Sospensione Dell’intimazione Di Pagamento Dell’agenzia Delle Entrate: Come Fare Legalmente

Perché, sull’intimazione di pagamento, contano più le sentenze che la legge

Chi riceve un’intimazione di pagamento dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione legge quasi sempre la stessa frase: pagare entro cinque giorni, altrimenti si procederà a esecuzione forzata. La norma che la regola, l’art. 50 del d.P.R. 602/1973, occupa poche righe. Eppure la domanda che davvero interessa al contribuente — posso fermare questo atto, e come? — non trova risposta nella lettera della legge, ma in una serie di pronunce della Corte di Cassazione che negli ultimi due anni hanno ridisegnato il valore stesso dell’intimazione.

Fino a poco tempo fa, una parte della giurisprudenza considerava l’intimazione un semplice sollecito, impugnabile solo “se si voleva”. Oggi l’orientamento prevalente è opposto: l’intimazione non contestata nei termini rende la pretesa definitiva, e con essa svaniscono difese decisive come la prescrizione o la mancata notifica della cartella. Allo stesso modo, strumenti come la sospensione legale della riscossione (L. 228/2012) o la sospensione cautelare davanti al giudice tributario funzionano solo se usati nel perimetro che i giudici hanno tracciato.

In questa analisi troverai le decisioni che devi conoscere, tradotte una per una in conseguenze pratiche: cosa puoi fare, entro quando, davanti a chi, e cosa rischi se aspetti.

Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa. La sospensione di un’intimazione passa quasi sempre da un’impugnazione — ricorso, istanza cautelare, poi eventualmente appello e ricorso per cassazione — e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, quindi in grado di seguire la stessa linea difensiva dal primo atto fino all’ultimo grado di giudizio. Inoltre coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto tributario, indispensabile quando la difesa richiede di ricostruire a ritroso cartelle, ruoli, notifiche e termini di prescrizione.

📩 Hai ricevuto un’intimazione e i cinque giorni stanno già correndo? Scrivici subito: tutti i riferimenti per contattare lo studio sono in fondo a questa pagina.

Il quadro normativo in breve

Per capire su che cosa si sono pronunciati i giudici, bastano pochi riferimenti.

L’intimazione di pagamento (art. 50 d.P.R. 602/1973). Se l’Agente della riscossione non ha iniziato l’espropriazione entro un anno dalla notifica della cartella, prima di pignorare deve notificare un avviso che intima di pagare entro cinque giorni. L’intimazione ha a sua volta un’efficacia limitata nel tempo: se entro un anno dalla sua notifica l’esecuzione non parte, occorre un nuovo avviso. È dunque un atto che “riattiva” la possibilità di agire in via esecutiva.

Gli atti impugnabili (art. 19 d.lgs. 546/1992). L’elenco degli atti che si possono impugnare davanti alla Corte di giustizia tributaria comprende, alla lettera e), l’avviso di mora. L’intimazione non è nominata espressamente: proprio da qui nasce il dibattito giurisprudenziale che vedremo, perché la Cassazione ha dovuto stabilire se l’intimazione “equivalga” all’avviso di mora. Il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica (art. 21), termine soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.

La sospensione cautelare giudiziale (art. 47 d.lgs. 546/1992). Chi impugna l’atto può chiedere al giudice tributario di sospenderne l’esecuzione, dimostrando che dall’esecuzione deriverebbe un danno grave e irreparabile e che il ricorso ha un fondamento serio. La sospensione può essere totale o parziale e può essere subordinata a garanzia; nei casi di eccezionale urgenza il presidente può disporla provvisoriamente con decreto, in attesa della camera di consiglio. Esistono poi strumenti analoghi nei gradi successivi (art. 52 per l’appello, art. 62-bis per il giudizio di cassazione).

Una precisazione di attualità: il Testo unico della giustizia tributaria (d.lgs. 175/2024) riproduce queste norme con una nuova numerazione (la sospensione dell’atto impugnato diventa l’art. 96, gli atti impugnabili l’art. 65), ma la sua applicazione è stata rinviata al 1° gennaio 2027 dal decreto “Milleproroghe” (d.l. 200/2025, convertito dalla L. 26/2026). Oggi, quindi, si continua ad applicare il d.lgs. 546/1992.

La sospensione legale della riscossione (art. 1, commi 537-543, L. 228/2012). È una strada amministrativa, non giudiziaria: entro 60 giorni dalla notifica del primo atto della riscossione il contribuente può presentare all’Agente una dichiarazione documentata, facendo valere solo cause tassative — pagamento anteriore alla formazione del ruolo, sgravio, prescrizione o decadenza maturate prima che il ruolo diventasse esecutivo, sospensione amministrativa o giudiziale, sentenza di annullamento. L’Agente sospende e trasmette tutto all’ente creditore; se l’ente resta inerte per 220 giorni, la partita è annullata di diritto. La dichiarazione non si può ripetere e la documentazione falsa è punita con una sanzione dal 100 al 200% delle somme, con un minimo di 258 euro.

La sospensione amministrativa dell’ente creditore (art. 39 d.P.R. 602/1973) e l’autotutela. L’ufficio che ha formato il ruolo può sospendere la riscossione o annullare l’atto; si tratta però di poteri discrezionali, che non fermano i termini per ricorrere.

La rateizzazione (art. 19 d.P.R. 602/1973). Non è una “sospensione” in senso tecnico, ma produce effetti simili: con la presentazione della richiesta l’Agente non può avviare nuove azioni esecutive. Per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, fino a 120.000 euro si arriva a 84 rate su semplice domanda, oltre documentando la temporanea difficoltà economica.

La giurisdizione. Resta fuori dalla giurisdizione tributaria solo il contenzioso sugli atti dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella e dell’intimazione. Dove passi il confine, lo hanno detto le Sezioni Unite.

L’orientamento consolidato: l’intimazione si impugna, ed è il ricorso la via maestra per sospenderla

La Suprema Corte ha chiarito, con una sequenza di decisioni ormai compatta, che l’intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile e che proprio l’impugnazione — accompagnata dall’istanza cautelare — è lo strumento con cui se ne ottiene legalmente la sospensione. Vediamo le pronunce chiave.

