Quando un’impresa indebitata si divide in due o più società, la prima domanda che si fanno tutti — creditori e imprenditori — è sempre la stessa: e i debiti dove finiscono? È una domanda legittima, perché la scissione sposta pezzi di patrimonio da una società all’altra e, se il patrimonio si sposta, si sposta anche la garanzia su cui i creditori contavano. Il codice civile lo sa benissimo: per questo agli articoli 2506-bis e 2506-quater ha costruito un sistema che non permette ai debiti di evaporare, ma li fa seguire il patrimonio con regole precise, limiti di valore e un ordine di aggressione che va rispettato.
Questo articolo raccoglie le domande che riceviamo più spesso su questo tema, con risposte complete e aggiornate alla giurisprudenza più recente — compresa l’ordinanza della Cassazione del dicembre 2025 che ha ridisegnato il perimetro della solidarietà, la sentenza della Corte di Giustizia UE sulle passività “invisibili” e le Sezioni Unite del 2025 sulla revocatoria dell’atto di scissione. Troverete sia il punto di vista del creditore che vuole recuperare, sia quello dell’imprenditore che ha fatto (o sta valutando) l’operazione.
Perché proprio lo Studio Monardo su questa materia? Perché la ripartizione delle passività dopo una scissione è un terreno che sta esattamente a cavallo tra il diritto societario e il recupero del credito, e richiede due cose insieme: la capacità di leggere un progetto di scissione e un bilancio, e la capacità di trasformare quella lettura in un’azione giudiziaria che regga fino all’ultimo grado. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario: significa che il progetto di scissione viene analizzato insieme ai commercialisti dello staff per stabilire quanto vale davvero il patrimonio netto assegnato, e che la stessa linea difensiva prosegue senza cambi di difensore fino alla Corte di Cassazione — dove, su questo tema, si decide quasi tutto. E quando la scissione è l’ultimo atto di un’impresa che sta scivolando nella crisi, entrano in gioco anche le abilitazioni dell’Avvocato come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e come Gestore della crisi da sovraindebitamento.
📩 Se un vostro debitore si è scisso, o se state valutando un’operazione straordinaria mentre avete esposizioni aperte, non restate a guardare: contattateci ora, tutti i riferimenti dello Studio sono in fondo a questa pagina.
Cos’è esattamente una scissione societaria, detta in parole povere?
È l’operazione con cui una società stacca una parte del proprio patrimonio — o tutto — e lo assegna a una o più altre società. Non è una vendita e non è un conferimento: è una modificazione dell’assetto organizzativo dell’impresa, regolata dagli articoli 2506 e seguenti del codice civile.
Le forme sono tre. Nella scissione totale la società si svuota completamente: tutto il suo patrimonio va alle beneficiarie e lei si estingue. Nella scissione parziale la società resta in vita e cede solo una porzione del patrimonio: continua a esistere, con un bilancio più magro. Dal 2023 esiste poi una terza figura, la scissione mediante scorporo dell’art. 2506.1 c.c., introdotta dal D.Lgs. 19/2023 e poi ritoccata dal D.Lgs. 88/2025: qui la società assegna parte del patrimonio a un’altra società, ma le azioni o quote della beneficiaria vanno a sé stessa, non ai propri soci. In pratica si crea una controllata, restando padrona di quello che ha ceduto.
La differenza conta moltissimo per chi deve recuperare un credito. Nella scissione parziale il debitore originario è ancora lì e resta aggredibile. Nella scissione totale il debitore originario non c’è più, e bisogna capire quale delle società nate dall’operazione ha preso in carico quel debito. Nello scorporo, invece, la scissa mantiene un attivo di valore — la partecipazione nella beneficiaria — che è a sua volta pignorabile.
Un punto va chiarito subito, perché genera moltissimi equivoci: la scissione non è una cessione d’azienda e non segue le regole dell’art. 2560 c.c. Le regole sono altre, e in parte sono più severe per chi si scinde, in parte più articolate per chi deve recuperare. Chi applica alla scissione gli schemi mentali della cessione d’azienda sbaglia bersaglio e, spesso, sbaglia anche il soggetto da citare in giudizio.
Se una società si scinde, i debiti spariscono?
No, e questa è la cosa più importante che un creditore debba sapere. Il sistema è costruito esattamente per impedire che una società possa liberarsi delle passività spostando altrove le attività.
Il meccanismo funziona su due livelli. Il primo livello è quello dell’imputazione: il progetto di scissione stabilisce quale società prende in carico quale debito, e quella società ne risponde per l’intero, senza limiti. Il secondo livello è quello della garanzia: l’art. 2506-quater, comma 3, c.c. prevede che ciascuna società partecipante all’operazione sia solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della scissa non soddisfatti dalla società a cui fanno carico.
Tradotto: se il debito è stato attribuito alla Beneficiaria Alfa e Alfa non paga, il creditore può rivolgersi anche alla scissa e alle altre beneficiarie — ma solo fino a concorrenza del patrimonio netto che ciascuna ha ricevuto o si è tenuta. Nessuno risponde con l’infinito per un debito che non è formalmente suo, ma nessuno può nemmeno dire “non mi riguarda”.
C’è poi una regola di chiusura che spesso salva il creditore: se il progetto di scissione non dice dove va a finire un certo debito, l’art. 2506-bis, comma 3, c.c. stabilisce che ne rispondono in solido tutte le beneficiarie (nella scissione totale) oppure la scissa e le beneficiarie (nella scissione parziale). Il silenzio del progetto, quindi, non cancella il debito: lo moltiplica, distribuendolo su tutti i soggetti coinvolti. È un dettaglio che rovescia l’esito di moltissime controversie, perché i progetti di scissione redatti in fretta o in modo generico sono molto più diffusi di quanto si immagini.
Chi decide quali debiti vanno a chi?
Lo decidono gli amministratori delle società coinvolte, attraverso il progetto di scissione previsto dall’art. 2506-bis c.c. È un documento che deve contenere l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali — attivi e passivi — da assegnare a ciascuna beneficiaria, e che viene iscritto nel Registro delle imprese prima che l’assemblea deliberi.
Qui va detta una cosa netta: il creditore non partecipa a questa scelta e non può impedirla in via diretta. Non esiste un diritto del singolo creditore a pretendere che il proprio credito segua un determinato ramo d’azienda. Quello che la legge gli riconosce è diverso e agisce su altri piani: il diritto di conoscere il progetto (perché è pubblico), il diritto di opporsi all’operazione nel suo complesso entro i termini di legge, e — se l’operazione va comunque in porto — il regime di responsabilità solidale che abbiamo appena descritto.
Attenzione però: la libertà degli amministratori non è assoluta. Il progetto deve descrivere gli elementi patrimoniali in modo esatto, non allusivo. Una formulazione vaga produce un risultato che quasi sempre danneggia chi l’ha scritta, perché fa scattare la responsabilità solidale di tutti per destinazione non desumibile. E soprattutto: un progetto costruito per concentrare i debiti in un guscio vuoto e le attività in una società sana è un’operazione che può essere aggredita con l’azione revocatoria, come vedremo. La libertà di organizzare l’impresa esiste; la libertà di usare l’organizzazione dell’impresa per pregiudicare i creditori, no.
Da quando la scissione ha effetto nei confronti di chi vanta un credito?
Dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nel Registro delle imprese. Prima di quel momento, giuridicamente, non è cambiato nulla: il debitore è ancora uno solo ed è quello di sempre.
Da quella data, invece, gli effetti sono immediati e opponibili a tutti. Le assegnazioni patrimoniali previste dal progetto si producono, le beneficiarie diventano titolari di quanto hanno ricevuto e subentrano nei rapporti loro assegnati. Ed è sempre da quella data che scatta la regola più dura per chi volesse contestare l’operazione: l’art. 2504-quater c.c., richiamato in materia di scissione dall’ultimo comma dell’art. 2506-ter, stabilisce che una volta eseguite le iscrizioni dell’atto, l’invalidità dell’operazione non può più essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno per i soci e i terzi danneggiati, ma la scissione in sé non si smonta più.
Questo spiega perché la tempistica, in questa materia, è tutto. C’è una finestra — quella tra l’iscrizione della delibera e la stipula dell’atto — in cui il creditore può bloccare l’operazione. Dopo, gli strumenti cambiano completamente natura: non si tratta più di impedire, ma di far valere responsabilità e di rendere l’atto inefficace nei propri confronti. Sono due partite diverse, con giudici diversi, prove diverse e tempi diversi.
Un chiarimento utile sulle date, perché lo chiedono in molti: la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto e riguarda i termini dei giudizi, non i termini sostanziali dell’operazione societaria, che decorrono secondo le regole loro proprie.
Come faccio ad accorgermi che la mia debitrice si sta scindendo?
Guardando il Registro delle imprese, perché la legge impone la pubblicità proprio per rendere possibile il controllo dei creditori. Il progetto di scissione va iscritto o pubblicato prima della delibera assembleare; la delibera va anch’essa iscritta; e infine viene iscritto l’atto di scissione.
Il problema, nella pratica, è che nessuno avvisa il singolo creditore. Non arriva una raccomandata, non c’è una notifica individuale. Chi ha crediti rilevanti verso un’impresa che mostra segnali di difficoltà dovrebbe quindi impostare un monitoraggio periodico della visura camerale: una scissione la si intercetta solo se la si va a cercare, e la finestra utile per opporsi è breve.
I segnali che meritano attenzione immediata sono sempre gli stessi: la costituzione di nuove società con oggetto sociale simile e stessa compagine; il trasferimento di immobili strumentali; la comparsa di una holding che raccoglie le partecipazioni; un progetto che assegna alla beneficiaria l’attivo “buono” lasciando alla scissa i contenziosi. Nessuno di questi elementi è di per sé illecito — le riorganizzazioni aziendali sono legittime e quotidiane — ma tutti impongono di verificare subito la propria posizione, prima che i termini si chiudano.
Cosa posso fare prima che la scissione sia fatta?
Proporre opposizione ai sensi dell’art. 2503 c.c., che in materia di scissione si applica in forza del rinvio contenuto nell’art. 2506-ter, ultimo comma.
La regola è questa: l’operazione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni della delibera, e in quel termine i creditori anteriori possono fare opposizione davanti al tribunale. Il termine scende a trenta giorni quando alla scissione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni, per effetto del richiamo all’art. 2505-quater c.c. — ipotesi tutt’altro che rara, perché moltissime operazioni coinvolgono solo s.r.l.
I sessanta (o trenta) giorni non sono un periodo di attesa passiva: sono il tempo in cui il creditore deve decidere. E ci sono tre situazioni in cui l’attesa non si applica affatto, perché la legge consente di procedere subito: quando consta il consenso dei creditori anteriori; quando i creditori che non hanno dato il consenso sono stati pagati; quando le somme corrispondenti sono state depositate presso una banca. C’è poi l’ipotesi, più tecnica, dell’asseverazione resa da un’unica società di revisione che attesti che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti rende non necessarie garanzie a tutela dei creditori.
Qui sta uno dei punti in cui serve reattività. Il creditore che non si muove entro il termine non perde il credito, ma perde l’unico strumento che avrebbe potuto fermare l’operazione prima che diventasse irreversibile. Dopo, come vedremo, si combatte su un altro terreno — un terreno dove si può vincere, ma dove le prove da fornire sono molte di più.
Ecco la sequenza completa: cosa succede e quando
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi / dove |
|---|---|---|---|
| 1. Progettazione | Redazione del progetto di scissione con descrizione esatta di attivo e passivo assegnati | — | Organo amministrativo delle società partecipanti |
| 2. Pubblicità preventiva | Iscrizione o pubblicazione del progetto | Almeno 30 giorni prima della decisione dei soci (salvo rinuncia unanime) | Registro delle imprese / sito internet della società |
| 3. Delibera | Approvazione della scissione da parte delle assemblee | — | Assemblea dei soci, atto notarile |
| 4. Pubblicità della delibera | Iscrizione della delibera | — | Registro delle imprese |
| 5. Finestra di opposizione | Opposizione dei creditori anteriori ex art. 2503 c.c. | 60 giorni dall’ultima iscrizione (30 se non partecipano società azionarie) | Tribunale competente |
| 6. Atto di scissione | Stipula dell’atto notarile | Dopo il decorso del termine, o subito in caso di consenso/pagamento/deposito dei creditori | Notaio |
| 7. Efficacia | Iscrizione dell’atto: effetti traslativi e preclusione dell’invalidità (artt. 2504-quater e 2506-quater c.c.) | Dall’ultima iscrizione | Registro delle imprese |
| 8. Tutela successiva | Costituzione in mora della società obbligata, poi azione verso le altre società partecipanti ex art. 2506-quater c.c.; eventuale revocatoria ex art. 2901 c.c. | Prescrizione del credito; 5 anni dall’atto per la revocatoria ordinaria | Tribunale / sezione specializzata imprese |
L’opposizione ferma davvero l’operazione?
Non automaticamente, e va detto con onestà. L’opposizione tempestiva impedisce che la scissione venga attuata finché il giudice non decide, ma il tribunale può ugualmente disporre che l’operazione abbia luogo, se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure se la società presta idonea garanzia.
È un equilibrio voluto dal legislatore: le riorganizzazioni d’impresa non possono essere bloccate da qualunque creditore per qualunque importo, ma nemmeno possono travolgere chi vanta ragioni serie. Questo significa che l’opposizione non è un atto da depositare “tanto per”: va costruita dimostrando due cose concrete. La prima è l’anteriorità del credito rispetto alla pubblicità del progetto. La seconda — la più delicata — è che dall’operazione deriva un concreto deterioramento della garanzia patrimoniale: non un rischio teorico, ma numeri che mostrano come, dopo la scissione, il patrimonio aggredibile dal creditore sia significativamente meno capiente rispetto a prima.
Qui il lavoro è tanto contabile quanto giuridico: bisogna leggere la situazione patrimoniale, confrontare i valori assegnati con quelli reali, individuare eventuali sopravvalutazioni dell’attivo lasciato alla scissa. È esattamente il tipo di analisi che richiede avvocato e commercialista sullo stesso tavolo, perché un’opposizione motivata solo in diritto, senza il supporto dei numeri, difficilmente supera il vaglio del tribunale.
Se non ho fatto opposizione in tempo, ho perso tutto?
No. Ed è forse la risposta più importante di tutto l’articolo. La mancata opposizione non pregiudica in alcun modo la possibilità di agire dopo, né la garanzia prevista dall’art. 2506-quater, comma 3, c.c.
Lo ha detto con chiarezza la Cassazione con l’ordinanza n. 32551 del 13 dicembre 2025: ai fini della tutela solidale prevista da quella norma è irrilevante che il creditore abbia o meno proposto opposizione al progetto ai sensi dell’art. 2503 c.c. Sono due rimedi distinti, che rispondono a logiche diverse e non si escludono a vicenda. L’opposizione è preventiva e mira a impedire l’operazione; la responsabilità solidale è successiva e mira a far sì che il credito venga comunque soddisfatto.
Lo stesso vale per l’azione revocatoria. La Cassazione lo ha affermato più volte — tra le altre con l’ordinanza n. 31654 del 4 dicembre 2019 e, più di recente, con l’ordinanza n. 10478 del 2025 — sottolineando che i due strumenti hanno oggetto diverso: l’opposizione ex art. 2503 c.c. punta a far valere l’invalidità dell’operazione, mentre la revocatoria mira a un’inefficacia solo relativa, che rende l’atto inopponibile al singolo creditore che ha agito lasciandolo valido fra le parti.
Quindi: chi si accorge della scissione a operazione conclusa non deve considerarsi fuori tempo massimo. Deve solo cambiare strumento, e usarlo bene.
Come si agisce in concreto contro la società che ha ricevuto il patrimonio?
Con una sequenza precisa, che se saltata fa perdere la causa anche a chi ha ragione nel merito.
Il primo passaggio è la costituzione in mora della società a cui il debito fa carico in base al progetto. La norma subordina infatti la facoltà di agire verso le altre società partecipanti alla circostanza che il credito sia rimasto insoddisfatto da quella che ne risponde in via principale. La Cassazione, già con la nota pronuncia n. 4455 del 7 marzo 2016 e poi in numerose decisioni successive, ha chiarito la natura di questo passaggio: non si tratta di un beneficio di preventiva escussione — non serve, cioè, aver tentato senza successo un pignoramento — ma di un semplice beneficium ordinis, che presuppone unicamente la costituzione in mora del debitore principale.
È una differenza enorme sul piano pratico. Se fosse un beneficio di escussione, il creditore dovrebbe prima ottenere un titolo, notificare il precetto, pignorare, veder chiudere la procedura con esito negativo e solo dopo rivolgersi alle altre società: anni. Essendo invece un ordine di richiesta, è sufficiente una messa in mora rimasta senza effetto.
Il secondo passaggio è l’individuazione del limite di valore. Ogni società diversa da quella a cui il debito è imputato risponde solo nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnatole o rimastole. Non del valore contabile: del valore effettivo. È su questa parola che si gioca la parte più tecnica del contenzioso.
Il terzo passaggio è la scelta della causa giusta: azione di condanna basata sulla solidarietà ex art. 2506-quater c.c.; oppure azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per rendere inopponibile l’atto di scissione; oppure entrambe, perché non sono alternative. E qui conta anche sapere dove si va: le Sezioni Unite, con la sentenza n. 5089 depositata il 26 febbraio 2025, hanno stabilito che la revocatoria ordinaria dell’atto di scissione appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, trattandosi di un atto tipico dell’organizzazione societaria. Sbagliare sezione significa perdere mesi.
E se del mio debito il progetto di scissione non dice nulla?
Allora rispondono tutti, ed è la posizione migliore in cui un creditore possa trovarsi. L’art. 2506-bis, comma 3, c.c. prevede che degli elementi del passivo la cui destinazione non è desumibile dal progetto rispondano in solido le beneficiarie (se è stato assegnato l’intero patrimonio) oppure la scissa insieme alle beneficiarie (se l’assegnazione è stata parziale), con il limite del valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna beneficiaria.
Su questa norma è intervenuta una decisione destinata a pesare a lungo: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, con la sentenza 29 luglio 2024 nella causa C-713/22, ha stabilito che la responsabilità solidale delle beneficiarie non riguarda solo le passività già determinate al momento della scissione, ma anche quelle di natura indeterminata — constatate, valutate o definite dopo l’operazione — purché derivino da comportamenti della società scissa anteriori alla scissione. Il caso riguardava costi di bonifica e danni ambientali, ma il principio è generale e vale per qualunque passività latente: un contenzioso non ancora definito, una garanzia che verrà escussa più avanti, una responsabilità che maturerà solo in seguito.
Attenzione però al rovescio della medaglia, perché i giudici non applicano la norma meccanicamente. La destinazione di un debito può essere ricavata anche per via interpretativa, leggendo il progetto nel suo complesso e la documentazione societaria che lo accompagna: il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1604 del 2 febbraio 2026, ha escluso la solidarietà proprio perché dall’esame complessivo degli atti — accordi tra soci poi trasfusi nel progetto approvato dall’assemblea — la destinazione del passivo risultava chiaramente, pur non essendo esplicitata voce per voce. La responsabilità solidale scatta se c’è una vera incertezza, non se c’è semplicemente una descrizione sintetica.
E i debiti fiscali? Valgono le stesse regole?
No, e la differenza è drastica: sul versante tributario non esiste alcun tetto. Mentre l’art. 2506-quater, comma 3, c.c. limita la responsabilità al valore effettivo del patrimonio netto assegnato, l’art. 173, commi 12 e 13, del TUIR e l’art. 15, comma 2, del D.Lgs. 472/1997 stabiliscono che per le imposte, le sanzioni e gli interessi riferibili a periodi d’imposta anteriori alla scissione tutte le società partecipanti rispondono in solido e senza limitazione quantitativa, salvo il diritto di regresso verso gli altri coobbligati.
Questa disparità è stata contestata davanti alla Corte costituzionale, che con la sentenza n. 90 del 26 aprile 2018 ha dichiarato infondata la questione: la specialità del credito tributario, destinato ad alimentare la finanza pubblica, giustifica una tutela rafforzata dell’Erario rispetto a quella riconosciuta ai creditori di diritto comune. La Cassazione ha ribadito il principio in tempi recentissimi con l’ordinanza n. 26784 del 6 ottobre 2025, precisando anche un aspetto procedurale rilevante: la cartella di pagamento notificata alla beneficiaria è valida se riporta gli estremi dell’atto impositivo presupposto, in ragione del legame di continuità giuridica tra scissa e beneficiarie.
Il messaggio operativo è duplice. Per l’imprenditore: chi acquisisce patrimonio tramite una scissione può ritrovarsi a rispondere per intero di debiti fiscali maturati prima dell’operazione, anche molto superiori a quanto ha ricevuto — sicché la due diligence fiscale, prima di una scissione, non è un lusso ma una necessità. Per il creditore pubblico, e per chi si difende da esso: le contestazioni non si giocano sul limite di valore, ma sulla fondatezza della pretesa, sulla regolarità degli atti presupposti e sui termini decadenziali.
Su questo crinale tra diritto societario e diritto tributario lo Studio Monardo opera con una struttura pensata apposta: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, così che la posizione civilistica e quella fiscale vengano valutate insieme fin dal primo incontro, e non a compartimenti separati.
Ho una causa in corso contro la società che si è scissa: cosa succede ora?
Il giudizio non si azzera. La scissione non estingue la società scissa nella scissione parziale, e non determina una successione universale che faccia sparire la parte processuale: è una vicenda modificativa dell’organizzazione societaria, come la Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito già con la sentenza n. 23225 del 2016, superando le letture che la assimilavano a un fenomeno estintivo-successorio.
In concreto, però, ci sono tre cose da fare subito. La prima è verificare a quale società sia stato assegnato il rapporto controverso: se la posizione passiva è stata attribuita a una beneficiaria, è verso di lei che dovrà essere ottenuta e poi eseguita la condanna. La seconda è valutare l’estensione della domanda alle altre società partecipanti, invocando la solidarietà ex art. 2506-quater, comma 3, c.c., previa costituzione in mora: è un’attività che conviene fare prima della sentenza, per non doversi procurare un secondo titolo dopo. La terza è verificare la capienza: un titolo esecutivo contro una società priva di patrimonio vale quanto la carta su cui è scritto.
La casistica più delicata è quella della scissione deliberata a giudizio già pendente — proprio la vicenda affrontata dalla citata Cass. n. 32551/2025, nata da una domanda di risoluzione di un contratto preliminare e di restituzione del doppio della caparra, con la società convenuta che si scindeva in corso di causa dando vita a due beneficiarie. È una situazione che va gestita con attenzione perché il credito, in quel momento, non è ancora accertato: ragione in più perché il progetto venga letto riga per riga, verificando se e come le passività potenziali siano state allocate.
E se la società scissa poi fallisce?
Allora si apre un fronte ulteriore, e per certi versi più efficace. In sede di liquidazione giudiziale il curatore può agire in revocatoria contro l’atto di scissione, e la giurisprudenza di legittimità è ormai ferma nel ritenerlo ammissibile: le Sezioni Unite n. 5089/2025 hanno ricostruito il quadro richiamando i propri precedenti e la sentenza della Corte di Giustizia UE del 30 gennaio 2020 nella causa C-394/18, che aveva escluso ostacoli di matrice europea a questo rimedio; il principio è stato poi ribadito, tra le altre, da Cass. n. 33238 del 19 dicembre 2025.
Le stesse Sezioni Unite hanno chiarito anche il riparto di competenza: la revocatoria ordinaria dell’atto di scissione va alla sezione specializzata in materia di impresa, mentre quella esercitata in ambito concorsuale segue le regole proprie della procedura. Un dettaglio tecnico che però determina dove si deposita l’atto introduttivo.
Va poi segnalata una pronuncia utile a chi si trova in mezzo a più vicende sovrapposte: la Cassazione, con l’ordinanza n. 13127 del 17 maggio 2025, ha riconosciuto la responsabilità solidale della beneficiaria, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato, anche per il debito restitutorio derivante dalla dichiarazione di inefficacia di un atto ai sensi della disciplina revocatoria concorsuale, a condizione che il debito restitutorio e la dichiarazione di fallimento siano anteriori all’atto di scissione. È la conferma che la scissione non funziona come barriera rispetto a passività già esistenti, anche quando queste hanno natura restitutoria e non contrattuale.
E i dipendenti? I loro crediti seguono regole proprie?
Sì, e sono più favorevoli al lavoratore. Quando la scissione comporta il trasferimento di un’azienda o di un ramo d’azienda, si applica l’art. 2112 c.c.: i rapporti di lavoro proseguono con il cessionario, il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano, e cedente e cessionario restano obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al momento del trasferimento, senza il limite di valore che vale per gli altri creditori.
È una tutela che opera su un piano autonomo rispetto agli artt. 2506-bis e 2506-quater c.c. e che non dipende da quanto scritto nel progetto di scissione: il progetto può stabilire quel che vuole sull’allocazione interna delle passività, ma non può ridurre la garanzia che la legge riconosce al lavoratore.
Per l’imprenditore che valuta l’operazione questo significa una cosa molto pratica: le posizioni del personale — differenze retributive, TFR maturato, contenziosi in corso — vanno quantificate prima, perché non sono comprimibili attraverso l’ingegneria societaria. Per il lavoratore significa che, di fronte a una scissione, non deve inseguire la società “giusta”: può rivolgersi a entrambe.
Rischio davvero di non vedere più un euro?
Rispondiamo onestamente, distinguendo due scenari.
Lo scenario favorevole è più frequente di quanto si creda. Se la scissione ha distribuito patrimonio reale, il creditore ha oggi più soggetti aggredibili di prima: quello a cui il debito è imputato, che risponde senza limiti, e tutte le altre società partecipanti nei limiti del netto ricevuto o rimasto. Se poi il progetto non individua con chiarezza la destinazione del debito, la responsabilità solidale si estende a tutti per effetto dell’art. 2506-bis, comma 3, c.c. Una scissione mal congegnata, dal punto di vista del creditore, è spesso un’opportunità e non un danno.
Lo scenario difficile esiste ed è inutile negarlo: è quello in cui la scissa resta con debiti e un attivo di dubbia realizzabilità, mentre la beneficiaria ha ricevuto un patrimonio netto modesto, magari perché insieme ai beni le sono stati assegnati anche debiti correlati. Qui il limite di valore morde davvero, e il recupero integrale può risultare impossibile con la sola azione ex art. 2506-quater c.c.
Ma proprio in questo scenario la revocatoria diventa lo strumento principale, perché non soffre il limite del patrimonio netto: rende l’atto inefficace nei confronti del creditore che agisce, consentendogli di aggredire il bene trasferito anche se formalmente appartiene alla beneficiaria — principio che la Cassazione ha ribadito, tra l’altro, con l’ordinanza n. 23122 del 2025. La combinazione tra azione di responsabilità solidale e revocatoria è quasi sempre più efficace di ciascuna delle due prese singolarmente, e va impostata fin dall’inizio, non come ripiego.
Quanto tempo ho davvero per muovermi?
Dipende dal rimedio, e i tempi sono molto diversi tra loro.
Per l’opposizione ex art. 2503 c.c. si parla di sessanta giorni dall’ultima iscrizione della delibera, che diventano trenta se non partecipano all’operazione società con capitale rappresentato da azioni. È il termine più breve e il più facile da perdere, perché decorre senza che nessuno avvisi il creditore.
Per l’azione revocatoria ordinaria il termine è di cinque anni dalla data dell’atto, secondo l’art. 2903 c.c. Sembra lungo, ma va calcolato dall’atto di scissione, non dal momento in cui il creditore se ne accorge: chi scopre la vicenda dopo tre anni ha già consumato più della metà del tempo disponibile.
Per l’azione fondata sulla responsabilità solidale ex art. 2506-quater c.c. non esiste un termine autonomo: si applica la prescrizione propria del credito. Un credito contrattuale ordinario si prescrive in dieci anni; molti crediti professionali e commerciali molto prima. E la prescrizione va interrotta nei confronti dei soggetti giusti.
L’indicazione pratica è una sola: il fattore che determina l’esito non è quasi mai la forza del credito, ma la rapidità con cui si legge il progetto di scissione e si sceglie il rimedio. Chi si muove entro le prime settimane ha a disposizione tutti gli strumenti; chi arriva dopo anni ne ha ancora, ma con oneri probatori decisamente più pesanti.
Sono l’imprenditore che si è scisso: rischio di rispondere personalmente?
La scissione, di per sé, non produce responsabilità personale degli amministratori o dei soci. Ma non è uno scudo, e in tre situazioni il rischio diventa reale.
La prima: quando l’operazione è stata concepita per sottrarre garanzia patrimoniale ai creditori. Lì l’atto è aggredibile in revocatoria e, se segue l’apertura di una procedura concorsuale, la condotta degli amministratori viene esaminata con attenzione — la Cassazione, con l’ordinanza n. 5438/2024, ha ribadito che le operazioni di riorganizzazione aziendale non possono trasformarsi in uno strumento per pregiudicare i creditori.
La seconda: quando la scissione viene realizzata mentre la società è già in stato di crisi o di insolvenza e produce l’effetto di aggravare il dissesto. In quel contesto entrano in gioco i doveri di gestione previsti dal Codice della crisi e dall’art. 2486 c.c., e la responsabilità per i danni conseguenti.
La terza: sul versante fiscale, dove — come visto — la responsabilità solidale delle società coinvolte è illimitata, con effetti che possono travolgere la sostenibilità economica dell’intera operazione.
La regola prudenziale è semplice: una scissione decisa quando ci sono già debiti significativi va progettata con una valutazione preventiva della crisi, non come reazione ai primi solleciti. Se l’impresa è in difficoltà, esistono strumenti costruiti apposta — la composizione negoziata, gli accordi, i piani di ristrutturazione, e per i soggetti che ne hanno i requisiti le procedure di sovraindebitamento — che consentono di riorganizzarsi in un quadro protetto, senza esporsi ad azioni revocatorie successive.
Una scissione fatta “per mettere al sicuro i beni” è illegittima?
Dipende da un elemento che quasi nessuno considera: il momento in cui è stata decisa e la situazione dell’impresa in quel momento.
Riorganizzare un gruppo, separare l’immobiliare dall’operativo, isolare un ramo per aprirlo a nuovi soci sono operazioni pienamente legittime, che le imprese compiono ogni giorno per ragioni industriali serie. La Cassazione ha anche riconosciuto la legittimità di scelte di tempistica orientate a fruire di una disciplina più favorevole, quando corrispondono a una opzione consapevole dell’autonomia privata.
Ciò che cambia il giudizio è il contesto. Una scissione realizzata quando l’impresa è ancora equilibrata, con motivazioni economiche documentabili e un progetto che alloca correttamente le passività, regge. Una scissione realizzata quando i decreti ingiuntivi sono già arrivati, che sposta l’attivo pregiato in una newco lasciando alla scissa i debiti, è un atto che difficilmente supera il vaglio di un giudice chiamato a valutarne gli effetti sui creditori.
Il confine non passa tra “riorganizzare” e “proteggersi”: passa tra un’operazione che ha una logica d’impresa verificabile e una che ha come unico risultato apprezzabile lo svuotamento della garanzia patrimoniale. Ed è un confine che si documenta prima, nella fase progettuale, non dopo in giudizio.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Volentieri. Due ipotesi dimostrative, costruite con numeri e date coerenti; non sono casi seguiti dallo Studio, ma esercizi utili a capire come funzionano i meccanismi.
Prima ipotesi — debito espressamente attribuito alla beneficiaria. Un fornitore vanta un credito di 87.450 € verso Alfa S.r.l. Alfa delibera una scissione parziale e il progetto attribuisce quel debito alla beneficiaria Beta S.r.l., assegnandole un patrimonio netto effettivo di 62.300 €; ad Alfa rimane un patrimonio netto effettivo di 41.900 €. L’atto di scissione viene iscritto il 14 aprile.
Da quel momento Beta è la società a cui il debito fa carico e ne risponde per l’intero, senza alcun limite: i 62.300 € non sono un tetto per lei, perché il limite di valore riguarda le altre società partecipanti, non quella cui la passività è imputata.
Il fornitore invia a Beta una costituzione in mora il 23 maggio, assegnando quindici giorni. Beta non paga. A questo punto scatta il beneficium ordinis: senza dover tentare alcun pignoramento, il creditore può agire anche verso Alfa, che risponde in solido nei limiti dei 41.900 € di patrimonio netto rimastole. Il fornitore ha quindi due debitori: Beta per 87.450 €, Alfa fino a 41.900 €. Se Beta paga 30.000 € e poi diventa incapiente, il residuo di 57.450 € è esigibile da Alfa entro il suo limite: incasserà 41.900 €, con un residuo scoperto di 15.550 €.
Seconda ipotesi — debito non menzionato nel progetto. Una banca vanta un credito di 213.700 € verso Gamma S.p.A. per una fideiussione escussa dopo l’operazione, ma relativa a un rapporto anteriore. Gamma realizza una scissione parziale con due beneficiarie: Delta, con patrimonio netto effettivo di 96.400 €, ed Epsilon, con 48.200 €. Il progetto descrive l’attivo assegnato ma non menziona quella posizione, e dalla documentazione complessiva non se ne ricava la destinazione.
Si applica l’art. 2506-bis, comma 3, c.c.: rispondono in solido Gamma, Delta ed Epsilon. Gamma, in quanto debitrice originaria rimasta in vita, risponde per l’intero; Delta risponde fino a 96.400 €, Epsilon fino a 48.200 €. Se Gamma è incapiente, la banca può ottenere fino a 144.600 € dalle due beneficiarie.
Si noti la differenza rispetto alla prima ipotesi: il progetto silenzioso non protegge nessuno, moltiplica i debitori. E se, come chiarito dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-713/22, la passività fosse di natura indeterminata — un contenzioso ambientale, una garanzia non ancora escussa, un rischio latente — la conclusione non cambierebbe, purché il fatto generatore sia anteriore alla scissione.
La domanda che nessuno fa, ma che deciderebbe la causa
Eccola: “quanto vale davvero il patrimonio netto assegnato, e chi deve dimostrarlo?”
Tutti si concentrano sul chi risponde. Quasi nessuno sul quanto. Eppure, nella stragrande maggioranza delle controversie, il chi è pacifico e la partita si gioca interamente sul quanto — perché l’art. 2506-quater, comma 3, e l’art. 2506-bis, comma 3, c.c. parlano di valore effettivo del patrimonio netto, non di valore contabile né di valore dichiarato nel progetto.
La differenza può essere enorme. Un progetto può assegnare alla beneficiaria un immobile iscritto a 180.000 € che ne vale 310.000, oppure crediti iscritti al nominale che sono in larga parte inesigibili. Il valore che conta non è quello scritto nei documenti societari, ma quello reale al momento in cui la scissione ha prodotto effetti.
E l’onere della prova? Il limite di valore è un fatto che riduce la responsabilità: è la società che lo invoca a doverlo dimostrare. Il creditore che agisce deve provare il proprio credito e la partecipazione della società all’operazione; è la convenuta che, se vuole limitare la propria esposizione, deve documentare l’entità effettiva del netto ricevuto o rimasto. Una difesa che si limita ad affermare “ho ricevuto poco” senza produrre perizie, situazioni patrimoniali attendibili e criteri di valutazione difficilmente regge.
Da qui l’indicazione pratica, per entrambe le parti: questa è una causa che si vince con la contabilità prima che con il codice. Chi agisce deve far emergere le sopravvalutazioni e le sottovalutazioni; chi si difende deve aver costruito, già in sede di progetto, una documentazione valutativa solida. È esattamente il motivo per cui su questi contenziosi avvocato e commercialista devono lavorare sullo stesso fascicolo, fin dal primo giorno.
Ma i giudici cosa dicono?
Questa è la rassegna dei riferimenti sui quali si regge, oggi, la materia. Per ciascuno: gli estremi, il principio in sintesi e perché conta per chi ha debiti o crediti dopo una scissione.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32551 del 13 dicembre 2025. Nella scissione parziale la garanzia per le obbligazioni anteriori si estende anche alla società scissa; la solidarietà dell’art. 2506-quater, comma 3, non è piena e indistinta, ma presuppone il mancato soddisfacimento del credito da parte della società cui il debito fa carico secondo il progetto. È irrilevante che il creditore abbia proposto opposizione ex art. 2503 c.c. Rilevanza: è la pronuncia più aggiornata sul perimetro della solidarietà e chiarisce che chi non si è opposto conserva pienamente la tutela successiva.
2. Cass. civ., Sez. I, n. 4455 del 7 marzo 2016. La responsabilità prevista dall’art. 2506-quater, comma 3, non attribuisce un beneficio di preventiva escussione, ma un semplice beneficium ordinis, il cui unico presupposto è la costituzione in mora del debitore principale. Rilevanza: è il precedente che consente al creditore di agire contro le altre società senza dover prima esaurire un’esecuzione infruttuosa.
3. Cass. civ., Sez. I, n. 7914 del 17 aprile 2015 e Cass. civ. n. 27231 del 22 dicembre 2014. Confermano la natura sussidiaria della responsabilità solidale delle società partecipanti alla scissione. Rilevanza: mostrano quanto sia consolidato l’orientamento, e quindi la solidità della strategia fondata sulla messa in mora preventiva.
4. Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 29 luglio 2024, causa C-713/22. La responsabilità solidale delle beneficiarie per gli elementi del passivo non attribuiti dal progetto riguarda non solo le passività determinate, ma anche quelle indeterminate constatate, valutate o definite dopo la scissione, purché derivanti da comportamenti della scissa anteriori all’operazione. Rilevanza: estende la tutela ai rischi latenti — contenziosi, garanzie, responsabilità ambientali — che nel progetto non compaiono.
5. Trib. Roma, sent. n. 1604 del 2 febbraio 2026. La responsabilità solidale ex art. 2506-bis, comma 3, opera solo in presenza di una reale incertezza sull’assegnazione del passivo; la destinazione può essere ricavata anche interpretando il progetto alla luce della documentazione societaria. Rilevanza: segnala il limite pratico dell’argomento “il progetto non lo dice”, che va verificato sui documenti e non presunto.
6. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 5089, decisa il 12 novembre 2024 e depositata il 26 febbraio 2025. La revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell’atto di scissione, diretta a ottenere l’inopponibilità del negozio al creditore, spetta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, trattandosi di un atto tipico dell’organizzazione societaria; diverso il regime della revocatoria esercitata in ambito concorsuale. Rilevanza: individua il giudice davanti al quale incardinare la causa, evitando declaratorie di incompetenza.
7. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31654 del 4 dicembre 2019. La revocatoria ordinaria dell’atto di scissione è sempre esperibile perché mira a un’inefficacia relativa, che rende l’atto inopponibile al solo creditore pregiudicato, a differenza dell’opposizione ex art. 2503 c.c., diretta a far valere l’invalidità dell’operazione. Rilevanza: fonda la coesistenza dei due rimedi e smonta l’eccezione difensiva più ricorrente.
8. Corte di Giustizia UE, 30 gennaio 2020, causa C-394/18. Esclude che il diritto dell’Unione osti all’esperibilità della revocatoria ordinaria contro l’atto di scissione a tutela dei creditori della scissa. Rilevanza: è il pilastro europeo su cui la giurisprudenza italiana ha stabilizzato l’ammissibilità del rimedio.
9. Cass. civ., ord. n. 10478 del 2025. Ribadisce l’ammissibilità della revocatoria della scissione e la sua compatibilità con l’opposizione preventiva, ammettendo che il giudice fondi il convincimento anche su perizie di parte e fatti notori, purché la motivazione sia adeguata. Rilevanza: alleggerisce l’onere probatorio sul valore dei beni trasferiti.
10. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23056 del 2025. Conferma, in continuità con la pronuncia europea del 2020, che la revocatoria ordinaria dell’atto di scissione è ammissibile perché produce inefficacia relativa. Rilevanza: testimonia la stabilità dell’orientamento anche nelle decisioni più recenti.
11. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23122 del 2025. Chiarisce l’effetto pratico dell’accoglimento della revocatoria: il bene può essere liquidato per soddisfare i creditori della scissa pur restando formalmente di proprietà della beneficiaria. Rilevanza: è la risposta a chi teme che la revocatoria sia una vittoria solo sulla carta.
12. Cass. civ., ord. n. 5438 del 2024. Le operazioni di riorganizzazione aziendale, tra cui la scissione, non possono essere utilizzate come schermo a danno dei creditori. Rilevanza: fissa il principio di fondo che orienta il giudizio sulle operazioni realizzate in presenza di esposizioni già maturate.
13. Cass. civ., ord. n. 33238 del 19 dicembre 2025. Ribadisce l’ammissibilità della revocatoria dell’atto di scissione anche in ambito concorsuale. Rilevanza: consolida lo strumento nelle mani del curatore quando alla scissione segue la liquidazione giudiziale.
14. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13127 del 17 maggio 2025. Sussiste la responsabilità solidale della beneficiaria, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato, per il debito restitutorio conseguente alla dichiarazione di inefficacia di un atto in sede concorsuale, purché debito restitutorio e dichiarazione di fallimento siano anteriori all’atto di scissione. Rilevanza: estende la garanzia anche alle passività di fonte restitutoria.
15. Cass. civ., ord. n. 26784 del 6 ottobre 2025. Per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione, le beneficiarie rispondono solidalmente e illimitatamente, senza soglia riferita al patrimonio assegnato; la cartella notificata alla beneficiaria è valida se riporta gli estremi dell’atto presupposto. Rilevanza: è il riferimento più recente sul regime tributario, radicalmente diverso da quello civilistico.
16. Corte costituzionale, sent. n. 90 del 26 aprile 2018. È infondata la questione di legittimità dell’art. 173, comma 13, TUIR e dell’art. 15, comma 2, D.Lgs. 472/1997 nella parte in cui non prevedono limiti quantitativi alla solidarietà per i debiti tributari anteriori alla scissione: la specialità del credito tributario giustifica la tutela rafforzata dell’Erario. Rilevanza: chiude la strada alle difese fondate sulla disparità di trattamento rispetto ai creditori comuni.
17. Cass. civ., Sez. Un., n. 23225 del 2016. Ricostruisce la natura della scissione come vicenda modificativa dell’organizzazione societaria, superando l’inquadramento in termini di estinzione e successione universale. Rilevanza: determina chi siano le parti corrette nei giudizi pendenti al momento dell’operazione.
E voi, concretamente, cosa fate?
Ecco, in termini operativi, l’attività che lo Studio Monardo svolge quando un’impresa o un creditore si trova davanti a una scissione con passività da ripartire.
- Analizziamo il progetto di scissione riga per riga, confrontandolo con la situazione patrimoniale e con la documentazione societaria depositata, per stabilire se la destinazione della singola passività sia effettivamente desumibile o se ricorra l’ipotesi dell’art. 2506-bis, comma 3, c.c.
- Ricostruiamo il valore effettivo del patrimonio netto assegnato a ciascuna beneficiaria e rimasto alla scissa, insieme ai commercialisti dello staff, perché è su quel numero che si misura il tetto della responsabilità solidale.
- Redigiamo e notifichiamo la costituzione in mora della società a cui il debito fa carico, nella forma e con i contenuti che attivano il beneficium ordinis e aprono l’azione verso le altre società partecipanti.
- Predisponiamo l’opposizione ex art. 2503 c.c. quando siamo ancora nella finestra utile, documentando anteriorità del credito e concreto deterioramento della garanzia patrimoniale, e gestiamo il contraddittorio sull’eventuale prestazione di garanzia da parte della società.
- Promuoviamo l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. davanti alla sezione specializzata in materia di impresa, costruendo la prova dell’eventus damni e, dove necessario, della consapevolezza del pregiudizio.
- Impostiamo l’azione di condanna fondata sull’art. 2506-quater, comma 3, c.c. verso tutte le società partecipanti, coordinandola con l’eventuale giudizio già pendente per evitare duplicazioni e decadenze.
- Verifichiamo la posizione fiscale delle società coinvolte alla luce dell’art. 173 TUIR e dell’art. 15 D.Lgs. 472/1997, impugnando gli atti impositivi e le cartelle notificate alle beneficiarie quando ne ricorrono i presupposti.
- Esaminiamo la tenuta dell’operazione sul piano della crisi d’impresa, valutando se la scissione sia stata deliberata in una fase che espone amministratori e società a contestazioni successive, e quali strumenti protettivi siano ancora praticabili.
- Assistiamo l’imprenditore nella fase progettuale, quando l’operazione non è ancora stata deliberata, costruendo una documentazione valutativa e motivazionale che regga a un eventuale scrutinio giudiziale.
- Portiamo avanti la causa in tutti i gradi, fino alla Corte di Cassazione, senza passaggi di mano: la linea difensiva impostata all’inizio è la stessa che viene sostenuta in sede di legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una materia come questa pesa in modo particolare l’abilitazione di cassazionista: le regole sulla ripartizione delle passività dopo una scissione sono state definite quasi interamente dalla Corte di Cassazione, e continuano a muoversi — basti pensare all’ordinanza n. 32551 del dicembre 2025. Impostare la difesa fin dal primo atto con la consapevolezza di come quel principio verrà letto in sede di legittimità è ciò che distingue una causa costruita da una causa improvvisata, e la continuità del difensore dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado evita quei cambi di linea che in Cassazione diventano inammissibilità. Quando poi la scissione si inserisce in una situazione di crisi già avviata, entra in gioco l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, che consente di valutare se esistano percorsi protetti alternativi, e quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento per i soggetti che ne hanno i requisiti.
Lo staff che segue questi fascicoli è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: non è una scelta organizzativa, è una necessità tecnica, perché — come si è visto — la partita si decide sul valore effettivo del patrimonio netto, e quel valore lo si dimostra con strumenti contabili prima ancora che giuridici.
I tre messaggi da portare a casa
Dopo tutte queste risposte, i punti da ricordare sono tre.
Il primo: la scissione non cancella i debiti. Li redistribuisce secondo il progetto, ma affianca a chi li riceve la responsabilità solidale di tutte le altre società partecipanti, nei limiti del patrimonio netto effettivo assegnato o rimasto — e senza alcun limite sul versante tributario.
Il secondo: chi non si è opposto in tempo non ha perso la partita. La Cassazione lo ha confermato nel dicembre 2025: la tutela solidale prescinde dall’opposizione, e l’azione revocatoria resta esperibile per cinque anni dall’atto, con effetti concreti sui beni trasferiti.
Il terzo: tutto si gioca sui numeri. Chi risponde è quasi sempre pacifico; quanto risponde quasi mai. Il valore effettivo del patrimonio netto è il vero terreno di scontro, e va aggredito o difeso con perizie, non con affermazioni.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché sta esattamente al punto di incontro tra le sue competenze certificate: la lettura del progetto e dei bilanci passa dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; la valutazione dell’operazione in contesto di crisi passa dalle abilitazioni di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e di Gestore della crisi da sovraindebitamento; e la difesa in giudizio, che su questi temi si decide in Cassazione, è seguita da un avvocato cassazionista dalla prima riunione all’ultimo grado.
📩 Scrivete oggi stesso allo Studio: che siate creditori di un’impresa appena scissa o imprenditori che devono capire quali passività li seguono, ogni settimana che passa restringe le opzioni disponibili — tutti i recapiti per raggiungerci si trovano al termine di questa guida.
