Banca Rifiuta Apertura Conto Per Debiti Pregressi: Cosa Fare Legalmente

Questa guida nasce dalle domande che riceviamo più spesso da chi si sente dire “no” allo sportello: persone con vecchie rate non pagate, una segnalazione in CRIF che non si cancella, un protesto di qualche anno fa, una posizione chiusa a sofferenza. Le abbiamo raccolte nel modo in cui vengono poste davvero — non nel modo in cui le riformulerebbe un manuale — e a ciascuna abbiamo dato una risposta completa.

Il punto di partenza normativo è questo: nessuna legge italiana obbliga una banca ad aprire un conto corrente ordinario a chiunque lo chieda. Esiste però un’eccezione precisa, scritta negli articoli 126-noviesdecies e seguenti del Testo Unico Bancario in attuazione della direttiva 2014/92/UE, che riconosce a ogni consumatore legalmente soggiornante nell’Unione europea il diritto a ottenere un conto di pagamento con caratteristiche di base. Su quel conto la discrezionalità della banca si ferma. E il 5 agosto 2026 la Banca d’Italia è intervenuta con Orientamenti di Vigilanza dedicati proprio perché ha riscontrato che, nella pratica quotidiana degli sportelli, quel diritto viene spesso ostacolato o scoraggiato senza ragione.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo terreno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario: significa che il rapporto con l’intermediario, le banche dati creditizie e la posizione debitoria sottostante vengono letti insieme, non come tre problemi separati. Ed è un tema che tocca due delle altre abilitazioni certificate dell’Avvocato: quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, perché dietro il rifiuto del conto c’è quasi sempre un debito pregresso che va risolto alla radice, e quella di avvocato cassazionista, perché quando la strada del reclamo non basta la controversia può arrivare fino all’ultimo grado.

📩 Se una banca le ha appena negato l’apertura del conto, non aspetti che passino le settimane: ci scriva oggi stesso, tutti i riferimenti per contattare lo Studio li trova in fondo a questa pagina.


Ma la banca può davvero dirmi di no solo perché ho dei debiti?

Per un conto corrente ordinario sì, e senza doverle spiegare il perché. Per il conto di base no.

Questa è la distinzione da cui dipende tutto il resto, ed è anche quella che quasi nessuno conosce quando entra in filiale. La banca è un’impresa privata e opera in regime di libertà contrattuale: sceglie i propri clienti come qualunque altro operatore economico sceglie le proprie controparti. Non esiste, nel nostro ordinamento, un obbligo generale a contrarre in capo agli intermediari bancari. Se lei chiede l’apertura di un conto corrente ordinario — quello con il fido, la carta di credito, i servizi di investimento — e la banca, consultando le banche dati, trova una posizione deteriorata a suo nome, può rifiutare senza motivazione.

Il discorso cambia radicalmente quando la richiesta riguarda il conto di base. Lì il legislatore europeo prima e quello italiano poi hanno deciso che l’accesso ai servizi di pagamento essenziali è un bisogno di cittadinanza, non un affare commerciale. L’articolo 126-vicies del TUB elenca in modo tassativo i casi in cui il rifiuto è ammesso, e la posizione debitoria non è tra questi.

C’è un secondo motivo, meno giuridico e più pratico, per cui l’obiezione “lei ha dei debiti” non regge sul conto di base: quel conto non comporta alcuna concessione di credito. Niente fido, niente scoperto autorizzato, niente carta di credito revolving. La banca non assume nessun rischio creditizio verso di lei. Quindi il merito creditizio — che è l’unica cosa che una segnalazione negativa misura — è semplicemente irrilevante rispetto a ciò che le viene chiesto di fornire.

Il “no” allo sportello, in questi casi, non è quasi mai una decisione giuridica: è una prassi commerciale. Ed è proprio questo che la Banca d’Italia ha censurato negli Orientamenti di agosto 2026.

Cos’è esattamente questo “conto di base” di cui tutti parlano?

È un conto di pagamento a operatività limitata, con un contenuto di servizi definito per legge e un canone annuo onnicomprensivo, che ogni banca, Poste Italiane e ogni altro prestatore di servizi di pagamento abilitato deve obbligatoriamente offrire ai consumatori.

Il contenuto minimo è stabilito dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 70 del 3 maggio 2018, in vigore dal 20 giugno dello stesso anno. L’Allegato A al decreto individua le operazioni comprese nel canone per la versione ordinaria e per quella riservata alle fasce socialmente svantaggiate; l’Allegato B individua un elenco più ristretto per la versione dedicata ai pensionati. In concreto il conto consente di ricevere accrediti di stipendio e pensione, effettuare e ricevere bonifici SEPA, domiciliare le utenze con addebiti diretti, prelevare contante, disporre di una carta di debito.

Cosa non c’è: aperture di credito, scoperti autorizzati, carte di credito, in molti casi il libretto degli assegni. È un conto costruito per far circolare denaro proprio, non per ottenerne in prestito. Ed è esattamente questa architettura a renderlo compatibile con una situazione debitoria pregressa.

Sulla gratuità occorre essere precisi, perché qui si concentrano molti equivoci. Il conto di base non è gratuito per tutti: ha un canone annuo che ciascun intermediario determina. Diventa gratuito — canone azzerato ed esenzione dall’imposta di bollo — per i consumatori il cui ISEE in corso di validità sia inferiore a 11.600 euro. Per i titolari di trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro lordi annui è previsto l’azzeramento del canone, mentre l’imposta di bollo resta dovuta secondo le regole ordinarie quando la giacenza media supera la soglia rilevante. In entrambi i casi la condizione va documentata o autocertificata all’intermediario entro il 31 maggio di ogni anno: se la scadenza salta, si perde l’agevolazione e si torna alle condizioni economiche ordinarie del prodotto.

Ultimo dato utile, perché fotografa il problema meglio di qualunque argomento giuridico: secondo le rilevazioni diffuse in occasione degli Orientamenti di Vigilanza, a fine 2025 i conti di base effettivamente attivi in Italia erano nell’ordine delle 180 mila unità, a fronte di una platea potenziale stimata in milioni di persone. Non è un prodotto che le filiali propongono spontaneamente.

Chi può chiedere il conto di base? Devo avere la residenza o un reddito minimo?

No a entrambe le cose. Serve essere consumatori e soggiornare legalmente nell’Unione europea.

L’articolo 126-noviesdecies del TUB è scritto in modo volutamente largo. Il diritto spetta a chi agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale — questa è la definizione di consumatore — e soggiorna legalmente in uno Stato membro dell’Unione, a prescindere dal luogo di residenza. La norma include espressamente i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 e del relativo Protocollo del 1967.

Quindi: non serve la residenza anagrafica in Italia, non serve un contratto di lavoro, non serve un reddito minimo, non serve un ISEE. L’ISEE serve soltanto per ottenere la gratuità, che è cosa diversa dal diritto di accesso. Su questo punto conviene essere netti perché è uno degli equivoci più diffusi allo sportello: l’accesso al conto di base non dipende dall’ISEE, dipende solo dalla qualità di consumatore legalmente soggiornante.

L’unico vero limite soggettivo è quello previsto dall’articolo 126-vicies: non si può pretendere l’apertura di un conto di base se si è già titolari in Italia di un altro conto di pagamento che consente di utilizzare i servizi dell’Allegato A. La ratio è evidente: lo strumento serve a includere chi è fuori dal circuito bancario, non a moltiplicare i rapporti di chi è già dentro. Ci sono però due eccezioni codificate: il caso in cui si stia chiedendo il trasferimento del conto verso il nuovo intermediario e il caso in cui il consumatore dichiari di avere ricevuto dalla propria banca la comunicazione che il conto verrà chiuso. La banca, prima di aprire, può chiederle di sottoscrivere una dichiarazione scritta su questo punto — ed è legittimo che lo faccia.

Va ricordato, infine, che la disciplina del conto di base riguarda i consumatori. Imprese, professionisti e partite IVA restano fuori dal perimetro della tutela: per loro valgono considerazioni diverse, che vedremo più avanti.

Entro quanto tempo la banca deve rispondermi?

Dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. È un termine scritto nella legge, non una cortesia.

L’articolo 126-vicies, secondo comma, del TUB stabilisce che in caso di rifiuto il prestatore di servizi di pagamento informa il consumatore immediatamente e comunque entro dieci giorni lavorativi, per iscritto, senza spese, indicando le specifiche motivazioni del rifiuto e le procedure di reclamo disponibili. Sono quattro obblighi distinti, e la banca deve soddisfarli tutti: la forma scritta, la gratuità, la motivazione specifica — non una formula di stile tipo “valutazioni interne” — e l’indicazione della via di reclamo.

Esiste una sola deroga all’obbligo di motivazione, ed è circoscritta: la comunicazione non è dovuta quando contrasterebbe con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza individuati ai sensi dell’articolo 126 del TUB, oppure quando ricorrono giustificati motivi ostativi in base alla disciplina antiriciclaggio. Quest’ultima deroga esiste perché il decreto legislativo 231/2007 vieta di rivelare all’interessato l’esistenza di valutazioni o segnalazioni di operazioni sospette. È una deroga reale, ma va usata per ciò che è: non può diventare la scatola in cui infilare qualunque rifiuto scomodo da spiegare.

C’è poi un divieto ulteriore, spesso ignorato, contenuto nel terzo comma dello stesso articolo: l’apertura del conto di base non può essere subordinata all’acquisto di servizi accessori o di azioni dell’intermediario, salvo che la stessa condizione sia applicata uniformemente a tutta la clientela. Tradotto: se le dicono che il conto glielo aprono “però deve fare anche la polizza” o “però deve sottoscrivere il pacchetto”, quella è una condotta che la norma vieta espressamente. È una delle prassi che la Banca d’Italia ha indicato come da rimuovere.


Come faccio a chiedere il conto di base nel modo giusto?

Chiedendolo per iscritto e chiamandolo con il suo nome. Sembra banale ed è invece il passaggio che decide l’esito del 90% di queste vicende.

Chi entra in filiale e dice “vorrei aprire un conto corrente” sta chiedendo un prodotto commerciale, e su quello la banca è libera. Chi presenta una richiesta scritta di apertura di conto di pagamento con caratteristiche di base ai sensi dell’art. 126-noviesdecies TUB sta esercitando un diritto soggettivo, e la banca deve rispondere nei dieci giorni lavorativi con le modalità che abbiamo visto. La differenza tra le due situazioni non è formale: è la differenza tra avere e non avere qualcosa da far valere dopo.

In concreto, la richiesta dovrebbe contenere quattro elementi. Primo: i suoi dati identificativi completi e un recapito per la risposta, preferibilmente una PEC. Secondo: l’indicazione espressa del prodotto richiesto, con il richiamo normativo. Terzo: la dichiarazione di non essere già titolare in Italia di altro conto di pagamento che consenta l’uso dei servizi dell’Allegato A, oppure — se un conto ce l’ha e sta per essere chiuso o trasferito — l’indicazione della situazione concreta. Quarto: se ne ricorrono i presupposti, la richiesta della versione gratuita con allegazione dell’attestazione ISEE o dell’autocertificazione sul trattamento pensionistico.

Sul come consegnarla: la modalità migliore è la PEC alla casella istituzionale dell’intermediario, perché produce una prova certa della data di ricezione da cui decorrono i dieci giorni. In alternativa, raccomandata A/R, oppure consegna allo sportello chiedendo la controfirma per ricevuta su copia. Quello che non funziona è il passaparola verbale: se il “no” resta orale, non è successo nulla di documentabile.

Una precisazione sull’adeguata verifica della clientela. La banca è tenuta per legge a identificarla, acquisire i documenti, raccogliere informazioni su scopo e natura del rapporto. Collaborare pienamente a questa fase è nel suo interesse: la disciplina antiriciclaggio prevede infatti che l’intermediario debba astenersi dall’instaurare il rapporto quando non riesce a completare l’adeguata verifica. Fornire documenti incompleti o rispondere in modo evasivo consegna alla banca l’unica motivazione di rifiuto che regge davvero anche sul conto di base.

La banca mi ha detto no a voce, allo sportello. Cosa faccio?

Torni indietro e trasformi quel “no” in un atto scritto. Finché resta una conversazione, giuridicamente non esiste.

Questa è la situazione più frequente di tutte, e anche la più insidiosa, perché la persona esce dalla filiale convinta di avere subito un rifiuto e invece non ha in mano niente: nessun documento, nessuna data, nessuna motivazione, nessun termine che decorre. Se domani volesse contestare quel diniego davanti all’Arbitro Bancario Finanziario o davanti a un giudice, non avrebbe nulla da produrre.

La sequenza corretta è questa. Primo passo: presenti la richiesta scritta di conto di base con le modalità descritte sopra. Secondo passo: attenda i dieci giorni lavorativi. Terzo passo: se arriva un rifiuto scritto, ne verifichi il contenuto — dice per quale ragione specifica? La ragione indicata rientra tra quelle tassative dell’articolo 126-vicies? Se la motivazione è “posizione creditizia non in linea con i requisiti”, “esito negativo delle verifiche interne”, “policy aziendale”, quella motivazione non ha base normativa quando il prodotto richiesto è il conto di base. Quarto passo: se non arriva nulla entro i dieci giorni, il silenzio è già di per sé una violazione dell’obbligo informativo previsto dalla norma.

Un accorgimento che vale più di molte argomentazioni: prima di recarsi allo sportello, richieda e conservi una visura delle banche dati che la riguardano. Accesso ai dati in CRIF e negli altri sistemi di informazione creditizia ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali, richiesta della propria posizione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, visura della Centrale d’Allarme Interbancaria, visura del Registro informatico dei protesti. Sapere cosa la banca vede quando digita il suo codice fiscale cambia completamente la conversazione — e, se una di quelle registrazioni è sbagliata, apre un fronte autonomo di cui parleremo tra poco.

Come si scrive il reclamo alla banca?

In modo breve, documentato e con una richiesta finale precisa. Il reclamo non è uno sfogo: è l’atto che apre formalmente la controversia ed è il presupposto obbligatorio del ricorso all’Arbitro.

Struttura essenziale. In apertura, l’identificazione del reclamante e del rapporto o della richiesta cui si riferisce: data della domanda di apertura, canale utilizzato, prodotto richiesto. Poi il fatto, in poche righe asciutte: cosa è stato chiesto, cosa ha risposto la banca, quando. Poi il diritto: il richiamo agli articoli 126-noviesdecies e 126-vicies del TUB, l’indicazione che il rifiuto è ammesso solo in mancanza dei requisiti soggettivi o in caso di preesistente titolarità di altro conto, l’osservazione che la motivazione addotta non rientra in queste ipotesi. Poi, se pertinente, il richiamo agli Orientamenti di Vigilanza della Banca d’Italia del 5 agosto 2026. Infine la richiesta: l’apertura del conto di base entro un termine indicato, in subordine una motivazione conforme alla norma, con riserva di ogni ulteriore azione.

Allegati: copia della richiesta di apertura e della prova di invio, copia del rifiuto se ricevuto, documento di identità, attestazione ISEE o autocertificazione pensionistica se si richiede la gratuità.

Invio: PEC all’indirizzo che ogni intermediario pubblica per i reclami, oppure raccomandata A/R all’ufficio reclami. Conservi la ricevuta: sarà il documento più importante del fascicolo.

Il termine di risposta merita attenzione perché è cambiato il modo di calcolarlo. Il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 25/2024, ha qualificato il contratto di conto corrente come conto di pagamento ai sensi della disciplina sui servizi di pagamento. Da questa qualificazione discende che si applicano le Disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia nella parte in cui, per i servizi di pagamento, fissano in quindici giornate lavorative dalla ricezione il tempo massimo di risposta al reclamo — e non i tempi più lunghi previsti per gli altri servizi bancari.

Ho fatto il reclamo e non mi hanno risposto. E adesso?

Adesso può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, ma deve aspettare che il termine sia interamente decorso. Non un giorno prima.

L’ABF è l’organismo di risoluzione stragiudiziale previsto dall’articolo 128-bis del TUB. Non è un tribunale e le sue decisioni non sono titolo esecutivo, ma l’adesione degli intermediari è obbligatoria e l’inadempimento viene reso pubblico: nella pratica, il tasso di ottemperanza è elevato. Il ricorso si presenta attraverso il portale telematico dedicato, richiede il versamento di un contributo alle spese di procedura di 20 euro e va proposto entro dodici mesi dalla presentazione del reclamo, avendo cura di mantenere identico l’oggetto della doglianza.

Sulla necessità di attendere, il precedente è chiarissimo. Il Collegio di Roma dell’ABF, con la decisione n. 692 del 26 gennaio 2026, ha esaminato il caso di un consumatore che contestava il rifiuto di apertura del conto corrente e chiedeva la condanna della banca a fornire il servizio o, in subordine, il risarcimento del danno. L’Arbitro non è nemmeno entrato nel merito: ha rilevato che il ricorso era stato presentato lo stesso giorno del reclamo, senza attenderne l’esito, e ha dichiarato che il ricorrente — anche in forza del canone generale di buona fede nell’esecuzione del contratto di cui all’articolo 1375 del codice civile — avrebbe dovuto rispettare il termine di quindici giorni previsto dalla disciplina di settore, pena l’inammissibilità. Il ricorso è stato respinto per una ragione puramente procedurale.

È un insegnamento che vale più di molte massime di merito: in questa materia la tempistica è sostanza. Presentare il ricorso troppo presto significa bruciare la procedura e doverla ricominciare.

Posso andare direttamente dal giudice invece che all’ABF?

Sì. Il ricorso all’Arbitro non è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria e le due strade non si escludono, anche se non conviene percorrerle in parallelo sullo stesso oggetto.

La scelta dipende da cosa le serve e con quale urgenza. L’ABF è rapido, economico, non richiede l’assistenza tecnica e produce un accertamento autorevole dell’illegittimità della condotta; non può però emettere provvedimenti d’urgenza né condannare a prestazioni che esulino dal rapporto con l’intermediario. Il giudice ordinario è più lento e più oneroso, ma ha strumenti che l’Arbitro non ha.

Il principale è il ricorso cautelare ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, che richiede la dimostrazione congiunta del fumus boni iuris — la probabile fondatezza del diritto — e del periculum in mora — il pregiudizio imminente e irreparabile che il ritardo comporterebbe. Nelle vicende di rifiuto del conto il periculum va costruito con precisione: l’impossibilità di ricevere l’accredito dello stipendio o della pensione, l’impossibilità di domiciliare le utenze, l’esclusione dai pagamenti elettronici e dalle prestazioni erogate solo su conto. Non basta affermarlo: va documentato.

Lo stesso strumento è quello che si utilizza quando il problema a monte è una segnalazione errata in Centrale dei Rischi o in CRIF. Il Tribunale di Avellino, con ordinanza del 23 maggio 2025, ha accolto in via cautelare il ricorso di una società segnalata a sofferenza nonostante la banca le avesse concesso un fido temporaneo per rientrare dall’esposizione, ordinando all’intermediario l’immediata correzione delle segnalazioni presso la Centrale dei Rischi e la CRIF.

Un’avvertenza sui termini processuali: nel periodo dal 1° al 31 agosto opera la sospensione feriale, che incide sul calcolo dei termini in ambito giudiziario. Non incide invece sui termini amministrativi e contrattuali della fase di reclamo, che seguono regole proprie.

Tabella dei passaggi e dei termini

FaseAtto da compiereTermineDavanti a chi
1. RicognizioneVisure CRIF, Centrale dei Rischi, CAI, Registro protestiNessuno (preliminare)Gestori delle banche dati / Banca d’Italia
2. RichiestaDomanda scritta di conto di base ex art. 126-noviesdecies TUBBanca, Poste o altro PSP
3. RispostaComunicazione scritta e motivata del rifiuto10 giorni lavorativi dalla richiestaObbligo della banca
4. ReclamoReclamo scritto all’ufficio reclami dell’intermediarioEntro 15 giornate lavorative la banca deve rispondereUfficio reclami
5. StragiudizialeRicorso ABF (contributo spese 20 €)Dopo i 15 giorni e comunque entro 12 mesi dal reclamoArbitro Bancario Finanziario
6. Segnalazione dati parallelaIstanza di accesso e di rettifica/cancellazioneRiscontro secondo la disciplina privacyIntermediario segnalante / Garante privacy
7. UrgenzaRicorso cautelare ex art. 700 c.p.c.Nessun termine fisso, va provato il periculumTribunale civile
8. MeritoAzione ordinaria di accertamento e risarcimentoPrescrizione ordinaria secondo il titoloTribunale civile
9. ImpugnazioniAppello e ricorso per cassazioneTermini di rito, sospesi 1-31 agostoCorte d’appello / Corte di cassazione

Sono segnalato in CRIF e in Centrale dei Rischi: cambia qualcosa?

Cambia molto, ma non nel senso che teme. Non le impedisce di ottenere il conto di base — le apre però un secondo fronte, che spesso è quello economicamente più rilevante.

Prima una distinzione che conviene avere chiara. La Centrale dei Rischi è gestita dalla Banca d’Italia e raccoglie le esposizioni verso il sistema bancario sopra determinate soglie, con la classificazione “a sofferenza” come evento più grave. I sistemi di informazione creditizia privati — CRIF, Experian, CTC — raccolgono invece dati su finanziamenti e rate, con tempi di conservazione predeterminati e un codice di condotta specifico. Sono archivi diversi, con regole diverse, e un errore in uno non si corregge agendo sull’altro.

Il punto che quasi nessuno sfrutta è che una parte consistente di queste segnalazioni è illegittima. La Corte di cassazione ha da tempo chiarito che la classificazione a sofferenza non può derivare dal mero ritardo o dall’inadempimento di una o più rate, ma presuppone una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, riconducibile a uno stato di insolvenza o a situazioni sostanzialmente equiparabili: si vedano tra le altre la sentenza n. 31921/2019 e, più di recente, la pronuncia della Sezione I n. 5593 del 12 marzo 2026, che è tornata proprio sulla nozione di insolvenza rilevante ai fini della segnalazione. La banca che segnala perché sono scadute due rate, senza alcuna istruttoria sulla solvibilità globale, espone la propria segnalazione all’annullamento.

C’è poi il fronte del preavviso. Prima della prima segnalazione negativa nei sistemi di informazione creditizia, l’intermediario deve avvisare l’interessato, concedendogli un termine per regolarizzare. L’assenza di preavviso è la causa più frequente di illegittimità: i Collegi dell’Arbitro se ne occupano costantemente — si vedano ad esempio la decisione del Collegio di Milano n. 5208/2025 sull’obbligo di preavviso e le decisioni nn. 8874 e 8875 del 2 ottobre 2025 sulla prova dell’effettiva ricezione — e l’onere di dimostrare l’invio grava sempre sull’intermediario, mai sul cliente.

Sul risarcimento occorre invece essere onesti sui limiti. Il danno da segnalazione illegittima non è in re ipsa: va allegato e provato, come ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 29252/2024. La prova può però essere raggiunta anche per presunzioni semplici, secondo un orientamento che risale almeno alla sentenza n. 9385/2018, e la liquidazione può avvenire in via equitativa. Con la sentenza n. 3671 del 9 febbraio 2024 la Corte ha confermato la condanna di una banca per il ritardo nella cancellazione della sofferenza dopo il pagamento del debito, valorizzando il nesso temporale e logico tra iscrizione e difficoltà sopravvenute.

Su questo intreccio tra rapporto bancario, banche dati e posizione debitoria lavora lo staff multidisciplinare coordinato a livello nazionale dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che affianca avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo proprio perché la verifica della correttezza di una segnalazione richiede insieme lettura giuridica e ricostruzione contabile del rapporto.

Ho protesti e sono iscritto in CAI: posso comunque aprire un conto?

Sì. L’iscrizione in CAI le vieta gli assegni, non il conto.

È una confusione comprensibile ma costosa, perché porta molte persone a non presentare nemmeno la domanda. Vediamo con precisione cosa comporta l’iscrizione nella Centrale d’Allarme Interbancaria, l’archivio istituito presso la Banca d’Italia per prevenire l’uso anomalo di assegni e carte di pagamento.

Il segmento CAPRI riguarda chi ha emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista. L’iscrizione determina la cosiddetta revoca di sistema, che dura sei mesi e produce due effetti verso tutto il sistema bancario: il divieto per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il soggetto iscritto, e il divieto di pagare gli assegni da lui tratti dopo l’iscrizione, anche in presenza di fondi. Il segmento CARTER riguarda invece chi si è visto revocare l’autorizzazione all’uso di carte di pagamento: la permanenza è di due anni e ha valore essenzialmente informativo, nel senso che ciascun emittente decide autonomamente se rilasciare o meno una carta.

Legga con attenzione: il divieto riguarda la convenzione di assegno, non il rapporto di conto corrente. Sono due contratti distinti, e il conto di base standard non comprende comunque il rilascio del carnet. La banca che le oppone l’iscrizione in CAI per rifiutare il conto di base le sta applicando una conseguenza che la legge non prevede.

Resta il modo per evitare o limitare l’iscrizione, ed è tutto nella tempistica. La legge n. 386/1990 consente il pagamento tardivo: versando l’importo dell’assegno, gli interessi, la penale e le eventuali spese di protesto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, e fornendo alla banca la prova del pagamento entro lo stesso termine, si evita la revoca di sistema. Se quel termine è già trascorso, il pagamento successivo non cancella l’iscrizione: bisogna attendere i sei mesi. La cancellazione anticipata è possibile soltanto quando l’iscrizione è illegittima o erronea, e la richiesta va rivolta all’ente segnalante, che risponde della correttezza dei dati inseriti.

Sono un imprenditore o una partita IVA: valgono le stesse regole?

No, e questa è la risposta più scomoda dell’intera guida. Il diritto al conto di base è riservato ai consumatori. Imprese, società, professionisti e ditte individuali che agiscono nell’esercizio dell’attività ne sono esclusi.

Per loro non esiste una norma che imponga alla banca di contrarre, e la difficoltà di accesso al circuito bancario per determinate categorie di operatori economici è un problema noto, sollevato anche in sede parlamentare. Gli strumenti disponibili sono quindi diversi e, va detto, meno potenti.

Il primo è il controllo sul modo in cui la banca esercita la propria discrezionalità. La libertà contrattuale non è arbitrio: l’esercizio di un diritto deve confrontarsi con la clausola generale di buona fede e con il divieto di abuso del diritto. L’Arbitro ha sviluppato questo principio soprattutto sul versante del recesso — il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 24360/2019, ha affermato che pur non dovendo la banca motivare il recesso ad nutum, la sua condotta non può essere strumentale, ritorsiva o priva di una giustificazione economica apprezzabile — e la stessa logica è argomentabile nelle situazioni di rifiuto seriale o manifestamente irragionevole.

Il secondo è la separazione tra sfera personale e sfera imprenditoriale. La persona fisica che sta dietro l’impresa resta un consumatore quando chiede un conto per le proprie esigenze private: quel conto, con i limiti operativi che gli sono propri, le spetta comunque.

Il terzo, e per molti è quello risolutivo, è affrontare il debito invece di aggirarlo. Un imprenditore in crisi che non riesce ad aprire un conto ha un problema che nessun ricorso sul conto risolverà: ha bisogno di una procedura. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza mette a disposizione strumenti differenziati — dalla composizione negoziata alle procedure di regolazione della crisi da sovraindebitamento — che intervengono sulla causa e non sul sintomo.

Se apro il conto, il mio creditore me lo pignora subito?

Può pignorarlo, sì. Ma “pignorare il conto” non significa “portare via tutto”, e la differenza è scritta nell’articolo 545 del codice di procedura civile.

Cominciamo dal meccanismo. Il pignoramento presso terzi colpisce il saldo esistente al momento in cui l’atto viene notificato alla banca, che diventa terzo pignorato e ha l’obbligo di vincolare le somme. Su quel saldo, però, operano limiti di impignorabilità che dipendono dalla natura delle somme accreditate.

Per le pensioni, l’articolo 545, settimo comma, prevede che le somme accreditate siano impignorabili per l’importo corrispondente al multiplo dell’assegno sociale stabilito dalla norma, e che soltanto l’eccedenza sia aggredibile nei limiti ordinari, cioè nella misura del quinto. Per gli stipendi e le retribuzioni accreditate prima della notifica del pignoramento, l’aggredibilità è limitata a un quinto dell’importo. Quando invece l’accredito avviene in data successiva al pignoramento, le somme restano soggette ai limiti propri del credito di lavoro o di pensione: il vincolo non travolge l’intero flusso futuro.

Esiste poi la possibilità di reagire. Se il pignoramento colpisce somme impignorabili, o se il titolo esecutivo o il precetto presentano vizi, si aprono le vie dell’opposizione all’esecuzione e dell’opposizione agli atti esecutivi, con l’eventuale istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva. È il terreno classico del contenzioso esecutivo, e va detto con chiarezza: rinunciare ad avere un conto per timore del pignoramento significa accettare di vivere fuori dal sistema dei pagamenti senza avere in cambio alcuna protezione reale, perché il creditore ha comunque a disposizione il pignoramento presso il datore di lavoro o presso l’ente previdenziale.

C’è infine una considerazione strategica. Se la pressione esecutiva è tale da rendere insostenibile qualunque gestione ordinaria del denaro, la risposta non è nascondersi: è accedere a una procedura di regolazione della crisi da sovraindebitamento, che consente di sospendere o bloccare le azioni esecutive individuali e di arrivare a una ristrutturazione o a una liquidazione con successiva esdebitazione.


Rischio che la banca mi chiuda il conto appena scopre i debiti?

Il rischio esiste per i conti ordinari, perché il recesso ad nutum è contrattualmente previsto. Sul conto di base i margini sono più stretti, e comunque il recesso non può essere arbitrario.

Partiamo dal dato di realtà: sì, capita che una banca receda da un rapporto di conto corrente con il preavviso contrattuale, e capita anche che lo faccia dopo avere acquisito informazioni sulla posizione del cliente. È una facoltà che i contratti bancari normalmente prevedono per entrambe le parti.

Detto questo, la facoltà ha dei limiti. L’orientamento consolidato dell’Arbitro — in particolare la decisione del Collegio di coordinamento n. 24360/2019 — è che il recesso, pur non dovendo essere motivato, non possa risultare strumentale, ritorsivo o privo di una giustificazione economica apprezzabile. Quando il recesso arriva subito dopo un reclamo o un ricorso, quella coincidenza temporale è un elemento che pesa. Il richiamo è alla buona fede nell’esecuzione del contratto, articolo 1375 del codice civile, e al divieto di abuso del diritto.

Sul conto di base va aggiunta una considerazione ulteriore: se il rapporto viene chiuso, il diritto a ottenerne uno nuovo non si estingue. Il diritto previsto dall’articolo 126-noviesdecies non si consuma con un singolo esercizio. La chiusura di un conto di base non è quindi una condanna definitiva all’esclusione bancaria: è un evento che, se illegittimo, si contesta, e che comunque non impedisce una nuova richiesta.

Quello che conviene fare, nel dubbio, è banale ma efficace: conservare la documentazione del rapporto, comunicare per iscritto ogni variazione rilevante e non lasciare che il conto resti scoperto o irregolare, perché un’irregolarità nella gestione offre alla banca una giustificazione che altrimenti non avrebbe.

Se faccio reclamo o vado all’ABF, poi la banca se la lega al dito?

È un timore che sentiamo spesso e merita una risposta franca, non rassicurante per forza.

Il reclamo è un atto dovuto nel percorso previsto dalla legge, non un gesto ostile, e nessuna conseguenza formale può derivarne: non esiste un archivio dei clienti che hanno reclamato, la presentazione di un ricorso all’Arbitro non viene registrata in alcuna banca dati creditizia, e il ricorso all’ABF non pregiudica in alcun modo la possibilità di rivolgersi successivamente al giudice.

Il limite reale, però, esiste ed è questo: nessuno può obbligare quella specifica banca a diventare la sua banca di fiducia per i prodotti commerciali. Se lei ottiene ragione sul conto di base, ottiene il conto di base, con il suo contenuto tipico. Non ottiene un fido, non ottiene una carta di credito, non ottiene un mutuo. Sarebbe scorretto lasciare intendere il contrario.

C’è poi un aspetto che gioca a suo favore e che vale la pena conoscere. Gli intermediari sono tenuti a rendicontare alla Banca d’Italia l’andamento dei reclami, e negli Orientamenti di Vigilanza del 5 agosto 2026 l’Autorità ha chiesto espressamente di intervenire su regole, procedure, prassi, gestione dei rifiuti, gestione dei reclami, formazione del personale e controlli interni, fissando al 30 novembre 2026 il termine entro cui gli operatori devono verificare la conformità dei propri assetti, far approvare al Consiglio di Amministrazione una relazione sugli esiti e comunicare eventuali carenze con il relativo piano di rimedio. In questo momento, insomma, un reclamo in materia di conto di base arriva su un tavolo dove la sensibilità è alta.

Quanto tempo ci vuole davvero per avere un conto?

Dipende dal punto in cui si ferma la vicenda, e le do i numeri veri, non quelli ottimistici.

Se la richiesta scritta viene accolta: pochi giorni, il tempo dell’adeguata verifica e della firma del contratto. Se la richiesta viene rifiutata e il rifiuto viene superato con il reclamo: dieci giorni lavorativi per la risposta alla domanda, poi il reclamo, poi fino a quindici giornate lavorative per il riscontro. Siamo nell’ordine delle cinque o sei settimane complessive.

Se si arriva all’ABF, si aggiungono i tempi di istruttoria e decisione dell’Arbitro, che variano in funzione del carico del Collegio competente e della complessità del caso: parliamo di mesi, non di settimane. Se si va in sede cautelare davanti al giudice, i tempi si comprimono molto — è proprio la funzione del procedimento d’urgenza — ma serve un periculum documentato e serve l’assistenza tecnica.

C’è però una strada parallela che spesso viene trascurata e che può accorciare tutto: presentare contemporaneamente la richiesta di conto di base a più intermediari. Non c’è nulla di irregolare — anzi, la dichiarazione che si è tenuti a rendere riguarda i conti già in essere, non le richieste in corso — e statisticamente la probabilità che tutti oppongano lo stesso rifiuto non conforme è bassa. Nel frattempo il percorso di reclamo contro il primo rifiuto prosegue e, se quel rifiuto era illegittimo, l’accertamento conserva valore anche ai fini risarcitori.

Posso farmi accreditare stipendio o pensione senza un conto?

In parte sì, ma sono soluzioni tampone, e conviene sapere che cosa comportano.

La normativa sulla tracciabilità impone il pagamento delle retribuzioni con strumenti tracciabili: bonifico su conto, strumenti di pagamento elettronico, assegno consegnato al lavoratore, contanti presso uno sportello bancario o postale con mandato. Nella pratica, i canali alternativi al conto corrente sono sostanzialmente due: le carte di pagamento dotate di IBAN e i conti di moneta elettronica offerti da istituti di pagamento e IMEL.

Sono strumenti utili, spesso accessibili anche a chi ha una storia creditizia compromessa, e permettono di ricevere accrediti e domiciliare alcune utenze. Hanno però limiti operativi — massimali di giacenza e di operatività, gamma di servizi ridotta, in certi casi impossibilità di eseguire determinati addebiti diretti — e, soprattutto, non tolgono nulla al suo diritto: la titolarità di una carta con IBAN o di un conto di moneta elettronica non equivale automaticamente alla titolarità di un conto di pagamento che consenta di utilizzare tutti i servizi dell’Allegato A, e quindi non è di per sé una ragione per negarle il conto di base. Se una banca le oppone che “ha già una carta con IBAN”, quella obiezione va verificata sul contenuto effettivo dei servizi, non sulla denominazione del prodotto.

Vale infine ricordare che l’esclusione dal circuito bancario non è mai soltanto un disagio pratico. Significa non poter ricevere rimborsi pubblici, non poter accedere a prestazioni erogate esclusivamente su conto, pagare in contanti servizi che costano meno se domiciliati, non poter dimostrare i propri flussi quando servirebbe. È esattamente il motivo per cui il legislatore europeo ha costruito il conto di base come diritto.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Volentieri. Due ipotesi dimostrative, costruite con dati realistici. Non sono casi seguiti dallo Studio: sono esercizi di calcolo e di sequenza, utili per vedere come si muovono i termini.

Prima ipotesi — il rifiuto non motivato.

Un consumatore con una vecchia posizione a sofferenza per 18.700 euro, chiusa con un saldo e stralcio nel 2023 ma ancora visibile in Centrale dei Rischi, presenta il 4 marzo via PEC una richiesta di apertura di conto di base ai sensi dell’art. 126-noviesdecies TUB, allegando un ISEE di 9.840 euro e chiedendo quindi la versione a canone e bollo azzerati. La banca risponde il 20 marzo — quattordici giorni lavorativi dopo — con una mail che indica come motivo “esito non favorevole delle verifiche interne sul profilo del richiedente”.

In questa sequenza ci sono tre violazioni distinte. La risposta arriva oltre i dieci giorni lavorativi previsti dalla norma. La motivazione non corrisponde ad alcuna delle ipotesi tassative dell’art. 126-vicies: non è stata contestata la mancanza dei requisiti soggettivi, né la preesistenza di altro conto. Manca l’indicazione delle procedure di reclamo disponibili, che la norma impone.

Il consumatore invia il 24 marzo un reclamo scritto che contesta i tre profili e richiede l’apertura. La banca ha quindici giornate lavorative per rispondere: il termine matura intorno al 15 aprile. Se non risponde o conferma il diniego, dal giorno successivo il ricorso all’ABF è ammissibile e va comunque proposto entro dodici mesi dal reclamo, cioè entro il 24 marzo dell’anno successivo.

Seconda ipotesi — il conto c’è, ma arriva il pignoramento.

Un pensionato ottiene il conto di base e vi fa accreditare un trattamento di 1.430 euro mensili. Un creditore per 23.400 euro notifica alla banca un pignoramento presso terzi il 12 maggio. Al momento della notifica il saldo è di 2.180 euro, formato dall’accredito della pensione di maggio e da una giacenza residua di 750 euro.

Sulle somme derivanti da pensione già accreditate opera il limite dell’art. 545, settimo comma: una quota corrispondente al multiplo dell’assegno sociale fissato dalla norma resta impignorabile, e solo l’eccedenza è aggredibile nella misura del quinto. La giacenza di 750 euro di diversa provenienza segue invece le regole ordinarie. Le mensilità che verranno accreditate dopo il 12 maggio non restano integralmente vincolate: conservano i limiti propri del credito pensionistico.

Se la banca vincolasse l’intero saldo di 2.180 euro senza applicare le impignorabilità, la reazione tecnica sarebbe l’opposizione all’esecuzione con istanza di sospensione, da proporre davanti al giudice dell’esecuzione. Se invece il titolo esecutivo posto a base del pignoramento presentasse vizi propri — notifica irregolare, credito prescritto, importi non dovuti — la contestazione si sposterebbe sul titolo e non sui limiti di pignorabilità.

La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Prima di chiedere il conto, che cosa risulta esattamente a mio nome nelle banche dati — e chi ce l’ha messo?”

È la domanda che nessuno formula, e che cambia l’esito di quasi tutte queste vicende. Le persone arrivano allo sportello sapendo di avere “dei debiti”, ma senza sapere come quei debiti sono scritti, dove, da quando, con quale importo e su iniziativa di quale intermediario. Poi ricevono un rifiuto e contestano al buio.

Le registrazioni che la riguardano stanno in archivi diversi, con regole diverse. In Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia stanno le esposizioni verso il sistema bancario sopra soglia, con la classificazione a sofferenza. Nei sistemi di informazione creditizia privati stanno i dati sui finanziamenti e sulle rate, con tempi di conservazione predeterminati che, decorsi, impongono la cancellazione. In CAI stanno le revoche relative ad assegni e carte. Nel Registro informatico dei protesti stanno i protesti. Ciascuno di questi archivi ha un titolare e un soggetto segnalante, e la contestazione va indirizzata all’ente giusto: rivolgersi al gestore dell’archivio quando il responsabile del dato è la banca segnalante significa perdere settimane.

Perché questa domanda vale tanto? Per tre ragioni. La prima: capita con frequenza che una registrazione sia scaduta, cioè presente oltre il periodo di conservazione ammesso, e in quel caso la cancellazione è dovuta senza discutere il merito. La seconda: capita che la segnalazione sia priva dei presupposti fin dall’origine, perché non c’era alcuno stato di insolvenza ma solo un ritardo, oppure perché è mancato il preavviso obbligatorio. La terza, e la più sottile: se un altro intermediario le comunica per iscritto che le nega un prodotto proprio a causa di quella segnalazione, quel documento diventa la prova del danno da perdita di chance — il Collegio di Palermo dell’ABF, con la decisione n. 7389 del 29 luglio 2025, ha riconosciuto il danno proprio sulla base di una comunicazione scritta di altro intermediario che indicava la segnalazione pregiudizievole come causa del rifiuto.

Chi fa questa domanda prima di muoversi non arriva al reclamo con un’affermazione generica. Arriva con le visure in mano, sapendo quale registrazione è aggredibile e quale no, e con la possibilità di aprire in parallelo il fronte della cancellazione e quello del risarcimento. Chi non la fa, contesta l’effetto e lascia intatta la causa.


Ma i giudici cosa dicono?

Questa è la mappa dei riferimenti su cui si costruisce concretamente la difesa. Li presentiamo con gli estremi completi, il principio in sintesi e la ragione per cui contano in questa materia.

1. Corte di giustizia dell’Unione europea, Sez. IV, 11 giugno 2026, C-81/24. La Corte, interpretando l’art. 16, par. 4, della direttiva 2014/92/UE in combinato disposto con la disciplina antiriciclaggio, ha affermato che ogni consumatore legalmente residente nell’Unione ha diritto ad aprire e utilizzare un conto di pagamento con caratteristiche di base nei limiti del rispetto delle norme antiriciclaggio, e che le disposizioni sul rifiuto non possono essere utilizzate come pretesto per escludere consumatori commercialmente meno interessanti. È il precedente sovranazionale più forte contro i rifiuti mascherati da valutazioni di rischio.

2. ABF, Collegio di Torino, decisione n. 9481 del 28 agosto 2024. L’Arbitro ha ribadito che la banca non è obbligata ad aprire un conto corrente ordinario, ma che il conto di base costituisce un’eccezione alla libertà contrattuale dell’intermediario, in quanto previsto dalla normativa come strumento di inclusione finanziaria. È la formulazione più netta della distinzione tra i due prodotti.

3. ABF, Collegio di Palermo, decisione n. 14065 del 10 agosto 2020. Il Collegio ha riconosciuto all’intermediario una significativa discrezionalità nella scelta della clientela, precisando però che tale discrezionalità incontra un limite proprio nella disciplina del conto di base, che introduce un diritto specifico del consumatore all’accesso ai servizi bancari essenziali. Utile per inquadrare il rapporto regola-eccezione.

4. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 692 del 26 gennaio 2026. In un ricorso che contestava il rifiuto di apertura del conto e chiedeva la condanna della banca a fornire il servizio o il risarcimento, l’Arbitro ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto lo stesso giorno del reclamo, senza attendere il termine di quindici giorni previsto per i servizi di pagamento, anche in applicazione del canone di buona fede ex art. 1375 c.c. È l’avvertimento procedurale da non ignorare.

5. ABF, Collegio di coordinamento, decisione n. 25/2024. Ha qualificato il contratto di conto corrente bancario come conto di pagamento, con la conseguenza che alla materia si applicano i termini e le tutele proprie dei servizi di pagamento, compresi i tempi di risposta ai reclami e l’indennizzo per il ritardo nel servizio di trasferimento oltre i dodici giorni lavorativi. È la pronuncia che regge il calcolo dei termini.

6. ABF, Collegio di coordinamento, decisione n. 6070 del 21 maggio 2024. Ha stabilito che rientra nella competenza dell’Arbitro, come controversia con la clientela ai sensi dell’art. 128-bis TUB, la domanda risarcitoria di chi ha subito l’apertura a proprio nome di un conto corrente fittizio mediante furto d’identità. Rilevante per chi scopre a proprio carico rapporti e debiti mai contratti.

7. ABF, Collegio di coordinamento, decisione n. 24360/2019. Ha affermato che la banca, pur non essendo tenuta a motivare il recesso ad nutum, non può adottare una condotta strumentale, ritorsiva o priva di giustificazione economica apprezzabile. È il principio trasferibile al rifiuto irragionevole e alla chiusura seguita a un reclamo.

8. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 1658 del 25 gennaio 2022. Il Collegio ha accertato l’illegittimità della condotta dell’intermediario per difetto di motivazione del diniego, pur respingendo le ulteriori domande. Mostra che il vizio di motivazione ha una sua autonoma rilevanza, anche quando non produce di per sé un risarcimento.

9. Cassazione civile, Sez. I, 12 marzo 2026, n. 5593. Si è pronunciata sullo stato di insolvenza rilevante ai fini della segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, confermando che la classificazione presuppone una valutazione della situazione complessiva del debitore. È l’aggiornamento più recente su un orientamento consolidato.

10. Cassazione civile, n. 31921/2019. Ha ribadito che la segnalazione a sofferenza non può derivare dal mero ritardo o dall’inadempimento, ma deve riferirsi a una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente. È l’argomento centrale per attaccare le segnalazioni automatiche.

11. Cassazione civile, Sez. III, 9 febbraio 2024, n. 3671. Ha condannato una banca al risarcimento per il ritardo nella cancellazione della sofferenza dopo il pagamento del debito, ammettendo la liquidazione equitativa commisurata al periodo di illegittima segnalazione e alle opportunità perdute, quando sussiste un nesso temporale e logico tra iscrizione e difficoltà sopravvenute. È il precedente più utile sul quantum.

12. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 29252/2024. Ha ribadito che il danno da segnalazione illegittima non è in re ipsa e deve essere allegato e provato da chi ne chiede il ristoro. Serve a impostare correttamente la domanda, evitando le richieste generiche destinate al rigetto.

13. Cassazione civile, n. 9385/2018. Ha ammesso che la prova del danno da illegittima segnalazione possa essere raggiunta anche mediante presunzioni semplici. È il contrappeso pratico al principio del punto precedente.

14. Cassazione civile, Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n. 26972. Ha delimitato l’area del danno non patrimoniale risarcibile, escludendo i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi e insoddisfazioni della vita quotidiana. Segna il confine oltre il quale la domanda risarcitoria non regge.

15. Cassazione civile, n. 15609/2014 e n. 26361/2014. Hanno consolidato i presupposti della segnalazione e affrontato il tema del risarcimento del danno da illegittima iscrizione, in continuità con l’indirizzo risalente alla sentenza n. 7958/2009. Costituiscono la spina dorsale dell’orientamento di legittimità.

16. Tribunale di Avellino, ordinanza 23 maggio 2025. In sede cautelare ha ordinato alla banca la correzione immediata delle segnalazioni presso la Centrale dei Rischi e la CRIF, in un caso in cui la posizione era stata classificata come sconfinamento non autorizzato nonostante la concessione di un fido temporaneo per il rientro. Dimostra che la via d’urgenza funziona quando il presupposto è documentato.

17. Tribunale di Bari, Sez. IV civile, 13 ottobre 2023, n. 4076. Ha dichiarato illegittima la segnalazione di un fideiussore consumatore per mancato invio del preavviso, negando però il risarcimento in assenza di prova di pregiudizi specifici. Illustra con chiarezza la doppia faccia della questione: cancellazione sì, risarcimento solo se provato.

18. ABF, Collegio di Milano, decisione n. 5208/2025 e decisioni nn. 8874 e 8875 del 2 ottobre 2025. Si sono pronunciate sull’obbligo di preavviso a carico dell’intermediario che intenda segnalare il debitore nei sistemi di informazione creditizia e sulla prova dell’effettiva ricezione di tale preavviso. L’onere probatorio resta sull’intermediario.

19. ABF, Collegio di Palermo, decisioni nn. 7385, 7386 e 7389 del 29 luglio 2025. Hanno affrontato rispettivamente la segnalazione priva ab origine dei presupposti, la responsabilità per il ritardo nell’aggiornamento della segnalazione originaria e il riconoscimento del danno da perdita di chance sulla base di una comunicazione scritta di altro intermediario. Sono il repertorio operativo più aggiornato sul contenzioso in materia.

20. ABF, Collegio di Napoli, decisione n. 6706 dell’8 luglio 2025. Ha affermato che l’illegittimità sostanziale della segnalazione cagiona un danno-conseguenza risarcibile se provato, anche mediante presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza, nei limiti tracciati dalle Sezioni Unite del 2008. Chiude il cerchio tra illegittimità e risarcimento.

A questi si aggiunge un atto che non è una pronuncia ma pesa come tale: la Comunicazione della Banca d’Italia del 5 agosto 2026 contenente gli Orientamenti di Vigilanza in materia di conto di pagamento con caratteristiche di base, con cui l’Autorità ha chiesto agli intermediari di rimuovere gli ostacoli ingiustificati all’accesso e ha fissato al 30 novembre 2026 il termine per la verifica interna, l’approvazione consiliare della relazione e l’invio dell’eventuale piano di rimedio.


E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco l’elenco degli strumenti che lo Studio Monardo mette in campo in una vicenda di rifiuto di apertura del conto per debiti pregressi. Non “aiutiamo a”: facciamo.

  1. Acquisiamo e leggiamo tutte le sue posizioni nelle banche dati — Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, sistemi di informazione creditizia privati, Centrale d’Allarme Interbancaria, Registro informatico dei protesti — e ricostruiamo per ciascuna registrazione chi l’ha inserita, quando e su quale presupposto.
  2. Redigiamo la richiesta scritta di apertura del conto di base con il corretto richiamo all’art. 126-noviesdecies TUB, le dichiarazioni richieste dall’art. 126-vicies e, dove ricorrono i presupposti, l’istanza di applicazione delle condizioni di gratuità.
  3. Verifichiamo la conformità del rifiuto confrontando il testo della risposta della banca con le ipotesi tassative di legge, i termini di dieci giorni lavorativi e gli obblighi di forma, gratuità, motivazione specifica e indicazione delle procedure di reclamo.
  4. Scriviamo e trasmettiamo il reclamo all’ufficio reclami, calcolando i termini secondo la qualificazione del conto corrente come conto di pagamento e presidiando la decorrenza delle quindici giornate lavorative.
  5. Predisponiamo e depositiamo il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, curando l’identità di oggetto tra reclamo e ricorso e il rispetto dei termini di ammissibilità, che come si è visto sono il punto in cui più spesso i ricorsi si perdono.
  6. Impugniamo le segnalazioni illegittime con istanza di rettifica o cancellazione all’intermediario segnalante, contestando l’assenza di preavviso, il difetto dei presupposti di insolvenza o il superamento dei tempi di conservazione, e proseguendo, dove necessario, davanti all’Autorità competente.
  7. Depositiamo il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. quando il pregiudizio è imminente, costruendo il periculum sulla documentazione concreta dell’esclusione dai pagamenti e dagli accrediti.
  8. Quantifichiamo e chiediamo il risarcimento del danno, distinguendo il danno patrimoniale dalla perdita di chance e dal danno non patrimoniale alla reputazione economica, e raccogliendo le prove — comunicazioni di altri intermediari, dinieghi documentati, nesso temporale — che la giurisprudenza richiede.
  9. Gestiamo il fronte esecutivo quando il conto viene pignorato, applicando i limiti di impignorabilità dell’art. 545 c.p.c. e proponendo, ricorrendone i presupposti, opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi con istanza di sospensione.
  10. Interveniamo sulla causa e non solo sul sintomo, valutando l’accesso alle procedure di regolazione della crisi da sovraindebitamento per arrivare a una ristrutturazione dei debiti o a una liquidazione con successiva esdebitazione, che è ciò che restituisce stabilmente l’accesso al credito e ai servizi bancari.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa pesa in modo particolare il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: la contestazione di un rifiuto di apertura del conto non si esaurisce nella lettura di una norma del Testo Unico Bancario, ma richiede di ricostruire il rapporto sottostante, di verificare la correttezza contabile delle esposizioni segnalate e di capire quale registrazione abbia realmente prodotto l’ostacolo. È il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo a rendere possibile questa lettura incrociata.

A questo si aggiunge la continuità della strategia difensiva: l’impostazione che diamo alla richiesta iniziale e al reclamo è la stessa che regge davanti all’Arbitro, davanti al Tribunale e, se la vicenda arriva fino all’ultimo grado, davanti alla Corte di cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, senza i passaggi di consegne che nelle controversie bancarie fanno perdere argomenti per strada.


Tre cose da portarsi via

La prima: il rifiuto opposto a un conto corrente ordinario e il rifiuto opposto a un conto di base sono due cose giuridicamente diverse. Sul primo la banca è libera, sul secondo no. Chiedere il prodotto giusto, per iscritto e con il nome giusto, è il passaggio che determina tutto ciò che viene dopo.

La seconda: i debiti pregressi non rientrano tra le cause di rifiuto previste dalla legge per il conto di base, e non potrebbero rientrarvi, perché quel conto non comporta alcuna concessione di credito. Le uniche ragioni ammesse sono la mancanza dei requisiti soggettivi, la preesistenza di altro conto e i vincoli imposti dalla disciplina antiriciclaggio.

La terza: quasi sempre, sotto il rifiuto del conto, c’è una segnalazione — e quella segnalazione va verificata prima di contestare il rifiuto. Se è illegittima, si cancella, e l’illegittimità può aprire un fronte risarcitorio autonomo.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché è esattamente il punto in cui si incrociano le competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di leggere insieme il rapporto con l’intermediario e la posizione debitoria che lo ha compromesso; l’abilitazione di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, che permette di intervenire sulla causa dell’esclusione bancaria e non solo sul suo effetto; la qualifica di avvocato cassazionista, che assicura la stessa linea difensiva dal primo reclamo fino all’ultimo grado di giudizio.

📩 Non lasci che un “no” allo sportello diventi un’esclusione definitiva dai servizi bancari: ci contatti subito per una valutazione della sua posizione — tutti i riferimenti dello Studio Monardo sono riportati al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO