Trasformazione Regressiva Da Srl A Sas E Debiti Pregressi: Cosa Fare A Livello Legale

Il problema in sintesi

Una S.r.l. accumula debiti. Il capitale si erode, i costi della struttura pesano, qualcuno suggerisce di “passare a società di persone” per semplificare. La trasformazione da S.r.l. a S.a.s. — tecnicamente una trasformazione omogenea regressiva — è un’operazione legittima e prevista dal codice civile. Ma produce un effetto che molti soci scoprono troppo tardi: i soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata rispondono con il proprio patrimonio personale anche per i debiti sorti prima della trasformazione, cioè per tutta l’esposizione accumulata quando la società era ancora a responsabilità limitata. Non si tratta di una sanzione né di un abuso contestato dai creditori: è il contenuto diretto dell’art. 2500-sexies, quarto comma, del codice civile. Chi diventa accomandatario di una S.a.s. che prima era una S.r.l. indebitata mette a disposizione dei creditori sociali la casa, il conto corrente, lo stipendio e ogni altro cespite aggredibile.

Lo Studio Monardo opera esattamente su questo crinale. Il tema unisce tre profili che raramente convivono nello stesso professionista: la tenuta dell’operazione societaria, la gestione della crisi dell’impresa indebitata e la difesa esecutiva del socio quando i creditori arrivano al suo patrimonio personale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e questo consente di impostare la difesa del socio esposto con la stessa linea dal primo atto fino all’ultimo grado di giudizio; è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, competenza che serve proprio quando la trasformazione viene valutata come alternativa alla liquidazione di una società in difficoltà; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, qualifica decisiva nel momento in cui il socio accomandatario, travolto dai debiti sociali pregressi, deve trovare una via d’uscita ordinata per il proprio patrimonio personale.

📩 Se stai valutando una trasformazione regressiva, o se l’hai già deliberata e i creditori si stanno muovendo, scrivici ora: tutti i riferimenti per contattare lo Studio li trovi in fondo a questo articolo.


Inquadramento normativo: cosa succede davvero quando la S.r.l. diventa S.a.s.

Sul piano normativo, la trasformazione non crea un soggetto nuovo. L’art. 2498 c.c. stabilisce che l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell’ente che ha effettuato la trasformazione. È il principio di continuità: la S.a.s. che risulta dall’operazione è la stessa impresa che prima si chiamava S.r.l., con lo stesso patrimonio, gli stessi contratti, gli stessi contenziosi pendenti e — soprattutto — gli stessi debiti.

Va precisato subito un punto che genera molti equivoci. La trasformazione non è una liquidazione, non è una cessione d’azienda, non è una novazione. Nessun debito si estingue, nessun creditore perde il proprio titolo, nessuna causa in corso si interrompe. La Corte di cassazione lo ha affermato in termini generali con la sentenza n. 26826 del 14 dicembre 2006, qualificando la trasformazione come vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, che non incide sui rapporti sostanziali e processuali preesistenti. Lo stesso principio è stato espressamente esteso alla trasformazione regressiva — quella dalla società di capitali alla società di persone — dalla pronuncia n. 9569 del 2007 e ribadito poi dall’ordinanza n. 13467 del 2011.

La disciplina specifica dell’operazione è contenuta nell’art. 2500-sexies c.c. Quattro sono le regole che contano:

  1. La deliberazione è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, salvo diversa disposizione statutaria.
  2. È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata. Non basta la maggioranza: chi diventa accomandatario deve acconsentire personalmente.
  3. Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione, da depositare presso la sede sociale.
  4. Il quarto comma contiene la regola che dà il titolo a questo articolo: i soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.

La ratio è lineare. Nella trasformazione progressiva (da società di persone a società di capitali) il legislatore protegge i creditori impedendo che i soci si liberino della responsabilità illimitata già maturata: l’art. 2500-quinquies c.c. richiede a tal fine il consenso dei creditori, comunicato formalmente. Nella trasformazione regressiva il movimento è opposto: la garanzia patrimoniale a disposizione dei creditori si amplia, perché al patrimonio sociale si aggiunge quello personale degli accomandatari. Il legislatore non ha quindi previsto alcun diritto di opposizione dei creditori sociali, come invece accade per la trasformazione eterogenea (art. 2500-novies c.c.) o per la fusione. Semplicemente, non ne hanno bisogno.

È utile distinguere la trasformazione regressiva da tre istituti affini con cui viene confusa. Non è una cessione d’azienda: lì c’è un trasferimento tra soggetti diversi e opera l’art. 2560 c.c. sui debiti risultanti dai libri contabili obbligatori. Non è una scissione: lì una parte del patrimonio migra verso un’altra società, con responsabilità solidale delle beneficiarie nei limiti del valore ricevuto. Non è una liquidazione: la società non si scioglie e continua a operare. Un esempio chiarisce la differenza pratica. Se la Alfa S.r.l. cede l’azienda alla Beta S.n.c., i creditori di Alfa devono verificare l’iscrizione dei propri crediti nei libri contabili per aggredire Beta. Se invece Alfa S.r.l. si trasforma in Alfa S.a.s., non c’è nulla da verificare: il debitore è rimasto lo stesso e, in più, si sono aggiunti i patrimoni personali degli accomandatari.

