Impresa Con Debiti E Conferimento In Altra Società: I Rischi Di Elusione

Perché qui contano più le sentenze della lettera della legge

Il conferimento di un’azienda, o di un ramo d’azienda, in un’altra società è un’operazione straordinaria assolutamente lecita. Il codice civile la disciplina, il notaio la riceve, il registro delle imprese la iscrive. Eppure, quando a compierla è un’impresa che ha debiti scaduti, alle spalle di quell’atto formalmente perfetto si apre un contenzioso che nessuna norma risolve da sola: i creditori sostengono che l’operazione ha svuotato la garanzia patrimoniale, l’imprenditore replica che si è trattato di una riorganizzazione fisiologica, e a decidere chi ha ragione sono i giudici, caso per caso, con criteri che le norme non scrivono.

È esattamente questo il punto. Gli articoli 2901, 2560, 2740 del codice civile e gli articoli 163-170 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) dicono poco più dei presupposti generali. Tutto il resto — quando il conferimento è “pregiudizievole”, quando le quote ricevute in cambio bastano a escludere il danno, quando la conferitaria risponde dei debiti del conferente, quando l’operazione scivola dal civile al penale — è stato costruito dalla Corte di Cassazione, e in larga parte riscritto tra il 2023 e il 2026. Chi valuta oggi un conferimento senza conoscere gli orientamenti degli ultimi due anni sta lavorando su una mappa vecchia: le decisioni che seguono sono quelle che, tradotte in conseguenze pratiche, determinano se l’operazione reggerà o verrà dichiarata inefficace.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo perimetro. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e le controversie su conferimenti e revocatorie sono per definizione controversie che non si chiudono in primo grado: si decidono in appello e spesso in Cassazione, dove serve continuità di difensore e di strategia. È inoltre Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: cioè abilitato proprio a distinguere la riorganizzazione legittima di un’impresa in difficoltà — che il legislatore incentiva — dall’operazione che sottrae attivo ai creditori, che il legislatore sanziona. Sono due facce dello stesso problema e richiedono lo stesso tipo di competenza tecnica.

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Il quadro normativo in breve: su cosa si sono pronunciati i giudici

Prima di leggere le sentenze serve sapere su quali norme si sono innestate. Sono poche e vanno tenute distinte, perché ciascuna apre una porta diversa per il creditore.

L’art. 2740 c.c. stabilisce il principio-base: il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Ogni atto che riduce quel patrimonio senza contropartita adeguata è potenzialmente aggredibile. È la norma-madre di tutto il ragionamento.

L’art. 2901 c.c. disciplina l’azione revocatoria ordinaria (la vecchia actio pauliana): il creditore può chiedere che sia dichiarato inefficace nei suoi confronti l’atto di disposizione con cui il debitore ha pregiudicato le sue ragioni. Servono tre elementi: un credito (anche non ancora esigibile), il pregiudizio patrimoniale (eventus damni) e l’elemento soggettivo, che cambia a seconda che l’atto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito e a seconda che sia a titolo gratuito o oneroso. Il termine per agire è di cinque anni dall’atto.

L’art. 2560 c.c. regola i debiti dell’azienda ceduta: l’alienante non è liberato verso i creditori se questi non vi consentono, e l’acquirente risponde in solido dei debiti anteriori al trasferimento se risultano dai libri contabili obbligatori. È la norma che il creditore invoca per agire direttamente contro la società conferitaria. Si applica anche al conferimento, che è una species del trasferimento d’azienda.

L’art. 2558 c.c. disciplina invece la successione nei contratti aziendali non ancora esauriti: è un binario diverso dal 2560 e, come vedremo, la distinzione tra “debito puro” e “debito che nasce da un contratto in corso” produce esiti opposti.

Gli artt. 163-170 CCII governano le azioni del curatore dopo l’apertura della liquidazione giudiziale: atti a titolo gratuito inefficaci di diritto (art. 163), pagamenti anticipati (art. 164), revocatoria ordinaria esercitata dal curatore (art. 165, che rinvia al 2901 c.c.), revocatoria concorsuale vera e propria (art. 166), retrodatazione del periodo sospetto in caso di consecuzione di procedure (art. 170). Il periodo sospetto è di un anno per gli atti “anomali” — tra cui gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni sono sproporzionate oltre un quarto — e di sei mesi per gli atti normali, con onere della prova della scientia decoctionis a carico del curatore.

Sul versante sanzionatorio, infine, restano sullo sfondo due fattispecie: la bancarotta fraudolenta patrimoniale (oggi artt. 322 ss. CCII, già art. 216 l. fall.), quando al conferimento segue la liquidazione giudiziale, e l’art. 11 del D.Lgs. 74/2000 sulla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, quando i debiti aggirati sono erariali.

Sei norme, nessuna delle quali risponde alla domanda pratica dell’imprenditore: il mio conferimento regge o no? La risposta è tutta nella giurisprudenza.


L’orientamento consolidato: il conferimento è un atto dispositivo, punto

La prima cosa che un imprenditore si sente dire quando propone un conferimento è che “non si tratta di una vendita, i beni restano in famiglia, la società che li riceve è mia”. Sul piano giuridico questa impostazione non ha mai retto, e la Cassazione lo ha ribadito con una compattezza che non lascia margini.

Il conferimento in società è aggredibile con la revocatoria

La Suprema Corte ha chiarito che il negozio di conferimento di beni in società è pienamente soggetto ad azione revocatoria ordinaria, e che dichiararlo inefficace non significa toccare la validità del contratto costitutivo della società: sono due piani distinti, e quindi non c’è alcuna interferenza con l’art. 2332 c.c., che limita tassativamente le cause di nullità delle società di capitali. È il principio affermato da Cass. civ. n. 10929/2025, che chiude una linea difensiva molto usata — “attaccando il conferimento attaccate la società, e la società non si può annullare” — riconducendola alla sua reale portata.

Il principio, calato nella pratica, significa che: il fatto che il conferimento sia confluito in un atto costitutivo o in un aumento di capitale non lo mette al riparo. Il creditore non chiede che la società sparisca; chiede che quel bene, per lui e solo per lui, continui a essere considerato come se fosse rimasto nel patrimonio del debitore. E su quel bene potrà pignorare.

La revoca colpisce il conferimento anche quando il conferente è il socio-amministratore

Il caso deciso da Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17689/2025 è la fotografia dell’operazione tipo: un debitore trasferisce i propri beni immobili in una società da lui stesso amministrata, e una banca creditrice agisce in revocatoria. La Corte ha confermato l’inefficacia del conferimento, precisando tre punti operativi di grande peso. Primo: i soggetti necessari del giudizio sono soltanto il debitore conferente e la società conferitaria, non gli altri soci della beneficiaria, che non devono essere citati. Secondo: la competenza appartiene al tribunale ordinario e non alla sezione specializzata in materia di impresa, perché la revocatoria non contesta la validità dell’atto societario ma la sua efficacia verso un singolo creditore. Terzo, e più importante: l’identità sostanziale tra chi conferisce e chi gestisce la conferitaria non è una difesa, è un indizio a carico.

In altre parole, se ti trovi in questa situazione: la struttura “conferisco alla mia srl, di cui sono amministratore unico” non complica la vita del creditore, gliela semplifica. Riduce il numero di parti da citare e rende quasi automatica la prova dell’elemento soggettivo del terzo, perché la conoscenza del debitore e quella della società coincidono nella stessa persona fisica.

Anche il conferimento di partecipazioni rientra nel perimetro

Non serve che oggetto del conferimento sia un immobile o un’azienda. Il Tribunale di Venezia, con sentenza dell’8 maggio 2025, ha riconosciuto revocabile ex art. 2901 c.c. il conferimento, in una società di persone, dell’intero pacchetto azionario di una società di capitali detenuto dal debitore. È una decisione di merito, ma segnala con chiarezza dove sta andando la giurisprudenza: qualunque asset di valore che esce dal patrimonio del debitore e entra in un veicolo societario è aggredibile, quale che sia la sua natura giuridica.

La soglia dell’elemento oggettivo è bassa, molto più bassa di quanto si creda

Due pronunce recenti hanno abbassato ulteriormente l’asticella. Cass. civ. n. 9625/2025 ha affermato che, ai fini della revocatoria, è sufficiente l’esistenza del debito, senza che occorra la sua concreta esigibilità: non serve che il credito sia scaduto, né che sia stato accertato con un titolo. E Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25407/2024 ha precisato che oggetto di revoca possono essere non solo gli atti di alienazione, ma anche quelli che comportano l’assunzione di debiti, perché anche questi incidono sulla consistenza futura del patrimonio.

La traduzione pratica è brutale: l’imprenditore che conferisce l’azienda “prima che i creditori si muovano”, contando sul fatto che nessuno ha ancora un decreto ingiuntivo, sta costruendo su una premessa sbagliata. Basta che il credito esista — una fattura non pagata, una fideiussione rilasciata, un contratto in corso — perché l’azione sia esperibile.

Quanto all’elemento soggettivo, la conoscibilità basta

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13102 del 16 maggio 2025 ha ribadito che, per il consilium fraudis, è sufficiente la semplice conoscenza — o anche solo l’agevole conoscibilità — del pregiudizio arrecato ai creditori, sia in capo al debitore sia in capo al terzo acquirente. Non occorre provare l’intenzione specifica di ledere la garanzia patrimoniale né una collusione tra le parti. Il che, nel conferimento con compagine sociale sovrapposta, rende la prova quasi in re ipsa.

Questo è il nucleo stabile. Da qui in poi comincia il terreno dove i giudici discutono, e dove si decidono davvero le cause.


Questione aperta n. 1 — “Ho ricevuto quote di pari valore: il patrimonio non si è ridotto, quindi non c’è danno”

La questione, come la pone chi la vive

È l’obiezione più frequente e, in astratto, la più sensata. Nel conferimento il conferente non regala nulla: cede un’azienda valutata, poniamo, 400.000 euro e riceve in cambio quote della conferitaria per un valore nominale equivalente. Sul piano contabile l’attivo non si è ridotto: un cespite è stato sostituito da una partecipazione. Dov’è il pregiudizio per il creditore?

Cosa hanno deciso i giudici

La giurisprudenza ha demolito questa impostazione ragionando non sul valore nominale, ma sulla aggredibilità concreta del bene.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11296 del 29 aprile 2025, pronunciandosi sui presupposti dell’eventus damni nelle revocatorie promosse dal curatore, ha delineato con precisione il criterio: non conta l’equivalenza formale delle poste, conta se il creditore, dopo l’atto, si trova in una condizione di maggiore difficoltà nel soddisfarsi. Il pregiudizio esiste anche quando il patrimonio è solo qualitativamente peggiorato, cioè quando beni facilmente liquidabili sono stati trasformati in beni di difficile realizzo.

Ed è precisamente ciò che accade nel conferimento d’azienda. Un capannone si pignora, si stima, si vende all’asta. Una quota di s.r.l. non quotata, minoritaria o comunque priva di mercato, formalmente si pignora ai sensi dell’art. 2471 c.c., ma trovare un acquirente a un’asta è un’altra storia: chi compra una partecipazione in una società che ha come unico asset l’azienda di un debitore in difficoltà, con un contenzioso in corso e nessun controllo garantito? Il valore di realizzo crolla.

Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10568 del 23 aprile 2025 ha aggiunto il tassello probatorio: quando l’atto è a titolo oneroso — e il conferimento lo è — il creditore deve provare la scientia fraudis anche del terzo acquirente, e il giudice deve motivare in modo adeguato su questo punto, pena il vizio di motivazione censurabile in Cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. È il vero campo di battaglia difensivo: non negare il pregiudizio, ma contestare la prova della consapevolezza della conferitaria.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12514 dell’11 maggio 2025 ha però precisato un limite che favorisce la difesa: non è sufficiente accertare la mera esistenza di un’esposizione debitoria al momento dell’atto revocando. Occorre verificare che quei crediti non siano stati successivamente soddisfatti e che siano stati effettivamente ammessi al passivo. Un’esposizione debitoria poi estinta non sorregge la revocatoria.

Dove sta il contrasto e cosa assumere prudenzialmente

Un contrasto vero e proprio non c’è: c’è una tensione tra chi valorizza l’equivalenza economica dello scambio e chi guarda alla liquidabilità concreta. L’orientamento nettamente prevalente è il secondo. Prudenzialmente va assunto che la ricezione di quote di valore nominale equivalente non esclude l’eventus damni, e che la difesa va costruita sulla prova della reale liquidabilità della partecipazione, non sulla sua valutazione peritale.

Cosa significa per te

Se il conferimento è già stato fatto, la difesa efficace non è la perizia che attesta la congruità del valore: è la dimostrazione che le quote ricevute sono state effettivamente aggredibili e realizzabili, per esempio perché quotate, perché esiste un mercato, perché il conferente ne detiene la maggioranza assoluta e quindi il controllo, perché sono state offerte in garanzia o messe a disposizione dei creditori. Se invece il conferimento non è ancora stato eseguito, la domanda da porsi non è “il valore è congruo?”, ma “il mio creditore potrà ricavare dalla quota quanto avrebbe ricavato dall’azienda?”: è questa la domanda a cui il giudice risponderà.

Ed è qui che il tipo di assistenza fa la differenza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta l’analisi del conferimento sugli stessi parametri che il giudice della revocatoria applicherà, verificando la liquidabilità delle quote e la sostenibilità della posizione prima che l’operazione produca effetti irreversibili.


Questione aperta n. 2 — “I debiti restano alla vecchia società: la conferitaria è pulita”

La questione, come la pone chi la vive

L’idea è semplice: conferisco l’azienda, i debiti non li conferisco, restano nel bilancio del conferente. La nuova società parte senza zavorra. È l’architettura che molti consulenti disegnano in buona fede. Funziona?

Cosa hanno deciso i giudici

Qui l’art. 2560, comma 2, c.c. gioca un ruolo ambivalente, e la Cassazione ha battuto entrambi i tasti.

Da un lato, la lettera della norma protegge la conferitaria. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 14020 del 26 maggio 2025 ha confermato con nettezza che l’iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente, e che tale responsabilità va esclusa per i debiti conosciuti in altro modo, data la natura eccezionale della disposizione. La stessa pronuncia ha precisato che non rileva né che il cessionario fosse a conoscenza di ulteriori debiti al momento dell’acquisto, né che la cessione sia frutto di un disegno fraudolento a danno dei creditori: per quelle ipotesi, ha detto la Corte, la tutela si trova negli ordinari rimedi generali — la revocatoria ordinaria e l’azione risarcitoria. È una precisazione importantissima, perché indica al creditore quale strada percorrere e al debitore quale rischio non ha evitato.

La sentenza ha anche ricostruito i due criteri che governano la materia: il vincolo dell’alienante permane verso i creditori anche quando i debiti siano assunti dall’acquirente, in coerenza con il principio di immodificabilità soggettiva del lato passivo dell’obbligazione senza consenso del creditore; e la responsabilità dell’acquirente è una responsabilità ex lege, che scatta per i debiti risultanti dalle scritture anche se non volontariamente assunti.

Dall’altro lato, però, la Corte ha costruito un correttivo antielusivo robusto. Cass. civ., Sez. III, n. 26450 del 13 settembre 2023 ha affermato che il principio di solidarietà tra cedente e cessionario va applicato considerando la finalità di protezione della norma, che consente di far prevalere il principio generale di responsabilità solidale quando emerga un uso della disposizione volto a perseguire scopi diversi da quelli per cui è stata introdotta. Nello stesso solco, Cass. civ., Sez. III, n. 29071 dell’11 novembre 2024 ha chiarito che l’applicazione della disciplina presuppone una reale alterità soggettiva tra cedente e cessionario: dove questa diversità manchi, la norma non può essere invocata come schermo. Già Cass. civ. n. 32134 del 10 dicembre 2019 aveva indicato che, in assenza di quel presupposto, l’interpretazione dev’essere orientata alla tutela del creditore, per neutralizzare operazioni distorsive o meramente strumentali.

E sul piano probatorio, Cass. civ. n. 13903 del 6 luglio 2020 ha stabilito che l’ordine di esibizione delle scritture contabili non può essere rimesso alla mera discrezionalità del giudice, perché altrimenti la tutela dei creditori sarebbe resa praticamente impossibile: il creditore che non ha accesso ai libri può ottenerne l’esibizione, e su quella base provare l’iscrizione del debito.

Va infine tenuta distinta l’ipotesi dei rapporti contrattuali in corso: Cass. civ. n. 8539 del 6 aprile 2018 ha chiarito che il regime dell’art. 2560, comma 2, si applica ai debiti considerati in sé, mentre quando l’obbligazione deriva da un contratto non ancora esaurito al tempo del trasferimento opera la successione nei contratti aziendali ex art. 2558 c.c., con conseguenze diverse e più ampie per il cessionario.

Dove sta il contrasto e cosa assumere prudenzialmente

Il contrasto è reale e riguarda proprio i casi di sovrapposizione soggettiva. Una linea applica rigidamente il requisito dei libri contabili; l’altra lo attenua quando la struttura è artificiosa. Prudenzialmente va assunto che, quando conferente e conferitaria fanno capo alle stesse persone, il requisito dell’iscrizione nei libri contabili non offre una protezione affidabile, e che il creditore avrà comunque a disposizione la revocatoria e l’azione risarcitoria, come espressamente indicato da Cass. 14020/2025.

Cosa significa per te

Lasciare i debiti nella società conferente non è una soluzione: è uno spostamento del problema. Se il debito risulta dalle scritture, la conferitaria risponde in solido per legge. Se non risulta, il creditore non è disarmato: agisce in revocatoria contro l’atto e, se ricorrono i presupposti, con l’azione risarcitoria contro chi ha organizzato l’operazione. La domanda giusta non è “come evito che i debiti seguano l’azienda”, ma “come rendo l’operazione difendibile davanti a un giudice che la esaminerà tra due o tre anni con il senno di poi”.


Questione aperta n. 3 — “Se poi arriva la liquidazione giudiziale, cosa succede al conferimento?”

La questione, come la pone chi la vive

Il conferimento è stato fatto. Mesi dopo, la società conferente — ormai svuotata — viene assoggettata a liquidazione giudiziale. L’operazione è ormai “vecchia”: può ancora essere messa in discussione?

Cosa hanno deciso i giudici

Sì, e con strumenti più incisivi di quelli del singolo creditore.

Il curatore dispone di due azioni in parallelo. Può esercitare la revocatoria ordinaria ex art. 165 CCII (già art. 66 l. fall.), che rinvia ai presupposti del 2901 c.c. ma nell’interesse della massa: è la strada battuta in Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11296 del 29 aprile 2025, relativa ad atti dispositivi compiuti da soci illimitatamente responsabili, dove la Corte ha precisato criteri di accertamento dell’eventus damni e distribuzione dell’onere probatorio. Può inoltre esercitare la revocatoria concorsuale ex art. 166 CCII, con periodo sospetto di un anno per gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni sono sproporzionate oltre un quarto e presunzione di conoscenza dello stato d’insolvenza a carico del terzo, ovvero di sei mesi per gli atti normali, con onere della prova a carico del curatore.

Due pronunce del 2025 hanno chiarito i confini temporali. Cass. civ. n. 11225 del 29 aprile 2025 ha confermato che, in presenza di consecuzione tra procedure, il dies a quo del periodo sospetto può risalire alla prima procedura concorsuale, secondo una lettura unitaria della crisi coerente con l’impianto del CCII — principio già anticipato da Cass. civ. n. 6508 del 3 marzo 2023. Cass. civ., ord. n. 14835 del 3 giugno 2025 ha invece confermato l’ultrattività della disciplina previgente per le procedure aperte prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi.

La traduzione pratica: il conferimento fatto “un anno prima” contando sullo scadere del periodo sospetto può ritrovarsi dentro la finestra revocabile se alla liquidazione giudiziale è preceduta un’altra procedura — un concordato non omologato, una composizione negoziata sfociata in insolvenza — perché il termine si retrodata.

Sul versante della competenza, Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 5089 del 26 febbraio 2025 ha risolto la questione per le operazioni straordinarie, distinguendo secondo chi agisce: la revocatoria promossa dal curatore rientra nel circuito concorsuale e appartiene al tribunale della procedura, mentre l’azione del singolo creditore segue regole proprie. In ogni caso, Cass. 17689/2025 ha ribadito che la revocatoria del conferimento proposta dal creditore individuale resta al tribunale ordinario, perché non investe la validità dell’atto societario.

Infine, l’elemento soggettivo per gli atti anteriori al credito: Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 1898 del 27 gennaio 2025 ha risolto il contrasto sulla “dolosa preordinazione” richiesta dall’art. 2901, comma 1, c.c., irrigidendo i requisiti probatori e valorizzando la natura eccezionale dell’azione quando colpisce atti anteriori al sorgere del credito, in quanto deroga al principio dell’art. 2740 c.c. Cass. civ. n. 10546/2025 ha per parte sua confermato che l’anteriorità dell’atto rispetto al credito non è di per sé preclusiva, potendo comunque configurarsi la dolosa preordinazione.

Dove sta il contrasto e cosa assumere prudenzialmente

Il contrasto sull’elemento soggettivo per gli atti anteriori al credito è stato composto dalle Sezioni Unite nel 2025. Resta invece incerto l’esatto perimetro della retrodatazione in caso di consecuzione tra procedure minori. Prudenzialmente va assunto che qualunque conferimento compiuto nei ventiquattro mesi che precedono l’apertura di una procedura concorsuale sarà esaminato dal curatore, e che il calcolo del periodo sospetto va fatto partendo dalla prima procedura della sequenza, non dall’ultima.

Cosa significa per te

Se l’impresa conferente è in difficoltà seria, il conferimento non chiude la partita: la apre. Con la liquidazione giudiziale entra in scena un soggetto — il curatore — che ha poteri istruttori, accesso alle scritture, legittimazione a agire per la massa e nessun interesse a transigere sotto costo. Il momento per valutare la tenuta dell’operazione è prima di compierla, non quando arriva la citazione del curatore.


La pronuncia più recente e rilevante: Cass. Sez. III, ord. n. 17689/2025

Tra le decisioni degli ultimi due anni, l’ordinanza n. 17689 del 2025 della Terza Sezione civile è quella che più direttamente riguarda l’operazione oggetto di questo articolo, perché decide un caso identico allo schema tipico e fissa regole processuali destinate a orientare tutti i contenziosi futuri.

Il contesto. Un debitore aveva trasferito i propri beni immobili in una società da lui stesso amministrata. Una banca creditrice aveva agito per far dichiarare inefficace il conferimento ai sensi dell’art. 2901 c.c. I giudici di merito avevano accolto la domanda; la società conferitaria aveva impugnato, sostenendo — tra l’altro — la necessaria partecipazione al giudizio di tutti i soci e l’appartenenza della controversia alla sezione specializzata in materia di impresa.

La motivazione, in linguaggio piano. La Corte ha rigettato il ricorso su entrambi i fronti. Sul litisconsorzio: poiché l’azione revocatoria non mira a caducare l’atto ma a renderlo inopponibile al creditore procedente, le uniche parti necessarie sono chi ha disposto del bene e chi lo ha ricevuto; gli altri soci della beneficiaria non subiscono direttamente gli effetti della pronuncia e quindi non vanno citati. Sulla competenza: la revocatoria non contesta la validità di una delibera o di un atto societario, ma la sua efficacia relativa nei confronti di un terzo creditore, e dunque non rientra tra le materie riservate alle sezioni imprese; decide il tribunale ordinario. La Corte ha inoltre confermato l’impostazione di merito quanto ai presupposti sostanziali: il trasferimento di immobili a una società amministrata dallo stesso debitore, in presenza di un’esposizione bancaria già maturata, integra sia l’eventus damni sia l’elemento soggettivo richiesto dalla norma.

Cosa cambia rispetto a prima. Tre cose, tutte pratiche.

La prima è una semplificazione processuale a favore del creditore. Prima dell’ordinanza, una delle strategie dilatorie più usate consisteva nell’eccepire la mancata citazione dei soci della conferitaria, con il rischio di integrazioni del contraddittorio, rinvii e nullità. Quella strada è ora sbarrata: il giudizio si incardina contro due sole parti e corre più velocemente.

La seconda è la chiusura della questione di competenza, che nei procedimenti recenti generava eccezioni preliminari, translationes iudicii e mesi persi. Combinata con il criterio distintivo fissato dalle Sezioni Unite n. 5089 del 26 febbraio 2025 — dove agisce il curatore, decide il tribunale della procedura concorsuale — il quadro è ora ordinato: creditore individuale al tribunale ordinario, curatore al tribunale della liquidazione giudiziale.

La terza, e la più significativa, è di sostanza probatoria: la Corte ha trattato la coincidenza soggettiva tra conferente e organo amministrativo della conferitaria come elemento che concorre a integrare i presupposti dell’azione, non come circostanza neutra. In un contenzioso su un conferimento “in casa”, quella coincidenza non va più considerata un dettaglio organizzativo: è il primo elemento su cui il creditore costruirà la domanda.

Il segnale complessivo è inequivoco. La giurisprudenza del 2025 ha reso l’azione revocatoria del conferimento più rapida, più semplice da incardinare e più facile da provare. Chi progetta oggi un’operazione di questo tipo con debiti aperti deve partire da qui.


I principi applicati ai casi reali

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati ipotetici, per mostrare come i principi giurisprudenziali appena esaminati operano in concreto. Non descrivono casi seguiti dallo Studio.

Simulazione 1 — Conferimento d’azienda con debito bancario già maturato

Situazione. Una s.r.l. manifatturiera ha un’esposizione verso una banca di 287.400 euro, derivante da un mutuo chirografario in ammortamento, e fornitori scaduti per 94.600 euro. Il 14 aprile conferisce il ramo d’azienda produttivo — macchinari, contratti di fornitura, portafoglio clienti — in una s.r.l. costituita il mese precedente, amministrata dallo stesso soggetto, ricevendo in cambio il 100% delle quote per un valore peritato di 380.000 euro. I debiti restano nella conferente. La banca revoca gli affidamenti il 3 giugno e notifica atto di precetto il 22 luglio.

Applicazione dei principi. Alla luce di Cass. 9625/2025, il credito bancario esisteva già al momento del conferimento, e ciò basta a fondare l’azione a prescindere dall’esigibilità. Secondo Cass. 11296/2025, l’eventus damni va valutato in termini di aggredibilità concreta: la banca, prima, poteva pignorare macchinari con un mercato dell’usato; dopo, deve pignorare una quota di s.r.l. il cui unico attivo è quell’azienda, con valore di realizzo in asta drasticamente inferiore. In base a Cass. 13102/2025, il consilium fraudis è provato dalla mera conoscibilità del pregiudizio, e qui debitore e conferitaria hanno lo stesso amministratore. Applicando Cass. 17689/2025, il giudizio si incardina contro la sola conferente e la sola conferitaria, davanti al tribunale ordinario.

Esito prevedibile. Azione revocatoria accolta, con dichiarazione di inefficacia del conferimento nei confronti della banca, che potrà agire esecutivamente sui beni conferiti come se fossero ancora nel patrimonio della conferente. Il 100% delle quote in mano al conferente è, paradossalmente, l’unico elemento che gioca a favore della difesa, perché rende la partecipazione integralmente pignorabile: ma non sposta l’esito quando il mercato di quella quota è inesistente.

Simulazione 2 — Debito iscritto nei libri contabili e azione diretta contro la conferitaria

Situazione. Un’impresa individuale con debiti verso fornitori per 62.800 euro, tutti regolarmente registrati in contabilità, conferisce l’azienda in una s.r.l. partecipata al 60% dal titolare e al 40% da un socio terzo effettivamente estraneo. Il conferimento è iscritto il 9 febbraio. Un fornitore, creditore di 18.300 euro, agisce il 5 ottobre direttamente contro la s.r.l. conferitaria ai sensi dell’art. 2560, comma 2, c.c.

Applicazione dei principi. Il debito risulta dai libri contabili obbligatori: secondo Cass. 14020/2025, l’iscrizione è elemento costitutivo della responsabilità e qui è soddisfatta. La conferitaria risponde in solido con il conferente. Il fatto che esista un socio terzo al 40% rileva ai fini dell’alterità soggettiva richiamata da Cass. 29071/2024, ma non esclude la responsabilità: la esclude semmai a favore del creditore, perché l’alterità è presupposto di applicazione della norma, non causa di esonero. Se invece il debito non fosse stato iscritto, il fornitore — sempre secondo Cass. 14020/2025 — non resterebbe privo di tutela: avrebbe la revocatoria ordinaria e l’azione risarcitoria.

Esito prevedibile. Condanna in solido della conferitaria per i 18.300 euro. La difesa realistica non è negare il trasferimento, ma verificare l’esatta collocazione del debito nelle scritture e la sua qualificazione come “debito puro” e non come obbligazione derivante da contratto in corso, che seguirebbe il diverso regime dell’art. 2558 c.c. indicato da Cass. 8539/2018.

Simulazione 3 — Liquidazione giudiziale sopravvenuta e retrodatazione del periodo sospetto

Situazione. Una s.r.l. conferisce il ramo d’azienda il 18 marzo dell’anno X. Il 4 novembre dello stesso anno deposita domanda di concordato preventivo, che il 12 maggio dell’anno X+1 non viene omologato. Il 30 giugno dell’anno X+1 è aperta la liquidazione giudiziale. Il curatore valuta l’aggredibilità del conferimento.

Applicazione dei principi. Se si calcolasse il periodo sospetto dall’apertura della liquidazione giudiziale (30 giugno X+1), il conferimento del 18 marzo X sarebbe fuori dalla finestra annuale dell’art. 166, comma 1, CCII. Ma in presenza di consecuzione tra procedure, Cass. 11225/2025 — in continuità con Cass. 6508/2023 — consente di far decorrere il termine dalla prima procedura, cioè dal 4 novembre dell’anno X: e a quella data il conferimento del 18 marzo ricade pienamente nel periodo sospetto. Se, in aggiunta, il valore delle quote attribuite risultasse inferiore di oltre un quarto rispetto al valore dell’azienda conferita, si ricadrebbe nella categoria degli atti a titolo oneroso sproporzionati, con presunzione di conoscenza dello stato d’insolvenza a carico della conferitaria.

Esito prevedibile. Azione revocatoria concorsuale esperibile. In parallelo, il curatore valuterà la revocatoria ordinaria ex art. 165 CCII, non soggetta al limite del periodo sospetto ma con termine quinquennale, e — se il conferimento risultasse privo di reale contropartita — la segnalazione dei profili penali. La convinzione che “è passato più di un anno” è, in presenza di procedure concatenate, una delle valutazioni più pericolose che un imprenditore possa fare da solo.


La giurisprudenza in tabella

Segue il riepilogo di tutte le pronunce richiamate in questo articolo, con l’indicazione sintetica della questione decisa e della ricaduta pratica. La tabella è pensata per essere usata come check-list: davanti a un conferimento contestato, ogni riga corrisponde a un profilo da verificare nel proprio fascicolo. Le pronunce sono raggruppate per area — revocatoria del conferimento, responsabilità per i debiti aziendali, procedure concorsuali, abuso dello schermo societario, profili penali — perché è in questo ordine che un difensore le esamina quando costruisce la strategia.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica
Cass. civ., Sez. Un., n. 1898 del 27/01/2025Dolosa preordinazione per atti anteriori al creditoIrrigiditi i requisiti probatori del dolo quando l’atto precede il sorgere del creditoDifesa più solida per conferimenti anteriori all’insorgenza del debito
Cass. civ., Sez. Un., n. 5089 del 26/02/2025Competenza sulla revocatoria di operazioni societarieDistinzione tra azione del curatore (circuito concorsuale) e azione del creditoreIndividua il giudice competente e previene eccezioni preliminari
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17689/2025Revocatoria di conferimento d’aziendaParti necessarie solo conferente e conferitaria; competenza del tribunale ordinarioProcesso più rapido e semplice per il creditore
Cass. civ. n. 10929/2025Ammissibilità della revocatoria del conferimento in societàIl conferimento è revocabile senza interferire con l’art. 2332 c.c.Cade la difesa fondata sull’intangibilità dell’atto costitutivo
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9564/2025Interpretazione della domanda di revoca del conferimentoSpetta al giudice di merito qualificare la domanda effettivamente propostaRileva nella redazione dell’atto di citazione
Cass. civ. n. 9625/2025Presupposto creditorio della revocatoriaBasta l’esistenza del debito, non serve l’esigibilitàConferimenti anticipati rispetto alla scadenza non sono protetti
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13102 del 16/05/2025Elemento soggettivo (consilium fraudis)Sufficiente la conoscenza o agevole conoscibilità del pregiudizioProva quasi automatica nei conferimenti “in casa”
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10568 del 23/04/2025Onere della prova sul terzo acquirenteServe motivazione adeguata sulla scientia fraudis del terzoPrincipale leva difensiva negli atti onerosi
Cass. civ. n. 10546/2025Atti anteriori al sorgere del creditoL’anteriorità non preclude la revoca se c’è dolosa preordinazioneNessuna immunità per operazioni “preventive”
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11296 del 29/04/2025Eventus damni e onere probatorioCriteri di accertamento del pregiudizio negli atti dispositiviValorizza il peggioramento qualitativo del patrimonio
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12514 dell’11/05/2025Prova dell’esposizione debitoriaNon basta il debito esistente: va verificato che non sia stato soddisfattoDifesa efficace quando i crediti sono stati estinti
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25407 del 23/09/2024Oggetto della revocatoriaRevocabili anche gli atti che comportano assunzione di debitiAmplia il perimetro degli atti aggredibili
Cass. civ., Sez. I, n. 14020 del 26/05/2025Debiti dell’azienda ceduta (art. 2560 c.c.)L’iscrizione nei libri obbligatori è elemento costitutivo della responsabilitàIndica al creditore la strada alternativa: revocatoria e risarcimento
Cass. civ., Sez. III, n. 29071 dell’11/11/2024Presupposti dell’art. 2560 c.c.Necessaria una reale alterità soggettiva tra cedente e cessionarioRilevante nei conferimenti tra società dello stesso soggetto
Cass. civ., Sez. III, n. 26450 del 13/09/2023Finalità di protezione dell’art. 2560 c.c.Prevale la solidarietà quando la norma è usata per fini distortiCorrettivo antielusivo a favore del creditore
Cass. civ. n. 32134 del 10/12/2019Interpretazione dell’art. 2560 c.c.Lettura orientata alla tutela del creditore contro operazioni strumentaliBase dell’orientamento antielusivo successivo
Cass. civ. n. 13903 del 06/07/2020Esibizione delle scritture contabiliL’ordine di esibizione non è rimesso alla mera discrezionalità del giudiceStrumento probatorio decisivo per il creditore
Cass. civ. n. 8539 del 06/04/2018Debiti puri e contratti in corsoL’art. 2560 riguarda i debiti in sé; i contratti in corso seguono l’art. 2558 c.c.Qualificazione del debito come primo passo difensivo
Cass. civ. n. 11225 del 29/04/2025Periodo sospetto e consecuzione di procedureIl dies a quo può risalire alla prima procedura concorsualeIl conferimento “vecchio di un anno” può rientrare nella finestra
Cass. civ. n. 6508 del 03/03/2023Continuità tra procedure concorsualiValorizzata la consecuzione ai fini della retrodatazionePrecedente su cui si fonda l’orientamento attuale
Cass. civ., ord. n. 14835 del 03/06/2025Diritto intertemporaleUltrattività della disciplina previgente per procedure anteriori al CCIIDetermina quale normativa applicare al caso concreto
Cass. civ., Sez. Un., n. 22727 del 03/11/2011Efficacia del titolo verso il successoreLa sentenza contro il cedente produce effetti verso il cessionarioConsente l’azione esecutiva previa notifica del titolo
Cass. civ., ord. n. 2284 del 31/01/2025Abuso della personalità giuridicaL’abuso può configurarsi anche dopo la costituzione, per singole operazioniColpisce l’uso strumentale del veicolo societario
Cass. civ., ord. n. 20181/2022Limiti del superamento dello schermo societarioL’istituto serve contro il socio tiranno, non per aggredire il patrimonio socialeDelimita l’invocabilità dell’abuso da parte dei creditori personali
Cass. pen., Sez. V, n. 9799/2025Operazioni infragruppo prive di contropartitaSono distrattive se manca un vantaggio concreto e documentatoNessuno scudo dall’appartenenza a un gruppo
Cass. pen. n. 17163 del 17/04/2018Scissione e bancarotta distrattivaL’operazione depauperatoria a favore di altra società integra il reatoApplicabile per analogia al conferimento svuotante
Cass. pen. n. 45730 del 22/11/2012Svuotamento della società debitriceRiorganizzazione che lascia alla debitrice il solo passivo: fraudolentaDescrive lo schema classico contestato
Cass. pen., Sez. III, n. 834 del 09/01/2025Cessione di rami d’azienda e art. 11 D.Lgs. 74/2000Operazioni lecite diventano fraudolente se artificiose e dirette a ostacolare la riscossioneLegittima il sequestro dei rami trasferiti
Cass. pen., Sez. III, n. 34193 del 16/09/2025Nozione di atto fraudolentoNecessari atti di disposizione patrimoniale connotati da artificiositàAlza la soglia rispetto al mero occultamento documentale
Cass. pen. n. 7041 del 20/02/2023Profitto del reato e sequestroIl profitto è la riduzione fraudolenta del patrimonio garanteConsente il sequestro dell’azienda trasferita
Trib. Venezia, 08/05/2025Conferimento di partecipazioniRevocabile il conferimento dell’intero pacchetto azionario detenuto dal debitoreEstende il perimetro oltre immobili e aziende

La sintesi operativa

Dalla giurisprudenza esaminata si estraggono principi pratici che vale la pena tenere separati dal ragionamento giuridico che li sorregge. Sono questi i punti da verificare, uno per uno, prima di compiere un conferimento o quando lo si deve difendere.

  • Il conferimento in società non è mai un atto neutro: è un atto dispositivo del patrimonio, pienamente aggredibile con l’azione revocatoria (Cass. 10929/2025; Cass. 17689/2025).
  • Non serve un credito scaduto né un titolo esecutivo: basta che il debito esista al momento dell’atto (Cass. 9625/2025).
  • Ricevere quote di valore nominale equivalente non esclude il danno ai creditori: conta la liquidabilità concreta di ciò che si riceve, non il suo valore peritale (Cass. 11296/2025).
  • Quando conferente e conferitaria hanno lo stesso amministratore, la prova dell’elemento soggettivo diventa agevolissima per il creditore (Cass. 13102/2025; Cass. 17689/2025).
  • Il processo di revocatoria del conferimento coinvolge solo due parti e si svolge davanti al tribunale ordinario: nessuna eccezione preliminare può rallentarlo (Cass. 17689/2025; Cass. S.U. 5089/2025).
  • Lasciare i debiti nella conferente non protegge nessuno: se risultano dai libri contabili obbligatori, la conferitaria risponde in solido per legge (Cass. 14020/2025).
  • Se i debiti non risultano dai libri, il creditore non è disarmato: gli restano la revocatoria ordinaria e l’azione risarcitoria, come la Cassazione ha espressamente indicato (Cass. 14020/2025).
  • Dove manca una reale alterità tra conferente e conferitaria, l’art. 2560 c.c. non funziona come schermo, perché va letto secondo la sua finalità di protezione dei creditori (Cass. 29071/2024; Cass. 26450/2023; Cass. 32134/2019).
  • Il creditore può ottenere l’esibizione delle scritture contabili: nascondere l’iscrizione del debito non è una strategia praticabile (Cass. 13903/2020).
  • Se alla liquidazione giudiziale è preceduta un’altra procedura, il periodo sospetto si retrodata e il conferimento “vecchio di un anno” può rientrare nella finestra revocabile (Cass. 11225/2025; Cass. 6508/2023).
  • La sproporzione oltre un quarto tra quanto conferito e quanto ricevuto sposta l’atto nella categoria più severa dell’art. 166, comma 1, CCII, con presunzione di conoscenza dell’insolvenza a carico della conferitaria.
  • L’appartenenza a un gruppo non giustifica operazioni prive di contropartita concreta e documentata (Cass. pen. 9799/2025).
  • Un’operazione straordinaria lecita diventa penalmente rilevante quando è connotata da artificiosità e mira a ostacolare la riscossione (Cass. pen. 834/2025; Cass. pen. 34193/2025).
  • Il momento utile per verificare la tenuta dell’operazione è prima di compierla: dopo, la partita si gioca su prove che l’imprenditore non controlla più.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Se conferisco l’azienda e la mia società conserva le quote, ho comunque svuotato il patrimonio? Formalmente no, sostanzialmente quasi sempre sì. La giurisprudenza guarda alla possibilità concreta per il creditore di soddisfarsi: secondo l’impostazione di Cass. 11296/2025, il pregiudizio esiste anche quando il patrimonio è solo qualitativamente peggiorato. Sostituire beni facilmente liquidabili con una partecipazione priva di mercato è, in questa prospettiva, un peggioramento. La quota va pignorata ai sensi dell’art. 2471 c.c. e venduta all’asta: nella realtà, spesso, senza offerte.

Il creditore deve prima escutere la società conferente e solo dopo agire contro la conferitaria? Dipende dalla strada che sceglie. Se agisce ex art. 2560, comma 2, c.c., la responsabilità è solidale e può rivolgersi direttamente alla conferitaria, purché il debito risulti dai libri contabili obbligatori (Cass. 14020/2025). Se agisce in revocatoria, ottiene una dichiarazione di inefficacia e poi procede esecutivamente sui beni conferiti. Sul piano esecutivo, Cass. S.U. 22727/2011 consente di utilizzare il titolo formatosi contro il cedente anche verso il cessionario, previa notifica del titolo.

Ho fatto il conferimento due anni fa e nessuno ha contestato nulla: sono al sicuro? Non necessariamente. Il termine per la revocatoria ordinaria è di cinque anni dalla data dell’atto. E se subentra una procedura concorsuale, il curatore può esercitare tanto la revocatoria concorsuale nel periodo sospetto — retrodatato in caso di consecuzione, secondo Cass. 11225/2025 — quanto la revocatoria ordinaria ex art. 165 CCII, che quel limite non lo ha.

Se il conferimento avviene tra società di un gruppo, l’interesse di gruppo mi protegge? Non da solo. Cass. pen. 9799/2025 ha escluso ogni effetto scriminante in assenza di un vantaggio concreto, prevedibile e documentato per la società depauperata. L’appartenenza a un gruppo non è una giustificazione: è una circostanza che va provata nei suoi effetti compensativi reali, con documentazione, non con affermazioni.

Rischio conseguenze penali oltre a quelle civili? È una possibilità concreta in due scenari. Se all’operazione segue la liquidazione giudiziale, il trasferimento depauperatorio a favore di altra società può essere qualificato come bancarotta fraudolenta patrimoniale, secondo l’impostazione di Cass. pen. 17163/2018 e lo schema già descritto da Cass. pen. 45730/2012. Se i debiti aggirati sono erariali, entra in gioco l’art. 11 del D.Lgs. 74/2000: Cass. pen. 834/2025 ha confermato il sequestro di rami d’azienda ceduti, precisando che operazioni in sé lecite diventano fraudolente quando connotate da artificio e dirette a ostacolare la riscossione, mentre Cass. pen. 34193/2025 ha chiarito che serve un atto di disposizione patrimoniale artificioso, non il mero occultamento di documentazione.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Applichiamo gli orientamenti appena esaminati al fascicolo concreto, dal lato di chi ha compiuto l’operazione o di chi la subisce. In particolare:

  1. Ricostruiamo la cronologia dell’operazione confrontando la data del conferimento, l’iscrizione al registro delle imprese, la data di insorgenza di ciascun credito e l’eventuale apertura di procedure concorsuali, per collocare l’atto dentro o fuori dal periodo sospetto e dal termine quinquennale.
  2. Esaminiamo la perizia di stima e il rapporto di cambio verificando se esiste la sproporzione oltre un quarto che sposta l’atto nella categoria più severa dell’art. 166, comma 1, CCII.
  3. Verifichiamo l’iscrizione dei debiti nei libri contabili obbligatori del conferente, perché da quella circostanza dipende l’applicabilità dell’art. 2560, comma 2, c.c. e la responsabilità diretta della conferitaria.
  4. Qualifichiamo ogni posta debitoria come debito puro o come obbligazione derivante da contratto non ancora esaurito, distinzione che determina l’applicazione dell’art. 2560 o dell’art. 2558 c.c.
  5. Documentiamo la liquidabilità effettiva delle quote attribuite in cambio, elemento su cui si gioca la prova dell’eventus damni.
  6. Eccepiamo il difetto di prova della scientia fraudis della conferitaria negli atti a titolo oneroso, sul modello indicato da Cass. 10568/2025, e contestiamo la motivazione carente sul punto.
  7. Redigiamo e depositiamo la comparsa di costituzione nei giudizi revocatori promossi dal creditore o dal curatore, curando le eccezioni preliminari e le istanze istruttorie nei termini dell’art. 171-ter c.p.c.
  8. Impugniamo davanti alla Corte d’appello le sentenze che dichiarano l’inefficacia del conferimento, e proseguiamo il giudizio in Cassazione quando la decisione presenta vizi di motivazione o violazione di legge.
  9. Coordiniamo la difesa civile con quella penale quando l’operazione è oggetto di indagini per bancarotta o per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, evitando che le posizioni assunte in una sede pregiudichino l’altra.
  10. Valutiamo, quando l’impresa è ancora in bonis ma in difficoltà, i percorsi alternativi — composizione negoziata, strumenti di regolazione della crisi — che consentono la riorganizzazione senza esporre l’operazione al rischio revocatorio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia costruita interamente sugli orientamenti di legittimità, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione pesa in modo particolare: le questioni che decidono una causa di revocatoria — la nozione di eventus damni, la prova della scientia fraudis, la retrodatazione del periodo sospetto — sono questioni di diritto che si risolvono definitivamente davanti alla Suprema Corte. Poter seguire la stessa causa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, con lo stesso difensore e la stessa linea difensiva, significa che nessuna eccezione viene persa per strada e che l’impostazione data al primo atto regge fino al ricorso per cassazione.

Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che intervengono insieme sullo stesso fascicolo: la ricostruzione contabile del conferimento, la lettura delle scritture obbligatorie e la valutazione del rapporto di cambio richiedono competenze che nessun professionista possiede da solo, e che in questa materia determinano l’esito del giudizio quanto l’argomentazione giuridica.


In chiusura

Il conferimento d’azienda resta uno strumento legittimo e, in molti casi, l’unico modo sensato di riorganizzare un’attività che ha valore ma soffre di una struttura finanziaria sbagliata. Il confine tra riorganizzazione e elusione, però, non lo traccia la legge: lo tracciano i giudici, con i criteri che questo articolo ha ricostruito, e lo tracciano a posteriori, guardando all’operazione con il senno di poi e con i documenti che l’imprenditore avrà lasciato dietro di sé.

È per questo che la materia richiede una competenza doppia. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e le controversie su conferimenti, revocatorie e responsabilità della conferitaria si decidono su questioni di diritto che arrivano fisiologicamente in Cassazione: serve un difensore che possa portarle fino in fondo senza cambiare impostazione a metà strada. Ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: cioè abilitato a costruire, quando l’impresa è ancora in tempo, il percorso di riorganizzazione che raggiunge lo stesso obiettivo economico senza lasciare al creditore l’arma della revocatoria.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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