Sul test pratico della composizione negoziata della crisi d’impresa circolano più certezze sbagliate che su quasi ogni altro strumento del Codice della crisi. È comprensibile: si tratta di un modulo online, gratuito, compilabile in pochi minuti, che restituisce un numero. E un numero, per chi sta attraversando mesi difficili, sembra una sentenza. Nei passaparola tra imprenditori, nelle chat di categoria, perfino in alcune semplificazioni giornalistiche, quel numero diventa di volta in volta una diagnosi di insolvenza, un lasciapassare per le misure protettive, una condanna alla cessione dell’azienda. Nessuna di queste letture corrisponde a ciò che dicono davvero il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) e i decreti dirigenziali del Ministero della Giustizia che ne definiscono il funzionamento, da ultimo aggiornati con il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026.
Il prezzo della disinformazione, qui, è alto. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi si convince che “sopra 5 non c’è niente da fare” rinuncia a un percorso che forse era praticabile; chi crede che un risultato favorevole basti a bloccare i creditori arriva davanti al tribunale con un fascicolo fragile; chi compila il test “a occhio” consegna all’esperto un documento che verrà corretto, e con esso la propria credibilità.
In questa guida verifichiamo, una per una, sette convinzioni che circolano con insistenza:
- il test è un indicatore della crisi;
- senza test non si accede alla composizione negoziata;
- oltre la soglia 5 il percorso è precluso;
- un risultato favorevole garantisce protezione e risanamento;
- nel test va inserito tutto il debito risultante dal bilancio;
- il test è anonimo, nessuno controlla i numeri;
- il test è pensato per le imprese strutturate, non per le piccole.
Perché proprio lo Studio Monardo si occupa di questo tema? Perché la composizione negoziata è il terreno di elezione della figura dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa introdotta dal D.L. 118/2021, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede questa qualifica: conosce dall’interno il modo in cui un esperto legge il test pratico, lo corregge e lo utilizza per decidere se aprire le trattative. A questa competenza si somma quella di avvocato cassazionista, decisiva quando la partita sulle misure protettive si sposta nelle aule giudiziarie, e il coordinamento di uno staff di avvocati e commercialisti in grado di ricostruire i numeri che il test richiede.
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Mito n. 1: “Il test mi dice se la mia impresa è in crisi”
Il mito
“Se il test restituisce un numero alto, significa che l’impresa è in crisi o addirittura insolvente; se il numero è basso, non c’è nessuna crisi.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è evidente: il test lavora su grandezze che hanno molto a che fare con la crisi, cioè il debito e la capacità di generare cassa. Negli stessi anni in cui è nata la composizione negoziata, inoltre, il dibattito pubblico era dominato dagli “indicatori della crisi”, dagli adeguati assetti organizzativi imposti dall’art. 2086 c.c. e dagli obblighi di rilevazione tempestiva degli squilibri. È naturale sovrapporre i due piani: un modulo che produce un numero, collocato su una piattaforma dedicata alla crisi, viene percepito come un “termometro” dello stato di salute dell’impresa. A questo si aggiunge il nome con cui il test è diventato popolare, “test di autodiagnosi”, che suggerisce proprio l’idea di una diagnosi.
La realtà
In realtà la fonte che disciplina il test dice l’esatto contrario, e lo dice in modo esplicito. La Sezione I del documento recepito con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023 si apre precisando che il test pratico non ha la funzione di individuare una situazione di crisi e non è un indicatore della crisi: serve all’imprenditore per valutare in che misura sia ragionevolmente perseguibile il risanamento e, allo stesso tempo, aiuta l’esperto a capire se esistono concrete prospettive di risanamento. L’aggiornamento recepito con il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia di fine maggio 2026, conferma questa impostazione, qualificando il test come strumento di prognosi e non di diagnosi.
Il test non misura se l’impresa è in crisi: misura quanto è difficile uscirne. La differenza è sostanziale. Il test presuppone che una difficoltà ci sia già (altrimenti non avrebbe senso parlare di “debito da ristrutturare”) e si chiede quanta strada serva per risanare. Il meccanismo è il rapporto tra due grandezze: il debito che deve essere ristrutturato (grandezza A) e i flussi finanziari liberi che la gestione può mettere annualmente al suo servizio a regime (grandezza B). Il risultato del rapporto A/B dà un’indicazione di massima del numero di anni necessari per estinguere la posizione debitoria, del volume di esposizioni da ristrutturare e dell’entità di eventuali stralci o conversioni in capitale.
La base normativa del test è l’art. 13, comma 2, CCII, che prevede sulla piattaforma telematica nazionale, gestita dal sistema camerale tramite Unioncamere, una lista di controllo particolareggiata, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata, rinviando a un decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia per le modalità di esecuzione del test.
C’è poi un’altra precisazione che il passaparola ha perso per strada: il test funziona nella sua forma “piena” solo se l’impresa è prospetticamente in equilibrio economico, cioè se a partire almeno dal secondo anno presenta flussi positivi destinati a ripetersi. Se invece l’impresa è in disequilibrio economico a regime, il decreto stabilisce che le iniziative in discontinuità (interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, aggregazioni, cessazione o cessione di rami) diventano necessarie. In quel caso il rapporto non va neppure letto come “numero di anni”.
La prova
Il testo della Sezione I del documento ministeriale, sia nella versione recepita il 21 marzo 2023 sia nell’aggiornamento del 23 aprile 2026, esclude espressamente che il test sia un indicatore della crisi. Anche la giurisprudenza di merito ne ha fatto proprio il ruolo prognostico: il Tribunale di Napoli, con il provvedimento del 1° dicembre 2025, n. 1344, ha ricordato che lo strumento non serve a diagnosticare crisi o insolvenza, ma a valutare la ragionevole perseguibilità del risanamento, e che quanto più alto è il rapporto tanto più complesso è il percorso e tanto maggiore la necessità di interventi straordinari.
Cosa rischia chi ci crede
Chi legge il test come una diagnosi commette due errori speculari. Il primo: ottiene un valore basso e si convince di non essere in crisi, rinviando interventi che, nel frattempo, diventano più costosi e meno efficaci; eppure un rapporto contenuto può convivere con tensioni di cassa gravi nel breve periodo, che il test non fotografa. Il secondo: ottiene un valore alto e lo interpreta come certificazione di insolvenza, magari rinunciando a presentare istanza per timore di “autodenunciarsi”. In entrambi i casi la decisione più importante, se e come attivare la composizione negoziata, viene presa sulla base di un equivoco. Senza contare che la valutazione dello stato di crisi o di insolvenza reversibile va comunque dichiarata e argomentata nell’istanza, con documenti ben diversi da un indice.
Mito n. 2: “Senza il test non posso accedere alla composizione negoziata”
Il mito
“Il test è un requisito obbligatorio dell’istanza: se non lo alleghi, la Camera di commercio non nomina l’esperto e la procedura non parte.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui c’è un fondo di verità. Il test è presentato, sulla piattaforma, come il primo passo logico del percorso; nella formazione degli esperti occupa un modulo dedicato; nelle guide divulgative compare quasi sempre accanto ai documenti da allegare. E soprattutto, come vedremo, alcuni tribunali hanno negato la conferma delle misure protettive anche perché il test non era stato effettuato. Da qui al “senza test niente procedura” il passo, nel passaparola, è breve.
La realtà
Vero, ma solo a metà. Occorre distinguere tre piani: l’accesso alla composizione negoziata, la conduzione del percorso da parte dell’esperto e l’eventuale giudizio sulle misure protettive.
Sul piano dell’accesso, l’istanza di nomina dell’esperto si presenta tramite la piattaforma compilando il modello previsto dall’art. 17 CCII, corredato dalla documentazione indicata dalla norma (bilanci, progetto di piano di risanamento redatto secondo la lista di controllo, piano finanziario per i successivi sei mesi, elenco dei creditori, certificazioni sui debiti e così via). Il documento ministeriale richiede espressamente, per accedere, un progetto di piano redatto secondo la check-list e un piano finanziario semestrale; non richiede invece che il test sia stato già svolto dall’imprenditore.
Sul piano della conduzione, il protocollo dell’esperto (Sezione III del documento ministeriale, nella versione del 2023) è chiarissimo: l’esperto svolge la verifica preliminare di perseguibilità del risanamento anche sulla base del test; se l’imprenditore lo ha allegato, l’esperto lo esamina e lo corregge quando serve; se non lo ha allegato, l’esperto lo compila insieme all’imprenditore. Il test, dunque, prima o poi si fa comunque: la vera scelta è se arrivarci preparati o farlo per la prima volta davanti all’esperto.
Sul piano giudiziale, infine, le cose cambiano ancora. Quando l’imprenditore chiede la conferma delle misure protettive (artt. 18 e 19 CCII), il tribunale deve formarsi un convincimento, sia pure sommario, sulla ragionevole perseguibilità del risanamento. In quella sede l’assenza del test, sommata ad altri elementi di debolezza, pesa.
La prova
Il Tribunale di Lecco, con provvedimento del 2 gennaio 2023, ha rigettato la richiesta di conferma delle misure protettive rilevando, tra l’altro, che il progetto di piano era del tutto embrionale e che il test pratico non era stato effettuato. La vicenda, commentata in dottrina, mostra che il giudice ha valorizzato la mancata effettuazione del test insieme al mancato coinvolgimento dei titolari dei crediti da ristrutturare e all’assenza di sostegno finanziario da parte di soci o terzi. In senso conforme sul peso del test nella valutazione giudiziale si sono espressi il Tribunale di Napoli Nord (ordinanza del 26 ottobre 2022) e il Tribunale di Avellino (5 dicembre 2022), secondo cui la verifica del giudice deve basarsi, tra gli altri elementi, proprio sugli esiti del test.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio, paradossalmente, sta in entrambe le direzioni. Chi è convinto che il test sia un requisito formale di ammissibilità tende a compilarlo di fretta, “per avere il documento”, con numeri non verificati: un test sbagliato allegato all’istanza è peggio di un test assente, perché l’esperto lo correggerà e la distanza tra i numeri dell’imprenditore e quelli reali diventerà un elemento di valutazione della sua affidabilità. Chi, al contrario, scopre che il test non è obbligatorio e ne deduce che “non serve”, arriva alla prima convocazione dell’esperto, o peggio all’udienza sulle misure protettive, senza aver mai misurato la sostenibilità del proprio debito. Il Tribunale di Lecco ha mostrato quali possono essere le conseguenze.
Mito n. 3: “Se il test supera 5, la composizione negoziata è preclusa”
Il mito
“Oltre la soglia 5 il risanamento è impossibile: tanto vale non presentare nemmeno l’istanza e prepararsi alla liquidazione.”
Perché ci credono in tanti
Le soglie esistono davvero, e sono scritte nero su bianco. Il decreto del 2023, confermato sul punto dall’aggiornamento del 2026, indica che un rapporto non superiore a 3 segnala difficoltà contenute, in cui l’andamento corrente può bastare a individuare il percorso di risanamento; che oltre 3 il risanamento dipende dall’efficacia e dall’esito delle iniziative industriali; che oltre 5 la presenza di un margine operativo lordo positivo potrebbe non bastare, e potrebbe rendersi necessaria la cessione dell’azienda o di rami di essa. Letto in fretta, “oltre 5” suona come “fine della strada”. Contribuisce all’equivoco la memoria della prima versione del test (decreto dirigenziale del 28 settembre 2021), che collocava la soglia della “difficoltà contenuta” a 2: l’aggiornamento del 2023 l’ha innalzata a 3, ma chi ha letto le guide dei primi mesi continua a ragionare con i vecchi valori.
La realtà
Il punto che il passaparola ha perso per strada è che le soglie non descrivono l’ammissibilità della procedura, ma la natura del risanamento che occorre perseguire. Oltre 5 il decreto non dice “risanamento impossibile”: dice che il risanamento potrebbe dover passare per la continuità indiretta, cioè per la cessione dell’azienda o di suoi rami. E la composizione negoziata, per espressa scelta del legislatore, contempla anche questa via: l’art. 12 CCII indica tra le finalità del percorso il risanamento anche mediante trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
Un rapporto superiore a 5 non chiude la porta della composizione negoziata: sposta l’obiettivo dalla continuità diretta a quella indiretta. In questi casi il documento ministeriale chiede di stimare le risorse realizzabili dalla cessione e di confrontarle con il debito da servire, per capire se il risanamento sia praticabile.
Esistono inoltre due ulteriori elementi che le soglie non esauriscono. Primo: le soglie valgono, secondo il testo del decreto, “in assenza di particolari specificità”; settori ad alta intensità di capitale o con cicli lunghi possono giustificare letture diverse. Secondo: il protocollo dell’esperto ammette che la composizione negoziata possa essere avviata anche quando emerga uno stato di insolvenza, purché reversibile e purché esistano concrete prospettive di risanamento, valutate sulla base della possibilità effettiva di accordi con i creditori o di una cessione i cui proventi rendano sostenibile il debito. Il protocollo indica anche, con franchezza, quando non vale la pena aprire le trattative: continuità che distrugge risorse, indisponibilità dell’imprenditore a immettere nuove risorse, assenza di valore del compendio aziendale. È questo il vero confine, non il numero 5.
Proprio qui si gioca la differenza tra leggere un numero e costruire un percorso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, sa per esperienza di ruolo che l’esperto non si ferma al valore del rapporto, ma verifica se dietro quel valore esiste un’azienda con un valore di mercato o un piano credibile.
La prova
Il testo della Sezione I, punto 4, del documento recepito il 21 marzo 2023 collega il superamento della soglia 5 alla possibile necessità di cessione, non all’inammissibilità; il protocollo (Sezione III, punti 2.4 e 2.7) prevede espressamente la valutazione della continuità indiretta e delle manifestazioni di interesse ricevute. Sul versante giudiziale, il Tribunale di Avellino (5 dicembre 2022) ha chiarito che il giudice verifica la reversibilità dell’insolvenza sulla base degli esiti del test e del piano, cioè di una valutazione complessiva, non di una soglia automatica.
Cosa rischia chi ci crede
Chi rinuncia per “eccesso di numero” rischia di perdere l’unico contesto in cui una cessione dell’azienda può essere negoziata con l’assistenza di un esperto terzo, con la possibilità di chiedere al tribunale l’autorizzazione a trasferire l’azienda in deroga all’art. 2560, secondo comma, c.c. (art. 22 CCII), e con l’eventuale sbocco, se le trattative condotte secondo correttezza e buona fede non vanno a buon fine, del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII). Rinunciare significa spesso lasciare che siano i creditori a scegliere tempi e modi, con azioni esecutive individuali e, nei casi più gravi, una domanda di liquidazione giudiziale. Il valore che l’azienda aveva come complesso organizzato si disperde nella vendita atomistica dei beni.
Mito n. 4: “Con un risultato favorevole ottengo automaticamente la protezione e il risanamento”
Il mito
“Se il test esce sotto 3, il tribunale deve confermare le misure protettive e le banche devono accettare l’accordo: il numero parla da solo.”
Perché ci credono in tanti
È l’altra faccia del mito precedente, e ha anch’esso una base reale. I tribunali, nel valutare le misure protettive, fanno effettivamente riferimento agli esiti del test; e un risultato contenuto è, oggettivamente, un elemento a favore dell’impresa. Inoltre, dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza con richiesta di misure protettive discendono effetti immediati e rilevanti: i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui si esercita l’attività, e non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, salvo revoca delle misure. Chi vede questi effetti “scattare” subito finisce per credere che siano definitivi e che il test ne sia la chiave.
La realtà
In realtà la norma costruisce un sistema a più passaggi, nessuno dei quali è automatico. Le misure protettive decorrono dalla pubblicazione dell’istanza, ma l’imprenditore deve chiederne la conferma al tribunale con ricorso ai sensi dell’art. 19 CCII; il tribunale, sentite le parti e l’esperto, decide con provvedimento che ne stabilisce la durata, e in ogni momento può revocarle o abbreviarle se non soddisfano più l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o risultano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.
Quanto al test, il protocollo stabilisce che il suo esito è indicativo e che l’esperto lo valuta tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone. Il risultato del test è un punto di partenza per la valutazione, mai un punto di arrivo: né l’esperto né il tribunale ne sono vincolati. In sede giudiziale contano la veridicità e completezza del quadro rappresentato, la serietà del progetto di piano, il coinvolgimento dei creditori interessati, la funzionalità delle singole misure richieste e la loro proporzionalità.
Quanto al risanamento, la composizione negoziata è un percorso stragiudiziale fondato su trattative: nessun creditore è obbligato ad accettare una proposta per il solo fatto che il test sia favorevole. Il test aiuta a calibrare le proposte (quante dilazioni, quanti stralci), non a imporle.
La prova
Il Tribunale di Nola, con decreto del 15 maggio 2025, ha confermato le misure protettive tipiche ma ha rigettato quelle atipiche più invasive, come il divieto di azioni monitorie e di escussione delle garanzie e l’inibizione della segnalazione in Centrale Rischi, ritenendo il primo sproporzionato rispetto ai diritti dei creditori e la seconda una conseguenza fisiologica di una crisi pubblicamente dichiarata. Il Tribunale di Napoli Nord, con ordinanza del 24 gennaio 2024, ha affrontato i limiti soggettivi delle misure a fronte delle richieste di revoca o restrizione avanzate dai creditori. Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 13 febbraio 2025, ha aperto la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore dopo che era stata negata la conferma delle misure per l’assenza di prospettive di risanamento. Sul versante della legittimità, la Cassazione (ordinanza 12 febbraio 2025, n. 3634) ha escluso che la pendenza della composizione negoziata o di misure protettive obblighi il giudice del fallimento a rinviare l’udienza, e con la sentenza 6 dicembre 2025, n. 31856, ha affermato che il giudice investito della domanda di fallimento valuta incidentalmente l’ammissibilità della composizione negoziata e delle misure protettive, potendo ritenerle prive di effetto preclusivo se ne mancava ab origine il presupposto (entrambe le pronunce riguardano vicende regolate dal D.L. 118/2021 e dalla legge fallimentare, ma il principio sulla valutazione concreta dei presupposti conserva rilievo).
Cosa rischia chi ci crede
Chi confida nell’automatismo tende a presentare ricorsi di conferma “leggeri”, confidando nel numero invece di documentare il percorso. Il rischio è il rigetto della conferma, con cessazione degli effetti protettivi, ripresa delle azioni esecutive e, nei casi peggiori, l’apertura della liquidazione giudiziale su istanza di un creditore, come nella vicenda decisa a Mantova. C’è poi un rischio più sottile: l’imprenditore rassicurato dal test può trascurare la gestione corretta dell’impresa durante le trattative. Il protocollo ricorda che l’esperto deve essere informato preventivamente degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative, e che può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese quando l’atto pregiudica i creditori. Il test favorevole non immunizza da nulla di tutto questo.
Mito n. 5: “Nel test va inserito tutto il debito che risulta dal bilancio”
Il mito
“Il numeratore del test è il totale dei debiti dello stato patrimoniale: si prende la voce D del passivo e la si riporta così com’è.”
Perché ci credono in tanti
La tentazione è comprensibile: il bilancio è il documento che l’imprenditore conosce meglio, il totale dei debiti è un dato certo, già approvato, e sembra la scelta più “prudente”. Inoltre la parola “debito” nel linguaggio comune indica tutto ciò che si deve, senza distinzioni tra ciò che scade domani e ciò che scadrà tra dieci anni. Molti modelli di analisi di bilancio, poi, ragionano sul rapporto tra indebitamento complessivo e margine operativo lordo, e chi li ha in mente li trasferisce al test.
La realtà
In realtà la norma tecnica costruisce il numeratore in modo molto diverso. Il test non chiede “quanto devi”, ma “quanto debito deve essere ristrutturato“, cioè quanto debito l’impresa non è in grado di onorare alle scadenze naturali con la gestione ordinaria. Nella formulazione del documento recepito nel 2023, la grandezza A si ottiene sommando il debito scaduto (con separata indicazione della parte iscritta a ruolo), il debito riscadenziato o oggetto di moratorie, le linee di credito bancarie utilizzate di cui non ci si attende il rinnovo, le rate di mutui e finanziamenti e i canoni di leasing finanziario in scadenza nei due anni successivi, gli investimenti per le iniziative industriali e di riorganizzazione del lavoro (al netto di sovvenzioni e contributi attesi); e sottraendo le risorse ricavabili dalla dismissione di cespiti o rami non strategici, le disponibilità finanziarie, i nuovi conferimenti e finanziamenti previsti, anche postergati. È prevista inoltre la voce relativa all’eventuale margine operativo netto negativo del primo anno. Il documento aggiunge che, se si ritiene ragionevole ottenere uno stralcio, il debito può essere ridotto figurativamente di quell’importo ai soli fini del test.
Il denominatore, a sua volta, non è il margine operativo lordo “grezzo” dell’ultimo bilancio: è il MOL prospettico normalizzato annuo a regime, prima delle componenti non ricorrenti, al netto degli investimenti di mantenimento e delle imposte sul reddito da pagare. Per svolgere il test senza un piano industriale, il decreto consente di partire dall’andamento economico attuale depurato dagli eventi straordinari (contributi eccezionali, perdite non ricorrenti), desumendolo dal budget dell’esercizio in corso o, in mancanza, dai dati dell’esercizio precedente se chiuso da non oltre sei mesi, o altrimenti dalla pre-chiusura.
Riportare nel test l’intero debito di bilancio non rende il risultato più prudente: lo rende sbagliato, e spesso lo spinge oltre soglie che l’impresa in realtà non ha superato. L’aggiornamento del 23 aprile 2026 conferma l’impianto del rapporto A/B e le soglie orientative; chi compila il test oggi deve comunque fare riferimento alla versione pubblicata sulla piattaforma, che recepisce il documento vigente.
La prova
Il documento ministeriale del 21 marzo 2023 (Sezione I, punti 1 e 2) elenca analiticamente le componenti di A e B; la dottrina che ne ha commentato le novità ha sottolineato proprio che il debito da ristrutturare va inteso al netto delle disponibilità finanziarie e comprensivo del fabbisogno legato alla riorganizzazione del lavoro. Il protocollo, a sua volta, attribuisce all’esperto il compito di correggere il test quando ne ravvisa l’esigenza.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio più frequente è l’autoesclusione: un rapporto artificialmente gonfiato induce a credere che il risanamento sia impraticabile o che serva la cessione dell’azienda, quando un calcolo corretto collocherebbe l’impresa nella fascia in cui bastano iniziative industriali mirate. Il rischio opposto, meno frequente ma più insidioso, è l’errore sul denominatore: chi prende il MOL dell’ultimo esercizio senza depurarlo da contributi straordinari o ricavi non ripetibili ottiene un risultato ottimistico che l’esperto correggerà al primo incontro. Nella simulazione più avanti vedremo quanto possono spostarsi i numeri in entrambi i casi.
Mito n. 6: “Il test è anonimo: nessuno controlla i numeri che inserisco”
Il mito
“Il test si fa senza registrazione, quindi posso inserire i numeri che voglio: tanto nessuno li verificherà mai.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità, anche in questo caso, è reale. Il documento ministeriale descrive una piattaforma articolata in due aree: un’area pubblica, accessibile senza autenticazione, dove si trovano tra l’altro il test pratico, la lista di controllo e il protocollo; e un’area riservata, accessibile con identità digitale, dove si presentano le istanze e si gestisce il fascicolo. Chiunque, quindi, può fare il test in forma libera, anche solo per curiosità, anche più volte, anche con dati ipotetici. Da qui l’idea che il test sia un esercizio privato e senza conseguenze.
La realtà
Vero, ma solo per il test usato come esercizio personale. Nel momento in cui quel test entra nel percorso, cioè viene allegato all’istanza o compilato con l’esperto, cambia natura: diventa uno degli elementi su cui l’esperto valuta la perseguibilità del risanamento e su cui il tribunale può fondare la decisione sulle misure protettive.
E lì i numeri vengono verificati, eccome. Il protocollo prevede che l’esperto esamini il test e lo corregga; la check-list chiede che i debiti risultanti dalla contabilità siano riconciliati con il certificato unico dei debiti tributari, la situazione debitoria presso l’agente della riscossione, il certificato dei debiti contributivi e l’estratto della Centrale Rischi. Soprattutto, l’art. 16, comma 4, CCII impone all’imprenditore, durante le trattative, il dovere di rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e alle altre parti in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie.
Un test compilato con numeri di comodo non è un peccato veniale: può diventare la prova di una rappresentazione non trasparente, con conseguenze sulla prosecuzione stessa del percorso. L’esperto che ravvisa l’assenza di concrete prospettive di risanamento redige la relazione finale e ne consegue l’archiviazione; e la carenza di correttezza e buona fede nelle trattative incide anche sugli sbocchi successivi, a partire dall’accesso al concordato semplificato, che l’art. 25-sexies CCII riserva all’imprenditore le cui trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede.
La prova
Il Tribunale di Milano, sezione II, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto di non potersi più pronunciare sulla richiesta di conferma delle misure protettive dopo che l’esperto aveva disposto l’archiviazione della composizione negoziata per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative. Il Tribunale di Napoli Nord (ordinanza del 26 ottobre 2022) aveva già chiarito che il giudice verifica, anche sulla base del test, se il quadro rappresentato dall’imprenditore sia veritiero e completo.
Cosa rischia chi ci crede
Chi compila il test “per ottenere il numero giusto” rischia di vedere l’esperto rifarlo da capo, con un risultato peggiore e, soprattutto, con un giudizio negativo sull’affidabilità del proponente. I creditori finanziari, che nella composizione negoziata sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato, tendono a irrigidirsi quando scoprono discrepanze tra i numeri presentati e quelli reali. Nei casi più gravi, la mancanza di trasparenza porta all’archiviazione, alla perdita delle misure protettive e alla chiusura della via del concordato semplificato. Il test “libero” resta uno strumento prezioso, ma proprio per fare prove oneste, non per costruire una facciata.
Mito n. 7: “Il test è pensato per le imprese strutturate, non per le piccole”
Il mito
“MOL normalizzato, investimenti di mantenimento, flussi a regime: sono concetti da grande azienda con controllo di gestione. L’artigiano o la piccola società senza budget non può fare il test, quindi la composizione negoziata non fa per lui.”
Perché ci credono in tanti
Il linguaggio del test è effettivamente tecnico, e la versione “piena” presuppone dati che molte micro e piccole imprese non producono: budget dell’esercizio in corso, situazioni contabili infrannuali con rettifiche di competenza, piani di tesoreria. Chi apre per la prima volta il modulo e si trova davanti a voci come “margine operativo lordo prospettico normalizzato” conclude facilmente che lo strumento non lo riguardi. A questo si aggiunge la convinzione, altrettanto diffusa, che la composizione negoziata sia uno strumento per imprese medio-grandi con molte banche e molti dipendenti.
La realtà
In realtà il legislatore e il Ministero hanno pensato proprio alle imprese minori, a più livelli. Sul piano dell’accesso, il Codice dedica una disciplina specifica alle imprese sotto soglia (art. 25-quater CCII), che possono accedere alla composizione negoziata con alcune semplificazioni. Sul piano del test, il protocollo nella versione del 2023 prevedeva già che, per le imprese sotto soglia, l’esperto possa svolgere il test utilizzando i dati delle dichiarazioni dei redditi e IVA integrati con i registri contabili, e che i flussi al servizio del debito possano essere stimati in misura corrispondente al margine operativo lordo del piano, dedotti investimenti e imposte, con il debito riconciliato con fonti esterne come estratti conto, certificati dei debiti e Centrale Rischi.
L’aggiornamento del 23 aprile 2026 compie un passo ulteriore: per le imprese minori è previsto un calcolo semplificato, che parte dal debito scaduto, dalle rate in scadenza nel primo anno e dalle giacenze bancarie, mettendolo a confronto con flussi determinati a partire dal risultato economico dell’esercizio precedente, rettificato per ammortamenti e componenti straordinarie. La check-list aggiornata dedica inoltre un’area tematica specifica alle imprese minori. Il test non esclude le piccole imprese: prevede per loro una strada semplificata, costruita su dati che qualunque impresa con una contabilità regolare possiede.
Anche la piattaforma, peraltro, rende disponibili gli strumenti informatici previsti dall’art. 25-undecies CCII, che accanto al test pratico contempla un programma informatico dedicato alla verifica della sostenibilità del debito.
La prova
Il documento recepito con decreto dirigenziale del 21 marzo 2023 (Sezione III, paragrafo 15, dedicato alle imprese sotto soglia) e l’aggiornamento del 23 aprile 2026, che introduce il calcolo semplificato per le imprese minori, smentiscono il mito sul piano normativo. Sul piano applicativo, il Tribunale di Napoli (1° dicembre 2025, n. 1344) ha ribadito la funzione del test come strumento di valutazione della perseguibilità del risanamento, senza alcuna limitazione dimensionale.
Cosa rischia chi ci crede
La piccola impresa che si autoesclude rinuncia a uno dei pochi strumenti che le consentono di trattare con banche, fornitori e, nei limiti consentiti, con i creditori pubblici, con l’assistenza di un esperto indipendente e con la possibilità di misure protettive. L’alternativa, per molte imprese minori, è attendere che siano le azioni esecutive a imporre tempi e modi della crisi, oppure ricorrere a strumenti pensati per altre situazioni. Chi pensa di non avere “i numeri” per fare il test, spesso i numeri li ha già: nelle dichiarazioni fiscali, negli estratti conto, nel cassetto previdenziale. Serve solo qualcuno che li ordini nel modo che il test richiede.
I numeri smentiscono il passaparola: tre simulazioni
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati inventati per mostrare l’effetto concreto degli errori descritti. Non riproducono casi reali.
Simulazione 1 – Il debito “di bilancio” contro il debito da ristrutturare (miti 3 e 5)
Ipotesi: società manifatturiera con debiti totali a bilancio pari a 1.284.600 €. L’imprenditore, convinto che il numeratore coincida con il totale dei debiti, calcola i flussi a regime in 162.410 € (MOL normalizzato 241.860 €, meno investimenti di mantenimento 48.300 €, meno imposte 31.150 €) e ottiene un rapporto di 1.284.600 / 162.410 = 7,91. Convinto che “oltre 5 non c’è niente da fare”, sta per rinunciare all’istanza.
Ricostruzione corretta della grandezza A:
- debito scaduto: 412.380 € (di cui iscritto a ruolo 96.740 €);
- più debito riscadenziato: 58.200 €;
- più linee bancarie di cui non si attende il rinnovo: 134.650 €;
- più rate di mutuo e leasing in scadenza nei due anni: 187.420 €;
- più investimenti per iniziative industriali al netto dei contributi (64.900 − 12.300): 52.600 €;
- meno dismissione di un capannone non strumentale: 71.350 €;
- meno disponibilità liquide: 38.470 €.
Totale A = 735.430 €. Rapporto corretto: 735.430 / 162.410 = 4,53.
Esito: l’impresa non è nella fascia in cui potrebbe rendersi necessaria la cessione, ma in quella in cui il risanamento dipende dall’efficacia delle iniziative industriali. Il percorso cambia radicalmente: diventa centrale il piano di risanamento redatto secondo la check-list, e l’esperto approfondirà le iniziative prima di sciogliere la riserva. La differenza tra 7,91 e 4,53 è la differenza tra rinunciare e trattare.
Simulazione 2 – Il MOL “gonfiato” e la falsa sicurezza (miti 4 e 6)
Ipotesi: impresa di servizi con debito da ristrutturare A = 318.940 €. L’imprenditore indica flussi annui B = 134.570 €, calcolati sul MOL dell’ultimo esercizio che comprende però un contributo straordinario non ripetibile di 41.200 €. Rapporto dichiarato: 318.940 / 134.570 = 2,37, fascia “difficoltà contenute”. Forte di questo risultato, allega il test all’istanza, chiede le misure protettive e deposita un ricorso di conferma essenziale, fondato quasi solo sul numero.
Sequenza reale: al primo incontro l’esperto normalizza il MOL eliminando il contributo straordinario, come prescrive il decreto. Flussi corretti: 134.570 − 41.200 = 93.370 €. Rapporto corretto: 318.940 / 93.370 = 3,42.
Esito: l’impresa passa dalla fascia in cui l’andamento corrente può bastare a quella in cui servono iniziative industriali, ma il ricorso non contiene alcun progetto credibile su quelle iniziative. In udienza l’esperto rappresenta al tribunale l’esito delle proprie analisi; il quadro offerto dall’imprenditore risulta incompleto. Il rischio concreto è una conferma parziale o il rigetto, con ripresa delle iniziative dei creditori. Se il test fosse stato normalizzato fin dall’inizio, l’imprenditore avrebbe potuto presentarsi con un progetto di piano coerente con un rapporto di 3,42, che resta un valore gestibile.
Simulazione 3 – La piccola impresa che pensava di “non avere i numeri” (mito 7)
Ipotesi: ditta artigiana senza budget né situazioni infrannuali. Applicando, in via esemplificativa, le voci del calcolo semplificato per le imprese minori:
- debito scaduto (fornitori, rate arretrate, contributi): 87.640 €;
- più rate in scadenza nei successivi dodici mesi: 23.915 €;
- meno giacenze bancarie: 9.480 €.
Debito di riferimento: 102.075 €.
Flussi: risultato dell’esercizio precedente 18.260 €, più ammortamenti 14.730 €, meno una plusvalenza straordinaria da cessione di un automezzo di 4.100 €. Flussi di riferimento: 28.890 €.
Rapporto: 102.075 / 28.890 = 3,53.
Esito: l’impresa, che si riteneva esclusa dal test, scopre di collocarsi appena sopra la fascia delle difficoltà contenute, in un’area in cui un intervento mirato sui costi o sulla struttura dei ricavi, accompagnato da proposte di dilazione ai principali creditori, può rendere sostenibile il debito. Tutti i dati erano già disponibili nella dichiarazione dei redditi, negli estratti conto e nel prospetto delle rate. Il valore esatto delle voci andrà comunque verificato sulla versione del test pubblicata sulla piattaforma.
Da dove nascono le false credenze: i frammenti di verità rimessi al loro posto
Nessuno dei sette miti è nato dal nulla. Ciascuno prende un elemento vero della disciplina e lo stacca dal contesto. Rimetterli al loro posto aiuta a capire come funziona davvero il test.
È vero che il test lavora su debito e flussi, le stesse grandezze che segnalano una crisi. Ma il documento ministeriale lo colloca espressamente sul piano della prognosi: presuppone la difficoltà e ne misura la complessità. Chi vuole sapere se è in crisi deve guardare agli squilibri patrimoniali ed economico-finanziari e all’adeguatezza dei flussi di cassa prospettici rispetto alle obbligazioni, non a un indice pensato per altro.
È vero che il test è centrale nel percorso. Il protocollo dell’esperto lo pone all’inizio della verifica preliminare, e i tribunali lo richiamano nelle decisioni sulle misure protettive. Ma la sua centralità è sostanziale, non formale: il test si fa comunque, se non dall’imprenditore dall’esperto insieme a lui; e ciò che pesa davanti al giudice è l’assenza di un’analisi seria della sostenibilità del debito, più che l’assenza di un modulo.
È vero che esistono soglie numeriche, e che oltre 5 il decreto evoca la cessione. Ma le soglie sono orientative, valgono in assenza di particolari specificità e descrivono il tipo di risanamento, diretto o indiretto, non l’ammissibilità del percorso. La composizione negoziata comprende per legge anche il trasferimento dell’azienda o di suoi rami, e il protocollo ammette l’avvio anche in presenza di insolvenza reversibile.
È vero che le misure protettive producono effetti immediati dalla pubblicazione dell’istanza. Ma quegli effetti sono provvisori: richiedono conferma giudiziale, sono calibrati per durata e contenuto, possono essere revocati o ridotti. Il test è uno degli elementi valutati, con esito dichiaratamente indicativo.
È vero che il bilancio è la fonte più affidabile per conoscere i debiti. Ma il test non chiede lo stock complessivo: chiede la parte da ristrutturare, al netto delle risorse disponibili, e flussi normalizzati e prospettici. Il bilancio è la materia prima, non il risultato.
È vero che il test è liberamente accessibile nell’area pubblica della piattaforma senza autenticazione. Ma quando entra nel fascicolo diventa un documento valutato dall’esperto, riconciliato con le banche dati pubbliche e soggetto al dovere di rappresentazione completa, veritiera e trasparente dell’art. 16, comma 4, CCII.
È vero, infine, che il test nella sua forma piena richiede dati da impresa strutturata. Ma sia il protocollo del 2023 sia l’aggiornamento del 2026 prevedono strade semplificate per le imprese minori e sotto soglia, e il Codice dedica a queste ultime una disciplina specifica.
C’è un filo che tiene insieme tutti questi frammenti: il test è uno strumento di dialogo. Serve all’imprenditore per capire dove si trova, all’esperto per decidere se e come aprire le trattative, ai creditori per comprendere che tipo di proposta aspettarsi, al tribunale per valutare la serietà del percorso. Chi lo tratta come un verdetto, favorevole o sfavorevole, ne perde l’utilità principale.
Il confronto diretto: convinzioni diffuse e disciplina vigente
La tabella che segue riassume, riga per riga, ciascuna convinzione e la corrispondente regola, così come risulta dal Codice della crisi e dai documenti ministeriali recepiti con i decreti dirigenziali del 21 marzo 2023 e del 23 aprile 2026. È pensata per una consultazione rapida, ma non sostituisce la lettura delle singole sezioni, dove sono indicate le condizioni e le eccezioni che una tabella non può contenere. In particolare, i valori soglia vanno sempre letti come orientativi e le componenti del calcolo vanno verificate sulla versione del test pubblicata sulla piattaforma telematica nazionale al momento della compilazione.
| La convinzione diffusa | Come stanno davvero le cose |
|---|---|
| Il test dice se l’impresa è in crisi | Non è un indicatore della crisi: misura il grado di difficoltà del risanamento (strumento prognostico) |
| Senza test non si accede alla composizione negoziata | Non è tra i requisiti formali dell’istanza; se manca, l’esperto lo compila con l’imprenditore. Ma la sua assenza può pesare nel giudizio sulle misure protettive |
| Oltre 5 il percorso è precluso | Oltre 5 potrebbe servire la cessione dell’azienda o di rami: la composizione negoziata comprende anche la continuità indiretta |
| Un risultato favorevole garantisce protezione e risanamento | L’esito è indicativo; le misure protettive richiedono conferma del tribunale e possono essere revocate; i creditori non sono vincolati |
| Si inserisce tutto il debito di bilancio | Si inserisce il debito da ristrutturare, secondo componenti analitiche e al netto delle risorse disponibili; i flussi vanno normalizzati |
| Il test è anonimo, nessuno controlla | L’area pubblica è libera, ma il test allegato o compilato con l’esperto viene verificato; vale il dovere di trasparenza dell’art. 16, comma 4, CCII |
| Il test non è per le piccole imprese | Sono previste modalità semplificate per imprese minori e sotto soglia, rafforzate dall’aggiornamento 2026 |
Quindi è vero che…? Le domande di verifica
Quindi è vero che posso rifare il test tutte le volte che voglio prima di presentare l’istanza?
Sì. Il test è disponibile nell’area pubblica della piattaforma, senza necessità di autenticazione, e può essere utilizzato come strumento di simulazione. Anzi, rifarlo con ipotesi diverse (con o senza la dismissione di un cespite, con o senza un aumento di capitale, con o senza uno stralcio ritenuto ragionevole) è uno dei modi migliori per capire quali leve incidono davvero sul rapporto. Ciò che conta è che la versione eventualmente allegata all’istanza sia costruita su dati verificati e riconciliati.
Quindi è vero che l’esperto può cambiare i numeri del mio test?
Sì. Il protocollo di conduzione prevede espressamente che l’esperto esamini il test allegato e lo corregga quando ne ravvisa l’esigenza, e che valuti l’esito tenendo conto di tutte le informazioni disponibili, comprese quelle acquisite presso l’organo di controllo e il revisore, se presenti. L’esperto è terzo rispetto a tutte le parti, imprenditore compreso: non assiste l’impresa, facilita le trattative. Per questo è opportuno che l’imprenditore arrivi al primo incontro con un test già costruito correttamente e con la documentazione che ne giustifica ogni voce.
Quindi è vero che con un rapporto sotto 3 non ho bisogno di un piano di risanamento?
Dipende. Il documento ministeriale afferma che, quando i flussi della gestione sono sufficienti a rendere sostenibile il debito, le proposte ai creditori possono basarsi sull’andamento corrente e il piano assume minore rilevanza. Ma “minore rilevanza” non significa irrilevanza: per accedere alla composizione negoziata il documento richiede comunque un progetto di piano redatto almeno secondo le parti essenziali della check-list e un piano finanziario per i sei mesi successivi, e il piano vero e proprio andrà redatto in tempi brevi durante le trattative.
Quindi è vero che se l’esperto ritiene che non ci siano prospettive di risanamento la procedura si chiude?
Sì. Se l’esperto ritiene, in qualunque momento, che non sussistano o siano venute meno concrete prospettive di risanamento, anche in via indiretta, redige la relazione finale prevista dall’art. 17, comma 8, CCII, la inserisce nella piattaforma e la comunica all’imprenditore; in presenza di misure protettive o cautelari la trasmette anche al tribunale. L’inserimento della relazione costituisce titolo per l’archiviazione da parte del segretario generale della Camera di commercio competente. Il protocollo prevede però che, di fronte a circostanze nuove o non considerate prima, l’esperto ne esamini la concretezza prima di chiudere.
Quindi è vero che le regole del test sono cambiate nel 2026?
Sì, ma nell’impianto sono state confermate. Il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 ha aggiornato il documento guida su test pratico, check-list, protocollo, formazione degli esperti e piattaforma, confermando la natura prognostica del test, il rapporto tra debito da ristrutturare e flussi e le soglie orientative a 3 e 5, e introducendo un calcolo semplificato per le imprese minori. Chi ha studiato il test su guide del 2021 o del 2022 deve aggiornarsi: già nel 2023 la soglia delle difficoltà contenute era stata portata da 2 a 3.
Le pronunce che ridimensionano i miti
Di seguito le pronunce richiamate nell’articolo, ciascuna collegata alla convinzione che contribuisce a smentire o a ridimensionare. I principi sono riformulati in sintesi; per le vicende regolate dal D.L. 118/2021 e dalla legge fallimentare, il rilievo attuale è limitato ai principi compatibili con la disciplina del Codice della crisi.
1. Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856 – Il giudice chiamato a decidere sulla domanda di fallimento verifica in via incidentale l’ammissibilità della domanda di composizione negoziata e delle misure protettive; se il presupposto di accesso mancava fin dall’origine, le misure non impediscono la pronuncia. Mito n. 4: dimostra che l’avvio del percorso non produce protezioni automatiche e intangibili, e che la serietà dei presupposti, test compreso, viene vagliata.
2. Cass. civ., ord. 12 febbraio 2025, n. 3634 – La pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga il giudice del fallimento a rinviare l’udienza per consentire la conclusione del percorso alternativo. Mito n. 4: conferma che nessun passaggio della procedura, tanto meno un risultato numerico, vincola automaticamente il giudice.
3. Cass. pen., sez. III, n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025) – In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la pendenza della composizione negoziata è stata considerata un elemento rilevante nella valutazione del periculum in mora. Fondo di verità dei miti 3 e 4: la composizione negoziata è riconosciuta come percorso serio di gestione della crisi anche fuori dal diritto concorsuale, e proprio per questo richiede un’impostazione rigorosa fin dal test.
4. Trib. Napoli, 1° dicembre 2025, n. 1344 – Il test pratico non diagnostica crisi o insolvenza, ma valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento sul rapporto tra debito da ristrutturare e flussi; più alto è il rapporto, più complesso il percorso e maggiore l’esigenza di interventi straordinari. Miti n. 1 e 7: smentisce la lettura diagnostica e non pone limiti dimensionali allo strumento.
5. Trib. Nola, decreto 15 maggio 2025 – Conferma delle misure protettive tipiche con rigetto di quelle atipiche ritenute sproporzionate, come il divieto di azioni monitorie e di escussione delle garanzie e l’inibizione della segnalazione in Centrale Rischi. Mito n. 4: il tribunale calibra le misure in base a funzionalità e proporzionalità, non concede tutto ciò che viene chiesto.
6. Trib. Milano, sez. II, ord. 19 febbraio 2025 – Dopo l’archiviazione disposta per carenza di buona fede e correttezza nelle trattative, il tribunale ha ritenuto preclusa la pronuncia sulla conferma delle misure protettive richiesta successivamente. Mito n. 6: la trasparenza dell’imprenditore, a partire dai numeri del test, condiziona la sopravvivenza stessa del percorso.
7. Trib. Mantova, sent. 13 febbraio 2025 – Apertura della liquidazione giudiziale su istanza di un creditore, dopo che era stata negata la conferma delle misure protettive anche per l’assenza di prospettive di risanamento. Mito n. 4: mostra la conseguenza concreta di un percorso privo di basi solide.
8. Trib. Napoli Nord, ord. 24 gennaio 2024 – Nel giudizio di conferma, a fronte delle richieste dei creditori di revoca o restrizione, il tribunale ha esaminato i limiti soggettivi delle misure protettive previsti dall’art. 18 CCII, valorizzando il parere dell’esperto sulla loro funzionalità. Mito n. 4: la protezione è oggetto di contraddittorio e di delimitazione, non un effetto automatico del test.
9. Trib. Lecco, 2 gennaio 2023 – Rigetto della conferma delle misure protettive per un progetto di piano del tutto embrionale e per la mancata effettuazione del test pratico, oltre che per il mancato coinvolgimento dei creditori da ristrutturare. Mito n. 2: il test non è un requisito formale dell’istanza, ma la sua assenza pesa in sede giudiziale.
10. Trib. Avellino, 5 dicembre 2022 – La valutazione di reversibilità dell’insolvenza da parte del giudice deve fondarsi sugli esiti del test pratico, basato sul rapporto tra debito da ristrutturare e flussi annui, e sul piano redatto secondo la lista di controllo. Miti n. 2 e 3: conferma il peso del test e, insieme, la natura complessiva e non automatica della valutazione.
11. Trib. Napoli Nord, ord. 26 ottobre 2022 – Il giudice verifica in via sommaria i presupposti del percorso e la funzionalità delle misure, basandosi sugli esiti del test, sul piano e sulla completezza del quadro rappresentato. Miti n. 2, 4 e 6: il test è uno degli elementi di un giudizio più ampio, in cui conta la veridicità dei dati.
Accanto alle pronunce, due fonti normative chiudono la questione su più punti: l’art. 13, comma 2, CCII, che istituisce il test sulla piattaforma e rinvia al decreto dirigenziale per le modalità di esecuzione; e il documento ministeriale recepito con i decreti dirigenziali del 21 marzo 2023 e del 23 aprile 2026, che definisce funzione, formula, soglie e ruolo dell’esperto.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il nostro metodo parte da una premessa semplice: separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e costruiamo il percorso sui numeri reali della tua impresa. È importante chiarire un aspetto: nella composizione negoziata l’esperto è una figura terza e indipendente, che non può avere rapporti professionali con l’impresa; lo Studio assiste l’imprenditore, e la conoscenza di come ragiona un esperto serve a preparare l’impresa al confronto con lui.
- Ricostruiamo la grandezza A voce per voce, distinguendo il debito da ristrutturare dallo stock complessivo di bilancio e riconciliandolo con certificati dei debiti, situazione presso l’agente della riscossione, Centrale Rischi ed estratti bancari.
- Normalizziamo i flussi della grandezza B, eliminando contributi straordinari, perdite e ricavi non ricorrenti, e stimando con i commercialisti dello staff investimenti di mantenimento e imposte.
- Eseguiamo simulazioni alternative del test, misurando l’effetto di dismissioni, nuovi apporti, stralci ragionevolmente ottenibili e iniziative industriali, per individuare le leve che incidono davvero sul rapporto.
- Verifichiamo la fascia di rischio e il tipo di risanamento perseguibile, continuità diretta o indiretta, prima di decidere se e quando presentare l’istanza.
- Predisponiamo il progetto di piano secondo la check-list vigente e il piano finanziario semestrale, in coerenza con il risultato del test.
- Prepariamo l’impresa al primo incontro con l’esperto, organizzando la documentazione che giustifica ogni voce del test ed evitando correzioni che minerebbero la credibilità del proponente.
- Valutiamo l’opportunità e il contenuto delle misure protettive e cautelari, calibrandole su funzionalità e proporzionalità, e redigiamo il ricorso per la conferma davanti al tribunale.
- Contestiamo nel contraddittorio le richieste di revoca o restrizione avanzate dai creditori e seguiamo gli eventuali reclami.
- Impostiamo le proposte ai creditori coerenti con il rapporto emerso dal test: dilazioni, stralci, conversioni, soluzioni di continuità indiretta.
- Pianifichiamo gli sbocchi alternativi in caso di esito negativo delle trattative, a partire dalla verifica dei presupposti di correttezza e buona fede richiesti per il concordato semplificato.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema come il test di autodiagnosi, la qualifica che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la formazione specifica richiesta per l’iscrizione negli elenchi comprende un modulo dedicato proprio alla sostenibilità del debito e alla conduzione del test, e consente di anticipare le verifiche e le correzioni che l’esperto effettuerà. Quando l’imprenditore è una persona fisica o un’impresa minore con problemi che vanno oltre la composizione negoziata, le competenze di Gestore della crisi e di fiduciario OCC permettono di valutare anche gli strumenti alternativi.
La continuità di strategia è un elemento essenziale: la stessa linea impostata al momento della compilazione del test viene mantenuta nel ricorso sulle misure protettive, negli eventuali reclami e, dove la vicenda lo richieda, fino al giudizio di Cassazione, con lo stesso difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: gli avvocati presidiano i presupposti giuridici, le misure protettive e il contenzioso; i commercialisti ricostruiscono i numeri del test, le riconciliazioni con le banche dati e il piano. Il test pratico è, per sua natura, un punto d’incontro tra diritto e contabilità, e va affrontato con entrambe le competenze.
In chiusura
Il test di autodiagnosi della composizione negoziata è uno strumento utile, gratuito e accessibile, ma è stato caricato di significati che non ha. Non diagnostica la crisi, non è un requisito formale dell’istanza, non chiude la porta sopra 5, non apre automaticamente quella della protezione, non si compila con il totale dei debiti di bilancio, non è un esercizio privo di conseguenze quando entra nel fascicolo, e non è riservato alle imprese strutturate. L’informazione corretta è la prima difesa: prima di prendere qualunque decisione sulla base di quel numero, conviene sapere esattamente che cosa misura.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la composizione negoziata è l’ambito naturale della qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 posseduta dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che conosce il test dal punto di vista di chi deve valutarlo; perché il contenzioso sulle misure protettive richiede un difensore cassazionista in grado di seguire la strategia in ogni grado; e perché i numeri del test esigono il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti che lo staff coordinato dall’Avvocato mette a disposizione dell’impresa.
📩 Prima di presentare l’istanza, fai verificare il tuo test da chi sa come lo leggerà l’esperto: trovi tutti i contatti dello studio qui sotto, in fondo all’articolo.
