Studio Legale Per Piano Attestato Di Risanamento: Cosa Fa

Tutto comincia con un numero che non torna. Un conto corrente che resta in rosso più a lungo del solito, un fornitore strategico che chiede il pagamento anticipato, una banca che non rinnova un fido autoliquidante. Da quel momento parte un orologio che l’imprenditore spesso non sente ticchettare. Il piano attestato di risanamento previsto dall’art. 56 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII) è lo strumento più riservato e flessibile che l’ordinamento mette a disposizione per fermarlo: nessun tribunale che ammette, nessun commissario, nessuna omologazione. Ma proprio perché non c’è un giudice all’inizio, il giudice arriva alla fine, spesso anni dopo, e rilegge ogni data, ogni firma, ogni pagamento.

Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: nel piano attestato il calendario non è un dettaglio organizzativo, è la sostanza stessa della protezione.

La cronologia che questo articolo ricostruisce si snoda lungo nove tappe. Si parte dai segnali di allarme e dagli obblighi di emersione tempestiva; si passa alla scelta dello strumento, alla costruzione del piano, alla trattativa con banche e fornitori, all’attestazione del professionista indipendente, al giorno in cui tutto acquista data certa. Poi il tempo si allunga: gli anni dell’esecuzione e del monitoraggio. E, se il risanamento non riesce, l’ultima parte della storia si scrive in tribunale, tra domanda di liquidazione giudiziale, stato passivo, revocatorie ed eventuale giudizio di legittimità.

Lo Studio Monardo presidia questa materia per ragioni precise e verificabili. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la sua abilitazione riguarda esattamente la fase in cui la crisi si affronta negoziando con i creditori, che è il terreno su cui il piano attestato nasce e si costruisce. È inoltre avvocato cassazionista, e questo conta perché gli effetti del piano si misurano davvero solo quando un curatore li contesta, in un contenzioso che può arrivare fino alla Corte di Cassazione. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario completa il quadro: in quasi ogni piano i creditori principali sono banche ed Erario.

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La mappa temporale: nove tappe, due orologi

Prima di entrare nel dettaglio, conviene guardare la procedura dall’alto. Il piano attestato ha una particolarità che lo distingue da tutti gli altri strumenti del Codice: non ha termini processuali durante la sua vita “fisiologica”, perché non c’è processo. Ha però scansioni temporali la cui violazione produce effetti gravissimi, quasi sempre differiti. Per questo nella cronologia corrono due orologi. Il primo è quello dell’impresa: diagnosi, costruzione, trattativa, attestazione, esecuzione. Il secondo è quello del giudice, che parte solo se il risanamento fallisce e che guarda all’indietro, ricostruendo con giudizio ex ante che cosa era ragionevole prevedere nel giorno in cui gli atti sono stati compiuti.

La tabella che segue fissa le tappe e i riferimenti essenziali. Ogni riga corrisponde a una sezione di dettaglio.

TappaMomentoEvento chiaveRiferimento normativoTermini e scadenze
1Giorno 0Emergono i segnali della crisiArt. 2086 c.c.; artt. 2, 3, 25-octies, 25-novies CCIICrisi = flussi prospettici insufficienti nei successivi 12 mesi; risposta dell’organo amministrativo alla segnalazione del sindaco entro il termine fissato, non superiore a 30 giorni
2Settimane 1-4Diagnosi e scelta dello strumentoArtt. 12 ss., 56, 57, 84 CCIINessun termine legale; ogni settimana persa riduce la reversibilità
3Mesi 1-3Costruzione del pianoArt. 56, commi 1-3, CCII; art. 39 CCIIIl piano deve avere data certa
4Mesi 2-4Trattativa con i creditoriArt. 56, comma 2, lett. d), CCIICreditori estranei pagati integralmente alla scadenza
5Mesi 3-5Attestazione del professionista indipendenteArt. 56 CCII; art. 2, comma 1, lett. o), CCII; art. 342 CCIIL’attestazione deve precedere gli atti esecutivi
6Giorno XData certa, accordi, eventuale pubblicazioneArt. 56 CCII; art. 2704 c.c.Atti esecutivi provati per iscritto e con data certa
7Anni 1-5Esecuzione e monitoraggioArt. 56, comma 2, lett. f), CCIIVerifiche periodiche; scostamenti gestiti con le misure previste
8Se il piano si rompeDomanda di liquidazione giudiziale e periodo sospettoArtt. 166, 170 CCIIRevocatorie: 1 anno / 6 mesi a ritroso dalla domanda; decadenza 3 anni dall’apertura, 5 dall’atto
9Dopo l’aperturaStato passivo, revocatorie, profili penali, impugnazioniArtt. 166, comma 3, lett. d), 206-207, 324, 342 CCIIOpposizione allo stato passivo nei termini di legge; ricorso per cassazione

Due avvertenze di lettura. La prima: i mesi indicati per le tappe 2-6 non sono termini di legge, ma l’arco temporale in cui, nella prassi professionale, queste attività si svolgono per un’impresa di dimensioni medio-piccole; possono comprimersi o dilatarsi molto secondo la qualità della contabilità e la disponibilità dei creditori. La seconda: le tappe 8 e 9 potrebbero non arrivare mai. Un piano che funziona si chiude silenziosamente con il ritorno all’equilibrio. Ma è proprio pensando a quelle ultime due tappe che le prime sette vanno costruite.


Giorno 0: il segnale che nessuno vuole vedere

Cosa succede

Siamo al punto di partenza, ed è un punto che quasi mai coincide con un evento clamoroso. Nella maggior parte delle imprese la crisi non si annuncia con un pignoramento: si annuncia con uno scadenzario che si allunga, con un rapporto tra debiti a breve e liquidità che peggiora trimestre dopo trimestre, con il ricorso sistematico all’anticipo fatture per pagare stipendi e contributi. A volte il segnale arriva dall’esterno: una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS o dell’agente della riscossione che segnala esposizioni rilevanti; oppure la lettera del collegio sindacale che chiede conto dell’andamento.

La norma

Il quadro normativo di questa fase è più severo di quanto molti imprenditori immaginino. L’art. 2086, secondo comma, c.c. impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. L’art. 3 CCII declina lo stesso dovere per l’imprenditore individuale e collettivo, indicando i segnali da monitorare: squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, sostenibilità dei debiti per almeno i dodici mesi successivi, debiti per retribuzioni o verso fornitori scaduti oltre determinate soglie.

La definizione di crisi è contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. a), CCII: lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. L’insolvenza, alla lett. b), è invece l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. L’art. 56 CCII consente il piano attestato in entrambe le situazioni.

Il sistema delle segnalazioni completa la cornice. L’art. 25-octies CCII impone all’organo di controllo societario di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la composizione negoziata, fissando un termine congruo, non superiore a trenta giorni, entro cui l’organo amministrativo deve riferire le iniziative intraprese. L’art. 25-novies CCII prevede le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (tra cui INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e agente della riscossione) al superamento di determinate soglie di esposizione.

I termini che si attivano

In questa fase non esiste un termine perentorio in senso processuale. Esiste però un orizzonte temporale che fa da metro a tutto il resto: i dodici mesi di flussi di cassa prospettici previsti dall’art. 2, comma 1, lett. a), CCII. Quando la proiezione a dodici mesi mostra un fabbisogno scoperto, l’impresa è tecnicamente in crisi, e l’obbligo di attivarsi senza indugio non è più una raccomandazione.

Se la segnalazione arriva dall’organo di controllo, il termine fissato dal collegio sindacale, non superiore a trenta giorni, è la prima vera scadenza della cronologia: la risposta dell’organo amministrativo, o il suo silenzio, resteranno agli atti e verranno letti, in caso di successiva liquidazione giudiziale, anche nella prospettiva della responsabilità degli amministratori.

Cosa può fare il debitore ora

In questo momento il ventaglio delle possibilità è il più ampio dell’intera cronologia. Al giorno 0 tutte le porte sono aperte: piano attestato, composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, e perfino un semplice riassetto finanziario concordato con le banche. L’impresa non ha ancora creditori che agiscono in via esecutiva, gli istituti di credito dialogano, i fornitori concedono ancora tempo.

Le azioni utili sono concrete: ricostruire uno scadenzario affidabile, separare debiti scaduti da debiti a scadere, predisporre una proiezione di cassa a dodici mesi, verificare lo stato delle segnalazioni ricevute e dei rapporti con i creditori pubblici. Nulla di tutto questo è ancora “il piano”, ma tutto questo diventerà la sua base dati.

Ciò che invece è già precluso, o quantomeno rischioso, è agire da soli con pagamenti selettivi. Pagare prima il fornitore più insistente, rimborsare il finanziamento del socio, concedere una garanzia alla banca che minaccia di revocare il fido: sono tutti atti che, compiuti fuori da un piano, potranno essere rivisti dal curatore in un’eventuale liquidazione giudiziale e, nei casi più gravi, assumere rilievo penale.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più diffuso è la negazione. L’imprenditore interpreta la tensione di cassa come un fenomeno stagionale e rinvia ogni valutazione al bilancio successivo. Il risultato è che, quando la decisione arriva, la crisi è già diventata insolvenza e l’insolvenza non è più reversibile. Il piano attestato presuppone che il risanamento sia realisticamente possibile: ogni mese di negazione erode esattamente quel margine.

Quanto dura realmente

Non esiste una durata legale di questa fase, e non esistono statistiche ufficiali sul tempo che le imprese impiegano a reagire ai segnali di crisi. L’esperienza comune degli operatori del settore suggerisce però che il ritardo è la regola e non l’eccezione: l’intero impianto degli artt. 3 e 25-octies CCII esiste proprio perché il legislatore ha preso atto che le imprese tendono ad attivarsi tardi. Il tempo utile per un piano attestato si misura in settimane, non in anni.


Settimane 1-4: la diagnosi e il bivio tra gli strumenti

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase. L’imprenditore ha deciso di guardare i numeri, e la domanda cambia natura: non più “abbiamo un problema?”, ma “quale strada percorrere?”. È la fase più sottovalutata e, paradossalmente, la più decisiva. Il piano attestato è uno strumento potente, ma è adatto solo a un certo tipo di crisi. Sceglierlo quando non è la soluzione giusta significa perdere mesi e arrivare alla liquidazione giudiziale con atti esecutivi privi di copertura.

La norma

Il CCII disegna una scala di strumenti con gradi crescenti di intervento giudiziale. Al gradino più basso c’è il piano attestato di risanamento dell’art. 56, strumento stragiudiziale che non richiede alcun deposito in tribunale. Poco sopra si colloca la composizione negoziata della crisi, disciplinata dagli artt. 12 e seguenti CCII, che trae origine dal D.L. 118/2021: l’imprenditore chiede la nomina di un esperto indipendente che agevola le trattative e può domandare al tribunale misure protettive e cautelari. Più in alto stanno gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 ss. CCII), soggetti a omologazione, e il concordato preventivo (artt. 84 ss. CCII).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito da tempo la natura dello strumento: il piano attestato non è una procedura concorsuale, ma si colloca nell’area delle convenzioni stragiudiziali, poiché manca qualunque intervento del giudice e manca la partecipazione necessaria dell’intero ceto creditorio (in questo senso Cass. civ. n. 1895/2018 e Cass. civ. n. 9087/2018). Da questa qualificazione discendono conseguenze molto concrete sulla timeline.

I termini che si attivano

Il dato temporale che condiziona la scelta è uno solo: il piano attestato non sospende nulla. Non esistono misure protettive, gli interessi continuano a maturare, i creditori estranei conservano ogni facoltà di agire. Se nella fase di diagnosi emerge che un creditore ha già ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, o sta per notificare un pignoramento presso terzi ai clienti dell’impresa, l’orologio dei creditori corre più veloce di quello del piano.

La composizione negoziata, al contrario, consente di chiedere misure protettive con l’istanza di nomina dell’esperto o successivamente, con conferma giudiziale; la durata iniziale e le proroghe sono fissate dall’art. 19 CCII entro limiti massimi complessivi, e l’incarico dell’esperto ha a sua volta una durata definita dall’art. 17 CCII, con possibilità di prosecuzione. È un orologio diverso, più protetto ma anche più visibile. La combinazione tra i due strumenti è espressamente prevista: l’art. 23 CCII indica, tra gli esiti della composizione negoziata, proprio la predisposizione di un piano attestato di risanamento.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva di questa fase è la scelta consapevole dello strumento, fatta prima che siano i creditori a sceglierlo al posto dell’impresa. Le opzioni sono tre, grosso modo.

La prima è procedere con il piano attestato puro, quando l’esposizione è concentrata su un numero limitato di creditori (tipicamente le banche e alcuni fornitori), i rapporti sono ancora dialoganti e non ci sono azioni esecutive imminenti. È la strada che garantisce la massima riservatezza.

La seconda è aprire una composizione negoziata e usarla come contenitore protetto della trattativa, con la possibilità di chiudere con un piano attestato o con un accordo sottoscritto anche dall’esperto. È la strada adatta quando c’è il rischio concreto di iniziative esecutive che farebbero saltare la trattativa.

La terza è valutare direttamente uno strumento omologabile, quando serve vincolare creditori non aderenti o quando l’entità dello squilibrio rende poco credibile un risanamento basato solo su accordi individuali.

Ciò che in questa fase diventa precluso, man mano che le settimane passano, è la riservatezza stessa: più tempo si impiega, più è probabile che qualche creditore si muova e trasformi una crisi privata in una crisi pubblica.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è scegliere il piano attestato perché “costa meno fatica” e non richiede di andare in tribunale, senza verificare se l’impresa sia davvero in grado di sopportare l’assenza di protezione. Un piano attestato costruito in quattro mesi mentre un fornitore pignora i crediti verso i clienti è un piano che nasce già morto.

Il secondo errore, speculare, è sottovalutare il piano attestato ritenendolo uno strumento “debole”. In realtà il suo effetto differito, cioè l’esenzione da revocatoria e da alcune fattispecie di bancarotta, è identico nella sostanza a quello di strumenti molto più onerosi, a patto che il piano sia idoneo.

Quanto dura realmente

Per un’impresa con contabilità ordinata la diagnosi preliminare e la scelta dello strumento possono richiedere poche settimane. Quando la contabilità è arretrata, i conti bancari non sono riconciliati o manca un controllo di gestione, questa fase può estendersi fino a due o tre mesi, solo per ricostruire una base dati attendibile. Non esistono rilevazioni ufficiali su questi tempi, trattandosi di attività interamente stragiudiziale: le indicazioni sono quelle che derivano dalla prassi professionale e vanno verificate caso per caso.


Mesi 1-3: il piano prende forma sulla carta

Cosa succede

Il calendario ora corre. La scelta è fatta, e l’impresa, con i suoi consulenti, comincia a scrivere il documento che dovrà reggere per anni lo sguardo dei creditori, dell’attestatore e, forse, di un giudice. Il piano non è un business plan qualunque. È un documento giuridicamente tipizzato, con un contenuto minimo imposto dalla legge, destinato a diventare il parametro con cui verrà valutato ogni atto compiuto nei mesi successivi.

La norma

L’art. 56, comma 1, CCII consente all’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria. Il comma 2 stabilisce che il piano deve avere data certa e deve indicare, tra l’altro: la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa; le principali cause della crisi; le strategie d’intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio; i creditori e l’ammontare dei crediti di cui si propone la rinegoziazione e lo stato delle trattative, con l’elenco dei creditori estranei e l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza; gli apporti di finanza nuova; i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, e gli strumenti da adottare in caso di scostamento; il piano industriale con l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.

Il D.Lgs. 136/2024, cosiddetto correttivo ter, in vigore dal 28 settembre 2024, ha ampliato questo contenuto minimo, richiedendo la specificazione analitica dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente. Al piano vanno inoltre allegati i documenti indicati dall’art. 39 CCII: scritture contabili e fiscali, dichiarazioni e bilanci degli ultimi esercizi, stato particolareggiato ed estimativo delle attività, elenco dei creditori con le rispettive cause di prelazione, e gli altri atti previsti dalla norma.

I termini che si attivano

Il primo termine rilevante di questa fase non è una scadenza, è un requisito: il piano deve avere data certa, ai sensi dell’art. 56, comma 2, CCII e secondo le regole dell’art. 2704 c.c. Senza data certa, il curatore di un’eventuale liquidazione giudiziale, terzo rispetto al piano, potrà contestare che il documento esistesse davvero nel momento in cui gli atti esecutivi sono stati compiuti. La giurisprudenza lo ha già verificato in concreto: nella vicenda decisa dalla Cassazione nel gennaio 2023, il tribunale di merito aveva negato l’esenzione anche perché piano e attestazione risultavano privi di data certa.

Il secondo dato temporale è l’orizzonte del piano. La legge non fissa una durata massima, ma i principi di attestazione elaborati dalla professione e la prassi consolidata considerano ragionevole un arco di tre-cinque anni: oltre questo limite la prevedibilità delle proiezioni si degrada, e con essa la tenuta dell’attestazione.

Cosa può fare il debitore ora

In questa fase il debitore costruisce il perimetro dello scudo: ciò che non entra nel piano non sarà protetto. Le scelte da compiere sono tecniche ma hanno effetti giuridici diretti.

Occorre indicare con precisione gli atti esecutivi: pagamenti, garanzie, cessioni, operazioni straordinarie. Una formulazione generica (“si procederà a rinegoziare i debiti commerciali”) non consente di collegare con certezza un singolo pagamento al piano. Una formulazione analitica, per categorie e per soggetti, costruisce invece la prova futura.

Occorre prevedere fin da ora gli scenari alternativi. L’art. 56 impone di indicare gli strumenti da adottare in caso di scostamento: un piano che prevede soglie di allarme e interventi correttivi già descritti può assorbire un risultato inferiore alle attese senza perdere la sua idoneità.

Occorre, infine, trattare con attenzione i creditori estranei. Il piano non può imporre loro nulla: deve dimostrare di avere le risorse per pagarli integralmente alle scadenze originarie.

Ciò che resta precluso anche in questa fase è compiere atti “in anticipo” rispetto al piano. Un pagamento eseguito oggi, mentre il documento è ancora in bozza e l’attestazione non esiste, non sarà coperto dall’esenzione, anche se domani comparirà nel testo definitivo.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è scrivere un piano “narrativo”, ricco di intenzioni e povero di numeri verificabili. Il secondo, altrettanto grave, è sovrastimare i ricavi futuri per far quadrare la manovra. È esattamente ciò che il giudice, anni dopo, andrà a cercare: la Cassazione, a partire dalla sentenza del 5 luglio 2016, n. 13719, ha chiarito che l’esenzione non discende automaticamente dall’esistenza dell’attestazione, ma richiede una verifica ex ante dell’idoneità del piano a consentire il risanamento.

Quanto dura realmente

La redazione di un piano completo, con piano industriale, proiezioni economico-finanziarie, analisi di sensitività e documentazione ex art. 39 CCII, richiede nella prassi da uno a tre mesi per un’impresa di dimensioni medio-piccole, e tempi più lunghi per gruppi o imprese con molte linee di business. Il fattore che più incide sulla durata è la qualità dei dati contabili di partenza, non la complessità giuridica del documento.


Mesi 2-4: la trattativa, banca per banca e fornitore per fornitore

Cosa succede

Da questo momento in poi il piano smette di essere un documento interno e diventa un oggetto di negoziazione. Le fasi di redazione e trattativa si sovrappongono quasi sempre: le prime bozze vengono sottoposte alle banche, che chiedono modifiche; i fornitori principali vengono sondati sulla disponibilità a uno stralcio o a una dilazione; le posizioni verso l’Erario e gli enti previdenziali vengono verificate per capire quali strumenti di dilazione siano percorribili. È un lavoro fatto di incontri, bozze di term sheet, controproposte.

La norma

L’art. 56, comma 2, lett. d), CCII impone di indicare nel piano i creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle trattative. La trattativa, quindi, entra nel piano come dato di fatto documentato. Accanto a essa, la stessa lettera impone l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza.

Gli accordi con i creditori aderenti sono contratti di diritto comune: dilazioni, remissioni parziali, rinunce agli interessi, pacta de non petendo, consolidamenti di debito a breve in debito a medio termine, eventuali conversioni di crediti in strumenti partecipativi. Nessuno di essi vincola i creditori che non li sottoscrivono. È la differenza strutturale rispetto agli accordi di ristrutturazione omologati, e in particolare a quelli a efficacia estesa, che possono coinvolgere anche creditori dissenzienti di una stessa categoria.

I termini che si attivano

Il termine che conta in questa fase è un termine sostanziale: i creditori estranei devono essere pagati integralmente alle scadenze contrattuali. Il piano attestato non conosce moratorie legali. Se un fornitore non aderente ha un credito scaduto, il piano deve prevederne il pagamento; se non lo fa, quel creditore potrà agire in via monitoria ed esecutiva in qualunque momento, e la credibilità del piano ne risentirà.

Per i crediti delle banche, il dato temporale si lega spesso alla durata degli affidamenti in essere e alle clausole di decadenza dal beneficio del termine: la trattativa deve chiudersi prima che la banca eserciti il recesso o dichiari la decadenza.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva della trattativa è la possibilità di trasformare creditori potenzialmente ostili in creditori aderenti, prima che scelgano la via giudiziale. Il debitore può, concretamente, proporre un calendario di rientro sostenibile; offrire garanzie nuove su beni dell’impresa, destinate a essere protette dall’esenzione se inserite nel piano; condizionare l’efficacia degli accordi al rilascio dell’attestazione, così che nessun atto sia compiuto prima che lo scudo esista.

C’è poi un aspetto che riguarda il consenso nel tempo. È buona pratica che il piano sia licenziato nella sua versione definitiva quando gli accordi con i creditori principali sono già raggiunti o in avanzato stato di formalizzazione: un attestatore difficilmente potrà ritenere fattibile un piano che si regge su adesioni del tutto ipotetiche.

Ciò che resta precluso è costringere un creditore a partecipare. Se un creditore rilevante rifiuta ogni accordo e la sua posizione non può essere pagata integralmente, il piano attestato probabilmente non è lo strumento adatto e occorre tornare al bivio della tappa precedente.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è la trattativa “a macchia di leopardo”, condotta con i creditori più vicini o più aggressivi senza una visione d’insieme, magari concedendo a uno condizioni migliori di quelle previste dal piano per chiudere in fretta. Ogni concessione extra-piano è un atto non coperto. Il secondo errore è trascurare il profilo delle banche come terzi qualificati: la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, ord. 3 marzo 2023, n. 6508, e prima ancora Cass. civ. n. 3018/2020) ha precisato che la valutazione ex ante dell’idoneità del piano è parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente. Una banca che partecipa alla manovra ha un onere di verifica più intenso di un piccolo fornitore, e lo sa: per questo chiederà documentazione, e il debitore deve essere pronto a fornirla.

Quanto dura realmente

La durata della trattativa dipende da due variabili: il numero di creditori coinvolti e i tempi decisionali interni delle banche, che spesso devono sottoporre le proposte ai propri organi deliberanti. Con un numero limitato di istituti e fornitori, la negoziazione può chiudersi in due-tre mesi; con pool bancari numerosi o crediti ceduti a società veicolo, i tempi si allungano sensibilmente. Anche qui non esistono dati ufficiali: le indicazioni sono di prassi.


Mesi 3-5: l’attestazione, il giorno in cui un terzo firma

Cosa succede

Sono passati alcuni mesi dai primi segnali. Il piano è scritto, le trattative sono avanzate, e arriva il momento in cui un professionista indipendente deve assumersi, con la propria firma, la responsabilità di dichiarare che i dati sono veri e che il piano è fattibile. È il passaggio che trasforma un documento aziendale in un piano attestato, e con esso in un potenziale scudo.

La norma

L’art. 56 CCII affida a un professionista indipendente il compito di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano. I requisiti del professionista sono fissati dall’art. 2, comma 1, lett. o), CCII: deve essere iscritto nell’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese e nel registro dei revisori legali, possedere i requisiti previsti dall’art. 2399 c.c., non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza, e non aver prestato, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore né essere stato membro dei suoi organi di amministrazione o controllo.

Il contenuto dell’attestazione è stato definito dalle Sezioni Unite in un passaggio che resta attuale: la relazione deve fornire dati, informazioni e valutazioni, sulla base di riscontri effettuati, in modo tale che i destinatari possano verificare la congruità e la logicità del giudizio espresso (Cass. civ., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521, pronunciata in materia di concordato ma costantemente richiamata per gli strumenti attestati).

Sul versante penale, l’art. 342 CCII punisce con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro il professionista che nelle relazioni o attestazioni espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti allegati. La Cassazione penale ha chiarito che la nuova formulazione non ha ristretto l’area del fatto punibile rispetto al previgente art. 236-bis della legge fallimentare (Cass. pen., Sez. V, 23 febbraio 2024, dep. 28 marzo 2024, n. 13016).

I termini che si attivano

Il termine cruciale di questa tappa è un rapporto di precedenza: l’attestazione deve esistere, con data certa, prima del compimento degli atti esecutivi che si vogliono proteggere. Un atto compiuto nel periodo tra la data del piano e la data dell’attestazione non gode di copertura, perché lo scudo presuppone un piano già attestato.

C’è poi un profilo temporale meno evidente: l’attestazione fotografa una situazione a una certa data. Se tra la chiusura dei dati contabili su cui l’attestatore ha lavorato e la firma passano mesi, e nel frattempo l’impresa ha perso un cliente importante, quella fotografia non è più attendibile. Più breve è l’intervallo, più solida è l’attestazione.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva di questa tappa è la scelta e la gestione del rapporto con l’attestatore: una scelta sbagliata oggi diventa un’eccezione del curatore domani.

Il debitore nomina l’attestatore, e questa è una libertà che va esercitata con rigore. Occorre verificare in concreto i requisiti di indipendenza, anche quelli meno ovvi: incarichi professionali pregressi a società del gruppo, rapporti con i soci, collaborazioni con i consulenti che hanno redatto il piano. La mancanza di indipendenza non è un vizio formale, perché travolge la credibilità dell’intera attestazione.

Il debitore deve inoltre mettere l’attestatore in condizione di lavorare davvero: accesso completo alla contabilità, alle posizioni bancarie, ai contratti, alle informazioni sulle trattative. Un’attestazione resa su dati parziali, con verifiche a campione non documentate, è esattamente ciò che il giudice ritiene inidoneo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, affianca l’impresa proprio in questo passaggio: verificando i requisiti dell’attestatore e la coerenza tra piano, accordi e relazione prima che la firma renda tutto definitivo.

Ciò che diventa precluso, in questa fase, è intervenire sul contenuto dell’attestazione. Il debitore può fornire dati e chiarimenti; non può orientare il giudizio del professionista. Ogni pressione in questo senso esporrebbe entrambi.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è l’attestazione “di cortesia”: una relazione breve, che riproduce le conclusioni del piano senza dare conto delle verifiche compiute e del metodo seguito. Il secondo errore è il ribaltamento cronologico: accordi firmati, pagamenti eseguiti, e attestazione datata qualche settimana dopo, magari per ragioni di urgenza. Nel giudizio revocatorio, quelle settimane possono valere l’intero importo degli atti compiuti.

Quanto dura realmente

Il lavoro dell’attestatore, che comprende la verifica della veridicità dei dati (con controlli sostanziali su saldi bancari, crediti, magazzino, debiti) e l’analisi della fattibilità (con stress test sulle ipotesi del piano), richiede nella prassi da alcune settimane a due mesi, secondo la complessità dell’impresa e la qualità della documentazione disponibile. Quando i dati sono disordinati, i tempi dell’attestazione possono diventare il vero collo di bottiglia dell’intera cronologia.


Giorno X: la data certa, gli accordi, la scelta della pubblicità

Cosa succede

Siamo al giorno in cui il piano “nasce” giuridicamente. Il documento definitivo, l’attestazione e gli accordi con i creditori aderenti vengono formalizzati. È il giorno X della cronologia: da qui in avanti ogni atto compiuto in esecuzione del piano può, se tutti i requisiti sono rispettati, beneficiare dell’esenzione. Prima di questo giorno, nessuno scudo. Dopo, uno scudo condizionato.

La norma

L’art. 56 CCII prevede che il piano, l’attestazione e gli accordi conclusi con i creditori possano essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore, e che gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano debbano essere provati per iscritto e avere data certa. La data certa si acquisisce con gli strumenti dell’art. 2704 c.c.: atto pubblico o scrittura autenticata, registrazione, spedizione in plico raccomandato senza busta, posta elettronica certificata, marca temporale, o altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.

La pubblicazione nel registro delle imprese è facoltativa. Non è necessaria per l’esenzione da revocatoria, ma produce effetti ulteriori sul piano fiscale, collegati alla disciplina delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti e delle note di variazione IVA; per il piano ex art. 56 CCII l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 222/2024, ha ritenuto applicabile l’agevolazione sulle sopravvenienze attive in presenza di pubblicazione.

I termini che si attivano

Da questo giorno ogni atto esecutivo deve nascere per iscritto e con data certa: è l’unico modo per dimostrare, anni dopo, che è stato compiuto dopo l’attestazione e in esecuzione del piano. Non si tratta di un termine perentorio che si consuma, ma di una condizione che accompagna ogni singola operazione per tutta la durata dell’esecuzione.

La data del giorno X non ha invece alcun effetto sul calcolo del periodo sospetto in caso di successiva liquidazione giudiziale: il piano attestato non è una domanda giudiziale, e i termini a ritroso delle revocatorie decorreranno dalla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, secondo l’art. 170 CCII. Non esiste consecuzione tra piano e procedura successiva.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva del giorno X è la costruzione della catena documentale: piano, attestazione, accordi e atti esecutivi devono formare una sequenza cronologica leggibile da chiunque.

Il debitore può, concretamente, fare in modo che ogni accordo attuativo richiami in premessa il piano e l’attestazione, e li alleghi; far acquisire data certa contestualmente a tutti i documenti fondamentali; conservare una copia integrale e sottoscritta del piano in più luoghi, perché sarà quella copia a dover essere prodotta in giudizio.

Quest’ultimo punto non è un eccesso di prudenza. Con l’ordinanza 20 dicembre 2024, n. 33618, la Cassazione ha stabilito che, quando il curatore oppone in sede di verifica del passivo l’eccezione revocatoria, spetta al creditore che invoca l’esenzione allegare e provare documentalmente i presupposti del piano attestato; il piano non prodotto, o privo della sottoscrizione del debitore, non consente di superare l’eccezione, con la conseguenza che la garanzia viene travolta e il credito ammesso in chirografo.

Sulla pubblicazione il debitore deve compiere una scelta ponderata: pubblicare significa rinunciare alla riservatezza (chiunque consulti il registro vedrà il piano), ma consente di accedere ai benefici fiscali collegati. Non pubblicare preserva la discrezione verso clienti e concorrenti.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più comune è la data certa “a posteriori”: documenti firmati in giorni diversi, raccolti in una cartella e datati tutti insieme settimane dopo. Oppure accordi stipulati con semplice scrittura privata non registrata e scambiati via posta ordinaria. In sede di revocatoria, un documento senza data certa è opponibile al curatore solo con enormi difficoltà.

Quanto dura realmente

Il giorno X è, appunto, un giorno, o al massimo un breve intervallo di pochi giorni in cui si concentrano firme, autentiche e invii via PEC. Il consiglio pratico è concentrare tutto nel minor tempo possibile, per evitare che eventi sopravvenuti si inseriscano tra un documento e l’altro. Se si sceglie la pubblicazione, ai tempi della formalizzazione si aggiungono quelli dell’iscrizione nel registro delle imprese, normalmente contenuti.


Anni 1-5: l’esecuzione, il monitoraggio e la tentazione di improvvisare

Cosa succede

Il piano è in vigore. Le banche applicano il nuovo piano di ammortamento, i fornitori aderenti ricevono le rate concordate, l’impresa attua le misure industriali previste: chiusura di un reparto in perdita, rinegoziazione dei contratti di locazione, dismissione di un immobile non strumentale. È la fase più lunga della cronologia, e anche quella in cui l’attenzione cala. Il rischio non è più l’urgenza, ma l’abitudine.

La norma

L’art. 56, comma 2, lett. f), CCII impone che il piano indichi i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti. È una norma che guarda al futuro: il legislatore sa che nessun piano pluriennale si realizza esattamente come previsto, e pretende che il documento contenga già la risposta agli imprevisti.

L’esenzione da revocatoria dell’art. 166, comma 3, lett. d), CCII copre gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato e in esso indicati. Il riferimento agli atti “indicati” nel piano è il perimetro della protezione. La stessa disposizione esclude l’esenzione in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore, o di dolo o colpa grave del debitore quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell’atto, e precisa che l’esenzione opera anche rispetto alla revocatoria ordinaria. Questo ultimo punto recepisce quanto la Cassazione aveva già affermato nel vigore della legge fallimentare con le sentenze del 16 gennaio 2023, n. 1147, e del 24 gennaio 2023, n. 2176.

Sul versante penale, l’art. 324 CCII esclude l’applicazione delle fattispecie di bancarotta preferenziale (art. 322, comma 3) e di bancarotta semplice (art. 323) ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione del piano attestato.

I termini che si attivano

In questa fase i termini sono quelli che l’impresa si è data da sola nel piano: le date di verifica periodica degli indicatori e le soglie di scostamento oltre le quali scattano gli interventi correttivi. Non sono termini di legge, ma la loro violazione ha una conseguenza giuridica molto concreta: un piano i cui scostamenti non vengono gestiti può diventare inidoneo in corso d’opera, e gli atti compiuti dopo quel momento rischiano di non essere più considerati esecuzione di un piano ragionevole.

Accanto a questi, restano i termini contrattuali verso i creditori estranei, che vanno pagati integralmente alla scadenza, e i termini degli accordi con i creditori aderenti, che normalmente contengono clausole risolutive in caso di inadempimento.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva dell’esecuzione è la disciplina: fare solo ciò che il piano prevede, documentarlo, e reagire subito quando i numeri si discostano.

Il debitore può impostare un sistema di reporting periodico, confrontando i risultati effettivi con quelli attesi e conservando traccia delle verifiche. Può attivare gli scenari alternativi già descritti nel piano, se lo scostamento rientra tra quelli previsti. Può, se lo scostamento è sostanziale e non era stato previsto, predisporre una modifica del piano e sottoporla a una nuova attestazione: i principi di attestazione elaborati dalla professione considerano la riattestazione il presidio necessario quando il piano subisce modifiche sostanziali, e un piano modificato senza nuova attestazione espone gli atti successivi.

Può, infine, verificare a ogni pagamento significativo che l’atto sia effettivamente riconducibile a una previsione del piano, e acquisirne la data certa.

Ciò che è precluso è l’esecuzione “creativa”: pagamenti a creditori non previsti, garanzie nuove non contemplate, rimborsi ai soci, operazioni infragruppo non descritte. Ognuno di questi atti esce dal perimetro dell’esenzione civile e da quello dell’esenzione penale.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più insidioso è il pagamento “di buon senso”. Un fornitore estraneo minaccia di interrompere le forniture, e l’impresa, per evitare il blocco produttivo, gli paga un saldo con uno sconto, fuori da ogni previsione. La scelta può essere commercialmente comprensibile, ma quel pagamento non è coperto. Il secondo errore è la paralisi davanti allo scostamento: l’impresa registra per tre trimestri consecutivi risultati inferiori alle attese, ma non attiva nulla, confidando in una ripresa. Quando la ripresa non arriva, il piano è già diventato un documento superato da mesi.

Quanto dura realmente

L’esecuzione occupa l’intero orizzonte del piano, che nella prassi si colloca tra i tre e i cinque anni. I pagamenti ai creditori possono in alcuni casi estendersi oltre questo arco, ma l’equilibrio economico-finanziario deve essere raggiunto entro il periodo di piano. Non esistono statistiche pubbliche sulla percentuale di piani attestati che giungono a buon fine, essendo strumenti non soggetti a registrazione obbligatoria: ogni affermazione diversa andrebbe presa con estrema cautela.


Se il piano si rompe: la domanda di liquidazione giudiziale e l’orologio che corre all’indietro

Cosa succede

Supponiamo che le cose vadano male. Il principale cliente dell’impresa entra a sua volta in crisi, i ricavi crollano oltre ogni soglia prevista dall’analisi di sensitività, le rate non vengono pagate. Un creditore estraneo, o il pubblico ministero, o la stessa impresa, deposita una domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Da questo momento in poi la storia cambia narratore: non è più l’impresa a scrivere la cronologia, ma il tribunale e, dopo l’apertura, il curatore.

La norma

La liquidazione giudiziale si apre con sentenza del tribunale, su domanda del debitore, di uno o più creditori, degli organi di controllo e vigilanza o del pubblico ministero, ricorrendone i presupposti dimensionali e lo stato di insolvenza. Con la sentenza si apre anche la stagione delle azioni revocatorie.

L’art. 166 CCII disciplina la revocatoria concorsuale. Il primo comma elenca gli atti “anormali” revocabili salvo che l’altra parte provi di non conoscere lo stato di insolvenza: tra questi, gli atti a titolo oneroso con prestazioni sproporzionate compiuti nell’anno anteriore, i pagamenti di debiti scaduti non effettuati con denaro o mezzi normali, i pegni e le ipoteche volontarie costituiti nell’anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti e quelli costituiti nei sei mesi anteriori per debiti scaduti. Il secondo comma riguarda gli atti “normali” (pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, atti a titolo oneroso, garanzie contestuali) compiuti nei sei mesi anteriori, revocabili se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato di insolvenza.

L’art. 170 CCII fissa due regole temporali decisive: i termini a ritroso decorrono dalla data di deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, e le azioni revocatorie non possono essere promosse decorsi tre anni dall’apertura e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.

I termini che si attivano

Il periodo sospetto si calcola a ritroso dal deposito della domanda di liquidazione giudiziale: un anno per gli atti anormali e le garanzie per debiti non scaduti, sei mesi per gli atti normali e le garanzie per debiti scaduti. La data del piano non sposta questi termini: non c’è consecuzione tra il piano attestato e la procedura che segue, perché il piano non è una domanda giudiziale.

Il curatore decade dall’azione revocatoria decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto (art. 170 CCII). Per un piano attestato eseguito da tempo, questo secondo limite può essere determinante: gli atti compiuti nei primi anni di esecuzione possono essere ormai fuori portata.

Cosa può fare il debitore ora

Quando la domanda di liquidazione giudiziale è depositata ma la sentenza non è ancora intervenuta, esiste un’ultima finestra: verificare se l’insolvenza sia ancora gestibile con uno strumento diverso e più protetto. Il debitore può, nei limiti e con le forme previste dal Codice, valutare l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi con richiesta di misure protettive; la scelta va compiuta con estrema rapidità e con una valutazione onesta della reversibilità residua.

Se invece la strada della liquidazione è segnata, il debitore, e con lui gli amministratori, possono fare una cosa decisiva: mettere ordine nella documentazione del piano, perché sarà il materiale su cui curatore, creditori e, eventualmente, pubblico ministero lavoreranno. Piano, attestazione, accordi, prove di data certa, report di monitoraggio, verbali delle decisioni sugli scostamenti: tutto deve essere reperibile.

Ciò che è precluso è rimediare a posteriori. Una nuova attestazione datata oggi non copre atti compiuti ieri; un documento integrato ora non retroagisce.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è lo smarrimento documentale. Nella fretta degli ultimi mesi, con l’impresa in difficoltà e i consulenti magari cambiati, la copia sottoscritta del piano non si trova più, le PEC di trasmissione sono in una casella chiusa, i report di monitoraggio non sono mai stati formalizzati. È esattamente lo scenario in cui l’esenzione, pur sostanzialmente fondata, diventa impossibile da provare.

Quanto dura realmente

Tra il deposito della domanda e la sentenza di apertura trascorre, nei tribunali italiani, un periodo variabile, in genere di alcune settimane o pochi mesi, che dipende dal carico dell’ufficio, dalle eventuali istanze del debitore e dalle verifiche istruttorie. Il Codice attribuisce a questi procedimenti una trattazione prioritaria, ma non esiste un termine unico valido su tutto il territorio nazionale.


Dopo l’apertura: stato passivo, revocatorie, bancarotta e l’ultima parola della Cassazione

Cosa succede

Siamo all’ultima tappa, quella in cui il piano attestato viene messo alla prova sul serio. Il curatore esamina gli atti degli ultimi anni. Le banche che hanno ottenuto garanzie in esecuzione del piano presentano domanda di ammissione al passivo in via privilegiata. Il curatore eccepisce la revocabilità di quelle garanzie. Nel frattempo, può esserci un’indagine penale sulle cause del dissesto, che guarda ai pagamenti eseguiti e alle operazioni compiute.

La norma

La sentenza di apertura fissa l’udienza di esame dello stato passivo entro centoventi giorni dal deposito, termine che può arrivare a centocinquanta giorni nei casi di particolare complessità (art. 49 CCII). Le domande di ammissione vanno depositate almeno trenta giorni prima dell’udienza (art. 201 CCII). Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo è ammessa l’opposizione (artt. 206-207 CCII), da proporre con ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione; il decreto che decide l’opposizione è impugnabile con ricorso per cassazione.

Il curatore può far valere la revocabilità in via di eccezione già in sede di verifica del passivo, per paralizzare la domanda del creditore. È qui che si innesta il principio affermato da Cass. civ., Sez. I, 20 dicembre 2024, n. 33618: il creditore che invoca l’esenzione deve provare documentalmente i presupposti del piano attestato. Il giudice, a sua volta, verifica l’idoneità del piano con giudizio ex ante, nei limiti dell’evidente inettitudine, parametrando la valutazione sulla condizione professionale del terzo (Cass. civ. n. 3018/2020; Cass. civ., ord. 25 marzo 2022, n. 9743; Cass. civ., Sez. I, ord. 3 marzo 2023, n. 6508).

Sul fronte penale, l’art. 324 CCII sottrae alla bancarotta preferenziale e semplice i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione del piano; restano estranee all’esenzione le condotte di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale. Il professionista attestatore, dal canto suo, risponde dell’eventuale falso ai sensi dell’art. 342 CCII, e le Sezioni Unite penali hanno chiarito da tempo che anche gli enunciati valutativi possono essere falsi, quando si discostano da criteri tecnici generalmente accettati senza darne conto (Cass. pen., Sez. Un., 31 marzo 2016, n. 22474, pronunciata in materia di falso in bilancio ma ripresa nel dibattito sulle attestazioni).

I termini che si attivano

Domanda di ammissione al passivo: almeno trenta giorni prima dell’udienza di verifica. Opposizione allo stato passivo: trenta giorni dalla comunicazione del decreto. Ricorso per cassazione contro il decreto che decide l’opposizione: trenta giorni dalla comunicazione.

Un’avvertenza sul calendario estivo. Il Codice stabilisce che la sospensione feriale dei termini, che opera dal 1 al 31 agosto, di regola non si applica ai procedimenti che esso disciplina, salvo diversa previsione (art. 9 CCII). Poiché l’esatto perimetro di questa regola rispetto ai singoli giudizi collegati alla procedura va verificato caso per caso, la scelta prudente è non fare mai affidamento sul mese di agosto per guadagnare tempo in un’opposizione allo stato passivo. Nelle cause ordinarie di cognizione estranee alla procedura, invece, la sospensione dal 1 al 31 agosto opera secondo le regole generali.

Cosa può fare il debitore ora

Formalmente, dopo l’apertura, il debitore perde la gestione del patrimonio, che passa al curatore. Ma i protagonisti della difesa del piano sono molti: gli ex amministratori, esposti a responsabilità civili e penali; le banche e i fornitori che hanno ricevuto pagamenti o garanzie; lo stesso attestatore.

Per chi ha ricevuto atti esecutivi del piano, la finestra difensiva si apre con la domanda di ammissione al passivo: è lì che vanno allegati integralmente piano sottoscritto, attestazione, accordi e prove di data certa. Un deposito incompleto in questa fase può compromettere la posizione in tutti i gradi successivi, perché la produzione tardiva di documenti incontra preclusioni.

Per gli ex amministratori, la difesa passa dalla ricostruzione della sequenza: dimostrare che ogni pagamento contestato era previsto nel piano, successivo all’attestazione, dotato di data certa, e che nessuno scostamento significativo era stato ignorato.

Ciò che è precluso, a questo punto, è costruire la prova: si può solo esibire quella che si è costruita negli anni precedenti.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico del creditore è confidare nell’attestazione come se fosse un’omologazione: presentare domanda in privilegio allegando solo il contratto di finanziamento, con un generico richiamo al piano. L’errore tipico dell’ex amministratore è sottovalutare il profilo penale, ritenendo che l’art. 324 CCII copra tutto: copre i pagamenti e le operazioni in esecuzione del piano, non le distrazioni né le irregolarità documentali.

Quanto dura realmente

La verifica del passivo si svolge nei termini indicati, ma la sua definizione può richiedere più udienze. Un giudizio di opposizione allo stato passivo in tribunale dura in genere da uno a due anni, secondo il carico dell’ufficio; l’eventuale ricorso per cassazione aggiunge un ulteriore periodo che, nella realtà dei tempi della Suprema Corte, si misura spesso in anni. Le azioni revocatorie promosse in via ordinaria seguono i tempi del contenzioso civile di primo grado e dei successivi gradi di impugnazione. La vicenda giudiziaria di un piano attestato fallito può quindi durare più a lungo del piano stesso.


La stessa procedura, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati ipotetici e non riferiti a casi reali. Descrivono la stessa impresa, una società a responsabilità limitata del settore della lavorazione dei metalli, con la stessa esposizione di partenza: 1.964.380 € di debiti, di cui 1.127.600 € verso tre banche, 598.230 € verso fornitori e 238.550 € a titolo di finanziamento soci. La proiezione di cassa a dodici mesi, redatta il 15 ottobre 2026, evidenzia un fabbisogno scoperto di 318.700 €. Da qui i due calendari si separano.

Calendario A: l’impresa che agisce alle finestre giuste

15 ottobre 2026 (giorno 0). La proiezione mostra il fabbisogno scoperto. L’organo amministrativo convoca i consulenti la settimana successiva.

13 novembre 2026 (giorno 29). Chiusa la diagnosi: nessuna azione esecutiva in corso, banche dialoganti, crisi reversibile. Si sceglie il piano attestato.

22 gennaio 2027 (giorno 99). Bozza avanzata del piano: consolidamento di 684.900 € di debito bancario a breve in un finanziamento a 60 mesi garantito da ipoteca sul capannone; stralcio del 18% concordato con cinque fornitori aderenti titolari di 412.600 € di crediti (riduzione di 74.268 €, residuo 338.332 € in 20 rate mensili); fornitori estranei per 185.630 € pagati integralmente alle scadenze; finanziamento soci postergato oltre l’orizzonte di piano.

19 febbraio 2027 (giorno 127). Chiusura delle trattative con le banche e i fornitori aderenti, con accordi sottoposti a condizione sospensiva del rilascio dell’attestazione.

26 febbraio 2027 (giorno 134). Il piano definitivo acquista data certa con invio via PEC.

3 marzo 2027 (giorno 139). L’attestatore, verificati i requisiti di indipendenza, rilascia la relazione, anch’essa con data certa.

12 marzo 2027 (giorno 148). Stipula notarile del consolidamento con iscrizione dell’ipoteca, atto espressamente indicato nel piano.

16 agosto 2027. Pagamento della sesta rata di 16.917 € a un fornitore aderente, indicato nel piano.

30 settembre 2027. Il report trimestrale segnala ricavi inferiori del 7,2% alle attese: la soglia di allarme prevista è l’8%, quindi si attiva il monitoraggio rafforzato, senza modifiche sostanziali.

Ipotizziamo ora lo scenario peggiore: una crisi del principale cliente fa saltare il piano. 20 gennaio 2028: un creditore estraneo deposita domanda di liquidazione giudiziale; 22 febbraio 2028: sentenza di apertura.

Il periodo sospetto di un anno decorre a ritroso dal 20 gennaio 2028, quindi dal 20 gennaio 2027. L’ipoteca del 12 marzo 2027, costituita per un debito preesistente non scaduto, cadrebbe nel periodo annuale: in astratto sarebbe revocabile. Ma è stata iscritta dopo l’attestazione, è indicata nel piano, ha data certa. Il pagamento del 16 agosto 2027 cade nel semestre sospetto (dal 20 luglio 2027), ma è anch’esso esecuzione del piano. La banca deposita domanda di ammissione in privilegio allegando piano sottoscritto, attestazione e prove di data certa: l’udienza di verifica deve tenersi entro il 21 giugno 2028 (centoventi giorni dal 22 febbraio 2028). Esito atteso: l’esenzione è documentata; resta soggetta al vaglio ex ante dell’idoneità del piano, che l’impresa ha costruito per resistere.

Calendario B: l’impresa che lascia correre

15 ottobre 2026 (giorno 0). Stessa proiezione. L’organo amministrativo decide di attendere il bilancio.

7 aprile 2027 (giorno 174). Un fornitore insistente riceve 23.940 € a saldo, fuori da qualsiasi piano. Gli altri fornitori restano scoperti.

10 maggio 2027 (giorno 207). Un altro fornitore, munito di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, notifica un pignoramento presso terzi ai clienti dell’impresa.

28 maggio 2027 (giorno 225). Per ottenere una moratoria informale, l’impresa concede alla banca principale un’ipoteca a garanzia di un finanziamento preesistente non scaduto. Nessun piano esiste ancora.

1 giugno 2027 (giorno 229). L’impresa decide di predisporre un piano attestato.

30 settembre 2027 (giorno 350). Attestazione rilasciata. Il piano include, a posteriori, la descrizione dell’ipoteca già iscritta.

20 gennaio 2028. Domanda di liquidazione giudiziale; 22 febbraio 2028, apertura.

Il periodo sospetto annuale decorre dal 20 gennaio 2027: l’ipoteca del 28 maggio 2027 vi rientra ed è anteriore all’attestazione, quindi priva di copertura. Spetterà alla banca provare di non aver conosciuto lo stato di insolvenza, prova che per un operatore qualificato, a fronte di un pignoramento già notificato, appare difficile. Il pagamento del 7 aprile 2027, di un debito scaduto con mezzi normali, cade fuori dal semestre sospetto (che parte dal 20 luglio 2027) e sfugge alla revocatoria, ma non allo scrutinio penale sulla bancarotta preferenziale, che non ha finestre temporali di questo tipo e rispetto al quale l’esenzione dell’art. 324 CCII non opera, perché il pagamento non era esecuzione di alcun piano. Esito atteso: la garanzia bancaria rischia la revoca, gli amministratori affrontano contestazioni che il Calendario A aveva evitato.

La differenza tra i due calendari non sta nella gravità della crisi, identica, né nell’esito industriale, identico. Sta in 229 giorni di attesa e in due atti compiuti fuori dal tempo giusto.


I binari paralleli: come cambia la cronologia se si attiva un altro strumento

La cronologia descritta finora è quella del piano attestato “puro”. Nella realtà, però, spesso il piano convive con altri strumenti o viene sostituito da essi quando le circostanze lo impongono. Ogni binario parallelo modifica i tempi.

Primo binario: la composizione negoziata come contenitore del piano. Se nella tappa della diagnosi emerge il rischio di azioni esecutive, l’impresa può presentare istanza di nomina dell’esperto ai sensi degli artt. 12 e seguenti CCII. La cronologia cambia in due punti. Primo, la trattativa si svolge sotto la regia di un esperto indipendente, con la possibilità di chiedere misure protettive, che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa per la durata stabilita dal tribunale entro i limiti dell’art. 19 CCII. Secondo, l’esito può essere proprio un piano attestato ex art. 56 (art. 23 CCII), oppure un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, che produce gli stessi effetti di esenzione dalla revocatoria e dai reati di bancarotta. Il prezzo è una minore riservatezza: le misure protettive richiedono pubblicità nel registro delle imprese.

Secondo binario: gli accordi di ristrutturazione. Quando un creditore rilevante rifiuta ogni accordo e non può essere pagato integralmente, il piano attestato non basta. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) richiedono l’adesione di creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e l’omologazione del tribunale; nelle varianti agevolata e a efficacia estesa le soglie e gli effetti cambiano, fino a consentire l’estensione degli effetti ai creditori non aderenti della stessa categoria. La convenzione di moratoria (art. 62 CCII) permette invece di disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi con effetti estesi ai non aderenti. La cronologia si allunga per la fase giudiziale di omologazione, ma guadagna stabilità: i crediti per finanziamenti erogati in esecuzione di strumenti omologati possono godere della prededuzione, che il piano attestato non offre.

Terzo binario: il concordato semplificato dopo la composizione negoziata. Se la composizione negoziata si chiude senza accordo e l’esperto dà atto che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, l’imprenditore può proporre, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale, un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII). È un binario di uscita, non di risanamento, ma consente di evitare la liquidazione giudiziale.

Quarto binario: la difesa dalle iniziative dei creditori estranei durante l’esecuzione. Un piano attestato in esecuzione può essere colpito da un decreto ingiuntivo di un creditore estraneo o contestato nel suo importo. In questo caso la cronologia del piano si intreccia con quella del processo civile ordinario: l’opposizione a decreto ingiuntivo va proposta entro quaranta giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.), termine soggetto alla sospensione feriale dal 1 al 31 agosto; dopo la notifica del precetto, il creditore non può iniziare l’esecuzione prima di dieci giorni (art. 482 c.p.c.). Gestire queste scadenze senza perdere di vista il piano è essenziale: un’esecuzione forzata sul conto corrente dell’impresa può rendere impossibile il pagamento delle rate verso gli aderenti e innescare le clausole risolutive degli accordi.

Quinto binario: la conversione anticipata. Se, durante l’esecuzione, gli scostamenti rendono evidente che il piano non è più attuabile, l’impresa non deve attendere la domanda di un creditore. Può valutare il passaggio a uno strumento con controllo giudiziale finché l’insolvenza è ancora gestibile. Ogni mese di anticipo sulla domanda altrui è un mese in cui l’impresa conserva la scelta.


Le 5 finestre critiche

Nell’intera cronologia ci sono cinque momenti in cui agire, o non agire, cambia l’esito. Sono quelli che meritano un segno rosso sul calendario.

  1. La finestra dei dodici mesi. Quando la proiezione di cassa a dodici mesi mostra un fabbisogno scoperto, l’impresa è in crisi ai sensi dell’art. 2 CCII. Agire in questa finestra significa avere a disposizione tutti gli strumenti; attendere significa vederli sparire uno alla volta, a cominciare dal più riservato.
  2. La finestra della scelta dello strumento, prima della prima azione esecutiva. Finché nessun creditore ha notificato un pignoramento, il piano attestato puro è praticabile. Dopo, occorre valutare strumenti con misure protettive. La prima notifica esecutiva chiude questa finestra.
  3. La finestra dell’attestazione, prima di qualunque atto esecutivo. Nessun pagamento, nessuna garanzia, nessuna cessione prevista dal piano deve essere compiuta prima che l’attestazione esista con data certa. È la finestra più breve e la più fatale: un giorno di anticipo può privare un atto della copertura.
  4. La finestra dello scostamento. Quando gli indicatori superano le soglie previste, l’impresa deve attivare gli interventi correttivi o predisporre una nuova attestazione. Ignorare lo scostamento significa che gli atti successivi rischiano di essere valutati come esecuzione di un piano ormai inidoneo.
  5. La finestra della domanda di ammissione al passivo. Per chi ha ricevuto pagamenti o garanzie in esecuzione del piano, il deposito della domanda con tutta la documentazione, almeno trenta giorni prima dell’udienza di verifica, è l’ultima occasione piena per provare l’esenzione. Ciò che non si deposita ora rischia di non poter essere più utilizzato.

Le domande sul tempo

Posso ancora fare un piano attestato se ho già ricevuto un decreto ingiuntivo? Sì, il piano attestato non è precluso dalla presenza di un decreto ingiuntivo, ma non ne sospende gli effetti. Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, il creditore può agire subito; se non lo è, restano quaranta giorni dalla notifica per l’opposizione, con sospensione feriale dal 1 al 31 agosto. In entrambi i casi occorre valutare se il piano sia sostenibile senza protezione o se serva una composizione negoziata con misure protettive.

Quanto tempo passa, in tutto, dai primi segnali all’attestazione? Non esiste un termine legale. Per un’impresa medio-piccola con contabilità ordinata, la prassi professionale colloca la sequenza diagnosi, redazione, trattativa e attestazione in un arco indicativo di tre-cinque mesi; con dati contabili disordinati o molti creditori coinvolti il periodo può allungarsi sensibilmente.

Il pagamento che ho eseguito una settimana prima dell’attestazione è protetto? No. L’esenzione riguarda gli atti posti in essere in esecuzione di un piano attestato: un atto compiuto prima dell’attestazione non ha copertura, anche se il piano, redatto dopo, lo menziona. Resterà soggetto alle ordinarie regole della revocatoria, se cade nel periodo sospetto, e alle valutazioni penali.

Sono passati quattro anni da un pagamento eseguito in esecuzione del piano: il curatore può ancora contestarlo? Dipende dalle date. Il pagamento deve anzitutto cadere nel periodo sospetto calcolato a ritroso dal deposito della domanda di liquidazione giudiziale. Inoltre l’art. 170 CCII esclude le revocatorie decorsi tre anni dall’apertura e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto. Un atto di quattro anni fa, rispetto a una domanda recente, sarà quasi sempre fuori dal periodo sospetto; il limite quinquennale opera come ulteriore sbarramento.

Quanto dura il piano, e cosa succede alla sua scadenza? L’orizzonte tipico è di tre-cinque anni. Alla scadenza, se gli obiettivi sono stati raggiunti, il piano esaurisce la sua funzione senza alcun provvedimento conclusivo: non c’è un decreto di chiusura, perché non c’è mai stata una procedura. Resta però utile conservare l’intera documentazione almeno finché gli atti compiuti in esecuzione possono astrattamente essere oggetto di contestazione.


Le pronunce che scandiscono la procedura

I riferimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della cronologia a cui si riferiscono. I principi sono riformulati in sintesi e non riproducono le massime ufficiali.

Tappa della diagnosi e della scelta dello strumento

Cass. civ. n. 1895/2018 e Cass. civ. n. 9087/2018. Il piano attestato viene collocato fuori dal perimetro delle procedure concorsuali, nell’area degli accordi stragiudiziali, per l’assenza di un controllo giudiziale e di una partecipazione necessaria di tutti i creditori. Rilevanza temporale: da questa natura discendono l’assenza di misure protettive e l’assenza di consecuzione con la procedura successiva, due dati che condizionano la scelta dello strumento fin dalla prima settimana.

Tappa della costruzione del piano e dell’attestazione

Cass. civ., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521. Resa in materia di concordato, chiarisce che la relazione del professionista deve esporre dati, informazioni e valutazioni basati su riscontri effettivi, così da consentire ai destinatari di controllarne la logica e la coerenza. Rilevanza: fissa lo standard che l’attestazione deve rispettare nel momento in cui viene firmata e che il giudice verificherà anni dopo.

Cass. civ., 5 luglio 2016, n. 13719. Prima pronuncia di legittimità sul tema: l’esistenza dell’attestazione non comporta, di per sé, l’esenzione degli atti esecutivi dalla revocatoria; il giudice deve valutare con giudizio ex ante la manifesta idoneità del piano al risanamento. Rilevanza: rende il contenuto del piano, scritto nei primi mesi, il vero oggetto del futuro giudizio.

Tappa della trattativa con i creditori

Cass. civ., n. 3018/2020. La valutazione ex ante sull’idoneità del piano va condotta tenendo conto della qualificazione professionale del terzo che ha contrattato con il debitore, e opera in negativo, nei limiti dell’evidente inadeguatezza del piano. Rilevanza: nella fase di trattativa, le banche sanno di dover verificare il piano con attenzione proporzionata alla loro competenza.

Cass. civ., ord. 25 marzo 2022, n. 9743. Conferma che gli atti esecutivi del piano non sono sottratti in automatico alla revocatoria e che resta necessario il vaglio giudiziale sull’idoneità del piano. Rilevanza: consolida l’orientamento e ne esclude letture riduttive.

Cass. civ., Sez. I, ord. 3 marzo 2023, n. 6508. Ribadisce che l’esenzione presuppone un piano ragionevolmente attuabile, valutato ex ante con riferimento al profilo del creditore che ha ricevuto il pagamento o la garanzia. Rilevanza: rafforza l’onere di verifica dei creditori qualificati proprio nel momento in cui firmano gli accordi.

Tappa dell’esecuzione

Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2023, n. 1147. Le esenzioni previste per la revocatoria fallimentare si applicano, alle stesse condizioni, anche alla revocatoria ordinaria esercitata dal curatore o da lui proseguita. Rilevanza: amplia la stabilità degli atti compiuti durante gli anni di esecuzione.

Cass. civ., Sez. I, 24 gennaio 2023, n. 2176. Applica lo stesso principio a un mutuo ipotecario erogato da un pool di banche in esecuzione di un piano di risanamento, cassando la decisione che aveva negato l’esenzione rispetto all’azione ex art. 2901 c.c. Rilevanza: anticipa la regola poi scritta nell’art. 166, comma 3, lett. d), CCII, e mostra come nel merito fosse stata valorizzata anche l’assenza di data certa di piano e attestazione.

Tappa della liquidazione giudiziale e dello stato passivo

Cass. civ., Sez. I, 20 dicembre 2024, n. 33618. Se il curatore oppone la revocabilità di una garanzia in sede di verifica del passivo, spetta al creditore provare, come fatto impeditivo, i presupposti dell’esenzione, producendo il piano; un piano non prodotto o non sottoscritto dal debitore non consente di assolvere l’onere. Rilevanza: trasforma la conservazione documentale, curata al giorno X, nel fattore decisivo dell’ultima tappa.

Tappa dei profili penali

Cass. pen., Sez. V, 23 febbraio 2024 (dep. 28 marzo 2024), n. 13016. L’art. 342 CCII si pone in continuità con il previgente art. 236-bis della legge fallimentare e non ha reso penalmente irrilevanti condotte del professionista prima punibili. Rilevanza: la responsabilità penale dell’attestatore resta piena anche per le attestazioni rese oggi.

Cass. pen., Sez. Un., 31 marzo 2016, n. 22474. Anche le valutazioni possono integrare un falso quando, pur in presenza di criteri tecnici generalmente accettati o normativamente fissati, se ne discostano consapevolmente senza darne adeguata informazione. Rilevanza: il principio, elaborato in materia di false comunicazioni sociali, è costantemente richiamato nel dibattito sulle attestazioni di fattibilità, e spiega perché la metodologia dell’attestatore debba essere esplicitata.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene nella tappa in cui l’impresa si trova, e da lì costruisce la strategia per le tappe successive.

  1. Se sei al giorno 0, ricostruiamo lo scadenzario e la proiezione di cassa a dodici mesi insieme ai commercialisti dello staff, per verificare se ricorre la crisi ai sensi dell’art. 2 CCII.
  2. Se sei nella fase della scelta, confrontiamo gli strumenti disponibili e verifichiamo se l’assenza di misure protettive rende il piano attestato sostenibile o se occorre una composizione negoziata.
  3. Se il piano è in costruzione, redigiamo e verifichiamo il contenuto minimo dell’art. 56 CCII, inclusa l’analisi dei costi, dei ricavi e del fabbisogno richiesta dal correttivo ter.
  4. Durante la trattativa, conduciamo il confronto con banche e fornitori e formalizziamo accordi condizionati al rilascio dell’attestazione.
  5. Prima dell’attestazione, controlliamo i requisiti di indipendenza del professionista e la coerenza tra piano, accordi e relazione.
  6. Al giorno X, costruiamo la catena documentale con data certa di piano, attestazione, accordi e singoli atti esecutivi.
  7. Durante l’esecuzione, impostiamo il monitoraggio degli scostamenti e, se necessario, predisponiamo le modifiche da sottoporre a nuova attestazione.
  8. Se un creditore estraneo agisce, gestiamo opposizioni a decreto ingiuntivo e a precetto nei termini di legge, senza perdere di vista la tenuta del piano.
  9. Dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, predisponiamo domande di ammissione e opposizioni allo stato passivo con la prova documentale dell’esenzione.
  10. Difendiamo la validità degli atti esecutivi fino al giudizio di legittimità, con la stessa linea impostata all’inizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia l’abilitazione che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la qualifica che attiene direttamente alla gestione negoziata della crisi, cioè al momento in cui si valuta la reversibilità dello squilibrio, si dialoga con i creditori e si decide se procedere con un piano attestato puro o con una composizione negoziata che lo contenga. Conoscere dall’interno la logica delle trattative consente di costruire accordi coerenti con il piano fin dal primo giorno.

La continuità della strategia, dall’analisi iniziale fino all’eventuale Cassazione, è parte del metodo: chi ha impostato la sequenza documentale del piano è nella posizione migliore per difenderla quando, anni dopo, un curatore la contesta.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso, perché un piano attestato regge solo se proiezioni economiche e architettura giuridica nascono insieme.


Chiusura

La storia di un piano attestato si decide quasi sempre nei primi mesi, anche quando il suo epilogo arriva anni dopo in un’aula di tribunale. Ogni tappa lascia una traccia: una data certa, una firma, un pagamento previsto o improvvisato. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, ed è anche quella che viene sprecata più spesso.

Lo Studio Monardo si occupa di piani attestati di risanamento perché le competenze certificate dell’Avvocato coprono entrambe le estremità di questa cronologia. L’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda la fase negoziale in cui il piano si costruisce e si condivide con i creditori; la qualifica di avvocato cassazionista riguarda la fase in cui gli atti esecutivi vanno difesi in giudizio fino all’ultimo grado; il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario risponde alla composizione tipica dei creditori di un’impresa in crisi. Non promettiamo esiti: analizziamo la tappa in cui ti trovi, verifichiamo i margini ancora disponibili e costruiamo la strategia più difendibile.

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