Studio Legale Per La Composizione Negoziata Della Crisi: Cosa Fa

Una composizione negoziata non si perde quasi mai in un giorno solo. Si perde un pezzo alla volta: un certificato richiesto troppo tardi, un ricorso al tribunale depositato quarantotto ore dopo il dovuto, una proroga chiesta quando le misure protettive sono già scadute, un concordato semplificato presentato al sessantunesimo giorno. Chi guarda la procedura dall’esterno vede un percorso “stragiudiziale”, flessibile, quasi informale. Chi la attraversa scopre invece che è costruita su una sequenza serrata di termini, alcuni dei quali non ammettono ritardi.

Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: nella composizione negoziata il calendario non è un dettaglio organizzativo, è la sostanza della protezione dell’impresa.

La timeline, in estrema sintesi, è questa. Prima dell’istanza c’è una fase preparatoria che richiede almeno dieci giorni. Poi l’istanza viene caricata sulla piattaforma telematica della Camera di Commercio; entro pochi giorni lavorativi una commissione nomina l’esperto, che ha a sua volta due giorni lavorativi per accettare. Con la pubblicazione nel registro delle imprese scattano le misure protettive, e da quel momento il tribunale va investito entro il giorno successivo. Si aprono quindi 180 giorni di trattative, prorogabili, al termine dei quali l’esperto redige una relazione finale: da quella comunicazione decorrono ulteriori 60 giorni per imboccare alcune delle strade d’uscita più importanti.

Perché questa materia è esattamente il terreno dello Studio Monardo? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè possiede l’abilitazione che il legislatore richiede proprio a chi guida questo percorso: conosce dall’interno i criteri con cui un esperto valuta le prospettive di risanamento, le trattative e la buona fede delle parti. A questo si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, decisiva quando l’impresa è sotto soglia, e quella di cassazionista, che garantisce continuità se dalla negoziazione si passa al contenzioso sulle misure protettive o sulla successiva procedura.

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La mappa temporale: tutte le tappe della composizione negoziata in un colpo d’occhio

Prima di scendere nel dettaglio, conviene fissare la cronologia complessiva. La disciplina è contenuta negli articoli da 12 a 25-undecies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e, da ultimo, dal terzo correttivo, il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, entrato in vigore il 28 settembre 2024 e applicabile anche alle composizioni già pendenti a quella data.

Il percorso nasce nel 2021 con il D.L. 118/2021, convertito dalla L. 147/2021, e da allora ha conosciuto una crescita costante. I dati dell’Osservatorio Unioncamere elaborati da InfoCamere indicano che le domande sono passate da 499 nel 2022 a 1.735 nel 2025, per un totale di 4.411 richieste dall’apertura della piattaforma; nel primo trimestre 2026 le istanze sono state 455, con un aumento del 17,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Numeri che raccontano uno strumento ormai entrato nella pratica, ma che non dicono quante procedure siano naufragate per un termine mancato.

La tabella che segue riassume le tappe. Ogni riga rimanda alla sezione in cui la fase viene ricostruita nel dettaglio.

TappaMomentoAtto o eventoTermine chiaveSezione
1Da 30 a 10 giorni primaTest pratico, raccolta documenti, richiesta certificati fiscali e contributiviCertificati richiesti almeno 10 giorni prima dell’istanza“Prima del giorno zero”
2Giorno 0Caricamento dell’istanza sulla piattaforma telematica, eventuale richiesta di misure protettiveNessun termine, ma verifica delle cause ostative“Giorno 0”
3Giorni 1-9 circaTrasmissione alla commissione e nomina dell’esperto2 giorni per la trasmissione + 5 giorni lavorativi per la nomina“Dal giorno 1 al giorno 9”
4Entro 2 giorni lavorativi dalla nominaAccettazione dell’esperto e pubblicazione nel registro delle impreseDa qui decorrono gli effetti protettivi“Il giorno della pubblicazione”
5Giorno successivo alla pubblicazioneRicorso al tribunale per la conferma delle misure protettiveEntro il giorno successivo, pena inefficacia; udienza entro 10 giorni; pubblicazione del numero di ruolo“Le 24 ore del ricorso”
6Prime settimaneConvocazione, primo incontro, verifica delle prospettive di risanamentoOsservazioni sull’indipendenza entro 3 giorni dalla convocazione“Le prime settimane”
7Dal 2° al 6° meseTrattative, gestione dell’impresa, autorizzazioni del tribunaleMisure protettive tra 30 e 120 giorni, prorogabili fino a 240“I mesi delle trattative”
8Giorno 180Scadenza dell’incarico, proroga o conclusioneProroga fino a ulteriori 180 giorni (massimo 360)“Giorno 180”
9Chiusura + 60 giorniRelazione finale, esiti, concordato semplificato, accordi di ristrutturazione agevolati60 giorni dalla comunicazione della relazione finale“La relazione finale e i 60 giorni”
10Dopo 6-18 mesiEsecuzione degli accordi, omologazioni, eventuali liquidazioniTermini propri di ogni strumento“Dopo la chiusura”

Una premessa di metodo: la composizione negoziata non è una procedura concorsuale. L’imprenditore resta alla guida dell’impresa, non subisce spossessamento, e la maggior parte del percorso si svolge fuori dalle aule di giustizia. Ma il tribunale entra in scena in momenti precisi – conferma delle misure protettive, autorizzazioni, omologazioni – e ogni ingresso ha il suo cronometro.


Prima del giorno zero: da trenta a dieci giorni prima dell’istanza, la preparazione

Cosa succede

La storia di ogni composizione negoziata comincia settimane prima che qualcuno la veda. È la fase in cui l’imprenditore, spesso su impulso del proprio organo di controllo o dopo una segnalazione di un creditore pubblico qualificato, prende atto che i numeri non tornano. Le rate dei finanziamenti accumulano ritardi, la Centrale dei Rischi comincia a registrare sconfinamenti, i fornitori chiedono pagamenti anticipati.

Il primo atto concreto è il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, disponibile sulla piattaforma telematica nazionale. Non ha valore vincolante, ma misura il rapporto tra il debito da ristrutturare e i flussi di cassa liberi che l’impresa può generare: è la stessa lente con cui l’esperto guarderà l’azienda qualche settimana dopo. Contemporaneamente si avvia la raccolta documentale.

La norma

L’art. 12 CCII definisce il perimetro: l’imprenditore commerciale o agricolo può chiedere la nomina di un esperto quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, e quando il risanamento è ragionevolmente perseguibile. Il correttivo del 2024 ha chiarito che l’accesso è possibile tanto nella fase di semplice squilibrio quanto in quella di crisi o di insolvenza, purché reversibile.

L’art. 17, comma 3, elenca i documenti da allegare all’istanza. Tra questi: i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati; un progetto di piano di risanamento con un piano finanziario per i sei mesi successivi e l’indicazione delle iniziative industriali; l’elenco dei creditori con i relativi crediti scaduti e a scadere e l’esistenza di diritti reali e personali di garanzia; una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza; il certificato unico dei debiti tributari, la situazione debitoria verso l’agente della riscossione, il certificato dei debiti contributivi e un estratto aggiornato della Centrale dei Rischi.

Due correzioni introdotte dal D.Lgs. 136/2024 incidono direttamente sul calendario. La prima riguarda i bilanci: se non sono stati approvati, si possono allegare i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza. La seconda riguarda i certificati fiscali e contributivi: nelle more del loro rilascio, l’imprenditore può caricare una dichiarazione con cui attesta di averli richiesti almeno dieci giorni prima dell’istanza.

I termini che si attivano

In questa fase non ci sono termini processuali, ma ci sono termini tecnici che condizionano quelli successivi. Le richieste dei certificati tributari e contributivi vanno inoltrate almeno dieci giorni prima del deposito dell’istanza: chi le presenta il giorno prima non potrà avvalersi della dichiarazione sostitutiva e rischia di caricare un fascicolo incompleto. La situazione patrimoniale sostitutiva dei bilanci non approvati non può essere più vecchia di sessanta giorni rispetto all’istanza: una situazione al 30 giugno non vale per un’istanza presentata a fine settembre.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Questa è la finestra difensiva più ampia di tutta la procedura, perché nessun creditore sa ancora nulla e nessun termine è ancora partito. L’imprenditore può scegliere il momento dell’ingresso, verificare se esistono cause ostative, decidere se chiedere o meno le misure protettive e contro chi, predisporre un progetto di piano credibile, organizzare i flussi informativi con le banche.

È anche il momento in cui va verificata la presenza di cause ostative. Secondo l’art. 25-quinquies CCII, l’istanza non può essere presentata in pendenza di un procedimento introdotto con domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, compresa la domanda di concordato con riserva; né nei quattro mesi successivi alla rinuncia a una domanda di questo tipo. Il correttivo ha precisato che la mera pendenza di un ricorso per liquidazione giudiziale non impedisce l’accesso: va però dichiarata.

Su questo punto la Cassazione ha tracciato una linea netta. Con la sentenza del 6 dicembre 2025, n. 31856, la Prima Sezione ha stabilito che il tribunale investito della domanda di fallimento può valutare in via incidentale l’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive presentata mentre era ancora pendente una domanda di concordato preventivo, e che la rinuncia al concordato non basta a far cessare la pendenza finché il giudice non ne dichiara l’improcedibilità. Tradotto in calendario: chi ha rinunciato a un concordato con riserva deve attendere il provvedimento del tribunale, e poi il decorso del termine previsto, prima di bussare alla Camera di Commercio.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è confondere la composizione negoziata con un “paracadute” da aprire all’ultimo istante. L’imprenditore attende il pignoramento, la revoca dell’affidamento o il ricorso per liquidazione giudiziale e solo allora cerca di predisporre in pochi giorni un fascicolo che richiederebbe settimane. Il risultato è un progetto di piano generico, certificati mancanti, una situazione contabile superata. L’esperto, al primo incontro, non trova elementi per ritenere concrete le prospettive di risanamento.

C’è poi un errore più sottile: presentare l’istanza con uno scopo che nulla ha a che vedere con il risanamento. Il Tribunale di Milano, con pronuncia del 14 dicembre 2025, ha ritenuto inammissibile l’accesso e inaccoglibile la richiesta di misure protettive quando il percorso era servito soltanto a liquidare beni per sottrarli alle azioni esecutive già avviate dai creditori. La composizione negoziata è un percorso di risanamento, non uno scudo contro i pignoramenti.

Quanto dura realmente

Per un’impresa con contabilità ordinata, la preparazione richiede in media dalle due alle quattro settimane. Il vincolo minimo di legge è quello dei dieci giorni per i certificati; il vincolo pratico è la costruzione del progetto di piano e del piano finanziario semestrale, che richiedono il lavoro congiunto di chi conosce i numeri dell’azienda e di chi conosce le regole della procedura. Nelle imprese in cui i bilanci non sono stati approvati o la contabilità è in ritardo, la fase preparatoria può allungarsi fino a due mesi.


Giorno 0: l’istanza sulla piattaforma telematica

Cosa succede

Siamo al giorno zero. L’imprenditore, direttamente o tramite il professionista che lo assiste, accede alla piattaforma telematica nazionale gestita dal sistema camerale, compila il modello, carica gli allegati e trasmette l’istanza di nomina dell’esperto. Nello stesso momento può chiedere l’applicazione delle misure protettive del patrimonio, oppure riservarsi di farlo più avanti.

Da quell’istante la procedura esiste, ma è ancora invisibile ai creditori. L’istanza di nomina, di per sé, non viene pubblicata nel registro delle imprese: diventa pubblica soltanto se e quando l’imprenditore chiede le misure protettive, insieme all’accettazione dell’esperto.

La norma

L’art. 17, comma 1, CCII prevede che l’istanza sia presentata tramite la piattaforma di cui all’art. 13, mediante il modello ivi disponibile. L’art. 18, comma 1, consente all’imprenditore di chiedere le misure protettive con l’istanza di nomina o con successiva istanza. Per le imprese sotto soglia, l’art. 25-quater regola un percorso parzialmente diverso, con alcuni esiti propri: in questi casi l’intreccio con le regole del sovraindebitamento diventa decisivo.

Una scelta da compiere subito è quella relativa all’art. 20 CCII. Con l’istanza, o con dichiarazione successiva, l’imprenditore può dichiarare che, dalla pubblicazione e fino alla conclusione delle trattative, non si applicano nei suoi confronti gli obblighi civilistici legati alla riduzione del capitale per perdite e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale. È una protezione rilevante per gli amministratori, che altrimenti si troverebbero stretti tra l’obbligo di convocare l’assemblea e la gestione delle trattative.

I termini che si attivano

Con il caricamento dell’istanza partono due cronometri che non dipendono dall’imprenditore: quello del segretario generale della Camera di Commercio, che deve trasmettere la richiesta alla commissione, e quello della commissione, che deve nominare l’esperto. L’imprenditore, invece, deve fin da ora predisporre il ricorso al tribunale per la conferma delle misure protettive, perché il termine per depositarlo, come vedremo, sarà cortissimo e comincerà a decorrere da un evento che non controlla direttamente: la pubblicazione.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Nel giorno zero l’imprenditore sceglie il perimetro della protezione. Può chiedere misure protettive generalizzate o limitarle a determinate iniziative, a determinati creditori o a categorie di creditori. Una richiesta mirata – ad esempio nei confronti di un istituto che ha avviato un pignoramento presso terzi o di un fornitore che minaccia l’esecuzione – spesso regge meglio al vaglio del tribunale di una richiesta generalizzata e riduce l’impatto reputazionale sul resto del ceto creditorio.

Può anche decidere di non chiederle affatto, conservando la riservatezza delle trattative. È una scelta strategica: senza misure protettive l’istanza non viene pubblicata, le banche e i fornitori non ne hanno notizia dal registro delle imprese, ma nessuna esecuzione viene bloccata e la liquidazione giudiziale resta possibile. La Cassazione, con l’ordinanza del 12 febbraio 2025, n. 3634, ha ricordato che la pendenza di una composizione negoziata non impone al giudice di rinviare l’udienza per la dichiarazione dell’insolvenza: senza protezioni formalmente attivate e confermate, il procedimento liquidatorio segue il suo corso.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico del giorno zero è depositare l’istanza con misure protettive senza avere già pronto il ricorso al tribunale. Molti imprenditori pensano che, una volta caricata l’istanza, ci sia tempo per organizzarsi. Non è così: tra la nomina e la pubblicazione possono passare pochissimi giorni, e il termine per il ricorso scade il giorno successivo alla pubblicazione. Chi arriva a quel giorno senza ricorso, documentazione e procura rischia di perdere tutto.

Un secondo errore è la dichiarazione incompleta sulle misure esecutive e cautelari in corso. L’art. 18, comma 2, impone di depositare, con l’istanza di misure protettive, una dichiarazione sull’esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei confronti dell’imprenditore. Una dichiarazione lacunosa verrà scoperta alla prima udienza e peserà sulla valutazione di correttezza dell’imprenditore.

Quanto dura realmente

Il caricamento materiale richiede poche ore se il fascicolo è pronto. Nella prassi, la giornata del deposito coincide con l’ultimo controllo di coerenza tra piano finanziario, elenco creditori e dichiarazioni: un’incongruenza tra l’elenco dei creditori e l’estratto della Centrale dei Rischi è il primo elemento che un esperto attento nota.


Dal giorno 1 al giorno 9: la nomina dell’esperto

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una fase in cui l’imprenditore osserva più che agire. La richiesta arriva al segretario generale della Camera di Commercio del capoluogo di regione, che la inoltra alla commissione competente. La commissione – composta da un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa, da un membro designato dal presidente della Camera di Commercio e da uno designato dal Prefetto – sceglie l’esperto tra gli iscritti nell’elenco regionale.

La norma

L’art. 13, comma 7, CCII scandisce i tempi: il segretario generale comunica l’istanza alla commissione nei due giorni successivi alla ricezione, e la commissione nomina l’esperto entro i cinque giorni lavorativi successivi. Il correttivo ha rafforzato la trasparenza sulle nomine, prevedendo che l’esperto aggiorni periodicamente il proprio curriculum con l’indicazione sintetica delle composizioni seguite e dei loro esiti.

I termini che si attivano

Si tratta di termini ordinatori rivolti agli uffici, non all’imprenditore. Il calcolo pratico è però importante per organizzare le mosse successive. Se l’istanza viene caricata di lunedì, la trasmissione alla commissione avviene entro il mercoledì; i cinque giorni lavorativi decorrono dal giorno successivo e si esauriscono, escludendo sabato e domenica, il mercoledì della settimana seguente. In termini di calendario, la nomina arriva di norma entro nove-dieci giorni dal deposito, salvo festività.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Questi giorni vanno usati per chiudere il ricorso al tribunale e preparare la prima riunione con l’esperto. Non esiste un potere di scelta dell’esperto, né la possibilità di ricusarlo in questa fase. Esiste invece la possibilità di organizzare l’impresa per rispondere rapidamente alle richieste documentali che l’esperto formulerà subito dopo l’accettazione.

È anche il momento di mappare il tribunale competente. La competenza per il procedimento sulle misure protettive segue l’art. 27 CCII e, per i gruppi di imprese di rilevanti dimensioni, spetta al tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa. Un ricorso depositato davanti al giudice sbagliato, con un termine di ventiquattro ore, è un errore da cui è difficile riprendersi.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è “fermare le macchine” in attesa dell’esperto: sospendere ogni comunicazione con banche e fornitori, oppure, al contrario, annunciare a tutti la procedura prima che le misure protettive siano efficaci. Nel primo caso si perde tempo prezioso; nel secondo si mettono in allarme creditori che, sapendo dell’imminente protezione, possono accelerare iscrizioni ipotecarie o pignoramenti prima della pubblicazione.

Quanto dura realmente

Nella maggior parte delle Camere di Commercio i tempi di legge sono rispettati. Ritardi di qualche giorno si registrano nei periodi di maggiore afflusso o quando il primo esperto designato rinuncia all’incarico, costringendo la commissione a una nuova nomina. È prudente mettere in conto una finestra di sette-quindici giorni tra istanza e accettazione.


Il giorno della pubblicazione: l’accettazione dell’esperto e l’accensione delle misure protettive

Cosa succede

L’esperto riceve la nomina e ha due giorni lavorativi per verificare la propria indipendenza, il possesso delle competenze e la disponibilità di tempo, e accettare. Se non può, lo comunica riservatamente alla commissione, che provvede alla sostituzione. Se accetta, comunica l’accettazione all’imprenditore e la inserisce nella piattaforma.

Se l’imprenditore ha chiesto le misure protettive, l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto. È il momento in cui la composizione negoziata diventa pubblica e produce i suoi effetti più incisivi.

La norma

L’art. 18, comma 1, CCII stabilisce che dal giorno della pubblicazione i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. Il comma 3 esclude dagli effetti i diritti di credito dei lavoratori. Il comma 4 aggiunge che, dalla pubblicazione e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale né quella di accertamento dello stato di insolvenza, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure.

Il comma 5 protegge i contratti pendenti: i creditori interessati dalle misure non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. Il correttivo ha esteso espressamente questi divieti alle banche e agli intermediari finanziari, precisando che, durante le misure, non possono revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse, salvo che la sospensione o la revoca derivino dall’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.

L’art. 16, comma 5, completa il quadro: la notizia dell’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito, né di una diversa classificazione del credito. Se la banca sospende o revoca per ragioni di vigilanza prudenziale, deve comunicarlo agli organi di amministrazione e controllo indicando le ragioni specifiche.

I termini che si attivano

La pubblicazione è l’evento che fa partire il termine più breve e più pericoloso di tutta la procedura: quello per il ricorso al tribunale. Dal giorno della pubblicazione l’imprenditore ha tempo soltanto fino al giorno successivo per depositare il ricorso di conferma delle misure protettive. Contemporaneamente decorre, dalla stessa data, il termine per chiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato, che il D.Lgs. 136/2024 ha ridotto rispetto alla formulazione originaria.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Il giorno della pubblicazione è il momento in cui l’imprenditore deve verificare in tempo reale l’effettiva iscrizione nel registro delle imprese e far scattare il deposito del ricorso. Chi non monitora la pubblicazione non sa quando parte il termine.

Da questo giorno l’imprenditore può opporre a qualsiasi creditore interessato l’effetto protettivo: un pignoramento presso terzi notificato dopo la pubblicazione non può proseguire, un’ipoteca giudiziale iscritta dopo non è opponibile, una banca che revoca un fido senza ragioni prudenziali specifiche viola l’art. 18. La giurisprudenza di merito ha dato strumenti concreti in questa direzione: il Tribunale di Verona, con provvedimento del 22 gennaio 2024, ha ordinato a un istituto di credito che aveva sospeso o revocato gli affidamenti in violazione della norma di dare esecuzione ai rapporti in corso, fissando anche una somma per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c.; il Tribunale di Parma, il 26 maggio 2024, ha vietato in via cautelare alle banche di estinguere i crediti derivanti da finanziamenti a breve, medio e lungo termine erogati prima delle misure.

La protezione può inoltre, in presenza di presupposti specifici, estendersi oltre la persona dell’imprenditore. Il Tribunale di Verona, con pronuncia dell’11 dicembre 2025, ha esteso le misure protettive e adottato misure cautelari anche nei confronti della socia della società ricorrente, riconoscendo il collegamento tra il suo patrimonio e il risanamento dell’impresa.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è credere che la pubblicazione basti. Molti imprenditori, vedendo l’iscrizione nel registro delle imprese, si considerano “al sicuro” e rinviano il ricorso. Ma gli effetti che si producono con la pubblicazione sono provvisori: se il ricorso non arriva nei tempi, cadono. Un altro errore è pensare che le misure proteggano automaticamente i garanti personali: in linea di principio tutelano il patrimonio dell’imprenditore e i beni con cui si esercita l’impresa, e l’estensione a terzi va chiesta e motivata.

Quanto dura realmente

L’accettazione e la pubblicazione avvengono in genere entro due-quattro giorni dalla nomina. Il vero nodo non è la durata, ma la sincronizzazione: tra l’accettazione dell’esperto e l’iscrizione nel registro delle imprese possono esserci poche ore o un giorno intero, e nessun margine per l’improvvisazione.


Le 24 ore del ricorso e i dieci giorni dell’udienza: la conferma delle misure protettive

Cosa succede

Il calendario ora corre al ritmo delle ore. L’imprenditore deposita al tribunale competente il ricorso con cui chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, se necessario, l’adozione di provvedimenti cautelari. Il giudice designato fissa l’udienza, dispone la notifica del ricorso e del decreto ai creditori interessati, sente le parti e l’esperto, e decide con ordinanza sulla conferma e sulla durata delle misure.

La norma

L’art. 19 CCII regola il procedimento. Il ricorso va presentato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, ed è accompagnato dai documenti previsti: bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori principali, progetto di piano, piano finanziario, dichiarazione sulla possibilità di risanamento. Il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito del ricorso.

L’omesso o ritardato deposito del ricorso rende inefficaci le misure protettive; inefficacia che si produce anche se, nel termine di legge, non viene chiesta la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento. Il correttivo ha ridotto quest’ultimo termine, portandolo, secondo la lettura della dottrina specializzata, da trenta a venti giorni dalla pubblicazione dell’istanza. Anche la mancata fissazione dell’udienza entro i dieci giorni da parte del giudice determina il venir meno delle misure, secondo la formulazione della norma che la dottrina ha criticato.

In udienza l’esperto rappresenta lo stato delle trattative, le attività svolte, l’esito del test pratico e, dopo il correttivo, anche le attività che intende svolgere per superare la condizione di squilibrio, crisi o insolvenza. Il tribunale, se conferma, stabilisce la durata delle misure tra un minimo di trenta e un massimo di centoventi giorni.

I termini che si attivano

  • Ricorso entro il giorno successivo alla pubblicazione: termine a pena di inefficacia delle misure.
  • Pubblicazione del numero di ruolo generale nel registro delle imprese entro il termine ridotto dal correttivo: anche qui la sanzione è l’inefficacia.
  • Udienza fissata entro dieci giorni dal deposito.
  • Durata delle misure confermate: da 30 a 120 giorni.

Sulla sospensione feriale serve chiarezza. Il periodo di sospensione dei termini processuali va dal 1° al 31 agosto, ma non si applica ai procedimenti cautelari. Il procedimento di conferma delle misure protettive segue le regole dei procedimenti cautelari, in quanto compatibili: la prudenza impone di considerare i suoi termini come non sospesi ad agosto. Chi ottiene la pubblicazione il 30 luglio deve depositare il ricorso il 31 luglio, non a settembre.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Questa è la finestra difensiva più stretta della procedura: ventiquattro ore per depositare il ricorso, pochi giorni per curare le notifiche disposte dal giudice, dieci giorni per preparare l’udienza. Il ricorso non è un modulo: è la prima occasione in cui un giudice valuta la serietà del percorso. Deve spiegare perché le misure servono, perché proprio nei confronti di quei creditori, e perché il risanamento è ragionevolmente perseguibile.

In udienza l’imprenditore può chiedere provvedimenti cautelari atipici, ulteriori rispetto alle misure protettive: inibire a una banca la compensazione di incassi, ordinare la prosecuzione di un contratto di fornitura essenziale, estendere la tutela a beni di terzi necessari all’attività. Deve anche prepararsi alle difese dei creditori, che possono contestare l’assenza di prospettive di risanamento o la strumentalità della richiesta.

Qui l’esperienza di chi conosce la procedura da entrambi i lati del tavolo fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, costruisce il ricorso anticipando le domande che l’esperto e il giudice porranno in udienza.

Se il tribunale non conferma, il provvedimento è reclamabile secondo le regole del procedimento cautelare. Non esiste invece, contro la decisione sul reclamo, la possibilità di un ricorso straordinario per cassazione: lo ha ribadito la Prima Sezione con l’ordinanza n. 500 del gennaio 2026, qualificando le misure protettive come provvedimenti interinali e cautelari, inidonei ad acquistare efficacia di giudicato. Il messaggio temporale è chiaro: la partita sulle misure si gioca tutta in primo grado e nel reclamo, e non ammette una “seconda occasione” davanti alla Suprema Corte.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è il ricorso tardivo di un giorno, spesso per un banale errore nel calcolo del dies a quo: si conta dall’accettazione dell’esperto anziché dalla pubblicazione, o si attende di ricevere la visura aggiornata. Un secondo errore, più insidioso, riguarda il termine per la pubblicazione del numero di ruolo: il ricorso è stato depositato in tempo, ma nessuno si ricorda di chiedere l’iscrizione del numero di ruolo nel registro delle imprese, e le misure cadono settimane dopo, quando l’imprenditore si sente ormai protetto.

Un terzo errore è arrivare in udienza senza allineamento con l’esperto. Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore dopo che all’imprenditore era stata negata la conferma delle misure protettive, anche per l’assenza di prospettive di risanamento emersa in quella sede. La mancata conferma non è un incidente neutro: consegna ai creditori un argomento.

Quanto dura realmente

Dal deposito del ricorso all’ordinanza di conferma passano, nella prassi dei tribunali, da due a sei settimane: l’udienza è fissata nei dieci giorni, ma può essere rinviata per consentire le notifiche o acquisire il parere dell’esperto. Nei tribunali con sezioni specializzate e un flusso elevato di procedure, come Milano, i provvedimenti arrivano spesso in tempi rapidi; altrove i rinvii sono più frequenti.


Le prime settimane: la convocazione e la verifica delle prospettive di risanamento

Cosa succede

Parallelamente alla partita giudiziale, si apre la vera composizione negoziata. L’esperto convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni fornite dall’organo di controllo e dal revisore legale. Nel primo incontro si discutono il progetto di piano, la struttura del debito, i flussi di cassa, i rapporti con le banche e con i principali fornitori.

Se l’esperto ritiene che le prospettive di risanamento non siano concrete, lo comunica all’imprenditore e al segretario generale della Camera di Commercio, che dispone l’archiviazione dell’istanza. Se invece le ritiene concrete, incontra le altre parti interessate e prospetta le possibili strategie di intervento, fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata.

La norma

L’art. 17, comma 5, CCII disciplina la convocazione e la valutazione iniziale. La stessa norma prevede che le parti possano presentare osservazioni sull’indipendenza dell’esperto al segretario generale, entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione; il correttivo ha precisato che il procedimento di verifica si apre quando le osservazioni provengono da almeno due delle parti interessate. L’art. 16 impone all’esperto indipendenza e riservatezza, e alle parti il dovere di collaborare lealmente e di partecipare alle trattative in modo attivo e informato.

L’art. 4 CCII, applicabile anche qui, impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, e ai creditori di collaborare e rispettare l’obbligo di riservatezza.

I termini che si attivano

  • Osservazioni sull’indipendenza dell’esperto entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione.
  • Convocazione “senza indugio”: nessun termine numerico, ma la prassi indica pochi giorni dall’accettazione.
  • Da questo momento il tempo dell’incarico – 180 giorni dall’accettazione – è già in corsa.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Il primo incontro con l’esperto è la finestra in cui si decide se la composizione negoziata continuerà o verrà archiviata entro poche settimane. L’imprenditore può presentare un piano che risponda alle domande classiche di ogni esperto: quanto debito c’è davvero, quanta cassa si genera, quale parte del debito deve essere ristrutturata, con quali leve industriali. Può anche chiarire subito quali creditori sono strategici e quali potrebbero essere soddisfatti fuori dalle trattative.

Se ha elementi concreti per dubitare dell’indipendenza dell’esperto – rapporti professionali recenti con un creditore rilevante, ad esempio – deve farli valere nei tre giorni: dopo quel termine l’eccezione perde efficacia pratica.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è trattare l’esperto come un avversario o come un consulente di parte. L’esperto non è né l’uno né l’altro: è un facilitatore indipendente, che ha il dovere di rilevare comportamenti scorretti. Nascondere informazioni, presentare numeri non riconciliati con la contabilità, rinviare gli incontri, sono comportamenti che l’esperto annota e che possono portare all’archiviazione.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha preso atto dell’archiviazione disposta dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative, ritenendo ormai preclusa la pronuncia sulla richiesta di conferma delle misure protettive presentata successivamente dall’imprenditore. La cronologia, in quel caso, è impietosa: l’archiviazione è arrivata prima della decisione del giudice, e con essa è crollato l’intero impianto protettivo.

Quanto dura realmente

Il primo incontro avviene di regola entro una o due settimane dall’accettazione. La verifica preliminare delle prospettive di risanamento si conclude, nella maggior parte dei casi, entro trenta-sessanta giorni. I dati Unioncamere sulle istanze chiuse con esito negativo mostrano quanto questa fase pesi: in circa un terzo dei casi l’archiviazione è stata motivata dall’assenza di prospettive di risanamento, mentre in poco più della metà è dipesa dall’esito negativo delle trattative.


Dal secondo al sesto mese: le trattative, la gestione dell’impresa e le autorizzazioni del tribunale

Cosa succede

Da questo momento in poi la composizione negoziata assume il suo volto più noto: incontri periodici con banche, fornitori, locatori, enti, potenziali investitori; scambio di proposte e controproposte; aggiornamento del piano. L’impresa continua a operare, l’imprenditore mantiene la gestione ordinaria e straordinaria, ma sotto lo sguardo dell’esperto.

In questa fase possono aprirsi ulteriori “parentesi giudiziarie”: la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, a cedere l’azienda o rami d’azienda, a rinegoziare contratti divenuti eccessivamente onerosi.

La norma

L’art. 21 CCII regola la gestione: se l’impresa è in crisi, l’imprenditore deve gestirla in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria; se è in stato di insolvenza, ma sussistono concrete prospettive di risanamento, la gestione e l’individuazione della soluzione devono avvenire nel prevalente interesse dei creditori, come chiarito dal correttivo. L’imprenditore informa preventivamente e per iscritto l’esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento. Se l’esperto ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo; se l’atto viene comunque compiuto, l’esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese nei dieci giorni successivi.

L’art. 22 CCII consente al tribunale, su richiesta dell’imprenditore, di autorizzare finanziamenti prededucibili, anche dai soci, e dopo il correttivo anche la concessione di garanzie e gli accordi con le banche per riattivare linee di credito sospese; di autorizzare il trasferimento dell’azienda o di rami senza gli effetti dell’art. 2560, secondo comma, c.c. sulla responsabilità dell’acquirente per i debiti anteriori. Il correttivo ha precisato che quanto autorizzato può essere attuato anche dopo la chiusura della composizione, se il tribunale lo prevede o se è indicato nella relazione finale.

L’art. 19, comma 5, consente la proroga delle misure protettive su istanza dell’imprenditore o di uno o più creditori, sentito l’esperto, per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva delle misure, comprese le proroghe, non può superare i 240 giorni.

I termini che si attivano

  • Scadenza delle misure protettive confermate (tra 30 e 120 giorni): l’istanza di proroga va presentata prima della scadenza, perché una misura già cessata non si proroga.
  • Tetto massimo di 240 giorni per le misure protettive complessivamente considerate.
  • Dieci giorni per l’eventuale iscrizione del dissenso dell’esperto nel registro delle imprese dopo il compimento di un atto pregiudizievole.
  • Autorizzazioni ex art. 22: procedimento camerale, con tempi variabili ma generalmente rapidi.

Sul fronte delle banche, il calendario delle segnalazioni è altrettanto importante: la sospensione o revoca per ragioni prudenziali va comunicata con motivazione specifica, e il comma 5-bis dell’art. 18 consente all’istituto di mantenere la sospensione delle linee esistenti all’accesso solo se dimostra che dipende dalla disciplina di vigilanza prudenziale.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Nei mesi centrali l’imprenditore ha la più ampia gamma di strumenti: può chiedere autorizzazioni, proroghe, misure cautelari, e costruire accordi parziali con singoli creditori. Può, ad esempio, ottenere l’autorizzazione a un finanziamento soci prededucibile che dia ossigeno alla cassa, oppure cedere un ramo d’azienda non strategico con la protezione dell’art. 22, liberando risorse per soddisfare i creditori.

Può anche proporre alle agenzie fiscali e all’agente della riscossione un accordo transattivo, strumento introdotto dal correttivo con il nuovo comma 2-bis dell’art. 23. La proposta deve essere accompagnata dall’attestazione di un professionista indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e dalla relazione del revisore legale sulla veridicità dei dati. L’accordo va depositato al tribunale e produce effetti dal deposito, ma la sua esecuzione è subordinata al decreto del giudice. Il Tribunale di Monza, con pronuncia del 31 dicembre 2025, si è occupato proprio del controllo che il giudice deve svolgere su un accordo di questo tipo, in relazione alla sua convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. L’accordo si risolve di diritto se i pagamenti non vengono eseguiti integralmente entro sessanta giorni dalle scadenze previste.

Infine, l’imprenditore può chiudere singole posizioni in modo definitivo. Il Tribunale di Savona, con provvedimento del 5 marzo 2026, ha dichiarato estinto il procedimento sulle misure protettive dopo la rinuncia al ricorso conseguente all’accordo raggiunto con il creditore, disponendo la cancellazione delle relative iscrizioni nel registro delle imprese: un esempio di come le trattative possano produrre effetti anche prima della chiusura complessiva.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico dei mesi centrali è gestire l’impresa “come prima”. Pagare integralmente un fornitore amico mentre si chiede alle banche uno stralcio, vendere un immobile senza informare l’esperto, distribuire compensi agli amministratori non coerenti con la situazione: sono atti che l’esperto può segnalare e che, iscritti come dissenso nel registro delle imprese, diventano visibili a tutti i creditori e pregiudicano sia le trattative sia la tenuta degli atti in una successiva procedura.

L’altro errore è dimenticare il cronometro delle misure protettive. Il confronto con le banche si prolunga, il piano viene rivisto più volte, e ci si accorge che le misure scadono tra tre giorni. L’istanza di proroga presentata in fretta, senza un aggiornamento credibile dello stato delle trattative, rischia il rigetto; quella presentata dopo la scadenza è inutile.

Quanto dura realmente

Le trattative vere e proprie occupano, nella media delle procedure, dai quattro ai sei mesi. L’Osservatorio Unioncamere, in una delle sue prime rilevazioni sulle istanze chiuse, aveva stimato una durata media delle trattative di circa 170 giorni: un dato che coincide quasi esattamente con il termine ordinario di 180 giorni e che conferma quanto spesso le procedure arrivino al limite. Il tasso di successo, secondo la stessa fonte, era pari al 22,5% nel primo trimestre 2025, in crescita rispetto alle rilevazioni precedenti.


Giorno 180: scadenza dell’incarico, proroga o conclusione

Cosa succede

Sono passati sei mesi dall’accettazione dell’esperto. Se le parti hanno trovato una soluzione, la composizione si avvia alla chiusura con uno degli esiti previsti. Se non l’hanno trovata, l’incarico si considera concluso, salvo proroga. È il giorno in cui molte procedure si trovano davanti al bivio: prolungare le trattative, oppure prendere atto che non ci sono margini e scegliere un’altra strada.

La norma

L’art. 17, comma 7, CCII, riscritto dal correttivo, stabilisce che l’incarico si considera concluso se, decorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di squilibrio. L’incarico può proseguire per non oltre ulteriori 180 giorni: quando lo chiedono l’imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative; quando è pendente un procedimento sulle misure protettive o cautelari o un procedimento di autorizzazione ex art. 22; quando sono in corso misure protettive o cautelari o occorre attuare un provvedimento autorizzativo. In ogni caso servono il consenso dell’esperto e la sussistenza di concrete prospettive di risanamento.

La versione originaria richiedeva il consenso di “tutte le parti”. Già prima del correttivo, la giurisprudenza di merito aveva letto la formula in senso ragionevole: il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 30 gennaio 2024, aveva riferito l’espressione ai soli creditori con i quali le trattative erano ancora in corso, e non a chiunque fosse coinvolto nel percorso. Il correttivo ha recepito questa impostazione.

I termini che si attivano

  • Giorno 180 dall’accettazione: scadenza ordinaria dell’incarico.
  • Proroga per non oltre ulteriori 180 giorni: durata massima complessiva dell’incarico pari a 360 giorni.
  • L’esperto inserisce la prosecuzione nella piattaforma, la comunica alle parti e, se sono in corso misure, al giudice.
  • Le misure protettive restano soggette al tetto dei 240 giorni, che non coincide con la durata dell’incarico: un incarico prorogato fino al giorno 360 può proseguire senza protezioni negli ultimi mesi.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Prima del giorno 180 l’imprenditore deve decidere se chiedere la proroga, e deve farlo con un aggiornamento concreto dello stato delle trattative che convinca l’esperto. Senza il consenso dell’esperto la proroga non è possibile.

Deve inoltre fare i conti con lo sfasamento tra durata dell’incarico e durata delle misure protettive. Se le misure sono state confermate subito e prorogate, il tetto dei 240 giorni cadrà intorno all’ottavo mese: dopo quel momento le trattative proseguono senza lo scudo contro le esecuzioni. L’imprenditore può pianificare gli accordi con i creditori più aggressivi prima di quella data, oppure valutare, se ne ricorrono i presupposti, misure cautelari mirate.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è chiedere la proroga come atto dovuto, senza un fatto nuovo: nessuna proposta formalizzata, nessun investitore identificato, nessuna banca che abbia espresso disponibilità. L’esperto, che deve attestare la persistenza di concrete prospettive, difficilmente acconsentirà. E una proroga negata al giorno 179 lascia l’imprenditore con pochissimo tempo per preparare l’uscita.

Il secondo errore è confondere le due scadenze. L’imprenditore ottiene la proroga dell’incarico e pensa che le misure protettive seguano automaticamente: non è così, e il creditore che attendeva la cessazione delle misure riprende l’esecuzione il giorno dopo il 240°.

Quanto dura realmente

Una parte significativa delle composizioni negoziate utilizza la proroga, soprattutto quando sono coinvolti più istituti di credito o un investitore esterno che deve completare la due diligence. Nei percorsi con cessione d’azienda la chiusura si colloca frequentemente tra il nono e il dodicesimo mese dall’istanza.


La relazione finale e i 60 giorni successivi: gli esiti della composizione negoziata

Cosa succede

Al termine dell’incarico, qualunque sia l’esito, l’esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all’imprenditore, alle parti che hanno partecipato alle trattative e, se sono state adottate misure protettive o cautelari, al giudice, che ne dichiara la cessazione. Se sono state chieste misure, la relazione viene anche pubblicata nel registro delle imprese. Da quel documento dipende gran parte di ciò che accadrà dopo.

La relazione descrive le trattative, gli esiti, il comportamento delle parti. È il documento che il tribunale leggerà se l’imprenditore sceglierà il concordato semplificato, e che i creditori useranno per valutare la sua correttezza.

La norma

L’art. 23 CCII elenca le soluzioni. Il comma 1 prevede che, quando è individuata una soluzione idonea, le parti possano: concludere un contratto, con uno o più creditori o con altre parti interessate, che produce gli effetti premiali dell’art. 25-bis se l’esperto attesta che è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni; concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell’art. 62; concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti ed eventualmente da altre parti e dall’esperto, che produce gli effetti di esenzione da revocatoria propri del piano attestato di risanamento.

Il comma 2 aggiunge le strade “giudiziali” o semi-giudiziali: il piano attestato di risanamento; la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, con la percentuale di adesione per l’accordo a efficacia estesa ridotta dal 75% al 60% se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale o se la domanda è proposta nei sessanta giorni successivi alla sua comunicazione; la proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio; l’accesso a uno degli altri strumenti di regolazione della crisi. Il correttivo ha precisato, con il comma 2-ter, che queste soluzioni possono essere raggiunte anche dopo la conclusione della composizione, con eventuale sottoscrizione postuma dell’esperto.

L’art. 25-sexies disciplina il concordato semplificato: quando l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni degli artt. 23, comma 1, e 23, comma 2, lettera b), non sono praticabili, l’imprenditore può presentare una proposta di concordato per la cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione. Non c’è voto dei creditori: il tribunale, valutata la ritualità della proposta, nomina un ausiliario, acquisisce il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione, e omologa se il piano rispetta l’ordine delle cause di prelazione, non arreca pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e assicura un’utilità a ciascun creditore.

I termini che si attivano

  • 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale per presentare la proposta di concordato semplificato: termine perentorio.
  • 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale per depositare la domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione a efficacia estesa beneficiando della soglia ridotta al 60%.
  • Nel caso di concordato semplificato, il termine decorre dalla comunicazione, non dalla redazione o dalla pubblicazione: la data di ricezione va documentata.
  • Anche il concordato semplificato è un procedimento giudiziale: i suoi termini processuali interni, come gli altri, restano soggetti alla disciplina della sospensione feriale solo nei limiti in cui la legge la ammette, e per i procedimenti in materia di crisi la regola generale è quella dell’urgenza. Un termine sostanziale come quello dei sessanta giorni non va comunque mai calcolato contando su agosto.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Nei sessanta giorni successivi alla relazione finale l’imprenditore ha l’ultima finestra per scegliere l’uscita, e ogni strada ha requisiti diversi che vanno verificati subito. Se le trattative hanno avuto successo, si tratta di formalizzare e depositare. Se non hanno avuto successo, bisogna capire se la relazione dell’esperto consente il concordato semplificato, e se il piano di liquidazione regge ai controlli sempre più rigorosi della Cassazione.

La Suprema Corte, a cavallo tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, ha ridisegnato la fisionomia dell’istituto con una serie di pronunce. Con l’ordinanza del 4 dicembre 2025, n. 31641, ha stabilito che il vaglio di ammissibilità della proposta non si ferma alla regolarità formale e alla presenza dei documenti, ma si estende al controllo sostanziale delle condizioni previste dall’art. 25-sexies alla luce della documentazione depositata. Con le decisioni del 12 gennaio 2026, nn. 620 e 623, ha rafforzato il controllo del giudice e ha chiarito che le risorse esterne devono essere effettive e produrre un reale incremento dell’attivo, non limitarsi a rinunce prive di effetti concreti. Con la sentenza del 12 gennaio 2026, n. 624, ha escluso che l’utilità richiesta per ciascun creditore possa consistere nella sola rapidità della chiusura della crisi, quando ai chirografari non è riconosciuto alcun soddisfacimento. Con la sentenza n. 544 pubblicata il 9 gennaio 2026, infine, ha confermato che al concordato semplificato può accedere anche l’imprenditore insolvente.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è arrivare alla relazione finale senza aver pensato all’uscita. L’imprenditore spera fino all’ultimo nell’accordo con la banca, e quando le trattative falliscono scopre di avere sessanta giorni per costruire un piano di liquidazione, reperire un acquirente, verificare il test di non pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e dimostrare un’utilità per ciascun creditore. Sessanta giorni sono pochi se si parte da zero.

Un secondo errore è sottovalutare il contenuto della relazione. Se l’esperto non dà atto che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, il concordato semplificato è precluso. La buona fede non si recupera alla fine: si costruisce incontro dopo incontro, dal primo giorno.

Quanto dura realmente

La relazione finale viene di regola redatta entro pochi giorni dalla conclusione dell’incarico. Il procedimento di omologazione del concordato semplificato, dal deposito della proposta al decreto, dura nella prassi da tre a otto mesi, a seconda della complessità del piano e dell’eventuale opposizione dei creditori. Gli accordi di ristrutturazione richiedono tempi analoghi per l’omologazione.


Dopo la chiusura, dai 6 ai 18 mesi: esecuzione degli accordi e procedure successive

Cosa succede

La composizione negoziata è finita, ma i suoi effetti continuano a correre. Se è stato concluso un contratto o un accordo, inizia la fase di esecuzione: pagamenti rateali, cessioni, riattivazione delle linee di credito. Se è stato presentato un concordato semplificato, inizia la liquidazione sotto il controllo del liquidatore. Se nessuna soluzione è stata trovata, i creditori riacquistano piena libertà di azione e può aprirsi la liquidazione giudiziale.

La norma

L’art. 24 CCII tutela gli atti compiuti durante le trattative: gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo all’accettazione dell’incarico conservano i propri effetti se non sono stati oggetto di dissenso iscritto dall’esperto o se il tribunale li ha autorizzati. Non sono soggetti a revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dopo l’accettazione dell’esperto, purché coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento del loro compimento. L’art. 22, commi 1-bis e 1-ter, come modificati dal correttivo, fanno sopravvivere la prededucibilità dei finanziamenti autorizzati qualunque sia l’esito della composizione.

Nel concordato semplificato, l’art. 25-septies regola la disciplina della liquidazione dei beni, e l’omologazione è impugnabile con reclamo alla Corte d’appello nei termini di legge.

I termini che si attivano

  • Scadenze dei piani di pagamento previsti dagli accordi: il loro rispetto è la condizione per mantenere i benefici.
  • Accordo transattivo fiscale: risoluzione di diritto se i pagamenti non sono integralmente eseguiti entro sessanta giorni dalle scadenze previste.
  • Reclamo contro il decreto di omologazione del concordato semplificato: termini processuali brevi, soggetti alla disciplina propria dei procedimenti in materia di crisi.
  • In caso di esito negativo, cessazione delle misure protettive e riespansione delle azioni dei creditori.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Dopo la chiusura l’imprenditore deve presidiare l’esecuzione degli accordi con la stessa attenzione dedicata alle trattative, perché un inadempimento può far perdere in pochi mesi ciò che si è ottenuto in un anno. Può rinegoziare singoli passaggi, chiedere l’attuazione delle autorizzazioni ottenute, avvalersi dell’opera dell’esperto per le attività che derivano dalle trattative e dal loro esito, attività che il correttivo ha sottratto al divieto di rapporti professionali nei due anni successivi.

Se il percorso si è chiuso negativamente, può ancora valutare un accordo di ristrutturazione o un concordato preventivo, mentre per l’impresa sotto soglia si aprono le strade del concordato minore o della liquidazione controllata. In questi scenari il contenzioso diventa probabile: opposizioni all’omologazione, reclami, impugnazioni fino alla Cassazione.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è considerare “chiusa” la crisi con la firma dell’accordo. Un piano di rientro di trentasei mesi con le banche è un impegno che richiede monitoraggio mensile; un accordo transattivo fiscale si risolve se una rata viene pagata con più di sessanta giorni di ritardo. Senza un presidio costante, il secondo anno è quello in cui molte imprese ricadono.

Quanto dura realmente

L’esecuzione degli accordi dura, di regola, da uno a cinque anni, secondo il piano. Il contratto che accede ai benefici dell’art. 25-bis deve essere idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni. Le liquidazioni nell’ambito del concordato semplificato hanno tempi legati alla vendita dei beni: da pochi mesi per un’azienda già “venduta” a un investitore, a oltre un anno per patrimoni immobiliari complessi.


Due imprese, lo stesso calendario: la procedura vista giorno per giorno

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati realistici ma non riferite a casi reali. Mostrano come la stessa procedura, con gli stessi termini, possa portare a esiti opposti a seconda del momento in cui si agisce.

Ipotesi comune di partenza

Società a responsabilità limitata del settore metalmeccanico. Debito complessivo: 1.347.800 €, di cui 612.450 € verso tre banche (mutuo chirografario e linee autoliquidanti), 418.900 € verso fornitori, 316.450 € tra debiti tributari e contributivi. Flussi di cassa liberi stimati: 186.300 € annui. Un fornitore ha ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 73.620 € e ha notificato un pignoramento presso terzi sui conti correnti. Una banca ha comunicato l’intenzione di revocare la linea autoliquidante.

Calendario A: l’impresa che agisce alle finestre giuste

  • 15 settembre 2026. L’amministratore esegue il test pratico sulla piattaforma: il rapporto tra debito da ristrutturare e flussi annui, pari a circa 7,2, indica una situazione complessa ma affrontabile con interventi mirati. Richiede nello stesso giorno il certificato unico dei debiti tributari, la situazione verso l’agente della riscossione e il certificato dei debiti contributivi.
  • 30 settembre 2026. Approvata una situazione patrimoniale al 31 agosto 2026, entro il limite dei sessanta giorni rispetto all’istanza.
  • 12 ottobre 2026 (lunedì), giorno 0. Caricamento dell’istanza con richiesta di misure protettive limitate al fornitore che ha pignorato e alle tre banche. Il ricorso al tribunale è già redatto. Dichiarazione ai sensi dell’art. 20 CCII sugli obblighi di capitale.
  • 14 ottobre 2026. Trasmissione dell’istanza alla commissione.
  • 21 ottobre 2026. Nomina dell’esperto, al quinto giorno lavorativo.
  • 23 ottobre 2026. Accettazione dell’esperto entro i due giorni lavorativi. Il 180° giorno dell’incarico cadrà il 21 aprile 2027.
  • 26 ottobre 2026. Pubblicazione nel registro delle imprese. Il pignoramento presso terzi si blocca; la banca non può revocare la linea se non per ragioni prudenziali specifiche.
  • 27 ottobre 2026. Deposito del ricorso al tribunale, il giorno successivo alla pubblicazione.
  • Entro il 13 novembre 2026. Richiesta di pubblicazione del numero di ruolo generale, con ampio margine rispetto alla scadenza ridotta dal correttivo.
  • 5 novembre 2026. Udienza, fissata nei dieci giorni. L’esperto riferisce di prospettive concrete. Il tribunale conferma le misure per 120 giorni. Il tetto complessivo dei 240 giorni dalla pubblicazione cadrà il 23 giugno 2027.
  • Dicembre 2026 – febbraio 2027. Trattative. Il tribunale autorizza un finanziamento soci prededucibile di 95.000 €. Accordo con il fornitore: pagamento dell’83% del credito in dodici rate, rinuncia all’esecuzione.
  • Febbraio 2027, prima della scadenza delle misure. Istanza di proroga con aggiornamento delle trattative: proroga concessa fino al tetto massimo.
  • 21 aprile 2027, giorno 180. Le banche chiedono ancora tempo per le delibere; con il consenso dell’esperto l’incarico prosegue.
  • Giugno 2027. Firma dell’accordo con le banche: moratoria di diciotto mesi sulla quota capitale e piano di rientro; l’esperto sottoscrive e attesta la coerenza del piano. L’accordo arriva prima del 23 giugno, quando sarebbero cessate le misure.
  • Esito. L’impresa esce dalla composizione con la continuità aziendale preservata, le esecuzioni rinunciate e un piano sostenibile.

Calendario B: l’impresa che lascia correre

  • 15 settembre 2026. Il pignoramento presso terzi viene notificato. L’amministratore decide di “aspettare di vedere cosa succede”.
  • Ottobre 2026. Il giudice dell’esecuzione assegna le somme pignorate. La banca revoca la linea autoliquidante; l’impresa non riesce a pagare gli stipendi di ottobre per intero.
  • 9 novembre 2026. Un secondo fornitore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.
  • 16 novembre 2026, giorno 0. Istanza caricata in fretta. I certificati fiscali vengono richiesti il giorno stesso: la dichiarazione di averli chiesti almeno dieci giorni prima non può essere resa. Manca una situazione patrimoniale aggiornata.
  • 26 novembre 2026. Nomina dell’esperto.
  • 30 novembre 2026. Accettazione e pubblicazione nel registro delle imprese.
  • 2 dicembre 2026. Il ricorso di conferma viene depositato con un giorno di ritardo, perché il termine era stato calcolato dall’accettazione comunicata via PEC anziché dalla pubblicazione. Le misure protettive sono inefficaci.
  • Dicembre 2026. Primo incontro con l’esperto: il fascicolo è incompleto, il piano finanziario semestrale non è riconciliato con la contabilità, il flusso di cassa è negativo per effetto della revoca bancaria.
  • Gennaio 2027. L’esperto non ravvisa concrete prospettive di risanamento e ne dà comunicazione: archiviazione.
  • Febbraio 2027. Il procedimento per liquidazione giudiziale riprende senza ostacoli; la relazione dell’esperto non consente il concordato semplificato.
  • Esito. Apertura della liquidazione giudiziale.

Il confronto

A parità di debito e di situazione iniziale, la differenza tra i due calendari si concentra in tre date: la richiesta dei certificati dieci giorni prima, il deposito del ricorso il giorno successivo alla pubblicazione, l’accordo con i creditori più aggressivi prima dello scadere del tetto dei 240 giorni. Nessuna delle tre richiede risorse straordinarie; tutte richiedono di conoscere il calendario prima che parta.

Simulazione di verifica sull’uscita: il test dell’utilità nel concordato semplificato

Ipotesi: la composizione negoziata di una società commerciale si chiude negativamente; la relazione finale, comunicata il 30 aprile 2027, dà atto della buona fede. Termine per il concordato semplificato: 29 giugno 2027. Attivo liquidabile stimato in liquidazione giudiziale: 524.300 €; costi di procedura stimati: 71.800 €; debiti privilegiati: 468.200 €; chirografari: 391.700 €.

  • In liquidazione giudiziale: 524.300 − 71.800 = 452.500 € disponibili, tutti assorbiti dai privilegiati (96,6%), chirografari a zero.
  • Proposta di concordato semplificato con cessione dell’azienda a un acquirente per 598.000 € e costi di procedura inferiori, pari a 43.500 €: 554.500 € disponibili; privilegiati soddisfatti integralmente (468.200 €), 86.300 € ai chirografari, pari al 22%.
  • Se invece la proposta prevedesse 480.000 € dalla vendita e nulla ai chirografari, confidando nella “rapidità” come vantaggio, l’omologazione sarebbe esposta al principio della sentenza n. 624/2026: la sola velocità non integra un’utilità per chi non riceve nulla.

I binari paralleli: come cambia la timeline se l’imprenditore attiva altri rimedi

La composizione negoziata raramente corre da sola. Mentre il calendario delle trattative avanza, altri binari possono affiancarlo o sostituirlo, ciascuno con i suoi tempi.

Il binario delle esecuzioni già pendenti

Se al giorno zero è già in corso un pignoramento, la pubblicazione delle misure protettive ne impedisce la prosecuzione nei confronti dei creditori interessati. Il processo esecutivo non si estingue: resta sospeso di fatto finché le misure sono efficaci. Alla scadenza del tetto dei 240 giorni, o in caso di revoca, il creditore può riattivarlo. Parallelamente, l’imprenditore conserva gli strumenti ordinari di difesa nel processo esecutivo, come l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, con i loro termini autonomi, che la composizione negoziata non sospende. Il calendario delle trattative va quindi incrociato con quello delle opposizioni: se il termine di venti giorni per un’opposizione agli atti scade durante la composizione, va rispettato comunque, e qui la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto opera secondo le regole ordinarie.

Il binario della liquidazione giudiziale

Se un creditore ha già depositato ricorso per liquidazione giudiziale, dopo il correttivo l’accesso alla composizione resta possibile, ma la pendenza va dichiarata. Con la pubblicazione delle misure protettive la sentenza di apertura non può essere pronunciata fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione. Il procedimento liquidatorio, però, non scompare: resta in attesa, e riprende se le misure vengono revocate o se il percorso si chiude negativamente. La cronologia diventa quindi a “doppia lancetta”: ogni settimana di trattativa è una settimana guadagnata, ma anche una settimana in cui il tribunale della liquidazione osserva l’andamento.

Il binario del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione

L’imprenditore può uscire dalla composizione in qualsiasi momento per accedere a uno strumento di regolazione della crisi. La scelta modifica radicalmente la timeline: con il deposito della domanda di accesso, anche con riserva, si applicano le misure protettive dell’art. 54 CCII, con durate e regole proprie, e il tribunale tiene conto di quelle già godute nella composizione. Chi invece rinuncia a una domanda di concordato per tentare la via negoziata deve attendere la dichiarazione di improcedibilità e il decorso del termine previsto dall’art. 25-quinquies: come ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 31856 del 2025, la sola rinuncia non basta.

Il binario della transazione fiscale

La proposta alle agenzie fiscali ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, si innesta nei mesi delle trattative, ma ha un procedimento proprio: raccolta dell’attestazione e della relazione del revisore, negoziazione con gli uffici, deposito al tribunale, decreto del giudice. Richiede tempo, spesso tre-quattro mesi, e va quindi avviata presto per non superare il giorno 180 senza averla chiusa.

Il binario dell’impresa sotto soglia

Per l’imprenditore commerciale e agricolo sotto le soglie di fallibilità, l’art. 25-quater prevede esiti specifici: oltre ai contratti e agli accordi, l’accesso al concordato minore, alla liquidazione controllata, al concordato semplificato. In questi casi la composizione negoziata diventa una sorta di anticamera del sovraindebitamento, e il calendario si innesta su quello delle procedure gestite con l’Organismo di Composizione della Crisi.


Le 5 finestre critiche: i momenti in cui agire o non agire cambia l’esito

  1. Dieci giorni prima dell’istanza: la richiesta dei certificati fiscali e contributivi. È il primo termine della procedura, e l’unico che l’imprenditore controlla interamente. Rispettarlo significa presentare un fascicolo completo; mancarlo significa partire con un documento in meno e un argomento in più per chi dubita della serietà del percorso.
  2. Il giorno successivo alla pubblicazione: il ricorso per la conferma delle misure protettive. Ventiquattro ore separano la protezione dall’inefficacia. A questo termine va affiancato quello per la pubblicazione del numero di ruolo generale, che molti dimenticano e che produce la stessa conseguenza.
  3. Tre giorni dalla convocazione: le osservazioni sull’indipendenza dell’esperto. Una finestra breve che si apre una sola volta. Chi ha ragioni concrete per dubitare dell’imparzialità dell’esperto deve farle valere subito, preferibilmente coordinandosi con altre parti interessate, visto che il correttivo richiede almeno due osservazioni.
  4. Prima della scadenza delle misure e prima del 240° giorno: proroghe e accordi con i creditori aggressivi. Le misure confermate hanno una scadenza, e l’intera protezione ha un tetto invalicabile. Gli accordi con chi ha già avviato esecuzioni vanno chiusi prima che lo scudo cada, perché dopo il potere contrattuale dell’imprenditore si riduce drasticamente.
  5. Sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale: concordato semplificato o accordo di ristrutturazione agevolato. È l’ultima finestra per usare la composizione negoziata come trampolino. Il concordato semplificato, oggi sottoposto a un controllo di legalità sostanziale e a un test di utilità rigoroso, richiede un piano già pronto: sessanta giorni servono per depositare, non per cominciare a pensare.

Le domande sul tempo

Posso ancora chiedere le misure protettive se ho già presentato l’istanza di nomina senza chiederle?

Sì. L’art. 18 CCII consente di chiedere le misure con l’istanza di nomina o con una successiva istanza. In questo caso la pubblicazione nel registro delle imprese avviene al momento della richiesta, e da quella data decorre il termine per il ricorso al tribunale entro il giorno successivo. Va però tenuto presente che il tetto complessivo di 240 giorni e la durata dell’incarico di 180 giorni continuano a decorrere secondo i propri punti di partenza: chiedere le misure al quarto mese significa averle per un periodo residuo più breve delle trattative.

Il ricorso di conferma è stato depositato con un giorno di ritardo: si può rimediare?

Il ritardo determina l’inefficacia delle misure protettive. Non esiste una rimessione in termini automatica: bisognerebbe dimostrare una causa non imputabile, ipotesi rara. In pratica, le strade percorribili sono chiedere al tribunale misure cautelari mirate, ove ne ricorrano i presupposti, oppure accelerare gli accordi con i creditori più pericolosi. Se il ritardo riguarda invece la pubblicazione del numero di ruolo, le conseguenze sono le stesse. In entrambi i casi vale la regola che la Cassazione ha ricordato con l’ordinanza n. 500/2026: su queste decisioni non c’è un ricorso straordinario per cassazione a cui affidarsi.

Sono passati 200 giorni dall’accettazione dell’esperto e l’incarico non è stato prorogato: la procedura è finita?

Se al giorno 180 le parti non avevano individuato una soluzione e non è stata disposta la proroga, l’incarico si considera concluso. Resta però la possibilità, introdotta dal correttivo, di concludere accordi o accedere agli esiti dell’art. 23 anche dopo la chiusura, con sottoscrizione successiva dell’esperto. Soprattutto, dalla comunicazione della relazione finale decorre il termine di sessanta giorni per il concordato semplificato e per l’accordo di ristrutturazione con soglia ridotta: se la relazione non è ancora stata comunicata, quel termine non è partito.

Quanto dura in tutto una composizione negoziata?

La durata ordinaria dell’incarico è di 180 giorni dall’accettazione dell’esperto, prorogabili fino a ulteriori 180, per un massimo di 360. A questi si aggiungono le settimane della preparazione e i sette-quindici giorni tra istanza e accettazione. Le misure protettive, invece, non possono superare complessivamente 240 giorni. Calcolando le fasi successive – esecuzione degli accordi o omologazione degli strumenti di uscita – un percorso completo va da circa otto mesi a oltre un anno e mezzo.

Ad agosto i termini della composizione negoziata si fermano?

La sospensione feriale riguarda i termini processuali e va dal 1° al 31 agosto. Non si applica ai procedimenti cautelari, e il procedimento di conferma delle misure protettive segue le regole di quei procedimenti in quanto compatibili: i suoi termini vanno considerati come non sospesi. I termini delle trattative – i 180 giorni dell’incarico, la durata delle misure – non sono termini processuali e corrono regolarmente anche ad agosto. Chi pianifica un’istanza a luglio deve sapere che il calendario non andrà in ferie.


Le pronunce che scandiscono la procedura

Le decisioni che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui conta nel calendario della composizione negoziata.

Tappa di accesso: prima e al momento dell’istanza

Cass. civ., Sez. I, sentenza 6 dicembre 2025, n. 31856. Principio: il tribunale investito della domanda di dichiarazione dell’insolvenza può accertare in via incidentale che l’istanza di composizione negoziata con misure protettive era inammissibile perché presentata in pendenza di un concordato preventivo; la rinuncia al concordato non elimina la pendenza fino alla declaratoria di improcedibilità. Rilevanza: fissa il “prima” della timeline. Chi proviene da un concordato abbandonato deve attendere il provvedimento del giudice prima di presentare l’istanza, pena il crollo dell’intero impianto protettivo.

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 544, pubblicata il 9 gennaio 2026. Principio: al concordato semplificato può ricorrere anche il debitore insolvente, e l’accesso alla composizione negoziata è possibile tanto in condizioni di squilibrio o crisi quanto di insolvenza, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. Rilevanza: amplia la finestra di ingresso e conferma la continuità tra la tappa iniziale e l’uscita liquidatoria.

Tribunale di Milano, Sez. II civ. e Crisi d’impresa, 14 dicembre 2025. Principio: è inammissibile l’accesso, e non accoglibile la richiesta di misure protettive, quando la procedura è usata solo per liquidare beni al fine di eludere le iniziative esecutive già avviate, senza un reale obiettivo di risanamento. Rilevanza: il giorno zero non può essere scelto “contro” un pignoramento; la finalità di risanamento deve esistere già nell’istanza.

Tappa della pubblicazione e della conferma delle misure protettive

Cass. civ., Sez. I, ordinanza 12 febbraio 2025, n. 3634. Principio: la pendenza di una composizione negoziata o di misure protettive non obbliga il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione dell’insolvenza. Rilevanza: la protezione dipende dall’attivazione tempestiva e dalla conferma delle misure, non dalla semplice esistenza della procedura.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 500, depositata nel gennaio 2026. Principio: i provvedimenti sulle misure protettive hanno natura interinale e cautelare, non sono idonei al giudicato, e contro la decisione sul reclamo non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione. Rilevanza: la partita sulle misure si esaurisce in primo grado e in sede di reclamo; ogni errore nei primi giorni non trova rimedio in Cassazione.

Tribunale di Mantova, sentenza 13 febbraio 2025. Principio: dopo il diniego della conferma delle misure protettive, anche per l’assenza di prospettive di risanamento, il tribunale può valutare e accogliere l’istanza di liquidazione giudiziale proposta da un creditore. Rilevanza: la mancata conferma accelera il binario liquidatorio, trasformando un’udienza persa in un evento decisivo della cronologia.

Tribunale di Verona, 11 dicembre 2025. Principio: in presenza dei presupposti, le misure protettive possono essere estese e le misure cautelari adottate anche nei confronti della socia della società ricorrente. Rilevanza: amplia il perimetro di ciò che può essere protetto nella fase di conferma, se chiesto e motivato tempestivamente.

Tribunale di Verona, 22 gennaio 2024. Principio: con provvedimento cautelare può essere ordinato alla banca che ha sospeso o revocato gli affidamenti in violazione della disciplina della composizione negoziata di dare esecuzione ai rapporti, con una penalità per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c. Rilevanza: nella tappa della pubblicazione, offre uno strumento concreto contro la revoca delle linee di credito.

Tribunale di Parma, 26 maggio 2024. Principio: in via cautelare può essere vietato agli istituti di credito di estinguere, in qualsiasi forma, i crediti derivanti da finanziamenti erogati prima delle misure protettive, diversi dalle linee autoliquidanti. Rilevanza: rafforza la protezione della liquidità nelle prime settimane, quando il rischio di compensazioni è più alto.

Tappa delle trattative e della proroga

Tribunale di Milano, Sez. II, ordinanza 19 febbraio 2025. Principio: una volta archiviata la composizione negoziata dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza nelle trattative, il tribunale non può più pronunciarsi sulla conferma delle misure protettive richiesta successivamente. Rilevanza: dimostra che la cronologia delle trattative può anticipare e rendere inutile quella giudiziale.

Tribunale di Bologna, 30 gennaio 2024. Principio: ai fini della proroga dell’incarico, il consenso delle parti va riferito ai creditori con i quali le trattative sono ancora in corso, non a tutti i soggetti coinvolti nel percorso. Rilevanza: anticipa la soluzione poi recepita dal correttivo per il passaggio critico del giorno 180.

Tribunale di Monza, Sez. III civ., 31 dicembre 2025. Principio: il giudice chiamato ad autorizzare l’esecuzione dell’accordo transattivo fiscale concluso nella composizione negoziata ne verifica la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Rilevanza: riguarda il binario parallelo della transazione fiscale, che va avviato presto per chiudersi entro l’incarico.

Tribunale di Savona, 5 marzo 2026. Principio: la rinuncia al ricorso sulle misure protettive, a seguito dell’accordo con il creditore, determina l’estinzione del procedimento e la cancellazione delle relative iscrizioni nel registro delle imprese. Rilevanza: mostra come gli accordi parziali nei mesi centrali producano effetti immediati anche sul fronte pubblicitario.

Tappa della relazione finale e dei 60 giorni

Cass. civ., Sez. I, ordinanza 4 dicembre 2025, n. 31641. Principio: il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato non si esaurisce in una verifica formale, ma comprende un controllo di legalità sostanziale sulle condizioni previste dall’art. 25-sexies, alla luce della documentazione depositata. Rilevanza: i sessanta giorni devono servire a depositare una proposta completa e sostanzialmente solida, non un fascicolo da integrare.

Cass. civ., Sez. I, decisioni 12 gennaio 2026, nn. 620 e 623. Principio: nel concordato semplificato il controllo del giudice è sostanziale e le risorse esterne devono essere reali, capaci di incrementare effettivamente l’attivo, senza che bastino rinunce prive di effetti concreti. Rilevanza: orienta la costruzione del piano di liquidazione nella finestra finale.

Cass. civ., Sez. I, sentenza 12 gennaio 2026, n. 624. Principio: l’utilità da assicurare a ciascun creditore, pur non necessariamente monetaria, non può coincidere con la sola rapidità nella soluzione della crisi quando ai chirografari non è riconosciuto alcun soddisfacimento. Rilevanza: è il parametro con cui ogni proposta depositata entro i sessanta giorni sarà misurata in sede di omologazione.


Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa

La composizione negoziata premia chi entra al momento giusto e presidia ogni termine. Per questo lo Studio Monardo interviene sulla tappa in cui l’impresa si trova, con strumenti diversi a seconda del punto del calendario.

  1. Ricostruiamo la tua posizione nella timeline. Se sei prima del giorno zero, verifichiamo le cause ostative dell’art. 25-quinquies, la pendenza di concordati o ricorsi per liquidazione giudiziale e le date da cui decorrono i termini; se sei già dentro la procedura, calcoliamo le scadenze residue di incarico, misure protettive e tetto dei 240 giorni.
  2. Prepariamo il fascicolo dell’istanza. Coordiniamo con i commercialisti dello staff il test pratico, la situazione patrimoniale entro i sessanta giorni, il piano finanziario semestrale e l’elenco dei creditori, e programmiamo la richiesta dei certificati fiscali e contributivi con almeno dieci giorni di anticipo.
  3. Redigiamo il ricorso di conferma prima del deposito dell’istanza. Lo teniamo pronto per il giorno successivo alla pubblicazione, individuiamo il tribunale competente e monitoriamo il registro delle imprese per far partire il deposito nel momento esatto.
  4. Presidiamo il termine per la pubblicazione del numero di ruolo e le notifiche disposte dal giudice, evitando che le misure cadano per un adempimento dimenticato.
  5. Assistiamo l’impresa all’udienza di conferma, chiedendo le misure cautelari necessarie nei confronti di banche, fornitori essenziali o beni di terzi, e rispondendo alle contestazioni dei creditori.
  6. Affianchiamo l’imprenditore negli incontri con l’esperto, preparando documenti riconciliati e proposte strutturate, e verifichiamo che ogni atto di straordinaria amministrazione sia comunicato per iscritto prima di essere compiuto.
  7. Negoziamo con banche, fornitori e investitori, contestando le revoche di linee di credito non motivate da specifiche ragioni di vigilanza prudenziale e predisponendo le istanze di autorizzazione ex art. 22 per finanziamenti prededucibili e cessioni d’azienda.
  8. Gestiamo il passaggio del giorno 180, preparando per tempo l’istanza di proroga dell’incarico e delle misure con un aggiornamento concreto delle trattative.
  9. Costruiamo l’uscita nei sessanta giorni, predisponendo il concordato semplificato secondo i criteri fissati dalla Cassazione nel 2025-2026 sull’utilità per ciascun creditore e sulla realtà delle risorse esterne, oppure l’accordo di ristrutturazione con soglia ridotta.
  10. Seguiamo il contenzioso successivo, dai reclami alle opposizioni all’omologazione, fino al giudizio di legittimità quando è ammesso.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una procedura come questa pesa soprattutto l’abilitazione di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021: significa conoscere i parametri con cui l’esperto valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento, la struttura della relazione finale e i comportamenti che vengono letti come mancanza di buona fede. Chi assiste l’impresa con questa preparazione sa costruire ogni tappa in vista di ciò che l’esperto e il tribunale verificheranno nella tappa successiva.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue il percorso negoziale, i procedimenti sulle misure protettive, l’omologazione degli strumenti di uscita e le impugnazioni, senza passaggi di consegne nei momenti critici.

Accanto all’avvocato lavora uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano sullo stesso fascicolo: i numeri del piano e le regole della procedura vengono costruiti insieme, perché nella composizione negoziata un piano finanziario non coerente è un problema giuridico, e un termine mancato è un problema economico.


In chiusura: il tempo come prima risorsa dell’impresa in crisi

La composizione negoziata è stata pensata per dare tempo alle imprese: tempo per trattare, per ristrutturare, per trovare un investitore. Ma quel tempo è distribuito in finestre precise, e ciascuna si chiude a una data esatta. Il tempo è la risorsa più preziosa dell’imprenditore in difficoltà, e anche la più sprecata: si perde nell’attesa prima dell’istanza, nelle ventiquattro ore del ricorso, nelle settimane che precedono il giorno 180.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo percorso perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’abilitazione prevista per chi conduce la composizione negoziata, e affianca a questa competenza quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento, utile per le imprese sotto soglia, e quella di cassazionista, che assicura continuità quando le trattative si trasformano in contenzioso. Il lavoro congiunto con i commercialisti dello staff consente di tenere insieme, giorno per giorno, piano e scadenze.

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