Una società in nome collettivo, una società in accomandita semplice o una società semplice che non riesce più a pagare fornitori, banche e dipendenti non è, quasi mai, un problema che riguarda solo la società. Nelle società di persone i soci illimitatamente responsabili rispondono con il patrimonio personale delle obbligazioni sociali: la casa, il conto corrente, lo stipendio percepito altrove, l’auto intestata al socio possono essere aggrediti dai creditori della società. Il rischio principale è che la crisi resti gestita in modo frammentario — la società da una parte, ciascun socio dall’altra — mentre i creditori procedono in ordine sparso con decreti ingiuntivi, pignoramenti immobiliari e pignoramenti presso terzi, consumando l’attivo prima che qualunque soluzione concorsuale possa produrre effetti. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza offre invece strumenti che permettono di trattare la posizione della società e quella dei soci in modo coordinato, fino all’esdebitazione.
Lo Studio Monardo interviene su questa materia perché il sovraindebitamento non è per noi un settore aggiunto: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Sono esattamente le abilitazioni che governano l’accesso, l’istruttoria e la gestione delle procedure di cui parla questa guida. A queste si aggiunge la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che consente di valutare, prima di depositare qualunque ricorso, se la società di persone abbia ancora margini di risanamento negoziale.
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Inquadramento normativo: cosa significa “sovraindebitamento” per una società di persone
Sul piano normativo, il sovraindebitamento non è una condizione economica generica ma una categoria giuridica definita. L’art. 2, comma 1, lett. c) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII) lo individua nello stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali. La definizione è costruita per sottrazione: è sovraindebitato chi è in crisi ma non può essere sottoposto alla procedura concorsuale “maggiore”.
Va precisato che il tipo sociale, di per sé, non dice nulla. Una s.n.c. o una s.a.s. è un imprenditore commerciale collettivo e, in linea di principio, è assoggettabile a liquidazione giudiziale. Diventa “sovraindebitata” — e quindi destinataria degli strumenti disciplinati dagli artt. 65 e seguenti CCII — solo se qualifica come impresa minore. La definizione è all’art. 2, comma 1, lett. d) CCII e si fonda su tre soglie che devono ricorrere congiuntamente: attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore), ricavi lordi non superiori a 200.000 euro annui nello stesso periodo, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro. Basta il superamento di una sola delle tre per far ricadere la società nell’area della liquidazione giudiziale e del concordato preventivo.
Alla società di persone che integra i requisiti dell’impresa minore si applicano quindi due strumenti: il concordato minore (artt. 74-83 CCII), procedura negoziale che si chiude con l’omologazione, e la liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII), procedura liquidatoria che si chiude con la ripartizione dell’attivo e apre la strada all’esdebitazione. Non le si applica invece la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII), riservata alla persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività d’impresa o professionale.
La ratio di questa architettura è duplice. Da un lato, evitare che le piccole realtà economiche — che rappresentano la maggioranza del tessuto imprenditoriale italiano — restino prive di uno sbocco concorsuale, condannate a una condizione debitoria perpetua. Dall’altro, garantire ai creditori un procedimento ordinato, con controllo giudiziale e con l’intervento di un organismo terzo, l’OCC, che verifica i dati e attesta la fattibilità.
La distinzione rispetto agli istituti affini è netta e va tenuta presente fin dal primo colloquio. Un esempio concreto: una s.n.c. con attivo di 280.000 euro, ricavi annui per 190.000 euro e debiti per 470.000 euro rientra nell’impresa minore e potrà proporre un concordato minore. La stessa s.n.c., se i debiti salgono a 620.000 euro per effetto di un decreto ingiuntivo bancario, esce dalla definizione e la sua strada diventa il concordato preventivo o la liquidazione giudiziale: cambiano i presupposti, l’organo che istruisce la domanda, i costi di giustizia e, soprattutto, il regime di responsabilità dei soci. La qualificazione dimensionale non è un dettaglio formale: è il presupposto che determina quale procedura si può chiedere e quale invece condurrebbe a una declaratoria di inammissibilità.
Il quadro normativo è stato inoltre riscritto in più punti dal cosiddetto Correttivo-ter, il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024, che ha inciso sulla nozione di consumatore, sulla posizione dell’imprenditore cancellato dal registro delle imprese, sulle misure protettive e sulla disciplina della formazione dello stato passivo nella liquidazione controllata.
Requisiti e termini: chi può accedere, entro quando, con quali conseguenze
La disciplina prevede requisiti distinti per la società e per i soci. Analizzarli separatamente è il modo più rapido per capire se la strada è percorribile.
Requisito dimensionale della società. Vanno provate le tre soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII. L’onere della prova grava sul debitore che invoca la qualifica di impresa minore, come la giurisprudenza di merito ha ripetutamente affermato: il Tribunale di Bergamo ha chiarito che l’imprenditore deve dimostrare il mancato superamento congiunto dei requisiti. In termini operativi, servono bilanci o situazioni contabili dei tre esercizi precedenti, dichiarazioni fiscali e un prospetto dei debiti aggiornato.
Requisito oggettivo. Occorre lo stato di crisi o di insolvenza. Per il concordato minore basta la crisi, cioè la probabilità di futura insolvenza; per la liquidazione controllata la giurisprudenza richiede in genere l’insolvenza attuale, intesa come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Posizione dei soci illimitatamente responsabili. Qui si concentra la parte più delicata. Il socio di s.n.c. e il socio accomandatario di s.a.s. rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Ne discendono tre conseguenze: che il socio non può, di regola, promuovere in proprio una procedura negoziale per definire i debiti sociali finché la società è in vita e operativa; che gli effetti dell’omologazione del concordato minore della società si estendono ai soci illimitatamente responsabili ai sensi dell’art. 79, comma 4, CCII, salvo patto contrario; che l’apertura della liquidazione controllata della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ai sensi dell’art. 270, comma 1, CCII, che richiama l’art. 256 CCII in quanto compatibile.
Limiti temporali all’estensione ai soci. L’art. 256, comma 2, CCII pone due sbarramenti: la procedura nei confronti del socio è possibile solo se l’insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data di cessazione della responsabilità illimitata; e non può comunque essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, purché siano state osservate le formalità per rendere l’evento conoscibile ai terzi. È il motivo per cui la data di iscrizione al registro delle imprese del recesso o della cessione di quote diventa un dato decisivo da verificare prima di depositare qualunque atto.
Società cancellata. L’art. 33, comma 1, CCII consente l’apertura della liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. Il comma 4 dello stesso articolo, nel testo risultante dal Correttivo-ter, preclude all’imprenditore cancellato l’accesso al concordato minore, ma gli consente l’accesso alla liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cancellazione, proprio al fine di agevolarne l’esdebitazione.
Sospensione feriale. I termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto. Nessun’altra sospensione è prevista: ogni calcolo che parta da date diverse è errato.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Estensione della procedura all’ex socio (art. 256, comma 2, CCII) | Scioglimento del rapporto sociale o cessazione della responsabilità illimitata, rese note ai terzi | Decadenziale — un anno | Decorso l’anno l’estensione non può più essere disposta |
| Apertura della liquidazione giudiziale della società cancellata (art. 33, comma 1, CCII) | Cancellazione dal registro delle imprese | Decadenziale — un anno | Oltre l’anno resta praticabile solo la via del sovraindebitamento |
| Domande di partecipazione al passivo della liquidazione controllata (art. 270, comma 2, CCII) | Termine fissato nella sentenza di apertura | Perentorio | Ammissione tardiva solo provando che il ritardo dipende da causa non imputabile |
| Voto dei creditori nel concordato minore | Termine fissato nel decreto di apertura | Perentorio | La mancata manifestazione del consenso incide sul raggiungimento delle maggioranze |
| Reclamo alla corte d’appello contro la sentenza di apertura | Comunicazione o notificazione della sentenza | Perentorio — 30 giorni | Il provvedimento diventa definitivo |
| Ricorso per cassazione contro la decisione d’appello | Notificazione della sentenza d’appello | Perentorio — 30 giorni | Inammissibilità del ricorso |
| Esdebitazione di diritto nella liquidazione controllata (art. 282 CCII) | Apertura della procedura | Tre anni, ovvero chiusura se anteriore | Nessuna: opera di diritto, salvo le esclusioni di legge |
| Sospensione feriale dei termini | — | 1-31 agosto | Errore di calcolo con rischio di decadenza |
Il termine più critico è quello annuale dell’art. 256, comma 2, CCII: è la finestra dentro la quale la posizione dell’ex socio può ancora essere attratta nella procedura della società, ed è anche la finestra oltre la quale l’ex socio acquista margini per muoversi in proprio.
Procedura passo-passo: dalla verifica preliminare all’esdebitazione
1. Verifica di ammissibilità e scelta dello strumento
Il primo passaggio è tecnico e precede qualunque contatto con i creditori. Si verificano le tre soglie dimensionali, si ricostruisce l’esposizione complessiva distinguendo i debiti sociali da quelli personali dei soci, si controlla la posizione anagrafica della società e di ciascun socio al registro delle imprese. In parallelo si valuta se la continuità aziendale sia ancora praticabile: da questa risposta dipende la scelta tra concordato minore in continuità, concordato minore liquidatorio e liquidazione controllata. L’art. 7, comma 2, CCII impone del resto che, in presenza di domande concorrenti, il tribunale esamini in via prioritaria la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi rispetto alla domanda di apertura della liquidazione.
2. Nomina dell’OCC e istruttoria
La domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento passa per un Organismo di Composizione della Crisi. L’OCC nomina un gestore, che raccoglie la documentazione, verifica la veridicità dei dati, ricostruisce le cause dell’indebitamento e redige la relazione particolareggiata destinata al tribunale. Questa relazione non è un allegato formale: la Corte di cassazione ha affermato che essa va verificata, ai fini dell’apertura della procedura, sotto il profilo sostanziale e non meramente formale, e che l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza nell’assunzione delle obbligazioni è richiesta a pena di inammissibilità.
3. Individuazione del tribunale competente
La competenza si radica presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. Per la società di persone il riferimento è la sede legale, con la presunzione che la sede effettiva coincida con quella risultante dal registro delle imprese, salvo prova contraria. Quando la procedura coinvolge anche i soci, la concentrazione presso lo stesso ufficio è la soluzione fisiologica, ma non sempre automatica: se un socio è già sottoposto a una procedura concorsuale pendente presso un altro tribunale, il coordinamento segue le regole sulla prevenzione e il procedimento prosegue davanti all’ufficio che si è pronunciato per primo.
4. Contenuto della domanda
Il ricorso deve contenere l’indicazione dello strumento richiesto, la descrizione della situazione economico-patrimoniale, l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, l’elenco dei beni, gli atti di disposizione compiuti nel quinquennio precedente, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre esercizi e la relazione dell’OCC. Per il concordato minore va inoltre depositata la proposta con il piano: contenuto libero quanto alle modalità, ma vincolato quanto al rispetto delle regole di trattamento dei creditori.
5. Apertura e misure protettive
Nel concordato minore il giudice, verificata l’ammissibilità, dichiara aperta la procedura con decreto, dispone la pubblicità e fissa il termine per la manifestazione del consenso dei creditori. Le misure protettive possono essere richieste già con il deposito della domanda completa e producono l’effetto di sospendere le azioni esecutive individuali. Nella liquidazione controllata l’apertura avviene con sentenza, che nomina il giudice delegato e il liquidatore, dispone la consegna dei beni, fissa il termine per le domande di partecipazione al passivo e produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
6. Voto, omologazione oppure liquidazione
Nel concordato minore i creditori manifestano il proprio consenso e la proposta si intende approvata quando raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Segue l’omologazione, che il tribunale pronuncia previa verifica della regolarità della procedura e della fattibilità del piano. L’omologazione del concordato minore proposto dalla società di persone produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ai sensi dell’art. 79, comma 4, CCII: è il meccanismo che consente di liberare i soci dai debiti sociali senza che ciascuno debba aprire una procedura autonoma. Nella liquidazione controllata, invece, si passa alla formazione dello stato passivo, semplificata dal Correttivo-ter, e quindi al programma di liquidazione e alle ripartizioni.
7. Esdebitazione
Nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera di diritto ai sensi dell’art. 282 CCII, decorsi tre anni dall’apertura della procedura o alla chiusura se anteriore, salvo le cause di esclusione. Per il debitore incapiente, privo di qualunque utilità da mettere a disposizione dei creditori, resta lo strumento residuale dell’esdebitazione di cui all’art. 283 CCII.
Dove si sbaglia più spesso
Tre errori ricorrono con particolare frequenza. Il primo è presentare la domanda del socio isolatamente, per definire anche i debiti sociali, mentre la società è ancora in vita e iscritta al registro delle imprese: è la strada che più spesso conduce a una declaratoria di inammissibilità. Il secondo è costruire una proposta di concordato minore che alteri l’ordine delle cause legittime di prelazione, confidando nel “contenuto libero” della proposta: il contenuto è libero nelle modalità, non nelle regole di trattamento. Il terzo è trascurare la verifica delle date di recesso e cessione di quote, con il risultato di coinvolgere nella procedura un ex socio ormai fuori dalla finestra annuale, oppure di lasciarne fuori uno che vi rientrava ancora.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Esempio 1 — S.n.c. in crisi con due soci: concordato minore con apporto esterno
Ipotesi. Una s.n.c. con due soci al 50% presenta attivo patrimoniale di 187.300 euro, ricavi lordi dell’ultimo esercizio pari a 164.800 euro e debiti complessivi per 418.600 euro. Le tre soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII sono rispettate: la società qualifica come impresa minore. La composizione del passivo è la seguente: 96.400 euro di debiti privilegiati (dipendenti e professionisti), 38.200 euro verso l’erario e gli enti previdenziali, 284.000 euro chirografari tra banche e fornitori.
Sviluppo. L’attività non è più proseguibile: il concordato minore sarà quindi di tipo liquidatorio e richiede, per legge, l’apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Un familiare dei soci mette a disposizione 62.000 euro. Il valore di realizzo dei beni sociali è stimato in 71.500 euro, al netto delle spese di procedura quantificate in 19.800 euro.
Calcolo. Risorse disponibili: 71.500 + 62.000 − 19.800 = 113.700 euro. I privilegiati e i crediti erariali e previdenziali assorbono 134.600 euro: per essere ammissibile, la proposta deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione, e non può quindi attribuire nulla ai chirografari se i privilegiati non sono integralmente soddisfatti, salvo che l’apporto esterno sia destinato in via esclusiva e “neutra” ai chirografari, secondo le condizioni ammesse dalla giurisprudenza. Ipotizzando questa seconda impostazione, con 51.700 euro destinati ai privilegiati dal ricavato dei beni e 62.000 euro di finanza esterna destinati ai chirografari, questi ultimi ricevono 62.000 / 284.000 = 21,8%.
Esito. La proposta è depositata il 4 marzo; il decreto di apertura è emesso il 27 marzo; il termine per il voto scade il 15 maggio. Aderiscono creditori per 171.400 euro su 284.000 chirografari votanti, pari al 60,4%: la maggioranza è raggiunta. L’omologazione, pronunciata il 9 luglio, produce effetti anche nei confronti dei due soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.
Esempio 2 — S.a.s. cessata e socio accomandatario: la finestra dell’art. 256, comma 2, CCII
Ipotesi. Una s.a.s. cessa l’attività e viene cancellata dal registro delle imprese il 14 febbraio. Debiti sociali residui: 236.900 euro. Il socio accomandatario, oggi lavoratore dipendente con retribuzione netta di 1.640 euro mensili, ha inoltre debiti personali per 41.300 euro derivanti da un finanziamento e da una carta revolving. Un socio accomandante aveva ceduto la propria quota con atto iscritto il 30 settembre di due anni prima.
Sviluppo. Il termine annuale dell’art. 33, comma 1, CCII per l’apertura della liquidazione giudiziale della società scade il 14 febbraio dell’anno successivo. Il socio accomandante, la cui cessione è stata resa nota ai terzi da oltre un anno, è fuori dalla finestra dell’art. 256, comma 2, CCII e non può essere attratto nella procedura. L’accomandatario, invece, resta illimitatamente responsabile per tutti i debiti sociali sorti durante il rapporto.
Calcolo. Esposizione complessiva dell’accomandatario: 236.900 + 41.300 = 278.200 euro. Patrimonio aggredibile: nessun immobile, un’autovettura di valore di realizzo stimato in 3.900 euro, retribuzione pignorabile nel limite di legge. Se i creditori procedessero individualmente con pignoramento presso terzi nella misura di un quinto, l’apporto annuo sarebbe pari a circa 1.640 × 0,20 × 12 = 3.936 euro: per estinguere 278.200 euro occorrerebbero oltre settant’anni, senza considerare gli interessi.
Esito. La strada tecnicamente coerente è la liquidazione controllata in proprio del socio, ormai privo della qualità di imprenditore attivo, con messa a disposizione dell’auto e della quota pignorabile della retribuzione per la durata della procedura. Decorsi tre anni dall’apertura, l’esdebitazione opera di diritto ai sensi dell’art. 282 CCII, salvo le cause di esclusione. Gli esempi qui riportati sono simulazioni dimostrative, costruite per illustrare il funzionamento delle norme, e non casi trattati dallo Studio.
Casi particolari: quando la regola generale non basta
La società semplice. L’art. 256, comma 1, CCII, nel disciplinare l’estensione ai soci, richiama i tipi sociali regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, senza menzionare la società semplice. L’art. 270 CCII, invece, dispone che la sentenza di apertura della liquidazione controllata produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, applicandosi l’art. 256 “in quanto compatibile”, senza distinzioni di tipo. La lettura più diffusa è che l’apertura della liquidazione controllata della società semplice non determini in via automatica l’apertura della procedura in capo ai soci, che dovranno essere destinatari di una valutazione autonoma. È una differenza che incide direttamente sulla strategia processuale, soprattutto nel comparto agricolo, dove la società semplice è tipo sociale ricorrente.
La società inattiva ma non cancellata. Qui la giurisprudenza di merito ha aperto un varco significativo. Diversi tribunali hanno riconosciuto che il socio illimitatamente responsabile di una società di persone da anni inattiva, ancorché non ancora cancellata, possa accedere in proprio alla liquidazione controllata anche per i debiti sociali, rientrando nel novero dei debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. c), e 65, comma 1, CCII. L’orientamento non è unanime e convive con decisioni più rigide: la valutazione va fatta caso per caso, misurando lo stato di quiescenza della società, la natura dei debiti e la posizione anagrafica al registro delle imprese.
Le procedure familiari. L’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia conviventi, o il cui sovraindebitamento abbia origine comune, di presentare un’unica domanda. La norma è collocata tra le disposizioni generali sul sovraindebitamento e la giurisprudenza ne ha affermato l’applicabilità anche alla liquidazione controllata. Nella pratica delle società di persone è uno strumento di grande utilità: consente, ad esempio, di trattare congiuntamente la posizione del socio accomandatario e quella del coniuge socio accomandante, quando ricorrano i presupposti di convivenza o di origine comune dell’indebitamento. Restano comunque distinte le masse attive e passive, con obblighi informativi e liquidatori differenziati per ciascun debitore.
Il socio già fallito e non esdebitato. Quando il socio ha subito in passato il fallimento in estensione della società partecipata e la procedura si è chiusa per incapienza senza esdebitazione, i debiti residui derivanti da quella qualità possono essere ricompresi in una successiva liquidazione controllata. È un’apertura importante in chiave di fresh start, anche se non pacifica.
Le società di fatto e le supersocietà di fatto. L’accertamento di un rapporto sociale di fatto può determinare l’estensione della procedura a soggetti formalmente estranei, purché sia provato il comune intento sociale e non la mera direzione unitaria di un gruppo. È un fronte su cui i creditori, e talvolta il pubblico ministero, costruiscono iniziative aggressive: la difesa passa dalla ricostruzione documentale dei flussi e dei rapporti tra le imprese coinvolte.
In tutti questi scenari la qualificazione preliminare è decisiva e non può essere improvvisata. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno i criteri con cui un organismo di composizione della crisi valuta l’ammissibilità di una domanda, perché quei criteri li applica.
Domande frequenti
La società di persone può fare il concordato minore oppure lo può fare solo il socio? Lo strumento è della società, quando questa qualifica come impresa minore. La domanda va proposta dalla società, tramite il suo legale rappresentante, con la relazione dell’OCC. Il socio illimitatamente responsabile non è legittimato, di regola, a promuovere in proprio una procedura negoziale per definire i debiti sociali finché la società è in vita e operativa: deve attendere l’iniziativa dell’ente. Il vantaggio è che l’omologazione del concordato minore della società, ai sensi dell’art. 79, comma 4, CCII, produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, salvo patto contrario.
Se apro la liquidazione controllata della s.n.c., i miei beni personali finiscono automaticamente nella procedura? Sì, nel senso che la sentenza produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili ai sensi dell’art. 270, comma 1, CCII. Ciò non significa però che il patrimonio del socio e quello della società si confondano: la giurisprudenza applica il principio di distinzione delle masse attive e passive, con la conseguenza che i creditori sociali e i creditori personali concorrono su masse diverse e che gli adempimenti liquidatori vanno differenziati per ciascun debitore.
Sono uscito dalla società due anni fa. Posso ancora essere coinvolto? Dipende dalla data in cui il recesso o la cessione della quota sono stati resi noti ai terzi, tipicamente con l’iscrizione al registro delle imprese. L’art. 256, comma 2, CCII impedisce l’estensione decorso un anno da quel momento, purché le formalità siano state osservate. Attenzione però: l’uscita dalla società non cancella la responsabilità civile per le obbligazioni sorte prima dello scioglimento del rapporto. I creditori potranno agire in via ordinaria, con decreto ingiuntivo e pignoramento; ciò che viene meno è la possibilità di trascinare l’ex socio nella procedura concorsuale della società.
La mia società è chiusa da tre anni. È troppo tardi per fare qualcosa? No. L’art. 33, comma 4, CCII, nel testo risultante dal Correttivo-ter, preclude all’imprenditore cancellato l’accesso al concordato minore, ma gli consente la liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cancellazione, proprio al fine di agevolarne l’esdebitazione. La posizione dell’ex socio di società cancellata da tempo è quindi tutt’altro che priva di sbocchi: cambia lo strumento, non la possibilità di arrivare alla liberazione dai debiti residui.
Posso essere considerato consumatore, così da accedere alla ristrutturazione dei debiti? Solo per i debiti estranei all’attività d’impresa. La nozione di consumatore rilevante nel Codice richiede che si tratti di persona fisica e che l’indebitamento da comporre sia maturato per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. Il socio illimitatamente responsabile che voglia definire anche i debiti sociali non può quindi qualificarsi come consumatore per quella parte dell’esposizione. La conseguenza pratica è che, nella maggior parte dei casi, la strada resta il concordato minore della società o la liquidazione controllata.
Se un creditore chiede lui l’apertura della procedura, cosa posso fare? La domanda di apertura della liquidazione controllata può provenire anche da un creditore, e in caso di insolvenza dell’imprenditore dal pubblico ministero. Il procedimento prevede però uno spazio difensivo: il debitore può contestare i presupposti, in particolare la sussistenza dell’insolvenza e la qualificazione dimensionale, e può chiedere un termine per depositare una proposta di regolazione della crisi, che va esaminata in via prioritaria rispetto alla domanda liquidatoria ai sensi dell’art. 7, comma 2, CCII. Il tempo, in questa fase, è la variabile decisiva.
Il quadro giurisprudenziale
Il diritto del sovraindebitamento delle società di persone è, oggi, in larga parte diritto vivente: il testo normativo lascia zone d’ombra che la giurisprudenza sta progressivamente riempiendo. Di seguito i riferimenti più significativi, con il principio riformulato e la ragione della loro rilevanza per questo tema.
Corte di cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2025, n. 28574. Il contenuto libero della proposta di concordato minore non consente di derogare all’ordine delle cause legittime di prelazione, poiché all’istituto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul concordato preventivo per effetto del richiamo dell’art. 74, comma 4, CCII; la violazione delle regole legali di trattamento dei creditori determina l’inammissibilità della proposta, rilevabile anche d’ufficio senza attendere il giudizio di omologazione. Rilevanza: è la pronuncia che fissa il perimetro entro cui costruire la proposta della società di persone, e spiega perché i piani che “appiattiscono” privilegiati e chirografari non arrivano all’omologa.
Corte di cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2025, n. 28576. La relazione dell’OCC che accompagna la domanda di liquidazione controllata deve essere verificata dal tribunale sotto il profilo sostanziale e non meramente formale. Rilevanza: chiarisce che la qualità dell’istruttoria dell’organismo incide direttamente sull’apertura della procedura; una relazione lacunosa sulle cause della crisi della società espone la domanda al rigetto.
Corte di cassazione, 28 aprile 2026, n. 11603. Nella liquidazione controllata su istanza del debitore la relazione dell’OCC deve indicare, a pena di inammissibilità, le cause dell’indebitamento e la diligenza osservata nell’assunzione delle obbligazioni. Rilevanza: nelle crisi di società di persone la ricostruzione delle cause è particolarmente delicata, perché intreccia scelte gestionali dei soci amministratori e obbligazioni assunte personalmente.
Corte di cassazione, 28 ottobre 2025, n. 28483. Il legale rappresentante che impugni in mala fede l’apertura della liquidazione controllata risponde delle conseguenze processuali della propria condotta. Rilevanza: segnala che le impugnazioni puramente dilatorie proposte dall’amministratore della società di persone hanno un costo processuale.
Corte di cassazione, 22 gennaio 2026, n. 1473. Alla liquidazione controllata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario; il ricorso per cassazione avverso la decisione della corte d’appello che ha respinto il reclamo contro l’apertura della procedura va proposto entro il termine di trenta giorni, ritenuto perentorio. Rilevanza: è il termine che spesso decide se la posizione può ancora essere ridiscussa o è ormai definitiva.
Corte di cassazione, Sez. I civ., 27 febbraio 2025, n. 5157. È omologabile un concordato minore di tipo liquidatorio che, in assenza di attivo distribuibile, si fondi anche sulla sola finanza esterna. Rilevanza: apre una strada concreta alle società di persone prive di beni ma sostenute dall’apporto di familiari o terzi, che è la configurazione più frequente nelle crisi di piccole realtà a base familiare.
Corte di cassazione, 11 aprile 2025, n. 9549. La pronuncia interviene sulla moratoria dei creditori privilegiati prevista dall’art. 67, comma 4, CCII nella disciplina del sovraindebitamento, nel quadro risultante dal Correttivo-ter. Rilevanza: il trattamento dei privilegiati con dilazione è una leva ricorrente nei piani delle società di persone che conservano beni strumentali ipotecati.
Corte di cassazione, Sez. I civ., ordinanza 29 maggio 2025, n. 14401. In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato disciplinata dalla L. 3/2012, la pronuncia si occupa del regime delle spese relative al compenso dell’OCC. Rilevanza: le procedure aperte prima dell’entrata in vigore del Codice restano governate dalla disciplina previgente, e molte posizioni di soci di società di persone sono ancora in quel regime.
Corte di cassazione, 22 gennaio 2026, n. 1469. In materia di esdebitazione la Corte si pronuncia sull’ultrattività temporale della disciplina fallimentare prevista dall’art. 390, comma 2, CCII e sulla compatibilità con la normativa europea del termine di decadenza dell’art. 143 l. fall. Rilevanza: riguarda direttamente i soci di società di persone dichiarati falliti in estensione prima della riforma.
Corte di cassazione, Sez. I civ., 15 febbraio 2023, n. 4784. Ai fini dell’estensione della procedura concorsuale alla cosiddetta supersocietà di fatto occorre la prova di un comune intento sociale tra le partecipanti, distinto dal fenomeno della holding di fatto, con effetti conseguentemente diversi. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento quando i creditori tentano di allargare il perimetro soggettivo della crisi coinvolgendo altre imprese o persone fisiche.
Corte di cassazione, 15 novembre 2025, n. 30166. In coerenza con i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6070/2013, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese i debiti sociali si trasferiscono ai soci, che vi rispondono nei limiti di quanto riscosso o illimitatamente, secondo il regime di responsabilità operante durante la vita della società; sul piano processuale la cancellazione impone la prosecuzione o la riassunzione del giudizio nei confronti dei soci. Rilevanza: spiega perché la cancellazione della s.n.c. non chiude affatto la partita per i soci illimitatamente responsabili.
Tribunale di Napoli Nord, decreto 29 marzo 2024. Il socio illimitatamente responsabile non può accedere in via autonoma a una procedura negoziale per definire i debiti sociali finché permangono in vita la società e il rapporto sociale; la società dovrà proporre il concordato minore, i cui effetti si produrranno anche in favore del socio quanto alle sole obbligazioni sociali, salvo patto contrario. Rilevanza: è la sintesi più chiara della regola generale sulla legittimazione.
Tribunale di Mantova, 23 gennaio 2025. Può essere ammesso alla liquidazione controllata, su propria domanda, il lavoratore dipendente sovraindebitato che risulti socio accomandatario di una s.a.s. da anni inattiva e solo da ultimo cancellata, trattandosi di impresa minore. Rilevanza: è il precedente di riferimento per la posizione del socio di società quiescente.
Tribunale di Mantova, sentenza 16 ottobre 2025, n. 86. È ammissibile la domanda di liquidazione controllata proposta in proprio dal socio illimitatamente responsabile di una società semplice inattiva ma non ancora cancellata, anche per la definizione dei debiti sociali, rientrando il socio tra i debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale. Rilevanza: estende il ragionamento al tipo sociale più problematico, quello della società semplice.
Tribunale di Rimini, 12 novembre 2025. Nella liquidazione controllata aperta su iniziativa di una s.n.c. e, in estensione ai sensi degli artt. 270 e 256 CCII, dei suoi soci illimitatamente responsabili, opera il principio di distinzione delle masse attive e passive, con conseguente diversità degli interventi liquidatori riguardanti i singoli debitori. Rilevanza: è la pronuncia che risponde alla domanda più ricorrente dei soci, cioè se i patrimoni si confondano.
Tribunale di Rimini, 16 gennaio 2026. Proposta la liquidazione controllata da una s.a.s. e, in proprio, dal socio accomandatario, è ammissibile l’istanza della coniuge, socia accomandante, nella forma della procedura familiare ex art. 66 CCII, ove ricorrano la convivenza o l’origine comune del sovraindebitamento. Rilevanza: mostra come coordinare società, socio illimitatamente responsabile e nucleo familiare in un’unica architettura processuale.
Tribunale di Pescara, 23 luglio 2024. L’art. 66 CCII, dettato in tema di procedure familiari, è applicabile anche alla liquidazione controllata, trattandosi di norma collocata tra le disposizioni generali sul sovraindebitamento richiamate dall’art. 65, comma 1, CCII; è inoltre ammissibile la domanda del socio di società cessata da oltre un anno. Rilevanza: fonda l’estensione delle procedure familiari alla procedura liquidatoria.
Tribunale di Milano, 2 ottobre 2025. La pronuncia individua i presupposti per l’assoggettabilità in estensione alla liquidazione giudiziale dei soci illimitatamente responsabili di una società di fatto. Rilevanza: definisce il confine oltre il quale la crisi di un’impresa apparentemente individuale travolge anche altri soggetti.
Tribunale di Verona, 2 dicembre 2025. È possibile l’accesso al concordato minore da parte di un lavoratore subordinato che intenda ristrutturare i debiti rimasti insoddisfatti dalla società, dichiarata fallita, di cui era stato socio illimitatamente responsabile. Rilevanza: conferma che la qualità di ex socio non preclude l’accesso alla procedura negoziale quando il soggetto non è più imprenditore attivo.
Tribunale di Bologna, decreto 20 maggio 2024. È stata aperta la liquidazione del socio illimitatamente responsabile pur in assenza di una contestuale procedura della società, valorizzando l’esigenza di tutela effettiva dei creditori sociali. Rilevanza: rappresenta l’orientamento più aperto, che convive con posizioni più restrittive.
Tribunale di Vicenza, 13 marzo 2025. Anche il soggetto sovraindebitato con situazione debitoria “mista”, già imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese, può accedere al concordato minore con apporto di risorse esterne. Rilevanza: il caso della debitoria mista — parte sociale, parte personale — è esattamente quello del socio di società di persone.
Tribunale di Modena, 23 aprile 2026. La liquidazione giudiziale costituisce procedura alternativa alla liquidazione controllata: chi è assoggettabile alla prima non può esserlo anche alla seconda, e viceversa. Rilevanza: conferma che la verifica dimensionale dell’impresa minore non è un passaggio burocratico ma il discrimine tra due binari incompatibili.
Va precisato, per onestà di quadro, che su alcuni dei punti più controversi — in particolare la legittimazione del socio ad agire in proprio per i debiti sociali quando la società è inattiva ma non cancellata — non esiste ancora una pronuncia chiarificatrice della Corte di cassazione, e la giurisprudenza di merito presenta orientamenti differenziati. La scelta processuale va quindi calibrata anche sulla prassi del tribunale territorialmente competente.
Cosa può fare lo Studio Monardo
In termini operativi, ecco gli interventi che lo Studio svolge su una crisi di società di persone.
- Verifichiamo la qualificazione dimensionale della società confrontando bilanci, situazioni contabili e dichiarazioni fiscali dei tre esercizi precedenti con le tre soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII, e documentiamo l’esito in un prospetto utilizzabile in giudizio.
- Ricostruiamo separatamente il passivo sociale e il passivo personale di ciascun socio, distinguendo i debiti derivanti dal rapporto sociale da quelli estranei all’attività, perché da questa separazione dipende la scelta dello strumento.
- Estraiamo e analizziamo le visure storiche al registro delle imprese per datare con precisione recessi, cessioni di quote e cancellazioni, e calcoliamo la finestra dell’art. 256, comma 2, CCII per ogni socio ed ex socio.
- Predisponiamo il ricorso e il piano — concordato minore in continuità, concordato minore liquidatorio o liquidazione controllata — costruendo il trattamento dei creditori nel rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione.
- Interloquiamo con l’OCC in fase istruttoria sulla ricostruzione delle cause dell’indebitamento e sulla diligenza nell’assunzione delle obbligazioni, che la Cassazione richiede a pena di inammissibilità.
- Chiediamo le misure protettive contestualmente al deposito della domanda completa, per bloccare pignoramenti immobiliari, pignoramenti presso terzi e azioni esecutive in corso sui beni sociali e personali.
- Impugniamo gli atti esecutivi e monitori illegittimi con opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti esecutivi e opposizione a decreto ingiuntivo, quando l’analisi documentale evidenzia vizi di notifica, difetti del titolo o crediti non dovuti.
- Strutturiamo le procedure familiari ex art. 66 CCII quando ricorrono convivenza od origine comune del sovraindebitamento, coordinando la posizione del socio con quella del coniuge e dei familiari.
- Contestiamo le domande di apertura promosse da creditori o dal pubblico ministero, eccependo la mancanza dei presupposti e chiedendo il termine per proporre uno strumento di regolazione della crisi, da esaminare in via prioritaria ai sensi dell’art. 7, comma 2, CCII.
- Seguiamo la procedura fino all’esdebitazione, verificando la formazione dello stato passivo, il programma di liquidazione, le ripartizioni e la maturazione del termine triennale dell’art. 282 CCII.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una materia come questa la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali e il ruolo di fiduciario OCC pesano in modo particolare: significano conoscere dall’interno il metodo con cui si redige e si contesta una relazione dell’OCC, quali carenze istruttorie il tribunale rileva e come vanno documentate le cause dell’indebitamento di una società di persone. La qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 consente inoltre di valutare, prima di imboccare la via concorsuale, se esistano ancora margini di composizione negoziata.
La continuità della strategia è un elemento strutturale del nostro modo di lavorare: la stessa linea difensiva impostata nell’analisi iniziale prosegue davanti al tribunale, in sede di reclamo alla corte d’appello e, se necessario, fino al ricorso per cassazione, senza passaggi di consegne e senza cambi di impostazione in corsa. Sui termini brevi e perentori che governano queste procedure — trenta giorni per il reclamo, trenta giorni per il ricorso di legittimità — la presenza di un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione fin dal primo grado evita che la difesa si interrompa proprio quando la posta è più alta.
Su ogni pratica opera infine uno staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i profili contabili — soglie dimensionali, ricostruzione dell’attivo, stima dei valori di realizzo, trattamento dei crediti erariali e previdenziali — e quelli giuridici vengono affrontati insieme, non in sequenza.
In sintesi
La crisi di una società di persone va trattata come un unico problema a due facce: quella della società e quella dei soci illimitatamente responsabili. La prima verifica riguarda le soglie dell’impresa minore, perché da lì dipende se la strada è il sovraindebitamento o la liquidazione giudiziale. La seconda riguarda le date: iscrizioni al registro delle imprese, recessi, cessioni di quote, cancellazione. La terza riguarda la scelta dello strumento — concordato minore o liquidazione controllata — e il modo in cui la posizione dei soci viene coordinata con quella della società, perché l’omologazione del concordato minore estende i suoi effetti ai soci ex art. 79, comma 4, CCII e l’apertura della liquidazione controllata li coinvolge ex art. 270, comma 1, CCII.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia con le abilitazioni che la materia richiede: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè esattamente le qualifiche che presidiano l’accesso e l’istruttoria delle procedure descritte in questa guida; è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, per valutare le alternative negoziali prima del ricorso; ed è avvocato cassazionista, il che consente di portare avanti la stessa difesa fino all’ultimo grado di giudizio senza interruzioni.
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