Posso Bloccare Un’Asta Giudiziaria Con La Composizione Negoziata?

Questa è una delle domande che ci arrivano più spesso da imprenditori con un immobile già pignorato e una data d’asta segnata sul calendario. Abbiamo raccolto qui tutte le domande che riceviamo su questo tema, nella forma in cui ce le fanno davvero, e abbiamo risposto a ciascuna in modo completo: prima la risposta secca, poi il perché, poi i limiti.

Il quadro normativo, in poche righe. La composizione negoziata della crisi d’impresa è nata con il D.L. 118/2021 ed è oggi disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024. Si tratta di un percorso stragiudiziale: l’imprenditore chiede la nomina di un esperto indipendente che lo affianchi nelle trattative con i creditori. Il punto che interessa a chi ha un’asta in arrivo è l’articolo 18: l’imprenditore può chiedere misure protettive del patrimonio e, dalla pubblicazione della relativa istanza nel registro delle imprese, i creditori interessati non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul suo patrimonio o sui beni con cui esercita l’impresa. L’articolo 19 regola poi la conferma di queste misure da parte del tribunale.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo incrocio tra esecuzione immobiliare e crisi d’impresa? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè appartiene alla categoria di professionisti abilitati a condurre proprio queste trattative, e ne conosce quindi requisiti, tempi e criteri di valutazione. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di seguire sul versante contenzioso la procedura esecutiva e i reclami collegati senza cambiare difensore. E quando chi ci scrive non è un imprenditore, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento permette di indicare la strada alternativa corretta.

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Blocco A — Le basi

“Ma è vero che con la composizione negoziata l’asta si ferma?”

Sì, può fermarsi, ma non per il semplice fatto di aver chiesto la composizione negoziata: servono le misure protettive, pubblicate e poi confermate dal tribunale.

È il primo equivoco da togliere di mezzo. La composizione negoziata, da sola, non sospende nulla. È un percorso di trattativa assistita: lei presenta l’istanza sulla piattaforma telematica delle Camere di commercio, viene nominato un esperto, si apre il dialogo con i creditori. Se però nell’istanza non chiede espressamente le misure protettive, i creditori restano liberi di proseguire le esecuzioni, e l’asta si tiene come previsto.

Quello che blocca l’asta è quindi l’articolo 18 del Codice della crisi. Quando l’imprenditore chiede le misure protettive, e l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto, scatta il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa. Un’esecuzione immobiliare che deve arrivare alla vendita è, per definizione, un’azione esecutiva che “prosegue”. Quindi rientra nel divieto.

C’è però un secondo passaggio che molti ignorano: le misure vanno portate davanti al tribunale con un ricorso da depositare entro il giorno successivo alla pubblicazione. Se il ricorso non viene depositato in tempo, le misure diventano inefficaci e l’esecuzione riparte. Se il tribunale non le conferma, lo stesso.

In sintesi, l’asta si ferma se si verificano tre condizioni insieme: lei è un imprenditore che può accedere alla composizione negoziata; ha chiesto le misure protettive e queste sono state pubblicate prima che la vendita si sia consumata; ha attivato subito il procedimento di conferma e il tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti. Se una di queste manca, il blocco non regge o non arriva mai.

“Chi può usarla? Vale anche per me che sono un privato?”

No, se lei è un consumatore: la composizione negoziata è riservata agli imprenditori commerciali e agricoli.

L’articolo 12 del Codice della crisi apre questo percorso all’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. Rientrano quindi le società, le ditte individuali, le imprese agricole, anche di piccole dimensioni.

Restano fuori il consumatore, cioè la persona fisica indebitata per scopi estranei all’attività d’impresa o professionale, e in generale chi non svolge un’attività d’impresa. Per queste persone gli strumenti esistono, ma sono altri: le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata), che hanno regole proprie anche sul rapporto con le esecuzioni in corso.

Attenzione a un caso che si presenta di frequente. Il socio o l’amministratore che ha firmato una fideiussione per i debiti della società e si vede pignorare la casa di famiglia non può “usare” la composizione negoziata della società per proteggere quell’immobile. Il Tribunale di Avellino, con provvedimento del 5 dicembre 2022, ha escluso che le misure protettive possano estendersi al patrimonio dei soci fideiussori, osservando che le garanzie personali non sono beni con cui si esercita l’impresa. Esistono aperture per il garante che mette concretamente i propri beni al servizio del risanamento, come vedremo più avanti, ma non si tratta di un automatismo.

“Da quando esattamente parte la protezione?”

Dal giorno in cui l’istanza di misure protettive viene pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto. Non prima.

Questo dettaglio decide, nella pratica, se l’asta si salva o no. Molti imprenditori pensano che basti inviare la domanda sulla piattaforma. Non è così. Dopo l’invio, la domanda deve essere esaminata, deve essere nominato l’esperto, l’esperto deve accettare l’incarico, e solo a quel punto istanza e accettazione vengono pubblicate insieme. Tra il clic di invio e la pubblicazione passano giorni, a volte più di una settimana.

La giurisprudenza è stata chiara fin dall’inizio. Il Tribunale di Brescia, il 2 dicembre 2021, ha affermato che l’ombrello protettivo si apre solo con la pubblicazione congiunta dell’istanza e dell’accettazione, perché il percorso può dirsi davvero avviato solo quando l’esperto ha assunto l’incarico. La regola è oggi scritta nell’articolo 18, comma 1, del Codice.

Cosa significa per lei? Che se l’asta è fissata tra tre giorni e lei non ha ancora nemmeno presentato l’istanza, la composizione negoziata quasi certamente non arriverà in tempo a fermare quella vendita. Può ancora servire per altre ragioni, ma non per quella data. Il tempo utile si misura a ritroso dalla data dell’asta, calcolando i giorni tecnici necessari alla nomina e all’accettazione dell’esperto.

“E quanto dura il blocco?”

Il tribunale conferma le misure per un periodo compreso tra 30 e 120 giorni, prorogabile, ma nel complesso non oltre 240 giorni.

L’articolo 19 del Codice fissa questi limiti. In sede di conferma il giudice stabilisce la durata iniziale, che non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi giorni. Su richiesta dell’imprenditore, di uno o più creditori o dell’esperto, e sempre che le trattative stiano davvero andando avanti, la durata può essere prorogata per il tempo necessario, ma la durata complessiva non può superare i duecentoquaranta giorni.

Un dettaglio che interessa chi ha le misure in corso d’estate: la sospensione feriale dei termini, che va dal 1° al 31 agosto, non allunga la durata delle misure protettive. Lo hanno affermato il Tribunale di Brescia il 5 agosto 2022 e il Tribunale di Torino il 22 agosto 2022, spiegando che le misure incidono sui diritti sostanziali dei creditori e che il procedimento ha natura urgente. Chi conta di “guadagnare” agosto, quindi, sbaglia il calcolo.

E dopo i 240 giorni? La tutela protettiva tipica finisce. Alcuni tribunali ammettono che, se emergono esigenze nuove, si possano chiedere misure cautelari mirate contro singoli creditori, come vedremo nel blocco dei casi particolari. Ma non è una proroga mascherata, e non è garantita.


Blocco B — La procedura

“Ok, cosa devo fare concretamente, e in che ordine?”

La sequenza è rigida e ogni passaggio ha un termine. Sbagliarne uno significa perdere la protezione. Ecco lo schema che richiameremo nelle risposte successive.

FaseAttoTermineDavanti a chi
1. AccessoIstanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive e documentazione (art. 17 e 18 CCII), inclusa la dichiarazione sulle esecuzioni in corsoIl prima possibile rispetto alla data d’astaPiattaforma telematica nazionale presso le Camere di commercio
2. NominaNomina dell’esperto e sua accettazioneTempi tecnici della nominaCommissione / Camera di commercio competente
3. PubblicazionePubblicazione nel registro delle imprese di istanza e accettazione: da qui decorre il bloccoContestuale all’accettazioneRegistro delle imprese
4. Ricorso di confermaRicorso per la conferma o modifica delle misure, con bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, elenco creditori, piano finanziarioEntro il giorno successivo alla pubblicazioneTribunale competente ex art. 27 CCII (sede dell’impresa)
5. Pubblicità del procedimentoRichiesta di pubblicazione del numero di ruolo generaleNel termine fissato dall’art. 19, comma 1Registro delle imprese
6. Fissazione udienzaDecreto di fissazione dell’udienza; notifica di ricorso e decreto ai creditori interessati e all’espertoIl tribunale provvede entro 10 giorni dal depositoTribunale
7. Comunicazione all’esecuzioneIstanza al giudice dell’esecuzione (e comunicazione al professionista delegato) per far constatare il bloccoSubito dopo la pubblicazione, comunque prima dell’astaGiudice dell’esecuzione del tribunale dove pende il pignoramento
8. DecisioneConferma, modifica o rigetto; durata 30-120 giorniAll’esito dell’udienzaTribunale
9. Proroga eventualeIstanza di proroga motivata dall’andamento delle trattativePrima della scadenza; durata totale massima 240 giorniTribunale
10. UscitaAccordo, altro strumento di regolazione, oppure fine delle misure e ripresa dell’esecuzioneAlla conclusione delle trattativeEsperto / tribunale / giudice dell’esecuzione

Ora vediamo i passaggi uno per uno, perché ciascuno nasconde errori tipici.

“Cosa devo preparare prima di presentare la domanda?”

Più di quanto pensa: la domanda non è un modulo, è un fascicolo che l’esperto e poi il giudice leggeranno con attenzione.

L’articolo 17 del Codice elenca i documenti da caricare in piattaforma: i bilanci degli ultimi tre esercizi (o, per chi non li deposita, le dichiarazioni dei redditi e IVA), una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, un progetto di piano di risanamento redatto seguendo la lista di controllo prevista dal decreto dirigenziale, l’elenco dei creditori con i relativi crediti, le dichiarazioni sulla pendenza di ricorsi per la liquidazione giudiziale, il certificato dei debiti tributari e contributivi, e altri documenti. Se chiede le misure protettive, l’articolo 18, comma 2, le impone in più di dichiarare l’esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti.

Qui entra in gioco il vero nodo per chi ha un’asta imminente. Il progetto di piano deve spiegare in modo credibile come l’impresa intende uscire dalla crisi. Se il piano consiste soltanto nel vendere l’immobile pignorato a un prezzo migliore di quello d’asta, senza alcuna prospettiva di continuità dell’attività, il rischio di vedersi negare la conferma è concreto. Ci torneremo nella domanda sulle ragioni di rigetto.

Il tribunale, in sede di conferma, vorrà anche un piano finanziario per i mesi successivi: il Tribunale di Bergamo, il 15 febbraio 2022, lo ha ritenuto indispensabile per valutare la serietà dell’iniziativa. Non serve un piano definitivo e perfetto, e diversi tribunali lo hanno riconosciuto, ma serve un progetto concreto, con numeri verificabili, che l’esperto possa esaminare.

Il consiglio pratico è preparare questi documenti insieme, avvocato e commercialista, prima di premere invio: una domanda incompleta rallenta la nomina dell’esperto, e ogni giorno di ritardo è un giorno sottratto al tempo che la separa dall’asta.

“Dopo la pubblicazione, cosa succede in tribunale?”

Entro il giorno successivo alla pubblicazione deve depositare il ricorso per la conferma delle misure: è il passaggio in cui si perde più protezione per semplice distrazione.

L’articolo 19 è molto netto. Il ricorso va depositato al tribunale competente, che è quello del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali, e non quello in cui pende l’esecuzione. Il Tribunale di Salerno, il 4 febbraio 2022, lo ha precisato proprio in un caso in cui l’imprenditore si era rivolto al tribunale delle procedure esecutive: competente per le misure è solo il tribunale della sede dell’impresa. Se il suo capannone pignorato si trova in un’altra provincia, i due uffici giudiziari saranno diversi.

Se il ricorso arriva in ritardo, il tribunale dichiara l’inefficacia delle misure senza nemmeno fissare l’udienza. Il Tribunale di Trani, il 21 marzo 2022, ha applicato questa conseguenza ordinando anche la cancellazione della pubblicazione dal registro delle imprese. La domanda può essere riproposta, ma, come ha chiarito il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 7 novembre 2024, occorre ripercorrere da capo l’intero iter, e nel frattempo l’esecuzione non è bloccata.

Depositato il ricorso, il tribunale fissa l’udienza con decreto entro dieci giorni. Se il giudice non fissa l’udienza in quel termine, gli effetti protettivi cessano, anche se la domanda può essere ripresentata. Ricorso e decreto vanno notificati all’esperto e ai creditori sui quali le misure incidono, con le modalità indicate dal tribunale. Tra i destinatari non possono mancare il creditore procedente e quelli intervenuti nell’esecuzione immobiliare.

All’udienza il giudice sente le parti e l’esperto e decide se confermare, modificare o revocare le misure, fissandone la durata. È un procedimento che segue, per quanto compatibili, le regole del rito cautelare.

“E il giudice dell’esecuzione come fa a sapere che l’asta va fermata?”

Glielo deve dire lei, con un’istanza documentata: il blocco non viaggia da solo da un tribunale all’altro.

Il divieto di proseguire l’esecuzione opera per legge dalla pubblicazione, ma nella procedura esecutiva nessuno se ne accorge se non viene segnalato. Il professionista delegato alla vendita continuerà a pubblicare gli avvisi e ad aprire le buste nel giorno fissato, se non riceve indicazioni diverse dal giudice.

Per questo, subito dopo la pubblicazione nel registro delle imprese, va depositata nel fascicolo dell’esecuzione un’istanza al giudice dell’esecuzione, allegando la visura con la pubblicazione, l’accettazione dell’esperto e il ricorso per la conferma. Conviene informare contestualmente anche il professionista delegato. Secondo l’impostazione diffusa tra i magistrati, il giudice dell’esecuzione, su istanza del debitore, prende atto dell’arresto temporaneo del processo. Nella prassi si vedono provvedimenti che dichiarano la sospensione e rinviano la procedura a un’udienza successiva alla scadenza delle misure, per verificare se nel frattempo siano state prorogate.

Due precisazioni importanti. Primo: il pignoramento non si estingue. Le misure producono una temporanea improseguibilità, non la cancellazione della procedura. Se le trattative falliscono, l’esecuzione riprende da dove si era fermata. Secondo: se un creditore prosegue comunque, la questione di stabilire se potesse farlo spetta al giudice dell’esecuzione, non al giudice delle misure protettive. Lo ha affermato il Tribunale di Milano il 5 agosto 2022, ritenendo che un’eventuale pronuncia del giudice della conferma su questo punto non avrebbe efficacia nel processo esecutivo.

Tradotto: la regia sulle due procedure va tenuta insieme, perché i due giudici non si parlano automaticamente.

“Posso chiedere il blocco solo per l’esecuzione immobiliare e lasciare stare gli altri creditori?”

Sì: la legge consente misure rivolte a tutti i creditori oppure solo a determinati creditori, categorie o iniziative, e in certi casi è la scelta più saggia.

L’articolo 18, comma 1, come riformulato, prevede espressamente che l’imprenditore possa chiedere misure protettive nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori, di determinati creditori o di determinate categorie. Sono sempre esclusi i diritti di credito dei lavoratori.

La scelta selettiva ha dei vantaggi: riduce il numero di soggetti coinvolti nel contraddittorio, rende più semplice dimostrare la proporzionalità della misura, evita di allarmare fornitori e banche che non stanno aggredendo il patrimonio. Il rovescio della medaglia è che bisogna motivare bene. Il Tribunale di Catania, il 14 giugno 2022, ha osservato che, se si chiedono misure solo verso alcuni creditori, occorre spiegare seriamente perché quella scelta sia funzionale al risanamento.

Esiste perfino la possibilità opposta: escludere dalla protezione una specifica esecuzione. Il Tribunale di Torino, il 23 febbraio 2022, ha ammesso che l’imprenditore sottragga alle misure una determinata procedura in cui il trasferimento dell’immobile aggiudicato risultava conveniente e non pregiudizievole per gli altri creditori. Il che dimostra un principio utile anche per chi vuole fermare l’asta: le misure devono essere calibrate sul piano, non chieste in blocco per abitudine.

Un limite da conoscere: una richiesta generica di misure “che l’esperto riterrà opportune” è inammissibile. Il Tribunale di Milano, il 24 febbraio 2022, ha preteso che contenuto e destinatari siano indicati con precisione.

“Cosa guarda il giudice per decidere se confermare il blocco?”

Due cose: che il risanamento sia ragionevolmente possibile e che, senza misure, le trattative verrebbero compromesse. In più, che il sacrificio imposto ai creditori non sia sproporzionato.

I tribunali ragionano con le categorie del procedimento cautelare. Il Tribunale di Reggio Emilia, il 27 settembre 2023, le ha tradotte così: da un lato la verosimile realizzabilità degli obiettivi del piano, dall’altro il pregiudizio irreparabile che la mancata concessione arrecherebbe alle trattative. Il Tribunale di Avellino, già il 16 maggio 2022, aveva scomposto il secondo profilo in tre elementi: trattative concrete condotte in buona fede, strumentalità delle misure rispetto all’esito, bilanciamento con gli interessi dei creditori.

Nel caso dell’asta immobiliare questo bilanciamento è molto concreto. Il creditore ipotecario dirà che aspettare significa rischiare il deprezzamento del bene e l’aumento degli oneri. Lei dovrà dimostrare che l’immobile è indispensabile alla continuità dell’impresa, oppure che una sua valorizzazione all’interno di un accordo porterebbe ai creditori più di quanto porterebbe l’asta. Il giudice non valuta se l’accordo sarà sicuramente raggiunto, ma se c’è una prospettiva seria che valga il sacrificio temporaneo dei creditori.

Conta molto anche il parere dell’esperto. Se l’esperto segnala che il piano è inconsistente o che l’imprenditore non collabora, la conferma diventa difficilissima. E anche dopo la conferma, le misure possono essere revocate: il Tribunale di Brescia, il 30 settembre 2024, le ha revocate nei confronti di un imprenditore che non aveva avviato alcuna trattativa concreta né trasmesso all’esperto la documentazione richiesta.


Blocco C — I casi particolari

“E se l’asta si è già svolta e l’immobile è stato aggiudicato?”

Dipende da quanto è avanti la procedura: se c’è già il decreto di trasferimento, la vendita è compiuta; se c’è solo l’aggiudicazione, il margine esiste ma è stretto e dipende dal giudice dell’esecuzione.

Partiamo da ciò che è sicuro. Il divieto dell’articolo 18 riguarda l’iniziare o il proseguire l’azione esecutiva. Se il decreto di trasferimento è già stato emesso, l’effetto traslativo si è prodotto: la proprietà è passata all’aggiudicatario e le misure protettive non la fanno tornare indietro. Del resto il Tribunale di Milano, nel provvedimento del 4 luglio 2025, ha escluso che le tutele concesse nella composizione negoziata possano rendere retroattivamente inefficaci gli atti già compiuti nelle procedure esecutive in corso.

Diverso è il caso in cui l’asta si sia tenuta, ci sia un aggiudicatario, ma il decreto di trasferimento non sia ancora stato emesso, magari perché il saldo prezzo non è scaduto. Qui la procedura esecutiva non è esaurita e il divieto di proseguire è, in astratto, applicabile. Ma entrano in gioco la posizione dell’aggiudicatario, che ha fatto affidamento sulla vendita, e le regole proprie della fase liquidatoria. Non esiste un orientamento uniforme su come il giudice dell’esecuzione debba bilanciare questi interessi, e le soluzioni in concreto variano.

C’è un segnale che fa riflettere. Il già citato provvedimento del Tribunale di Torino del 23 febbraio 2022 considerava proprio l’ipotesi di un immobile aggiudicato e ammetteva di lasciar proseguire quella singola procedura quando il trasferimento risultasse conveniente. Il che implica che, in mancanza di esclusione, la protezione avrebbe potuto incidere anche su quella fase.

Per quanto riguarda invece l’esecuzione presso terzi, il Tribunale di Vicenza, con decisione dell’11 gennaio 2026, ha sottolineato la portata generale delle misure e l’inconciliabilità della prosecuzione di un’esecuzione individuale non ancora esaurita con un percorso di risanamento, perché consentirebbe a un solo creditore di soddisfarsi per intero a scapito degli altri.

La morale è semplice: aspettare l’aggiudicazione per muoversi è una scommessa che nessun imprenditore dovrebbe fare.

“Il capannone è intestato a me, ma l’impresa è della società. Oppure è la casa, non l’azienda. È protetto?”

Dipende da chi è il debitore e da come il bene è collegato all’impresa: le misure proteggono il patrimonio dell’imprenditore che chiede la composizione e i beni con cui l’impresa viene esercitata.

L’articolo 18, comma 3, parla di azioni esecutive “sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa”. Vediamo le tre situazioni più frequenti.

Prima situazione: lei è titolare di una ditta individuale. In questo caso non c’è distinzione tra patrimonio personale e patrimonio dell’impresa: il debitore è lei. La casa pignorata fa parte del suo patrimonio e, in linea di principio, rientra nella protezione. Il giudice valuterà comunque se il blocco di quella specifica esecuzione sia funzionale al risanamento e proporzionato.

Seconda situazione: l’impresa è una società, ma l’immobile in cui lavora appartiene a un terzo, magari al socio o a un parente. La formula “beni con i quali viene esercitata l’attività d’impresa” è stata letta in modo ampio. Il Tribunale di Asti, il 3 marzo 2022, ha confermato misure che impedivano l’esecuzione di uno sfratto relativo all’immobile di proprietà di terzi in cui l’impresa operava, valorizzando proprio questa formula. Se però l’esecuzione riguarda il bene del terzo per un debito personale del terzo, il discorso cambia, perché il creditore non è un creditore dell’impresa.

Terza situazione: la società è in crisi e la banca pignora la casa del socio fideiussore. Come detto, il Tribunale di Avellino ha negato l’estensione. Alcuni tribunali però l’hanno ammessa in presenza di un contributo concreto del garante: il Tribunale di Venezia, il 6 febbraio 2023, ha esteso le misure ai garanti che avevano messo i propri beni a disposizione dei creditori, e il Tribunale di Verona, l’11 aprile 2024, al garante impegnato a versare finanza esterna per il risanamento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in quanto Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce il modo in cui questi apporti vengono valutati all’interno delle trattative.

“L’esecuzione l’ha fatta partire un mio ex dipendente. Si blocca lo stesso?”

No: i crediti dei lavoratori sono espressamente esclusi dalle misure protettive.

L’articolo 18, comma 1, lo dice senza eccezioni: sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. È una scelta del legislatore coerente con la tutela del lavoro, e significa che l’esecuzione promossa da un lavoratore per le proprie retribuzioni o per il TFR non viene fermata dalle misure.

Il caso concreto però è spesso più complesso. Nelle esecuzioni immobiliari intervengono più creditori: la banca con ipoteca, i fornitori, a volte un dipendente. Se il creditore procedente è la banca e il lavoratore è solo intervenuto, il blocco nei confronti della banca incide sull’andamento della procedura; se invece è il lavoratore a procedere, il suo diritto a proseguire resta intatto. La gestione processuale di queste situazioni è delicata e va valutata sul fascicolo.

Un’indicazione pratica: se tra i creditori c’è un lavoratore con un credito modesto rispetto al valore del bene, spesso la soluzione più efficace è includere il suo pagamento nel piano. L’articolo 18, comma 3, precisa infatti che le misure protettive non inibiscono i pagamenti: l’imprenditore può pagare i creditori che ritiene, nei limiti della correttezza verso gli altri.

Una curiosità utile: il divieto di pronunciare la liquidazione giudiziale durante le trattative, previsto dall’articolo 18, comma 4, è stato ritenuto operante anche quando l’istanza di fallimento proveniva da un lavoratore. Lo ha affermato la Corte d’Appello di Potenza il 27 dicembre 2022, sotto la disciplina del D.L. 118/2021. Ma questo riguarda la liquidazione dell’impresa, non la singola esecuzione.

“Sono già passati i 240 giorni e l’accordo non è chiuso. È finita?”

La protezione tipica sì, è finita; ma alcuni tribunali ammettono misure cautelari mirate contro creditori specifici, a condizioni rigorose.

L’articolo 19, comma 1, consente all’imprenditore di chiedere, oltre alla conferma delle misure protettive, i provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Il limite dei 240 giorni riguarda le misure protettive; sulla possibilità di ottenere, dopo quel limite, cautele dal contenuto analogo, i tribunali si sono divisi.

Da un lato il Tribunale di Milano, il 22 novembre 2023, ha ritenuto che le misure cautelari non possano avere contenuto sovrapponibile a quello delle misure protettive, altrimenti diventerebbero un modo per aggirare la durata massima. Dall’altro il Tribunale di Udine, il 30 aprile 2024, ha ammesso misure cautelari con lo stesso contenuto delle protettive anche oltre i 240 giorni, se rivolte a creditori determinati e necessarie per chiudere le trattative.

La posizione più recente e articolata è quella del Tribunale di Milano del 4 luglio 2025: una volta scaduto il termine massimo, è ammissibile che il giudice inibisca l’esecuzione di titoli da parte di creditori individuati, ma solo se l’esigenza è sopravvenuta, se le trattative hanno apprezzabili prospettive di successo e se i diritti dei creditori colpiti non vengono gravemente pregiudicati.

Nel caso dell’asta: se l’accordo con la banca procedente è a un passo e manca solo il via libera formale, un’istanza cautelare mirata ha senso. Se invece le trattative sono ferme, chiedere una cautela per rinviare ancora l’asta difficilmente verrà accolto e rischia di apparire dilatorio.


Blocco D — Le paure finali

“Se il tribunale non conferma, perdo tutto?”

Non perde nulla più di quanto rischiava già, ma perde il tempo guadagnato: l’esecuzione riprende e l’asta viene rifissata.

Il rigetto della conferma non è una sanzione. Non estingue l’impresa, non apre automaticamente la liquidazione giudiziale, non produce effetti sul pignoramento diversi dalla ripresa della procedura. Le misure cessano e il creditore procedente può chiedere al giudice dell’esecuzione di andare avanti.

C’è però un aspetto da non sottovalutare. Un rigetto motivato dall’assenza di prospettive di risanamento è un’informazione che resta agli atti, e un creditore può utilizzarla. Esistono casi in cui, dopo la mancata conferma, un creditore ha chiesto e ottenuto l’apertura della liquidazione giudiziale, in cui il tribunale ha valorizzato anche la constatata assenza di prospettive di risanamento. Per questo la domanda di misure protettive non va presentata “per provarci”.

Esistono anche strumenti di reazione. Il provvedimento sulle misure è reclamabile secondo le regole del rito cautelare, e il Tribunale di Forlì, l’11 ottobre 2024, ha ritenuto possibile sospendere gli effetti del diniego fino alla decisione sul reclamo. Occorre però sapere che la strada si ferma lì: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 500 del 19 gennaio 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro il decreto che respinge il reclamo in materia di misure protettive, per la loro natura cautelare. La partita sul blocco si gioca tutta nel merito, ed è lì che la domanda deve essere costruita bene fin dall’inizio.

“Quanto tempo ho davvero, a partire da oggi?”

Meno di quanto crede: il tempo utile si calcola sottraendo alla data dell’asta i giorni necessari a preparare i documenti, ottenere la nomina dell’esperto e la sua accettazione.

Non esiste un numero di giorni fisso valido per tutti, perché i tempi di nomina variano. Ma possiamo ragionare così. La protezione parte solo con la pubblicazione di istanza e accettazione. Prima serve una domanda completa, con bilanci, situazione patrimoniale aggiornata e progetto di piano. Poi serve la nomina. Poi serve che l’esperto accetti, dopo aver verificato la propria indipendenza e disponibilità. Poi serve comunicare il blocco al giudice dell’esecuzione in tempo utile perché la vendita non si celebri.

Se la sua asta è tra due mesi, il margine c’è ed è bene usarlo tutto per preparare un piano solido. Se è tra tre settimane, bisogna lavorare in parallelo e subito. Se è tra pochi giorni, la composizione negoziata da sola probabilmente non basta per quella data, e occorre valutare anche gli strumenti propri del processo esecutivo, come le istanze al giudice fondate su vizi della procedura, se ce ne sono, o un accordo diretto con il creditore procedente.

Un’ultima cosa, sul lato opposto: una volta ottenuta la protezione, anche il tempo delle trattative è limitato. L’incarico dell’esperto dura, di regola, centottanta giorni, con possibilità di proroga; le misure non oltre 240 giorni complessivi. Il blocco dell’asta non è una pausa per pensarci, è il tempo per negoziare.

“Rischio di passare per uno che vuole solo guadagnare tempo?”

Sì, se il piano è solo un modo per rinviare la vendita. No, se dietro c’è un progetto reale di risanamento.

I tribunali sono sempre più attenti all’uso strumentale della composizione negoziata. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il 10 gennaio 2025, ha escluso le misure protettive quando il debitore aveva scelto fin dall’inizio una prospettiva puramente liquidatoria, senza conservazione di un’azienda attiva. Il Tribunale di Fermo, con ordinanza del 31 luglio 2025, ha negato la conferma a un’impresa il cui piano si limitava a vendere immobili senza proseguire l’attività né cedere l’azienda, qualificando l’iniziativa come dilatoria.

Questi precedenti non significano che chi possiede immobili non possa usare la composizione negoziata. La giurisprudenza ammette piani che prevedano anche dismissioni, se inserite in un percorso di risanamento: il Tribunale di Perugia, il 15 luglio 2024, ha ritenuto che il risanamento possa passare anche per la soddisfazione dei creditori con i proventi della liquidazione, a seconda della gravità della crisi. Ma la linea di confine è chiara: la vendita del bene deve servire all’impresa, non soltanto a evitare l’asta.

Il comportamento durante le trattative conta quanto il piano. Trasparenza con l’esperto, risposte tempestive, documenti completi: sono i doveri di correttezza e buona fede previsti dagli articoli 4 e 16 del Codice, e la loro violazione porta alla revoca delle misure.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Ecco due simulazioni. Sono ipotesi dimostrative costruite sulle regole descritte sopra, non casi reali: servono a vedere come i termini si incastrano.

Simulazione 1 — La S.r.l. che si muove in tempo

Ipotesi: una S.r.l. che produce arredi ha un capannone pignorato da una banca per un credito ipotecario di 412.380 €. Il professionista delegato ha fissato la vendita per il 22 ottobre 2026. Il fatturato si è ridotto ma la società ha ordini in portafoglio per 268.700 € e un potenziale socio disposto a immettere liquidità.

Sequenza: la società completa la documentazione e presenta l’istanza con richiesta di misure protettive il 21 settembre 2026. L’esperto viene nominato e accetta; istanza e accettazione sono pubblicate nel registro delle imprese il 2 ottobre. Da quel giorno la banca non può proseguire l’esecuzione. Il 3 ottobre, giorno successivo alla pubblicazione, la società deposita il ricorso per la conferma al tribunale della propria sede. Lo stesso 3 ottobre deposita nel fascicolo dell’esecuzione l’istanza al giudice, allegando la pubblicazione, e informa il delegato. Il tribunale fissa l’udienza con decreto entro il 13 ottobre.

Esito: il 22 ottobre la vendita non si tiene, perché il giudice dell’esecuzione ha preso atto del blocco. All’udienza il tribunale, sentito l’esperto, conferma le misure per 120 giorni, considerando gli ordini in portafoglio e l’apporto del socio. Se a metà periodo le trattative con la banca sono avanzate, la società può chiedere una proroga, restando comunque entro i 240 giorni complessivi. Se invece il ricorso fosse stato depositato il 5 ottobre, cioè oltre il giorno successivo alla pubblicazione, le misure sarebbero diventate inefficaci e la vendita del 22 ottobre si sarebbe svolta regolarmente.

Simulazione 2 — La ditta individuale che arriva tardi

Ipotesi: il titolare di una ditta individuale di ristorazione ha la casa di abitazione pignorata per 87.640 €. La vendita è fissata per il 3 novembre 2026. Il titolare si attiva il 27 ottobre.

Sequenza: il 27 ottobre la documentazione non è pronta; l’istanza viene presentata il 30 ottobre. L’esperto accetta il 6 novembre e la pubblicazione avviene lo stesso giorno. Nel frattempo, il 3 novembre, l’asta si è tenuta con un’aggiudicazione a 116.920 €, e il saldo prezzo scade il 2 gennaio 2027.

Esito: la protezione non ha evitato l’asta, perché al 3 novembre non era ancora operante. Dal 6 novembre l’esecuzione non può proseguire, ma il decreto di trasferimento non è ancora stato emesso: la sorte della procedura dipenderà dalla valutazione del giudice dell’esecuzione sul bilanciamento con la posizione dell’aggiudicatario, su cui non c’è uniformità. In parallelo il tribunale valuterà la conferma: dovrà verificare se bloccare questa specifica esecuzione, a vendita già avvenuta, sia davvero funzionale al risanamento del ristorante. Se il titolare si fosse attivato il 5 ottobre, con la stessa sequenza di tempi, la pubblicazione sarebbe arrivata intorno al 20 ottobre, prima della vendita.

Variante: se lo stesso immobile fosse stato di un socio fideiussore di una S.r.l., e non del titolare di una ditta individuale, la composizione negoziata della società non lo avrebbe protetto, salvo che il socio avesse messo i propri beni al servizio del piano e il tribunale avesse accolto l’estensione.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Quando le misure finiscono, la mia impresa sarà in una posizione migliore di oggi, o avrò solo spostato l’asta di qualche mese?”

È la domanda che separa chi usa bene la composizione negoziata da chi se ne fa del male. Il blocco dell’asta ha un costo nascosto: per tutta la durata delle misure gli interessi continuano a maturare, le spese della procedura esecutiva restano, il bene può perdere valore, i creditori si irrigidiscono. Se al termine non c’è un accordo, l’esecuzione riprende da dove si era fermata, con un debito più alto.

C’è poi un effetto sul lungo periodo. Durante le trattative l’imprenditore è sotto la lente dell’esperto, che valuta la situazione e redige una relazione finale. Se emerge che l’impresa non è risanabile, questa valutazione pesa. La Cassazione, con l’ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025, ha peraltro chiarito, in un procedimento per la dichiarazione di fallimento, che la pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbligava il giudice a rinviare l’udienza nel caso esaminato: la protezione, cioè, non è uno scudo universale contro ogni iniziativa.

Rispondere a questa domanda richiede di guardare i numeri prima di guardare il calendario. Quanto vale l’immobile in asta e quanto fuori asta? L’impresa genera flussi sufficienti a sostenere un accordo con la banca? C’è un apporto esterno reale? I creditori principali sono disponibili a trattare? Il Tribunale di Livorno, l’8 febbraio 2023, ha negato la conferma proprio in un caso in cui i principali creditori si erano dichiarati contrari e il percorso appariva privo di una ragionevole prospettiva.

Se la risposta è negativa, la composizione negoziata può comunque avere un senso diverso, come passaggio verso un altro strumento, ad esempio il concordato semplificato dopo trattative condotte in buona fede. Ma allora l’obiettivo va dichiarato e costruito così fin dall’inizio, non scoperto a fine percorso.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco i provvedimenti che abbiamo richiamato nelle risposte, raccolti in un unico punto. Per ciascuno indichiamo gli estremi, il principio riformulato con parole nostre e il motivo per cui conta per chi vuole fermare un’asta.

1. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 gennaio 2026, n. 500. Il decreto con cui il tribunale respinge il reclamo sul mancato riconoscimento delle misure protettive non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, perché le misure hanno natura cautelare. Rilevanza: la decisione sul blocco si chiude nei gradi di merito, quindi ricorso di conferma ed eventuale reclamo devono essere impostati con la massima cura.

2. Corte di Cassazione, ord. 12 febbraio 2025, n. 3634. Nel caso esaminato, la pendenza di misure protettive o di un percorso di composizione negoziata non imponeva al giudice di rinviare l’udienza sulla dichiarazione di fallimento. Rilevanza: la protezione non opera in modo indiscriminato e va sempre verificata nei suoi presupposti e nella sua corretta attivazione.

3. Tribunale di Milano, Sez. II civ. e Crisi d’impresa, 4 luglio 2025. Scaduti i 240 giorni, sono ammissibili misure cautelari che inibiscano l’esecuzione a creditori individuati, se l’esigenza è sopravvenuta, le trattative hanno serie prospettive e i creditori non sono gravemente pregiudicati; non sono invece ammesse cautele che rendano retroattivamente inefficaci le esecuzioni in corso. Rilevanza: fissa sia la possibilità di una tutela oltre il termine, sia il limite degli atti già compiuti nell’esecuzione.

4. Tribunale di Vicenza, 11 gennaio 2026. Le misure protettive hanno portata generale e la prosecuzione di un’esecuzione individuale non esaurita è incompatibile con un percorso di risanamento, perché permetterebbe a un solo creditore di soddisfarsi a danno degli altri. Rilevanza: rafforza l’argomento per fermare la procedura esecutiva finché non è conclusa.

5. Tribunale di Torino, 23 febbraio 2022. L’imprenditore può escludere dalla richiesta di misure una specifica esecuzione nella quale il trasferimento dell’immobile aggiudicato risulti conveniente e non dannoso per gli altri creditori. Rilevanza: mostra che le misure si modellano sul piano e che possono incidere anche su esecuzioni in fase avanzata.

6. Tribunale di Milano, 5 agosto 2022. Se un creditore avvia o prosegue un’esecuzione nonostante le misure, la valutazione spetta in via esclusiva al giudice dell’esecuzione; il giudice delle misure non può decidere su questo. Rilevanza: il blocco va fatto valere direttamente nel fascicolo esecutivo.

7. Tribunale di Salerno, 4 febbraio 2022. Competente per la conferma delle misure è il tribunale della sede principale dell’impresa, non quello davanti al quale pendono le esecuzioni. Rilevanza: evita l’errore di depositare il ricorso nell’ufficio sbagliato, con perdita della protezione.

8. Tribunale di Brescia, 2 dicembre 2021. Gli effetti protettivi decorrono solo dalla pubblicazione congiunta dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto nel registro delle imprese. Rilevanza: stabilisce il momento esatto da cui l’asta può essere fermata, e quindi il calcolo dei tempi.

9. Tribunale di Trani, 21 marzo 2022. Il deposito tardivo del ricorso per la conferma comporta il rigetto senza udienza, l’inefficacia della protezione e la cancellazione della pubblicazione. Rilevanza: il termine del giorno successivo alla pubblicazione non ammette ritardi.

10. Tribunale di Brescia, 5 agosto 2022, e Tribunale di Torino, 22 agosto 2022. La sospensione feriale dei termini, dal 1° al 31 agosto, non si computa nella durata delle misure protettive, per la natura urgente del procedimento e per l’incidenza sui diritti sostanziali dei creditori. Rilevanza: chi ha misure a cavallo di agosto non ottiene giorni in più.

11. Tribunale di Milano, 22 novembre 2023, e Tribunale di Udine, 30 aprile 2024. Il primo esclude cautele identiche alle misure protettive che servano ad aggirarne la durata massima; il secondo le ammette oltre i 240 giorni se rivolte a creditori determinati e necessarie a chiudere le trattative. Rilevanza: documenta un contrasto reale che incide sulla possibilità di prolungare il blocco dell’asta.

12. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025. Se il debitore sceglie fin dall’origine una prospettiva solo liquidatoria, senza conservazione di un’azienda attiva, le misure protettive non possono operare. Rilevanza: un piano che serve solo a vendere meglio l’immobile espone al rigetto.

13. Tribunale di Fermo, ord. 31 luglio 2025. Negata la conferma a un’impresa il cui piano prevedeva la sola vendita di immobili, senza continuità né cessione dell’azienda, ritenendo l’uso dello strumento dilatorio. Rilevanza: è il precedente più vicino al caso di chi vuole sottrarre un bene all’asta per venderlo in proprio.

14. Tribunale di Avellino, 5 dicembre 2022. Le misure protettive non possono estendersi al patrimonio dei soci fideiussori, perché le garanzie personali non sono beni con cui si esercita l’impresa. Rilevanza: la casa del garante non è automaticamente protetta dalla composizione negoziata della società.

15. Tribunale di Venezia, 6 febbraio 2023, e Tribunale di Verona, 11 aprile 2024. Estensione delle misure ai garanti che hanno messo i propri beni a disposizione dei creditori o si sono impegnati ad apportare finanza esterna. Rilevanza: apre uno spazio per il garante che partecipa attivamente al risanamento.

16. Tribunale di Asti, 3 marzo 2022. Rientrano tra i beni protetti anche gli immobili di terzi in cui l’impresa esercita l’attività, con conseguente inibitoria dello sfratto. Rilevanza: chiarisce l’ampiezza della formula “beni con i quali viene esercitata l’attività d’impresa”.

17. Tribunale di Brescia, 30 settembre 2024. Revocate le misure a un imprenditore che non aveva avviato trattative concrete né fornito all’esperto i documenti richiesti, in violazione dei doveri di buona fede e collaborazione. Rilevanza: il blocco ottenuto si perde se non si negozia davvero.

18. Tribunale di Forlì, 11 ottobre 2024. È possibile sospendere l’efficacia del provvedimento che nega la conferma delle misure fino alla decisione sul reclamo, con temporanea riespansione della protezione. Rilevanza: indica uno strumento concreto per non perdere l’asta nel tempo del reclamo.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Quando un imprenditore ci scrive con un’asta fissata, lavoriamo su due binari insieme: quello della crisi d’impresa e quello del processo esecutivo. Ecco cosa facciamo, in concreto.

  1. Ricostruiamo il calendario a ritroso dalla data d’asta, verificando nel fascicolo esecutivo l’avviso di vendita, le scadenze del delegato e lo stato della procedura, per stabilire se la composizione negoziata può arrivare in tempo o se servono iniziative parallele.
  2. Verifichiamo i requisiti di accesso: qualifica di imprenditore commerciale o agricolo, assenza di cause ostative, collegamento tra il bene pignorato e il patrimonio o l’attività dell’impresa, posizione di eventuali garanti.
  3. Prepariamo con i commercialisti dello staff il fascicolo per la piattaforma: situazione patrimoniale aggiornata, elenco creditori, progetto di piano secondo la lista di controllo, dichiarazione sulle esecuzioni in corso richiesta dall’art. 18, comma 2.
  4. Esaminiamo il piano con gli occhi del tribunale, individuando i punti in cui potrebbe essere letto come puramente liquidatorio o dilatorio e rafforzandoli con dati su continuità, flussi e apporti esterni.
  5. Redigiamo e depositiamo il ricorso per la conferma entro il giorno successivo alla pubblicazione, al tribunale competente per la sede dell’impresa, con richiesta di misure calibrate (generali o selettive) e, se utile, di provvedimenti cautelari.
  6. Depositiamo l’istanza al giudice dell’esecuzione e informiamo il professionista delegato, documentando la pubblicazione, per ottenere che la vendita non si celebri.
  7. Curiamo notifiche e contraddittorio verso creditore procedente, intervenuti ed esperto, e partecipiamo all’udienza di conferma sostenendo la proporzionalità del blocco.
  8. Affianchiamo l’imprenditore nelle trattative con la banca e gli altri creditori, preparando proposte coerenti con il piano e con i doveri di correttezza verso l’esperto.
  9. Monitoriamo scadenze e proroghe, predisponendo per tempo le istanze di proroga o, se ne ricorrono i presupposti, le istanze cautelari mirate dopo i 240 giorni.
  10. Prepariamo le reazioni in caso di diniego o revoca: reclamo, richiesta di sospensione degli effetti, opposizioni nel processo esecutivo quando ci sono vizi da far valere, valutazione degli strumenti alternativi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è l’abilitazione che riguarda proprio il percorso della composizione negoziata, e consente di impostare la domanda sapendo quali elementi un esperto e un tribunale valutano quando decidono se il blocco di un’esecuzione è giustificato. Per i lettori che scoprono di non essere imprenditori, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento permette di indicare subito lo strumento corretto.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: la qualifica di cassazionista consente allo stesso difensore di seguire le opposizioni esecutive e i contenziosi collegati in tutti i gradi, senza passaggi di mano che fanno perdere tempo e coerenza.

Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso caso con avvocati e commercialisti insieme: il piano e i numeri vengono costruiti da chi conosce i bilanci, il ricorso e le istanze da chi conosce il processo, con un’unica linea.


In chiusura

Dalle risposte emergono tre messaggi. Il primo: la composizione negoziata può fermare un’asta, ma solo con le misure protettive, pubblicate prima della vendita e confermate dal tribunale, con un ricorso depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione. Il secondo: il tempo è l’elemento decisivo, perché la protezione parte solo dall’accettazione dell’esperto e ogni giorno di ritardo può far celebrare l’asta. Il terzo: i giudici confermano il blocco quando dietro c’è un progetto di risanamento serio, e lo negano quando l’obiettivo è soltanto rinviare la vendita.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si trova esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Monardo: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda proprio il percorso della composizione negoziata e delle misure protettive; quella di avvocato cassazionista copre il fronte del processo esecutivo e dei contenziosi collegati; quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento consente di orientare verso lo strumento giusto chi imprenditore non è. Analizzeremo i suoi documenti e verificheremo se e come il blocco può essere chiesto nel suo caso concreto.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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