Su questo tema la lettera della legge dice molto meno di quanto si creda. Gli articoli 18, 19, 54 e 55 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza descrivono in poche righe un meccanismo che sulla carta appare quasi automatico: l’imprenditore chiede la protezione del patrimonio, la richiesta viene pubblicata nel registro delle imprese e i creditori non possono più aggredire i beni aziendali. Nella realtà dei tribunali, però, quello stesso meccanismo si è riempito di condizioni, sbarramenti temporali, verifiche di merito e distinzioni sottili che nessun testo normativo lascia intuire. Un pignoramento presso terzi già notificato alla banca non viene cancellato: viene congelato, e le somme accantonate restano dove sono. Una composizione negoziata avviata solo per guadagnare tempo non ottiene nulla. Un termine sbagliato di un giorno fa cadere l’intera protezione.
Chi gestisce la crisi di un’impresa aggredita dai creditori non ha bisogno di sapere cosa dice l’articolo 18: ha bisogno di sapere cosa hanno deciso i giudici quando quell’articolo è stato applicato a un pignoramento vero. Questa guida raccoglie le decisioni che contano — Cassazione 2025 e 2026 in primo piano, con il contributo determinante dei tribunali delle imprese — e le traduce in conseguenze operative.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato a svolgere il ruolo che l’articolo 19 CCII pone al centro del procedimento di conferma delle misure protettive: quel parere dell’esperto sulla funzionalità delle misure alle trattative è spesso l’elemento che decide l’esito del ricorso, e conoscerlo dall’interno significa saperlo costruire dall’esterno. Ed è avvocato cassazionista, il che conta perché gli orientamenti che leggerete qui sotto nascono in sede di legittimità e lì tornano quando il provvedimento del tribunale va impugnato: la stessa strategia che regge l’istanza di misure protettive deve reggere anche il reclamo e l’eventuale ricorso in Cassazione, senza cambi di difensore e senza cambi di linea.
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Il quadro normativo in breve: quattro norme e un tetto temporale
Il Codice della crisi non conosce un unico “blocco dei pignoramenti”: ne conosce diversi, che operano in contesti differenti e con presupposti differenti.
L’articolo 18 CCII governa le misure protettive nella composizione negoziata. Dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. Il perimetro oggettivo è più ampio di quello che conosceva la legge fallimentare: la protezione copre non solo il patrimonio del debitore, ma anche i beni e i diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. È una scelta pensata per gli asset strategici — il macchinario in leasing, il capannone, i crediti verso le stazioni appaltanti — che sono il vero cuore della continuità aziendale. Il terzo correttivo (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) ha inoltre reso selettivo lo strumento: le misure possono essere chieste verso tutti i creditori, verso categorie determinate, verso singoli creditori o anche solo rispetto a specifiche iniziative. I crediti dei lavoratori restano fuori dalla protezione.
L’articolo 19 CCII disciplina il procedimento. La protezione scatta con la pubblicazione, ma è provvisoria: l’imprenditore deve depositare ricorso al tribunale entro il giorno successivo e deve poi far pubblicare nel registro delle imprese il numero di ruolo generale del procedimento nel termine perentorio previsto dalla norma, a pena di inefficacia. Il tribunale fissa l’udienza in tempi rapidissimi, sente le parti e l’esperto, e conferma o revoca. Se conferma, fissa una durata compresa tra trenta e centoventi giorni, prorogabile per il tempo necessario al buon esito delle trattative, con un tetto complessivo di duecentoquaranta giorni.
L’articolo 54, comma 2, CCII è l’omologo delle misure protettive negli strumenti di regolazione della crisi in senso proprio: concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Anche qui l’effetto non è automatico: opera solo se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di accesso ex art. 40 CCII. Dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con cui è esercitata l’impresa; dalla stessa data le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano. L’articolo 55 CCII aggiunge che il giudice deve confermare o revocare le misure entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda: se non lo fa, le misure perdono efficacia, salva la possibilità di richiederle nuovamente.
L’articolo 8 CCII pone il tetto di sistema: la durata complessiva delle misure protettive non può superare i dodici mesi, comprese proroghe e rinnovi, anche se frazionati nel tempo e anche se ottenuti in procedure diverse. È il limite che più spesso, nella pratica, chiude la partita a chi ha usato male i primi mesi.
L’articolo 150 CCII, infine, opera su un piano diverso: dal giorno dell’apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge. Qui non c’è nessuna istanza da presentare: il blocco è un effetto legale dell’apertura. Ma è il blocco di chi ha perso l’impresa, non di chi la sta salvando.
Un’avvertenza sui tempi, perché è la fonte di errori ricorrenti: la sospensione feriale dei termini opera dal 1° al 31 agosto, ma l’art. 9 CCII ne esclude in larga parte l’applicazione ai procedimenti regolati dal Codice. I termini delle misure protettive, in concreto, corrono anche in agosto.
L’orientamento consolidato: cosa i giudici non discutono più
Su alcuni punti la giurisprudenza ha smesso di oscillare. Conviene partire da lì, perché sono i punti su cui non ha senso costruire una difesa alternativa.
La protezione non cancella il pignoramento: lo congela
È il principio che più sorprende gli imprenditori. L’orientamento si è consolidato nel senso che la misura protettiva non priva di efficacia il pignoramento già perfezionato, ma ne sospende gli sviluppi: l’atto resta valido, il vincolo resta impresso, il processo esecutivo si arresta.
La ricaduta pratica è pesantissima nel pignoramento presso terzi. Se l’atto è stato notificato alla banca e il terzo ha già reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. accantonando le somme, quel denaro non torna spontaneamente nella disponibilità dell’impresa per effetto della sola pubblicazione dell’istanza. Resta vincolato. Il principio, calato nella pratica, significa che chi si limita a chiedere le misure protettive e poi aspetta si ritrova con la liquidità congelata esattamente come prima, solo senza la pressione dell’assegnazione. Per sbloccare quelle somme serve una misura cautelare specifica, chiesta e motivata.
Il Tribunale di Lecce, con provvedimento del 16 aprile 2026 (giudice designato Italo Mirko De Pasquale), ha affrontato proprio l’istanza volta allo svincolo di somme già pignorate, chiarendo che una simile misura non è automatica: va accordata solo se risulta funzionale allo svolgimento delle trattative e al risanamento dell’impresa, come ogni altra misura cautelare. Chiedere lo svincolo senza spiegare a cosa servirà quel denaro nel piano di risanamento è il modo più rapido per vederselo negare.
Le misure protettive hanno natura cautelare
La Suprema Corte ha chiarito questo punto con l’ordinanza della Sezione I civile del 19 gennaio 2026, n. 500 (Pres. Terrusi, Rel. Fidanzia), pronunciata su misure protettive richieste nel vigore dell’art. 6 del D.L. 118/2021, norma antecedente ma strutturalmente identica all’attuale art. 18 CCII. La Corte ha qualificato i provvedimenti sulle misure protettive come provvedimenti di natura cautelare, con la conseguenza che il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è inammissibile: non si tratta di provvedimenti decisori e definitivi su diritti.
Tradotto: il reclamo al collegio ex art. 669-terdecies c.p.c. è la strada da percorrere, e in pratica è l’unica. Chi perde davanti al giudice designato ha una sola vera occasione di rimediare, e quell’occasione va giocata con un’istruttoria migliore, non con un ricorso alla Corte di cassazione che verrà dichiarato inammissibile.
La Cassazione, Sezione I civile, con la sentenza del 5 gennaio 2026, n. 241, ha completato il quadro affermando l’autonomia strutturale tra il procedimento per la conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII e il procedimento prefallimentare, con piena reclamabilità del provvedimento sulle misure secondo il modello cautelare. Sono due binari distinti, che si influenzano ma non si confondono.
Le misure protettive non fermano da sole l’istanza di liquidazione giudiziale
Qui l’orientamento è netto e va conosciuto prima di scegliere la strategia. Con l’ordinanza del 12 febbraio 2025, n. 3634, la Corte di cassazione ha stabilito che la pendenza di una composizione negoziata o di misure protettive non impone al giudice di rinviare l’udienza fissata per la dichiarazione di apertura della procedura concorsuale. La protezione del patrimonio è una cosa; la sospensione del procedimento di liquidazione è un’altra.
Il rapporto tra i due piani è stato messo a fuoco dalla giurisprudenza di merito e d’appello. La Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza n. 4 del 29 maggio 2024, ha affermato che l’accesso alla composizione negoziata è ammissibile anche in pendenza di ricorsi dei creditori e che, finché le misure protettive sono in vita, non può essere pronunciata l’apertura della liquidazione giudiziale: occorre prima la revoca formale. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 356 del 22 aprile 2025, ha precisato il rovescio della medaglia: una volta revocate le misure protettive per assenza di concrete prospettive di risanamento, il divieto cade immediatamente, senza necessità di attendere la relazione finale dell’esperto né il decorso dei termini per il concordato semplificato. Nel caso deciso, il tribunale aveva revocato le misure e dichiarato aperta la liquidazione giudiziale nella medesima giornata.
Il principio, calato nella pratica, significa che le misure protettive sono uno scudo fragile se non poggiano su un piano credibile: reggono finché reggono, e il giorno in cui cadono non c’è alcun periodo cuscinetto.
La questione: le misure protettive servono anche a chi vuole solo liquidare?
Molti imprenditori arrivano alla composizione negoziata quando l’azienda ha di fatto smesso di produrre e l’unica prospettiva realistica è vendere i beni per pagare qualcosa. La domanda che si pongono è legittima: posso comunque usare le misure protettive per fermare i pignoramenti e gestire ordinatamente la vendita, invece di subire l’asta?
Cosa hanno deciso i giudici
Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 14 dicembre 2025 (giudice Laura De Simone), ha dichiarato inammissibile la richiesta di accesso e inaccoglibile quella di riconoscimento delle misure protettive in un caso in cui mancava una ragionevole perseguibilità del risanamento e l’obiettivo era puramente liquidatorio. Il giudice ha valorizzato un elemento di fatto decisivo: le misure erano state chieste allo scopo di eludere iniziative esecutive già intraprese dai creditori. Non è la crisi grave a precludere la protezione, ma l’assenza di un progetto di risanamento e la finalità elusiva.
Lo stesso tribunale è tornato sul punto il 6 febbraio 2026 (giudice Vincenza Agnese), escludendo la conferma delle misure protettive laddove il percorso prospettato fosse esclusivamente liquidatorio: la composizione negoziata presuppone il riassestamento dell’impresa, e per le soluzioni puramente liquidatorie il sistema offre un’altra porta, quella del concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII, accessibile però solo dopo che le trattative si siano svolte e siano risultate infruttuose.
Nella stessa direzione si era già mosso il Tribunale di Milano con il provvedimento del 18 febbraio 2026 (giudice designato Francesco Pipicelli), che ha negato le misure per difetto di fumus in una situazione in cui un creditore strategico aveva manifestato indisponibilità a proseguire le trattative: se il creditore senza il quale il piano non sta in piedi si è già chiamato fuori, la protezione non serve a nulla e il giudice non la concede.
Se c’è contrasto
Un contrasto vero, sul punto, non c’è. Esiste però una zona grigia: la liquidazione parziale di asset non strategici, funzionale a finanziare la continuità del ramo sano. Su questa i tribunali si mostrano disponibili, purché il progetto sia documentato. L’assunzione prudenziale è netta: chi presenta un percorso che si esaurisce nella vendita dei beni e nella distribuzione del ricavato deve mettere in conto il rigetto, mentre chi vende per riorganizzare deve dimostrarlo con numeri, non con affermazioni.
Cosa significa per te
Se stai valutando la composizione negoziata solo per guadagnare tempo contro i creditori, la giurisprudenza milanese è un avvertimento diretto. Il ricorso ex art. 19 CCII non è una domanda di sospensione: è la presentazione di un progetto industriale sotto il controllo di un esperto indipendente e di un giudice. La differenza tra un’istanza accolta e una respinta si gioca quasi sempre sulla qualità della documentazione allegata — piano di cassa a breve, ipotesi di ristrutturazione del debito, manifestazioni di interesse di terzi, posizione dei creditori principali.
Su questo terreno la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo fa una differenza concreta: significa conoscere dall’interno i criteri con cui l’esperto formula al tribunale il parere sulla funzionalità delle misure, e quindi saper preparare un’istanza che quel parere lo regga.
La questione: quanto durano davvero le protezioni, e cosa succede quando scadono?
È il problema che più frequentemente manda a monte i risanamenti ben impostati. L’impresa ottiene le misure, guadagna respiro, avvia le trattative — e poi il termine scade mentre l’accordo è a un passo.
Cosa hanno deciso i giudici
Il Tribunale di Vicenza, con provvedimento del 31 dicembre 2025 (giudice delegato Giuseppe Limitone), ha affermato l’inderogabilità del limite di duecentoquaranta giorni previsto dall’art. 19, comma 5, CCII per le misure protettive nella composizione negoziata, precisando che quel limite non può essere aggirato prospettando le stesse inibitorie come misure cautelari, perché tali non sono. Lo stesso provvedimento ha però individuato una via d’uscita: se prima della scadenza l’imprenditore ha individuato lo strumento di composizione della crisi da attivare, la protezione può proseguire per un ulteriore periodo di quattro mesi.
Il Tribunale di Trieste, con ordinanza dell’11 dicembre 2025, ha chiuso la stessa porta in un caso in cui la società, giunta al termine massimo, chiedeva misure cautelari di contenuto sostanzialmente identico a quelle protettive già consumate. La sostanza prevale sul nome: una misura che ha il contenuto dell’inibitoria delle azioni esecutive è una misura protettiva, comunque la si intitoli.
Sul versante del tetto generale, il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 19 maggio 2025 (giudice Alessandra Mirabelli), ha dichiarato inammissibile l’istanza di un’impresa che aveva già consumato il limite massimo di dodici mesi dell’art. 8 CCII in precedenti procedure di regolazione della crisi, trattandosi di nuova domanda riferita al medesimo stato di crisi. Il computo, in altri termini, non riparte cambiando strumento.
Esiste però un’apertura significativa nel procedimento unitario. Il Tribunale di Forlì, con provvedimento del 19 marzo 2026, ha ammesso che, decorso il termine massimo di durata delle misure protettive nel concordato preventivo, possano essere riconosciute misure cautelari aventi contenuto analogo ma mirate su specifici creditori, e non generalizzate. La selettività è ciò che le rende qualcosa di diverso da una proroga mascherata.
Se c’è contrasto
Qui il contrasto è reale e va dichiarato. Una parte della dottrina e alcune pronunce di merito sostengono che i limiti dei duecentoquaranta giorni e dei dodici mesi siano superabili, valorizzando l’autonomia delle misure cautelari rispetto a quelle protettive; l’orientamento prevalente, però, è quello restrittivo di Vicenza e Trieste. L’assunzione prudenziale è che i termini vadano trattati come inderogabili e che ogni strategia debba essere costruita all’interno di quella finestra, non nella speranza di allargarla.
Cosa significa per te
Il calendario va costruito a ritroso dal giorno zero. Se le misure durano al massimo duecentoquaranta giorni e servono quattro mesi per negoziare con le banche e due per la due diligence di un investitore, la finestra è già quasi esaurita prima di cominciare. Chi arriva all’ultimo mese senza avere individuato lo strumento di sbocco — concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, piano attestato, concordato semplificato — perde la protezione e ritrova sul tavolo tutti i pignoramenti sospesi, che riprendono dal punto in cui si erano fermati.
La questione: la protezione si estende ai soci, ai garanti e ai flussi verso i terzi?
Nelle imprese di dimensioni medio-piccole il debito aziendale è quasi sempre anche debito personale: fideiussioni degli amministratori, garanzie dei soci, responsabilità illimitata nelle società di persone. Proteggere solo la società, in questi casi, serve a poco: i creditori si spostano sul patrimonio personale e il risanamento salta lo stesso.
Cosa hanno deciso i giudici
Il Tribunale di Alessandria, con provvedimento del 17 luglio 2026 (giudice designato Bianco), ha ritenuto ammissibile l’estensione delle misure protettive al patrimonio dei soci illimitatamente responsabili di una società di persone in composizione negoziata, indicandone i presupposti. Nella stessa direzione si era mosso il Tribunale di Palermo con l’ordinanza del 4 aprile 2025, che ha riconosciuto misure protettive e cautelari anche a tutela del socio illimitatamente responsabile.
Il Tribunale di Milano, con provvedimento dell’8 febbraio 2025 (giudice Laura De Simone), ha ammesso in astratto le misure cautelari volte a proteggere il patrimonio dei garanti del debitore, subordinandole però a un bilanciamento in concreto degli interessi coinvolti da parte del giudice. Non si tratta di un’estensione automatica: va dimostrato che l’aggressione al garante pregiudica le trattative sulla società.
Il Tribunale di Verona, con provvedimento dell’8 aprile 2026 (giudice designato Monica Attanasio), ha affrontato il caso opposto e altrettanto frequente: un appaltatore di opere pubbliche in composizione negoziata chiedeva di inibire alle stazioni appaltanti il pagamento diretto dei crediti dei subappaltatori. Il tribunale ha ritenuto riconoscibile una misura cautelare di quel contenuto, riportando dentro il perimetro protetto flussi finanziari che, formalmente, non erano oggetto di alcun pignoramento. Lo stesso giudice, con provvedimento dell’11 dicembre 2025, aveva già esaminato la possibile estensione delle misure a un socio della società ricorrente, escludendo però l’ammissibilità di una misura cautelare volta a incidere su una negoziazione privata in essere.
Il Tribunale di Ivrea, con provvedimento del 25 maggio 2026 (giudice Federica Lorenzatti), ha invece definito presupposti e limiti delle misure cautelari finalizzate a ottenere il rilascio del DURC e del DURF — strumenti che non fermano un pignoramento ma che, nella pratica delle imprese che lavorano con la pubblica amministrazione, valgono quanto un pignoramento sbloccato. Il Tribunale di Firenze, il 2 novembre 2025 (giudice delegato Rosa Selvarolo), aveva emesso un ordine analogo nel contesto di un concordato con riserva, confermandolo poi nell’apposita udienza.
Se c’è contrasto
Sull’estensione soggettiva il quadro è in assestamento, ma la direzione è chiara: si va verso un’interpretazione funzionale, che guarda all’effetto sulle trattative più che alla titolarità formale del bene. L’assunzione prudenziale resta che ogni estensione va chiesta espressamente, motivata sul nesso con il risanamento e documentata: nessun giudice la concede d’ufficio.
Cosa significa per te
Se hai firmato fideiussioni personali, l’istanza che protegge solo la società è un’istanza incompleta. Se lavori su commesse pubbliche, il vero pignoramento è spesso il blocco del DURC o il pagamento diretto ai subappaltatori, non l’atto notificato dall’ufficiale giudiziario. La misura giusta va disegnata sul modo concreto in cui l’impresa perde risorse, e questo richiede di mappare in anticipo tutti i canali di aggressione — esecutivi e non.
La pronuncia più recente e rilevante: Cassazione n. 20846 del 19 giugno 2026
La decisione più fresca in materia è l’ordinanza della Corte di cassazione, Sezione I civile, del 19 giugno 2026, n. 20846 (Pres. Francesco Terrusi, Rel. Cosmo Crolla), e merita attenzione perché chiude un cerchio che i tribunali avevano lasciato aperto.
Il contesto
Una società in composizione negoziata si era vista revocare le misure protettive. Aveva proposto reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. contro quella revoca. Nel frattempo, però, il tribunale aveva aperto la liquidazione giudiziale. La domanda era se il reclamo cautelare potesse comunque proseguire e, in caso di accoglimento, produrre qualche effetto.
La motivazione, in linguaggio piano
La Corte ha risposto di no. L’apertura della liquidazione giudiziale fa venire meno la composizione negoziata: quel percorso, per definizione, presuppone un’impresa che tratta con i creditori per risanarsi, e non può coesistere con una procedura liquidatoria aperta. Le misure protettive sono strumenti ancillari, cioè strumenti che servono a proteggere qualcosa: se quel qualcosa non esiste più, proteggerlo non ha senso. Ne consegue che il reclamo diventa improseguibile e che un eventuale provvedimento di accoglimento sarebbe inutiliter datum, cioè emesso invano, privo di qualunque effetto pratico.
Cosa cambia rispetto a prima
Formalmente, poco: il principio è coerente con l’impianto del sistema e con quanto già affermato da Cass. n. 500/2026 sulla natura cautelare di questi provvedimenti. Sul piano strategico, però, cambia molto. La decisione dice, in sostanza, che nella corsa tra il reclamo contro la revoca delle misure e l’istanza di liquidazione giudiziale del creditore non esiste alcun premio di consolazione: chi arriva secondo non arriva.
Letta insieme alla sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 356/2025 — secondo cui la revoca delle misure rimuove immediatamente il divieto di apertura della liquidazione giudiziale — la pronuncia disegna una sequenza spietata. Il tribunale revoca le misure protettive. Da quel momento il divieto dell’art. 18, comma 4, CCII non opera più. Il creditore che ha già depositato l’istanza può ottenere l’apertura della liquidazione giudiziale anche in tempi brevissimi. E il reclamo pendente contro la revoca muore con l’apertura, senza poter essere deciso nel merito.
Il principio, calato nella pratica, significa che l’udienza di conferma davanti al giudice designato è l’udienza decisiva, non una tappa intermedia. Presentarsi a quell’udienza con un fascicolo incompleto contando di rimediare in reclamo è, alla luce di Cass. n. 20846/2026, una scommessa che spesso non arriva nemmeno al tavolo.
Va segnalata, sul versante opposto, una possibilità che il Tribunale di Vicenza ha riconosciuto con provvedimento dell’11 gennaio 2026 (G.D. Giuseppe Limitone): quando il reclamo contro la revoca è accompagnato da un’ordinanza presidenziale che sospende l’esecuzione del provvedimento revocatorio, le misure protettive riprendono vigore per l’effetto della sospensione. È una finestra stretta, ma esiste, e richiede di chiedere la sospensione contestualmente al reclamo — non dopo.
I principi applicati ai casi reali
Le decisioni viste sopra si capiscono meglio applicandole a situazioni concrete. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi realmente seguiti: servono a mostrare come i principi giurisprudenziali si traducono in numeri e date.
Prima ipotesi — Pignoramento presso terzi bancario e composizione negoziata
Una S.r.l. metalmeccanica ha un’esposizione complessiva di 487.300 €. Un fornitore, con titolo esecutivo, notifica alla banca un pignoramento presso terzi il 9 febbraio per 138.400 €; il terzo rende dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e accantona 63.850 €, l’intero saldo disponibile sul conto operativo. L’impresa deposita istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive, pubblicata nel registro delle imprese il 3 marzo. Il ricorso ex art. 19 CCII viene depositato il 4 marzo; l’udienza è fissata per il 12 marzo; il tribunale conferma le misure per 120 giorni, quindi fino al 1° luglio.
Esito alla luce degli orientamenti visti: dalla pubblicazione del 3 marzo l’esecuzione si arresta e l’udienza di assegnazione non può tenersi. Ma i 63.850 € restano accantonati presso la banca, perché la misura protettiva congela, non cancella. Per riportare quella liquidità in azienda l’impresa deve chiedere al tribunale una misura cautelare di svincolo, motivandola sul fabbisogno di cassa del piano — e, secondo l’impostazione del Tribunale di Lecce del 16 aprile 2026, dimostrando che senza quel denaro le trattative non possono proseguire. Se non lo fa, il creditore procedente resta seduto al tavolo negoziale con un vincolo in mano, e in sede di accordo dovrà essere trattato come creditore di fatto privilegiato.
Se il 1° luglio l’impresa ottiene la proroga fino al tetto dei 240 giorni, la protezione arriva al 29 ottobre. Se entro quella data non ha individuato lo strumento di sbocco, il 30 ottobre l’esecuzione riprende dal punto in cui era ferma, con le somme ancora accantonate.
Seconda ipotesi — Pignoramento immobiliare sul capannone e concordato con riserva
Una S.p.A. del settore logistico subisce il pignoramento del capannone operativo, trascritto il 17 aprile, per un credito ipotecario di 1.243.700 €. Il giudice dell’esecuzione fissa la vendita per il 9 ottobre. L’impresa deposita domanda di accesso al concordato preventivo con riserva ex art. 44 CCII, pubblicata il 5 giugno, con espressa richiesta delle misure protettive ex art. 54, comma 2, CCII.
Esito: dal 5 giugno l’esecuzione non può proseguire e la vendita del 9 ottobre non può tenersi, a condizione che la richiesta di misure sia stata effettivamente formulata nella domanda — è il punto su cui si commettono più errori, perché l’effetto non è automatico. Il tribunale deve poi confermare o revocare entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda, quindi entro il 5 luglio: se non provvede, le misure perdono efficacia ai sensi dell’art. 55, comma 3, CCII, e vanno richieste nuovamente. Sul punto il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con provvedimento del 28 marzo 2025 (giudice delegato Elisabetta Bernardel), ha ricordato quali presupposti la domanda con riserva deve soddisfare perché l’istanza di conferma trovi accoglimento: la riserva non esonera dall’onere di allegazione minima.
Variante: se la società, invece di depositare la domanda di concordato, avesse atteso l’apertura della liquidazione giudiziale su istanza di un creditore, il blocco sarebbe scattato ugualmente in forza dell’art. 150 CCII — ma il capannone sarebbe entrato nella massa e sarebbe stato liquidato dal curatore, con l’impresa fuori gioco.
Terza ipotesi — Il calendario dei termini e il tetto dei dodici mesi
Un’impresa ottiene misure protettive in composizione negoziata confermate il 14 gennaio per 90 giorni, quindi fino al 14 aprile. Ottiene poi una proroga di 150 giorni, raggiungendo il tetto dei 240 giorni: la protezione cessa l’11 settembre. Nel frattempo individua come strumento di sbocco un accordo di ristrutturazione e deposita domanda di accesso con richiesta di misure ex art. 54 CCII.
Esito: la nuova protezione non riparte da zero. Ai sensi dell’art. 8 CCII il computo è complessivo e comprende proroghe e rinnovi anche non continuativi: avendo già consumato circa otto mesi, all’impresa restano circa quattro mesi di copertura, e non un giorno di più. È esattamente la situazione in cui il Tribunale di Bologna, il 19 maggio 2025, ha dichiarato inammissibile la nuova istanza riferita al medesimo stato di crisi. Chi non costruisce il calendario a ritroso dal primo giorno si accorge del problema quando non ha più margini per risolverlo.
La giurisprudenza in tabella
La tabella che segue raccoglie tutti i riferimenti utilizzati in questa guida, con l’indicazione sintetica della questione decisa e della ricaduta pratica. È lo strumento da tenere sotto mano quando si imposta un’istanza o si prepara un’udienza di conferma: ciascuna riga corrisponde a un punto su cui la controparte o il giudice possono chiedere conto della strategia adottata. I principi sono riformulati in forma sintetica e non riproducono le massime ufficiali.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass., Sez. I civ., 19 giugno 2026, n. 20846 | Reclamo contro la revoca delle misure protettive dopo l’apertura della liquidazione giudiziale | Aperta la liquidazione giudiziale la composizione negoziata cade e il reclamo sulle misure diventa improseguibile; l’eventuale accoglimento sarebbe privo di effetti | L’udienza di conferma è decisiva: non esiste recupero in reclamo se nel frattempo si apre la liquidazione |
| Cass., Sez. I civ., 19 gennaio 2026, n. 500 | Natura dei provvedimenti su misure protettive | Hanno natura cautelare, dunque il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile | L’impugnazione va incanalata nel reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. |
| Cass., Sez. I civ., 5 gennaio 2026, n. 241 | Rapporto tra procedimento prefallimentare e conferma delle misure | I due procedimenti sono autonomi; il provvedimento sulle misure è pienamente reclamabile secondo il modello cautelare | Le due difese vanno impostate su binari distinti, ma coordinati |
| Cass., Sez. I civ., 13 novembre 2025, n. 30032 | Pignoramento presso terzi e apertura di procedura concorsuale sul debitore | Il pagamento eseguito dal terzo al creditore assegnatario è inefficace e l’azione di recupero si dirige contro il beneficiario del pagamento | Assegnazioni e pagamenti maturati nella zona grigia restano esposti a recupero |
| Cass., Sez. I civ., 12 febbraio 2025, n. 3634 | Misure protettive e udienza per l’apertura della procedura concorsuale | La pendenza della composizione negoziata o delle misure non obbliga il giudice a rinviare l’udienza | Le misure proteggono il patrimonio, non sospendono il procedimento di liquidazione |
| Cass., Sez. I civ., 16 marzo 2026, n. 5918 | Omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione ante D.Lgs. 136/2024 | Precisa il presupposto richiesto nel regime anteriore al terzo correttivo | Rileva per gli accordi avviati prima della riforma e ancora pendenti |
| Cass., Sez. I civ., 7 dicembre 2022, n. 35960 | Effetti dell’omologazione del concordato sulle azioni esecutive | L’omologazione costituisce impedimento di diritto all’esazione; le esecuzioni pendenti si estinguono | Dopo l’omologa il creditore concorsuale è vincolato ai tempi e ai modi del riparto |
| App. Torino, 22 aprile 2025, n. 356 | Effetti della revoca delle misure protettive | Revocate le misure, il divieto di aprire la liquidazione giudiziale cade subito, senza attendere la relazione finale dell’esperto | Nessun periodo cuscinetto dopo la revoca |
| App. Trieste, 29 maggio 2024, n. 4 | Composizione negoziata pendenti istanze dei creditori | L’accesso è ammissibile anche con ricorsi pendenti e la liquidazione giudiziale non può essere aperta prima della revoca formale delle misure | La revoca formale è il vero spartiacque |
| Trib. Alessandria, 17 luglio 2026 | Estensione delle misure ai soci illimitatamente responsabili | L’estensione è ammissibile in presenza di precisi presupposti | Nelle società di persone la protezione può coprire anche il patrimonio dei soci |
| Trib. Napoli, Sez. VII civ., 29 maggio 2026 | Seconda domanda di accesso e oggetto delle misure | La riproposizione richiede presupposti specifici; le misure non coprono contratti già scaduti | I rapporti già cessati non si “riaprono” con la protezione |
| Trib. Ivrea, 25 maggio 2026 | Misure cautelari per il rilascio di DURC e DURF | Riconoscibili entro presupposti e limiti definiti | Per chi lavora con la PA il DURC vale quanto uno sblocco di liquidità |
| Trib. Lecce, 16 aprile 2026 | Misura cautelare di svincolo di somme pignorate | Va accordata solo se funzionale alle trattative e al risanamento | Lo svincolo va chiesto e motivato: non discende dalle misure protettive |
| Trib. Verona, 8 aprile 2026 | Pagamento diretto ai subappaltatori da parte delle stazioni appaltanti | È riconoscibile una misura cautelare inibitoria di quei pagamenti | Protegge flussi finanziari estranei al pignoramento formale |
| Trib. Forlì, 19 marzo 2026 | Misure dopo la scadenza del termine massimo nel concordato | Possibili misure cautelari di contenuto analogo ma rivolte a specifici creditori | La selettività è ciò che distingue la misura legittima dalla proroga mascherata |
| Trib. Savona, 5 marzo 2026 | Rinuncia alle misure protettive | La rinuncia richiede la forma del ricorso | Uscire dalla protezione non è un atto informale |
| Trib. Roma, 25 febbraio 2026 | Transazione fiscale conclusa in composizione negoziata | Definisce contenuto e limiti del controllo del giudice per l’autorizzazione all’esecuzione | Il debito verso il fisco può essere chiuso dentro la composizione negoziata |
| Trib. Milano, 18 febbraio 2026 | Fumus e indisponibilità del creditore strategico | Se il creditore decisivo si sfila, le misure non vengono concesse | La disponibilità dei creditori chiave va sondata prima di depositare |
| Trib. Milano, 6 febbraio 2026 | Composizione negoziata con finalità solo liquidatoria | Inammissibile: la procedura presuppone il riassestamento dell’impresa | Per la liquidazione la porta è il concordato semplificato |
| Trib. Vicenza, 11 gennaio 2026 | Sospensione dell’ordinanza di revoca in sede di reclamo | La sospensione dell’esecuzione del provvedimento fa rivivere le misure revocate | La sospensione va chiesta contestualmente al reclamo |
| Trib. Vicenza, 31 dicembre 2025 | Limite dei 240 giorni nella composizione negoziata | Il limite è inderogabile e non aggirabile qualificando le inibitorie come cautelari; possibile un ulteriore quadrimestre se lo strumento è già individuato | Individuare lo strumento di sbocco prima della scadenza è decisivo |
| Trib. Catania, 15 dicembre 2025 | Contenuto dell’istanza di conferma e di riconoscimento | Il ricorrente deve avere già svolto valutazioni tali da consentire il vaglio del giudice | L’istanza generica non supera il vaglio |
| Trib. Milano, 14 dicembre 2025 | Misure chieste per eludere esecuzioni già avviate | Inammissibile l’accesso e inaccoglibili le misure in assenza di ragionevole perseguibilità del risanamento | La finalità elusiva è il primo motivo di rigetto |
| Trib. Trieste, 11 dicembre 2025 | Misure cautelari richieste dopo il tetto dei 240 giorni | Non possono replicare il contenuto delle misure protettive già consumate | La sostanza prevale sulla qualificazione formale |
| Trib. Verona, 11 dicembre 2025 | Estensione a un socio e misure su trattative private | Estensione possibile nei limiti della funzionalità; inammissibile la misura che incide su una negoziazione in essere | Il perimetro protetto non copre la libertà negoziale dei terzi |
| Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025 | Criteri di conferma delle misure protettive | Occorre il riscontro di fumus boni iuris e periculum in mora | Vanno provati entrambi, non solo lo stato di crisi |
| Trib. Firenze, 2 novembre 2025 | Ordine di rilascio del DURC in concordato con riserva | L’ordine emesso va confermato nell’apposita udienza | Anche le misure “non esecutive” seguono il procedimento di conferma |
| Trib. Brescia, 8 ottobre 2025 | Competenza sulla conferma delle misure | Competente è il tribunale della sede legale ex art. 27 CCII, anche se trasferita da meno di un anno | L’errore di competenza fa perdere tempo prezioso |
| Trib. Brescia, 29 settembre 2025 | Misure protettive tipiche e misure atipiche nel concordato | Definisce presupposti e limiti per le misure atipiche | Le atipiche vanno chieste a parte e motivate una per una |
| Trib. Bologna, 19 maggio 2025 | Consumazione del limite di 12 mesi ex art. 8 CCII | Inammissibile la nuova domanda riferita al medesimo stato di crisi | Il tetto non riparte cambiando strumento |
| Trib. Palermo, 4 aprile 2025 | Misure protettive e cautelari per il socio illimitatamente responsabile | Ammissibili a tutela delle trattative | Utile nelle società di persone e nelle strutture familiari |
| Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28 marzo 2025 | Conferma delle misure su domanda con riserva ex art. 44 CCII | Individua i presupposti perché l’istanza sia accolta | La riserva non esonera dall’allegazione minima |
| Trib. Milano, 8 febbraio 2025 | Misure cautelari a protezione del patrimonio dei garanti | Ammissibili in astratto, previo bilanciamento in concreto degli interessi | Le fideiussioni personali vanno inserite nella strategia fin dall’inizio |
| Trib. Milano, 24 dicembre 2024 | Portata delle misure dopo il terzo correttivo | Gli effetti protettivi possono riguardare anche condotte commissive e omissive dei creditori | Il perimetro va oltre il solo atto esecutivo |
| Trib. Ascoli Piceno, 26 febbraio 2025 | Procedura esecutiva pendente e liquidazione controllata | Il mancato esercizio della facoltà di subentro determina improcedibilità | Rileva nei rapporti tra esecuzione individuale e procedura concorsuale |
La sintesi operativa
Dalla lettura complessiva della giurisprudenza si ricavano alcuni principi pratici che vale la pena isolare.
- La protezione non è automatica: va chiesta. Sia nell’art. 18 sia nell’art. 54 CCII l’effetto sospensivo opera solo su istanza. Una domanda di concordato depositata senza richiesta di misure protettive lascia i pignoramenti liberi di proseguire.
- Il pignoramento si ferma ma non si scioglie. Le somme già accantonate dal terzo restano vincolate finché non interviene una misura cautelare di svincolo, chiesta e motivata separatamente.
- Senza progetto di risanamento non c’è protezione. L’assenza di una ragionevole prospettiva di riassestamento e la finalità meramente elusiva sono le due ragioni di rigetto più ricorrenti nelle pronunce milanesi del dicembre 2025 e del febbraio 2026.
- Il creditore strategico va sondato prima del deposito. Se chi regge il piano ha già detto di no, il fumus non regge e il giudice lo rileva.
- I termini sono brevi e vanno rispettati al giorno. Ricorso entro il giorno successivo alla pubblicazione, pubblicazione del numero di ruolo nel termine di legge, udienza entro dieci giorni, conferma o revoca entro trenta giorni nel procedimento unitario.
- I tetti temporali vanno trattati come inderogabili. Duecentoquaranta giorni nella composizione negoziata, dodici mesi complessivi ex art. 8 CCII, computati anche attraverso strumenti diversi riferiti allo stesso stato di crisi.
- Lo strumento di sbocco va individuato prima della scadenza. È la condizione che il Tribunale di Vicenza ha posto per l’ulteriore quadrimestre di protezione.
- L’estensione a soci e garanti va chiesta espressamente. Nessuna estensione opera d’ufficio, e va dimostrato il nesso tra l’aggressione al terzo e il pregiudizio alle trattative.
- L’udienza di conferma è la partita vera. Alla luce di Cass. n. 20846/2026, contare sul reclamo come seconda occasione è rischioso: se nel frattempo si apre la liquidazione giudiziale, il reclamo non viene nemmeno deciso.
- Se si propone reclamo contro la revoca, va chiesta contestualmente la sospensione. È l’unico meccanismo che, secondo il Tribunale di Vicenza dell’11 gennaio 2026, fa rivivere le misure.
- Dopo l’omologazione il quadro cambia natura. Secondo l’orientamento di Cass. n. 35960/2022 il creditore concorsuale è vincolato ai tempi del riparto e le esecuzioni pendenti si estinguono.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Se pubblico l’istanza di composizione negoziata, l’asta del mio capannone fissata tra dieci giorni salta? Sì, purché le misure protettive siano state richieste e purché il ricorso ex art. 19 CCII venga depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione e il procedimento sia regolarmente iscritto. L’effetto decorre dalla pubblicazione nel registro delle imprese, non dal provvedimento del giudice. Attenzione però: la protezione è provvisoria fino alla conferma, e il Tribunale di Milano del 14 dicembre 2025 ricorda che un’istanza costruita solo per fermare l’asta, senza prospettiva di risanamento, viene respinta.
Il creditore ha già pignorato il conto e la banca ha accantonato il saldo. Riavrò quei soldi? Non per effetto automatico delle misure protettive. Occorre una misura cautelare specifica di svincolo, che il Tribunale di Lecce del 16 aprile 2026 subordina alla dimostrazione della sua funzionalità alle trattative e al risanamento. In assenza di quella misura le somme restano vincolate e il creditore procedente conserva una posizione di forza nel negoziato.
Ho già usato le misure protettive per otto mesi in una composizione negoziata finita male. Posso ricominciare con un concordato? Il tetto dell’art. 8 CCII è complessivo e copre proroghe e rinnovi, anche in procedure diverse riferite al medesimo stato di crisi: è la ragione per cui il Tribunale di Bologna, il 19 maggio 2025, ha dichiarato inammissibile una nuova istanza in una situazione analoga. Il residuo disponibile va calcolato prima di impostare qualunque strategia.
Il tribunale mi ha revocato le misure. Se faccio reclamo, i pignoramenti restano fermi? Non automaticamente. Serve che il presidente del collegio sospenda l’esecuzione dell’ordinanza di revoca: solo allora, secondo il Tribunale di Vicenza dell’11 gennaio 2026, le misure riprendono vigore. E se nel frattempo viene aperta la liquidazione giudiziale, Cass. n. 20846/2026 stabilisce che il reclamo diventa improseguibile.
I miei creditori hanno già depositato istanza di liquidazione giudiziale. Serve ancora andare in composizione negoziata? Può servire, perché la Corte d’Appello di Trieste con la sentenza n. 4/2024 ha affermato che l’accesso è ammissibile anche con ricorsi pendenti e che finché le misure protettive sono in vita la liquidazione giudiziale non può essere aperta. Ma Cass. n. 3634/2025 chiarisce che il giudice non è obbligato a rinviare l’udienza, e App. Torino n. 356/2025 aggiunge che alla revoca delle misure l’apertura può seguire immediatamente. È una strada percorribile solo con un piano solido.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio Monardo applica gli orientamenti illustrati in questa guida al singolo fascicolo. In concreto:
- Ricostruiamo la mappa delle aggressioni in corso, verificando per ciascun pignoramento la data di notifica, la data di trascrizione o di iscrizione a ruolo, lo stato della procedura e l’eventuale dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c., perché da queste date dipende cosa la protezione riesce ancora a fermare.
- Calcoliamo il residuo di protezione disponibile ai sensi dell’art. 8 CCII, sommando misure già godute in precedenti procedure riferite allo stesso stato di crisi, e costruiamo il calendario a ritroso dalla scadenza.
- Redigiamo l’istanza di misure protettive e il ricorso ex art. 19 CCII, curando in particolare la documentazione del fumus e del periculum secondo i criteri fissati dal Tribunale di Ivrea il 24 dicembre 2025.
- Chiediamo le misure cautelari di svincolo delle somme pignorate, motivandole sul fabbisogno di cassa del piano nei termini richiesti dal Tribunale di Lecce il 16 aprile 2026.
- Estendiamo la protezione a soci illimitatamente responsabili e garanti quando i presupposti lo consentono, sulla linea di Trib. Alessandria 17 luglio 2026, Trib. Palermo 4 aprile 2025 e Trib. Milano 8 febbraio 2025.
- Costruiamo le misure atipiche su misura del canale di aggressione reale: inibitoria dei pagamenti diretti ai subappaltatori, ordini relativi a DURC e DURF, tutela dei contratti pendenti e delle linee di credito ex art. 18, comma 5, CCII.
- Rappresentiamo l’impresa all’udienza di conferma davanti al giudice designato, coordinandoci con l’esperto sul parere di funzionalità delle misure alle trattative.
- Proponiamo il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. contro la revoca, chiedendo contestualmente la sospensione dell’esecuzione del provvedimento per ottenere la reviviscenza delle misure.
- Presidiamo il fronte parallelo delle istanze di liquidazione giudiziale, impostando la difesa nel procedimento unitario come binario distinto ma coordinato con quello cautelare.
- Individuiamo e prepariamo lo strumento di sbocco — concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato semplificato — prima della scadenza del termine massimo, perché è la condizione per non perdere la protezione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una materia interamente costruita dalle sentenze come questa, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione è la leva che pesa di più: gli orientamenti richiamati in questa guida nascono davanti alla Sezione I civile della Suprema Corte, e quando un provvedimento sulle misure protettive va impugnato la linea difensiva deve essere già impostata in vista di quel grado. Lo stesso difensore segue il fascicolo dall’istanza iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, senza passaggi di mano e senza cambi di strategia in corsa: è la continuità che permette di non contraddire in reclamo ciò che si è sostenuto in prima udienza.
Accanto all’abilitazione di Esperto Negoziatore, che consente di leggere dall’interno il ruolo dell’esperto nel procedimento ex art. 19 CCII, lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: il piano di cassa, la sostenibilità del debito e l’attestazione dei numeri sono parte integrante dell’istanza, non un allegato accessorio. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo i margini residui e costruiamo la strategia più difendibile alla luce degli orientamenti vigenti.
In chiusura
Fermare un pignoramento aziendale con il Codice della crisi è possibile, ma non è un adempimento: è una strategia che va costruita sulle decisioni dei giudici, rispettando termini brevissimi e dimostrando qualcosa che la legge non dice ma che i tribunali pretendono — che dietro la richiesta di protezione ci sia un’impresa che può tornare a stare in piedi.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questa materia per una ragione verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato alla funzione che il Codice pone al centro della composizione negoziata e del giudizio sulle misure protettive, ed è avvocato cassazionista, il che significa poter difendere la stessa linea fino al grado in cui questi orientamenti si formano. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, decisivo quando i pignoramenti arrivano dalle banche e dai creditori pubblici e la trattativa deve toccare entrambi i fronti.
📩 Non lasciare che sia il calendario del giudice dell’esecuzione a decidere il futuro della tua azienda: parliamone adesso, finché le opzioni sono ancora aperte — tutti i riferimenti dello Studio Monardo per raggiungerci sono al termine di questa pagina.
