Il Piano Attestato Di Risanamento Blocca Le Azioni Esecutive Dei Creditori?

Prima di iniziare: questo è un piano da eseguire, non un articolo da leggere

Hai un piano attestato di risanamento appena firmato, oppure qualcuno te lo ha proposto come la soluzione ai decreti ingiuntivi e ai precetti che si accumulano sulla scrivania. E hai una domanda precisa: quando il piano c’è, i creditori si fermano? La risposta, detta senza giri di parole, è no. Il piano attestato ex art. 56 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza non sospende i pignoramenti, non impedisce nuovi precetti e non congela i termini: ti protegge da altro, e per fermare i creditori ti servono mosse diverse, da fare in un ordine preciso.

Per questo quello che trovi qui sotto non è una spiegazione teorica dell’istituto. È una sequenza operativa: una diagnosi iniziale per capire da dove partire, otto mosse numerate con obiettivo, finestra temporale, passaggi concreti, base giuridica, piano B e check di completamento, poi le simulazioni numeriche, la pagina riassuntiva da stampare, gli scenari di deviazione e la giurisprudenza su cui ogni mossa si appoggia. La promessa è semplice: arrivato in fondo, saprai esattamente quale mossa fare domani mattina, entro quale giorno e con quali documenti in mano.

Perché questo tema è il terreno dello Studio Monardo? Perché il piano attestato vive all’incrocio di tre mestieri diversi, e ciascuno corrisponde a una competenza certificata dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Quando il piano attestato non basta e servono le misure protettive, lo strumento naturale è la composizione negoziata della crisi, di cui l’Avvocato è Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021. Quando i creditori sono soprattutto banche e finanziatori, entra in gioco il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario. E quando un pignoramento va contrastato in giudizio, la difesa può essere seguita con la stessa linea fino alla Corte di Cassazione, perché l’Avvocato è cassazionista.

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La diagnosi della tua situazione

Prima di procedere con qualunque mossa, assicurati di sapere in quale punto della strada ti trovi. Il piano d’azione è unico, ma il punto d’ingresso cambia a seconda di quanto i creditori si sono già mossi e di quanto è solida la tua impresa. Rispondi con onestà a queste quattro domande. Scrivi le risposte su un foglio: ti serviranno per scegliere la mossa di partenza e per parlare con il tuo legale senza perdere tempo.

Domanda 1 — Qualche creditore ha già un titolo esecutivo o ha già notificato un atto?

Prendi in mano tutta la corrispondenza degli ultimi sei mesi. Cerca decreti ingiuntivi (soprattutto quelli con la dicitura “provvisoriamente esecutivo”), sentenze di condanna, atti di precetto, atti di pignoramento presso terzi (conti correnti, crediti verso clienti), pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizioni di ipoteca giudiziale. Se trovi anche uno solo di questi atti, sei già nella zona in cui i termini corrono e il piano attestato, da solo, non ti copre. In questo caso non partire dal piano: parti dalla difesa degli atti già notificati.

Domanda 2 — La tua impresa è in crisi o già in insolvenza conclamata?

L’art. 56 CCII consente il piano attestato all’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza. Ma poter accedere allo strumento non significa che lo strumento funzioni. Chiediti: ho flussi di cassa prospettici che, con una ristrutturazione credibile, tornano a coprire il debito? Oppure i pagamenti sono sospesi da mesi e non vedo una fonte di ripresa? Se la risposta onesta è la seconda, il piano attestato rischia di essere una scatola vuota: il giudice che un domani valuterà gli atti compiuti in esecuzione del piano potrebbe ritenerlo manifestamente inidoneo, e tutta la protezione salterebbe.

Domanda 3 — Quanti creditori devi coinvolgere e quanto pesano?

Fai una lista con i creditori e l’importo di ciascuno. Poi calcola le percentuali. Se tre banche rappresentano il 70% del debito, la partita si gioca con loro e hai spazio per strumenti che richiedono maggioranze qualificate. Se invece il debito è polverizzato tra cinquanta fornitori, raccogliere adesioni sarà lento, e il rischio che un singolo creditore “fuori dal coro” pignori il conto è molto più alto. Questa distribuzione ti dirà se ti basta un piano attestato con accordi bilaterali o se devi puntare a strumenti che producono effetti anche verso chi non firma.

Domanda 4 — Ti serve tempo “protetto” oppure ti serve solo stabilità sugli atti futuri?

Qui c’è il cuore dell’equivoco. Il piano attestato garantisce stabilità agli atti che compi per risanare l’impresa: i pagamenti, le garanzie, le cessioni previste dal piano restano al riparo dalla revocatoria e da alcune fattispecie di bancarotta se l’impresa dovesse poi finire in liquidazione giudiziale. Non ti regala però tempo protetto dalle aggressioni dei creditori. Se ciò che ti serve è fermare i pignoramenti per qualche mese mentre tratti, devi affiancare o sostituire il piano con uno strumento che preveda misure protettive concesse dal tribunale.

Prima di guardare la tabella, aggiungi un’ultima verifica che molti imprenditori trascurano: chi ha firmato garanzie personali per i debiti dell’impresa? Soci, amministratori e familiari che hanno prestato fideiussioni sono esposti in prima persona, e nessuno degli strumenti di cui parleremo li protegge automaticamente. Il piano attestato riguarda l’impresa; le misure protettive della composizione negoziata riguardano il patrimonio dell’impresa e i beni con cui esercita l’attività. Se una banca non riesce a pignorare il conto della società, può rivolgersi al fideiussore. Segna quindi, per ogni creditore, se esistono garanzie personali e su quali patrimoni: questa informazione cambierà l’ordine di priorità delle trattative, perché il creditore garantito ha un’alternativa comoda all’esecuzione sull’impresa e va coinvolto per primo negli accordi.

La tabella di orientamento

Se la tua situazione è questa……parti dalla mossa
Hai ricevuto decreti ingiuntivi, precetti o pignoramenti e i termini stanno correndoMossa 1, poi subito Mossa 2
Nessun atto notificato, ma pagamenti in ritardo e solleciti formaliMossa 1, poi Mossa 3
Il piano è in lavorazione e un creditore minaccia azioni imminentiMossa 4
Un creditore ha già pignorato il conto o un bene essenzialeMossa 2, poi Mossa 5
Il debito è distribuito tra molti creditori e temi azioni a catenaMossa 6
Hai già l’adesione di creditori che rappresentano la maggioranza del debitoMossa 7
Il piano è attestato e stai eseguendo pagamenti e garanzieMossa 8
Il piano è saltato o gli scostamenti sono graviVai agli scenari di deviazione

Non passare oltre finché non hai individuato la tua riga nella tabella: iniziare dalla mossa sbagliata è il modo più veloce per perdere un termine che non tornerà.

Mossa 1 — Censisci ogni azione dei creditori e metti in fila i termini

Obiettivo della mossa: avere, in un unico documento, l’elenco completo di chi può aggredire il patrimonio dell’impresa, con quale atto, entro quale data e su quali beni. Senza questa mappa ogni mossa successiva è cieca.

Quando va fatta

Subito, oggi. È l’unica mossa che non ha una finestra temporale “ideale”: va fatta prima di tutto il resto, perché i termini degli atti già notificati corrono indipendentemente dal fatto che tu stia preparando un piano. Tieni presente che nel processo esecutivo e nelle relative opposizioni la pausa estiva non ti viene in soccorso: la sospensione feriale dei termini opera dal 1° al 31 agosto, ma le cause di opposizione all’esecuzione ne sono escluse per legge. Non pianificare nulla contando sul mese di agosto.

Come si esegue

Il primo passo è raccogliere fisicamente gli atti. Chiedi all’amministrazione tutte le notifiche ricevute via PEC e a mezzo ufficiale giudiziario, controlla la cassetta PEC dell’impresa anche nelle cartelle meno consultate, verifica con la banca se sono arrivati atti di pignoramento presso terzi sui conti (la banca, come terzo pignorato, riceve l’atto e blocca le somme). Chiedi una visura ipotecaria aggiornata sugli immobili dell’impresa e dei garanti per scoprire iscrizioni di ipoteca giudiziale.

Poi costruisci una tabella con queste colonne: creditore; importo; titolo (contratto, fattura, decreto ingiuntivo, sentenza); data di notifica del titolo; esecutività (sì/no); data di notifica del precetto; data di notifica del pignoramento; bene colpito; termine per reagire; stato. Per ogni riga calcola il termine. Qualche riferimento essenziale che ti serve per compilarla:

  • per l’opposizione a decreto ingiuntivo hai 40 giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.); se il termine scade di sabato o di domenica slitta al primo giorno non festivo;
  • il precetto intima di pagare in un termine non inferiore a 10 giorni, trascorso il quale il creditore può pignorare (art. 480 c.p.c.); se il pignoramento non arriva entro 90 giorni dalla notifica, il precetto perde efficacia (art. 481 c.p.c.);
  • l’opposizione agli atti esecutivi va proposta entro 20 giorni dal compimento o dalla conoscenza dell’atto (art. 617 c.p.c.);
  • l’opposizione all’esecuzione, una volta iniziato il pignoramento, diventa inammissibile se proposta dopo che il giudice ha disposto la vendita o l’assegnazione, salvo fatti sopravvenuti o impossibilità incolpevole (art. 615 c.p.c.).

Infine segna in rosso ogni creditore che, pur non avendo ancora notificato atti, ha inviato diffide con richiesta di rientro o revoca degli affidamenti: sono i candidati più probabili alle prossime azioni.

Completa la tabella con due colonne che ti serviranno più avanti. La prima indica se il creditore rientrerà tra quelli con cui rinegoziare o tra gli estranei da pagare integralmente: è la distinzione che l’art. 56 CCII impone di rappresentare nel piano. La seconda indica il bene che quel creditore potrebbe realisticamente aggredire e quanto quel bene è essenziale per la continuità: un pignoramento sul conto su cui transitano gli incassi e le paghe vale, in termini di rischio, molto più di un pignoramento su un’auto aziendale non utilizzata. Consegna la tabella al legale e al consulente che redige il piano: è la base comune su cui entrambi lavoreranno, e ti evita di raccontare la stessa storia due volte con dettagli diversi.

La base giuridica

La mossa si fonda sulla struttura stessa dell’esecuzione forzata nel codice di procedura civile (artt. 474 e seguenti c.p.c.): il creditore munito di titolo esecutivo ha il diritto di procedere, e nessuna norma dell’art. 56 CCII gli toglie questo diritto. Il piano attestato, infatti, è uno strumento stragiudiziale: non viene depositato in tribunale, non è omologato, non genera il cosiddetto automatic stay. Proprio per questo i tuoi unici “freni” sono i termini processuali e gli strumenti che vedrai nelle mosse successive.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è scoprire un atto notificato settimane prima e rimasto in un cassetto o in una cartella PEC non letta. Non farti prendere dal panico e non fermarti: verifica subito la data esatta di perfezionamento della notifica (per la PEC conta la ricevuta di avvenuta consegna), perché talvolta il termine non è scaduto come sembra. Se è davvero scaduto il termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo, valuta con il legale se ricorrono i presupposti dell’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore. Se invece ti accorgi che una notifica è viziata, annotalo: potrebbe essere la base di un’opposizione agli atti esecutivi.

Check di completamento

Non passare alla mossa successiva finché:

  1. hai una tabella con tutti i creditori, anche quelli che non hanno ancora agito;
  2. accanto a ogni atto notificato c’è una data di scadenza calcolata e verificata;
  3. hai individuato quali beni sono già colpiti (conti, crediti, immobili) e quali sono essenziali per la continuità aziendale.

Mossa 2 — Difendi subito gli atti già notificati: qui serve il legale

Obiettivo della mossa: impedire che un decreto ingiuntivo diventi definitivo o che un pignoramento prosegua indisturbato mentre il piano non è ancora pronto, usando gli strumenti processuali ordinari che il piano attestato non sostituisce.

Quando va fatta

Entro il primo termine che scade nella tua tabella della Mossa 1. Se hai un decreto ingiuntivo notificato, la finestra è di 40 giorni; se hai un pignoramento con vizi formali, 20 giorni dall’atto o da quando ne hai avuto conoscenza. Non aspettare di avere il piano attestato in mano: i due binari corrono in parallelo, e il binario processuale ha scadenze molto più rigide.

Come si esegue

Questa mossa non è eseguibile in autonomia: qui serve il legale, perché ogni opposizione è un atto giudiziale con requisiti di forma e contenuto. Il tuo compito è preparare il materiale e prendere le decisioni strategiche con consapevolezza.

Per il decreto ingiuntivo, raccogli il contratto, le fatture, gli estratti conto, la corrispondenza con il creditore e qualsiasi documento che dimostri contestazioni, pagamenti parziali, compensazioni o condizioni contrattuali illegittime. Se il creditore è una banca, recupera tutti gli estratti conto e i contratti di affidamento: la verifica di interessi, commissioni e capitalizzazioni è spesso il primo terreno di difesa. Con l’opposizione il legale può chiedere la sospensione della provvisoria esecuzione (art. 649 c.p.c.) se ricorrono gravi motivi.

Per il precetto, verifica con il legale se l’importo intimato è corretto e se il titolo è valido: l’opposizione a precetto (art. 615, primo comma, c.p.c.) consente di contestare il diritto a procedere prima che l’esecuzione inizi, con possibile richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.

Per il pignoramento già eseguito, distingui due strade. Se contesti il diritto del creditore a procedere (il credito è estinto, il titolo è venuto meno), lo strumento è l’opposizione all’esecuzione (art. 615, secondo comma, c.p.c.). Se contesti la regolarità formale degli atti (notifica, contenuto del pignoramento, rispetto dei termini), lo strumento è l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). In entrambi i casi il giudice dell’esecuzione può sospendere la procedura (art. 624 c.p.c.) se ci sono gravi motivi.

Prima di procedere, assicurati che l’opposizione sia coerente con il piano che stai costruendo. Un esempio pratico: se nel piano prevedi di pagare integralmente un certo fornitore, non ha senso contestarne il credito in giudizio sostenendo che non esiste. Le due linee devono parlarsi, altrimenti l’attestatore troverà incoerenze e il creditore avrà buon gioco a sostenere che il piano non è credibile.

La base giuridica

Artt. 615, 617, 624, 641, 645 e 649 c.p.c. La ragione per cui questa mossa resta indispensabile anche con un piano attestato sta nel fatto che l’art. 56 CCII non contiene alcun divieto di azioni esecutive: la norma disciplina il contenuto del piano, l’attestazione del professionista indipendente, la data certa e la possibilità di pubblicazione nel registro delle imprese, ma non introduce protezioni processuali. Le misure protettive vere e proprie esistono nel Codice della crisi, ma sono agganciate ad altri strumenti e passano sempre da un provvedimento del tribunale (artt. 18-19 e 54-55 CCII).

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il rigetto dell’istanza di sospensione: il giudice non ravvisa gravi motivi e la procedura esecutiva prosegue. In questo caso non abbandonare il giudizio di merito, che resta la sede in cui far valere le tue ragioni, ma sposta il baricentro sulle Mosse 5 e 6: tratta con il creditore procedente una soluzione mirata oppure valuta l’accesso alla composizione negoziata con richiesta di misure protettive. Un secondo imprevisto frequente è l’opposizione proposta “per prendere tempo” senza motivi seri: oltre al rischio di condanna alle spese, rischi una condanna per lite temeraria (art. 96 c.p.c.) e, soprattutto, perdi credibilità agli occhi degli altri creditori con cui stai negoziando.

Check di completamento

Non passare oltre finché:

  1. ogni decreto ingiuntivo che contesti è stato opposto nei 40 giorni, oppure hai deciso consapevolmente di non opporlo e lo hai inserito nel piano come debito da pagare;
  2. per ogni pignoramento hai valutato con il legale se esistono vizi formali o sostanziali, e le eventuali opposizioni sono state depositate nei termini;
  3. la linea difensiva nei giudizi è coerente con quanto scriverai nel piano.

Mossa 3 — Costruisci il piano attestato su basi che reggano anche davanti a un giudice

Obiettivo della mossa: predisporre un piano che abbia tutti i contenuti minimi dell’art. 56 CCII, una data certa e un’attestazione sostanziale, così che la protezione dalla revocatoria e dai reati di bancarotta sia reale e non soltanto dichiarata.

Quando va fatta

Il più presto possibile dopo aver messo in sicurezza gli atti urgenti. Tieni presente che la redazione di un piano serio richiede settimane: analisi dei dati contabili, costruzione del business plan, manovra finanziaria, trattative, attestazione. Più aspetti, più la crisi rischia di diventare insolvenza irreversibile e più il piano perde credibilità. Ogni atto che compi prima che il piano abbia data certa e sia attestato non gode delle esenzioni previste.

Come si esegue

Il primo passo è la fotografia contabile. Fai predisporre una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, riconciliata con gli estratti conto bancari e con i partitari clienti e fornitori. Se i dati di partenza non sono veritieri, l’attestatore non potrà attestarli, e un giudice potrà in futuro negare ogni esenzione.

Poi costruisci il piano seguendo i contenuti minimi indicati dall’art. 56, comma 2, CCII. In pratica il documento deve indicare:

  • la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
  • le principali cause della crisi;
  • le strategie d’intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio;
  • i creditori e l’ammontare dei crediti di cui si propone la rinegoziazione, con lo stato delle trattative;
  • l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
  • gli eventuali apporti di finanza nuova;
  • i tempi delle azioni da compiere, che consentano di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.

Fai molta attenzione al quinto punto, perché è quello che collega il piano alla domanda di questo articolo: i creditori che non aderiscono vanno pagati integralmente alle scadenze. Se il tuo piano non ha le risorse per farlo, qualunque creditore estraneo potrà agire esecutivamente e avrà pienamente ragione. Un pignoramento da parte di un creditore estraneo, in un piano ben costruito, non dovrebbe mai arrivare: se arriva, è il sintomo che le risorse per gli estranei erano sottostimate.

Scegli l’attestatore con criterio. Deve essere un professionista indipendente, iscritto nel registro dei revisori legali e in possesso dei requisiti di legge, senza rapporti con l’impresa che ne compromettano l’indipendenza. Pretendi un’attestazione che verifichi davvero i dati a campione e che motivi la fattibilità economica, non un elaborato che si limiti a ripetere le ipotesi del management. La giurisprudenza è molto chiara nel ritenere che l’attestazione formale non basti.

Un’avvertenza sulla finanza nuova, spesso decisiva nel piano: chi finanzia l’impresa in esecuzione di un piano attestato ottiene la stabilità dell’atto rispetto alla revocatoria, ma non gode del trattamento di favore della prededuzione che il Codice riserva ai finanziamenti erogati nell’ambito degli strumenti omologati o autorizzati dal tribunale. Mettilo in conto quando tratti con banche e investitori: la loro disponibilità dipenderà dalla qualità del piano e dalle garanzie, e un finanziatore ben consigliato chiederà di esaminare con attenzione l’attestazione, proprio perché la giurisprudenza gli attribuisce un onere di verifica proporzionato alla sua competenza professionale.

Ricorda anche che l’iniziativa tempestiva non è una scelta di cortesia verso i creditori, ma un dovere dell’imprenditore. L’art. 2086 del codice civile e l’art. 3 del Codice della crisi impongono di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. Un piano costruito quando i segnali di allarme erano evidenti da mesi è più debole davanti all’attestatore, ai creditori e, domani, al giudice; ed espone gli amministratori a contestazioni di responsabilità per il ritardo.

Dai data certa al piano: la via più semplice è la PEC inviata a te stesso o ai creditori coinvolti, la registrazione, l’autentica notarile o l’apposizione di marca temporale. La data certa serve a dimostrare che gli atti successivi sono stati compiuti “in esecuzione” del piano. Valuta infine se pubblicare piano, attestazione e accordi nel registro delle imprese: la pubblicazione è facoltativa, su richiesta del debitore, ma rafforza l’opponibilità e la trasparenza; di contro, rende nota a tutti la situazione di crisi, con possibili effetti sui rapporti commerciali.

La base giuridica

Art. 56 CCII (testo vigente dopo il correttivo di cui al D.Lgs. 136/2024); art. 166, comma 3, lett. d), CCII sull’esenzione dalla revocatoria degli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del piano e in esso indicati; art. 324 CCII sull’esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e semplice per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione del piano. La Cassazione ha escluso da tempo qualunque automatismo: con la sentenza n. 13719 del 5 luglio 2016, la prima sul tema, ha affermato che l’esenzione presuppone una valutazione del giudice, condotta con giudizio ex ante, sull’idoneità del piano; con la sentenza n. 3018 del 10 febbraio 2020 ha precisato che questa valutazione presuppone anche la veridicità dei dati aziendali; con l’ordinanza n. 9743 del 25 marzo 2022 e l’ordinanza n. 6508 del 3 marzo 2023 ha ribadito che il giudizio va parametrato sulla condizione professionale del terzo contraente e che l’esenzione cade quando il piano appare, già in partenza, evidentemente inidoneo al risanamento.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è l’attestatore che, a metà lavoro, rileva criticità nei dati o nella fattibilità. Non cercare un attestatore “più accomodante”: è la scelta che più di ogni altra espone l’impresa e i suoi amministratori. L’art. 166, comma 3, lett. d), CCII esclude l’esenzione in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore o del debitore, se il creditore ne era a conoscenza, e l’art. 342 CCII punisce penalmente il professionista che espone informazioni false o omette informazioni rilevanti. Correggi invece il piano: rivedi le ipotesi, riduci gli obiettivi, cerca finanza nuova o valuta uno strumento diverso, come la composizione negoziata o gli accordi di ristrutturazione. Un piano più modesto ma attestabile vale infinitamente di più di un piano ambizioso che non regge.

Check di completamento

Non passare oltre finché:

  1. il piano contiene tutti i contenuti minimi dell’art. 56, comma 2, CCII, compreso l’elenco dei creditori estranei con le risorse per pagarli integralmente;
  2. l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità economica è firmata da un professionista indipendente e il piano ha data certa;
  3. hai deciso, motivando la scelta, se pubblicare o meno nel registro delle imprese.

Mossa 4 — Trasforma il piano in protezione contrattuale: accordi di moratoria e standstill con i creditori chiave

Obiettivo della mossa: ottenere per contratto quello che il piano attestato non ti dà per legge, cioè l’impegno scritto dei creditori più pericolosi a non avviare o a sospendere le azioni esecutive per un periodo definito.

Quando va fatta

In parallelo alla Mossa 3, non dopo. Le trattative con i creditori sono parte del contenuto del piano (l’art. 56 chiede di indicare lo stato delle trattative), e gli accordi di moratoria sono spesso la condizione perché il piano sia attestabile. La finestra ideale è prima che il creditore abbia notificato il precetto; se il precetto è già arrivato, hai al massimo i giorni che separano la notifica dal pignoramento, cioè poco più di dieci giorni.

Come si esegue

Il primo passo è classificare i creditori della tua tabella in tre gruppi: quelli che possono agire subito e colpire beni essenziali (banche con titolo, fornitori con decreto ingiuntivo esecutivo); quelli che possono agire nel medio periodo; quelli che difficilmente agiranno. Concentrati sul primo gruppo.

Prepara per ciascun creditore chiave un pacchetto informativo: una sintesi del piano, le ragioni per cui il risanamento conviene anche a lui rispetto a un’esecuzione individuale o a una liquidazione giudiziale, e una proposta concreta. La proposta deve essere misurabile: per esempio, sospensione di ogni azione esecutiva per sei mesi, a fronte di pagamenti mensili di un importo definito e di un piano di rientro successivo.

Formalizza tutto per iscritto e con data certa. Un accordo verbale con il funzionario della banca non ti protegge da nulla. Il documento deve contenere almeno: l’impegno del creditore a non iniziare e a non proseguire azioni esecutive e cautelari per un periodo determinato (il cosiddetto patto di non chiedere, o pactum de non petendo); l’impegno, se c’è già una procedura in corso, a chiederne la sospensione concordata al giudice dell’esecuzione (art. 624-bis c.p.c., che consente la sospensione su istanza di tutti i creditori muniti di titolo); le condizioni al verificarsi delle quali l’impegno cessa; il collegamento esplicito con il piano attestato. Ricorda che l’art. 56 richiede che gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano siano provati per iscritto e abbiano data certa.

Se i creditori sono soprattutto banche e intermediari finanziari, valuta la convenzione di moratoria prevista dall’art. 62 CCII: si tratta di un accordo che può produrre effetti anche nei confronti dei creditori non aderenti della stessa categoria, a condizione che gli aderenti rappresentino almeno il 75% dei crediti della categoria, che i non aderenti siano stati informati e messi in condizione di partecipare alle trattative e che un professionista indipendente attesti i presupposti richiesti. Chi non aderisce può proporre opposizione entro 30 giorni dalla comunicazione. È uno strumento potente proprio perché supera il limite principale del piano attestato: l’impossibilità di vincolare chi non firma.

La base giuridica

Autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.) per il patto di non chiedere; art. 624-bis c.p.c. per la sospensione concordata; art. 56 CCII per il collegamento con il piano e la data certa; art. 62 CCII per la convenzione di moratoria. Tieni presente che un accordo di moratoria non è una misura protettiva: vincola solo chi lo sottoscrive (salvo la particolare estensione dell’art. 62), e il creditore che lo viola risponde di inadempimento contrattuale, ma il pignoramento eseguito in violazione del patto va comunque contrastato in giudizio facendo valere l’accordo, per esempio con un’opposizione all’esecuzione.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il creditore che si rifiuta di firmare perché “non si fida” del piano o perché spera di incassare prima degli altri pignorando. Hai tre leve. La prima è l’informazione: fornisci l’attestazione e mostragli numericamente cosa otterrebbe in caso di liquidazione giudiziale, dove il suo credito chirografario verrebbe soddisfatto in misura minima e dopo anni. La seconda è la revocatoria: ricordagli, con garbo, che quanto incassato con un’aggressione individuale nei mesi precedenti a un’eventuale apertura della liquidazione giudiziale potrebbe essere oggetto di revocatoria, mentre i pagamenti ricevuti in esecuzione del piano ne sono esenti. La terza è strutturale: se il rifiuto di un singolo creditore mette a rischio l’intera operazione, è il segnale che il piano attestato non è lo strumento sufficiente e che devi passare alla Mossa 6, dove le misure protettive si ottengono dal tribunale anche contro chi non vuole collaborare.

Check di completamento

Non passare oltre finché:

  1. tutti i creditori del primo gruppo hanno firmato un accordo scritto con data certa, oppure hai documentato il loro rifiuto;
  2. per ogni procedura esecutiva già pendente hai concordato la sospensione ex art. 624-bis c.p.c. o hai individuato una soluzione alternativa (Mossa 5);
  3. hai verificato che gli accordi siano coerenti con il piano e siano stati trasmessi all’attestatore.

Mossa 5 — Neutralizza il pignoramento già in corso con una soluzione mirata sul creditore procedente

Obiettivo della mossa: liberare i beni essenziali già colpiti (conti correnti, crediti verso clienti, macchinari, immobile operativo) senza compromettere la parità di trattamento prevista dal piano e senza esporre l’impresa a revocatorie.

Quando va fatta

Appena il pignoramento colpisce un bene da cui dipende la continuità aziendale, e comunque prima che il giudice dell’esecuzione disponga la vendita o l’assegnazione. Questo limite temporale è decisivo: l’istanza di conversione del pignoramento va depositata, a pena di inammissibilità, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione. Per il pignoramento presso terzi sul conto corrente, la finestra è ancora più stretta, perché l’assegnazione delle somme al creditore arriva di norma alla prima udienza utile dopo la dichiarazione del terzo.

Come si esegue

Il primo passo è capire quanto è bloccato e perché. Nel pignoramento presso terzi, il terzo (la banca o il cliente) è tenuto a custodire le somme fino all’importo del credito precettato aumentato della metà (art. 546 c.p.c.). Chiedi alla banca l’importo esatto vincolato: spesso scopri che il blocco eccede di molto ciò che servirebbe al creditore, e questo è già un argomento per chiedere al giudice la riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.).

Poi valuta tre soluzioni, in ordine di preferenza.

La prima è la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): chiedi al giudice di sostituire ai beni pignorati una somma pari all’importo dovuto al creditore procedente e agli intervenuti, comprensivo di interessi e spese. Insieme all’istanza devi depositare una somma non inferiore a un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti; il giudice, se ricorrono giustificati motivi, può concedere il pagamento rateale fino a 48 mesi. Il bene torna disponibile, ma devi rispettare le rate: il mancato pagamento anche di una sola rata oltre il termine fa riprendere la vendita.

La seconda è l’accordo transattivo con il creditore procedente, con rinuncia agli atti esecutivi e liberazione del bene. Prima di procedere, assicurati che questo pagamento sia previsto nel piano attestato (o che il piano venga aggiornato e riattestato per includerlo): un pagamento selettivo a un singolo creditore fuori dal perimetro del piano non gode dell’esenzione dalla revocatoria e, in caso di liquidazione giudiziale successiva, può esporre l’amministratore a contestazioni per bancarotta preferenziale.

La terza è la sospensione concordata ex art. 624-bis c.p.c., già vista nella Mossa 4, se tutti i creditori muniti di titolo sono d’accordo: consente di sospendere la procedura fino a 24 mesi.

La base giuridica

Artt. 495, 496, 546 e 624-bis c.p.c.; art. 56 CCII quanto alla necessità che gli atti di pagamento siano previsti nel piano e provati per iscritto con data certa; art. 166, comma 3, lett. d), CCII, che limita l’esenzione agli atti “in esso indicati”; art. 324 CCII per la protezione penale. La Cassazione, con l’ordinanza n. 33618 del 2024 (Sez. I), ha chiarito che chi invoca l’esenzione dalla revocatoria per atti compiuti in esecuzione di un piano attestato deve provarne l’esistenza producendo in giudizio il piano completo e sottoscritto: la semplice menzione del piano in un contratto non basta. È un principio che ti riguarda direttamente, perché il creditore con cui transigi, se ben consigliato, ti chiederà di documentare in modo impeccabile il collegamento tra il pagamento e il piano.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è non disporre del sesto da depositare per la conversione. In questo caso non depositare un’istanza incompleta, che verrebbe dichiarata inammissibile: cerca la liquidità nelle pieghe del piano (un apporto dei soci, un anticipo su crediti non pignorati, la cessione di un bene non strategico prevista nel piano) oppure concentra gli sforzi sulla transazione. Un secondo imprevisto è la conversione concessa ma poi non sostenibile: se ti accorgi che le rate non sono compatibili con i flussi del piano, affrontalo prima della scadenza della rata, negoziando con il creditore o valutando la Mossa 6. Aspettare la decadenza significa ritrovarsi con la vendita ripresa e con un creditore ancora meno disposto a trattare.

Check di completamento

Non passare oltre finché:

  1. i beni essenziali per la continuità sono liberi, oppure hai un provvedimento di conversione o di sospensione;
  2. ogni pagamento concordato con il creditore procedente è previsto nel piano attestato, documentato per iscritto e con data certa;
  3. hai verificato la sostenibilità delle eventuali rate di conversione con i flussi di cassa del piano.

Mossa 6 — Quando ti serve un vero scudo, attiva la composizione negoziata con richiesta di misure protettive

Obiettivo della mossa: ottenere quello che il piano attestato non può darti, cioè il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa per il tempo delle trattative, confermato da un provvedimento del tribunale.

Quando va fatta

Appena la diagnosi ti dice che i creditori aggressivi sono troppi per essere gestiti con accordi bilaterali, o che anche un solo pignoramento sui conti fermerebbe l’attività. Il momento migliore è prima che i pignoramenti si moltiplichino, perché le misure protettive producono effetti dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese e non liberano retroattivamente ciò che è già vincolato. Ricorda anche che l’accesso non è libero in ogni circostanza: la Cassazione, con la sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025, ha affermato che l’istanza di composizione negoziata con misure protettive presentata mentre è ancora pendente una domanda di concordato preventivo è inammissibile, e che spetta al tribunale investito della domanda di apertura della procedura concorsuale verificarlo.

Come si esegue

Il primo passo è verificare i presupposti. La composizione negoziata è accessibile all’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, quando il risanamento risulta ragionevolmente perseguibile. Un piano attestato già predisposto, o in fase avanzata, è un materiale prezioso: dimostra che il risanamento non è un’ipotesi astratta.

Poi prepara la documentazione e presenta l’istanza di nomina dell’esperto tramite la piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio. Nell’istanza, o con successiva richiesta, chiedi l’applicazione delle misure protettive: la richiesta viene pubblicata nel registro delle imprese e da quel giorno i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa.

Attenzione al passaggio che più spesso viene sbagliato: nello stesso giorno della pubblicazione devi depositare il ricorso al tribunale competente per la conferma o la modifica delle misure (art. 19 CCII). Il tribunale fissa l’udienza con decreto, sente le parti e l’esperto, e con ordinanza conferma o revoca le misure, stabilendone la durata tra un minimo di 30 e un massimo di 120 giorni; su richiesta, la durata può essere prorogata, ma la durata complessiva non può superare i 240 giorni. Se il ricorso non viene depositato o il procedimento non viene coltivato nei tempi previsti, le misure perdono efficacia.

Prepara per tempo il fascicolo che la piattaforma richiede: in sintesi, i bilanci degli ultimi esercizi, una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, l’elenco dei creditori con i rispettivi crediti scaduti e a scadere e dei diritti reali e personali di garanzia, una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per l’apertura di procedure concorsuali, le certificazioni sui debiti verso gli enti pubblici previste dalla norma e un progetto di piano di risanamento con le iniziative industriali che intendi adottare. Più il fascicolo è completo al momento dell’istanza, più rapido sarà il lavoro dell’esperto e più convincente la tua posizione all’udienza di conferma.

Tieni presente due limiti delle misure. Il primo: non riguardano i diritti di credito dei lavoratori, che restano liberi di agire. Il secondo: il tribunale può limitare le misure a determinate iniziative o a determinati creditori o categorie, e con l’ordinanza di conferma può modificarne l’ampiezza; chiedi quindi misure proporzionate e motivate, indicando con precisione quali azioni esecutive metterebbero a rischio la continuità e perché. Una richiesta generica e onnicomprensiva, non sostenuta da numeri, è quella che più facilmente viene ridimensionata.

Durante le trattative, affianca l’esperto con un piano credibile e aggiornato. Alla fine del percorso, il Codice ti offre diversi sbocchi, tra cui proprio il piano attestato di risanamento dell’art. 56, gli accordi di ristrutturazione e il concordato semplificato. È qui che il piano attestato trova la sua collocazione più efficace: come punto d’arrivo di una trattativa condotta al riparo dalle aggressioni, non come scudo improvvisato contro pignoramenti già in corso.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la composizione negoziata e il governo delle misure protettive sono esattamente il suo campo di abilitazione.

La base giuridica

Artt. 12-25 CCII sulla composizione negoziata, in particolare art. 18 (effetti delle misure protettive) e art. 19 (procedimento di conferma, durata e proroga). La giurisprudenza di merito ha precisato alcuni punti che devi conoscere prima di chiedere lo scudo. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 26 gennaio 2022, ha chiarito che le misure protettive sospendono il pignoramento ma non lo estinguono: il vincolo sulle somme già pignorate resta in piedi. Il Tribunale di Torino, con provvedimento del 22 agosto 2022, ha escluso che la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) allunghi la durata delle misure: agosto conta come ogni altro mese. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 4 luglio 2025, ha ammesso che, scaduto il limite massimo di 240 giorni, il tribunale possa concedere misure cautelari mirate contro singoli creditori individuati, purché l’esigenza sia sopravvenuta, le trattative abbiano concrete prospettive di successo e i creditori inibiti non subiscano un pregiudizio grave; ha però escluso misure che rendano inefficaci retroattivamente le procedure esecutive già in corso. Il Tribunale di Milano, con provvedimento dell’8 febbraio 2025, ha infine richiesto un bilanciamento rigoroso quando la misura incide sull’escussione delle garanzie, ammettendo il divieto solo se non deteriora in modo significativo la posizione del creditore.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la mancata conferma delle misure da parte del tribunale, spesso perché il piano presentato non convince o perché l’esperto non vede prospettive concrete di risanamento. In questo caso le misure cessano e i creditori riprendono a pieno le loro facoltà: torna immediatamente alle Mosse 2 e 5 per la difesa degli atti, e valuta con il legale se l’impresa può ancora sostenere uno strumento negoziale o se la strada realistica è diversa. Un secondo imprevisto è l’uso “difensivo” dello strumento: se l’istanza viene percepita come un espediente per congelare i creditori senza un vero progetto di risanamento, il rischio di revoca delle misure è concreto. Presentati al tribunale con numeri, non con intenzioni.

Check di completamento

Non passare oltre finché:

  1. l’istanza è pubblicata e il ricorso per la conferma delle misure è stato depositato lo stesso giorno;
  2. hai in mano l’ordinanza di conferma con la durata esatta delle misure, e hai segnato in calendario la data di scadenza e quella entro cui chiedere l’eventuale proroga;
  3. hai comunicato ai giudici dell’esecuzione delle procedure pendenti, tramite il legale, l’esistenza delle misure confermate.

Mossa 7 — Se hai la maggioranza dei creditori, passa agli accordi di ristrutturazione con misure protettive

Obiettivo della mossa: trasformare le adesioni raccolte in uno strumento omologato dal tribunale, che protegga l’impresa dalle azioni esecutive durante le trattative finali e dia stabilità definitiva alla ristrutturazione.

Quando va fatta

Quando, all’esito delle trattative (condotte in autonomia, durante la composizione negoziata o nell’ambito del piano attestato), hai raccolto o stai per raccogliere l’adesione di creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. È il momento in cui il piano attestato, pur ben costruito, mostra il suo limite: vincola solo chi firma, mentre gli accordi di ristrutturazione, una volta omologati, producono effetti più robusti e consentono misure protettive anche prima del deposito della domanda di omologazione.

Come si esegue

Il primo passo è verificare quale tipologia di accordo fa al caso tuo. Gli accordi di ristrutturazione ordinari (art. 57 CCII) richiedono l’adesione di creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e l’integrale pagamento dei creditori estranei nei termini previsti dalla legge. Gli accordi agevolati (art. 60 CCII) abbassano la soglia al 30%, ma a condizione che non sia proposta la moratoria dei creditori estranei e che non siano state richieste misure protettive. Gli accordi ad efficacia estesa (art. 61 CCII) consentono di estendere gli effetti ai creditori non aderenti della stessa categoria quando gli aderenti rappresentano almeno il 75% dei crediti della categoria.

Verifica anche la sostenibilità del pagamento degli estranei nei termini di legge, che negli accordi ordinari sono stringenti: i crediti già scaduti alla data dell’omologazione vanno pagati entro 120 giorni dall’omologazione, quelli non ancora scaduti entro 120 giorni dalla loro scadenza. Se la tua cassa non regge questi tempi, lo scoprirai all’omologazione nel peggiore dei modi: calcolali prima, mese per mese, e costruisci l’accordo di conseguenza.

Poi, se temi azioni esecutive nella fase finale delle trattative, chiedi le misure protettive previste dall’art. 54 CCII. La norma consente di chiederle anche prima del deposito della domanda di omologazione, allegando la proposta di accordo e una dichiarazione del professionista attestante che sono in corso trattative con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. Dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa; il tribunale deve poi confermare o revocare le misure con provvedimento, e se la conferma non arriva nei tempi previsti gli effetti cessano.

Prepara con il legale e con l’attestatore la domanda di omologazione, la relazione di attestazione sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità dell’accordo e la documentazione richiesta. Tieni presente che i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione all’omologazione, e che il tribunale verifica anche l’idoneità dell’accordo ad assicurare il pagamento integrale degli estranei.

La base giuridica

Artt. 54 e 55 CCII (misure protettive e cautelari e relativo procedimento), art. 57 (accordi di ristrutturazione), art. 60 (accordi agevolati), art. 61 (accordi ad efficacia estesa), art. 44 e seguenti per il procedimento unitario di accesso agli strumenti di regolazione della crisi. La differenza strutturale rispetto al piano attestato è proprio questa: l’accordo di ristrutturazione passa dal tribunale e, per questa ragione, può essere accompagnato da una protezione processuale che il piano attestato, strumento privato, non conosce.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il creditore che, dopo aver promesso l’adesione, si ritira all’ultimo momento facendo scendere la percentuale sotto la soglia. Ecco perché la raccolta delle adesioni va documentata progressivamente con dichiarazioni scritte e perché è prudente puntare a un margine superiore al minimo. Se la soglia non è più raggiungibile, valuta con il legale il ripiego sugli accordi agevolati (se ne ricorrono le condizioni, rinunciando però alle misure protettive e alla moratoria degli estranei) oppure il ritorno a un piano attestato con accordi bilaterali, sapendo che quest’ultimo non ti protegge dalle azioni dei non aderenti. Un secondo imprevisto è l’opposizione all’omologazione: preparati a difendere in giudizio la fattibilità dell’accordo, con la stessa squadra che l’ha costruito.

Check di completamento

Non passare oltre finché:

  1. hai adesioni scritte che superano con margine la soglia richiesta dalla tipologia di accordo scelta;
  2. se hai chiesto le misure protettive, hai il provvedimento di conferma e conosci la loro scadenza;
  3. la domanda di omologazione è completa di attestazione e di prova delle risorse per il pagamento integrale degli estranei.

Mossa 8 — Esegui il piano documentando ogni atto: è così che la protezione resiste nel tempo

Obiettivo della mossa: fare in modo che ogni pagamento, garanzia o cessione compiuti in esecuzione del piano attestato restino davvero esenti da revocatoria e da responsabilità penale, anche se il risanamento dovesse fallire e l’impresa finire in liquidazione giudiziale.

Quando va fatta

Per tutta la durata del piano, dal giorno successivo all’attestazione fino all’ultimo pagamento previsto. È la mossa più lunga e la più trascurata: molti imprenditori considerano il lavoro finito il giorno in cui l’attestatore firma la relazione, e smettono di documentare. È esattamente il momento in cui la protezione comincia a erodersi.

Come si esegue

Il primo passo è creare un fascicolo di esecuzione del piano. Ogni atto compiuto in attuazione del piano deve essere: previsto e indicato nel piano; formalizzato per iscritto; munito di data certa; collegato espressamente al piano nel testo del documento (per esempio: “pagamento eseguito in attuazione del piano attestato di risanamento datato… e attestato il…”).

Poi imposta il monitoraggio degli scostamenti. L’art. 56 CCII chiede che il piano indichi gli strumenti da adottare in caso di scostamento tra obiettivi e situazione in atto: usali. Fissa verifiche trimestrali con il tuo consulente, confronta i flussi reali con quelli previsti, e annota ogni deviazione significativa. Se lo scostamento è sostanziale, non continuare a eseguire il piano originario come se nulla fosse: aggiorna il piano e fallo riattestare. Gli atti compiuti in esecuzione di un piano ormai superato dalla realtà sono quelli più esposti a contestazione.

Non eseguire pagamenti fuori dal piano. È la regola più semplice e la più violata: il fornitore strategico che minaccia di interrompere le consegne, il creditore che telefona ogni giorno, il pagamento “piccolo” che sembra innocuo. Se un pagamento non è previsto nel piano, non gode dell’esenzione dell’art. 166, comma 3, lett. d), CCII, perché la norma copre gli atti posti in essere in esecuzione del piano “e in esso indicati”. Se ritieni indispensabile quel pagamento, modifica il piano prima di effettuarlo.

Tieni informati i creditori che hanno aderito. Invia loro, con la periodicità concordata negli accordi, un rendiconto sintetico sull’andamento del piano: pagamenti eseguiti, scostamenti rilevati, azioni correttive adottate. È una pratica che rafforza la fiducia, riduce il rischio che un creditore collaborativo si trasformi in aggressivo alla prima notizia negativa e, soprattutto, crea una traccia documentale che dimostra la buona fede della gestione. Negli accordi prevedi anche cosa accade in caso di scostamento: un meccanismo di rinegoziazione concordato in anticipo è molto più efficace di una trattativa avviata in emergenza, quando i creditori hanno già iniziato a valutare l’esecuzione individuale.

Infine conserva tutto per anni. In caso di liquidazione giudiziale, il curatore potrà agire in revocatoria e toccherà a chi invoca l’esenzione dimostrarne i presupposti. Il fascicolo che costruisci oggi è la prova di domani, per l’impresa, per gli amministratori e per i creditori che hanno collaborato.

La base giuridica

Art. 56 CCII (data certa, forma scritta, strumenti per gli scostamenti); art. 166, comma 3, lett. d), CCII (esenzione dalla revocatoria, esclusa in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore o del debitore conosciuti dal creditore); art. 324 CCII (esenzione dai reati di bancarotta preferenziale e semplice); art. 342 CCII (falso in attestazioni). La giurisprudenza ha esteso l’esenzione anche alla revocatoria ordinaria dell’art. 2901 c.c.: lo ricorda la stessa Cassazione nell’ordinanza n. 33618 del 2024, richiamando il precedente n. 1147 del 2023, e oggi l’art. 166, comma 3, CCII lo prevede espressamente. La Cassazione, con l’ordinanza n. 33618 del 2024, ha poi posto a carico del creditore che invoca l’esenzione l’onere di produrre il piano completo e sottoscritto: un piano non firmato dal legale rappresentante ha lasciato una banca senza protezione sulla garanzia ipotecaria ottenuta.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è l’emergenza di cassa che spinge a pagare un creditore non previsto. Prima di procedere, assicurati di aver valutato l’alternativa: una modifica tempestiva del piano con nuova attestazione, anche parziale. Se il pagamento è già stato fatto, documenta le ragioni, valuta con il legale le conseguenze e aggiorna il piano per riallinearlo alla realtà. Un secondo imprevisto è la scoperta, durante l’esecuzione, di dati di partenza non veritieri (per esempio crediti verso clienti inesigibili iscritti a valore pieno). Non nasconderlo: un piano fondato su dati falsi non protegge nessuno, e continuare a eseguirlo aggrava la posizione di tutti. Informa l’attestatore e rivedi il piano, o cambia strumento.

Check di completamento

Considera la mossa correttamente eseguita, trimestre dopo trimestre, se:

  1. ogni atto di esecuzione è previsto nel piano, scritto, con data certa e con il riferimento espresso al piano;
  2. hai un verbale periodico di confronto tra obiettivi e risultati, con le eventuali azioni correttive;
  3. nessun pagamento è stato effettuato fuori dal perimetro del piano senza una preventiva modifica attestata.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati ipotetici: non descrivono casi reali. Servono a vedere come la stessa situazione di partenza porti a esiti opposti a seconda della mossa scelta e del giorno in cui la esegui.

Situazione di partenza comune. Una S.r.l. manifatturiera ha un’esposizione complessiva di 1.284.600 €: 412.300 € verso la Banca A (con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo notificato martedì 3 marzo 2026), 238.450 € verso la Banca B (solo diffida), 38.740 € verso il Fornitore C (precetto notificato martedì 17 marzo 2026, fondato su decreto ingiuntivo non opposto), il resto verso una quarantina di fornitori minori. Il conto operativo presso la Banca B ha un saldo medio di 96.800 €. Il 10 marzo l’amministratore incarica i consulenti di predisporre un piano attestato ex art. 56 CCII.

Simulazione 1 — Chi punta tutto sul piano attestato e ignora i termini

L’amministratore comunica ai creditori che “l’impresa è in piano di risanamento” e attende l’attestazione. Il Fornitore C, trascorsi i 10 giorni dal precetto (dal 28 marzo il pignoramento è possibile), notifica il 2 aprile un pignoramento presso terzi alla Banca B. La banca vincola le somme fino a 58.110 € (38.740 € aumentati della metà), bloccando di fatto il conto operativo nel periodo delle paghe. Il termine per opporsi al decreto ingiuntivo della Banca A (40 giorni dal 3 marzo) scadrebbe domenica 12 aprile e slitta a lunedì 13 aprile; nessuno lo sfrutta, e il decreto diventa definitivo. Esito: l’impresa perde liquidità proprio mentre il piano è in lavorazione e l’attestatore, vedendo la tensione di cassa, rinvia la firma. Il piano attestato non ha prodotto alcun effetto protettivo, perché non poteva produrlo.

Simulazione 2 — Chi esegue le Mosse 1, 2 e 5 nei tempi

Il 12 marzo l’amministratore completa la mappa dei termini (Mossa 1). Il 9 aprile, entro il termine che scade il 13, il legale deposita opposizione al decreto della Banca A, contestando interessi e commissioni sulla base degli estratti conto, e chiede la sospensione della provvisoria esecuzione (Mossa 2). Quando il 2 aprile arriva il pignoramento del Fornitore C, il legale ottiene prima la riduzione del vincolo eccedente e deposita istanza di conversione (Mossa 5) versando un sesto del dovuto: su un importo complessivo, tra capitale, interessi e spese, di 41.370 €, il deposito è di 6.895 €; il giudice concede la rateazione del residuo di 34.475 € in 18 mesi, pari a circa 1.915 € al mese, importo inserito nel piano come pagamento a creditore estraneo. Esito: il conto torna disponibile, il decreto della Banca A non è definitivo, il piano viene attestato con una rappresentazione veritiera della cassa. Resta però il rischio che la Banca B, rimasta fuori, decida di agire: la protezione è parziale.

Simulazione 3 — Chi arriva alla Mossa 6 prima dei pignoramenti

L’amministratore, valutata la diagnosi (troppi creditori, conto operativo vitale), il 20 marzo presenta istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive, pubblicata lo stesso giorno nel registro delle imprese; lo stesso giorno il legale deposita il ricorso per la conferma. Il pignoramento che il Fornitore C avrebbe potuto notificare dal 28 marzo non può più essere iniziato. Il tribunale conferma le misure per 120 giorni, cioè fino al 18 luglio 2026, e su richiesta le proroga per altri 120 giorni, raggiungendo il limite di 240 giorni complessivi (15 novembre 2026). Agosto conta per intero nel calcolo. Durante le trattative, con l’esperto, l’impresa raccoglie l’adesione della Banca A e della Banca B (in totale 650.750 €, pari al 50,7% del debito) e chiude la composizione con un piano attestato ex art. 56 CCII e accordi bilaterali che prevedono il pagamento integrale dei fornitori estranei in 12 mesi. Esito: nessun bene essenziale è stato pignorato durante le trattative, e il piano attestato nasce come sbocco di una negoziazione protetta.

Simulazione 4 — Chi paga fuori dal piano

Piano attestato con data certa del 15 aprile 2026, che prevede il pagamento integrale di 22 fornitori estranei e non include il Fornitore D (credito di 27.960 €, oggetto di trattativa di stralcio). Il 3 giugno 2026, per evitare l’interruzione delle forniture, l’amministratore paga integralmente il Fornitore D. Il piano poi fallisce e la liquidazione giudiziale si apre a febbraio 2027. Esito: i pagamenti ai 22 fornitori estranei, indicati nel piano e documentati, sono esenti da revocatoria salvo che il giudice ritenga il piano, già in partenza, manifestamente inidoneo; il pagamento di 27.960 € al Fornitore D, non indicato nel piano, resta esposto alla revocatoria del curatore per l’intero importo e alla valutazione penale del pagamento preferenziale.

Gli esiti a confronto

SimulazioneMosse eseguiteConto operativoDecreto Banca AProtezione degli atti del piano
1Solo piano attestatoVincolato fino a 58.110 €Definitivo dal 14 aprileNessuna utilità contro i pignoramenti
21, 2, 5Liberato con conversione (6.895 € + rate)Opposto il 9 aprilePiano attestato con cassa veritiera
31, 6, poi piano attestatoMai pignoratoOggetto di trattativa protettaPiano come sbocco della composizione
4Piano attestato + pagamento fuori pianoNon rilevanteNon rilevante27.960 € esposti a revocatoria

La lettura della tabella è immediata: il piano attestato compare in tutte e quattro le simulazioni, ma produce risultati concreti solo quando è accompagnato dalle mosse che agiscono sui termini e sulle azioni dei creditori. Nella Simulazione 1 non è il piano a essere sbagliato: è sbagliata l’aspettativa che gli è stata caricata sopra. Nella Simulazione 4, invece, il piano era giusto e l’errore è arrivato dopo, nell’esecuzione: una sola deviazione dal perimetro ha creato un’esposizione che nessuna attestazione può coprire.

Il piano in una pagina

Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania. Il principio che la regge è uno: il piano attestato protegge gli atti che compi, non il patrimonio che i creditori vogliono aggredire. Per proteggere il patrimonio servono i termini processuali, gli accordi scritti con i creditori e, quando è necessario, le misure protettive concesse dal tribunale nella composizione negoziata o negli accordi di ristrutturazione.

Parti sempre dalla mappa dei termini. Difendi gli atti già notificati senza aspettare il piano. Costruisci il piano con dati veri e un’attestazione sostanziale. Blinda per contratto i creditori più pericolosi. Libera i beni già pignorati con conversione, transazione o sospensione concordata, restando nel perimetro del piano. Se i creditori sono troppi o troppo aggressivi, chiedi lo scudo del tribunale. Se hai la maggioranza, porta le adesioni in un accordo omologato. E per tutta la durata del piano, documenta ogni singolo atto.

Se devi ricordare solo tre regole, ricorda queste. Prima regola: i termini processuali vengono prima del piano, sempre, perché il piano non li sospende. Seconda regola: un creditore si ferma per tre sole ragioni, cioè perché ha firmato un accordo, perché un giudice glielo impone con un provvedimento, oppure perché lo hai pagato come prevede il piano; ogni altra rassicurazione è un’illusione. Terza regola: l’esenzione dalla revocatoria non si ottiene il giorno dell’attestazione, si conquista atto dopo atto, con documenti scritti, datati e collegati al piano, che qualcuno potrebbe chiederti di esibire anni dopo.

MossaObiettivoTermine chiaveRischio se la salti
1. Mappa dei creditoriConoscere atti, beni colpiti e scadenzeSubitoPerdere un termine senza saperlo
2. Difesa degli atti notificatiEvitare decreti definitivi e pignoramenti incontrastati40 gg opposizione a D.I.; 20 gg opposizione atti esecutiviTitolo definitivo, esecuzione che prosegue
3. Piano attestato solidoEsenzione reale da revocatoria e bancarottaPrima di ogni atto esecutivo del pianoEsenzione negata dal giudice
4. Moratorie e standstillProtezione contrattuale dai creditori chiavePrima del pignoramento (10 gg dal precetto)Pignoramenti durante le trattative
5. Soluzione sul creditore procedenteLiberare i beni essenzialiPrima dell’ordinanza di vendita o assegnazionePerdita del bene, blocco del conto
6. Composizione negoziata con misure protettiveDivieto di azioni esecutive confermato dal tribunaleRicorso lo stesso giorno della pubblicazione; max 240 ggNessuno scudo contro i non aderenti
7. Accordi di ristrutturazioneStabilità omologata e misure art. 54Adesioni ≥ 60% (30% agevolati)Piano vincolante solo per chi firma
8. Esecuzione documentataTenere in vita l’esenzione nel tempoPer tutta la durata del pianoRevocatoria e contestazioni penali

Gli scenari di deviazione

Anche il piano migliore incontra imprevisti. Ecco i tre più frequenti e il piano B per ciascuno.

Deviazione 1 — Il creditore accelera mentre stai ancora costruendo il piano

Il Fornitore C, informato della crisi, invece di attendere notifica precetto e pignoramento nel giro di due settimane, e un secondo fornitore segue a ruota. Il piano B è abbandonare l’idea che il piano attestato possa arrivare in tempo per fermare qualcosa, perché non lo farà in nessun caso. Esegui subito la Mossa 2 sui vizi degli atti e, se il pignoramento colpisce il conto operativo, valuta immediatamente la Mossa 6: dalla pubblicazione dell’istanza di misure protettive nel registro delle imprese nessun altro creditore potrà iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni aziendali. Ricorda che le misure non cancellano il vincolo già esistente sulle somme pignorate, ma sospendono la procedura: per il pignoramento già eseguito affianca la Mossa 5. Il criterio di scelta è il tempo: se in dieci giorni non puoi ottenere un accordo scritto con chi ha fretta, non contare sulla sua pazienza.

Deviazione 2 — Hai scoperto un termine già scaduto

Il decreto ingiuntivo della Banca A non è stato opposto nei 40 giorni ed è ormai definitivo. Il piano B ha tre livelli. Primo: verifica con il legale la regolarità della notifica, perché un vizio può aprire la strada all’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. Secondo: se il decreto è davvero definitivo, il credito non è più contestabile nel merito, ma restano contestabili gli atti dell’esecuzione (opposizione agli atti esecutivi nei 20 giorni da ciascun atto) e restano disponibili la conversione del pignoramento e la riduzione del vincolo. Terzo: inserisci il credito nel piano per quello che è, un debito certo verso un creditore che ha un titolo definitivo, e costruisci su di lui una trattativa realistica. Tieni presente, infine, che un titolo definitivo consente al creditore anche l’iscrizione di ipoteca giudiziale sugli immobili dell’impresa: se non è ancora avvenuta, inseriscila tra i rischi da neutralizzare con la trattativa o con le misure protettive, perché le misure della composizione negoziata impediscono proprio l’acquisizione di diritti di prelazione non concordati. Un creditore con titolo definitivo tratta volentieri se gli mostri che l’alternativa, la liquidazione giudiziale, gli renderebbe meno di quanto gli offri e dopo molto più tempo.

Deviazione 3 — Un documento essenziale è irreperibile

Manca la copia firmata del piano con data certa, oppure l’accordo di moratoria con la Banca B è stato firmato ma non se ne trova l’originale, oppure i contratti di affidamento necessari per contestare gli addebiti bancari sono spariti con il vecchio amministratore. Il piano B dipende dal documento. Per i contratti bancari, chiedi formalmente alla banca copia della documentazione ai sensi dell’art. 119, quarto comma, del Testo unico bancario, che consente di ottenerla per le operazioni degli ultimi dieci anni. Per il piano, ricostruisci la data certa con le PEC di trasmissione all’attestatore e ai creditori, con i protocolli di deposito presso il registro delle imprese se c’è stata pubblicazione, con le ricevute di registrazione. Per gli accordi con i creditori, chiedi al creditore stesso una copia conforme o una dichiarazione ricognitiva. E tieni presente l’insegnamento della Cassazione nell’ordinanza n. 33618 del 2024: nel giudizio sulla revocatoria chi invoca l’esenzione deve produrre il piano completo e sottoscritto. Se non puoi ricostruirlo, fai redigere un nuovo piano con nuova attestazione: meglio perdere qualche settimana oggi che scoprire tra due anni di non poter provare nulla.

Le domande di chi sta eseguendo

Posso fare la Mossa 3 prima della Mossa 2? Puoi lavorare al piano in parallelo, ma non puoi rimandare la difesa degli atti già notificati. I termini processuali non si sospendono perché stai redigendo un piano. Se hai un decreto ingiuntivo notificato, la sua scadenza di 40 giorni ha la precedenza su qualunque altra attività.

Se pubblico il piano nel registro delle imprese, i creditori sono obbligati a fermarsi? No. La pubblicazione dell’art. 56 CCII è facoltativa e ha una funzione di trasparenza e di opponibilità, non produce il divieto di azioni esecutive. È diversa dalla pubblicazione della richiesta di misure protettive nella composizione negoziata o negli accordi di ristrutturazione, che invece fa scattare lo scudo.

Un creditore che ha firmato l’accordo di moratoria può comunque pignorare? Materialmente può notificare un pignoramento, ma viola l’accordo. In questo caso fai valere il patto di non chiedere davanti al giudice dell’esecuzione tramite un’opposizione, e conserva la prova dell’inadempimento per l’eventuale richiesta di risarcimento. Ecco perché l’accordo deve essere scritto, con data certa e con clausole chiare sulla durata e sulle condizioni.

Le misure protettive della composizione negoziata mi restituiscono le somme già pignorate? No. Le misure sospendono le procedure e impediscono nuove azioni, ma il vincolo già creato resta in piedi, come chiarito dalla giurisprudenza di merito. Per liberare le somme già vincolate devi agire sul singolo pignoramento, per esempio con la conversione o con un accordo con il creditore procedente.

Posso usare il piano attestato se la mia impresa è già insolvente? L’art. 56 CCII lo consente. Ma la protezione dalla revocatoria dipende da un giudizio del giudice sull’idoneità del piano, e un piano che non ha realistiche possibilità di attuazione non protegge. Se l’insolvenza è profonda, valuta con i professionisti strumenti che coinvolgano il tribunale e consentano di vincolare anche i creditori dissenzienti.

Posso pagare un fornitore strategico non previsto nel piano? Prima di farlo, modifica il piano e fai aggiornare l’attestazione. Il pagamento eseguito fuori dal piano non gode dell’esenzione dalla revocatoria e può essere valutato come pagamento preferenziale in caso di successiva liquidazione giudiziale.

La giurisprudenza che sostiene il piano

Ogni riferimento è riportato con estremi, principio di diritto riformulato e rilevanza per la mossa che sostiene.

A sostegno delle Mosse 3 e 8 (solidità del piano e tenuta dell’esenzione)

Cass. civ., 5 luglio 2016, n. 13719. Principio: l’attestazione del piano non basta, da sola, a sottrarre alla revocatoria gli atti compiuti in sua esecuzione; il giudice deve verificare con un giudizio riferito al momento della redazione se il piano aveva un’effettiva attitudine al risanamento. Rilevanza: è il punto di partenza di tutta la Mossa 3; l’attestazione è necessaria ma non sufficiente.

Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3018. Principio: il controllo del giudice sull’idoneità del piano presuppone la veridicità dei dati aziendali, requisito implicito nella logica stessa dell’istituto anche prima che fosse esplicitato dal legislatore. Rilevanza: giustifica la fotografia contabile riconciliata con cui parte la Mossa 3.

Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2022, n. 9743. Principio: la Corte ha cassato il provvedimento di merito che aveva riconosciuto un’esenzione automatica per la sola presenza dell’attestazione, ribadendo il potere-dovere del giudice di valutare, sia pure nei limiti dell’evidente inidoneità, l’attitudine del piano. Rilevanza: chi finanzia o riceve garanzie in esecuzione del piano non può affidarsi alla sola relazione dell’attestatore; per te significa che la qualità del piano incide sulla disponibilità dei creditori a collaborare (Mossa 4).

Cass. civ., Sez. I, ord. 3 marzo 2023, n. 6508. Principio: la valutazione sull’idoneità del piano va condotta ex ante e calibrata sulla competenza professionale del terzo che ha contratto con l’impresa; senza una ragionevole possibilità di attuazione, l’esenzione non può essere riconosciuta. Rilevanza: rafforza la necessità di un piano sostanziale e di documenti che lo rendano comprensibile alla controparte.

Cass. civ., n. 1147/2023 (richiamata da Cass. ord. n. 33618/2024). Principio: la clausola di esenzione riferita al piano attestato si estende anche alla revocatoria ordinaria prevista dall’art. 2901 c.c. Rilevanza: la protezione degli atti documentati nella Mossa 8 opera sia verso il curatore sia verso i singoli creditori che agiscano in revocatoria ordinaria.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33618/2024. Principio: quando il curatore eccepisce la revocabilità di una garanzia, grava sul creditore che invoca l’esenzione l’onere di allegare e provare l’esistenza di un piano attestato valido, producendolo completo e sottoscritto; la mera citazione del piano nel contratto non è sufficiente. Rilevanza: fondamento della disciplina documentale della Mossa 8 e del piano B della Deviazione 3.

Cass. civ., Sez. I, ord. 10 marzo 2025, n. 6382. Principio: il professionista che rende una prestazione inidonea per negligenza o imperizia, nel caso l’attestatore di un piano concordatario, può vedersi negare il compenso anche se la sua obbligazione non è di risultato. Rilevanza: conferma lo standard sostanziale richiesto all’attestazione e sostiene la scelta rigorosa dell’attestatore nella Mossa 3.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19208/2025. Principio: all’attestatore è richiesta la diligenza qualificata del professionista; il deposito formale dell’elaborato non basta se la verifica dei dati e della fattibilità è carente, e il grave inadempimento che rende inutile l’attestazione legittima il rifiuto del compenso. Rilevanza: rafforza il criterio di scelta dell’attestatore e l’avvertenza a non cercare attestatori “accomodanti”.

A sostegno della Mossa 6 (composizione negoziata e misure protettive)

Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. Principio: l’istanza di composizione negoziata con misure protettive depositata mentre è ancora pendente una domanda di concordato preventivo è inammissibile, e il tribunale investito della domanda di apertura della procedura concorsuale può rilevarlo incidentalmente; la procedura concordataria resta pendente fino alla pronuncia di improcedibilità, anche se il debitore vi ha rinunciato. Rilevanza: prima di chiedere lo scudo verifica che non ci siano procedure pendenti che lo precludano.

Trib. Milano, 26 gennaio 2022. Principio: le misure protettive sospendono il pignoramento ma non lo estinguono. Rilevanza: spiega perché la Mossa 6 va affiancata dalla Mossa 5 quando un bene è già vincolato.

Trib. Torino, 22 agosto 2022. Principio: la durata delle misure protettive non si allunga per effetto della sospensione feriale dei termini, perché le misure incidono su posizioni sostanziali dei creditori. Rilevanza: nel calcolo delle scadenze della Mossa 6 il periodo 1-31 agosto va conteggiato per intero.

Trib. Milano, 8 febbraio 2025. Principio: il divieto di escutere le garanzie può essere disposto solo se non determina un deterioramento significativo della posizione del creditore garantito, in un bilanciamento tra le esigenze dell’impresa e l’effettività della garanzia. Rilevanza: orienta la richiesta di misure nella Mossa 6 quando i creditori chiave dispongono di garanzie.

Trib. Milano, 4 luglio 2025. Principio: esaurito il limite massimo di 240 giorni delle misure protettive, il tribunale può concedere misure cautelari mirate contro singoli creditori, se l’esigenza è sopravvenuta, le trattative sono promettenti e i creditori non subiscono un pregiudizio grave; non sono ammesse misure che privino retroattivamente di efficacia le esecuzioni in corso. Rilevanza: è il piano B quando la Mossa 6 si avvicina alla scadenza massima.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando la domanda è “il mio piano attestato ferma i creditori?”, la risposta utile non è teorica: è un insieme di azioni coordinate. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Ricostruiamo la mappa completa delle azioni dei creditori: raccogliamo gli atti notificati, verifichiamo le relate e le ricevute PEC, calcoliamo ogni termine e individuiamo i beni essenziali già colpiti.
  2. Esaminiamo decreti ingiuntivi, precetti e pignoramenti alla ricerca di vizi di notifica, di forma e di merito, e depositiamo le opposizioni ex artt. 615, 617 e 645 c.p.c. con le relative istanze di sospensione.
  3. Analizziamo i rapporti bancari con lo staff multidisciplinare: confrontiamo contratti ed estratti conto per verificare interessi, commissioni e addebiti contestabili, sia come difesa in giudizio sia come leva nelle trattative.
  4. Verifichiamo la tenuta giuridica del piano attestato: controlliamo i contenuti minimi dell’art. 56 CCII, la data certa, la coerenza con le difese processuali e la collocazione dei creditori estranei.
  5. Redigiamo gli accordi di moratoria e standstill con clausole di non esecuzione, condizioni risolutive e collegamento espresso al piano, e predisponiamo le istanze di sospensione concordata ex art. 624-bis c.p.c.
  6. Predisponiamo le istanze di conversione e di riduzione del pignoramento per liberare conti e beni essenziali, verificandone la compatibilità con i flussi del piano.
  7. Valutiamo e impostiamo la composizione negoziata: prepariamo l’istanza, la richiesta di misure protettive e il ricorso per la conferma nello stesso giorno della pubblicazione, e seguiamo le udienze e le proroghe.
  8. Costruiamo il passaggio agli accordi di ristrutturazione quando le adesioni lo consentono, con la richiesta di misure protettive ex art. 54 CCII e la domanda di omologazione.
  9. Organizziamo il fascicolo di esecuzione del piano: impostiamo i modelli di documentazione degli atti, le verifiche periodiche sugli scostamenti e le procedure per le modifiche da riattestare.
  10. Difendiamo l’impresa e i creditori collaborativi nelle revocatorie successive, producendo la prova documentale dell’esecuzione del piano.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la composizione negoziata è lo strumento che consente di ottenere le misure protettive che il piano attestato non offre, e conoscerne dall’interno logiche, tempi e aspettative del tribunale permette di decidere con precisione quando il piano attestato basta e quando serve lo scudo giudiziale.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: le opposizioni agli atti esecutivi, i giudizi sulle revocatorie e le impugnazioni possono essere seguiti con lo stesso difensore e la stessa linea, senza dispersioni tra professionisti diversi.

Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso: la parte giuridica del piano e la parte economico-finanziaria vengono costruite in parallelo, perché un piano attestato regge solo se numeri e diritto dicono la stessa cosa.

In chiusura

Torniamo alla domanda del titolo. Il piano attestato di risanamento non blocca le azioni esecutive dei creditori: protegge dalla revocatoria e da alcune ipotesi di bancarotta gli atti che compi per risanare l’impresa, a condizione che il piano sia serio, attestato su dati veri e documentato atto per atto. Per fermare i pignoramenti servono altre mosse, eseguite nei termini: la difesa degli atti, gli accordi scritti con i creditori, e quando occorre le misure protettive della composizione negoziata o degli accordi di ristrutturazione. Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché ne presidia ogni snodo con competenze certificate: la composizione negoziata e le misure protettive, grazie all’abilitazione dell’Avv. Monardo come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il confronto con banche e finanziatori, attraverso lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario che coordina; la difesa contro i pignoramenti e nelle revocatorie, fino alla Corte di Cassazione, in qualità di avvocato cassazionista.

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