Saldo E Stralcio E Negoziazione Assistita: Come Integrare I Due Strumenti

Chi chiude un debito a saldo e stralcio quasi sempre lo fa nel modo più fragile possibile: una mail, una proposta su carta intestata della società di recupero, un bonifico con la causale “saldo e stralcio pratica n. …”. Funziona, finché funziona. Quando qualcosa si inceppa — una rata saltata, un cambio di titolarità del credito, un’ipoteca che nessuno cancella — il debitore scopre di avere in mano un documento che non prova quasi nulla e che non impegna quasi nessuno.

La negoziazione assistita da avvocati, disciplinata dal D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 e ritoccata dalla riforma Cartabia e dal correttivo entrato in vigore il 25 gennaio 2025, offre l’involucro che a quel tipo di accordo manca: forma scritta a pena di nullità, certificazione delle firme, controllo di legalità sostanziale da parte dei difensori, effetti sulla prescrizione e — punto decisivo — un accordo finale che vale come titolo esecutivo e come titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Questa guida raccoglie le domande che riceviamo più spesso su come far viaggiare insieme i due strumenti, con risposte complete.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia da due direzioni che qui si incrociano. La trattativa a stralcio con banche, intermediari e cessionari di crediti deteriorati è terreno dello staff multidisciplinare a livello nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che mette avvocati e commercialisti sullo stesso tavolo quando si tratta di leggere un’esposizione e di capire quanto vale davvero. La costruzione dell’accordo, invece, è materia da contenzioso: un accordo di negoziazione assistita è un titolo esecutivo, e chi lo redige deve sapere come verrà attaccato in un’eventuale opposizione. La qualifica di avvocato cassazionista serve esattamente a questo: scrivere pensando a come quel testo verrà letto da un giudice dell’esecuzione, e non solo a come suona oggi.

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Che cos’è esattamente un saldo e stralcio? È solo un accordo tra me e la banca?

È un contratto, e nella quasi totalità dei casi è una transazione ai sensi dell’articolo 1965 del codice civile. Non è una concessione unilaterale, non è un favore, non è una “pratica”. Il creditore rinuncia a una parte di quanto pretende, il debitore paga subito una somma certa e rinuncia a contestare il resto: le concessioni reciproche sono l’elemento che qualifica l’operazione.

Da questa qualificazione discendono conseguenze molto concrete. La prima: l’articolo 1967 c.c. richiede la prova scritta della transazione, quindi un accordo raggiunto a voce o per messaggi ambigui è un accordo che, in caso di lite, rischia di non esistere. La seconda: se l’accordo è costruito come remissione del debito ex art. 1236 c.c., cioè come rinuncia del creditore al residuo, quella rinuncia deve risultare in modo inequivoco, e chi la invoca deve provarla. La terza: se l’accordo è invece un semplice pactum de non petendo, il debito non si estingue affatto, resta in vita e il creditore si limita a impegnarsi a non pretenderlo — un impegno che, se non è ben delimitato nel tempo e negli effetti, lascia il debitore in una condizione solo apparentemente definita.

C’è poi la distinzione che decide il destino dell’intera operazione: transazione novativa o transazione conservativa. Nella prima il rapporto originario viene azzerato e sostituito da uno nuovo; nella seconda il rapporto originario resta, modificato nei suoi termini. Quasi tutti gli stralci bancari rateali sono conservativi: se il debitore salta le rate, il creditore risolve l’accordo e il credito originario torna in vita per intero, dedotto quanto incassato. La differenza non è teorica, è la differenza tra chiudere una posizione e comprare tempo.

E la negoziazione assistita cos’è? Serve un giudice?

No, e questo è il punto. La negoziazione assistita è una procedura interamente stragiudiziale: nessun giudice, nessuna udienza, nessun organismo terzo, nessun mediatore. Ci sono le parti e i loro avvocati, e basta.

L’articolo 2 del D.L. 132/2014 la definisce come un accordo — la “convenzione di negoziazione” — con cui le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia, con l’assistenza di avvocati iscritti all’albo. La convenzione deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità, deve indicare l’oggetto della controversia e deve fissare un termine di durata della procedura. Gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni sotto la propria responsabilità professionale.

Se la trattativa riesce, si firma l’accordo che compone la controversia. E qui arriva l’effetto che rende l’istituto interessante per chi tratta un saldo e stralcio: quell’accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1. Gli avvocati devono inoltre certificare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico: non è una formula di stile, è un controllo di legalità sostanziale che il legislatore ha affidato ai difensori al posto dell’omologazione del giudice.

Il correttivo del gennaio 2025 ha chiarito che la procedura si può svolgere in modalità telematica, con incontri in audio-video e sottoscrizione tramite firma digitale, e ha eliminato il vincolo di iscrizione degli avvocati agli elenchi del Consiglio dell’Ordine del luogo in cui la procedura si svolge. Per una trattativa tra un debitore in Toscana e un servicer con sede a Milano, non è un dettaglio da poco.

Perché dovrei mettere il saldo e stralcio dentro una negoziazione assistita invece di firmare una scrittura privata?

Perché la scrittura privata semplice vi lascia entrambi disarmati, e il disarmo non è simmetrico. Il creditore ha in mano un contratto di finanziamento, un decreto ingiuntivo, magari un’ipoteca. Il debitore ha in mano un foglio.

La negoziazione assistita cambia quattro cose. La prima è la forma: convenzione scritta a pena di nullità, firme autenticate dagli avvocati, contenuto verificato. Un accordo così non si presta alle contestazioni sull’esistenza o sulla portata dell’intesa, che sono esattamente le contestazioni che il debitore perde quando ha solo mail e bonifici.

La seconda è il controllo di legalità: entrambi gli avvocati devono attestare che l’accordo è conforme a norme imperative e ordine pubblico. Significa che clausole vessatorie, rinunce impossibili, importi costruiti su voci non dovute vanno affrontati prima della firma, non dopo.

La terza è l’efficacia esecutiva reciproca. L’accordo è titolo esecutivo per entrambe le parti su quanto ciascuna si è impegnata a fare. Il creditore ha un titolo per la somma transatta; il debitore ha un titolo per obbligare il creditore a ciò che ha promesso — la cancellazione dell’ipoteca, la restituzione dei titoli, il rilascio della quietanza liberatoria, la rinuncia agli atti dell’esecuzione pendente.

La quarta è la protezione dei termini. Dal momento della comunicazione dell’invito a concludere la convenzione, o dalla sottoscrizione della convenzione stessa, si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Chi tratta senza questo ombrello sta consumando tempo che, in certe situazioni, non ha.

Su quali debiti si può fare, e chi può avviare la procedura?

La negoziazione assistita è utilizzabile per le controversie su diritti disponibili, il che copre praticamente tutto il contenzioso da recupero crediti civile: mutui, prestiti personali, cessioni del quinto, scoperti di conto, fideiussioni, crediti commerciali tra imprese, canoni di locazione, crediti da appalto, crediti professionali.

Va distinta l’ipotesi in cui la procedura è obbligatoria come condizione di procedibilità della domanda giudiziale da quella in cui è semplicemente volontaria. L’articolo 3 la rende obbligatoria per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro e per il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti. Sopra quella soglia nessuno vi obbliga: ma nulla vieta di usarla lo stesso, e per un saldo e stralcio è spesso la scelta migliore proprio perché nessuno la impone e quindi nessuno la subisce.

La procedura può essere avviata da chiunque delle due parti. Nella pratica, chi la avvia ottiene un vantaggio di posizione non trascurabile: definisce l’oggetto della controversia, sceglie il momento, fissa il perimetro della trattativa. Un debitore che invita formalmente il creditore a negoziare, allegando una proposta seria, si presenta in modo completamente diverso da un debitore che risponde a una lettera di sollecito.

Attenzione a un punto che genera molti equivoci: la condizione di procedibilità non opera nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata, nei procedimenti in camera di consiglio, e nei casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente. Quest’ultima esenzione, ha precisato la Cassazione nel 2025, riguarda solo le ipotesi dell’art. 82 c.p.c. e non l’avvocato che si difende da sé ai sensi dell’art. 86 c.p.c.


Da dove si comincia in concreto? Chi manda il primo atto?

Si comincia molto prima dell’invito, e chi salta questa fase paga.

Il primo atto sostanziale è la ricostruzione della posizione: chi è oggi titolare del credito, in forza di quale atto, per quale importo, con quali garanzie iscritte, con quali atti interruttivi della prescrizione, con quale titolo esecutivo eventualmente già formato. Solo dopo si decide quanto offrire, perché l’offerta ragionevole dipende da cosa il creditore può realisticamente ottenere per via giudiziale e in quanto tempo.

Il primo atto formale è l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione. L’articolo 4 prescrive che indichi l’oggetto della controversia e contenga l’avvertimento che la mancata risposta entro trenta giorni dalla ricezione, o il rifiuto, può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile. La firma apposta all’invito va certificata dall’avvocato che lo formula.

Poi si passa alla convenzione vera e propria, che è il contenitore della trattativa: oggetto, termine di durata, impegno a cooperare in buona fede. Solo dentro quel contenitore si negozia l’importo dello stralcio, le modalità di pagamento, le garanzie da liberare, le segnalazioni da rettificare, la sorte dei coobbligati.

La sequenza completa è nella tabella seguente, richiamata più volte nelle risposte successive.

Quali sono i passaggi e i termini da rispettare?

FaseAttoTermineDove / a chi
1. IstruttoriaRaccolta contratti, estratti conto, atti di cessione, visure ipotecarie, atti interruttiviPrima di ogni contatto con la controparteInterna allo studio
2. AperturaInvito a stipulare la convenzione, con oggetto della controversia e avvertimento ex art. 4Libero, ma da calibrare sui termini di prescrizioneAl creditore (PEC o raccomandata)
3. RispostaAdesione o rifiuto della controparte30 giorni dalla ricezione dell’invitoAll’avvocato che ha invitato
4. ConvenzioneSottoscrizione della convenzione di negoziazione, forma scritta a pena di nullitàTermine di durata concordato, non inferiore a un mese e non superiore a tre, prorogabile di trenta giorni su accordoTra le parti, con i rispettivi avvocati
5. TrattativaScambio di proposte, verifica documentale, eventuale attività istruttoria concordataEntro la durata della convenzioneIn presenza o in modalità telematica
6. AccordoSottoscrizione da parti e avvocati; certificazione di autografia e di conformità a norme imperative e ordine pubblicoEntro il termine della convenzioneTra le parti
7. AdempimentiTrasmissione di copia dell’accordo al Consiglio dell’Ordine competenteSuccessiva alla firmaConsiglio dell’Ordine
8. EsecuzionePagamento, quietanza liberatoria, cancellazione delle formalità, rettifica delle segnalazioniCome da accordoCreditore, Conservatoria, banche dati
9. Esito negativoDichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocatiAlla scadenzaApre la via giudiziale

Un’avvertenza sui termini: la sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto e riguarda i termini processuali, non i termini di prescrizione sostanziale né quelli convenzionali che le parti si danno dentro la negoziazione. Se la convenzione fissa la scadenza per il pagamento dell’acconto al 20 agosto, quella data resta il 20 agosto.

Cosa succede se il creditore non risponde all’invito?

Non succede niente di drammatico, e succede qualcosa di utile.

Sul piano immediato: se l’invito è rifiutato o non è accettato entro i trenta giorni, la condizione di procedibilità si considera avverata e la parte può procedere in giudizio. La negoziazione non diventa una trappola dilatoria in mano a chi non vuole trattare.

Sul piano probatorio, il silenzio pesa. L’avvertimento contenuto nell’invito richiama l’articolo 96 c.p.c. sulla responsabilità aggravata e l’articolo 642, primo comma, c.p.c. Il giudice può valorizzare quel comportamento nel regolare le spese del giudizio. Per un debitore che ha formulato una proposta seria, documentata e sostenibile, un rifiuto immotivato del creditore è materiale utile da mettere agli atti.

Sul piano dei termini, invece, bisogna essere precisi, perché qui si commettono errori costosi. La comunicazione dell’invito produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce, per una sola volta, la decadenza. Ma se l’invito è rifiutato o non è accettato nei trenta giorni, la domanda giudiziale va proposta entro il medesimo termine di decadenza, che decorre dal rifiuto, dalla mancata accettazione o dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. La giurisprudenza di merito ha chiarito che l’invito interrompe la prescrizione, non la sospende: il termine riparte da capo, non si congela. E la Cassazione, nel 2026, ha precisato che la procedura incide su una decadenza già prevista dall’ordinamento, senza crearne una nuova là dove non c’era.

Quanto dura la procedura, e nel frattempo il creditore può agire?

La durata la decidono le parti nella convenzione, dentro una forbice: non meno di un mese, non più di tre, con possibilità di proroga di trenta giorni su accordo. È un tempo breve, ed è un bene: le trattative a stralcio che si trascinano per un anno sono trattative in cui una delle due parti sta guadagnando tempo a spese dell’altra.

Sul secondo punto la risposta è meno rassicurante. L’avvio della negoziazione assistita non produce alcun blocco automatico delle azioni esecutive. Non è un concordato, non è una procedura di sovraindebitamento con misure protettive: è una trattativa. Il creditore che ha un titolo esecutivo può notificare precetto e pignorare anche mentre negozia, salvo che si sia obbligato a non farlo — e l’impegno a sospendere le azioni per la durata della convenzione è precisamente una delle clausole che vanno negoziate e messe per iscritto all’inizio, non alla fine.

Va aggiunto che l’esperimento della procedura, quando è obbligatoria, non preclude la richiesta di provvedimenti urgenti e cautelari né la trascrizione della domanda giudiziale. Il legislatore ha voluto evitare che l’obbligo di trattare si traducesse in una finestra di impunità per chi, nel frattempo, disperde il patrimonio.

Per il debitore la lettura pratica è questa: la negoziazione va aperta quando si ha qualcosa di concreto da mettere sul tavolo, non come manovra dilatoria. Se serve tempo per reperire la provvista, il tempo va chiesto e pattuito nella convenzione, con una clausola di standstill espressa.

Come si scrive l’accordo perché non mi si ritorca contro?

Questa è la domanda più importante di tutta la guida, e la risposta sta in un elenco di clausole che nel novantacinque per cento delle proposte che arrivano dai creditori sono assenti o scritte al contrario.

Qualificazione dell’accordo. Va detto espressamente se le parti intendono estinguere il rapporto originario e sostituirlo (transazione novativa) o soltanto modificarne i termini (transazione conservativa). La Cassazione richiede, per la natura novativa, sia l’animus novandi sia un aliquid novi effettivo: non basta scrivere “a saldo e stralcio”. Se l’accordo è novativo, l’art. 1976 c.c. impedisce al creditore di chiederne la risoluzione per inadempimento, salvo che il diritto sia stato espressamente pattuito.

Rinuncia al residuo. Non “il debitore versa 18.000 euro a definizione della pratica”, ma la dichiarazione che il creditore rinuncia in via definitiva e irrevocabile a ogni ulteriore pretesa relativa al rapporto identificato, capitale, interessi, spese e accessori, e che nulla più avrà a pretendere. La regola generale è la sopravvivenza del credito; l’estinzione è l’eccezione, e va provata da chi la invoca.

Individuazione esatta del rapporto. Numero di contratto, numero di posizione presso il servicer, importo originario, estremi dell’eventuale titolo esecutivo, estremi delle iscrizioni ipotecarie. Una liberatoria generica su un rapporto identificato male non serve a nulla.

Sorte delle garanzie e delle formalità. Chi cancella l’ipoteca, in quanto tempo, a spese di chi; chi rinuncia agli atti dell’esecuzione pendente; chi restituisce cambiali o titoli.

Segnalazioni nelle banche dati. Impegno espresso alla rettifica o all’aggiornamento della segnalazione entro un termine determinato, con indicazione della dicitura da comunicare.

Coobbligati e garanti. Se l’accordo deve giovare anche a loro, va detto; se non deve, va detto lo stesso, perché il silenzio genera contenzioso.

Clausola risolutiva e tolleranze. Se il creditore pretende la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., si negozia una soglia di tolleranza: risoluzione solo dopo un ritardo superiore a un numero determinato di giorni e previa diffida scritta, non al primo giorno di sforamento.

Una volta firmato, che valore ha davvero? Il creditore può pignorarmi se salto una rata?

Sì, e senza passare da un giudice: l’accordo di negoziazione assistita è un titolo esecutivo. È il rovescio esatto del vantaggio descritto sopra, e va guardato in faccia prima di firmare, non dopo.

Se l’accordo prevede il pagamento di 18.400 euro in dodici rate e il debitore si ferma alla settima, il creditore non deve chiedere un decreto ingiuntivo: ha già il titolo. Notifica il precetto e procede. L’articolo 5, comma 2-bis, richiede peraltro che l’accordo sia integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, c.p.c., il che consente al debitore e al giudice di leggere per intero ciò su cui si fonda l’azione — ed è anche il primo punto da controllare quando un precetto di questo tipo arriva.

C’è però un limite di validità del titolo che molti trascurano e che la giurisprudenza ha già sanzionato. La certificazione degli avvocati sulla conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico non è una formalità superflua: è l’attestazione del vaglio di legalità sostanziale che sostituisce l’omologazione giudiziale. In sua assenza, l’accordo non costituisce titolo esecutivo, e il precetto fondato su di esso è inefficace. Non si tratta di una mera irregolarità sanabile.

Da qui due indicazioni operative opposte e complementari. Per chi firma: pretendere che la certificazione ci sia e sia espressa, perché serve anche al debitore quando è il creditore a non adempiere. Per chi si difende da un precetto fondato su un accordo del genere: verificare subito se quella certificazione esiste, se l’accordo è stato trascritto integralmente nel precetto, se le somme intimate corrispondono a quelle pattuite al netto di quanto già versato. Sono i motivi tipici di un’opposizione ex art. 615 c.p.c. o ex art. 617 c.p.c.


Il mio credito è stato ceduto a una società di recupero: firmo con loro o rischio di pagare due volte?

Non si firma nulla, e soprattutto non si paga nulla, finché non è documentata la titolarità del credito in capo a chi sta trattando. È il controllo che salta più spesso e quello che costa di più quando salta.

Le cessioni in blocco ex art. 58 TUB e le cartolarizzazioni ex L. 130/1999 hanno moltiplicato i passaggi: il credito nato in banca può essere passato per due o tre veicoli, e chi scrive al debitore è spesso un servicer che agisce in nome di una società cessionaria che a sua volta ne ha acquistato un portafoglio. La pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale è un adempimento pubblicitario che rende la cessione opponibile al debitore ceduto, ma la Cassazione ha ripetutamente chiarito che, di fronte a una contestazione specifica, non è di per sé prova dell’inclusione di quel singolo credito nel perimetro ceduto: chi si dichiara successore a titolo particolare deve dimostrarlo. Nel dicembre 2025 la Corte ha adottato un approccio più aperto, ammettendo che quella prova possa formarsi anche per presunzioni, comportamenti concludenti e non contestazione — segno che il tema è tutt’altro che pacifico e che la posizione del debitore va costruita, non improvvisata.

Sul piano pratico, in un saldo e stralcio la questione si traduce in tre esigenze: che nell’accordo sia ricostruita per intero la catena delle cessioni con gli estremi degli atti; che chi firma per la controparte dimostri i propri poteri, allegando la procura del servicer e l’atto di conferimento del mandato; che la quietanza liberatoria sia rilasciata dal titolare del credito e non solo dal mandatario. Un pagamento effettuato a chi appare legittimato può essere liberatorio ai sensi dell’art. 1189 c.c., ma la buona fede va provata, e il debitore che paga senza aver chiesto nulla si trova in salita.

È il tipo di verifica per cui lo Studio Monardo mette al lavoro insieme avvocati e commercialisti dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: leggere un atto di cessione, incrociarlo con l’avviso in Gazzetta e con la contabilità del rapporto è lavoro a quattro mani, non un adempimento formale.

Il debito è cointestato, o c’è un fideiussore: lo stralcio vale anche per loro?

Dipende da come è scritto, e le conseguenze si producono in entrambe le direzioni.

Nell’obbligazione solidale, la transazione conclusa dal creditore con uno dei condebitori sull’intero debito segue la disciplina dell’art. 1304 c.c.: gli altri condebitori possono profittarne dichiarando di volerne approfittare. La Cassazione, nel febbraio 2025, ha ribadito che la transazione sull’intero estingue l’obbligazione nei limiti della solidarietà e giova al condebitore che vi aderisce, senza però toccare la parte di obbligazione che solidale non è. Se invece la transazione è limitata alla quota interna del singolo condebitore, l’effetto sugli altri è ben diverso: il debito residuo resta, ridotto di quella quota.

Nella pratica del saldo e stralcio questo si traduce in una scelta che va fatta consapevolmente e scritta in modo esplicito. Se lo stralcio deve chiudere la posizione per tutti — debitore principale, coobbligato, fideiussore — l’accordo deve dirlo, indicando nominativamente i soggetti liberati e dichiarando la rinuncia del creditore nei loro confronti. Se lo stralcio riguarda solo chi paga, il creditore conserva l’azione contro gli altri e chi ha pagato può trovarsi esposto al regresso.

Il caso che vediamo più spesso è quello del garante familiare: il figlio chiude a stralcio la propria esposizione e scopre mesi dopo che la banca ha aggredito il genitore fideiussore per il residuo. Non è un abuso: è ciò che quell’accordo, scritto in quel modo, permetteva. La negoziazione assistita è lo strumento adatto proprio perché consente di portare al tavolo tutti i soggetti interessati con i rispettivi difensori, e di far uscire dalla procedura un unico documento che regola la posizione di ciascuno.

Ho già un pignoramento in corso: la negoziazione assistita serve ancora a qualcosa?

Serve, ma va usata per quello che è.

Sul piano della procedibilità, la negoziazione non è condizione di procedibilità nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata. Chi propone un’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi non deve prima negoziare: il legislatore ha escluso l’ipotesi, e ha escluso anche i procedimenti in camera di consiglio.

Sul piano sostanziale, però, l’esecuzione pendente non impedisce affatto di trattare, e anzi è spesso il momento in cui il creditore diventa più disponibile: un’espropriazione immobiliare che si prospetta lunga, con ribassi d’asta e spese di procedura, ha un valore attuale netto molto inferiore a quello nominale del credito. Un’offerta a stralcio credibile, presentata in quella fase con il supporto di una stima realistica del ricavato, ha più probabilità di essere accolta che non un anno prima.

Ciò che va costruito con precisione è il coordinamento tra l’accordo e la procedura esecutiva. L’accordo deve prevedere l’obbligo del creditore procedente di rinunciare agli atti esecutivi entro un termine determinato dal pagamento, con conseguente estinzione della procedura ai sensi dell’art. 629 c.p.c., e l’obbligo di consentire la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni ipotecarie. Se questi obblighi non ci sono, il debitore paga e resta con l’esecuzione aperta e i vincoli sui beni: uno scenario che si verifica più spesso di quanto sembri.

Va valutato in parallelo se non sia preferibile una strada diversa, come la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., che ha regole, tempi e costi propri. La scelta tra le due dipende dalla liquidità disponibile, dallo stato della procedura e dal numero dei creditori intervenuti.

Se il debito supera i cinquantamila euro, la negoziazione non si può fare?

Si può fare eccome. Sopra la soglia dei cinquantamila euro la negoziazione assistita non è obbligatoria: è facoltativa, il che è cosa diversa dall’essere preclusa.

La distinzione tra obbligatorietà e facoltatività riguarda solo la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, cioè l’obbligo di tentare la strada stragiudiziale prima di andare dal giudice. Non riguarda l’utilizzabilità dello strumento, che resta aperta per tutte le controversie su diritti disponibili, di qualunque valore.

La Cassazione ha del resto chiarito, all’inizio del 2025, che le due ipotesi di obbligatorietà — danno da circolazione di veicoli e natanti, domande di pagamento fino a cinquantamila euro — costituiscono due categorie distinte e indipendenti, tanto che l’eccezione di improcedibilità sollevata tempestivamente in primo grado su una di esse non consente di dedurre in appello l’improcedibilità relativa all’altra. È una precisazione tecnica, ma dice qualcosa di rilevante: sulla condizione di procedibilità la giurisprudenza ragiona con rigore, e le eccezioni vanno sollevate al momento giusto.

C’è poi un profilo di rapporti tra strumenti che vale la pena conoscere: la giurisprudenza di merito ha ritenuto che, quando una controversia è soggetta obbligatoriamente a negoziazione assistita ma non a mediazione, l’avvio della mediazione soddisfi comunque la condizione di procedibilità. Il principio riflette una logica sostanziale: ciò che conta è che un tentativo serio di composizione stragiudiziale sia stato fatto.

Per un debito bancario da 240.000 euro, insomma, la negoziazione assistita resta una scelta e non un obbligo — ed è proprio per questo che, quando entrambe le parti la scelgono, la trattativa parte su un piano diverso.


Se avvio la negoziazione, sto ammettendo di dovere quei soldi?

No. E questa è una delle poche rassicurazioni che possiamo dare senza riserve, perché è la legge a prevederla.

La procedura è assistita da un regime di riservatezza: le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio che dovesse seguire tra le stesse parti, e gli avvocati sono tenuti a un obbligo di riservatezza sulle informazioni ricevute. Chi partecipa alla negoziazione non può poi vedersi opporre in causa le proprie aperture: se il debitore offre 21.000 euro su 68.000 e la trattativa salta, quell’offerta non diventa una confessione del debito.

Questo consente di fare in negoziazione ciò che non si potrebbe fare in una corrispondenza ordinaria: mettere sul tavolo cifre, ipotesi, scenari alternativi, senza consegnare munizioni alla controparte.

Resta però una cautela che va detta con altrettanta chiarezza. Il riparo copre le dichiarazioni fatte dentro la procedura, non i pagamenti effettuati fuori. Un bonifico parziale versato prima di aver formalizzato l’invito, con causale generica, produce effetti sul piano sostanziale — può valere come riconoscimento del debito e interrompere la prescrizione — e quegli effetti la riservatezza della negoziazione non li cancella. La sequenza corretta è: prima si apre la procedura, poi si tratta, poi si paga. Non il contrario.

Rischio di peggiorare la mia posizione? Il creditore capirà che ho la liquidità

È un timore fondato e va gestito, non ignorato.

Il creditore che riceve una proposta a stralcio impara due cose: che il debitore ha accesso a una provvista, e che è disposto a usarla. Se poi la trattativa fallisce, quel creditore agirà sapendo di avere davanti un soggetto non del tutto incapiente. È il motivo per cui una proposta a stralcio non va mai formulata prima di aver definito il piano B, cioè cosa si fa se il creditore rifiuta.

Ci sono però accorgimenti che riducono l’esposizione. La provenienza della provvista non va dettagliata: si dichiara la disponibilità di un importo, non l’esistenza di un immobile che un familiare intende vendere. L’offerta si presenta come sostenuta da terzi quando è vero, perché ciò spiega al creditore che quella somma non è aggredibile in via esecutiva ed è disponibile solo per la definizione consensuale: è l’argomento più forte che un debitore possa avere al tavolo. E la proposta si accompagna a una rappresentazione documentata di ciò che il creditore otterrebbe per via esecutiva, tempi e costi inclusi.

Va detto anche il limite: nessuna strategia di riservatezza rende invisibile un patrimonio, e nessuno strumento consensuale protegge dal creditore che decide comunque di procedere. Chi promette il contrario sta vendendo qualcosa che non esiste. Ciò che si può fare è scegliere il momento, la forma e il contenuto della proposta in modo che il rifiuto sia, per il creditore, la scelta economicamente peggiore.

E se poi non riesco a pagare le rate dello stralcio, perdo tutto?

Non tutto, ma si torna indietro — e si torna indietro con una posizione peggiore di quella di partenza.

Nella transazione conservativa, che è la forma della quasi totalità degli stralci rateali, l’inadempimento consente al creditore di chiedere la risoluzione dell’accordo; venuto meno l’accordo, il rapporto originario rivive per intero, dedotto quanto già versato. Se lo stralcio era da 18.400 euro su un debito di 47.200 e il debitore ne ha versati 9.200 prima di fermarsi, il creditore torna a pretendere 38.000 euro, non i 9.200 residui dello stralcio. Se poi l’accordo conteneva una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., la risoluzione opera con la semplice dichiarazione del creditore, senza necessità di un accertamento giudiziale.

Il momento in cui si decide questo esito non è il giorno della rata saltata: è il giorno della firma. Le difese si costruiscono prima, nel testo: soglia di tolleranza sui ritardi, obbligo di diffida scritta con termine per rimediare, clausola che imputa i versamenti effettuati a definitiva riduzione del debito originario, previsione di una rinegoziazione in caso di sopravvenienze documentate.

Va aggiunto un punto che riguarda la sostenibilità. Un piano a rate che il debitore sa già di non poter reggere non è una soluzione: è un rinvio con interessi. Quando il quadro complessivo mostra un’esposizione insostenibile verso più creditori, la strada non è lo stralcio a rate ma una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, che consente di trattare l’intero passivo con un unico procedimento e con l’effetto esdebitatorio. La valutazione tra le due strade va fatta all’inizio, non dopo il secondo inadempimento.

Quanto tempo ho davvero prima che sia tardi?

Meno di quanto suggerisce il silenzio del creditore, più di quanto suggerisce il tono di una lettera di sollecito.

I tempi che contano sono tre e vanno guardati insieme. Il primo è la prescrizione del credito, che dipende dal tipo di rapporto e dagli atti interruttivi succedutisi: è il termine che gioca a favore del debitore, ed è il motivo per cui va verificato prima di qualunque contatto, perché un riconoscimento del debito lo azzera e lo fa ripartire.

Il secondo è lo stato di avanzamento delle azioni del creditore. Tra la notifica di un precetto e il pignoramento la finestra utile per trattare è ampia; tra l’ordinanza di vendita e l’asta è molto più stretta, e cambia il potere negoziale di entrambi.

Il terzo è il termine interno alla negoziazione: trenta giorni per la risposta all’invito, da uno a tre mesi di durata della convenzione, prorogabili di trenta giorni. Chi apre la procedura senza aver preparato la proposta consuma quel tempo in istruttoria e arriva alla scadenza senza aver negoziato niente.

La risposta onesta è quindi che il tempo utile esiste quasi sempre, ma è tempo di lavoro, non tempo di attesa. Il caso realmente compromesso non è quello di chi arriva tardi: è quello di chi arriva dopo aver firmato, pagato o riconosciuto qualcosa senza saperlo.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Due esercizi dimostrativi. Sono ipotesi costruite per far vedere i meccanismi, non casi reali.

Ipotesi 1 — Stralcio su credito ceduto, senza esecuzione in corso. Debito da prestito personale, importo originario 34.700 euro, posizione passata a sofferenza e ceduta in blocco a una società veicolo che si avvale di un servicer. Il servicer invia una proposta: 15.615 euro in un’unica soluzione entro trenta giorni, “a stralcio e definizione della pratica”. Prima verifica: l’ultimo atto interruttivo documentato risale a quattro anni prima; la prescrizione non è maturata, ma il margine esiste e va calcolato. Seconda verifica: la catena delle cessioni presenta un passaggio non documentato tra il primo e il secondo cessionario. Si formula invito a stipulare convenzione di negoziazione, con proposta di 11.900 euro e richiesta di produzione degli atti di cessione. Il servicer aderisce entro i trenta giorni. Nella convenzione si fissa una durata di due mesi e l’impegno a non intraprendere azioni esecutive per tutta la durata. Esito: accordo a 12.850 euro in un’unica soluzione, con qualificazione espressa come transazione, rinuncia definitiva del creditore al residuo, quietanza liberatoria rilasciata dalla cessionaria titolare, impegno alla rettifica delle segnalazioni entro trenta giorni dal pagamento, e certificazione degli avvocati sulla conformità dell’accordo. Il pagamento avviene il giorno successivo alla firma.

Ipotesi 2 — Stralcio rateale con esecuzione immobiliare pendente. Debito residuo da mutuo, 96.400 euro; espropriazione immobiliare in corso, perizia che stima l’immobile 118.000 euro, prima asta fissata a nove mesi. Il debitore dispone di 40.000 euro provenienti da un familiare e di una capacità di rimborso di circa 620 euro al mese. Si apre la negoziazione con proposta di 40.000 euro immediati più ventiquattro rate da 600 euro, per un totale di 54.400 euro. La banca contesta l’importo richiamando il valore di stima; la risposta documentale confronta il ricavato atteso al netto di ribassi, spese di procedura e tempi, e la distanza si riduce. Esito ipotizzato: accordo a 58.000 euro, di cui 40.000 alla firma e diciotto rate da 1.000 euro. Clausole essenziali: rinuncia agli atti dell’esecuzione entro quindici giorni dall’incasso dell’acconto; risoluzione solo dopo ritardo superiore a quindici giorni e previa diffida; imputazione definitiva dei versamenti in caso di risoluzione; cancellazione dell’ipoteca a cura e spese della banca entro sessanta giorni dal saldo. Senza la clausola sulla rinuncia agli atti, il debitore avrebbe versato 40.000 euro con la procedura esecutiva ancora pendente e l’asta in calendario.


La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare

“Questo accordo che sto firmando, contro di me è già un titolo esecutivo?”

Nessuno la fa. Tutti si concentrano su quanto si paga e in quante rate, e nessuno chiede che cosa quel foglio consenta di fare alla controparte il giorno dopo la firma.

La risposta, per l’accordo di negoziazione assistita, è sì. L’articolo 5, comma 1, lo dice senza margini: l’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Significa che il creditore, in caso di inadempimento, può notificare precetto e procedere a esecuzione forzata senza passare da alcun giudice, e può iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore in forza di quel solo documento.

Questa è la ragione per cui la stessa caratteristica che rende lo strumento prezioso lo rende pericoloso se usato senza attenzione. Un debitore che firma un piano rateale insostenibile dentro una negoziazione assistita non ha ottenuto una dilazione: ha consegnato al creditore un titolo esecutivo che prima non aveva, e in certe situazioni — credito contestabile, prescrizione in maturazione, cessione non documentata, titolo originario viziato — ha rinunciato a difese che avevano un valore concreto.

Le sottodomande che discendono da questa sono altrettanto trascurate. L’ipoteca giudiziale iscrivibile in forza dell’accordo è esclusa espressamente? Il titolo copre solo l’importo transatto o consente di tornare all’originario? È previsto che il creditore non possa agire in executivis prima di una diffida? E l’accordo, oltre a essere titolo contro il debitore, è stato costruito anche come titolo a suo favore per gli obblighi assunti dal creditore?

La regola pratica è semplice: prima di firmare un accordo che vale come titolo esecutivo, bisogna aver deciso che il debito è dovuto, che l’importo è corretto e che il piano è sostenibile. Non dopo.


Ma i giudici cosa dicono?

I riferimenti che seguono sono quelli che governano concretamente questa materia. Per ciascuno: estremi, principio in sintesi, rilevanza pratica per chi sta trattando uno stralcio.

Cass. civ., Sez. III, ord. 7 gennaio 2025, n. 186. La Corte inquadra le due ipotesi di negoziazione obbligatoria — danni da circolazione di veicoli e natanti, domande di pagamento fino a cinquantamila euro — come categorie distinte e indipendenti, con la conseguenza che l’eccezione di improcedibilità sollevata in primo grado per una di esse non consente di dedurre in appello quella relativa all’altra. Rilevanza: conferma che sulla condizione di procedibilità i tempi processuali sono rigidi e che l’eccezione va sollevata nella sede corretta.

Cass. civ., Sez. II, 30 settembre 2025, n. 26431. L’esenzione dall’obbligo di negoziazione per i casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente va riferita alle sole ipotesi dell’art. 82 c.p.c., e non all’avvocato che si difende da sé ai sensi dell’art. 86 c.p.c. Rilevanza: le esenzioni dalla condizione di procedibilità sono di stretta interpretazione, e non si estendono per analogia.

Trib. Agrigento, 8 gennaio 2025, n. 15. Quando una controversia è soggetta obbligatoriamente a negoziazione assistita ma non a mediazione, l’avvio della mediazione soddisfa comunque la condizione di procedibilità. Rilevanza: prevale la sostanza del tentativo di composizione stragiudiziale sulla scelta formale dello strumento.

Trib. Roma, 9 gennaio 2025, n. 440. L’invito a stipulare la convenzione produce effetto interruttivo della prescrizione, non sospensivo, e l’effetto si collega alla comunicazione dell’invito anche quando non sia seguito alcun incontro tra le parti. Rilevanza: il termine riparta da capo non significa che si congeli; chi calcola male questa differenza perde il credito o l’azione.

Cass. civ., 4 febbraio 2026, n. 2345. La procedura di negoziazione incide su una decadenza già prevista dall’ordinamento senza crearne una nuova, in applicazione dell’art. 8 del D.L. 132/2014. Rilevanza: delimita gli effetti dell’invito sui termini, evitando letture estensive in entrambe le direzioni.

Trib. Roma, 17 giugno 2019, n. 12727. L’accordo di negoziazione privo dell’espressa certificazione degli avvocati sulla conformità a norme imperative e ordine pubblico non è titolo esecutivo; non si tratta di irregolarità formale ma della mancanza del vaglio di legalità sostanziale che sostituisce l’omologazione. Il precetto fondato su tale accordo è inefficace e l’opposizione va accolta. Rilevanza: è il primo controllo da fare, sia quando si firma sia quando si riceve un precetto fondato su un accordo di questo tipo.

Cass. civ., ord. n. 5047/2025. Perché un accordo successivo estingua l’obbligazione precedente per novazione occorrono sia la volontà inequivoca di estinguere (animus novandi) sia un elemento di novità sostanziale (aliquid novi); l’interpretazione del contratto non può fermarsi al senso letterale delle parole ma deve considerare contesto e comportamento delle parti. Rilevanza: scrivere “a saldo e stralcio” non produce alcuna novazione; la qualificazione va costruita nel testo.

Cass. civ., ord. 8 gennaio 2024, n. 645. Nella transazione non novativa il venir meno dell’accordo per inadempimento fa rivivere il rapporto originario. Rilevanza: è la regola che spiega perché, saltate le rate, il creditore torni a pretendere l’importo pieno e non il residuo dello stralcio.

Cass. civ., ord. 14 febbraio 2025, n. 3818. La transazione sull’intero debito estingue l’obbligazione nei limiti della solidarietà e giova al condebitore che dichiari di volerne profittare, senza incidere sulla parte di obbligazione che solidale non è. Rilevanza: decide la sorte di coobbligati e fideiussori, che va regolata espressamente nell’accordo.

Cass. civ., Sez. Unite, 16 luglio 2025, n. 19750. Pronunciandosi sulla sorte dei crediti di società cancellate, le Sezioni Unite fissano il principio generale sulla remissione: la rinuncia al credito ex art. 1236 c.c. richiede una manifestazione inequivoca del creditore, comunicata al debitore, anche per comportamento concludente, e chi invoca l’estinzione ha l’onere di allegarla e provarla. La regola è la sopravvivenza del credito, l’eccezione è la rinuncia. Rilevanza: è la ragione per cui la clausola di rinuncia al residuo va scritta in modo esplicito e non lasciata all’interpretazione.

Cass. civ., Sez. I, 25 agosto 2025, nn. 23834, 23849 e 23852. In tema di cessione in blocco ex art. 58 TUB, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale è atto di pubblicità legale che rende la cessione opponibile ai debitori ceduti, ma non costituisce di per sé prova della titolarità del credito quando questa sia specificamente contestata. Rilevanza: è il fondamento della verifica preliminare su chi sta trattando lo stralcio.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27915/2025. L’onere di provare la titolarità del singolo credito grava sul cessionario; l’avviso in Gazzetta è insufficiente quando i criteri indicati sono generici e non consentono di individuare con certezza il rapporto controverso, e la valutazione dell’idoneità della prova resta accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Rilevanza: fissa il livello di dettaglio che il debitore può legittimamente pretendere.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 34641/2025. La Corte ribadisce che la pubblicazione dell’atto di cessione in blocco è adempimento pubblicitario privo di efficacia costitutiva e censura la decisione che aveva ritenuto sufficiente l’avviso “per categorie” senza un vaglio concreto sulla riconducibilità del credito in causa. Rilevanza: rafforza la contestazione documentata sulla legittimazione del cessionario.

Cass. civ., Sez. I, ord. 24 dicembre 2025, n. 33966. In un’ottica più aperta, la Corte ammette che la prova dell’inclusione del credito nel perimetro ceduto possa formarsi anche senza la produzione del contratto di cessione, sulla base di un corredo probatorio complessivo, presunzioni semplici, comportamenti concludenti e principio di non contestazione. Rilevanza: segnala che l’eccezione di difetto di legittimazione non è un automatismo e va costruita su contestazioni specifiche, non generiche.


E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco gli strumenti con cui lo Studio Monardo interviene su una posizione da chiudere a stralcio.

  1. Ricostruiamo la posizione debitoria documento per documento, acquisendo contratto, estratti conto, piano di ammortamento, atti interruttivi e provvedimenti già ottenuti dal creditore, e determiniamo l’esposizione effettiva distinta dall’importo preteso.
  2. Verifichiamo la titolarità del credito in capo a chi tratta, richiedendo gli atti di cessione, confrontandoli con gli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale e con la documentazione contrattuale, e contestiamo in modo specifico la legittimazione quando la catena non regge.
  3. Calcoliamo la prescrizione sulla base degli atti interruttivi effettivamente documentati e decidiamo, prima di ogni contatto, se un’apertura di trattativa sia compatibile con la strategia o se rischi di azzerare il termine.
  4. Redigiamo l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione con l’oggetto della controversia, l’avvertimento previsto dall’art. 4 e la certificazione dell’autografia della firma, calibrando la tempistica sui termini in scadenza.
  5. Costruiamo la proposta economica con lo staff di commercialisti, mettendo a confronto l’offerta con il ricavato atteso dall’esecuzione al netto di ribassi, spese e tempi: è l’argomento che sposta le trattative.
  6. Negoziamo e scriviamo l’accordo, qualificandolo espressamente, inserendo la rinuncia definitiva al residuo, l’identificazione puntuale del rapporto, la disciplina di coobbligati e garanti, gli obblighi di cancellazione delle formalità e di rettifica delle segnalazioni.
  7. Certifichiamo la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, adempimento senza il quale l’accordo non è titolo esecutivo, e curiamo la trasmissione della copia al Consiglio dell’Ordine.
  8. Coordiniamo l’accordo con l’esecuzione pendente, pattuendo la rinuncia agli atti, l’estinzione della procedura e la cancellazione di pignoramento e ipoteche con termini certi e a carico del creditore.
  9. Assistiamo nella fase esecutiva dell’accordo, verificando l’effettiva cancellazione delle formalità e l’aggiornamento delle banche dati, e agendo in forza dell’accordo stesso quando è il creditore a non adempiere.
  10. Difendiamo in opposizione quando un precetto viene fondato su un accordo privo dei requisiti di legge o su somme diverse da quelle pattuite, con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. o agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questa materia pesa in modo particolare il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e finanziario: un saldo e stralcio si vince sui numeri prima che sulle parole, e i numeri di un’esposizione bancaria — anatocismo, usura, interessi di mora, imputazione dei pagamenti — richiedono che avvocati e commercialisti lavorino sullo stesso fascicolo e non in sequenza. A questo si aggiunge una valutazione che facciamo sempre in apertura: quando il quadro complessivo mostra un’insostenibilità che nessuno stralcio può risolvere, l’abilitazione di Gestore della crisi da sovraindebitamento e la qualità di professionista fiduciario di un OCC consentono di indirizzare la posizione verso la procedura di composizione della crisi invece che verso un accordo destinato a saltare.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea difensiva: chi ha scritto l’accordo è chi lo difenderà se verrà contestato, ed è la ragione per cui viene scritto pensando fin dal primo giorno a come reggerebbe davanti a un giudice dell’esecuzione.


In sintesi

Tre messaggi emergono da tutte le risposte di questa guida.

Il primo: il saldo e stralcio non è una pratica, è un contratto, e la sua qualificazione — transazione novativa o conservativa, remissione, pactum de non petendo — decide che cosa succede il giorno in cui qualcosa va storto. Firmare senza aver deciso quella qualificazione significa lasciarla decidere al creditore.

Il secondo: la negoziazione assistita dà a quel contratto la forma, i controlli e l’efficacia che altrimenti non ha, ma produce un titolo esecutivo che vale in entrambe le direzioni. È uno strumento potente proprio perché non è neutrale.

Il terzo: le verifiche che contano vanno fatte prima, non dopo — titolarità del credito, prescrizione, sostenibilità del piano, sorte di garanti e formalità.

Lo Studio Monardo lavora su questo incrocio con le due competenze che la materia richiede. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario serve per la parte in cui si stabilisce quanto vale davvero l’esposizione e quanto è ragionevole offrire; la qualifica di avvocato cassazionista serve per la parte in cui quell’accordo viene scritto come un atto destinato a essere letto, un giorno, da un giudice — e, se necessario, difeso fino all’ultimo grado. Sono le stesse competenze che permettono di dire, quando è il caso, che lo stralcio non è la strada giusta e che la posizione va portata su una procedura di composizione della crisi.

📩 Non aspettare la scadenza della proposta che hai ricevuto né il prossimo atto del creditore: scrivici oggi stesso e facciamo insieme le verifiche prima della firma — tutti i recapiti dello Studio sono al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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