Impresa di onoranze funebri con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Gestire una impresa di onoranze funebri richiede competenze manageriali, capacità organizzative e un’elevata sensibilità umana. Come accade per altre società di servizi, però, può capitare che l’azienda maturi debiti con il fisco, l’INPS e le banche: cartelle esattoriali non pagate, avvisi di addebito per contributi previdenziali, rate di mutui o leasing scadute per l’acquisto di carri funebri e attrezzature. Se non si interviene tempestivamente, la riscossione coattiva può sfociare in fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, mettendo a rischio la continuità aziendale e il patrimonio personale degli amministratori. In questo articolo approfondiamo, dal punto di vista del debitore, come difendersi da queste azioni e quali strumenti legali utilizzare per tornare a un equilibrio finanziario.

Perché l’argomento è cruciale

Il settore funebre opera in un mercato particolare: i servizi vanno erogati senza interruzioni, si utilizzano veicoli e immobili strumentali e spesso si gestisce un rapporto fiduciario con le famiglie. Un fermo amministrativo o un pignoramento su un carro funebre può paralizzare l’attività. Un’ipoteca sull’unico immobile aziendale rischia di compromettere la continuità. Non conoscere i propri diritti e i termini per presentare ricorsi può portare alla perdita di somme ingenti o alla chiusura della società. L’urgenza deriva anche dai tempi stretti: l’opposizione a una cartella o a un avviso di addebito va proposta entro 60 o 40 giorni dalla notifica. Inoltre la normativa cambia frequentemente: nel 2025 e 2026 sono state introdotte nuove rottamazioni e rateizzazioni (rottamazione‑quinquies), modifiche al Codice della crisi d’impresa e novità giurisprudenziali su ipoteche e usura bancarie.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista con una consolidata esperienza nazionale nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati nel gestire situazioni di sovraindebitamento aziendale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo approccio integra strumenti giudiziali e stragiudiziali: analisi degli atti, opposizione a cartelle o avvisi di addebito, istanze di rateizzazione o definizione agevolata, trattative con banche per la rinegoziazione del debito, predisposizione di piani di rientro e accesso alle procedure di composizione negoziata o concordato minore. Lo staff segue imprese su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alle realtà imprenditoriali della Calabria e del Sud.

Se hai ricevuto atti di riscossione o temi che la tua impresa funebre non riesca a far fronte ai debiti, contatta subito l’Avv. Monardo per una valutazione personalizzata. Potrai scoprire quali vizi sollevare, come sospendere le procedure esecutive e quali soluzioni adottare per salvaguardare l’azienda.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Cartelle di pagamento e procedure esecutive (D.P.R. 602/1973)

Le somme dovute all’Erario vengono riscosse dall’Agenzia delle Entrate–Riscossione mediante la notifica della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 602/1973. La norma stabilisce che la cartella può essere notificata da ufficiali della riscossione o per posta raccomandata; la prova della notifica deve essere conservata per cinque anni . La Corte costituzionale è intervenuta più volte su questa disposizione, ad esempio dichiarando incostituzionale la norma laddove non prevedeva forme di notifica valide per i cittadini iscritti all’AIRE .

Entro 60 giorni dalla notifica della cartella, il contribuente può:

  • Pagare integralmente o chiedere una rateizzazione.
  • Chiedere lo “sgravio” se ritiene che il tributo non sia dovuto, rivolgendosi all’ente creditore.
  • Proporre ricorso avverso la cartella contestando, ad esempio, la notifica viziata, l’inesistenza del titolo o la prescrizione del credito.

Dopo 60 giorni, se il debito non è saldato o rateizzato, l’agente della riscossione può avviare azioni come fermo, ipoteca o pignoramento . La giurisprudenza distingue tra opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), da proporre entro 20 giorni per contestare i vizi formali dell’atto, e opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), senza termini rigidi ma proponibile solo per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo .

Fermo amministrativo (art. 86 D.P.R. 602/1973)

Il fermo amministrativo è un provvedimento che blocca l’utilizzo del veicolo iscritto al PRA. Ai sensi dell’art. 86, dopo 60 giorni dalla cartella l’agente può iscrivere il fermo, previo invio di un preavviso di fermo di 30 giorni . Per le imprese di onoranze funebri è essenziale sapere che il carro funebre o i furgoni per trasporto salme sono beni strumentali indispensabili: la norma prevede l’esclusione dal fermo se il debitore dimostra che il veicolo serve per l’attività lavorativa . Pertanto un’azienda funebre può opporsi al fermo allegando documentazione (licenze, visura camerale) che attesti l’uso strumentale.

Ipoteca e pignoramento immobiliare (artt. 77 e 76 D.P.R. 602/1973)

L’ipoteca è una garanzia iscritta su beni immobili del debitore. L’art. 77 del D.P.R. 602/1973 consente all’agente di riscossione di iscrivere ipoteca su immobili per crediti superiori a 20.000 €, previa notifica di un preavviso di ipoteca. La Cassazione ha chiarito che tale preavviso deve indicare solo il titolo e l’importo del debito, non è necessario individuare l’immobile: l’ipoteca rimane legittima anche se l’avviso non descrive il bene . La giurisprudenza discute se il limite di 120.000 € previsto dall’art. 76 per l’espropriazione immobiliare si applichi anche alla semplice iscrizione ipotecaria. Molte sentenze ammettono l’ipoteca per debiti superiori a 20.000 €, ma non l’espropriazione dell’unica casa se il debito non supera 120.000 € . Nelle impugnazioni, è possibile contestare la sproporzione dell’ipoteca e chiederne la riduzione .

Il pignoramento immobiliare segue invece la disciplina del codice di procedura civile e può essere avviato solo per crediti oltre 120.000 € e sei mesi dopo l’iscrizione dell’ipoteca se l’immobile è l’unica abitazione del debitore .

Pignoramento presso terzi: art. 72‑bis D.P.R. 602/1973

L’art. 72‑bis consente un pignoramento semplificato di crediti presso terzi (es. conti bancari o crediti verso clienti). L’agente invia un ordine al terzo di versare le somme dovute entro 60 giorni, comprensive dei crediti già maturati e di quelli che matureranno in tale periodo . La Cassazione ha confermato che l’obbligo del terzo perdura per tutti i 60 giorni e riguarda sia le somme esistenti al momento dell’atto sia quelle maturate nel periodo . Se il terzo non adempie, l’agente deve procedere con il pignoramento ordinario.

1.2 Avviso di addebito INPS

Per i contributi previdenziali e assistenziali, l’INPS emette un avviso di addebito che costituisce titolo esecutivo. Dal giorno della notifica, il contribuente ha 40 giorni per proporre ricorso al giudice del lavoro e chiedere la sospensione dell’esecuzione . Decorso questo termine, l’avviso diventa definitivo e non può più essere impugnato, come ribadito dalla Cassazione con ordinanza n. 8791/2025 . Anche in questo caso l’opposizione all’esecuzione è ammessa solo per fatti successivi (ad esempio prescrizione o pagamento sopravvenuto), mentre i vizi formali devono essere fatti valere con opposizione agli atti entro 40 giorni.

1.3 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: sovraindebitamento

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) disciplina le situazioni di insolvenza e sovraindebitamento. L’art. 2 definisce sovraindebitamento come lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’agricoltore e di altri debitori non soggetti a liquidazione giudiziale . L’impresa minore è quella che non supera determinati limiti di attivo, ricavi e debiti . Le imprese di onoranze funebri di piccole dimensioni possono rientrare in questa categoria.

Le procedure dedicate al sovraindebitamento comprendono:

  1. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67). È riservato alle persone fisiche e permette di proporre ai creditori un piano con falcidie e dilazioni, assistiti dall’OCC .
  2. Concordato minore (artt. 74 ss.). È destinato a imprenditori minori, professionisti o start‑up che intendono proseguire l’attività. La proposta può prevedere la ristrutturazione del debito con pagamento parziale ai creditori e la prosecuzione dell’azienda .
  3. Liquidazione controllata: consente di liquidare i beni per pagare i creditori, ottenendo l’esdebitazione. È simile al fallimento ma pensato per i soggetti non fallibili.

Dal 2021 con il D.L. 118/2021 è stata introdotta anche la composizione negoziata della crisi, una procedura stragiudiziale attivabile tramite la Camera di Commercio con l’ausilio di un esperto indipendente per negoziare con creditori e fisco; la procedura dura 180 giorni e può evolvere in un concordato semplificato . Le imprese in crisi possono anche accedere a piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione e piani di ristrutturazione soggetti a omologazione . Le normative prevedono misure protettive (sospensione delle azioni esecutive) e un cram‑down fiscale per imporre agli enti pubblici l’adesione al piano in caso di dissenso.

1.4 Novità legislative: rottamazione‑quinquies e rateizzazione

La Legge 30 dicembre 2025 n. 199, in vigore dal 1° gennaio 2026, ha introdotto la rottamazione‑quinquies (art. 1, comma 82). Questa misura consente di definire i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2023, limitatamente a talune tipologie: imposte erariali da controllo automatizzato o formale, contributi INPS non derivanti da avvisi di accertamento e alcune sanzioni amministrative . Sono escluse le imposte locali come IMU e TARI e le multe dei comuni . Per aderire bisogna presentare domanda entro il 30 aprile 2026; la presentazione sospende le nuove azioni esecutive e comporta l’automatica sospensione del pagamento degli importi dovuti .

Nello stesso periodo sono stati modificati i piani di rateizzazione delle cartelle esattoriali. Secondo le nuove regole, per debiti fino a 120.000 € si possono ottenere fino a 84 rate (nei piani avviati nel 2025‑2026), che diventano 96 dal 2027 e 108 dal 2029; per debiti superiori a 120.000 € è richiesta la dimostrazione della temporanea situazione di difficoltà e le rate possono arrivare fino a 120 . Le imprese devono presentare documenti contabili e indicatori di liquidità; per i debiti contestati è consigliabile inserire una dichiarazione in cui si riserva il diritto di opporsi, altrimenti la rateizzazione potrebbe essere considerata un riconoscimento del debito.

1.5 Giurisprudenza rilevante su usura, anatocismo e rapporti bancari

Gli imprenditori di onoranze funebri spesso ricorrono a finanziamenti bancari per acquistare immobili, automezzi e attrezzature. Negli ultimi anni la giurisprudenza si è pronunciata su diverse questioni bancarie:

  • Anatocismo: la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 25, comma 3, del D.Lgs. 342/1999 nella parte che legittimava la capitalizzazione trimestrale degli interessi. La Cassazione (ord. 27460/2025) ha affermato che la capitalizzazione degli interessi è valida solo se prevista da una clausola espressa conforme alla delibera CICR 9 febbraio 2000 . Dopo la dichiarazione di incostituzionalità, eventuali nuove clausole devono essere sottoscritte per iscritto con consenso del cliente .
  • Ammortamento alla francese: la Cassazione (sent. 24197/2025) ha ribadito che tale metodo non costituisce anatocismo; l’ammortamento prevede che ogni rata copra prima gli interessi e poi il capitale, ma gli interessi non si capitalizzano, essendo determinati in via anticipata .
  • Usura: per contestare l’usura nei contratti di mutuo o leasing è necessario confrontare il tasso effettivo globale (TEG) con il tasso soglia definito ogni trimestre dal MEF. La giurisprudenza esige che chi contesta l’usura produca i decreti ministeriali con il TEGM perché non sono di comune conoscenza . In caso di usura, gli interessi sono dovuti solo al tasso legale e il contratto può essere rinegoziato.

Questi orientamenti sono rilevanti per le imprese funebri che intendano verificare la legittimità dei contratti bancari e chiedere la restituzione degli interessi illegittimi o la rinegoziazione del finanziamento.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto

In questa sezione analizziamo le fasi che seguono la notifica di una cartella di pagamento, di un avviso di addebito o di altri atti esecutivi. Comprendere i termini e le modalità operative è essenziale per predisporre una difesa efficace.

2.1 Ricezione della cartella di pagamento

La cartella di pagamento viene notificata via posta raccomandata o pec, oppure tramite messo notificatore. Dal giorno della notifica decorre il termine di 60 giorni per pagare o proporre ricorso. È consigliabile:

  1. Verificare la regolarità della notifica: controllare data, soggetto che ha effettuato la notifica e eventuali vizi (indirizzo errato, mancanza della relata, irricevibilità). La cartella deve contenere il dettaglio degli importi iscritti a ruolo (tributi, sanzioni, interessi, oneri di riscossione).
  2. Analizzare il contenuto: confrontare la cartella con eventuali avvisi o atti precedenti; valutare la prescrizione (per imposte dirette 10 anni, per sanzioni 5 anni) e la decadenza (per IRPEF, IRES, IVA la decadenza si verifica se il ruolo non è reso esecutivo entro l’anno successivo all’accertamento).
  3. Richiedere copia della relata di notifica: l’art. 26 richiede che l’agente conservi la prova di notifica per cinque anni .

Se il debito è corretto e si intende rateizzare, occorre presentare istanza entro i 60 giorni. In caso contrario, si valuta il ricorso.

2.2 Ricorso avverso la cartella

Il ricorso contro la cartella va presentato alla Commissione Tributaria (oggi Corte di giustizia tributaria) entro 60 giorni. Esistono due principali rimedi:

  • Ricorso per vizi propri dell’atto: si deduce ad esempio la mancanza di motivazione, l’inesattezza degli importi o la notifica irregolare. È un’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) con termine di 20 giorni se proposta in sede esecutiva .
  • Ricorso per fatti estintivi o impeditivi: ad esempio avvenuto pagamento, compensazione o prescrizione. Si rientra nell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non ha un termine fisso, ma deve essere proposta prima dell’inizio dell’esecuzione .

Il ricorso deve contenere l’indicazione dell’atto impugnato, i motivi, le richieste e l’eventuale istanza cautelare per sospendere la riscossione. È obbligatoria la notifica all’Agente della riscossione e all’ente creditore. Per i professionisti è necessario indicare la PEC e il codice fiscale, pena inammissibilità .

2.3 Avviso di addebito INPS

Alla ricezione di un avviso di addebito, l’imprenditore deve agire entro 40 giorni; trascorso il termine, il credito diventa definitivo . La procedura prevede:

  1. Controllo dell’atto: verificare che l’avviso indichi i periodi contributivi, la natura dei contributi e la base imponibile. La notificazione può avvenire via PEC o raccomandata.
  2. Ricorso al giudice del lavoro: in caso di contestazione, si deve proporre ricorso innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso deve essere notificato anche all’Agente della riscossione. Il giudice può concedere la sospensione dell’esecuzione .

È importante rispettare i termini: la Cassazione ha ribadito che il ricorso tardivo comporta la definitività del credito .

2.4 Fasi successive: fermo, ipoteca, pignoramento e revoca

Scaduti i 60 giorni dalla cartella (o 40 per l’avviso INPS), se il debito non è pagato o rateizzato, l’agente può adottare misure esecutive.

Fermo amministrativo

  1. Preavviso: il debitore riceve una comunicazione che preannuncia l’iscrizione del fermo e concede 30 giorni per pagare .
  2. Iscrizione del fermo: trascorso il termine, viene registrato il fermo al PRA. Il veicolo non può circolare; per i veicoli strumentali (carri funebri) è possibile chiederne la revoca dimostrando la necessità per l’attività .

Ipoteca

  1. Preavviso di ipoteca: la comunicazione indica il titolo e l’importo dovuto; il contribuente può proporre ricorso o chiedere la rateizzazione .
  2. Iscrizione: se il debito supera 20.000 €, l’agente iscrive l’ipoteca; se riguarda l’unica abitazione e il debito è inferiore a 120.000 €, l’ipoteca è ammessa ma non l’espropriazione .
  3. Ricorso: si può contestare l’eccessività dell’ipoteca, la violazione del limite o la nullità per mancanza di preavviso.

Pignoramento presso terzi

  1. Ordine al terzo: l’agente intima al terzo (banca, cliente) di versare entro 60 giorni le somme dovute al debitore .
  2. Pagamenti: la Cassazione ha stabilito che l’ordine copre tutti gli importi maturati nel periodo di 60 giorni .
  3. Eventuale pignoramento ordinario: se il terzo non paga, si procede con il pignoramento civile.

Pignoramento immobiliare

L’espropriazione immobiliare è possibile solo per debiti sopra 120.000 € e almeno sei mesi dopo l’ipoteca; è esclusa l’unica abitazione non di lusso . Anche in questo caso si possono proporre opposizioni per vizi dell’atto o per il rispetto della soglia.

2.5 Rateizzazione, rottamazione e sospensione

In alternativa al contenzioso, il debitore può scegliere di rateizzare o aderire alla rottamazione.

  • Rateizzazione: occorre presentare domanda all’agente con la documentazione economico‑finanziaria. Per debiti fino a 120.000 € è possibile ottenere 84 rate (con un minimo di 50 € ciascuna); oltre tale soglia servono indicatori di difficoltà e si possono ottenere fino a 120 rate . Il pagamento della prima rata comporta la sospensione delle procedure. È consigliabile includere una clausola di riserva di contestazione per non perdere la possibilità di ricorrere.
  • Rottamazione‑quinquies: consente di pagare imposte erariali, contributi INPS (non da accertamento) e alcune sanzioni, senza interessi e sanzioni. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 . Il pagamento avviene in rate con scadenze fissate dalla legge; la mancata osservanza di due rate consecutive comporta la perdita dei benefici. Sono escluse le imposte locali e le multe dei comuni .

2.6 Composizione negoziata e procedure concorsuali

Se i debiti diventano insostenibili, l’azienda può accedere a procedure di crisi e sovraindebitamento.

  • Composizione negoziata della crisi: introdotta dal D.L. 118/2021, consiste in una trattativa assistita da un esperto iscritto in un apposito elenco. Dura 180 giorni ed è finalizzata a trovare accordi con creditori e fisco. Può prevedere misure protettive e agevolazioni fiscali . Se fallisce ma è stata condotta in buona fede, il debitore può accedere a un concordato semplificato .
  • Accordi di ristrutturazione e piani attestati: consentono di rinegoziare i debiti con la maggioranza dei creditori, ottenendo l’omologazione del tribunale. La riforma del 2024 ha introdotto il cram‑down fiscale per imporre agli enti pubblici l’adesione se la proposta è più conveniente .
  • Concordato minore e liquidazione controllata: previsti dagli artt. 74 ss. del Codice della crisi per imprenditori minori e professionisti . Permettono di continuare l’attività o liquidare i beni con esdebitazione.

3. Difese e strategie legali per imprese di onoranze funebri

Dopo aver descritto il quadro normativo, passiamo a illustrare le strategie di difesa che possono essere adottate da un’impresa di onoranze funebri gravata da debiti fiscali, contributivi o bancari. L’obiettivo è evitare blocchi operativi e salvaguardare l’azienda e il patrimonio degli amministratori.

3.1 Verificare la legittimità degli atti e sollevare vizi formali

La prima strategia consiste nell’analizzare attentamente la cartella di pagamento, l’avviso di addebito o il preavviso di fermo/ipoteca. I vizi più frequenti includono:

  • Notifica irregolare: mancata indicazione del destinatario, invio a indirizzo errato, assenza della relata di notifica, mancata firma. L’art. 26 impone la conservazione della prova di notifica ; se non prodotta, l’atto è nullo.
  • Mancanza di motivazione: la cartella deve indicare la natura del tributo e gli atti presupposti. Se manca il riferimento all’avviso di accertamento o al ruolo, si può eccepire la nullità.
  • Importi erronei: i conteggi possono includere interessi illegittimi, sanzioni prescritte o somme già pagate. È opportuno richiedere lo estratto di ruolo e verificare ogni voce.
  • Prescrizione e decadenza: molti tributi sono soggetti a prescrizione quinquennale, contributi INPS decennale. Se la cartella è emessa oltre questi termini, l’azione è prescritta. La decadenza scatta se l’ente non iscrive a ruolo entro l’anno successivo all’accertamento.

3.2 Contestazione di fermo, ipoteca e pignoramento

Un’impresa di onoranze funebri fa largo uso di veicoli (carri funebri, furgoni, auto d’appoggio) e spesso dispone di un magazzino o di una sala per la vestizione delle salme. È quindi fondamentale impedire misure che paralizzino l’attività.

Difendersi dal fermo amministrativo

Come anticipato, l’art. 86 prevede l’iscrizione del fermo su veicoli dopo 60 giorni dalla cartella, salvo invio di un preavviso . Per le imprese funebri i veicoli sono strumenti di lavoro essenziali, equiparabili a “bene strumentale” ai sensi della norma. È possibile:

  1. Richiedere la revoca del fermo dimostrando, con certificazione della camera di commercio, che il veicolo è indispensabile per l’attività. Bisogna allegare licenze funerarie e atti che attestino l’uso del mezzo come carro funebre.
  2. Impugnare l’atto per mancanza di preavviso o per debiti inferiori alla soglia legale. Se il preavviso non è stato notificato o non sono trascorsi 30 giorni, il fermo è nullo.
  3. Proporre opposizione all’esecuzione qualora il fermo sia illegittimo perché il debito è prescritto o pagato.

Contestare l’ipoteca

Molte imprese di onoranze funebri sono costituite sotto forma di S.r.l. e possiedono immobili adibiti a sala del commiato o magazzino. L’iscrizione di ipoteca per debiti superiori a 20.000 € è consentita dall’art. 77, ma la giurisprudenza ha stabilito alcuni limiti:

  • Se l’immobile costituisce unica abitazione dell’imprenditore, l’espropriazione è vietata per debiti inferiori a 120.000 € . Alcune sentenze ritengono applicabile questo limite anche all’iscrizione ipotecaria .
  • Il preavviso di ipoteca deve indicare titolo e importo del debito; la mancata indicazione dell’immobile non è motivo di nullità . Tuttavia, il contribuente può contestare la sproporzione dell’ipoteca e chiedere la riduzione o la cancellazione.
  • Si può chiedere la sospensione dell’ipoteca presentando ricorso e, se del caso, proponendo un piano di rateizzazione o rottamazione.

Resistere al pignoramento presso terzi

Nel settore funebre è frequente l’utilizzo di conti correnti per gestire incassi e pagamenti. In caso di pignoramento bancario ex art. 72‑bis, la banca deve versare all’agente le somme dovute entro 60 giorni . Per difendersi si può:

  • Eccepire la nullità dell’atto se l’avviso non indica correttamente il credito o se il debito è prescritto. La Cassazione ha confermato che l’ordine vale per tutti gli importi maturati nei 60 giorni , quindi è importante verificare che non vengano bloccate somme estranee (es. stipendi di dipendenti o indennità non pignorabili).
  • Chiedere la conversione del pignoramento in rateizzazione ai sensi dell’art. 495 c.p.c. versando una somma pari a un quinto del credito. In questo modo si evita il blocco del conto e si dilaziona il pagamento.
  • Proporre opposizione per contestare il titolo esecutivo o il mancato rispetto dei limiti di impignorabilità (es. somme destinate a spese funerarie anticipate o depositi cauzionali per servizi futuri).

3.3 Tutela nei confronti delle banche: anatocismo, usura e rinegoziazione

Le imprese funebri spesso finanziano l’acquisto di immobili e mezzi attraverso mutui ipotecari o leasing. Una valutazione attenta dei contratti può rilevare clausole illegittime di anatocismo o tassi usurari.

  • Anatocismo: dopo la sentenza della Corte costituzionale, la capitalizzazione degli interessi è ammessa solo se prevista da una clausola approvata per iscritto conformemente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 . Se il contratto prevede interessi trimestrali capitalizzati senza consenso espresso, la clausola è nulla e l’imprenditore può chiedere la restituzione degli interessi pagati in eccesso.
  • Ammortamento alla francese: non costituisce anatocismo , ma bisogna verificare che il tasso effettivo globale (TEG) non superi il tasso soglia di usura. Per contestare l’usura è necessario produrre i decreti ministeriali che fissano i tassi e calcolare correttamente il TEG.
  • Rinegoziazione del debito: quando il pagamento dei finanziamenti diventa insostenibile, è possibile trattare con la banca la ristrutturazione del debito o chiedere l’applicazione delle procedure di cram‑down nell’ambito di un accordo di ristrutturazione. L’Avv. Monardo e il suo team possono assistere nella perizia econometrica, nella negoziazione con la banca e nella predisposizione del piano.

3.4 Accesso alle procedure di sovraindebitamento e composizione negoziata

Quando la somma dei debiti fiscali, contributivi e bancari supera la capacità di rimborso dell’azienda, la normativa offre diversi strumenti:

  • Piano del consumatore: se l’imprenditore è una persona fisica e non esercita attività d’impresa (es. titolare di una ditta individuale che ha cessato l’attività), può proporre un piano di ristrutturazione con il supporto dell’OCC .
  • Concordato minore: per imprenditori minori che intendono continuare l’attività. Permette di falcidiare i debiti e proseguire l’azienda; richiede la maggioranza dei creditori e l’approvazione del tribunale .
  • Liquidazione controllata: consente di liquidare i beni non indispensabili per soddisfare i creditori, ottenendo alla fine l’esdebitazione. È idonea per chi vuole cessare l’attività e ripartire.
  • Composizione negoziata: strumento introdotto nel 2021 per risolvere la crisi in via stragiudiziale con l’assistenza di un esperto . È possibile richiedere misure protettive e trovare un accordo con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e le banche per ridurre o dilazionare i debiti. Se la trattativa va a buon fine, l’azienda riprende slancio; in caso contrario si può accedere a un concordato semplificato. .

3.5 Rottamazione, definizione agevolata e rateizzazione

L’adesione alla rottamazione‑quinquies o a precedenti definizioni agevolate consente di saldare i debiti con sconti su interessi e sanzioni. È fondamentale verificare se le cartelle rientrano nelle tipologie ammesse e presentare la domanda entro la scadenza . Per le imprese in crisi, la definizione agevolata può essere inserita nell’ambito di un piano di ristrutturazione omologato; i pagamenti avverranno secondo le rate stabilite dal piano . In alternativa, la rateizzazione ordinaria permette di dilazionare fino a 120 rate .

3.6 Strumenti transattivi e accordi stragiudiziali

Oltre agli strumenti previsti dalla legge, le imprese possono ricorrere a trattative stragiudiziali con l’ente creditore o la banca. Ad esempio:

  • Transazione fiscale: prevista dal D.L. 346/2000 e oggi integrata nel Codice della crisi. Consiste nel proporre all’Agenzia delle Entrate un pagamento ridotto del debito fiscale nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione, ottenendo lo stralcio di sanzioni e interessi.
  • Accordo con l’INPS: è possibile chiedere un piano di dilazione dei contributi. L’INPS concede fino a 24 rate mensili; per periodi più lunghi occorre dimostrare situazioni straordinarie.
  • Accordo con le banche: si può negoziare la sospensione delle rate o la ristrutturazione del mutuo. In presenza di tassi usurari o anatocismo, l’istituto può essere incentivato a rinegoziare per evitare un contenzioso.

3.7 Vantaggi dell’assistenza legale specializzata

Affrontare autonomamente cartelle, avvisi di addebito o pignoramenti può essere rischioso. Un avvocato esperto come Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff offre i seguenti vantaggi:

  • Analisi tempestiva delle carte e individuazione dei vizi formali o sostanziali.
  • Presentazione di ricorsi completi con allegazioni di giurisprudenza e normativa aggiornata.
  • Richiesta di sospensione delle azioni esecutive per evitare blocchi operativi.
  • Gestione delle trattative con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e le banche per piani di rientro o accordi stragiudiziali.
  • Accesso alle procedure di sovraindebitamento e predisposizione di piani di ristrutturazione credibili.

4. Strumenti alternativi per la gestione dei debiti

4.1 Rottamazione e definizione agevolata

Oltre alla rottamazione‑quinquies (2026), negli anni recenti ci sono state altre definizioni agevolate (rottamazione‑quater, saldo e stralcio). Queste misure permettono di estinguere debiti fiscali con riduzione o cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora. Per l’impresa funebre che ha cartelle molto datate, la rottamazione può rappresentare un’opportunità di rientro senza incorrere in procedure concorsuali. È necessario verificare periodicamente le normative e aderire entro i termini.

4.2 Piani del consumatore e concordato minore

Se l’impresa è una ditta individuale, il titolare può utilizzare il piano del consumatore per proporre un rimborso proporzionato alle sue capacità reddituali, ottenendo l’esdebitazione al termine . Per le società o gli imprenditori minori, il concordato minore consente di proseguire l’attività con un piano di pagamento decennale; l’OCC svolge un ruolo centrale nel valutare la fattibilità e nel controllare l’esecuzione .

4.3 Composizione negoziata e concordato semplificato

La composizione negoziata, attivabile tramite il portale della Camera di Commercio, mette a disposizione un esperto che media tra l’imprenditore e i creditori per redigere un piano di risanamento . In caso di insuccesso, si può ricorrere al concordato semplificato per la liquidazione dei beni in modo rapido; il tribunale omologa il piano senza necessità di voto dei creditori se ritiene la proposta conveniente .

4.4 Accordi di ristrutturazione e cram‑down fiscale

L’accordo di ristrutturazione comporta la sottoscrizione di un’intesa con creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti. Le modifiche del 2024 hanno introdotto il cram‑down fiscale: il tribunale può imporre l’adesione della pubblica amministrazione se il piano prevede un pagamento migliore rispetto alla liquidazione giudiziale e non viola la par condicio . Questo consente di superare l’inerzia di Agenzia delle Entrate e INPS, spesso ostacolo nelle trattative.

4.5 Liquidazione controllata

Quando la prosecuzione dell’attività non è più sostenibile, la liquidazione controllata consente di liquidare i beni dell’impresa per soddisfare i creditori, con la possibilità di ripartire da zero. È una procedura simile al fallimento ma destinata ai soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale. Dopo la liquidazione si ottiene l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molte imprese commettono errori che possono aggravare la situazione. Ecco una lista di errori frequenti e consigli operativi:

  1. Ignorare gli atti ricevuti: non aprire le raccomandate o non consultare la PEC può essere fatale. I termini decorrono dalla notifica e l’inerzia preclude i rimedi.
  2. Pagare senza verificare: versare l’importo richiesto senza analizzare la cartella equivale a riconoscere il debito. È sempre bene richiedere copia degli atti, verificare la prescrizione e, se necessario, pagare solo le somme dovute.
  3. Rateizzare senza riserva: richiedere la rateizzazione senza dichiarare di non riconoscere il debito può precludere la successiva impugnazione. Occorre includere nel modulo una dichiarazione di riserva di contestazione.
  4. Non valutare l’impugnazione per difetto di notifica: spesso le cartelle sono notificate ad indirizzi errati o senza attestazione. Un controllo della notifica può portare all’annullamento dell’atto.
  5. Trascurare i termini: ricordare che i ricorsi contro cartelle e avvisi di addebito hanno termini perentori (60 e 40 giorni). Per i vizi formali il termine può essere più breve (20 giorni) .
  6. Non distinguere tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all’esecuzione: confondere le due tipologie di opposizione può portare all’inammissibilità del ricorso. La prima mira a contestare i vizi dell’atto, la seconda a fatti estintivi sopravvenuti.
  7. Aspettare la vendita dell’immobile: in caso di ipoteca, attendere che sia avviata l’espropriazione può ridurre le possibilità di difesa. È opportuno agire subito contestando la legittimità dell’iscrizione o avviando la trattativa.
  8. Non coinvolgere un professionista: affidarsi a consulenti occasionali può portare a strategie inefficaci. Un avvocato specializzato può individuare la soluzione più adatta e coordinare le varie procedure.

6. Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Termini e rimedi per cartelle e avvisi

Atto notificatoTermine per agireRimedi possibiliRiferimenti
Cartella di pagamento (D.P.R. 602/1973, art. 26)60 giorni dal ricevimentoPagamento, rateizzazione, ricorso alla CGT (art. 617 c.p.c. per vizi formali; art. 615 c.p.c. per fatti successivi), richiesta di sgravioNormativa sulla notifica , ricorsi
Avviso di addebito INPS40 giorniRicorso al giudice del lavoro, richiesta di sospensione, pagamento o rateizzazioneVizi e termini
Preavviso di fermo (art. 86)30 giorniPagamento o istanza di revoca se il veicolo è strumentale, ricorsoEsclusione per mezzi strumentali
Preavviso di ipoteca (art. 77)30 giorniRicorso per contestare l’importo o la sproporzione, richiesta di rateizzazioneObbligo di indicare importo e titolo
Pignoramento presso terzi (art. 72‑bis)60 giorni per il terzoPagamento al concessionario, opposizione per vizi, conversione del pignoramentoObblighi del terzo , durata

Tabella 2 – Procedure di sovraindebitamento

ProceduraSoggetti destinatariCaratteristiche principaliRiferimenti
Piano del consumatoreConsumatori (persone fisiche)Proposta di pagamento parziale assistita da OCC; controllo del tribunale; possibile esdebitazione finaleArt. 67 Codice della crisi
Concordato minoreImprenditori minori e professionistiPiano con prosecuzione dell’attività; richiede l’approvazione dei creditori e l’omologa del tribunaleArtt. 74 ss. Codice della crisi
Liquidazione controllataSoggetti non fallibiliLiquidazione dei beni con controllo giudiziale, esdebitazione finaleCodice della crisi
Composizione negoziataTutte le impreseProcedura stragiudiziale con esperto; misure protettive; può evolvere in concordato semplificatoD.L. 118/2021
Accordo di ristrutturazioneImprese in crisiAccordo con creditori rappresentanti almeno il 60 %; cram‑down fiscale per P.A.D.Lgs. 14/2019 come modificato

Tabella 3 – Soglie per azioni esecutive e ipotecarie

MisuraSoglia minima del debitoNote
Iscrizione di ipoteca> 20.000 €L’ipoteca può essere iscritta per debiti tributari superiori a 20.000 €. La giurisprudenza discute se debba applicarsi anche il limite di 120.000 € quando l’immobile è l’unica abitazione .
Espropriazione immobiliare> 120.000 € e sei mesi dopo l’ipotecaLa casa principale non di lusso è impignorabile se il debito è inferiore a 120.000 € .
Fermo amministrativoNessuna soglia, ma previo preavviso di 30 giorniEsclusi i veicoli strumentali per l’attività .
Pignoramento presso terziNessuna soglia specificaL’obbligo del terzo perdura per 60 giorni .

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa succede se non pago la cartella di pagamento?

Trascorsi 60 giorni dalla notifica, l’agente della riscossione può avviare procedure esecutive: fermo amministrativo sui veicoli, iscrizione di ipoteca sugli immobili e pignoramento presso terzi. Può essere notificato un preavviso prima del fermo o dell’ipoteca. È importante valutare la rateizzazione o presentare ricorso entro i termini.

2. Posso rateizzare una cartella se è contestata?

Sì. Si può richiedere la rateizzazione dichiarando espressamente di non riconoscere il debito e riservandosi di impugnare. In assenza di riserva, la rateizzazione può essere considerata un’ammissione e pregiudicare le contestazioni future.

3. Il carro funebre può essere sottoposto a fermo amministrativo?

No, se si dimostra che il veicolo è un bene strumentale indispensabile per l’attività. L’art. 86 prevede l’esclusione per i mezzi utilizzati per il lavoro . Bisogna presentare domanda con documentazione che attesti l’uso del veicolo per le onoranze funebri.

4. L’ipoteca può essere iscritta su qualsiasi immobile della società?

Può essere iscritta per debiti superiori a 20.000 €, previo preavviso . Tuttavia, se l’immobile è l’unica abitazione dell’imprenditore e il debito è inferiore a 120.000 €, l’espropriazione è vietata . Alcune sentenze estendono il limite anche all’iscrizione ipotecaria .

5. Dopo quanto tempo decade la cartella esattoriale?

Dipende dal tipo di tributo. Generalmente i tributi erariali si prescrivono in 10 anni e le sanzioni in 5 anni; i contributi previdenziali si prescrivono in 5 o 10 anni in base alla natura. Se il concessionario non procede entro un certo termine, l’azione può essere prescritta.

6. Quali sono i termini per impugnare un avviso di addebito INPS?

Entro 40 giorni dalla notifica occorre presentare ricorso al giudice del lavoro . Oltre tale termine, il credito è definitivo e non può più essere contestato .

7. Posso ottenere la sospensione dell’esecuzione?

Sì. Presentando ricorso si può chiedere la sospensione dell’efficacia dell’atto al giudice tributario o del lavoro. Il giudice valuta la gravità del danno e la fondatezza del ricorso prima di concederla. Per le procedure esecutive in corso, si può chiedere la sospensione anche in sede di opposizione all’esecuzione.

8. Come funzionano le nuove rateizzazioni introdotte nel 2025‑2026?

Per debiti fino a 120.000 €, si possono ottenere 84 rate nel biennio 2025‑2026, 96 nel biennio 2027‑2028 e 108 dal 2029; non occorre dimostrare particolare difficoltà . Per debiti superiori occorre dimostrare la temporanea difficoltà e si possono avere fino a 120 rate. Le rate devono essere costanti o a scadenza prefissata.

9. La rottamazione‑quinquies include i debiti con le banche?

No. La rottamazione riguarda solo i carichi affidati all’agente della riscossione relativi a tributi erariali e contributi INPS non derivanti da accertamento, oltre ad alcune sanzioni amministrative . I debiti bancari vanno gestiti con accordi separati o procedure di ristrutturazione.

10. In cosa consiste l’accertamento sulla usura bancaria?

Si tratta di verificare se il tasso effettivo globale (TEG) applicato supera il tasso soglia determinato dai decreti trimestrali del MEF. Occorre considerare interessi, spese e commissioni. Se il tasso supera la soglia, gli interessi sono dovuti al solo tasso legale e si può chiedere la restituzione degli interessi versati. È importante produrre i decreti ministeriali e dimostrare l’usura .

11. Cosa succede se il conto corrente aziendale viene pignorato?

La banca deve bloccare le somme fino a concorrenza del debito e versarle all’agente della riscossione entro 60 giorni . Il pignoramento riguarda anche le somme che maturano nel periodo . Per tutelarsi si può chiedere la conversione del pignoramento in rateizzazione o contestare l’atto per vizi.

12. Quali alternative ho se ho debiti superiori alle mie possibilità?

Oltre alla rateizzazione e rottamazione, esistono le procedure di sovraindebitamento: piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata e composizione negoziata. Queste procedure consentono di ristrutturare o cancellare i debiti in modo ordinato .

13. Posso contestare l’anatocismo nei miei contratti di leasing?

Sì. Se i contratti prevedono la capitalizzazione degli interessi senza una clausola espressa approvata per iscritto, la clausola è nulla . Puoi chiedere la restituzione degli interessi e la ricalcolazione del saldo. È consigliabile far analizzare il contratto da un esperto.

14. Un’impresa di onoranze funebri può essere considerata “impresa minore”?

Sì, se rientra nei parametri di attivo, ricavi e debiti previsti dall’art. 2 del Codice della crisi . In tal caso può accedere al concordato minore e ad altre procedure di sovraindebitamento.

15. Cosa comporta l’adesione alla composizione negoziata?

Consiste nell’attivare un tavolo negoziale con i creditori, guidato da un esperto nominato dalla Camera di Commercio. L’esperto aiuta a redigere un piano di risanamento e propone soluzioni operative; nel frattempo le azioni esecutive possono essere sospese . Se la composizione fallisce, si può accedere al concordato semplificato.

8. Simulazioni pratiche e casi reali

Caso 1 – Impresa funebre con cartelle e avvisi INPS

Scenario: La società “Eternum S.r.l.” gestisce servizi funebri in provincia di Cosenza. Possiede due carri funebri e un immobile adibito a sala del commiato. A causa della pandemia la fatturazione è diminuita e ha maturato debiti:

  • Cartelle esattoriali per IVA e IRES dal 2019 al 2022 per 80.000 €.
  • Avvisi di addebito INPS per contributi non pagati dei dipendenti per 50.000 €.
  • Mutuo con banca per l’acquisto dell’immobile con capitale residuo di 150.000 €.

Analisi: Le cartelle sono state notificate nel gennaio 2026 e rientrano nella rottamazione‑quinquies perché riguardano imposte da controllo formale; la società può presentare domanda entro il 30 aprile 2026 e pagare senza sanzioni e interessi . Gli avvisi INPS devono essere impugnati entro 40 giorni per contestare eventuali irregolarità; se non ci sono vizi, si può chiedere la rateizzazione. Sul mutuo occorre verificare l’eventuale presenza di clausole anatocistiche e il superamento del tasso soglia; se emergono irregolarità, si può negoziare con la banca la ristrutturazione.

Soluzione: L’Avv. Monardo valuta i vizi delle cartelle (ritardi nella notifica, prescrizione parziale), presenta domanda di rottamazione per ridurre il debito e contemporaneamente deposita un ricorso per l’annullamento parziale. Per gli avvisi INPS deposita ricorso al giudice del lavoro entro 40 giorni, richiedendo la sospensione. Con la banca avvia una trattativa per sospendere le rate e rinegoziare il contratto; in caso di mancato accordo, si valuta l’accesso alla composizione negoziata.

Caso 2 – Fermo amministrativo su carro funebre

Scenario: Un’impresa individuale riceve un preavviso di fermo per debiti tributari pari a 15.000 €. Il veicolo oggetto del fermo è un carro funebre del 2024 utilizzato per tutti i servizi. Il proprietario non è in grado di pagare l’intero importo entro 30 giorni.

Analisi: L’art. 86 prevede che prima di iscrivere il fermo occorre inviare un preavviso di 30 giorni . Il carro funebre è un bene strumentale essenziale; la normativa esclude il fermo se il veicolo è utilizzato per l’attività lavorativa. La società può presentare istanza di revoca allegando certificazione della camera di commercio e prova dell’utilizzo.

Soluzione: L’Avv. Monardo predispone un’istanza motivata al concessionario, allegando visura camerale, licenza di esercizio e documentazione che attesti l’uso del veicolo come carro funebre. Chiede la sospensione immediata del fermo. In parallelo deposita ricorso per contestare l’atto, sostenendo la violazione dell’art. 86. Propone un piano di rateizzazione per saldare il debito.

Caso 3 – Ipoteca e pignoramento su immobile adibito a sala del commiato

Scenario: La società “Requiem S.a.s.” possiede un immobile in cui svolge la camera ardente. A seguito di cartelle esattoriali non pagate per 30.000 €, l’agente notifica un preavviso di ipoteca. La società non interviene; dopo due mesi l’ipoteca è iscritta e, trascorsi altri sei mesi, viene avviata la procedura di espropriazione.

Analisi: Il debito di 30.000 € è superiore a 20.000 €, quindi l’ipoteca è formalmente legittima . Tuttavia l’immobile costituisce l’unica sede dell’attività. La giurisprudenza ritiene illegittima l’espropriazione dell’unica casa per debiti inferiori a 120.000 € e discute se lo stesso limite si applichi all’iscrizione ipotecaria . Avendo lasciato scadere i termini, la società ora può proporre opposizione all’esecuzione per fatti sopravvenuti, evidenziando la sproporzione e chiedendo la conversione in rateizzazione.

Soluzione: L’avvocato propone opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., eccependo che il debito è inferiore alla soglia per l’espropriazione e chiedendo la sospensione della vendita. Contesta l’illegittima iscrizione ipotecaria, invocando la giurisprudenza favorevole e la tutela del bene strumentale. Parallelamente avvia la procedura di rateizzazione o rottamazione per ridurre il debito.

Caso 4 – Contenzioso bancario per anatocismo e usura

Scenario: L’impresa “Luce Eterna S.r.l.” ha stipulato un contratto di leasing finanziario per un carro funebre. Dopo alcuni anni, la società scopre che il leasing prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi e un tasso effettivo globale superiore al tasso soglia del trimestre in cui è stato stipulato.

Analisi: Dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 25 D.Lgs. 342/1999, le clausole di anatocismo devono essere espresse e accettate per iscritto . Se la clausola è stata inserita unilateralmente, è nulla. Per contestare l’usura occorre confrontare il TEG con il tasso soglia, considerando commissioni e spese .

Soluzione: L’Avv. Monardo incarica un consulente tecnico di calcolare il TEG e accerta la presenza di anatocismo. Avvia un’azione giudiziale per la nullità delle clausole e per la restituzione degli interessi indebiti. Propone alla banca una transazione per ridurre il debito residuo, minacciando la causa. In parallelo, se l’azienda ha altri debiti fiscali, valuta l’inserimento del contenzioso bancario in un accordo di ristrutturazione.

9. Conclusione

Gestire un’impresa di onoranze funebri con debiti verso il fisco, l’INPS o le banche richiede un approccio coordinato e tempestivo. La normativa vigente offre numerose possibilità per difendersi: dalle opposizioni alle cartelle di pagamento all’esclusione del fermo sui carri funebri, dalla contestazione delle ipoteche sproporzionate alle procedure di sovraindebitamento. La recente rottamazione‑quinquies permette di alleggerire il peso delle cartelle esattoriali , mentre le nuove regole sulla rateizzazione garantiscono maggiore flessibilità . Sul fronte bancario, la giurisprudenza tutela i debitori contro anatocismo e usura .

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