Due ulteriori norme completano il quadro. L’art. 2500 c.c. richiede l’atto pubblico e subordina l’efficacia della trasformazione all’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti. L’art. 2500-bis c.c. stabilisce che, eseguita la pubblicità, l’invalidità dell’atto di trasformazione non può più essere pronunciata, restando salvo il diritto al risarcimento del danno per i soci o i terzi eventualmente danneggiati. Chi spera di “tornare indietro” dopo l’iscrizione nel registro delle imprese deve fare i conti con questo sbarramento.


Requisiti e termini: le condizioni da verificare una per una

La disciplina prevede una sequenza di condizioni che vanno controllate prima di portare la delibera davanti al notaio. Ometterne una significa, nella migliore delle ipotesi, dover rifare l’operazione; nella peggiore, esporre gli amministratori a responsabilità.

Prima condizione: la legittimazione a deliberare. Occorre verificare se lo statuto della S.r.l. contiene clausole che aggravano il quorum o subordinano la trasformazione a condizioni particolari. In assenza, valgono le maggioranze per le modifiche dell’atto costitutivo.

Seconda condizione: il consenso individuale dei futuri accomandatari. È un consenso a contenuto patrimoniale pesantissimo e va raccolto in modo inequivoco. Va precisato che il consenso non può essere presunto dal voto favorevole in assemblea su altro punto, né desunto dal silenzio.

Terza condizione: la relazione degli amministratori. L’art. 2500-sexies, secondo comma, ne impone il deposito presso la sede sociale, con diritto dei soci di prenderne visione e ottenerne copia. Il termine ordinariamente osservato è di trenta giorni prima dell’assemblea, mutuato dalla disciplina della trasformazione eterogenea e dalla prassi notarile. Si tratta di una formalità posta nell’interesse dei soci: come tale, è rinunciabile all’unanimità, e la rinuncia può essere manifestata sia prima sia nel corso dell’assemblea.

Quarta condizione: la proporzionalità delle partecipazioni. Ciascun socio ha diritto all’assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota. L’assegnazione non proporzionale è ammessa, ma richiede il consenso di tutti i soci.

Quinta condizione: il recesso. La trasformazione è causa legittima di recesso per il socio di S.r.l. che non vi abbia consentito, ai sensi dell’art. 2473 c.c. Il codice non fissa per la S.r.l. un termine puntuale di esercizio: la prassi applica in via analogica i quindici giorni previsti per la S.p.A. dall’art. 2437-bis c.c., salvo diversa previsione statutaria. Attenzione, però, a un aspetto che i soci sottovalutano: il recesso non cancella la responsabilità già maturata, e la liquidazione della quota in una società indebitata rischia di essere pari a zero.

Sesta condizione: la verifica della situazione patrimoniale. Se la trasformazione viene deliberata come alternativa alla ricapitalizzazione, occorre una situazione patrimoniale aggiornata. L’art. 2482-ter c.c., nel disciplinare la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, fa espressamente salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società: è la nota alternativa “ricapitalizza, trasforma o liquida”. La trasformazione in società di persone è quindi una via d’uscita legittima dalla causa di scioglimento. Ma è una via che scarica sul patrimonio personale degli accomandatari il rischio che il capitale non copre più.

Settima condizione: l’assenza di incompatibilità con procedure in corso. L’art. 2499 c.c. consente la trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della procedura. In termini operativi, in presenza di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi l’operazione va concordata con gli organi della procedura, non decisa unilateralmente.

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Deposito della relazione degli amministratori presso la sede (30 giorni)Data fissata per l’assemblea, a ritrosoOrdinatorio, rinunciabile all’unanimità dai sociVizio procedimentale della delibera, sanabile con rinuncia unanime
Consenso dei soci che assumono responsabilità illimitataContestuale alla deliberaCondizione di efficacia dell’operazioneTrasformazione inefficace nei confronti del socio dissenziente
Esercizio del recesso del socio non consenzienteIscrizione della decisione nel registro delle imprese (15 giorni in via analogica, salvo statuto)DecadenzialePerdita del diritto di recesso
Efficacia della trasformazioneUltimo degli adempimenti pubblicitari (art. 2500, co. 3, c.c.)CostitutivoL’operazione non è opponibile ai terzi
Preclusione della declaratoria di invaliditàEsecuzione della pubblicità (art. 2500-bis c.c.)Perentorio e insuperabileResta solo l’azione risarcitoria
Opposizione all’esecuzione del socio precettato (art. 615 c.p.c.)Prima dell’inizio dell’esecuzione, se rivolta contro il precettoCondizione di proponibilitàNecessità di agire con opposizione agli atti esecutivi nei ristretti termini di legge
Sospensione feriale dei termini processualiDal 1° al 31 agostoLegaleErrato computo dei termini di impugnazione e di opposizione

Il termine più critico è il primo della colonna centrale evidenziata: senza il consenso individuale di chi assume la responsabilità illimitata, l’operazione non regge, e il vizio è di sostanza, non di forma.


Procedura passo-passo: come si esegue e dove si sbaglia

In termini operativi, la trasformazione regressiva si articola in una sequenza di passaggi che vanno affrontati nell’ordine. Ogni scostamento produce conseguenze verificabili.

Passo 1 — Ricognizione analitica dei debiti pregressi. Prima di qualsiasi delibera occorre un elenco completo delle esposizioni: importo, data di insorgenza, scadenza, stato (contestato, scaduto, in contenzioso, munito di titolo esecutivo), esistenza di garanzie personali già prestate dai soci, presenza di procedure esecutive pendenti. È il documento che consente di quantificare esattamente ciò che gli accomandatari andranno a garantire con il proprio patrimonio. Va precisato che i debiti tributari e contributivi seguono regole proprie di accertamento e riscossione, non trattate in questa sede: la loro gestione richiede una valutazione separata.

Passo 2 — Valutazione delle alternative. La trasformazione non è l’unica risposta a una S.r.l. indebitata. Vanno messe sul tavolo la ricapitalizzazione, la composizione negoziata della crisi, gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal Codice della crisi, la liquidazione ordinaria. La scelta tra questi percorsi non è mai neutra rispetto al patrimonio personale dei soci.

Passo 3 — Predisposizione della relazione degli amministratori. Deve illustrare motivazioni ed effetti dell’operazione. Nella prassi è spesso un documento stringato: è un errore. La relazione è il luogo in cui si documenta che i soci sono stati informati dell’estensione della responsabilità ai debiti pregressi. In caso di contenzioso successivo tra soci, è la prova principale.

Passo 4 — Deposito della relazione e convocazione dell’assemblea. Deposito presso la sede sociale, convocazione nelle forme statutarie, ordine del giorno che indichi espressamente la trasformazione e l’individuazione dei soci accomandatari.

Passo 5 — Assemblea davanti al notaio. La delibera richiede l’atto pubblico. Nel verbale devono risultare: l’approvazione della trasformazione, l’adozione dei patti sociali della S.a.s., l’individuazione nominativa degli accomandatari e degli accomandanti, il conferimento dei poteri di amministrazione, la ragione sociale (che nella S.a.s. deve contenere il nome di almeno un accomandatario) e — punto decisivo — la dichiarazione espressa di consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata, con richiamo esplicito all’art. 2500-sexies, quarto comma, c.c.

Passo 6 — Iscrizione nel registro delle imprese. La trasformazione ha effetto dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari. Da quel momento l’operazione è opponibile ai terzi e, simmetricamente, i terzi possono farla valere contro i soci.

Passo 7 — Gestione della fase successiva. Comunicazioni a banche, fornitori, controparti contrattuali; verifica delle clausole contrattuali che subordinano il rapporto alla forma societaria; aggiornamento delle posizioni nei giudizi pendenti. Su quest’ultimo punto va ricordato che, per il principio di continuità, i processi proseguono senza interruzione e l’indicazione della vecchia denominazione negli atti non è di per sé causa di nullità, purché non ingeneri incertezza sull’identificazione della parte.

I punti dove più spesso si sbaglia sono tre.

Il primo errore è considerare la trasformazione uno scudo. È esattamente il contrario: la trasformazione regressiva non riduce l’esposizione, la estende ai patrimoni personali degli accomandatari. Chi la propone come strumento di protezione dai creditori sta descrivendo l’operazione al rovescio.

Il secondo errore è distribuire male i ruoli. La qualifica di accomandante limita la responsabilità al conferimento, ma solo finché l’accomandante resta fuori dall’amministrazione. L’art. 2320 c.c. è rigoroso: l’accomandante che tratta o conclude affari in nome della società senza procura speciale assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali. Nominare formalmente accomandante il socio che di fatto continua a gestire l’impresa è una costruzione fragile.

Il terzo errore è ignorare il profilo concorsuale. La S.a.s. che supera le soglie dimensionali è assoggettabile a liquidazione giudiziale, e l’art. 256 del Codice della crisi prevede che l’apertura della procedura nei confronti della società produca l’apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Non serve accertare un’autonoma insolvenza del socio: l’effetto è automatico.


Verifiche sul campo

Due esempi di calcolo, costruiti su dati realistici, mostrano il funzionamento concreto della disciplina. Sono esercizi dimostrativi, non casi seguiti dallo Studio.

Primo esempio di applicazione — l’estensione ai debiti pregressi.

Situazione di partenza: Gamma S.r.l., capitale sociale 18.000 €, due soci al 50%. Debiti verso fornitori per 142.700 €, tutti sorti tra il 2023 e il 2025. Debito bancario residuo 61.300 €, assistito da fideiussione personale di un solo socio. Patrimonio netto negativo per 47.900 €.

Sviluppo: il 14 aprile viene deliberata la trasformazione in Gamma S.a.s.; il socio A diventa accomandatario, il socio B accomandante. Iscrizione nel registro delle imprese il 22 aprile, data dalla quale l’operazione ha effetto.

Esito: dal 22 aprile il socio A risponde illimitatamente non solo dei debiti che la S.a.s. contrarrà in futuro, ma anche dei 142.700 € verso i fornitori e dei 61.300 € verso la banca, per un totale di 204.000 €, benché tutti anteriori alla trasformazione. Prima dell’operazione la sua esposizione personale era limitata ai 9.000 € di quota. Il socio B resta esposto per il solo conferimento, a condizione di non ingerirsi nell’amministrazione. Si noti l’asimmetria: il socio A, che non aveva prestato alcuna fideiussione, si trova ora garante di tutto; il socio B, pur essendo stato il garante della banca, mantiene per quella sola posizione la propria obbligazione fideiussoria, che la trasformazione non modifica.

Secondo esempio di applicazione — l’aggressione del patrimonio del socio.

Situazione di partenza: Delta S.a.s., risultante dalla trasformazione di Delta S.r.l. iscritta il 3 marzo. Un fornitore ha ottenuto decreto ingiuntivo esecutivo contro Delta S.r.l. per 46.300 € il 9 gennaio precedente, relativo a forniture del 2024.

Sviluppo: il creditore notifica atto di precetto alla società il 6 maggio. Decorsi i dieci giorni senza pagamento, procede a pignoramento presso terzi sui conti della società, che il 30 maggio risulta positivo per soli 3.150 €. Il 12 giugno il creditore notifica precetto all’accomandatario per la differenza di 43.150 €, oltre accessori.

Esito: l’accomandatario può eccepire il beneficio di preventiva escussione previsto dall’art. 2304 c.c., richiamato per la S.a.s. dall’art. 2318 c.c., proponendo opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. L’esito dipende da un accertamento di fatto: un pignoramento presso terzi parzialmente positivo non dimostra da solo l’incapienza del patrimonio sociale, perché la società potrebbe disporre di altri beni. Se però il creditore documenta l’assenza di beni mobili, immobili e crediti ulteriori, la condizione dell’azione esecutiva contro il socio è integrata. Va aggiunto un dato di calendario spesso trascurato: se un termine di impugnazione o di opposizione cade nel periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto, opera la sospensione feriale, e il computo va rifatto di conseguenza.


Casi particolari

Esistono situazioni che escono dalla regola generale e che richiedono un’analisi dedicata.

Primo caso: la trasformazione in società semplice. Alcuni tentano il passaggio da S.r.l. a società semplice, tipo non commerciale e quindi teoricamente non assoggettabile a liquidazione giudiziale. La giurisprudenza di legittimità ha però affermato la fallibilità della società semplice derivante dalla trasformazione regressiva di una società commerciale che prosegua di fatto nell’esercizio di un’attività d’impresa, riqualificandola come società irregolare o di fatto. Le pronunce n. 10302 e n. 23174 del 2020 si muovono su questa linea. L’etichetta formale non prevale sull’attività effettivamente esercitata.

Secondo caso: l’accomandante che si ingerisce. L’art. 2320 c.c. prevede la responsabilità illimitata dell’accomandante che contravviene al divieto di amministrare. Ma i confini sono più stretti di quanto si creda. Con l’ordinanza n. 8048 del 26 marzo 2025 la Cassazione ha chiarito che la sottoscrizione di una scrittura privata con cui l’accomandante riconosce un debito sociale e si impegna a ripianarlo non integra ingerenza gestoria: serve un’attività di direzione degli affari sociali con influenza decisiva o quantomeno rilevante sull’amministrazione. Viceversa, chi emette assegni sul conto sociale firmando per conto della società assume la responsabilità illimitata, come affermato già dalla sentenza n. 23651 del 6 novembre 2014.

Terzo caso: il socio che esce dopo la trasformazione. Cedere la quota di accomandatario non cancella il passato. La responsabilità verso i terzi per le obbligazioni sociali si protrae fino al momento in cui lo scioglimento del rapporto sociale è iscritto nel registro delle imprese o portato altrimenti a conoscenza del terzo. Inoltre, ai fini concorsuali, il socio già illimitatamente responsabile resta esposto all’apertura della liquidazione giudiziale in estensione entro un anno dalla cessazione della responsabilità illimitata, purché l’insolvenza riguardi debiti esistenti a quella data.

Quarto caso: la trasformazione in presenza di esecuzioni già avviate. La continuità dei rapporti giuridici comporta che le procedure esecutive pendenti contro la S.r.l. proseguano contro la S.a.s. senza necessità di rinnovare gli atti. Il creditore, però, per aggredire il patrimonio personale dell’accomandatario deve rispettare la sequenza dell’art. 2304 c.c. e affrontare il tema, non pacifico, dell’estensione soggettiva del titolo esecutivo formatosi quando la società era ancora a responsabilità limitata. È il terreno naturale dell’opposizione all’esecuzione.

In questa materia la continuità della difesa conta più della singola eccezione: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e questo consente di tenere insieme, dall’inizio, la strategia societaria e la difesa esecutiva del socio esposto.

Quinto caso: la società già in stato di crisi o di insolvenza. Quando la S.r.l. presenta indicatori di squilibrio patrimoniale o finanziario, la trasformazione regressiva non è una scelta neutra sul piano della responsabilità degli amministratori. L’art. 2486 c.c. disciplina i doveri gestori dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, imponendo una gestione conservativa del patrimonio sociale, e il Codice della crisi impone all’imprenditore l’adozione di assetti adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi. Deliberare la trasformazione per evitare la ricapitalizzazione, e proseguire l’attività ordinaria come se nulla fosse, espone su due fronti: gli amministratori per la prosecuzione dell’attività in violazione dei doveri conservativi, i nuovi accomandatari per l’intero passivo pregresso. Va precisato che l’art. 2482-ter c.c. rende la trasformazione un’alternativa pienamente legittima alla ricapitalizzazione e allo scioglimento; il problema non è la legittimità dell’operazione in sé, ma la coerenza tra l’operazione e la reale situazione dell’impresa.

Sesto caso: la trasformazione con procedure di regolazione della crisi pendenti. L’art. 2499 c.c. ammette la trasformazione in pendenza di procedura concorsuale solo se non vi sono incompatibilità con le finalità o lo stato della procedura. In termini operativi, se la società ha depositato una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, o è già in composizione negoziata, l’operazione va valutata insieme agli organi della procedura e all’esperto nominato: una modifica del regime di responsabilità dei soci incide sulle prospettive di soddisfacimento dei creditori e non può essere decisa in autonomia.

Settimo caso: il socio che entra dopo la trasformazione. Chi acquista una quota di accomandatario in una S.a.s. già trasformata non beneficia di alcuna protezione rispetto al passato. La responsabilità illimitata dell’accomandatario riguarda le obbligazioni sociali in quanto tali, non solo quelle sorte dopo il suo ingresso. Chi valuta l’acquisto di una partecipazione in una S.a.s. deve quindi svolgere una verifica del passivo con lo stesso rigore che userebbe per un’acquisizione d’azienda, perché il rischio che assume non è limitato al prezzo pagato.

Ottavo caso: i rapporti di lavoro e i contratti in corso. La continuità dei rapporti giuridici opera anche verso i lavoratori dipendenti e le controparti contrattuali. I rapporti proseguono senza soluzione di continuità, con conservazione dell’anzianità e di tutti i diritti maturati. Alcuni contratti, però, contengono clausole che attribuiscono alla controparte facoltà di recesso o di risoluzione in caso di modifica della forma societaria o della compagine: sono clausole da individuare prima della delibera, non dopo aver ricevuto la comunicazione di recesso.


Come si muovono i creditori dopo la trasformazione

Conoscere la sequenza tipica dell’azione del creditore consente di anticiparla. In termini operativi, la progressione è quasi sempre la stessa.

Il creditore munito di titolo verifica anzitutto la visura camerale aggiornata. La trasformazione iscritta nel registro delle imprese è un’informazione pubblica: la sola lettura della visura gli comunica che esistono soci illimitatamente responsabili e che, per legge, rispondono anche del pregresso. Da quel momento la sua strategia cambia, perché il perimetro dei beni aggredibili si è ampliato.

Il secondo passaggio è la ricerca dei beni. L’accesso alle banche dati previsto dall’art. 492-bis c.p.c. consente di individuare rapporti bancari, crediti verso terzi, retribuzioni e beni mobili registrati sia della società sia del socio. È un’attività rapida e poco costosa, che precede il pignoramento.

Il terzo passaggio è l’esecuzione sul patrimonio sociale. Il creditore avveduto la avvia comunque, anche quando la ritiene infruttuosa, perché è la condizione dell’azione esecutiva contro il socio. La scelta della forma di pignoramento non è casuale: un pignoramento presso terzi negativo, da solo, non dimostra l’incapienza del patrimonio sociale, mentre un verbale di pignoramento mobiliare negativo presso la sede è un elemento probatorio più solido.

Il quarto passaggio è il precetto al socio accomandatario, seguito dal pignoramento immobiliare o presso terzi sui suoi beni personali. È qui che si concentra la difesa: verifica della validità e dell’estensione soggettiva del titolo, rispetto della sequenza di preventiva escussione, regolarità delle notifiche, computo dei termini.

Il quinto passaggio, eventuale, è il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale della società, con l’effetto di estensione automatica ai soci illimitatamente responsabili previsto dall’art. 256 del Codice della crisi. È l’esito più gravoso e, paradossalmente, il più rapido: non richiede di dimostrare l’insolvenza personale del socio.

Ogni passaggio ha un contro-passaggio difensivo. La difesa efficace non comincia quando arriva il precetto, ma quando si ricostruisce il passivo prima della delibera.


Domande frequenti

Se trasformo la mia S.r.l. in S.a.s., i debiti della S.r.l. spariscono? No. La società resta la stessa e i debiti restano tutti, per intero, con le stesse scadenze e le stesse garanzie. Cambia solo la forma organizzativa. In più, si aggiunge la responsabilità personale e illimitata dei soci accomandatari, che si estende anche ai debiti sorti prima dell’operazione. Dal punto di vista dei creditori, la trasformazione regressiva è un miglioramento della loro posizione, non un peggioramento: alla garanzia del patrimonio sociale si somma quella dei patrimoni personali.

I creditori possono opporsi alla trasformazione da S.r.l. a S.a.s.? Non è previsto un diritto di opposizione dei creditori sociali per la trasformazione omogenea regressiva, a differenza di quanto accade per la trasformazione eterogenea. La ragione è che l’operazione amplia la garanzia patrimoniale a loro disposizione. Resta salva la possibilità di far valere, con gli strumenti ordinari, eventuali atti distrattivi compiuti in occasione dell’operazione: ma è l’atto dispositivo a essere attaccabile, non la trasformazione in sé.

Posso diventare accomandante per non rispondere dei debiti pregressi? La responsabilità illimitata per i debiti anteriori colpisce chi con la trasformazione assume responsabilità illimitata, cioè gli accomandatari. L’accomandante risponde nei limiti del conferimento. Ma la qualifica formale non basta: se l’accomandante amministra di fatto, tratta o conclude affari in nome della società, l’art. 2320 c.c. gli attribuisce responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali, comprese quelle anteriori al suo comportamento.

Il creditore può pignorare subito la mia casa dopo la trasformazione? No, non immediatamente. Opera il beneficio di preventiva escussione: il creditore sociale deve prima agire infruttuosamente sui beni della società. Il beneficio, però, riguarda la sola fase esecutiva e non impedisce al creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di un titolo contro il socio, né di iscrivere ipoteca giudiziale. In pratica, il socio guadagna tempo e un’eccezione processuale, non un’immunità.

Ho firmato una fideiussione per la S.r.l.: la trasformazione mi libera? No. La fideiussione è un rapporto autonomo tra garante e creditore, che la vicenda modificativa della società non tocca. La Cassazione, con l’ordinanza n. 5017 del 17 febbraio 2023, ha escluso che la sola trasformazione societaria determini la liberazione del garante ai sensi dell’art. 1956 c.c. Chi era garante prima resta garante dopo, e se diventa anche accomandatario cumula i due titoli di responsabilità.

Cosa succede se la S.a.s. viene poi assoggettata a liquidazione giudiziale? L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società produce, ai sensi dell’art. 256 del Codice della crisi, l’apertura della procedura anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, senza che occorra accertare una loro autonoma insolvenza. È l’esito che rende la trasformazione regressiva un’operazione da valutare con estrema prudenza quando la società è già in difficoltà: l’accomandatario non rischia solo il pignoramento, rischia una procedura concorsuale personale.


Il quadro giurisprudenziale

Di seguito i riferimenti che orientano la materia, con il principio riformulato e la ragione della sua rilevanza per la trasformazione regressiva di una società indebitata.

Cass. civ., Sez. I, 14 dicembre 2006, n. 26826. La trasformazione non estingue un soggetto per crearne un altro: è una vicenda evolutiva e modificativa del medesimo ente, che non incide sui rapporti sostanziali e processuali preesistenti. Rilevanza: è la base del principio di continuità. Nessun debito della S.r.l. si estingue con il passaggio a S.a.s.

Cass. civ., 2007, n. 9569. Il principio per cui la trasformazione non dà luogo a un ente nuovo vale anche per il fenomeno inverso, cioè per la trasformazione regressiva da società di capitali a società di persone. Rilevanza: chiude ogni argomento fondato su una presunta “nuova società” priva del passivo pregresso.

Cass. civ., Sez. I, 2011, n. 13467. Ribadisce che la variazione di assetto e struttura organizzativa non incide sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all’originaria organizzazione societaria. Rilevanza: i giudizi pendenti contro la S.r.l. proseguono contro la S.a.s. senza interruzione.

Cass. civ., Sez. I, ord. 19 giugno 2023, n. 17473. In tema di trasformazione progressiva, la liberazione dei soci illimitatamente responsabili dai debiti anteriori richiede una comunicazione formale della società ai creditori: il consenso di questi ultimi non può essere presunto. Rilevanza: mostra quanto sia rigoroso il sistema quando si tratta di alleggerire la posizione dei soci; nella direzione regressiva, invece, l’aggravamento opera automaticamente.

Cass. civ., Sez. III, ord. 5 maggio 2025, n. 11819. In assenza della comunicazione formale prevista dall’art. 2500-quinquies, secondo comma, c.c., non è nemmeno ipotizzabile il meccanismo di consenso implicito fondato sulla mancata opposizione dei creditori. Rilevanza: conferma l’orientamento più recente sull’asimmetria tra le due direzioni della trasformazione.

Cass. civ., Sez. I, ord. 17 febbraio 2023, n. 5017. La trasformazione della società debitrice non determina di per sé la liberazione del fideiussore ai sensi dell’art. 1956 c.c. Rilevanza: le garanzie personali già prestate sopravvivono all’operazione e si sommano alla nuova responsabilità da accomandatario.

Cass. civ., Sez. III, 3 marzo 2023, n. 6384. L’azione revocatoria ordinaria non può essere esercitata contro atti endosocietari rappresentati da delibere modificative dello statuto, privi di effetti esterni sulla garanzia patrimoniale generale; resta esercitabile contro gli atti esterni della società. Rilevanza: delimita il perimetro delle reazioni dei creditori all’operazione societaria, che vanno indirizzate agli atti dispositivi e non alla delibera in quanto tale.

Trib. Milano, 12 novembre 2024, n. 9767. Non è ammissibile la revocatoria delle delibere assembleari di società di capitali che abbiano natura di atto societario interno. Rilevanza: conferma nella giurisprudenza di merito la linea tracciata dalla Suprema Corte.

Cass. civ., Sez. III, ord. 16 ottobre 2020, n. 22629. Il beneficio della preventiva escussione opera esclusivamente nella fase esecutiva e non impedisce al creditore di agire in cognizione contro il socio illimitatamente responsabile. Rilevanza: è la ragione per cui l’accomandatario può ricevere un decreto ingiuntivo personale ben prima che il patrimonio sociale sia esaurito.

Cass. civ., 2017, n. 279. Il beneficium excussionis dei soci illimitatamente responsabili di società di persone opera solo in sede esecutiva. Rilevanza: consolida l’orientamento e riduce lo spazio delle eccezioni proponibili in sede di cognizione.

Cass. civ., Sez. III, 15 luglio 2005, n. 15036. L’opposizione del socio al precetto notificato sulla base del titolo formatosi contro la società, fondata sulla mancata osservanza dell’art. 2304 c.c., si qualifica come opposizione all’esecuzione, attenendo a una condizione dell’azione esecutiva. Rilevanza: individua il rimedio corretto e il rito da seguire, evitando errori di qualificazione che costano la difesa.

Cass. civ., 2011, n. 5136. L’esito negativo del pignoramento presso terzi non è di per sé idoneo a dimostrare l’incapienza del patrimonio sociale, potendo la società disporre di altri beni. Rilevanza: è l’argomento centrale dell’opposizione dell’accomandatario aggredito troppo presto.

Cass. civ., Sez. I, 16 marzo 2018, n. 6650. I debiti assunti dalla società di persone non sono debiti personali dei soci illimitatamente responsabili: la loro obbligazione ha natura di garanzia ex lege. Rilevanza: incide sulla qualificazione della posizione del socio e sui rapporti tra massa dei creditori sociali e creditori particolari.

Cass. civ., Sez. I, ord. 26 marzo 2025, n. 8048. L’accomandante assume responsabilità illimitata solo se compie atti gestori con influenza decisiva o rilevante sull’amministrazione; il riconoscimento di un debito sociale non basta. Rilevanza: definisce il confine della protezione di cui gode il socio accomandante dopo la trasformazione.

Cass. civ., Sez. I, 6 novembre 2014, n. 23651. L’accomandante che emette assegni sul conto sociale firmando per conto della società assume responsabilità illimitata e solidale ed è soggetto all’estensione della procedura concorsuale. Rilevanza: esempio concreto del comportamento che vanifica la scelta del ruolo di accomandante.

Cass. civ., Sez. I, 27 giugno 2018, n. 16984. L’accomandante ingeritosi nell’amministrazione assume la veste di socio illimitatamente responsabile, con conseguente estensione della procedura concorsuale aperta nei confronti della società. Rilevanza: collega il profilo civilistico a quello concorsuale.

Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. 25 febbraio 2019, n. 5428. L’accomandatario risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali per la mera titolarità dei poteri connessi alla qualifica, indipendentemente dall’esercizio effettivo degli stessi. Rilevanza: elimina l’argomento dell’accomandatario “solo formale”.

Cass. civ., Sez. V, ord. 23 giugno 2025, n. 16878. La responsabilità del socio illimitatamente responsabile verso i terzi si estende fino al giorno dello scioglimento del rapporto sociale e riguarda anche le obbligazioni sorte e divenute esigibili durante la partecipazione. Rilevanza: misura la finestra temporale di esposizione di chi entra ed esce dalla compagine.

Cass. civ., Sez. V, ord. 8 gennaio 2025, n. 326. Il socio che cede la propria quota risponde verso i terzi delle obbligazioni sorte fino all’iscrizione della cessione nel registro delle imprese, o fino al momento anteriore di conoscenza da parte del terzo. Rilevanza: la pubblicità commerciale governa il momento in cui cessa l’esposizione personale.

Cass. civ., 2020, nn. 10302 e 23174. È configurabile l’assoggettabilità a procedura concorsuale della società semplice derivante da trasformazione regressiva di una società commerciale che prosegua nell’esercizio di un’attività d’impresa. Rilevanza: chiude la scorciatoia della trasformazione in società semplice come tecnica di sottrazione alle procedure.

Trib. Torino, 12 giugno 2025. Riconosce la legittimazione del socio illimitatamente responsabile di società di persone ad accedere “in proprio” alla liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 ss. del Codice della crisi. Rilevanza: indica una via d’uscita concreta per l’accomandatario travolto dai debiti sociali pregressi.

Trib. Matera, 23 ottobre 2024. Ammette alla liquidazione controllata il socio accomandatario, valorizzando la concreta inattività della società pur astrattamente assoggettabile a liquidazione giudiziale. Rilevanza: conferma che il perimetro tra procedure maggiori e minori va verificato sui fatti, non sulle etichette.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene sia prima della trasformazione, quando l’operazione è ancora reversibile, sia dopo, quando i creditori hanno già iniziato ad aggredire il patrimonio personale del socio. In concreto:

  1. Ricostruiamo analiticamente il passivo pregresso della S.r.l., distinguendo debiti scaduti, contestati, garantiti e muniti di titolo esecutivo, e quantifichiamo l’esposizione che ciascun futuro accomandatario assumerebbe.
  2. Verifichiamo lo stato delle procedure esecutive in corso, esaminando titoli, atti di precetto e relate di notifica, per stabilire se la trasformazione aggravi posizioni già compromesse.
  3. Predisponiamo la relazione degli amministratori prevista dall’art. 2500-sexies c.c. con contenuto effettivo, documentando l’informativa resa ai soci sull’estensione della responsabilità ai debiti anteriori.
  4. Strutturiamo la delibera e i patti sociali della S.a.s., curando la formalizzazione del consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata e la corretta ripartizione tra accomandatari e accomandanti.
  5. Confrontiamo la trasformazione con le alternative: ricapitalizzazione, composizione negoziata, strumenti di regolazione della crisi, liquidazione ordinaria, e mettiamo per iscritto gli effetti di ciascuna opzione sul patrimonio personale dei soci.
  6. Proponiamo opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. quando il creditore aggredisce l’accomandatario senza aver escusso il patrimonio sociale, eccependo la violazione dell’art. 2304 c.c. richiamato dall’art. 2318 c.c.
  7. Contestiamo l’attribuzione della responsabilità illimitata all’accomandante quando il creditore deduce un’ingerenza gestoria che non raggiunge la soglia dell’influenza decisiva sull’amministrazione.
  8. Impugniamo decreti ingiuntivi e atti esecutivi notificati al socio, verificando la formazione del titolo, la legittimazione soggettiva e il rispetto dei termini, compresa la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
  9. Costruiamo, quando ne ricorrono i presupposti, il percorso di sovraindebitamento del socio accomandatario, valutando concordato minore e liquidazione controllata con l’obiettivo dell’esdebitazione.
  10. Assistiamo l’impresa nella composizione negoziata della crisi, quando la difficoltà è reversibile e la trasformazione sarebbe una risposta sbagliata a un problema di continuità aziendale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

L’abilitazione più pertinente a questa materia è quella di cassazionista. Le questioni che nascono dalla trasformazione regressiva — l’estensione soggettiva del titolo esecutivo, i limiti del beneficio di preventiva escussione, la soglia dell’ingerenza dell’accomandante — sono tutte questioni di diritto che possono arrivare fino al giudizio di legittimità, e la difesa viene impostata fin dal primo atto con la consapevolezza di doverla poter sostenere davanti alla Corte di cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna discontinuità tra il primo grado e l’ultimo. A questa competenza si affianca quella dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, che consente di valutare l’operazione societaria dentro il quadro degli strumenti previsti dal Codice della crisi anziché come scelta isolata.

Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: la ricostruzione contabile del passivo pregresso e la strategia processuale vengono costruite insieme, perché in questa materia il numero e la data di insorgenza di ciascun debito decidono l’esito della difesa.


In sintesi

La trasformazione regressiva da S.r.l. a S.a.s. è un’operazione legittima, ma non è uno scudo: è un’assunzione di rischio personale. I debiti pregressi restano integralmente in capo alla società e, per effetto dell’art. 2500-sexies, quarto comma, c.c., diventano aggredibili anche sul patrimonio personale di chi assume la veste di accomandatario. Prima di deliberare occorre quantificare esattamente quell’esposizione; dopo aver deliberato, occorre presidiare ogni passaggio dell’azione esecutiva che i creditori indirizzeranno al socio.

È esattamente il perimetro in cui lo Studio Monardo è attrezzato a intervenire. La materia richiede insieme la capacità di reggere una questione di diritto fino all’ultimo grado — competenza propria dell’avvocato cassazionista — e la conoscenza degli strumenti di regolazione della crisi, che l’Avvocato esercita come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come professionista fiduciario di un OCC. Sono le stesse competenze che servono quando la scelta non è più tra trasformare o non trasformare, ma tra difendere il patrimonio del socio e perderlo.

📩 Non aspettare l’atto di precetto: se la trasformazione è in discussione o già avvenuta, contatta oggi stesso lo Studio Monardo — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO