Il problema in sintesi
Una società si divide: una parte del suo patrimonio passa a una o più società beneficiarie, l’atto viene iscritto nel registro delle imprese e l’operazione diventa efficace. Il punto che interessa chi vanta un credito nato prima di quel momento è uno solo: chi paga adesso? La risposta non è “la società che ha preso il debito nel progetto di scissione”, o meglio, non è solo quella. Il debito anteriore alla scissione non scompare e non si diluisce: continua a gravare sulla società a cui è stato imputato, ma tutte le altre società coinvolte nell’operazione restano obbligate in via solidale entro il limite del patrimonio netto effettivo ricevuto o conservato. Il rischio concreto, per il creditore, non è quindi perdere il diritto, ma perdere il tempo utile per farlo valere sul patrimonio giusto: i termini per opporsi corrono dall’iscrizione della delibera, la revocatoria si prescrive in cinque anni e, nel frattempo, la società assegnataria del debito può diventare un guscio vuoto.
Su questa materia lo Studio Monardo opera con un profilo tecnico preciso. Le controversie sull’art. 2506-quater c.c. sono controversie di legittimità nel senso più letterale: si decidono quasi sempre sull’interpretazione del progetto di scissione e sul perimetro della solidarietà sussidiaria, e finiscono davanti alla Corte di cassazione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e questo consente di impostare la difesa fin dal primo grado con la stessa linea che dovrà reggere fino all’ultimo grado di giudizio. La seconda ragione è di metodo: quantificare il “valore effettivo del patrimonio netto assegnato” non è un’operazione giuridica, è un’operazione contabile che va poi tradotta in atto difensivo — ed è esattamente il terreno dello staff multidisciplinare, operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, coordinato dall’Avvocato, che unisce avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo.
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Inquadramento normativo: che cosa accade davvero ai debiti anteriori
Sul piano normativo la scissione è disciplinata dagli artt. 2506 e seguenti del codice civile. Con questa operazione una società assegna l’intero patrimonio a più società — scissione totale — oppure parte di esso a una o più società, beneficiarie preesistenti o di nuova costituzione, continuando a esistere: è la scissione parziale, quella che genera il maggior numero di contenziosi sui debiti pregressi.
Dal 22 marzo 2023, per effetto dell’art. 51, comma 3, del D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19, attuativo della direttiva (UE) 2019/2121, si è aggiunta una terza figura: la scissione mediante scorporo, prevista dall’art. 2506.1 c.c. Qui la società assegna parte del proprio patrimonio a una o più beneficiarie di nuova costituzione e riceve essa stessa le azioni o quote, non i soci. La norma è stata poi ritoccata dall’art. 13 del D.L. n. 92 del 2024, convertito dalla L. n. 112 del 2024, e dal decreto correttivo D.Lgs. n. 88 del 2025, in vigore dall’8 luglio 2025. Va precisato che lo scorporo non crea un regime speciale per i debiti: resta un’ipotesi di scissione, e le regole sulla responsabilità viste qui di seguito si applicano anche a essa.
La definizione essenziale è contenuta nell’art. 2506-quater, comma 3, c.c.: ciascuna società partecipante alla scissione è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto a essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa che non siano stati soddisfatti dalla società cui fanno carico. Tre elementi vanno letti separatamente, perché ognuno produce conseguenze pratiche diverse.
Il primo elemento è l’imputazione. Il progetto di scissione, ai sensi dell’art. 2506-bis c.c., indica gli elementi patrimoniali attivi e passivi destinati a ciascuna beneficiaria. La società a cui il debito è imputato ne risponde per intero, senza alcun tetto: è la debitrice principale dell’obbligazione.
Il secondo elemento è la solidarietà di garanzia. Le altre società — la scissa che sopravvive, le altre beneficiarie — rispondono anch’esse, ma con due limiti cumulativi: rispondono solo se il debito non è stato soddisfatto da chi lo porta, e rispondono soltanto entro il valore effettivo del patrimonio netto ricevuto o conservato.
Il terzo elemento è la misura. Il codice parla di valore effettivo, non di valore contabile. Significa che le poste vanno considerate a valori correnti e non storici: un immobile iscritto a 40.000 euro in bilancio ma che ne vale 180.000 amplia in modo corrispondente il tetto di responsabilità della società che lo ha ricevuto.
La ratio è dichiaratamente conservativa. La norma serve a impedire che una riorganizzazione societaria riduca la garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c. Su questo la Cassazione è netta da tempo: la disposizione tende a mantenere integre le garanzie dei creditori sociali, non ad accrescerle (Cass. civ., Sez. I, sent. 7 marzo 2016, n. 4455). Il creditore, dopo la scissione, non deve trovarsi né peggio né meglio di come stava prima.
Va distinto l’istituto da figure affini con cui viene spesso confuso. Nella cessione d’azienda (art. 2560 c.c.) l’acquirente risponde dei debiti anteriori solo se risultano dai libri contabili obbligatori: nella scissione questo filtro non esiste, e la responsabilità può riguardare anche debiti che nella contabilità della scissa non comparivano affatto, purché sorti prima dell’operazione. Nella fusione (art. 2504-bis c.c.) non c’è alcuna ripartizione: la società risultante subentra in blocco in tutti i rapporti. Nella scissione, invece, c’è una distribuzione selettiva delle passività, e proprio da quella selezione nasce il contenzioso.
Un esempio concreto chiarisce la differenza. Se Alfa cede a Beta il ramo d’azienda “logistica” e un fornitore vanta un credito non registrato nei libri, Beta di regola non risponde. Se invece Alfa si scinde assegnando a Beta lo stesso ramo, quel fornitore può agire contro Beta entro il patrimonio netto effettivo trasferito, anche se il debito non era stato appostato. La disciplina prevede infatti, all’art. 2506-bis, comma 3, c.c., che degli elementi del passivo la cui destinazione non è desumibile dal progetto rispondano in solido tutte le società coinvolte, sempre entro il limite del patrimonio netto attribuito a ciascuna.
Infine, un profilo che incide sulla natura stessa dell’operazione. La scissione produce effetti traslativi: dà luogo a una successione a titolo particolare nelle posizioni giuridiche trasferite (Cass. civ., Sez. V, sent. 8 marzo 2023, n. 6967). Questa qualificazione non è teorica — è la premessa che rende aggredibile l’atto di scissione con l’azione revocatoria, come si vedrà.
Requisiti, termini e decadenze
La gestione dei debiti pregressi si gioca su un reticolo di termini che hanno natura diversa tra loro. Confonderli è l’errore più costoso.
Il termine di opposizione ex art. 2503 c.c. è il primo presidio, ed è preventivo. Richiamato per la scissione dall’art. 2506-ter, comma 5, c.c., consente ai creditori anteriori all’iscrizione del progetto di opporsi all’operazione. Il termine è di sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni delle delibere di approvazione, previste dall’art. 2502-bis c.c. Prima che quel termine scada, l’atto di scissione non può essere stipulato, salve le eccezioni della stessa norma: consenso di tutti i creditori anteriori, pagamento di quelli dissenzienti, deposito delle somme corrispondenti presso una banca, relazione unica di una società di revisione che asseveri la non necessità di garanzie, oppure autorizzazione del tribunale previa prestazione di idonea garanzia.
Il termine si dimezza a trenta giorni quando alla scissione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni: lo prevede l’art. 2505-quater c.c., applicabile in forza del rinvio contenuto nella disciplina della scissione. Per le operazioni tra sole S.r.l., quindi, la finestra utile è molto più stretta di quanto il creditore normalmente immagini.
Un chiarimento necessario sulla sospensione feriale, spesso invocata a sproposito: la sospensione dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto. La natura del termine di opposizione ex art. 2503 c.c. è discussa, e la prudenza professionale impone di non costruire la tempestività dell’atto sull’applicazione della sospensione. Chi ha un credito e vuole opporsi calcola il termine per intero e deposita prima.
Il termine di preclusione dell’invalidità. L’art. 2504-quater c.c., richiamato dall’art. 2506-ter, comma 5, c.c., stabilisce che, una volta eseguite le iscrizioni dell’atto di scissione, l’invalidità dell’atto non può più essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno per i soci e i terzi danneggiati. È una preclusione radicale: dopo l’iscrizione, la strada della caducazione dell’operazione è chiusa. Non lo è, invece, quella dell’inefficacia relativa.
Il termine per la revocatoria ordinaria. L’azione ex art. 2901 c.c. si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto, ai sensi dell’art. 2903 c.c. Nella scissione il riferimento pratico è la data di iscrizione dell’atto nel registro delle imprese, che ne segna l’efficacia ai sensi dell’art. 2506-quater, comma 1, c.c. Questo è il termine più critico dell’intera materia: è quello che, scaduto, lascia il creditore con la sola solidarietà limitata al patrimonio netto, spesso incapiente.
La costituzione in mora. Non è un termine, è una condizione. Per attivare la responsabilità delle società diverse da quella cui il debito fa carico occorre che il credito sia rimasto insoddisfatto, e la Cassazione ha chiarito che ciò che si richiede è la sola costituzione in mora del debitore principale, non la sua preventiva escussione: si tratta di un beneficium ordinis, non di un beneficio di escussione (Cass. civ., Sez. I, sent. 7 marzo 2016, n. 4455).
La prescrizione del credito. Resta quella propria del rapporto: dieci anni per la prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c., salvi i termini speciali. Trattandosi di obbligazione solidale, opera l’art. 1310 c.c.: gli atti interruttivi compiuti verso uno dei condebitori producono effetto anche verso gli altri.
Tabella dei termini
| Termine / adempimento | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Opposizione dei creditori ex art. 2503 c.c. | Ultima iscrizione delle delibere ex art. 2502-bis c.c. | Decadenziale (60 giorni) | L’atto di scissione può essere stipulato; resta la sola tutela successiva |
| Opposizione ridotta ex art. 2505-quater c.c. | Come sopra, se non partecipano società azionarie | Decadenziale (30 giorni) | Come sopra, con finestra dimezzata |
| Preclusione dell’invalidità ex art. 2504-quater c.c. | Iscrizione dell’atto di scissione | Preclusione sostanziale | Invalidità non più pronunciabile; resta il risarcimento |
| Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. | Data dell’atto (iscrizione nel registro imprese) | Prescrizionale, 5 anni (art. 2903 c.c.) | Perdita definitiva del rimedio più efficace |
| Costituzione in mora del debitore principale | Libera | Condizione di procedibilità sostanziale | Azione verso le altre società prematura |
| Prescrizione del credito | Esigibilità (art. 2935 c.c.) | Prescrizionale, 10 anni ordinari | Estinzione del diritto; interruzione estensibile ex art. 1310 c.c. |
| Efficacia della scissione | Ultima iscrizione dell’atto | Costitutiva (art. 2506-quater, c. 1) | Spartiacque tra debiti “anteriori” e “posteriori” |
L’ultima riga merita attenzione particolare, perché definisce il confine dell’intera materia. Sono debiti pregressi quelli sorti prima dell’ultima iscrizione dell’atto di scissione. I debiti sorti dopo gravano esclusivamente sulla società che li ha contratti. Il discrimine non è la data del progetto, né quella della delibera assembleare: è quella dell’ultima iscrizione.
La procedura, passo per passo
In termini operativi, la gestione di un debito pregresso in sede di scissione segue una sequenza che va rispettata nell’ordine. Saltare un passaggio produce quasi sempre un’eccezione della controparte.
1. Ricostruire il perimetro dell’operazione. Il primo atto è l’estrazione della visura storica delle società coinvolte e l’acquisizione del progetto di scissione depositato ai sensi dell’art. 2506-bis c.c., delle delibere di approvazione e dell’atto notarile di scissione. Dal progetto si ricava l’informazione decisiva: a quale società è stato imputato il debito. Se il progetto tace o è ambiguo, si apre lo scenario dell’art. 2506-bis, comma 3, c.c., più favorevole al creditore perché fa scattare la solidarietà di tutte le partecipanti.
2. Collocare il credito nel tempo. Occorre stabilire con precisione la data di nascita dell’obbligazione e confrontarla con la data dell’ultima iscrizione dell’atto. Il punto è più insidioso di quanto sembri quando il credito è stato accertato giudizialmente dopo la scissione: il credito nasce con il fatto costitutivo, non con la sentenza che lo accerta. Diverso è il discorso per gli accessori maturati dopo l’operazione, che possono seguire un regime differente.
3. Quantificare il valore effettivo del patrimonio netto. È il passaggio tecnicamente più delicato, perché fissa il tetto della responsabilità delle società diverse dall’assegnataria. Si parte dalla situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c. richiamata per la scissione, si rettificano le poste a valori correnti, si verificano le perizie eventualmente allegate. È qui che il lavoro dell’avvocato e quello del commercialista devono procedere insieme: un tetto quantificato male significa una domanda giudiziale sottodimensionata o, all’opposto, esposta a rigetto parziale con aggravio di spese.
4. Verificare se il termine di opposizione è ancora aperto. Se le delibere sono state iscritte da meno di sessanta giorni — trenta, in assenza di società azionarie — l’opposizione ex art. 2503 c.c. è lo strumento immediato. Si propone con atto di citazione davanti al tribunale del luogo in cui ha sede la società, secondo le regole ordinarie. L’opposizione non serve a ottenere il pagamento: serve a impedire che l’operazione si perfezioni senza che il credito sia garantito. Chi la propone con finalità satisfattive sbaglia strumento.
5. Costituire in mora la società cui il debito fa carico. Prima di agire contro le altre, occorre una diffida formale, con raccomandata o PEC, che identifichi il credito e intimi il pagamento entro un termine. Non è necessaria l’escussione, non è necessario un pignoramento infruttuoso: serve la mora. Trascurare questo passaggio espone l’azione verso le altre società a un’eccezione fondata.
6. Individuare il giudice competente. Si applicano le regole ordinarie sulla competenza per valore e per territorio. Un chiarimento importante è arrivato di recente: la controversia che riguardi esclusivamente la responsabilità solidale derivante dalla scissione ex art. 2506-quater c.c., senza coinvolgere rapporti societari interni o diritti sulle partecipazioni, non rientra nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa (Cass. civ., Sez. I, ord. 1° maggio 2025, n. 11494). La competenza si determina sulla base della causa petendi fatta valere dall’attore. Radicare la causa davanti alla sezione imprese quando non ne ricorrono i presupposti costa un’ordinanza di incompetenza e mesi di ritardo.
7. Costruire l’atto introduttivo. L’atto di citazione deve contenere, oltre agli elementi ordinari dell’art. 163 c.p.c., alcuni elementi specifici senza i quali la domanda è destinata a incagliarsi: l’individuazione del titolo del credito e della sua anteriorità rispetto all’efficacia della scissione; l’indicazione della società cui il debito è imputato secondo il progetto, o la deduzione che il progetto non consente di ricavarlo; la prova della costituzione in mora; la quantificazione del patrimonio netto effettivo per ciascuna società convenuta, con richiesta di consulenza tecnica d’ufficio in via subordinata; la domanda di condanna differenziata, per l’intero verso l’assegnataria e nei limiti del tetto verso le altre.
8. Valutare l’azione revocatoria. Se la scissione ha svuotato la società debitrice, la solidarietà limitata può non bastare. L’azione ex art. 2901 c.c. è ammessa e mira all’inefficacia relativa dell’atto, che diventa inopponibile al solo creditore che ha agito. Occorre dimostrare l’eventus damni, cioè il pregiudizio effettivo alla garanzia patrimoniale, e l’elemento soggettivo, che per gli atti successivi al sorgere del credito si risolve nella consapevolezza del pregiudizio. La revocatoria e l’opposizione ex art. 2503 c.c. non si escludono: sono strumenti concorrenti e cumulabili, il primo successivo e il secondo preventivo.
9. Verificare l’eventuale apertura di procedure concorsuali. Se una delle società è assoggettata a liquidazione giudiziale, la legittimazione si sposta sul curatore, che può esercitare la revocatoria ordinaria e, ricorrendone i presupposti, quella concorsuale. Il tribunale competente diventa quello della procedura.
10. Curare gli aspetti processuali della solidarietà. Poiché la responsabilità ex art. 2506-quater, comma 3, c.c. ha natura sussidiaria e dipendente, tra le domande rivolte ai diversi condebitori esiste un rapporto di pregiudizialità logica. In sede di impugnazione questo dà luogo a litisconsorzio processuale necessario per inscindibilità di cause (Cass. civ., Sez. III, ord. 25 gennaio 2024, n. 2457). Notificare l’appello a una sola delle società significa esporre il gravame a inammissibilità o a ordine di integrazione del contraddittorio.
Verifiche sul campo: esempi di calcolo e di applicazione
Le regole appena esposte producono risultati che è utile vedere applicati a dati concreti. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti a scopo esplicativo, non casi reali.
Prima ipotesi — debito imputato a una beneficiaria incapiente
Alfa S.r.l. ha un debito da forniture di 87.400 euro verso un creditore, sorto nel corso del 2024. Il 14 aprile 2025 viene iscritto l’atto di scissione parziale: nasce Beta S.r.l., alla quale il progetto assegna espressamente quel debito insieme a un compendio il cui patrimonio netto effettivo, rettificato a valori correnti, risulta pari a 52.300 euro. Ad Alfa rimane un patrimonio netto effettivo di 18.900 euro.
Il creditore costituisce in mora Beta con PEC del 6 maggio 2025, intimando il pagamento entro quindici giorni. Beta non paga.
Applicazione: Beta è la società cui il debito fa carico e ne risponde per l’intero, cioè per 87.400 euro, senza tetto. Alfa risponde in via solidale ma soltanto entro 18.900 euro. Se Beta si rivela capiente solo per 52.300 euro, il creditore può recuperare quella somma da Beta e ulteriori 18.900 euro da Alfa, per un totale di 71.200 euro. Restano scoperti 16.200 euro, che nessuna delle due società è tenuta a versare in forza dell’art. 2506-quater, comma 3, c.c. È esattamente lo scenario in cui va valutata la revocatoria: se l’operazione ha trasferito a Beta beni per un valore superiore a quello dichiarato, o se il patrimonio netto effettivo è stato sottostimato, il quadro cambia.
Seconda ipotesi — passività di destinazione non desumibile dal progetto
Alfa S.p.A. si scinde parzialmente in favore di Beta S.r.l. e Gamma S.r.l., con atto iscritto il 22 gennaio 2026. Un creditore vanta una penale contrattuale di 41.250 euro, maturata nel 2025, che il progetto di scissione non menziona né direttamente né per categoria. I patrimoni netti effettivi risultano: Alfa 26.700 euro, Beta 33.800 euro, Gamma 12.450 euro.
Applicazione: opera l’art. 2506-bis, comma 3, c.c. Trattandosi di elemento del passivo la cui destinazione non è desumibile dal progetto, e trattandosi di scissione parziale, rispondono in solido la scissa e tutte le beneficiarie, ciascuna entro il valore effettivo del patrimonio netto attribuito o rimasto. Il creditore non deve individuare un debitore principale e non deve attendere l’inadempimento di nessuno in particolare: può agire direttamente contro tutte e tre. Beta copre fino a 33.800 euro; i residui 7.450 euro si recuperano da Alfa, capiente fino a 26.700 euro. Il credito viene soddisfatto integralmente. Il risultato è opposto a quello della prima ipotesi, e la variabile decisiva è stata una sola: la formulazione del progetto.
Terza ipotesi — calcolo del termine per la revocatoria
L’atto di scissione viene iscritto nel registro delle imprese il 19 settembre 2022. Il credito, pari a 63.800 euro, deriva da fatture del primo semestre 2021, quindi anteriore all’operazione. Il creditore, dopo due tentativi infruttuosi di recupero, valuta l’azione revocatoria ordinaria.
Applicazione: il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2903 c.c. decorre dalla data dell’atto e scade il 19 settembre 2027. Un atto di citazione notificato l’11 febbraio 2026 è tempestivo. Lo stesso atto notificato il 4 ottobre 2027 sarebbe irrimediabilmente tardivo, e al creditore resterebbe soltanto l’azione ex art. 2506-quater, comma 3, c.c., con il tetto del patrimonio netto effettivo e tutti i limiti che comporta. Fra le due date passano poco più di venti mesi: è la misura del margine che si consuma restando fermi.
Casi particolari e situazioni fuori dalla regola generale
Alcune situazioni non si risolvono con l’applicazione lineare dell’art. 2506-quater c.c.
I debiti tributari e contributivi. Qui vige un regime speciale e molto più severo. L’art. 173, comma 13, del d.P.R. n. 917/1986 e l’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 prevedono che, per le obbligazioni tributarie della scissa relative a periodi d’imposta anteriori all’operazione, le società partecipanti rispondano solidalmente e illimitatamente, senza il tetto del patrimonio netto. La Corte costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità sollevate su questa disparità, valorizzando la specialità della materia tributaria e l’esigenza di agevole riscossione (Corte cost., sent. 26 aprile 2018, n. 90). La Cassazione ha esteso lo stesso regime ai crediti per contributi e premi previdenziali, in ragione della loro assimilazione alle obbligazioni tributarie (Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. 21 giugno 2024, n. 17188). Il confronto tra i due regimi è il seguente.
| Profilo | Debiti civili (art. 2506-quater c.c.) | Debiti tributari e contributivi |
|---|---|---|
| Limite quantitativo | Valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto | Nessun limite: responsabilità illimitata |
| Presupposto per agire | Credito non soddisfatto dall’assegnataria (beneficium ordinis) | Nessun ordine da rispettare |
| Costituzione in mora | Necessaria verso il debitore principale | Non richiesta |
| Atto di riscossione | Titolo giudiziale verso la società convenuta | Cartella direttamente notificabile alla beneficiaria |
| Fonte | Artt. 2506-bis e 2506-quater c.c. | Art. 173, c. 13, TUIR; art. 15, c. 2, D.Lgs. 472/1997 |
I crediti di lavoro con trasferimento di ramo d’azienda. Quando la scissione comporta il passaggio di un ramo aziendale con i relativi rapporti di lavoro, si sovrappone la disciplina dell’art. 2112 c.c.: il lavoratore conserva i diritti maturati e cedente e cessionario restano obbligati in solido per i crediti esistenti al momento del trasferimento. Il lavoratore dispone quindi di una tutela ulteriore e autonoma rispetto a quella dell’art. 2506-quater c.c.
La cosiddetta scissione negativa. Quando il valore reale del patrimonio attribuito alla beneficiaria è negativo, l’operazione non è ammessa, perché mancherebbe il valore di cambio e non potrebbe aversi assegnazione di azioni o quote. Resta però fermo che l’invalidità non può essere pronunciata una volta decorso il termine di opposizione e intervenuta l’iscrizione dell’ultimo atto; ne consegue che l’insolvenza di ciascuna società va valutata separatamente, tenendo conto delle rispettive poste e dei limiti di responsabilità (Cass. civ., Sez. I, sent. 20 novembre 2013, n. 26043).
Il patrimonio netto come parametro fisso. Il saldo del patrimonio netto assegnato alla beneficiaria, che misura il credito azionabile ex art. 2506-quater, comma 3, c.c., è fisso e immutabile: non può essere ridotto — fino ad azzerarsi — da vicende successive, come pagamenti diretti ai creditori della scissa eseguiti in esecuzione di un piano concordatario (Cass. civ., Sez. I, ord. 4 agosto 2025, n. 22408). È un principio che ricorre spesso nelle difese delle beneficiarie e che va conosciuto per essere neutralizzato.
Gli accessori del credito. Quando la beneficiaria non è stata messa in mora né chiamata nel giudizio in cui il credito è stato accertato, si pone il problema di quale porzione del debito sia riferibile al momento della scissione. La distinzione tra sorte capitale anteriore e accessori maturati successivamente — interessi, spese legali dei giudizi instaurati dopo l’operazione — è un terreno di contestazione ricorrente, e va presidiata già nella redazione della diffida.
Nelle controversie sulla responsabilità per debiti pregressi la qualità della difesa tecnica si misura sulla capacità di tenere insieme il piano civilistico e quello contabile: per questo lo Studio Monardo, coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare attivo a livello nazionale in diritto bancario e tributario, imposta questi fascicoli con avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso incarico.
Domande frequenti
Se la società che mi doveva i soldi si è scissa, posso agire subito contro la nuova società? Dipende da chi porta il debito secondo il progetto di scissione. Se il debito è stato imputato alla nuova società, sì: quella ne risponde per intero come debitrice principale. Se invece il debito è rimasto alla società originaria, la nuova società risponde solo in via sussidiaria, entro il valore effettivo del patrimonio netto ricevuto, e soltanto dopo che la società obbligata in via principale sia stata costituita in mora e non abbia pagato. Se il progetto non consente di capire a chi il debito sia stato attribuito, rispondono in solido tutte le società coinvolte.
Devo prima pignorare la società principale e trovarla senza beni? No. La legge richiede soltanto che il credito sia rimasto insoddisfatto, il che presuppone la costituzione in mora del debitore principale, non la sua preventiva escussione. Non serve quindi un pignoramento negativo o un verbale di pignoramento infruttuoso. Serve però una diffida formale e documentabile: è il passaggio che consente di dire che il credito è rimasto insoddisfatto.
Non ho fatto opposizione entro i sessanta giorni. Ho perso tutto? No. La mancata opposizione ex art. 2503 c.c. non fa venire meno la responsabilità solidale ex art. 2506-quater, comma 3, c.c., che opera a prescindere. E non preclude l’azione revocatoria ordinaria, che ha presupposti e finalità diverse. Quello che si perde è la possibilità di bloccare preventivamente l’operazione o di ottenere garanzie prima che si perfezioni.
La scissione è stata fatta apposta per sottrarre beni ai creditori. Posso farla annullare? Annullarla, no: dopo l’iscrizione dell’atto l’invalidità non è più pronunciabile. Si può però chiederne l’inefficacia nei propri confronti con l’azione revocatoria ordinaria, dimostrando il pregiudizio alla garanzia patrimoniale e la consapevolezza del pregiudizio. L’effetto non è la caducazione dell’operazione, ma la possibilità di aggredire i beni trasferiti come se non fossero mai usciti dal patrimonio del debitore, limitatamente al creditore che ha agito.
Quanto tempo ho per la revocatoria? Cinque anni dalla data dell’atto, ai sensi dell’art. 2903 c.c. Nella pratica si guarda alla data di iscrizione dell’atto di scissione nel registro delle imprese. È un termine di prescrizione, quindi interrompibile con atto idoneo, ma nella materia societaria conviene trattarlo come una scadenza secca e agire con largo anticipo, perché la ricostruzione contabile necessaria a sostenere la domanda richiede settimane di lavoro.
Sono una società beneficiaria e mi è arrivata una richiesta per un debito che non conoscevo. Che difese ho? Diverse, e vanno articolate insieme. Si contesta l’anteriorità del credito rispetto all’efficacia della scissione; si eccepisce il limite del patrimonio netto effettivo assegnato, che è un’eccezione in senso proprio e va sollevata tempestivamente; si verifica se il credito fosse imputato ad altra società per progetto e se il creditore abbia rispettato l’ordine, costituendo in mora il debitore principale; si esamina la quantificazione del patrimonio netto proposta dalla controparte, quasi sempre contestabile sul piano tecnico. Se la richiesta riguarda tributi o contributi, il quadro cambia e il limite quantitativo non opera.
Un decreto ingiuntivo ottenuto contro la società scissa vale anche contro la beneficiaria? Non automaticamente. Il titolo formatosi nei confronti di una società non si estende senz’altro all’altra, e di regola occorre un accertamento nei confronti della società che si vuole aggredire. Fa eccezione la materia tributaria, dove la cartella di pagamento può essere notificata direttamente alla beneficiaria, purché rechi gli estremi dell’atto impositivo presupposto.
Il quadro giurisprudenziale
I riferimenti che seguono compongono il quadro attuale della materia. Alcuni sono già stati richiamati nelle sezioni precedenti; qui sono raccolti in modo ordinato, con l’indicazione del principio e della sua rilevanza pratica.
Cass. civ., Sez. I, ord. 13 dicembre 2025, n. 32551. La solidarietà dell’art. 2506-quater, comma 3, c.c. non è piena e indiscriminata, ma opera come garanzia condizionata al mancato soddisfacimento del credito da parte della società su cui il debito grava secondo il progetto; è inoltre irrilevante, ai fini dell’operatività di questa tutela, che il creditore abbia o meno proposto opposizione. È la pronuncia più recente e più utile per il creditore che abbia lasciato scadere i sessanta giorni: chiarisce che quella scadenza non pregiudica la tutela successiva.
Cass. civ., Sez. V, ord. 6 ottobre 2025, n. 26784. Per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi d’imposta anteriori, le beneficiarie rispondono in solido e senza alcun tetto rapportato al patrimonio ricevuto; la cartella notificata alla beneficiaria è valida se indica gli estremi dell’atto impositivo presupposto, per la continuità giuridica tra scissa e beneficiarie. Conferma la distanza strutturale tra regime civilistico e regime tributario.
Cass. civ., Sez. I, ord. 4 agosto 2025, n. 22408. Il saldo del patrimonio netto assegnato alla beneficiaria, che misura il credito azionabile, va considerato fisso e non modificabile da eventi successivi alla scissione, come pagamenti ai creditori della scissa eseguiti secondo un piano concordatario. Serve a respingere la difesa che tenta di erodere il tetto con vicende sopravvenute.
Cass. civ., Sez. I, ord. 17 maggio 2025, n. 13127. In tema di revocatoria fallimentare, la beneficiaria risponde in solido entro il valore effettivo del patrimonio netto assegnato per il debito restitutorio derivante dalla dichiarazione di inefficacia di una cessione di crediti, a condizione che tanto il debito restitutorio quanto la dichiarazione di fallimento siano anteriori all’atto di scissione. Rilevante quando la scissione si innesta su una crisi già in corso.
Cass. civ., Sez. I, ord. 1° maggio 2025, n. 11494. La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa si determina sulla causa petendi e non si estende alle controversie che riguardino esclusivamente la responsabilità solidale da scissione, senza coinvolgere rapporti societari interni o diritti sulle partecipazioni. Ha effetti immediati sulla scelta del foro e sulla tempistica della causa.
Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. 21 giugno 2024, n. 17188. Il regime di responsabilità illimitata previsto in deroga all’art. 2506-quater, comma 3, c.c. per le obbligazioni tributarie si applica anche ai crediti per contributi e premi dovuti agli enti previdenziali, data la loro assimilazione alle obbligazioni tributarie. Amplia sensibilmente l’area in cui il tetto del patrimonio netto non opera.
Cass. civ., Sez. III, ord. 25 gennaio 2024, n. 2457. La responsabilità ex art. 2506-quater c.c., presupponendo l’inadempimento della società cui il debito fa carico secondo il progetto, ha natura sussidiaria o dipendente e determina, in sede di impugnazione, litisconsorzio processuale necessario per inscindibilità di cause, stante il rapporto di pregiudizialità tra le domande rivolte ai vari condebitori. Ha conseguenze dirette sulla regolarità dell’appello.
Cass. civ., Sez. V, ord. 17 aprile 2023, n. 10103. Nella scissione parziale la beneficiaria risponde in solido dei debiti erariali della scissa relativi a periodi anteriori e può esserne richiesto il pagamento senza necessità di avvisi o adempimenti preventivi dell’Amministrazione; il diritto di difesa resta garantito dalla possibilità di contestare la pretesa impugnando la cartella. Spiega perché, sul versante fiscale, la beneficiaria si trova spesso davanti a un atto già esecutivo.
Cass. civ., Sez. V, sent. 8 marzo 2023, n. 6967. La scissione produce effetti traslativi e dà luogo a una successione a titolo particolare nelle posizioni giuridiche trasferite. È la premessa dogmatica che sostiene l’ammissibilità della revocatoria: se c’è trasferimento, c’è atto di disposizione.
Cass. civ., Sez. I, sent. 7 marzo 2016, n. 4455. Nella scissione parziale la scissa risponde in solido con la beneficiaria del debito trasferito, ma con modalità differenziate: la beneficiaria assegnataria risponde per l’intero, la scissa nei limiti della quota di patrimonio netto rimastale; la responsabilità sussidiaria postula la sola costituzione in mora, non la preventiva escussione, configurando un beneficium ordinis. È la pronuncia di riferimento sulla meccanica dell’azione.
Cass. civ., Sez. I, sent. 20 novembre 2013, n. 26043. La scissione con patrimonio attribuito di valore reale negativo non è consentita, mancando il valore di cambio; l’invalidità non è però pronunciabile decorso il termine di opposizione e intervenuta l’iscrizione, con la conseguenza che l’insolvenza delle società va valutata separatamente, considerando le rispettive poste attive e passive e i limiti di responsabilità. Rileva nelle scissioni che precedono una crisi conclamata.
Cass. civ., Sez. III, sent. 28 novembre 2001, n. 15088. Le beneficiarie rispondono in solido del debito della scissa, ma la società cui il debito fa carico secondo il progetto risponde illimitatamente mentre le altre rispondono entro il valore effettivo del patrimonio netto trasferito o rimasto e solo in via sussidiaria; il limite di responsabilità si configura come eccezione. La qualificazione come eccezione incide su come e quando la difesa deve sollevarlo.
Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2019, n. 31654. La revocatoria ordinaria dell’atto di scissione è esperibile, perché mira all’inefficacia relativa dell’atto, che lo rende inopponibile al solo creditore pregiudicato, a differenza dell’opposizione ex art. 2503 c.c., diretta a farne valere l’invalidità; la preclusione dell’art. 2504-quater c.c. riguarda l’invalidità e non l’inefficacia. È la pronuncia che ha aperto la strada all’orientamento oggi consolidato.
Corte di giustizia UE, Sez. II, 30 gennaio 2020, causa C-394/18. La disciplina europea in materia di scissioni non preclude ai creditori anteriori l’esperimento degli strumenti generali di conservazione della garanzia patrimoniale, come la revocatoria, che non incide sulla validità dell’operazione. Ha dato copertura sovranazionale all’orientamento interno.
Cass. civ., ord. 29 gennaio 2021, n. 2153. La revocatoria ordinaria dell’atto di scissione, anche se esercitata dal curatore, è sempre ammissibile e può concorrere con l’opposizione preventiva dei creditori sociali, perché le due azioni hanno oggetto e finalità diversi. Conferma il cumulo dei rimedi anche in sede concorsuale.
Cass. civ., ord. 6 maggio 2021, n. 12047. Ribadisce l’ammissibilità della revocatoria dell’atto di scissione in coerenza con la pronuncia della Corte di giustizia, consolidando l’indirizzo.
Cass. civ., ord. 14 ottobre 2022, n. 30184. Conferma la tesi del cumulo tra i rimedi specifici previsti in materia di scissione e l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Con questa pronuncia l’orientamento può dirsi stabilizzato.
Corte costituzionale, sent. 26 aprile 2018, n. 90. Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 173, comma 13, TUIR e dell’art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 nella parte in cui prevedono, per i debiti tributari anteriori, una responsabilità solidale priva di limitazione quantitativa: la deroga alla disciplina civilistica trova giustificazione nella specialità della materia tributaria e nell’esigenza di agevole riscossione. È il fondamento costituzionale del doppio binario.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Nelle controversie sui debiti pregressi da scissione lo Studio interviene sia dal lato del creditore che vuole recuperare, sia dal lato della società chiamata a rispondere di un’obbligazione che ritiene non propria. Ecco, in concreto, gli strumenti che mettiamo in campo.
- Ricostruiamo integralmente l’operazione acquisendo visure storiche, progetto di scissione, delibere, atto notarile e situazione patrimoniale, e verifichiamo a quale società ciascun debito sia stato imputato.
- Quantifichiamo il valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto a ciascuna società, rettificando le poste a valori correnti, perché è quel numero a fissare il tetto della responsabilità solidale.
- Verifichiamo se il progetto consente di individuare la destinazione della passività e, in caso negativo, impostiamo la domanda sull’art. 2506-bis, comma 3, c.c., che estende la solidarietà a tutte le società coinvolte.
- Redigiamo e notifichiamo la costituzione in mora della società obbligata in via principale, costruendola in modo da resistere all’eccezione di prematurità dell’azione verso le altre società.
- Proponiamo l’opposizione ex art. 2503 c.c. quando il termine è ancora aperto, chiedendo il pagamento, il deposito delle somme o la prestazione di idonea garanzia prima che l’operazione si perfezioni.
- Promuoviamo l’azione revocatoria ordinaria dell’atto di scissione, documentando l’eventus damni con l’analisi comparata dei patrimoni prima e dopo l’operazione e curando il rispetto del termine quinquennale.
- Predisponiamo l’atto di citazione con domande differenziate, per l’intero verso la società assegnataria e nei limiti del patrimonio netto effettivo verso le altre, con istanza di consulenza tecnica sulla quantificazione.
- Assumiamo la difesa della società beneficiaria sollevando tempestivamente l’eccezione del limite di responsabilità, contestando l’anteriorità del credito e l’inclusione degli accessori maturati dopo l’operazione.
- Gestiamo il contenzioso tributario e contributivo conseguente alla scissione, impugnando cartelle e atti della riscossione notificati alle beneficiarie e verificando la correttezza degli estremi dell’atto presupposto.
- Interveniamo nelle procedure concorsuali che coinvolgono scissa o beneficiarie, curando l’insinuazione al passivo e coordinando le iniziative recuperatorie con gli organi della procedura.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa materia pesa in modo particolare l’abilitazione di cassazionista. Le questioni che decidono queste cause — la natura sussidiaria o piena della solidarietà, la misura del patrimonio netto effettivo, l’ammissibilità della revocatoria, il litisconsorzio in appello — sono questioni di diritto che si risolvono in sede di legittimità, e le pronunce più rilevanti degli ultimi anni lo confermano. Poter contare sullo stesso difensore dall’analisi preliminare fino alla Corte di cassazione significa impostare fin dal primo atto le eccezioni e le deduzioni che dovranno reggere in ultimo grado, senza che la strategia debba essere riscritta da capo a ogni passaggio. La continuità della linea difensiva, dal primo grado alla Cassazione, è parte integrante del metodo dello Studio.
Accanto a questo, lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: il calcolo del patrimonio netto effettivo, la lettura critica delle perizie di stima allegate al progetto e la ricostruzione dei flussi patrimoniali richiedono competenze contabili che nessuna difesa puramente giuridica può surrogare. Quando la scissione si inserisce in un contesto di crisi d’impresa, entrano in gioco le ulteriori abilitazioni dell’Avvocato — Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di OCC — che consentono di valutare l’operazione anche nella prospettiva degli strumenti di regolazione della crisi.
In sintesi
Il debito anteriore a una scissione non si estingue e non si frammenta: resta per intero in capo alla società a cui il progetto lo assegna, e tutte le altre società coinvolte ne rispondono in via sussidiaria entro il valore effettivo del patrimonio netto ricevuto o conservato. Se il progetto non consente di individuare la destinazione della passività, la solidarietà si estende a tutte fin da subito. Se il debito è tributario o contributivo, il tetto quantitativo non opera affatto. E se l’operazione ha svuotato il patrimonio del debitore, il rimedio decisivo resta l’azione revocatoria, esperibile entro cinque anni dall’atto. Chi attende, in questa materia, perde opzioni: prima scade l’opposizione, poi la revocatoria, e alla fine resta solo una solidarietà limitata a un patrimonio netto che nel frattempo può essersi dissolto.
Lo Studio Monardo affronta questi fascicoli con due leve che il tema richiede espressamente. La prima è la qualifica di avvocato cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: le controversie sulla responsabilità per debiti da scissione si decidono su questioni di diritto destinate alla Corte di cassazione, e la continuità dello stesso difensore e della stessa strategia fino all’ultimo grado è un vantaggio tecnico concreto. La seconda è il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che permette di trattare insieme il profilo giuridico e quello contabile — imprescindibile quando il limite di responsabilità dipende dalla stima di un patrimonio netto effettivo, e quando il debito pregresso ha natura bancaria o fiscale.
📩 Non aspettare che i termini per la revocatoria si consumino o che la società assegnataria del debito diventi incapiente: scrivici oggi stesso allo Studio Monardo per un esame della tua posizione — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa guida.
