Quando la crisi colpisce una holding e le sue controllate, i problemi di una società si trasmettono quasi sempre alle altre. Garanzie incrociate, finanziamenti infragruppo, conti accentrati e fornitori comuni legano i destini delle singole imprese. Affrontare la crisi società per società, con piani separati e scollegati, rischia di produrre soluzioni che si contraddicono tra loro.
La risposta alla domanda del titolo è affermativa. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, di seguito CCII) prevede espressamente un piano attestato di risanamento di gruppo, unitario o articolato in più piani collegati. Lo strumento, però, è esigente. Un piano di gruppo costruito male non protegge nessuno: gli atti compiuti in sua esecuzione possono essere revocati e gli amministratori restano esposti a contestazioni civili e penali per le operazioni infragruppo.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché le competenze certificate dell’Avvocato coprono esattamente i due momenti decisivi. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda proprio la fase in cui si costruiscono e si negoziano con i creditori le soluzioni di risanamento, anche per i gruppi. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario presidia il rapporto con le banche, che in un piano di gruppo sono quasi sempre i creditori principali. La qualifica di cassazionista consente di difendere gli atti esecutivi del piano fino all’ultimo grado, se un curatore li contesta.
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Sul piano normativo: che cos’è il piano attestato di gruppo
La base: il piano attestato dell’art. 56 CCII
Il piano attestato di risanamento è disciplinato dall’art. 56 CCII, che ha raccolto l’eredità dell’art. 67, comma 3, lett. d), della vecchia legge fallimentare. Si tratta di uno strumento stragiudiziale: non c’è un tribunale che lo omologa, non c’è un commissario, non c’è un voto dei creditori.
In termini essenziali, il piano attestato è un documento di data certa, predisposto dall’imprenditore in crisi o insolvente, idoneo a risanare l’esposizione debitoria e a riequilibrare la situazione economico-finanziaria, la cui veridicità dei dati e fattibilità sono attestate da un professionista indipendente.
L’art. 56, comma 2, CCII ne fissa il contenuto minimo: situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa; cause della crisi; strategie di intervento e tempi di attuazione; creditori coinvolti e ammontare dei crediti rinegoziati; eventuale nuova finanza; tempi delle azioni e strumenti per verificare gli scostamenti; piano industriale e suoi effetti sul piano finanziario.
La Cassazione ha chiarito da tempo che il piano attestato non ha natura concorsuale (Cass. civ., Sez. I, 12 aprile 2018, n. 9087). Ne deriva un’autonomia ampia, ma anche l’assenza di un controllo preventivo del giudice.
L’estensione ai gruppi: l’art. 284, commi 5 e 6, CCII
Sul piano normativo, il gruppo trova disciplina nel Titolo VI del CCII. L’art. 284, rubricato «Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo», al comma 5 ammette un piano unitario oppure piani reciprocamente collegati e interferenti, rivolti ai rispettivi creditori e con il contenuto dell’art. 56, comma 2.
La norma richiede che il piano, o i piani, siano idonei a risanare l’esposizione debitoria di ciascuna impresa e a riequilibrare la situazione finanziaria di ognuna. Il professionista indipendente deve attestare quattro elementi:
- la veridicità dei dati aziendali;
- la fattibilità del piano o dei piani;
- le ragioni di maggiore convenienza della scelta unitaria o collegata rispetto a piani autonomi, in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori delle singole imprese;
- la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa, anche tenendo conto dei vantaggi compensativi derivanti dall’appartenenza al gruppo.
L’attestazione deve inoltre contenere informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali tra le imprese. Il comma 6 prevede che, su richiesta delle imprese, il piano o i piani siano pubblicati nel registro delle imprese in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 2497-bis c.c.
Chi è un «gruppo» per il Codice
La definizione è nell’art. 2, comma 1, lett. h), CCII: rientrano nel gruppo le società, le imprese e gli enti che esercitano o subiscono direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e 2545-septies c.c. Il Codice presume, salvo prova contraria, che la direzione e coordinamento sia esercitata da chi è tenuto al consolidamento dei bilanci o da chi controlla le società, anche indirettamente o in forma congiunta.
La ratio
La ratio è semplice. In un gruppo integrato, il valore spesso sta nell’insieme: il marchio è della holding, gli stabilimenti di una controllata, la rete commerciale di un’altra. Risanare le singole società ignorando i collegamenti significa distruggere valore. Il legislatore consente quindi di pianificare in modo coordinato, ma impone un contrappeso: resta ferma l’autonomia delle masse attive e passive, e ogni scelta deve dimostrarsi vantaggiosa per i creditori di ogni singola società.
Distinzione da istituti affini
Va precisato che il piano attestato di gruppo non va confuso con:
- il concordato preventivo di gruppo (art. 284, comma 1, CCII), che si propone con unico ricorso al tribunale, prevede voto dei creditori e omologazione;
- gli accordi di ristrutturazione di gruppo (art. 284, comma 2, CCII), che richiedono l’adesione di una percentuale qualificata di creditori e l’omologazione;
- la composizione negoziata di gruppo (art. 25 CCII), percorso stragiudiziale assistito da un esperto indipendente, che può concludersi anche con un piano attestato.
Esempio concreto. Una holding con tre controllate ha debiti concentrati verso quattro banche, che sono disposte a rinegoziare. I fornitori vengono pagati regolarmente. Non serve coinvolgere tutti i creditori né ottenere un’omologazione: il piano attestato di gruppo, con accordi bilaterali con le banche, può essere lo strumento proporzionato. Se invece i fornitori sono in larga parte scaduti e alcuni hanno avviato azioni esecutive, la sola via stragiudiziale difficilmente regge: occorre valutare composizione negoziata, accordi omologati o concordato.
Requisiti e termini
I requisiti di ammissibilità, uno per uno
1. Appartenenza al medesimo gruppo. Le imprese devono rientrare nella nozione dell’art. 2, lett. h), CCII. La prova passa di norma dalla pubblicità ex art. 2497-bis c.c., dal bilancio consolidato o dalla dimostrazione del controllo ex art. 2359 c.c.
2. Stato di crisi o di insolvenza. Il presupposto oggettivo dell’art. 56 CCII è la crisi (probabilità di insolvenza) o l’insolvenza. In un piano di gruppo il presupposto va verificato per ciascuna società interessata. Una società sana può partecipare come apportante di risorse, ma il suo ruolo va giustificato in termini di interesse proprio.
3. Contenuto minimo per ciascuna impresa. Il contenuto dell’art. 56, comma 2, deve risultare con riferimento a ogni società. Un piano solo consolidato, che non consente di leggere la situazione della singola controllata, è strutturalmente fragile.
4. Illustrazione della maggiore convenienza. Occorre spiegare perché il piano unitario o collegato soddisfa meglio i creditori di ogni impresa rispetto a piani separati.
5. Quantificazione del beneficio per i creditori di ciascuna società. Non basta dire che «il gruppo ne trae vantaggio». Serve un confronto numerico tra lo scenario di gruppo e lo scenario alternativo per ogni massa di creditori.
6. Attestazione di un professionista indipendente. Il professionista, designato dal debitore, deve possedere i requisiti dell’art. 2, comma 1, lett. o), CCII: iscrizione nel registro dei revisori legali e nell’albo previsto per gli incarichi nelle procedure della crisi, requisiti di indipendenza dell’art. 2399 c.c., assenza di rapporti professionali con l’impresa negli anni precedenti.
7. Data certa. Il piano e gli atti esecutivi devono avere data certa. È un requisito pratico decisivo: senza data certa, diventa difficile dimostrare che un pagamento è stato eseguito «in esecuzione» del piano.
8. Indicazione degli atti esecutivi nel piano. L’esenzione da revocatoria copre gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano e in esso indicati. Un’operazione non prevista resta esposta.
I termini che contano
Il piano attestato non ha termini di deposito, perché non si deposita in tribunale. I termini rilevanti sono quelli che si attivano se il risanamento fallisce e una o più società entrano in liquidazione giudiziale. In termini operativi, il piano va scritto pensando al giorno in cui un curatore lo leggerà.
La disciplina prevede che i periodi sospetti della revocatoria si calcolino a ritroso dalla data di deposito della domanda cui sia seguita l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 170, comma 2, CCII). Le azioni revocatorie non possono essere promosse decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto (art. 170, comma 1, CCII).
Per i giudizi di cognizione eventualmente instaurati, la sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto. Va però ricordato che l’art. 9 CCII esclude, salvo diversa previsione, la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice: la verifica va fatta procedimento per procedimento.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto / del decorso |
|---|---|---|---|
| Atti a titolo gratuito: 2 anni (art. 163 CCII) | A ritroso dal deposito della domanda cui segue la liquidazione giudiziale | Periodo sospetto | Inefficacia di diritto verso i creditori |
| Pagamenti di crediti non scaduti: 2 anni (art. 164 CCII) | Idem | Periodo sospetto | Inefficacia se scadenza successiva all’apertura |
| Atti anormali: 1 anno (art. 166, comma 1, CCII) | Idem | Periodo sospetto | Revocabilità, salva prova della non conoscenza dell’insolvenza |
| Atti normali e pagamenti di debiti liquidi ed esigibili: 6 mesi (art. 166, comma 2, CCII) | Idem | Periodo sospetto | Revocabilità se il curatore prova la conoscenza dell’insolvenza |
| Atti infragruppo che spostano risorse: 5 anni (art. 290 CCII) | A ritroso dal deposito della domanda | Periodo sospetto speciale per i gruppi | Azione del curatore contro l’impresa del gruppo beneficiata |
| Rimborsi di finanziamenti infragruppo: 1 anno (art. 292 CCII) | A ritroso dal deposito della domanda | Periodo sospetto | Restituzione del rimborso alle condizioni di legge |
| Decadenza azioni revocatorie: 3 anni dall’apertura e comunque 5 anni dall’atto (art. 170 CCII) | Apertura liquidazione / compimento dell’atto | Perentorio | Azione non più proponibile |
| Revocatoria ordinaria: 5 anni (art. 2903 c.c.) | Data dell’atto | Prescrizione | Estinzione dell’azione |
| Azione ex art. 2497 c.c.: 5 anni | Percepibilità oggettiva del pregiudizio | Prescrizione | Estinzione del diritto al risarcimento |
Il termine più critico per un piano di gruppo è quello dell’art. 290 CCII. Le operazioni che spostano risorse da una società all’altra del gruppo restano esposte per cinque anni: è il periodo in cui il piano dovrà dimostrare, voce per voce, perché ogni trasferimento era giustificato.
La procedura passo-passo
La disciplina non prevede un rito, perché lo strumento è stragiudiziale. La sequenza che segue è quella imposta dalla logica delle norme e dalle esigenze di tenuta in un eventuale giudizio.
1. Mappatura del gruppo (organi amministrativi della capogruppo e delle controllate). Si ricostruiscono partecipazioni, patti parasociali, contratti di servizio, cash pooling, garanzie incrociate, finanziamenti infragruppo, consolidato fiscale. È la base delle «informazioni analitiche, complete e aggiornate» richieste dall’art. 284, comma 5.
2. Diagnosi della crisi per singola società. Per ogni impresa si individuano cause della crisi, esposizione per creditore, scadenze, garanzie, procedure esecutive pendenti. Si verifica chi è in crisi, chi è insolvente, chi è sano.
3. Scelta dell’architettura del piano. Le opzioni sono tre: piano unitario; piani collegati e interferenti; piani autonomi. Va precisato che la scelta non è estetica. Con piani autonomi non si applica la disciplina di gruppo, e gli spostamenti di risorse tra società diventano molto più difficili da giustificare.
4. Verifica dello strumento. Prima di proseguire, occorre chiedersi se il piano attestato sia davvero lo strumento corretto. Se servono misure protettive contro azioni esecutive, se il consenso dei creditori è parziale, se i debiti verso fornitori sono ampiamente scaduti, possono essere più adatti la composizione negoziata di gruppo (art. 25 CCII), gli accordi di ristrutturazione (art. 284, comma 2) o il concordato (art. 284, comma 1).
5. Redazione del piano industriale e finanziario. Per ciascuna società e per il gruppo si predispongono conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario prospettici, con indicazione di ipotesi, sensitività e strumenti di monitoraggio degli scostamenti (art. 56, comma 2).
6. Descrizione analitica delle operazioni infragruppo. Ogni trasferimento di risorse va indicato con importo, tempistica, contropartita, effetto sulla società che cede e su quella che riceve. È il punto dove più spesso si sbaglia. Un’operazione infragruppo non descritta nel piano non gode dell’esenzione da revocatoria e, in caso di insolvenza, dovrà essere difesa come se il piano non esistesse.
7. Quantificazione del beneficio per i creditori di ciascuna società. Si confronta, massa per massa, lo scenario di gruppo con lo scenario alternativo (tipicamente, la liquidazione giudiziale della singola società). Il beneficio va espresso in numeri, non in formule.
8. Nomina e lavoro dell’attestatore. Il professionista indipendente viene incaricato dagli organi amministrativi. Verifica i dati contabili delle singole società, la fattibilità, la maggiore convenienza e il beneficio stimato. L’attestazione deve dar conto del metodo seguito, non solo delle conclusioni.
9. Deliberazioni societarie. Ciascuna società approva il piano con delibera dell’organo amministrativo, motivando l’interesse proprio. Nelle società eterodirette, l’art. 2497-ter c.c. impone che le decisioni influenzate dalla direzione e coordinamento siano analiticamente motivate.
10. Negoziazione e conclusione degli accordi con i creditori. Il piano è rivolto ai rispettivi creditori di ogni società. Gli accordi si concludono in forma bilaterale o plurilaterale, tipicamente con le banche: moratorie, riscadenzamenti, nuova finanza, rinunce parziali.
11. Data certa e pubblicità. Si attribuisce data certa al piano, all’attestazione e agli accordi. Su richiesta, il piano viene pubblicato nel registro delle imprese (art. 284, comma 6). La pubblicazione non è obbligatoria, ma rafforza la prova della data e la trasparenza verso i terzi.
12. Esecuzione e monitoraggio. Gli atti esecutivi si compiono nei tempi indicati. Se emergono scostamenti significativi, il piano va aggiornato e nuovamente attestato. Proseguire l’esecuzione di un piano ormai superato dai fatti è rischioso.
Chi è competente in caso di contenzioso
Poiché il piano non è depositato in tribunale, il giudice interviene solo in un secondo momento. Per le azioni revocatorie promosse dal curatore la competenza spetta al tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale (art. 32 CCII). Per le azioni di responsabilità ex art. 2497 c.c. si applicano le regole ordinarie, con competenza della sezione specializzata in materia di impresa quando ne ricorrono i presupposti. Le società con centro degli interessi principali all’estero richiedono una valutazione separata dei criteri di giurisdizione.
Avvertenza decisiva: l’attestazione non vincola il giudice. Il giudice della revocatoria valuta autonomamente, con giudizio ex ante, se il piano fosse manifestamente inidoneo al risanamento (Cass. civ., Sez. I, ord. 3 marzo 2023, n. 6508).
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati costruiti a scopo illustrativo. Non riproducono casi reali.
Esempio 1 — Quantificazione del beneficio e perimetro dell’esenzione
Dati di partenza. Gruppo composto da Alfa Holding S.r.l. e due controllate al 100%:
- Beta S.r.l. (produzione): debiti per 2.847.300 €, di cui 1.912.600 € verso tre banche e 934.700 € verso fornitori;
- Gamma S.r.l. (distribuzione): debiti per 1.163.450 €.
Il piano unitario prevede: apporto della holding di 418.900 € a favore di Beta; cessione del ramo logistico da Gamma a Beta per 276.300 €, pagati in quattro rate; riscadenzamento dei debiti bancari di Beta in sette anni.
Calcolo del beneficio per ciascuna massa.
| Società | Debiti | Recupero stimato in liquidazione autonoma | Recupero stimato con piano di gruppo | Beneficio stimato |
|---|---|---|---|---|
| Beta | 2.847.300 € | 44,6% = 1.269.895,80 € | 72,3% = 2.058.597,90 € | 788.702,10 € |
| Gamma | 1.163.450 € | 38,2% = 444.437,90 € | 61,7% = 717.848,65 € | 273.410,75 € |
Il beneficio è positivo per entrambe le masse. È questa la condizione che consente di giustificare la cessione del ramo da Gamma a Beta: se il beneficio di Gamma fosse negativo, il piano sacrificherebbe i creditori di una società a vantaggio di quelli dell’altra.
Sequenza temporale. Attestazione sottoscritta l’11 marzo 2025; piano con data certa il 14 marzo 2025; pubblicazione nel registro delle imprese il 21 marzo 2025.
- Il 23 ottobre 2025 Beta paga 96.740 € a una banca, come previsto dal piano.
- Il 2 dicembre 2025 Gamma trasferisce 58.300 € a Beta per esigenze di cassa, operazione non indicata nel piano.
Beta non riesce a completare il risanamento: la domanda di liquidazione giudiziale è depositata il 9 febbraio 2026 e la liquidazione viene aperta.
Esito.
- Pagamento del 23 ottobre 2025: rientra nei sei mesi anteriori al deposito (dal 9 agosto 2025 in poi). In astratto è revocabile. È però indicato nel piano: opera l’esenzione dell’art. 166, comma 3, lett. d), CCII, salvo che il curatore dimostri la manifesta inidoneità ex ante del piano o il dolo o la colpa grave dell’attestatore, oppure del debitore con conoscenza da parte della banca.
- Trasferimento del 2 dicembre 2025: non essendo indicato nel piano, non è esente. Se anche Gamma entra in liquidazione, il suo curatore potrà agire ai sensi dell’art. 290 CCII, che copre i cinque anni anteriori alla domanda.
Esempio 2 — Garanzia infragruppo e calcolo dei termini
Dati di partenza. Nel piano collegato del gruppo Alfa, Gamma concede il 27 maggio 2025 un’ipoteca su un proprio magazzino a garanzia di un debito bancario di Beta pari a 631.480 €. In cambio, la banca riduce di 1,9 punti il tasso applicato alla linea di credito di Gamma (esposizione 402.150 €), con un risparmio stimato di 7.640,85 € annui per cinque anni, pari a 38.204,25 €.
La liquidazione giudiziale di Gamma viene aperta con sentenza del 4 giugno 2026, su domanda depositata il 12 marzo 2026.
Sviluppo.
- Periodo sospetto di un anno: dal 12 marzo 2025 al 12 marzo 2026. L’ipoteca del 27 maggio 2025 vi rientra.
- Natura dell’atto: una garanzia per debito altrui può essere qualificata come atto a titolo gratuito, se manca un corrispettivo effettivo per la società garante. Qui un corrispettivo esiste, ma è di 38.204,25 € a fronte di un rischio fino a 631.480 €. Il divario è evidente.
- Esenzione: l’ipoteca è indicata nel piano. Il curatore dovrà quindi contestare l’idoneità del piano. Se il piano non quantificava il beneficio per i creditori di Gamma, ma si limitava a dati consolidati, la lacuna può incidere sulla valutazione ex ante.
- Termine di decadenza: tre anni dall’apertura (4 giugno 2029) e comunque cinque anni dall’atto (27 maggio 2030). Il limite che scade per primo è il 4 giugno 2029.
Esito. Con un piano che dimostra numericamente il vantaggio per i creditori di Gamma (ad esempio la continuità della fornitura da Beta, senza la quale Gamma perderebbe il 63,4% del fatturato), la difesa dell’esenzione ha basi solide. Con un piano solo consolidato, la banca rischia la revoca dell’ipoteca e gli amministratori di Gamma una contestazione ex art. 2497 c.c. e, sul piano penale, per operazione distrattiva.
Casi particolari
1. Società controllate con sede all’estero
Il concordato e gli accordi di gruppo dell’art. 284, commi 1 e 2, richiedono che tutte le imprese abbiano il centro degli interessi principali in Italia. Per il piano attestato il comma 5 non ripete espressamente il requisito, ma la tenuta dell’esenzione dipende dal diritto applicabile all’eventuale procedura d’insolvenza della controllata estera. Sul piano pratico, per le società estere va verificato se l’ordinamento straniero riconosce un effetto analogo. Diversamente, gli atti esecutivi che le riguardano restano esposti.
2. Gruppo «di fatto» senza pubblicità ex art. 2497-bis c.c.
Può accadere che la direzione e coordinamento sia esercitata senza che sia mai stata eseguita la pubblicità nel registro delle imprese. La nozione dell’art. 2, lett. h), CCII è sostanziale e opera anche in questi casi, grazie alle presunzioni legate al controllo e al consolidamento. Occorre però regolarizzare la pubblicità prima di predisporre il piano, perché l’art. 284, comma 6, collega la pubblicazione ai registri in cui essa è stata effettuata. Va inoltre ricordato che la mancata pubblicità espone gli amministratori a responsabilità ex art. 2497-bis c.c.
3. Una società del gruppo è in bonis
Una controllata sana può essere chiamata a sostenere le altre con finanziamenti, garanzie o acquisti di beni. Il rischio è duplice. Se in futuro anche la società sana entra in crisi, i suoi creditori contesteranno il sacrificio subito. E gli amministratori dovranno dimostrare i vantaggi compensativi. In sede penale, la Cassazione richiede che tali vantaggi siano certi, congrui, proporzionati e di valore almeno equivalente al sacrificio (Cass. pen., Sez. V, 22 ottobre 2024, n. 42570). Il piano deve documentarli prima, non ricostruirli dopo.
4. Cash pooling in essere
Il cash pooling è frequente nei gruppi e spesso è la fonte principale dei crediti e debiti infragruppo. La Cassazione penale ha escluso la bancarotta per i movimenti riconducibili a un contratto di cash pooling deliberato dai consigli di amministrazione, con oggetto, durata, limiti e tassi definiti (Cass. pen., Sez. V, 23 giugno 2023, n. 39139). In un piano di gruppo occorre decidere se sospendere, rinegoziare o mantenere il cash pooling, e indicarne gli effetti per ogni società.
5. Piano che fallisce dopo pochi mesi
Il fallimento del piano non comporta automaticamente la perdita dell’esenzione. Il giudice valuta con giudizio ex ante, e non sulla base dei risultati effettivamente conseguiti (Cass. civ., Sez. I, ord. 26 luglio 2024, n. 20885). Resta però essenziale che il piano fosse aggiornato: gli atti compiuti dopo che gli scostamenti erano ormai evidenti sono più difficili da difendere.
6. Finanziamenti della capogruppo alle controllate in crisi
La nuova finanza apportata dalla holding è spesso il motore del piano. Va precisato che, fuori dal piano, i finanziamenti infragruppo concessi quando la controllata è in squilibrio rischiano la postergazione ai sensi dell’art. 292 CCII, che richiama i presupposti dell’art. 2467 c.c., e i rimborsi eseguiti nell’anno anteriore alla domanda possono dover essere restituiti. In termini operativi, il piano deve indicare importo, forma tecnica (finanziamento, versamento in conto capitale, rinuncia a crediti), tempi e condizioni di rimborso. Se la holding intende essere rimborsata prima degli altri creditori, la scelta va giustificata espressamente e verificata dall’attestatore, perché è esattamente l’operazione che un curatore esamina per prima.
7. Consolidato fiscale e rapporti contabili tra le società
Nei gruppi che aderiscono al consolidato fiscale nazionale si generano crediti e debiti infragruppo per il trasferimento di perdite e imposte. Sul piano del risanamento civilistico, questi rapporti vanno censiti e trattati nel piano come qualunque altro credito o debito tra società, indicando se saranno regolati, compensati o rinunciati. Il loro trattamento incide sulla quantificazione del beneficio per i creditori delle singole imprese e deve quindi risultare in modo trasparente.
In questi casi particolari l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, verifica che ogni società del gruppo possa dimostrare, con dati e documenti, la propria convenienza a partecipare al piano.
Domande frequenti
Posso fare un unico piano per la holding e tutte le controllate?
Sì. L’art. 284, comma 5, CCII consente un piano unitario. Deve però contenere, per ciascuna società, gli elementi richiesti dall’art. 56, comma 2, e dimostrare che il risanamento riguarda ogni impresa singolarmente. L’attestatore deve spiegare perché la soluzione unitaria è più conveniente per i creditori di ogni società rispetto a piani separati e quantificare il beneficio. Un unico documento è ammesso; un unico conto senza distinzioni per società non lo è, perché resta ferma l’autonomia delle masse.
Serve il consenso di tutti i creditori?
No. Il piano attestato non richiede maggioranze né l’adesione di tutti i creditori. È rivolto ai creditori di ciascuna società e si attua attraverso accordi con quelli coinvolti, di solito le banche. I creditori estranei devono essere pagati regolarmente, perché il piano non ha effetti vincolanti nei loro confronti. Se una parte rilevante dei creditori non aderisce, o se servono misure protettive contro esecuzioni, è necessario valutare strumenti diversi, come gli accordi di ristrutturazione di gruppo o la composizione negoziata.
Il piano di gruppo blocca pignoramenti e azioni esecutive?
No. Il piano attestato non prevede misure protettive. I creditori che non hanno aderito possono continuare ad agire contro la singola società. Per ottenere protezione occorre accedere a strumenti che la prevedono, come la composizione negoziata (con richiesta di misure protettive) o il concordato preventivo. È uno dei punti che vanno valutati prima di scegliere il piano attestato: se il gruppo è già sotto pressione esecutiva, lo strumento stragiudiziale da solo è di norma insufficiente.
Se il piano non funziona, i pagamenti fatti possono essere revocati?
Gli atti, i pagamenti e le garanzie eseguiti in attuazione del piano e in esso indicati sono esenti da revocatoria (art. 166, comma 3, lett. d), CCII). L’esenzione cade in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore, o del debitore se il creditore ne era a conoscenza. Inoltre il giudice può verificare, con valutazione ex ante, se il piano fosse manifestamente inidoneo. Le operazioni non indicate nel piano restano pienamente revocabili, con il termine speciale di cinque anni per gli spostamenti infragruppo.
Gli amministratori della capogruppo rischiano qualcosa?
Sì, se il piano sacrifica una controllata senza vantaggi compensativi documentati. Sul piano civile, soci esterni e creditori della controllata possono agire contro la capogruppo ex art. 2497 c.c., e la responsabilità si estende a chi ha partecipato al fatto lesivo. Sul piano penale, l’art. 324 CCII esclude la bancarotta preferenziale e semplice per le operazioni eseguite in attuazione del piano, ma non la bancarotta fraudolenta per distrazione. Un’operazione infragruppo priva di giustificazione economica per la società che la subisce resta penalmente rilevante.
Caso limite: una controllata è già insolvente e le altre solo in crisi. Il piano è ancora possibile?
L’art. 56 CCII ammette il piano sia in caso di crisi sia di insolvenza, quindi in astratto sì. Il problema è la fattibilità. Se l’insolvenza della controllata è grave e irreversibile, è difficile attestare che il piano possa risanarne l’esposizione e riequilibrarne la situazione finanziaria, come richiede l’art. 284, comma 5. In questi casi si valuta di escludere quella società dal perimetro del piano, oppure di passare a uno strumento giudiziale. Coinvolgere forzatamente una società irrecuperabile rischia di compromettere l’esenzione anche per gli atti delle altre.
Quanto tempo serve per predisporre un piano di gruppo?
La legge non fissa una durata, perché lo strumento è stragiudiziale. I tempi dipendono dal numero di società, dalla qualità della contabilità e dalla disponibilità delle banche a negoziare. Le fasi più lunghe sono di norma la ricostruzione dei rapporti infragruppo, la redazione dei piani prospettici per ogni società e il lavoro dell’attestatore, che deve verificare i dati di tutte le imprese coinvolte. Nel frattempo i creditori estranei non sono bloccati: se ci sono esecuzioni in corso o imminenti, l’attesa può compromettere il risanamento e occorre valutare subito uno strumento con misure protettive.
Il quadro giurisprudenziale
La giurisprudenza specifica sul piano attestato di gruppo è ancora limitata, perché lo strumento è stato introdotto dal CCII. I principi applicabili si ricavano dalle pronunce sul piano attestato in generale, sui gruppi nelle procedure concorsuali e sulle operazioni infragruppo in sede civile e penale.
A. Piano attestato: natura ed esenzione da revocatoria
1. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 marzo 2023, n. 6508. Principio: per riconoscere l’esenzione degli atti esecutivi di un piano attestato, il giudice verifica con valutazione riferita al momento dell’atto, e dalla prospettiva del terzo contraente, se il piano fosse idoneo al risanamento. Il sindacato è limitato ai casi di inettitudine assoluta ed evidente. Rilevanza: l’attestazione non è uno scudo automatico. In un piano di gruppo, la banca che riceve garanzie da una società per debiti di un’altra deve poter verificare l’idoneità del piano con riferimento a entrambe.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. 26 luglio 2024, n. 20885. Principio: le esenzioni dell’art. 67, comma 3, l.fall. operano anche per la revocatoria ordinaria esercitata o proseguita dal curatore. L’idoneità del piano va valutata ex ante e non alla luce dei risultati conseguiti; la verifica dell’esenzione è autonoma rispetto all’esame dei presupposti della revocatoria ordinaria e il giudice deve pronunciarsi quando viene invocata. Rilevanza: il mancato raggiungimento degli obiettivi non travolge da solo gli atti compiuti in esecuzione del piano. Il principio si trasferisce ai piani di gruppo, dove gli scostamenti di una società incidono spesso sulle altre.
3. Cass. civ., Sez. I, 12 aprile 2018, n. 9087. Principio: il piano attestato di risanamento è strumento privo di natura concorsuale, a differenza degli accordi di ristrutturazione. Rilevanza: l’assenza di un controllo giudiziale preventivo sposta tutto il peso della tenuta sulla qualità del documento e dell’attestazione. Nel gruppo, dove la complessità è maggiore, la conseguenza è ancora più marcata.
B. Gruppi di imprese e autonomia delle masse
4. Cass. civ., Sez. I, 13 ottobre 2015, n. 20559. Principio: nel sistema della legge fallimentare era inammissibile una proposta concordataria unitaria e indifferenziata per i creditori di più società del gruppo, perché le masse attive e passive delle singole società restano giuridicamente distinte anche in presenza di direzione unitaria. Rilevanza: spiega perché il CCII, nel riconoscere i piani di gruppo, ha mantenuto l’autonomia delle masse e imposto la quantificazione del beneficio per ciascuna società.
5. Cass. civ., Sez. I, 17 ottobre 2018, n. 26005. Principio: la Corte ha ribadito, nel regime previgente, la necessità di tenere separate le masse attive e passive delle società del gruppo e i limiti dell’autonomia privata rispetto al principio di responsabilità patrimoniale dell’art. 2740 c.c. Rilevanza: anche nel piano attestato di gruppo, ogni società risponde con il proprio patrimonio verso i propri creditori. I trasferimenti di risorse sono ammessi solo se il piano dimostra il vantaggio per le masse coinvolte.
6. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 13 febbraio 2024. Principio: in un concordato di gruppo proposto con distinti ricorsi e piano unitario, il tribunale ha richiamato l’autonomia delle masse e la necessità che i piani siano rivolti ai rispettivi creditori, nominando un unico commissario per coordinare le procedure. Rilevanza: è un’applicazione pratica recente della disciplina di gruppo del CCII, utile per comprendere come i giudici leggono l’art. 284 anche quando la struttura dei ricorsi è separata.
C. Operazioni infragruppo: profili penali
7. Cass. pen., Sez. V, 23 giugno 2023, n. 39139. Principio: i movimenti tra società del gruppo riconducibili a un contratto di cash pooling non integrano bancarotta fraudolenta, se i consigli di amministrazione ne hanno deliberato contenuto, durata, limiti di indebitamento, tassi e commissioni. Rilevanza: il piano di gruppo deve formalizzare i flussi finanziari infragruppo con lo stesso rigore. La mancanza di delibere e regole scritte trasforma una gestione di tesoreria in un potenziale addebito.
8. Cass. pen., Sez. V, 22 ottobre 2024, n. 42570. Principio: i vantaggi compensativi che possono escludere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo devono essere certi, congrui e proporzionati, e di valore almeno pari al sacrificio sopportato dalla società poi fallita. Rilevanza: è il parametro con cui va costruita la quantificazione del beneficio richiesta dall’art. 284, comma 5. Un vantaggio generico «di gruppo» non basta.
9. Cass. pen., Sez. I, 30 gennaio 2025, n. 7530. Principio: la Corte ha confermato i criteri restrittivi sui vantaggi compensativi in tema di bancarotta patrimoniale infragruppo, richiamando l’orientamento sulla necessità di una loro dimostrazione concreta. Rilevanza: conferma recente che il riferimento all’interesse del gruppo, se non documentato, non protegge l’amministratore. Il piano attestato è il luogo naturale dove questa documentazione va predisposta.
D. Responsabilità da direzione e coordinamento
10. Cass. civ., Sez. I, 5 dicembre 2017, n. 29139. Principio: l’azione dei soci o dei creditori sociali contro la società che esercita direzione e coordinamento non è subordinata alla previa escussione infruttuosa della controllata né a una preventiva richiesta risarcitoria. Rilevanza: se il piano di gruppo sacrifica una controllata, i suoi creditori possono agire direttamente contro la capogruppo. Il rischio va considerato già nella costruzione del piano.
11. Cass. civ., Sez. I, ord. 13 marzo 2023, n. 7262. Principio: nell’azione ex art. 2497 c.c. la prescrizione quinquennale decorre da quando il pregiudizio diventa oggettivamente percepibile, non dal compimento dei singoli atti. Rilevanza: per un piano di gruppo significa che le contestazioni possono emergere molti anni dopo le operazioni, spesso quando il risanamento è fallito e il danno si manifesta.
12. Cass. civ., Sez. I, ord. 17 luglio 2025, n. 19943. Principio: presupposto della tutela risarcitoria ex art. 2497 c.c. è l’esercizio di direzione e coordinamento, presunto in caso di obbligo di consolidamento o di controllo ex art. 2359 c.c.; tali circostanze vanno però provate da chi invoca la presunzione. Rilevanza: è coerente con la definizione di gruppo dell’art. 2, lett. h), CCII. La corretta perimetrazione del gruppo nel piano è decisiva sia per l’accesso alla disciplina dell’art. 284 sia per valutare l’esposizione della capogruppo.
Lettura d’insieme
Dalle pronunce emerge un quadro coerente. Sul versante civile, il giudice non ripete il giudizio dell’attestatore, ma verifica che il piano non fosse manifestamente inidoneo, con riferimento al momento dell’atto. Sul versante dei gruppi, l’autonomia delle masse resta il principio cardine. Sul versante penale e risarcitorio, ogni sacrificio di una società va compensato da vantaggi concreti e documentati. Il piano attestato di gruppo regge solo se, letto da un curatore anni dopo, consente di ricostruire per ogni società perché ciascuna operazione le conveniva.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Quando un gruppo societario valuta un piano attestato di risanamento, lo Studio interviene con strumenti operativi specifici.
1. Ricostruiamo il perimetro del gruppo. Analizziamo visure, partecipazioni, bilanci consolidati, pubblicità ex art. 2497-bis c.c. e contratti infragruppo per individuare con precisione le società da includere e quelle da escludere.
2. Mappiamo i rapporti finanziari infragruppo. Censiamo cash pooling, finanziamenti soci, garanzie incrociate e crediti commerciali tra società, individuando quelli che possono diventare oggetto di contestazione ex artt. 290 e 292 CCII.
3. Verifichiamo se il piano attestato è lo strumento corretto. Confrontiamo il piano attestato con la composizione negoziata di gruppo, gli accordi di ristrutturazione e il concordato di gruppo, in base a esposizione, azioni esecutive in corso e disponibilità dei creditori.
4. Impostiamo l’architettura giuridica del piano. Scegliamo tra piano unitario e piani collegati e definiamo, per ogni operazione infragruppo, la descrizione necessaria perché rientri nel perimetro dell’esenzione.
5. Costruiamo con i commercialisti dello staff la quantificazione del beneficio. Lavoriamo sugli scenari alternativi per ogni massa di creditori, in modo che i vantaggi compensativi siano espressi in numeri verificabili.
6. Negoziamo con le banche. Predisponiamo le proposte di moratoria, riscadenzamento e nuova finanza e seguiamo le trattative con gli istituti di credito, curando la coerenza tra accordi e piano.
7. Controlliamo la tenuta documentale. Verifichiamo data certa del piano, dell’attestazione e degli accordi, delibere motivate delle singole società ex art. 2497-ter c.c. e pubblicazione nel registro delle imprese.
8. Monitoriamo l’esecuzione. Confrontiamo gli atti compiuti con quelli previsti e segnaliamo gli scostamenti che richiedono un aggiornamento del piano e una nuova attestazione.
9. Difendiamo gli atti esecutivi in giudizio. Se un curatore promuove azioni revocatorie o di responsabilità, costruiamo la difesa fondata sulla valutazione ex ante del piano e sui vantaggi compensativi documentati.
10. Seguiamo il contenzioso fino in Cassazione. Manteniamo la stessa linea difensiva in tutti i gradi di giudizio, senza cambi di difensore.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per un piano di gruppo pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la competenza che riguarda direttamente la gestione negoziale della crisi delle imprese, inclusa la conduzione coordinata delle trattative quando la crisi coinvolge più società dello stesso gruppo. Accanto a essa, la qualifica di avvocato cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta il piano è lo stesso difensore che, se necessario, ne sostiene la validità davanti alla Suprema Corte.
Il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso. I profili giuridici del piano (perimetro del gruppo, esenzioni, rischi di responsabilità) e quelli economico-finanziari (piano industriale, flussi, scenari alternativi) vengono costruiti in parallelo, evitando che il documento sia solido sul piano contabile ma debole su quello legale, o viceversa.
Chiusura
In sintesi, il piano attestato di risanamento di gruppo è ammesso dall’art. 284, commi 5 e 6, CCII, in forma unitaria o con piani collegati. Richiede per ogni società il contenuto dell’art. 56, un’attestazione che copra anche la maggiore convenienza e il beneficio per i creditori di ciascuna impresa, e una descrizione analitica delle operazioni infragruppo. Non offre protezione contro le azioni esecutive: i suoi effetti si misurano soprattutto se il risanamento fallisce, sull’esenzione da revocatoria e sull’esclusione della bancarotta preferenziale e semplice. Le operazioni non indicate o non giustificate restano esposte per anni.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché le competenze certificate dell’Avvocato ne coprono le fasi essenziali: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda la costruzione e la negoziazione delle soluzioni di risanamento; il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario presidia il rapporto con gli istituti di credito; la qualifica di cassazionista consente di difendere gli atti esecutivi del piano fino all’ultimo grado di giudizio.
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