Il Piano Attestato Di Risanamento Deve Essere Pubblicato Nel Registro Delle Imprese?

Il piano attestato di risanamento deve essere pubblicato nel Registro delle Imprese? La risposta giuridica è netta: no, non esiste alcun obbligo. L’art. 56, comma 4, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) stabilisce che il piano, l’attestazione del professionista indipendente e gli accordi conclusi con le parti interessate possono essere pubblicati nel Registro delle Imprese su richiesta del debitore. È l’unico strumento di regolazione della crisi in cui la pubblicità è rimessa interamente alla volontà dell’imprenditore.

Proprio qui, però, nasce il vero problema. Dire che la pubblicazione è facoltativa non significa dire che sia indifferente. Dal deposito o dal mancato deposito dipendono la detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti, la possibilità per i fornitori di recuperare l’IVA sulle fatture stralciate, il grado di riservatezza della crisi verso clienti, concorrenti e creditori estranei, persino il clima delle trattative ancora aperte. Non esiste una risposta valida per tutte le imprese, ed è proprio questo il punto: la scelta va soppesata sui numeri e sui rapporti di ciascun caso concreto.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia per ragioni verificabili. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e dunque opera professionalmente nella fase in cui la crisi si gestisce con i creditori, prima e fuori dal tribunale: la stessa fase in cui nasce e si esegue un piano attestato. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, ed è esattamente il tipo di competenza richiesta da una decisione che è per metà negoziale (banche e fornitori) e per metà fiscale (sopravvenienze, perdite su crediti, IVA). Infine, in quanto cassazionista, può seguire fino all’ultimo grado il contenzioso revocatorio che un piano fallito porta con sé.

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Il quadro di partenza: cosa accomuna tutte le strade

Prima di confrontare le opzioni occorre fissare gli elementi che restano identici qualunque sia la scelta sulla pubblicità. Sono quattro, e sono dirimenti.

Il primo riguarda la natura dello strumento. Il piano attestato è un atto dell’imprenditore, rivolto ai creditori, idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria (art. 56, comma 1, CCII). Non passa dal tribunale, non prevede un commissario, non conosce omologazione. La Cassazione ne ha da tempo escluso la natura concorsuale, riconducendolo al genere delle convenzioni stragiudiziali (Cass. civ., Sez. I, 25 gennaio 2018, n. 1895; Cass. civ., Sez. I, 15 maggio 2020, n. 9026). Da qui discende la ragione stessa per cui la legge non impone pubblicità: dove manca una procedura, manca anche un interesse pubblico a rendere nota la crisi.

Il secondo elemento riguarda i requisiti formali. Il piano deve avere data certa e il contenuto analitico prescritto dall’art. 56, comma 2, CCII; un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano (comma 3); gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e avere data certa (comma 5). La data certa, non la pubblicazione, è il requisito formale da cui dipende l’opponibilità del piano ai terzi.

Il terzo elemento riguarda gli effetti protettivi. L’art. 166, comma 3, lett. d), CCII esclude dall’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato e in esso indicati, salvo dolo o colpa grave dell’attestatore o del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza. L’art. 324 CCII esclude, per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione del piano, l’applicazione delle fattispecie di bancarotta preferenziale e semplice. Nessuna di queste esenzioni è subordinata alla pubblicazione nel Registro delle Imprese.

Il quarto elemento riguarda ciò che il piano non offre in nessun caso: nessuna misura protettiva, nessuna sospensione delle azioni esecutive dei creditori estranei, nessuna cristallizzazione dei debiti, nessuna prededuzione per la nuova finanza. Chi pubblica non ottiene protezioni in più; chi non pubblica non ne perde.

Il bivio, dunque, non riguarda la validità del piano né il suo scudo civile e penale. Riguarda un altro terreno: la fiscalità del debitore e dei creditori, e il governo dell’informazione sulla crisi. Sul primo fronte pesano tre disposizioni. L’art. 88, comma 4-ter, TUIR, come interpretato dall’art. 8 del D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (in vigore dal 13 dicembre 2025), che esclude dalle sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti derivanti da un piano attestato ex art. 56 CCII pubblicato nel Registro delle Imprese, per la parte eccedente le perdite fiscali pregresse e di periodo e gli altri attributi fiscali indicati dalla norma. L’art. 26, comma 3-bis, lett. a), del D.P.R. 633/1972, che consente al creditore di emettere nota di variazione IVA in diminuzione a partire dalla data di pubblicazione del piano attestato nel Registro delle Imprese. E l’art. 101, comma 5, TUIR sulla deducibilità delle perdite su crediti, che la dottrina prevalente ritiene applicabile al piano attestato iscritto nel Registro.

Sul secondo fronte pesa una circostanza di fatto: il Registro delle Imprese è pubblico. Una visura camerale è alla portata di chiunque, dal cliente che valuta una commessa pluriennale al concorrente, dalla banca che non partecipa all’operazione al fornitore escluso dalle trattative.

Tre ulteriori precisazioni aiutano a delimitare correttamente il campo del confronto.

La prima riguarda l’oggetto del deposito. Nella versione originaria del Codice la facoltà di pubblicazione era riferita al solo piano; il correttivo del 2020 l’ha estesa all’attestazione e agli accordi, e il D.Lgs. 136/2024 ha sostituito il riferimento ai “creditori” con quello, più ampio, alle “parti interessate”. Ne deriva che, quando il debitore sceglie di pubblicare, il documento consultabile dai terzi non è una sintesi, ma l’intero impianto: la fotografia patrimoniale, le cause della crisi, le strategie, gli accordi con i singoli creditori e il giudizio del professionista. Non è prevista dalla norma una pubblicazione per estratto, ed è un profilo che va soppesato con attenzione quando gli accordi contengono condizioni commerciali sensibili.

La seconda riguarda il rapporto con la composizione negoziata della crisi, che spesso viene confusa con il piano attestato. L’art. 23, comma 1, lett. c), CCII consente di concludere, all’esito delle trattative, un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, che produce gli effetti di esenzione dalla revocatoria e dai reati di bancarotta propri del piano attestato senza necessità dell’attestazione. Anche per questo accordo l’art. 25-bis, comma 5, CCII collega alla pubblicazione nel Registro delle Imprese l’applicazione dell’art. 88, comma 4-ter, e dell’art. 101, comma 5, TUIR. Il bivio sulla pubblicità, dunque, si ripresenta in termini analoghi anche all’interno della composizione negoziata; ciò che cambia è il percorso a monte, con la presenza dell’esperto e la possibilità di chiedere misure protettive. Chi sta valutando il piano attestato dovrebbe sapere che quella strada esiste, soprattutto se alcuni creditori hanno già avviato azioni esecutive.

La terza riguarda la clausola di salvaguardia dell’esenzione da revocatoria. L’art. 166, comma 3, lett. d), CCII fa salvi i casi di dolo o colpa grave dell’attestatore o del debitore quando il creditore ne era a conoscenza al momento dell’atto. La pubblicazione non incide su questa clausola: non la attenua, perché il deposito non certifica nulla, e non la aggrava automaticamente, perché la conoscenza rilevante è quella del singolo creditore al momento dell’atto. Ciò che conta, anche qui, è la qualità del piano e della relazione, e la documentazione che ciascun creditore conserva delle informazioni ricevute. Va aggiunto che l’eventuale deposito non sottrae il piano al giudizio ex ante di idoneità che la giurisprudenza affida al giudice della revocatoria: un piano inidoneo resta tale anche se consultabile da tutti.

Le strade realmente praticabili sono tre: mantenere il piano riservato; pubblicarlo contestualmente alla sua formazione e agli accordi; pubblicarlo in un momento successivo, dopo una prima fase di esecuzione riservata. Le analizziamo una per una.


Opzione 1 — Non pubblicare: il piano resta riservato

In cosa consiste

È l’opzione di default prevista dall’art. 56 CCII: il debitore predispone il piano con data certa, ottiene l’attestazione, stipula gli accordi con i creditori aderenti e li esegue senza alcun deposito camerale. Piano, attestazione e accordi restano documenti conosciuti soltanto dall’impresa, dall’attestatore e dalle controparti che vi hanno partecipato. L’esenzione da revocatoria e l’esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e semplice operano pienamente, perché nessuna delle due norme richiama la pubblicità.

Quando ha senso

Il primo scenario tipico è l’impresa il cui valore dipende in modo decisivo dalla fiducia di mercato: un’azienda che partecipa a gare o a procedure di qualificazione presso committenti strutturati, un fornitore di grandi gruppi soggetto a periodiche verifiche di solidità, un’impresa che sta negoziando un contratto quadro pluriennale. Qui la notizia della crisi, resa accessibile a chiunque consulti il Registro, può erodere più valore di quanto il risanamento ne recuperi.

Il secondo scenario è quello in cui la manovra non genera sopravvenienze attive significative. Se il piano si fonda soprattutto su riscadenzamenti, consolidamenti a medio termine, moratorie e nuova finanza, e soltanto in misura marginale su stralci del debito, il beneficio fiscale collegato alla pubblicazione si riduce fino a diventare irrilevante. Lo stesso accade quando l’impresa dispone di perdite fiscali pregresse capienti rispetto all’importo degli stralci: la detassazione dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR opera solo sulla parte eccedente, sicché una sopravvenienza interamente assorbita dalle perdite non trae alcun vantaggio dal deposito.

Il terzo scenario è quello delle trattative ancora in corso con creditori rilevanti ma non ancora aderenti, o dei creditori estranei che l’impresa intende pagare regolarmente senza coinvolgerli. La pubblicità potrebbe irrigidire le posizioni di chi sta ancora negoziando o sollecitare iniziative individuali di chi, fino a quel momento, non percepiva il rischio.

Come si esegue in sintesi

Il percorso coincide con quello ordinario del piano attestato, senza l’ultimo passaggio: redazione del piano con il contenuto dell’art. 56, comma 2, CCII; acquisizione della data certa; attestazione; formalizzazione degli accordi con data certa, con richiamo espresso al piano e all’attestazione; esecuzione degli atti in esso indicati; custodia ordinata dell’intera documentazione, che in caso di successiva liquidazione giudiziale dovrà essere prodotta in giudizio da chi invoca l’esenzione.

I vantaggi, motivati

Il vantaggio principale è la riservatezza piena, che è la ragione storica per cui molte imprese scelgono il piano attestato invece di strumenti soggetti a pubblicità legale. A fronte di questo vantaggio, si aggiungono l’assenza di adempimenti camerali e dei relativi diritti, e la conservazione di un margine di manovra: la pubblicazione non ha un termine di decadenza espresso nell’art. 56 CCII, e la scelta di non pubblicare oggi non preclude, sul piano civilistico, un deposito successivo (tema che sarà soppesato nell’Opzione 3).

Un vantaggio meno evidente riguarda il debitore sul fronte IVA. Se il piano non è pubblicato, i creditori non possono emettere nota di variazione in diminuzione sulla base dell’art. 26, comma 3-bis, lett. a), D.P.R. 633/1972; di conseguenza non sorge, in capo al debitore, il corrispondente obbligo di registrare a debito l’IVA oggetto delle variazioni. Nel breve periodo, questo significa nessun esborso IVA aggiuntivo durante l’esecuzione del piano.

Il rovescio della medaglia

Il rischio più concreto è fiscale. Senza pubblicazione, le sopravvenienze attive derivanti dagli stralci concorrono ordinariamente alla formazione del reddito d’impresa, con l’unico temperamento dell’utilizzo delle perdite fiscali disponibili nei limiti ordinari. Per un’impresa che ottiene stralci consistenti e ha perdite pregresse modeste, l’imposta generata dal risanamento può incidere proprio sulla liquidità che il piano ha faticosamente liberato, fino a comprometterne la sostenibilità. È un profilo che l’attestatore deve considerare nel giudizio di fattibilità economica, e che un piano costruito ignorando l’imposizione sulle sopravvenienze espone a contestazioni.

Il secondo rischio è negoziale. I fornitori chiamati a uno stralcio sanno che, senza pubblicazione, non potranno recuperare l’IVA sulle fatture non pagate attraverso la via dell’art. 26, comma 3-bis. Il sacrificio che viene loro chiesto è quindi più pesante, e la loro adesione più difficile da ottenere, o ottenibile solo con percentuali di stralcio inferiori.

Il terzo profilo, da non sopravvalutare ma nemmeno da ignorare, riguarda la riservatezza stessa: è una riservatezza relativa. In caso di insuccesso del piano e di apertura della liquidazione giudiziale, piano e attestazione diventano documenti centrali nel contenzioso revocatorio, e la crisi diventa comunque pubblica per effetto della procedura.

Pronunce a supporto

La scelta di non pubblicare trova sostegno nell’impostazione giurisprudenziale secondo cui la tenuta dello scudo dipende dalla sostanza del piano, non dalla sua pubblicità. La Cassazione ha escluso che la sola attestazione produca esenzione automatica, richiedendo al giudice un vaglio ex ante sull’idoneità del piano (Cass. civ., Sez. VI, 5 luglio 2016, n. 13719), parametrato sulla condizione professionale del terzo contraente e limitato all’evidente inettitudine del piano (Cass. civ., Sez. I, ord. 10 febbraio 2020, n. 3018; Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2022, n. 9743; Cass. civ., Sez. I, ord. 3 marzo 2023, n. 6508). In nessuna di queste decisioni la pubblicazione compare tra i presupposti dell’esenzione; è invece decisiva la prova documentale, che grava su chi invoca lo scudo (Cass. civ., Sez. I, ord. 20 dicembre 2024, n. 33618).

Profilo ideale dell’Opzione 1: impresa con manovra fondata su riscadenzamenti più che su stralci, perdite fiscali pregresse capienti, forte esposizione reputazionale verso clienti e mercato, trattative ancora aperte con creditori sensibili.


Opzione 2 — Pubblicare subito: piano, attestazione e accordi nel Registro

In cosa consiste

Il debitore chiede il deposito nel Registro delle Imprese del piano, dell’attestazione e degli accordi conclusi con le parti interessate, secondo quanto consente l’art. 56, comma 4, CCII, contestualmente alla formalizzazione della manovra o immediatamente dopo. La formulazione vigente, dopo il correttivo del 2020 e il D.Lgs. 136/2024, estende la pubblicabilità non al solo piano ma all’intero corredo documentale, sicché il Registro restituisce ai terzi il quadro completo: situazione dell’impresa, cause della crisi, strategie di intervento, creditori coinvolti, giudizio dell’attestatore. Per le condizioni sulla data certa e sull’efficacia protettiva vale quanto già detto nel quadro di partenza: la pubblicazione non le sostituisce e non le rafforza.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello della manovra fondata su stralci importanti a fronte di perdite fiscali pregresse limitate. È la situazione in cui la detassazione dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR sposta in modo tangibile l’equilibrio del piano: la parte di sopravvenienza eccedente le perdite di periodo e pregresse (e gli altri attributi fiscali richiamati dalla norma) non concorre al reddito. L’Agenzia delle Entrate aveva già riconosciuto questa conclusione per il piano ex art. 56 CCII, a condizione della pubblicazione, con la risposta a interpello 13 novembre 2024, n. 222; il legislatore l’ha poi consolidata con la norma di interpretazione autentica dell’art. 8 del D.Lgs. 186/2025.

Il secondo scenario è quello in cui la platea dei creditori commerciali coinvolti è ampia e composta da imprese che ragionano in termini di recupero dell’IVA e deducibilità della perdita. Qui la pubblicazione diventa un argomento di trattativa: il fornitore che accetta uno stralcio sa di poter emettere nota di variazione dalla data del deposito, e il costo effettivo della sua rinuncia si riduce di conseguenza.

Il terzo scenario è quello in cui la crisi è già nota al mercato, perché emersa da ritardi nei pagamenti, da segnalazioni in Centrale Rischi, da decreti ingiuntivi o da notizie di stampa. In questi casi il valore della riservatezza è in larga parte già consumato, mentre la pubblicazione di un piano attestato, con una prospettiva di risanamento verificata da un professionista indipendente, può perfino restituire un segnale di discontinuità ai terzi.

Come si esegue in sintesi

Si procede al deposito telematico presso l’ufficio del Registro delle Imprese competente, secondo le istruzioni della Camera di commercio, con il pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo nella misura prevista. Il momento del deposito va coordinato con la cronologia degli accordi e con il periodo d’imposta in cui gli stralci producono effetti, perché è la data di pubblicazione a far decorrere la facoltà di variazione IVA dei creditori. Parallelamente, occorre programmare nella tesoreria del piano l’IVA che il debitore dovrà registrare a debito quando i creditori emetteranno le note di variazione.

I vantaggi, motivati

Il vantaggio fiscale per il debitore è il più rilevante e, per molte imprese, l’elemento dirimente: la sopravvenienza da stralcio smette di essere un costo occulto del risanamento, almeno per la parte che eccede le perdite. Per i creditori, la pubblicazione apre la via alla nota di variazione IVA e, secondo l’orientamento prevalente, alla deduzione della perdita su crediti ai sensi dell’art. 101, comma 5, TUIR. Ne deriva un effetto indiretto che va soppesato con attenzione: una manovra più sostenibile sul piano tributario tende a essere anche più facilmente attestabile, perché riduce il fabbisogno finanziario legato alle imposte.

C’è poi un vantaggio di trasparenza verso i creditori estranei alle trattative, che possono conoscere le risorse destinate al loro integrale pagamento. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito, esaminando un caso di piano attestato pubblicato seguito dalla risoluzione dell’accordo, che il creditore che aveva emesso la nota in diminuzione non è tenuto a una variazione in aumento se non a fronte di un successivo effettivo pagamento: un elemento di stabilità che rende la posizione del fornitore aderente più prevedibile anche nello scenario di insuccesso.

Il rovescio della medaglia

Il primo costo è la perdita della riservatezza, ed è irreversibile: ciò che è stato depositato resta consultabile. Il piano pubblicato espone le cause della crisi, i numeri della manovra, i nomi dei creditori coinvolti e le percentuali di soddisfazione. Un concorrente può leggerlo; un cliente può ridimensionare le commesse; un creditore estraneo può decidere di muoversi prima degli altri, sapendo che il piano non gli oppone alcuna misura protettiva.

Il secondo costo è finanziario e riguarda l’IVA. Quando i creditori emettono la nota di variazione in diminuzione, il debitore deve registrare a debito l’imposta corrispondente, con un esborso che cade durante l’esecuzione del piano. Il beneficio sulle imposte dirette, quindi, va sempre messo a confronto con questo onere di cassa, che il piano deve aver previsto.

Il terzo profilo riguarda l’esposizione del lavoro dell’attestatore. Una relazione depositata è leggibile da chiunque, e le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che la funzione dell’attestazione è mettere i destinatari in condizione di verificare la congruità e la logicità del giudizio espresso rispetto ai dati riscontrati (Cass. civ., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521). Una relazione carente, se pubblicata, diventa uno strumento a disposizione di chiunque voglia contestare in futuro l’idoneità del piano.

Infine, occorre essere onesti su un punto: il perimetro fiscale della detassazione non è illimitato. Opera solo per la parte eccedente perdite e attributi fiscali; non riguarda l’IRAP, il cui trattamento va verificato separatamente; e la prassi dell’Agenzia sugli strumenti del Codice non espressamente richiamati dal TUIR è stata, fino all’intervento del 2025, restrittiva (si pensi alla risposta a interpello 7 luglio 2025, n. 179, sul concordato semplificato). Per il piano attestato pubblicato il quadro è oggi chiaro, ma resta sensibile a future modifiche normative.

Pronunce a supporto

Dal lato del debitore, il sostegno principale è normativo e di prassi: la risposta a interpello n. 222/2024 e l’art. 8 del D.Lgs. 186/2025. Dal lato del sindacato giudiziale, è utile ricordare che la natura non concorsuale del piano (Cass. n. 1895/2018; Cass. n. 9026/2020) spiega perché la pubblicazione non abbia valore costitutivo: è una scelta informativa e fiscale, non un requisito di esistenza dello strumento. E la pronuncia delle Sezioni Unite n. 1521/2013 ricorda che, quanto più l’attestazione è esposta alla lettura dei terzi, tanto più deve essere motivata e verificabile.

Profilo ideale dell’Opzione 2: impresa che ottiene stralci consistenti con perdite fiscali pregresse contenute, platea ampia di fornitori da convincere, crisi già percepita dal mercato, tesoreria di piano in grado di sostenere l’IVA da registrare a debito.


Opzione 3 — Pubblicare in un secondo momento: riservatezza iniziale, deposito successivo

In cosa consiste

L’art. 56, comma 4, CCII non fissa un termine entro il quale il debitore deve chiedere la pubblicazione. Da questo silenzio deriva una terza strada, praticabile ma più delicata: eseguire il piano in forma riservata nella fase iniziale, per esempio fino alla chiusura delle trattative con i creditori ancora incerti o fino alla stipula di un contratto commerciale strategico, e procedere al deposito di piano, attestazione e accordi soltanto in un momento successivo. Per i requisiti di data certa, attestazione ed esenzioni si rinvia a quanto già esposto: restano invariati.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello delle trattative scaglionate: i creditori finanziari hanno già aderito, mentre alcuni fornitori rilevanti chiedono tempo. Mantenere il riserbo fino alla chiusura evita che la pubblicità alteri le posizioni negoziali; il deposito successivo recupera, almeno in parte, i benefici fiscali.

Il secondo scenario riguarda un evento commerciale datato: il rinnovo di un affidamento da parte di un committente, l’esito di una gara, una verifica di qualificazione. Superato quel passaggio, il valore marginale della riservatezza scende e quello della pubblicazione sale.

Il terzo scenario è quello dell’impresa che, al momento della formazione del piano, non è ancora in grado di stimare con precisione l’entità degli stralci che otterrà, e dunque la convenienza fiscale del deposito. Rinviare la decisione consente di scegliere con dati più solidi.

Come si esegue in sintesi

La sequenza è quella dell’Opzione 1 nella fase iniziale e quella dell’Opzione 2 nella fase finale. L’aspetto critico è il coordinamento temporale: la data di pubblicazione va collocata tenendo conto del periodo d’imposta in cui le riduzioni dei debiti diventano efficaci e della disciplina dei termini per l’emissione delle note di variazione IVA, che decorrono proprio dal deposito.

I vantaggi, motivati

Questa opzione cerca di combinare i punti di forza delle altre due: protegge la riservatezza quando è più preziosa e intercetta i benefici fiscali quando diventano concreti. Consente inoltre di decidere sulla base di numeri consuntivi e non soltanto previsionali, riducendo il rischio di pubblicare un piano per un vantaggio poi rivelatosi modesto.

Il rovescio della medaglia

Il rischio principale è l’incertezza interpretativa sul collegamento tra data del deposito e periodo d’imposta in cui si realizza la sopravvenienza. Se la pubblicazione avviene dopo la chiusura dell’esercizio in cui gli stralci hanno prodotto i loro effetti, non è scontato che l’Amministrazione finanziaria riconosca la detassazione per quell’esercizio: né l’art. 88, comma 4-ter, TUIR né la prassi richiamata dettano una regola esplicita sulla tempistica. A fronte della flessibilità ottenuta, il debitore accetta dunque un margine di contestazione che nelle altre due opzioni non esiste, e che si riduce sensibilmente se il deposito avviene entro lo stesso periodo d’imposta.

Il secondo rischio è negoziale: i fornitori che aderiscono prima del deposito devono accettare una promessa di pubblicazione futura, senza certezza sui tempi del recupero dell’IVA. Se la promessa non viene mantenuta, il rapporto fiduciario su cui il piano si regge ne esce compromesso.

Il terzo rischio è che il piano fallisca prima del deposito: in quel caso i benefici fiscali non saranno mai maturati, mentre gli oneri della riservatezza sono già stati sostenuti.

Pronunce a supporto

Non constano pronunce di legittimità sulla pubblicazione differita del piano attestato, ed è un dato da tenere presente nella valutazione. Valgono, per la parte civilistica, i principi già richiamati per le altre opzioni sulla irrilevanza della pubblicità ai fini dell’esenzione (Cass. n. 13719/2016; Cass. n. 33618/2024); per la parte fiscale, la condizione della pubblicazione individuata dalla risposta a interpello n. 222/2024 e confermata dal D.Lgs. 186/2025, senza indicazioni sul momento del deposito.

Profilo ideale dell’Opzione 3: impresa con trattative scaglionate o con un passaggio commerciale sensibile a breve termine, stralci ancora incerti nell’importo, possibilità concreta di completare il deposito entro lo stesso periodo d’imposta in cui gli stralci diventano efficaci.


Le opzioni alla prova dei conti

Le tre simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia: non riproducono casi reali e servono soltanto a rendere visibile, con gli stessi numeri di partenza, come cambia l’esito a seconda della scelta sulla pubblicazione. I calcoli sono volutamente semplificati (solo IRES al 24%, nessuna IRAP, nessun altro attributo fiscale) e non sostituiscono la verifica tributaria sul caso concreto.

Dati comuni alle tre simulazioni. Società a responsabilità limitata con piano attestato avente data certa 4 marzo 2026, attestazione del 12 marzo 2026, accordi con i creditori aderenti stipulati con data certa il 18 marzo 2026. Gli accordi prevedono stralci complessivi per 312.480 €, così composti: 166.080 € di rinunce da parte di due banche (quota capitale e interessi, operazioni fuori dal campo IVA) e 146.400 € di rinunce da parte di nove fornitori su fatture comprensive di IVA al 22%, pari a 120.000 € di imponibile e 26.400 € di imposta. Perdite fiscali pregresse disponibili: 118.300 €. Reddito del periodo 2026, al netto delle sopravvenienze, assunto pari a zero.

Simulazione A — Opzione 1, nessuna pubblicazione

Le rinunce concorrono integralmente al reddito come sopravvenienza attiva: 312.480 €. Le perdite pregresse sono utilizzabili fino all’80% del reddito (249.984 €), dunque interamente: 118.300 €. Reddito imponibile: 312.480 − 118.300 = 194.180 €. IRES al 24%: 46.603,20 €. Sul fronte IVA, i fornitori non possono emettere note di variazione ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, D.P.R. 633/1972: il debitore non registra alcuna IVA a debito. Perdite fiscali residue dopo l’operazione: zero.

Esborso fiscale complessivo generato dal risanamento nel 2026: 46.603,20 €. Posizione dei fornitori: nessun recupero dell’IVA di 26.400 € versata a suo tempo sulle fatture stralciate.

Simulazione B — Opzione 2, pubblicazione il 25 marzo 2026

Con il deposito, i nove fornitori emettono note di variazione per 26.400 € di IVA; il debitore registra a debito la stessa somma. Poiché la componente IVA non costituisce più debito rinunciato, la sopravvenienza da fornitori scende a 120.000 € e la sopravvenienza complessiva a 286.080 €. Per effetto dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, come interpretato dall’art. 8 del D.Lgs. 186/2025, non concorre al reddito la parte eccedente le perdite: 286.080 − 118.300 = 167.780 € non imponibili. Restano rilevanti 118.300 €.

Qui va soppesata la lettura più prudente sul limite di utilizzo delle perdite: applicando comunque il tetto dell’80%, le perdite compensabili sono 94.640 € e residuano 23.660 € imponibili, con IRES di 5.678,40 €; in una lettura che non applichi il limite, l’IRES sarebbe pari a zero. A questo si somma l’IVA registrata a debito: 26.400 €, che peraltro corrisponde all’imposta a suo tempo detratta dal debitore sugli acquisti non pagati.

Esborso fiscale complessivo nel 2026, nella lettura prudente: 5.678,40 + 26.400 = 32.078,40 €, con un differenziale di 14.524,80 € rispetto alla Simulazione A e perdite residue per 23.660 € ancora spendibili negli esercizi successivi. Posizione dei fornitori: recupero dell’IVA di 26.400 € dalla data di pubblicazione. Il rovescio della medaglia non entra nei numeri ma pesa: dal 25 marzo 2026 chiunque può consultare piano, attestazione e accordi.

Simulazione C — Opzione 3, due date di deposito a confronto

Variante C1: deposito il 14 dicembre 2026. Stralci e pubblicazione cadono nello stesso periodo d’imposta. L’esito fiscale coincide con la Simulazione B (32.078,40 € nella lettura prudente), ma l’IVA a debito si concentra a dicembre anziché a marzo, e la riservatezza è stata preservata per circa nove mesi, cioè durante l’intera fase delle trattative con i fornitori ancora incerti.

Variante C2: deposito il 9 febbraio 2027. Gli stralci hanno prodotto effetti nel 2026, la pubblicazione avviene nell’esercizio successivo. Se l’Amministrazione finanziaria riconoscesse comunque la detassazione per il 2026, l’esito sulle imposte dirette sarebbe quello della Simulazione B, con l’IVA a debito slittata al 2027. Se invece la detassazione venisse negata per il 2026, in quanto il piano non risultava pubblicato in quel periodo, l’IRES tornerebbe a 46.603,20 € come nella Simulazione A, e nel 2027 si aggiungerebbero comunque i 26.400 € di IVA a debito per le variazioni dei fornitori: scenario peggiore, 73.003,20 € complessivi. L’elemento dirimente, in questa variante, è l’incertezza sulla tempistica, non il calcolo.

La lezione dei numeri è che la pubblicazione non conviene o non conviene in astratto: conviene quando la parte di stralci eccedente le perdite è significativa, e il suo vantaggio si misura al netto dell’IVA che il debitore dovrà registrare a debito e del valore, non quantificabile in tabella, della riservatezza perduta.


Il confronto in tabella

La tabella riassume i profili su cui le tre opzioni divergono davvero. Alcune righe restano identiche per tutte e tre, e non è un caso: l’esenzione da revocatoria, l’esenzione dalle bancarotte preferenziale e semplice e l’assenza di misure protettive non dipendono dalla pubblicità. Chi legge la tabella dovrebbe concentrarsi sulle righe fiscali e informative, dove si gioca effettivamente la scelta.

Quanto ai costi, sono indicati soltanto quelli previsti dalla legge per l’adempimento camerale. Non esiste contributo unificato, perché il piano attestato non comporta alcun procedimento giudiziale; la pubblicazione comporta i diritti di segreteria e l’imposta di bollo previsti per il deposito nel Registro delle Imprese, da verificare presso la Camera di commercio competente.

ProfiloOpzione 1 — Nessuna pubblicazioneOpzione 2 — Pubblicazione immediataOpzione 3 — Pubblicazione differita
TempiNessun adempimento ulterioreDeposito contestuale agli accordiDeposito in data successiva, da coordinare col periodo d’imposta
ComplessitàMinimaMedia: deposito telematico e programmazione dell’IVA a debitoAlta: doppia fase e gestione dei tempi fiscali
RiservatezzaPiena, finché il piano è in esecuzionePersa dalla data del deposito, in modo irreversibilePiena nella prima fase, persa dal deposito
Sopravvenienze da stralcio (art. 88, c. 4-ter, TUIR)Tassate, salvo utilizzo delle perditeDetassate per la parte eccedente perdite e attributi fiscaliDetassazione certa se il deposito cade nello stesso periodo d’imposta; incerta se successivo
IVA dei fornitori (art. 26, c. 3-bis, D.P.R. 633/1972)Nota di variazione non consentita su questa baseConsentita dalla data di pubblicazioneConsentita dalla data di pubblicazione
IVA a debito per il debitoreNessunaSì, al momento delle note di variazioneSì, spostata in avanti
Esenzione da revocatoria (art. 166, c. 3, lett. d, CCII)Opera, se sussistono i requisitiOpera, se sussistono i requisitiOpera, se sussistono i requisiti
Esenzione bancarotta preferenziale e semplice (art. 324 CCII)OperaOperaOpera
Effetti sull’esecuzione del pianoNessuna protezione dai creditori estraneiNessuna protezione; maggiore visibilità verso gli estraneiNessuna protezione; visibilità dal deposito
Rischi in caso di esito negativoImposte già versate su stralci poi vanificati; documenti comunque esaminati in liquidazione giudizialeCrisi resa nota; attestazione esposta alla lettura di terziPossibile perdita del beneficio fiscale se il piano fallisce prima del deposito
ReversibilitàReversibile: il deposito resta possibileIrreversibileParzialmente reversibile fino al deposito
Costi previsti dalla leggeNessuno per la pubblicitàDiritti di segreteria e imposta di bollo per il depositoDiritti di segreteria e imposta di bollo, al momento del deposito

I criteri per scegliere

Non esiste un’opzione migliore in assoluto; esistono combinazioni di fattori che rendono una strada generalmente più coerente delle altre. I criteri che seguono vanno letti insieme, perché nella realtà raramente puntano tutti nella stessa direzione.

Primo criterio: il rapporto tra stralci e perdite fiscali disponibili. Se la tua manovra genera sopravvenienze interamente o quasi interamente assorbite dalle perdite pregresse e di periodo, il beneficio dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR tende a zero, e la bilancia pende generalmente verso la riservatezza. Se invece gli stralci superano in modo significativo le perdite, il vantaggio della pubblicazione diventa concreto e va quantificato con precisione, al netto dell’IVA a debito.

Secondo criterio: la composizione dei creditori da convincere. Se la manovra poggia soprattutto su banche, per le quali la leva IVA non rileva, la pubblicazione aggiunge poco sul piano negoziale. Se invece servono stralci da molti fornitori commerciali, la possibilità di emettere nota di variazione dalla data del deposito può essere l’elemento che trasforma un rifiuto in un’adesione, o che consente di ottenere uno stralcio più ampio.

Terzo criterio: quanto la crisi è già conosciuta. Se il mercato non percepisce ancora la difficoltà e il valore dell’impresa dipende da contratti, gare o affidamenti in cui la solidità è requisito, la riservatezza ha un valore economico reale. Se la crisi è già emersa attraverso ritardi, segnalazioni o azioni giudiziali, quel valore è in gran parte consumato e il costo reputazionale della pubblicazione si riduce di conseguenza.

Quarto criterio: la tenuta della tesoreria di piano. Se il piano dispone di margini per assorbire l’IVA da registrare a debito quando i fornitori emetteranno le note di variazione, la pubblicazione è sostenibile. Se la tesoreria è tirata e quell’esborso cade in un momento critico, il vantaggio sulle imposte dirette può essere neutralizzato da una tensione di cassa proprio nella fase più delicata dell’esecuzione.

Quinto criterio: la prevedibilità dei tempi. Se trattative ed eventi commerciali sensibili si chiudono entro lo stesso periodo d’imposta in cui gli stralci diventano efficaci, la pubblicazione differita è una strada ragionevole. Se invece i tempi rischiano di scivolare oltre la fine dell’esercizio, l’incertezza sulla detassazione rende generalmente preferibile scegliere subito tra riservatezza e pubblicazione immediata.

C’è infine un profilo trasversale: la decisione sulla pubblicazione non va presa a piano concluso, ma dentro il piano. L’attestatore deve poter valutare la fattibilità economica tenendo conto dell’impatto fiscale della scelta, e un piano che tace sul punto è più esposto al sindacato ex ante che la giurisprudenza riserva al giudice della revocatoria.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, affronta questa scelta mettendo sullo stesso tavolo trattativa con i creditori e impatto fiscale.


Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare idea dopo aver scelto di non pubblicare? Sì, con un limite. L’art. 56, comma 4, CCII non prevede un termine di decadenza per la richiesta di pubblicazione, quindi il deposito successivo resta possibile sul piano civilistico. Il limite è fiscale: più ci si allontana dal periodo d’imposta in cui gli stralci hanno prodotto effetti, più cresce il rischio che la detassazione delle sopravvenienze venga contestata. Il percorso inverso, invece, non esiste: ciò che è stato depositato non torna riservato.

Se non pubblico, il piano mi protegge meno dalla revocatoria? No. L’esenzione dell’art. 166, comma 3, lett. d), CCII richiede un piano con i contenuti di legge, data certa, attestazione e atti esecutivi in esso indicati; la pubblicità non è tra i presupposti. La giurisprudenza di legittimità si concentra sull’idoneità del piano valutata ex ante e sulla prova documentale che grava su chi invoca l’esenzione, non sul deposito camerale.

Pubblicare significa che i creditori estranei non possono più agire contro l’impresa? No, ed è un equivoco frequente. Il piano attestato non produce misure protettive in nessuna delle tre opzioni. I creditori estranei, che il piano deve pagare integralmente, restano liberi di ottenere decreti ingiuntivi, iscrivere ipoteche giudiziali e avviare pignoramenti. Se l’impresa ha bisogno di protezione dalle azioni individuali, il piano attestato da solo non è lo strumento adeguato, pubblicato o no.

E se scelgo la strada sbagliata? Dipende da quale errore. Non pubblicare quando conveniva costa in termini di imposte sulle sopravvenienze e di adesioni più difficili dei fornitori, ma lascia aperta la porta a un deposito successivo. Pubblicare quando non conveniva costa la riservatezza, in modo definitivo, e un esborso IVA non necessario. Differire senza controllare i tempi può far perdere il beneficio fiscale pur avendo sacrificato la riservatezza. Nessuno di questi errori tocca la validità del piano, ma tutti incidono sulla sua sostenibilità.

Il piano pubblicato può essere usato contro l’impresa in un futuro contenzioso? Ogni documento accessibile può essere letto da chi ha interesse a contestare. Tuttavia, in caso di insuccesso del piano e di apertura della liquidazione giudiziale, piano e attestazione vengono comunque acquisiti e scrutinati, pubblicati o meno. La vera tutela, in entrambi i casi, è la qualità della relazione dell’attestatore e la coerenza tra dati, strategie e atti eseguiti.


Le pronunce che orientano la scelta

Le decisioni e i provvedimenti che seguono sono raggruppati in base all’opzione che contribuiscono a illuminare. I principi sono riformulati in sintesi e non riproducono le massime ufficiali.

Per chi valuta la riservatezza (Opzione 1): lo scudo non dipende dal Registro

Cass. civ., Sez. VI, 5 luglio 2016, n. 13719. Prima pronuncia di legittimità sul punto: l’esistenza di un piano attestato non determina un’esenzione automatica da revocatoria, perché il giudice deve verificare ex ante che il piano fosse idoneo al risanamento. Rilevanza: sposta il baricentro della tutela sulla sostanza del piano, rendendo la pubblicità estranea alla tenuta dello scudo.

Cass. civ., Sez. I, ord. 10 febbraio 2020, n. 3018. Il vaglio del giudice sull’idoneità del piano va condotto con giudizio ex ante, commisurato alla condizione professionale del terzo contraente, e si arresta all’evidente inettitudine del piano; la veridicità dei dati aziendali è un elemento imprescindibile dell’attestazione. Rilevanza: individua come requisiti decisivi attestazione e idoneità, non il deposito camerale.

Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2022, n. 9743. Ribadisce che l’esenzione non discende automaticamente dal piano e che il giudice ha il potere-dovere di controllarne l’idoneità, nei limiti dell’evidente inadeguatezza allo scopo. Rilevanza: consolida un orientamento che vale identico per piani pubblicati e non pubblicati.

Cass. civ., Sez. I, ord. 3 marzo 2023, n. 6508. Chi invoca l’esenzione ottiene tutela solo se il giudice, collocandosi nella prospettiva del terzo contraente al momento dell’atto, ritiene che il piano apparisse idoneo al risanamento e al riequilibrio dell’impresa. Rilevanza: rende centrali le informazioni effettivamente disponibili al creditore, circostanza che la pubblicazione non sostituisce.

Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2023, n. 2176. L’esenzione per gli atti esecutivi del piano attestato opera anche rispetto alla revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., non soltanto a quella fallimentare. Rilevanza: anticipa l’impostazione poi recepita dall’art. 166 CCII e conferma l’ampiezza della tutela anche per il piano riservato.

Cass. civ., Sez. I, ord. 20 dicembre 2024, n. 33618. Quando il curatore eccepisce la revocabilità di una garanzia, spetta al creditore provare, come fatto impeditivo, che l’atto è stato compiuto in esecuzione di un piano attestato idoneo, producendo in giudizio la relativa documentazione. Rilevanza: per chi sceglie la riservatezza, custodia e completezza documentale diventano essenziali, perché nessun registro pubblico supplirà alla mancata produzione.

Per chi valuta la pubblicazione (Opzione 2): natura dello strumento, attestazione, fisco

Cass. civ., Sez. I, 25 gennaio 2018, n. 1895. Il piano attestato non rientra tra le procedure concorsuali. Rilevanza: spiega perché la legge non impone alcuna pubblicità e perché il deposito ha funzione informativa e fiscale, non costitutiva.

Cass. civ., Sez. I, 15 maggio 2020, n. 9026. Il piano attestato non integra una procedura ma appartiene al genere delle convenzioni stragiudiziali. Rilevanza: conferma che la pubblicazione non trasforma lo strumento né gli attribuisce effetti propri delle procedure, come le misure protettive.

Cass. civ., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521. L’attestazione deve offrire dati, informazioni e valutazioni che consentano ai destinatari di verificare la coerenza e la logicità del giudizio espresso rispetto agli elementi riscontrati. Rilevanza: quando il piano è pubblicato, la relazione è leggibile da chiunque; questa pronuncia misura lo standard che una relazione esposta al pubblico deve rispettare.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 13 novembre 2024, n. 222. La detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti prevista dall’art. 88, comma 4-ter, TUIR si applica anche al piano attestato ex art. 56 CCII, per identità di finalità con il vecchio piano ex art. 67 l. fall., a condizione che sia pubblicato nel Registro delle Imprese. Rilevanza: è il provvedimento che ha reso esplicito, per il nuovo piano, il nesso tra deposito e beneficio fiscale.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 7 luglio 2025, n. 179. L’Agenzia ha negato la detassazione per il concordato semplificato liquidatorio, in assenza di un richiamo normativo espresso. Rilevanza: mostra quanto la prassi fosse legata al dato letterale e spiega il valore della successiva norma di interpretazione autentica dell’art. 8 del D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, che per il piano attestato ha confermato la condizione della pubblicazione.

Per chi valuta il deposito differito (Opzione 3): un terreno senza precedenti specifici

Non risultano pronunce di legittimità sulla pubblicazione successiva del piano attestato. Chi considera questa strada si muove su due riferimenti già citati: sul versante civilistico, l’irrilevanza della pubblicità ai fini dell’esenzione affermata da Cass. n. 13719/2016 e dalla giurisprudenza successiva fino a Cass. n. 33618/2024; sul versante fiscale, la condizione della pubblicazione individuata dalla risposta n. 222/2024 e dal D.Lgs. 186/2025, nessuno dei quali disciplina il momento del deposito. L’assenza di precedenti è essa stessa un dato da mettere sul piatto della bilancia.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Sulla scelta di pubblicare o non pubblicare il piano attestato lo Studio svolge attività puntuali:

  1. Ricostruiamo la composizione della manovra, separando riscadenzamenti, moratorie e nuova finanza dagli stralci veri e propri, perché solo questi ultimi generano le sopravvenienze da cui dipende la convenienza fiscale del deposito.
  2. Quantifichiamo con i commercialisti dello Studio l’impatto delle sopravvenienze nelle diverse opzioni, confrontando stralci, perdite fiscali pregresse e di periodo e attributi fiscali richiamati dall’art. 88, comma 4-ter, TUIR.
  3. Calcoliamo l’IVA che il debitore dovrà registrare a debito a seguito delle note di variazione dei fornitori e la inseriamo nella tesoreria del piano, collocandola nel mese in cui effettivamente cadrà.
  4. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice e davanti all’Amministrazione finanziaria nel tuo caso specifico, verificando che la scelta sulla pubblicità sia coerente con il giudizio di fattibilità economica espresso dall’attestatore.
  5. Mappiamo i creditori da coinvolgere distinguendo banche e fornitori commerciali, e costruiamo gli argomenti negoziali legati al recupero dell’IVA e alla deducibilità della perdita su crediti.
  6. Redigiamo gli accordi attuativi con richiamo espresso al piano e all’attestazione, data certa e, dove la scelta è di pubblicare, clausole che disciplinano tempi e modalità del deposito.
  7. Presidiamo la cronologia degli atti (data certa del piano, attestazione, accordi, atti esecutivi, eventuale deposito) in modo che ciascun passaggio sia documentato e opponibile al curatore in caso di insuccesso.
  8. Coordiniamo il deposito nel Registro delle Imprese quando la scelta cade sulla pubblicazione, verificando la completezza del corredo: piano, attestazione e accordi conclusi con le parti interessate.
  9. Organizziamo l’archivio probatorio del piano per i creditori che ricevono pagamenti o garanzie, perché in sede di verifica del passivo l’onere di dimostrare l’esenzione ricade su di loro.
  10. Difendiamo gli atti esecutivi del piano nel contenzioso revocatorio, dalla verifica del passivo all’opposizione, fino all’eventuale giudizio di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa decisione la leva che fa la differenza è la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione. La scelta di pubblicare o non pubblicare si prende oggi, ma i suoi effetti si misurano anni dopo: in un controllo fiscale sulla detassazione delle sopravvenienze, oppure in una verifica del passivo in cui il curatore contesta la revocabilità di un pagamento o di una garanzia. Chi ha costruito la scelta deve poterla difendere senza cambiare mani, e la qualifica di cassazionista consente allo stesso difensore di sostenere la stessa linea in tutti i gradi di giudizio.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso, perché questa decisione non si risolve né con la sola lettura dell’art. 56 CCII né con il solo calcolo delle imposte: richiede che trattativa, attestazione e fiscalità siano valutate insieme.


In chiusura

La pubblicazione del piano attestato nel Registro delle Imprese non è mai obbligatoria, e la sua assenza non indebolisce l’esenzione da revocatoria né quella dai reati di bancarotta preferenziale e semplice. Ma una facoltà non è una formalità. Pubblicare significa accedere alla detassazione delle sopravvenienze e aprire ai fornitori il recupero dell’IVA, al prezzo di rendere la crisi consultabile da chiunque e di sostenere l’IVA a debito durante l’esecuzione. Non pubblicare significa proteggere la riservatezza, al prezzo di un carico fiscale che può gravare proprio sulla liquidità del risanamento. Differire significa cercare un equilibrio tra le due, accettando un margine di incertezza sui tempi. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, imposte e, talvolta, la stessa sostenibilità del piano.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo bivio: l’abilitazione dell’Avvocato come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda la gestione negoziale della crisi in cui il piano attestato si colloca; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario risponde alla dimensione bancaria e fiscale della decisione; la qualifica di cassazionista garantisce che la scelta possa essere difesa fino all’ultimo grado. Non promettiamo esiti: analizziamo i numeri, verifichiamo le alternative e costruiamo la strategia più sostenibile per la tua impresa.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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