Se Fallisce Una Srls: Cosa Succede All’amministratore E Come Si Imposta La Difesa Legale

Quando una società a responsabilità limitata semplificata entra in liquidazione giudiziale — quello che fino al 2022 si chiamava fallimento — la domanda che l’amministratore si pone non riguarda quasi mai la società. Riguarda sé stesso: cosa succede a me? La risposta non si trova leggendo l’articolo 2463-bis del codice civile, né scorrendo il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Si trova nelle sentenze. Perché su questo tema la legge fissa principi ampi — gli amministratori rispondono dei danni, il curatore può agire, il patrimonio personale resta distinto da quello sociale — e sono i giudici ad aver stabilito, decisione dopo decisione, quando quella separazione regge davvero e quando invece si rompe, quanto vale il danno che viene chiesto all’amministratore, quali condotte fanno scattare la responsabilità penale e quali restano nel perimetro delle scelte imprenditoriali sbagliate ma lecite.

La SRLS aggrava il problema, non lo attenua. Nata con un capitale che la legge consente pari anche a un solo euro, è quasi sempre una società sottocapitalizzata, gestita da chi l’ha costituita, priva di organo di controllo, con una contabilità tenuta in economia. Sono esattamente le condizioni in cui la giurisprudenza degli ultimi tre anni ha costruito i propri orientamenti più severi.

Questa guida raccoglie le pronunce che contano — Cassazione civile e penale del triennio 2024-2026, più le decisioni di merito significative — e le traduce in conseguenze pratiche per chi ha amministrato una SRLS poi finita in procedura.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia per una ragione precisa e verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia — le due abilitazioni che presidiano, rispettivamente, la fase in cui l’insolvenza della società può ancora essere governata e la fase in cui i debiti residui ricadono sulla persona fisica dell’amministratore. Ed è avvocato cassazionista: gli orientamenti che leggerete qui sotto non sono solo materia di commento, sono materia di ricorso.

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Il quadro normativo in breve: su cosa, esattamente, i giudici si sono pronunciati

Prima di entrare nelle sentenze serve fissare le poche norme su cui quelle sentenze lavorano.

La SRLS è una s.r.l. a tutti gli effetti. L’art. 2463-bis c.c. la disciplina come modello semplificato: atto costitutivo redatto per atto pubblico secondo un modello standard tipizzato con decreto ministeriale, con clausole inderogabili, soci persone fisiche, capitale sociale pari almeno a un euro e comunque inferiore a diecimila, sottoscritto e interamente versato alla costituzione, con conferimento necessariamente in denaro versato all’organo amministrativo. L’ultimo comma dell’articolo è quello decisivo: per tutto il resto si applicano le disposizioni dettate per la s.r.l. ordinaria, in quanto compatibili. Tradotto: non esiste uno statuto di favore per l’amministratore di SRLS. Le regole sulla responsabilità sono le stesse della s.r.l. con capitale pieno.

La responsabilità civile dell’amministratore ha due binari. Il primo è l’azione sociale, fondata sull’art. 2476, comma 3, c.c., di natura contrattuale: l’amministratore risponde verso la società per l’inadempimento ai doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo. Il secondo è l’azione dei creditori sociali, prevista dall’art. 2476, comma 6, c.c., di natura extracontrattuale: l’amministratore risponde verso i creditori per l’inosservanza degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, nei limiti in cui quel patrimonio risulti incapiente.

Il dovere di gestione conservativa. L’art. 2486 c.c. stabilisce che, al verificarsi di una causa di scioglimento e fino alla consegna ai liquidatori, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, e rispondono personalmente e solidalmente dei danni arrecati per atti od omissioni in violazione di questo precetto. Il terzo comma, introdotto dall’art. 378 del D.Lgs. 14/2019, aggiunge i criteri presuntivi di quantificazione del danno: differenza tra i netti patrimoniali e, in via sussidiaria, differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.

Il dovere di assetti adeguati. L’art. 2086, comma 2, c.c. impone all’imprenditore collettivo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. Vale anche per la SRLS con due dipendenti: la legge chiede proporzionalità, non dimensione.

Chi agisce dopo l’apertura della procedura. L’art. 255 CCII attribuisce al curatore, previa autorizzazione ai sensi dell’art. 128, comma 2, la legittimazione a promuovere o proseguire l’azione sociale di responsabilità, l’azione dei creditori sociali ex artt. 2394 e 2476, comma 6, c.c., l’azione contro il socio che ha intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi ex art. 2476, comma 8, c.c., l’azione ex art. 2497, comma 4, c.c. e ogni altra azione di responsabilità attribuita da singole disposizioni di legge. Il comma 1-bis, aggiunto dall’art. 40 del D.Lgs. 136/2024, estende la legittimazione del curatore anche alle azioni verso gli eventuali coobbligati.

La soglia di accesso alla procedura. Non tutte le SRLS possono essere assoggettate a liquidazione giudiziale. L’art. 121 CCII rinvia all’art. 2, comma 1, lett. d): è impresa minore — e dunque esclusa dalla liquidazione giudiziale — chi possiede congiuntamente attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro nello stesso triennio e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Si aggiunge lo sbarramento dell’art. 49, comma 5, CCII: niente apertura se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono inferiori a 30.000 euro. Molte SRLS stanno sotto queste soglie: per loro la strada non è la liquidazione giudiziale ma la liquidazione controllata, con effetti diversi anche sulla posizione dell’amministratore.

L’apertura della procedura è essa stessa causa di scioglimento. L’art. 2484, n. 7-bis, c.c. lo dice espressamente per la liquidazione giudiziale e per la liquidazione controllata.

Su questo impianto si è innestata la giurisprudenza. Vediamola.


L’orientamento consolidato: cosa non è più in discussione

Tre principi, oggi, si possono considerare stabili. Chi imposta una difesa ignorandoli perde tempo e credibilità.

Primo: la responsabilità dopo lo scioglimento è doppia, non unica

La Suprema Corte ha chiarito, con l’ordinanza della Sezione I n. 10413 del 17 aprile 2024, che al verificarsi di una causa di scioglimento gli amministratori si espongono a due responsabilità patrimoniali distinte e cumulabili: una per i danni derivanti dal ritardo o dall’omissione nell’accertamento della causa di scioglimento e nel deposito della relativa dichiarazione presso il registro delle imprese; l’altra per i danni provocati dagli atti e dalle omissioni compiuti violando il divieto di gestire la società a fini non conservativi.

Il principio, calato nella pratica, significa che la difesa non può concentrarsi su un solo fronte. Un amministratore di SRLS che, azzerato il capitale dalle perdite, non convoca l’assemblea, non accerta lo scioglimento, non deposita nulla e nel frattempo continua a comprare merce a credito, si trova contestate due condotte autonome. Dimostrare che gli acquisti erano economicamente sensati non copre l’omissione pubblicitaria, e viceversa.

Secondo: il danno si può liquidare con criteri presuntivi, ma restano criteri equitativi

È il principio fissato dalla Cassazione con la sentenza n. 8069/2024: in tema di responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi compiuti dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, i criteri previsti dall’art. 2486, comma 3, c.c. — differenza dei netti patrimoniali e deficit patrimoniale — costituiscono una valutazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. e trovano applicazione a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto che legittimino l’uso di un diverso criterio liquidatorio, più aderente alla realtà concreta.

L’orientamento si è consolidato nel senso che il criterio differenziale è tendenzialmente prioritario, ma non automatico. La formula “salvo che siano dedotti e individuati elementi di fatto” è la porta d’ingresso della difesa: è lì dentro che si colloca la contestazione tecnica del quantum, e il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 757 del 26 marzo 2025, ha ribadito che l’utilizzo del criterio presuntivo richiede comunque congruenza con le circostanze concrete della vicenda.

La stessa logica emerge dalla giurisprudenza che, in alternativa ai netti patrimoniali, ancora il danno alle obbligazioni indebitamente assunte: la Cassazione, con la pronuncia n. 20150/2025, ha ammesso che il danno risarcibile venga determinato sulla base dei debiti contratti indebitamente nell’intervallo tra il momento in cui l’amministratore avrebbe dovuto attivare la procedura concorsuale e il momento in cui la procedura è stata effettivamente aperta.

Terzo: l’azione del curatore cumula due azioni diverse, e ciascuna mantiene le proprie regole

L’azione esercitata dal curatore — oggi ex art. 255 CCII, ieri ex art. 146 l. fall. — ha carattere unitario ma non è un tertium genus: assomma in sé i presupposti dell’azione sociale e di quella dei creditori, che restano distinte quanto a natura, onere della prova, criteri di determinazione del danno e regime della prescrizione. Fatta la scelta su ogni singola questione, il curatore subisce anche gli aspetti sfavorevoli dell’azione prescelta.

Sul perimetro di quella legittimazione, la Cassazione con la pronuncia n. 15196/2024 ha precisato che la norma di chiusura della lett. e) dell’art. 255 CCII ha lo scopo di circoscrivere le azioni risarcitorie della curatela alle sole ipotesi espressamente previste dalla legge, superando l’idea di una legittimazione generalizzata del curatore.

Il principio, tradotto: non ogni pretesa che il curatore formula è automaticamente ammissibile. Verificare quale azione sia stata effettivamente proposta, con quale titolo e con quale autorizzazione, è il primo controllo difensivo — e in più di un caso è il controllo decisivo.

Quarto: gli assetti organizzativi sono diventati un parametro di giudizio, non una raccomandazione

È il principio che più ha cambiato la fisionomia di queste cause negli ultimi due anni. L’obbligo imposto dall’art. 2086, comma 2, c.c. — istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi — è stato letto dalla giurisprudenza non come adempimento formale ma come criterio sostanziale di valutazione della condotta gestoria.

La sentenza del Tribunale di Bari del 23 gennaio 2026 è, su questo punto, la decisione di merito più significativa: gli assetti vengono utilizzati come parametro di accountability sostanziale e non meramente formale, con effetti diretti sia sulle strategie probatorie di chi agisce sia sulle linee difensive dell’ente e degli amministratori, e con un’attenzione centrale al tema della prova del nesso causale. La stessa decisione colloca il ragionamento nel rapporto con la business judgment rule: le scelte imprenditoriali non sono sindacabili nel merito, ma la protezione della regola si assottiglia quando manca del tutto la struttura organizzativa che avrebbe reso quelle scelte informate. Chi decide senza disporre di dati non compie una scelta discrezionale: compie una scommessa, e la discrezionalità tutelata dall’ordinamento non copre le scommesse.

Il principio, calato nella pratica della SRLS, ha due facce. La prima è sfavorevole: non si può opporre la piccola dimensione dell’impresa per sostenere che gli assetti non erano dovuti. La legge chiede proporzionalità — assetti calibrati su dimensione, complessità e settore — non esonero. La seconda è difensiva, ed è meno intuitiva: proprio perché il parametro è la proporzionalità, in una SRLS con pochi dipendenti l’adeguatezza si dimostra con strumenti semplici. Uno scadenzario tenuto con regolarità, un controllo mensile della posizione debitoria verso fornitori ed erario, una previsione di cassa a sessanta o novanta giorni, i documenti che attestano il monitoraggio della continuità aziendale: nessuno di questi richiede una struttura articolata, e tutti, se esistono e sono datati, spostano concretamente il giudizio sulla condotta dell’amministratore.

Il collegamento con l’art. 2476, comma 6, c.c. è diretto: la mancata istituzione di assetti adeguati o l’inerzia di fronte ai segnali di crisi vengono qualificate come violazione degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, con danno identificato nell’aggravamento del dissesto. È lo stesso danno che l’art. 2486 c.c. quantifica. Il che significa che ricostruire quali strumenti di controllo esistevano davvero, e da quando, non è un’attività accessoria: è la costruzione della base di fatto su cui si decide sia l’an sia il quantum.

A questi si affianca un principio ricorrente nella giurisprudenza di merito e di legittimità: la prescrizione è quinquennale; nell’azione sociale è sospesa, ex art. 2941, n. 7, c.c., fino alla cessazione dell’amministratore dalla carica, mentre nell’azione dei creditori sociali opera una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo e l’apertura della procedura concorsuale, con onere per l’amministratore che eccepisce la prescrizione di provare che l’incapienza patrimoniale era già oggettivamente percepibile in un momento anteriore.


Prima questione aperta: la contabilità disordinata basta a condannare?

LA QUESTIONE. È lo scenario più frequente nelle SRLS. Il curatore chiede le scritture contabili, riceve faldoni incompleti o non riceve nulla. Da qui partono due contestazioni parallele: sul piano civile, la richiesta di risarcimento quantificata sul deficit; sul piano penale, l’imputazione di bancarotta fraudolenta documentale. La domanda pratica è una sola: la contabilità mancante condanna da sola?

COSA HANNO DECISO I GIUDICI. La risposta della giurisprudenza recente è netta, ed è più favorevole di quanto molti si aspettino.

Sul versante penale, la Cassazione con la sentenza n. 36575/2025 ha escluso che il dolo della bancarotta fraudolenta documentale possa essere ricavato dal ragionamento del “non poteva non sapere”: il dolo non si presume e va provato con elementi concreti. Nella stessa direzione la sentenza n. 20234/2025 della Quinta Sezione penale, che ha annullato una condanna per bancarotta documentale cosiddetta specifica perché la motivazione non aveva ricostruito adeguatamente la componente soggettiva del reato. La mancata consegna delle scritture al curatore, da sola, non prova la volontà di pregiudicare i creditori o di procurarsi un ingiusto profitto: servono elementi ulteriori — la sistematicità dell’omissione, la sua collocazione temporale rispetto all’emersione della crisi, il vantaggio concretamente conseguito.

Sul versante civile la giurisprudenza di merito ha elaborato un argomento tecnicamente raffinato: l’irregolare tenuta delle scritture può fondare il danno rappresentato dal maggior onere per il curatore e dall’aggravio dei costi della procedura, ma non è logicamente plausibile farne discendere l’insolvenza o lo sbilancio patrimoniale, perché la contabilità registra gli accadimenti economici, non li determina. Il deficit deriva dai fatti di gestione, non dalla loro mancata annotazione.

SE C’È CONTRASTO. Il contrasto non è tanto tra orientamenti di legittimità, quanto tra la giurisprudenza di legittimità e una prassi di merito che tende ancora a trattare la contabilità mancante come scorciatoia probatoria. L’assunzione prudenziale è questa: la contabilità irregolare non condanna da sola, ma sposta materialmente il peso del processo sull’amministratore, che si trova a dover ricostruire con mezzi propri ciò che avrebbe dovuto risultare dai libri. Chi imposta la difesa confidando solo sul principio di diritto, senza produrre documentazione alternativa — estratti conto, contratti, fatture, corrispondenza con fornitori e banche — difende un principio corretto in un processo che sta perdendo.

COSA SIGNIFICA PER TE. Se hai amministrato una SRLS e la contabilità è incompleta, la prima attività da svolgere non è giuridica ma ricostruttiva: recuperare da terzi — banche, fornitori, professionisti, portali telematici — la documentazione che consente di ripercorrere la gestione. Ogni euro di movimentazione che riesci a giustificare documentalmente è un euro che esce dalla base di calcolo del danno e dal perimetro dell’imputazione.


Seconda questione aperta: chi risponde davvero, il prestanome o chi gestiva?

LA QUESTIONE. Nelle SRLS la divaricazione tra amministratore formale e gestore effettivo è strutturale. Capita che l’amministratore iscritto al registro delle imprese sia un familiare, un socio inattivo, a volte una figura scelta proprio per schermare chi decide. E capita l’opposto: chi ha firmato le dimissioni resta convinto di essersi messo al riparo. Chi risponde, e fino a quando?

COSA HANNO DECISO I GIUDICI. La Suprema Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 2639 c.c., chi assume la qualifica di amministratore di fatto della società poi assoggettata a procedura concorsuale è gravato dall’intera gamma dei doveri che incombono sull’amministratore di diritto, e risponde penalmente di tutti i comportamenti a lui addebitabili, inclusi i fatti di bancarotta patrimoniale e documentale. I destinatari delle norme sui reati concorsuali si individuano sulla base delle funzioni concretamente esercitate, non delle qualifiche formali. La sentenza n. 15131/2025 ha applicato questo criterio a un soggetto privo di carica ufficiale che gestiva l’impresa poi insolvente, confermando la rilevanza della gestione effettiva; la sentenza n. 15134/2025 ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo a carico di un ex amministratore che, cessata la carica formale, aveva continuato a ingerirsi nella gestione, acquisendo dalla società crediti per oltre 1.400.000 euro a fronte di un corrispettivo pattuito in 28.000 euro.

Ma l’orientamento ha un contrappeso preciso. Con la sentenza n. 40239/2025 la Cassazione ha annullato la condanna di una cosiddetta “testa di legno”, affermando che la responsabilità dell’amministratore di diritto meramente formale non è automatica: deve essere provata la consapevolezza delle condotte illecite altrui, non essendo sufficiente la mera titolarità della carica. Nella stessa linea la sentenza n. 7477 del 14 febbraio 2025, che ha escluso la responsabilità automatica per bancarotta documentale in capo a chi abbia cessato l’amministrazione senza una chiara dimostrazione del controllo effettivo sull’omessa tenuta delle scritture.

Sul versante civile, il Tribunale di Genova con la sentenza n. 1341 del 19 maggio 2025 ha affrontato la posizione dell’amministratore di fatto e del direttore generale rispetto agli obblighi di rilevazione tempestiva della crisi, delimitando quando la responsabilità si estende a chi non ha carica formale ma esercita concretamente funzioni gestorie.

SE C’È CONTRASTO. I due filoni non si contraddicono: convivono. Uno estende la responsabilità oltre la carica formale, l’altro nega che la carica formale basti. L’assunzione prudenziale è che il giudice guarderà ai fatti in entrambe le direzioni: chi ha gestito senza essere amministratore risponde come tale; chi era amministratore senza gestire risponde solo se si prova che sapeva o che era in condizione di sapere. Nessuna delle due posizioni si difende con i documenti societari: si difende con la prova concreta di chi trattava con le banche, firmava gli ordini, disponeva i pagamenti.

COSA SIGNIFICA PER TE. Se sei stato amministratore formale di una SRLS gestita da altri, la difesa si costruisce dimostrando l’assoluta estromissione dai fatti gestori e dalla tenuta della contabilità: prove documentali e dichiarative, testimonianze, tracciabilità delle deleghe bancarie, evidenza di chi materialmente operava. Il punto non è ripetere di non aver fatto nulla, ma provare che non potevi farlo. È esattamente il tipo di accertamento in cui conta avere un difensore che imposta la stessa linea dal primo grado fino alla Cassazione: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e la strategia difensiva che regge in appello è quella che è stata costruita per reggere anche nel giudizio di legittimità.


Terza questione aperta: i debiti restano addosso all’amministratore dopo la chiusura?

LA QUESTIONE. La liquidazione giudiziale della SRLS si chiude. L’attivo non copre il passivo — è la norma, non l’eccezione, in una società costituita con capitale simbolico. Restano fideiussioni firmate in banca, esposizioni personali garantite, l’eventuale condanna risarcitoria ottenuta dal curatore. Domanda: l’amministratore, come persona fisica, ha una via d’uscita?

COSA HANNO DECISO I GIUDICI. Qui la giurisprudenza del 2025 ha disegnato un quadro con aperture e paletti netti.

L’apertura riguarda l’accesso alle procedure di sovraindebitamento. La Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025, ha affermato che la domanda di liquidazione controllata non può essere dichiarata inammissibile per “non meritevolezza” fondata su negligenza o imprudenza del debitore: la liquidazione controllata non ha carattere premiale, e i profili di meritevolezza sono valutabili nella successiva ed eventuale fase dell’esdebitazione. L’orientamento è stato confermato dalla stessa Sezione con l’ordinanza n. 28576 del 28 ottobre 2025. Sulla stessa linea la Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 609 del 20 maggio 2025, per la quale la meritevolezza non costituisce requisito di accesso alla procedura. Il Tribunale di Verona, con la sentenza del 13 giugno 2025, ha inoltre ammesso che un ex imprenditore, dopo la chiusura della propria procedura, possa chiedere l’apertura della liquidazione controllata anche quando la maggior parte delle passività derivi proprio dal dissesto precedente.

I paletti sono altrettanto precisi. Con l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025 la Suprema Corte ha escluso che il debitore già dichiarato fallito, che non abbia fruito dell’esdebitazione nella procedura di riferimento, possa ottenere la cancellazione di quei medesimi debiti ricorrendo all’esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII: l’esdebitazione non è un istituto autonomo, è il segmento conclusivo della procedura concorsuale cui accede. E con la sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025 la Cassazione ha stabilito che il socio di società di capitali che abbia prestato fideiussione per i debiti sociali non può qualificarsi consumatore rispetto a quelle esposizioni — e quindi non può accedere al concordato minore riservato al consumatore, dovendo percorrere gli strumenti destinati al debitore non consumatore.

SE C’È CONTRASTO. Il contrasto vero è a monte, sulla natura del giudizio di meritevolezza in sede di apertura: parte della dottrina e della giurisprudenza di merito ne rivendica uno spazio già in fase di ammissione, la Cassazione del 2025 lo colloca a valle. L’assunzione prudenziale è comportarsi come se la meritevolezza fosse valutata due volte: non è requisito d’accesso, ma governa l’esito. Una domanda costruita male sul piano della trasparenza documentale supera l’apertura e poi si arena sull’esdebitazione, quando ormai il patrimonio è stato liquidato.

COSA SIGNIFICA PER TE. La posizione personale dell’ex amministratore di SRLS va impostata durante la procedura della società, non dopo. Le garanzie personali rilasciate, la qualificazione soggettiva del debito, la documentazione delle cause del dissesto sono elementi che vanno predisposti prima, perché è su quelli che si giocherà la liberazione dai debiti residui.


La pronuncia più recente e rilevante: il confine mobile della bancarotta semplice

Se c’è una decisione che, più di altre, ridefinisce oggi il rischio concreto dell’amministratore di una piccola società di capitali, è la sentenza della Cassazione penale n. 21188/2026 in materia di aggravamento del dissesto e bancarotta semplice.

Il contesto. L’art. 217 della legge fallimentare — oggi trasfuso nell’art. 323 CCII — punisce, tra l’altro, l’imprenditore che aggrava il proprio dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della procedura concorsuale. Nella prassi investigativa questa fattispecie ha finito per essere contestata quasi automaticamente ogni volta che, negli ultimi esercizi, i debiti — tipicamente quelli di natura fiscale e contributiva — risultavano in progressivo aumento. Il ragionamento era semplice: i debiti crescono, quindi il dissesto si è aggravato, quindi l’amministratore doveva attivarsi e non l’ha fatto.

La motivazione, in linguaggio piano. La Suprema Corte ha posto un freno a questo automatismo. Il reato — ha ribadito la Corte — non tutela il rispetto formale degli obblighi societari, ma l’effettiva conservazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori. Da qui la conseguenza decisiva: l’aumento del debito costituisce un mero elemento indiziario e non prova di per sé l’aggravamento del dissesto penalmente rilevante. Occorre dimostrare che la prosecuzione dell’attività ha prodotto un concreto depauperamento della massa attiva, e occorre ricostruire il nesso tra l’omissione contestata e quel depauperamento.

Cosa cambia rispetto a prima. Cambia il baricentro della difesa. Fino a ieri l’amministratore si trovava a dover giustificare un dato contabile — la curva dei debiti — che parlava contro di lui prima ancora che iniziasse il dibattimento. Oggi l’accusa deve fare un passo in più: provare che la mancata attivazione ha bruciato attivo. E questo apre uno spazio difensivo reale per l’amministratore che dimostri di aver proseguito l’attività per ragioni conservative — un contratto in corso di esecuzione, un incasso atteso, una trattativa di ristrutturazione avviata — e non per inerzia o per rinvio del problema.

Il principio va letto insieme alla decisione, coeva, con cui la Cassazione ha confermato che rischia la bancarotta semplice l’amministratore che, di fronte all’erosione del capitale, non ricapitalizza e non attiva la procedura concorsuale (Cass. pen. n. 20000/2026). Le due pronunce non si contraddicono: delimitano. L’inerzia resta penalmente rilevante; non lo è l’aumento dei debiti in sé. Il discrimine sta nella documentazione di ciò che l’amministratore ha fatto nel periodo critico — ed è, ancora una volta, un discrimine che si costruisce con le carte.

Sul versante civile, il collegamento con l’art. 2486 c.c. è immediato: il medesimo periodo che il giudice penale valuta ai fini dell’aggravamento del dissesto è quello su cui il giudice civile calcola la differenza dei netti patrimoniali. Una ricostruzione tecnica ben fatta serve due processi contemporaneamente, ed è la ragione per cui i due fronti non vanno mai affidati a difese separate che non si parlano.

Va infine ricordato, a chiusura del quadro, che l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale — dal 1° al 31 agosto — per i procedimenti disciplinati dal Codice della crisi: un dettaglio apparentemente minore che la Cassazione ha reso decisivo con la sentenza n. 26690 del 3 ottobre 2025, dichiarando inammissibile per tardività il ricorso di un liquidatore.


I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti per applicare i principi appena visti a situazioni-tipo. Non sono casi seguiti dallo Studio, non sono vicende reali: servono a mostrare come i numeri e le date interagiscono con le regole.

Simulazione 1 — Il capitale eroso e la gestione proseguita

Ipotesi. SRLS costituita con capitale di 1.500 €. Al 31 dicembre dell’anno X il patrimonio netto risulta negativo per 41.300 €. L’amministratore non convoca l’assemblea, non accerta lo scioglimento e prosegue l’attività per quattordici mesi. La liquidazione giudiziale viene aperta il 4 marzo dell’anno X+2, con patrimonio netto negativo per 118.700 €.

Sviluppo. Applicando il criterio della differenza dei netti patrimoniali ex art. 2486, comma 3, c.c., la base di calcolo del danno è pari a 118.700 − 41.300 = 77.400 €, detratti i costi che, secondo un criterio di normalità, sarebbero stati comunque sostenuti dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.

Esito. Alla luce di Cass. 8069/2024 il criterio è equitativo, non automatico: la difesa può dedurre e individuare elementi di fatto che giustifichino un criterio diverso e più aderente alla realtà. Se la consulenza tecnica dimostra che 29.800 € del peggioramento derivano dalla svalutazione di un credito verso un cliente a sua volta insolvente — evento estraneo alla condotta gestoria — quella componente non è causalmente riferibile all’amministratore e va sottratta. La contestazione del quantum non è un ripiego: è, nella maggioranza dei casi, il terreno su cui si gioca il risultato economico della causa.

Simulazione 2 — La soglia dimensionale che cambia tutto

Ipotesi. SRLS con attivo patrimoniale nei tre esercizi precedenti pari a 268.400 €, 291.700 € e 276.900 €; ricavi pari a 187.200 €, 196.500 € e 178.300 €; debiti complessivi, anche non scaduti, pari a 463.100 €. Un fornitore deposita istanza per l’apertura della liquidazione giudiziale.

Sviluppo. Tutte e tre le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII risultano rispettate congiuntamente: attivo sotto 300.000 €, ricavi sotto 200.000 €, debiti sotto 500.000 €. La società è impresa minore e non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII. L’onere della prova, però, è a carico del debitore: la norma è formulata al negativo — si applica a chi non dimostri il possesso congiunto dei requisiti — e il tribunale non accerta la condizione d’ufficio.

Esito. Se la documentazione contabile a supporto viene prodotta tempestivamente e in forma verificabile, la domanda va rigettata. Se non viene prodotta, la procedura si apre anche in presenza di parametri oggettivamente sotto soglia, e con essa si aprono tutte le conseguenze sulla posizione dell’amministratore descritte in questa guida: azione del curatore, relazione ex art. 130 CCII, eventuale trasmissione degli atti alla Procura. La differenza tra i due esiti non sta nei numeri, che sono identici: sta in chi li ha portati davanti al giudice e quando.

Simulazione 3 — La fideiussione che sopravvive alla società

Ipotesi. L’amministratore unico e socio di una SRLS ha rilasciato fideiussione personale per un affidamento bancario di 85.000 €. La liquidazione giudiziale si chiude con un riparto che soddisfa il 12% dei creditori chirografari. La banca escute la garanzia per il residuo, pari a 74.800 €. L’ex amministratore non ha altri debiti d’impresa e percepisce un reddito da lavoro dipendente.

Sviluppo. Alla luce di Cass. 29746/2025, l’esposizione da fideiussione rilasciata per i debiti della società di capitali non consente la qualificazione come consumatore: la strada del concordato minore da consumatore è preclusa, e vanno percorsi gli strumenti destinati al debitore non consumatore, tra cui la liquidazione controllata. Alla luce di Cass. 22074/2025 e 28576/2025, l’accesso non può essere negato per pretesa non meritevolezza fondata su negligenza o imprudenza. Alla luce di Cass. 30108/2025, però, se quei debiti fossero già stati oggetto di una procedura concorsuale personale conclusa senza esdebitazione, non potrebbero essere “ripresentati” per ottenere oggi la liberazione ex art. 283 CCII.

Esito. La posizione è tecnicamente aggredibile, ma la sequenza conta: prima si definisce la qualificazione soggettiva del debito, poi si sceglie lo strumento. L’ordine inverso produce domande inammissibili e tempo perso mentre i creditori continuano ad agire.


La giurisprudenza in tabella

La tabella riepiloga tutte le pronunce utilizzate in questa guida. È pensata per essere consultata a ritroso: individuata la questione che riguarda la propria posizione, si risale alla decisione e al principio che la governa. Gli estremi sono riportati per consentire la verifica diretta del testo integrale, operazione che precede sempre l’impostazione di una linea difensiva.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in sintesiRilevanza pratica
Cass. civ. Sez. I, ord. n. 10413 del 17.04.2024Responsabilità dopo la causa di scioglimentoDuplice responsabilità: per l’omesso o ritardato accertamento della causa di scioglimento e per gli atti gestori non conservativiLa difesa deve coprire due fronti autonomi, non uno
Cass. civ. n. 8069/2024Quantificazione del danno ex art. 2486 c.c.I criteri dei netti patrimoniali e del deficit sono valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., derogabile se si deducono elementi per un criterio più aderenteÈ la base normativa della contestazione del quantum
Cass. civ. n. 15196/2024Perimetro dell’azione del curatoreLa norma di chiusura dell’art. 255, lett. e), CCII circoscrive le azioni della curatela alle ipotesi espressamente previsteConsente di eccepire l’inammissibilità di pretese atipiche
Cass. civ. n. 20150/2025Criterio alternativo di liquidazione del dannoIl danno può essere commisurato ai debiti indebitamente assunti tra il momento in cui si doveva attivare la procedura e l’aperturaSposta l’accertamento sulle singole obbligazioni contratte
Cass. civ. n. 24006/2025 (27.08.2025)Azione contro l’amministratore decedutoLa costituzione in giudizio dei chiamati all’eredità integra accettazione implicita della qualità di erediRiguarda gli eredi dell’amministratore convenuto
Cass. civ. Sez. I, ord. n. 22074 del 31.07.2025Accesso alla liquidazione controllataLa domanda non è inammissibile per “non meritevolezza” da negligenza o imprudenzaApre l’accesso all’ex amministratore sovraindebitato
Cass. civ. Sez. I, ord. n. 28576 del 28.10.2025Meritevolezza e liquidazione controllataConferma: i profili di meritevolezza rilevano nella fase di esdebitazioneConsolida l’orientamento precedente
Cass. civ. Sez. I, sent. n. 29746 dell’11.11.2025Qualificazione del socio fideiussoreIl socio di società di capitali che garantisce i debiti sociali non è consumatore per quelle esposizioniDetermina quale strumento di sovraindebitamento è percorribile
Cass. civ. Sez. I, ord. n. 30108 del 14.11.2025Esdebitazione del debitore incapienteChi non ha fruito dell’esdebitazione nella procedura concorsuale non può usare l’art. 283 CCII per gli stessi debitiImpone di non perdere la finestra di esdebitazione
Cass. civ. Sez. I, sent. n. 26690 del 03.10.2025Termini di impugnazioneTermine dimidiato di 30 giorni ex art. 51, co. 13, CCII, non soggetto a sospensione feriale (1-31 agosto)Errore di calcolo = inammissibilità del ricorso
Cass. civ. Sez. I, ord. n. 26510 del 01.10.2025Forma del provvedimento sul reclamoIl provvedimento che definisce il reclamo è ricorribile in cassazione a prescindere dall’intestazione formaleEvita che la forma del decreto precluda l’impugnazione
Cass. civ. n. 30903/2025Domanda di apertura proposta dall’amministratoreNon serve la forma del verbale notarile ex art. 120-bis CCII; l’insolvenza si accerta alla data della sentenza di aperturaRileva per l’accesso volontario e per il reclamo
Cass. pen. n. 7233/2025Bancarotta per distrazioneNon occorre la prova di un danno puntualmente quantificato: rileva la sottrazione del bene alla funzione di garanziaRiduce lo spazio della difesa “assenza di danno”
Cass. pen. Sez. V, n. 7477 del 14.02.2025Amministratore cessato e scrittureNessuna responsabilità automatica per chi ha cessato la carica senza controllo effettivo sulle scrittureDifende la posizione dell’amministratore uscente
Cass. pen. Sez. V, n. 20234/2025Bancarotta documentale specificaLa condanna richiede motivazione rafforzata sul dolo specificoAttacca le motivazioni apparenti
Cass. pen. n. 36575/2025Prova del doloVietato il ragionamento “non poteva non sapere”: il dolo non si presumePrincipio centrale per il prestanome
Cass. pen. n. 40239/2025“Testa di legno” inconsapevoleAnnullata la condanna dell’amministratore di diritto in assenza di prova della consapevolezzaDelimita la responsabilità del prestanome
Cass. pen. n. 15131/2025Amministratore di fattoRileva la gestione effettiva, non la qualifica formaleEstende la responsabilità a chi gestisce dall’ombra
Cass. pen. n. 15134/2025Sequestro preventivoLegittimo sulla base della relazione del curatore e della continua ingerenza dell’ex amministratoreRischio cautelare anche dopo la cessazione
Cass. pen. n. 9082/2025Effetti del giudicato penaleLa condanna per il reato di aggravamento doloso del dissesto accerta il danno-conseguenzaCollega processo penale e causa civile
Cass. pen. n. 21188/2026Bancarotta semplice e dissestoL’aumento del debito è solo indiziario: serve la prova dell’effettivo depauperamento della massaRidimensiona l’automatismo accusatorio
Cass. pen. n. 20000/2026Omessa ricapitalizzazioneRischia la bancarotta semplice l’amministratore che non ricapitalizza né attiva la proceduraConferma la rilevanza penale dell’inerzia
Trib. Bologna, sent. n. 757 del 26.03.2025Criterio dei netti patrimonialiL’uso del criterio presuntivo richiede congruenza con le circostanze concreteSostiene la richiesta di CTU contabile
Trib. Genova, sent. n. 1341 del 19.05.2025Gestori di fatto e allertaDefinisce quando gli obblighi di rilevazione della crisi gravano su chi non ha carica formaleRilevante nelle SRLS familiari
Trib. Bari, sent. 23.01.2026Adeguati assetti e nesso causaleGli assetti ex art. 2086 c.c. sono parametro di accountability sostanziale, con onere di prova del nesso causaleModello delle strategie probatorie sul punto
C. App. L’Aquila, sent. n. 609 del 20.05.2025Accesso alla liquidazione controllataLa meritevolezza non è requisito di accesso alla proceduraRafforza l’ammissibilità della domanda
Trib. Verona, sent. 13.06.2025Debiti residui dopo la proceduraL’ex imprenditore può accedere alla liquidazione controllata anche per debiti derivanti dal dissesto precedenteSeconda opportunità dopo la chiusura
Trib. Milano, sent. n. 11105/2019Tutela dei creditori nella SRLSLe debolezze della sottocapitalizzazione si compensano con garanzie reali o personaliSpiega perché quasi ogni SRLS ha garanzie personali a monte

La sintesi operativa

Dalla giurisprudenza esaminata si estraggono principi pratici che valgono, senza eccezioni, per chiunque abbia amministrato una SRLS entrata in procedura.

  • La forma societaria non protegge l’amministratore: protegge il socio, e solo per i conferimenti. La SRLS segue le regole della s.r.l. ordinaria in tema di responsabilità gestoria.
  • La data della causa di scioglimento è il numero più importante dell’intera vicenda. Da quella data si calcola il danno, si misura l’inerzia, si valuta il dolo. Individuarla — e documentarla — viene prima di ogni altra difesa.
  • Il criterio dei netti patrimoniali è presuntivo, non intoccabile. Cass. 8069/2024 consente di dedurre elementi per un criterio diverso: la CTU contabile è uno strumento difensivo, non un adempimento.
  • La contabilità mancante non condanna da sola, ma sposta il peso della prova sui fatti. Il dolo non si presume, e la ricostruzione documentale alternativa è l’unica risposta efficace.
  • La carica formale non basta a condannare, e la sua assenza non basta a salvare. Contano le funzioni concretamente esercitate.
  • L’aumento dei debiti non prova l’aggravamento del dissesto. Occorre la dimostrazione di un depauperamento effettivo della massa attiva.
  • Le soglie dell’impresa minore vanno provate dal debitore, non accertate d’ufficio. Una SRLS sotto soglia che non produce i propri dati viene assoggettata a una procedura cui non sarebbe soggetta.
  • I termini del Codice della crisi non si fermano d’agosto. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale, che opera dal 1° al 31 agosto per i giudizi ordinari ma non per questi procedimenti.
  • L’esdebitazione è un segmento della procedura, non un istituto autonomo. Chi la lascia passare non la recupera dopo con un altro strumento.
  • Le garanzie personali qualificano il debito e determinano lo strumento. Il socio fideiussore non è consumatore: l’errore di qualificazione produce domande inammissibili.
  • Il fronte civile e quello penale si alimentano a vicenda. Il giudicato penale sull’aggravamento doloso del dissesto accerta il danno-conseguenza nel processo civile: difese separate e non coordinate sono un rischio strutturale.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Se la mia SRLS aveva un euro di capitale, rispondo io dei debiti sociali? Non per il solo fatto di essere amministratore o socio. Il socio risponde nei limiti del conferimento; l’amministratore risponde del danno derivante dalla violazione dei propri doveri, che è cosa diversa dal debito sociale. La confusione nasce dal fatto che, come osservato dal Tribunale di Milano nella sentenza n. 11105/2019, i creditori delle SRLS si tutelano chiedendo garanzie reali o personali a soci e amministratori: quando si risponde, quasi sempre si risponde per una fideiussione firmata, non per la carica.

Il curatore mi ha citato: quanto può chiedermi? La domanda si costruisce di regola sul criterio dei netti patrimoniali ex art. 2486, comma 3, c.c., o in via sussidiaria sul deficit concorsuale. Cass. 8069/2024 chiarisce che si tratta di criteri equitativi, applicabili salvo che si deducano elementi di fatto per un criterio più aderente alla realtà. La cifra iniziale dell’atto di citazione, in altre parole, è una richiesta — non un accertamento.

Ho lasciato la carica un anno prima: sono fuori? Non automaticamente, in nessuna delle due direzioni. Cass. pen. 7477/2025 esclude la responsabilità automatica di chi ha cessato senza controllo effettivo sulle scritture; Cass. pen. 15134/2025 mostra il rovescio, con misure cautelari a carico di un ex amministratore che aveva continuato a ingerirsi nella gestione. Rileva ciò che hai fatto dopo le dimissioni, non le dimissioni in sé.

La società era piccolissima: poteva davvero essere aperta la liquidazione giudiziale? Solo se non ricorrevano congiuntamente i requisiti di impresa minore dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, e solo se i debiti scaduti superavano i 30.000 euro dell’art. 49, comma 5. Ma l’onere di dimostrare di essere sotto soglia grava sul debitore. È un’eccezione da sollevare con documenti, nei tempi dell’istruttoria prefallimentare.

Dopo la chiusura della procedura, riesco a liberarmi dei debiti personali rimasti? Gli strumenti esistono. Cass. 22074/2025 e 28576/2025 hanno escluso che l’accesso alla liquidazione controllata possa essere negato per negligenza o imprudenza; il Tribunale di Verona, con la sentenza del 13 giugno 2025, ha ammesso l’accesso anche per passività derivanti dal dissesto precedente. Ma Cass. 30108/2025 avverte: chi non ha fruito dell’esdebitazione nella procedura di riferimento non può recuperarla dopo per gli stessi debiti. È una finestra temporale, e va presidiata.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio applica al fascicolo gli orientamenti esaminati in questa guida, con attività operative definite:

  1. Ricostruiamo la data di verificazione della causa di scioglimento confrontando bilanci, situazioni infrannuali, estratti conto e movimentazione di magazzino, perché è quella data — non un’altra — a determinare la base di calcolo del danno ex art. 2486 c.c.
  2. Contestiamo tecnicamente il criterio dei netti patrimoniali deducendo e individuando, come consente Cass. 8069/2024, gli elementi di fatto che legittimano un criterio liquidatorio diverso e più aderente alla realtà aziendale.
  3. Verifichiamo quale azione il curatore abbia effettivamente proposto — sociale, dei creditori o entrambe — e con quale autorizzazione ex art. 128, comma 2, CCII, eccependo l’inammissibilità delle pretese che esorbitano dal perimetro dell’art. 255 CCII.
  4. Eccepiamo la prescrizione quinquennale ricostruendo il momento in cui l’incapienza patrimoniale è divenuta oggettivamente percepibile ai creditori, per superare la presunzione di coincidenza con l’apertura della procedura.
  5. Documentiamo la posizione dell’amministratore formale estromesso dalla gestione, raccogliendo prove documentali e dichiarative sulle deleghe bancarie, sulla firma degli ordini e sulla tenuta effettiva della contabilità, nel solco di Cass. pen. 40239/2025 e 36575/2025.
  6. Dimostriamo le soglie dell’impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII con documentazione contabile del triennio, nei tempi dell’istruttoria, quando la SRLS non è assoggettabile a liquidazione giudiziale.
  7. Proponiamo reclamo ex artt. 50-51 CCII contro la sentenza di apertura nel termine di trenta giorni, e ricorso per cassazione nel termine dimidiato che Cass. 26690/2025 ha confermato non essere sospeso nel periodo feriale.
  8. Coordiniamo la difesa penale e quella civile sullo stesso impianto probatorio, perché — come conferma Cass. pen. 9082/2025 — l’esito del processo penale proietta effetti diretti sull’accertamento del danno in sede civile.
  9. Impostiamo la posizione personale dell’ex amministratore con gli strumenti del sovraindebitamento, qualificando correttamente i debiti da garanzia alla luce di Cass. 29746/2025 e presidiando la finestra di esdebitazione che Cass. 30108/2025 rende non recuperabile.
  10. Valutiamo, quando i tempi lo consentono, gli strumenti di regolazione della crisi alternativi alla liquidazione, dalla composizione negoziata agli accordi, per intervenire prima che la procedura concorsuale determini il perimetro delle responsabilità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su una materia come questa, la qualifica di cassazionista non è un titolo decorativo: gli orientamenti illustrati in questa guida — dai criteri di liquidazione del danno alla prova del dolo nella bancarotta documentale — sono principi di legittimità, e la difesa che regge davanti al tribunale è quella costruita fin dal primo atto per reggere anche in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, senza il cambio di strategia che così spesso indebolisce l’ultimo grado.

Lo Studio lavora con uno staff che riunisce avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: la ricostruzione contabile che fonda la contestazione del quantum e l’impostazione giuridica dell’atto difensivo nascono insieme, non in sequenza.


In conclusione

Se la tua SRLS è entrata in liquidazione giudiziale, la partita che riguarda te personalmente non si decide con una regola generale ma con l’applicazione, al tuo fascicolo, di decisioni molto specifiche: quelle che fissano la data rilevante, quelle che stabiliscono come si calcola il danno, quelle che dicono quando la contabilità mancante diventa reato e quando no.

Lo Studio Monardo presidia esattamente questo terreno: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 interviene dove l’insolvenza della società è ancora governabile; il Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il professionista fiduciario OCC seguono la fase in cui i debiti residui ricadono sulla persona fisica dell’amministratore; l’avvocato cassazionista tiene la stessa linea difensiva dal reclamo ex art. 51 CCII fino al giudizio di legittimità. Sono le tre fasi in cui si articola, sempre, la posizione di chi ha amministrato una società poi finita in procedura.

📩 I termini di questa materia sono brevi e, come ha ricordato la Cassazione, non si fermano nemmeno ad agosto: scrivici oggi stesso per un esame della tua posizione — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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