Come Proporre Un Saldo E Stralcio Alla Finanziaria Se Hai Divorziato E Sei Al Verde

Il divorzio chiude un matrimonio, ma quasi mai chiude i debiti. Il prestito per l’auto, il finanziamento per i mobili della casa, la carta revolving usata per arrivare a fine mese negli anni difficili: la finanziaria continua a chiedere, e lo fa proprio nel momento in cui il tuo reddito si è dimezzato, devi pagare un affitto da solo o vivi di un assegno. La domanda che ti fai è una sola: posso chiudere tutto pagando una parte?

La risposta onesta è che non esiste una sola risposta: dipende da chi sei in quel contratto e da chi sei dopo il divorzio. Due persone con lo stesso debito di 18.740 euro possono trovarsi in posizioni opposte. Se hai firmato da solo e sei dipendente, la finanziaria può prenderti un quinto dello stipendio e la tua trattativa parte da lì. Se avete firmato insieme, il tuo saldo e stralcio può liberare anche l’ex, oppure lasciarlo esposto, a seconda di una sola frase dell’accordo. Se hai fatto da garante, un accordo chiuso dall’ex può cancellare la tua garanzia. Se il prestito lo ha firmato solo l’ex ma eravate in comunione legale, potresti rispondere tu per la metà senza saperlo. E se vivi con una pensione minima, la finanziaria sa di poterti prendere pochissimo: ed è proprio questa la tua forza.

In questa guida trovi prima le regole che valgono per tutti, poi cinque sezioni dedicate: chi ha firmato da solo e paga l’assegno all’ex; chi ha firmato insieme all’ex; chi ha fatto da garante; chi non ha firmato ma era in comunione legale; chi è rimasto senza reddito o vive di assegno o pensione minima.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si trova esattamente all’incrocio di due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Da un lato il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, che serve a leggere il contratto di finanziamento, verificare chi è davvero il creditore dopo le cessioni e negoziare con cognizione di causa. Dall’altro la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC, che diventa decisiva quando la finanziaria rifiuta ogni accordo e l’unica strada rimasta è una procedura di sovraindebitamento.

📩 Hai una proposta da fare o una lettera della finanziaria sul tavolo? Scrivici adesso: tutti i riferimenti dello studio li trovi in fondo a questa guida.


Le regole che valgono per tutti, prima di guardare il tuo profilo

Prima di entrare nella tua situazione specifica, ci sono alcuni principi che valgono per chiunque stia pensando a un saldo e stralcio dopo un divorzio. Le sezioni dedicate ai singoli profili rimanderanno spesso a questa parte: vale la pena leggerla con calma.

Che cos’è giuridicamente un saldo e stralcio. Nel linguaggio comune è “pago meno e chiudo”. Nel linguaggio del codice civile è quasi sempre una transazione (art. 1965 c.c.): un contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, chiudono una lite in corso o prevengono una lite futura. Il debitore rinuncia a contestare il credito o si impegna a pagare subito o a rate una somma; il creditore rinuncia alla differenza. In alcuni casi l’accordo si presenta invece come una remissione parziale del debito (artt. 1236 ss. c.c.). La distinzione non è accademica: dalle parole usate dipendono gli effetti sui coobbligati e sui garanti, come vedrai nei profili 2 e 3.

La finanziaria non è obbligata ad accettare. Non esiste un diritto al saldo e stralcio. Esiste però una convenienza economica, ed è su quella che si costruisce la proposta. Il creditore confronta ciò che gli offri con ciò che potrebbe ottenere agendo in via esecutiva, al netto di tempi, costi e rischio di non incassare nulla. Più il tuo patrimonio aggredibile è modesto, più la tua proposta diventa razionale per chi la riceve.

Gli accordi di divorzio non vincolano la finanziaria. È l’errore più diffuso. Se nella sentenza o negli accordi di divorzio è scritto che “il prestito dell’auto lo paga il marito”, quella clausola vale tra voi due, ma non tocca il creditore, che è rimasto estraneo: il contratto produce effetti solo tra le parti (art. 1372 c.c.). Chi ha firmato il finanziamento resta obbligato verso la finanziaria qualunque cosa abbia deciso il giudice della famiglia sul riparto interno. Quell’accordo ti servirà semmai per rivalerti sull’ex, non per difenderti dal creditore.

Il creditore spesso non è più la finanziaria. Molti crediti in sofferenza vengono ceduti in blocco a società specializzate e gestiti da servicer (art. 58 TUB e legge 130/1999). Chi ti scrive può essere un soggetto che non conosci. Questo ha due conseguenze. La prima: chi acquista pacchetti di crediti deteriorati li paga di norma a una frazione del loro valore nominale, e ha quindi spazio per accettare proposte ridotte. La seconda: se contesti la titolarità, chi agisce deve provare che proprio il tuo credito rientra nella cessione, e la Cassazione ha ripetuto più volte che il solo avviso in Gazzetta Ufficiale, se generico, non basta (Cass. civ., Sez. III, 6 febbraio 2024, n. 3405; Cass. ord. n. 10392/2026).

Quanto possono prenderti, in generale. I limiti vigenti nel 2026, per i crediti di una finanziaria (quindi crediti ordinari, non alimentari), sono questi:

  • sullo stipendio e sulle indennità di lavoro: un quinto del netto (art. 545, comma 4, c.p.c.);
  • sulla pensione: è intoccabile una quota pari al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro; con l’assegno sociale 2026 a 546,24 euro mensili, la soglia protetta è di 1.092,48 euro e sulla parte eccedente si applica il limite del quinto (art. 545, comma 7, c.p.c.);
  • sulle somme già accreditate sul conto a titolo di stipendio o pensione prima del pignoramento: sono pignorabili solo per la parte che supera il triplo dell’assegno sociale, cioè 1.638,72 euro (art. 545, comma 8, c.p.c.);
  • se concorrono crediti alimentari (ad esempio il mantenimento dei figli) e crediti ordinari, il totale trattenuto non può superare la metà dello stipendio (art. 545, comma 5, c.p.c.).

La transazione può essere “conservativa” o “novativa”. Nella maggior parte degli accordi di saldo e stralcio proposti dalle finanziarie c’è una clausola che dice, in sostanza: se salti una rata, l’accordo si risolve e torno a chiederti tutto, detratto quanto hai pagato. È una transazione conservativa: il vecchio debito non muore, resta in attesa. La Cassazione ha chiarito che, in questi casi, se l’accordo viene meno riprendono vigore le pattuizioni originarie; la transazione novativa, invece, sostituisce il rapporto e non si risolve per inadempimento salvo patto espresso (Cass. civ., Sez. III, ord. 8 gennaio 2024, n. 645; sui criteri per distinguere le due figure, Cass. civ., Sez. II, ord. 7 gennaio 2025, n. 210). Per chi è al verde e propone un pagamento rateale, questa è forse la clausola più importante di tutto l’accordo.

La forma della proposta conta. Una proposta scritta con leggerezza (“riconosco di dovere 18.740 euro ma posso pagarne 5.000”) può essere letta come riconoscimento del debito (art. 2944 c.c.), che interrompe la prescrizione e rafforza la posizione del creditore. Per questo le proposte serie si formulano “a scopo meramente transattivo e senza alcun riconoscimento”, si inviano per PEC o raccomandata e non si paga nulla prima di aver ricevuto l’accettazione scritta, con l’indicazione precisa della somma, delle scadenze, dell’effetto liberatorio e dell’impegno ad aggiornare le banche dati creditizie.

Le banche dati non si “puliscono” con il saldo e stralcio. Una chiusura transattiva viene di norma registrata nei sistemi di informazione creditizia e, se l’esposizione supera le soglie, nella Centrale Rischi della Banca d’Italia, come estinzione con perdita per il creditore. Non è una cancellazione della storia: è la fine del debito. Per chi è al verde dopo un divorzio, di solito conta molto di più la seconda cosa, ma è bene saperlo prima.

Quando il saldo e stralcio non basta. Se la finanziaria non accetta, o se i debiti sono tanti e il reddito non regge nemmeno una proposta ridotta, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII) offre al consumatore la ristrutturazione dei debiti (artt. 67 ss.), la liquidazione controllata (artt. 268 ss.) e, per chi non ha nulla da offrire, l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283). Sono strumenti che vedrai soprattutto nel profilo 5, ma che possono diventare la leva negoziale di tutti i profili: una finanziaria che sa che il debitore può accedere a una procedura con falcidia del credito è molto più disponibile a trattare.


Profilo 1 — Hai firmato tu il finanziamento e ora versi l’assegno all’ex

La tua situazione

Il prestito è a tuo nome. Magari lo avevi chiesto per l’auto di famiglia o per coprire spese straordinarie, e fino alla separazione le rate si pagavano con due stipendi o con un solo stipendio pieno. Oggi paghi l’assegno di mantenimento per l’ex o per i figli, forse un affitto, e con quello che resta le rate non stanno più in piedi. Hai già saltato qualche pagamento, sono arrivate le prime lettere, poi la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine: la finanziaria ora chiede tutto il residuo in un’unica soluzione.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei l’unico debitore e hai un reddito da lavoro. Questo significa che la finanziaria, una volta ottenuto un titolo esecutivo (di solito un decreto ingiuntivo), può pignorare lo stipendio presso il datore di lavoro nei limiti del quinto. Il tuo stipendio è insieme la tua debolezza e il perimetro della trattativa: la finanziaria sa quanto potrebbe prenderti, e tu devi sapere quanto vale per lei ottenerlo senza passare dal tribunale.

La regola più importante per te è che l’assegno che versi all’ex non riduce automaticamente la quota pignorabile del tuo stipendio. Se l’assegno lo paghi tu direttamente, con un bonifico, per il giudice dell’esecuzione è una spesa che sostieni dopo aver incassato lo stipendio, non un vincolo sul credito di lavoro. In un recente provvedimento il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Crotone ha escluso proprio che l’assegno di mantenimento, in assenza di un ordine di pagamento diretto al datore di lavoro, possa essere sommato alla trattenuta del pignoramento ai fini del limite della metà (Trib. Crotone, procedura R.G.E. n. 272/2025, commentata a dicembre 2025).

Diverso è il caso in cui il giudice della famiglia abbia disposto il pagamento diretto dell’assegno da parte del datore di lavoro (art. 473-bis.37 c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia) o in cui l’ex abbia avviato un pignoramento per il mantenimento. Allora l’assegno incide sul credito di lavoro prima che tu lo riceva, e scatta il limite complessivo della metà dello stipendio previsto dall’art. 545, comma 5, c.p.c.: la finanziaria potrebbe trovarsi con una quota ridotta.

I numeri

Poniamo un netto mensile di 1.690 euro e un debito residuo di 18.740 euro.

  • Quota pignorabile dalla finanziaria: 1.690 ÷ 5 = 338 euro al mese.
  • Tempo teorico per recuperare l’intero importo solo con il quinto: circa 55 mesi, senza contare interessi, spese legali e tempi della procedura.
  • Se l’assegno di 420 euro è pagato da te con bonifico: la finanziaria trattiene comunque 338 euro, e a te restano 1.352 euro da cui togliere l’assegno. Vivi con 932 euro.
  • Se invece l’assegno per i figli è stato posto a carico diretto del datore di lavoro per 560 euro: metà dello stipendio è 845 euro; 560 + 338 = 898 euro supererebbe il tetto, quindi la quota della finanziaria scende a 285 euro (845 − 560).

Questi calcoli ti servono per scrivere la proposta: una finanziaria che, nel migliore dei casi, incasserebbe 338 euro al mese per quasi cinque anni, dopo aver speso per ottenere il titolo e avviare il pignoramento, e con il rischio concreto che tu perda il lavoro o cambi datore, ha buone ragioni per valutare un accordo più breve.

I rischi specifici

Il rischio principale, per chi è nella tua posizione, è pagare “a sentimento” piccole somme senza accordo scritto. Molti debitori divorziati, per senso di responsabilità, versano 50 o 100 euro quando possono. Quei pagamenti non chiudono niente, valgono come riconoscimento del debito e interrompono la prescrizione, e lasciano intatto il diritto della finanziaria di chiedere il residuo con interessi di mora.

Un secondo rischio è sottovalutare la cessione del quinto. Se accanto al prestito personale hai una cessione del quinto, quella non è un pignoramento: è una trattenuta contrattuale, e occupa già una parte del tuo stipendio. Un eventuale pignoramento si aggiunge, entro i limiti di legge. Nella proposta di saldo e stralcio devi mostrare alla finanziaria il quadro completo delle trattenute, perché è quel quadro che rende credibile la tua offerta.

Terzo rischio: firmare un accordo rateale che non potrai rispettare. Se la transazione è conservativa e salti la sesta rata su ventidue, il debito originario torna in vita, dedotto quanto pagato. Meglio una proposta più bassa e sostenibile che una più alta e fragile.

Le mosse giuste

  1. Ricostruisci il tuo “reddito disponibile reale”. Busta paga, assegno all’ex, affitto, spese per i figli. È la base documentale della proposta: la finanziaria deve vedere che non stai nascondendo capacità.
  2. Chiedi il conteggio analitico del debito e il piano di ammortamento, e fai verificare TAEG, interessi di mora, eventuali polizze accessorie e commissioni. Un credito ricalcolato al ribasso è un punto di partenza più basso.
  3. Verifica chi è il creditore attuale. Se ti scrive un servicer, chiedi la documentazione della cessione e della sua legittimazione.
  4. Formula una proposta in due varianti: una somma unica (anche reperita con l’aiuto di un familiare, perché il pagamento può essere eseguito da un terzo, art. 1180 c.c.) e una rateale breve, con la richiesta espressa che l’accordo abbia natura novativa o, almeno, che in caso di ritardo sia previsto un termine di tolleranza prima della risoluzione.
  5. Valuta subito se l’assegno all’ex è ancora congruo. Se il tuo reddito è peggiorato in modo stabile, la strada per ridurlo è un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio (art. 9 L. 898/1970): non una sospensione unilaterale dei pagamenti, che ti esporrebbe a conseguenze ben più gravi.

Come impostare la tua proposta

Per chi è nella tua posizione, la lettera alla finanziaria deve raccontare in poche righe una storia verificabile: prima del divorzio il reddito familiare sosteneva la rata, dopo il divorzio non più. Allega la sentenza o l’accordo di divorzio con l’importo dell’assegno, le ultime tre buste paga, il contratto di locazione se paghi un affitto, e un prospetto delle spese essenziali. Poi presenta i numeri dal punto di vista del creditore: la quota pignorabile, i tempi che servirebbero per recuperare il credito con il quinto, i costi del decreto ingiuntivo e della procedura esecutiva, il rischio legato alla stabilità del tuo impiego.

Solo a quel punto arriva l’offerta, con due alternative: una somma unica più bassa, se hai la possibilità di reperirla anche grazie a un familiare, e un piano rateale breve, idealmente non oltre i due anni. Chiedi espressamente che l’accordo abbia natura novativa, o almeno che preveda un termine di tolleranza prima della risoluzione. Chiedi infine che, a pagamento completato, la finanziaria rilasci quietanza liberatoria e aggiorni le segnalazioni. Una proposta costruita così non chiede un favore: dimostra al creditore che accettare conviene anche a lui.

Giurisprudenza dedicata

Oltre al provvedimento di Crotone sull’assegno pagato con bonifico, per te conta la distinzione tra transazione conservativa e novativa chiarita da Cass. n. 645/2024: in caso di inadempimento dell’accordo rateale, è quella distinzione a stabilire se la finanziaria può tornare a chiederti l’intero.


Profilo 2 — Il finanziamento lo avete firmato insieme, tu e l’ex

La tua situazione

Il contratto porta due firme, la tua e quella dell’ex: cointestatari del prestito. Durante il matrimonio sembrava una formalità, oggi è il nodo più difficile. Magari l’ex ha smesso di pagare la sua parte, oppure siete d’accordo nel voler chiudere ma avete possibilità economiche diverse. Oppure, peggio ancora, non vi parlate e la finanziaria scrive a entrambi.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la regola base è la solidarietà passiva (art. 1292 c.c.): la finanziaria può chiedere l’intero debito a te, all’ex o a entrambi. Non importa che nel divorzio abbiate stabilito che ognuno paga metà: verso il creditore rispondete ciascuno per il tutto. Nei rapporti interni, invece, il debito si divide di regola in parti uguali (art. 1298 c.c.) e chi paga più della sua parte può chiedere all’altro la differenza (art. 1299 c.c.).

La regola più importante per te riguarda l’oggetto del saldo e stralcio: la tua transazione può riguardare l’intero debito oppure solo la tua quota, e gli effetti sono opposti. L’art. 1304 c.c. stabilisce che la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non ha effetto verso gli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare. La Cassazione ha precisato che questa possibilità di “profittare” esiste solo quando la transazione riguarda l’intero debito; se invece riguarda la sola quota del debitore che transige, il vincolo di solidarietà si scioglie e l’accordo resta limitato a lui (Cass. civ., Sez. III, ord. 25 gennaio 2024, n. 2426; Cass. civ. n. 25170/2024).

Due precisazioni rendono il quadro ancora più concreto. Se la transazione riguarda l’intero debito, le clausole inserite dalla finanziaria non possono togliere all’altro condebitore il diritto di profittarne (Cass. civ., Sezioni Unite, 30 dicembre 2011, n. 30174). E una transazione sull’intero debito solidale lo estingue nei limiti della solidarietà, a favore anche del condebitore che vi aderisce (Cass. civ., Sez. II, ord. 14 febbraio 2025, n. 3818). Il principio è stato applicato espressamente anche a una transazione tra un ente finanziario e uno dei condebitori (Cass. civ. n. 19997/2025).

Attenzione anche alla remissione: se l’accordo è costruito come rinuncia del creditore a una parte del credito nei tuoi confronti, l’art. 1301 c.c. prevede che liberi anche l’altro debitore, salvo che la finanziaria si sia riservata il diritto verso di lui; in quel caso potrà chiedergli il credito solo detratta la tua parte. Le finanziarie inseriscono quasi sempre questa riserva.

I numeri

Debito residuo 18.740 euro, due cointestatari, quota interna presunta 9.370 euro ciascuno.

  • Se tu transigi sulla sola tua quota e paghi 4.100 euro (meno della quota ideale): secondo i principi espressi dalla Cassazione (tra le altre Cass. civ., Sez. III, 20 ottobre 2014, n. 22231), il debito residuo dell’ex si riduce della tua intera quota, e l’ex resta esposto per 9.370 euro. Tu sei fuori.
  • Se paghi 10.200 euro sulla sola tua quota (più della quota ideale): il residuo a carico dell’ex si riduce di quanto hai versato, e resta di 8.540 euro.
  • Se paghi 5.600 euro “a saldo e stralcio dell’intero credito” e l’ex dichiara di volerne profittare: entrambi siete liberati. Nei rapporti interni potrai chiedere all’ex la metà di quanto hai pagato, cioè 2.800 euro.

I rischi specifici

Il rischio principale è firmare un accordo “sulla tua posizione” pensando di chiudere per entrambi, o viceversa. Se il testo della finanziaria parla di “definizione della posizione del sig. X” senza chiarire se riguarda l’intero credito, la partita si sposta sull’interpretazione del contratto: la Cassazione ha stabilito che la volontà delle parti su questo punto va ricostruita secondo le regole di interpretazione dei contratti (Cass. n. 25170/2024). È esattamente il tipo di incertezza che, dopo un divorzio conflittuale, diventa causa.

Secondo rischio: pagare l’intera somma transattiva senza coordinarti con l’ex, per poi scoprire che l’ex non dichiara di voler profittare o che la finanziaria gli chiede il residuo. Terzo: dimenticare che il tuo diritto di regresso verso l’ex esiste solo se hai pagato più della tua parte, e che recuperare dall’ex, se anche lui è al verde, può essere difficile quanto recuperare dal debitore più insolvente.

Le mosse giuste

  1. Decidi prima cosa vuoi chiudere: solo la tua posizione (se l’ex non collabora) o l’intero debito (se volete uscirne entrambi).
  2. Fai scrivere nell’accordo la formula esatta: “a saldo e stralcio dell’intero credito derivante dal contratto n. …, con effetto liberatorio per tutti i coobbligati” oppure “a definizione della sola quota del sottoscritto, con scioglimento del vincolo di solidarietà nei suoi confronti”.
  3. Se chiudete l’intero debito, fai firmare all’ex una dichiarazione di voler profittare della transazione e, se possibile, un accordo interno su chi versa cosa.
  4. Documenta i pagamenti separatamente, per poter esercitare il regresso.
  5. Fatti assistere nel coordinamento tra i due fronti, quello con la finanziaria e quello con l’ex. È il terreno su cui lo Studio Monardo lavora con lo staff multidisciplinare coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento: stessa strategia verso il creditore e verso l’ex, senza che un accordo danneggi l’altro.

Come impostare la tua proposta

Qui la lettera ha un contenuto in più rispetto agli altri profili: deve dire con precisione che cosa vuoi chiudere. Se tu e l’ex siete d’accordo, la proposta può essere congiunta, firmata da entrambi, con l’indicazione di chi versa cosa: è la soluzione più pulita, perché elimina alla radice ogni discussione sulla dichiarazione di profittare della transazione. Se l’ex non collabora, la proposta sarà solo tua e dovrà chiarire che riguarda la tua quota, con lo scioglimento del vincolo di solidarietà nei tuoi confronti.

Per chi è nella tua posizione, la frase decisiva non è quella sull’importo, ma quella sugli effetti. Evita formule generiche come “definizione della posizione” o “chiusura del rapporto”. Indica il numero del contratto, la somma, le scadenze, e specifica se il pagamento estingue l’intero credito con effetto per tutti i coobbligati oppure solo la tua quota. Chiedi anche che la finanziaria dichiari per iscritto quale residuo, se c’è, intende ancora chiedere all’ex: ti servirà per regolare i conti con lui e per evitare che, a distanza di anni, qualcuno sostenga che eri rimasto obbligato. Se nel divorzio avete stabilito un riparto interno diverso dalla metà, allega quell’accordo: non vincola il creditore, ma chiarisce la base del futuro regresso.

Giurisprudenza dedicata

Il tuo profilo è quello più ricco di pronunce: Cass. n. 2426/2024 e n. 25170/2024 sulla distinzione tra transazione sull’intero e sulla quota; Cass. S.U. n. 30174/2011 sull’impossibilità di escludere con clausole il diritto del condebitore di profittare; Cass. n. 3818/2025 e n. 19997/2025 sull’estinzione del debito solidale.


Profilo 3 — Hai fatto da garante all’ex

La tua situazione

Il finanziamento lo ha chiesto l’ex, magari per la sua attività o per un acquisto personale, e la finanziaria ha preteso una garanzia. Tu hai firmato la fideiussione perché eravate sposati e sembrava naturale. Oggi l’ex non paga, e la finanziaria scrive a te: sei il garante, e il tuo patrimonio (lo stipendio, la pensione, la casa) è diventato il bersaglio più comodo.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi. La fideiussione è un’obbligazione accessoria (art. 1939 c.c.): vive finché vive il debito principale. Da questo discendono tre conseguenze pratiche.

La prima: se la finanziaria concede all’ex una remissione del debito, questa libera anche te (art. 1239 c.c.). Un saldo e stralcio chiuso dall’ex sull’intero debito, senza riserve, estingue anche la tua garanzia. Al contrario, se sei tu a chiudere un accordo da garante, la remissione accordata a te non libera l’ex (art. 1240 c.c.), e se paghi puoi rivalerti su di lui (art. 1950 c.c.).

La seconda riguarda la decadenza dell’art. 1957 c.c.: il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza del debito principale solo se il creditore, entro sei mesi, ha proposto le sue istanze contro il debitore e le ha continuate con diligenza. Molti contratti contengono una clausola che deroga a questa regola. Se hai firmato la garanzia per ragioni personali, per il legame familiare con l’ex, sei considerato consumatore, e la clausola che ti toglie la tutela dell’art. 1957 può essere vessatoria e quindi nulla. La Cassazione ha inquadrato come consumatore il fideiussore che ha agito per motivi personali, estraneo all’attività garantita (Cass. civ. n. 5868/2023, richiamata dalla giurisprudenza di merito successiva) e ha ritenuto che la deroga al termine semestrale contrasti con il Codice del consumo (Cass. civ. n. 14687/2025).

La terza: attenzione al tipo di richiesta ricevuta. Quando la garanzia prevede il pagamento “a semplice richiesta scritta”, per evitare la decadenza semestrale può bastare una richiesta stragiudiziale inviata dal creditore entro i sei mesi, senza bisogno di una causa (Cass. civ., Sez. III, ord. 19 dicembre 2024, n. 33470). Prima di dare per scontata la tua liberazione, va quindi ricostruita con precisione la cronologia delle richieste.

I numeri

Poniamo che l’ex debba 18.740 euro e che la rata sia rimasta insoluta dal 15 marzo 2025, con decadenza dal beneficio del termine comunicata il 2 maggio 2025. Il termine semestrale per le istanze contro l’ex scade intorno al 2 novembre 2025.

  • Se la finanziaria ha scritto a te per la prima volta a febbraio 2026 e contro l’ex non ha fatto nulla: se la deroga all’art. 1957 è nulla perché sei consumatore, puoi eccepire la decadenza e la tua proposta di saldo e stralcio può essere molto bassa, perché la finanziaria rischia di perdere del tutto la garanzia.
  • Se invece la clausola di deroga è valida o se il creditore ha agito in tempo: sei esposto per l’intero, e i limiti di pignorabilità sono quelli generali (un quinto dello stipendio; sulla pensione, la parte eccedente 1.092,48 euro).

I rischi specifici

Il rischio principale è pagare subito, per paura, senza verificare la validità e l’efficacia della garanzia. Le eccezioni del fideiussore si giocano nella fase iniziale: pagare prima di averle valutate significa rinunciare alla leva negoziale più forte.

Altri rischi: le fideiussioni “omnibus”, che garantiscono tutte le obbligazioni presenti e future dell’ex verso lo stesso creditore, possono estendere l’esposizione ben oltre il prestito che ricordi; e la tentazione di chiudere da garante senza pretendere che l’accordo indichi espressamente l’effetto liberatorio anche nei confronti della tua quota di regresso.

Le mosse giuste

  1. Recupera il testo integrale della fideiussione e verifica: importo massimo garantito, clausola di deroga all’art. 1957, clausola “a prima richiesta”, eventuale modello standard.
  2. Ricostruisci la cronologia: insoluti, decadenza dal termine, richieste al debitore principale, richieste a te.
  3. Verifica la tua qualità di consumatore: se hai garantito per affetto e non per un interesse economico nell’attività dell’ex, documentalo.
  4. Coordina, se possibile, un saldo e stralcio chiuso dall’ex sull’intero debito: è la via che libera anche te per effetto dell’accessorietà.
  5. Se tratti da solo, pretendi un accordo che chiuda definitivamente la tua garanzia e conservi il tuo diritto di regresso verso l’ex per quanto pagato.

Come impostare la tua proposta

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, e la lettera deve farlo capire. Prima di offrire qualunque somma, indica alla finanziaria le eccezioni che intendi far valere: la tua qualità di consumatore, perché hai garantito per il legame familiare con l’ex e non per un interesse economico; la possibile nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c.; l’eventuale decadenza, se il creditore non ha agito contro l’ex nei sei mesi successivi alla scadenza. Non serve anticipare tutti gli argomenti, ma serve far capire che la garanzia non è un credito sicuro.

L’offerta, a quel punto, può essere molto più bassa di quella che faresti se fossi un debitore principale, perché ciò che compri non è solo la chiusura del debito, ma la rinuncia del creditore a una causa dall’esito incerto. Pretendi che l’accordo liberi definitivamente te e non contenga alcuna assunzione di nuove obbligazioni. E se l’ex ha qualche risorsa, valuta con lui una proposta congiunta: una transazione chiusa dal debitore principale sull’intero debito ti libera per effetto della natura accessoria della fideiussione, senza che tu debba necessariamente versare qualcosa. Conserva infine ogni ricevuta: se paghi, il regresso verso l’ex resta tuo.

Giurisprudenza dedicata

Cass. n. 14687/2025 sulla vessatorietà della deroga all’art. 1957 per il garante consumatore; Cass. n. 33470/2024 sulla sufficienza della richiesta stragiudiziale nelle garanzie a semplice richiesta; Cass. civ., Sez. III, ord. 24 luglio 2024, n. 20648, sull’operatività dell’eccezione di decadenza e sui limiti delle clausole che la escludono.


Profilo 4 — Il prestito l’ha firmato l’ex, ma la finanziaria arriva a te

La tua situazione

Non hai mai firmato niente. Il finanziamento lo ha chiesto l’ex, a suo nome, durante il matrimonio. Eppure ti arriva una lettera, oppure scopri che la finanziaria ha pignorato la quota di casa che avete ancora in comune, o ti chiede di contribuire. Ti chiedi con quale diritto. La risposta dipende da una domanda che forse non ti poni da anni: eravate in comunione legale o in separazione dei beni?

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, il punto di partenza è rassicurante. L’obbligazione assunta da un coniuge, anche per i bisogni della famiglia, non rende l’altro coniuge debitore solidale: il contratto non produce effetti verso chi non l’ha firmato. Lo ha ribadito la Cassazione, precisando che il regime di comunione rileva solo per la possibilità del creditore di aggredire i beni comuni o, in via sussidiaria, quelli del coniuge non firmatario, nei casi e nei limiti degli artt. 189 e 190 c.c. (Cass. civ., Sez. II, ord. 30 novembre 2021, n. 37612).

Quei casi e quei limiti sono il cuore del tuo profilo.

  • Se eravate in separazione dei beni: in linea generale, per un debito firmato solo dall’ex non rispondi né con i tuoi beni né con quelli comuni oltre la quota dell’ex. La finanziaria può aggredire solo il patrimonio dell’ex, compresa la sua quota sui beni in comproprietà.
  • Se eravate in comunione legale e il debito è stato contratto nell’interesse della famiglia (art. 186, lett. c, c.c.): il debito grava anzitutto sui beni della comunione; se questi non bastano, il creditore può agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascun coniuge, ma solo fino alla metà del credito (art. 190 c.c.).
  • Se il debito è stato contratto dall’ex per sé, fuori dai bisogni familiari: il creditore può soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione fino al valore della quota dell’ex (art. 189, comma 2, c.c.), ma non sui tuoi beni personali.

Il divorzio e, prima ancora, la separazione sciolgono la comunione (art. 191 c.c.). Ma lo scioglimento non è uno scudo automatico per i debiti sorti prima: la questione di quali pretese sopravvivano sui beni già comuni e in che misura va verificata caso per caso, sulla base della data del debito, della sua destinazione e della sorte dei beni.

Un’ultima regola processuale: se la finanziaria pignora un bene della comunione per un debito personale dell’ex senza aver prima escusso i beni personali di quest’ultimo, il beneficio di escussione e la sussidiarietà vanno fatti valere con l’opposizione all’esecuzione, non con una semplice eccezione nel giudizio di divisione (Cass. civ. 4 agosto 2021, n. 22210). Chi aspetta rischia di perdere l’argomento.

I numeri

Debito dell’ex: 18.740 euro, per un prestito contratto nel 2021, in comunione legale, per l’arredamento della casa familiare.

  • Esposizione massima sui tuoi beni personali, in via sussidiaria: 18.740 ÷ 2 = 9.370 euro, e solo dopo che i beni comuni si siano rivelati insufficienti.
  • Se l’ex avesse chiesto lo stesso prestito per un’esigenza personale non familiare: sui tuoi beni personali, nulla; sui beni comuni, fino al valore della quota dell’ex.
  • Se eravate in separazione dei beni: sui tuoi beni personali, nulla.

La tua proposta di saldo e stralcio, dunque, non parte mai da 18.740 euro. Parte, nel caso peggiore, da 9.370, e deve tener conto del fatto che il creditore ha l’onere di dimostrare la destinazione familiare del debito e l’insufficienza dei beni comuni.

I rischi specifici

Il rischio principale è pagare un debito che non è tuo, o pagarlo per intero quando rispondi al massimo per la metà. Molte persone, spaventate dalla lettera di un servicer che le indica come “coobbligate”, versano somme senza verificare di esserlo davvero.

Secondo rischio: la casa ancora in comproprietà. Se l’ex è debitore, la finanziaria può pignorare la sua quota e chiedere la divisione del bene: potresti trovarti a dover scegliere tra comprare la quota all’asta o vedere venduta la casa in cui vivi. In quel caso, un saldo e stralcio negoziato per conto dell’ex, con il tuo contributo e con un accordo interno scritto, può essere l’alternativa meno costosa. Terzo rischio: firmare “per aiutare” un piano di rientro dell’ex, trasformandoti da estraneo in obbligato.

Le mosse giuste

  1. Recupera l’estratto dell’atto di matrimonio con le annotazioni sul regime patrimoniale.
  2. Chiedi alla finanziaria su quale titolo fondi la richiesta nei tuoi confronti: se non hai firmato, deve indicare perché ritiene di poter agire.
  3. Ricostruisci la destinazione del prestito: bisogni familiari o esigenze personali dell’ex.
  4. Non firmare nulla che ti renda coobbligato e non effettuare pagamenti “di cortesia”.
  5. Se c’è un bene in comproprietà a rischio, valuta un accordo a tre (tu, l’ex, la finanziaria) con cui chiudere il debito e mettere al sicuro la casa, con un regolamento scritto dei rapporti interni.

Come impostare la tua risposta

Nel tuo caso, più che una proposta, la prima lettera è una richiesta di chiarimenti. Chiedi alla finanziaria o al servicer di indicare il titolo in base al quale ti ritiene obbligato, di produrre il contratto, di spiegare se sostiene che il debito sia stato contratto nell’interesse della famiglia e di dimostrare di aver prima tentato di soddisfarsi sui beni comuni. Allega l’estratto dell’atto di matrimonio: se risulta la separazione dei beni, spesso la questione si chiude lì.

Per chi è nella tua posizione, ogni pagamento spontaneo è un rischio, perché può essere presentato come adesione al debito. Solo quando il creditore ha chiarito la sua pretesa ha senso ragionare su un accordo, e in quel caso l’accordo non deve mai trasformarti in debitore: al massimo, se c’è un bene comune da proteggere, puoi contribuire a un saldo e stralcio negoziato dall’ex, con una scrittura interna che regoli cosa ricevi in cambio, ad esempio la sua quota della casa o una riduzione di altri conti in sospeso tra voi. Se invece è già stato notificato un pignoramento su un bene comune, non aspettare la trattativa: i termini per l’opposizione corrono comunque.

Giurisprudenza dedicata

Cass. n. 37612/2021, sull’assenza di solidarietà tra coniugi per i debiti firmati da uno solo; Cass. n. 22210/2021, sulla necessità di far valere sussidiarietà e beneficio di escussione con l’opposizione all’esecuzione.


Profilo 5 — Sei rimasto senza reddito, oppure vivi dell’assegno o di una pensione minima

La tua situazione

Sei al verde nel senso letterale. Hai perso il lavoro dopo la separazione, o percepisci un’indennità di disoccupazione; oppure non hai mai lavorato fuori casa e vivi dell’assegno divorzile; oppure sei in pensione con un assegno che basta appena per l’affitto. Hai debiti con una o più finanziarie e sai che, anche volendo, non potresti pagarli. Ti senti in colpa, o ti senti in trappola. Nessuna delle due cose è giustificata dalla legge.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: la finanziaria può prenderti pochissimo, e lo sa. Il tuo “essere al verde” non è solo un problema: è anche la tua principale leva negoziale.

Se vivi di pensione, i primi 1.092,48 euro al mese sono intoccabili per una finanziaria (doppio dell’assegno sociale 2026, art. 545, comma 7, c.p.c.): sulla parte eccedente si può pignorare al massimo un quinto. Le prestazioni che sostituiscono la retribuzione seguono, in linea generale, le regole dello stipendio.

Se vivi dell’assegno che ti versa l’ex, la situazione è più delicata. L’assegno per i figli ha natura alimentare ed è impignorabile, salvo che per crediti alimentari e con autorizzazione del giudice (art. 545, comma 1, c.p.c.). L’assegno di mantenimento destinato a te come ex coniuge, invece, secondo la Cassazione non ha natura di credito alimentare, perché non nasce da uno stato di bisogno ma dal dovere di assistenza legato al matrimonio (Cass. civ. 26 maggio 2020, n. 9686). La conseguenza, secondo la lettura prevalente, è che la finanziaria potrebbe tentare di pignorarlo presso l’ex; la misura e i limiti di questa aggressione restano però discussi, ed è un fronte su cui difendersi.

Dopo il divorzio, poi, l’assegno divorzile non è garantito per sempre: presuppone uno squilibrio effettivo tra le condizioni economiche degli ex coniugi, secondo la funzione assistenziale e perequativo-compensativa delineata dalle Sezioni Unite (Cass. civ., S.U., 11 luglio 2018, n. 18287), e in caso di sostanziale parità economica non si passa neppure alla valutazione dei criteri (Cass. civ. n. 27536/2024). Se la tua unica entrata dipende dall’assegno, ogni variazione nella vita dell’ex può cambiare il tuo quadro.

Quando nemmeno un saldo e stralcio ridotto è possibile, esiste l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII): la persona fisica meritevole, che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può ottenere una sola volta la liberazione dai debiti, fermo l’obbligo di pagarli se nei tre anni successivi sopravvengono utilità rilevanti. La domanda si presenta tramite un OCC. Il reddito si considera “incapiente” confrontandolo, su base annua, con le spese necessarie al mantenimento, calcolate in misura pari all’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE del nucleo familiare (art. 283, comma 2, CCII).

I numeri

Tre situazioni tipiche, con i valori 2026.

  • Pensione di 1.214 euro, persona sola: parte pignorabile = (1.214 − 1.092,48) ÷ 5 = 24,30 euro al mese. Per recuperare 18.740 euro servirebbero oltre sessant’anni.
  • Soglia di incapienza, persona sola: assegno sociale annuo 546,24 × 13 = 7.101,12 euro; aumentato della metà = 10.651,68 euro l’anno. Con due componenti nel nucleo (parametro 1,57), la soglia sale a 16.723,14 euro.
  • Disoccupato con indennità di 870 euro e un figlio convivente: su base annua le entrate sono ampiamente sotto la soglia del nucleo di due persone; se non ci sono beni né prospettive di reddito, il profilo è quello tipico dell’art. 283.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è credere che essere nullatenente ti metta al riparo per sempre. La finanziaria o il servicer possono ottenere un decreto ingiuntivo e aspettare: il diritto derivante da un contratto di finanziamento a rimborso rateale si prescrive di regola in dieci anni, trattandosi di una prestazione unitaria solo frazionata nel tempo, e ogni atto interruttivo fa ripartire il termine. Un’eredità, un nuovo lavoro, un piccolo risparmio sul conto possono diventare bersaglio anni dopo.

Secondo rischio: la meritevolezza. L’esdebitazione dell’incapiente è negata a chi ha contratto debiti con dolo o colpa grave. La giurisprudenza di merito ha però riconosciuto che la meritevolezza sussiste non solo quando il sovraindebitamento deriva da un evento esterno improvviso, ma anche quando è stato indotto o reso necessario dalle circostanze (Trib. Nola, 23 ottobre 2025): un divorzio che dimezza il reddito familiare è esattamente questo tipo di evento, ma va raccontato e documentato bene. E il Tribunale di Bergamo (decreto 15 luglio 2025) ha qualificato l’art. 283 come rimedio di chiusura del sistema, espressione dell’idea di una seconda possibilità.

Terzo rischio: le procedure familiari. L’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi. Dopo il divorzio, però, l’ex non è più “famiglia” ai fini di quella norma: i vostri debiti andranno gestiti in procedure separate, con il rischio di strategie incoerenti.

Le mosse giuste

  1. Fai l’inventario completo: tutti i debiti, tutte le entrate, tutti i beni, anche quelli che ti sembrano irrilevanti.
  2. Calcola con precisione quanto la finanziaria potrebbe davvero prenderti: spesso la cifra è così bassa da rendere razionale per il creditore qualsiasi offerta seria.
  3. Proponi un saldo e stralcio “una tantum” finanziato da un terzo (un familiare può pagare per te, art. 1180 c.c.), con quietanza liberatoria piena.
  4. Se la finanziaria rifiuta, valuta la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss. CCII). Ricorda che il creditore che ha colpevolmente determinato il sovraindebitamento o ha violato l’obbligo di verificare il merito creditizio (art. 124-bis TUB) non può contestare la convenienza del piano (art. 69, comma 2, CCII): un prestito concesso senza verificare la tua reale capacità di rimborso è un argomento che pesa anche in trattativa.
  5. Se non hai nulla da offrire, prepara con l’OCC la domanda di esdebitazione dell’incapiente, con una relazione che ricostruisca le cause dell’indebitamento e il ruolo del divorzio.

Come impostare la tua proposta

Per chi è nella tua posizione, la lettera più efficace è anche la più semplice: una fotografia onesta della tua condizione economica. Allega la certificazione della pensione o dell’indennità, il provvedimento che fissa l’assegno, l’attestazione ISEE, un prospetto delle spese essenziali. Poi mostra alla finanziaria il calcolo che farebbe comunque il suo ufficio legale: quanto è pignorabile ogni mese, quanti anni servirebbero, quali costi dovrebbe anticipare per ottenere pochi euro.

A quel punto la proposta può essere una somma unica anche molto contenuta, messa a disposizione da un familiare, con la precisazione che l’offerta è valida solo per un tempo limitato e solo a fronte di una quietanza liberatoria piena. Aggiungi, se è vero, che in mancanza di accordo valuterai l’accesso alle procedure di sovraindebitamento: non è una minaccia, è un’informazione che il creditore deve considerare. In una ristrutturazione dei debiti o in un’esdebitazione dell’incapiente, infatti, la finanziaria potrebbe ottenere meno di quanto le offri oggi. Se hai più creditori, però, prima di pagarne uno solo rifletti: usare le poche risorse disponibili per chiudere una posizione può rendere più difficile gestire le altre, e in una procedura successiva quel pagamento potrebbe essere esaminato. Una visione d’insieme dei debiti viene prima della singola trattativa.

Giurisprudenza dedicata

Cass. n. 9686/2020 sulla natura non alimentare dell’assegno per l’ex coniuge; Cass. S.U. n. 18287/2018 e Cass. n. 27536/2024 sui presupposti dell’assegno divorzile; Trib. Nola 23 ottobre 2025 e Trib. Bergamo 15 luglio 2025 sull’esdebitazione dell’incapiente.


Tre buste paga, tre esiti: la stessa proposta di saldo e stralcio vista da tre profili

Stesso debito, stessa finanziaria, tre persone diverse. Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite sui limiti vigenti nel 2026: servono a mostrare come cambia il ragionamento del creditore, e quindi la proposta, al cambiare del profilo.

Dati comuni. Debito residuo dopo la decadenza dal beneficio del termine: 18.740 euro. Credito ceduto a una società di cartolarizzazione e gestito da un servicer. Nessun immobile aggredibile in capo al debitore.

Simulazione A — Dipendente con netto di 1.690 euro che paga 420 euro di assegno con bonifico (profilo 1).

  • Pignorabile: 338 euro al mese.
  • Per il creditore: servono il decreto ingiuntivo, la notifica del precetto, il pignoramento presso il datore di lavoro, l’assegnazione. Poi circa 55 mesi di trattenute, con il rischio di cambio di lavoro, licenziamento, o intervento di un pignoramento dell’ex per il mantenimento che riduca la quota disponibile.
  • Proposta ragionevole: 7.480 euro in 22 rate da 340 euro, pari a circa il 40% del nominale, con clausola di tolleranza di 30 giorni prima della risoluzione e riconoscimento della natura novativa dell’accordo.
  • Esito: il creditore incassa in meno di due anni, senza costi di procedura, una somma vicina a quella che otterrebbe in quasi cinque anni con il pignoramento.

Simulazione B — Pensionata con 1.214 euro di pensione e 310 euro di assegno divorzile (profilo 5).

  • Pignorabile sulla pensione: 24,30 euro al mese, cioè 291,60 euro l’anno.
  • Assegno divorzile: aggredibile in teoria, ma con un pignoramento presso l’ex, contestabile quanto a misura e costoso da gestire.
  • Per il creditore: in otto anni di pignoramento della pensione recupererebbe circa 2.333 euro, prima delle spese.
  • Proposta ragionevole: 2.350 euro in un’unica soluzione, versati dalla sorella della debitrice come terzo adempiente, pari a circa il 12,5% del nominale.
  • Esito: per il creditore l’offerta equivale a otto anni di trattenute incassati subito. Verifica ulteriore: con un reddito annuo di circa 19.500 euro, la debitrice non è incapiente ai sensi dell’art. 283 CCII (la soglia per una persona sola è 10.651,68 euro), ma può valutare la ristrutturazione dei debiti del consumatore se l’accordo fallisce.

Simulazione C — Cointestataria del prestito, disoccupata con indennità di 870 euro, ex marito cointestatario con reddito (profilo 2).

  • Quota interna presunta: 9.370 euro ciascuno.
  • Opzione 1: la debitrice offre 4.100 euro sulla sola sua quota. Se accettata, lei è libera; il credito verso l’ex scende a 9.370 euro. La finanziaria conserva un debitore solvibile per la metà.
  • Opzione 2: la debitrice offre 5.600 euro sull’intero debito, con effetto liberatorio per entrambi, e l’ex dichiara di volerne profittare. Entrambi liberi; la debitrice potrà chiedere all’ex 2.800 euro in regresso.
  • Per il creditore: l’opzione 1 è più facile da accettare, perché conserva l’azione contro chi ha reddito. L’opzione 2 è razionale solo se l’ex non ha beni o reddito pignorabili significativi.
  • Esito: il profilo “al verde” di chi propone non basta; conta il patrimonio del condebitore, che la finanziaria valuterà sempre.

La lezione comune è semplice: la proposta non si calcola come percentuale fissa del debito, ma sul valore di ciò che il creditore otterrebbe senza di te. Le percentuali che circolano online, 20, 30 o 50 per cento, non hanno alcun fondamento normativo: sono solo il riflesso di situazioni patrimoniali diverse.


I casi misti: quando appartieni a più profili contemporaneamente

La vita dopo un divorzio raramente rientra in una sola casella. Ecco le combinazioni più frequenti e come si incastrano le regole.

Cointestatario di un prestito e garante di un altro. Capita spesso: il finanziamento per l’auto firmato insieme, il prestito per l’attività dell’ex garantito da te. Sono due rapporti distinti e vanno trattati separatamente, anche se il creditore è lo stesso. Il rischio è un accordo unico “a chiusura di tutte le posizioni” che, per la parte garantita, non chiarisce se libera anche l’ex come debitore principale e, per la parte cointestata, non chiarisce se riguarda l’intero debito. La soluzione è pretendere che ogni rapporto sia indicato con il suo numero di contratto e con l’effetto liberatorio specifico.

Separato, ma non ancora divorziato. Se sei separato e non divorziato, alcune regole cambiano. Il vincolo coniugale esiste ancora: ai fini dell’art. 66 CCII il coniuge rientra tra i “membri della stessa famiglia”, e una procedura familiare unica potrebbe essere teoricamente praticabile, se la situazione lo consente. Inoltre l’assegno di mantenimento da separazione e quello divorzile hanno presupposti diversi, e il passaggio dall’uno all’altro può modificare il tuo reddito. Se stai trattando un saldo e stralcio a cavallo tra separazione e divorzio, conviene programmare i tempi.

Pensionato che ha garantito il prestito del figlio dopo il divorzio. Qui si sommano la tutela della pensione (1.092,48 euro impignorabili) e le difese del garante consumatore. Il garante che ha agito per affetto verso il figlio è inquadrabile come consumatore, e le clausole di deroga all’art. 1957 c.c. vanno verificate con attenzione. La leva negoziale è doppia: poco pignorabile, garanzia potenzialmente contestabile.

Dipendente con partita IVA accessoria. Se oltre allo stipendio hai un’attività autonoma, la finanziaria può aggredire lo stipendio nei limiti del quinto e i crediti verso i tuoi clienti con regole diverse. La proposta di saldo e stralcio deve quindi dar conto di tutte le entrate: una proposta costruita solo sulla busta paga, se poi emergono incassi autonomi, perde credibilità. Se l’attività è un’impresa individuale, inoltre, l’accesso alle procedure del consumatore va verificato con attenzione, perché i debiti d’impresa seguono in parte strade diverse.

Non firmatario in comunione legale, ma con la casa ancora cointestata. È il caso tipico del profilo 4 complicato dall’immobile. Anche se sui tuoi beni personali rispondi al massimo per la metà del credito e solo in via sussidiaria, la quota di casa dell’ex può essere pignorata e il bene messo in vendita con divisione. Un saldo e stralcio negoziato per l’ex, con il tuo contributo in cambio della sua quota di casa, può trasformare un debito in una soluzione abitativa.

Perdi il lavoro durante la trattativa. È il passaggio più comune da un profilo all’altro: da dipendente (profilo 1) a senza reddito (profilo 5). Se hai già firmato un accordo rateale conservativo e non riesci più a pagare, il debito originario rischia di tornare in vita. Per questo gli accordi seri prevedono una clausola di rinegoziazione in caso di perdita del lavoro documentata; e se l’accordo salta comunque, le procedure del CCII restano disponibili.


Il confronto tra profili

Messi uno accanto all’altro, i cinque profili mostrano che la stessa parola, saldo e stralcio, copre operazioni molto diverse. Per chi ha firmato da solo, si tratta di rendere conveniente per il creditore rinunciare al pignoramento dello stipendio. Per chi ha firmato con l’ex, si tratta soprattutto di scegliere cosa chiudere e di scriverlo bene. Per il garante, prima di trattare bisogna capire se la garanzia regge ancora. Per chi non ha firmato, la prima domanda è se si debba davvero qualcosa e quanto. Per chi è rimasto senza reddito, la debolezza economica diventa la principale forza negoziale, con le procedure del CCII come rete di sicurezza.

La tabella riassume gli aspetti chiave.

Aspetto1. Firmatario unico che paga l’assegno2. Cointestatario con l’ex3. Garante dell’ex4. Non firmatario in comunione legale5. Senza reddito, assegno o pensione minima
Per quanto rispondiPer l’interoPer l’intero verso il creditore; per la tua quota verso l’exPer l’intero garantito, se la garanzia è valida ed efficaceAl massimo metà del credito, in via sussidiaria, solo per debiti familiariPer l’intero, ma con patrimonio aggredibile minimo
Quanto possono prenderti1/5 del netto; metà complessiva se concorre il mantenimento con ordine diretto1/5 del netto, o regole pensione1/5 del netto, o regole pensioneBeni comuni, poi beni personali entro la metàPensione: quinto dell’eccedenza oltre 1.092,48 €; assegno per i figli impignorabile
Leva principaleTempi e rischi del pignoramentoScelta tra transazione sull’intero o sulla quotaDecadenza art. 1957 c.c. e tutela del consumatoreOnere del creditore di provare destinazione e sussidiarietàIncapienza e accesso al CCII
Rischio principalePagamenti sporadici senza accordoAccordo ambiguo su chi viene liberatoPagare prima di verificare la garanziaPagare un debito non proprioCredersi al riparo per sempre
Clausola da pretendereNatura novativa o tolleranza sulle rateFormula esatta: intero debito o sola quotaLiberazione definitiva e salvezza del regressoNessuna assunzione di obbligo personaleQuietanza liberatoria piena anche se paga un terzo
Se l’accordo fallisceRistrutturazione dei debiti del consumatoreProcedure separate per ciascun exEccezioni in giudizio; procedure CCIIOpposizione all’esecuzioneEsdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII)

Le domande che valgono per tutti i profili

Se accetto il saldo e stralcio, la finanziaria può tornare a chiedermi la differenza? Dipende dall’accordo. Se è una transazione novativa e l’hai rispettata, il vecchio debito è estinto. Se è conservativa, il debito originario resta sospeso finché paghi: in caso di inadempimento può rivivere, dedotto quanto versato (Cass. n. 645/2024). Una volta pagato tutto quanto pattuito, con quietanza liberatoria, la differenza non è più dovuta in nessuno dei due casi.

Cosa succede se perdo il lavoro mentre sto pagando le rate dell’accordo? Senza una clausola specifica, il rischio è la risoluzione. Per questo è utile negoziare fin dall’inizio una clausola di sospensione o rinegoziazione in caso di perdita documentata del reddito. Se l’accordo salta, puoi comunque chiedere l’accesso alle procedure di sovraindebitamento, dove anche il credito “risorto” viene trattato insieme agli altri.

Il servicer mi chiede di pagare subito per non perdere lo “sconto”. Devo farlo? No, se non hai ricevuto un’accettazione scritta con tutti gli elementi essenziali: importo, scadenze, effetto liberatorio, sorte dei coobbligati e dei garanti, impegno ad aggiornare le banche dati. Prima di pagare, verifica anche che chi ti scrive sia effettivamente titolare del credito: la Cassazione ha precisato che il semplice possesso da parte del cessionario dei documenti del credito non basta a dimostrarne la titolarità, se l’esistenza della cessione è contestata (Cass. nn. 23834, 23849 e 23852 del 25 agosto 2025).

Posso proporre il saldo e stralcio se c’è già un pignoramento in corso? Sì, e anzi è uno dei momenti in cui il creditore è più attento ai numeri, perché vede concretamente quanto sta incassando. L’accordo deve però prevedere la rinuncia agli atti esecutivi e la liberazione delle somme trattenute oltre quanto pattuito. Se nel frattempo emergono vizi del titolo o del pignoramento, i termini per le opposizioni corrono (con la sospensione feriale dal 1 al 31 agosto): non lasciarli scadere confidando nella trattativa.

Gli interessi di mora continuano a correre mentre tratto? Sì, finché non c’è un accordo. Ma non tutti gli importi richiesti sono necessariamente dovuti: interessi, penali e costi di recupero vanno verificati, e anche la prescrizione degli interessi segue regole proprie. La Cassazione ha ricordato che la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, c.c. presuppone che gli interessi siano dovuti con cadenza periodica (Cass. civ., Sez. I, ord. 24 aprile 2024, n. 11125). Il conteggio analitico è quindi il primo documento da chiedere.


La giurisprudenza profilo per profilo

Qui trovi, ordinati secondo il profilo a cui servono di più, i riferimenti citati nella guida. Per ciascuno: estremi, principio riformulato, perché conta per te.

Per chi ha firmato da solo (profilo 1)

Cass. civ., Sez. III, ord. 8 gennaio 2024, n. 645. Nella transazione non novativa il rapporto originario non si estingue: se l’accordo viene meno, riprendono vigore le pattuizioni iniziali; la transazione novativa, invece, non è soggetta a risoluzione per inadempimento, salvo patto espresso. Rilevanza: stabilisce che cosa rischi se non paghi le rate del saldo e stralcio.

Cass. civ., Sez. II, ord. 7 gennaio 2025, n. 210. Per qualificare una transazione come novativa conta la volontà delle parti di sostituire il rapporto preesistente con uno nuovo, che può emergere dal contenuto dell’accordo anche senza dichiarazione espressa. Rilevanza: dice come scrivere l’accordo per ottenere un effetto novativo.

Trib. Crotone, G.E., procedura R.G.E. n. 272/2025. L’assegno di mantenimento pagato direttamente dal debitore, senza ordine di pagamento al datore di lavoro, non si somma alla trattenuta del pignoramento ai fini del limite della metà dello stipendio. Rilevanza: spiega perché l’assegno non riduce automaticamente la quota pignorabile.

Per chi ha firmato con l’ex (profilo 2)

Cass. civ., Sez. III, ord. 25 gennaio 2024, n. 2426. La transazione con uno dei condebitori limitata a una parte del debito scioglie il vincolo di solidarietà e produce effetti solo per la quota di chi l’ha stipulata. Rilevanza: se chiudi solo la tua quota, l’ex resta obbligato per il resto.

Cass. civ. n. 25170/2024. Se gli altri condebitori abbiano manifestato la volontà di profittare della transazione, e se questa riguardi l’intero debito o la sola quota, si accerta interpretando il contratto transattivo e la comune volontà delle parti. Rilevanza: rende decisiva la formulazione dell’accordo.

Cass. civ., Sez. II, ord. 14 febbraio 2025, n. 3818. La transazione sull’intero debito solidale lo estingue nei limiti della solidarietà anche a favore del condebitore che vi aderisce, senza incidere sulla parte non solidale. Rilevanza: conferma che un accordo sull’intero può liberare anche l’ex.

Cass. civ. n. 19997/2025. La transazione tra un ente finanziario e uno dei condebitori solidali produce effetti per il condebitore estraneo che dichiari di volerne profittare, purché riguardi l’intero debito. Rilevanza: applica il principio proprio al rapporto con una finanziaria.

Cass. civ., Sezioni Unite, 30 dicembre 2011, n. 30174. Quando la transazione riguarda l’intero debito, il diritto degli altri condebitori di profittarne non può essere escluso da clausole inserite nell’accordo. Rilevanza: neutralizza le clausole della finanziaria che cercano di conservare l’azione contro l’ex dopo una transazione sull’intero.

Per chi ha fatto da garante (profilo 3)

Cass. civ. n. 14687/2025. La clausola che, nella fideiussione prestata da un consumatore, deroga al termine semestrale dell’art. 1957 c.c. contrasta con la disciplina del Codice del consumo. Rilevanza: può restituirti la tutela della decadenza anche se hai firmato una rinuncia.

Cass. civ., Sez. III, ord. 19 dicembre 2024, n. 33470. Se il garante si è impegnato a pagare a semplice richiesta scritta, per evitare la decadenza semestrale basta una richiesta stragiudiziale di pagamento entro sei mesi. Rilevanza: prima di eccepire la decadenza, bisogna controllare le lettere ricevute.

Cass. civ., Sez. III, ord. 24 luglio 2024, n. 20648. Pronuncia sull’operatività dell’eccezione di decadenza dell’art. 1957 c.c. e sulla validità delle clausole che la derogano. Rilevanza: completa il quadro delle difese del garante.

Cass. civ. n. 5868/2023. Il fideiussore che ha garantito per motivi personali, senza un interesse economico nell’attività garantita, può essere qualificato consumatore. Rilevanza: è la premessa per applicare le tutele consumeristiche al coniuge garante.

Per chi non ha firmato (profilo 4)

Cass. civ., Sez. II, ord. 30 novembre 2021, n. 37612. L’obbligazione assunta da un coniuge per i bisogni familiari non rende l’altro debitore solidale; il regime di comunione rileva solo per l’aggressione dei beni comuni o, in via sussidiaria, dei beni del coniuge non firmatario nei limiti degli artt. 189 e 190 c.c. Rilevanza: fissa il perimetro massimo della tua responsabilità.

Cass. civ. 4 agosto 2021, n. 22210. Sussidiarietà dei beni comuni e beneficio di escussione, nell’espropriazione per debiti personali di un coniuge, si fanno valere solo con l’opposizione all’esecuzione. Rilevanza: indica lo strumento da usare, e il momento per farlo.

Per chi è senza reddito o vive di assegno (profilo 5)

Cass. civ. 26 maggio 2020, n. 9686. L’assegno di mantenimento per l’ex coniuge non ha natura di credito alimentare, a differenza del contributo per i figli. Rilevanza: incide sulla pignorabilità dell’assegno che ricevi.

Cass. civ., Sezioni Unite, 11 luglio 2018, n. 18287; Cass. civ. n. 27536/2024. L’assegno divorzile ha funzione assistenziale e perequativo-compensativa e presuppone uno squilibrio effettivo tra gli ex coniugi; senza squilibrio apprezzabile non si passa ai criteri successivi. Rilevanza: aiuta a valutare quanto sia stabile la tua unica entrata.

Trib. Nola, 23 ottobre 2025. La meritevolezza richiesta per l’esdebitazione dell’incapiente sussiste anche quando il sovraindebitamento è stato indotto o reso necessario dalle circostanze, non solo in presenza di uno shock esterno. Rilevanza: il divorzio che fa crollare il reddito può rientrare in questa lettura.

Trib. Bergamo, decreto 15 luglio 2025. L’art. 283 CCII è una norma di chiusura del sistema delle esdebitazioni, ispirata al favore per il debitore e alla seconda possibilità, con obbligo di comunicare le utilità sopravvenute nei tre anni successivi. Rilevanza: descrive la procedura che ti resta quando nessun accordo è possibile.

Per tutti i profili: chi è il creditore

Cass. civ., Sez. III, 6 febbraio 2024, n. 3405. In caso di contestazione, la cessione in blocco va provata con il contratto di cessione; il solo avviso in Gazzetta Ufficiale non basta a dimostrare la legittimazione del cessionario. Rilevanza: prima di pagare un servicer, verifica che sia davvero titolato.

Cass. civ. nn. 23834, 23849 e 23852 del 25 agosto 2025. Né la pubblicazione della cessione né la dichiarazione del cedente provano da sole il trasferimento, e il possesso dei documenti del credito da parte del cessionario non equivale alla prova della titolarità. Rilevanza: rafforza la tua posizione se il servicer non documenta il suo titolo.

Cass. civ., ord. n. 10392/2026. Un avviso in Gazzetta Ufficiale che indica i crediti ceduti solo per categorie generiche non prova l’inclusione del singolo credito nella cessione. Rilevanza: è la pronuncia più recente sul punto e vale come argomento anche nella trattativa.

Cass. civ., Sez. I, ord. 24 aprile 2024, n. 11125. La prescrizione quinquennale degli interessi presuppone che siano dovuti periodicamente. Rilevanza: serve a contestare interessi di mora non dovuti nel conteggio del debito.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio Monardo lavora su questa materia con uno staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti che seguono insieme lo stesso caso: la parte legale (contratto, garanzie, rapporti con l’ex, esecuzione) e la parte economica (calcolo della proposta, sostenibilità del piano, documentazione reddituale) non viaggiano su binari separati.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per chi è al verde dopo un divorzio, pesano in modo particolare due di queste qualifiche. Il coordinamento dello staff in diritto bancario consente di esaminare il contratto di finanziamento, i conteggi e la catena delle cessioni prima di formulare qualsiasi proposta. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC consentono di valutare fin dal primo giorno se, in caso di rifiuto della finanziaria, esistano i presupposti per una ristrutturazione dei debiti o per l’esdebitazione dell’incapiente: ed è proprio questa alternativa concreta a dare peso alla proposta di saldo e stralcio. La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino, se necessario, al giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea.

Concretamente, lo Studio:

  1. Ricostruisce la tua posizione nel contratto, stabilendo se sei firmatario unico, cointestatario, garante o terzo non firmatario, sulla base dei documenti e del regime patrimoniale risultante dall’atto di matrimonio.
  2. Esamina il contratto di finanziamento: TAEG, interessi di mora, polizze e commissioni, e ricalcola il debito effettivamente dovuto.
  3. Verifica la legittimazione del creditore quando agisce un servicer, chiedendo la documentazione della cessione e contestandone l’insufficienza quando ricorre.
  4. Calcola quanto il creditore potrebbe realmente ottenere in via esecutiva: per i dipendenti il quinto del netto e l’effetto dell’eventuale ordine diretto per il mantenimento; per i pensionati la parte eccedente la soglia impignorabile; per i non firmatari il limite della metà del credito.
  5. Per i garanti, analizza la fideiussione, la cronologia delle richieste e la validità delle clausole di deroga all’art. 1957 c.c., e solleva le eccezioni fondate.
  6. Per i cointestatari, redige la clausola transattiva che definisce se l’accordo riguarda l’intero debito o la sola quota, e coordina la dichiarazione di profittare dell’ex e il regolamento dei rapporti interni.
  7. Scrive e invia la proposta di saldo e stralcio “a scopo meramente transattivo e senza riconoscimento”, con la documentazione reddituale a supporto, e conduce la negoziazione con la finanziaria o il servicer.
  8. Controlla l’accordo prima della firma: natura novativa o tolleranza sulle rate, effetto liberatorio per coobbligati e garanti, rinuncia agli atti esecutivi, aggiornamento delle banche dati.
  9. Se è pendente un’esecuzione, propone le opposizioni nei termini, anche per far valere sussidiarietà e beneficio di escussione a tutela del coniuge non firmatario.
  10. Se il saldo e stralcio non è praticabile, predispone con l’OCC la procedura più adatta: ristrutturazione dei debiti del consumatore o esdebitazione dell’incapiente, con una relazione che ricostruisca il ruolo del divorzio nell’indebitamento.

In chiusura: prima capisci chi sei, poi agisci secondo le tue regole

Il divorzio ti ha cambiato la vita e ti ha lasciato debiti che non sai più come gestire. Ma la domanda giusta non è “quanto posso offrire alla finanziaria”, è “chi sono io in questo contratto”. Il primo passo è capire il tuo profilo; il secondo è agire secondo le tue regole, non secondo quelle di un altro. Chi ha firmato da solo tratta sul valore del quinto; chi ha firmato con l’ex decide cosa chiudere; il garante verifica prima se la garanzia regge; chi non ha firmato verifica se deve davvero qualcosa; chi è rimasto senza reddito usa la propria incapienza come forza e il Codice della crisi come rete.

Lo Studio Monardo segue questi percorsi perché ricadono esattamente nelle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario per analizzare il contratto e negoziare con la finanziaria, e la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC per costruire l’alternativa quando la trattativa non basta. Due strumenti diversi, una sola strategia.

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