Pochi settori del diritto hanno cambiato volto così in fretta come quello della crisi d’impresa. In pochi anni l’imprenditore italiano ha visto sparire il “fallimento” (sostituito dalla liquidazione giudiziale), nascere la composizione negoziata con il D.L. 118/2021, entrare in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e poi cambiare ancora con tre decreti correttivi, l’ultimo dei quali, il D.Lgs. 136/2024, ha riscritto regole decisive su concordato semplificato, transazione fiscale e cram down. È comprensibile che, in un quadro così mobile, circolino convinzioni nate da norme superate, da articoli di giornale scritti in fretta o dal racconto di un collega che “ha fatto il concordato ed è andata bene”.
Il problema è che nella crisi d’impresa il tempo è una risorsa che si consuma a ogni settimana di esitazione, e la scelta dello strumento sbagliato raramente si corregge senza danni. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si bruciano mesi di protezione, si perde credibilità con banche e fornitori, e a volte si chiude la porta proprio alla soluzione che avrebbe funzionato.
In questa guida verifichiamo, una per una, sette affermazioni che l’imprenditore sente ripetere più spesso:
- “La composizione negoziata è l’anticamera del fallimento.”
- “Basta depositare una domanda e i creditori si fermano, automaticamente e a lungo.”
- “Il concordato preventivo è sempre lo strumento più forte.”
- “Con la transazione fiscale il tribunale può sempre imporre il taglio al Fisco.”
- “Il concordato semplificato è una scorciatoia senza voto che chiunque può chiedere.”
- “Per un accordo di ristrutturazione serve sempre il 60% dei creditori.”
- “Il piano attestato di risanamento non serve a nulla perché non passa dal tribunale.”
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché la scelta dello strumento di regolazione passa quasi sempre, oggi, dalla composizione negoziata, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce quindi dall’interno il percorso che precede e condiziona tutti gli altri strumenti. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, cioè le due aree (banche ed Erario) in cui si concentra la maggior parte del passivo di un’impresa in difficoltà.
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Mito n. 1 — “La composizione negoziata è l’anticamera del fallimento”
Il mito
“Chi entra in composizione negoziata ammette di essere fallito: da lì non si torna indietro, e i creditori scappano.”
Perché ci credono in tanti
La convinzione ha radici comprensibili. Per decenni, nel sistema della legge fallimentare, qualsiasi contatto con il tribunale concorsuale era vissuto come il principio della fine: il concordato preventivo veniva percepito come un “fallimento evitato per poco” e l’imprenditore che vi ricorreva perdeva, di fatto, la fiducia del mercato. Quando è arrivata la composizione negoziata, molti l’hanno semplicemente inserita nello stesso cassetto mentale: un’altra procedura “da crisi”, quindi un altro marchio d’infamia. C’è poi un fondo di verità statistico: molte imprese si rivolgono all’esperto quando la situazione è già compromessa, e in quei casi la composizione negoziata si chiude senza accordo. Il passaparola registra l’esito e ne dimentica la causa, che non è lo strumento ma il ritardo.
La realtà
In realtà la norma dice qualcosa di molto diverso. Gli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi descrivono la composizione negoziata come un percorso stragiudiziale e riservato, accessibile all’imprenditore commerciale o agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, purché il risanamento appaia ragionevolmente perseguibile. L’imprenditore mantiene la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, con il solo dovere di gestirla in modo da evitare pregiudizi alla sostenibilità economico-finanziaria e di informare l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione. Non c’è un giudice che apre una procedura, non c’è uno spossessamento, non c’è una sentenza pubblica di insolvenza.
La composizione negoziata non è una procedura concorsuale né uno strumento di regolazione della crisi: è lo spazio negoziale in cui si decide quale strumento, eventualmente, usare. La giurisprudenza di merito lo afferma pacificamente, sottolineando che durante le trattative il debitore resta in bonis. Il tribunale entra in scena solo in “parentesi” circoscritte: la conferma delle misure protettive, le autorizzazioni per finanziamenti prededucibili o per il trasferimento dell’azienda.
C’è anche un aspetto che il passaparola ha perso per strada: l’articolo 16 del Codice impone alle banche e agli intermediari finanziari di partecipare alle trattative in modo attivo e informato, e stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce, di per sé, causa di sospensione o revoca degli affidamenti. Il legislatore ha costruito lo strumento proprio per evitare l’effetto “fuga dei creditori”.
E gli esiti possibili sono molti: un contratto con uno o più creditori, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto anche dall’esperto, un piano attestato, un accordo di ristrutturazione, fino — solo se nessuna soluzione di risanamento risulta praticabile — al concordato semplificato o agli altri strumenti del Codice.
La prova
La Cassazione, con la sentenza n. 544 pubblicata il 9 gennaio 2026, ha chiarito che al concordato semplificato, l’esito liquidatorio della composizione negoziata, può accedere anche il debitore già insolvente. Il dato è interessante proprio perché ribalta il mito: il percorso negoziato non è un binario unico verso la liquidazione giudiziale, ma un sistema di uscite diverse, compresa una uscita liquidatoria concordata alternativa alla liquidazione giudiziale. D’altro canto, il Tribunale di Milano (14 dicembre 2025) ha negato accesso e misure protettive a un’impresa che puntava solo a liquidare beni e a bloccare esecuzioni già avviate: segno che lo strumento è riservato a chi ha un obiettivo di risanamento serio.
Cosa rischia chi ci crede
Chi considera la composizione negoziata un marchio d’infamia tende a rinviarla fino a quando l’insolvenza è conclamata. A quel punto il risanamento non è più “ragionevolmente perseguibile”, l’esperto non può che prenderne atto e le alternative si riducono. Paradossalmente, è proprio il mito a trasformare lo strumento in quell’anticamera del fallimento che il legislatore voleva evitare.
Mito n. 2 — “Basta depositare una domanda e i creditori si fermano, automaticamente e a lungo”
Il mito
“Appena presento l’istanza, banche, Fisco e fornitori non possono più toccarmi: pignoramenti bloccati finché non ho finito.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è evidente. Sia nella composizione negoziata (articoli 18 e 19 del Codice) sia negli strumenti di regolazione della crisi (articoli 54 e 55) esistono le misure protettive, cioè il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa. Nella vecchia legge fallimentare, poi, la pubblicazione del ricorso per concordato produceva un blocco delle esecuzioni fortemente radicato nella memoria degli operatori. Il passaparola ha tenuto l’effetto e ha cancellato tutte le condizioni.
La realtà
Le condizioni sono tante, e ciascuna può far saltare la protezione.
Anzitutto, le misure protettive vanno chieste: nella composizione negoziata l’imprenditore deve domandarle con l’istanza di nomina dell’esperto (o con istanza successiva) e farle pubblicare nel registro delle imprese. Poi, entro il giorno successivo alla pubblicazione, deve depositare ricorso al tribunale per la conferma; il tribunale fissa l’udienza, sente le parti e l’esperto e stabilisce la durata delle misure. Se il ricorso non viene depositato nei termini, o l’udienza non viene fissata nei tempi, le misure perdono efficacia.
In secondo luogo, la durata è limitata: nella composizione negoziata il tribunale concede una protezione iniziale e può prorogarla su richiesta, ma la durata complessiva non può superare i duecentoquaranta giorni (articolo 19, comma 5). Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 4 luglio 2025, ha applicato rigorosamente questo tetto. L’articolo 8 del Codice pone poi un limite generale: la durata complessiva delle misure protettive, anche sommando i diversi strumenti, non può superare dodici mesi.
In terzo luogo, le misure possono essere revocate o abbreviate quando non soddisfano più l’obiettivo di favorire il risanamento, per esempio perché l’esperto riferisce che non vi sono prospettive concrete o perché emergono atti in frode ai creditori.
Infine, le misure protettive non toccano tutti i creditori allo stesso modo: l’imprenditore può chiederne l’estensione solo ad alcune iniziative o ad alcuni creditori, e restano esclusi per legge i diritti di credito dei lavoratori.
La prova
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 356 del 22 aprile 2025, ha confermato la decisione di un tribunale che, revocate le misure protettive per assenza di prospettive di risanamento e per atti distrattivi segnalati dall’esperto, aveva aperto la liquidazione giudiziale nello stesso giorno, senza attendere né la relazione finale dell’esperto né i sessanta giorni per il concordato semplificato. La Cassazione, con la sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026, ha poi precisato che il procedimento di conferma delle misure protettive e il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale restano autonomi, e che il provvedimento sulle misure è reclamabile secondo le regole cautelari. Già in precedenza, in una vicenda regolata dalla legge fallimentare, l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025 aveva escluso che la sola pendenza di una composizione negoziata obbligasse il giudice a rinviare l’udienza sul fallimento.
Cosa rischia chi ci crede
Chi confida in un blocco automatico può non depositare in tempo il ricorso per la conferma, può chiedere misure senza un progetto credibile (vedendosele negare) o può “consumare” la protezione in mesi di trattative inconcludenti. Il risultato tipico è ritrovarsi, esaurito il tempo, con le esecuzioni che ripartono e con un tribunale già informato dello stato di crisi.
Mito n. 3 — “Il concordato preventivo è sempre lo strumento più forte”
Il mito
“Se la crisi è seria, il concordato preventivo è la soluzione definitiva: vincola tutti, taglia i debiti e salva l’impresa.”
Perché ci credono in tanti
Vero, ma solo a metà. Il concordato preventivo è effettivamente lo strumento più “pesante” del Codice: una volta omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, anche per quelli che hanno votato contro, e consente di superare il dissenso di intere classi grazie alla ristrutturazione trasversale. Nell’immaginario comune, lo strumento più incisivo è automaticamente il migliore. Si aggiunge un ricordo storico: per anni il concordato è stato l’unica vera alternativa al fallimento.
La realtà
L’incisività ha un prezzo in termini di requisiti, controlli e tempi, e non tutte le imprese possono accedervi.
Il primo limite è soggettivo: il concordato preventivo non è disponibile per l’impresa minore, cioè quella che nei tre esercizi precedenti è rimasta sotto le soglie di attivo, ricavi e debiti fissate dall’articolo 2 del Codice. Per queste imprese le strade sono il concordato minore e la liquidazione controllata della disciplina del sovraindebitamento, oltre alla composizione negoziata.
Il secondo limite riguarda il tipo di piano. L’articolo 84 distingue il concordato in continuità aziendale da quello liquidatorio. Nel concordato liquidatorio la proposta deve prevedere un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda e assicurare ai creditori chirografari e privilegiati degradati almeno il 20% complessivo. Chi pensa di “liquidare in concordato” senza finanza esterna, semplicemente vendendo quello che ha, scopre che la proposta è inammissibile.
Il terzo limite riguarda la continuità. Anche qui la legge chiede che la proposta garantisca a ciascun creditore un’utilità concreta e che il valore generato dalla prosecuzione dell’attività sia distribuito secondo regole precise. Il debitore è poi sottoposto alla vigilanza del commissario giudiziale, alla necessità di autorizzazioni per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, al voto dei creditori e al giudizio di omologazione.
C’è infine un aspetto che il mito ignora del tutto: durante il concordato, l’impresa in continuità continua ad avere obblighi correnti pieni. La Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 1859 del 27 gennaio 2025 ha affermato (in un caso regolato dalla legge fallimentare, ma con principio che riflette la logica del sistema) che il debitore in concordato, anche con riserva, deve versare le ritenute fiscali sulle retribuzioni che continua a corrispondere, con maturazione di sanzioni e interessi in caso di omesso o tardivo versamento.
La prova
Con la sentenza n. 25919 del 2 ottobre 2024 la Cassazione ha ritenuto inammissibile una proposta di concordato in continuità che non offriva ai chirografari un’utilità economicamente valutabile. Con la sentenza n. 22169 del 6 agosto 2024 ha precisato che, in continuità, il surplus prodotto dalla prosecuzione dell’attività non è distribuibile a piacimento e resta soggetto alle regole sulle cause legittime di prelazione. E con la sentenza n. 31176 del 28 novembre 2025 ha chiarito che la decisione della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta, senza aprire la liquidazione giudiziale, non è ricorribile in Cassazione perché priva di carattere decisorio: in altre parole, un concordato costruito male può arenarsi senza un’ulteriore sede in cui rimediare.
Cosa rischia chi ci crede
Chi sceglie il concordato “per principio” rischia di presentare una proposta inammissibile, di esporre pubblicamente la crisi con la domanda nel registro delle imprese e di trovarsi, al rigetto, con istanze di liquidazione giudiziale già pendenti. Lo strumento più forte è quello adatto al caso concreto, non quello con più effetti sulla carta. Talvolta un accordo di ristrutturazione o un piano attestato raggiungono lo stesso risultato economico con meno rigidità.
Mito n. 4 — “Con la transazione fiscale il tribunale può sempre imporre il taglio al Fisco”
Il mito
“Anche se l’Agenzia delle Entrate e l’INPS dicono no, il giudice omologa lo stesso: basta dimostrare che conviene più della liquidazione.”
Perché ci credono in tanti
Il mito ha un fondo di verità solidissimo, ed è per questo che resiste. Il Codice ha introdotto il cosiddetto cram down fiscale, cioè la possibilità per il tribunale di omologare concordati e accordi di ristrutturazione anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali. La Cassazione, con l’ordinanza n. 27782 pubblicata il 28 ottobre 2024, ha chiuso un lungo dibattito affermando che l’omologazione forzosa è possibile non solo quando il creditore pubblico resta silente, ma anche quando vota espressamente contro. Molti hanno letto la notizia come un via libera generalizzato.
La realtà
Il punto che il passaparola ha perso per strada è il decreto correttivo D.Lgs. 136/2024, che per le proposte di transazione presentate dopo il 28 settembre 2024 ha riscritto l’articolo 63 del Codice, ponendo condizioni stringenti per il cram down negli accordi di ristrutturazione.
Oggi il tribunale può omologare l’accordo senza l’adesione del Fisco solo se tale adesione è determinante per raggiungere le percentuali di legge e ricorrono congiuntamente quattro condizioni: l’accordo non ha carattere liquidatorio; gli altri creditori aderenti rappresentano almeno un quarto dei crediti complessivi; il trattamento del creditore pubblico non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale; il soddisfacimento dei crediti di ciascun ente è almeno pari al 50% dell’ammontare, esclusi sanzioni e interessi. Se gli altri aderenti sono meno di un quarto, o mancano del tutto, la soglia sale al 60% e la dilazione non può superare dieci anni.
Non basta: il cram down è escluso se nei cinque anni precedenti il debitore ha concluso una transazione dello stesso tipo poi risolta di diritto, oppure se il debito pubblico supera l’80% dei debiti complessivi e deriva prevalentemente da omessi versamenti di imposte dichiarate per almeno cinque periodi d’imposta o, per almeno un terzo, da violazioni fraudolente. E la transazione si risolve di diritto se i pagamenti al Fisco non vengono eseguiti integralmente entro sessanta giorni dalle scadenze.
Nel concordato preventivo il cram down fiscale segue le regole dell’articolo 88, anch’esse ritoccate dal correttivo, con il presupposto costante della convenienza o del trattamento non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria, attestato da un professionista indipendente.
La prova
La Cassazione, con l’ordinanza n. 5918 del 16 marzo 2026, ha affermato che, già nel regime anteriore al correttivo, l’omologazione forzosa presuppone l’esistenza di un accordo con altri creditori: una transazione che coinvolga soltanto il credito pubblico non consente di verificare che l’adesione mancante sia “determinante”, e l’omologa è quindi inammissibile. Con l’ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026 ha confermato che costituisce uso distorto dello strumento costruire operazioni strumentali per azzerare il debito fiscale senza una vera ristrutturazione che coinvolga altri creditori, richiamando la sentenza n. 32954 del 17 dicembre 2024 sulla sindacabilità nel merito di questi accordi. Con l’ordinanza n. 5948 del 16 marzo 2026, infine, ha precisato che il creditore pubblico che non si è opposto nel giudizio di omologazione non è legittimato a proporre reclamo, salvo che deduca un vizio che gli abbia impedito di partecipare.
In una sezione come questa vale la pena ricordarlo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, ed è esattamente su questo crinale — dove si incontrano piano di ristrutturazione, debito erariale e alternativa liquidatoria — che le soglie del nuovo articolo 63 vanno verificate numero per numero.
Cosa rischia chi ci crede
Chi imposta un accordo contando su un cram down “garantito” può costruire una proposta al 35% per il Fisco, raccogliere firme dei creditori privati e scoprire in udienza che la soglia minima non è raggiunta o che il suo profilo di omessi versamenti esclude del tutto l’omologazione forzosa. Nel frattempo, i termini di novanta giorni per l’adesione pubblica sono trascorsi e le misure protettive si sono consumate.
Mito n. 5 — “Il concordato semplificato è una scorciatoia senza voto che chiunque può chiedere”
Il mito
“Esiste un concordato in cui i creditori non votano e non serve garantire percentuali minime: basta chiederlo al tribunale e si liquida tutto in pace.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui la base è reale. Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, disciplinato dall’articolo 25-sexies del Codice, presenta caratteristiche che lo rendono effettivamente più “leggero” del concordato preventivo liquidatorio: non prevede il voto dei creditori (che possono soltanto opporsi all’omologazione), non richiede la soglia del 20% ai chirografari né l’apporto del 10% di risorse esterne imposti dall’articolo 84. Descritto in una riga, sembra una scorciatoia. Ed è così che spesso viene raccontato.
La realtà
La scorciatoia ha un solo ingresso, ed è stretto. Il concordato semplificato può essere proposto soltanto al termine di una composizione negoziata, quando l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di risanamento previste dall’articolo 23 non sono praticabili. La proposta — di cessione dei beni, con piano di liquidazione e la documentazione dell’articolo 39 — va depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale; il correttivo ha ammesso anche la domanda con riserva, ma sempre nel rispetto di quel termine.
Non basta, poi, la dichiarazione dell’esperto. Il tribunale verifica in concreto la ritualità della proposta, acquisisce il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione, nomina un ausiliario e, per omologare, deve accertare che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e che assicuri un’utilità a ciascun creditore.
In pratica: chi non ha fatto una composizione negoziata seria, o l’ha usata soltanto come “anticamera tecnica” per arrivare al semplificato, trova la porta chiusa.
La prova
Il 12 gennaio 2026 la Cassazione ha depositato un gruppo di decisioni che ridisegnano i confini dell’istituto. Con l’ordinanza n. 623 ha stabilito che il controllo iniziale del tribunale sull’ammissibilità della proposta si estende alla verifica che esistessero, fin dall’inizio, i presupposti di accesso alla composizione negoziata previsti dall’articolo 12: se il risanamento non era ragionevolmente perseguibile già in partenza, il semplificato è inammissibile. Con la sentenza n. 624 ha precisato che l’utilità per i creditori, pur potendo non essere strettamente economica, non può consistere nella semplice maggiore rapidità della procedura rispetto alla liquidazione giudiziale, soprattutto per i chirografari a cui non è riconosciuto alcun pagamento. La sentenza n. 544, pubblicata il 9 gennaio 2026, ha invece confermato che anche il debitore insolvente può ricorrere allo strumento: la chiave non è la reversibilità della crisi, ma il migliore soddisfacimento dei creditori.
Cosa rischia chi ci crede
Chi imposta la composizione negoziata “pensando già al semplificato”, senza un reale tentativo di risanamento, rischia che l’esperto neghi la dichiarazione di buona fede o che il tribunale, anche in presenza di tale dichiarazione, rilevi l’assenza originaria dei presupposti. Superati i sessanta giorni, lo strumento non è più disponibile, e l’unica alternativa realistica diventa la liquidazione giudiziale, spesso già sollecitata dai creditori.
Mito n. 6 — “Per un accordo di ristrutturazione serve sempre il 60% dei creditori”
Il mito
“Gli accordi di ristrutturazione sono impossibili per un’impresa normale: bisogna convincere il 60% dei creditori, e chi non firma può comunque aggredirti.”
Perché ci credono in tanti
La soglia del 60% è reale e storica: era già prevista dall’articolo 182-bis della legge fallimentare ed è rimasta nell’articolo 57 del Codice per gli accordi di ristrutturazione “ordinari”. Chi ha memoria del vecchio sistema, o legge un articolo divulgativo che si ferma alla regola base, conosce solo quella. Ed è vero che nell’accordo ordinario i creditori non aderenti non vengono vincolati alla falcidia.
La realtà
Il Codice ha costruito una famiglia di accordi, non un unico modello.
- Accordi ordinari (articolo 57): adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti; i creditori estranei devono essere pagati integralmente entro centoventi giorni dall’omologazione, se i crediti sono già scaduti, o entro centoventi giorni dalla scadenza, se scadono dopo.
- Accordi agevolati (articolo 60): la percentuale scende alla metà, cioè al 30%, se il debitore non propone la moratoria dei creditori estranei e non ha chiesto misure protettive temporanee, né vi ha rinunciato.
- Accordi ad efficacia estesa (articolo 61): quando l’accordo raccoglie l’adesione di creditori che rappresentano almeno il 75% dei crediti di una categoria omogenea per posizione giuridica e interessi economici, i suoi effetti possono essere estesi anche ai creditori non aderenti della stessa categoria, a condizione tra l’altro che tutti siano stati informati e messi in condizione di partecipare alle trattative e che siano rispettati gli ulteriori requisiti di legge, con una disciplina specifica quando la categoria è composta da banche e intermediari finanziari.
Non esiste quindi una sola soglia: esistono tre architetture, ciascuna con un diverso equilibrio tra percentuale di adesione e tutela dei non aderenti. A queste si aggiunge la convenzione di moratoria dell’articolo 62, che consente di regolare in via provvisoria gli effetti della crisi con una maggioranza qualificata dei creditori di una categoria.
Si aggiunga che negli accordi l’imprenditore non subisce lo spossessamento tipico del concordato, non c’è un commissario giudiziale, e l’omologazione produce comunque la protezione degli atti esecutivi dell’accordo dall’azione revocatoria e dai reati di bancarotta preferenziale e semplice.
La prova
Le recenti ordinanze della Cassazione in materia di cram down (n. 5918 del 16 marzo 2026, già esaminata) confermano, per contrasto, la centralità del meccanismo delle percentuali: il tribunale può “sostituirsi” all’adesione mancante del creditore pubblico solo se quell’adesione è determinante per raggiungere proprio le soglie degli articoli 57 e 60. Il che significa che la scelta tra accordo ordinario e agevolato non è un dettaglio formale, ma cambia il calcolo della decisività e, con esso, la stessa possibilità di omologare.
Cosa rischia chi ci crede
Chi si ferma alla soglia del 60% scarta a priori uno strumento spesso ideale per imprese con un passivo concentrato su pochi grandi creditori (tipicamente il sistema bancario), e ripiega su un concordato preventivo più lungo e invasivo. All’opposto, chi sceglie l’accordo agevolato senza calcolare che dovrà pagare integralmente e puntualmente gli estranei rischia la risoluzione dell’accordo al primo inadempimento.
Mito n. 7 — “Il piano attestato di risanamento non serve a nulla perché non passa dal tribunale”
Il mito
“Un piano che nessun giudice omologa è solo un foglio di carta: non protegge l’impresa e non vincola nessuno.”
Perché ci credono in tanti
Vero, ma solo a metà. Il piano attestato di risanamento dell’articolo 56 del Codice non viene omologato, non produce misure protettive e non vincola i creditori che non hanno sottoscritto accordi con l’impresa. In un sistema in cui la protezione viene percepita come “blocco delle esecuzioni”, uno strumento senza blocco sembra inutile. Il passaparola, poi, lo confonde facilmente con un semplice business plan.
La realtà
Il piano attestato è uno strumento privatistico, ma con effetti legali precisi e tutt’altro che trascurabili. L’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza predispone un piano che deve apparire idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria; il piano deve avere un contenuto minimo previsto dalla legge (situazione economico-patrimoniale, cause della crisi, strategie di intervento, tempi, creditori e rapporti con essi) ed essere accompagnato dall’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità economica e giuridica.
Il valore del piano attestato sta nella protezione degli atti compiuti in sua esecuzione: l’articolo 166, comma 3, lettera d), li esclude dall’azione revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale, purché il piano sia stato attestato e non vi sia dolo o colpa grave dell’attestatore o del debitore di cui il creditore fosse a conoscenza; l’articolo 324 esclude per quegli atti e pagamenti l’applicazione di alcune fattispecie di bancarotta. Il piano e l’attestazione possono inoltre essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore.
In altre parole, il piano attestato serve soprattutto a rassicurare chi deve fare qualcosa per l’impresa — la banca che rinegozia, il fornitore che concede nuove forniture, il socio che versa — garantendogli che quell’operazione non sarà travolta se il risanamento dovesse fallire.
La prova
Il piano attestato è anche uno degli esiti espressamente previsti dall’articolo 23 al termine della composizione negoziata. E proprio le decisioni della Cassazione sul concordato in continuità — come la n. 22169 del 6 agosto 2024 sulla distribuzione del valore — mostrano, per contrasto, il prezzo di rigidità che si paga quando si sceglie uno strumento omologato: vincoli distributivi, controlli giudiziali, voto. Quando i creditori rilevanti sono disposti a collaborare, lo strumento più semplice può essere il più efficiente.
Cosa rischia chi ci crede
Chi scarta il piano attestato perché “non è abbastanza forte” rischia di sottoporre l’impresa a un procedimento giudiziale non necessario, con pubblicità della crisi e tempi più lunghi. Chi invece lo usa credendo che blocchi i creditori dissenzienti commette l’errore opposto: il piano attestato funziona solo se i creditori realmente determinanti sono d’accordo, e non offre riparo da chi decide di agire.
Quando il mito incontra i numeri: tre simulazioni dimostrative
Le ipotesi che seguono sono esercizi numerici costruiti a scopo esplicativo: non descrivono casi reali, ma mostrano la sequenza che la legge produce quando si agisce credendo a uno dei miti.
Simulazione A — Il cram down “garantito” (mito n. 4)
Ipotesi: società di servizi con passivo complessivo di 2.418.600 €, di cui 1.063.900 € verso Agenzia delle Entrate e INPS (capitale 812.300 €, sanzioni e interessi 251.600 €), 1.021.400 € verso banche e 333.300 € verso fornitori. Piano in continuità; proposta di transazione presentata nel 2026 con pagamento del 38% del solo capitale ai creditori pubblici, dilazionato in otto anni.
Sequenza: aderiscono le banche (1.021.400 €) e parte dei fornitori (187.200 €), per un totale di 1.208.600 €, pari al 49,97% del passivo. Senza il Fisco l’accordo ordinario non raggiunge il 60%: l’adesione pubblica è determinante. Gli altri aderenti superano un quarto del passivo (604.650 €), quindi si applica la soglia del comma 4. Ma il soddisfacimento proposto è il 38% del capitale, sotto il 50% richiesto dalla lettera d).
Esito: anche dimostrando la convenienza rispetto alla liquidazione, il tribunale non può omologare forzosamente. Per rientrare nella soglia la società avrebbe dovuto offrire almeno 406.150 € ai creditori pubblici (50% di 812.300 €), cioè 97.476 € in più rispetto ai 308.674 € proposti. Nel frattempo i novanta giorni per l’adesione sono decorsi e la proposta va riformulata.
Simulazione B — Il semplificato come “piano B” automatico (mito n. 5)
Ipotesi: impresa commerciale che avvia la composizione negoziata il 3 febbraio 2026, con esposizione di 1.736.450 € e attivo liquidabile stimato in 612.800 €; nessuna proposta concreta ai creditori durante le trattative. L’esperto deposita la relazione finale, comunicata il 14 settembre 2026.
Sequenza: la relazione dà atto dell’esito negativo ma non riconosce che le trattative si siano svolte con correttezza e buona fede, perché l’impresa non ha mai formulato proposte. L’imprenditore, convinto che il semplificato sia sempre disponibile, deposita comunque la proposta il 10 novembre 2026, entro i sessanta giorni (scadenza 13 novembre).
Esito: il termine è rispettato, ma manca il presupposto della buona fede dichiarata e verificabile, e il tribunale valuta anche se il risanamento fosse perseguibile sin dall’inizio (Cass. n. 623/2026). La proposta è inammissibile. Se nel frattempo pende un ricorso di un creditore, la strada che resta aperta è la liquidazione giudiziale.
Simulazione C — Il concordato liquidatorio “a costo zero” (mito n. 3)
Ipotesi: società manifatturiera non minore, attivo disponibile al deposito della domanda 1.284.700 €, debiti privilegiati 516.900 €, chirografari 2.147.350 €. Proposta di concordato liquidatorio senza apporti esterni.
Sequenza: detratti i privilegiati e le spese prededucibili stimate (148.230 €), ai chirografari restano 619.570 €, pari al 28,85%: la soglia del 20% sembrerebbe rispettata. Ma l’articolo 84 richiede anche risorse esterne che incrementino l’attivo di almeno il 10%, cioè almeno 128.470 €.
Esito: senza finanza esterna la proposta è inammissibile, anche con percentuali superiori al 20%. Il socio di maggioranza avrebbe dovuto impegnarsi a versare almeno 128.470 € come risorsa nuova ed estranea al patrimonio sociale — non la semplice rinuncia a un proprio credito, che non incrementa l’attivo. In alternativa, se ne ricorrono i presupposti, occorre valutare una composizione negoziata con possibile esito nel concordato semplificato, oppure un piano in continuità.
Il fondo di verità: cosa resta di giusto in ogni mito
Smontare un mito non significa negare che contenga qualcosa di vero. Ognuna delle convinzioni esaminate nasce da un frammento autentico della disciplina, isolato dal suo contesto.
È vero che la composizione negoziata può chiudersi senza accordo e aprire la strada a esiti liquidatori: ma è la conseguenza di una crisi affrontata tardi, non la natura dello strumento, che resta un percorso riservato e senza spossessamento.
È vero che esistono misure protettive capaci di bloccare esecuzioni e cautele: ma vanno chieste, confermate dal tribunale in tempi strettissimi, hanno una durata massima (240 giorni nella composizione negoziata, dodici mesi complessivi secondo l’articolo 8) e possono essere revocate quando mancano prospettive di risanamento.
È vero che il concordato preventivo è lo strumento più incisivo, capace di vincolare anche i dissenzienti: ma è precluso all’impresa minore, nella versione liquidatoria esige il 20% ai chirografari e il 10% di risorse esterne, e in continuità è soggetto a regole distributive e a un controllo giudiziale penetrante.
È vero che il tribunale può omologare contro il voto del Fisco, come ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 27782/2024: ma negli accordi di ristrutturazione, dopo il correttivo del 2024, servono soglie minime (50% o 60%), altri creditori aderenti, carattere non liquidatorio e assenza delle cause ostative legate a precedenti transazioni risolte o a omessi versamenti sistematici.
È vero che il concordato semplificato non prevede voto né percentuali minime: ma è raggiungibile solo attraverso una composizione negoziata condotta in buona fede, entro sessanta giorni, e richiede un’utilità effettiva per ciascun creditore.
È vero che l’accordo di ristrutturazione ordinario richiede il 60%: ma il Codice offre anche l’accordo agevolato al 30% e quello ad efficacia estesa, che vincola i non aderenti della categoria con il 75%.
È vero, infine, che il piano attestato non viene omologato e non blocca nessuno: ma protegge dagli effetti revocatori e da alcune fattispecie penali gli atti compiuti in esecuzione, ed è spesso lo strumento più rapido quando i creditori chiave collaborano.
Ricomposti, questi frammenti restituiscono il criterio vero di scelta: non esiste lo strumento migliore in astratto, esiste lo strumento coerente con tre variabili concrete — la gravità della crisi, la composizione del passivo e la disponibilità dei creditori determinanti a collaborare. Un’impresa in squilibrio ancora reversibile con passivo concentrato sulle banche guarderà alla composizione negoziata e agli accordi; un’impresa con forte esposizione erariale dovrà misurare le soglie dell’articolo 63 o dell’articolo 88; un’impresa senza prospettive di continuità ma con creditori che possono ottenere più di una liquidazione giudiziale valuterà concordato liquidatorio o semplificato, con i rispettivi requisiti.
Dal frammento al metodo: le domande da porsi nell’ordine giusto
Rimesso ogni frammento al suo posto, la scelta dello strumento può essere guidata da una sequenza di domande che la legge stessa suggerisce. L’ordine conta, perché ogni risposta restringe il campo delle successive.
Prima domanda: di che impresa si tratta? Se l’impresa rientra nella nozione di impresa minore, il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione sono fuori portata e il ragionamento si sposta sulla composizione negoziata e sugli strumenti del sovraindebitamento. Se l’impresa è agricola, le regole di accesso cambiano ancora. È una verifica documentale, ma saltarla significa costruire mesi di lavoro su uno strumento inaccessibile.
Seconda domanda: a che punto è la crisi? Uno squilibrio che rende soltanto probabile la crisi apre la porta alla composizione negoziata e agli strumenti di risanamento stragiudiziale; una crisi conclamata ma reversibile consente di scegliere tra accordi, piano attestato e concordato in continuità; un’insolvenza irreversibile sposta l’attenzione sugli esiti liquidatori concordati, da confrontare con la liquidazione giudiziale. La Cassazione, con le decisioni del gennaio 2026 sul semplificato, ha ricordato che questa valutazione non è una formula da dichiarare, ma un presupposto che il tribunale verifica.
Terza domanda: chi sono i creditori determinanti? Un passivo concentrato su tre o quattro banche rende realistici un piano attestato o un accordo di ristrutturazione, eventualmente ad efficacia estesa; un passivo frammentato tra centinaia di fornitori rende più adatti strumenti con voto a maggioranza o con effetti vincolanti per i dissenzienti; un passivo dominato dal debito erariale impone di partire dalle soglie dell’articolo 63 o dell’articolo 88, perché da esse dipende la stessa praticabilità del piano.
Quarta domanda: quale protezione serve, e per quanto tempo? Se l’impresa subisce già pignoramenti su conti o crediti commerciali, la protezione è una necessità immediata e va pianificata sapendo che ha una durata massima; se invece i creditori non stanno agendo, può essere preferibile non chiedere misure protettive, per esempio per accedere all’accordo agevolato con la soglia del 30%.
Quinta domanda: qual è l’alternativa liquidatoria? Ogni strumento, dal cram down fiscale al concordato semplificato, si misura contro ciò che i creditori otterrebbero dalla liquidazione giudiziale. Stimare con serietà quel valore fin dall’inizio è l’unico modo per sapere se una proposta è difendibile davanti al tribunale e ai creditori dissenzienti.
Solo dopo aver risposto a queste cinque domande ha senso parlare di “strumento migliore”. Prima, qualsiasi scelta rischia di essere guidata da uno dei miti che abbiamo esaminato.
Mito e realtà a confronto
La tabella che segue riassume in forma sintetica le sette verifiche. È pensata per essere consultata rapidamente, ma ogni riga rinvia alla sezione in cui la questione è sviluppata con i riferimenti normativi e giurisprudenziali: le semplificazioni, in questa materia, sono utili solo se si conoscono le condizioni che lasciano fuori.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| La composizione negoziata è l’anticamera del fallimento | È un percorso stragiudiziale e riservato, senza spossessamento, con esiti di risanamento e, solo in subordine, liquidatori (artt. 12 ss. CCII) |
| Depositata la domanda, i creditori si fermano automaticamente e a lungo | Le misure protettive vanno chieste e confermate; durata massima 240 giorni nella CNC e 12 mesi complessivi; revocabili (artt. 8, 18, 19 CCII) |
| Il concordato preventivo è sempre lo strumento più forte | Precluso all’impresa minore; nel liquidatorio servono 20% ai chirografari e +10% di risorse esterne; forti vincoli distributivi (art. 84 CCII) |
| Il tribunale può sempre imporre il taglio al Fisco | Negli accordi servono adesione determinante, carattere non liquidatorio, ¼ di altri aderenti, almeno 50% (o 60%) ai creditori pubblici, assenza di cause ostative (art. 63 CCII) |
| Il concordato semplificato è una scorciatoia per tutti | Solo dopo composizione negoziata in buona fede, entro 60 giorni, con utilità per ciascun creditore (art. 25-sexies CCII; Cass. 623 e 624/2026) |
| Per l’accordo di ristrutturazione serve sempre il 60% | 60% negli ordinari, 30% negli agevolati, 75% di categoria negli accordi ad efficacia estesa (artt. 57, 60, 61 CCII) |
| Il piano attestato non serve a nulla | Nessuna omologa né blocco, ma esenzione da revocatoria e da alcune fattispecie di bancarotta per gli atti esecutivi (artt. 56, 166, 324 CCII) |
Domande di verifica: quindi è vero che…?
Quindi è vero che un’impresa già insolvente non può più usare la composizione negoziata? Dipende. L’accesso richiede che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile: un’insolvenza reversibile non lo esclude, un’insolvenza irreversibile sì. La Cassazione (n. 544/2026) ha però chiarito che il debitore insolvente può accedere al concordato semplificato, e con l’ordinanza n. 623/2026 che il tribunale verifica se i presupposti di accesso alla composizione negoziata esistessero fin dall’inizio.
Quindi è vero che la banca può revocare i fidi appena scopre che ho nominato l’esperto? No, non per quella sola ragione. L’articolo 16 del Codice stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti. La banca conserva però le proprie valutazioni sul merito creditizio e può agire se ne ricorrono altri presupposti, motivando la decisione.
Quindi è vero che se il Fisco vota contro il concordato non c’è nulla da fare? No. Il cram down fiscale opera anche in caso di voto contrario, come ha confermato la Cassazione con l’ordinanza n. 27782/2024. Occorre però rispettare i presupposti di convenienza o di trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione, attestati da un professionista indipendente, e, negli accordi di ristrutturazione, le soglie e le esclusioni del nuovo articolo 63.
Quindi è vero che una piccola impresa sotto soglia non ha strumenti per la crisi? No. L’impresa minore non accede al concordato preventivo né agli accordi di ristrutturazione, ma può utilizzare la composizione negoziata e, sul versante giudiziale, il concordato minore e la liquidazione controllata previsti per il sovraindebitamento.
Quindi è vero che, se sbaglio strumento, posso sempre cambiare in corsa? Dipende, e spesso no senza conseguenze. Il Codice consente passaggi tra strumenti in determinati casi (per esempio dalla composizione negoziata agli accordi o al concordato), ma i termini sono rigidi — si pensi ai sessanta giorni per il semplificato — e la durata complessiva delle misure protettive è limitata. Inoltre, come ha ricordato la Cassazione con la sentenza n. 31176/2025, alcuni provvedimenti di inammissibilità non sono ulteriormente impugnabili in sede di legittimità.
Le pronunce che mettono in discussione i miti
Di seguito le decisioni richiamate nell’articolo, raccolte in un unico quadro. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio espresso con parole nostre e il mito che contribuisce a smontare o a ridimensionare.
1. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 27782, pubblicata il 28 ottobre 2024. Principio: il tribunale può omologare la proposta anche quando l’amministrazione finanziaria ha espresso un voto contrario, e non soltanto in caso di silenzio. Rilevanza: è il fondo di verità del mito n. 4; va però letta insieme alle condizioni introdotte dal correttivo per le proposte successive al 28 settembre 2024.
2. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 32954 del 17 dicembre 2024. Principio: sugli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale rivolti in sostanza al solo creditore erariale, il giudice concorsuale può svolgere un controllo di merito anche sull’eventuale abuso dello strumento. Rilevanza: ridimensiona il mito n. 4, mostrando che la convenienza numerica non basta.
3. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 4365 del 26 febbraio 2026. Principio: costituisce uso distorto dell’accordo con transazione fiscale la costruzione di operazioni strumentali volte ad azzerare il debito tributario senza una reale ristrutturazione che coinvolga altri creditori; l’accertamento spetta al giudice di merito. Rilevanza: mito n. 4; conferma che il cram down non è uno strumento di mera riduzione del debito erariale.
4. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 5918 del 16 marzo 2026. Principio: nel regime anteriore al correttivo del 2024, l’omologazione forzosa richiede l’esistenza di accordi con altri creditori; una transazione che riguarda il solo credito pubblico non consente di verificare la decisività dell’adesione mancante. Rilevanza: miti n. 4 e n. 6; lega il cram down al sistema delle percentuali degli accordi.
5. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 5948 del 16 marzo 2026. Principio: può reclamare la sentenza sull’omologazione dell’accordo solo chi è stato parte formale del giudizio proponendo opposizione; il creditore pubblico rimasto estraneo ne è privo, salvo vizi procedurali che gli abbiano impedito di partecipare. Rilevanza: mito n. 4; mostra l’importanza di presidiare il giudizio di omologazione, da qualunque lato ci si trovi.
6. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 25919 del 2 ottobre 2024. Principio: nel concordato in continuità è inammissibile una proposta che non offra ai creditori chirografari un’utilità suscettibile di valutazione economica. Rilevanza: mito n. 3; il concordato “forte” richiede una proposta sostanziale.
7. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 22169 del 6 agosto 2024. Principio: nel concordato in continuità il valore aggiuntivo generato dalla prosecuzione dell’attività non è liberamente distribuibile, ma resta soggetto al rispetto delle cause legittime di prelazione. Rilevanza: miti n. 3 e n. 7; evidenzia i vincoli distributivi degli strumenti omologati.
8. Cass. civ., Sez. V, sentenza n. 1859 del 27 gennaio 2025. Principio: il debitore in concordato con continuità, anche nella fase con riserva, è tenuto a versare le ritenute sulle retribuzioni che continua a pagare; in caso di omissione o ritardo maturano sanzioni e interessi, mentre le ritenute su retribuzioni anteriori seguono il regime dei debiti pregressi. Rilevanza: mito n. 3; il concordato non “congela” gli obblighi correnti.
9. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 31176 del 28 novembre 2025. Principio: il provvedimento della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta di concordato, senza aprire la liquidazione giudiziale, non ha natura decisoria e non è impugnabile con ricorso straordinario in Cassazione. Rilevanza: miti n. 3 e domande di verifica; un errore nella costruzione della proposta può non avere ulteriori rimedi.
10. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025. Principio: in un giudizio ancora regolato dalla legge fallimentare, la sola pendenza di una composizione negoziata o di misure protettive non obbligava il giudice a rinviare l’udienza sulla dichiarazione di fallimento. Rilevanza: mito n. 2; la protezione non deriva dalla semplice esistenza del percorso negoziale.
11. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026. Principio: il procedimento di conferma delle misure protettive ex articolo 19 CCII è autonomo rispetto a quello per l’apertura della liquidazione giudiziale, e il relativo provvedimento è reclamabile secondo le regole cautelari. Rilevanza: mito n. 2; le misure protettive vivono di regole e tempi propri.
12. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 544, pubblicata il 9 gennaio 2026. Principio: anche il debitore insolvente può ricorrere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Rilevanza: miti n. 1 e n. 5; la scelta dipende dal miglior soddisfacimento dei creditori, non dall’etichetta di “insolvente”.
13. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 623, depositata il 12 gennaio 2026. Principio: il vaglio iniziale del tribunale sulla proposta di concordato semplificato include la verifica che sussistessero sin dall’origine i presupposti di accesso alla composizione negoziata. Rilevanza: mito n. 5; il semplificato non si ottiene con una composizione negoziata di facciata.
14. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 624 del 12 gennaio 2026. Principio: l’utilità che la proposta di concordato semplificato deve garantire a ciascun creditore, anche se non necessariamente economica, non può coincidere con la sola maggiore rapidità rispetto alla liquidazione giudiziale. Rilevanza: mito n. 5; smentisce l’idea che basti “chiudere prima”.
Pronunce di merito richiamate
15. Corte d’Appello di Torino, sentenza n. 356 del 22 aprile 2025. La revoca delle misure protettive per mancanza di prospettive di risanamento consente l’apertura immediata della liquidazione giudiziale, senza attendere la relazione finale dell’esperto né il termine per il semplificato. Mito n. 2.
16. Tribunale di Milano, ordinanza del 4 luglio 2025. Scaduto il termine massimo di duecentoquaranta giorni previsto dall’articolo 19, comma 5, le misure protettive non possono essere ulteriormente prorogate. Mito n. 2.
17. Tribunale di Milano, provvedimento del 14 dicembre 2025. Inammissibile l’accesso alla composizione negoziata e non concedibili le misure protettive quando lo scopo è solo liquidare beni ed eludere esecuzioni già avviate, in assenza di un risanamento ragionevolmente perseguibile. Miti n. 1 e n. 2.
Cosa può fare lo Studio Monardo: separare le convinzioni dalle regole
Scegliere lo strumento di regolazione della crisi significa, prima di tutto, liberare il tavolo dai miti e mettere al loro posto numeri, termini e presupposti verificati. È il lavoro che lo Studio svolge, con questi strumenti concreti:
- Diagnosi preliminare della crisi. Analizziamo bilanci, situazione debitoria e flussi prospettici per stabilire se l’impresa si trova in squilibrio, in crisi o in insolvenza, e se il risanamento è ragionevolmente perseguibile ai sensi dell’articolo 12 del Codice.
- Verifica dei requisiti di accesso. Accertiamo se l’impresa supera le soglie dell’impresa minore e quali strumenti sono giuridicamente disponibili, escludendo in partenza le strade precluse.
- Mappatura del passivo per categorie. Ricostruiamo il peso di banche, Erario, enti previdenziali, fornitori e lavoratori, per capire quali creditori sono determinanti e quali percentuali (60%, 30%, 75% di categoria) sono realisticamente raggiungibili.
- Simulazione comparata degli strumenti. Costruiamo scenari numerici paralleli — composizione negoziata, accordi, piano attestato, concordato in continuità o liquidatorio — confrontandoli con l’alternativa della liquidazione giudiziale.
- Verifica delle soglie di transazione fiscale. Con i commercialisti dello staff calcoliamo le percentuali di soddisfacimento dei creditori pubblici rispetto ai minimi del 50% o del 60% dell’articolo 63 e controlliamo l’assenza delle cause ostative.
- Gestione delle misure protettive. Predisponiamo istanza e ricorso per la conferma nei termini, pianificando la durata della protezione entro i limiti di legge per non consumarla prima di aver chiuso le trattative.
- Costruzione del dossier per l’esperto e per i creditori. Redigiamo proposte documentate e verificabili, così da impostare trattative che possano essere riconosciute come svolte con correttezza e buona fede.
- Presidio dei termini di passaggio tra strumenti. Monitoriamo scadenze come i sessanta giorni per il concordato semplificato o i novanta giorni per l’adesione dei creditori pubblici, pianificando in anticipo la strada alternativa.
- Assistenza nei giudizi di omologazione, opposizione e reclamo. Depositiamo e sosteniamo le domande, contestiamo le opposizioni infondate e impugniamo i provvedimenti nelle sedi previste, comprese quelle di legittimità.
- Negoziazione con il sistema bancario. Rinegoziamo affidamenti ed esposizioni, verificando la correttezza dei rapporti bancari prima di sedersi al tavolo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come questa pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conoscere dall’interno come l’esperto valuta la perseguibilità del risanamento, la buona fede delle trattative e la serietà delle proposte consente di impostare il percorso fin dal primo giorno in modo coerente con gli esiti possibili, compreso l’eventuale concordato semplificato. Per le imprese sotto soglia, la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario OCC permette di seguire con la stessa competenza la strada del concordato minore e della liquidazione controllata.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore che imposta la scelta dello strumento segue le trattative, il giudizio di omologazione e le eventuali impugnazioni fino all’ultimo grado, senza passaggi di mano che disperdono informazioni e coerenza.
Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: la parte giuridica (presupposti, termini, impugnazioni) e quella economico-finanziaria (piano, attestabilità, soglie fiscali) procedono in parallelo, perché nella crisi d’impresa nessuna delle due regge da sola.
In chiusura: prima dello strumento, l’informazione giusta
I sette miti esaminati hanno un tratto comune: prendono una regola vera e le tolgono le condizioni. Ed è proprio nelle condizioni — le soglie, i termini, i presupposti di accesso, i controlli del tribunale — che si decide se uno strumento di regolazione della crisi funzionerà o fallirà. L’informazione corretta è la prima difesa dell’impresa in crisi, perché permette di scegliere quando le alternative sono ancora molte.
Lo Studio Monardo affronta questa scelta partendo dalla composizione negoziata, il percorso che oggi condiziona tutti gli altri strumenti, forte della qualifica dell’Avv. Monardo di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; la integra con lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, indispensabile per misurare esposizioni bancarie e soglie della transazione fiscale; e la porta avanti, se necessario, fino in Cassazione grazie all’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Non promettiamo esiti: analizziamo, verifichiamo i numeri e costruiamo la strategia più coerente con la situazione reale della tua impresa.
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