Amministratore Di Srl: Perché Non Attivare La Composizione Negoziata Per Tempo Aggrava I Debiti

Conviene aprire la composizione negoziata adesso o è meglio aspettare ancora qualche mese?

È la domanda che ogni amministratore di SRL si pone quando i numeri iniziano a scricchiolare: conviene depositare ora l’istanza di composizione negoziata, con tutto quello che comporta in termini di esposizione, oppure ha più senso guadagnare tempo, incassare il credito che sta per arrivare, chiudere la commessa aperta e rivalutare fra sei mesi? Chi la pone non è un imprenditore superficiale: è quasi sempre qualcuno che sta già tenendo insieme i pezzi con le proprie forze e che teme, non senza ragione, che formalizzare la difficoltà la renda irreversibile. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è esattamente questo il punto: la stessa scelta che a marzo può salvare un’azienda, a dicembre può risultare tardiva, e a volte l’elemento dirimente non è la gravità del debito ma il momento in cui si decide di guardarlo.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato a ricoprire il ruolo che il Codice della crisi assegna al terzo indipendente nominato dalla commissione presso la Camera di commercio: conosce dall’interno i criteri con cui un esperto valuta la risanabilità, redige la relazione finale e decide se archiviare o accompagnare le trattative. A questo si affianca il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che è precisamente il terreno su cui si gioca la partita quando il passivo di una SRL è fatto di fidi revocati, mutui incagliati, IVA non versata e cartelle affidate all’Agente della riscossione.

📩 Se stai leggendo questa guida perché la tua SRL è già oltre la soglia del “ce la facciamo”, non rimandare il confronto con un professionista: scrivici ora allo Studio Monardo, trovi tutti i riferimenti per contattarci in fondo a questo articolo.


Il quadro di partenza: cosa impone la legge all’amministratore prima ancora che scelga

Prima di confrontare le strade percorribili va messo a fuoco il perimetro dentro cui la scelta avviene, perché quel perimetro non è disponibile: esiste a prescindere dalla volontà dell’amministratore e produce effetti anche quando lui non fa nulla.

L’art. 2086, comma 2, c.c. impone all’imprenditore che operi in forma societaria di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. L’art. 3 CCII declina il dovere in termini operativi: le misure devono consentire di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità per almeno dodici mesi, e di ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata per la redazione del piano di risanamento. Il comma 4 tipizza i segnali che impongono un supplemento di attenzione: ritardi nei pagamenti delle retribuzioni, esposizioni verso fornitori scadute da oltre novanta giorni, esposizioni nei confronti di banche o intermediari finanziari scadute da più di sessanta giorni, e l’esistenza di debiti rilevanti verso i creditori pubblici qualificati.

Questi ultimi non restano in silenzio. L’art. 25-novies CCII obbliga INPS, INAIL, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione a segnalare all’imprenditore e, se esiste, all’organo di controllo il superamento di soglie predeterminate, invitandolo a presentare l’istanza di composizione negoziata ove ne ricorrano i presupposti. Le soglie sono note e vanno monitorate internamente, perché funzionano da termometro anche prima che la segnalazione arrivi.

Creditore pubblico qualificatoPresupposto della segnalazione (art. 25-novies CCII)
INPSRitardo oltre 90 giorni nel versamento di contributi superiori al 30% di quelli dovuti l’anno precedente e a 15.000 € (imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati); oltre 5.000 € per le imprese che non ne hanno
INAILDebito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a 5.000 €
Agenzia delle entrateDebito IVA scaduto e non versato risultante dalle liquidazioni periodiche, oltre la soglia di legge rapportata al volume d’affari
Agenzia delle entrate-RiscossioneCrediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori a 100.000 € (imprese individuali), 200.000 € (società di persone), 500.000 € (altre società)

Con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026 l’Agenzia delle entrate ha ricostruito in modo organico la disciplina, confermando che la segnalazione ha funzione di allerta e non impone automaticamente l’accesso alla composizione negoziata: resta una decisione dell’organo amministrativo, che però da quel momento non potrà più sostenere di non sapere. A questo si aggiunge la segnalazione interna dell’organo di controllo prevista dall’art. 25-octies CCII, motivata e trasmessa per iscritto, con indicazione di un termine per riferire sulle iniziative assunte.

Il rovescio della medaglia di questo impianto è l’art. 2486 c.c., come riscritto dall’art. 378 del D.Lgs. 14/2019: verificatasi una causa di scioglimento — tipicamente la riduzione del capitale sotto il minimo legale — gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, e rispondono dei danni derivanti dalla violazione di questo dovere. Il terzo comma fornisce al giudice un criterio presuntivo di quantificazione: la differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura concorsuale e quello alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, al netto dei costi sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità. Nelle SRL l’azione dei creditori sociali trova base nell’art. 2476, comma 6, c.c. e, aperta la liquidazione giudiziale, il curatore la esercita ai sensi dell’art. 255 CCII.

È questo il meccanismo che trasforma il tempo in denaro: ogni mese di attività proseguita senza una cornice giuridica non aggiunge soltanto interessi e sanzioni al passivo, ma alimenta un differenziale patrimoniale che un domani può essere chiesto all’amministratore a titolo personale. Da qui in avanti il confronto riguarda tre strade realmente percorribili, e il modo in cui ciascuna reagisce al fattore tempo.


Opzione 1 — Attivare la composizione negoziata quando la crisi è ancora reversibile

In cosa consiste

La composizione negoziata è disciplinata dagli artt. 12 e seguenti CCII, dopo essere stata introdotta dal D.L. 118/2021 e rimaneggiata dal D.Lgs. 136/2024 (il cosiddetto Correttivo-ter), in vigore dal 28 settembre 2024. Non è una procedura concorsuale: è un percorso volontario e riservato in cui l’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza — ma per il quale risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento — chiede la nomina di un esperto indipendente attraverso la piattaforma telematica nazionale. L’esperto è nominato da una commissione istituita presso la Camera di commercio, convoca senza indugio l’imprenditore e conduce le trattative con i creditori, senza poteri decisori e senza spossessamento: la gestione dell’impresa resta all’organo amministrativo (art. 21 CCII), con il vincolo di gestirla in modo da non pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori quando risulti uno stato di insolvenza con concrete prospettive di risanamento.

