Cosa succede se ho un prestito aziendale con garanzia dello Stato e chiudo l’attività? È la domanda che arriva quasi sempre troppo tardi, quando la serranda è già abbassata e la cancellazione dal registro delle imprese è già stata depositata. La risposta più onesta è che non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: chiudere un’impresa che ha un finanziamento assistito dal Fondo di Garanzia per le PMI o dalla garanzia SACE non cancella il debito, lo trasforma, e la strada da prendere dopo quella trasformazione dipende da variabili che vanno soppesate una per una — chi ha firmato cosa, quando è avvenuta la cancellazione, se la garanzia è già stata escussa, se esiste ancora un patrimonio aggredibile.
Su questo terreno lo Studio Monardo opera con un assetto che nasce esattamente per il doppio piano su cui la vicenda si muove. La fase in cui l’attività è ancora aperta, o appena chiusa, è governata dalla qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che è ciò che consente di verificare se la chiusura secca sia davvero l’unica via o se esista un percorso di regolazione della crisi preferibile. La fase successiva, quella in cui il debito si è spostato sulle persone fisiche — soci, fideiussori, ex titolari — è governata dalla qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e da quella di professionista fiduciario di un OCC, perché lì l’unico esito capace di chiudere davvero la partita è l’esdebitazione. E la componente bancaria del rapporto — il contratto di finanziamento, le fideiussioni, le modalità di escussione — è materia dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avvocato.
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Il quadro di partenza: cosa resta in piedi quando l’impresa non c’è più
Prima di confrontare le strade, serve fissare il meccanismo giuridico che le accomuna, perché è da lì che discendono tutte le differenze successive.
La garanzia pubblica sui finanziamenti alle PMI non è un contributo a fondo perduto e non è un’assicurazione a favore dell’imprenditore. È una garanzia rilasciata a favore della banca. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall’art. 2, comma 100, lett. a) della L. 662/1996 e gestito da Mediocredito Centrale, copre una percentuale del finanziamento — nella maggior parte delle operazioni dell’ultimo quinquennio fra il 60% e l’80%, con punte superiori nelle linee emergenziali del periodo pandemico. La garanzia SACE prevista dal decreto liquidità (D.L. 23/2020) opera con logica analoga su importi e platee diverse. In entrambi i casi il beneficiario dell’escussione è l’istituto finanziatore, non l’impresa.
Il primo equivoco da sciogliere è dunque questo: la garanzia statale non estingue il debito dell’impresa, si limita a spostarne la titolarità. Quando l’impresa smette di pagare, la banca revoca il fido o decade dal beneficio del termine, chiede il rimborso integrale e, in parallelo, attiva la garanzia. Il garante pubblico paga la quota coperta e, da quel momento, subentra nella posizione del creditore originario per l’importo versato. Nel sistema della garanzia SACE la surrogazione nei diritti del soggetto finanziatore è automatica alla data del pagamento, e l’istituto finanziatore resta tenuto ad attivare i rimedi necessari a preservare e recuperare il credito residuo di propria spettanza.
Ne discende un secondo dato strutturale: dopo l’escussione i creditori diventano due. Il garante pubblico per la quota escussa, la banca per la quota non coperta. Per la porzione di finanziamento non garantita, se non è già stata pagata, il fideiussore può attendersi la notifica di un decreto ingiuntivo da parte della banca, mentre la quota escussa viene recuperata dal garante attraverso l’iscrizione a ruolo e la cartella affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il terzo dato riguarda lo strumento di recupero, ed è quello che più sorprende chi ha sempre trattato con la banca. Il credito del garante pubblico non viene azionato con un decreto ingiuntivo ordinario, ma attraverso la riscossione mediante ruolo. Mediocredito Centrale, e per esso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, può recuperare quanto pagato alle banche attraverso l’esecuzione esattoriale diretta nei confronti dell’impresa e dei suoi fideiussori ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 46/1999, senza dover prima acquisire un titolo esecutivo giudiziale come invece l’art. 21 dello stesso decreto richiede per i crediti pubblici che traggono causa da rapporti di diritto privato. Il fondamento normativo è l’art. 9 del D.Lgs. 123/1998, che disciplina il recupero degli interventi di sostegno pubblico alle imprese.
Il quarto dato è il più sgradevole per chi ha appena chiuso: la cancellazione dal registro delle imprese non è una via d’uscita. Per le società di capitali l’art. 2495 c.c. produce l’estinzione dell’ente, ma i debiti insoddisfatti non svaniscono: si trasferiscono agli ex soci nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, e possono generare responsabilità personale del liquidatore quando il mancato pagamento dipende da una sua condotta. Per l’imprenditore individuale non esiste nemmeno lo schermo della personalità giuridica: la ditta si cancella, la persona resta. E le fideiussioni firmate dai soci sopravvivono in ogni caso all’estinzione della società garantita.
Un quinto dato va aggiunto perché incide sulla convenienza di ogni ipotesi di accordo: il credito che il garante pubblico recupera non è un credito qualunque. La giurisprudenza di merito che si è occupata di misure protettive ha osservato che, con il pagamento alle banche da parte del gestore del Fondo e il conseguente esercizio del diritto di surroga, entra nel passivo del debitore un credito assistito da privilegio riconosciuto dalla legge e maggiorato di penali. Ciò significa che, in qualunque scenario concorsuale, quel credito si colloca davanti ai chirografari e riduce lo spazio di soddisfazione degli altri.
Va poi tenuto presente che le forme di intervento non sono tutte uguali. Nella garanzia diretta il Fondo risponde verso la banca ed è il gestore a recuperare; nella controgaranzia il rapporto passa attraverso un confidi, e la sequenza dei soggetti che possono rivalersi si allunga. Sulla quota non coperta, infine, la banca conserva piena autonomia: può agire in via monitoria, può cedere il credito a un operatore specializzato, può accettare una definizione transattiva secondo criteri suoi, del tutto indipendenti da quelli che vincolano il garante pubblico. Chi imposta una strategia dimenticando questa seconda testa del creditore si ritrova, a partita apparentemente chiusa, con un decreto ingiuntivo notificato mesi dopo.
L’elemento dirimente, a questo punto, è che il debitore residuo non è più un’impresa. È una o più persone fisiche. E le persone fisiche hanno a disposizione un ventaglio di strumenti che all’impresa in attività non spettavano.
Opzione 1 — La via negoziale: definire il debito senza passare dal tribunale
In cosa consiste
La prima strada consiste nel trattare: con la banca finché la garanzia non è stata escussa, con il garante pubblico dopo l’escussione, con l’agente della riscossione quando il credito è ormai iscritto a ruolo. Non è una strada unitaria, è una famiglia di soluzioni che condividono un tratto: si chiude fuori dal tribunale, con un accordo, e senza l’apertura di una procedura concorsuale.
Quando l’attività non è ancora formalmente cessata, la cornice più strutturata è la composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi collocata nel Codice della crisi. Al suo interno il trattamento dei crediti garantiti dallo Stato segue regole proprie. L’iter previsto dalla disciplina del Fondo per lo stralcio della debitoria richiede il soddisfacimento del creditore finanziario in misura almeno pari al 15% del proprio credito, l’escussione guidata della garanzia nei limiti della percentuale coperta sulla nuova base calcolata dopo lo stralcio, e la rinuncia del garante al diritto di rivalsa verso il debitore, subordinata alla verifica della convenienza della soluzione rispetto allo scenario alternativo liquidatorio o escussorio. È il punto in cui una chiusura pilotata può valere molto più di una chiusura secca: la rinuncia alla rivalsa è l’unico meccanismo che, in sede negoziale, impedisce al debito di riaffacciarsi sotto forma di cartella.
Quando invece la cartella è già arrivata, la trattativa si sposta sul terreno della dilazione. Le somme iscritte a ruolo sono rateizzabili secondo le regole generali della riscossione, e il pagamento parziale unito all’istanza di dilazione produce effetti giuridici non neutri. In un giudizio di opposizione volto a far valere la prescrizione del credito sotteso a una cartella, il giudice di merito, una volta accertata l’esistenza di un’istanza di dilazione e di un correlato pagamento parziale, può attribuire a questi atti efficacia interruttiva della prescrizione, valorizzandone la sequenza come manifestazione univoca di riconoscimento del debito. È un elemento che va soppesato prima, non dopo: chiedere una rateizzazione mentre si sta valutando un’eccezione di prescrizione significa, in molti casi, rinunciare a quell’eccezione.
Merita una considerazione a parte il rapporto fra trattativa e protezione. Trattare senza copertura significa restare esposti alle iniziative individuali dei creditori per tutta la durata delle interlocuzioni, e la garanzia pubblica, una volta escussa, si muove con tempi che non dipendono dal negoziato. Quando l’attività non è ancora cessata, la composizione negoziata consente di chiedere al tribunale misure protettive che congelano le azioni esecutive mentre le trattative proseguono, e la giurisprudenza ha riconosciuto che la prospettiva stessa dell’escussione della garanzia può integrare il pericolo che quelle misure mirano a evitare. È una differenza che pesa: la stessa proposta, avanzata dentro o fuori da un percorso protetto, ha probabilità di riuscita molto diverse.
Quando ha senso
Tre scenari concreti la rendono la scelta più razionale. Il primo: l’esposizione residua è contenuta e il nucleo familiare dispone di liquidità o di un terzo disponibile a intervenire, così che un saldo e stralcio chiuda la partita in tempi brevi. Il secondo: l’attività non è ancora cessata e c’è margine per una chiusura ordinata, in cui lo stralcio viene costruito prima che la garanzia venga escussa e prima che il credito assuma la forma esattoriale. Il terzo: esistono beni che il debitore ha interesse a preservare — un immobile abitativo, una quota societaria in un’altra realtà — e che una procedura liquidatoria metterebbe inevitabilmente sul piatto.
Vantaggi
Il vantaggio principale è il controllo. Non si apre alcuna procedura, non si subisce alcuno spossessamento, non si espone la propria condotta pregressa al vaglio di meritevolezza di un giudice. I tempi sono quelli della trattativa, non quelli del ruolo di udienza. E l’esito, se raggiunto, è definitivo per la parte stralciata.
A fronte di questo vantaggio va però messo in conto il rovescio della medaglia.
Rischi e svantaggi
Il primo limite è che serve denaro. Uno stralcio senza provvista non esiste, e il garante pubblico valuta la convenienza della proposta confrontandola con lo scenario liquidatorio: se dalla liquidazione del patrimonio il Fondo ricaverebbe di più, la proposta non passa. Il secondo limite è che la trattativa non vincola i creditori che non vi partecipano: la banca può accettare lo stralcio sulla quota non garantita e l’altro fornitore, il locatore, l’ex dipendente restare liberi di agire. Il terzo limite è che ogni atto compiuto in sede negoziale — riconoscimenti, piani di rientro, pagamenti parziali — rafforza la posizione del creditore sul piano probatorio, come mostra la giurisprudenza appena richiamata in tema di interruzione della prescrizione. Il quarto, meno evidente, riguarda il tempo: durante la trattativa il credito continua a maturare interessi e oneri di riscossione, e la finestra per accedere ad alcune procedure concorsuali si restringe.
Il profilo ideale per questa strada è il debitore che ha ancora qualcosa da mettere sul tavolo e molto da proteggere: capacità reddituale o sostegno familiare, un patrimonio che una liquidazione disperderebbe, un’esposizione residua non fuori scala rispetto alle proprie possibilità.
Opzione 2 — Gli strumenti di regolazione della crisi: arrivare all’esdebitazione
In cosa consiste
La seconda strada rovescia la logica della prima. Non punta a pagare il debito in misura concordata, punta a farlo dichiarare inesigibile per la parte che non può essere soddisfatta. Il meccanismo è quello dell’esdebitazione, previsto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza per il debitore persona fisica.
Quale strumento si apra dipende dalla qualifica soggettiva e dal momento in cui si agisce. L’art. 33, comma 4, del Codice fissa una finestra: la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e alle procedure di insolvenza può essere proposta entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, quando l’insolvenza si è manifestata prima della cancellazione o entro l’anno successivo, ed è per rendere notificabile il ricorso che la stessa norma impone di mantenere attivo l’indirizzo PEC per un anno.
Dentro quella cornice, la scelta non è libera. Per l’imprenditore individuale che si è cancellato, la giurisprudenza di legittimità ha chiuso la porta agli strumenti negoziali e lasciata aperta solo quella liquidatoria. La lettura coordinata dell’art. 33, comma 4, e dell’art. 2, comma 1, lett. e) del Codice porta a escludere che l’imprenditore cancellato dal registro delle imprese, a carico del quale residuino debiti assunti nell’esercizio dell’impresa, possa accedere a una procedura concorsuale negoziale: in caso di insolvenza composita potrà ricorrere soltanto alla liquidazione controllata. Lo stesso principio è stato affermato in sede di legittimità, dove si è ritenuto che la scelta di cancellarsi sia incompatibile con la richiesta di accesso al concordato minore.
Restano quindi, a seconda dei casi, tre approdi. La liquidazione controllata degli artt. 268 e seguenti, che liquida l’attivo disponibile e conduce all’esdebitazione del residuo. Il concordato minore dell’art. 74, praticabile dal debitore non ancora cancellato o comunque non qualificabile come ex imprenditore, che consente di proporre un pagamento parziale senza liquidare tutto. L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente dell’art. 283, riservata al debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura. Per il socio fideiussore che non abbia mai esercitato attività d’impresa e la cui posizione sia riconducibile alla sfera personale si aggiunge il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore dell’art. 67, benché la natura imprenditoriale del debito garantito ne renda spesso controversa la qualificazione.
C’è però un limite dell’esdebitazione che va conosciuto prima di sceglierla, perché smentisce l’aspettativa più comune: il beneficio ha effetto personale. Libera chi lo ottiene, non chi ha garantito insieme a lui. Il creditore che non ha potuto soddisfarsi sul debitore esdebitato conserva integra l’azione verso gli altri coobbligati solidali e verso i fideiussori rimasti fuori dalla procedura. In una società con due o più soci garanti, la scelta non può quindi essere presa da uno solo: o il percorso viene costruito su tutte le posizioni coinvolte, o il debito si concentra per intero su chi è rimasto fuori. È uno dei punti in cui una valutazione frammentata produce il risultato peggiore possibile, e va soppesato prima del deposito della prima domanda, non dopo.
Quando ha senso
Il primo scenario è quello dell’esposizione sproporzionata: quando la somma fra quota escussa, quota bancaria residua, debiti verso fornitori e posizioni contributive supera di molto qualunque capacità di rimborso, la trattativa diventa un esercizio teorico. Il secondo è quello del debitore senza patrimonio significativo, per il quale il costo di una procedura è compensato dal valore dell’esdebitazione. Il terzo è quello in cui i creditori sono numerosi e disomogenei: solo una procedura concorsuale li tratta tutti insieme, mentre la trattativa va condotta con ciascuno separatamente.
Vantaggi
Il vantaggio è di natura diversa da quello dell’opzione precedente: non è controllo, è definitività. L’esdebitazione produce l’inesigibilità dei debiti residui, e ciò vale anche per il credito del garante pubblico iscritto a ruolo. È l’unico esito che consente una ripartenza effettiva. All’interno della liquidazione controllata tutti i debiti possono essere oggetto di ristrutturazione e pagamento parziale, con la finalità di consentire al debitore meritevole di ottenere l’esdebitazione e liberarsi dei debiti residui non soddisfatti. A ciò si aggiunge l’effetto protettivo: dall’apertura della procedura le azioni esecutive individuali sono paralizzate, cartella compresa.
Rischi e svantaggi
Il primo costo è lo spossessamento: l’attivo disponibile viene liquidato, e la valutazione su cosa sia disponibile non la fa il debitore. Il secondo è il vaglio di meritevolezza, che nel sistema attuale non è un passaggio formale. Il legislatore ha inteso escludere qualsiasi automatismo nella concessione del beneficio, demandando al giudice l’apprezzamento sulla sussistenza del requisito della meritevolezza, che deve essere oggetto di un accertamento particolarmente rigoroso perché l’esdebitazione comporta un rilevante sacrificio per la massa dei creditori. Il terzo è il rischio di inammissibilità per difetti della domanda: la relazione dell’OCC è il cuore del fascicolo e la sua carenza è motivo di rigetto. Il quarto riguarda i casi estremi: quando non c’è alcun attivo, la liquidazione controllata può risultare improcedibile e la strada corretta diventa quella dell’art. 283, con presupposti più severi.
Il profilo ideale per questa strada è il debitore la cui esposizione complessiva non è più governabile con i propri flussi, che non ha un patrimonio da proteggere superiore al beneficio della liberazione, e la cui condotta pregressa può essere ricostruita in modo trasparente dall’OCC.
Opzione 3 — La via difensiva: contestare il titolo, i termini, la garanzia
In cosa consiste
La terza strada non mira né ad accordarsi né a essere liberati: mira a verificare se la pretesa, così come è stata costruita, regga. Non è una strada alternativa in senso stretto — può accompagnare le altre due — ma diventa autonoma quando l’esito della verifica è capace da solo di ridimensionare o azzerare il debito.
I fronti sono essenzialmente quattro. Il primo è la legittimità stessa della riscossione esattoriale: per anni una parte della giurisprudenza di merito ha negato che il credito da escussione potesse essere iscritto a ruolo, sostenendo che la surrogazione non muta la natura privatistica dell’obbligazione originaria. Il Tribunale adito, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite in materia di surroga dell’assicuratore sociale, aveva ritenuto che l’escussione della garanzia prestata dal Fondo dia luogo a un fenomeno di surrogazione, cioè a una peculiare forma di successione a titolo particolare nel lato attivo dell’obbligazione, il che varrebbe a escludere che l’obbligazione, originariamente di carattere privatistico, cambi natura. L’orientamento di legittimità si è però consolidato in senso opposto, e ciò riduce lo spazio di questa difesa senza tuttavia azzerare le questioni collegate, che riguardano la correttezza dell’importo iscritto, degli interessi e degli oneri.
Il secondo fronte è la prescrizione, e qui il terreno è più solido. In tema di opposizione a cartella, l’opposizione fondata sulla deduzione dell’intervenuta prescrizione del credito si qualifica come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non soggiace ad alcun termine di decadenza; la notificazione della cartella non converte il termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c., salvo che vi sia un titolo giudiziale divenuto definitivo. Per crediti la cui escussione risale a molti anni prima, la verifica della catena degli atti interruttivi è spesso il primo accertamento da compiere.
Il terzo fronte riguarda le fideiussioni personali. Molte garanzie rilasciate dai soci riproducono le clausole dello schema ABI censurato dalla Banca d’Italia, e la nullità parziale affermata dalle Sezioni Unite nel 2021 ha generato un contenzioso vastissimo, di recente ricomposto da un nuovo intervento nomofilattico. La verifica del testo della fideiussione è un passaggio che va compiuto prima di qualunque scelta, perché un suo esito favorevole cambia il perimetro dei soggetti obbligati e quindi il senso stesso del confronto fra le opzioni.
Il quarto fronte è procedurale: vizi di notifica, difetto di corrispondenza fra l’importo escusso e quello iscritto, contestazione degli atti esecutivi successivi. La ripartizione è netta: la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella si fa valere con opposizione ex art. 615 c.p.c. davanti al tribunale, mentre il vizio formale dell’atto esecutivo si fa valere con opposizione ex art. 617 c.p.c., soggetta a un termine perentorio di venti giorni. Sbagliare rimedio significa perdere la questione, non rinviarla.
Esiste infine un profilo che non è difensivo ma che va conosciuto proprio da chi sta chiudendo, perché condiziona il modo in cui si chiude. La natura pubblica delle risorse impegnate nella garanzia ha portato la giurisdizione contabile a ravvisare, in presenza di un programma di interesse pubblico finanziato dallo Stato, un rapporto di servizio fra l’impresa finanziata e chi ha agito per essa da un lato e l’amministrazione dall’altro, con conseguente configurabilità di un danno erariale; sul versante penale, l’impiego delle somme per finalità diverse da quelle dichiarate è stato ricondotto alle fattispecie in materia di erogazioni pubbliche. Il rovescio della medaglia di una chiusura affrettata, con distrazione di attivo o con destinazioni non documentabili delle somme ricevute, non è quindi soltanto la perdita della meritevolezza in sede concorsuale: è l’apertura di fronti ulteriori, davanti a giudici diversi e con termini propri.
Vantaggi e limiti
Il vantaggio è che, quando funziona, questa strada non costa nulla in termini di patrimonio: non si liquida, non ci si spoglia, non si chiede alcun beneficio. Il limite è speculare: non produce alcun effetto sui debiti fondati. Un’opposizione accolta sulla cartella del garante pubblico lascia in piedi il decreto ingiuntivo della banca sulla quota non coperta, i debiti verso fornitori, le posizioni contributive. E i termini processuali sono rigidi.
Il profilo ideale per questa strada è il debitore la cui posizione presenta anomalie documentali concrete — fideiussioni su modulistica standardizzata, escussioni risalenti, cartelle di cui non risulta la notifica — e per il quale la riduzione del perimetro del debito può riportare il resto entro una soglia trattabile.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia coerenti con la disciplina vigente. Non descrivono casi seguiti dallo Studio e non costituiscono previsione di esito.
Prima ipotesi — società di capitali, due soci fideiussori. Una S.r.l. ottiene nel 2021 un finanziamento di 148.500 €, assistito da garanzia diretta del Fondo all’80%. Entrambi i soci rilasciano fideiussione personale fino a 120.000 € ciascuno. L’attività cessa e la società viene cancellata dal registro delle imprese il 14 marzo 2026, con un debito residuo in linea capitale di 96.300 € e nessun attivo distribuito ai soci in sede di bilancio finale. La banca revoca l’affidamento, escute la garanzia e incassa 77.040 € (80% di 96.300 €); resta a suo carico una quota di 19.260 €.
Applicando l’opzione 1: i soci propongono al garante uno stralcio sostenuto da un familiare, e alla banca una definizione della quota residua. Se la provvista disponibile è di 34.000 €, l’ipotesi va costruita distribuendola fra i due creditori e reggerà solo se il confronto con lo scenario liquidatorio — nessun attivo societario, patrimoni personali dei soci modesti — risulta favorevole. Esito possibile: chiusura integrale della posizione entro pochi mesi, senza procedure.
Applicando l’opzione 2: non essendoci stata riscossione di somme in base al bilancio finale, la responsabilità dei soci quali successori della società incontra il limite dell’art. 2495 c.c., ma le fideiussioni restano pienamente efficaci e reggono da sole l’intera pretesa. I due soci accedono alla liquidazione controllata come persone fisiche sovraindebitate; l’attivo si riduce alle loro disponibilità personali; l’esito atteso è l’esdebitazione del residuo, con tempi dell’ordine di alcuni anni.
Applicando l’opzione 3: si verifica il testo delle due fideiussioni. Se risultano riprodotte le clausole censurate e ricorrono i presupposti richiesti dalla giurisprudenza, la contestazione incide sul perimetro dell’obbligazione dei garanti e può riportare l’esposizione personale entro una soglia a quel punto trattabile con l’opzione 1.
Seconda ipotesi — ditta individuale, cancellazione recente. Un artigiano ottiene 62.800 € con garanzia all’80%. Cessa l’attività e si cancella dal registro delle imprese il 9 settembre 2025, con residuo di 41.700 €. La garanzia viene escussa per 33.360 €; la cartella gli viene notificata il 20 maggio 2026.
Il calendario diventa qui l’elemento dirimente. La finestra annuale dell’art. 33, comma 4, si è chiusa il 9 settembre 2026: una domanda depositata oggi, 13 settembre 2026, si colloca oltre quel termine. Il punto è controverso, perché una parte della giurisprudenza ammette che l’ex imprenditore persona fisica, decorso l’anno, acceda comunque alla liquidazione controllata nella veste di debitore sovraindebitato, mentre altre pronunce ne fanno un limite invalicabile. Applicando l’opzione 3, invece, il termine non rileva: l’eccezione di prescrizione e la contestazione della notifica restano proponibili secondo le regole proprie dell’opposizione.
Terza ipotesi — escussione risalente. Stessa ditta, ma con escussione avvenuta nel 2016 e cartella notificata nel 2017, seguita da un’unica intimazione nel 2019 e poi da silenzio fino a un pignoramento presso terzi del 2026. Qui l’opzione 3 diventa prioritaria: la verifica della catena interruttiva precede ogni valutazione sulle altre due strade, perché il suo esito può rendere superflua la scelta.
Quarta ipotesi — un solo socio agisce. Si riprendano i dati della prima simulazione, ma si supponga che soltanto uno dei due soci acceda alla liquidazione controllata e ottenga l’esdebitazione, mentre l’altro resta inerte. Il risultato è che il garante pubblico e la banca, non potendo più agire sul primo, concentrano l’intera pretesa residua sul secondo, che risponde per l’importo pieno della propria fideiussione, 120.000 €, senza alcuna riduzione proporzionale. La simulazione mostra il punto in modo più efficace di qualunque spiegazione: su posizioni con più garanti, la decisione è collettiva per necessità, non per opportunità.
Il confronto in tabella
Il quadro che segue mette a confronto le tre strade sui parametri che, nella pratica, determinano la scelta. I costi indicati sono esclusivamente quelli di giustizia previsti dalla legge: contributo unificato, diritti di cancelleria, compensi degli organi nominati dal tribunale a carico della procedura. Va letto tenendo presente che i tempi indicati sono ordini di grandezza e variano sensibilmente per ufficio giudiziario e complessità della posizione. Va inoltre precisato che le tre colonne non sono reciprocamente escludenti in senso assoluto: la verifica difensiva della terza può precedere e orientare entrambe le altre, mentre il passaggio dalla prima alla seconda resta possibile finché non maturano decadenze. L’incompatibilità vera si manifesta nel senso opposto, quando la procedura concorsuale è già aperta e l’attivo non è più nella disponibilità del debitore.
| Parametro | Opzione 1 — Via negoziale | Opzione 2 — Regolazione della crisi | Opzione 3 — Via difensiva |
|---|---|---|---|
| Tempi indicativi | Da poche settimane a pochi mesi | Da alcuni mesi per l’apertura, anni per la chiusura e l’esdebitazione | Tempi del giudizio civile ordinario, con possibile fase cautelare rapida |
| Complessità | Media: dipende dal numero di interlocutori e dalla provvista | Alta: relazione OCC, vaglio del tribunale, gestione della procedura | Variabile: alta sui profili bancari, più contenuta sui vizi formali |
| Presupposto indispensabile | Disponibilità economica propria o di terzi | Stato di sovraindebitamento e meritevolezza della condotta | Esistenza di un’anomalia concreta nel titolo, nei termini o nella garanzia |
| Effetti sull’esecuzione in corso | Nessun effetto automatico; sospensione solo se concordata o in sede di misure protettive | Blocco delle azioni esecutive individuali dall’apertura | Sospensione solo se concessa dal giudice dell’opposizione |
| Rischi in caso di esito negativo | Perdita di tempo, atti di riconoscimento del debito, interessi maturati | Rigetto della domanda o diniego dell’esdebitazione, con attivo già liquidato | Rigetto, definitività del titolo, spese di lite |
| Effetto sul debito residuo | Estinzione solo della parte stralciata; il resto sopravvive | Inesigibilità del residuo in caso di esdebitazione | Nessuno sui crediti fondati |
| Reversibilità | Alta finché non si firma | Bassa dopo l’apertura della procedura | Media: l’esito del giudizio è vincolante, ma non preclude le altre strade |
| Costi di giustizia | Assenti o minimi | Contributo unificato e oneri della procedura sull’attivo | Contributo unificato per grado di giudizio |
I criteri per scegliere
Nessuno dei parametri della tabella, preso isolatamente, decide. La scelta nasce dall’incrocio di alcune condizioni concrete, e conviene esplicitarle nell’ordine in cui pesano.
Il primo criterio è la proporzione fra debito e capacità di rimborso. Se la sommatoria delle esposizioni è compatibile con un piano sostenibile o con un intervento di terzi, la via negoziale conserva un senso economico. Se il rapporto è fuori scala — un multiplo del reddito annuo netto, senza patrimonio liquidabile — la trattativa tende a trasformarsi in una sequenza di rinvii che erode il tempo utile per la seconda strada.
Il secondo criterio è il calendario della cancellazione. La finestra annuale dell’art. 33, comma 4, è il vincolo temporale più rigido dell’intero sistema. Chi ha chiuso da poco ha davanti un ventaglio ampio; chi ha chiuso da più di un anno si muove su un terreno in cui l’accesso agli strumenti concorsuali va argomentato e non è pacifico. Se la cancellazione non è ancora avvenuta, il criterio si rovescia: la decisione su come chiudere viene prima della decisione su come gestire il debito.
Il terzo criterio è la presenza di garanzie personali e la loro qualità. Se le fideiussioni sono state rilasciate su modulistica standardizzata, la verifica del loro testo precede tutto il resto, perché può ridurre o ridefinire il perimetro dei soggetti obbligati. Se le garanzie sono solide e capienti, il baricentro si sposta verso la seconda opzione, dato che liberare la società senza liberare i garanti non produce alcun risultato utile.
Il quarto criterio è la ricostruibilità della condotta pregressa. La meritevolezza non è un giudizio morale generico ma un accertamento su fatti documentati: come è stato assunto l’indebitamento, come è stato gestito, se ci sono stati atti in frode. Dove la ricostruzione presenta zone d’ombra difficili da documentare, il rischio di un diniego va soppesato prima di avviare una procedura che comporta comunque la liquidazione dell’attivo.
Il quinto criterio è la natura del patrimonio da proteggere. Un immobile adibito ad abitazione della famiglia, una quota in una società ancora operativa, uno strumento di lavoro: sono beni che una liquidazione tratta come attivo e che una trattativa può invece lasciare fuori dal perimetro. A fronte del vantaggio della liberazione definitiva, va messo il costo della dispersione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: sono le due qualifiche che, su un bivio come questo, servono a valutare la scelta non solo per come si presenta oggi, ma per come dovrà essere difesa nei gradi successivi.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà? In parte. Passare dalla trattativa alla procedura concorsuale è possibile finché la finestra temporale è aperta e finché non si sono compiuti atti che compromettono la valutazione di meritevolezza. Il passaggio inverso è più difficile: una volta aperta la liquidazione controllata, l’attivo entra nella disponibilità della procedura e la trattativa individuale perde oggetto. La via difensiva, invece, convive con entrambe.
Se chiudo l’attività, i miei familiari rispondono del debito? No, per il solo fatto della parentela. Rispondono se hanno firmato: fideiussioni, garanzie reali su beni propri, coobbligazioni. È una verifica che va fatta sui documenti, non a memoria, perché nelle operazioni assistite da garanzia pubblica è frequente che il coniuge abbia sottoscritto senza piena consapevolezza della portata dell’impegno.
E se scelgo quella sbagliata? Il costo dell’errore non è simmetrico. Sbagliare l’opzione 1 costa tempo e qualche atto interruttivo della prescrizione. Sbagliare l’opzione 3 costa spese di lite e la definitività del titolo. Sbagliare l’opzione 2 è più oneroso, perché la liquidazione dell’attivo avviene comunque e un eventuale diniego dell’esdebitazione lascia il debitore senza patrimonio e con i debiti. È la ragione per cui il vaglio preliminare sulla meritevolezza pesa più di qualunque altra valutazione.
L’esdebitazione cancella anche il debito verso lo Stato? L’esdebitazione opera sui debiti concorsuali residui, e il credito del garante pubblico da escussione vi rientra. Restano fuori le obbligazioni che la legge esclude espressamente, fra cui quelle da illecito e alcuni obblighi di natura personale.
L’esdebitazione che ottengo io libera anche l’altro socio che ha firmato? No. Il beneficio opera sulla posizione personale di chi lo ottiene e non si estende ai coobbligati né ai fideiussori estranei alla procedura, che restano esposti per l’intero. È la ragione per cui, quando i garanti sono più di uno, la valutazione va impostata sull’insieme delle posizioni e non su quella di chi si muove per primo.
Il debito verso il garante pubblico si può rateizzare come le altre somme a ruolo? Le somme iscritte a ruolo seguono le regole generali della dilazione, ma la domanda di rateizzazione produce effetti che vanno anticipati: comporta il riconoscimento del debito e incide sulla prescrizione. È un passaggio che conviene collocare dopo, e non prima, della verifica sui termini.
Conviene aspettare che il creditore si muova? L’attesa ha un solo effetto certo: consuma la finestra dell’art. 33, comma 4, e lascia maturare interessi e oneri. Ha senso soltanto quando è funzionale a una verifica in corso sulla prescrizione, e anche in quel caso va accompagnata dal monitoraggio degli atti notificati.
Le pronunce che orientano la scelta
Quanto segue raccoglie i riferimenti giurisprudenziali richiamati nel testo, raggruppati per la strada che ciascuno illumina. I principi sono riformulati in sintesi.
Pronunce che riguardano il meccanismo della garanzia e il recupero del credito
Cass. civ., ord. n. 1005/2023. Ha ritenuto legittima la riscossione esattoriale diretta a recuperare risorse pubbliche a favore del Fondo PMI escusso dalla banca finanziatrice e surrogatosi nei diritti di quest’ultima. È il precedente che apre l’orientamento oggi prevalente e che rende meno agevole contestare in radice lo strumento della cartella.
Cass. civ., ord. n. 9657/2024. Si colloca nella stessa linea e viene richiamata come precedente conforme dalle pronunce successive. Rileva perché segna il passaggio da un contrasto aperto a un indirizzo in via di consolidamento.
Cass. civ., ord. n. 5786/2025. Ha ribadito la validità della riscossione mediante ruolo sul presupposto che il garante si surroga alla banca e che la legge speciale in materia gli attribuisce la facoltà di procedere con quello strumento. È la conferma che l’argomento della natura privatistica dell’obbligazione originaria, da solo, non è più risolutivo.
Cass. civ., ord. n. 9678 del 13 aprile 2025. Ha confermato che il gestore del Fondo, e per esso l’agente della riscossione, può procedere con l’esecuzione esattoriale diretta ex art. 17 D.Lgs. 46/1999 nei confronti dell’impresa e dei suoi fideiussori, senza necessità di acquisire preventivamente un titolo esecutivo giudiziale. Rileva in modo specifico per il tema di questo articolo perché estende espressamente il meccanismo ai garanti persone fisiche.
Cass. civ., ord. n. 17652 del 30 giugno 2025. Ha affermato che la disciplina dell’art. 9 del D.Lgs. 123/1998 sui crediti dello Stato per la restituzione dei finanziamenti si applica anche agli interventi di sostegno erogati in forma di concessione di garanzia, estendendosi al credito del gestore del Fondo che, dopo l’escussione, soddisfa il finanziatore, senza che occorra un provvedimento di revoca della concessione. È l’ordinanza che chiude una delle obiezioni difensive più frequenti, quella fondata sulla mancanza di un atto di revoca.
Trib. Napoli, sent. n. 2226 del 3 marzo 2022. Si era pronunciato in senso opposto, ritenendo illegittima l’iscrizione a ruolo per assenza di un valido titolo esecutivo. Conserva interesse perché delimita il terreno su cui l’orientamento di merito minoritario si era mosso e su cui restano discutibili profili accessori, come la quantificazione degli oneri.
Trib. Milano, 4 settembre 2024. In sede di misure protettive ha ravvisato il periculum nella concreta possibilità che dall’escussione della garanzia derivasse un’alterazione dell’ordine legittimo delle cause di prelazione, considerato che il credito restitutorio del garante pubblico è assistito da privilegio ex lege. Rileva per chi non ha ancora chiuso e valuta un percorso negoziale protetto.
Pronunce che riguardano la cancellazione e la sorte dei debiti
Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 3625 del 12 febbraio 2025. Ha ribadito che nelle società di capitali la riscossione della quota in base al bilancio finale di liquidazione non è soltanto il limite della responsabilità del socio, ma anche la condizione della sua successione, sicché il socio non è di per sé successore universale della società ma lo diventa se e in quanto quella riscossione vi sia stata, con onere di allegazione e prova a carico di chi agisce. È la pronuncia che definisce l’esatto perimetro della responsabilità degli ex soci dopo la cancellazione.
Cass. civ., Sez. Un., sentt. nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013. Hanno costruito l’impianto ancora vigente: la cancellazione estingue l’ente, ma le obbligazioni insoddisfatte si trasferiscono agli ex soci nei limiti di legge. Restano il riferimento sistematico di ogni valutazione sulla chiusura di una società con debiti.
Cass. civ., ord. n. 16446/2025. Ha confermato che, in caso di estinzione per cancellazione, la successione nei rapporti debitori non definiti all’esito della liquidazione è imputata agli ex soci nei limiti e alle condizioni dell’art. 2495 c.c. Rileva perché conferma che il limite quantitativo non è una formula di stile ma un elemento da provare.
Pronunce che riguardano gli strumenti di regolazione della crisi
Cass. civ., Sez. I, n. 20141/2026. Ha affermato che la scelta dell’imprenditore individuale di cancellarsi dal registro delle imprese è incompatibile con la richiesta di accesso al concordato minore e lascia spazio solo all’apertura della liquidazione controllata. È la pronuncia che, più di ogni altra, riduce il ventaglio di chi ha già chiuso.
Cass. civ., Sez. I, n. 1473 del 22 gennaio 2026. Ha qualificato come perentorio il termine di trenta giorni previsto dall’art. 15, comma 13, del Codice per il ricorso in cassazione avverso i provvedimenti in materia di liquidazione controllata. Rileva perché conferma che la procedura concorsuale minore segue tempi processuali rigidi quanto quelli maggiori.
Cass. civ., ord. n. 28576/2025. Ha stabilito che la relazione dell’OCC allegata alla domanda di liquidazione controllata deve essere verificata dal tribunale sotto il profilo sostanziale e non meramente formale. Rileva perché sposta il baricentro del rischio sulla qualità della ricostruzione, non sulla sua presenza.
Cass. civ., n. 11603/2026. Ha ritenuto che, a pena di inammissibilità, la relazione dell’OCC nella liquidazione controllata su istanza del debitore debba indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza nell’assunzione delle obbligazioni. È la conferma che l’istruttoria sulla condotta inizia con il deposito, non alla fine.
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 21048/2025. Ha chiarito che la negligenza della banca nella concessione del credito non elide la grave imprudenza del debitore che lo ha richiesto. Rileva in modo diretto sul tema, perché nelle operazioni garantite dallo Stato la difesa fondata sull’istruttoria superficiale dell’istituto è ricorrente e, da sola, non mette al riparo dal giudizio di meritevolezza.
Cass. civ., sent. n. 30108 del 14 novembre 2025. Ha escluso che il debitore già dichiarato fallito, che non abbia fruito dell’esdebitazione ex art. 142 l.fall., possa successivamente invocare l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 per la medesima esposizione concorsuale. Rileva per chi ha alle spalle una procedura anteriore rimasta incompiuta.
Cass. civ., sent. n. 20711/2025. Ha ribadito che l’esdebitazione dell’incapiente, a differenza di quella che segue la liquidazione controllata, richiede sempre una domanda specifica e non opera di diritto. È un dettaglio procedurale che, se trascurato, costa l’intero beneficio.
App. Ancona, sent. n. 211/2025. Ha qualificato la liquidazione controllata come strumento residuale per la definizione della crisi da sovraindebitamento, aprendola anche all’ex imprenditore cancellato non qualificabile come imprenditore minore. È il precedente su cui si fonda l’accesso oltre le soglie dimensionali.
App. L’Aquila, sent. n. 609 del 20 maggio 2025. Ha chiarito che la meritevolezza non è requisito di accesso alla liquidazione controllata, essendo la valutazione sulla condotta rinviata alla fase finale dell’esdebitazione. Rileva perché ridimensiona il timore di un filtro preventivo in ingresso.
App. Bologna, sent. n. 1945 del 17 novembre 2025. Ha dichiarato improcedibile una domanda di liquidazione controllata per totale assenza di attivo da liquidare. Rileva perché individua il confine oltre il quale lo strumento corretto diventa l’art. 283.
Trib. Milano, 12 ottobre 2025. Ha affermato che l’esdebitazione dell’incapiente esige un accertamento particolarmente rigoroso della meritevolezza, escluso ogni automatismo. È il riferimento sul livello di prova richiesto.
Trib. Bergamo, decreto 15 luglio 2025. Ha valorizzato l’art. 283 come clausola di chiusura del sistema delle esdebitazioni, con obbligo di comunicare le utilità sopravvenute nei tre anni successivi. Rileva perché descrive l’onere che accompagna il beneficio anche dopo la sua concessione.
Pronunce che riguardano le garanzie personali
Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 41994 del 30 dicembre 2021. Ha stabilito che le fideiussioni riproduttive delle clausole dello schema ABI censurato sono parzialmente nulle limitatamente alle clausole attuative dell’intesa vietata, salvo che risulti la volontà delle parti di non concludere il contratto senza di esse. È il punto di partenza di ogni verifica sulle garanzie rilasciate dai soci.
Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 24825 del 28 agosto 2026. È intervenuta, su rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Siracusa con ordinanza del 1° agosto 2025 e dichiarato ammissibile con decreto del Primo Presidente dell’11 novembre 2025, per ricomporre il contrasto sulle questioni rimaste aperte: la rilevanza dell’epoca di stipula rispetto al periodo accertato dalla Banca d’Italia, l’estensione del principio alle garanzie rilasciate per una singola operazione e gli effetti della clausola di pagamento a semplice richiesta. È oggi il riferimento obbligato per chiunque contesti una fideiussione rilasciata a corredo di un finanziamento garantito.
Cass. civ., ord. n. 28988/2025. Ha individuato i presupposti necessari per il rilievo della nullità parziale, fra cui la corrispondenza puntuale delle clausole, la collocazione temporale del contratto e l’incidenza effettiva della nullità sul credito azionato. Rileva perché segnala che l’eccezione non si fonda su un richiamo generico al provvedimento del 2005.
Cass. civ., Sez. I, ordd. nn. 26380 e 26383 del 10 ottobre 2024. Hanno escluso l’applicabilità dei principi del 2021 ai contratti autonomi di garanzia e alle fideiussioni in cui non risulti la concreta pattuizione delle clausole censurate. Rilevano perché delimitano il campo e impongono una lettura del testo negoziale prima di impostare la difesa.
Pronunce che riguardano la difesa esecutiva
Cass. civ., sent. n. 14078/2026. Ha confermato che l’eccezione di prescrizione può essere fatta valere con l’opposizione ex art. 615 c.p.c. senza soggiacere ai termini di impugnazione propri degli atti della riscossione. Rileva perché mantiene aperta una difesa anche a distanza di anni dalla notifica della cartella.
Cass. civ., Sez. II, ord. n. 9612 del 15 aprile 2026. Ha ribadito che nell’opposizione all’esecuzione avverso cartella la competenza del tribunale ha natura funzionale e non è derogabile per valore. È un profilo che incide sull’impostazione dell’atto introduttivo.
Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 7363 del 26 marzo 2026. Ha attribuito efficacia interruttiva della prescrizione alla sequenza istanza di dilazione più pagamento parziale, quale manifestazione univoca di riconoscimento del debito. Rileva come avvertenza sul coordinamento fra la prima e la terza opzione.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Su una posizione di questo tipo lo Studio interviene con attività determinate, non con assistenza generica. In concreto:
- Ricostruiamo la filiera del debito partendo dal contratto di finanziamento, dalla delibera di ammissione alla garanzia e dalla documentazione di escussione, per stabilire quale porzione dell’esposizione è in capo al garante pubblico e quale è rimasta alla banca.
- Verifichiamo la legittimità formale dell’iscrizione a ruolo confrontando l’importo escusso con quello iscritto, gli interessi applicati e gli oneri di riscossione addebitati, e acquisiamo l’estratto di ruolo per ricostruire la sequenza degli atti notificati.
- Esaminiamo il testo di ogni fideiussione rilasciata da soci, amministratori o familiari, confrontandolo clausola per clausola con lo schema censurato dalla Banca d’Italia e con i presupposti applicativi fissati dalla giurisprudenza più recente.
- Ricostruiamo la catena degli atti interruttivi della prescrizione, datandoli e verificandone la regolare notificazione, per stabilire se l’eccezione sia proponibile e con quale rimedio processuale.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davvero davanti al giudice nel caso specifico, mettendo a confronto lo scenario liquidatorio, quello negoziale e quello contenzioso con i numeri effettivi della posizione, non con ipotesi astratte.
- Costruiamo e presentiamo la proposta di definizione al garante pubblico e all’istituto finanziatore, corredandola della documentazione sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria che la disciplina del Fondo richiede.
- Predisponiamo il ricorso per l’accesso allo strumento concorsuale appropriato, coordinandoci con l’OCC sulla relazione e sulla ricostruzione delle cause dell’indebitamento, che è il documento su cui il tribunale concentra il proprio scrutinio.
- Redigiamo e depositiamo le opposizioni esecutive, scegliendo fra il rimedio ex art. 615 e quello ex art. 617 in funzione del vizio dedotto, e chiediamo la sospensione dell’efficacia esecutiva quando ne ricorrono i presupposti.
- Assistiamo nella fase di chiusura dell’attività non ancora conclusa, verificando se una cancellazione immediata comprometta l’accesso a strumenti più favorevoli e quale sequenza di adempimenti preservi il maggior numero di opzioni.
- Seguiamo la posizione fino all’esdebitazione o alla definizione, curando anche gli adempimenti successivi, come la comunicazione delle utilità sopravvenute nel triennio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema costruito interamente su un bivio, l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista, perché la scelta compiuta oggi va difesa domani senza cambiare mani. Un’opposizione impostata nel primo grado con una certa strategia deve poter essere sostenuta in appello e, se necessario, davanti alla Corte di cassazione dallo stesso difensore che l’ha concepita: la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio evita che la linea difensiva venga riscritta a metà percorso, quando le scelte processuali compiute non sono più reversibili.
A questo si aggiunge il metodo di lavoro: lo staff dello Studio riunisce avvocati e commercialisti che intervengono insieme sulla stessa posizione, perché la valutazione di convenienza fra le tre strade richiede contemporaneamente la lettura giuridica del titolo e la quantificazione economica dello scenario alternativo. Nessuna delle due, da sola, basta a decidere.
In conclusione
Chiudere l’attività e pensare che il finanziamento garantito dallo Stato si chiuda con essa è l’aspettativa più diffusa e la più smentita dai fatti. Quel debito sopravvive, cambia titolare, cambia forma e si presenta con strumenti di recupero più rapidi di quelli ordinari. Davanti a questa trasformazione esistono tre strade realmente percorribili, e nessuna di esse è in assoluto migliore delle altre: la scelta dipende dai numeri della singola posizione, dal calendario della cancellazione e dalla qualità delle garanzie firmate, e sbagliarla non costa soltanto denaro, costa il tempo e i diritti che non si recuperano più.
È esattamente la ragione per cui questa materia richiede una competenza che copra l’intero arco della vicenda. La fase della chiusura e della trattativa con il garante pubblico appartiene all’ambito dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; la fase in cui il debito si è spostato sulle persone fisiche e va condotto verso l’esdebitazione appartiene a quello del Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e del professionista fiduciario di un OCC; l’analisi del contratto bancario, dell’escussione e delle fideiussioni a quello dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; la difesa contro la cartella e gli atti esecutivi, fino all’ultimo grado, a quello dell’avvocato cassazionista. Sono le quattro competenze certificate che questa specifica materia chiama in causa tutte insieme.
📩 Non lasciare che sia la notifica di una cartella o di un pignoramento a scegliere per te quale strada prendere: scrivici oggi stesso, tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio si trovano al termine di questa pagina.
