Quando Scatta Il Penale Per Contributi Non Versati?

Se sei arrivato a questa pagina, quasi certamente è successa una di queste due cose: hai ricevuto un atto dell’INPS che parla di “omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali”, oppure hai fatto due conti sui contributi che non sei riuscito a versare e hai cominciato a chiederti se il problema, oltre che economico, possa diventare penale.

La risposta onesta è che non esiste una sola risposta: dipende da chi sei. Non da quanto sei simpatico al funzionario, non dalla tua buona fede in astratto, ma dalla tua posizione giuridica esatta rispetto a quei contributi. Perché la norma che punisce penalmente l’omesso versamento contributivo — l’art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella L. 11 novembre 1983 n. 638 — non colpisce “chi non paga l’INPS”. Colpisce chi trattiene somme altrui e non le versa. È una differenza che cambia tutto.

Due esempi lampo, per capire subito la distanza tra situazioni che sembrano identiche. Un artigiano che non versa 24.000 euro di contributi propri alla gestione artigiani non commette alcun reato: ha un debito, subirà sanzioni civili, avvisi di addebito, forse un pignoramento, ma nessun processo penale. Un piccolo imprenditore che ha in azienda quattro dipendenti e non versa 11.200 euro di ritenute operate sulle loro buste paga in un anno solare commette invece un delitto punito con la reclusione fino a tre anni. Stessa cifra, stessa difficoltà economica, stessa buona fede soggettiva: esito radicalmente diverso.

In questa guida trovi le regole comuni a tutti e poi una sezione dedicata a ciascun profilo: il datore di lavoro persona fisica, l’amministratore di società, il lavoratore autonomo che non versa i contributi propri, il committente di collaboratori iscritti alla Gestione separata, l’imprenditore in crisi conclamata, e infine chi la carica l’ha lasciata o non l’ha mai avuta davvero (ex amministratori, liquidatori, prestanome, amministratori subentrati). Leggi la parte comune, poi vai dritto alla tua.

Lo Studio Monardo lavora esattamente sul crinale dove questo tema vive: il punto in cui un debito contributivo smette di essere una questione di conti e diventa una contestazione formale con conseguenze personali. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e su una materia come questa — dove l’esito dipende spesso da questioni di puro diritto (la soglia, il dies a quo dei tre mesi, la validità della notifica, l’individuazione del soggetto obbligato) — avere fin dal primo atto la stessa impostazione che si potrà difendere davanti alla Corte di cassazione non è un dettaglio: è ciò che evita di impostare male la difesa quando sarebbe ancora rimediabile. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di far lavorare insieme avvocati e commercialisti sulla ricostruzione documentale degli importi, dei flussi UNIEMENS e delle scadenze: perché la prima difesa, in questa materia, è quasi sempre numerica prima che giuridica.

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Le regole comuni a tutti: cosa dice davvero la norma

Prima di entrare nel tuo profilo, devi conoscere la struttura della fattispecie. Sono poche regole, ma vanno capite con precisione, perché ogni sezione successiva le richiama.

Il reato colpisce le ritenute, non i contributi in generale

Il cuore di tutto sta qui. Quando un datore di lavoro paga la retribuzione, una parte del contributo previdenziale è a carico dell’azienda e una parte è a carico del lavoratore. Quella a carico del lavoratore viene trattenuta in busta paga: il datore la sottrae dal lordo e la deve girare all’INPS. In quel momento il datore agisce come un sostituto, cioè come chi maneggia denaro che non gli appartiene.

Il reato dell’art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983 punisce l’omesso versamento di quella quota, cioè della ritenuta operata sulla retribuzione del lavoratore. La quota a carico del datore di lavoro, invece, non è oggetto della fattispecie penale: il suo mancato pagamento resta un inadempimento civilistico e amministrativo, che produce sanzioni civili e riscossione coattiva ma non un processo penale.

Ogni volta che ti viene contestato “l’omesso versamento dei contributi”, la prima domanda da porsi è quale parte di quel totale sia costituita da ritenute a carico dei lavoratori. È una verifica che cambia gli importi e, molto spesso, cambia il superamento o meno della soglia.

La soglia dei 10.000 euro annui

Fino al 2016 l’omissione era penalmente rilevante a prescindere dall’importo. Il D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8 ha depenalizzato parzialmente la condotta, introducendo la soglia. Oggi il quadro è questo:

  • se l’importo delle ritenute omesse supera 10.000 euro annui, si configura il delitto, punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro;
  • se l’importo non supera 10.000 euro annui, non c’è reato ma un illecito amministrativo. La sanzione, originariamente fissata in misura fissa da 10.000 a 50.000 euro, è stata ridefinita dall’art. 23, comma 1, del D.L. 4 maggio 2023 n. 48 (decreto Lavoro) ed è oggi pari da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso, dunque proporzionale.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 103 dell’8 luglio 2025, ha dichiarato infondata la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Brescia proprio su questo assetto sanzionatorio, confermando la tenuta della scelta legislativa di modulare la sanzione amministrativa in proporzione all’omissione.

Attenzione a due precisazioni che nella pratica pesano moltissimo:

  1. La soglia è annua, non complessiva. Si guarda ogni anno solare separatamente. Tre anni da 8.000 euro ciascuno non fanno 24.000 euro penalmente rilevanti: fanno tre illeciti amministrativi. Un solo anno da 10.400 euro, invece, fa un delitto.
  2. La soglia si calcola sul termine di versamento. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 10424 depositata il 7 marzo 2018, hanno chiarito che per verificare il superamento del tetto annuo non si guarda al mese in cui la retribuzione è stata pagata, ma al termine ultimo per il versamento del contributo, che cade il giorno 16 del mese successivo. Significa che le ritenute sulle retribuzioni di dicembre, il cui versamento scade il 16 gennaio, si imputano all’anno successivo.

Su questa scia, la Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza n. 4200 del 31 gennaio 2025, ha inquadrato il delitto come fattispecie a consumazione prolungata: si perfeziona con l’inutile decorso del termine di versamento quando il debito non onorato supera nell’anno solare i 10.000 euro, e cessa definitivamente al 16 gennaio dell’anno successivo; le ulteriori omissioni del medesimo anno sono momenti esecutivi di un reato unitario. È una qualificazione che incide sul calcolo della prescrizione e va sempre verificata sul singolo caso.

La causa di non punibilità: tre mesi per chiudere la partita

Qui sta la disposizione più importante di tutte, e quella che più spesso viene sprecata. La norma prevede che il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, se provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Non è una circostanza attenuante. Non è uno sconto di pena. È una causa di non punibilità: se paghi nel termine, il reato non è punibile e il procedimento si chiude. Durante quei tre mesi la prescrizione del reato resta sospesa.

Il meccanismo procedurale è scandito in tre fasi: accertamento della violazione da parte dell’INPS; contestazione o notificazione al datore di lavoro, con intimazione ad adempiere; tre mesi per versare. Decorso inutilmente il termine, la denuncia viene trasmessa all’autorità giudiziaria.

Tre chiarimenti giurisprudenziali che devi conoscere fin d’ora:

  • Il termine decorre da quando sei stato messo effettivamente in condizione di pagare. La Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza n. 31327 del 6 giugno 2019, ha precisato che il dies a quo dei tre mesi decorre dal momento in cui l’indagato o l’imputato è posto compiutamente a conoscenza del periodo di omissione, dell’importo dovuto, del luogo in cui effettuare il pagamento e della stessa possibilità di fruire della causa di non punibilità. Se l’atto ricevuto è monco di questi elementi, il termine non è validamente decorso.
  • Il beneficio può maturare anche in corso di giudizio. Se la comunicazione dell’avviso non è stata ritualmente effettuata e neppure il decreto di citazione ne contiene tutti gli elementi, il versamento eseguito durante il processo è tempestivo; il giudice può assegnare all’imputato un termine di tre mesi per versare, rinviando la trattazione. È un principio affermato in pronunce risalenti ma tuttora richiamato (Cass. pen. n. 23914/2014; Cass. pen. n. 6045/2017).
  • La notifica si perfeziona anche per compiuta giacenza. Con la sentenza n. 45733 del 14 novembre 2023 la Sez. III ha affrontato la forma della diffida INPS, ritenendo sufficiente la compiuta giacenza perché il termine trimestrale decorra. Tradotto: non ritirare la raccomandata non ti protegge, ti danneggia.

Il dolo: cosa devi aver “voluto” per essere punibile

È qui che si infrange l’aspettativa più diffusa. Molti pensano: “non ho versato perché non avevo i soldi, quindi non c’è dolo”. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso opposto.

Il reato è a dolo generico: basta la coscienza e la volontà di non versare le somme dovute. Non serve un fine di evasione, non serve un intento fraudolento. La Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza n. 45803 del 13 dicembre 2024, ha ribadito che l’imprenditore in difficoltà economica che sceglie di dare la preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti rispetto al versamento delle ritenute all’INPS non può addurre quella scelta a propria discolpa. Lo stesso principio è stato riaffermato dalla Cassazione con la sentenza n. 1077 del 13 gennaio 2026, con riferimento anche alla scelta di destinare le risorse alla manutenzione dei mezzi aziendali.

La crisi di liquidità, di per sé, non è una causa di forza maggiore. Le pronunce sono numerose e convergenti: Cass. pen. Sez. III n. 21670/2023, Cass. pen. Sez. VII ord. n. 37542/2024, Cass. pen. Sez. III n. 9196/2024, Cass. pen. Sez. III n. 34371/2025. Il ragionamento della Corte è sempre lo stesso: le somme trattenute non appartengono all’impresa, l’imprenditore ne è solo il custode, e il rischio d’impresa non può essere scaricato sui lavoratori o sulla collettività.

Questo non significa che la crisi sia irrilevante in assoluto: significa che per avere qualche chance di rilievo deve essere allegata e documentata in modo rigoroso, come impossibilità assoluta e non imputabile, e non come generica difficoltà. È una differenza tecnica enorme, e si costruisce con i documenti, non con le dichiarazioni.

La prova: gli UNIEMENS ti stanno accusando

Un ultimo punto comune. Il reato presuppone che le retribuzioni siano state effettivamente corrisposte: se il lavoratore non è stato pagato, non c’è stata alcuna ritenuta da versare.

Il problema è probatorio. La giurisprudenza ritiene che le denunce mensili UNIEMENS (già DM10) trasmesse dall’azienda costituiscano prova sufficiente dell’avvenuta corresponsione delle retribuzioni, in assenza di elementi contrari (tra le altre, Cass. pen. Sez. III n. 9196/2024 e Cass. pen. Sez. III n. 4420/2025). Sei tu, cioè, ad aver dichiarato all’Istituto di aver pagato quelle buste paga. Smontare quella prova si può, ma richiede documentazione bancaria, contabile e talvolta testimoniale organizzata con metodo.


Se sei un datore di lavoro persona fisica: ditta individuale, studio, piccola attività con dipendenti

La tua situazione

Hai una partita IVA individuale, un piccolo laboratorio, un negozio, un bar, uno studio professionale. Hai da uno a dieci dipendenti. Il consulente del lavoro elabora le buste paga, ti manda l’F24, e negli ultimi mesi quell’F24 lo hai pagato “a rate”, cioè saltando qualche scadenza e ripromettendoti di recuperare. Poi è arrivata una raccomandata dell’INPS.

La tua posizione ha una particolarità che cambia tutto: tu sei contemporaneamente il debitore civile e il possibile autore del reato, e non c’è nessuno schermo societario tra le due cose. Quello che rischi non si ferma al patrimonio aziendale, perché patrimonio aziendale e patrimonio personale coincidono.

Cosa cambia per te

Tu sei il “datore di lavoro” in senso pieno e diretto. Non hai deleghe da opporre, non hai un consiglio di amministrazione da chiamare in correità, non hai un organo che possa aver deciso al posto tuo. Sei il soggetto obbligato ex lege al versamento.

Questo ha un risvolto meno ovvio e più pesante: il fatto di aver affidato tutto al consulente del lavoro non ti esonera. La Cassazione penale, Sez. III, già con la sentenza n. 34619 del 23 giugno 2010, ha affermato che il conferimento dell’incarico a un professionista per il versamento delle ritenute non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità, perché su di lui grava l’obbligo di vigilare sull’adempimento da parte del terzo. Se il commercialista ti aveva detto “poi sistemiamo”, non è una difesa. Può diventare, semmai, la base di un’azione risarcitoria nei suoi confronti, che è cosa diversa.

C’è però un vantaggio strutturale della tua posizione: la causa di non punibilità la puoi attivare da solo. Non devi convincere un’assemblea, non devi far deliberare nulla, non devi aspettare che un altro amministratore si muova. Se trovi le risorse, paghi e chiudi.

I numeri

Facciamo il conto che conta davvero. Ipotizza sei dipendenti, con un monte retributivo lordo mensile complessivo di 14.800 euro. La quota di contribuzione a carico dei lavoratori, per un’azienda del terziario, si aggira attorno al 9,19% del lordo (il valore esatto dipende dal settore e dall’inquadramento, e va sempre verificato sui prospetti paga effettivi).

Ritenute mensili a carico dei lavoratori: circa 1.360 euro. Su dodici mensilità, comprese le mensilità aggiuntive, il totale annuo delle sole ritenute si colloca attorno a 15.900 euro.

Significa che ti bastano circa otto mesi di omissione integrale, in un’azienda di sei persone, per superare la soglia penale. E significa anche che se l’INPS ti contesta 41.000 euro di contributi complessivi, la parte penalmente rilevante potrebbe essere molto inferiore, perché il resto è quota a carico azienda. È esattamente il calcolo che va rifatto, documento per documento, prima di qualunque difesa.

I rischi specifici

Il rischio che ti distingue dagli altri profili è la confusione patrimoniale. Non hai separazione tra i beni dell’impresa e i tuoi: il debito contributivo, una volta iscritto a ruolo o trasformato in avviso di addebito, aggredisce il tuo conto personale, la tua casa, la tua auto, i tuoi crediti verso i clienti. Il procedimento penale si somma a un’esposizione patrimoniale che non incontra alcun filtro.

Il secondo rischio, più sottile, è quello della contestazione pluriennale. Se l’omissione si è protratta su tre o quattro anni, riceverai contestazioni distinte per ciascuna annualità. Ogni anno sopra soglia è un reato; gli anni sotto soglia sono illeciti amministrativi che viaggiano su un binario diverso, con un procedimento diverso e termini diversi. Gestire le due cose insieme, senza confonderle, è metà del lavoro difensivo.

Le mosse giuste

  1. Fai calcolare l’importo delle sole ritenute, anno per anno. Prima di qualunque altra cosa. Se un’annualità scende sotto i 10.000 euro, quell’annualità esce dal penale e rientra nell’illecito amministrativo, con tutte le conseguenze favorevoli del caso.
  2. Verifica la data e la regolarità della notifica dell’accertamento. Da lì decorrono i tre mesi. Se l’atto è incompleto, il termine non è validamente iniziato a decorrere e hai più spazio di quanto credi.
  3. Valuta subito la fattibilità del pagamento integrale entro i tre mesi, anche reperendo risorse esterne. È l’unica strada che azzera davvero il rischio penale.
  4. Non fermarti alla rateizzazione come se bastasse. Ci torniamo tra poco, ma anticipo il punto: una dilazione in corso non equivale, di per sé, al pagamento richiesto dalla norma.
  5. Metti in sicurezza il patrimonio personale con strumenti leciti e tempestivi, non con trasferimenti dell’ultimo minuto che aprirebbero fronti penali ulteriori.

Giurisprudenza dedicata

Per questo profilo la pronuncia da tenere presente è Cass. pen. Sez. III n. 45803 del 13 dicembre 2024: il caso riguardava un’omissione complessiva di circa 18.040 euro e la Corte ha respinto la tesi difensiva della crisi economica, ribadendo che la scelta di privilegiare altri pagamenti non discolpa. È la fotografia esatta della situazione in cui si trova il piccolo imprenditore che “ha pagato prima i dipendenti”.


Se sei amministratore o legale rappresentante di una società

La tua situazione

Sei amministratore unico di una S.r.l., oppure presidente del consiglio di amministrazione, oppure uno dei consiglieri. La società ha dipendenti. Le ritenute non sono state versate. E adesso ti stai chiedendo una cosa molto precisa: perché sta arrivando a te, se il debito è della società?

La risposta è che il reato è personale. L’obbligazione contributiva è della società; la responsabilità penale è di chi, in concreto, aveva il potere e il dovere di provvedere al versamento. Lo schermo societario protegge il tuo patrimonio dal debito contributivo, ma non protegge la tua persona dall’imputazione.

Cosa cambia per te

Tre regole ti riguardano in modo specifico.

Prima: la delega interna non ti mette al riparo automaticamente. La Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza n. 38181 del 26 ottobre 2021, ha affermato che il presidente del consiglio di amministrazione e, in generale, l’amministratore privo di delega o l’amministratore di diritto rispondono dei reati societari, tributari e previdenziali a titolo di concorso, per non aver impedito l’evento, in ragione degli specifici poteri e doveri che l’ordinamento civile attribuisce loro. L’amministratore è tenuto ad agire in modo informato sulla gestione, e la ripartizione interna dei compiti ha natura organizzativa, non esonerativa.

Seconda: la collegialità non diluisce. In materia di omesso versamento di ritenute, la Cassazione (Sez. III, sentenza n. 2741 del 23 gennaio 2018, resa in tema di ritenute fiscali ma con argomentazione pienamente trasferibile sul piano dei poteri gestori) ha chiarito che la divisione dei compiti ha natura esclusivamente interna e non limita il potere di rappresentanza generale che spetta a ciascun amministratore ai sensi dell’art. 2475-bis c.c. Il fatto che alcuni consiglieri non abbiano mai amministrato di fatto non vale, da solo, a escludere la responsabilità omissiva.

Terza: l’amministratore subentrato risponde di ciò che accade sotto il suo mandato. Con la sentenza n. 30301 del 2025 la Sez. III — pronunciandosi sull’omesso versamento di ritenute in contesto di crisi aziendale — ha ribadito che chi subentra risponde delle omissioni maturate dopo il proprio insediamento, e che la consapevolezza della pregressa situazione di difficoltà e della distrazione di liquidità operata dai predecessori può rendere la condotta omissiva ancora più consapevole, non meno.

I numeri

Ipotesi concreta. S.r.l. con dodici dipendenti, monte retributivo lordo annuo 386.000 euro. Ritenute a carico lavoratori: circa 35.500 euro l’anno. La società versa regolarmente fino a marzo, poi smette.

Ritenute non versate da aprile a dicembre, con imputazione al termine del 16 del mese successivo: circa 26.600 euro. Siamo ben sopra la soglia: reato per quell’annualità.

Ora il punto che riguarda te personalmente: se sei entrato in carica il 1° settembre, la parte di omissione che ti è addebitabile riguarda i versamenti scaduti dal 16 settembre in poi, cioè circa 11.800 euro. Sopra soglia anche questa. Ma se fossi entrato il 1° novembre, la quota riferibile al tuo mandato scenderebbe attorno a 7.900 euro: sotto soglia per quell’anno. La data esatta di iscrizione della nomina al Registro delle imprese, in questa materia, è un dato difensivo di primo livello.

I rischi specifici

Il rischio che ti distingue è il cumulo di fronti. Nella tua posizione, l’omesso versamento contributivo raramente arriva da solo: si accompagna spesso a omissioni fiscali, a un’esposizione bancaria in sofferenza, a un’azione di responsabilità che i soci o il curatore possono promuovere, e — se la società finisce in liquidazione giudiziale — a possibili contestazioni concorsuali. Difendersi sul solo capo previdenziale, senza vedere il quadro complessivo, è il modo più sicuro per costruire una linea che poi si ritorce altrove.

Il secondo rischio è quello del prestanome consapevole. Se hai accettato la carica per fare un favore a qualcuno, senza avere un reale controllo gestorio, la tua situazione è tra le più esposte: sei formalmente il soggetto obbligato, e la giurisprudenza sull’amministratore di diritto non ti aiuta.

Le mosse giuste

  1. Ricostruisci con precisione il perimetro temporale del tuo mandato e incrocia le date con le scadenze di versamento mese per mese.
  2. Recupera i verbali, le deleghe, le comunicazioni interne e la corrispondenza con il consulente del lavoro: servono a dimostrare cosa sapevi, quando, e quali poteri di spesa avevi davvero.
  3. Verifica se la società è ancora in condizione di versare: se sì, il pagamento nei tre mesi estingue la tua esposizione penale, ed è di gran lunga la mossa migliore.
  4. Valuta la posizione degli altri amministratori prima di impostare una difesa che li chiami in causa: nei procedimenti plurisoggettivi la strategia va decisa conoscendo tutte le posizioni.
  5. Se la società è in crisi strutturale, considera subito gli strumenti di regolazione, perché il trattamento del debito contributivo dentro una procedura è tutt’altra cosa rispetto al trattamento fuori.

Su quest’ultimo punto vale la pena essere espliciti, perché è il punto in cui un profilo come il tuo ha più da guadagnare da un’assistenza che non sia solo penalistica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e questa doppia qualificazione consente di tenere insieme, sullo stesso caso, la difesa sul capo previdenziale e la gestione del debito contributivo dentro un percorso di regolazione della crisi, invece di trattarli come due pratiche separate che si ostacolano a vicenda.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alla già citata Cass. pen. Sez. III n. 38181 del 26 ottobre 2021 sulla responsabilità dell’amministratore privo di delega, tieni presente Cass. pen. Sez. III n. 34371 del 2025, che ha respinto il motivo fondato sulla crisi di liquidità ribadendo la sufficienza del dolo generico, e ha affrontato il tema della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria alla luce della disciplina intertemporale successiva alla riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022).


Se sei un lavoratore autonomo che non ha versato i contributi propri

La tua situazione

Sei artigiano, commerciante, oppure professionista iscritto alla Gestione separata. Hai un debito contributivo verso l’INPS che riguarda te stesso: i tuoi contributi, la tua pensione, la tua posizione. Magari hai già ricevuto avvisi di addebito, forse una cartella, forse un preavviso di fermo amministrativo. E hai letto da qualche parte che “non versare i contributi è reato”, e hai passato qualche notte male.

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi.

Cosa cambia per te

Il mancato versamento dei contributi dovuti per sé stessi non costituisce reato. Non c’è alcuna ritenuta operata su somme altrui: sei tu il titolare della posizione previdenziale e sei tu il debitore. Manca alla radice la struttura della fattispecie dell’art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983, che presuppone un sostituto che trattiene e non versa.

Vale per la gestione artigiani, per la gestione commercianti, per la Gestione separata del professionista senza cassa. Le conseguenze del mancato versamento restano pesanti, ma si collocano interamente sul piano civile e amministrativo: sanzioni civili, avvisi di addebito, iscrizione a ruolo, riscossione coattiva con pignoramenti, fermi e ipoteche, perdita di copertura per determinate prestazioni, DURC irregolare.

Attenzione però a una linea di confine che molti autonomi non vedono: se hai dipendenti o collaboratori, per quella parte tu sei un datore di lavoro e la fattispecie penale si applica a te esattamente come a chiunque altro. L’artigiano con due operai in laboratorio vive contemporaneamente nelle due condizioni: nessun rischio penale per i propri contributi, pieno rischio penale per le ritenute operate sulle buste paga degli operai.

I numeri

Vediamo le due situazioni affiancate, con i valori aggiornati.

Contributi propri, gestione artigiani. La contribuzione si compone di una quota sul minimale e di una quota variabile sull’eccedenza. Per il 2026 il minimale di reddito è fissato a 18.808 euro, con aliquota del 24% per gli artigiani e del 24,48% per i commercianti; oltre 56.224 euro di imponibile si applica una maggiorazione sull’eccedenza (25% e 25,48% rispettivamente), secondo le circolari INPS annuali su aliquote e minimali.

Ipotesi: artigiano con reddito d’impresa di 47.300 euro che non versa nulla per l’intero anno. Il debito contributivo ammonta a circa 11.350 euro, oltre sanzioni civili. Conseguenze: avviso di addebito, riscossione, possibile pignoramento. Conseguenze penali: nessuna.

Contributi dei dipendenti, stesso soggetto. Lo stesso artigiano ha due operai con lordo mensile complessivo di 4.100 euro. Ritenute a carico dei lavoratori: circa 377 euro al mese, ossia poco meno di 4.900 euro l’anno. Anche omettendo tutto l’anno, resta sotto la soglia: illecito amministrativo, con sanzione da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso, dunque in questo caso tra 7.350 e 19.600 euro circa. Servirebbero oltre quattro operai con quei livelli retributivi perché la soglia penale venga superata in un solo anno.

Gestione separata. Per il 2026 l’aliquota per i professionisti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria si colloca al 26,07%, senza contributi fissi: se non incassi, non versi. Un professionista con 33.000 euro di reddito imponibile che non versa nulla accumula circa 8.600 euro di debito. Anche qui: nessun profilo penale per i contributi propri.

I rischi specifici

Il rischio che ti distingue non è il penale: è l’inquadramento contestato d’ufficio. Molti autonomi si trovano iscritti d’ufficio a una gestione che ritengono non dovuta — il professionista iscritto a una cassa di categoria al quale l’INPS chiede contributi in Gestione separata, il socio di S.r.l. iscritto alla gestione commercianti per un’attività che sostiene di non svolgere personalmente. In questi casi il debito contestato può essere insussistente in radice, e va aggredito con opposizione nei termini, non subito passivamente.

Il secondo rischio è la prescrizione non eccepita. I crediti contributivi si prescrivono, ma la prescrizione va fatta valere: se non la sollevi nei modi e nei tempi corretti, il debito resta esigibile anche quando sarebbe estinguibile.

Il terzo, e più concreto, è il sovraindebitamento. Un debito contributivo pluriennale, sommato a esposizioni fiscali e bancarie, può portare una posizione personale oltre il punto di sostenibilità. Qui esistono strumenti specifici, ed è opportuno usarli prima che il patrimonio venga eroso dalle esecuzioni.

Le mosse giuste

  1. Verifica l’esistenza stessa dell’obbligo: gestione corretta, periodi effettivi di attività, eventuale doppia contribuzione non dovuta.
  2. Controlla i termini di prescrizione di ciascuna annualità e valuta l’opposizione all’avviso di addebito o alla cartella nei termini di legge.
  3. Distingui nettamente la tua posizione di autonomo da quella di eventuale datore di lavoro: sono due mondi con due regimi di rischio completamente diversi.
  4. Se il debito complessivo è insostenibile, valuta gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, che consentono di trattare anche il debito contributivo in un quadro unitario e con effetti protettivi sul patrimonio.

Giurisprudenza dedicata

Sul piano civilistico, per il tuo profilo è utile ricordare il principio dell’autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo, affermato dalle Sezioni Unite civili con la sentenza n. 5076 del 2015 e ripreso dalla giurisprudenza successiva: l’obbligazione contributiva nasce con la prestazione lavorativa e sulla base della retribuzione dovuta per legge o contratto collettivo, indipendentemente dall’effettiva erogazione. È il principio che governa il momento in cui i contributi diventano esigibili e, di conseguenza, il punto di partenza della prescrizione.


Se sei un committente: collaboratori, co.co.co. e Gestione separata

La tua situazione

Non hai dipendenti, o ne hai pochi, ma ti avvali di collaboratori coordinati e continuativi. Paghi i compensi, applichi la ritenuta previdenziale per la Gestione separata — un terzo a carico del collaboratore, due terzi a carico tuo — e trasmetti le denunce mensili. Hai sempre pensato che, non avendo lavoratori subordinati, il tema penale non ti riguardasse.

Ti riguarda. E questa è probabilmente l’informazione più sottovalutata dell’intera materia.

Cosa cambia per te

L’art. 39 della L. 4 novembre 2010 n. 183 (il cosiddetto Collegato lavoro) ha esteso la fattispecie di reato dell’art. 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del D.L. 463/1983 all’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995. L’INPS ha dato attuazione operativa alla norma con la circolare n. 71 del 4 maggio 2011, precisando che il committente è equiparato al datore di lavoro e che l’estensione opera a partire dalle denunce EMens con competenza da novembre 2010.

Lo stesso meccanismo era già stato esteso, in precedenza, ai datori di lavoro del settore agricolo dall’art. 1, comma 1172, della L. 296/2006.

Valgono per te tutte le regole comuni: la soglia dei 10.000 euro annui, la sanzione amministrativa proporzionale sotto soglia, e soprattutto la causa di non punibilità per versamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento.

Un limite importante, però, segna il perimetro: la circolare INPS ha chiarito che l’art. 39 si applica ai committenti che si avvalgono delle prestazioni dei soggetti rientranti nelle categorie indicate dall’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, cioè i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa resi senza vincolo di subordinazione. La fattispecie non ricorre quando manca un rapporto di committenza in senso proprio o quando committente e collaboratore coincidono. Il professionista con partita IVA che ti emette fattura non è un collaboratore in questo senso: versa i propri contributi da sé, e la sua omissione non ti riguarda.

I numeri

Ipotesi: agenzia con quattro collaboratori coordinati e continuativi, compensi lordi complessivi 96.400 euro l’anno. Aliquota Gestione separata applicata: 33,72% (valore da verificare sull’anno di competenza). Contributo complessivo: circa 32.500 euro, di cui un terzo a carico dei collaboratori, quindi circa 10.830 euro di ritenute.

Se ometti integralmente i versamenti per l’anno, superi la soglia penale per appena 830 euro. È il caso limite, ed è anche il caso in cui vale la pena verificare tutto: la corretta qualificazione dei rapporti, l’esatta aliquota applicata anno per anno, l’imputazione temporale dei compensi effettivamente erogati. Bastano poche centinaia di euro ricalcolate correttamente per riportare l’annualità sotto soglia, e con essa fuori dal penale.

Se invece i collaboratori fossero due, con compensi per 41.000 euro complessivi, le ritenute annue si aggirerebbero attorno a 4.600 euro: illecito amministrativo, con sanzione compresa in prima approssimazione tra circa 6.900 e 18.400 euro.

I rischi specifici

Il rischio che ti distingue è l’effetto sorpresa. Molti committenti scoprono di essere esposti penalmente solo quando ricevono l’atto, perché avevano mentalmente archiviato la questione come “un problema da aziende con dipendenti”. Questo produce un effetto collaterale grave: l’atto arriva, non viene percepito come urgente, i tre mesi scorrono, e la causa di non punibilità — che era lì, a portata di mano — viene persa per pura disattenzione.

Il secondo rischio è la riqualificazione dei rapporti. Se in sede ispettiva i tuoi collaboratori vengono riqualificati come lavoratori subordinati, l’importo delle ritenute dovute cambia radicalmente e può far emergere annualità sopra soglia che prima non lo erano. Il fronte previdenziale-amministrativo e quello penale, in questo scenario, si alimentano a vicenda.

Le mosse giuste

  1. Mappa tutti i rapporti di collaborazione attivi e cessati degli ultimi cinque anni, distinguendo nettamente le co.co.co. dalle prestazioni con partita IVA.
  2. Ricalcola le ritenute anno per anno, con le aliquote della Gestione separata vigenti in ciascuna annualità, che sono cambiate più volte.
  3. Se ricevi un accertamento, tratta il termine dei tre mesi come la priorità assoluta: è la finestra che decide se la vicenda finirà o proseguirà.
  4. Verifica la solidità della qualificazione dei rapporti prima che lo faccia un ispettore, perché una riqualificazione a posteriori moltiplica l’esposizione.

Giurisprudenza dedicata

Per questo profilo il riferimento normativo-amministrativo è la circolare INPS n. 71 del 4 maggio 2011, che ha definito l’ambito soggettivo dell’estensione, unitamente al messaggio INPS n. 3981/2013 sull’invio massivo degli atti di accertamento ai committenti. Sul piano penale si applicano integralmente i principi elaborati per il datore di lavoro subordinato, inclusi quelli sul dolo generico e sul termine trimestrale.


Se sei un imprenditore in crisi conclamata

La tua situazione

La tua azienda non sta attraversando una difficoltà passeggera: è in crisi strutturale. Hai perso commesse, hai crediti non riscossi, la banca ha revocato gli affidamenti. Hai continuato a pagare gli stipendi finché hai potuto, hai smesso di versare all’INPS, e hai pensato — legittimamente, dal punto di vista umano — che tra pagare le persone e pagare l’Istituto la scelta giusta fosse la prima.

Devo dirti con chiarezza una cosa che nessuno ti dirà volentieri: quella scelta, per quanto comprensibile sul piano morale, è precisamente quella che la giurisprudenza qualifica come dolo del reato.

Cosa cambia per te

La linea della Cassazione è costante. Il reato è a dolo generico e la difficoltà economica non integra forza maggiore quando l’omissione deriva da una scelta allocativa consapevole delle risorse disponibili. In più pronunce la Corte ha affermato che spetta all’imprenditore ripartire le risorse in modo da onorare l’obbligo contributivo, che ha priorità, anche a costo di non poter corrispondere integralmente le retribuzioni (tra le altre, Cass. pen. Sez. III n. 9196/2024).

Il fondamento del ragionamento è che le somme trattenute non sono tue: sei un custode, non un debitore ordinario. E il rischio d’impresa, dice la Corte, non può essere traslato sui lavoratori o sulla collettività.

Non basta neppure invocare i vincoli di una procedura. La Cassazione ha escluso che l’imprenditore possa giustificare l’omissione richiamando i vincoli posti da un accordo di ristrutturazione del debito.

Questo non significa che la tua posizione sia identica a quella di chi ha semplicemente deciso di non pagare. Significa che la difesa, per avere chance, deve essere costruita su un piano completamente diverso da quello del “non avevo i soldi”: deve documentare un’impossibilità assoluta, oggettiva, non imputabile e non prevedibile, con evidenze bancarie, contabili e contrattuali che dimostrino l’assenza reale di qualunque margine allocativo. È un onere pesante, e va assolto con documenti, non con narrazioni.

Il vero terreno su cui la tua posizione si gioca, però, non è la scusante: è la gestione strutturata del debito contributivo dentro un percorso di regolazione della crisi.

I numeri

Ipotesi: S.r.l. metalmeccanica, nove dipendenti, monte retributivo lordo annuo 312.700 euro. Ritenute a carico lavoratori: circa 28.700 euro annui.

L’azienda versa regolarmente fino a maggio. Da giugno smette. Ritenute omesse riferibili all’anno (versamenti scaduti dal 16 luglio al 16 gennaio successivo): circa 16.700 euro. Sopra soglia.

A ottobre dell’anno successivo arriva l’accertamento INPS. Da quel momento decorrono tre mesi. Se entro quel termine la società — o l’amministratore personalmente, o un terzo per suo conto — versa i 16.700 euro, la punibilità è esclusa. Se invece si ottiene una rateizzazione e si versano cinque rate da 1.400 euro, la punibilità non è esclusa, perché il beneficio è legato al versamento integrale delle ritenute omesse nel termine.

Su questo punto la Cassazione è chiara da tempo: con la sentenza n. 32598 del 23 luglio 2014 ha affermato che la rateizzazione concessa dall’agente della riscossione sui debiti verso l’INPS non esclude la prosecuzione dell’azione penale. La prassi operativa dell’Istituto muove nello stesso senso: perché operi la causa di non punibilità occorre che, rispetto al piano di ammortamento concordato, vengano corrisposte anticipatamente le rate fino a coprire l’intero ammontare delle quote a carico dei lavoratori.

Tradotto in pratica: se sei in dilazione, chiedi di imputare i versamenti prioritariamente alle ritenute e accelera fino a coprirle integralmente entro i tre mesi. È una mossa tecnica, poco intuitiva, e spesso decisiva.

I rischi specifici

Il rischio che ti distingue è il cumulo con le contestazioni concorsuali. Se la società accede alla liquidazione giudiziale, la stessa condotta può essere letta anche sotto altre lenti, e la difesa costruita sul capo previdenziale finisce per condizionare le posizioni successive. Impostarla senza considerare lo scenario concorsuale è un errore che si paga più avanti.

Il secondo rischio è temporale: chi è in crisi tende a rinviare ogni decisione sperando in un incasso che sblocchi tutto. Ma i tre mesi non si sospendono per attesa di un pagamento da un cliente. Quel termine scorre e non torna.

Le mosse giuste

  1. Documenta la crisi in tempo reale, non a posteriori: estratti conto, revoche di affidamento, decreti ingiuntivi subiti, insoluti dei clienti. Ricostruire tutto dopo l’imputazione è molto più debole.
  2. Se esiste una dilazione in corso, riorganizza subito l’imputazione dei pagamenti in modo che le ritenute vengano coperte per prime e integralmente.
  3. Valuta la composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021, oggi confluita nel Codice della crisi) come sede in cui trattare in modo strutturato l’esposizione contributiva insieme a quella bancaria e fiscale.
  4. Non attendere la liquidazione giudiziale per muoverti sul fronte penale: le due vicende hanno tempi diversi, e il termine trimestrale è il più breve di tutti.
  5. Verifica se esistono annualità sotto soglia che possono essere estratte dal fascicolo penale e ricondotte all’illecito amministrativo.

Giurisprudenza dedicata

Il quadro è compattamente sfavorevole alla tesi della crisi come scusante, e va conosciuto per non costruire difese destinate a cadere: Cass. pen. Sez. III n. 21670/2023; Cass. pen. Sez. VII ord. n. 37542/2024, che qualifica la crisi di liquidità come rischio d’impresa non traslabile; Cass. pen. Sez. III n. 9196/2024; Cass. pen. Sez. III n. 34371/2025; Cass. n. 1077 del 13 gennaio 2026.


Se hai lasciato la carica, sei subentrato, o non hai mai comandato davvero

La tua situazione

Appartieni a una delle categorie più frequenti e meno comprese: sei stato amministratore e hai ceduto le quote due anni fa; sei il liquidatore nominato quando l’azienda era già ferma; sei subentrato a qualcuno che aveva già svuotato la cassa; oppure hai accettato una carica formale per aiutare un parente o un socio, senza mai gestire davvero nulla.

Tutti e quattro vi ponete la stessa domanda: perché sta arrivando a me una contestazione per omissioni che non ho deciso io?

Cosa cambia per te

Qui bisogna distinguere con precisione due piani che vengono costantemente confusi.

Piano 1 — chi ha commesso il reato. Risponde chi rivestiva la qualifica di datore di lavoro, o comunque il potere-dovere di provvedere al versamento, alla scadenza di ciascun termine mensile. Se sei subentrato in ottobre, le omissioni dei mesi precedenti non sono tue. Se hai lasciato in marzo, quelle successive non ti riguardano.

Piano 2 — chi deve attivare la causa di non punibilità. E qui arriva il passaggio meno intuitivo di tutta la materia. La Cassazione, con la sentenza n. 1511/2019, ha chiarito che l’ex amministratore che al momento della notifica della diffida abbia già cessato la carica resta il soggetto tenuto ad adempiere, perché il pagamento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità: vi è tenuto l’autore del reato, che deve semmai sollecitare chi gli è succeduto nella carica affinché provveda al versamento nel termine trimestrale.

Detto in modo diretto: il fatto che tu non sia più amministratore non ti libera dall’onere di far pagare quelle ritenute entro i tre mesi, se vuoi beneficiare della non punibilità per le omissioni del tuo periodo. È una delle situazioni più scomode dell’ordinamento — ti si chiede di attivarti su una società che non controlli più — ed è proprio per questo che va gestita immediatamente e per iscritto.

Va segnalato che sul tema esistono anche pronunce che hanno escluso la responsabilità dell’ex legale rappresentante cessato dalla carica al momento della notifica dell’avviso di contestazione (in tal senso Cass. pen. n. 45019/2014). La materia, su questo specifico snodo, non è monolitica: ragione in più per far valutare la tua posizione concreta prima di dare per scontato l’esito in un senso o nell’altro.

Per l’amministratore subentrato vale quanto già visto: rispondi di ciò che matura sotto il tuo mandato, e la consapevolezza del pregresso stato di difficoltà non attenua, semmai aggrava il profilo soggettivo (Cass. pen. Sez. III n. 30301/2025).

Per il prestanome, la giurisprudenza sull’amministratore di diritto privo di deleghe (Cass. pen. Sez. III n. 38181/2021) è particolarmente severa: i poteri e i doveri civilistici della carica fondano l’obbligo di attivarsi, e la mancata gestione di fatto non equivale a esonero.

I numeri

Ipotesi. Sei stato amministratore di una S.r.l. con otto dipendenti fino al 31 luglio, quando hai ceduto le quote. Ritenute mensili a carico lavoratori: circa 2.180 euro.

Omissioni maturate nel tuo periodo (versamenti scaduti dal 16 febbraio al 16 agosto, riferiti alle retribuzioni di gennaio-luglio): circa 15.260 euro. Sopra soglia: il reato per quell’annualità ti è astrattamente ascrivibile.

Diciotto mesi dopo, l’INPS notifica l’accertamento alla società, ora amministrata da altri. Tu ne vieni a conoscenza casualmente. Da quel momento hai tre mesi per far sì che quei 15.260 euro vengano versati, e se il nuovo amministratore non si muove, devi metterlo in mora formalmente e valutare il versamento diretto per conto della società, documentando tutto. Se lasci scorrere il termine confidando che “ormai non è più affar mio”, perdi l’unico strumento che azzerava il rischio.

I rischi specifici

Il rischio che ti distingue è l’ignoranza incolpevole del procedimento. Gli atti vengono notificati alla società, non a te personalmente. Puoi scoprire l’esistenza di una contestazione mesi dopo, quando i tre mesi sono già consumati. È il motivo per cui, quando si lascia una carica in una società con debiti contributivi, è essenziale predisporre un canale informativo formale — e conservarne prova.

Il secondo rischio è la firma di dichiarazioni liberatorie prive di efficacia penale. Nessun accordo privato con il cessionario delle quote, per quanto ben scritto, può trasferire una responsabilità penale. Può avere effetti risarcitori interni, nulla di più.

Le mosse giuste

  1. Cristallizza la data esatta di cessazione o assunzione della carica con visura storica e verbali, e incrociala con le scadenze mensili di versamento.
  2. Se hai lasciato la carica, attivati comunque sul termine trimestrale: diffida formalmente la società ad adempiere e valuta, con assistenza, il versamento diretto.
  3. Recupera la prova della tua estraneità gestoria se sei stato prestanome: accessi bancari, firme sugli ordinativi, deleghe di spesa, corrispondenza.
  4. Non firmare nulla in cambio di promesse di manleva senza far valutare gli effetti reali di ciò che stai sottoscrivendo.

Giurisprudenza dedicata

Per il tuo profilo i riferimenti chiave sono Cass. pen. n. 1511/2019 sull’onere dell’ex amministratore di attivarsi per il pagamento, Cass. pen. n. 45019/2014 sull’orientamento opposto in tema di cessazione dalla carica prima della notifica, e Cass. pen. Sez. III n. 38181 del 26 ottobre 2021 sulla responsabilità dell’amministratore di diritto.


Tre aziende, tre esiti: i numeri messi a confronto

Vediamo lo stesso problema — l’omesso versamento contributivo per un intero anno — applicato a tre soggetti diversi, con importi realistici. Sono esercizi dimostrativi costruiti su valori di mercato plausibili, non casi seguiti dallo Studio: servono a far vedere come cambia l’esito al variare del profilo.

Simulazione 1 — Ditta individuale con cinque dipendenti

Monte retributivo lordo annuo: 187.400 euro. Quota contributiva a carico dei lavoratori stimata al 9,19%: 17.220 euro di ritenute annue.

L’imprenditore versa regolarmente gennaio e febbraio (circa 2.870 euro complessivi), poi si ferma.

  • Ritenute omesse riferibili all’anno: circa 14.350 euro → sopra soglia, delitto.
  • Accertamento notificato il 14 aprile dell’anno successivo. Termine per la causa di non punibilità: 14 luglio.
  • Ipotesi A: versa 14.350 euro entro il 14 luglio → non punibile, né penalmente né in via amministrativa.
  • Ipotesi B: ottiene una dilazione in 24 rate e ne paga tre entro il 14 luglio (circa 1.800 euro) → la causa di non punibilità non opera, il procedimento prosegue.
  • Ipotesi C: versa 4.600 euro entro il termine, riportando l’omissione residua a 9.750 euro. Attenzione: la riduzione sotto soglia per effetto di un pagamento parziale successivo non cancella il reato già consumato, perché la soglia si valuta con riferimento alle omissioni maturate nell’anno. Il pagamento parziale rileverà semmai sotto altri profili, non come esclusione della punibilità.

Simulazione 2 — S.r.l. con dodici dipendenti e amministratore subentrato

Ritenute annue complessive: 35.500 euro. La società omette da marzo.

  • Ritenute omesse nell’anno: circa 29.600 euro.
  • Amministratore A in carica fino al 15 settembre: gli sono riferibili le scadenze fino al 16 settembre, circa 20.700 euro → sopra soglia.
  • Amministratore B subentrato il 16 settembre: gli sono riferibili le scadenze dal 16 ottobre, circa 8.900 euro → sotto soglia per quell’annualità, quindi illecito amministrativo, con sanzione stimabile tra circa 13.350 e 35.600 euro.
  • Nota operativa: se B resta in carica anche l’anno successivo e l’omissione prosegue, la nuova annualità si conta da capo e può superare la soglia rapidamente.

Simulazione 3 — Artigiano senza dipendenti con debito contributivo proprio

Reddito d’impresa: 47.300 euro. Contribuzione dovuta alla gestione artigiani: circa 11.350 euro, non versati per l’intero anno.

  • Conseguenze: sanzioni civili, avviso di addebito, iscrizione a ruolo, riscossione coattiva, DURC irregolare.
  • Conseguenze penali: nessuna.
  • Se lo stesso artigiano assume tre operai l’anno successivo, con lordo complessivo 6.400 euro mensili, le ritenute a loro carico ammonteranno a circa 7.060 euro annui: ancora sotto soglia, ma con il quarto operaio il quadro cambierebbe.

Il confronto tra le tre simulazioni dice una cosa sola: a parità di somma non pagata, ciò che determina l’esito è la natura giuridica di quella somma e la posizione di chi doveva versarla.


I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

Nella realtà quasi nessuno sta dentro una casella sola. Ecco le combinazioni più frequenti e come si sommano le regole.

Artigiano o commerciante con dipendenti

È la combinazione più diffusa in assoluto. Convivono in te due regimi opposti: per i contributi propri, nessun rilievo penale; per le ritenute sui dipendenti, piena applicazione dell’art. 2, comma 1-bis.

La conseguenza pratica è che, quando ricevi un atto INPS, la prima operazione è scomporre l’importo in tre voci distinte: contributi personali, quota contributiva a carico azienda sui dipendenti, ritenute a carico dei dipendenti. Solo la terza voce è penalmente rilevante, e solo su quella si misura la soglia.

Capita di frequente che una contestazione complessiva da 38.000 euro contenga meno di 9.000 euro di ritenute in senso stretto. È esattamente il tipo di verifica che decide se sei dentro o fuori dal penale.

Amministratore di società e titolare di posizione autonoma

Se sei amministratore di una S.r.l. e contemporaneamente iscritto alla gestione commercianti per la tua attività nella società, hai due posizioni contributive parallele. Il tuo debito personale verso la gestione commercianti resta fuori dal penale; le ritenute sui dipendenti della società, invece, ti espongono nella qualità di legale rappresentante.

Attenzione: sono due procedimenti diversi, con atti diversi, termini diversi e autorità diverse. Riceverli nello stesso periodo genera confusione, e la confusione fa perdere termini.

Committente con collaboratori e dipendenti insieme

Se hai sia dipendenti sia collaboratori coordinati e continuativi, le ritenute operate sulle due categorie si sommano nel calcolo della soglia annua? Il punto merita attenzione: entrambe le fattispecie sono ricondotte alla medesima norma incriminatrice per effetto dell’art. 39 della L. 183/2010, e l’accertamento INPS normalmente distingue le due gestioni. La risposta operativa dipende da come la contestazione è costruita e da quali periodi copre. È una delle questioni in cui una verifica tecnica preventiva può spostare l’esito, e non va data per scontata in nessuna delle due direzioni.

Ex amministratore che è anche garante o socio

Situazione classica: hai lasciato la carica ma hai firmato fideiussioni bancarie per la società e possiedi ancora una quota. La contestazione penale riguarda il tuo periodo di gestione; le escussioni bancarie riguardano le garanzie; l’eventuale azione di responsabilità riguarda la tua condotta gestoria.

Sono tre fronti che si alimentano a vicenda, e le dichiarazioni rese su uno possono essere utilizzate sugli altri. Difendersi su un fronte solo, ignorando gli altri due, è il modo più rapido per indebolire l’insieme. È il caso in cui avere avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo, con una sola linea, fa una differenza misurabile.

Datore di lavoro agricolo

Il settore agricolo merita una riga a sé: l’art. 1, comma 1172, della L. 296/2006 ha esteso la fattispecie dell’art. 2, comma 1-bis, all’omesso versamento delle ritenute operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori subordinati in agricoltura. Valgono quindi le stesse regole, con la peculiarità delle scadenze e delle modalità di denuncia proprie del comparto.


Il confronto tra profili in una tabella

Quello che segue è il quadro sinottico delle differenze. Serve a collocarti rapidamente, non a sostituire la verifica sul tuo caso.

AspettoDatore persona fisicaAmministratore di societàAutonomo (contributi propri)Committente co.co.co.Imprenditore in crisiEx amministratore / subentrato
Rilevanza penaleSì, sulle ritenute dei dipendentiSì, personale, sulle ritenute dei dipendentiNoSì, ex art. 39 L. 183/2010Sì, la crisi non esclude il doloSì, ma solo per il proprio periodo
Soglia applicabile10.000 € annui10.000 € annuiNon applicabile10.000 € annui10.000 € annui10.000 € annui sul periodo di carica
Sotto sogliaSanzione amministrativa 1,5–4 volte l’omessoSanzione amministrativa 1,5–4 volte l’omessoSolo sanzioni civiliSanzione amministrativa 1,5–4 volte l’omessoSanzione amministrativa 1,5–4 volte l’omessoSanzione amministrativa 1,5–4 volte l’omesso
Causa di non punibilitàVersamento integrale entro 3 mesiVersamento integrale entro 3 mesiNon pertinenteVersamento integrale entro 3 mesiVersamento integrale entro 3 mesi; rateizzazione non bastaOnere di attivarsi anche dopo la cessazione
Difesa tipica più efficaceRicalcolo delle sole ritenute per annualitàPerimetro temporale della carica e poteri effettiviInquadramento e prescrizioneQualificazione dei rapporti e aliquoteDocumentazione dell’impossibilità e imputazione dei pagamentiDate di nomina/cessazione e prova dell’estraneità
Rischio principaleConfusione patrimonio personale/aziendaleCumulo con fronti fiscali e concorsualiRiscossione coattiva e sovraindebitamentoScoprire tardi di essere espostiPerdita del termine trimestraleIgnorare il procedimento fino a termine scaduto
Esposizione patrimonialeTotale e direttaSchermata dal debito, non dall’imputazioneTotale e direttaSecondo la forma giuridicaAggravata dalla crisiSecondo il periodo e le garanzie prestate

Le domande trasversali: valgono per tutti i profili

Se pago tutto entro i tre mesi, il reato sparisce davvero? La punibilità è esclusa. Non si tratta di uno sconto né di un’attenuante: il legislatore ha previsto che il versamento tempestivo delle ritenute nel termine trimestrale renda il fatto non punibile e sottragga il soggetto anche alla sanzione amministrativa. È la ragione per cui quel termine va trattato come la scadenza più importante dell’intera vicenda.

Non ho mai ricevuto la diffida dell’INPS: il reato cade? No, non automaticamente. La giurisprudenza ha chiarito che la mancata o irregolare notifica della diffida non esclude di per sé la configurabilità del reato: incide però sul decorso del termine trimestrale, che parte solo da quando sei stato posto compiutamente a conoscenza di tutti gli elementi essenziali (Cass. pen. Sez. III n. 31327/2019). È un vizio che si sfrutta sul piano del termine, non su quello dell’esistenza del fatto.

Che succede se cambio profilo durante la vicenda: chiudo l’azienda, licenzio tutti, passo da datore di lavoro ad autonomo? La cessazione dell’attività non cancella le omissioni già maturate. Le annualità pregresse restano valutabili secondo le regole del profilo che avevi allora. Quello che cambia è il futuro: se non hai più dipendenti, non maturi nuove ritenute e il rischio penale si ferma al pregresso.

Il reato si prescrive? Sì, con i termini ordinari calcolati sulla pena edittale, ma con due complicazioni: la consumazione prolungata individuata da Cass. pen. Sez. III n. 4200/2025, con cessazione al 16 gennaio dell’anno successivo, sposta il dies a quo; e la prescrizione resta sospesa durante i tre mesi concessi per il versamento. Il calcolo va fatto annualità per annualità, e non è mai intuitivo.

Esiste la tenuità del fatto? L’art. 131-bis c.p. è applicabile in astratto, ma la giurisprudenza ne ha ristretto molto i margini: la tenuità non si valuta guardando solo all’eccedenza rispetto alla soglia, bensì alla condotta nella sua interezza, e uno scostamento dell’8% è stato ritenuto non tenue (Cass. pen. Sez. III n. 39396/2018). Esistono tuttavia casi in cui i giudici di merito hanno applicato il beneficio per importi di poco superiori alla soglia: nella vicenda esaminata da Cass. pen. Sez. III n. 45733/2023 il fatto riguardava 13.354 euro e nei due gradi di merito era stata pronunciata assoluzione ex art. 131-bis proprio in ragione del marginale scostamento.

E se una condanna è già definitiva per importi sotto i 10.000 euro? La depenalizzazione parziale del 2016 opera anche sul giudicato. La Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 19708 del 17 maggio 2024, si è pronunciata sugli effetti della revoca della condanna per le annualità sotto soglia, disponendo la correlativa eliminazione della pena. Se hai una condanna risalente che comprende annualità inferiori alla soglia, quella posizione va riesaminata.

Un’ultima nota sui termini processuali: nel calcolo dei termini di impugnazione si applica la sospensione feriale, che decorre dal 1° al 31 agosto. È l’unica finestra di sospensione prevista, e conviene averla chiara quando si programmano gli atti difensivi di fine estate.


La giurisprudenza profilo per profilo

Di seguito i riferimenti citati nella guida, ordinati per profilo di applicazione. Per ciascuno: estremi, principio in sintesi, rilevanza pratica.

Regole comuni a tutti i profili

Corte costituzionale, sentenza n. 103 dell’8 luglio 2025. Ha dichiarato infondata la questione di legittimità, sollevata dal Tribunale di Brescia in riferimento all’art. 3 Cost., sull’art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983 come modificato dall’art. 23, comma 1, D.L. 48/2023, nella parte in cui prevede per le omissioni entro i 10.000 euro annui una sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso. Rilevanza: conferma la stabilità del regime sanzionatorio sotto soglia, su cui si costruiscono molte strategie difensive di derubricazione.

Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza n. 10424 del 7 marzo 2018. Per verificare il superamento della soglia annua non si guarda al mese di corresponsione della retribuzione, ma al termine ultimo di versamento del contributo, fissato al giorno 16 del mese successivo. Rilevanza: è la regola di calcolo che determina l’imputazione temporale di ogni singola omissione, e quindi il superamento o meno dei 10.000 euro.

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4200 del 31 gennaio 2025. Il delitto è fattispecie a consumazione prolungata: si perfeziona alla scadenza del termine quando il debito supera nell’anno solare la soglia, con cessazione definitiva al 16 gennaio dell’anno successivo; le omissioni successive nello stesso anno sono momenti esecutivi di un reato unitario. Rilevanza: incide direttamente sul calcolo della prescrizione e sull’unitarietà della contestazione.

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 31327 del 6 giugno 2019. Il termine trimestrale per fruire della causa di non punibilità decorre dal momento in cui l’interessato è compiutamente a conoscenza del periodo di omissione, dell’importo, del luogo di pagamento e della possibilità stessa di avvalersi del beneficio; non presuppone l’iscrizione a ruolo. Rilevanza: è l’argomento tecnico con cui si contesta un dies a quo anticipato.

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 45733 del 14 novembre 2023. Ha affrontato la forma della diffida INPS da cui decorre il termine trimestrale, ritenendo sufficiente il perfezionamento per compiuta giacenza. Rilevanza: elimina la difesa basata sul mancato ritiro della raccomandata.

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 39396 del 30 maggio 2018. In tema di soglie, la particolare tenuità del fatto non si valuta con riferimento alla sola eccedenza rispetto al limite di punibilità ma alla condotta nel suo complesso; uno scostamento dell’8% non è stato ritenuto particolarmente tenue. Rilevanza: delimita realisticamente le chance dell’art. 131-bis.

Datore di lavoro persona fisica e imprenditori individuali

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 45803 del 13 dicembre 2024. Il reato è a dolo generico ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti; l’imprenditore in difficoltà che preferisce pagare gli emolumenti ai dipendenti non può invocare quella scelta a discolpa. La vicenda riguardava un’omissione di circa 18.040 euro. Rilevanza: è la pronuncia che chiude la difesa più diffusa tra i piccoli datori di lavoro.

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 34619 del 23 giugno 2010. L’affidamento dell’incarico a un professionista per il versamento delle ritenute non esonera il datore di lavoro, su cui grava l’obbligo di vigilare sull’adempimento del terzo. Rilevanza: esclude la difesa fondata sulla delega al consulente del lavoro.

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4420 del 2025. Ha confermato il valore probatorio delle denunce UNIEMENS quanto all’avvenuta corresponsione delle retribuzioni e ha affrontato il rapporto tra inammissibilità del ricorso e prescrizione maturata dopo l’appello. Rilevanza: segnala che un ricorso mal costruito preclude anche il rilievo della prescrizione sopravvenuta.

Amministratori, consiglieri e legali rappresentanti

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 38181 del 26 ottobre 2021. Il presidente del CdA, l’amministratore privo di delega e l’amministratore di diritto rispondono a titolo di concorso per non aver impedito l’evento, in ragione dei poteri e dei doveri che l’ordinamento civile riconnette alla carica, dovendo agire in modo informato sulla gestione. Rilevanza: è il riferimento centrale per le posizioni non operative e per i prestanome.

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2741 del 23 gennaio 2018. In tema di omesso versamento di ritenute, la divisione interna dei compiti ha natura organizzativa e non limita il potere di rappresentanza generale spettante a ciascun amministratore ex art. 2475-bis c.c.; l’assenza di gestione effettiva non esclude di per sé la responsabilità omissiva. Rilevanza: riguarda i consigli di amministrazione plurimi e le contestazioni estese all’intero organo.

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 30301 del 2025. L’amministratore subentrato risponde delle omissioni maturate dopo l’insediamento; la conoscenza del pregresso stato di crisi e della distrazione di liquidità operata dai predecessori può rendere la condotta più consapevole. Rilevanza: smonta la difesa del “ho ereditato una situazione compromessa”.

Cassazione penale, sentenza n. 1511 del 2019. L’ex amministratore che abbia cessato la carica al momento della notifica della diffida resta tenuto ad adempiere, poiché il pagamento è causa personale di esclusione della punibilità; deve semmai sollecitare chi gli è succeduto affinché versi nel termine trimestrale. Rilevanza: impone un obbligo di attivazione anche a chi ha lasciato l’azienda.

Cassazione penale, sentenza n. 45019 del 2014. Ha escluso la responsabilità dell’ex legale rappresentante cessato dalla carica al momento della notifica dell’avviso di contestazione. Rilevanza: rappresenta l’orientamento di segno opposto al precedente, e va conosciuto perché la questione non è pacifica.

Imprenditori in crisi

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 21670 del 2023. La crisi di liquidità non giustifica l’omissione: le somme trattenute non appartengono all’impresa, che ha solo l’obbligo di versarle. Rilevanza: fissa il fondamento dogmatico del rifiuto della scusante.

Cassazione penale, Sez. VII, ordinanza n. 37542 del 2024. La crisi di liquidità è un rischio d’impresa che non può essere traslato sui lavoratori o sulla collettività; il datore agisce come custode di somme non proprie. La vicenda riguardava oltre 210.000 euro di ritenute non versate. Rilevanza: utile per calibrare realisticamente le aspettative difensive nei casi di importi elevati.

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 9196 del 2024. Spetta all’imprenditore ripartire le risorse in modo da onorare l’obbligo contributivo, anche a costo di non poter corrispondere integralmente le retribuzioni; i modelli DM-10 costituiscono prova sufficiente dell’avvenuto pagamento degli stipendi in assenza di elementi contrari. Rilevanza: doppio principio, sull’elemento soggettivo e sulla prova.

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 34371 del 2025. Respinta la tesi della crisi come forza maggiore; ribadito il dolo generico; affrontata la disciplina intertemporale delle pene sostitutive dopo la riforma Cartabia, con applicazione della legge più favorevole ai fatti anteriori. Rilevanza: rileva anche sul trattamento sanzionatorio, non solo sull’an della responsabilità.

Cassazione penale, sentenza n. 1077 del 13 gennaio 2026. Il reato è a dolo generico ed è integrato dalla scelta consapevole di omettere i versamenti, anche quando la difficoltà economica abbia indotto a preferire il pagamento degli emolumenti ai dipendenti e la manutenzione dei mezzi aziendali. Rilevanza: è la conferma più recente della linea consolidata.

Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 32598 del 23 luglio 2014. La rateizzazione concessa dall’agente della riscossione sui debiti verso l’INPS non esclude la prosecuzione dell’azione penale. Rilevanza: è il principio che rende indispensabile riorganizzare l’imputazione dei pagamenti quando è già in corso una dilazione.

Profili amministrativi e sotto soglia

Cassazione civile, Sez. lavoro, sentenze n. 7641 del 22 marzo 2025, n. 7845 del 25 marzo 2025 e n. 8075 del 27 marzo 2025. Hanno affermato la natura decadenziale del termine di novanta giorni entro cui l’INPS deve notificare la violazione amministrativa per omesso versamento delle ritenute, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D.Lgs. 8/2016, individuandone il decorso dalla ricezione degli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria e, in mancanza di trasmissione, dal 6 febbraio 2016. Rilevanza: è la difesa decisiva contro le ordinanze-ingiunzione tardive per le annualità sotto soglia.

Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 19708 del 17 maggio 2024. In applicazione della depenalizzazione parziale operata dall’art. 3, comma 6, D.Lgs. 8/2016, alla revoca della condanna per l’annualità sotto soglia deve seguire l’eliminazione della relativa pena, rettificabile anche in sede di legittimità. Rilevanza: consente di intervenire su condanne già definitive.

Profilo civilistico dell’obbligazione contributiva

Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 5076 del 2015. Il rapporto contributivo è autonomo rispetto a quello retributivo: l’obbligazione nasce con la prestazione lavorativa, sulla base della retribuzione dovuta per legge o per contratto collettivo, anche se non effettivamente erogata. Rilevanza: governa l’esigibilità dei contributi e il punto di decorrenza della prescrizione.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Su un tema come questo l’assistenza non consiste nel “seguire il processo”. Consiste nel lavorare, con metodo e in sequenza, sui punti da cui l’esito effettivamente dipende. Ecco cosa facciamo, in concreto, declinato per profilo dove ha senso distinguere.

  1. Scomponiamo l’importo contestato voce per voce, separando contributi a carico azienda, contributi personali dell’autonomo e ritenute a carico dei lavoratori, e ricostruiamo per ciascuna annualità l’importo penalmente rilevante. È l’operazione che decide se sei sopra o sotto soglia, e la facciamo sui prospetti paga e sui flussi UNIEMENS, non sui totali dell’atto.
  2. Ricalcoliamo l’imputazione temporale di ogni omissione secondo il criterio del termine di versamento fissato dalle Sezioni Unite, verificando se alcune mensilità vadano spostate all’annualità successiva e se questo riporti un anno sotto la soglia.
  3. Verifichiamo la notifica dell’accertamento e il dies a quo del termine trimestrale, confrontando relate, buste, avvisi di giacenza e contenuto dell’atto, per stabilire se i tre mesi siano validamente decorsi o se il termine sia ancora aperto.
  4. Per i datori di lavoro e i committenti, organizziamo il pagamento nel termine quando è la strada praticabile, curando l’imputazione dei versamenti alle sole ritenute e, se esiste una dilazione in corso, l’anticipazione delle rate necessarie a coprirle integralmente.
  5. Per gli amministratori, ricostruiamo il perimetro esatto della carica con visure storiche, verbali, deleghe di firma e poteri di spesa bancari, e incrociamo le date con ogni singola scadenza mensile per individuare quali omissioni siano davvero riferibili alla tua gestione.
  6. Per gli ex amministratori e i subentrati, predisponiamo gli atti di diffida e di attivazione verso la società e i successori nella carica, documentando l’impulso dato al pagamento nel termine trimestrale.
  7. Per i lavoratori autonomi, contestiamo l’inquadramento e facciamo valere la prescrizione, impugnando avvisi di addebito e cartelle nei termini e nelle sedi corrette, e distinguendo nettamente la posizione personale da quella eventuale di datore di lavoro.
  8. Per gli imprenditori in crisi, costruiamo la documentazione dell’impossibilità con estratti conto, revoche di fido, insoluti e decreti ingiuntivi subiti, e valutiamo la collocazione del debito contributivo dentro un percorso di regolazione della crisi anziché lasciarlo esposto alla riscossione individuale.
  9. Impugniamo le ordinanze-ingiunzione INPS per le annualità sotto soglia, verificando in primo luogo il rispetto del termine decadenziale di novanta giorni per la notifica della violazione amministrativa.
  10. Seguiamo il procedimento penale in ogni grado, mantenendo la stessa impostazione dalla prima memoria fino all’eventuale ricorso per cassazione, senza cambi di linea in corsa.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su una materia come questa, due di quelle abilitazioni pesano in modo particolare. La qualifica di cassazionista conta perché le questioni realmente decisive — il criterio di calcolo della soglia, il dies a quo del termine trimestrale, l’individuazione del soggetto obbligato, la natura della consumazione — sono questioni di puro diritto, quelle che si vincono o si perdono in sede di legittimità: impostarle correttamente fin dal primo atto, sapendo come dovranno reggere davanti alla Suprema Corte, è ciò che evita di arrivare in Cassazione con una linea nata male. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, insieme a quelle di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC, conta perché nella grande maggioranza dei casi il debito contributivo non è isolato: convive con esposizioni bancarie e fiscali, e trattarlo dentro un percorso strutturato di regolazione della crisi produce risultati che la difesa puramente processuale non può ottenere.

La continuità della strategia è il secondo elemento su cui insistiamo. Lo stesso difensore segue il caso dall’analisi iniziale dell’atto INPS fino all’ultimo grado di giudizio: la linea impostata nella prima memoria è la stessa che verrà sviluppata in appello e, se necessario, davanti alla Corte di cassazione. Nessun passaggio di consegne, nessuna riscrittura della difesa a metà percorso.

Il terzo elemento è lo staff multidisciplinare. Su un fascicolo di questo tipo lavorano insieme avvocati e commercialisti: i primi sulla qualificazione giuridica, sui termini e sul processo; i secondi sulla ricostruzione contabile degli importi, dei flussi contributivi e delle scadenze. È l’unico modo per far sì che la difesa numerica e quella giuridica dicano la stessa cosa.


In conclusione: prima capisci chi sei, poi agisci secondo le tue regole

Se c’è una cosa che questa guida dovrebbe averti lasciato, è che la domanda giusta non è “quanto devo all’INPS”, ma “che cosa esattamente non ho versato, e in quale veste”. Da quella risposta discende tutto: se sei nel penale o fuori, quale termine ti riguarda, chi deve muoversi e in che ordine.

E se c’è una seconda cosa, è che il tempo in questa materia non è neutro. Il termine di tre mesi dalla contestazione è la finestra più preziosa che l’ordinamento ti offre, ed è anche quella che si chiude più silenziosamente: nessuno ti avvisa il giorno prima della scadenza.

Lo Studio Monardo assiste chi si trova in questa situazione mettendo insieme le competenze che il tema richiede davvero. Il tema è penale, e la qualifica di avvocato cassazionista garantisce che le questioni di diritto su cui la vicenda si decide vengano impostate fin dall’inizio nel modo in cui dovranno reggere fino all’ultimo grado. Il tema è anche debitorio, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario permette di ricostruire numeri, flussi e scadenze con il rigore contabile che una difesa efficace richiede. Il tema è, molto spesso, di crisi: e le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, di fiduciario OCC e di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consentono di trattare il debito contributivo dentro un percorso ordinato, invece di subirlo. Non promettiamo esiti: analizzeremo la tua posizione, verificheremo ogni importo e ogni termine, e costruiremo con te la strategia più solida che i fatti consentono.

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