Accertamento fiscale a un’azienda di trattamenti termici: cosa fare e come difendersi

Introduzione

Nel settore dei trattamenti termici i margini sono spesso sottili: gli impianti di tempra e rinvenimento richiedono investimenti elevatissimi, l’energia è una delle voci di costo più rilevanti e la domanda è legata ai cicli dell’industria meccanica. In questo contesto, l’arrivo di un avviso di accertamento o di una verifica fiscale può trasformarsi in un vero terremoto. Le aziende specializzate in trattamenti termici devono confrontarsi con adempimenti normativi complessi (IVA, imposte dirette, accise sull’energia, normative ambientali) e con un quadro giurisprudenziale in continua evoluzione. Gli errori di gestione o la sottovalutazione delle scadenze possono comportare sanzioni, fermi di impianto, pignoramenti e perfino la perdita di commesse.

L’obiettivo di questo articolo è fornire una guida completa e aggiornata su come affrontare un accertamento fiscale rivolto a una società di trattamenti termici. Analizzeremo il contesto normativo e le ultime sentenze, illustreremo le procedure e i tempi da rispettare, descriveremo le strategie difensive utili a contestare l’atto o a ridurre il carico debitorio e presenteremo gli strumenti alternativi (rottamazione, piani di ristrutturazione, esdebitazione) che consentono di ristrutturare i debiti ed evitare la paralisi dell’azienda.

Perché leggere questo approfondimento

  • Rischi e urgenze – L’avviso di accertamento avvia un procedimento che può culminare in sanzioni e nel recupero coattivo del tributo. I termini per impugnare sono stringenti e un semplice ritardo può compromettere la difesa. È fondamentale conoscere termine di decadenza e prescrizione: gli accertamenti devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione o del settimo anno se la dichiarazione è omessa , mentre la cartella di pagamento deve essere notificata entro termini diversi a seconda del tipo di controllo .
  • Errori da evitare – L’impresa spesso si concentra sull’aspetto tecnico della produzione e trascura la tempestiva risposta alla Guardia di Finanza. Trascurare il processo verbale di constatazione (PVC), non presentare memorie entro 60 giorni ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del contribuente, o non verificare la validità dell’autorizzazione della Procura per gli accessi può rendere definitivo un debito contestabile .
  • Soluzioni legali – La normativa offre diverse possibilità per contestare o definire i debiti: ricorsi in Commissione Tributaria, definizione agevolata (rottamazione quinquies prevista dalla legge n. 199/2025 ), rateizzazioni fino a 84 rate (art. 19 DPR 602/1973) , piani del consumatore e procedure di composizione della crisi (L. 3/2012) , nonché la composizione negoziata della crisi d’impresa introdotta dal D.L. 118/2021 .

Chi può aiutarti a difenderti

Affrontare un accertamento fiscale richiede competenze specialistiche nel diritto tributario, nelle procedure concorsuali e nella negoziazione con l’Amministrazione finanziaria. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale in diritto bancario e tributario. È gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Insieme ai suoi professionisti analizza gli atti, impugna avvisi e cartelle, ottiene sospensioni e trattative con il Fisco, elabora piani di rientro e strategie giudiziali e stragiudiziali per evitare fermo degli impianti, ipoteche e pignoramenti.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere come difendersi da un accertamento fiscale è necessario esaminare le leggi e la giurisprudenza che regolano l’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Questa sezione riassume gli articoli chiave e le pronunce più recenti.

1.1 Termini e decadenza degli accertamenti

Gli accertamenti devono essere notificati entro precisi termini di decadenza, pena la nullità dell’atto. I riferimenti principali sono:

NormaOggettoContenuto essenziale
Art. 43 DPR 600/1973Imposte diretteL’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Se la dichiarazione è omessa o nulla, il termine è di sette anni. L’Ufficio può integrare o modificare l’avviso prima della scadenza quando emergono nuovi elementi, che devono essere specificati nell’atto.
Art. 57 DPR 633/1972IVATermini analoghi: avviso entro il 31 dicembre del quinto anno (o del settimo per dichiarazione omessa). In caso di integrazione occorre indicare i nuovi elementi.
Art. 25 DPR 602/1973Cartella di pagamentoL’agente della riscossione deve notificare la cartella entro il terzo anno successivo all’atto di liquidazione per imposte dirette o IVA, o entro il secondo anno dall’accertamento definitivo. La cartella intima il pagamento entro 60 giorni, avvertendo che, in difetto, si procederà al recupero coattivo.
Art. 19 DPR 602/1973RateizzazionePrevede piani di rateazione fino a 84 rate (per domande 2025‑2026) o più nel caso di importi elevati o per anni successivi, con sospensione delle procedure esecutive dalla presentazione della domanda fino al rigetto.
Art. 12, comma 7, L. 212/2000 (Statuto del contribuente)Partecipazione del contribuenteDopo il processo verbale di constatazione (PVC), il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni e richieste. Se l’Amministrazione formula nuove contestazioni in un atto successivo, il termine decorre da tale comunicazione .
Art. 42 DPR 600/1973Motivazione per relationemL’avviso può essere motivato per relationem, cioè con riferimento a un atto o documento (es. PVC). Non è necessario allegare il documento se il contribuente ne ha già integrale conoscenza; è sufficiente riprodurne il contenuto essenziale .
Art. 32 DPR 600/1973Indagini bancarieConsente di accertare redditi presunti sulla base dei versamenti e prelievi sui conti correnti: i versamenti si presumono ricavi salvo prova contraria. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, la presunzione sulle uscite vale solo per imprenditori e società, non per professionisti .
Art. 52 DPR 633/1972Accessi e ispezioniL’accesso in locali destinati a abitazioni richiede autorizzazione dell’autorità giudiziaria (PM) con specifica motivazione e “gravi indizi”. Se l’autorizzazione è motivata per relationem, devono essere comunicati gli atti richiamati. La carenza di motivazione comporta nullità dell’autorizzazione e degli atti conseguenti .
Art. 36 DPR 602/1973Responsabilità dei sociDopo la liquidazione di una società, i soci rispondono dei debiti tributari solo entro il limite di quanto ricevuto; l’avviso di accertamento deve essere autonomo e nominativo. L’estinzione dell’ente non rende nullo l’avviso notificato ai soci per accertare il debito .
Art. 14‑terdecies L. 3/2012EsdebitazioneConsente alla persona fisica di liberarsi dai debiti residui dopo la liquidazione, a condizione di cooperare, non aver beneficiato di esdebitazione nei precedenti otto anni, non essere stato condannato per reati tributari e aver soddisfatto almeno in parte i creditori. L’esdebitazione non opera per i debiti da sanzioni penali o per i debiti fiscali accertati successivamente per nuovi elementi .
Art. 2 D.Lgs. 14/2019SovraindebitamentoDefinisce il sovraindebitamento come stato di squilibrio economico‑finanziario che rende probabile l’insolvenza. È presupposto per accedere alle procedure di composizione della crisi destinate a consumatori, imprenditori minori, start‑up e professionisti .
Art. 2 D.L. 118/2021Composizione negoziataIstituisce l’esperto nominato dalla Camera di Commercio, il cui compito è agevolare le trattative tra imprenditore e creditori per individuare una soluzione alla crisi, anche tramite trasferimento d’azienda. L’esperto deve essere neutrale e indipendente .

1.2 Principi giurisprudenziali recenti

Le corti italiane e internazionali hanno elaborato una serie di principi che incidono profondamente sulla legittimità degli accertamenti e sulle difese del contribuente.

1.2.1 Prescrizione, decadenza e riduzione dei termini

  • Ordinanza Cassazione n. 16045/2025 – La Suprema Corte ha chiarito che la riduzione di un anno dei termini di accertamento prevista dall’art. 10, comma 9 del D.L. 201/2011 (per i contribuenti che risultano “congrui e coerenti” negli studi di settore) non si applica ai commercianti di generi di monopolio; per costoro valgono i termini ordinari di cui agli artt. 43 e 57 . L’ordinanza richiama la ratio delle disposizioni, sottolineando che la riduzione opera come premio per chi denuncia correttamente i ricavi, circostanza incompatibile con i margini fissati dalla rivendita di tabacchi.
  • Ordinanza Cassazione n. 1650/2026 – In tema di società estinte, la Cassazione ha affermato che la cancellazione dell’ente non impedisce al Fisco di notificare un avviso di accertamento ai soci, purché l’atto sia finalizzato all’accertamento del debito e non alla riscossione immediata. L’estinzione non rende l’avviso nullo, ma il Fisco dovrà successivamente notificare un avviso autonomo al socio per la riscossione . La responsabilità personale del socio sorge solo nei limiti dell’attivo ricevuto e richiede prova specifica .

1.2.2 Garanzie del contribuente durante le verifiche

  • 60 giorni per osservazioni – La Cassazione ha ribadito che, ai sensi dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, il contribuente deve avere 60 giorni di tempo per presentare osservazioni dopo il PVC. Se l’amministrazione formula nuove contestazioni dopo la consegna del PVC, il termine decorre da tale comunicazione . La violazione comporta la nullità dell’avviso di accertamento.
  • Motivazione e allegati – Con l’ordinanza n. 5113/2025 la Corte ha chiarito che è legittimo motivare l’avviso di accertamento “per relationem” richiamando un atto conosciuto dal contribuente senza allegare l’intero documento. È sufficiente riprodurre gli elementi essenziali; la mancata allegazione non viola l’art. 7 dello Statuto del contribuente .
  • Autorizzazione all’accesso domiciliare – L’ordinanza n. 25049/2025 ha affermato che l’accesso in locali destinati ad abitazione, previsto dall’art. 52 DPR 633/1972, richiede un’autorizzazione della Procura specificamente motivata. Se il PM si limita a richiamare la richiesta della Guardia di Finanza senza allegare gli atti sottostanti, l’autorizzazione è nulla e l’avviso che ne deriva deve essere annullato . La Corte richiama anche la sentenza della Corte EDU “Italgomme” (6 febbraio 2025) che ha censurato le perquisizioni fiscali prive di adeguate garanzie.
  • Indagini bancarie e privacy – Sulla base della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo “Ferrieri e Bonassisa c. Italia” (8 gennaio 2026), la Cassazione, ordinanza n. 2510/2026, ha ritenuto necessario rivalutare gli accertamenti basati su indagini bancarie. Secondo la Corte EDU, le indagini effettuate ai sensi degli artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972 attribuiscono alle autorità un potere discrezionale sproporzionato e privo di garanzie, violando l’art. 8 CEDU . La Suprema Corte ha quindi disposto la rimessione alle parti per discutere alla luce di questa sentenza .

1.2.3 Presunzioni e indagini bancarie

  • Presunzioni sui conti correnti – La Cassazione ha precisato che, secondo l’art. 32 DPR 600/1973, i versamenti bancari sono presunti ricavi per tutti i contribuenti, mentre i prelievi si presumono ricavi solo per imprese e società (e non per professionisti) dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 228/2014 . Il contribuente può superare la presunzione dimostrando l’origine non imponibile delle somme. In caso di indagini bancarie, l’amministrazione deve indicare gli elementi di fatto e consentire al contribuente di fornire giustificazioni.
  • Presunzioni semplici – L’ordinanza n. 61/2026 ha ribadito che l’ufficio può fondare l’accertamento su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; spetta al giudice valutarne la rilevanza e al contribuente fornire prova contraria . La sentenza riguarda un’associazione sportiva che aveva indebitamente fruito di agevolazioni fiscali e sottolinea come il PVC e le e-mail costituiscano presunzioni valide .

1.2.4 Responsabilità dei soci, amministratori e terzi

La Cassazione ha dedicato numerosi interventi ai rapporti tra società estinte, soci ed ex amministratori:

  • In presenza di società cancellata, l’atto può essere notificato ai soci in qualità di successori particolari, ma l’azione esecutiva nei loro confronti richiede un avviso autonomo ai sensi dell’art. 36 DPR 602/1973 . La responsabilità personale dei soci è limitata alla quota di attivo ricevuta; eventuali assegnazioni di beni o denaro sono presunte proporzionali alla partecipazione ai sensi del comma 3 della norma .
  • Se il Fisco non dimostra che vi sono state assegnazioni ai soci, l’atto di riscossione nei loro confronti è nullo . Per evitare automatismi, la Corte richiede un titolato accertamento e la prova dell’arricchimento del socio.

1.3 Normativa sulla definizione agevolata (Rottamazione quinquies)

La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto ai commi 82‑101 dell’articolo unico la rottamazione quinquies, una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione. Secondo gli studi di commento istituzionali:

  • Rientrano nella definizione i carichi affidati all’agente della riscossione tra 1° gennaio 2000 e 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni o da controlli automatizzati, nonché da omessi versamenti di contributi previdenziali . Sono esclusi i debiti derivanti da accertamenti sostanziali .
  • Il contribuente può aderire inviando una dichiarazione telematica entro il 30 aprile 2026 indicando il numero di rate prescelto. Il versamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure in un massimo di 54 rate bimestrali fino al 2035, con interessi annui del 3% . Durante l’adesione i termini di prescrizione e decadenza sono sospesi e sono bloccate le azioni esecutive .
  • La definizione opera mediante il pagamento del capitale e delle spese di notifica ed esecuzione, con stralcio integrale di sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive e aggio . Non è quindi un condono, ma una remissione parziale del debito.

Questi elementi saranno sviluppati nella sezione dedicata agli strumenti alternativi.

1.4 Procedure di composizione della crisi (L. 3/2012, D.Lgs. 14/2019 e D.L. 118/2021)

Per le aziende in grave crisi è possibile accedere a procedure di composizione del debito. La legge 3/2012 ha introdotto tre strumenti – accordo con i creditori, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio – che permettono al debitore (persona fisica o imprenditore minore) di ristrutturare i propri debiti o ottenere l’esdebitazione.

La riforma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), integrata dal D.L. 118/2021, ha riorganizzato questa materia e definito il sovraindebitamento come stato di squilibrio economico‑finanziario che rende probabile l’insolvenza . La procedura è accessibile a consumatori, imprenditori agricoli, start‑up, professionisti e imprenditori minori. Tra gli strumenti previsti rientrano:

  • Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore – il debitore persona fisica propone un piano ai creditori; l’esdebitazione consente la liberazione dai debiti non soddisfatti a condizione di cooperare e non aver beneficiato di analogo istituto negli ultimi otto anni .
  • Concordato minore – destinato agli imprenditori minori per continuare l’attività con un piano di ristrutturazione delle obbligazioni.
  • Liquidazione controllata – permette la vendita dei beni per soddisfare i creditori; al termine, il debitore può chiedere l’esdebitazione.

Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi, un percorso stragiudiziale in cui un esperto nominato dalla Camera di Commercio assiste l’imprenditore nelle trattative con i creditori. L’art. 2 prevede che l’esperto agevoli le trattative per superare lo stato di crisi, anche tramite la cessione dell’azienda ; l’esperto deve essere neutrale e indipendente . Questa procedura può sfociare in un accordo che evita il fallimento e consente di ristrutturare i debiti tributari.

2. Procedura passo‑passo: dalla notifica all’azione

Quando un’azienda di trattamenti termici riceve un avviso di accertamento o viene sottoposta a verifica, deve seguire scrupolosamente determinate fasi per salvaguardare i propri diritti. Di seguito una panoramica delle tappe principali.

2.1 Tipi di controlli

  1. Controllo documentale – L’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati (art. 36‑bis DPR 600/1973 e art. 54‑bis DPR 633/1972) o formali (art. 36‑ter DPR 600/1973). In questa fase vengono confrontati i dati dichiarati con quelli in possesso dell’Amministrazione. Per un’azienda di trattamenti termici gli errori più frequenti riguardano l’indicazione dei costi energetici, l’IVA sugli acquisti e la deducibilità degli ammortamenti.
  2. Verifica e accesso – La Guardia di Finanza può accedere in azienda per controllare scritture, registri e impianti. Se l’accesso interessa anche locali adibiti ad abitazione (es. ufficio domestico), è necessaria l’autorizzazione della Procura con specifica motivazione e indicazione dei gravi indizi . Durante il controllo, la presenza del titolare o di un rappresentante è essenziale per contestare eventuali abusi.
  3. Processo Verbale di Constatazione (PVC) – Al termine delle attività ispettive, la Guardia di Finanza consegna un PVC nel quale sintetizza i rilievi. Dal giorno della consegna decorrono 60 giorni per presentare osservazioni ai sensi dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 .
  4. Avviso di accertamento – Dopo aver esaminato le osservazioni (se presentate), l’Agenzia delle Entrate emette l’avviso di accertamento. L’atto deve essere motivato e può richiamare il PVC (motivazione “per relationem”) senza necessità di allegarlo se il contribuente già lo possiede . L’avviso deve essere notificato entro i termini di decadenza (vedi tabella 1). In caso di nuovi elementi non inclusi nel PVC, il termine per le osservazioni decorre dalla comunicazione di tali elementi .
  5. Eventuale adesione o acquiescenza – Il contribuente può definire l’accertamento con adesione, ottenendo la riduzione delle sanzioni (a un terzo). Nel settore dei trattamenti termici, questa scelta può essere opportuna se gli scostamenti sono contenuti e si desidera evitare il contenzioso. In alternativa, si può proporre acquiescenza per chiudere la lite pagando l’imposta e le sanzioni ridotte.
  6. Impugnazione davanti alla Corte di Giustizia Tributaria – Se non si aderisce, l’avviso di accertamento può essere impugnato entro 60 giorni davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. È possibile chiedere la sospensione dell’atto se sussiste un danno grave e irreparabile. Le memorie difensive devono contestare puntualmente ogni addebito, eccependo violazioni procedurali (es. accesso irregolare, violazione del termine di 60 giorni, decadenza, motivazione insufficiente), contestazioni nel merito (errata ricostruzione dei ricavi, errata applicazione delle norme sulla deducibilità dei costi) e allegando prove.
  7. Cartella di pagamento e riscossione – Se l’accertamento diventa definitivo o non è impugnato, l’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento entro i termini dell’art. 25 DPR 602/1973 . Il pagamento deve avvenire entro 60 giorni; in caso contrario si procede a pignoramenti, fermi, ipoteche. È possibile richiedere la rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973 fino a 84 rate .

2.2 Cosa controllano gli ispettori

Nel caso di un’azienda di trattamenti termici, la verifica può riguardare:

  • Valutazione dei ricavi – Confronto tra il volume di affari dichiarato e gli indici di efficienza degli impianti, i consumi energetici (gas, energia elettrica) e le ore di funzionamento. In assenza di scontrini di produzione, gli ispettori possono ricostruire i ricavi sulla base delle presunzioni (ad esempio, elaborando i consumi energetici e applicando coefficienti standard). In tali casi è fondamentale predisporre registri di produzione e documentare eventuali periodi di fermo.
  • Costi dell’energia – Gli alti costi dell’energia elettrica e del gas possono generare crediti d’imposta. Le verifiche mirano a controllare che tali crediti siano effettivamente spettanti e che siano stati correttamente calcolati e compensati. Eventuali errori nella compensazione possono generare indebite compensazioni e comportare sanzioni (art. 17 D.Lgs. 241/1997 e art. 13 D.Lgs. 471/1997).
  • Acquisti e cessioni di rottami/leghe – Le operazioni di acquisto di leghe metalliche o rottami sono spesso soggette a reverse charge o a regimi di inversione contabile; l’omessa applicazione dell’IVA o la registrazione irregolare può generare contestazioni. Il controllo incrociato con i fornitori consente di verificare la regolarità delle fatture.
  • Sicurezza e rifiuti – Gli ispettori possono verificare l’adempimento delle normative ambientali (registri rifiuti, emissioni, autorizzazioni AIA) e denunciare le violazioni alle autorità competenti. Queste contestazioni possono avere ripercussioni fiscali e contributive.

2.3 Termini e scadenze

Di seguito una tabella riepilogativa dei termini principali che l’imprenditore deve tenere a mente:

FaseTermini e scadenze
Consegna del PVCDecorrono 60 giorni per inviare osservazioni ai sensi dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 . Se la Guardia di Finanza formula nuove contestazioni, il termine ricomincia.
Notifica dell’avviso di accertamentoDeve avvenire entro il 31 dicembre del quinto o settimo anno successivo alla dichiarazione (art. 43 DPR 600/1973 e art. 57 DPR 633/1972) .
RicorsoL’atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
AdesionePuò essere richiesta fino alla costituzione in giudizio (comunque entro i termini di decadenza).
Cartella di pagamentoDeve essere notificata entro il terzo anno successivo all’iscrizione a ruolo o al secondo anno successivo all’accertamento definitivo . Il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica.
Rateizzazione ordinaria (art. 19 DPR 602/1973)Entro 60 giorni dalla notifica della cartella si può chiedere la rateizzazione fino a 84 rate (domande 2025‑2026). La richiesta sospende le procedure esecutive fino all’esito .
Rottamazione quinquiesDomanda entro il 30 aprile 2026. Pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in massimo 54 rate bimestrali; sospensione azioni esecutive durante l’adesione .

3. Difese e strategie legali

Per contestare un accertamento fiscale o ridurre il carico debitorio, l’azienda può invocare una serie di difese procedurali e di merito. In questa sezione vengono esaminate le strategie più efficaci, con riferimento alle norme e alla giurisprudenza.

3.1 Verifica della legittimità dell’accesso e dell’autorizzazione

Se la Guardia di Finanza effettua un accesso presso la sede aziendale, è essenziale verificare:

  • Motivazione dell’autorizzazione – L’accesso in locali non aperti al pubblico richiede, per la normativa IVA, un provvedimento motivato del Procuratore della Repubblica. Secondo la Cassazione, l’autorizzazione deve indicare i gravi indizi e non può limitarsi a richiamare genericamente la richiesta della Guardia di Finanza . Se l’autorizzazione è motivata per relationem, devono essere messi a disposizione gli atti richiamati; la loro mancanza rende nullo l’accesso.
  • Rispetto del contraddittorio – Il contribuente deve essere informato delle ragioni dell’accesso e può farsi assistere da un professionista. È importante far verbalizzare ogni osservazione o contestazione da inserire nel verbale. La mancanza del contraddittorio può essere eccepita in sede contenziosa.
  • Sequestro di documenti – Nel corso dell’accesso gli ispettori possono acquisire copie di documenti. È opportuno rilasciare sempre copia conforme e far verbalizzare le modalità di acquisizione per evitare contestazioni successive.

3.2 Contestazione del processo verbale di constatazione

Il PVC rappresenta la base dell’accertamento. Le principali difese sono:

  • Osservazioni entro 60 giorni – Presentare osservazioni circostanziate, documenti integrativi e giustificazioni serve a evitare la formazione del debito. Ad esempio, se i verificatori ricostruiscono i ricavi attraverso presunzioni sui consumi energetici, è possibile produrre documenti che dimostrano periodi di fermo impianto o lavori a forfait che giustificano i consumi.
  • Nuove contestazioni – Se, dopo il PVC, l’Agenzia formula contestazioni diverse da quelle contenute nel verbale, scatta un nuovo termine di 60 giorni per le osservazioni . L’assenza di questo contraddittorio può essere motivo di nullità.
  • Vizi formali – È opportuno verificare la presenza di firme, la qualificazione degli ispettori, la corretta individuazione del contribuente e della sede controllata. Errori in questi elementi possono invalidare l’intero procedimento.

3.3 Eccezioni sull’avviso di accertamento

Quando l’avviso viene notificato, le difese possibili includono:

  • Decadenza e prescrizione – Verificare che l’avviso sia notificato entro i termini previsti dagli artt. 43 DPR 600/1973 e 57 DPR 633/1972 . Un avviso oltre il termine è radicalmente nullo. Inoltre, la cartella deve essere notificata entro i termini dell’art. 25 DPR 602/1973 .
  • Motivazione per relationem – L’avviso può richiamare il PVC, ma deve contenere gli elementi essenziali che permettano al contribuente di comprendere le contestazioni. La Cassazione ha precisato che non è necessario allegare integralmente il PVC se il contribuente lo possiede già ; tuttavia, devono essere riportati gli elementi salienti.
  • Illegittimità dell’autorizzazione o dell’accesso – Se l’autorizzazione all’accesso era immotivata o mancavano le condizioni per l’accesso domiciliare, l’avviso derivante è nullo .
  • Violazione del termine di 60 giorni – Se l’avviso è notificato prima che siano decorsi i 60 giorni per le osservazioni sul PVC (o su nuovi elementi), l’atto è nullo .
  • Errata qualificazione dei ricavi – Nel settore dei trattamenti termici i ricavi possono essere ricostruiti attraverso presunzioni basate sui versamenti bancari o sui consumi di energia. È possibile dimostrare che i versamenti derivano da finanziamenti soci, rimborsi spese o operazioni fuori campo IVA e che i consumi energetici non sono correlati alle lavorazioni imponibili (ad esempio perché l’energia è stata utilizzata per prove interne o per clienti stranieri senza IVA). Le presunzioni bancarie sono superabili se si prova l’origine non imponibile delle somme .
  • Applicazione di presunzioni semplici – Se l’accertamento si fonda su presunzioni semplici, queste devono essere gravi, precise e concordanti . In mancanza di tali requisiti, l’accertamento è illegittimo. È possibile chiedere la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, come nel caso della tassazione dei proventi della prostituzione (Cass. 1285/2026, dove le sanzioni sono state annullate per incertezza normativa ).

3.4 Strumenti deflativi del contenzioso

Oltre all’impugnazione, esistono strumenti che consentono di definire il debito con sconti su sanzioni e interessi:

  • Accertamento con adesione – Prevede la possibilità di discutere con l’ufficio prima dell’emissione dell’avviso (o dopo, nei termini di impugnazione) e di concordare l’imposta dovuta con riduzione delle sanzioni a un terzo. È consigliabile quando le contestazioni sono fondate e la prova a discolpa è debole.
  • Acquiescenza – Consente di chiudere la lite pagando l’imposta, gli interessi e le sanzioni ridotte a un terzo, rinunciando al ricorso. L’acquiescenza si perfeziona con il pagamento entro 60 giorni.
  • Definizione agevolata delle liti pendenti – La legislazione prevede periodicamente la possibilità di definire i giudizi in corso con il pagamento di una percentuale dell’imposta e l’annullamento delle sanzioni. Verificare se, al momento dell’avviso, sono attivi provvedimenti di questo tipo (es. legge di bilancio 2023 e 2024).
  • Adesione alla rottamazione quinquies – Se l’atto è già iscritto a ruolo e rientra nei carichi affidati dal 2000 al 2023, il contribuente può aderire alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 199/2025. In questo modo paga solo l’imposta e le spese, senza sanzioni e interessi, in un massimo di 54 rate. È un’opportunità particolarmente interessante per le PMI gravate da debiti fiscali di vecchia data.

3.5 Rateizzazione e sospensione dell’esecuzione

Se la cartella di pagamento è ormai definitiva, la legge consente di chiedere:

  • Rateizzazione ordinaria (art. 19 DPR 602/1973) – Per importi fino a 120.000 euro (periodo 2025‑2026), è possibile chiedere un piano fino a 84 rate mensili . La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica della cartella; il pagamento della prima rata sospende le procedure esecutive. Per debiti maggiori o situazioni di grave e comprovata difficoltà, è ammessa l’estensione a 96 o 108 rate.
  • Rottamazione quinquies – Offre un piano più lungo (fino a 54 rate bimestrali, cioè nove anni) con azzeramento di sanzioni e interessi . L’adesione sospende i termini di prescrizione e impedisce nuovi pignoramenti fino alla definizione .
  • Sospensione per ricorso – Presentando ricorso con richiesta cautelare, si può ottenere la sospensione dell’atto se il giudice ritiene che dalla riscossione possa derivare un danno grave e irreparabile. Occorre dimostrare l’irragionevolezza della pretesa e la precarietà finanziaria dell’impresa.

4. Strumenti alternativi per la gestione del debito

Quando l’azienda non è in grado di far fronte ai debiti con le procedure ordinarie, può ricorrere a strumenti straordinari che consentono di ridurre o dilazionare i debiti e, talvolta, di ottenere l’esdebitazione.

4.1 Rottamazione quinquies (Legge n. 199/2025)

Come accennato, la rottamazione quinquies consente di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando solo il capitale e le spese. Di seguito i punti principali:

  • Ambito soggettivo – Possono aderire tutti i contribuenti (persone fisiche e giuridiche), comprese le imprese che hanno già aderito a precedenti rottamazioni (quater). Le esclusioni riguardano solo i debiti derivanti da sentenze penali di condanna e i carichi relativi ai dazi doganali.
  • Carichi inclusi – Rientrano i debiti da omesso versamento di imposte dichiarate e da controlli automatizzati/formali; sono esclusi i debiti da accertamenti sostanziali . Per le aziende di trattamenti termici ciò significa che gli avvisi già divenuti definitivi e iscritti a ruolo, derivanti da irregolarità formali (es. tardivi versamenti IVA), possono essere rottamati.
  • Modalità di adesione – L’istanza deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 tramite il portale dell’agente della riscossione. È necessario indicare il numero di rate (fino a 54 rate bimestrali). Il mancato pagamento di una rata determina la decadenza dal beneficio e il ripristino dell’intero debito.
  • Vantaggi – Stralcio totale di interessi di mora, sanzioni, somme aggiuntive previdenziali e aggio. Ad esempio, su un debito di 100.000 € di imposta e 40.000 € di sanzioni e interessi, si paga solo 100.000 € (più spese), risparmiando 40.000 €. Gli interessi sulle rate (3% annuo) sono nettamente inferiori agli interessi di mora ordinari.
  • Sospensione delle azioni esecutive – Dal momento della presentazione dell’istanza e fino al rigetto o alla decadenza, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e sono bloccate le nuove azioni esecutive . Se l’azienda è soggetta a pignoramento, il pignoramento è sospeso fino alla prima rata.

4.2 Piano del consumatore e accordi ex L. 3/2012

Le procedure di sovraindebitamento introdotte dalla legge 3/2012 e confluite nel Codice della crisi offrono tre strumenti principali:

  1. Piano del consumatore – Destinato alle persone fisiche consumatrici (non imprenditori). Il debitore propone un piano di ristrutturazione e, dopo l’omologazione, paga i debiti secondo le sue possibilità, ottenendo l’esdebitazione per le somme non pagate. L’art. 14‑terdecies prevede che il debitore sia ammesso all’esdebitazione se collabora e soddisfa almeno parzialmente i creditori; sono esclusi i debiti derivanti da sanzioni penali e i debiti fiscali accertati successivamente per nuovi elementi .
  2. Accordo di composizione della crisi – Destinato a consumatori e piccoli imprenditori. Prevede il raggiungimento di un accordo con la maggioranza dei creditori, assistito dall’OCC. L’accordo vincola anche i creditori dissenzienti se approvato dal giudice. In caso di aziende di trattamenti termici gestite da soci persone fisiche, l’accordo consente di ristrutturare anche debiti verso fornitori e banche.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio – Consiste nella vendita dei beni per soddisfare i creditori. Dopo la liquidazione, il debitore può chiedere l’esdebitazione (una sola volta nella vita) . Questa procedura è utile quando l’azienda non può essere risanata e preferisce cedere gli asset (macchinari, immobili) per ripartire.

4.3 Concordato minore e ristrutturazione aziendale (D.Lgs. 14/2019)

Per gli imprenditori minori (ricavi < € 200.000 e debiti < € 500.000 ) il Codice della crisi prevede il concordato minore, che consente di continuare l’attività ristrutturando il debito con un piano attestato dall’OCC. Il tribunale omologa il piano se l’esito è migliore della liquidazione. Nel settore dei trattamenti termici, il concordato minore può permettere di mantenere gli impianti e continuare la produzione, spalmando i debiti tributari nel tempo.

4.4 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

La composizione negoziata è un procedimento stragiudiziale rivolto a tutte le imprese, introdotto per prevenire l’insolvenza. Il D.L. 118/2021 prevede che l’imprenditore in difficoltà possa accedere a una piattaforma telematica e chiedere la nomina di un esperto indipendente. Secondo l’art. 2, l’esperto deve agevolare le trattative con i creditori per trovare soluzioni come la ristrutturazione del debito, la cessione di rami d’azienda o l’aumento di capitale . L’esperto è tenuto alla riservatezza e deve essere neutrale . Nel contesto di un’azienda di trattamenti termici, la composizione negoziata può servire a negoziare con i fornitori di energia, con l’Agenzia delle Entrate e con gli istituti bancari, evitando azioni esecutive.

5. Errori comuni e consigli pratici

La gestione di un accertamento fiscale è complessa. Di seguito alcuni errori frequenti e le soluzioni per evitarli.

  1. Ignorare il PVC – Non presentare osservazioni nei 60 giorni successivi al PVC significa rinunciare a chiarire la propria posizione. Anche in presenza di contestazioni infondate, il silenzio può essere interpretato come acquiescenza. Consiglio: incaricare immediatamente un professionista per redigere memorie difensive circostanziate e integrare la documentazione mancante.
  2. Non verificare l’autorizzazione all’accesso – Spesso l’autorizzazione del PM è motivata genericamente. In tal caso, l’accesso e gli atti successivi sono nulli . Consiglio: chiedere copia dell’autorizzazione, verificare la motivazione e contestare in sede di ricorso eventuali vizi.
  3. Non considerare i termini di decadenza – Ricevere un avviso in ritardo rispetto al termine di decadenza comporta la nullità dell’atto. Consiglio: conservare le notifiche e verificare le date di scadenza (31 dicembre del quinto o settimo anno) .
  4. Confondere ricavi e finanziamenti – I versamenti bancari possono essere presunti ricavi . Molti imprenditori utilizzano conti aziendali per versamenti di soci o per anticipazioni di terzi. Consiglio: documentare con contratti e delibere ogni finanziamento soci o rimborso di spese, così da poter superare la presunzione.
  5. Dimenticare la responsabilità limitata dei soci – I soci di società estinte rispondono dei debiti societari solo nei limiti di quanto ricevuto . Non è raro che l’Erario notifichi cartelle ai soci senza un avviso autonomo. Consiglio: in caso di cartella, verificare se manca l’avviso nominativo e, se del caso, proporre ricorso eccependo la nullità .
  6. Trascurare le procedure di composizione della crisi – Spesso gli imprenditori vedono la rottamazione come unica via di salvezza. In realtà, i piani del consumatore, gli accordi con i creditori e la composizione negoziata possono offrire una soluzione più sostenibile, con esdebitazione finale . Consiglio: valutare con un professionista tutte le procedure disponibili.
  7. Non verificare il calcolo delle sanzioni – A volte l’Agenzia applica sanzioni indebite o non ridotte in presenza di circostanze attenuanti. Consiglio: controllare la correttezza delle sanzioni, chiedere la riduzione per “adesione” o “acquiescenza” e, se esiste obiettiva incertezza normativa, chiedere l’annullamento .
  8. Procrastinare – Aspettare l’ultimo giorno per agire può essere fatale. Consiglio: rivolgersi tempestivamente a professionisti per non perdere i termini e per predisporre una difesa completa.

6. Domande frequenti (FAQ)

6.1 Procedura e diritti del contribuente

  1. Quando ricevo il PVC, devo rispondere per forza?
    Non è obbligatorio, ma è fortemente consigliato. L’art. 12, comma 7, L. 212/2000 prevede che il contribuente può presentare osservazioni entro 60 giorni dalla consegna del PVC . Se non risponde, l’Amministrazione può emettere l’avviso anche prima dello scadere del termine.
  2. Se nel PVC non c’era una contestazione che poi compare nell’avviso, posso fare qualcosa?
    Sì. Se l’Agenzia solleva contestazioni nuove rispetto a quelle indicate nel PVC, deve comunicarle e concedere un nuovo termine di 60 giorni . In mancanza, l’avviso è nullo.
  3. Gli ispettori possono entrare in uffici interni senza autorizzazione?
    Possono accedere ai locali aziendali, ma per locali destinati ad abitazione è necessaria l’autorizzazione della Procura con motivazione specifica . Se l’autorizzazione è generica o mancano gli atti richiamati, l’accesso è nullo.
  4. Quanto tempo ha il Fisco per notificare l’avviso?
    In generale, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione (settimo se la dichiarazione è omessa) .
  5. Posso oppormi se l’avviso richiama il PVC senza allegarlo?
    No, la Cassazione ha chiarito che la motivazione per relationem è valida se il contribuente ha già ricevuto il PVC; non è necessario allegare integralmente il verbale .
  6. Quali sono i presupposti per contestare un avviso basato su versamenti bancari?
    L’art. 32 DPR 600/1973 presume che i versamenti non giustificati siano ricavi. Bisogna dimostrare con documenti che le somme derivano da finanziamenti soci, restituzioni o attività non imponibili .
  7. I prelievi bancari possono essere considerati ricavi?
    Solo per imprese e società; per i professionisti la presunzione non vale dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 .
  8. Posso rateizzare la cartella di pagamento?
    Sì. L’art. 19 DPR 602/1973 consente piani fino a 84 rate mensili per domande presentate nel 2025‑2026 . La presentazione della domanda sospende l’esecuzione.
  9. Se l’azienda è estinta, i soci possono ricevere avvisi?
    Sì. La Cassazione n. 1650/2026 ha ribadito che il Fisco può notificare un avviso ai soci per accertare il debito, ma per la riscossione occorre un avviso autonomo. La responsabilità dei soci è limitata a quanto ricevuto .
  10. Qual è la differenza tra accertamento con adesione e acquiescenza?
    L’accertamento con adesione è una procedura in cui il contribuente e l’Ufficio concordano l’imposta e riducono le sanzioni; l’acquiescenza consiste nel pagamento dell’imposta e di un terzo delle sanzioni senza presentare ricorso.

6.2 Rottamazione e definizione agevolata

  1. Quali debiti posso includere nella rottamazione quinquies?
    I carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2023 derivanti da omessi versamenti di imposte risultanti dalle dichiarazioni o dai controlli automatizzati e da omessi versamenti di contributi previdenziali .
  2. Quali sono le scadenze per la rottamazione quinquies?
    Domanda entro il 30 aprile 2026; pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in 54 rate bimestrali .
  3. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione?
    Si decade dal beneficio, e l’intero debito (imposta, sanzioni, interessi) torna esigibile. Le somme versate sono trattenute a titolo di acconto.
  4. Posso aderire alla rottamazione se ho una causa pendente?
    Sì, ma la lite sarà automaticamente estinta per la quota rottamata. Occorre verificare se la rottamazione riguarda l’intero carico o solo una parte.
  5. La rottamazione sospende i pignoramenti?
    Sì. La presentazione dell’istanza sospende le azioni esecutive fino alla definizione .

6.3 Procedure di composizione della crisi e esdebitazione

  1. Chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento?
    Consumatori, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start‑up, professionisti e lavoratori autonomi . È necessario trovarsi in stato di sovraindebitamento.
  2. Cos’è l’esdebitazione?
    È la liberazione dai debiti residui per la persona fisica dopo la liquidazione o il piano del consumatore. Ai sensi dell’art. 14‑terdecies, il debitore deve aver cooperato e soddisfatto almeno in parte i creditori . Non si applica ai debiti derivanti da reati o alle sanzioni penali e ai debiti fiscali accertati successivamente per nuovi elementi .
  3. Che differenza c’è tra il piano del consumatore e l’accordo con i creditori?
    Il piano del consumatore non richiede il voto dei creditori; è omologato dal giudice se equo e fattibile. L’accordo, invece, deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori e vincola anche i dissenzienti.
  4. Cos’è la composizione negoziata?
    È una procedura introdotta dal D.L. 118/2021 che consente all’imprenditore in difficoltà di nominare un esperto indipendente che faciliti le trattative con i creditori per superare la crisi . L’esperto deve essere neutrale e indipendente .
  5. Posso utilizzare la composizione negoziata per gestire i debiti fiscali?
    Sì. L’Agenzia delle Entrate partecipa alle trattative e può approvare piani di rientro o transazioni fiscali. Tuttavia, è necessario dimostrare la sostenibilità del piano e il miglior soddisfacimento del credito pubblico rispetto alla liquidazione.

7. Esempi pratici e simulazioni

Esempio 1 – Accertamento basato su consumi energetici

Scenario: L’azienda TermalTechxxxx S.r.l. riceve un PVC in cui la Guardia di Finanza ricostruisce i ricavi utilizzando i consumi di gas ed energia elettrica. Secondo gli ispettori, l’azienda avrebbe omesso di dichiarare ricavi per 250.000 € negli anni 2021‑2023. La ricostruzione si basa su presunzioni: ai consumi energetici registrati vengono applicati dei coefficienti standard per quantificare la produzione. TermalTech ritiene che la ricostruzione sia errata perché nel 2022 l’impianto principale è rimasto fermo per tre mesi per manutenzione straordinaria.

Azioni consigliate:

  1. Osservazioni al PVC: TermalTech invia osservazioni entro 60 giorni, allegando:
  2. Contratti di manutenzione e report di fermo macchina.
  3. Fatture di vendita che mostrano un calo di produzione nel periodo di fermo.
  4. Certificazioni del fornitore di energia attestanti la riduzione dei consumi.
  5. Richiesta di confronto in adesione: Propone un contraddittorio con l’ufficio per ridefinire i ricavi tenendo conto dei periodi di inattività.
  6. Ricorso in caso di mancato accordo: Se l’ufficio conferma l’avviso senza considerare i documenti, TermalTech impugna l’avviso eccependo:
  7. Violazione dell’art. 12, comma 7 (mancato contraddittorio se l’avviso è emesso prima del termine),
  8. Presunzioni non gravi e non precise (assenza di considerazione del fermo impianto),
  9. Vizio di motivazione.

Risultato probabile: Se il giudice ritiene che la ricostruzione basata sui consumi non tiene conto dei periodi di inattività e delle prove fornite, può ridurre o annullare l’accertamento. In alternativa, è possibile chiudere con adesione riducendo le sanzioni.

Esempio 2 – Presunzioni su versamenti bancari

Scenario: La società HeatTreatmentxxxx S.p.A. riceve un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate contesta versamenti sul conto aziendale per 500.000 € nell’anno 2022, ritenuti ricavi non dichiarati ai sensi dell’art. 32 DPR 600/1973. In realtà, si tratta di finanziamenti da parte dei soci finalizzati all’acquisto di un nuovo forno e di rimborsi per un sinistro assicurativo.

Azioni consigliate:

  1. Dimostrare l’origine dei fondi: Presentare contratti di finanziamento soci, delibere dell’assemblea e polizza assicurativa con lettera di liquidazione.
  2. Contestare la presunzione: Eccepire che l’art. 32 prevede una presunzione iuris tantum; quindi, fornendo prove dell’origine non imponibile, la presunzione cade .
  3. Impugnare l’avviso per carenza di motivazione: Se l’ufficio non ha indicato elementi specifici per qualificare i versamenti come ricavi (es. pagamenti da clienti), l’avviso può essere censurato per motivazione insufficiente.

Risultato probabile: La Commissione Tributaria può annullare l’avviso. In alternativa, è possibile definire con adesione pagando la quota di ricavi effettivamente non giustificati.

Esempio 3 – Responsabilità di soci dopo la liquidazione

Scenario: La società MetalHeatxxxx s.r.l. si scioglie nel 2024 e viene cancellata dal registro delle imprese nel marzo 2025. Nel gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento ai soci per recuperare imposte non versate dalla società nel 2023. I soci non avevano ricevuto alcun avviso prima di quello nominativo.

Azioni consigliate:

  1. Verificare la tipologia di atto: Se l’avviso è nominativo e finalizzato all’accertamento del debito, è valido anche se la società è estinta . Tuttavia, per la riscossione l’ufficio dovrà notificare un avviso autonomo.
  2. Contestare l’assenza di assegnazioni: I soci possono dimostrare di non aver ricevuto alcun patrimonio dalla liquidazione. Secondo l’art. 36, comma 3, la legge presume che il socio abbia ricevuto beni proporzionali alla propria quota , ma la presunzione è relativa e può essere superata con la prova contraria.
  3. Ricorrere in giudizio: Impugnare l’avviso eccependo la mancanza di titolo autonomo e l’assenza di prove sull’avvenuta assegnazione ai soci.

Risultato probabile: In mancanza di prova che i soci abbiano ricevuto beni, l’avviso può essere annullato o l’importo ridotto.

8. Conclusione

Un accertamento fiscale può mettere in seria difficoltà un’azienda di trattamenti termici, ma la legge offre numerosi strumenti per difendersi e per ristrutturare il debito. Comprendere i termini di decadenza e le garanzie procedurali (60 giorni per le osservazioni, motivazione per relationem, requisiti per l’accesso domiciliare) è fondamentale per invalidare gli atti irregolari. La giurisprudenza più recente ha rafforzato la tutela del contribuente, imponendo motivazioni rigorose e limitando le presunzioni incontrollate . Allo stesso tempo, istituti come l’accertamento con adesione, l’acquiescenza, la rateizzazione e la rottamazione quinquies consentono di ridurre l’esborso e di evitare il contenzioso.

Quando la situazione debitoria è grave, le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo con i creditori, liquidazione controllata) e la composizione negoziata della crisi d’impresa offrono un percorso di risanamento e, in alcuni casi, l’esdebitazione . La scelta dello strumento più adatto richiede una valutazione professionale che tenga conto del patrimonio aziendale, delle prospettive di mercato e della volontà dei creditori.

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