Procedura Di Sovraindebitamento: L’esdebitazione Senza Utilità, Come Ottenerla

Questa guida raccoglie, in forma di domande e risposte, le richieste che ci arrivano più spesso da chi si trova nella condizione più dura di tutte: debiti che non riuscirà mai a pagare e, allo stesso tempo, nulla da offrire ai creditori. Nessun immobile, nessun risparmio, nessuna eccedenza di reddito da destinare a un piano di rientro. Per questa situazione il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede uno strumento specifico: l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disciplinata dall’art. 283 CCII, che consente al debitore persona fisica meritevole di essere liberato dai debiti pur non pagando nulla. È l’unica procedura del nostro ordinamento che arriva alla cancellazione del debito senza alcuna distribuzione ai creditori, e proprio per questo è circondata da requisiti severi e da un controllo giudiziale rigoroso. Il testo dell’articolo è stato riscritto dal terzo decreto correttivo (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), che ha modificato i commi 1, 2, 3, 7, 8 e 9: chi si informa su fonti non aggiornate rischia di ragionare su regole non più in vigore.

Le domande che seguono sono quelle reali, poste con le parole di chi le fa. Le risposte sono complete, aggiornate alla giurisprudenza più recente e pensate per essere lette anche una alla volta.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia in forza di abilitazioni specifiche e verificabili: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Sono esattamente le due qualifiche che governano il procedimento dell’art. 283: la domanda passa obbligatoriamente per un OCC e si regge sulla relazione particolareggiata del gestore. Conoscere quel procedimento dall’interno, e non solo dal lato del difensore, è la ragione per cui questa guida può entrare nel dettaglio operativo.

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“Ma esiste davvero una procedura per cancellare i debiti se non ho niente da dare?”

Sì, esiste, e si chiama esdebitazione del sovraindebitato incapiente. È prevista dall’art. 283 del Codice della crisi ed è pensata proprio per chi non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

Le parole della norma vanno lette una per una, perché ognuna pesa. “Nessuna utilità diretta” significa nessun bene liquidabile: niente immobili, niente conti, niente auto di valore, niente crediti verso terzi. “Nessuna utilità indiretta” significa che non c’è nemmeno un vantaggio economico ricavabile per via mediata: non c’è un terzo che mette risorse, non c’è un attivo recuperabile con azioni revocatorie o di responsabilità. “Nemmeno in prospettiva futura” significa che non basta essere senza soldi oggi: occorre che non sia ragionevolmente ipotizzabile una capacità di pagamento nel periodo che il giudice prende in considerazione.

Il rovescio della medaglia è che questa procedura non è una scorciatoia per chi qualcosa avrebbe. Se un patrimonio esiste, anche modesto, o se il reddito supera la soglia che vedremo tra poco, la strada non è l’art. 283 ma la liquidazione controllata, con la relativa esdebitazione all’esito. È un punto su cui la giurisprudenza è stata chiara: il Tribunale di Milano, con provvedimento del 12 agosto 2024, ha affrontato proprio il rapporto tra le due procedure, riconoscendo che il debitore totalmente privo di attivo non ha una liquidazione utile da aprire e deve percorrere la via dell’esdebitazione dell’incapiente.

Attenzione a un equivoco molto diffuso: non si tratta di un “condono” e non è automatica. È un beneficio concesso con decreto del giudice, che ha efficacia costitutiva. Finché quel decreto non c’è, i debiti restano pienamente esigibili e i creditori possono continuare ad agire.

“Chi può chiederla, esattamente?”

Può chiederla il debitore persona fisica, meritevole, che rientri tra i soggetti ammessi alle procedure di sovraindebitamento, e una sola volta nella vita.

I requisiti, in ordine:

  • Persona fisica. Le società sono escluse. Restano invece inclusi il consumatore, il professionista, l’imprenditore agricolo, l’imprenditore minore (quello sotto le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d, CCII), il socio illimitatamente responsabile per i debiti personali residui, chiunque sia sovraindebitato senza essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
  • Incapienza. Nel senso appena chiarito: nessuna utilità offribile, oggi e in prospettiva.
  • Meritevolezza. Il giudice deve verificare l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento (art. 283, comma 7). È il requisito che fa cadere il maggior numero di domande.
  • Una sola volta. La norma lo dice espressamente: il debitore “può accedere all’esdebitazione solo per una volta”. Non è un beneficio ripetibile, e questo impone di non bruciarlo con una domanda preparata male.

Un chiarimento importante riguarda chi ha alle spalle una procedura precedente. La Cassazione, con l’ordinanza della Sez. I n. 30108 del 14 novembre 2025, ha stabilito che chi è stato dichiarato fallito e non ha ottenuto l’esdebitazione secondo le regole della legge fallimentare non può recuperarla anni dopo invocando l’art. 283, quando i debiti sono gli stessi già confluiti nel fallimento. Il ragionamento della Corte è che l’esdebitazione non è un istituto autonomo, ma il segmento finale della procedura cui accede: si ottiene con le regole di quella procedura, non con quelle di un’altra scelta a posteriori perché più comoda.

“Io prendo una pensione minima. Sono incapiente o no?”

Dipende da un calcolo preciso, non da una sensazione. Avere un reddito non esclude automaticamente l’incapienza: il comma 2 dell’art. 283 stabilisce che il presupposto ricorre anche quando il debitore percepisce un reddito che, su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare.

Tradotto in numeri, con l’assegno sociale 2026 pari a 546,24 euro mensili per tredici mensilità (7.101,12 euro annui), la base di calcolo aumentata della metà è di 10.651,68 euro annui. Applicando la scala di equivalenza si ottengono le soglie indicative seguenti:

Componenti del nucleoParametro scala ISEESoglia annua indicativa
11,0010.651,68 €
21,5716.723,14 €
32,0421.729,43 €
42,4626.203,13 €
52,8530.357,29 €

Il numero non va letto come un “tetto di reddito” secco: è il livello sotto il quale ciò che resta dopo il mantenimento non è considerato utilità offribile ai creditori. Su come vada applicato il criterio la giurisprudenza si è divisa. Il Tribunale di Ferrara, con provvedimento del 10 marzo 2025, ha escluso una lettura puramente letterale del comma 2, richiedendo al giudice di verificare caso per caso se esistano eccedenze effettivamente destinabili ai creditori, per evitare di qualificare come incapiente chi incapiente non è. Il Tribunale di Rimini, con decreto del 6 febbraio 2025, ha invece valorizzato la scelta legislativa di rinunciare a liquidazioni antieconomiche, ritenendo che i parametri normativi identifichino direttamente le situazioni in cui la procedura liquidatoria non ha senso. La differenza pratica è enorme, e spiega perché lo stesso profilo reddituale possa ricevere risposte diverse in tribunali diversi: la domanda va costruita conoscendo l’orientamento del foro competente.

“Quali debiti spariscono e quali restano?”

Spariscono, nel senso che diventano inesigibili, i debiti anteriori al decreto; restano fuori le obbligazioni che la legge sottrae per loro natura al beneficio.

L’esdebitazione ha portata generale sui debiti concorsuali: crediti bancari e finanziari, scoperti di conto, prestiti personali e cessioni del quinto, fornitori, debiti verso l’erario e verso l’agente della riscossione, esposizioni derivanti da fideiussioni prestate in ambito familiare. Su questo punto va sfatata la convinzione che i debiti pubblici siano intoccabili: nel sovraindebitamento rientrano nel perimetro come gli altri.

Restano invece esclusi, per principio generale del sistema, gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento per danni da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario non accessorie a debiti estinti. Non sono toccati i debiti sorti dopo il decreto: da quel momento in poi il debitore risponde normalmente delle nuove obbligazioni.

Un effetto spesso trascurato riguarda i coobbligati. L’esdebitazione libera il debitore, non chi ha garantito per lui: il fideiussore, il coobbligato solidale, il terzo datore di ipoteca restano esposti. È una conseguenza che va valutata prima di depositare, soprattutto quando la garanzia è stata prestata da un familiare, perché la liberazione di uno può tradursi nell’aggressione dell’altro.

Va infine ricordato il limite temporale interno alla procedura: l’esdebitazione non chiude ogni discorso per sempre. Resta ferma l’esigibilità del debito se, entro tre anni dal decreto, sopravvengono utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, tali da consentire l’utile soddisfacimento dei creditori. Il termine era di quattro anni prima del correttivo del settembre 2024: oggi è di tre.


“Da dove si comincia? Devo andare in tribunale?”

Si comincia dall’OCC, non dal tribunale. Il comma 3 dell’art. 283 è esplicito: la domanda di esdebitazione è presentata al giudice competente tramite l’OCC. L’Organismo di Composizione della Crisi non è un passaggio burocratico eventuale, è il canale obbligatorio di accesso.

La sequenza concreta è questa. Il debitore si rivolge a un OCC territorialmente competente in relazione al proprio centro degli interessi principali e chiede la nomina di un gestore della crisi. Il gestore raccoglie la documentazione, ricostruisce le cause dell’indebitamento, verifica l’assenza di attivo e redige la relazione particolareggiata prevista dal comma 4. Solo a quel punto la domanda, corredata della relazione, viene depositata davanti al giudice.

Un aspetto che riguarda direttamente le tasche di chi non ha nulla: il comma 6 stabilisce che i compensi dell’OCC sono ridotti della metà. Il legislatore ha preso atto che chiedere a un incapiente di sostenere il costo pieno dell’organismo significherebbe rendere la procedura inaccessibile proprio a chi ne ha bisogno.

Il tempo che serve dipende quasi interamente dalla fase istruttoria svolta presso l’OCC: la parte giudiziale è relativamente rapida, mentre la ricostruzione documentale può richiedere settimane o mesi, soprattutto quando i debiti sono numerosi, risalenti, o passati attraverso cessioni a società di recupero crediti. Chi arriva all’OCC con un fascicolo già ordinato accorcia sensibilmente i tempi.

“Che documenti devo portare?”

Quelli elencati dal comma 3, più tutto ciò che serve a dimostrare che l’incapienza è reale e non costruita. L’elenco legale è tassativo nel minimo, non nel massimo.

La legge richiede:

  • l’elenco di tutti i creditori, con le somme dovute e i relativi indirizzi PEC, se disponibili, oppure indirizzi di posta elettronica non certificata dei quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella (è una precisazione introdotta dal correttivo del 2024, pensata per rendere effettive le comunicazioni);
  • l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
  • copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • l’indicazione di stipendi, pensioni, salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

Nella pratica servono anche estratti conto, visure catastali e ipocatastali negative, visure PRA, certificazione dello stato di famiglia, ISEE, documentazione sanitaria o lavorativa che spieghi la caduta del reddito, contratti di finanziamento con i relativi piani di ammortamento. Il fascicolo non serve a chiedere clemenza: serve a rendere verificabile un’affermazione — “non ho nulla” — che il giudice non può accettare sulla parola.

Un avvertimento sulla completezza. La trasparenza documentale non è un adempimento formale ma un elemento che incide sull’esito: la Cassazione, con l’ordinanza della Sez. I n. 11448 del 30 aprile 2025, si è occupata proprio della declaratoria di inammissibilità della domanda per carenze documentali, confermando che il difetto di ricostruzione della posizione economico-patrimoniale ha conseguenze processuali immediate. Omettere un conto corrente o un finanziamento, anche in buona fede, è il modo più rapido per trasformare un’istruttoria favorevole in un rigetto.

“Cosa scrive l’OCC nella relazione, e perché è così importante?”

È il documento che decide la partita. Il comma 4 impone che alla domanda sia allegata una relazione particolareggiata dell’OCC contenente quattro elementi: l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni; l’esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempiere; l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata.

Il primo punto è quello su cui si gioca la meritevolezza. Non basta dire che il debitore ha perso il lavoro: occorre ricostruire, anno per anno, come si è formato il debito, quali finanziamenti sono stati chiesti, con quale reddito dichiarato, in quale rapporto con la capacità di rimborso, e cosa è successo poi. Una relazione che si limita a enunciare la disgrazia finale senza ricostruire il percorso lascia il giudice senza gli elementi per escludere la colpa grave.

Il comma 5 aggiunge un profilo che molti sottovalutano: l’OCC deve indicare anche se il finanziatore, prima di concedere il credito, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in rapporto al reddito disponibile dedotto quanto necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, e a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella del comma 2. È il punto di contatto tra sovraindebitamento e diritto bancario: se l’istruttoria del finanziatore è stata inesistente o superficiale, l’elemento va documentato, perché può incidere sul grado di colpa del debitore.

Il quarto punto — l’attestazione di completezza e attendibilità — spiega perché nessun OCC serio deposita una relazione senza aver prima incrociato i dati. Il gestore mette in gioco la propria posizione professionale su quell’attestazione.

“Il giudice cosa fa quando riceve la domanda? E i creditori possono opporsi?”

Il giudice assume le informazioni che ritiene utili, valuta la meritevolezza e, se la ritiene sussistente, concede l’esdebitazione con decreto; i creditori possono reclamare entro trenta giorni dalla comunicazione.

Il comma 7 descrive un accertamento sostanziale, non una presa d’atto. Il giudice verifica l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento; se concede il beneficio, nel decreto indica le modalità e il termine entro cui il debitore dovrà depositare, a pena di revoca, la dichiarazione annuale sulle utilità ulteriori.

Il comma 8, riscritto dal correttivo, prevede che il decreto sia comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell’art. 124 CCII nel termine di trenta giorni. Il procedimento è dunque a contraddittorio eventuale e differito: i creditori non vengono sentiti prima, ma dopo, e solo se decidono di reagire. Chi pensa che l’assenza di opposizioni iniziali significhi via libera definitiva sbaglia orizzonte temporale: la partita può riaprirsi nel mese successivo al decreto.

Ecco la sequenza completa, con i termini che contano:

FaseAttoTermineDavanti a chi
1. AccessoIstanza di nomina del gestore della crisiNessun termine di leggeOCC territorialmente competente
2. IstruttoriaRaccolta documentale e ricostruzione dell’indebitamentoVariabile, di regola settimaneGestore della crisi
3. RelazioneRelazione particolareggiata ex art. 283, co. 4Prima del depositoOCC
4. DepositoDomanda di esdebitazione tramite l’OCCGiudice competente
5. Istruttoria giudizialeAssunzione informazioni, valutazione meritevolezzaRimessa al giudiceGiudice
6. DecisioneDecreto di concessione (o rigetto)Giudice
7. ComunicazioneComunicazione del decreto a debitore e creditoriCancelleria
8. ImpugnazioneReclamo ex art. 124 CCII30 giorni dalla comunicazioneCollegio
9. VigilanzaDichiarazione annuale sulle utilità ulterioriTermine fissato nel decretoOCC, che vigila
10. Chiusura del rischioCessazione del periodo di sopravvenienze3 anni dal deposito del decreto

Sul contenuto concreto del punto 9 esiste ormai una prassi. Il Tribunale di Verona, con decreto del 12 gennaio 2026 (G.D. Pier Paolo Lanni), tra le prime applicazioni significative dell’art. 283 nel testo post-correttivo, ha ordinato alla ricorrente di trasmettere all’OCC entro il 10 gennaio di ogni anno, per un triennio, una dichiarazione sulle proprie condizioni reddituali e patrimoniali. È esattamente il modo in cui il decreto rende operativo l’obbligo: una data fissa, un destinatario preciso, una durata determinata.

“Serve per forza un avvocato o posso fare da solo?”

La norma non impone il patrocinio, e la giurisprudenza recente ha ritenuto ammissibile la domanda presentata senza difensore. Il Tribunale di Verona, nel citato decreto del 12 gennaio 2026, ponendosi nel solco dei decreti del Tribunale di Torino dell’11 marzo 2025 e del 19 novembre 2025, ha affermato l’ammissibilità della domanda proposta senza assistenza legale, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 283: sarebbe contraddittorio che l’accesso allo strumento destinato a chi non ha nulla fosse subordinato a una spesa.

Detto questo, la risposta onesta ha due facce. Sul piano della validità, la domanda senza difensore può essere ammissibile. Sul piano dell’esito, la partita si gioca su terreni tecnici: la qualificazione dell’incapienza secondo il comma 2, la ricostruzione della colpa nella formazione del debito, il rapporto con eventuali procedure precedenti, la gestione del reclamo dei creditori, che è un giudizio a tutti gli effetti. Il beneficio si può chiedere una sola volta: è questo, più del formalismo, l’argomento che sconsiglia il fai-da-te su un caso non lineare.

Il criterio pratico che suggeriamo è semplice. Se la situazione è documentalmente pulita — nessun bene, reddito ampiamente sotto soglia, indebitamento di chiara origine incolpevole, nessuna procedura pregressa — il percorso può reggersi sul solo lavoro dell’OCC. Se invece esistono atti dispositivi negli ultimi cinque anni, cointestazioni, garanzie prestate a terzi, un’attività d’impresa cessata o una precedente procedura, l’assistenza tecnica diventa determinante, perché sono le situazioni in cui i creditori reclamano.


“Ho i debiti insieme a mio marito: l’esdebitazione vale anche per lui?”

No, il beneficio è personale: libera chi lo ottiene, non gli altri obbligati. Se il debito è cointestato, l’esdebitazione di uno dei due coniugi non estingue la posizione dell’altro, che resta esposto per l’intero verso il creditore, salvo i rapporti interni tra coobbligati.

Questo produce un effetto che va anticipato. Il creditore, perso un debitore, concentra l’azione sull’altro: pignoramento dello stipendio, dei conti, dell’eventuale quota immobiliare. Presentare la domanda per uno solo dei due, senza considerare la posizione del secondo, può quindi peggiorare la situazione familiare complessiva anziché migliorarla.

Il Codice offre uno strumento pensato proprio per questi casi: le procedure familiari dell’art. 66 CCII, che consentono ai membri della stessa famiglia conviventi, o comunque quando il sovraindebitamento ha origine comune, di presentare un unico progetto con un’unica procedura. La scelta tra domanda individuale e percorso familiare va fatta all’inizio, perché condiziona tutto il resto: la competenza, il perimetro dei creditori, la ricostruzione della meritevolezza, il trattamento delle garanzie incrociate.

Va poi verificato il regime patrimoniale. In comunione legale, i beni comuni rispondono secondo le regole degli artt. 186 e seguenti del codice civile, e l’incapienza del singolo va dimostrata tenendo conto della quota. In separazione dei beni, la posizione è più netta ma richiede prova documentale rigorosa dell’appartenenza esclusiva.

“Sono stato dichiarato fallito anni fa. Posso usare questa strada per quei vecchi debiti?”

No, e la Cassazione lo ha detto con chiarezza nel 2025. L’ordinanza della Sez. I n. 30108 del 14 novembre 2025 ha stabilito che il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia fruito per qualsiasi ragione dell’esdebitazione ex art. 142 l.fall., non può poi invocare il diverso beneficio dell’art. 283 CCII quando l’esposizione debitoria è quella già confluita nella procedura fallimentare.

La ragione è strutturale. L’esdebitazione non vive per conto proprio: è il segmento conclusivo della procedura concorsuale cui si riferisce. Le regole dell’art. 142 l.fall. sono parte del fallimento, come quelle dell’art. 283 sono parte del sistema del sovraindebitamento. Consentire il salto da un binario all’altro significherebbe aggirare i limiti della disciplina applicabile e sottrarre ai creditori le garanzie proprie della procedura a cui hanno partecipato.

Lo stesso principio governa il rapporto tra vecchia e nuova disciplina. Con l’ordinanza n. 28137 del 23 ottobre 2025 la Cassazione ha affermato l’ultrattività della L. 3/2012 per le procedure avviate prima del 15 luglio 2022, così come, con la pronuncia n. 14835/2025, aveva escluso che chi è passato per la liquidazione del patrimonio o per la liquidazione fallimentare possa applicare a posteriori le norme del Codice della crisi. La linea è coerente: il regime dell’esdebitazione segue la procedura di riferimento, non la convenienza sopravvenuta.

Questo non significa che chi ha un fallimento alle spalle sia senza rimedi: significa che il rimedio va cercato nel binario corretto, e che i debiti sorti dopo la chiusura di quella procedura seguono regole proprie. In questi casi conta la lettura d’insieme: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e sono proprio le questioni di successione tra discipline concorsuali quelle in cui la prospettiva del giudizio di legittimità cambia l’impostazione della domanda fin dal primo deposito.

“Ho già fatto una procedura di sovraindebitamento anni fa. Cambia qualcosa?”

Cambia molto, e la prima verifica riguarda quale disciplina si applica alla vecchia procedura. Se è stata aperta prima del 15 luglio 2022 resta governata dalla L. 3/2012, secondo il principio di ultrattività affermato da Cass. n. 28137/2025; se è successiva si applica il Codice della crisi. Da questo dipendono i presupposti, le cause ostative e persino la possibilità stessa di una nuova domanda.

Il secondo elemento è il divieto di ripetizione. L’art. 283 consente l’accesso una sola volta: chi ha già ottenuto l’esdebitazione dell’incapiente non può chiederla di nuovo. Chi invece ha ottenuto l’esdebitazione all’esito di una liquidazione si trova in una posizione diversa, da valutare caso per caso in relazione ai debiti residui e alla loro data di formazione.

Il terzo elemento riguarda le procedure concluse male. Un piano non omologato, una liquidazione revocata, una domanda dichiarata inammissibile lasciano tracce nel fascicolo: le motivazioni di quel rigetto verranno lette dal giudice della nuova domanda, soprattutto se riguardavano la condotta del debitore. La Cassazione, con la pronuncia n. 2260 del 3 febbraio 2026, ha peraltro escluso l’applicazione retroattiva delle norme più favorevoli del Codice a procedure già chiuse sotto il sistema previgente: la storia processuale non si riscrive.

Va infine ricordato che la valutazione della meritevolezza non si consuma nella fase di apertura di una liquidazione. Con la sentenza della Sez. I n. 22074 del 31 luglio 2025 la Cassazione ha chiarito che l’ammissione alla liquidazione controllata non ha carattere premiale e non presuppone un giudizio di meritevolezza: le circostanze relative a negligenza o imprudenza nella causazione del sovraindebitamento restano integralmente valutabili nella fase successiva dell’esdebitazione. Nella stessa direzione si era mossa la Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza n. 609 del 20 maggio 2025. Il silenzio iniziale non è un’assoluzione: è un rinvio.

“Le banche mi hanno dato prestiti che non potevo permettermi. Questo mi aiuta?”

Può aiutare, ma non è una carta jolly. Il tema è quello del merito creditizio e del cosiddetto responsible lending: il finanziatore professionale ha l’obbligo di valutare la capacità di rimborso del cliente, e l’art. 283, comma 5, impone all’OCC di riferire se quella valutazione sia stata compiuta.

Sul piano della colpa del debitore, l’argomento funziona quando l’istruttoria carente del finanziatore ha effettivamente ingenerato o contribuito a ingenerare nel debitore la convinzione ragionevole di poter sostenere il rimborso. Non funziona quando l’inadeguatezza delle capacità finanziarie era palese fin dall’origine: in quel caso la condotta del finanziatore non elide la leggerezza di chi ha continuato a indebitarsi sapendo di non poter restituire.

La Cassazione ha peraltro raffreddato le letture troppo generose. Con l’ordinanza n. 21048/2025, in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ha affermato che la negligenza della banca nella valutazione del merito creditizio non interferisce sull’accertamento della colpa grave del sovraindebitato: sono piani distinti, e l’art. 69, comma 2, CCII colpisce il creditore negligente sul fronte della legittimazione a contestare la convenienza, non su quello della meritevolezza del debitore. Nella stessa direzione, la Corte d’Appello di Caltanissetta con la sentenza n. 336 del 23 luglio 2025 ha escluso che la buona fede soggettiva del debitore, da sola, basti a integrare il requisito.

La lettura corretta, allora, è questa: il comportamento del finanziatore è un elemento del quadro, spesso decisivo per graduare la colpa da grave a lieve, ma va documentato — piani di ammortamento, rapporto rata/reddito al momento dell’erogazione, esiti delle interrogazioni alle banche dati — e non semplicemente affermato. È il punto in cui l’analisi del sovraindebitamento incrocia il diritto bancario e richiede competenze che vanno oltre il diritto concorsuale.


“Se tra un anno trovo lavoro, mi tolgono tutto?”

No. Il rischio esiste, ma è delimitato per durata, per soglia e per oggetto.

Per durata: il periodo di osservazione è di tre anni dal decreto, ridotto dal correttivo del 2024 rispetto ai quattro precedenti. Trascorso quel termine, nessuna sopravvenienza può far rivivere i debiti cancellati.

Per soglia: non basta “trovare lavoro”. Devono sopravvenire utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2 — cioè eccedenti la soglia di mantenimento calcolata sull’assegno sociale aumentato della metà per la scala di equivalenza — e tali da consentire l’utile soddisfacimento dei creditori. Un impiego che porti il reddito appena sopra il minimo vitale non riapre nulla.

Per oggetto: la norma non prevede la revoca automatica del beneficio, ma la persistente esigibilità del debito nei limiti e alle condizioni del comma 9. In concreto, l’OCC vigila per tre anni sulla tempestività del deposito della dichiarazione annuale e compie le verifiche necessarie; se accerta l’esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori, che possono iniziare azioni esecutive e cautelari su quelle utilità. Non sull’intero patrimonio ricostituito, non sulla vita del debitore: su ciò che eccede.

Il correttivo ha inoltre chiarito un punto che generava contenzioso: non sono considerate utilità i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. Chi ottiene un prestito dopo l’esdebitazione non vede riemergere i vecchi debiti per questo.

C’è però un obbligo da prendere sul serio. La dichiarazione annuale va depositata nei termini indicati dal decreto, a pena di revoca del beneficio: la revoca non arriva perché il debitore ha guadagnato qualcosa, arriva perché ha smesso di comunicare. È l’errore più banale e più evitabile di tutta la procedura.

“Rischio di perdere la casa, l’auto, i mobili?”

Se la casa c’è, la domanda ex art. 283 non è la procedura giusta; se non c’è nulla, non c’è nulla da perdere. La risposta sembra brutale, ma è la chiave dell’istituto: l’esdebitazione dell’incapiente presuppone l’assenza di attivo liquidabile, quindi non comporta alcuna liquidazione di beni.

Chi possiede un immobile, una quota di immobile, un veicolo di valore o risparmi non è incapiente e deve orientarsi sulla liquidazione controllata o su uno strumento di ristrutturazione. In quel caso i beni entrano nella procedura, ma il risultato — l’esdebitazione all’esito — resta raggiungibile. Il Tribunale di Massa, con la sentenza n. 47 del 10 luglio 2025, ha ricordato che lo stato di insolvenza non si accerta con un mero raffronto matematico tra attivo e passivo, ma verificando in concreto l’impossibilità stabile di adempiere regolarmente: anche l’accesso a queste procedure richiede un’analisi sostanziale.

Restano fuori da qualunque aggressione i beni impignorabili ex art. 514 c.p.c. — il vestiario, i letti, i tavoli, gli oggetti indispensabili alla vita domestica, gli strumenti necessari all’esercizio della professione entro i limiti di legge — e restano ferme le tutele sulle quote di stipendio e pensione, con il minimo vitale sottratto al pignoramento.

La verità operativa è che il rischio, per l’incapiente, non riguarda i beni: riguarda il rigetto della domanda per difetto di meritevolezza. È lì che si concentra il pericolo, ed è lì che va concentrata la preparazione.

“Posso sbagliare una volta sola: quanto tempo ho davvero?”

Non c’è un termine di decadenza per presentare la domanda, ma ci sono tre orologi che corrono ed è un errore ignorarli.

Il primo è quello delle esecuzioni in corso. Finché il decreto non arriva, i creditori agiscono: pignoramenti presso terzi sullo stipendio o sulla pensione, pignoramenti mobiliari, iscrizioni ipotecarie. La procedura dell’art. 283 non prevede un blocco automatico paragonabile alle misure protettive di altri strumenti, quindi il tempo perso è tempo in cui la situazione si aggrava.

Il secondo è quello della ricostruibilità documentale. Estratti conto, contratti di finanziamento, comunicazioni di cessione del credito: più passano gli anni, più diventa difficile ricostruire l’origine dei debiti, e una ricostruzione lacunosa indebolisce proprio il profilo — l’assenza di colpa grave — su cui si decide tutto.

Il terzo è quello degli atti compiuti negli ultimi cinque anni, che vanno dichiarati e che verranno esaminati. Ogni anno che passa fa uscire dal perimetro gli atti più risalenti, ma ne fa entrare di nuovi: rimandare non ripulisce la storia, la sposta.

Il limite reale, però, non è temporale: è che il beneficio si ottiene una volta sola. Una domanda depositata prematuramente, con documentazione incompleta o senza aver risolto un profilo di colpa aggredibile dai creditori, non è un tentativo a costo zero. Per questo la sequenza corretta è: analisi della posizione, verifica dell’incapienza secondo il comma 2, ricostruzione dell’indebitamento, e solo dopo il deposito.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Volentieri. Sono ipotesi dimostrative, costruite per far vedere come funzionano i calcoli e le sequenze: non sono casi seguiti dallo Studio, e ogni situazione reale va valutata sui suoi documenti.

Prima ipotesi — l’incapiente che rientra nella soglia. Debitrice sola, 64 anni, nucleo familiare di un componente. Debiti complessivi 47.320 € (28.400 € tra prestito personale e cessione del quinto, 11.150 € di carte revolving, 7.770 € tra utenze e cartelle). Nessun immobile, nessun veicolo intestato, conto corrente con saldo 214 €. Entrata unica: assegno di invalidità civile e sostegno familiare per complessivi 9.360 € annui. Il calcolo del comma 2 nel 2026: assegno sociale annuo 7.101,12 €, aumentato della metà 10.651,68 €, parametro scala di equivalenza per un componente 1,00, quindi soglia 10.651,68 €. Reddito 9.360 € < 10.651,68 €: il presupposto dell’incapienza ricorre. Sequenza: istanza all’OCC il 14 gennaio, nomina del gestore, istruttoria e relazione particolareggiata depositata il 27 marzo, decreto di concessione con obbligo di dichiarazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno per tre anni, comunicazione ai creditori, decorso dei trenta giorni per il reclamo ex art. 124 CCII senza impugnazioni. Esito: 47.320 € di debiti divenuti inesigibili, con il triennio di osservazione aperto.

Seconda ipotesi — chi crede di essere incapiente e non lo è. Nucleo di tre persone (due coniugi e un figlio minore), reddito netto complessivo 24.830 € annui, nessun immobile, un’auto immatricolata nel 2011 di valore commerciale stimato 1.450 €, debiti per 63.900 €. Il calcolo: 10.651,68 € × 2,04 (parametro per tre componenti) = 21.729,43 €. Reddito 24.830 € > 21.729,43 €: eccedenza di 3.100,57 € annui, pari a circa 258 € al mese astrattamente destinabili ai creditori. Il presupposto del comma 2 non ricorre. Conseguenza pratica: la domanda ex art. 283 andrebbe verso il rigetto, mentre la strada corretta è la liquidazione controllata o, ricorrendone i presupposti soggettivi, la ristrutturazione dei debiti del consumatore, con esdebitazione all’esito. Ed è proprio qui che pesa la divergenza interpretativa vista sopra: applicando la lettura del Tribunale di Rimini del 6 febbraio 2025 la valutazione di antieconomicità potrebbe portare a conclusioni diverse rispetto alla verifica caso per caso richiesta dal Tribunale di Ferrara del 10 marzo 2025.

Terza ipotesi — la sopravvenienza nel triennio. Debitore esdebitato con decreto depositato il 9 febbraio, nucleo di un componente. Quattordici mesi dopo trova un impiego a tempo determinato con reddito netto annuo 16.880 €. Soglia applicabile 10.651,68 €: eccedenza 6.228,32 € su base annua. L’OCC, ricevuta la dichiarazione annuale, verifica la sopravvenienza e, previa autorizzazione del giudice, la comunica ai creditori, che possono agire su quella eccedenza — non sull’intero reddito e non oltre il triennio. Se invece il nuovo reddito fosse stato di 11.200 € annui, l’eccedenza di 548,32 € difficilmente consentirebbe l’utile soddisfacimento dei creditori richiesto dalla norma.

La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare

“Quello che ho fatto negli ultimi cinque anni con i miei beni, come verrà letto dal giudice?”

Nessuno la formula, e invece è la domanda che decide gli esiti. Il comma 3, lett. b), impone di allegare l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, e il comma 4, lett. c), impone all’OCC di segnalare l’eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori. Non è un adempimento decorativo: è la finestra attraverso cui il giudice guarda la condotta del debitore.

Sotto quella lente finiscono operazioni che chi le ha compiute considera del tutto normali. La vendita dell’auto a un parente per una cifra simbolica quando i debiti erano già maturati. La donazione della quota di un immobile a un figlio “per metterla al sicuro”. La rinuncia a un’eredità in favore di un fratello. Il trasferimento del conto o l’accredito dello stipendio su un rapporto intestato al coniuge. Il ricorso continuativo a nuovi finanziamenti per pagare le rate dei precedenti, negli ultimi mesi prima del collasso.

Ognuna di queste operazioni ha una spiegazione possibile e, in molti casi, del tutto onesta. Il problema è che, se emerge dagli atti senza essere spiegata, viene letta come atto in frode o come indice di colpa grave. E qui la giurisprudenza è severa: il Tribunale di Milano, con provvedimento del 12 ottobre 2025, ha rigettato una domanda ex art. 283 dopo aver accertato dolo e colpa grave nella formazione dell’indebitamento, sottolineando che il legislatore ha escluso ogni automatismo nella concessione del beneficio e che l’accertamento della meritevolezza deve essere particolarmente rigoroso, perché l’esdebitazione comporta un sacrificio rilevante per la massa dei creditori. Nella stessa linea si è mosso il Tribunale di Napoli con la pronuncia del 27 ottobre 2025, ricondotta la meritevolezza all’assenza di atti in frode e alla mancanza di dolo o colpa grave.

La conseguenza operativa è una sola: quegli atti vanno mappati prima di depositare, ricostruiti con i documenti che ne mostrano la ragione economica, e presentati nella relazione dell’OCC insieme alla loro spiegazione. Un atto dichiarato e motivato è un fatto; lo stesso atto scoperto dal creditore in sede di reclamo è un sospetto.

“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco il quadro delle pronunce che oggi orientano la materia, con gli estremi, il principio in sintesi e la ragione per cui contano su questo tema specifico.

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025. Chi è stato dichiarato fallito e non ha ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 l.fall. non può invocare l’art. 283 CCII per i debiti già confluiti nel fallimento. Rilevanza: chiude la via dell’art. 283 come rimedio di recupero postumo per chi viene da una procedura diversa.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28137 del 23 ottobre 2025. Alle procedure aperte prima del 15 luglio 2022 continua ad applicarsi la L. 3/2012: il regime dell’esdebitazione segue quello della procedura di riferimento. Rilevanza: determina quale disciplina governa la posizione di chi ha una procedura pregressa.
  3. Cass. civ. n. 14835/2025. Chi è stato assoggettato alla liquidazione del patrimonio o alla liquidazione fallimentare può chiedere l’esdebitazione solo secondo le regole di quelle procedure, senza applicazione postuma del Codice della crisi. Rilevanza: conferma l’impossibilità di scegliere a posteriori la disciplina più favorevole.
  4. Cass. civ. n. 2260 del 3 febbraio 2026. Esclusa l’applicazione retroattiva delle norme più favorevoli del CCII a procedure chiuse sotto il sistema previgente. Rilevanza: delimita l’utilità delle riforme per chi ha già una vicenda conclusa alle spalle.
  5. Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074. L’ammissione alla liquidazione controllata non ha carattere premiale e non presuppone un giudizio di meritevolezza: negligenza e imprudenza nella causazione del sovraindebitamento restano valutabili nella fase successiva dell’esdebitazione. Rilevanza: spiega perché un’apertura senza contestazioni non garantisce l’esito finale.
  6. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21048/2025. La negligenza della banca nella valutazione del merito creditizio non interferisce sull’accertamento della colpa grave del sovraindebitato, che resta causa di esclusione dalla procedura. Rilevanza: ridimensiona l’uso del responsible lending come argomento assolutorio automatico.
  7. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11448 del 30 aprile 2025. Affronta la natura della declaratoria di inammissibilità della domanda per carenze documentali. Rilevanza: conferma che la completezza del fascicolo è questione sostanziale, non formale.
  8. Cass. civ. n. 30412 del 18 novembre 2025. L’erede che ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario non è legittimato a proporre la domanda in luogo del sovraindebitato defunto. Rilevanza: chiarisce i limiti soggettivi in caso di morte del debitore.
  9. Cass. civ. n. 29746 dell’11 novembre 2025. Non è consumatore la persona fisica che ha prestato una fideiussione espressiva di un’attività professionale. Rilevanza: incide sulla qualificazione soggettiva e quindi sulla procedura utilizzabile.
  10. Corte d’Appello di L’Aquila, sent. n. 609 del 20 maggio 2025. La meritevolezza non è requisito di accesso alla liquidazione controllata. Rilevanza: colloca la verifica sulla condotta nella fase dell’esdebitazione, non in quella di apertura.
  11. Corte d’Appello di Caltanissetta, sent. n. 336 del 23 luglio 2025. Ai fini del giudizio sulla condotta del debitore non è sufficiente la buona fede soggettiva. Rilevanza: la sincerità dichiarata non sostituisce la prova documentale della diligenza.
  12. Tribunale di Milano, 12 ottobre 2025. Rigettata la domanda ex art. 283 per dolo e colpa grave: nessun automatismo nella concessione, accertamento particolarmente rigoroso della meritevolezza. Rilevanza: è la pronuncia che meglio fotografa il metro di giudizio attuale sull’incapiente.
  13. Tribunale di Napoli, 27 ottobre 2025. La meritevolezza va ricondotta all’assenza di atti in frode e alla mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento. Rilevanza: fissa i confini del giudizio dopo il superamento della vecchia nozione.
  14. Tribunale di Ferrara, 10 marzo 2025. Il criterio del comma 2 non va applicato letteralmente: il giudice deve verificare in concreto se esistano eccedenze destinabili ai creditori. Rilevanza: è l’orientamento che rende insufficiente il semplice confronto aritmetico con la soglia.
  15. Tribunale di Rimini, 6 febbraio 2025. I parametri normativi identificano soglie di antieconomicità della liquidazione controllata, sicché può essere incapiente anche chi ha una certa eccedenza di reddito. Rilevanza: è l’orientamento opposto al precedente, e mostra quanto conti il foro competente.
  16. Tribunale di Verona, decreto 12 gennaio 2026 (G.D. Pier Paolo Lanni). Prima applicazione locale significativa dell’art. 283 post-correttivo: dichiarazione annuale all’OCC entro una data fissa per il triennio e ammissibilità della domanda proposta senza assistenza legale, nel solco dei decreti del Tribunale di Torino dell’11 marzo 2025 e del 19 novembre 2025. Rilevanza: traduce in prassi gli obblighi post-decreto.
  17. Tribunale di Milano, 12 agosto 2024. Il debitore totalmente privo di attivo non ha una liquidazione utile da aprire e deve percorrere la via dell’art. 283 CCII. Rilevanza: è il criterio di smistamento tra le due procedure.
  18. Tribunale di Massa, sent. n. 47 del 10 luglio 2025. L’insolvenza non si accerta con il mero rapporto matematico tra attivo e passivo, ma verificando in concreto l’impossibilità stabile di adempiere. Rilevanza: impone un’analisi sostanziale anche sui presupposti oggettivi.

“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco che cosa fa lo Studio Monardo quando prende in carico una posizione di questo tipo. Sono attività determinate, non promesse generiche.

  1. Ricostruiamo la posizione debitoria integrale, incrociando estratto di ruolo, comunicazioni dei creditori, contratti di finanziamento e centrale rischi, per stabilire l’importo reale e la data di formazione di ogni debito.
  2. Calcoliamo l’incapienza secondo il comma 2 dell’art. 283, applicando l’assegno sociale dell’anno in corso aumentato della metà e il parametro della scala di equivalenza ISEE al nucleo familiare effettivo, e verifichiamo se la posizione regge il confronto con la soglia.
  3. Verifichiamo la percorribilità alternativa, confrontando l’esdebitazione dell’incapiente con la liquidazione controllata e con la ristrutturazione dei debiti del consumatore, e indicando quale strumento è compatibile con i numeri emersi.
  4. Mappiamo gli atti di straordinaria amministrazione dell’ultimo quinquennio, li documentiamo uno per uno e prepariamo la ricostruzione della loro ragione economica, prima che siano i creditori a sollevarli in sede di reclamo.
  5. Costruiamo il dossier sulla formazione dell’indebitamento, ordinando i finanziamenti per data, rata e rapporto con il reddito dichiarato, così da rendere verificabile l’assenza di dolo o colpa grave.
  6. Analizziamo il merito creditizio dei finanziatori ai sensi del comma 5, confrontando il reddito disponibile al momento dell’erogazione con la rata concessa e documentando le eventuali carenze istruttorie degli istituti.
  7. Curiamo il raccordo con l’OCC in ogni fase, dalla scelta dell’organismo competente alla predisposizione della documentazione che confluisce nella relazione particolareggiata del gestore.
  8. Prepariamo e depositiamo la domanda con il corredo documentale richiesto dal comma 3 e seguiamo l’istruttoria fino al decreto.
  9. Presidiamo la fase del reclamo, predisponendo la difesa contro le impugnazioni dei creditori nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 124 CCII.
  10. Impostiamo la gestione del triennio successivo, calendarizzando la dichiarazione annuale sulle utilità ulteriori per evitare la revoca del beneficio per mero ritardo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su una materia come questa pesano in modo particolare due di quelle abilitazioni. La qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e quella di professionista fiduciario di un OCC significano conoscere dall’interno il documento che decide la domanda: la relazione particolareggiata dell’art. 283, comma 4, con la ricostruzione delle cause dell’indebitamento, la valutazione della diligenza del debitore e l’attestazione di completezza della documentazione. Sapere che cosa un gestore deve poter scrivere, e con quali carte, cambia il modo in cui il fascicolo viene preparato fin dal primo incontro.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità: la qualifica di cassazionista consente allo Studio di seguire la posizione senza cambiare difensore quando il caso sale di grado, con evidente continuità di impostazione nei giudizi di reclamo e nei ricorsi successivi. Sui casi lavora uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, perché la verifica dell’incapienza, il calcolo delle soglie e l’analisi del merito creditizio richiedono competenze contabili accanto a quelle giuridiche.

Tre cose da portare a casa

Sono i messaggi che emergono da tutte le risposte precedenti.

Il primo: l’esdebitazione dell’incapiente esiste davvero e cancella i debiti senza pagare nulla, ma è un beneficio concesso una sola volta, con decreto del giudice, e presuppone un’incapienza misurata con il criterio del comma 2 dell’art. 283, non dichiarata.

Il secondo: la partita si decide sulla meritevolezza, non sui numeri. I numeri stabiliscono se si può chiedere; la ricostruzione di come si è formato il debito stabilisce se si ottiene. Le pronunce del 2025 e del 2026 mostrano un atteggiamento rigoroso, che premia i fascicoli documentati e respinge quelli costruiti sulle affermazioni.

Il terzo: dopo il decreto la vicenda non è finita per tre anni. Il reclamo dei creditori entro trenta giorni, la dichiarazione annuale a pena di revoca e la vigilanza dell’OCC sulle utilità ulteriori sono la parte che più spesso viene trascurata, ed è quella che può vanificare un risultato già ottenuto.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia in forza di abilitazioni che coincidono esattamente con i passaggi dell’art. 283: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce dall’interno l’organismo attraverso cui la domanda deve obbligatoriamente passare e la relazione su cui il giudice fonda la decisione; è inoltre avvocato cassazionista, il che consente di mantenere la stessa linea difensiva anche nel reclamo e nei gradi successivi. Non promettiamo risultati: analizziamo la posizione, verifichiamo i presupposti e costruiamo la domanda nel modo che le dà le maggiori possibilità di reggere all’esame del giudice e all’eventuale reazione dei creditori.

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