Quando ha senso

Tre scenari concreti in cui questa strada mostra il proprio rendimento migliore.

Il primo: la SRL ha un margine operativo ancora positivo ma una struttura finanziaria squilibrata, con debito a breve che finanzia investimenti a lungo. Qui la trattativa serve a riprofilare le scadenze, non a chiedere sconti, e i creditori hanno un interesse razionale a concederla.

Il secondo: esiste un asset cedibile — un ramo d’azienda, un immobile non strumentale, un marchio — la cui vendita ordinata può rientrare in un piano, mentre la stessa vendita in sede esecutiva realizzerebbe una frazione del valore. L’art. 22 CCII consente al tribunale di autorizzare la cessione dell’azienda o di suoi rami senza gli effetti dell’art. 2560, comma 2, c.c., cioè senza che l’acquirente risponda dei debiti pregressi: è una leva che fuori dalla composizione negoziata semplicemente non esiste.

Il terzo: il passivo è concentrato su pochi soggetti — due banche e il fisco, per esempio — e la difficoltà non è trovare una soluzione ma ottenere che tutti si fermino contemporaneamente il tempo necessario per costruirla.

Come si esegue in sintesi

Deposito dell’istanza in piattaforma con la documentazione richiesta dall’art. 17 CCII; nomina dell’esperto; eventuale richiesta di misure protettive, che si pubblicano nel registro delle imprese e vanno confermate dal tribunale nel procedimento dell’art. 19 CCII, con durata determinata dal giudice fra trenta e centoventi giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta giorni; conduzione delle trattative sotto la regia dell’esperto, il cui incarico si chiude di regola entro centottanta giorni dall’accettazione, con possibilità di proroga; relazione finale e sbocco. Gli sbocchi sono elencati nell’art. 23 CCII: contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto che produce gli effetti del piano attestato senza necessità di attestazione, oppure — se le trattative non approdano — piano attestato ex art. 56, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, o concordato semplificato ex art. 25-sexies.

I vantaggi, motivati

Il primo vantaggio è la sospensione degli obblighi sul capitale. L’art. 20 CCII prevede che, su dichiarazione dell’imprenditore contenuta nell’istanza, dalla pubblicazione della stessa non si applichino gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., e non operi la causa di scioglimento per riduzione del capitale sotto il minimo legale. Tradotto: l’amministratore che attiva il percorso smette di accumulare quel differenziale di patrimonio netto che l’art. 2486 c.c. gli imputerebbe come danno.

Il secondo è la protezione del patrimonio. Confermate le misure dell’art. 18 CCII, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, e resta precluso l’accoglimento delle domande di apertura della liquidazione giudiziale finché le misure non vengono revocate.

Il terzo riguarda il credito bancario: l’art. 16 CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di revoca degli affidamenti né di sospensione unilaterale, e che le decisioni della banca devono essere motivate e comunicate all’esperto.

Il quarto è finanziario e fiscale insieme. L’art. 22 CCII consente l’autorizzazione di finanziamenti prededucibili, anche da soci; l’art. 25-bis CCII riduce alla misura legale gli interessi sui debiti tributari maturati durante il percorso e porta al minimo le sanzioni in presenza dei presupposti indicati; l’art. 23, comma 2-bis, CCII — introdotto dal Correttivo-ter e applicabile alle istanze depositate dopo il 28 settembre 2024 — consente di proporre alle agenzie fiscali e all’Agenzia delle entrate-Riscossione un accordo transattivo con pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori, con dilazioni che possono arrivare a centoventi rate.

Il quinto è la copertura degli atti compiuti: l’art. 24 CCII sottrae all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione delle soluzioni individuate, e l’art. 324 CCII estende le esenzioni dai reati di bancarotta preferenziale e semplice alle operazioni autorizzate dal tribunale.

Il profilo ideale per questa strada è l’amministratore di una SRL che conserva un’attività caratteristica sana, ha ancora liquidità per almeno un trimestre, dispone di contabilità aggiornata e non ha ancora subito né precetti né decadenze dalle rateizzazioni: chi si trova in questa posizione ha in mano tutte le leve, e il costo della decisione è il più basso che potrà mai essere.

I rischi e gli svantaggi, senza attenuazioni

La riservatezza è relativa: la richiesta di misure protettive si pubblica nel registro delle imprese ed è quindi conoscibile da chiunque, con effetti reputazionali e commerciali che vanno messi in conto. L’esperto può archiviare l’istanza se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, e l’archiviazione lascia l’impresa esposta come e più di prima. Il tribunale non conferma le misure protettive in automatico: serve una prognosi di ragionevole perseguibilità del risanamento e la dimostrazione che le misure siano funzionali a raggiungerlo. Infine, il percorso assorbe tempo dell’organo amministrativo e comporta oneri di legge, tra cui il compenso dell’esperto, determinato secondo i parametri fissati con decreto ministeriale e liquidato al termine dell’incarico.


Opzione 2 — Gestire la crisi fuori dai percorsi codificati: accordi privati e piano attestato

In cosa consiste

Esiste una via interamente stragiudiziale, che molte imprese percorrono da sempre: rinegoziare direttamente con banche e fornitori, ottenere moratorie contrattuali, chiedere la rateizzazione dei carichi affidati all’Agente della riscossione, ricapitalizzare con apporti dei soci, e — nella versione più strutturata — predisporre un piano attestato di risanamento ai sensi dell’art. 56 CCII, con l’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano, eventualmente pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore.

Quando ha senso

Primo scenario: lo squilibrio è recente, circoscritto e riconducibile a una causa identificata e superata, come un cliente insolvente di grandi dimensioni il cui credito è già stato in parte recuperato. Secondo scenario: i creditori rilevanti sono pochissimi e con essi esiste un rapporto consolidato, tale da rendere la trattativa bilaterale più rapida ed efficiente di qualunque cornice formale. Terzo scenario: la posizione verso i creditori pubblici è regolare, o comunque assistita da rateizzazioni in corso e rispettate, così che il rischio di iniziative esecutive nel breve periodo sia remoto.

Come si esegue in sintesi

Nessuna istanza, nessun esperto, nessun tribunale: analisi della posizione debitoria, costruzione di un piano industriale e finanziario credibile, negoziazione parallela con ciascun creditore, formalizzazione degli accordi raggiunti, eventuale attestazione ex art. 56 CCII per ancorare gli atti esecutivi del piano alle esenzioni da revocatoria previste dall’art. 166, comma 3, lett. d), CCII.

I vantaggi, motivati

La riservatezza è integrale se non si opta per la pubblicazione del piano: nessuna iscrizione nel registro delle imprese, nessuna udienza, nessuna notizia che circoli fra i fornitori. La flessibilità è massima, perché non esistono termini processuali né perimetri obbligatori di coinvolgimento dei creditori. I tempi possono essere brevissimi quando la controparte è una sola e collaborativa. E i costi di legge sono minimi, riducendosi in sostanza all’attestazione, ove la si voglia.

I rischi e gli svantaggi, senza attenuazioni

A fronte di questi vantaggi, il rovescio della medaglia è pesante e va soppesato con onestà. Non esiste alcuna protezione del patrimonio: un singolo creditore dissenziente può notificare un precetto, pignorare il conto corrente e far saltare in un giorno la trattativa costruita in tre mesi. Non esiste sospensione degli obblighi sul capitale: se il patrimonio netto è sceso sotto il minimo legale, la causa di scioglimento opera e il cronometro dell’art. 2486 c.c. corre. Non esiste alcuna riduzione di interessi e sanzioni tributarie, né la possibilità di falcidiare il tributo, perché la transazione fiscale dell’art. 23, comma 2-bis, CCII è riservata a chi si trova dentro la composizione negoziata. Non esiste, infine, alcuna copertura penale o revocatoria per i pagamenti selettivi effettuati durante la trattativa: pagare il fornitore indispensabile e non pagare gli altri, fuori da una cornice autorizzata, è una condotta che in caso di successiva liquidazione giudiziale verrà riletta con gli occhi del curatore.

C’è poi un effetto di trascinamento che merita attenzione. La trattativa privata funziona finché i creditori non sanno di essere in concorso fra loro; nel momento in cui uno di essi percepisce che l’impresa sta negoziando con gli altri, l’incentivo razionale diventa quello di muoversi per primo, perché chi agisce per primo ottiene il pignoramento sul conto ancora capiente. La riservatezza che costituisce il vantaggio principale di questa strada è quindi anche la sua fragilità strutturale: regge finché regge, e quando cede lo fa tutta insieme. È una dinamica che la cornice della composizione negoziata neutralizza, perché sostituisce alla corsa individuale un tavolo in cui l’esperto è tenuto a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite e i creditori sono tenuti, ai sensi dell’art. 4 CCII, a comportarsi secondo buona fede e a partecipare alle trattative in modo attivo e informato.

Va infine considerato il profilo probatorio. In un futuro giudizio di responsabilità, l’amministratore che ha gestito la crisi in via privata dovrà ricostruire a posteriori, con documenti raccolti per altre finalità, di essersi attivato senza indugio come richiede l’art. 2086 c.c. Chi ha percorso la composizione negoziata dispone invece di una traccia documentale formata in tempo reale e validata da un terzo indipendente: l’istanza con data certa, i verbali degli incontri, la relazione finale dell’esperto.

Il profilo ideale per questa strada è l’amministratore di una SRL con crisi recente, contabilità impeccabile, pochi creditori concentrati e nessuna esposizione pubblica sopra soglia: chi invece ha già ricevuto segnalazioni ex art. 25-novies CCII o decreti ingiuntivi notificati sta scegliendo la velocità rinunciando all’unica protezione che gli servirebbe.


Opzione 3 — Accedere direttamente a uno strumento giudiziale di regolazione della crisi

In cosa consiste

La terza strada salta la fase negoziale e porta l’impresa davanti al tribunale con una domanda di accesso ex art. 40 CCII: accordi di ristrutturazione dei debiti nelle tre varianti degli artt. 57, 60 e 61 CCII, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione dell’art. 64-bis CCII, concordato preventivo in continuità o liquidatorio degli artt. 84 e seguenti. È la via che si impone quando il risanamento non è più “ragionevolmente perseguibile” con il consenso spontaneo dei creditori e serve un effetto di vincolo per la minoranza dissenziente, oppure quando l’insolvenza è conclamata e occorre una regolazione concorsuale.

Quando ha senso

Primo scenario: la maggioranza qualificata dei creditori è d’accordo ma una minoranza si oppone per ragioni tattiche, e occorre estendere gli effetti dell’accordo. Secondo scenario: il piano richiede una ristrutturazione che deroga alla graduazione dei privilegi, terreno sul quale il piano di ristrutturazione omologato offre margini che nessuna trattativa privata può dare. Terzo scenario: esistono istanze di liquidazione giudiziale già pendenti e il tempo per una negoziazione preventiva non c’è più.

Come si esegue in sintesi

Domanda di accesso, eventualmente con riserva ai sensi dell’art. 44 CCII per guadagnare il termine di deposito del piano; misure protettive richieste contestualmente; nomina degli organi della procedura; attestazione del professionista indipendente; voto dei creditori nel concordato preventivo e nel piano di ristrutturazione, raccolta delle adesioni negli accordi; giudizio di omologazione.

I vantaggi, motivati

La protezione è forte e opera per l’intera durata della procedura. Gli effetti si impongono anche ai dissenzienti, secondo le regole di classe e di maggioranza previste per ciascuno strumento. Il controllo giudiziale, che dal lato dell’impresa è un onere, dal lato dei creditori è una garanzia, e per questo rende praticabili operazioni che nessuno accetterebbe su base puramente fiduciaria. Va aggiunto un dato che incide sulla scelta a monte: se l’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa risulta dalla relazione finale dell’esperto al termine della composizione negoziata, la percentuale di adesione richiesta dall’art. 61 CCII scende dal settantacinque al sessanta per cento. Chi è passato dalla negoziazione arriva al tribunale con una soglia più bassa da superare, e questo è forse il più concreto degli incentivi alla tempestività previsti dal Codice.

I rischi e gli svantaggi, senza attenuazioni

I tempi sono quelli di un procedimento giudiziale, con udienze, termini e contraddittorio. La pubblicità è totale. I costi di giustizia previsti dalla legge — contributo unificato, spese di pubblicazione, compensi degli organi della procedura liquidati dal tribunale — sono strutturalmente superiori a quelli degli altri percorsi. E l’esito negativo ha conseguenze immediate: la revoca dell’ammissione o il rigetto dell’omologazione aprono la strada alla liquidazione giudiziale, spesso nella stessa sede.

Il profilo ideale per questa strada è l’amministratore che ha già un consenso maggioritario da consolidare o che si trova in insolvenza conclamata con istanze pendenti: chi invece potrebbe ancora negoziare sceglie, imboccandola subito, la procedura più onerosa fra quelle a disposizione.


Le opzioni alla prova dei conti

I numeri che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati plausibili, non casi reali: servono a rendere visibile ciò che le tre strade producono a parità di situazione di partenza.

Simulazione A — La stessa SRL, tre decisioni diverse

Situazione di partenza al 14 aprile. SRL manifatturiera, fatturato 2.870.000 €, patrimonio netto 118.000 € a fronte di un capitale sociale di 90.000 €, debiti complessivi 1.482.000 € così composti: 437.000 € verso banche (di cui 190.000 € di fidi autoliquidanti), 612.000 € verso fornitori (di cui 268.000 € scaduti da oltre novanta giorni), 293.000 € verso l’Erario (IVA e ritenute), 91.000 € verso INPS, 49.000 € altri debiti. Liquidità disponibile 64.000 €. L’Agenzia delle entrate ha già inviato la segnalazione ex art. 25-novies CCII il 2 aprile.

Scenario 1 — istanza di composizione negoziata depositata il 28 aprile. Nomina dell’esperto entro i termini di legge; misure protettive pubblicate e confermate dal tribunale per centoventi giorni; sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione ex art. 20 CCII; interessi sui debiti tributari maturandi ridotti alla misura legale ex art. 25-bis CCII; proposta transattiva ex art. 23, comma 2-bis, CCII con dilazione del debito erariale; accordo con i due istituti di credito sul riprofilamento dei 247.000 € di debito a medio termine. Al 28 ottobre il debito complessivo risulta 1.451.000 €, di cui 1.180.000 € riscadenzati su orizzonte pluriennale; il patrimonio netto, in assenza di nuove perdite operative, si attesta a 76.000 €.

Scenario 2 — nessuna iniziativa formale, trattative private proseguite. Il 19 maggio un fornitore ottiene decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 84.000 €; il 26 giugno notifica il precetto; il 9 luglio pignora il conto corrente, bloccando 61.000 € e facendo saltare due bonifici a fornitori strategici. Il 22 luglio la banca revoca l’affidamento autoliquidante per 190.000 €, che rientra in tre mesi. La rateizzazione dei carichi affidati decade per omesso versamento di due rate. Al 28 ottobre il debito complessivo è 1.694.000 € per effetto di interessi, sanzioni, spese legali ed esecutive; il patrimonio netto è negativo per 142.000 €, con causa di scioglimento maturata il 31 luglio.

Scenario 3 — domanda di concordato preventivo con riserva depositata il 28 aprile. Protezione ottenuta, ma nessuna riduzione di interessi e sanzioni tributarie, costi di giustizia integrali, nomina del commissario giudiziale, e necessità di costruire in pochi mesi un piano attestato che nello scenario 1 sarebbe stato negoziato con i creditori prima di essere formalizzato. Al 28 ottobre il debito è sostanzialmente invariato a 1.478.000 €, ma l’impresa ha consumato risorse organizzative e perso due contratti di fornitura per effetto della pubblicità della procedura.

Simulazione B — Il costo puro dell’attesa, mese per mese

Stessa SRL, si isola l’effetto del solo trascorrere del tempo senza alcuna iniziativa, a partire dal 14 aprile.

  • Interessi e sanzioni sul debito erariale e contributivo non definito: circa 4.900 € al mese.
  • Interessi di mora e commissioni su scoperti e sconfinamenti bancari: circa 2.300 € al mese.
  • Spese legali ed esecutive sopportate per iniziative dei creditori: 31.400 € nell’arco dei sei mesi.
  • Perdita operativa mensile determinata dalla contrazione degli acquisti a credito: 9.700 € al mese.

Totale dell’aggravamento in sei mesi: circa 134.400 €, di cui meno di un terzo riconducibile alla gestione caratteristica. È la parte di passivo che non esisteva ad aprile e che nessuna trattativa successiva potrà eliminare.

Simulazione C — L’effetto della soglia ridotta al 60%

Stessa SRL, si ipotizzi che il risanamento richieda un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa per vincolare anche gli istituti non aderenti. I crediti bancari complessivi ammontano a 437.000 €: due istituti titolari di 311.000 € sono disponibili, un terzo titolare di 126.000 € non risponde alle convocazioni.

Percorso diretto al tribunale. La soglia dell’art. 61, comma 2, lett. c), CCII richiede l’adesione di creditori rappresentanti almeno il settantacinque per cento dei crediti della categoria: 311.000 € su 437.000 € corrispondono al 71,2%. L’estensione non è praticabile e occorre reperire l’adesione di almeno ulteriori 16.750 € di crediti, cioè convincere il terzo istituto o rinunciare allo strumento.

Percorso attraverso la composizione negoziata. Se l’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. b), CCII, la percentuale scende al sessanta per cento: il 71,2% già acquisito supera la soglia con undici punti di margine, e l’operazione si perfeziona senza dover inseguire il creditore silente.

La differenza fra le due colonne non sta nel merito del piano, che è identico, ma unicamente nel fatto di esserci passati prima dalla fase negoziata.

Simulazione D — Quanto di quel passivo torna indietro sull’amministratore

Si ipotizzi che la stessa SRL acceda alla liquidazione giudiziale il 12 marzo dell’anno successivo. Il curatore ricostruisce che la causa di scioglimento per riduzione del capitale sotto il minimo legale si è verificata il 31 luglio, con patrimonio netto negativo per 142.000 €. Alla data di apertura della procedura il patrimonio netto è negativo per 1.061.000 €. Applicando il criterio presuntivo dell’art. 2486, comma 3, c.c., al netto dei costi che si sarebbero comunque sostenuti in una liquidazione ordinata, la domanda risarcitoria si attesta intorno a 919.000 €, azionata nei confronti dell’amministratore in proprio. Nello scenario 1, dove gli obblighi di ricapitalizzazione erano sospesi ex art. 20 CCII e la causa di scioglimento non era operativa, quel differenziale semplicemente non si sarebbe formato.


Il confronto in tabella

La tabella che segue mette a confronto le tre strade sui parametri che incidono davvero sulla decisione. Va letta tenendo presente che nessuna riga misura la qualità dello strumento in sé: misura il rendimento di ciascuno rispetto a una specifica condizione di partenza. Quanto alla voce economica, sono indicati soltanto gli oneri previsti dalla legge.

ParametroComposizione negoziata tempestivaAccordi privati / piano attestatoStrumento giudiziale diretto
TempiIncarico dell’esperto di regola entro 180 giorni, prorogabileVariabili, dipendenti dalla sola disponibilità delle contropartiDa alcuni mesi a oltre un anno fino all’omologazione
Complessità proceduraleMedia: istanza in piattaforma, eventuale procedimento ex art. 19 CCIIBassa: nessun adempimento processuale obbligatorioAlta: domanda ex art. 40 CCII, organi della procedura, attestazione, omologa
Effetti sulle azioni esecutiveSospensione delle azioni esecutive e cautelari se le misure protettive sono confermateNessuna protezione: ogni creditore resta libero di agireProtezione piena per tutta la durata della procedura
Obblighi su capitale e scioglimentoSospesi ex art. 20 CCII su dichiarazione dell’imprenditorePienamente operativiSospesi nei limiti previsti per lo strumento prescelto
Trattamento dei debiti fiscaliInteressi alla misura legale e sanzioni al minimo ex art. 25-bis; accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, CCIISolo rateizzazione ordinaria, nessuna falcidiaTransazione fiscale secondo la disciplina dello strumento
Vincolo per i dissenzientiAssente: serve il consenso di chi aderisceAssentePresente secondo le regole di classe e maggioranza
PubblicitàRiservata, salvo pubblicazione dell’istanza di misure protettiveIntegrale riservatezza, salvo pubblicazione volontaria del pianoTotale
Rischi in caso di esito negativoArchiviazione dell’esperto; possibile accesso al concordato semplificato ex art. 25-sexiesRitorno immediato alla situazione di partenza, aggravata dal tempo trascorsoApertura della liquidazione giudiziale
ReversibilitàAlta: il percorso può chiudersi senza precludere gli altri strumentiMassimaBassa una volta aperta la procedura
Oneri previsti dalla leggeCompenso dell’esperto secondo parametri ministeriali; contributo unificato per il procedimento ex art. 19 CCIICompenso dell’attestatore, ove il piano sia attestatoContributo unificato, spese di pubblicazione, compensi degli organi liquidati dal tribunale

Un elemento non entra in tabella perché non è un parametro ma una conseguenza: il concordato semplificato dell’art. 25-sexies CCII, che consente l’omologazione senza voto dei creditori, è accessibile soltanto a chi ha percorso la composizione negoziata e ha ottenuto dall’esperto l’attestazione che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede. Chi sceglie la strada privata non lo avrà mai a disposizione.


I criteri per scegliere

Nessuno dei criteri che seguono è risolutivo da solo. Presi insieme, però, restituiscono un’indicazione ragionevolmente stabile.

Primo criterio: la distanza dal punto di non ritorno patrimoniale. Se il patrimonio netto è ancora positivo o la perdita non ha eroso il minimo legale, tutte e tre le strade restano aperte e la scelta può essere fatta sul merito. Se la causa di scioglimento è già maturata, il quadro cambia radicalmente: da quel momento ogni mese di attività non conservativa genera un differenziale imputabile, e la sospensione dell’art. 20 CCII diventa l’elemento dirimente a favore della composizione negoziata.

Secondo criterio: la presenza di iniziative già avviate dai creditori. Un decreto ingiuntivo non ancora esecutivo lascia margine di manovra a tutte le opzioni. Un pignoramento in corso o un’istanza di liquidazione giudiziale pendente restringono il campo: qui la protezione non è un lusso, è il presupposto perché qualunque piano abbia il tempo di essere costruito.

Terzo criterio: la composizione del passivo. Se la parte prevalente del debito è verso creditori pubblici, la composizione negoziata è l’unico percorso che apre alla transazione fiscale dell’art. 23, comma 2-bis, CCII e alle misure premiali dell’art. 25-bis CCII. Se invece il passivo è quasi interamente bancario e concentrato su un solo istituto disponibile al riscadenzamento, la negoziazione privata può essere più rapida ed egualmente efficace.

Quarto criterio: la qualità dei dati contabili. Un’impresa che non è in grado di produrre situazioni patrimoniali attendibili e flussi prospettici a dodici mesi non supera la prognosi di risanabilità richiesta per la conferma delle misure protettive, e rischia di trasformare l’accesso in un’archiviazione. In questi casi il primo intervento non è la scelta dello strumento, ma la ricostruzione dei dati.

Quinto criterio: il numero dei creditori da coinvolgere e il grado di consenso atteso. Se serve vincolare una minoranza dissenziente, prima o poi occorrerà passare dal tribunale; ma passarci dopo aver negoziato, e con una relazione finale dell’esperto che documenti l’accordo, significa affrontare soglie di adesione più basse e un’istruttoria meglio preparata.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista: conosce i criteri con cui un esperto valuta la risanabilità di una SRL e, se la scelta compiuta oggi verrà contestata domani in un’azione di responsabilità, è nelle condizioni di difenderla fino all’ultimo grado di giudizio senza che il fascicolo cambi mani.


Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà percorso? In parte sì, e questo è un dato che alleggerisce la decisione iniziale. La composizione negoziata non preclude l’accesso successivo agli strumenti di regolazione della crisi: l’art. 23 CCII li elenca espressamente come esiti possibili. Il passaggio inverso è più problematico, perché l’art. 25-quinquies CCII pone limiti all’accesso alla composizione negoziata in pendenza di un procedimento per l’accesso a uno strumento di regolazione. La reversibilità, insomma, funziona meglio in una direzione che nell’altra.

Se apro la composizione negoziata, i creditori lo scoprono tutti? Non necessariamente. Il percorso è riservato e la nomina dell’esperto non si pubblica; ciò che si pubblica nel registro delle imprese è l’istanza di applicazione delle misure protettive. È possibile avviare le trattative senza chiedere misure protettive e domandarle solo se e quando un creditore assuma iniziative aggressive, valutando però che la richiesta tardiva incontra i limiti di tempistica dell’art. 19 CCII.

E se scelgo quella sbagliata? Il rischio esiste e va detto con franchezza. Una composizione negoziata avviata senza prospettive concrete si chiude con l’archiviazione dell’esperto e con l’impresa più esposta di prima. Un accordo privato tentato quando i creditori sono già in movimento brucia mesi preziosi. Una domanda giudiziale depositata troppo presto consuma risorse che sarebbero servite al piano. L’errore più costoso, però, resta quello di non scegliere affatto, perché è l’unico che produce un danno certo e crescente invece di un rischio.

Il fatto che ci sia già un’istanza di liquidazione giudiziale mi impedisce di accedere? La questione è dibattuta e i tribunali si sono divisi. Una lettura ampiamente seguita esclude che l’istanza del creditore per l’apertura della liquidazione giudiziale, che non è uno strumento di regolazione della crisi, impedisca l’accesso alla composizione negoziata. Resta però il fatto che le misure protettive vanno confermate, e che un tribunale il quale riscontri un’insolvenza irreversibile può revocarle e aprire il concorso nella stessa sede.

Quanto tempo ho realmente prima che diventi tardi? Non esiste un termine di legge, ed è proprio questa assenza a ingannare. L’indicatore più affidabile non è il calendario ma la liquidità prospettica: quando i flussi di cassa attesi nei dodici mesi successivi non coprono le obbligazioni in scadenza, la definizione di crisi dell’art. 2, comma 1, lett. a), CCII è già integrata, e da quel momento il dovere di attivarsi è attuale. Un secondo indicatore pratico è la capacità residua di pagare i fornitori strategici: finché esiste, esistono anche interlocutori disposti a negoziare; quando si esaurisce, il tavolo si svuota. Un terzo è il superamento delle soglie dell’art. 25-novies CCII, che segnala non solo un debito ma un debito già visibile all’esterno.

Se la società ha un organo di controllo, la decisione è ancora solo mia? La responsabilità della scelta resta dell’organo amministrativo, ma il sindaco o il revisore che rilevi i presupposti è tenuto alla segnalazione motivata dell’art. 25-octies CCII, con indicazione di un termine non superiore a trenta giorni entro il quale l’organo amministrativo deve riferire sulle iniziative assunte. La tempestiva segnalazione e la successiva vigilanza rilevano ai fini della limitazione della responsabilità del controllore: il che significa, dal punto di vista dell’amministratore, che sull’inerzia non troverà complicità, ma una traccia scritta.

La sospensione degli obblighi sul capitale mi mette al riparo dalle responsabilità? No, e sarebbe pericoloso pensarlo. L’art. 20 CCII sospende gli obblighi di ricapitalizzazione e la causa di scioglimento per il periodo delle trattative, ma non cancella le responsabilità maturate prima, né copre condotte distrattive o pagamenti preferenziali non autorizzati compiuti durante il percorso. È una protezione sul futuro, non un condono sul passato.


Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati in base all’opzione che ciascuno illumina. I principi sono riformulati in sintesi.

Pronunce sulla composizione negoziata e sulle misure protettive

Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 20846 del 19 giugno 2026. Aperta la liquidazione giudiziale, la composizione negoziata perde la propria ragion d’essere e viene meno l’interesse a coltivare il contenzioso sulle misure protettive, che hanno natura ancillare rispetto a un percorso non più proseguibile. Il caso riguardava una SRL in liquidazione volontaria che aveva depositato l’istanza il giorno prima dell’udienza prefallimentare: la pronuncia mostra con chiarezza cosa accade quando l’accesso è puramente difensivo e tardivo.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026. Il procedimento per la conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII è autonomo rispetto a quello prefallimentare ed è pienamente reclamabile secondo il modello dell’art. 669-terdecies c.p.c. Rileva per chi valuti la strada negoziale in presenza di istanze già pendenti, perché chiarisce che i due binari non si confondono.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 13997 del 13 maggio 2026. Prima pronuncia di legittimità sull’art. 40, comma 10, ultimo periodo, CCII: la deroga al termine decadenziale della prima udienza presuppone che la domanda di accesso allo strumento di regolazione sia presentata dopo la conclusione delle trattative svolte nella composizione negoziata, e non può essere agganciata alla mera rinuncia del debitore al percorso. Conferma che il beneficio del passaggio dalla negoziazione spetta a chi la percorre davvero.

Tribunale di Milano, Sez. II civile e crisi d’impresa, 31 maggio 2025. Le misure protettive si confermano quando il tribunale ravvisa una ragionevole probabilità di risanamento e ritiene le misure, nella gradazione necessaria, funzionali a raggiungerlo, bilanciando gli interessi del debitore e dei creditori; centrale il ruolo dell’esperto sia in senso favorevole sia in senso contrario.

Tribunale di Milano, Sez. Crisi d’impresa, 25 giugno 2025. Perché il giudice possa pronunciarsi sulla conferma occorre che il ricorrente abbia predisposto quantomeno un progetto di piano: senza quel documento mancano i presupposti per avviare trattative concrete. È il riscontro pratico del quarto criterio di scelta indicato sopra.

Tribunale di Bologna, Sez. IV civile e procedure concorsuali, 20 marzo 2025. Rigetto della domanda di conferma delle misure protettive perché proposta senza rispettare la tempistica dell’art. 19, comma 1, CCII, con ricadute anche sulle misure cautelari richieste contestualmente. La protezione non è un diritto acquisito con l’istanza: è un risultato processuale che dipende anche dai termini.

Tribunale di Nola, Sez. II civile, decreto 15 maggio 2025. Conferma delle misure tipiche dell’art. 18 CCII per centoventi giorni — divieto di azioni esecutive e cautelari, divieto di revoca unilaterale dei contratti per crediti anteriori, sospensione di decadenze e prescrizioni, blocco delle istanze di liquidazione giudiziale — con esclusione delle misure atipiche sproporzionate rispetto agli interessi dei creditori.

Tribunale di Rovigo, decreto 6 maggio 2025. Rigetto della conferma in assenza di un rapporto di funzionalità fra protezione richiesta e concreta possibilità di risanamento, a fronte della persistente indisponibilità dei creditori alla trattativa. La revisione del piano non basta a sanare un percorso avviato quando lo spazio negoziale si era già chiuso.

Tribunale di Bolzano, Ufficio procedure concorsuali, 20 novembre 2025. Inammissibile l’accesso, e inaccoglibile l’istanza di misure protettive, quando la proposta ha contenuto puramente liquidatorio e non prevede alcuna prospettiva di risanamento dell’impresa.

Corte d’Appello di Torino, sentenza n. 356 del 22 aprile 2025. Confermata la revoca delle misure protettive e la contestuale apertura della liquidazione giudiziale in un caso in cui l’esperto aveva evidenziato l’assenza di prospettive di risanamento e la presenza di atti distrattivi in frode ai creditori. La composizione negoziata non offre riparo a chi vi accede per guadagnare tempo.

Tribunale di Torino, sentenza n. 1 dell’8 gennaio 2025. La revoca anticipata delle misure protettive rimuove immediatamente l’ostacolo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e restituisce ai creditori la piena facoltà di agire esecutivamente.

Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 4 del 29 maggio 2024. Ammissibile l’accesso alla composizione negoziata anche in pendenza di ricorsi dei creditori, con divieto per il tribunale di aprire la liquidazione giudiziale prima della revoca formale delle misure protettive ai sensi dell’art. 18, comma 4, CCII.

Tribunale di Milano, Sez. II civile, ordinanza 19 febbraio 2025. Archiviata la composizione negoziata dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative, resta preclusa al tribunale la pronuncia sulla conferma delle misure protettive richiesta successivamente.

Tribunale di Mantova, sentenza 13 febbraio 2025. Aperta la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore nei confronti di un’impresa alla quale era stata in precedenza negata la conferma delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento.

Pronunce sullo sbocco liquidatorio della negoziazione

Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 624 del 16 gennaio 2026. Nel concordato semplificato l’utilità che la proposta deve assicurare a ciascun creditore, pur non dovendo essere necessariamente misurabile in termini economici, non può consistere nella semplice soluzione rapida della crisi aziendale, che non rappresenta alcun vantaggio per i chirografari privi di prospettive di soddisfacimento.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026. Nel reclamo avverso l’omologazione del concordato semplificato non sono litisconsorti necessari né l’ausiliario nominato ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 3, CCII né il commissario liquidatore dell’art. 25-septies CCII, non essendo portatori di interessi propri.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 620 del 12 gennaio 2026. Definito il regime di impugnabilità del provvedimento con cui il tribunale si pronuncia già nella fase di scrutinio della ritualità della proposta prevista dal terzo comma dell’art. 25-sexies CCII.

Corte d’Appello dell’Aquila, 22 aprile 2026. Il requisito dello svolgimento delle trattative secondo buona fede nella precedente composizione negoziata è presupposto di accesso al concordato semplificato e va verificato in concreto, non presunto dalla mera conclusione del percorso.

Tribunale di Milano, Sez. II civile, 30 ottobre 2025. Il presupposto di apertura del concordato semplificato è che le trattative svolte in composizione negoziata abbiano avuto effettivamente carattere di buona fede, il che implica che ai creditori sia stata sottoposta una proposta chiara e sostenibile.

Tribunale di Pescara, Sez. civile procedure concorsuali, 27 gennaio 2025. Nel giudizio dell’art. 25-sexies, comma 5, CCII il tribunale verifica che la proposta assicuri un’utilità a ciascun creditore e non arrechi pregiudizio rispetto alle aspettative ricavabili dalla liquidazione giudiziale; è ammessa la modifica della proposta prima dell’udienza di omologa se resa necessaria da fatti sopravvenuti.

Tribunale di Bologna, Sez. procedure concorsuali, 19 febbraio 2026. Il termine di sessanta giorni dell’art. 25-sexies CCII ha natura decadenziale e va rispettato anche quando la domanda sia stata proposta con riserva, decorrendo dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto.

Pronunce sulla responsabilità dell’amministratore che ritarda

Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 8069 del 25 marzo 2024. I criteri dell’art. 2486, comma 3, c.c. — differenza dei netti patrimoniali e deficit patrimoniale — costituiscono modalità di valutazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. e si applicano anche ai giudizi pendenti, salvo che siano dedotti elementi che giustifichino un criterio liquidatorio più aderente al caso concreto.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 20150 del 18 luglio 2025. Accertata la violazione del dovere di gestire la società ai soli fini conservativi, il danno può essere determinato anche in base ai debiti indebitamente assunti tra il momento in cui l’amministratore avrebbe dovuto attivarsi e quello dell’apertura della procedura, indipendentemente dall’applicabilità del criterio della differenza dei netti patrimoniali.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 11880 del 22 maggio 2026. In un caso di omesso accertamento dello scioglimento per perdita del capitale e prosecuzione dell’attività per tre anni, è stata confermata l’applicabilità del criterio equitativo fondato sul deficit complessivo quando le scritture contabili siano assenti o inattendibili.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 10413 del 17 aprile 2024. Verificatasi una causa di scioglimento, gli amministratori sono esposti a una duplice responsabilità: per il ritardo o l’omissione nell’accertamento della causa e nel relativo deposito al registro delle imprese, e per gli atti compiuti in violazione del divieto di gestione non conservativa.

Corte di Cassazione n. 36365 del 2021. Grava sull’imprenditore, anche collettivo, il dovere ex art. 2086, comma 2, c.c. di dotare l’impresa di assetti adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi, in coerenza con l’art. 41 Cost.

Tribunale di Bologna, sentenza n. 757 del 26 marzo 2025. Il criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali è utilizzabile in via equitativa quando la ricostruzione analitica sia impossibile per incompletezza dei dati contabili o per la notevole anteriorità della perdita del capitale rispetto all’apertura della procedura, a condizione che l’attore alleghi un inadempimento astrattamente idoneo a causare il danno.

Tribunale di Venezia, sentenza n. 6216 del 23 dicembre 2025. Il criterio della differenza dei netti patrimoniali, in quanto criterio di valutazione rivolto al giudice, si applica anche a fatti anteriori all’entrata in vigore della novella; l’azione del curatore cumula quella sociale e quella dei creditori sociali.

Tribunale di Catanzaro, sentenza 6 febbraio 2024. L’assenza di adeguati assetti costituisce grave irregolarità gestoria, tanto più significativa nelle società non ancora in crisi, dove la funzione degli assetti è precisamente quella di intercettare i segnali che precedono la perdita della continuità.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a un bivio come questo, l’apporto professionale non consiste nel suggerire una strada in astratto ma nel verificare quale delle tre regge davanti al giudice nel caso concreto. Ecco, in termini operativi, cosa fa lo Studio.

  1. Ricostruiamo la posizione debitoria completa della SRL, incrociando bilanci, libri sociali, estratti conto bancari, estratto di ruolo e cassetto fiscale, per stabilire con esattezza quanto si deve, a chi, con quali scadenze e con quali garanzie in essere.
  2. Individuiamo la data in cui si è verificata la causa di scioglimento, confrontando le situazioni patrimoniali infrannuali con i movimenti contabili, perché è quella data a determinare il perimetro dell’eventuale responsabilità ex art. 2486 c.c.
  3. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, testando la prognosi di risanabilità con gli stessi parametri che un esperto e un tribunale applicherebbero in sede di conferma delle misure protettive.
  4. Verifichiamo l’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi dell’art. 2086 c.c. e dell’art. 3 CCII, documentando gli interventi correttivi adottati, che in un futuro giudizio di responsabilità costituiscono prova della diligenza dell’organo amministrativo.
  5. Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata e la documentazione richiesta dall’art. 17 CCII, incluso il progetto di piano senza il quale la conferma delle misure protettive non viene concessa.
  6. Redigiamo e depositiamo il ricorso per le misure protettive e cautelari ex art. 19 CCII, curando il rispetto dei termini e il contraddittorio con i creditori che si oppongono.
  7. Costruiamo la proposta di accordo transattivo con le agenzie fiscali e con l’Agenzia delle entrate-Riscossione ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, con la documentazione economica e la relazione di convenienza richieste.
  8. Negoziamo con banche e intermediari finanziari il riscadenzamento delle esposizioni, contestando le revoche di affidamento adottate in violazione dell’art. 16 CCII e verificando la legittimità delle condizioni applicate ai rapporti di conto e ai finanziamenti.
  9. Predisponiamo le istanze di autorizzazione ex art. 22 CCII per finanziamenti prededucibili e per la cessione dell’azienda o di rami senza gli effetti dell’art. 2560, comma 2, c.c.
  10. Assistiamo l’amministratore nell’azione di responsabilità promossa dal curatore o dai creditori sociali, contestando i criteri di quantificazione adottati e documentando quali perdite sarebbero comunque maturate in una liquidazione ordinata.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo, dove la decisione presa oggi verrà giudicata domani, la leva che pesa di più è la continuità della strategia fino in Cassazione: la scelta compiuta in sede di composizione negoziata va difesa, se contestata, davanti al tribunale, in appello e in sede di legittimità, e la presenza di un avvocato cassazionista fin dalla prima riunione con l’esperto significa che nessun passaggio dovrà essere ricostruito da capo da un difensore subentrato a giochi fatti. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: chi ricostruisce i netti patrimoniali e chi imposta la difesa non si scambiano documenti a distanza, ragionano sugli stessi numeri nello stesso momento.


In conclusione

Le tre strade esaminate sono tutte percorribili e nessuna di esse è, in sé, migliore delle altre: cambia il momento in cui si imboccano e cambia la situazione di chi le imbocca. Quello che il confronto rende evidente è un dato asimmetrico: la composizione negoziata perde progressivamente efficacia man mano che la crisi avanza, mentre la responsabilità dell’amministratore cresce nella stessa proporzione. Sbagliare strada costa; non sceglierne nessuna costa di più, perché è l’unica condotta che produce con certezza sia l’aggravamento del passivo sociale sia l’esposizione patrimoniale personale di chi amministra.

Lo Studio Monardo affronta questa materia da una posizione precisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce quindi dall’interno i criteri di valutazione che orientano l’esperto e il tribunale nel giudizio di risanabilità; è avvocato cassazionista, e può quindi seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado se la scelta verrà contestata in un’azione di responsabilità; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è il terreno su cui si concentra il passivo della maggior parte delle SRL in difficoltà. Non promettiamo esiti: analizziamo i numeri, verifichiamo i presupposti e costruiamo la strategia più difendibile alla luce della situazione reale.

📩 Se la tua SRL sta accumulando debiti e ogni mese che passa peggiora i conti, parlane oggi con lo Studio Monardo invece di rimandare a dopo il prossimo incasso: tutti i riferimenti per raggiungerci si trovano al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO