Quali Garanzie Possono Essere Concesse Alle Banche Nel Piano Attestato Di Risanamento Senza Rischiare La Revocatoria?

Quando un’impresa in crisi siede al tavolo con le proprie banche per costruire un piano attestato di risanamento, la prima richiesta che arriva dall’altra parte del tavolo è quasi sempre la stessa: garanzie. Ipoteca sul capannone, pegno sulle quote, cessione dei crediti commerciali, fideiussione dei soci. L’imprenditore spesso le vive come il prezzo inevitabile per ottenere respiro finanziario e le concede senza chiedersi quale sia la loro sorte se il risanamento non dovesse riuscire. La banca, invece, se lo chiede eccome: sa che, in caso di liquidazione giudiziale, un curatore esaminerà ogni ipoteca iscritta nei mesi precedenti con l’obiettivo di farla dichiarare inefficace e riportare il valore dei beni nella massa comune dei creditori.

Il punto di partenza è l’art. 166, comma 3, lett. d) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che sottrae all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore in esecuzione del piano attestato previsto dall’art. 56 e in esso indicati. Ma questa protezione non è automatica, non copre tutte le garanzie e cade in presenza di dolo o colpa grave conosciuti dal creditore. È una norma costruita per incentivare il sostegno finanziario alle imprese in crisi, non per blindare qualunque richiesta di un istituto di credito.

Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. La banca non è un nemico: è un attore economico razionale che vuole ridurre il proprio rischio. Capire come ragiona, quali garanzie le convengono davvero e quali la legge le nega, permette all’impresa di negoziare un piano che regga sia al tavolo della trattativa sia davanti a un eventuale curatore.

Lo Studio Monardo segue esattamente questa materia perché si colloca all’incrocio di due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: da un lato la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che significa conoscere dall’interno la dinamica delle trattative tra impresa in crisi e ceto bancario; dall’altro il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile per leggere contratti di finanziamento, clausole di garanzia e covenant con gli occhi di chi li ha scritti.

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Chi hai di fronte: la logica della banca nella crisi d’impresa

La prima cosa da capire è che, per una banca, un’impresa in crisi non è un cliente da abbandonare né da salvare a ogni costo: è una posizione da gestire in modo da recuperare il massimo possibile con il minimo rischio. Tutta la strategia dell’istituto ruota intorno a una domanda: conviene di più restare dentro il risanamento o uscirne subito?

Dal suo punto di vista, uscire subito ha costi precisi. Revocare gli affidamenti e chiedere il rientro significa spesso provocare l’insolvenza conclamata e ritrovarsi, in liquidazione giudiziale, con un credito chirografario che verrà soddisfatto in percentuale bassa e dopo anni. Restare dentro il risanamento, invece, può significare recuperare l’intero credito o gran parte di esso, a condizione che il rischio sia coperto. Ed è qui che entrano in gioco le garanzie: sono lo strumento con cui la banca trasforma una posizione chirografaria e incerta in una posizione privilegiata e, almeno sulla carta, sicura.

Ma la banca sa anche un’altra cosa, perché ha una memoria storica fatta di contenziosi con i curatori: una garanzia concessa da un’impresa in crisi è, per definizione, un atto sospetto. L’art. 166 CCII consente al curatore di aggredire le ipoteche volontarie e i pegni costituiti per debiti preesistenti nell’anno anteriore al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (se il debito non era scaduto) o nei sei mesi anteriori (se era già scaduto), con presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza a carico del creditore. Per le garanzie contestuali a debiti nuovi, la revocatoria opera nei sei mesi se il curatore prova che la banca conosceva l’insolvenza, e per un istituto di credito che ha in mano la Centrale Rischi, i bilanci e l’andamento del conto questa prova è spesso agevole.

Per questo la banca ragiona in termini di stabilità della garanzia, non di semplice acquisizione. Un’ipoteca che verrà revocata vale zero; anzi, vale meno di zero, perché nel frattempo la banca ha erogato o rinunciato a riscuotere. Il piano attestato è per l’istituto il modo più economico per ottenere quella stabilità: non richiede l’omologazione di un tribunale, non richiede l’adesione di una maggioranza di creditori, non ha i tempi di un concordato preventivo. Richiede però che il piano sia idoneo, attestato da un professionista indipendente, dotato di data certa, e che le garanzie siano specificamente indicate e poste in essere in esecuzione di esso.

Quando la banca preferisce trattare? Quando il suo credito è in larga parte scoperto, quando l’impresa ha asset produttivi che valgono più in funzionamento che in liquidazione, quando i tempi di una procedura concorsuale le farebbero perdere più di quanto guadagnerebbe con un’azione immediata. Quando preferisce aggredire? Quando ha già garanzie consolidate e fuori dal periodo sospetto, quando il piano le appare poco credibile, quando teme che attendere significhi vedere i beni svalutarsi o finire nella disponibilità di altri creditori.

C’è poi un secondo avversario, invisibile ma sempre presente nei calcoli della banca: il futuro curatore. Tutte le mosse dell’istituto sono pensate per resistere al suo esame. Ed è proprio questa doppia prospettiva che l’impresa deve imparare a leggere: ciò che la banca chiede è modellato su ciò che teme dal curatore. Se l’imprenditore sa quali garanzie reggeranno e quali no, può spostare la trattativa su un terreno dove entrambe le parti hanno interesse a costruire un piano solido, invece di subire una lista di pretese che, alla prova dei fatti, potrebbero rivelarsi inutili per la banca e dannose per l’impresa.

Infine, un dato che l’imprenditore spesso trascura: le garanzie concesse in esecuzione di un piano attestato non producono prededuzione in caso di successiva liquidazione giudiziale, a differenza di quanto accade per alcune forme di finanziamento negli accordi di ristrutturazione omologati e nel concordato preventivo. Per la banca, quindi, l’unica vera tutela è la garanzia reale stabile. Questo spiega l’insistenza con cui la chiederà, e spiega anche perché la qualità del piano e della sua documentazione diventi, per l’istituto, una questione di sopravvivenza del proprio credito.

Un’ultima avvertenza sul quadro normativo, che la banca tiene sempre presente quando valuta vecchie posizioni. Il Codice della crisi si applica alle procedure aperte a partire dal 15 luglio 2022; per le liquidazioni derivanti da fallimenti dichiarati prima di quella data continua a valere l’art. 67, comma 3, lett. d) della legge fallimentare. Le due norme condividono l’impianto, ma il Codice ha aggiunto due elementi decisivi per le garanzie bancarie: la clausola che esclude l’esenzione in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore o del debitore noti al creditore, e l’estensione espressa della protezione alla revocatoria ordinaria. Ha inoltre tipizzato nell’art. 56 il contenuto minimo del piano, trasformando in obbligo di legge prassi professionali che prima erano soltanto consigliate. Per un istituto di credito, questo significa che le garanzie acquisite oggi vengono misurate su una checklist precisa, e che ogni lacuna del piano diventa un argomento a disposizione del curatore.


Prima mossa: la banca chiede di “consolidare” il fido scoperto con un’ipoteca

La mossa

La prima cosa che il creditore farà, quasi sempre, è proporre un’operazione di consolidamento: trasformare le esposizioni a breve termine (scoperti di conto, anticipi su fatture, fidi di cassa) in un finanziamento a medio-lungo termine, con un piano di ammortamento sostenibile, in cambio di un’ipoteca volontaria su un immobile dell’impresa o di un pegno su beni aziendali. La base normativa della sua sicurezza, se l’operazione è inserita nel piano, è l’art. 166, comma 3, lett. d) CCII; la base normativa del suo rischio, se non lo è, sono le lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, che colpiscono le garanzie costituite per debiti preesistenti.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene: con una sola operazione la banca converte un credito chirografario in un credito ipotecario, allunga i tempi di rientro in cambio di una copertura reale, e spesso migliora anche la classificazione della posizione nei propri sistemi di rischio. Il costo per la banca è modesto: le spese notarili e di iscrizione ricadono di regola sull’impresa, e la rinuncia all’immediato rientro è compensata dalla prelazione.

Preferisce invece non farla quando l’immobile offerto è già gravato da ipoteche di grado anteriore per importi che ne assorbono il valore, quando il bene è di difficile liquidazione, o quando la banca ritiene il piano così fragile da preferire un’uscita rapida, magari con un decreto ingiuntivo e un’ipoteca giudiziale.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge le impone condizioni precise.

Primo limite invalicabile: la garanzia deve essere indicata nel piano. L’esenzione copre solo gli atti “in esso indicati”. Un’ipoteca concessa in esecuzione di un generico impegno a “rinegoziare l’esposizione bancaria”, senza l’individuazione del bene, dell’importo garantito e della funzione della garanzia nell’economia del piano, espone la banca alla contestazione che la garanzia non fosse tra gli atti esecutivi previsti.

Secondo limite invalicabile: la garanzia deve essere successiva al piano con data certa. L’art. 56, comma 2, CCII richiede che il piano abbia data certa, e il comma 5 che gli atti e i contratti posti in essere in sua esecuzione siano provati per iscritto e abbiano data certa. Un’ipoteca iscritta prima che il piano esista giuridicamente non può essere “in esecuzione” di esso.

Terzo limite: la dilazione non trasforma il debito scaduto in debito nuovo. La Cassazione ha chiarito che, se l’ipoteca viene rilasciata dopo l’inadempimento del termine originario e la nuova rateizzazione è concessa proprio in cambio della garanzia, il debito resta “scaduto” ai fini della revocatoria, con il periodo sospetto e la presunzione di conoscenza tipici di questa ipotesi. In altre parole, la banca non può contare sul fatto che il piano di rientro “rinnovi” il credito: se il piano attestato non tiene, la garanzia resta esposta alla revocatoria più aggressiva.

Quarto limite: il piano deve essere idoneo, non soltanto attestato. Il giudice della revocatoria conserva un potere di controllo sull’idoneità del piano, svolto con valutazione ex ante e limitato ai casi di evidente inettitudine, ma reale.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è pretendere che ogni garanzia di consolidamento sia descritta analiticamente nel piano, con bene, importo, grado, debito garantito e ragione economica, prima che venga stipulata. Non è una concessione alla banca: è una tutela per l’impresa, perché un’ipoteca stabile è ciò che convince l’istituto a non revocare gli affidamenti e a concedere il tempo necessario al risanamento.

In secondo luogo, l’impresa deve calibrare la garanzia. Un’ipoteca che copre l’intero patrimonio immobiliare a fronte di un consolidamento parziale dell’esposizione può sottrarre ad altri creditori, e in particolare ai fornitori strategici e ai finanziatori futuri, risorse necessarie al piano. Una garanzia sproporzionata rende il piano meno credibile e, quindi, più attaccabile sul terreno dell’idoneità. È legittimo negoziare un’ipoteca su un solo immobile, per un importo pari al capitale consolidato più una ragionevole maggiorazione per interessi e spese, lasciando liberi gli altri beni.

Terzo, l’impresa deve verificare che il piano indichi le risorse destinate ai creditori estranei, come richiede l’art. 56, comma 2, CCII. Se il consolidamento con garanzia a favore di una banca lascia gli altri creditori senza copertura, il giudice della revocatoria potrebbe ritenere il piano inidoneo ex ante, e l’ipoteca cadrebbe insieme a esso.

Le pronunce che ti proteggono

La Cassazione, con la sentenza 11 febbraio 2025, n. 3450, ha affermato che la pattuizione di un piano di rateizzazione contestuale alla concessione di un’ipoteca non impedisce di considerare scaduto il debito originario, quando il nuovo termine sia concesso proprio in cambio della garanzia: un principio che rende evidente quanto il consolidamento fuori da un piano attestato idoneo sia fragile. In senso complementare, Cass. 22 novembre 2017, n. 27830, ha ricondotto nella previsione relativa ai debiti non scaduti l’atto costitutivo di prelazione che garantisce in modo unitario debiti di diversa natura, alcuni dei quali non ancora scaduti: una indicazione utile per comprendere come il curatore qualificherà la garanzia di consolidamento. Sul versante del controllo dell’idoneità, Cass. 10 febbraio 2020, n. 3018, ha stabilito che il giudice valuta ex ante l’idoneità del piano, in rapporto alla condizione professionale del terzo, e nei soli limiti della sua evidente inettitudine.


Seconda mossa: la banca subordina la nuova finanza a garanzie contestuali

La mossa

La seconda mossa arriva quando il piano prevede “finanza nuova”, voce che l’art. 56, comma 2, CCII impone di indicare espressamente. La banca è disposta a erogare un nuovo finanziamento, magari a sostegno del capitale circolante o di un investimento previsto dal piano industriale, ma lo condiziona a garanzie costituite contestualmente all’erogazione: ipoteca sul bene acquistato, pegno sul magazzino, cessione in garanzia dei crediti verso clienti, pegno su conto corrente vincolato.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene perché la nuova finanza è il rischio più alto che la banca assume in una crisi: sono soldi che escono oggi a favore di un’impresa che potrebbe non farcela. La garanzia contestuale sposta la banca nella posizione più protetta prevista dall’ordinamento: la revocatoria delle garanzie per debiti contestualmente creati richiede che il curatore provi la conoscenza dello stato di insolvenza e opera solo nei sei mesi anteriori al deposito della domanda. Aggiungere a questa protezione quella del piano attestato significa, per l’istituto, costruire un doppio scudo.

Preferisce non farla quando il piano non genera flussi sufficienti a rimborsare la nuova finanza nemmeno negli scenari prudenziali, o quando le garanzie disponibili sono già state impegnate nel consolidamento. In questi casi la banca può preferire limitarsi a mantenere gli affidamenti esistenti, oppure orientare l’impresa verso strumenti che offrono la prededuzione, come l’accordo di ristrutturazione omologato.

I suoi limiti

La garanzia contestuale non è di per sé esente: la conoscenza dell’insolvenza da parte della banca resta rilevante fuori dal perimetro del piano. Per un istituto che ha partecipato alla costruzione del piano, la prova della conoscenza della crisi è spesso nei documenti stessi della trattativa. Se il piano non regge al vaglio di idoneità, la contestualità da sola potrebbe non bastare.

La nuova finanza deve essere effettivamente destinata agli scopi del piano. Una garanzia “in esecuzione del piano” presuppone che l’erogazione garantita sia quella prevista dal piano e utilizzata come il piano prevede. Se il nuovo finanziamento viene impiegato, ad esempio, per rientrare di esposizioni della stessa banca non previste nel piano, l’operazione rischia di essere qualificata non come nuova finanza ma come consolidamento mascherato, con tutte le fragilità viste nella prima mossa.

Le garanzie devono gravare su beni del debitore. L’esenzione della lett. d) parla testualmente di garanzie concesse su beni del debitore: tutto ciò che riguarda beni di terzi segue logiche diverse, come si vedrà nella terza mossa.

La tua contromossa

La contromossa chiave è legare nel piano ogni garanzia alla specifica erogazione che copre, con indicazione dell’utilizzo dei fondi e dei flussi destinati al rimborso. Il piano deve permettere a chiunque, anche anni dopo, di ricostruire il nesso: questa ipoteca garantisce quel finanziamento, che serve a quell’investimento, che genera questi flussi.

L’impresa può anche usare la nuova finanza come leva negoziale. Se la banca chiede garanzie reali sia per il consolidamento sia per la nuova finanza, l’imprenditore può proporre una gerarchia: garanzie più forti sulla nuova finanza, che è quella che serve al risanamento, e garanzie più leggere, o nessuna garanzia, sul consolidamento dell’esposizione pregressa. È una proposta che la banca razionale valuta seriamente, perché riduce il rischio sull’esposizione più recente e più difficile da giustificare in caso di insuccesso.

Infine, l’impresa deve pretendere che il piano contenga strumenti di monitoraggio degli scostamenti, come richiede l’art. 56, comma 2, CCII. Un piano che prevede verifiche periodiche e soglie di allarme è un piano più difficile da qualificare come inidoneo ex ante, e quindi protegge meglio le garanzie. Per la banca è un vantaggio; per l’impresa è la garanzia che l’istituto non potrà contestare successivamente di non essere stato informato.

Le garanzie una per una: come la banca le sceglie e dove si nascondono i punti deboli

Dal suo punto di vista, non tutte le garanzie contestuali valgono allo stesso modo. La banca le seleziona in base a tre criteri: quanto valgono in caso di escussione, quanto sono facili da costituire in modo opponibile ai terzi, quanto resistono all’esame del curatore. Conoscere questa scala di preferenze consente all’impresa di proporre la garanzia giusta prima che la banca imponga quella più onerosa.

L’ipoteca volontaria è la garanzia preferita quando l’impresa possiede immobili liberi o con capienza residua. Si costituisce per atto pubblico o scrittura privata autenticata e prende grado dall’iscrizione. Per la banca il vantaggio è la certezza della data e la pubblicità nei registri immobiliari; il punto debole è il valore del bene, che nella liquidazione giudiziale può rivelarsi molto inferiore alla stima iniziale. Per l’impresa il rischio principale è l’effetto di “blocco”: un immobile ipotecato non può più essere usato per ottenere altra finanza, né venduto liberamente per generare liquidità. Il piano deve quindi indicare non solo l’ipoteca, ma anche l’eventuale previsione di vendita del bene e la destinazione del ricavato, altrimenti una dismissione successiva, con rimborso anticipato alla banca, potrebbe essere letta come un atto non previsto.

Il pegno su beni mobili, merci, titoli o quote richiede, per la prelazione, un atto scritto con data certa che indichi il credito e il bene, secondo le regole del codice civile, oltre allo spossessamento o a forme equivalenti. Il pegno rotativo, che consente la sostituzione dei beni vincolati senza costituire una nuova garanzia, è molto utile per le imprese commerciali, ma va costruito con attenzione: la banca vorrà che il valore dei beni sostituiti non superi quello originario, e l’impresa dovrà documentare ogni sostituzione. Una sostituzione con beni di valore superiore rischia di essere qualificata come nuova garanzia, e dunque come atto distinto da quello indicato nel piano.

La cessione dei crediti in garanzia è la preferita dalle banche per le imprese con portafoglio clienti solido. È opponibile ai terzi con la notifica al debitore ceduto o con la sua accettazione aventi data certa. Qui il punto debole, dal punto di vista della banca, è duplice: da un lato i crediti ceduti possono rivelarsi inesigibili, dall’altro gli incassi derivanti dalla cessione, se riguardano crediti futuri maturati nel periodo sospetto, possono essere oggetto di contestazione da parte del curatore. Per l’impresa, la cessione dei crediti è la garanzia più delicata, perché sottrae direttamente al piano i flussi di cassa con cui dovrebbe pagare fornitori e dipendenti. Il piano deve quindi quantificare quale quota dei flussi viene destinata alla banca e dimostrare che la parte residua è sufficiente al funzionamento dell’impresa.

Il pegno su conto corrente vincolato e le clausole di canalizzazione degli incassi presso la banca garantita sono spesso inseriti nei contratti come condizione accessoria. La banca li apprezza perché le consentono di intercettare la liquidità prima di ogni altro creditore. Il curatore li esamina con attenzione perché, in presenza di un conto affidato, le rimesse possono assumere carattere solutorio e ridurre l’esposizione in modo non previsto. Anche qui, la regola è identica: se il piano prevede la canalizzazione e ne regola gli effetti sul rientro, l’operazione è un atto esecutivo; se non la prevede, ogni rimessa che riduce il debito può diventare un pagamento contestabile.

C’è infine una garanzia che la banca può ottenere anche senza il consenso dell’impresa: l’ipoteca giudiziale, iscritta sulla base di un decreto ingiuntivo. È la mossa di chi ha deciso di uscire dal piano. Non è un atto posto in essere in esecuzione del piano, non gode di alcuna esenzione, e se costituita per debiti scaduti nei sei mesi anteriori al deposito della domanda di liquidazione giudiziale è esposta alla revocatoria. Per l’impresa, il segnale di una banca che chiede un decreto ingiuntivo mentre il piano è in corso è il momento in cui valutare immediatamente misure protettive più robuste.

La conclusione pratica è semplice: la garanzia migliore, per entrambe le parti, è quella che il piano descrive con precisione e che non sottrae all’impresa le risorse necessarie a realizzarlo. Una garanzia più forte sulla carta ma incompatibile con la sostenibilità del piano finisce per indebolire lo scudo che dovrebbe proteggerla.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. 5 luglio 2016, n. 13719, prima pronuncia di legittimità sul punto, ha escluso che la presenza di un piano attestato generi in automatico l’esenzione per un credito bancario garantito da pegno, riconoscendo al giudice il potere di verificare l’idoneità del piano con criteri mutuati dalla giurisprudenza sulla fattibilità economica del concordato. Cass. ord. 25 marzo 2022, n. 9743, ha ribadito il principio, precisando che la valutazione di idoneità presuppone la veridicità dei dati e l’attendibilità complessiva della situazione aziendale rappresentata: una banca che eroga nuova finanza su un piano costruito su dati non verificati non può invocare lo scudo. E Cass. ord. 3 marzo 2023, n. 6508, ha confermato che la valutazione del giudice è “ora per allora” e che il suo potere, pur limitato ai casi di palese inadeguatezza, non può essere negato.


Terza mossa: la banca pretende le garanzie dei soci e dei terzi

La mossa

La terza mossa è quella che l’imprenditore sente più sulla propria pelle. Oltre alle garanzie sui beni dell’impresa, la banca chiede fideiussioni personali dei soci e degli amministratori, ipoteche su immobili di famiglia, pegni su titoli personali, garanzie di società del gruppo. A volte le chiede in aggiunta, a volte in sostituzione delle garanzie aziendali.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, la garanzia del terzo ha due vantaggi decisivi. Il primo: non grava su beni del debitore, quindi in caso di liquidazione giudiziale dell’impresa non entra nel perimetro della revocatoria concorsuale esercitata dal curatore di quell’impresa. Il secondo: coinvolge personalmente l’imprenditore, creando un incentivo potentissimo a far funzionare il piano.

La banca sa però che la garanzia del terzo non è immune da rischi: i creditori personali del socio garante potrebbero agire in revocatoria ordinaria contro l’ipoteca concessa su un bene personale, e se il socio stesso dovesse cadere in sovraindebitamento, gli atti compiuti potrebbero essere esaminati nell’ambito della sua procedura. Preferisce non chiedere queste garanzie quando il patrimonio personale dei soci è modesto o già impegnato, o quando teme che la pressione personale spinga l’imprenditore ad abbandonare il piano per strumenti concorsuali più protettivi.

I suoi limiti

La garanzia su beni del terzo non beneficia dell’esenzione della lett. d), che riguarda solo i beni del debitore. La sua stabilità dipende quindi dalle regole generali: nei confronti dei creditori del terzo garante, l’ipoteca o il pegno restano esposti alla revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., se ne ricorrono i presupposti.

La garanzia personale non può trasformarsi in uno strumento per aggirare il piano. Se la banca, forte della fideiussione, escute i soci in modo da sottrarre all’impresa le risorse che il piano destinava al risanamento (ad esempio i finanziamenti soci previsti come apporto), l’equilibrio del piano ne risente, e con esso la stabilità delle garanzie aziendali.

Le garanzie infragruppo seguono la disciplina della società che le concede. Se il piano è di gruppo, l’art. 284 CCII e l’art. 166, comma 3, lett. d) consentono di estendere lo scudo agli atti posti in essere in esecuzione del piano attestato di gruppo, ma il perimetro va ricostruito società per società.

La tua contromossa

La contromossa qui è duplice. Anzitutto, la garanzia personale dei soci va trattata come una moneta di scambio, non come un atto dovuto: se la banca ottiene garanzie reali stabili sui beni dell’impresa grazie a un piano ben costruito, la sua esigenza di garanzie personali diminuisce e può essere negoziata al ribasso, per importo o per durata.

Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare in diritto bancario, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo imposta questa trattativa partendo dal valore delle garanzie aziendali, per ridurre il peso che la banca scarica sul patrimonio personale dei soci.

In secondo luogo, se le garanzie personali vengono comunque concesse, occorre pensare fin da subito alla posizione del socio garante: verificare la proporzione tra garanzia e patrimonio, valutare le conseguenze in caso di escussione, e ricordare che, per la persona fisica che non riesce a far fronte all’escussione, l’ordinamento prevede gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi. È bene che il socio sappia fin dall’inizio quale sarebbe il proprio percorso nello scenario peggiore, perché questa consapevolezza modifica la sua posizione negoziale.

Infine, conviene che il piano dia conto anche delle garanzie dei terzi, pur se esse non rientrano nell’esenzione: un piano completo, che rappresenta l’intera architettura delle garanzie, è più facilmente valutato come idoneo e rende più difficile per chiunque sostenere che l’operazione nascondesse vantaggi occulti per un singolo creditore.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. 24 dicembre 2024, n. 34275, in tema di revocatoria ordinaria, ha precisato che quando il terzo è una società la consapevolezza del pregiudizio va verificata in capo alle persone fisiche che la rappresentano: principio rilevante quando i creditori del garante contestano una garanzia prestata a favore di una banca, perché la conoscenza va ricercata nei funzionari che hanno condotto l’operazione. Cass. 15 maggio 2020, n. 9026, ha qualificato il piano attestato come convenzione stragiudiziale e non come procedura concorsuale, priva di controllo giudiziale preventivo: ne discende che nessun “timbro” esterno protegge le garanzie, e che la loro tenuta dipende interamente dalla qualità del piano e della sua documentazione.


Quarta mossa: la banca mette sotto esame l’attestatore e scrive i covenant

La mossa

La quarta mossa è la più sofisticata e la meno visibile. Prima di concedere o accettare garanzie, la banca svolge una propria due diligence sul piano e sull’attestazione: chiede i dati contabili sottostanti, interroga l’attestatore, pretende chiarimenti sulle ipotesi del piano industriale, e inserisce nei contratti una serie di covenant finanziari (rapporti tra indebitamento ed EBITDA, soglie di liquidità, divieti di distribuzione di utili, obblighi di reporting) con clausole di risoluzione o decadenza dal beneficio del termine in caso di violazione.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, questa mossa è indispensabile per una ragione precisa: l’art. 166, comma 3, lett. d) CCII esclude l’esenzione in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore, oppure di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento della costituzione della garanzia. La banca, quindi, ha bisogno di dimostrare di aver verificato quanto un operatore professionale poteva e doveva verificare, senza aver colto segnali di anomalia. La giurisprudenza, del resto, parametra il giudizio di idoneità alla condizione professionale del terzo: a una banca si chiede più attenzione che a un piccolo fornitore.

Preferisce non spingere troppo a fondo la due diligence quando teme di scoprire elementi che, una volta conosciuti, le impedirebbero di invocare la propria buona fede. È un paradosso che l’impresa deve comprendere: una banca che non vuole sapere è una banca che, se il piano fallisce, avrà difficoltà a spiegare perché non ha voluto sapere.

I suoi limiti

La banca non può sostituirsi all’attestatore né pretendere un piano costruito sui propri interessi. L’attestatore deve essere indipendente, secondo i requisiti dell’art. 2, comma 1, lett. o) CCII: un piano modellato sulle richieste di un singolo istituto, con un attestatore di fatto condizionato, è esattamente lo scenario in cui la colpa grave diventa dimostrabile.

I covenant non possono svuotare il piano. Se le clausole contrattuali consentono alla banca di revocare gli affidamenti al primo scostamento minimo, il piano perde credibilità, e con essa l’idoneità che regge l’esenzione. Il curatore potrà sostenere che il piano, così come congegnato, non era idoneo ex ante perché dipendeva interamente dalla discrezionalità di un creditore.

La conoscenza acquisita durante la due diligence è opponibile alla banca. Tutto ciò che l’istituto ha appreso (dati non verificati, ipotesi irrealistiche, criticità segnalate dall’attestatore e ignorate) può essere utilizzato dal curatore per dimostrare che il creditore conosceva il dolo o la colpa grave.

La tua contromossa

La contromossa chiave è rendere la trasparenza un patto reciproco: l’impresa fornisce alla banca tutti i dati e le verifiche svolte dall’attestatore, ottenendo in cambio covenant calibrati sulle soglie di scostamento previste dal piano stesso, non su parametri standard. In questo modo i covenant diventano parte del sistema di monitoraggio richiesto dall’art. 56 CCII, e non una spada di Damocle esterna al piano.

L’impresa deve inoltre scegliere un attestatore che sia davvero indipendente e che documenti le proprie verifiche secondo protocolli tecnici riconosciuti. La Cassazione ha chiarito che la veridicità dei dati aziendali è un elemento costitutivo dell’attestazione: un’attestazione che si limita a recepire i numeri forniti dall’impresa, senza verificarli, non regge. Per l’imprenditore, un’attestazione rigorosa costa fatica, ma è la sola che protegga davvero le garanzie concesse, e con esse il rapporto con le banche.

Infine, conviene tenere traccia scritta di ogni informazione scambiata con la banca durante la trattativa. Se il piano fallirà per cause sopravvenute e imprevedibili, questa documentazione dimostrerà che, al momento della costituzione delle garanzie, nessuno poteva rappresentarsi il dolo o la colpa grave che fanno cadere l’esenzione.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. 10 febbraio 2020, n. 3018, ha affermato che l’attestazione di veridicità dei dati aziendali era un requisito immanente al piano attestato anche prima delle modifiche del 2012, e che il giudice può valutare l’idoneità del piano anche in dissenso dal professionista attestatore, sia pure nei limiti dell’evidente inettitudine: il vaglio della banca sull’attestazione non è un eccesso di zelo, ma una necessità. Cass. ord. 25 marzo 2022, n. 9743, ha escluso qualsiasi automatismo esonerativo legato alla sola esistenza dell’attestazione. Cass. 5 luglio 2016, n. 13719, aveva già indicato che i terzi non possono confidare puramente sull’esistenza di un’attestazione formalmente regolare.


Quinta mossa: al primo scostamento, la banca chiede nuove garanzie o chiude i rubinetti

La mossa

Il piano parte, ma dopo alcuni mesi i numeri non tornano: il fatturato è inferiore alle previsioni, un cliente importante ritarda i pagamenti, i costi energetici erodono il margine. La banca, che monitora i covenant, reagisce. Le strade sono due: chiedere garanzie aggiuntive in cambio della tolleranza (un’ulteriore ipoteca, una cessione di crediti, un pegno sulle quote) oppure revocare gli affidamenti e dichiarare la decadenza dal beneficio del termine.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, la richiesta di nuove garanzie è la mossa più conveniente: consente di rafforzare la posizione senza provocare il collasso dell’impresa. La revoca degli affidamenti è invece l’opzione estrema, che la banca sceglie quando ritiene che il piano sia ormai compromesso e che ogni giorno di attesa riduca il valore recuperabile.

Preferisce non chiedere nuove garanzie quando si rende conto che, nella fase di scostamento, un’ulteriore ipoteca non sarebbe coperta dall’esenzione, e che anzi la sua richiesta potrebbe essere letta come la prova che la banca conosceva il deterioramento della situazione.

I suoi limiti

Una garanzia non prevista dal piano originario non gode dell’esenzione della lett. d). È questo il limite più importante dell’intera partita. La norma copre gli atti “in esso indicati”: una garanzia richiesta in corsa, fuori dalle previsioni del piano, torna nel regime ordinario della revocatoria, con i periodi sospetti dell’art. 166, comma 1, CCII e, per i debiti scaduti, la presunzione di conoscenza dell’insolvenza.

La consapevolezza dello scostamento pesa sulla banca. Se l’istituto ottiene una garanzia aggiuntiva sapendo che il piano è ormai irrealizzabile, rischia non solo la revocatoria di quella garanzia, ma anche l’argomento del curatore secondo cui la banca conosceva, già allora, la colpa grave del debitore che proseguiva un piano svuotato.

La revoca degli affidamenti deve rispettare il contratto e la buona fede. Un recesso brutale, senza preavviso e in contrasto con le previsioni del piano condiviso, può esporre la banca a contestazioni in sede civile, soprattutto se l’istituto aveva partecipato attivamente alla costruzione del piano.

La tua contromossa

La contromossa chiave è non concedere mai una garanzia aggiuntiva “al volo”: se la situazione cambia, il piano va aggiornato, con nuova data certa e nuova attestazione sulle parti modificate, prima di costituire la garanzia. Solo così la nuova ipoteca diventa un atto indicato nel piano e posto in essere in sua esecuzione.

Se l’aggiornamento non è possibile perché lo scostamento è troppo profondo, l’impresa deve prendere atto che il piano attestato non è più lo strumento adatto. È il momento di valutare strumenti più strutturati: la composizione negoziata della crisi prevista dal D.L. 118/2021 (oggi trasfusa negli artt. 12 e seguenti CCII), con la possibilità di chiedere misure protettive che impediscono alla banca di agire esecutivamente e di revocare gli affidamenti per il solo fatto dell’accesso; l’accordo di ristrutturazione dei debiti; il concordato preventivo. Concedere una garanzia fuori piano per guadagnare qualche settimana è, quasi sempre, la scelta peggiore: espone la garanzia alla revocatoria, espone gli amministratori a responsabilità, e non risolve la crisi.

Va ricordato anche il piano penale: l’art. 324 CCII esclude l’applicazione delle norme sulla bancarotta preferenziale e semplice ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione del piano attestato. Anche questa protezione, però, riguarda gli atti esecutivi del piano: una garanzia concessa fuori piano a favore di una sola banca, in una situazione di insolvenza, torna a essere valutabile sotto il profilo della preferenza tra creditori.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. 11 febbraio 2025, n. 3450, già citata, mostra come la garanzia concessa in cambio di una dilazione su un debito già inadempiuto sia trattata come garanzia per debito scaduto: esattamente lo schema delle garanzie richieste “in corsa” dopo uno scostamento. Cass. ord. 3 marzo 2023, n. 6508, ricorda che la valutazione del giudice si compie con giudizio ora per allora, cioè al momento dell’atto: una garanzia concessa quando il piano era già visibilmente fuori controllo non può giovarsi della ragionevolezza iniziale del piano.


Sesta mossa: in liquidazione giudiziale, la banca si insinua in privilegio e affronta il curatore

La mossa

Se il risanamento fallisce e si apre la liquidazione giudiziale, la banca presenta domanda di ammissione al passivo chiedendo il riconoscimento del proprio credito con il privilegio ipotecario o pignoratizio. Il curatore, esaminata la documentazione, solleva l’eccezione revocatoria sulla garanzia: in sede di verifica del passivo non serve un giudizio autonomo, basta l’eccezione per paralizzare la prelazione. La banca replica invocando l’esenzione del piano attestato.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, è la mossa obbligata: la differenza tra essere ammessa in privilegio o in chirografo può valere l’intero credito. La banca sceglie di non insistere solo quando si rende conto di non poter dimostrare i presupposti dell’esenzione, e preferisce allora una transazione con il curatore che le riconosca almeno una parte della prelazione.

I suoi limiti

L’onere di provare l’esenzione grava sulla banca. È un fatto impeditivo rispetto all’eccezione del curatore, e secondo l’art. 2697 c.c. spetta a chi lo invoca. La banca deve produrre il piano completo, sottoscritto, munito di data certa, l’attestazione, gli atti esecutivi con data certa, e deve dimostrare che la garanzia era indicata nel piano e posta in essere in esecuzione di esso.

La semplice menzione del piano nel contratto di finanziamento non basta. Un piano non prodotto integralmente, o privo della sottoscrizione del legale rappresentante dell’impresa, non consente di assolvere l’onere probatorio.

L’esenzione copre anche la revocatoria ordinaria, ma alle stesse condizioni. Il CCII lo prevede espressamente, e la Cassazione lo aveva già affermato per la legge fallimentare. Questo significa che il curatore non può aggirare lo scudo scegliendo l’art. 2901 c.c. invece dell’azione concorsuale, ma anche che la banca deve dimostrare gli stessi presupposti in entrambi i casi.

L’azione del curatore ha termini precisi. L’art. 170 CCII prevede che le azioni revocatorie siano proposte, a pena di decadenza, entro tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque entro cinque anni dal compimento dell’atto. Il limite vale per l’azione; l’eccezione sollevata in sede di verifica del passivo segue le proprie regole, ed è su questo terreno che la partita si gioca più spesso.

La tua contromossa

Qui la prospettiva dell’impresa cambia, perché in liquidazione giudiziale non sono più gli amministratori a gestire il patrimonio. Ma la partita si prepara molto prima. La contromossa chiave, da giocare già al momento della stipula, è costruire un fascicolo del piano completo e duplicato: piano sottoscritto con data certa, attestazione, verbali delle trattative, atti di garanzia con data certa e con espresso richiamo alla specifica previsione del piano che eseguono. Questo fascicolo protegge la banca, ma protegge anche gli amministratori: dimostra che le garanzie non erano favoritismi verso un creditore, ma atti esecutivi di un piano idoneo.

Per gli amministratori e i soci garanti, la tenuta delle garanzie aziendali ha un effetto concreto: se la banca è soddisfatta sui beni dell’impresa, la sua pretesa verso i fideiussori si riduce. Una garanzia aziendale revocata, al contrario, sposta l’intero peso dell’esposizione sulle garanzie personali. È per questo che anche il socio garante ha interesse diretto a che il piano sia documentato in modo inattaccabile.

Se il credito della banca viene ammesso in chirografo per effetto dell’eccezione revocatoria, l’opposizione allo stato passivo va proposta nei termini previsti dagli artt. 206 e 207 CCII, trenta giorni dalla comunicazione dell’esito, termine soggetto alla sospensione feriale dal 1 al 31 agosto. È una fase tecnica in cui la produzione documentale deve essere completa fin dall’inizio.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. ord. 20 dicembre 2024, n. 33618, ha stabilito che, di fronte all’eccezione revocatoria del curatore in sede di verifica del passivo, spetta al creditore che invoca l’esenzione allegare e provare, con la relativa documentazione, che la garanzia è stata costituita in esecuzione di un piano attestato idoneo; nel caso concreto, un piano non sottoscritto dal legale rappresentante non ha consentito alla banca di assolvere l’onere. Cass. 16 gennaio 2023, n. 1147, Cass. 19 gennaio 2023, n. 1697, e Cass. 24 gennaio 2023, n. 2176, hanno esteso le esenzioni dell’art. 67, comma 3, l. fall. anche alla revocatoria ordinaria esercitata o proseguita dal curatore, superando l’orientamento contrario e dando alla banca che ha acquisito un’ipoteca in esecuzione di un piano idoneo la certezza che lo scudo non possa essere aggirato cambiando il tipo di azione. Già Cass. ord. 30 dicembre 2021, n. 41976, aveva messo a fuoco la questione interpretativa relativa all’estensione alla revocatoria ordinaria dell’esenzione prevista per i piani attestati.


La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite per illustrare il funzionamento delle regole, non casi reali.

Simulazione 1 — Il consolidamento ben costruito

Situazione di partenza: impresa manifatturiera con esposizione verso la Banca A di 487.300 € su conto corrente e anticipi fatture, tutti affidamenti scaduti o revocabili. Il piano attestato ha data certa del 14 aprile; l’attestazione ha data certa del 22 aprile. Il piano prevede espressamente il consolidamento di 412.600 € in un mutuo a sette anni, garantito da ipoteca di primo grado sul capannone di via X per 520.000 €, e l’estinzione del residuo di 74.700 € con i flussi dei primi due trimestri.

Mossa del creditore: la banca stipula il mutuo con atto notarile del 6 maggio, richiamando la sezione del piano che prevede il consolidamento, e iscrive l’ipoteca.

Sviluppo: il piano regge per diciotto mesi, poi la perdita di un cliente estero lo compromette. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale viene depositata il 3 dicembre dell’anno successivo. Il curatore eccepisce la revocatoria dell’ipoteca, qualificandola come garanzia per debito scaduto.

Esito: la banca produce piano sottoscritto, attestazione, atto notarile con data certa e richiamo alla previsione del piano. Il giudice valuta ex ante l’idoneità: il piano era fondato su dati verificati e su ipotesi prudenti, e la crisi deriva da un evento successivo. L’ipoteca, peraltro, sarebbe già fuori dai sei mesi anteriori al deposito della domanda previsti per i debiti scaduti; ma anche se l’impresa fosse crollata entro sei mesi, l’esenzione avrebbe coperto la garanzia. Per la banca, la convenienza di aver investito nella documentazione si misura nell’ammissione in privilegio di un credito residuo di 318.450 €.

Simulazione 2 — La garanzia chiesta “in corsa”

Stessa impresa, stesso piano. A novembre dello stesso anno i covenant sono violati: il rapporto indebitamento/EBITDA sale oltre la soglia. La Banca A chiede, in cambio della rinuncia a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, un’ulteriore ipoteca di secondo grado su un magazzino, a garanzia di un fido di cassa di 96.800 € già utilizzato e scaduto.

Mossa del debitore sbagliata: l’amministratore concede l’ipoteca il 21 novembre senza aggiornare il piano. La domanda di liquidazione giudiziale viene depositata il 9 aprile dell’anno successivo.

Esito: l’ipoteca sul magazzino non è indicata nel piano, garantisce un debito scaduto ed è stata costituita meno di sei mesi prima del deposito della domanda. Il curatore eccepisce la revocatoria; alla banca spetterebbe dimostrare di non conoscere lo stato di insolvenza, prova quasi impossibile per chi aveva appena rilevato la violazione dei covenant. La garanzia cade e i 96.800 € tornano in chirografo.

Mossa del debitore corretta: se l’amministratore avesse subordinato la garanzia a un aggiornamento del piano con nuova attestazione e data certa, la garanzia sarebbe diventata un atto esecutivo indicato nel piano. Se l’attestatore non avesse potuto confermare la fattibilità, l’impresa avrebbe saputo in tempo che il piano attestato non era più lo strumento adeguato e avrebbe potuto valutare la composizione negoziata.

Simulazione 3 — La nuova finanza e la garanzia dei soci

Situazione di partenza: impresa commerciale con debiti verso tre banche per complessivi 1.263.900 €. Il piano, con data certa del 2 febbraio, prevede finanza nuova dalla Banca B per 230.000 €, destinata al riassortimento del magazzino, garantita da pegno rotativo sulle merci e da fideiussione dei due soci per 150.000 €.

Mossa del creditore: la Banca B chiede di estendere la fideiussione dei soci a 380.000 €, coprendo anche 150.000 € di esposizione pregressa chirografaria.

Contromossa: l’impresa propone di mantenere il pegno sulle merci, indicato nel piano con la precisa correlazione alla nuova finanza, e di contenere la fideiussione a 150.000 € sulla sola nuova finanza, offrendo in cambio un reporting mensile sulle rotazioni del magazzino. Per la banca, il pegno contestuale ed esente copre integralmente l’erogazione nuova; la fideiussione estesa al pregresso avrebbe aggiunto garanzia su un credito già perso in parte, senza migliorare la stabilità dell’operazione principale. La convenienza economica della banca, a questo punto, si sposta sull’accettazione: rifiutare significherebbe far saltare il piano e ritrovarsi con 150.000 € di pregresso in chirografo senza alcuna garanzia.


Quando all’avversario conviene trattare

Esistono momenti precisi nella partita in cui la banca è più disposta ad accettare condizioni favorevoli all’impresa, e riconoscerli è la differenza tra negoziare e subire.

Il primo momento è prima della formalizzazione del piano. In questa fase la banca non ha ancora garanzie stabili, e ogni sua pretesa eccessiva rischia di rendere il piano meno idoneo e quindi di vanificare lo scudo che sta cercando. Qui l’impresa può ottenere il massimo: consolidamenti a condizioni sostenibili, garanzie proporzionate, riduzione delle fideiussioni personali, moratorie sul capitale.

Il secondo momento è quando la banca è fortemente scoperta. Se il suo credito è in larga parte chirografario e le garanzie esistenti sono deboli o datate, l’istituto sa che in una liquidazione recupererebbe poco. Più alta è l’esposizione scoperta, più forte è l’interesse della banca a un piano che funzioni, e più ampio è il margine per ottenere uno stralcio parziale del debito in cambio di garanzie stabili sul residuo.

Il terzo momento è quando esistono altri creditori pronti ad agire. Se fornitori o altri istituti minacciano azioni esecutive, la banca teme di vedere i beni dell’impresa aggrediti da altri. Un piano che le riservi una garanzia stabile su un bene determinato diventa per lei una protezione rispetto alla corsa degli altri creditori.

Il quarto momento è quando l’impresa ha una alternativa credibile. La composizione negoziata della crisi, con le sue misure protettive, cambia i rapporti di forza: la banca sa che, se l’impresa vi accede, non potrà revocare gli affidamenti per il solo fatto dell’accesso e dovrà sedersi a un tavolo condotto da un esperto indipendente. Un’impresa che dimostra di conoscere questa strada ottiene spesso, nel piano attestato, condizioni migliori di quelle che la banca avrebbe concesso a un interlocutore ignaro.

Il quinto momento, meno intuitivo, è dopo uno scostamento limitato. Se il piano prevede strumenti di monitoraggio e soglie di tolleranza, e lo scostamento rientra in esse, la banca ha interesse a non forzare: forzare significherebbe ammettere che il piano era fragile fin dall’inizio, compromettendo la stabilità delle garanzie già ottenute. È il momento per rinegoziare tempi e covenant, aggiornando il piano in modo formalmente corretto.

In ciascuno di questi momenti, lo strumento negoziale più efficace non è la contrapposizione, ma la dimostrazione che le richieste dell’impresa rendono il piano più solido. Una banca razionale non rinuncia a una garanzia per generosità: vi rinuncia quando comprende che quella rinuncia rende stabili le garanzie che conta davvero.


La partita in tabella

La tabella che segue sintetizza, per ciascuna mossa tipica della banca, il vincolo che la legge o la giurisprudenza le impone, la contromossa a disposizione dell’impresa e il momento utile per giocarla. È uno strumento di lavoro: va letto insieme alle spiegazioni delle sezioni precedenti, perché ogni caso concreto presenta variabili che la sintesi non può esaurire.

Mossa della bancaVincolo che la limitaContromossa dell’impresaFinestra utile
Consolidamento del fido con ipotecaGaranzia indicata nel piano, successiva alla data certa; debito scaduto resta tale (Cass. 3450/2025)Descrizione analitica della garanzia nel piano, proporzionata al debito consolidatoPrima della stipula del mutuo
Nuova finanza con garanzie contestualiDestinazione dei fondi coerente con il piano; beni del debitoreCorrelazione nel piano tra garanzia, erogazione, utilizzo e flussi di rimborsoDurante la redazione del piano
Fideiussioni e ipoteche dei sociFuori dall’esenzione della lett. d); esposte a revocatoria ordinaria dei creditori del garanteUso come moneta di scambio; riduzione di importo e durataTrattativa iniziale
Due diligence e covenantDolo o colpa grave conosciuti fanno cadere l’esenzione; attestatore indipendenteCovenant allineati alle soglie di monitoraggio del piano; attestazione rigorosaPrima dell’attestazione
Garanzie aggiuntive dopo scostamentoAtti non indicati nel piano non esentiAggiornamento del piano con nuova data certa e attestazione; valutazione della composizione negoziataAl primo segnale di scostamento
Insinuazione in privilegioOnere della prova dell’esenzione a carico della banca (Cass. 33618/2024)Fascicolo completo del piano costruito e conservato fin dall’inizioGià al momento della stipula

Le domande di chi deve concedere garanzie

“Se il piano è attestato, le garanzie alla banca sono al sicuro?”

No, non automaticamente. L’attestazione è necessaria ma non sufficiente: il giudice verifica ex ante l’idoneità del piano nei limiti della sua evidente inettitudine, e l’esenzione cade in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore o del debitore conosciuti dal creditore. Serve inoltre che la garanzia sia indicata nel piano e posta in essere in sua esecuzione.

“Posso dare un’ipoteca a garanzia di debiti vecchi e già scaduti?”

Sì, ma solo se l’operazione è prevista dal piano e il piano è idoneo. Fuori da questo perimetro, l’ipoteca per debito scaduto è revocabile se costituita nei sei mesi anteriori al deposito della domanda di liquidazione giudiziale, e la dilazione concessa in cambio della garanzia non cambia la natura del debito.

“La fideiussione che firmo come socio è protetta dal piano?”

No, l’esenzione riguarda solo le garanzie su beni del debitore. La garanzia personale del socio segue le regole generali: se la banca la escute, il socio risponde con il proprio patrimonio. Per questo va negoziata con attenzione e, nello scenario peggiore, occorre conoscere gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

“La banca mi chiede una garanzia in più perché i numeri sono peggiorati. Cosa rischio?”

Rischi che quella garanzia venga revocata e che la situazione si aggravi. Una garanzia non prevista dal piano non è coperta dall’esenzione. La strada corretta è aggiornare il piano con nuova data certa e nuova attestazione prima di concederla, oppure valutare uno strumento diverso.

“Il curatore può usare la revocatoria ordinaria per aggirare l’esenzione?”

No. Il Codice della crisi estende espressamente l’esenzione anche alla revocatoria ordinaria, e la Cassazione lo aveva già affermato nel gennaio 2023 per la legge fallimentare. Le condizioni dell’esenzione restano però le stesse.

“Il piano deve essere pubblicato nel registro delle imprese per proteggere le garanzie?”

No, la pubblicazione è facoltativa. L’art. 56, comma 4, CCII la consente su richiesta del debitore. Ciò che è essenziale è la data certa del piano e degli atti esecutivi, oltre alla loro prova scritta.


I paletti fissati dai giudici

I riferimenti che seguono sono organizzati in base alla mossa della banca che ciascuno limita o disciplina. Le pronunce rese sotto la legge fallimentare restano un riferimento essenziale, perché l’art. 166, comma 3, lett. d) CCII riprende la struttura dell’art. 67, comma 3, lett. d) l. fall., aggiungendo la clausola sul dolo o colpa grave e l’estensione espressa alla revocatoria ordinaria.

Sulla stabilità delle garanzie di consolidamento

Cass. civ., Sez. I, 11 febbraio 2025, n. 3450. Principio: quando l’ipoteca è rilasciata dopo l’inadempimento del termine originario, il debito resta scaduto ai fini della revocatoria anche se contestualmente viene concordata una rateizzazione, se la dilazione è concessa proprio in cambio della garanzia. Rilevanza: rende evidente che il consolidamento con ipoteca fuori da un piano idoneo è esposto alla revocatoria più incisiva.

Cass. civ., Sez. I, 22 novembre 2017, n. 27830. Principio: l’atto costitutivo di prelazione che garantisce unitariamente debiti di natura diversa, alcuni non scaduti, è ricondotto alla previsione relativa ai debiti non scaduti. Rilevanza: aiuta a prevedere come il curatore qualificherà una garanzia che copre insieme esposizioni pregresse e nuove.

Sull’idoneità del piano e sul potere del giudice

Cass. civ., Sez. I, 5 luglio 2016, n. 13719. Principio: l’esistenza di un piano attestato non determina automaticamente l’esenzione; il giudice può verificarne l’idoneità con criteri analoghi a quelli elaborati per la fattibilità economica del concordato. Rilevanza: prima pronuncia di legittimità sul tema, in un caso di credito bancario assistito da pegno.

Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3018. Principio: la valutazione di idoneità è compiuta ex ante, commisurata alla qualità professionale del terzo, e circoscritta all’evidente inettitudine del piano; la verifica di veridicità dei dati è elemento costitutivo dell’attestazione. Rilevanza: fissa lo standard con cui verrà giudicata la banca che ha ottenuto garanzie.

Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2022, n. 9743. Principio: nessun automatismo esonerativo; l’idoneità presuppone dati veritieri e un quadro aziendale attendibile. Rilevanza: la due diligence della banca sui dati diventa condizione di tenuta delle garanzie.

Cass. civ., Sez. I, ord. 3 marzo 2023, n. 6508. Principio: il giudice conserva un potere di valutazione, pur limitato ai casi di palese inadeguatezza, da esercitare con giudizio riferito al momento in cui l’atto fu compiuto. Rilevanza: le garanzie concesse quando il piano era già visibilmente compromesso non possono giovarsi della sua ragionevolezza iniziale.

Cass. civ., Sez. I, 15 maggio 2020, n. 9026. Principio: il piano attestato è una convenzione stragiudiziale e non una procedura concorsuale, senza controllo preventivo del tribunale. Rilevanza: la stabilità delle garanzie dipende interamente dalla qualità del piano, non da un provvedimento giudiziale.

Sull’estensione dell’esenzione alla revocatoria ordinaria

Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2023, n. 1147. Principio: le esenzioni dell’art. 67, comma 3, l. fall. si applicano, alle stesse condizioni, anche alla revocatoria ordinaria esercitata dal curatore o da lui proseguita dopo essere stata avviata da un singolo creditore. Rilevanza: impedisce al curatore di aggirare lo scudo cambiando azione.

Cass. civ., Sez. I, 19 gennaio 2023, n. 1697. Principio: conferma l’estensione alla revocatoria ordinaria in un caso di mutuo fondiario ipotecario erogato da un pool di banche nell’ambito di un piano di risanamento, precisando che la violazione di norme penali fallimentari non rende di per sé nullo il contratto. Rilevanza: riguarda direttamente la garanzia ipotecaria bancaria.

Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2023, n. 2176. Principio: atti, pagamenti e garanzie in esecuzione di un piano attestato sono sottratti anche alla revocatoria ordinaria, alle condizioni previste per l’esenzione. Rilevanza: consolida l’orientamento in un caso di finanziamento bancario utilizzato per estinguere debiti pregressi.

Cass. civ., Sez. I, ord. 30 dicembre 2021, n. 41976. Principio: ha posto in evidenza la questione interpretativa sull’applicabilità alla revocatoria ordinaria dell’esenzione prevista per i piani attestati, poi risolta in senso estensivo dalle pronunce del gennaio 2023. Rilevanza: documenta l’evoluzione dell’orientamento.

Sull’onere della prova e sulla conoscenza del terzo

Cass. civ., Sez. I, ord. 20 dicembre 2024, n. 33618. Principio: in sede di verifica del passivo, di fronte all’eccezione revocatoria del curatore, il creditore deve allegare e dimostrare documentalmente che la garanzia è stata posta in essere in esecuzione di un piano attestato idoneo. Rilevanza: un piano non prodotto integralmente o non sottoscritto dal legale rappresentante fa degradare il credito in chirografo.

Cass. civ., Sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34275. Principio: nella revocatoria ordinaria contro una società, la consapevolezza del pregiudizio va accertata con riferimento alle persone fisiche che la rappresentano. Rilevanza: la conoscenza rilevante della banca va ricercata in chi ha condotto l’operazione di garanzia.


Cosa può fare lo Studio Monardo: giochiamo la partita accanto a te

Nella negoziazione delle garanzie con le banche, lo Studio Monardo lavora con un approccio preciso: analizziamo le mosse che la banca ha già fatto e quelle che farà, intercettiamo le garanzie che non reggerebbero, presidiamo i requisiti che rendono stabile lo scudo del piano e apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la convenienza dell’istituto si sposta a favore dell’impresa.

  1. Esaminiamo le richieste di garanzia della banca confrontandole con l’esposizione reale, distinguendo debiti scaduti, non scaduti e nuova finanza, per individuare quali garanzie sarebbero esposte a revocatoria.
  2. Redigiamo le sezioni del piano dedicate alle garanzie descrivendo per ciascuna bene, importo, grado, debito garantito e funzione nel risanamento, in modo che risultino atti “indicati” nel piano.
  3. Verifichiamo la data certa del piano, dell’attestazione e di ogni atto esecutivo, predisponendo gli strumenti idonei prima della stipula.
  4. Rinegoziamo la proporzione delle garanzie, proponendo alla banca soluzioni che liberino beni necessari al piano e riducano il carico sulle garanzie personali dei soci.
  5. Analizziamo i contratti di finanziamento e i covenant con lo staff di diritto bancario, per allinearli agli strumenti di monitoraggio previsti dall’art. 56 CCII.
  6. Coordiniamo il dialogo con l’attestatore, verificando che l’attestazione documenti la veridicità dei dati e la fattibilità secondo lo standard richiesto dalla giurisprudenza.
  7. Gestiamo l’aggiornamento del piano quando la banca chiede garanzie aggiuntive dopo uno scostamento, bloccando la concessione di atti fuori piano.
  8. Valutiamo il passaggio alla composizione negoziata o ad altri strumenti del Codice della crisi quando il piano attestato non è più adeguato.
  9. Costruiamo il fascicolo documentale del piano in vista di un eventuale giudizio, sapendo che l’onere della prova dell’esenzione ricade su chi la invoca.
  10. Assistiamo i soci garanti nella valutazione delle fideiussioni e, se necessario, nell’accesso agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere il funzionamento delle trattative tra impresa e ceto bancario, i tempi in cui le banche sono disposte a rivedere le proprie posizioni e il ruolo delle misure protettive quando il piano attestato non basta più. A questa si affianca la qualifica di avvocato cassazionista, che garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale del piano fino all’eventuale giudizio di legittimità: le garanzie negoziate oggi sono le stesse che potranno essere discusse davanti al tribunale e alla Cassazione, e costruirle pensando già a quel momento è la miglior tutela possibile. Quando la crisi coinvolge anche il patrimonio dei soci, entrano in gioco le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: gli avvocati costruiscono la tenuta giuridica delle garanzie, i commercialisti leggono i flussi, la sostenibilità del piano e la convenienza economica della banca, perché capire quando all’istituto conviene trattare è materia contabile quanto giuridica.


Chiusura

Le garanzie concesse alle banche in un piano attestato di risanamento possono essere solide o fragili, e la differenza non dipende dalla fortuna ma da scelte compiute nel momento in cui vengono negoziate: quali garanzie indicare, su quali beni, per quali debiti, con quale documentazione. Nella crisi d’impresa non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti. La banca queste regole le conosce; l’impresa ha il diritto e l’interesse a conoscerle altrettanto bene.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché unisce la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che attiene direttamente alle trattative con i creditori bancari nella crisi, al coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario, necessario per leggere e rinegoziare finanziamenti e garanzie, e alla qualifica di avvocato cassazionista, che consente di seguire la difesa di quelle garanzie fino all’ultimo grado di giudizio.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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