Cass. civ., sez. trib., sent. 11 marzo 2025, n. 6436

La vicenda. Una società aveva lasciato passare senza reazioni un’intimazione di pagamento e aveva poi impugnato il successivo atto di pignoramento, sostenendo che il credito fosse prescritto. I giudici di merito avevano dichiarato l’eccezione non più proponibile.

Il principio. La Cassazione ha riconosciuto l’intimazione come atto rientrante tra quelli impugnabili dell’art. 19, perché svolge la stessa funzione dell’avviso di mora; se il contribuente non la contesta in tempo, la prescrizione maturata in precedenza non può più essere fatta valere. La Corte ha richiamato il principio, già espresso da Cass. n. 22108/2024, secondo cui l’atto successivo a uno divenuto definitivo si può impugnare soltanto per i propri vizi.

La traduzione pratica. In altre parole, se ti trovi con un’intimazione in mano e pensi che il debito sia prescritto, non puoi “tenere l’eccezione per dopo”. Il momento per contestarla, e per chiedere la sospensione, è adesso, entro 60 giorni.

Cass. civ., sez. trib., sent. 21 luglio 2025, n. 20476

La vicenda. Un contribuente aveva impugnato un’intimazione relativa a dieci cartelle, eccependone la mancata notifica. L’Agente aveva però dimostrato che, nel frattempo, erano state notificate altre due intimazioni mai contestate.

Il principio. L’orientamento si è consolidato nel senso che l’intimazione, ricondotta all’avviso di mora, non impugnata nei termini di decadenza, rende incontestabile la pretesa, compresi interessi e sanzioni, e preclude di opporre la prescrizione già compiuta. La sentenza di merito, che non aveva riconosciuto questo effetto, è stata cassata.

La traduzione pratica. Prima di impugnare un’intimazione bisogna ricostruire la storia del debito: se esistono intimazioni precedenti mai contestate, alcune difese potrebbero già essere perse. Questo condiziona anche la richiesta di sospensione, perché il giudice cautelare valuta la serietà dei motivi.

Cass. civ., sez. trib., ord. 13 settembre 2025, n. 25133

La vicenda. Anche qui il nodo era un’intimazione notificata regolarmente e non contestata.

Il principio. La notifica di un’intimazione non impugnata tempestivamente consolida la pretesa impositiva e fa decadere il contribuente dalla possibilità di contestarla in seguito.

La traduzione pratica. Il principio, calato nella pratica, significa che il termine di 60 giorni non è un “consiglio”: è una decadenza. Chiedere la sospensione in via amministrativa, telefonare al call center o inviare una PEC di protesta non lo interrompe.

Cass. civ., sez. V, ord. n. 938/2026

La vicenda. Un contribuente impugnava un’intimazione sostenendo che l’avviso di accertamento presupposto non gli fosse mai stato notificato validamente. Nei gradi di merito era emerso invece che la notifica era regolare.

Il principio. Se l’atto presupposto è stato notificato correttamente e non è stato impugnato, la pretesa è ormai definitiva e l’intimazione non può diventare l’occasione per rimettere in discussione quel vizio.

La traduzione pratica. La sospensione ha senso solo se i motivi del ricorso sono concreti. Sostenere genericamente “non ho mai ricevuto nulla” non basta: occorre verificare le relate di notifica e, se sono regolari, cercare altri vizi (propri dell’intimazione, o prescrizione maturata dopo l’ultimo atto valido).

Come si traduce tutto questo nella richiesta di sospensione al giudice

Se l’impugnazione è la via maestra, conviene capire come il giudice tributario valuta l’istanza cautelare, perché è lì che si decide se l’intimazione verrà effettivamente “fermata” nei mesi del processo.

Il primo elemento è il fondamento del ricorso. Il giudice non decide la causa in sede cautelare, ma verifica se i motivi hanno una consistenza tale da rendere plausibile l’accoglimento. È qui che la giurisprudenza vista pesa in modo diretto: un ricorso che eccepisce la prescrizione del periodo coperto da intimazioni non impugnate si scontra con Cass. 20476/2025 e 35019/2025, e difficilmente supererà questo vaglio. Un ricorso che contesta la prescrizione successiva, o la mancata notifica della cartella in assenza di atti precedenti, ha invece un fumus molto più solido.

Il secondo elemento è il danno grave e irreparabile. Non basta affermare che pagare sarebbe gravoso: occorre dimostrare, con documenti, che l’esecuzione produrrebbe conseguenze non rimediabili con una restituzione successiva. Pensiamo al pignoramento del conto su cui un’impresa paga gli stipendi, al blocco di crediti verso committenti essenziali per la continuità aziendale, al rischio di perdere l’unico immobile strumentale. Bilanci, estratti conto, contratti e prospetti di liquidità sono gli strumenti con cui si costruisce questa prova.

Il terzo elemento è il bilanciamento. Il giudice può concedere una sospensione parziale, limitata ad esempio alle sanzioni, oppure subordinarla a una garanzia. Una richiesta calibrata sull’importo realmente contestato ha spesso più possibilità di essere accolta di una richiesta indiscriminata.

Infine, il fattore tempo. Quando la sospensione viene concessa, la trattazione nel merito deve essere fissata in tempi brevi (entro novanta giorni dalla pronuncia cautelare); nei casi di eccezionale urgenza, il presidente può sospendere l’atto con decreto fino alla camera di consiglio. Per chi ha appena ricevuto l’intimazione e teme un pignoramento imminente, depositare subito il ricorso, anziché attendere l’ultimo giorno utile, può fare la differenza tra un conto bloccato e un conto operativo.

Il quadro che ne esce è netto: l’intimazione è una “porta” che resta aperta 60 giorni. Oltre quella porta, il contribuente può ancora chiedere di rateizzare o definire il debito, ma difficilmente di sospenderlo o annullarlo.

Questione aperta n. 1 — Se ho già lasciato scadere un’intimazione precedente, posso ancora far valere la prescrizione con quella nuova?

La questione

È il caso più frequente: il contribuente scopre di aver ricevuto, anni prima, un’intimazione che ha ignorato. Ora ne arriva un’altra. Può impugnare la seconda e sostenere che il debito era già prescritto al momento della prima?

Cosa hanno deciso i giudici

Cass. civ., sez. trib., ord. 17 giugno 2024, n. 16743. In questa vicenda, dopo la cartella era trascorso un tempo tale da far maturare la prescrizione; era stata poi notificata un’intimazione, non impugnata, e successivamente una seconda. Il contribuente aveva impugnato solo la seconda. La Corte ha ritenuto che l’intimazione, non essendo espressamente elencata nell’art. 19, fosse impugnabile in via facoltativa: la mancata contestazione della prima non impediva quindi di eccepire, con la seconda, la prescrizione maturata tra la cartella e la prima intimazione. La prima intimazione conservava comunque l’effetto di interrompere la prescrizione per il futuro.

Cass. civ., sez. VI-5, ord. 31 maggio 2022, n. 17587. Un precedente di segno ancora diverso: l’intimazione emessa dopo cartelle regolarmente notificate era considerata contestabile solo per vizi propri, e dunque non era la sede per rimettere in discussione la pretesa.

Cass. civ., sez. trib., ord. 31 dicembre 2025, n. 35019. Il caso: un’intimazione notificata nel 2022 per IRPEF risalente al 1995, con una cartella del 2004 di cui non si provava la notifica. L’Amministrazione eccepiva che due intimazioni, del 2014 e del 2016, non erano mai state impugnate. I giudici di merito avevano dato ragione al contribuente. La Cassazione ha ribaltato la decisione: l’intimazione è un atto la cui contestazione rappresenta un vero onere, e la sua mancata impugnazione cristallizza la pretesa, impedendo di dedurre successivamente anche la mancata notifica degli atti presupposti.

Cass. civ., sez. V, ord. n. 12189/2026. Pronuncia più recente che ribadisce l’equiparazione all’avviso di mora e l’autonoma impugnabilità ai sensi dell’art. 19, comma 1.

C’è contrasto?

Sì, e va dichiarato con chiarezza. Nel 2024 convivevano due letture: quella della facoltatività (Cass. 16743/2024) e quella dell’onere. A partire da Cass. 6436/2025, e poi con Cass. 20476/2025, 25133/2025, 35019/2025 e 12189/2026, l’orientamento prevalente è quello dell’onere di impugnare. Alcuni commentatori hanno segnalato oscillazioni anche successive, ma il peso numerico e la recenza delle decisioni vanno tutti nella stessa direzione.

L’assunzione prudenziale è una sola: considera ogni intimazione come se fosse l’ultima occasione per contestare il debito. Non contare sulla lettura più favorevole del 2024.

Cosa significa per te

Se hai ricevuto intimazioni in passato e non le hai impugnate, la strada per ottenere una sospensione basata sulla prescrizione “antica” è oggi in salita. Resta però aperta la contestazione della prescrizione maturata dopo l’ultima intimazione non impugnata: se, per esempio, tra quell’atto e l’intimazione attuale è trascorso un periodo superiore al termine applicabile al tributo, senza atti interruttivi validi, l’eccezione è pienamente spendibile e può fondare anche l’istanza cautelare. Allo stesso modo restano deducibili i vizi propri della nuova intimazione (notifica, motivazione, indicazione degli atti presupposti).

C’è poi un aspetto spesso trascurato: la prescrizione non è uguale per tutte le voci contenute nell’intimazione. Nello stesso atto possono convivere imposte erariali, soggette di regola al termine decennale, sanzioni, soggette al termine quinquennale, interessi e tributi locali o regionali con regole proprie. Un’analisi voce per voce può rivelare che, anche quando l’imposta resta dovuta, una parte significativa dell’importo intimato è contestabile. Questo consente anche di formulare un’istanza di sospensione parziale, più facilmente accoglibile perché circoscritta alle somme per le quali il ricorso ha maggiore fondamento.

Va infine ricordato che la cristallizzazione presuppone un’intimazione validamente notificata. Se la notifica della precedente intimazione è nulla o inesistente — destinatario sbagliato, indirizzo PEC non riconducibile al contribuente, relata incompleta, irreperibilità non accertata con le forme di legge — l’effetto preclusivo non si produce, e le eccezioni “antiche” tornano a essere spendibili. È per questo che l’esame delle relate delle intimazioni pregresse viene prima di qualsiasi altra valutazione.

Il lavoro decisivo, quindi, non è scrivere il ricorso, ma ricostruire l’esatta sequenza degli atti notificati: solo così si capisce quale prescrizione è ancora eccepibile.

È su questo terreno che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario, imposta la difesa: prima la mappa completa delle notifiche, poi la scelta dei motivi che possono reggere fino in Cassazione.

Questione aperta n. 2 — La sospensione legale ex L. 228/2012 basta a bloccare (e magari annullare) l’intimazione?

La questione

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione c’è un pulsante “Sospendi la riscossione”. Molti contribuenti lo usano pensando che, se l’ente non risponde entro 220 giorni, il debito sparisca. È davvero così?

Cosa hanno deciso i giudici

Cass. civ., sez. trib., sent. 5 novembre 2019, n. 28354. Riguardava una dichiarazione presentata nel 2013, quindi con la disciplina anteriore alle modifiche del d.lgs. 159/2015. La Corte ha riconosciuto che il silenzio dell’ente creditore protratto oltre 220 giorni aveva determinato l’annullamento di diritto delle somme contestate.

Cass. civ., sez. trib., ord. depositata il 9 novembre 2023, n. 31220. La Suprema Corte ha chiarito che, pur non esistendo nel diritto tributario un silenzio-assenso generalizzato, la L. 228/2012 costituisce un’eccezione espressa: l’inerzia qualificata dell’ente, dopo una dichiarazione valida, produce l’annullamento dei ruoli per legge.

