Società di assistenza domiciliare con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Le società di assistenza domiciliare svolgono un ruolo cruciale nel welfare italiano: erogano servizi a malati, anziani e disabili direttamente presso le loro abitazioni, integrando o sostituendo l’assistenza pubblica. Questo settore è caratterizzato da margini ridotti, flussi di cassa irregolari e forte esposizione ai pagamenti della Pubblica Amministrazione; pertanto è molto esposto a tensioni finanziarie. Accumulare debiti verso l’Erario, l’INPS o gli istituti di credito è un rischio concreto e spesso basta una fattura non saldata o un ritardo di rimborso regionale per trovarsi a fronteggiare cartelle esattoriali, pignoramenti e azioni esecutive.

Comprendere come difendersi in modo tempestivo e legale è essenziale per tutelare la continuità aziendale e i posti di lavoro. L’articolo che segue, aggiornato a febbraio 2026, offre una guida completa basata sulla normativa vigente e sulla giurisprudenza più recente. Verranno analizzate le leggi (D.P.R. n. 602/1973, D.Lgs. n. 14/2019, L. n. 3/2012, D.L. n. 118/2021), le definizioni agevolate (Legge n. 197/2022 e Legge n. 199/2025), le circolari dell’Agenzia delle Entrate e le pronunce della Corte di Cassazione.

Perché l’argomento è urgente

  • Rischio di blocco dell’attività: cartelle di pagamento non gestite possono trasformarsi in fermi amministrativi sui veicoli utilizzati per l’assistenza domiciliare o in ipoteche sugli immobili aziendali. La Cassazione ha chiarito che l’avvio di un procedimento esecutivo si basa su cartelle divenute definitive se non impugnate nei termini . Perdere le scadenze può quindi precludere la difesa.
  • Sanzioni e interessi elevati: i debiti tributari sono soggetti a interessi di mora e aggi di riscossione. Le definizioni agevolate introdotte dal legislatore (rottamazione quater nel 2023 e rottamazione quinquies nel 2026) consentono di estinguere le cartelle pagando solo il capitale ed eliminando sanzioni ed interessi . Chi non aderisce rischia di pagare molto di più.
  • Prescrizione dei contributi previdenziali: l’art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede che i contributi al Fondo pensioni e alle altre gestioni obbligatorie si prescrivono in cinque anni, salvo denunce del lavoratore che possono raddoppiare i termini. Conoscere queste regole permette di far valere la prescrizione e ridurre l’esposizione verso l’INPS.
  • Nuovi strumenti di gestione della crisi: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e il D.L. 118/2021 hanno introdotto procedure come il concordato minore, l’accordo di ristrutturazione e la composizione negoziata, nelle quali l’imprenditore può ottenere la sospensione delle azioni esecutive e un piano sostenibile per ristrutturare i debiti . È fondamentale valutarle per tempo.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team

L’autore di questa guida è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con tanti anni di esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale. La squadra può contare su:

  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012): l’avv. Monardo è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e collabora come professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC). Tale ruolo consente di assistere imprenditori e consumatori nelle procedure di accordo, piano del consumatore e liquidazione controllata.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): l’avv. Monardo è abilitato a guidare imprese in difficoltà nell’accesso alla composizione negoziata, un percorso che mira al risanamento aziendale con l’assistenza di un esperto indipendente .
  • Team specializzato: il gruppo di professionisti è composto da specializzati in contenzioso tributario, diritto bancario, procedure concorsuali e sovraindebitamento. La multidisciplinarità consente di fornire un servizio completo: dalla verifica degli atti al ricorso in commissione tributaria, dalla trattativa con le banche ai piani di rientro personalizzati.

Come può aiutare l’Avv. Monardo

Il team dell’avv. Monardo offre consulenza immediata e personalizzata per:

  1. Analisi legale degli atti: verifica di cartelle di pagamento, avvisi di addebito INPS, intimazioni e pignoramenti per identificare eventuali vizi di notifica, prescrizione, decadenza o difetti di motivazione.
  2. Ricorsi e sospensioni: predisposizione di ricorsi dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria con istanza di sospensione dell’esecuzione; richiesta di sospensione amministrativa ex art. 1, comma 988 della legge n. 208/2015 per debiti iscritti a ruolo; assistenza in opposizione agli atti esecutivi.
  3. Trattative e piani di rientro: negoziazione con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS e banche per ottenere rateizzazioni fino a 120 rate o accordi a saldo e stralcio. Gestione delle procedure di definizione agevolata (rottamazione-quater, rottamazione-quinquies e definizioni locali) e predisposizione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione.
  4. Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: ricorso al giudice dell’esecuzione per pignoramenti illegittimi; domande di sospensione del fermo o dell’ipoteca; accesso alle procedure di composizione negoziata, concordato minore e liquidazione controllata per ottenere l’esdebitazione.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Cartelle di pagamento e riscossione fiscale

Le società di assistenza domiciliare, come tutte le imprese, sono soggette al versamento di imposte (IVA, IRES, IRAP), ritenute e contributi. Quando queste somme non vengono pagate nei termini, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) iscrive a ruolo i crediti e forma la cartella di pagamento. La cartella è un atto amministrativo che indica la sorte capitale, sanzioni, interessi, oneri di riscossione e intimazione al pagamento entro 60 giorni.

1.1.1 Normativa sulla notifica

La notifica degli atti impositivi è regolata dall’art. 60 del D.P.R. 600/1973, che rinvia alle norme degli articoli 137 e seguenti c.p.c. salvo eccezioni. Una relazione della Scuola Superiore della Magistratura ricorda che l’art. 60 dispone che la notificazione degli avvisi e degli altri atti deve avvenire secondo il codice di procedura civile, salvo alcune modifiche; la norma consente l’utilizzo della posta elettronica certificata per imprese e professionisti . La cartella di pagamento è disciplinata invece dall’art. 25 del D.P.R. 602/1973, mentre la notifica dell’atto compete agli ufficiali della riscossione o ai messi comunali (art. 26 D.P.R. 602/1973).

1.1.2 Prescrizione e decadenza dei crediti tributari

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che i crediti tributari iscritti a ruolo sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) salvo che la legge non preveda termini diversi; per sanzioni e interessi la prescrizione è quinquennale . L’ordinanza n. 7408/2025 ha ribadito che la notifica di un atto di intimazione o di altra richiesta di pagamento interrompe la prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine decennale . Questo significa che eventuali atti ricevuti vanno esaminati con attenzione per verificare se siano stati notificati correttamente e se abbiano interrotto i termini.

Le cartelle relative a tributi locali (IMU, TARI) seguono termini di decadenza propri (generalmente tre anni per l’accertamento), mentre le cartelle da controlli automatizzati (art. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972) devono essere notificate entro specifici termini fissati dalle norme su accertamento e riscossione.

1.1.3 Motivazione e vizi dell’atto

La cartella deve contenere gli elementi essenziali del ruolo: numero e data dell’iscrizione, periodo d’imposta, importi, estremi della norma violata e calcolo degli interessi. Una motivazione inadeguata o la mancata allegazione del dettaglio delle somme può comportare l’annullamento dell’atto. Gli errori di intestazione, la mancata indicazione dell’intestatario o della sede legale, o la notifica effettuata a persona diversa (portiere, dipendente) senza successivo invio della raccomandata informativa sono vizi frequenti. La giurisprudenza di legittimità considera nulla la notifica se manca la prova della ricezione da parte del destinatario .

1.2 Debiti contributivi verso l’INPS

Le società che impiegano personale per l’assistenza domiciliare devono versare contributi previdenziali. Se i versamenti non avvengono, l’INPS emette un avviso di addebito, che ha forza esecutiva dopo 30 giorni.

1.2.1 Termini di prescrizione

L’art. 3, commi 9 e 10 della legge n. 335/1995 stabilisce i termini di prescrizione per le contribuzioni previdenziali. In particolare, il comma 9 riduce da dieci a cinque anni il termine prescrizionale per i contributi al Fondo pensioni e alle altre gestioni obbligatorie, salvo denuncia del lavoratore o dei superstiti che consente il raddoppio del termine. Il comma 10 estende tali termini anche ai contributi anteriori al 17 agosto 1995, fatta eccezione per gli atti interruttivi già compiuti.

Di conseguenza, se l’INPS non notifica alcun atto interruttivo (avviso di addebito, solleciti, atti giudiziari) entro cinque anni dalla scadenza dei contributi, la pretesa contributiva si prescrive e non può più essere richiesta. In caso di denuncia del lavoratore, il termine torna a dieci anni, ma solo se la denuncia avviene entro cinque anni dalla scadenza. È quindi fondamentale verificare le date di notifica e opporsi tempestivamente per eccepire la prescrizione.

1.2.2 Avviso di addebito e opposizione

L’avviso di addebito costituisce titolo esecutivo (art. 30 D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010). Il debitore può impugnarlo entro 40 giorni dalla notifica davanti al giudice del lavoro, eccependo vizi di notifica, decadenza o prescrizione. Nel contesto di aziende di assistenza domiciliare, spesso l’INPS notifica avvisi di addebito per omissioni contributive derivanti da contratti di collaborazione o mansioni formalmente diverse rispetto a quelle effettivamente svolte; la Cassazione richiede di considerare l’attività reale e non il CCNL applicato .

1.3 Rottamazioni e definizioni agevolate

Il legislatore ha introdotto diverse forme di definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo per alleggerire l’onere delle imprese. Le ultime due misure in ordine temporale sono la rottamazione quater (Legge di Bilancio 2023) e la rottamazione quinquies (Legge di Bilancio 2026).

1.3.1 Rottamazione quater (Legge n. 197/2022)

L’art. 1, commi 231‑252, della Legge 30 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) ha previsto la rottamazione-quater, una definizione agevolata per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione tra l’1 gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Una circolare di Nexus STP riassume così i punti principali:

  • La rottamazione riguarda qualsiasi imposta e comprende anche i contributi INPS e INAIL; sono escluse le risorse UE, l’IVA all’importazione, i recuperi di aiuti di Stato, le sanzioni penali e le sanzioni per violazioni del Codice della strada .
  • Non rientrano automaticamente i carichi affidati da enti locali o casse private: è necessaria apposita delibera dell’ente entro il 31 gennaio 2023 .
  • Possono essere inclusi nella rottamazione anche i carichi di precedenti rottamazioni o saldo e stralcio, anche se il contribuente è decaduto .
  • Presentazione della domanda: entro il 30 aprile 2023 tramite servizio online dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; il contribuente può scegliere quali carichi definire .
  • Pagamento: in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 o in rate fino a cinque anni (prima e seconda rata ciascuna pari al 10% entro luglio e novembre 2023; rate successive con tasso d’interesse del 2% annuo) . È tollerato un ritardo massimo di 5 giorni.
  • Effetti della domanda: sospensione delle nuove misure cautelari, sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, rilascio del DURC e sospensione delle procedure esecutive in corso .

La rottamazione-quater è stata una grande opportunità per le imprese. Molte aziende di assistenza domiciliare hanno approfittato per estinguere vecchie cartelle riducendo il debito. Tuttavia, i carichi affidati dopo il 30 giugno 2022 e quelli derivanti da accertamenti esecutivi restavano esclusi.

1.3.2 Rottamazione quinquies (Legge n. 199/2025)

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) ha introdotto una nuova definizione agevolata, denominata rottamazione quinquies, disciplinata dall’art. 1, commi 82‑101. Secondo la circolare di GDC Tax del 20 gennaio 2026:

  • Ambito temporale: i carichi interessati sono quelli consegnati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, limitatamente ai debiti derivanti da omessi versamenti risultanti da dichiarazioni presentate e dalle attività di liquidazione automatica (art. 36‑bis D.P.R. 600/1973 e 54‑bis D.P.R. 633/1972) o di controllo formale (art. 36‑ter D.P.R. 600/1973). Sono inclusi i contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli oggetto di accertamento .
  • Esclusioni: non rientrano i carichi derivanti da accertamenti esecutivi, avvisi di recupero crediti d’imposta, sanzioni penali o amministrative non tributarie .
  • Benefici: l’adesione comporta lo stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi di mora e degli aggi, restando dovuti solo capitale e costi di notifica . È consentita la riammissione dei contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni, limitatamente ai carichi ricompresi .
  • Domanda: va presentata telematicamente entro il 30 aprile 2026; l’Agente della riscossione comunicherà gli importi dovuti entro il 30 giugno 2026 .
  • Pagamento: unica soluzione o rateizzazione fino a 54 rate bimestrali (9 anni) con tasso di interesse del 3% a partire dal 1 agosto 2026. Le prime tre rate scadono il 31 luglio 2026, 30 settembre 2026 e 30 novembre 2026; le successive seguono scadenze bimestrali . Non è prevista la tolleranza di 5 giorni: il mancato pagamento della prima rata o di due rate comporta la decadenza .
  • Effetti processuali: presentando la domanda si rinuncia ai giudizi pendenti relativi ai carichi rottamati; la presentazione sospende le procedure esecutive e, con il versamento della prima rata, ne provoca l’estinzione .

La rottamazione quinquies rappresenta dunque un’ulteriore possibilità per le imprese che non hanno potuto aderire alla rottamazione-quater o che hanno carichi più recenti (2023). Una società di assistenza domiciliare con debiti tributari e contributivi dovrebbe valutare se rientra nei carichi ammessi e verificare la convenienza tra rottamazione e rateazione ordinaria.

1.3.3 Definizione agevolata degli avvisi bonari e altre misure

La legge n. 197/2022 ha introdotto anche la definizione agevolata degli avvisi bonari (art. 1, commi 153‑159) per i periodi d’imposta 2019‑2021, con sanzioni ridotte al 3% . La definizione è applicabile alle comunicazioni di irregolarità derivanti dai controlli automatizzati e prevede pagamenti in un massimo di 20 rate trimestrali, mantenendo gli interessi al 2% . Esistono poi il ravvedimento speciale (commi 174‑178) e la regolarizzazione delle irregolarità formali (commi 166‑173), che consentono di sanare violazioni con sanzioni ridotte .

1.4 Procedure di sovraindebitamento e crisi d’impresa

Le aziende di assistenza domiciliare, soprattutto se di piccole dimensioni, possono accedere alle procedure di sovraindebitamento e di crisi d’impresa per ristrutturare i debiti e proseguire l’attività.

1.4.1 Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019)

La Legge 3/2012, denominata “legge salva-suicidi”, ha introdotto l’istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento per consumatori e piccoli imprenditori. La guida della Camera Arbitrale di Milano ricorda che la legge definisce il sovraindebitamento come “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile” . Sono state create figure come l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e il gestore della crisi, incaricato di analizzare la posizione del debitore e formulare un piano .

Con il D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) le procedure sono state riordinate: per le imprese sotto soglia (fatturato annuo < € 200.000, debiti < € 500.000) è previsto il concordato minore, mentre per consumatori e imprenditori non soggetti a fallimento restano l’accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore e la liquidazione controllata del sovraindebitato. Il Codice ha introdotto anche l’istituto dell’esdebitazione del debitore incapiente, dedicato a chi non dispone di alcun bene da offrire .

1.4.2 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

Il Decreto-Legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito nella Legge 21 ottobre 2021, n. 147, ha introdotto la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. L’art. 2 del decreto stabilisce che l’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario può richiedere alla Camera di Commercio la nomina di un esperto indipendente quando esiste una ragionevole prospettiva di risanamento . L’esperto facilita le trattative tra l’imprenditore, i creditori e altri soggetti interessati al fine di individuare una soluzione, eventualmente attraverso la cessione dell’azienda .

La composizione negoziata è uno strumento extragiudiziale che consente di sospendere azioni esecutive e adottare misure protettive, prevedendo la possibilità di accordi con le banche per rinegoziare i finanziamenti. Per le società di assistenza domiciliare, utilizzare tale procedura può evitare il fallimento e salvaguardare i livelli occupazionali.

1.5 Altre norme rilevanti

Oltre alle leggi citate, occorre ricordare:

  • Art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente): impone all’amministrazione di motivare gli atti ed esplicitare i presupposti di fatto e di diritto, pena la nullità.
  • Art. 68 D.Lgs. 546/1992: in caso di impugnazione di un atto davanti alla corte tributaria, il giudice può sospendere la riscossione se sussiste un “danno grave e irreparabile”.
  • Art. 182-ter legge fallimentare (ora art. 63 C.C.I.I.): disciplina l’accordo di transazione fiscale nell’ambito di concordati e accordi di ristrutturazione, consentendo la falcidia dei tributi e dei contributi.
  • Art. 72-bis D.P.R. 602/1973: consente all’Agente della riscossione di procedere al pignoramento presso terzi senza passare dal giudice; la Cassazione nel 2025 ha confermato la necessità di notificare l’atto al debitore .

2. Procedura passo‑passo dalla notifica dell’atto all’azione di difesa

La gestione corretta dei debiti fiscali e contributivi richiede di conoscere tutte le tappe che intercorrono tra la nascita dell’obbligazione e l’eventuale esecuzione forzata. Di seguito una guida operativa.

2.1 Nascita del debito e controllo dell’agenzia

  1. Dichiarazione e liquidazione: l’impresa presenta le dichiarazioni IVA, IRES, IRAP e versa i contributi. Se dichiara ma non paga, il tributo è certo e liquido; l’ufficio procede alla iscrizione a ruolo (debito fiscale) oppure l’INPS all’avviso di addebito.
  2. Controllo automatizzato (36‑bis/54‑bis): l’Agenzia delle Entrate confronta i dati dichiarati con quelli risultanti dalle certificazioni. Se emergono differenze, invia un avviso bonario, che può essere definito agevolmente con sanzione ridotta (3% per le annualità 2019‑2021) . È importante rispondere entro 30 giorni o richiedere la rateizzazione.
  3. Accertamento e contenzioso: in caso di irregolarità più gravi, l’Agenzia emette un avviso di accertamento, che può essere impugnato entro 60 giorni (90 se si chiede l’accertamento con adesione). Per le imprese di assistenza domiciliare il contenzioso può riguardare la qualificazione di fatture, l’aliquota IVA (es. 5% per prestazioni socio-sanitarie), l’utilizzo del regime fiscale di vantaggio, ecc.

2.2 Iscrizione a ruolo e notifica della cartella

  1. Formazione del ruolo: trascorsi i termini per il pagamento o per l’impugnazione, l’ufficio iscrive il credito a ruolo e lo affida all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’elenco dei ruoli è pubblicato sul portale dell’ente e può essere richiesto tramite estratto di ruolo.
  2. Notifica della cartella: la cartella deve essere notificata entro i termini di decadenza previsti (generalmente un anno dalla consegna del ruolo). La notifica avviene tramite ufficiale giudiziario, posta, PEC o messi speciali. Deve essere redatta su modello ministeriale e indicare i dettagli del credito e le modalità di ricorso.
  3. Verifica della notifica: è fondamentale accertare la validità della notifica. L’art. 60 D.P.R. 600/73 prescrive che la notifica segue le norme del codice di procedura civile con alcune deroghe . Errori come l’assenza dell’avviso di ricevimento, la consegna al portiere senza successiva raccomandata informativa o la notifica a un indirizzo errato sono cause di nullità.
  4. Impugnazione: entro 60 giorni dalla notifica (o 150 se la residenza è all’estero) l’impresa può presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria competente, eccependo i vizi dell’atto o contestando la debenza. Per gli avvisi di addebito INPS il termine è di 40 giorni e il ricorso va presentato al giudice del lavoro.

2.3 Fase successiva alla cartella: intimazione e azioni esecutive

  1. Intimazione di pagamento: se la cartella non viene pagata, l’Agente invia un’intimazione di pagamento (sollecito) che costituisce atto interruttivo della prescrizione . Occorre valutare se l’intimazione sia stata notificata correttamente.
  2. Pignoramento presso terzi (art. 72-bis D.P.R. 602/73): decorsi 60 giorni dall’intimazione, l’Agente può pignorare le somme dovute al debitore presso clienti, banche o altri terzi, senza l’autorizzazione del giudice. La Cassazione ha chiarito che l’atto deve essere notificato al debitore e al terzo; il pignoramento si perfeziona con la notifica .
  3. Fermo amministrativo e ipoteca: il fermo sui veicoli aziendali è iscritto previa comunicazione preventiva; l’ipoteca sugli immobili richiede un preavviso con 30 giorni per presentare osservazioni. Il fermo può compromettere l’operatività di un’azienda di assistenza domiciliare perché i mezzi di trasporto sono indispensabili.
  4. Pignoramento immobiliare: qualora il debito sia superiore a 120.000 euro, l’Agente può procedere all’esecuzione immobiliare solo dopo aver iscritto l’ipoteca e sono trascorsi almeno sei mesi senza che il debitore abbia pagato.
  5. Prescrizione e decadenza: durante l’intera fase occorre monitorare i termini di prescrizione (10 anni per tributi, 5 anni per interessi e sanzioni , 5 anni per contributi). In mancanza di atti interruttivi validi, il debito potrebbe essere prescritto.

2.4 Ricorso e sospensione

  1. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria: il ricorso deve contenere i dati dell’atto impugnato, le motivazioni e le prove. Si può chiedere la sospensione dell’esecuzione con istanza motivata (art. 47 D.Lgs. 546/92). Il giudice, se ravvisa il periculum in mora, può sospendere la riscossione .
  2. Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: in caso di pignoramento presso terzi, fermo o ipoteca, si può presentare opposizione davanti al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni per contestare la regolarità dell’atto.
  3. Eccezione di prescrizione/decadenza: la prescrizione può essere eccepita in qualsiasi stato e grado del processo; è quindi possibile sollevare l’eccezione anche in sede di opposizione agli atti esecutivi. Occorre tuttavia documentare l’assenza di atti interruttivi.
  4. Istanza di sospensione amministrativa: la legge n. 208/2015 consente, in alcuni casi, di richiedere direttamente all’Agente della riscossione la sospensione dell’esecuzione quando si è in attesa di un provvedimento di sgravio o di sospensione giudiziale.

2.5 Rateizzazione e piani di rientro

Oltre alla rottamazione, l’Agente della riscossione offre la possibilità di dilazionare i pagamenti fino a 120 rate mensili (10 anni). La legge di bilancio 2025 ha innalzato in alcune ipotesi la soglia per l’accesso alle rateizzazioni semplificate, permettendo di ottenere piani a 10 anni anche per debiti inferiori a 60.000 euro.

La richiesta va presentata online e la prima rata conferisce immediata efficacia: sospende le procedure esecutive e consente di ottenere il DURC. Tuttavia, il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla rateizzazione e la ripresa delle azioni esecutive con ripristino di interessi e sanzioni.

2.6 Trattative con le banche

Molte società di assistenza domiciliare hanno finanziamenti bancari per il capitale circolante o per l’acquisto di attrezzature. In caso di insolvenza, è fondamentale cercare un accordo con l’istituto di credito prima che il debito sia ceduto a società di recupero. Strumenti come la negoziazione assistita (art. 2 D.Lgs. 28/2010) e la mediazione bancaria presso l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) possono facilitare la ristrutturazione del debito.

2.7 Accesso alle procedure concorsuali

Se l’impresa non riesce a far fronte ai debiti, può valutare l’accesso alle procedure concorsuali previste dal Codice della crisi. Le opzioni principali sono:

  1. Concordato minore: riservato alle imprese sotto soglia; consente di proporre ai creditori un piano di pagamento parziale con continuità aziendale o liquidazione dei beni. È necessario il voto favorevole dei creditori che rappresentano almeno il 50% dei debiti.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: consente di raggiungere un accordo con i creditori rappresentanti almeno il 60% del passivo. Può essere omologato dal tribunale e produce effetti anche nei confronti dei creditori dissenzienti.
  3. Liquidazione controllata del sovraindebitato: prevede la vendita dei beni e l’esdebitazione al termine della procedura. È adatta quando non esiste la possibilità di proseguire l’attività.
  4. Composizione negoziata: l’impresa nomina un esperto che aiuta a redigere un piano di risanamento e a negoziare con i creditori. L’art. 2 D.L. 118/2021 stabilisce che l’imprenditore può accedere alla procedura se sussiste una ragionevole prospettiva di risanamento .

L’Avv. Monardo e il suo staff, in qualità di gestori della crisi ed esperti negoziatori, possono assistere nella scelta della procedura più idonea e nella predisposizione dei documenti richiesti (stato patrimoniale, elenco creditori, piano economico).

3. Strategie di difesa e strumenti legali

Difendersi efficacemente da Fisco, INPS e banche richiede una combinazione di competenze giuridiche, contabili e negoziali. Di seguito vengono analizzate le principali strategie, con un focus sul punto di vista del debitore.

3.1 Impugnazione di cartelle e atti esattoriali

Verifica della notifica: il primo passo è controllare che la cartella sia stata notificata validamente. Eventuali vizi (mancanza di relata, indirizzo errato, mancata raccomandata informativa) comportano l’illegittimità dell’atto. Secondo l’art. 60 D.P.R. 600/73, la notifica deve seguire le regole del codice di procedura civile e può avvenire via PEC per le imprese .

Prescrizione e decadenza: la prescrizione decennale dei tributi e quinquennale di sanzioni e interessi , nonché dei contributi INPS, deve essere eccepita in giudizio. Occorre reperire la documentazione che attesti la data dell’ultimo atto interruttivo.

Difetto di motivazione: la cartella deve indicare con chiarezza l’origine del debito; in mancanza di motivazione completa si può chiederne l’annullamento per violazione dell’art. 7 L. 212/2000.

Sproporzione delle sanzioni: talvolta le sanzioni superano il 30% del tributo. In sede contenziosa è possibile chiedere la riduzione per incidenza eccessiva rispetto al fatto.

Errore di persona o di qualificazione: capita che la cartella sia emessa nei confronti di una società cessata o che contenga somme riferibili a periodi successivi alla cessazione. Tali vizi vanno contestati.

3.2 Sospensione delle esecuzioni

Istanza di sospensione in giudizio: presentando il ricorso è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione. Il giudice valuta il fumus boni iuris (presenza di fondati motivi) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile).

Sospensione amministrativa: se si è in attesa di uno sgravio o si è presentato ricorso, si può chiedere la sospensione all’Agente della riscossione ai sensi dell’art. 1, comma 988 della Legge n. 208/2015.

Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni: una volta presentata la domanda di rottamazione o rateizzazione, l’Agente non può procedere al pignoramento dei crediti vantati nei confronti della PA.

3.3 Rottamazioni e rateizzazioni

Il confronto tra rottamazione-quater, rottamazione-quinquies e rateizzazione ordinaria è fondamentale.

StrumentoCarichi ammessiBeneficiTermine di adesione
Rottamazione-quater (L. 197/2022)Ruoli consegnati dall’1.1.2000 al 30.6.2022, imposte e contributi INPS/INAIL, carichi di precedenti rottamazioniStralcio integrale di sanzioni, interessi e aggi; pagamento in 18 rate (5 anni) con interesse 2%Domanda entro 30.4.2023; prima rata 31.7.2023
Rottamazione-quinquies (L. 199/2025)Carichi consegnati dall’1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti da dichiarazioni e controlli automatizzatiStralcio sanzioni, interessi e aggi; pagamento fino a 54 rate (9 anni) con interessi al 3%Domanda entro 30.4.2026; prima rata 31.7.2026
Rateizzazione ordinariaTutti i ruoli affidati; importi fino a 120 rateNessun condono su sanzioni e interessi; sospensione delle procedure esecutive dalla prima rataPresentabile in qualsiasi momento prima dell’esecuzione; decadenza dopo 5 rate non pagate

Quando conviene aderire? Se il debito è composto prevalentemente da sanzioni e interessi, la rottamazione consente un forte risparmio. In caso di capitale elevato con interessi modesti, la rateizzazione ordinaria può essere più sostenibile. La rottamazione-quinquies è vantaggiosa perché consente fino a 9 anni di rate e un interesse ridotto al 3%. Tuttavia richiede la rinuncia ai contenziosi pendenti e non tollera ritardi.

3.4 Richiesta di definizione agevolata degli avvisi bonari

Le comunicazioni di irregolarità per gli anni 2019-2021 possono essere definite con sanzione al 3% , pagando in un massimo di 20 rate . Le società devono monitorare le comunicazioni ricevute e presentare la richiesta entro 30 giorni. In caso di contabilità complessa, è consigliabile farsi assistere da un commercialista per calcolare l’effettivo risparmio.

3.5 Transazione fiscale e accordi con i creditori

Accordo di transazione fiscale (art. 182-ter L.F. / art. 63 C.C.I.I.): nell’ambito del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione, l’impresa può proporre all’Erario e all’INPS il pagamento parziale dei tributi e dei contributi. È richiesta una relazione asseverata che dimostri che l’alternativa (liquidazione giudiziale) sarebbe meno conveniente per il Fisco. L’approvazione del giudice determina l’efficacia erga omnes.

Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 C.C.I.I.): permette di raggiungere un accordo con i creditori rappresentanti almeno il 60% del passivo; l’omologazione estende gli effetti ai creditori dissenzienti. Per le imprese di assistenza domiciliare, questo strumento è utile quando i debiti bancari sono consistenti ma esiste la possibilità di generare flussi di cassa sufficienti a soddisfare i creditori in parte.

Saldo e stralcio extragiudiziale: con le banche o con i fornitori è possibile negoziare un saldo e stralcio, cioè il pagamento immediato di una percentuale del debito a fronte della rinuncia al residuo. Tale soluzione è efficace quando l’azienda dispone di liquidità (anche tramite finanziamenti terzi) e il creditore preferisce un incasso rapido.

3.6 Composizione negoziata della crisi

L’accesso alla composizione negoziata, introdotta dal D.L. 118/2021, richiede la predisposizione di un test pratico (check‑list e indicatori) e di un piano di risanamento. L’imprenditore presenta domanda tramite la piattaforma nazionale e viene nominato un esperto indipendente. Il procedimento consente di chiedere misure protettive e cautelari e, in caso di accordo con i creditori, può sfociare in un concordato semplificato. L’esperto verifica la fattibilità e redige una relazione finale. Nel settore dell’assistenza domiciliare, la composizione negoziata può permettere di rinegoziare i contratti con le banche, i fornitori di materiali sanitari e le cooperative di lavoro, salvaguardando i servizi agli utenti.

3.7 Procedure di sovraindebitamento

Per le imprese sotto soglia (ricavi inferiori a 200.000 euro e debiti sotto i 500.000 euro) e per gli imprenditori agricoli, la Legge 3/2012 e il Codice della crisi prevedono procedure dedicate:

  • Concordato minore: consente al debitore di proporre un piano di rimborso parziale con durata massima di 3 anni (prorogabile a 4 per cessioni immobiliari). Richiede l’approvazione dei creditori titolari di almeno il 50% dei debiti.
  • Ristrutturazione dei debiti del consumatore: destinata solo alle persone fisiche non esercenti attività imprenditoriali; consente un piano senza voto dei creditori. Può essere applicata ai soci amministratori che abbiano prestato garanzie personali per l’azienda.
  • Liquidazione controllata: prevede la liquidazione del patrimonio del debitore e l’esdebitazione alla fine della procedura .
  • Esdebitazione del debitore incapiente: riservata a chi non possiede beni né redditi; cancella i debiti residui dopo quattro anni di controllo patrimoniale .

3.8 Errori comuni da evitare

  1. Ignorare le notifiche: molte aziende trascurano gli avvisi bonari o le intimazioni di pagamento. Questo comportamento impedisce di aderire alle definizioni agevolate e porta all’iscrizione a ruolo. È essenziale aprire la posta e la PEC e monitorare il cassetto fiscale.
  2. Pagare senza verificare: pagare immediatamente una cartella può sembrare la soluzione più rapida, ma potrebbe trattarsi di un atto prescritto o illegittimo. È sempre consigliabile far analizzare l’atto da un professionista.
  3. Presentare ricorso fuori termine: i termini sono perentori (60 giorni per cartelle, 40 giorni per avvisi di addebito). È bene calendarizzare le scadenze e conferire mandato all’avvocato con anticipo.
  4. Accontentarsi della rateizzazione più breve: a volte l’imprenditore sceglie una rateizzazione breve per ridurre interessi ma non considera la sostenibilità. Una rata troppo alta può portare alla decadenza. Meglio optare per un piano più lungo e accantonare eventuali eccedenze per pagare anticipatamente.
  5. Non documentare la propria situazione: per accedere alle procedure di crisi o alle transazioni fiscali è necessario predisporre bilanci aggiornati, elenco creditori, business plan e attestazioni. La mancanza di dati contabili può precludere le soluzioni giuridiche.
  6. Confondere il piano del consumatore con l’accordo di ristrutturazione: le procedure hanno requisiti e effetti diversi. È opportuno chiedere il parere di un esperto per scegliere la procedura corretta.

4. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’impatto delle varie soluzioni, proponiamo alcune simulazioni ipotetiche. Le cifre sono puramente illustrative.

4.1 Cartella di pagamento da 50.000 euro

Una società di assistenza domiciliare riceve una cartella di pagamento per IVA e IRES non versate relative al 2020. L’importo è così composto: capitale 30.000 euro, sanzioni 10.000 euro, interessi 5.000 euro, aggi e spese 5.000 euro.

VoceImporto
Capitale30.000 €
Sanzioni10.000 €
Interessi di mora5.000 €
Aggi e spese5.000 €
Totale50.000 €

4.1.1 Rateizzazione ordinaria

Se l’azienda chiede la rateizzazione ordinaria in 72 rate (6 anni), la rata mensile sarà circa 694 € (calcolata su 50.000 € / 72), a cui si somma l’interesse annuo al tasso legale (indicativamente 3,5%). Il costo totale supererà i 50.000 €. L’azienda otterrà il DURC e sospenderà le azioni esecutive, ma non risparmierà su sanzioni e interessi.

4.1.2 Rottamazione-quinquies

Con la rottamazione-quinquies, la società pagherà solo capitale e costi di notifica (supponiamo 500 €), quindi 30.500 €. Potrà scegliere fino a 54 rate bimestrali; con 30.500 € su 54 rate, ogni rata bimestrale sarà circa 565 € più l’interesse del 3%. Il debito totale si riduce del 39%. Tuttavia deve rinunciare all’eventuale ricorso e pagare puntualmente le rate.

4.1.3 Piano di rientro personalizzato

Alternativamente, l’azienda può negoziare un piano di rientro con l’Agente dividendo il debito in 120 rate (10 anni). La rata sarà più contenuta (circa 417 € al mese) ma non vi è condono; l’importo totale resta 50.000 € più interessi. Questa opzione è consigliabile se l’azienda non ha liquidità iniziale e non può rinunciare a un contenzioso.

4.2 Debito contributivo da 20.000 euro

Supponiamo che l’INPS notifichi un avviso di addebito per contributi non versati del 2020. Il capitale è 15.000 €, le sanzioni 3.000 €, gli interessi 2.000 €.

  • Prescrizione: se l’avviso arriva a metà 2026 e non risulta alcun atto interruttivo, l’azienda può eccepire la prescrizione quinquennale dei contributi, ottenendo l’annullamento del debito.
  • Rottamazione-quinquies: se la prescrizione è interrotta, l’azienda può aderire alla rottamazione-quinquies pagando solo il capitale (15.000 €) con interesse al 3%.
  • Piano del consumatore/accordo di ristrutturazione: qualora l’azienda sia sotto soglia o il socio amministratore sia personalmente esposto, si può presentare un piano del consumatore che preveda il pagamento del 40% del debito in 4 anni, con esdebitazione del residuo.

4.3 Finanziamento bancario da 100.000 euro

L’azienda ha un mutuo ipotecario con la banca. A causa dei mancati incassi dalla Pubblica Amministrazione non riesce più a pagare le rate.

  • Rinegoziazione: si può richiedere la sospensione delle rate per 12 mesi e la rinegoziazione allungando la durata del finanziamento. È consigliabile presentare un business plan che dimostri la sostenibilità.
  • Concordato minore con transazione fiscale: se i debiti fiscali superano 200.000 euro e la crisi è irreversibile, si può attivare un concordato minore proponendo ai creditori il pagamento del 60% dei debiti bancari e del 30% dei debiti tributari. La banca, se ritiene conveniente l’accordo rispetto all’esecuzione immobiliare, potrebbe accettare.
  • Composizione negoziata: tramite l’esperto negoziatore, l’azienda può chiedere alla banca di concedere finanza ponte per garantire la continuità dei servizi di assistenza. L’esperto valuta la ragionevolezza del piano e formula raccomandazioni.

4.4 Procedura di sovraindebitamento

Una cooperativa di assistenza domiciliare, con ricavi annui di 180.000 € e debiti complessivi di 350.000 € (tributi, INPS e banche), può accedere al concordato minore. Presenta un piano che prevede il pagamento del 35% ai creditori chirografari (ribaltati su 7 anni), la cessione di un immobile non indispensabile e la continuità dell’attività. I creditori rappresentanti il 60% approvano; il tribunale omologa l’accordo. L’azienda continua l’attività e, al termine del piano, ottiene l’esdebitazione del residuo.

5. Domande frequenti (FAQ)

1. Quanto tempo ho per impugnare una cartella esattoriale?

Entro 60 giorni dalla notifica bisogna proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. Il termine è perentorio; se scade, la cartella diventa definitiva.

2. L’INPS può richiedere contributi dopo cinque anni?

In generale no: l’art. 3 della legge n. 335/1995 stabilisce che i contributi si prescrivono in cinque anni. Solo se il lavoratore presenta una denuncia entro cinque anni il termine raddoppia a dieci anni.

3. La notifica via PEC è valida per le imprese?

Sì. L’art. 60 D.P.R. 600/73 prevede che gli avvisi e le cartelle possono essere notificati via PEC alle imprese iscritte nel registro, con pieno valore legale .

4. Posso aderire alla rottamazione-quinquies se ho contenziosi in corso?

Sì, ma devi rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi rottamati . La domanda di rottamazione sospende i processi, che saranno definiti con la prima rata.

5. Quali carichi rientrano nella rottamazione-quinquies?

Rientrano i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da omessi versamenti risultanti da dichiarazioni o da controlli automatizzati; sono inclusi i contributi INPS dichiarati e non pagati .

6. Quali carichi sono esclusi dalla rottamazione-quinquies?

Sono esclusi i carichi da accertamenti esecutivi, gli avvisi di recupero crediti d’imposta, le sanzioni penali e le somme dovute per violazioni del Codice della strada .

7. Qual è la differenza tra rottamazione-quater e rottamazione-quinquies?

La rottamazione-quater (2023) riguarda i carichi affidati fino al 30 giugno 2022 e prevede rate fino a cinque anni con interesse al 2% . La rottamazione-quinquies (2026) si estende ai carichi fino al 31 dicembre 2023 e consente fino a nove anni di rate con interesse al 3% .

8. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione-quinquies?

Il mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla rottamazione e il ripristino di sanzioni e interessi .

9. Posso pagare solo una parte della cartella in rottamazione?

Sì, il contribuente può scegliere quali cartelle o accertamenti definire , ma deve pagare integralmente ciascun carico scelto.

10. Qual è il vantaggio di presentare ricorso anziché aderire alla rottamazione?

Il ricorso consente di contestare la legittimità della pretesa e ottenere l’annullamento totale se l’atto è viziato. Tuttavia, comporta tempi e costi; la rottamazione offre un immediato abbattimento di sanzioni e interessi.

11. Come verifico se un debito è prescritto?

È necessario richiedere l’estratto di ruolo all’Agente della riscossione e controllare la data dell’ultimo atto notificato. Se sono trascorsi più di 10 anni (o 5 per sanzioni e interessi) senza atti interruttivi, si può eccepire la prescrizione .

12. Cosa fare se ricevo un pignoramento presso terzi?

Verifica se la cartella sottostante è stata notificata validamente. Puoi presentare opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni e chiedere la sospensione. Se hai presentato una domanda di rottamazione o rateizzazione, la procedura dovrebbe essere sospesa.

13. La composizione negoziata blocca i pignoramenti?

Sì, la composizione negoziata consente di richiedere al tribunale misure protettive e cautelari che sospendono le azioni esecutive per tutta la durata delle trattative. Tuttavia occorre dimostrare di avere prospettive di risanamento .

14. I soci e gli amministratori rispondono dei debiti aziendali?

Dipende dalla forma giuridica. Nelle società di capitali (srl, spa) i soci rispondono solo nei limiti delle quote, salvo garanzie personali. Tuttavia gli amministratori possono essere responsabili per omesso versamento di ritenute e IVA (art. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/2000) e per gestione irregolare. Nelle società di persone e nelle cooperative, i soci possono essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio.

15. È possibile annullare le ipoteche iscritte dall’Agente della riscossione?

Se l’iscrizione è avvenuta senza il preavviso di 30 giorni o per debiti inferiori a 20.000 euro, è illegittima e può essere annullata in giudizio. Inoltre, con la rottamazione o la rateizzazione, è possibile chiedere la sospensione dell’ipoteca.

16. Come funziona la liquidazione controllata del sovraindebitato?

Il debitore mette a disposizione tutti i beni per soddisfare i creditori; un liquidatore nominato dal tribunale provvede alla vendita. Al termine, se il debitore ha collaborato lealmente, ottiene l’esdebitazione anche se i creditori non sono stati soddisfatti totalmente .

17. Quali documenti servono per la composizione negoziata?

È necessario predisporre un bilancio aggiornato, elenco completo dei creditori, stato patrimoniale, elenco dei beni, business plan con proiezioni finanziarie e proposta di risanamento. La piattaforma telematica fornisce una lista di controllo .

18. Le cooperative di assistenza domiciliare possono accedere alla Legge 3/2012?

Sì, se rientrano nella definizione di “imprenditore sotto soglia” (attivo annuo < 300.000 €, ricavi < 200.000 €, debiti < 500.000 €) . In caso contrario, devono utilizzare gli strumenti previsti dal Codice della crisi d’impresa.

19. Esiste una procedura per sospendere il fermo amministrativo di un veicolo utilizzato per l’assistenza?

In presenza di un fermo, si può presentare istanza di sospensione all’Agente della riscossione se il veicolo è strumentale all’attività. La sospensione è automatica con la rottamazione (dopo il pagamento della prima rata) o con la rateizzazione .

20. Cosa accade se l’azienda è in liquidazione volontaria?

Le cartelle notificate dopo l’apertura della liquidazione devono essere inserite nel bilancio finale e pagate secondo l’ordine dei privilegi. La società può comunque aderire alle definizioni agevolate. I soci rispondono nei limiti delle somme ricevute in sede di liquidazione.

Conclusione

Le società di assistenza domiciliare si trovano spesso a fronteggiare debiti derivanti da ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione, errori nella gestione contributiva o contratti bancari onerosi. Il quadro normativo è in continua evoluzione: la prescrizione quinquennale dei contributi INPS, la rottamazione-quater del 2023 , la rottamazione-quinquies del 2026 e le procedure di sovraindebitamento e di composizione negoziata offrono strumenti concreti per ridurre o ristrutturare l’esposizione debitoria. Tuttavia, tali opportunità hanno scadenze e requisiti stringenti.

Agire tempestivamente è fondamentale: una notifica non impugnata si trasforma in un credito esigibile e può sfociare in pignoramenti presso terzi . È quindi consigliabile affidarsi a professionisti specializzati che sappiano analizzare gli atti, valutare la convenienza delle definizioni agevolate, gestire ricorsi e trattative con Fisco, INPS e banche e, se necessario, accompagnare l’azienda nella composizione negoziata o nelle procedure di sovraindebitamento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti rappresentano un punto di riferimento nazionale. In qualità di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa , l’avv. Monardo può fornirti un’assistenza completa: dall’analisi del singolo atto, al ricorso dinanzi alle Corti di giustizia tributaria, alla negoziazione con l’Agente della riscossione e le banche, fino alla predisposizione di piani del consumatore o concordati minori.

📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive, bloccando pignoramenti, ipoteche, fermi o altre azioni esecutive. Non aspettare che i debiti compromettano la tua attività di assistenza domiciliare: informati sulle soluzioni disponibili e agisci oggi stesso.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!