L’imprenditore che apre la composizione negoziata della crisi e si vede rispondere dalla banca con un secco rifiuto tende a leggere quel “no” come una sentenza definitiva: il percorso è fallito, le linee di credito salteranno, il passo successivo sarà il decreto ingiuntivo. È una lettura comprensibile, ma è quasi sempre sbagliata. Il rifiuto della banca non è la fine della partita: è una mossa. E come ogni mossa ha una logica economica precisa, un costo per chi la gioca e, soprattutto, dei confini che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, “CCII”) ha tracciato con sempre maggiore nettezza, da ultimo con il correttivo introdotto dal d.lgs. 136/2024.
La banca non è un avversario irrazionale. È un’impresa vigilata che deve rispondere a regole prudenziali, a comitati crediti, a politiche di gestione dei crediti deteriorati. Quando dice “no”, lo fa perché in quel momento, con le informazioni che ha, quel “no” le sembra la scelta più conveniente. Il punto è che la legge le impone di partecipare alle trattative in modo attivo e informato, di motivare le proprie risposte, di non staccare i fidi per il solo fatto che l’impresa ha chiesto aiuto. E le mette davanti strumenti — l’accordo di ristrutturazione a efficacia estesa con soglia ridotta, le misure protettive e cautelari, il concordato semplificato — che possono rendere il suo rifiuto molto meno comodo di quanto sembri.
Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. È questo il filo di tutta la guida: ricostruire, una dopo l’altra, le mosse che una banca tipicamente compie quando decide di non trattare, e mostrare per ciascuna il limite che la vincola e la contromossa che l’imprenditore può giocare.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia per una ragione verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce la composizione negoziata dall’interno, dal lato di chi è chiamato ad agevolare le trattative tra impresa e creditori; e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è il terreno su cui si gioca il confronto con gli istituti di credito. Quando le trattative sfociano in un contenzioso — sulle misure protettive, sulle linee di credito, sull’omologazione — la qualifica di cassazionista consente di seguire la stessa linea fino all’ultimo grado.
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Chi hai di fronte: come ragiona una banca davanti a un’impresa in composizione negoziata
Per capire perché una banca rifiuta, bisogna smettere di pensarla come un unico soggetto e vederla per quello che è: una catena di decisioni. C’è il gestore della relazione, che conosce l’impresa e spesso vorrebbe salvarla. C’è l’ufficio crediti problematici o la struttura di gestione degli NPL, che ragiona per portafogli e non per singole storie. C’è il comitato che delibera, sottoposto alle regole di vigilanza prudenziale europee e alle linee guida EBA sulla classificazione dei crediti. E, sempre più spesso, c’è un soggetto esterno: un servicer o un fondo cessionario che ha acquistato il credito a sconto e ha obiettivi di rendimento e di tempo del tutto diversi da quelli della banca originaria.
Dal suo punto di vista, la domanda che la banca si pone non è “questa impresa merita di essere salvata?”, ma “quanto recupero, in quanto tempo e con quale rischio, se accetto la proposta rispetto a se la rifiuto?”. Ogni proposta dell’imprenditore viene tradotta in un confronto tra due flussi di cassa: quello promesso dal piano e quello atteso da una liquidazione giudiziale o da un’esecuzione individuale, scontati al tasso che la banca (o il fondo) usa per valutare il tempo.
Da questo calcolo discendono alcune costanti di comportamento.
La banca preferisce aggredire quando ha garanzie reali solide su beni facilmente liquidabili, quando ha fideiussioni personali di soci patrimonializzati, quando ha già accantonato buona parte della perdita a bilancio (e quindi un recupero anche basso non genera nuove rettifiche), quando ritiene che il piano dell’impresa non sia credibile o che l’imprenditore non sia trasparente.
La banca preferisce trattare quando è chirografaria o ha garanzie di scarso valore, quando la liquidazione si annuncia lunga e costosa, quando la sua esposizione è una frazione minore del passivo bancario complessivo e rischia di essere trascinata da un accordo con gli altri istituti, quando il piano è supportato da numeri verificabili e da un esperto che ne attesta la ragionevolezza, quando il rifiuto la esporrebbe a contestazioni sulla correttezza della sua condotta.
C’è poi una variabile che molti imprenditori trascurano: il rifiuto di principio è spesso una mossa di posizionamento, non una decisione definitiva. La banca dice “no” alla prima proposta perché sa che la seconda sarà migliore, perché vuole vedere se gli altri creditori aderiscono, perché attende un’informazione (una perizia, un bilancio infrannuale, un’offerta per un ramo d’azienda) che non ha ancora. Chi legge quel primo “no” come un muro abbandona il tavolo proprio quando la controparte stava aspettando la mossa successiva.
Infine c’è l’asimmetria informativa. L’imprenditore conosce la propria azienda; la banca conosce il mercato dei crediti deteriorati, i valori di realizzo nelle aste, i tempi medi delle procedure nel tribunale competente. Questa asimmetria gioca a favore della banca finché l’impresa si presenta al tavolo con richieste generiche (“ci serve respiro”, “chiediamo uno stralcio”). Si ribalta quando l’impresa arriva con un piano che dimostra, numeri alla mano, che l’alternativa liquidatoria renderebbe alla banca meno di quanto le viene offerto.
Tenere a mente questa logica di convenienza è la chiave per leggere tutto quello che segue: ogni mossa della banca che analizzeremo è una risposta razionale a un calcolo, e ogni contromossa efficace consiste nel cambiare i dati di quel calcolo.
Prima mossa: congelare le linee di credito appena la composizione negoziata diventa pubblica
La mossa
La prima cosa che la banca farà, spesso prima ancora di sedersi al tavolo, è mettere in sicurezza la propria esposizione. L’istanza di nomina dell’esperto viene presentata tramite la piattaforma telematica delle Camere di commercio e, se l’imprenditore chiede le misure protettive, l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese. Da quel momento la notizia è conoscibile e i sistemi di monitoraggio delle banche la intercettano. La reazione tipica è la sospensione dell’utilizzo dei fidi di cassa, il blocco degli anticipi su fatture e dei castelletti salvo buon fine, talvolta la comunicazione di recesso dagli affidamenti e la riclassificazione del credito tra le inadempienze probabili.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene. Una linea autoliquidante che resta aperta mentre l’impresa è in tensione finanziaria è una linea che può essere utilizzata fino al limite, aumentando l’esposizione proprio quando il rischio di perdita cresce. Congelare subito significa cristallizzare il credito al livello del giorno dell’accesso. C’è anche una ragione regolamentare: le politiche interne di molti istituti associano all’avvio di un percorso di crisi un “trigger” di revisione della posizione, e il personale della filiale non ha discrezionalità per ignorarlo.
La banca preferisce non farlo quando l’impresa lavora con anticipi su crediti verso clienti solidi: bloccare quegli anticipi significa rallentare gli incassi che servono a rientrare, e quindi peggiorare il proprio stesso recupero. Preferisce non farlo anche quando teme che il blocco venga contestato davanti al tribunale con una richiesta di misure cautelari che la costringerebbe al ripristino, con un danno reputazionale e, potenzialmente, con conseguenze sul piano risarcitorio.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge le impone regole precise, rafforzate dal correttivo del 2024.
Il primo limite sta nell’art. 16, comma 5, CCII: la notizia dell’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono, di per sé, causa di sospensione o di revoca delle linee di credito, né ragione per classificare diversamente il credito. La sospensione o la revoca restano possibili solo se imposte dalla disciplina di vigilanza prudenziale e, in quel caso, la decisione va comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa con l’indicazione delle ragioni specifiche. Una lettera standard che si limita a richiamare “l’avvio della procedura di crisi” non soddisfa questo onere.
Il secondo limite opera se l’imprenditore ha chiesto le misure protettive. L’art. 18, comma 5, CCII stabilisce che i creditori — espressamente comprese le banche, gli intermediari finanziari, i loro mandatari e cessionari — non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza, modificarli in danno dell’impresa o revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza. Nella fase che va dalla pubblicazione alla conferma delle misure da parte del tribunale, la banca può sospendere l’adempimento dei contratti pendenti: è una finestra di cautela, non un potere permanente.
Il terzo limite è il più incisivo ed è stato introdotto dal correttivo con il comma 5-bis dell’art. 18: dal momento della conferma delle misure protettive, la banca nei cui confronti le misure sono state confermate non può mantenere la sospensione delle linee di credito esistenti al momento dell’accesso, a meno che non dimostri che la sospensione è determinata dall’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. L’onere della prova si sposta sulla banca.
Per bilanciare, la stessa norma precisa che la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca. È un dettaglio tutt’altro che secondario, perché toglie all’istituto uno degli argomenti classici per giustificare il blocco: il timore di essere poi accusato di aver sostenuto artificialmente un’impresa decotta.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa si costruisce su tre livelli.
Primo livello, documentale: prima ancora di depositare l’istanza, l’impresa deve avere chiaro quali linee sono in essere, con quali importi accordati e utilizzati, quali contratti prevedono clausole di recesso o di decadenza dal beneficio del termine. Senza questa mappa, è impossibile dimostrare che una sospensione è avvenuta “per il solo fatto” dell’accesso.
Secondo livello, stragiudiziale: alla prima comunicazione di sospensione, l’impresa (con l’esperto informato) chiede formalmente alla banca di indicare le ragioni specifiche di vigilanza prudenziale che la giustificherebbero, richiamando l’art. 16, comma 5, e, se le misure sono state chieste, l’art. 18, comma 5. Molte sospensioni “automatiche” rientrano a questo punto, perché la struttura della banca non è in grado di motivarle.
Terzo livello, giudiziale: se la sospensione persiste, l’impresa può chiedere al tribunale, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 19 CCII, non solo la conferma delle misure protettive ma anche una misura cautelare che ordini il ripristino delle linee di credito, eventualmente accompagnata dalla fissazione di una somma per ogni violazione o ritardo. Dopo la conferma delle misure protettive, il comma 5-bis rende questa richiesta ancora più solida, perché è la banca a dover provare il collegamento con la vigilanza prudenziale.
Le pronunce che ti proteggono
Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 6 giugno 2024, ha qualificato l’istanza con cui l’imprenditore chiede di inibire alle banche la sospensione degli affidamenti e di ordinare il ripristino di quelli già sospesi come domanda di misura cautelare, individuando nell’art. 16, comma 5, CCII il parametro per valutarne la fondatezza e ammettendo in astratto il ricorso a una penalità per l’inottemperanza.
Il Tribunale di Parma, con provvedimento del 10 gennaio 2025, ha chiarito il punto di equilibrio: la sospensione resta legittima se la banca prova che è imposta dalla disciplina di vigilanza prudenziale; se questa prova manca, il giudice può ordinare come misura cautelare la riattivazione delle linee sospese in conseguenza della conferma delle misure protettive.
Il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 1° dicembre 2025, n. 1344, ha confermato le misure protettive e concesso misure cautelari per impedire che condotte bancarie standardizzate — revoche, risoluzioni, escussioni, segnalazioni — compromettessero la continuità dell’impresa, ribadendo che ciò che la legge vieta non è la valutazione del merito del rapporto, ma l’automatismo legato alla sola “etichetta” della composizione negoziata.
Sul piano sistematico, l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, nella relazione n. 10 del 30 gennaio 2025 dedicata al correttivo, ha letto il nuovo art. 16, comma 5, come espressione di un principio di neutralità dell’accesso alla composizione negoziata rispetto agli affidamenti e alla classificazione dei crediti.
Seconda mossa: il “no” di principio al tavolo delle trattative
La mossa
Superata la fase dei fidi, la banca arriva al tavolo. O meglio: spesso non ci arriva affatto. La seconda mossa tipica è il rifiuto di principio, che assume forme diverse. C’è il silenzio: l’esperto convoca, la banca non risponde o manda un funzionario senza potere di firma che si limita ad “ascoltare”. C’è il rifiuto preliminare: una comunicazione in cui la banca dichiara di non essere disponibile a valutare stralci o moratorie. C’è il rifiuto generico: la proposta viene respinta con una formula come “non in linea con le politiche creditizie dell’istituto”, senza alcun riferimento ai numeri del piano.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, il rifiuto di principio ha tre vantaggi. Il primo è di tempo: finché non tratta, la banca non deve deliberare, e ogni delibera su una posizione in crisi comporta valutazioni, perizie, passaggi interni. Il secondo è negoziale: un rifiuto iniziale alza l’asticella e induce l’impresa a migliorare l’offerta. Il terzo è di attesa: la banca vuole capire se gli altri creditori aderiscono, perché un accordo raggiunto senza di lei potrebbe comunque soddisfarla, e un accordo fallito le lascerebbe mano libera.
La banca preferisce non giocare questa carta quando sa che il suo rifiuto finirà nero su bianco nella relazione finale dell’esperto, quando teme che quel rifiuto possa essere valorizzato in un successivo procedimento davanti al tribunale, o quando la sua posizione è tale da poter essere superata da un accordo con gli altri istituti.
I suoi limiti
Qui il margine della banca è più ristretto di quanto pensi.
La banca non è obbligata ad accettare nessuna proposta: l’autonomia negoziale del creditore resta intatta. Nessuna norma del CCII costringe un creditore a firmare un accordo che non ritiene conveniente. Ma la legge le chiede molto più che un semplice “sì” o “no”.
L’art. 4 CCII impone a tutte le parti coinvolte nei percorsi di regolazione della crisi doveri di correttezza e buona fede. L’art. 16 CCII declina questi doveri nella composizione negoziata: le parti collaborano lealmente e in modo sollecito con l’imprenditore e con l’esperto, rispettano la riservatezza e danno riscontro alle proposte e alle richieste ricevute durante le trattative con una risposta tempestiva e motivata. Per le banche, gli intermediari finanziari, i loro mandatari e cessionari c’è un dovere ulteriore: partecipare alle trattative in modo attivo e informato (art. 16, comma 5).
La dottrina che ha studiato questi doveri converge su un punto: il dovere di riscontro non significa accettare acriticamente, ma valutare la proposta in modo oggettivo e comunicare tempestivamente una decisione motivata. La Relazione illustrativa al D.L. 118/2021 collegava questo obbligo proprio all’esigenza di evitare stalli e trattative infinite che finiscono per distruggere il valore dell’impresa.
In pratica, il silenzio, l’assenza di un interlocutore con poteri decisionali e il rifiuto con formula di stile sono condotte difficilmente compatibili con il parametro “attivo e informato”. Resta invece legittimo un rifiuto che spieghi, anche sinteticamente, perché la proposta non è accettabile: perché la stima del valore di liquidazione è ritenuta sottostimata, perché il piano non è sostenibile, perché mancano informazioni essenziali.
Quali sono le conseguenze di un rifiuto scorretto? Il CCII non prevede una sanzione espressa. Ma questo non significa che la condotta resti senza effetti. In primo luogo, la condotta delle parti confluisce nella relazione finale dell’esperto, che è un documento con peso rilevante nei passaggi successivi. In secondo luogo, una parte della dottrina più recente si interroga sulla possibilità di configurare, in presenza di violazioni gravi dei doveri di collaborazione, una responsabilità del creditore di tipo precontrattuale: è una prospettiva ancora aperta, su cui non esistono orientamenti consolidati della Cassazione, e va maneggiata con prudenza. In terzo luogo — ed è l’effetto più concreto — il rifiuto di una banca può essere superato, a certe condizioni, con gli strumenti che vedremo nelle mosse successive.
La tua contromossa
La contromossa chiave consiste nel trasformare il rifiuto generico in un rifiuto documentato, o in una trattativa reale.
Questo si ottiene con un metodo preciso. Ogni proposta alla banca deve essere scritta, datata, trasmessa anche all’esperto, e deve contenere i numeri che la banca utilizzerebbe per valutarla: il valore di realizzo stimato delle garanzie, i tempi prevedibili di una liquidazione, il confronto tra il recupero offerto e quello alternativo. Ogni proposta deve chiudersi con una richiesta esplicita di riscontro motivato entro un termine ragionevole, richiamando l’art. 16 CCII.
Se la banca non risponde, si chiede all’esperto di sollecitarla formalmente e di convocare un incontro con un interlocutore munito di poteri. Se la banca risponde con una formula di stile, si chiede per iscritto di specificare quali elementi della proposta non sono ritenuti accettabili e quali informazioni mancano. In entrambi i casi l’impresa costruisce una traccia che, se le trattative falliscono, documenta dove si è interrotto il confronto.
C’è poi una contromossa sostanziale: separare i temi. Molte banche rifiutano uno stralcio ma sono disponibili a una moratoria, a un consolidamento, a un riscadenzamento con garanzie aggiuntive, oppure al mantenimento delle linee autoliquidanti. Una proposta costruita “a menu” riduce lo spazio del rifiuto in blocco. Ricordiamo che l’art. 17 CCII consente all’esperto di invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o l’equilibrio del rapporto è stato alterato da circostanze sopravvenute: è una leva che l’esperto può mettere sul tavolo anche nei confronti degli istituti di credito.
Le pronunce che ti proteggono
Sul rifiuto in sé la giurisprudenza è ancora poco sviluppata, proprio perché il CCII non prevede un giudizio autonomo sulla condotta del creditore nelle trattative. Ma i giudici del concordato semplificato — che è lo sbocco naturale di una composizione negoziata fallita — hanno iniziato a scrutinare in modo sostanziale come si sono svolte le trattative, e questo scrutinio vale in entrambe le direzioni.
La Corte d’Appello di Firenze, con provvedimento del 6 febbraio 2025, ha escluso che il tribunale possa limitarsi a prendere atto della dichiarazione dell’esperto sulla correttezza delle trattative: il giudice deve verificarla. La Corte d’Appello dell’Aquila, con provvedimento del 22 aprile 2026, ha ribadito che la buona fede delle trattative va riscontrata in concreto, sul piano sostanziale e giuridico, e non sulla base della sola attestazione. Per l’imprenditore, questo significa una cosa: la traccia scritta del confronto con la banca non è burocrazia, è la prova che servirà.
Terza mossa: cambiare interlocutore, cedere il credito o prendere tempo con richieste infinite
La mossa
Quando la banca non vuole né trattare apertamente né esporsi con un rifiuto netto, gioca una mossa più sottile: sposta la partita altrove. Le forme più frequenti sono tre.
La prima è la cessione del credito o l’affidamento della posizione a un servicer. Nel mezzo delle trattative, l’impresa scopre che il suo interlocutore non è più la banca ma una società di gestione che “deve prendere visione del dossier” e ripartire da zero.
La seconda è la richiesta di informazioni a catena: bilanci infrannuali, piani di cassa settimanali, perizie aggiornate, due diligence su ogni cespite. Ogni documento prodotto genera una nuova richiesta.
La terza è il rinvio della delibera: la proposta “è stata sottoposta agli organi competenti”, che si riuniranno “nelle prossime settimane”, mentre il tempo della composizione negoziata scorre.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché il tempo lavora per chi non ha fretta. La composizione negoziata ha una durata limitata: l’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dall’accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata, salve le prosecuzioni consentite dall’art. 17 CCII. Le misure protettive, a loro volta, hanno una durata fissata dal tribunale entro i limiti massimi dell’art. 19. Una banca che rallenta sa che l’impresa si troverà a dover scegliere lo sbocco finale sotto pressione, con meno margine per migliorare la proposta.
La cessione, poi, ha una sua logica autonoma: la banca libera il bilancio da un credito deteriorato e trasferisce il rischio a un soggetto specializzato che ha acquistato a sconto e può quindi, paradossalmente, essere più disponibile a una transazione.
La banca preferisce non farlo quando il ritardo rischia di essere riportato dall’esperto come condotta ostruzionistica, o quando l’impresa ha già costruito un’alternativa (un accordo con gli altri creditori finanziari) che la renderebbe marginale.
I suoi limiti
Il dovere di partecipazione attiva e informata segue il credito: l’art. 16, comma 5, CCII lo estende espressamente ai mandatari e ai cessionari. Il servicer o il fondo che subentra non può invocare la propria estraneità alla storia del rapporto per ripartire da capo: entra al tavolo con gli stessi doveri dell’istituto cedente. Lo stesso vale per le misure protettive e per i vincoli sulle linee di credito, che l’art. 18 riferisce espressamente anche a mandatari e cessionari.
Quanto alle richieste di informazioni, esse sono legittime nella misura in cui servono a una partecipazione “informata”. Ma una richiesta che non ha una funzione valutativa reale e serve solo a rinviare la decisione contrasta con il dovere di risposta tempestiva. Il criterio discretivo è la pertinenza: la banca che chiede la perizia del capannone ipotecato fa il suo lavoro; la banca che, ricevuta la perizia, chiede un’ulteriore perizia su beni estranei alla sua garanzia sta prendendo tempo.
Infine, il rinvio della delibera non sospende il decorso dei termini della composizione negoziata. Questo è un limite che opera contro la banca tanto quanto contro l’impresa: se le trattative si chiudono senza accordo per l’inerzia dell’istituto, la relazione finale lo registra, e lo sbocco successivo (accordo di ristrutturazione con soglia ridotta, concordato semplificato) si attiva senza il suo consenso.
La tua contromossa
La contromossa chiave è governare il calendario invece di subirlo.
In concreto: all’inizio delle trattative, l’impresa e l’esperto propongono a tutti i creditori finanziari un cronoprogramma scritto, con le date entro cui l’impresa fornirà i documenti e le date entro cui ciascun creditore esprimerà una posizione motivata. Un calendario condiviso trasforma ogni ritardo successivo in un inadempimento visibile.
Per la cessione: appena si ha notizia del passaggio del credito, si trasmette al cessionario (o al servicer) l’intero fascicolo delle trattative, con la cronologia delle proposte e delle risposte, e si chiede l’indicazione del referente con poteri. Il messaggio implicito è chiaro: non si riparte da zero.
Per le richieste di documenti: si predispone fin da subito una data room ordinata, con bilanci, situazione contabile aggiornata, piano di risanamento, test pratico di ragionevolezza, perizie sui beni in garanzia, e si risponde a ogni richiesta indicando dove il documento si trova già. Una richiesta ripetuta di documenti già messi a disposizione diventa, nella relazione dell’esperto, una circostanza difficile da giustificare.
In questa fase lavorare con un professionista che conosce il ruolo dell’esperto è decisivo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario, sa quali informazioni l’esperto si aspetta di vedere e come trasformarle in un dossier che toglie alla banca ogni pretesto per rinviare.
Sul fronte dei tempi, infine, l’impresa deve ragionare già da metà percorso sullo sbocco alternativo, calcolando se gli altri creditori finanziari raggiungono le soglie che consentirebbero di superare il dissenso della banca ritardataria. Quando la banca percepisce che la sua inerzia non blocca più nulla, il suo calcolo di convenienza cambia.
Le pronunce che ti proteggono
Il Tribunale di Napoli, nel già citato provvedimento del 1° dicembre 2025, n. 1344, ha inserito tra le condotte da neutralizzare con misure cautelari proprio quelle standardizzate e non calibrate sul singolo rapporto: una lettura che si estende naturalmente alle condotte dilatorie che, di fatto, svuotano le trattative. La giurisprudenza del concordato semplificato — Tribunale di Milano, 26 novembre 2025, n. 886, e le Corti d’Appello di Firenze (6 febbraio 2025) e dell’Aquila (22 aprile 2026) — mostra che il modo in cui le trattative si sono svolte viene valutato in concreto dal giudice: un dossier che documenta i ritardi della controparte è materiale utilizzabile.
Quarta mossa: attaccare le misure protettive e spostare la pressione sui garanti
La mossa
Se l’impresa ha chiesto le misure protettive, la banca che non intende trattare ha interesse a farle cadere. Le misure, infatti, sono ciò che le impedisce di agire: dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui l’impresa esercita l’attività (art. 18, comma 1, CCII). La mossa si gioca nel procedimento di conferma davanti al tribunale (art. 19 CCII): la banca si costituisce, contesta la ragionevolezza del risanamento, sostiene che le misure le arrecano un pregiudizio sproporzionato, chiede che non siano confermate o, se già confermate, che siano revocate o ridotte nella durata.
In parallelo, la banca sposta la pressione dove le misure non arrivano: sui fideiussori. Le misure protettive tutelano il patrimonio dell’imprenditore che ha chiesto la composizione negoziata, non quello dei soci o dei terzi che hanno garantito personalmente i debiti della società. Lettere di escussione ai garanti, ricorsi per decreto ingiuntivo contro di loro, minacce di iscrizione ipotecaria sui loro immobili: tutto questo mentre la società è protetta.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, attaccare le misure conviene quando la banca ha garanzie reali che vorrebbe escutere in tempi brevi, o quando ritiene davvero che l’impresa usi la composizione negoziata come uno scudo per guadagnare tempo senza un piano credibile. In quest’ultimo caso, la sua opposizione è anche un servizio al sistema, e i tribunali ne tengono conto.
La pressione sui garanti conviene per una ragione quasi psicologica: il socio che rischia la casa è un socio che spinge l’impresa ad accettare condizioni peggiori pur di chiudere. È una leva indiretta sul tavolo delle trattative.
La banca preferisce non attaccare le misure quando il piano è documentato e l’esperto ha espresso un parere favorevole sulla funzionalità delle misure: in quel caso la probabilità di perdere il procedimento è alta, i costi del contenzioso si sommano, e l’esito negativo rafforza la posizione dell’impresa per il resto delle trattative.
I suoi limiti
Il tribunale non valuta se la banca preferirebbe agire subito, ma se le misure sono funzionali al buon esito delle trattative e proporzionate rispetto al pregiudizio dei creditori. Il giudice sente le parti e l’esperto, che esprime il proprio parere sulla funzionalità delle misure (art. 19 CCII); il vaglio richiesto è di non manifesta implausibilità del risanamento, non un giudizio di fattibilità pieno come nelle procedure concorsuali.
Sul fronte della liquidazione giudiziale c’è un limite ulteriore: dalla pubblicazione dell’istanza con richiesta di misure protettive e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata, salvo che il tribunale revochi le misure (art. 18, comma 4, CCII). La banca che deposita un ricorso per liquidazione giudiziale durante le misure non ottiene quindi un risultato immediato.
Sui garanti, invece, il limite per la banca è più debole, ed è bene essere onesti: la protezione non si estende automaticamente ai fideiussori. Esistono però spazi. Le misure cautelari previste dall’art. 19 CCII possono, a certe condizioni, essere richieste per assicurare il buon esito delle trattative, e la giurisprudenza di merito ha iniziato a interrogarsi sull’estensione della tutela a soggetti diversi dall’imprenditore quando la loro aggressione comprometterebbe il risanamento. Si tratta di un terreno da valutare caso per caso, senza automatismi.
La tua contromossa
La contromossa chiave è arrivare all’udienza di conferma con un dossier che anticipa ogni obiezione della banca.
Questo significa: un piano di risanamento con proiezioni di cassa mensili almeno per la durata delle misure richieste; il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento compilato con dati coerenti ai bilanci; un’analisi dell’impatto delle misure sulla posizione di ciascun creditore finanziario, che dimostri che nessuno subisce un pregiudizio sproporzionato (ad esempio perché i beni in garanzia non si deprezzano nel periodo, o perché l’impresa continua a pagare gli interessi correnti); la cronologia delle trattative già svolte.
Sui garanti, la contromossa è doppia. Da un lato, si includono i fideiussori nel perimetro della proposta alla banca: una soluzione che libera o riduce le garanzie personali in cambio di un recupero migliore per l’istituto è spesso più conveniente per entrambi di una doppia esecuzione. Dall’altro, si valuta caso per caso l’opportunità di richiedere misure cautelari mirate, quando l’aggressione del garante coincide con un danno diretto alla continuità (si pensi al socio il cui immobile ospita l’attività d’impresa). Parallelamente, il garante persona fisica che non riesce a far fronte all’escussione ha a disposizione, se ne ricorrono i presupposti, gli strumenti della crisi da sovraindebitamento.
Le pronunce che ti proteggono
Il Tribunale di Parma (10 gennaio 2025) e il Tribunale di Napoli (1° dicembre 2025, n. 1344), già citati, hanno confermato le misure protettive nonostante l’opposizione bancaria, collegando la conferma alla possibilità di ottenere misure cautelari a tutela delle linee di credito. Il Tribunale di Napoli, in particolare, ha incluso tra le condotte da inibire anche le escussioni e le segnalazioni, a dimostrazione che il perimetro della tutela cautelare si costruisce sulle esigenze concrete del risanamento.
Sul piano sistematico, la Cassazione penale, Sez. III, con sentenza n. 30109 (udienza 9 luglio 2025, depositata il 2 settembre 2025), ha ritenuto logica la motivazione con cui il tribunale del riesame aveva escluso il pericolo nel ritardo necessario per un sequestro preventivo, valorizzando l’ammissione dell’impresa alla composizione negoziata, le valutazioni dell’esperto e la conservazione del patrimonio. Non è una pronuncia sui rapporti con le banche, ma è un segnale forte: un percorso di composizione negoziata serio e documentato è considerato dai giudici un presidio reale della conservazione del valore, non uno schermo.
Quinta mossa: aspettare la chiusura negativa e colpire subito
La mossa
La quinta mossa è quella che molti imprenditori temono di più ed è, in realtà, la più prevedibile. La banca che ha rifiutato e ha retto fino alla fine delle trattative aspetta l’archiviazione della composizione negoziata e la cessazione delle misure protettive. Nel frattempo, prepara tutto: il recesso dai rapporti, la decadenza dal beneficio del termine sui mutui, il ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l’atto di precetto, il pignoramento dei conti e dei crediti verso clienti, l’avvio o la ripresa dell’esecuzione immobiliare sui beni ipotecati. Se l’impresa è insolvente, il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene muoversi per primi. Nella corsa individuale al patrimonio del debitore, chi pignora per primo i crediti verso clienti incassa prima degli altri. E un’impresa appena uscita da una composizione negoziata fallita è un’impresa che, se non ha già pronto lo sbocco alternativo, si trova nel momento di massima vulnerabilità.
La banca preferisce non farlo quando sa che l’impresa ha già pronto uno strumento di regolazione della crisi da depositare immediatamente: una domanda di accesso con misure protettive nel concordato preventivo o negli accordi di ristrutturazione, oppure una domanda di concordato semplificato. In quel caso, le azioni avviate verrebbero bloccate a stretto giro, e i costi sostenuti sarebbero in larga parte persi.
I suoi limiti
Il decreto ingiuntivo ottenuto durante le misure protettive non consente di agire esecutivamente finché le misure operano, né di iscrivere ipoteca giudiziale come diritto di prelazione non concordato. Durante la vigenza delle misure, quindi, la banca può al più precostituirsi il titolo.
Terminata la composizione negoziata, il margine di tempo per l’impresa non è nullo: l’art. 23, comma 2, CCII indica gli sbocchi che l’imprenditore può percorrere anche senza accordo con tutti i creditori, e alcuni di essi sono agganciati a finestre temporali precise. L’accordo di ristrutturazione a efficacia estesa beneficia della soglia ridotta al 60% se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto o se la domanda di omologazione è proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione finale. Anche il concordato semplificato presuppone la presentazione della proposta entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale.
Nelle procedure di regolazione della crisi a cui l’impresa accede dopo la composizione negoziata, le misure protettive tornano disponibili secondo la disciplina propria di ciascuno strumento, e la banca che ha appena avviato l’esecuzione si trova di nuovo bloccata.
C’è infine un limite di merito che riguarda il decreto ingiuntivo e l’esecuzione: la banca deve comunque dimostrare il proprio credito, e le contestazioni tipiche del contenzioso bancario (applicazione di interessi, commissioni, clausole contrattuali) restano pienamente proponibili nell’opposizione.
La tua contromossa
La contromossa chiave è non arrivare mai alla chiusura delle trattative senza lo sbocco successivo già pronto.
Questo significa che, da circa metà del percorso, l’impresa lavora su due binari: il binario dell’accordo con la banca, e il binario dello strumento che consentirebbe di superare il suo dissenso. Se i numeri consentono un accordo di ristrutturazione a efficacia estesa, la documentazione va predisposta in modo da poter depositare la domanda di omologazione in tempi rapidissimi, idealmente facendo sì che il raggiungimento dell’accordo con gli altri creditori risulti già dalla relazione finale dell’esperto. Se l’unica alternativa è liquidatoria, va preparata la proposta di concordato semplificato, verificando in anticipo che le trattative siano state condotte in modo da reggere il vaglio sostanziale del tribunale.
Sul fronte difensivo, se nonostante tutto arrivano decreto ingiuntivo e precetto, l’impresa valuta l’opposizione con istanza di sospensione, contestando sia i profili formali dei titoli sia il merito del credito bancario, e coordina questa difesa con la strategia concorsuale.
Le pronunce che ti proteggono
La Corte di Cassazione, Sez. I, con ordinanza n. 19276 del 2026, ha chiarito che la violazione delle regole di sana e prudente gestione nell’erogazione del credito non rende nullo il finanziamento, ma può fondare una responsabilità della banca quando l’erogazione abbia contribuito ad aggravare il dissesto. Per l’impresa che subisce l’azione di recupero, significa che la condotta della banca nella storia del rapporto resta un terreno di analisi, anche se non si traduce automaticamente in un’eccezione di nullità.
Sul fronte degli sbocchi, la Cassazione si è già pronunciata sul concordato semplificato: con l’ordinanza n. 620 del 2026 ha affrontato il regime di impugnabilità del provvedimento con cui il tribunale scrutina la ritualità della proposta ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 3, CCII, e con l’ordinanza n. 881 del 2026 ha individuato i legittimati passivi nel reclamo contro l’omologazione. Sono indicazioni processuali che contano, perché lo sbocco post-trattative va costruito in modo da reggere fino all’ultimo grado.
Sesta mossa: opporsi alla soluzione che l’impresa costruisce senza di lei
La mossa
L’ultima mossa della banca dissenziente arriva quando l’impresa ha trovato una soluzione con gli altri creditori. La banca contesta l’estensione nei suoi confronti dell’accordo di ristrutturazione, sostenendo che non appartiene alla stessa categoria degli aderenti, che le trattative non sono state condotte correttamente nei suoi confronti, che il trattamento proposto è peggiore di quello che otterrebbe dalla liquidazione giudiziale. Oppure si oppone all’omologazione del concordato semplificato, sostenendo che la proposta le arreca pregiudizio rispetto all’alternativa liquidatoria o che le trattative nella composizione negoziata non si sono svolte in buona fede.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, l’opposizione è l’ultima occasione per ottenere un trattamento migliore, e in molti casi è una mossa negoziale: la banca si oppone per sedersi di nuovo al tavolo e ottenere qualche punto percentuale in più in cambio della rinuncia.
Preferisce non farlo quando l’analisi comparativa con la liquidazione giudiziale è solida e documentata, perché in quel caso le probabilità di successo sono basse e il contenzioso ritarda anche il suo recupero.
I suoi limiti
Nell’accordo di ristrutturazione a efficacia estesa, la banca dissenziente può essere vincolata se appartiene a una categoria omogenea in cui gli aderenti rappresentano la soglia di legge — ridotta al 60% nei casi dell’art. 23, comma 2, lett. b), CCII — e se riceve un soddisfacimento non inferiore a quello ottenibile dalla liquidazione giudiziale (art. 61 CCII). Le condizioni sono più articolate (informazione e partecipazione alle trattative di tutti i creditori della categoria, carattere non liquidatorio dell’accordo nei casi previsti, omogeneità di posizione giuridica e interessi economici), e sulle imprese con debiti verso banche e intermediari pari almeno alla metà dell’indebitamento complessivo l’art. 61 prevede regole specifiche per le categorie di creditori finanziari.
Ma c’è un limite che opera a favore della banca e che l’impresa deve conoscere: l’accordo esteso non può imporre ai creditori non aderenti nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento degli affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti. Si può ristrutturare il debito della banca dissenziente, non costringerla a continuare a finanziare.
Nel concordato semplificato, il tribunale omologa se, tra l’altro, la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e assicura a ciascuno un’utilità; la banca può opporsi, ma il suo pregiudizio va misurato su questo parametro, non sulla sua aspettativa di recupero pieno. E qui il limite si rovescia anche sull’impresa: la giurisprudenza verifica in concreto che le trattative si siano svolte in buona fede anche da parte del debitore, e respinge le proposte che rivelano un uso strumentale della composizione negoziata.
La tua contromossa
La contromossa chiave è costruire la categoria e la comparazione liquidatoria come se dovessero essere discusse in Cassazione.
Sul primo punto, la formazione delle categorie non può essere funzionale solo a raggiungere la soglia: deve rispecchiare posizioni giuridiche e interessi economici realmente omogenei (ad esempio, crediti chirografari derivanti da affidamenti a breve, distinti da crediti ipotecari su mutui). Sul secondo punto, la comparazione con la liquidazione giudiziale deve essere fondata su perizie indipendenti, tempi realistici del tribunale competente, costi di procedura stimati, e deve essere leggibile da un giudice senza bisogno di atti di fede.
Sul piano delle trattative, la contromossa si prepara molto prima: se la banca dissenziente è stata informata, invitata, messa in condizione di valutare e ha ricevuto proposte motivate con richiesta di riscontro, la sua obiezione sulla correttezza delle trattative perde forza. Viceversa, un’impresa che ha formulato proposte simboliche ai creditori, magari con stralci estremi e dilazioni ingestibili, rischia di vedersi opporre proprio l’argomento che vorrebbe usare contro la banca.
Le pronunce che ti proteggono (e quelle che ti avvertono)
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 26 novembre 2025, n. 886, ha respinto una domanda di concordato semplificato di gruppo e aperto la liquidazione giudiziale, ritenendo non svolte in buona fede trattative in cui a un creditore pubblico era stato proposto uno stralcio superiore al 90% con rimborso del residuo in un arco temporale lunghissimo; il tribunale ha ribadito che la dichiarazione dell’esperto non basta e che la buona fede presuppone, fin dall’inizio, una prospettiva concreta di superamento dello squilibrio. È una pronuncia che tutela i creditori e che l’impresa deve leggere come avvertimento: la buona fede si pretende da tutti.
La Corte d’Appello di Firenze (6 febbraio 2025) ha inoltre chiarito la natura esclusivamente liquidatoria del concordato semplificato, escludendo che la continuità possa esserne l’aspetto principale: chi punta alla continuità deve costruire lo sbocco su strumenti diversi, tipicamente l’accordo di ristrutturazione.
La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative con dati inventati a scopo didattico. Non descrivono casi reali.
Simulazione 1 — La banca che rifiuta e resta in minoranza
Ipotesi: una S.r.l. manifatturiera ha un indebitamento complessivo di 2.936.800 €, di cui 1.847.300 € verso tre banche (62,9% del totale). Esposizioni: Banca A 712.400 €, Banca B 431.900 €, Banca C 703.000 €, tutte derivanti da affidamenti a breve e finanziamenti chirografari.
Mossa del creditore: Banca C rifiuta ogni proposta di consolidamento con stralcio del 28%, dichiarando la proposta “non in linea con le politiche dell’istituto”, senza ulteriori motivazioni.
Contromossa: l’impresa chiede per iscritto a Banca C, tramite l’esperto, un riscontro motivato; nel frattempo raggiunge l’accordo con Banca A e Banca B. Gli aderenti rappresentano 1.144.300 € su 1.847.300 € della categoria dei creditori finanziari chirografari, cioè il 61,9%.
Esito del calcolo: la soglia ordinaria del 75% non sarebbe raggiunta; quella ridotta al 60% sì. Se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto, o la domanda di omologazione è depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale, l’impresa può chiedere l’estensione degli effetti a Banca C, a condizione che la categoria sia omogenea, che Banca C sia stata informata e messa in condizione di partecipare, e che riceva un soddisfacimento non inferiore a quello della liquidazione giudiziale. Per Banca C, a questo punto, il rifiuto non blocca più nulla: la convenienza si sposta sulla negoziazione di un trattamento migliore prima del deposito. Resta fermo che l’accordo non potrà obbligarla a mantenere o concedere affidamenti.
Simulazione 2 — Il fido sospeso il giorno dopo la pubblicazione
Ipotesi: l’impresa ha un castelletto anticipo fatture da 185.000 €, utilizzato per 121.640 €. L’istanza con richiesta di misure protettive viene pubblicata nel registro delle imprese il 3 marzo 2026. Il 4 marzo la banca comunica la sospensione dell’operatività “a seguito dell’avvio della procedura di composizione negoziata”.
Mossa del creditore: sospensione immediata, motivata solo con l’accesso alla procedura.
Contromossa: il 4 marzo l’impresa deposita il ricorso per la conferma delle misure protettive, come richiede l’art. 19 CCII (entro il giorno successivo alla pubblicazione), e chiede contestualmente una misura cautelare di ripristino del castelletto. Il 6 marzo invia alla banca, con copia all’esperto, una richiesta di indicare le specifiche ragioni di vigilanza prudenziale.
Esito: nella fase fino alla conferma, la sospensione dell’adempimento è consentita dall’art. 18, comma 5. Ma se il tribunale conferma le misure, poniamo con provvedimento del 9 aprile 2026, da quella data il comma 5-bis impedisce alla banca di mantenere la sospensione senza provare il collegamento con la vigilanza prudenziale. Se la banca non fornisce questa prova, il giudice può ordinare il ripristino. Per l’istituto, il calcolo cambia: mantenere il blocco espone al provvedimento cautelare; riattivare la linea, tenuto conto che la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità, diventa la scelta meno costosa.
Simulazione 3 — La banca ipotecaria e il calcolo del tempo
Ipotesi: Banca D vanta 703.000 € garantiti da ipoteca su un capannone con valore di perizia 520.000 €. L’impresa propone 341.500 € pagabili in 36 mesi, oltre alla liberazione dell’immobile per la vendita a un acquirente già individuato.
Mossa del creditore: Banca D rifiuta, confidando nell’esecuzione dell’immobile.
Contromossa: l’impresa presenta un’analisi dell’alternativa liquidatoria. Ipotesi di realizzo in asta dopo i ribassi: 62% del valore di perizia, cioè 322.400 €; costi di procedura e spese stimate: 25.792 €; netto 296.608 €. Tempi stimati: circa cinque anni. Scontando quel recupero a un tasso annuo del 10% (tipico dei rendimenti attesi da un cessionario di crediti deteriorati), il valore attuale scende a circa 184.170 €. La proposta, pur rateizzata, ha un valore attuale di gran lunga superiore.
Esito: sul piano puramente economico, per Banca D il rifiuto è la scelta peggiore. Il suo “no” iniziale può reggere solo se contesta i numeri (valore di perizia, percentuali d’asta, tempi) o la solvibilità del piano: ed è su questi elementi, non sui principi, che la trattativa va riportata.
Quando all’avversario conviene trattare
C’è un errore di lettura che accomuna molti imprenditori: pensare che la disponibilità della banca sia costante nel tempo, alta all’inizio e decrescente man mano che la crisi si aggrava. In realtà la convenienza della banca a trattare segue una curva diversa, con momenti precisi in cui si alza.
Il primo momento è subito dopo la conferma delle misure protettive. Prima, la banca spera che il tribunale non le confermi; dopo, sa che per mesi non potrà agire, che le linee sospese vanno ripristinate salvo prova della vigilanza prudenziale, e che il tempo passato inutilmente riduce il valore del suo recupero. È il momento di rilanciare la proposta.
Il secondo momento è quando gli altri creditori finanziari hanno aderito o stanno per aderire. La banca che si accorge di poter essere vincolata da un accordo a efficacia estesa preferisce negoziare il proprio trattamento piuttosto che subirlo. È qui che si ottengono le condizioni migliori dall’ultimo istituto riluttante.
Il terzo momento è dopo la cessione del credito. Il cessionario che ha acquistato a sconto ragiona sul prezzo di acquisto, non sul valore nominale del credito. Una proposta che alla banca originaria sembrava uno stralcio inaccettabile può rappresentare per il fondo un rendimento soddisfacente e, soprattutto, veloce.
Il quarto momento è a ridosso della chiusura contabile dell’istituto, quando la banca deve decidere se aumentare gli accantonamenti su una posizione deteriorata. Un accordo che consente di chiudere la posizione o di riclassificarla può essere preferibile a un’ulteriore rettifica.
Il quinto momento è quando l’esperto ha espresso una valutazione positiva sul piano. La banca sa che quella valutazione peserà davanti al tribunale, sia nel procedimento sulle misure sia nell’eventuale omologazione successiva. Opporsi a un piano che l’esperto ritiene ragionevole è più costoso che opporsi a un piano privo di riscontro.
Ci sono anche momenti in cui la convenienza cala, e conviene saperlo. Cala quando l’impresa appare poco trasparente o cambia i numeri a ogni incontro; cala quando le misure protettive vengono negate o revocate; cala quando la composizione negoziata si avvicina alla scadenza senza uno sbocco alternativo credibile, perché la banca capisce che il tempo sta lavorando per lei.
In termini di contenuto, le forme di accordo più accettabili per le banche sono raramente lo stralcio secco. Più spesso funzionano: il consolidamento del debito a medio termine con un periodo di preammortamento; la moratoria temporanea su quote capitale, che l’art. 23 CCII valorizza anche nella forma della convenzione di moratoria; il mantenimento delle linee autoliquidanti in cambio di canalizzazione degli incassi; lo stralcio parziale accompagnato dalla vendita di un bene ipotecato a un prezzo concordato; la liberazione parziale dei fideiussori a fronte di un pagamento anticipato. Presentare alla banca una proposta che le permette di scegliere tra due o tre combinazioni è quasi sempre più efficace che chiederle di accettare o rifiutare una soluzione unica.
La partita in tabella
Le mosse descritte finora seguono una sequenza abbastanza costante: blocco delle linee, rifiuto al tavolo, strategia del tempo, attacco alle misure e ai garanti, aggressione dopo la chiusura, opposizione allo sbocco. Per ciascuna esiste un vincolo di legge che limita la banca e una finestra temporale in cui la contromossa è più efficace. Giocata fuori tempo, anche la contromossa corretta perde gran parte della sua forza: una richiesta di ripristino dei fidi fatta mesi dopo la conferma delle misure, o una domanda di omologazione depositata oltre i sessanta giorni dalla relazione finale, rinuncia a leve che la legge metteva a disposizione. La tabella riassume la partita in forma operativa.
| Mossa della banca | Vincolo che la limita | Contromossa dell’impresa | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Sospensione o revoca dei fidi all’accesso | Art. 16, c. 5, CCII: l’accesso non è di per sé causa di sospensione/revoca né di riclassificazione; motivazione specifica se c’è vigilanza prudenziale | Richiesta scritta delle ragioni specifiche; misura cautelare di ripristino | Dalla prima comunicazione della banca |
| Mantenimento della sospensione dopo la conferma delle misure | Art. 18, c. 5-bis, CCII: onere per la banca di provare la vigilanza prudenziale | Istanza cautelare di riattivazione | Dalla conferma delle misure protettive |
| Silenzio o rifiuto con formula di stile | Artt. 4 e 16 CCII: partecipazione attiva e informata; risposta tempestiva e motivata | Proposte scritte con richiesta di riscontro; sollecito dell’esperto | Per tutta la durata delle trattative |
| Cessione del credito e “ripartenza da zero” | Art. 16, c. 5, e art. 18, c. 5, CCII estesi a mandatari e cessionari | Trasmissione del fascicolo completo al cessionario; richiesta di referente con poteri | Appena nota la cessione |
| Richieste documentali dilatorie | Dovere di risposta tempestiva; pertinenza delle richieste | Data room completa; cronoprogramma condiviso | Dall’avvio delle trattative |
| Opposizione alla conferma delle misure | Art. 19 CCII: funzionalità e proporzionalità, parere dell’esperto | Piano con cassa mensile, test pratico, analisi dell’impatto sui creditori | Udienza di conferma |
| Ricorso per liquidazione giudiziale durante le misure | Art. 18, c. 4, CCII: sentenza non pronunciabile salvo revoca delle misure | Difesa nel procedimento; mantenimento delle condizioni delle misure | Durante le trattative |
| Esecuzione dopo l’archiviazione | Sbocchi dell’art. 23, c. 2, CCII con relative finestre | Domanda di accordo esteso o concordato semplificato già pronta; opposizione ai titoli | Entro sessanta giorni dalla relazione finale |
| Opposizione all’estensione dell’accordo | Art. 61 CCII: categoria omogenea, soglia (60% nei casi dell’art. 23), trattamento non inferiore alla liquidazione | Categorie coerenti; comparazione liquidatoria peritale | Fase di omologazione |
Le domande dell’imprenditore che si trova la banca contro
La banca può rifiutarsi di partecipare alla composizione negoziata?
Può rifiutare le proposte, ma non può sottrarsi al confronto. Le banche, gli intermediari finanziari, i loro mandatari e cessionari sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato e a rispondere in modo tempestivo e motivato alle proposte ricevute. Il rifiuto di una proposta resta legittimo; il silenzio o il rifiuto privo di motivazione no.
Se la banca dice no, la composizione negoziata è fallita?
No. Il rifiuto di un singolo creditore non chiude il percorso. Le trattative proseguono con gli altri creditori, e se non si raggiunge un accordo con tutti l’art. 23, comma 2, CCII offre sbocchi che non richiedono l’unanimità: l’accordo di ristrutturazione a efficacia estesa con soglia ridotta al 60% nei casi previsti, gli altri strumenti di regolazione della crisi e, nelle ipotesi liquidatorie, il concordato semplificato.
La banca può revocarmi i fidi perché ho chiesto la composizione negoziata?
Non per questo solo motivo. L’accesso alla composizione negoziata non è di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito né di diversa classificazione del credito. La banca può agire solo se lo impone la vigilanza prudenziale, motivando in modo specifico. Se le misure protettive vengono confermate, la sospensione in corso deve cessare salvo che la banca provi quel collegamento.
Durante le trattative la banca può pignorarmi il conto?
Se sono state chieste e sono operative le misure protettive, no. Dalla pubblicazione dell’istanza i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa né acquisire prelazioni non concordate. Le misure devono però essere confermate dal tribunale nei tempi previsti dall’art. 19 CCII, altrimenti cessano.
La banca può chiedere i soldi ai miei fideiussori mentre la società è protetta?
In linea generale sì, perché le misure protettive tutelano il patrimonio dell’imprenditore che ha chiesto la composizione negoziata, non automaticamente quello dei garanti. Si può però includere la posizione dei garanti nella proposta alla banca e valutare, caso per caso, eventuali misure cautelari quando l’aggressione del garante compromette il risanamento.
Posso fare causa alla banca per il suo rifiuto?
Non esiste un’azione tipica prevista dal CCII contro il rifiuto di trattare, e la banca non è obbligata ad accettare. La violazione dei doveri di collaborazione e risposta motivata pesa nella relazione dell’esperto e negli sbocchi successivi; la configurabilità di una responsabilità risarcitoria per condotte gravemente scorrette nelle trattative è discussa in dottrina e va valutata con prudenza sulla base di elementi concreti.
I paletti fissati dai giudici
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali e interpretativi richiamati nella guida, organizzati per mossa della banca che ciascuno limita o, all’opposto, per il vincolo che ricorda all’impresa. I principi sono riformulati in parole nostre.
Sulla sospensione e sulla revoca delle linee di credito (prima mossa)
Tribunale di Bologna, provvedimento del 6 giugno 2024. Principio: la richiesta dell’imprenditore di inibire alle banche la sospensione dei fidi e di ottenere il ripristino di quelli sospesi va trattata come domanda di misura cautelare, da valutare alla luce dell’art. 16, comma 5, CCII, con possibilità di prevedere una penalità per l’inottemperanza. Rilevanza: individua lo strumento processuale con cui l’impresa reagisce al blocco degli affidamenti.
Tribunale di Parma, provvedimento del 10 gennaio 2025. Principio: la sospensione delle linee resta ferma se la banca dimostra che deriva dalla disciplina di vigilanza prudenziale; senza questa prova, il giudice può ordinare in via cautelare la riattivazione in conseguenza della conferma delle misure protettive. Rilevanza: chiarisce su chi grava la prova e quale sia il punto di equilibrio tra tutela dell’impresa e obblighi regolamentari della banca.
Tribunale di Napoli, provvedimento del 1° dicembre 2025, n. 1344. Principio: confermate le misure protettive, possono concedersi misure cautelari per impedire che condotte bancarie standardizzate (revoche, risoluzioni, escussioni, segnalazioni) compromettano la continuità; il divieto riguarda gli automatismi, non la valutazione del merito del singolo rapporto. Rilevanza: è la pronuncia più ampia sul perimetro delle tutele contro le reazioni automatiche del sistema bancario.
Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, relazione n. 10 del 30 gennaio 2025. Contenuto: lettura del nuovo art. 16, comma 5, CCII come espressione della neutralità dell’accesso alla composizione negoziata rispetto agli affidamenti e alla classificazione del credito. Rilevanza: non è una sentenza, ma è un documento interpretativo autorevole utile per inquadrare la norma riformata.
Sulla responsabilità della banca e sulla prosecuzione del credito (prima e quinta mossa)
Cassazione civile, Sez. I, 4 novembre 2024, n. 28320. Principio: la banca non concede abusivamente credito quando, anche fuori da una procedura formale, assume un rischio non irragionevole finanziando in buona fede un’impresa che, secondo una valutazione ex ante basata su dati e documenti, può superare la crisi o restare proficuamente sul mercato. Rilevanza: toglie fondamento al timore della banca di essere chiamata a rispondere per il solo fatto di aver mantenuto le linee a un’impresa con un piano credibile, in coerenza con l’art. 18, comma 5, CCII.
Cassazione civile, 30 aprile 2024, n. 11566. Principio: per la responsabilità da concessione abusiva del credito non basta che l’impresa fosse in crisi o insolvente; occorre accertare la violazione delle regole sul merito creditizio, cioè un’erogazione in assenza di prospettive concrete e ragionevoli di superamento della crisi. Rilevanza: delimita il rischio della banca che sostiene un percorso di risanamento serio.
Cassazione civile, Sez. I, 30 giugno 2021, n. 18610 (richiamata dalle pronunce successive). Principio: il confine tra sostegno meritevole e abusivo passa per una valutazione prognostica sulla ragionevolezza e fattibilità del piano di risanamento. Rilevanza: è il precedente da cui muove l’orientamento successivo, utile per argomentare che la continuazione del credito in composizione negoziata è una scelta fisiologica.
Cassazione civile, 21 dicembre 2023, n. 35750. Principio: il danno da concessione abusiva del credito coincide con il peggioramento della situazione economico-patrimoniale dell’impresa dovuto all’aggravamento del dissesto, non con i mancati profitti. Rilevanza: orienta la valutazione di eventuali profili risarcitori nella storia del rapporto bancario.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 19276 del 2026. Principio: la violazione delle regole di sana e prudente gestione nella concessione del finanziamento non comporta la nullità del contratto, ma può fondare la responsabilità della banca se l’erogazione ha contribuito ad aggravare il dissesto. Rilevanza: indica all’impresa sotto azione di recupero quali difese sono percorribili e quali no.
Sulle misure protettive e sul valore della composizione negoziata (quarta mossa)
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 30109, udienza 9 luglio 2025, depositata il 2 settembre 2025. Principio: è logica la motivazione che esclude il pericolo nel ritardo per un sequestro preventivo valorizzando la composizione negoziata in corso, le valutazioni dell’esperto e la conservazione del patrimonio aziendale. Rilevanza: conferma che un percorso documentato è considerato dai giudici un presidio effettivo della conservazione del valore, argomento spendibile anche contro chi sostiene che le misure siano solo uno scudo dilatorio.
Sugli sbocchi e sulla buona fede nelle trattative (seconda, terza e sesta mossa)
Corte d’Appello di Firenze, 6 febbraio 2025. Principio: il concordato semplificato ha natura liquidatoria; il tribunale non può limitarsi a recepire la dichiarazione dell’esperto sulla correttezza delle trattative ma deve verificarla. Rilevanza: rende decisiva la documentazione del confronto con la banca e orienta la scelta dello sbocco.
Tribunale di Milano, sentenza 26 novembre 2025, n. 886. Principio: le trattative non sono in buona fede se il debitore propone a un creditore stralci estremi e dilazioni tali da rendere imprevedibile il pagamento; il requisito va verificato in senso sostanziale e presuppone una concreta prospettiva di superamento dello squilibrio. Rilevanza: avverte che la buona fede si pretende anche dall’impresa e che proposte simboliche possono ritorcersi contro chi le formula.
Corte d’Appello dell’Aquila, 22 aprile 2026. Principio: per accedere al concordato semplificato la buona fede delle trattative deve essere riscontrata in concreto dal giudice, non basta l’attestazione dell’esperto. Rilevanza: consolida l’orientamento sostanziale e rende la condotta di tutte le parti, banca compresa, oggetto di scrutinio effettivo.
Cassazione civile, ordinanza n. 620 del 2026. Principio: la Corte ha affrontato il regime di impugnabilità del provvedimento del tribunale nella fase di verifica della ritualità della proposta di concordato semplificato (art. 25-sexies, comma 3, CCII). Rilevanza: segnala che lo sbocco post-trattative va costruito con attenzione anche ai profili processuali, fino al giudizio di legittimità.
Cassazione civile, ordinanza n. 881 del 2026. Principio: nel reclamo contro l’omologazione del concordato semplificato non sono litisconsorti necessari l’ausiliario del tribunale né il commissario liquidatore. Rilevanza: definisce il perimetro processuale della fase in cui la banca dissenziente può contestare l’omologazione.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Quando una banca rifiuta le trattative, l’impresa ha bisogno di qualcuno che giochi la partita al suo fianco: che legga le mosse già fatte dall’istituto, intercetti i vizi delle sue comunicazioni, presidi le scadenze che la legge impone, e riapra il tavolo nel momento in cui la convenienza della banca si sposta. È questo il lavoro che lo Studio svolge, con strumenti precisi.
- Mappiamo la posizione bancaria prima dell’istanza: ricostruiamo linee accordate e utilizzate, garanzie, clausole di recesso e decadenza, per poter dimostrare qualsiasi sospensione legata al solo accesso.
- Esaminiamo ogni comunicazione di sospensione o revoca e verifichiamo se contiene le ragioni specifiche di vigilanza prudenziale richieste dall’art. 16, comma 5, CCII; se mancano, le contestiamo per iscritto.
- Predisponiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive e le istanze cautelari di ripristino delle linee, costruendo il dossier con cui rispondere alle opposizioni bancarie.
- Redigiamo le proposte ai creditori finanziari con i numeri che la banca usa per valutarle e con richiesta formale di riscontro motivato, creando la traccia documentale delle trattative.
- Calcoliamo la convenienza della banca: con i commercialisti dello staff confrontiamo il recupero offerto con l’alternativa liquidatoria, i tempi e il valore attuale, per riportare il confronto sui numeri.
- Gestiamo il subentro di servicer e cessionari, trasmettendo il fascicolo delle trattative e richiamando i doveri che la legge estende ai nuovi titolari del credito.
- Verifichiamo le soglie degli sbocchi alternativi: categorie omogenee, percentuali per l’accordo a efficacia estesa, finestre dei sessanta giorni, presupposti del concordato semplificato.
- Includiamo i fideiussori nella strategia, valutando proposte che riducano le garanzie personali e, dove i presupposti lo consentono, strumenti di tutela per i garanti persone fisiche.
- Difendiamo l’impresa contro decreti ingiuntivi, precetti ed esecuzioni successivi alla chiusura delle trattative, coordinando le opposizioni con la strategia concorsuale.
- Seguiamo il contenzioso fino all’ultimo grado, dall’udienza sulle misure protettive all’omologazione e agli eventuali reclami, senza cambiare difensore né linea.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una partita come questa pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere il procedimento dal punto di vista di chi deve agevolare le trattative, sapere quali elementi l’esperto valuta nella relazione finale e come si documenta la condotta delle parti. A questa si affianca la qualifica di cassazionista, che garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: le scelte fatte al tavolo con la banca sono pensate già in funzione del loro possibile vaglio nei gradi successivi.
Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sullo stesso caso. Non è un dettaglio organizzativo: la convenienza della banca è materia da commercialista quanto da avvocato, e una proposta credibile nasce solo quando il piano economico e la strategia giuridica vengono costruiti insieme.
Chiusura: il “no” della banca è una mossa, non una sentenza
Una banca che rifiuta le trattative nella composizione negoziata sta facendo un calcolo. Può rifiutare le proposte, ma deve partecipare in modo attivo e informato e rispondere con motivazioni; non può staccare i fidi per il solo accesso al percorso; dopo la conferma delle misure protettive deve provare le ragioni di vigilanza per mantenere le sospensioni; e il suo dissenso può essere superato, alle condizioni di legge, con gli sbocchi dell’art. 23 CCII. Al tempo stesso, l’impresa deve portare al tavolo proposte serie, perché la buona fede viene verificata in concreto anche nei suoi confronti.
Nella crisi d’impresa non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché ne presidia entrambe le metà: la composizione negoziata, attraverso la qualifica dell’Avv. Monardo di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, e il rapporto con gli istituti di credito, attraverso il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario, con la possibilità di sostenere la stessa linea fino in Cassazione.
📩 Non lasciare che il “no” della banca decida al posto tuo: scrivi oggi allo Studio Monardo, i contatti per raggiungerci sono al termine di questa guida.