Cass. civ., sez. trib., ord. depositata il 2 dicembre 2024, n. 30841. Qui il contribuente aveva impugnato un’intimazione sostenendo che il credito fosse estinto per mancata risposta alle sue istanze. La Corte ha respinto la tesi: l’annullamento automatico non opera se il credito è sospeso o ancora sub iudice, né se i motivi dell’istanza non rientrano tra le cause potenzialmente estintive elencate dal comma 538; e nel valutarlo si tiene conto anche di una risposta tardiva dell’Amministrazione.

Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, sent. n. 491/2026. Il giudice d’appello ha ribadito che la sola presentazione dell’istanza non produce alcun annullamento: servono una delle cause tassative e documenti idonei a provarla.

C’è contrasto?

Più che un contrasto, c’è un’evoluzione. Le pronunce più favorevoli (2019, 2023) valorizzano l’effetto del silenzio; quella del 2024 ne delimita rigorosamente i confini, in linea con il testo del comma 540 dopo il 2015. L’orientamento prevalente oggi è restrittivo: il silenzio annulla solo se la causa è tra quelle tipiche e se il credito non è già oggetto di sospensione o giudizio.

Prudenza vuole che la dichiarazione ex L. 228/2012 non sostituisca mai il ricorso quando il termine di 60 giorni sta per scadere.

Cosa significa per te

La sospensione legale è uno strumento eccellente in un numero limitato di casi: hai già pagato prima che si formasse il ruolo, hai in mano uno sgravio, una sentenza di annullamento emessa in un giudizio in cui l’Agente non era parte, un provvedimento di sospensione. In queste ipotesi, con documenti chiari, la procedura può fermare la riscossione rapidamente e senza costi di giustizia.

Diventa invece pericolosa se usata come scorciatoia per motivi che non rientrano nell’elenco — ad esempio la prescrizione maturata dopo che il ruolo è stato reso esecutivo, che non è tra le cause del comma 538 — o se la si presenta confidando che il silenzio “sistemi tutto” mentre il termine per ricorrere scade. Ricorda anche che la dichiarazione non si può ripetere.

Sul piano operativo, la dichiarazione si presenta all’Agente della riscossione — tramite l’area riservata del sito, con PEC o allo sportello — indicando con precisione gli estremi dell’atto notificato, le singole partite interessate e la causa invocata tra quelle del comma 538. La scelta della causa non è un dettaglio formale: è su quella che l’ente creditore svolgerà la verifica, ed è sempre su quella che, in un eventuale giudizio, si valuterà se il silenzio abbia potuto produrre l’annullamento. Una dichiarazione che mescola motivi tipici e motivi estranei all’elenco, o che non allega la prova, espone al rigetto e, soprattutto, consuma l’unica occasione disponibile, visto che la reiterazione non è ammessa.

Dopo la presentazione, l’Agente sospende le attività e trasmette la pratica all’ente entro dieci giorni; l’ente deve verificare e comunicare l’esito. Il contribuente dovrebbe annotare subito la data di deposito e calcolare il duecentoventesimo giorno, conservando la ricevuta: in caso di successiva intimazione o pignoramento relativi alle stesse somme, sarà quella la prova su cui fondare la contestazione. Se invece l’ente respinge la dichiarazione, la riscossione riprende, e a quel punto l’eventuale tutela giudiziaria dipenderà dal fatto che il ricorso contro l’intimazione sia stato proposto in tempo. È l’ennesima conferma che le due strade non sono alternative in senso stretto, ma complementari.

Regola operativa: se la tua ragione rientra esattamente in una causa tipica e hai il documento che la prova, presenta la dichiarazione entro 60 giorni; se c’è anche un solo dubbio, affianca il ricorso con istanza di sospensione.

Questione aperta n. 3 — A quale giudice si chiede la sospensione: tributario od ordinario?

La questione

Un contribuente riceve l’intimazione e, contemporaneamente, un pignoramento presso il datore di lavoro. Vuole bloccare tutto. Deve andare in Corte di giustizia tributaria o in Tribunale? Sbagliare giudice significa perdere tempo prezioso proprio mentre il pignoramento corre.

Cosa hanno deciso i giudici

Corte cost., sent. n. 114/2018. Ha dichiarato illegittimo l’art. 57 d.P.R. 602/1973 nella parte in cui impediva le opposizioni all’esecuzione davanti al giudice ordinario quando non vi fosse altra tutela. È la premessa di tutto il riparto successivo.

Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7822. Le Sezioni Unite hanno tracciato una linea: al giudice tributario spettano i fatti che incidono sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla valida notifica della cartella (o fino al primo atto esecutivo, se la notifica manca o è invalida); al giudice ordinario le questioni sulla regolarità formale del pignoramento e i fatti successivi alla notifica, una volta avviata l’esecuzione.

Cass., Sez. Un., ord. n. 21642/2021. Ha confermato l’impostazione, precisando che la cognizione tributaria copre i fatti verificatisi fino alla notifica della cartella o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute.

Cass., Sez. Un., ord. 25 maggio 2022, n. 16989. Pronunciandosi su un’opposizione proposta al Giudice di pace contro estratti di ruolo per tasse automobilistiche, ha ricondotto al giudice tributario la contestazione della prescrizione anche successiva alla notifica della cartella, in assenza di atti dell’esecuzione forzata.

Cass., Sez. Un., depositata il 30 gennaio 2025, n. 2098. Nel caso di un pignoramento presso terzi per debiti tributari, con eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella, le Sezioni Unite hanno affermato la giurisdizione del giudice tributario, facendo leva sulla natura sostanziale della controversia: si discute dell’esistenza del credito d’imposta.

C’è contrasto?

C’è stato, ed è in parte ricomposto. La lettura della 7822/2020 aveva generato incertezza sulla prescrizione “successiva”, che la stessa pronuncia sembrava affidare al giudice ordinario. Le Sezioni Unite del 2022 e del 2025 hanno spostato il baricentro verso il giudice tributario ogni volta che si contesta il credito fiscale in sé. Resta al giudice ordinario il controllo sulla regolarità formale degli atti esecutivi (ad esempio i limiti di pignorabilità dello stipendio).

Assunzione prudenziale: per un’intimazione relativa a tributi, la contestazione del debito e la relativa sospensione si chiedono alla Corte di giustizia tributaria; i vizi formali del pignoramento vanno valutati separatamente davanti al giudice dell’esecuzione.

Cosa significa per te

Quando all’intimazione segue un pignoramento, spesso servono due tutele coordinate: il ricorso tributario contro l’intimazione (con istanza di sospensione) per contestare il credito, e un’eventuale opposizione davanti al giudice ordinario per i vizi propri dell’atto esecutivo. Attenzione, poi, alla natura del credito: per somme non tributarie riscosse con lo stesso strumento (contributi previdenziali, sanzioni amministrative stradali) le regole di giurisdizione sono diverse, e la verifica va fatta caso per caso.

Un esempio aiuta a fissare il concetto. Se il contribuente sostiene che il debito IRPEF indicato nell’intimazione è prescritto e, nel frattempo, gli viene pignorato un quinto dello stipendio, la domanda sul “se il debito esiste ancora” appartiene alla Corte di giustizia tributaria, che può sospendere l’intimazione. Se però lamenta che la trattenuta supera i limiti di legge, o che il pignoramento è stato notificato a un soggetto diverso dal datore di lavoro, quella contestazione riguarda la regolarità dell’atto esecutivo e va proposta al giudice ordinario. Due domande diverse, due giudici diversi, due richieste di sospensione con presupposti differenti: confonderle significa, nel migliore dei casi, vedersi dichiarare il difetto di giurisdizione dopo mesi.

Scegliere il giudice giusto non è un tecnicismo: una sospensione chiesta al giudice sbagliato può arrivare quando il pignoramento ha già prodotto i suoi effetti.

La pronuncia più recente e rilevante: Cass. 35019/2025 e l’onere di impugnare

Tra le decisioni esaminate, quella che più cambia la prospettiva del contribuente è l’ordinanza della Sezione tributaria n. 35019 del 31 dicembre 2025, poi confermata nella sostanza dall’ordinanza n. 12189/2026.

Il contesto

La vicenda sembra scritta per mettere alla prova i principi. Nel 2022 un contribuente riceve un’intimazione per IRPEF relativa addirittura al 1995. La cartella presupposta risale al 2004, ma l’Agente non riesce a dimostrarne la notifica. In condizioni normali, sarebbe una difesa quasi certa: senza prova della notifica della cartella, la pretesa vacilla, e dopo tanti anni la prescrizione appare evidente.

C’è però un dettaglio: nel 2014 e nel 2016 al contribuente erano state notificate due intimazioni, e lui non le aveva impugnate. I giudici di merito avevano ritenuto che quel silenzio non potesse “sanare” la mancata prova della notifica della cartella: in fondo, dicevano, un atto successivo non può colmare il vuoto di quello che lo precede.

La motivazione, in linguaggio piano

La Cassazione ragiona in tre passaggi.

Primo: l’elenco degli atti impugnabili dell’art. 19 si legge guardando alla funzione dell’atto, non al suo nome. L’intimazione fa esattamente ciò che faceva l’avviso di mora: comunica al contribuente che esiste un debito iscritto a ruolo e lo avverte che, se non paga, l’esecuzione partirà. È dunque un avviso di mora con un altro nome.

Secondo: per gli atti tipici dell’art. 19 vale la regola del comma 3, secondo cui l’atto successivo può essere contestato anche per i vizi di quello presupposto non notificato. Ma questa possibilità va esercitata con l’impugnazione del primo atto utile. Se il contribuente riceve l’intimazione — che gli rende noto il debito — e resta inerte, perde la facoltà di dedurre più avanti quei vizi.

Terzo: l’impugnazione dell’intimazione non è quindi una scelta libera ma un onere. Il suo mancato esercizio cristallizza la pretesa, compresa l’eventuale prescrizione maturata prima e la mancata notifica della cartella.

Cosa cambia rispetto a prima

Rispetto all’impostazione di Cass. 16743/2024, il ribaltamento è radicale. Allora il contribuente poteva “saltare” un’intimazione e difendersi sulla successiva, recuperando le eccezioni. Oggi quel margine, secondo l’orientamento prevalente, non esiste più.

Per chi vuole ottenere legalmente la sospensione, le conseguenze sono tre.

La prima: la finestra utile per chiedere la sospensione con motivi forti coincide con i 60 giorni dalla notifica dell’intimazione. Dopo, restano solo motivi più deboli (vizi propri degli atti successivi, prescrizione maturata in seguito).

La seconda: la valutazione del giudice cautelare sul fumus del ricorso dipenderà dalla storia delle notifiche. Un’istanza di sospensione fondata sulla prescrizione, in presenza di intimazioni precedenti non impugnate, rischia di essere respinta proprio alla luce di questa giurisprudenza.

La terza: l’estratto di ruolo e la verifica di tutti gli atti notificati negli anni diventano il primo passo, prima ancora di scrivere il ricorso.

Una nota di equilibrio: la cristallizzazione non riguarda i vizi della notifica dell’intimazione stessa. Se l’intimazione del 2014 fosse stata notificata in modo inesistente o nullo, non avrebbe potuto produrre alcun effetto preclusivo. Anche per questo la verifica delle relate è spesso il punto di svolta.

I principi applicati ai casi reali

Le quattro simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite per mostrare come funzionano i principi visti; non descrivono casi reali.

Ipotesi A — Intimazione notificata in autunno, prescrizione successiva all’ultimo atto

Dati. Intimazione notificata il 14 ottobre 2026 per 18.735,40 € di IRPEF e sanzioni. Cartella notificata regolarmente nel 2011; una precedente intimazione notificata il 9 marzo 2015, mai impugnata; nessun altro atto interruttivo fino al 2026.

Applicazione. Alla luce di Cass. 35019/2025 e 20476/2025, la prescrizione eventualmente maturata tra il 2011 e il 2015 è ormai coperta dall’intimazione non impugnata. Ma tra il 9 marzo 2015 e il 14 ottobre 2026 sono trascorsi oltre undici anni e mezzo senza atti interruttivi: per l’IRPEF, soggetta al termine decennale, e a maggior ragione per le sanzioni, soggette a quello quinquennale, la prescrizione successiva è spendibile, fatte salve le sospensioni dei termini previste dalla legislazione emergenziale, da verificare puntualmente.

Termine per ricorrere. Dal 15 ottobre si contano 60 giorni: 17 in ottobre, 30 in novembre, 13 in dicembre. Il termine scadrebbe il 13 dicembre 2026, che è domenica: si proroga a lunedì 14 dicembre 2026.

Mossa. Ricorso alla Corte di giustizia tributaria con istanza di sospensione ex art. 47, documentando il danno grave (ad esempio, rischio di pignoramento del conto aziendale usato per stipendi e fornitori). Il fumus è sostenuto da un vizio che la giurisprudenza consente ancora di far valere.

Ipotesi B — Intimazione ricevuta a luglio: il ruolo della sospensione feriale

Dati. Intimazione notificata il 20 luglio 2026 per 7.412,85 €. Il contribuente sostiene che la cartella presupposta non gli sia mai stata notificata e non ha ricevuto altre intimazioni.

Calcolo del termine. Dal 21 al 31 luglio decorrono 11 giorni. Dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso. Da settembre riprende: 30 giorni a settembre (totale 41), ne mancano 19. Scadenza: lunedì 19 ottobre 2026.

Applicazione. Non esistendo intimazioni precedenti non impugnate, la regola dell’art. 19, comma 3, consente di contestare con questa intimazione anche la mancata notifica della cartella (Cass. 6436/2025 e 35019/2025 confermano che è proprio questo il momento per farlo). Se l’Agente non produrrà la prova della notifica, la pretesa è fragile: un argomento adatto a sostenere anche la richiesta cautelare.

Errore da evitare. Contare 60 giorni “di calendario” dal 20 luglio, arrivando al 18 settembre e depositando in fretta un ricorso incompleto, o peggio convincersi che ad agosto “non corre nulla” e poi dimenticare di riprendere il conteggio.

Ipotesi C — Pagamento anteriore al ruolo e sospensione legale

Dati. Intimazione notificata il 12 ottobre 2026 per 3.286,17 € di imposta di registro. Il contribuente possiede la quietanza F24 del versamento eseguito prima che il ruolo fosse formato.

Applicazione. La causa rientra esattamente nel comma 538 (pagamento anteriore alla formazione del ruolo). Il contribuente presenta la dichiarazione il 3 novembre 2026, entro 60 giorni, allegando la quietanza. L’Agente sospende e trasmette all’ente. Se l’ente non comunica nulla, i 220 giorni si compiono l’11 giugno 2027 e la partita è annullata di diritto (Cass. 31220/2023).

Variante. Se invece il contribuente avesse fatto valere una prescrizione maturata dopo che il ruolo era divenuto esecutivo, la causa non rientrerebbe nell’elenco: secondo Cass. 30841/2024 il silenzio dell’ente non produrrebbe alcun annullamento, e nel frattempo il termine per il ricorso contro l’intimazione (11 dicembre 2026) sarebbe scaduto. In una situazione così, la strada corretta è il ricorso con istanza cautelare, non la dichiarazione amministrativa.

Ipotesi D — Rateizzare o impugnare? L’ordine delle mosse

Dati. Intimazione notificata il 5 novembre 2026 per 42.918,63 €, relativa a tre cartelle: la prima del 2013 per IVA (31.204,50 €), la seconda del 2017 per sanzioni (6.877,29 €), la terza del 2020 per IRPEF (4.836,84 €). Nessuna intimazione precedente. Il contribuente, preoccupato, pensa di chiedere subito la rateizzazione.

Applicazione. La richiesta di dilazione ex art. 19 d.P.R. 602/1973 impedirebbe nuove azioni esecutive, ma la sua presentazione, accompagnata dal pagamento delle rate, rende di fatto più complessa una successiva linea difensiva fondata sull’inesistenza del debito. Prima di scegliere, si verificano i motivi: se la cartella del 2013 non risultasse notificata, alla luce di Cass. 6436/2025 e 35019/2025 questa intimazione — la prima — è proprio l’atto con cui far valere il vizio. Per le sanzioni del 2017, soggette al termine quinquennale, occorre controllare se siano intervenuti atti interruttivi validi.

Termine per ricorrere. Dal 6 novembre: 25 giorni a novembre, 31 a dicembre (totale 56), 4 a gennaio. Scadenza: lunedì 4 gennaio 2027.

Mossa possibile. Ricorso per le partite contestabili (IVA 2013 e sanzioni 2017, pari a 38.081,79 €) con istanza di sospensione limitata a quelle somme; valutazione della rateizzazione per la sola cartella IRPEF 2020, non contestata. In questo modo la tutela cautelare è mirata e la parte di debito non discussa viene gestita senza esporre il contribuente a nuove azioni esecutive.

La giurisprudenza in tabella

La tabella riepiloga tutti i riferimenti citati nell’analisi. Le pronunce sono raggruppate per tema: natura e impugnabilità dell’intimazione, sospensione legale ex L. 228/2012, riparto di giurisdizione. Per ciascuna è indicato il principio riformulato in una riga e la ricaduta concreta sulla richiesta di sospensione. Alcune pronunce del 2026 e di merito sono indicate con numero e anno, come riportate nelle fonti consultate. Leggendo la colonna “rilevanza pratica” dall’alto verso il basso si ottiene, di fatto, la sequenza di verifiche da compiere quando arriva un’intimazione: prima capire se va impugnata e con quali motivi, poi se esiste una causa tipica per la sospensione legale, infine a quale giudice rivolgersi.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica
Cass., sez. trib., ord. 31/05/2022 n. 17587Intimazione dopo cartelle notificateContestabile solo per vizi propriOrientamento superato, utile per capire l’evoluzione
Cass., sez. trib., ord. 17/06/2024 n. 16743Mancata impugnazione della prima intimazioneImpugnazione facoltativa: la prescrizione pregressa si può eccepire con la secondaTesi minoritaria, da non usare come unico appiglio
Cass., sez. trib., sent. 11/03/2025 n. 6436Prescrizione eccepita solo contro il pignoramentoL’intimazione equivale all’avviso di mora e va impugnataLa sospensione si chiede impugnando l’intimazione
Cass., sez. trib., sent. 21/07/2025 n. 20476Intimazioni pregresse non impugnateLa pretesa si cristallizza con interessi e sanzioniRicostruire la storia delle notifiche prima del ricorso
Cass., sez. trib., ord. 13/09/2025 n. 25133Effetti della mancata impugnazioneDecadenza dal diritto di contestare la pretesaI 60 giorni sono perentori
Cass., sez. trib., ord. 31/12/2025 n. 35019Cartella non provata, intimazioni 2014-2016 non impugnateImpugnare è un onere; preclusa anche la mancata notifica della cartellaPronuncia guida per valutare il fumus dell’istanza cautelare
Cass., sez. V, ord. n. 938/2026Notifica regolare dell’accertamento presuppostoAtto presupposto definitivo non rimettibile in discussioneVerificare le relate prima di invocare vizi di notifica
Cass., sez. V, ord. n. 12189/2026Natura dell’intimazioneConferma dell’autonoma impugnabilità ex art. 19Orientamento stabile anche nel 2026
Cass., sez. trib., sent. 05/11/2019 n. 28354Silenzio sulla dichiarazione del 2013I 220 giorni di inerzia annullano le sommeValida per la disciplina anteriore al 2015
Cass., sez. trib., ord. dep. 09/11/2023 n. 31220Silenzio-assenso nel tributarioLa L. 228/2012 è eccezione espressa: annullamento di dirittoStrumento efficace se usato correttamente
Cass., sez. trib., ord. dep. 02/12/2024 n. 30841Limiti dell’annullamento automaticoNiente annullamento fuori dalle cause tipiche o con credito sub iudiceNon sostituire il ricorso con la dichiarazione
CGT II grado Emilia-Romagna, sent. n. 491/2026Effetti della sola istanzaServe causa tipica provata da documentiAllegare sempre la prova documentale
Corte cost., sent. n. 114/2018Divieto di opposizione ex art. 57 d.P.R. 602/1973Illegittimo se lascia il contribuente senza tutelaApre la tutela davanti al giudice ordinario
Cass., Sez. Un., 14/04/2020 n. 7822Riparto di giurisdizioneFatti fino alla notifica al tributario; regolarità del pignoramento all’ordinarioIndividuare il giudice per la sospensione
Cass., Sez. Un., ord. n. 21642/2021Riparto di giurisdizioneIl limite è la valida notifica di cartella o intimazioneL’intimazione rientra nella fase tributaria
Cass., Sez. Un., ord. 25/05/2022 n. 16989Prescrizione eccepita contro estratti di ruoloGiurisdizione tributaria senza atti esecutiviContestazione del credito al giudice tributario
Cass., Sez. Un., dep. 30/01/2025 n. 2098Prescrizione successiva alla cartella in sede di pignoramentoConta la natura sostanziale: giudice tributarioIl ricorso tributario resta il fulcro anche con pignoramento in corso

La sintesi operativa

Dall’insieme delle pronunce si ricavano principi pratici che valgono come regole di comportamento.

  • L’intimazione non si “paga o si ignora”: si valuta entro pochi giorni e, se ci sono motivi, si impugna entro 60 giorni (Cass. 6436/2025; 35019/2025).
  • La sospensione giudiziale si ottiene solo dentro un ricorso, dimostrando danno grave e irreparabile e un fondamento serio dei motivi.
  • Le intimazioni passate non impugnate pesano: prima di tutto si ricostruiscono tutte le notifiche degli ultimi anni (Cass. 20476/2025).
  • La prescrizione maturata dopo l’ultimo atto non impugnato resta eccepibile e può sostenere l’istanza cautelare.
  • I vizi di notifica dell’atto presupposto si fanno valere con il primo atto che rende noto il debito, non dopo (Cass. 35019/2025; 938/2026).
  • La sospensione legale ex L. 228/2012 funziona solo per le cause tipiche del comma 538, entro 60 giorni e con documenti (Cass. 30841/2024; CGT Emilia-Romagna 491/2026).
  • Il silenzio dell’ente per 220 giorni annulla il debito solo se la dichiarazione era ammissibile e il credito non era sospeso o in giudizio (Cass. 31220/2023; 30841/2024).
  • La dichiarazione ex L. 228/2012 non si ripete e non ferma il termine per ricorrere: nel dubbio, si procede su entrambe le strade.
  • Il credito tributario si contesta davanti al giudice tributario anche quando c’è già un pignoramento; i vizi formali dell’atto esecutivo spettano al giudice ordinario (Cass. SU 7822/2020; 2098/2025).
  • Il termine per ricorrere è sospeso dal 1° al 31 agosto: va sempre ricalcolato quando la notifica cade in estate.
  • La rateizzazione blocca nuove azioni esecutive ma presuppone di non contestare il debito: va scelta dopo aver valutato i motivi di impugnazione, non al posto di questa valutazione.
  • Il Testo unico della giustizia tributaria si applicherà dal 1° gennaio 2027: fino ad allora i riferimenti restano gli articoli del d.lgs. 546/1992.

Le domande sul “quindi, in pratica?”

Ho cinque giorni per pagare: se non pago entro il quinto giorno perdo il diritto di chiedere la sospensione?

No. I cinque giorni indicano solo il momento dopo il quale l’Agente può procedere a esecuzione; il termine per impugnare e chiedere la sospensione al giudice è di 60 giorni. Il problema pratico è che dal sesto giorno un pignoramento può arrivare in qualunque momento: per questo, se il rischio è concreto, conviene depositare il ricorso con istanza cautelare il prima possibile e, nei casi di eccezionale urgenza, chiedere il decreto presidenziale provvisorio.

Ho ignorato un’intimazione tre anni fa. È tutto perduto?

Non necessariamente. Secondo l’orientamento prevalente (Cass. 35019/2025, 20476/2025) le eccezioni relative al periodo precedente a quell’intimazione sono precluse. Restano però i vizi propri della nuova intimazione e la prescrizione eventualmente maturata dopo l’ultima intimazione non contestata. Tutto dipende dalle date: per questo serve un estratto di ruolo completo e la verifica delle singole notifiche.

Posso usare il pulsante “Sospendi la riscossione” e aspettare 220 giorni?

Solo se la tua ragione è una delle cause tipiche (pagamento anteriore al ruolo, sgravio, prescrizione o decadenza anteriori all’esecutività del ruolo, sospensione, sentenza di annullamento) e la puoi documentare. Cass. 30841/2024 esclude l’annullamento automatico negli altri casi. E poiché la dichiarazione non interrompe il termine per il ricorso, aspettare passivamente 220 giorni con motivi non tipici significa rischiare di restare senza tutela.

Se il giudice concede la sospensione, il debito è cancellato?

No. La sospensione congela temporaneamente gli effetti esecutivi dell’atto in attesa della sentenza; durante il periodo di sospensione continuano a maturare gli interessi. Se il ricorso viene respinto, la riscossione riprende. Il risultato definitivo dipende dalla decisione nel merito, ed eventualmente dai gradi successivi, dove è possibile chiedere nuovamente la sospensione della sentenza sfavorevole.

Ho un pignoramento dello stipendio già notificato dopo l’intimazione: a chi mi rivolgo?

Se contesti l’esistenza del credito tributario (per esempio per prescrizione), le Sezioni Unite (n. 2098/2025) indicano il giudice tributario. Se lamenti vizi formali del pignoramento, come il superamento dei limiti di pignorabilità, la competenza è del giudice ordinario dell’esecuzione (Cass. SU 7822/2020). Spesso le due tutele vanno attivate in parallelo e coordinate.

Cosa può fare lo Studio Monardo: gli orientamenti applicati al tuo fascicolo

Le pronunce viste mostrano che, sull’intimazione, la differenza tra una sospensione ottenuta e una difesa perduta dipende da verifiche precise e da tempi stretti. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Ricostruiamo la sequenza completa degli atti: acquisiamo l’estratto di ruolo e le relate di notifica di cartelle, intimazioni e atti presupposti, per stabilire quali eccezioni sono ancora spendibili alla luce di Cass. 35019/2025.
  2. Calcoliamo i termini con precisione: 60 giorni per il ricorso, 60 giorni per la dichiarazione ex L. 228/2012, sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, proroghe a giorno festivo, sospensioni emergenziali.
  3. Verifichiamo la prescrizione tributo per tributo, distinguendo imposte, sanzioni e interessi e individuando il periodo successivo all’ultimo atto non impugnato.
  4. Esaminiamo i vizi propri dell’intimazione: validità della notifica, motivazione, indicazione degli atti presupposti, sottoscrizione e responsabile del procedimento.
  5. Predisponiamo e depositiamo il ricorso alla Corte di giustizia tributaria, con l’istanza di sospensione ex art. 47 documentata sul danno grave e irreparabile e, se necessario, con richiesta di decreto presidenziale urgente.
  6. Valutiamo e presentiamo la dichiarazione di sospensione legale quando ricorre una causa tipica del comma 538, allegando le prove e monitorando il decorso dei 220 giorni.
  7. Coordiniamo la tutela contro gli atti esecutivi: se è già intervenuto un pignoramento, individuiamo il giudice competente secondo le Sezioni Unite e proponiamo le opposizioni necessarie.
  8. Analizziamo con lo staff di commercialisti la sostenibilità del debito, confrontando impugnazione, rateizzazione ex art. 19 d.P.R. 602/1973 ed eventuali definizioni agevolate.
  9. Costruiamo la strategia per i gradi successivi: chiediamo la sospensione della sentenza in appello o in pendenza del ricorso per cassazione e manteniamo la stessa linea argomentativa.
  10. Valutiamo, quando il debito complessivo non è più sostenibile, le procedure di composizione della crisi come alternativa strutturale alla riscossione coattiva.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia in cui gli orientamenti si sono formati e cambiati in Cassazione, l’abilitazione al patrocinio davanti alla Suprema Corte è decisiva: le eccezioni sollevate nel primo ricorso sono le stesse che, se necessario, verranno sostenute fino all’ultimo grado, con lo stesso difensore e la stessa strategia, senza passaggi di mano che disperdano argomenti e termini.

Lo staff lavora sullo stesso fascicolo con avvocati e commercialisti insieme: i primi impostano ricorsi, istanze cautelari e opposizioni; i secondi ricostruiscono ruoli, calcoli, prescrizioni e piani di rateizzazione. Una sola regia, dall’analisi iniziale fino alla Cassazione.

In chiusura

L’intimazione di pagamento non è più, per i giudici, un semplice sollecito: è l’ultimo atto con cui il contribuente può contestare efficacemente la pretesa e chiederne la sospensione. La giurisprudenza più recente della Cassazione impone di agire entro 60 giorni, di scegliere lo strumento giusto tra ricorso cautelare e sospensione legale, e di rivolgersi al giudice corretto.

Lo Studio Monardo è strutturato per questa specifica materia: le impugnazioni degli atti della riscossione richiedono un difensore che possa seguirle fino in Cassazione, e l’Avv. Monardo è cassazionista; la ricostruzione di cartelle, ruoli e prescrizioni richiede competenze tributarie, garantite dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che coordina. Analizzeremo il tuo fascicolo, verificheremo ogni notifica e costruiremo la strategia più adatta al tuo caso.

📩 Ogni giorno che passa riduce le difese disponibili: contatta ora lo Studio Monardo, trovi tutti i recapiti in fondo a questo articolo.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO