene esaminata con un’attenzione diversa rispetto a una posizione in cui la sofferenza emerge a sorpresa dalla consultazione delle banche dati. Chi dichiara la segnalazione prima che la banca la scopra dimostra trasparenza; chi la tace e viene scoperto si gioca, in un istante, la credibilità dell’intera domanda.

Anche la scelta dell’interlocutore conta. La banca con cui l’imprenditore intrattiene da anni un rapporto regolare, e che conosce l’andamento del conto, dispone di informazioni che un intermediario online non ha. Rivolgersi prima a quell’istituto, con un fascicolo completo, è quasi sempre più sensato che inseguire la promessa di un’approvazione rapida in rete.

Il dettaglio che pochi conoscono

Per l’imprenditore individuale non esiste una “doppia identità” creditizia. Le esposizioni dell’impresa individuale e quelle personali fanno capo allo stesso codice fiscale: la sofferenza generata da un fido aziendale compare quando l’imprenditore chiede, come privato, il prestito per l’auto di famiglia. Diverso è il caso del socio o amministratore di una società di capitali: le esposizioni della società sono segnalate a nome della società, ma le fideiussioni che il socio ha prestato compaiono nella sua posizione personale come garanzie rilasciate, e l’intermediario le legge come un’esposizione potenziale che può ridurre la sua capacità di rimborso.


Errore n. 2 — Pagare di corsa pensando che la segnalazione sparisca

L’errore

La sofferenza riguarda un residuo di poco più di 18.000 euro. L’imprenditore raccoglie la somma con fatica, paga, oppure firma un accordo di saldo e stralcio con la società che ha acquistato il credito, e il mese dopo si presenta in banca per il prestito personale. Il rifiuto arriva comunque, e l’imprenditore non capisce perché.

Perché è un errore

Il meccanismo della Centrale Rischi è descritto con precisione dalla Banca d’Italia: l’intermediario smette di segnalare il debito nel mese in cui viene pagato, ma le informazioni relative ai periodi precedenti non vengono cancellate e restano consultabili dagli intermediari aderenti, con limiti temporali precisi (gli ultimi 36 mesi disponibili). Il pagamento, quindi, chiude la segnalazione per il futuro ma non riscrive il passato.

È qui che molti compromettono la propria posizione: pagare è sempre una scelta corretta sul piano del debito, ma farlo senza aver prima verificato se la segnalazione fosse legittima significa rinunciare, di fatto, alla possibilità di ottenere una rettifica “all’origine”, che è l’unico modo per eliminare anche lo storico.

Le conseguenze

Chi paga un debito legittimamente segnalato ottiene la cessazione della segnalazione, non la sua cancellazione. Chi paga un debito illegittimamente segnalato, senza contestarlo, si ritrova con uno storico negativo che poteva essere rimosso e che invece resterà leggibile per anni.

Nel caso della transazione il rischio è ulteriore. Se l’accordo non disciplina espressamente la segnalazione, la banca o il cessionario non hanno alcun obbligo di modificarla oltre quanto imposto dalle regole di vigilanza. Se invece la disciplina, e l’intermediario non vi dà seguito nei tempi pattuiti, si apre la strada al risarcimento: la Cassazione, con l’ordinanza n. 3671 del 9 febbraio 2024, ha confermato la condanna di una banca che aveva ritardato per mesi l’aggiornamento della posizione concordato in una transazione, liquidando il danno in via equitativa in relazione alla durata della permanenza della segnalazione.

Cosa fare invece

La sequenza corretta è: prima verifica, poi pagamento o transazione. Se si tratta, ogni accordo di saldo e stralcio deve contenere una clausola specifica sulla segnalazione in Centrale Rischi e nei SIC — che cosa l’intermediario comunicherà, con quale classificazione, entro quale data — e deve essere accompagnato dalla richiesta scritta della liberatoria. Una volta pagato, occorre controllare nel prospetto dei mesi successivi che la segnalazione sia effettivamente cessata e che l’importo sia stato aggiornato correttamente.

Se invece l’analisi rivela vizi della segnalazione (mancata valutazione complessiva, errori di importo, segnalazione di un credito contestato), la contestazione va avviata prima o contestualmente al pagamento, e il pagamento può essere accompagnato da una riserva espressa.

Il controllo dopo il pagamento: che cosa guardare nel prospetto

Il pagamento non chiude il lavoro. Nei mesi successivi occorre richiedere di nuovo il prospetto della Centrale Rischi e verificare tre cose. La prima: che la segnalazione dell’intermediario sia effettivamente cessata dal mese dell’estinzione, e non prosegua per inerzia. La seconda: che l’importo riportato nei mesi precedenti corrisponda a quello realmente dovuto, perché un importo gonfiato da interessi o spese non dovuti è a sua volta un dato contestabile. La terza: che, in caso di transazione, la classificazione comunicata sia quella concordata.

Se il credito era stato ceduto, la verifica va estesa: può accadere che la banca cedente e il cessionario abbiano segnalato la stessa posizione in periodi diversi, e che uno dei due non abbia aggiornato correttamente i propri flussi. Anche questo è un profilo da far valere per iscritto, con richiesta di correzione e conservazione della risposta.

Per i SIC privati il controllo è analogo, ma le regole di conservazione dei dati dopo la regolarizzazione sono quelle stabilite dal Codice di condotta: anche qui, un dato che non si aggiorna dopo il pagamento va segnalato senza attendere che sia la banca, in sede di nuova istruttoria, a farlo notare.

Il dettaglio che pochi conoscono

Nel linguaggio comune “cancellazione” e “cessazione” vengono usati come sinonimi, ma in Centrale Rischi indicano due cose opposte. La cessazione è l’effetto naturale dell’estinzione del debito: da quel mese l’intermediario non segnala più, ma lo storico resta. La cancellazione (o rettifica) è la correzione di un dato che non avrebbe mai dovuto essere comunicato così com’è: elimina il dato anche per i periodi passati. Solo l’intermediario segnalante può effettuare la rettifica, e la Banca d’Italia non ha il potere di sostituirsi a lui nel modificare il contenuto delle segnalazioni.


Errore n. 3 — Accettare la sofferenza senza verificarne i presupposti

L’errore

Un imprenditore ha un leasing strumentale con alcuni canoni arretrati, mentre gli altri rapporti bancari sono regolari, l’azienda fattura e il conto corrente è movimentato. Riceve la comunicazione della società di leasing, legge “sofferenza” e si convince che non ci sia nulla da fare: in fondo, i canoni non li ha pagati.

Perché è un errore

La sofferenza non è la fotografia di un ritardo. La Circolare della Banca d’Italia n. 139 del 1991, nelle sue versioni aggiornate (tra gli ultimi aggiornamenti, quello dell’11 febbraio 2025), stabilisce che l’appostazione a sofferenza richiede una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scattare automaticamente per singoli eventi come uno o più ritardi di pagamento o la contestazione del credito da parte del debitore.

La giurisprudenza di legittimità è costante da quasi vent’anni. A partire da Cass. civ., sez. I, 12 ottobre 2007, n. 21428, e poi con Cass. n. 15609/2014, Cass. n. 4320/2021 e Cass. n. 10159/2022, la Suprema Corte ha affermato che la segnalazione a sofferenza presuppone uno stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica, da ricavare dall’insieme della posizione del debitore e non dal singolo rapporto con la banca segnalante. Da ultimo, Cass. civ., sez. I, ord. 12 marzo 2026, n. 5593 ha cassato una sentenza d’appello che aveva ritenuto legittima una sofferenza basandosi soltanto sul mancato pagamento dei canoni di un leasing di poco superiore a 41.000 euro.

Le conseguenze

Accettare una segnalazione illegittima significa subirne tutti gli effetti senza averne i presupposti: revoca degli affidamenti da parte di altri istituti, rifiuto di nuovi finanziamenti, chiusura delle linee commerciali, difficoltà a ottenere il mutuo personale o il prestito per esigenze familiari. La conseguenza più grave è il tempo perduto: più a lungo la segnalazione resta, più il danno si consolida e più diventa difficile dimostrare, in un eventuale giudizio d’urgenza, che il pregiudizio è ancora evitabile.

Cosa fare invece

La verifica va fatta su documenti, non su impressioni. Occorre confrontare la data della segnalazione con la situazione complessiva dell’impresa in quel momento: rapporti con gli altri istituti, andamento del conto, bilanci o dichiarazioni, eventuali contestazioni del credito già formulate. Se l’intermediario si è limitato a registrare un inadempimento su un singolo rapporto, senza alcuna istruttoria sulla posizione complessiva, la segnalazione è contestabile.

Il primo passo è una richiesta scritta all’intermediario segnalante, con cui si chiede di conoscere gli elementi posti a base della classificazione e se ne domanda la rettifica. In assenza di risposta soddisfacente si può ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario oppure, quando il pregiudizio è grave e imminente, al giudice con ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c.

Leggere il prospetto senza farsi ingannare dalle parole

Il prospetto della Centrale Rischi usa un linguaggio tecnico che spesso spaventa più del necessario. Le esposizioni vengono raggruppate per categorie di censimento: rischi autoliquidanti (anticipi su fatture e simili), rischi a scadenza (mutui, leasing, prestiti con piano di rimborso), rischi a revoca (aperture di credito in conto corrente), garanzie ricevute e rilasciate, sofferenze. Accanto agli importi accordati e utilizzati possono comparire indicazioni sullo stato del rapporto, come lo sconfinamento o lo scaduto.

Non tutte le anomalie hanno lo stesso peso. Uno sconfinamento temporaneo su un fido aziendale è un segnale di tensione, non un giudizio di insolvenza; un’inadempienza probabile esprime una valutazione di rischio, non la certezza del mancato rimborso; la sofferenza, invece, è la classificazione più grave, perché comunica al sistema una condizione di insolvenza o di grave e non transitoria difficoltà. È per questo che la giurisprudenza pretende, per la sofferenza, il rigore istruttorio descritto sopra.

Il punto che sfugge quasi sempre è che una stessa situazione di fatto può essere classificata in modo diverso da intermediari diversi. Se una banca segnala a sofferenza mentre gli altri istituti, che conoscono la medesima impresa, mantengono i rapporti regolari o li classificano in modo meno grave, il contrasto è già di per sé un indizio da approfondire: la valutazione complessiva dovrebbe tenere conto proprio del quadro che gli altri rapporti restituiscono.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il dovere di valutazione non si esaurisce con la cessione del credito. Quando il credito passa a una società cessionaria, nell’ambito di cessioni in blocco di crediti deteriorati, chi conferma o rinnova la segnalazione deve svolgere un’istruttoria autonoma e attuale sulla situazione del debitore. Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 28 maggio 2025 resa ai sensi dell’art. 700 c.p.c., ha ordinato la cancellazione immediata di una sofferenza rinnovata da una società di gestione crediti senza alcuna verifica della situazione patrimoniale complessiva della debitrice. Per molti imprenditori il cui debito originario è stato ceduto, questo è il punto di attacco più efficace.


Errore n. 4 — Confondere la Centrale Rischi con CRIF e i SIC privati (e affidarsi a chi promette cancellazioni)

L’errore

L’imprenditore sente parlare di “Centrale Rischi” e “CRIF” come se fossero la stessa cosa. Scrive alla Banca d’Italia chiedendo di cancellare una segnalazione presente in un sistema privato, oppure contesta la sofferenza in CR invocando la mancanza di un preavviso come se bastasse a renderla nulla. Poi, esasperato, risponde a un annuncio che promette “cancellazione garantita dalla CRIF in 30 giorni”.

Perché è un errore

I due sistemi hanno natura e regole diverse. La Centrale dei Rischi è un sistema pubblico gestito dalla Banca d’Italia, alimentato obbligatoriamente dagli intermediari vigilati, con finalità anche di vigilanza sulla stabilità del sistema. I SIC (CRIF, Experian, CTC e altri) sono sistemi privati ad adesione volontaria, disciplinati dal Codice di condotta approvato dal Garante privacy, che raccolgono anche esposizioni di importo contenuto e dati positivi sui pagamenti.

Da questa differenza discendono regole diverse proprio sul punto più spesso invocato: il preavviso. Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 4519 del 10 maggio 2023, ha affermato che per la segnalazione a sofferenza in CR né l’art. 125, comma 3, TUB né la Circolare n. 139 qualificano il preavviso come condizione di legittimità: la sua mancanza rileva soprattutto sul piano della responsabilità dell’intermediario. Con la decisione n. 4632 del 15 maggio 2023, lo stesso Collegio ha invece esaminato il preavviso nei SIC riferito a una persona fisica non consumatrice, come l’imprenditore individuale, riconoscendogli un ruolo centrale ai fini della legittimità della segnalazione in quel sistema. Non mancano, peraltro, tribunali che anche per la CR valorizzano l’omesso preavviso come violazione dei doveri di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.): tra questi il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 6 ottobre 2022.

Le conseguenze

Chi sbaglia destinatario perde settimane: la Banca d’Italia non rettifica le segnalazioni degli intermediari, e il gestore di un SIC non interviene sui dati della Centrale Rischi. Chi costruisce la contestazione di una sofferenza in CR solo sull’omesso preavviso rischia di vederla respinta, quando magari il vero vizio — la mancata valutazione complessiva — sarebbe stato decisivo.

La conseguenza più insidiosa è però quella delle agenzie che promettono cancellazioni “garantite” a pagamento: nessun soggetto esterno può cancellare una segnalazione legittima, e una segnalazione illegittima si rimuove solo attraverso i canali previsti (intermediario segnalante, ABF, Garante, giudice). Chi si affida a questi servizi spesso consegna documenti personali e denaro senza ottenere nulla.

Cosa fare invece

La mossa corretta è mappare separatamente le due banche dati: prospetto CR della Banca d’Italia da un lato, dati dei SIC dall’altro, e per ciascuna segnalazione individuare l’intermediario che l’ha effettuata, la categoria, la data e le regole applicabili. Solo così si può scegliere il motivo di contestazione più solido per ciascun sistema: in CR, di regola, la carenza dei presupposti sostanziali della sofferenza; nei SIC, oltre agli errori di contenuto, anche l’eventuale mancanza o tardività del preavviso, il cui invio va dimostrato dall’intermediario.

La richiesta di rettifica va indirizzata all’intermediario segnalante e, per conoscenza, al gestore del SIC quando si tratta di dati privati. Se la risposta manca o non soddisfa, si valutano ABF, Garante privacy e tribunale, scegliendo lo strumento in base all’urgenza e all’obiettivo (cancellazione, risarcimento o entrambi).

Il percorso di contestazione, passo dopo passo

Una contestazione efficace segue una sequenza ordinata. Si parte dal reclamo scritto all’intermediario segnalante, inviato con mezzo che ne provi la ricezione (PEC o raccomandata), in cui si indicano la segnalazione contestata, i motivi e la richiesta di rettifica, allegando la documentazione essenziale. Il reclamo non è una formalità: per rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario è necessario averlo presentato prima, e i tempi di risposta e di proposizione del ricorso sono quelli fissati dalle Disposizioni che regolano l’ABF.

Se la risposta non arriva o non soddisfa, si sceglie lo strumento. L’ABF è un sistema stragiudiziale, relativamente rapido, che decide su base documentale; le sue decisioni non sono sentenze, ma l’inadempimento dell’intermediario è reso pubblico. Il Garante per la protezione dei dati personali può essere adito quando la questione riguarda il trattamento dei dati, in particolare nei SIC. Il giudice ordinario, infine, è l’unica sede in cui ottenere, insieme, la cancellazione e il risarcimento del danno, e l’unica che offra la tutela cautelare d’urgenza.

La scelta non è indifferente e non è sempre alternativa: occorre valutare se l’obiettivo prioritario è ottenere in tempi brevi la rimozione del dato, per sbloccare un finanziamento, oppure ottenere anche il ristoro dei pregiudizi subiti. Una strategia impostata male all’inizio può costringere a ripartire da capo.

Il dettaglio che pochi conoscono

Molti imprenditori ignorano che il prestito personale di importo contenuto può “vivere” quasi esclusivamente nei SIC: se l’esposizione verso quell’intermediario è inferiore a 30.000 euro e non è in sofferenza, non compare affatto in Centrale Rischi. Al contrario, una sofferenza anche modesta — basta superare i 250 euro — entra in CR. Ne deriva che un imprenditore può avere una CR “pulita” e un profilo SIC compromesso, o viceversa: guardare una sola delle due banche dati significa lavorare con metà delle informazioni che la banca invece possiede.


Errore n. 5 — Cercare credito “a ogni costo”, anche tacendo la situazione dell’impresa

L’errore

Dopo i primi rifiuti, l’imprenditore cambia strategia. Presenta la domanda di prestito personale omettendo la sofferenza dell’impresa e i debiti scaduti, chiede a un familiare di intestarsi il finanziamento “per conto suo”, accetta un prestito da un privato conosciuto tramite passaparola a condizioni che non osa nemmeno mettere per iscritto, oppure utilizza il nuovo credito personale per pagare le rate di altri finanziamenti, spostando il problema di qualche mese.

Perché è un errore

Qui gli errori si sommano su piani diversi. Sul piano penale, l’art. 325 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni gli imprenditori esercenti un’attività commerciale, gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori che ricorrono o continuano a ricorrere al credito dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza; la condanna comporta anche l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale fino a tre anni. L’applicazione della norma richiede un’analisi rigorosa del caso concreto, ma il messaggio è chiaro: la reticenza sulla situazione dell’impresa, quando questa è in dissesto, non è una furbizia, è un rischio.

Sul piano civile, chi ottiene credito fornendo informazioni incomplete o false si espone a contestazioni del contratto e alla perdita di ogni argomento difensivo nei confronti del finanziatore. Sul piano delle procedure di sovraindebitamento, l’art. 69, comma 1, CCII esclude dalla ristrutturazione dei debiti il consumatore che ha determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, e — come ha chiarito Cass. n. 21048/2025 — la violazione dell’obbligo di valutare il merito creditizio da parte del finanziatore non elimina né attenua, di per sé, la colpa di chi ha continuato a indebitarsi. Il prestito da privati a condizioni sproporzionate, infine, espone al rischio concreto dell’usura, con tutte le conseguenze personali che ne derivano.

Le conseguenze

Il costo immediato è il peggioramento del debito: nuovo credito a condizioni più onerose, destinato a coprire vecchie rate, accelera la crisi invece di risolverla. La conseguenza più grave è che ogni finanziamento ottenuto in questo modo può trasformarsi, domani, in un ostacolo all’accesso agli strumenti che consentirebbero di uscire davvero dal debito, oltre che, nei casi di dissimulazione del dissesto, in un profilo di responsabilità penale.

C’è anche un effetto sul familiare coinvolto: chi si intesta il prestito o firma una fideiussione assume in proprio l’obbligazione, e la sua posizione creditizia seguirà la sorte dei pagamenti dell’imprenditore.

Cosa fare invece

La domanda di finanziamento deve essere trasparente: segnalazione dichiarata, spiegata e documentata, con evidenza di come il nuovo credito sarà rimborsato. Se la risposta onesta a questa domanda è che il nuovo credito servirebbe solo a pagare debiti che l’impresa non riesce più a sostenere, allora il problema non è il prestito personale: è la crisi, e va affrontata con gli strumenti costruiti per quello.

Prima di cercare altro denaro, occorre una diagnosi della sostenibilità del debito complessivo — personale e d’impresa — e la scelta dello strumento corretto: rinegoziazione con i creditori, composizione negoziata della crisi, procedure di sovraindebitamento. È esattamente il terreno su cui opera l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’art. 69, comma 2, CCII prevede che il creditore che ha colpevolmente contribuito a determinare o aggravare il sovraindebitamento, anche violando i principi dell’art. 124-bis TUB sul merito creditizio, non possa contestare in sede di omologazione la convenienza della proposta del consumatore. È una norma importante, ma spesso fraintesa: non rende “meritevole” il debitore che ha chiesto credito in modo irresponsabile, bensì limita le armi del finanziatore negligente. Proprio per questo conviene conservare tutta la documentazione delle richieste di finanziamento (moduli, informative, esiti): serve a ricostruire con precisione chi sapeva che cosa, e quando.


Errore n. 6 — Lasciar passare il tempo e ignorare gli strumenti della crisi

L’errore

L’imprenditore sa di avere una segnalazione negativa da mesi. Decide di “aspettare che passi”, continua a lavorare con i fidi residui, rinvia il confronto con le banche. Quando finalmente si rivolge a un legale chiede un risarcimento per la segnalazione, convinto che l’illegittimità basti a ottenerlo, e scopre che nel frattempo gli affidamenti sono stati revocati e che la via cautelare è diventata più difficile.

Perché è un errore

Il ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c. richiede, oltre alla probabile fondatezza della pretesa, un pregiudizio imminente e irreparabile. Chi agisce subito può dimostrare che la segnalazione sta bloccando operazioni concrete; chi lascia trascorrere molti mesi senza reagire offre alla controparte l’argomento che l’urgenza non c’è.

Sul risarcimento, la giurisprudenza di legittimità è netta: il danno da illegittima segnalazione in Centrale Rischi è un danno-conseguenza, non esiste “in re ipsa” e deve essere allegato e provato da chi lo chiede. Il principio, già espresso da Cass. n. 7594 del 28 marzo 2018, è stato ribadito da Cass. n. 11732/2024 e da Cass. n. 29252 del 13 novembre 2024; quest’ultima ha precisato che, per l’imprenditore, la prova può essere anche presuntiva e riguardare il peggioramento dell’affidabilità commerciale, essenziale per ottenere e mantenere il credito.

Infine, l’attesa priva l’impresa di strumenti pensati proprio per questa fase. L’art. 16, comma 5, CCII, nella formulazione introdotta dal correttivo D.Lgs. 136/2024, stabilisce che la notizia dell’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito né ragione di una diversa classificazione del credito, fatte salve le esigenze della disciplina di vigilanza prudenziale, e impone a banche e intermediari di partecipare alle trattative in modo attivo e informato.

Le conseguenze

Chi aspetta perde contemporaneamente tre cose: l’urgenza per il rimedio cautelare, le prove del danno (i rifiuti non documentati, le trattative interrotte senza traccia scritta) e la finestra in cui la composizione negoziata avrebbe potuto preservare gli affidamenti. La conseguenza più grave è arrivare in giudizio con una segnalazione magari illegittima ma senza alcuna prova del pregiudizio concreto, vedendosi negare il risarcimento nonostante l’accertamento del vizio.

Cosa fare invece

Agire entro poche settimane dalla scoperta della segnalazione, documentando per iscritto ogni conseguenza: richieste di finanziamento respinte con le relative comunicazioni, revoche di fidi, peggioramento delle condizioni, contratti persi. In parallelo, se l’impresa è in squilibrio ma ancora recuperabile, valutare subito l’accesso alla composizione negoziata, che mette l’imprenditore in una posizione negoziale protetta dalla legge e obbliga le banche a un confronto motivato.

Quando la situazione è già di sovraindebitamento, e l’imprenditore è minore o l’impresa ha cessato l’attività, la valutazione riguarda le procedure del Codice della crisi (concordato minore, liquidazione controllata, e per i debiti personali la ristrutturazione dei debiti del consumatore), con l’obiettivo dell’esdebitazione.

Le banche e gli organi di controllo: un meccanismo da conoscere

Per le società dotate di organo di controllo, il Codice della crisi prevede un ulteriore elemento che l’imprenditore spesso trascura. L’art. 25-decies CCII stabilisce che le banche e gli intermediari finanziari, quando comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne diano notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti. La norma serve a far emergere precocemente la crisi: la revoca di un fido non resta un fatto privato tra impresa e banca, ma diventa un segnale che l’organo di controllo è chiamato a valutare nell’ambito dei propri doveri di vigilanza.

Per l’imprenditore ciò significa che rinviare il problema è ancora meno praticabile. Se gli affidamenti vengono rivisti, la notizia circola all’interno della governance societaria, e l’inerzia degli amministratori può diventare oggetto di valutazione. Affrontare la crisi per tempo, al contrario, consente di presentarsi alle banche con un piano, di attivare la composizione negoziata quando ne ricorrono i presupposti e di sfruttare il dovere di partecipazione attiva e informata che la legge impone agli intermediari.

Anche per l’imprenditore individuale, privo di organi di controllo, vale lo stesso principio sostanziale: ogni mese di attesa riduce il ventaglio delle soluzioni e aumenta il peso delle segnalazioni che si accumulano.

Il dettaglio che pochi conoscono

La prova presuntiva del danno per l’imprenditore non è una formula vuota: si costruisce confrontando l’andamento dei rapporti bancari prima e dopo la segnalazione. Revoche di affidamenti ravvicinate nel tempo, rifiuti arrivati da istituti diversi dopo la data della segnalazione, aumento dei tassi applicati, richieste improvvise di garanzie aggiuntive: letti insieme, questi elementi consentono al giudice di risalire al pregiudizio anche in assenza di una “confessione” della banca che ha negato il credito. È un lavoro che richiede di raccogliere i documenti mentre i fatti accadono, non anni dopo.


Gli errori in cifre

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati verosimili, per rendere misurabile il costo di ciascun errore. Non descrivono casi reali e non costituiscono previsioni sull’esito di un caso concreto.

Simulazione A — Pagare senza contestare contro contestare prima

Ipotesi: imprenditore individuale segnalato a sofferenza per un residuo di 18.740 euro su un leasing, senza che l’intermediario abbia valutato la situazione complessiva (altri rapporti regolari, conto movimentato).

  • Strada 1 — paga il 21 marzo senza contestare. Da marzo l’intermediario smette di segnalare. Lo storico della sofferenza resta però consultabile dagli intermediari, secondo i limiti temporali della CR, per i mesi successivi. Una domanda di prestito personale di 25.000 euro presentata a giugno incontra comunque la sofferenza nello storico: con elevata probabilità viene respinta.
  • Strada 2 — contesta prima, con richiesta di rettifica e, in mancanza di riscontro, ricorso d’urgenza. Se il giudice ritiene la segnalazione priva dei presupposti e ne ordina la cancellazione, il dato viene rimosso anche per i periodi pregressi. L’imprenditore resta tenuto a pagare il debito se dovuto, ma la successiva domanda di finanziamento viene esaminata senza la sofferenza.

Differenza: nella strada 1 il pagamento è identico, ma lo storico negativo sopravvive; nella strada 2 si apre la possibilità di eliminarlo. Il costo dell’errore non è in euro di debito, ma in anni di credito precluso.

Simulazione B — Sette richieste in cinque settimane contro una richiesta preparata

Ipotesi: sofferenza di 4.960 euro, reddito d’impresa dichiarato stabile, necessità di un prestito personale di 15.000 euro.

  • Strada 1: sette domande a sette intermediari tra il 3 febbraio e il 10 marzo. Ogni domanda viene registrata nei SIC; le ultime quattro vengono esaminate da analisti che vedono sia la sofferenza sia le richieste recenti respinte. Esito: sette rifiuti e un profilo che, per alcuni mesi, appare ancora più rischioso.
  • Strada 2: estrazione dei dati CR e SIC a febbraio; verifica della segnalazione; se legittima, estinzione della sofferenza con accordo che disciplini la comunicazione all’intermediario; una sola domanda ad aprile, con dichiarazioni dei redditi, estratti conto e spiegazione scritta della vicenda. Esito possibile: valutazione nel merito della capacità di rimborso, eventualmente con importo ridotto o garanzia.

Simulazione C — Il danno provato contro il danno solo affermato

Ipotesi: sofferenza illegittima mantenuta per 8 mesi. Durante questo periodo l’imprenditore aveva chiesto un finanziamento di 64.300 euro in 60 mesi, respinto con comunicazione scritta, ed è stato costretto a ricorrere a un finanziamento alternativo più caro.

  • Rata al tasso inizialmente proposto del 5,9%: circa 1.240 euro al mese, interessi complessivi circa 10.100 euro.
  • Rata al tasso del finanziamento alternativo del 9,4%: circa 1.347 euro al mese, interessi complessivi circa 16.530 euro.
  • Maggior costo documentabile: circa 6.430 euro, oltre agli altri pregiudizi eventualmente provati.

Chi conserva il rifiuto scritto, il preventivo originario e il contratto alternativo ha elementi concreti per chiedere il ristoro; chi si limita ad affermare di “aver perso occasioni” rischia, alla luce di Cass. n. 11732/2024 e n. 29252/2024, di vedersi negare il risarcimento pur a fronte di una segnalazione illegittima. Anche quando il giudice liquida il danno in via equitativa, come nel caso deciso da Cass. n. 3671/2024, lo fa sulla base di circostanze concrete allegate e dimostrate.


La mappa degli errori

Gli errori descritti non si commettono tutti nello stesso momento. Alcuni nascono nei primi giorni, sotto la pressione del rifiuto; altri maturano nei mesi, quando la segnalazione diventa un’abitudine. Sapere in quale fase ci si trova aiuta a capire se e come l’errore sia ancora rimediabile. La tabella che segue li colloca sulla linea del tempo e indica, per ciascuno, la conseguenza tipica e la possibilità di rimedio.

ErroreMomento in cui si commetteConseguenza tipicaRimedio possibile
Richieste di finanziamento a tappetoPrimi giorni dopo il primo rifiutoRifiuti a catena, tracce delle richieste nei SICParziale: le tracce decadono col tempo; occorre fermarsi e pianificare
Pagare pensando alla cancellazioneFase di estinzione o transazioneStorico negativo che resta consultabileParziale: contestazione ancora possibile se la segnalazione era illegittima
Non verificare i presupposti della sofferenzaRicezione della comunicazioneEffetti pieni di una segnalazione forse illegittimaSì, se si agisce con tempestività
Confondere CR e SIC / agenzie di “cancellazione”Prima reazione difensivaTempo e denaro persi, contestazioni mal impostateSì: si riparte dai canali corretti
Credito “a ogni costo”Fase di crisi conclamataAggravamento del debito, rischi penali e di accesso alle procedureParziale: dipende dalle condotte già tenute
Lasciar passare il tempoMesi successivi alla segnalazionePerdita dell’urgenza, prove del danno disperse, strumenti della crisi preclusiParziale: il merito resta, l’urgenza e le prove si indeboliscono

La checklist preventiva

Prima di presentare una nuova domanda di prestito personale, o di prendere qualunque iniziativa sulla segnalazione, verifica punto per punto. Questa lista è pensata per essere salvata e riletta.

  • [ ] Ho scaricato il mio prospetto aggiornato della Centrale Rischi dalla Banca d’Italia e, se imprenditore con società, anche quello della società.
  • [ ] Ho chiesto i miei dati ai principali SIC privati e li ho confrontati con la CR, segnalazione per segnalazione.
  • [ ] Ho individuato, per ogni segnalazione negativa, l’intermediario segnalante, la categoria, l’importo e la data di prima segnalazione.
  • [ ] Ho verificato se il credito è stato ceduto e chi è oggi il soggetto che segnala.
  • [ ] Ho ricostruito la situazione complessiva dell’impresa alla data della segnalazione: altri rapporti, conto, bilanci, contestazioni del credito.
  • [ ] Ho controllato se e quando ho ricevuto un preavviso, conservando le comunicazioni.
  • [ ] Ho annotato e conservato per iscritto ogni rifiuto di finanziamento, revoca o peggioramento delle condizioni successivo alla segnalazione.
  • [ ] Non ho presentato altre domande di finanziamento nelle ultime settimane, e non ne presenterò prima di aver completato questa verifica.
  • [ ] Se sto trattando un saldo e stralcio, l’accordo contiene una clausola espressa sulla comunicazione in CR e nei SIC, con tempi precisi.
  • [ ] Nella domanda di finanziamento dichiarerò in modo completo e trasparente la segnalazione e la situazione dell’impresa.
  • [ ] Ho valutato se il nuovo credito serve a un’esigenza reale e sostenibile o solo a coprire rate di altri debiti.
  • [ ] Ho verificato con un professionista se la situazione richiede strumenti di regolazione della crisi (composizione negoziata, procedure di sovraindebitamento) prima di cercare nuovo denaro.

E se l’errore l’ho già fatto?

Chi si riconosce in uno o più degli errori descritti non deve concludere che la partita sia chiusa. Il punto che sfugge quasi sempre è che, in materia di segnalazioni creditizie, pochissime situazioni sono irrimediabili; molte, però, diventano più costose da correggere con il passare del tempo.

Ho già presentato molte richieste. Il rimedio è fermarsi. Le tracce delle richieste nei SIC hanno una durata limitata; il tempo, qui, lavora a favore dell’imprenditore, purché non si aggiungano nuove domande. Nel frattempo si prepara una richiesta unica e completa, e si verifica la legittimità delle segnalazioni presenti.

Ho già pagato o transatto senza contestare. Il pagamento non preclude di per sé la contestazione della legittimità della segnalazione: se la sofferenza era priva dei presupposti, si può ancora chiedere la rettifica dello storico e, in presenza di un danno provato, il risarcimento. Se la transazione prevedeva un impegno sulla segnalazione non rispettato, l’inadempimento dell’intermediario è a sua volta fonte di responsabilità, come dimostra Cass. n. 3671/2024.

Ho accettato per mesi una segnalazione che forse era illegittima. La contestazione nel merito resta possibile: ABF e giudizio ordinario non richiedono l’urgenza. Ciò che si indebolisce è la via cautelare, che andrà valutata con attenzione in base ai pregiudizi ancora attuali (per esempio un finanziamento in corso di istruttoria, un fido in scadenza, una gara che richiede referenze bancarie).

Mi sono rivolto ad agenzie di “cancellazione”. Si ricomincia dai canali corretti, recuperando tutta la documentazione consegnata. Se sono state fatte promesse ingannevoli e versate somme, conviene valutare anche le iniziative a tutela del proprio patrimonio.

Ho ottenuto credito tacendo la situazione dell’impresa. È la situazione più delicata, perché coinvolge possibili profili penali e l’accesso futuro alle procedure della crisi. La via d’uscita non è nascondere ancora, ma farsi assistere subito per ricostruire con precisione le condotte e scegliere lo strumento più adatto, tenendo conto che la valutazione di colpa grave, malafede o frode è fatta dal giudice caso per caso.

Ho firmato fideiussioni in un momento di difficoltà. La garanzia resta valida, ma non è detto che sia inattaccabile: la sua validità, la sua estensione e la correttezza del comportamento della banca al momento della concessione vanno esaminate documento per documento. Nel frattempo, conviene sapere che la posizione del garante segue quella del debitore garantito e che eventuali accordi con la banca devono includere anche la sorte delle garanzie.

Ho ricevuto un rifiuto e non ne conosco il motivo. Per il credito ai consumatori, quando il rifiuto si basa sulla consultazione di una banca dati, l’intermediario è tenuto a informare il richiedente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati consultata, come previsto dall’art. 125 TUB. Chiedere questa informazione per iscritto è il primo passo per capire dove intervenire.

Ho lasciato passare molto tempo. Le prove si possono ancora raccogliere: estratti conto storici, corrispondenza con le banche, comunicazioni di revoca. La composizione negoziata e le procedure di sovraindebitamento restano accessibili alle condizioni di legge. Quello che si perde con il tempo non è quasi mai il diritto, ma la forza con cui si può farlo valere.


Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Sono segnalato a sofferenza: posso comunque ottenere un prestito personale?” Sì, in astratto nessuna norma lo vieta. La decisione spetta all’intermediario, che valuta il merito creditizio. In concreto, con una sofferenza attiva le probabilità sono basse; migliorano sensibilmente dopo l’estinzione del debito, con il passare del tempo, con redditi dimostrabili e, soprattutto, se la segnalazione viene rettificata perché illegittima.

“Ho pagato tutto: perché la banca vede ancora la sofferenza?” Perché il pagamento fa cessare la segnalazione dal mese in cui avviene, ma lo storico dei periodi precedenti resta consultabile dagli intermediari per il periodo previsto dalle regole della CR. Solo la rettifica di una segnalazione illegittima elimina anche lo storico.

“La banca non mi ha avvisato: la segnalazione è nulla?” Dipende dalla banca dati. Per la sofferenza in Centrale Rischi, secondo l’ABF (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4519/2023), il preavviso non è condizione di legittimità, anche se alcuni tribunali ne valorizzano l’omissione sotto il profilo della buona fede. Nei SIC privati il preavviso ha un peso molto maggiore. La contestazione va quindi costruita sui vizi sostanziali, usando il preavviso come argomento aggiuntivo.

“Ho segnalato l’illegittimità ma non ho prove dei danni: posso chiedere il risarcimento?” Si può chiedere, ma il danno va provato: la Cassazione esclude che sia automatico. Per l’imprenditore sono ammesse presunzioni fondate su fatti concreti (revoche, rifiuti, condizioni peggiorate). Il consiglio è raccogliere ora ogni documento utile.

“Sono socio di una srl in sofferenza: la segnalazione riguarda anche me?” La sofferenza della società è segnalata a nome della società. Nella tua posizione personale compaiono però le garanzie che hai rilasciato, e l’intermediario ne tiene conto quando valuti un prestito personale.

“Ho chiesto prestiti per pagare altre rate: posso ancora accedere al sovraindebitamento?” Non è escluso a priori. Il giudice valuta se il sovraindebitamento sia stato determinato con colpa grave, malafede o frode, considerando tutte le circostanze. La negligenza del finanziatore non basta a escludere la tua colpa, ma non la presuppone nemmeno: serve un esame puntuale della storia debitoria.

“Quanto tempo devo aspettare prima di chiedere un nuovo prestito?” Non esiste un termine uguale per tutti. Conta la combinazione di tre fattori: lo stato della segnalazione (attiva, estinta, rettificata), il tempo trascorso dalla regolarizzazione e la solidità dei redditi dimostrabili. Una richiesta presentata dopo aver chiuso o rettificato la posizione, e dopo un periodo senza nuove anomalie, ha prospettive molto diverse da una presentata a ridosso del problema.

“Un familiare può chiedere il prestito al posto mio?” Può chiederlo per sé, assumendone in pieno la responsabilità: il debito sarà suo e la sua posizione creditizia ne seguirà l’andamento. Usare un familiare come intestatario di comodo, tacendo alla banca la reale destinazione e il reale soggetto che rimborserà, espone però entrambi a rischi seri e non risolve la crisi di fondo.


Gli errori davanti ai giudici

Le pronunce che seguono sono state selezionate perché mostrano, da angolazioni diverse, che cosa accade concretamente a chi commette — o subisce — gli errori descritti. I principi sono riformulati in parole proprie.

1. Cass. civ., sez. I, ord. 12 marzo 2026, n. 5593 Principio: il solo mancato pagamento dei canoni di un leasing non basta a giustificare una sofferenza; il giudice deve accertare che l’intermediario abbia valutato la situazione complessiva del debitore. Rilevanza: documenta l’errore n. 3. Chi accetta la sofferenza fondata su un singolo inadempimento rinuncia a un motivo di contestazione riconosciuto dalla Suprema Corte.

2. Cass. civ., sez. I, 12 ottobre 2007, n. 21428 Principio: la segnalazione a sofferenza non deriva dall’analisi del solo rapporto con la banca segnalante, ma da una valutazione della posizione patrimoniale complessiva, idonea a mostrare un’insolvenza anche non accertata giudizialmente. Rilevanza: è la pronuncia da cui prende avvio l’orientamento consolidato, utile per chi ha subito una segnalazione “automatica”.

3. Cass. civ. n. 15609/2014 Principio: il ritardo o il volontario inadempimento non bastano; occorre una situazione patrimoniale deficitaria assimilabile, pur senza coincidere, all’insolvenza. Rilevanza: chiarisce che anche l’imprenditore che non paga per contestare il credito non è per ciò solo “in sofferenza”.

4. Cass. civ. n. 4320/2021 e Cass. civ. n. 10159/2022 Principio: confermano la necessità di una valutazione globale della situazione finanziaria del debitore quale presupposto della sofferenza. Rilevanza: mostrano la continuità dell’orientamento negli anni più recenti, a sostegno di contestazioni tempestive.

5. Cass. civ. ord. 9 febbraio 2024, n. 3671 Principio: la banca che, dopo una transazione, ritarda l’aggiornamento concordato della posizione in Centrale Rischi è inadempiente e risponde del danno, che può essere liquidato in via equitativa tenendo conto della durata della segnalazione. Rilevanza: documenta l’errore n. 2 dal lato opposto: una transazione ben scritta sulla segnalazione dà all’imprenditore uno strumento concreto di tutela.

6. Cass. civ., sez. III, ord. 13 novembre 2024, n. 29252 Principio: il danno da illegittima segnalazione non è in re ipsa e va allegato e provato, ma per l’imprenditore la prova può passare da presunzioni sul peggioramento dell’affidabilità commerciale. Rilevanza: riguarda l’errore n. 6: chi non documenta le conseguenze della segnalazione rischia di non ottenere nulla.

7. Cass. civ. ord. n. 11732/2024 Principio: anche a fronte di una segnalazione riconosciuta illegittima, il risarcimento è negato se mancano prove specifiche del pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale. Rilevanza: è la conseguenza “tipica” dell’attesa passiva e della mancata raccolta delle prove.

8. Cass. civ., sez. 6-3, 28 marzo 2018, n. 7594 Principio: il danno all’immagine per illegittima segnalazione è un danno-conseguenza che deve essere dimostrato da chi lo invoca. Rilevanza: è il precedente richiamato dalle pronunce più recenti, e fissa il perimetro dell’onere probatorio.

9. Cass. civ., sez. I, ord. 24 luglio 2025, n. 21048 Principio: la violazione dell’obbligo di valutare il merito creditizio da parte del finanziatore non esclude, né attenua automaticamente, la colpa grave del consumatore che ha contribuito al proprio sovraindebitamento. Rilevanza: documenta il rischio degli errori n. 1 e n. 5: moltiplicare i finanziamenti in crisi può pesare sull’accesso alla ristrutturazione dei debiti.

10. Cass. civ., sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29840 Principio: la concessione abusiva di credito a un’impresa in difficoltà priva di concrete prospettive di risanamento può fondare la responsabilità del finanziatore per l’aggravamento del dissesto, con legittimazione del curatore ad agire. Rilevanza: mostra che il credito “a ogni costo” non è neutro per nessuna delle parti: aggrava il dissesto e apre profili di responsabilità.

11. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione 10 maggio 2023, n. 4519 Principio: per la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi il preavviso non è requisito di legittimità; la sua mancanza incide soprattutto sul piano della responsabilità dell’intermediario. Rilevanza: documenta l’errore n. 4: contestare la sofferenza in CR solo per omesso preavviso espone a un probabile rigetto.

12. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione 15 maggio 2023, n. 4632 Principio: affronta il preavviso della segnalazione nei SIC privati riferita a una persona fisica non consumatrice, come l’imprenditore individuale, riconoscendogli rilievo ai fini della legittimità nel sistema privato. Rilevanza: dimostra perché CR e SIC vanno analizzati separatamente: le regole cambiano, e con esse i motivi di contestazione.

13. Tribunale di Lecce, ordinanza 28 maggio 2025 (art. 700 c.p.c.) Principio: il cessionario che conferma o rinnova una sofferenza senza istruttoria autonoma sulla situazione patrimoniale del debitore effettua una segnalazione illegittima, di cui può essere ordinata in via d’urgenza la cancellazione. Rilevanza: mostra l’efficacia della reazione tempestiva, specie quando il credito è stato ceduto.

14. Tribunale di Napoli, ordinanza 6 ottobre 2022 Principio: il preavviso della segnalazione in Centrale Rischi è ricondotto ai doveri di correttezza e buona fede, fino a essere considerato presupposto di validità della segnalazione. Rilevanza: testimonia l’esistenza di un orientamento di merito più favorevole al segnalato, da valutare con prudenza rispetto alla posizione dell’ABF.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Il lavoro dello Studio ha un doppio taglio: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già stato commesso, verificare che cosa si possa ancora recuperare.

  1. Analizziamo il prospetto della Centrale Rischi e i dati dei SIC riga per riga, individuando per ogni segnalazione intermediario, categoria, importo, data e regole applicabili, prima che venga presentata qualunque nuova richiesta di finanziamento.
  2. Verifichiamo i presupposti della sofferenza, confrontando la data della segnalazione con la situazione complessiva dell’impresa e con l’eventuale istruttoria svolta dall’intermediario o dal cessionario.
  3. Redigiamo e inviamo la richiesta motivata di rettifica all’intermediario segnalante e, per i dati privati, al gestore del SIC, chiedendo gli elementi posti a base della classificazione.
  4. Predisponiamo il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario quando lo strumento è adeguato all’obiettivo e ai tempi del cliente.
  5. Valutiamo e depositiamo il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. quando la segnalazione sta bloccando operazioni concrete e il pregiudizio è imminente.
  6. Scriviamo le clausole sulla segnalazione negli accordi di saldo e stralcio, fissando classificazione, tempi di comunicazione e conseguenze in caso di ritardo.
  7. Costruiamo il fascicolo probatorio del danno, raccogliendo rifiuti, revoche, variazioni di condizioni e documenti contabili utili alla prova anche presuntiva.
  8. Esaminiamo la sostenibilità del debito complessivo, personale e d’impresa, con avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso caso.
  9. Impostiamo e seguiamo la composizione negoziata della crisi, facendo valere le tutele dell’art. 16, comma 5, CCII nel confronto con le banche.
  10. Valutiamo l’accesso alle procedure di sovraindebitamento e prepariamo la documentazione, ricostruendo con precisione la storia debitoria per affrontare il tema della colpa grave.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

L’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ha un peso particolare quando l’errore va riparato nei gradi successivi. Molte controversie sulle segnalazioni si decidono proprio in sede di legittimità, come dimostra l’ordinanza n. 5593/2026: poter seguire la stessa causa dalla prima analisi del prospetto fino al ricorso in Cassazione significa mantenere un’unica strategia, costruita fin dall’inizio anche in vista dei motivi che potranno essere fatti valere davanti alla Suprema Corte.

La continuità è il metodo: stesso difensore, stessa linea, dall’istanza di rettifica al giudizio d’urgenza, dal merito all’ultimo grado. E lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo — consente di tenere unite la contestazione della segnalazione e la gestione economica del debito, che nella vita di un imprenditore non possono mai essere separate.


Chiusura

Un imprenditore segnalato in Centrale Rischi non è escluso per legge dal credito personale. Lo diventa, di fatto, quando moltiplica le richieste, paga senza verificare, sbaglia interlocutore, cerca denaro a qualunque condizione o lascia che il tempo consolidi il danno. Ognuno di questi errori ha una correzione, ma la correzione funziona meglio quanto prima arriva.

Lo Studio Monardo si occupa di questo tema perché ne presidia entrambi i versanti con competenze certificate: il versante bancario, attraverso il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, e il versante della crisi, attraverso le qualifiche di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 e di Gestore della crisi da sovraindebitamento, con la possibilità di seguire la vicenda fino in Cassazione. Contestare una segnalazione e costruire una via d’uscita dal debito, per un imprenditore, sono la stessa strategia.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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