Ci sono materie in cui basta leggere la norma per capire come andrà a finire. Questa non è una di quelle. L’articolo 278, comma 7, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza dedica meno di due righe agli obblighi di mantenimento e alimentari: dice che restano esclusi dall’esdebitazione, e si ferma lì. Tutto il resto — che cosa sia esattamente un “obbligo di mantenimento”, se l’esclusione operi anche fuori dalle procedure liquidatorie, che cosa accada agli arretrati già maturati, se il creditore possa continuare a pignorare mentre la procedura è aperta — lo hanno scritto i giudici, provvedimento dopo provvedimento, e non sempre nella stessa direzione.
Il risultato è che due debitori nella stessa identica condizione economica possono uscire da una procedura di sovraindebitamento con esiti opposti, a seconda di come il tribunale legge quelle due righe. Chi affronta una procedura di sovraindebitamento avendo alle spalle un assegno di mantenimento non pagato deve sapere, prima di depositare qualunque ricorso, che quella parte del debito quasi certamente lo seguirà anche dopo la cancellazione di tutto il resto. Questa guida raccoglie le decisioni che contano — Cassazione civile e penale, giurisprudenza di merito recente, Corte di giustizia dell’Unione europea — e le traduce in conseguenze concrete: cosa cambia per chi presenta la domanda e cosa cambia per chi il mantenimento deve riceverlo.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia con una qualificazione che non è generica. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi): significa che conosce la procedura dall’interno, dal lato di chi la istruisce e la attesta, non soltanto dal lato di chi la difende. E poiché il perimetro dell’esdebitazione è oggi materia di orientamenti in formazione, destinati a consolidarsi nei gradi superiori, conta che il difensore sia avvocato cassazionista, in grado di portare la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado di giudizio.
📩 Se stai valutando una procedura di sovraindebitamento e hai arretrati di mantenimento sulle spalle, scrivici oggi stesso: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono in fondo a questa guida.
Le due righe di legge da cui nasce tutto: il quadro normativo essenziale
Il punto di partenza è l’art. 278 CCII, che definisce l’esdebitazione come liberazione dai debiti e come inesigibilità, nei confronti del debitore, dei crediti rimasti insoddisfatti all’esito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. La norma fissa poi tre limiti destinati a diventare, nella pratica, il vero terreno di scontro.
Il primo: verso i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, l’effetto liberatorio opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. Il secondo: restano impregiudicati i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il terzo — quello che qui interessa — è contenuto nel comma 7: restano esclusi dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Attorno a questa disposizione ruotano altre norme che ne condizionano l’applicazione concreta.
L’art. 280 CCII fissa le condizioni soggettive del beneficio; l’art. 281 ne disciplina il procedimento nella liquidazione giudiziale; l’art. 282, riscritto dal d.lgs. 136/2024 (il cosiddetto correttivo ter, in vigore dal 28 settembre 2024), regola condizioni e procedimento nella liquidazione controllata, stabilendo che l’esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anche prima, decorsi tre anni dall’apertura, e che è dichiarata su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. L’art. 283 disciplina l’esdebitazione del debitore incapiente, quello che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno futura.
Sul versante delle procedure non liquidatorie, l’art. 67 CCII impone che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore assicuri il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.; gli artt. 74 e seguenti regolano il concordato minore, che può prevedere la falcidia anche dei crediti privilegiati entro il limite del valore di realizzo dei beni gravati. L’art. 268, comma 4, CCII esclude dalla massa liquidabile, tra l’altro, i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento spettanti al debitore, oltre a stipendi, pensioni e salari nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia. Gli artt. 150 e 270, comma 5, CCII vietano l’inizio e la prosecuzione delle azioni esecutive individuali sul patrimonio appreso alla procedura.
Fuori dal Codice, contano l’art. 447, comma 2, c.c., che sottrae il credito alimentare alla compensazione; l’art. 2751, n. 4, c.c., che assiste i crediti alimentari con privilegio generale mobiliare; l’art. 545 c.p.c. sui crediti impignorabili e sui limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni; l’art. 473-bis.37 c.p.c. sull’ordine di pagamento diretto nei procedimenti di famiglia. E contano, sul piano sanzionatorio, gli artt. 570 e 570-bis c.p.
Infine il quadro sovranazionale: la direttiva (UE) 2019/1023 ammette, all’art. 23, paragrafo 4, che gli Stati membri escludano dall’esdebitazione talune categorie di debiti. È la base europea su cui poggia l’art. 278, comma 7, CCII, e — come vedremo — è anche la ragione per cui quell’elenco va letto in modo restrittivo.
Ciò su cui i giudici non discutono più: il nucleo dell’orientamento consolidato
Su alcuni punti la giurisprudenza è ferma. Vale la pena isolarli subito, perché sono quelli su cui non conviene costruire strategie difensive alternative.
Il primo punto fermo: l’elenco delle esclusioni è tassativo, e i debiti alimentari ne fanno parte per scelta consapevole del legislatore
Il Tribunale di Torino, con decreto del 9 aprile 2026, ha accolto l’istanza di esdebitazione ex art. 282 CCII presentata nell’ambito di una liquidazione controllata, respingendo l’eccezione con cui l’Agenzia delle Entrate sosteneva che restassero fuori dal beneficio le sanzioni accessorie a debiti tributari non estinti. Il ragionamento del tribunale muove proprio dal carattere chiuso dell’elenco: nel perimetro dell’esdebitazione rientra tutto ciò che la legge non ha espressamente escluso, e la lettera b) del comma 7 non si riferisce a tutte le sanzioni in quanto tali. Il principio, calato nella pratica, significa che l’art. 278, comma 7, non è un elenco esemplificativo da ampliare a piacere: ciò che è dentro resta dentro, ciò che è fuori — e gli obblighi di mantenimento e alimentari sono espressamente fuori — resta fuori.
La stessa logica è stata affermata dalla Suprema Corte in tema di perimetro dell’esdebitazione: rientrano nell’effetto liberatorio tutte le obbligazioni derivanti da rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa, compresi i debiti tributari e le relative sanzioni, mentre restano esclusi soltanto gli obblighi alimentari e di mantenimento, i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti.
Il secondo punto fermo: l’Europa consente l’esclusione, ma solo se giustificata
La Corte di giustizia dell’Unione europea, Seconda Sezione, con sentenza dell’8 maggio 2024 nella causa C-20/23, ha chiarito che l’art. 23, paragrafo 4, della direttiva 2019/1023 consente agli Stati membri di escludere dall’esdebitazione categorie specifiche di debiti diverse da quelle elencate nella disposizione, ma soltanto quando l’esclusione sia debitamente giustificata in virtù del diritto nazionale. Nella stessa direzione si era già mossa la Corte con la pronuncia dell’11 aprile 2024 nella causa C-687/22, in tema di debiti pubblici.
Tradotto: il legislatore italiano poteva escludere gli obblighi di mantenimento e alimentari, e lo ha fatto per una ragione facilmente giustificabile — quei crediti servono alla sopravvivenza di un’altra persona, spesso un minore. Ma la stessa logica impone il contrario per tutto il resto: ogni esclusione non prevista va argomentata, e in mancanza di giustificazione il debito rientra nella cancellazione.
Il terzo punto fermo: l’esdebitazione non è un premio automatico, e la meritevolezza si valuta a valle
La Cassazione, Sez. I civile, con sentenza 31 luglio 2025, n. 22074, ha affermato che l’ammissione alla procedura non ha carattere premiale e non presuppone un giudizio di meritevolezza: proprio per questo le circostanze relative alla negligenza o all’imprudenza nella causazione del sovraindebitamento restano integralmente valutabili nella fase successiva, quella del riconoscimento del beneficio. Con ordinanza 24 luglio 2025, n. 21048, la stessa Sezione ha precisato che l’eventuale leggerezza del finanziatore nella concessione del credito non elimina la necessità di valutare la condotta del debitore.
Sul versante della meritevolezza si collocano anche Cass. civ., Sez. I, 24 ottobre 2024, n. 27562, secondo cui il requisito soggettivo è il solo sempre richiesto mentre il presupposto quantitativo del non irrisorio soddisfacimento dei creditori è stato eliminato dal Codice, e Cass. civ., Sez. I, 3 ottobre 2024, n. 25946, che ha ritenuto inammissibile l’esclusione dal beneficio fondata su ragioni meramente quantitative. Più indietro nel tempo, Cass. civ., Sez. I, 10 marzo 2022, n. 7775, aveva negato il beneficio per l’esiguità del realizzo in un caso di fallimento in estensione ai soci illimitatamente responsabili: un precedente utile a misurare la distanza tra il vecchio e il nuovo impianto.
Per chi ha arretrati di mantenimento questo significa che il tema si sdoppia: da un lato la meritevolezza complessiva, che decide se l’esdebitazione arriva; dall’altro il perimetro oggettivo, che decide su quali debiti l’esdebitazione, una volta arrivata, produce effetto. Superare il primo controllo non sposta di un centimetro il secondo.
Il quarto punto fermo: la procedura non sospende l’obbligo, e l’inadempimento resta penalmente rilevante
Qui il consolidamento viene dalla Cassazione penale. La Sezione VI, con sentenza 8 gennaio 2026, n. 534, ha censurato l’assoluzione di un imputato che aveva giustificato il mancato versamento dell’assegno con la necessità di far fronte ad altre obbligazioni, ribadendo la prevalenza dell’obbligo di mantenimento dei figli su obbligazioni di rango inferiore, anche se presentate come doveri morali. La stessa Sezione, con sentenza 22 gennaio 2025, n. 2702, aveva chiarito che l’impossibilità assoluta di adempiere non si identifica con l’indigenza totale e va valutata bilanciando i beni in conflitto, ferma la prevalenza dell’interesse del minore e degli aventi diritto.
Chi entra in una procedura di sovraindebitamento non entra in un’area di franchigia penale: l’obbligo di versare l’assegno resta, e continuare a non pagarlo perché “tanto c’è la procedura” è la scelta peggiore possibile.
Prima questione aperta: “mantenimento” e “alimenti” sono la stessa cosa?
La questione
La norma parla di “obblighi di mantenimento e alimentari”. Ma il diritto civile distingue nettamente le due figure: gli alimenti nascono dallo stato di bisogno di chi non è in grado di provvedere a sé stesso; l’assegno di mantenimento all’ex coniuge nasce dal dovere di assistenza materiale legato al vincolo coniugale, e prescinde dallo stato di bisogno. Il debitore che deve arretrati all’ex moglie può sostenere che si tratti di un debito ordinario, cancellabile come gli altri?
Cosa hanno deciso i giudici
La Suprema Corte ha tenuto ferma la distinzione. Con sentenza 26 maggio 2020, n. 9686, la Cassazione ha affermato che l’assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge non ha natura di credito alimentare, perché trova la propria fonte nel diritto all’assistenza materiale derivante dal vincolo coniugale e non nell’incapacità di chi versa in stato di bisogno; da qui la possibilità, in quel caso, di opporre in compensazione un controcredito in sede di opposizione all’esecuzione. L’orientamento risale a Cass. civ. 19 luglio 1996, n. 6519, ed è stato confermato da Cass. civ. 23 maggio 2014, n. 11489.
Per il mantenimento dei figli, invece, la conclusione è opposta. Cass. civ. 18 novembre 2016, n. 23569, e Cass. civ. 14 maggio 2018, n. 11689, hanno affermato la natura alimentare del contributo al mantenimento della prole, con le conseguenze che ne derivano: indisponibilità, impignorabilità se non per crediti parimenti alimentari, incompensabilità. Sul piano esecutivo, Cass. civ., Sez. lavoro, 10 luglio 2007, n. 15374, aveva già stabilito che il limite di pignorabilità di un quinto della retribuzione non opera per l’esecuzione promossa dal creditore per il contributo al mantenimento della prole, proprio in ragione della funzione alimentare di quel credito.
Resta però un dato che complica il quadro: sul piano dei privilegi la Corte costituzionale ha riconosciuto una funzione di sostentamento unitaria agli assegni alimentari, di mantenimento e divorzile, in misura tale da estendere in via interpretativa il privilegio dell’art. 2751, n. 4, c.c. anche al credito di mantenimento — passaggio richiamato dalla stessa Cass. 9686/2020, che pure ne ha limitato la portata osservando come il credito di mantenimento abbia contenuto più ampio di quello alimentare, che vi è compreso con l’aggiunta di contenuti ulteriori.
Dove sta il contrasto
La tensione è evidente. Ai fini della compensazione e di alcuni effetti esecutivi, mantenimento all’ex coniuge e alimenti restano istituti distinti. Ai fini della collocazione privilegiata nel concorso, la funzione di sostentamento li avvicina fino a sovrapporli. Ai fini dell’art. 278, comma 7, CCII, però, il legislatore ha usato entrambe le parole: ha scritto “obblighi di mantenimento e alimentari”, non “obblighi alimentari”.
L’assunzione prudenziale, quindi, è una sola: ai fini dell’esdebitazione il credito da assegno di mantenimento — verso il coniuge separato, verso l’ex coniuge, verso i figli — va considerato escluso dalla cancellazione, perché la norma lo nomina espressamente accanto agli alimenti e non lascia spazio a una lettura che ne restringa il campo alla sola area degli artt. 433 e seguenti c.c. Costruire un piano sulla tesi opposta significa esporsi a un’opposizione del creditore con altissime probabilità di successo.
Cosa significa per te
Se stai preparando una domanda di sovraindebitamento e nel passivo compaiono arretrati di mantenimento, non trattarli come chirografari qualunque. Vanno esposti separatamente, con l’indicazione del titolo che li ha originati — sentenza di separazione, sentenza di divorzio, accordo omologato, verbale di negoziazione assistita — e con l’avvertenza esplicita che si tratta di posta destinata a sopravvivere all’esdebitazione. Un piano che promette al debitore la cancellazione di ciò che per legge non è cancellabile non è un piano ottimistico: è un piano sbagliato, e il tribunale se ne accorge in sede di omologa.
Seconda questione aperta: l’esclusione vale solo nella liquidazione, o in tutte le procedure?
La questione
L’art. 278, comma 1, CCII colloca espressamente l’esdebitazione nell’ambito della liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. Il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore non sono procedure liquidatorie: producono i loro effetti attraverso l’omologazione, che vincola i creditori anteriori. Ne consegue che le esclusioni del comma 7 non si applicano, e che in un concordato minore l’arretrato di mantenimento potrebbe essere falcidiato come qualunque altro credito?
Cosa hanno deciso i giudici
La questione è tra le più discusse tra gli operatori e non ha ancora trovato una risposta nomofilattica. Le indicazioni utili arrivano però da più direzioni, e convergono.
La prima viene dalla struttura stessa delle procedure non liquidatorie. L’art. 67 CCII impone al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore di assicurare il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c. — categoria nella quale la giurisprudenza prevalente fa rientrare, oltre agli alimenti in senso stretto, anche le prestazioni dovute a titolo di mantenimento. Il vincolo, cioè, esiste anche fuori dalla liquidazione, solo che opera attraverso una norma diversa: non l’esclusione dall’effetto liberatorio, ma l’obbligo di pagamento integrale e regolare come condizione di ammissibilità e di omologa del piano.
La seconda viene dal controllo giudiziale sull’omologa, che la giurisprudenza di merito interpreta in senso estensivo: il vaglio comprende la fattibilità, la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria e l’idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili. Il Tribunale di Modena, con provvedimento del 28 ottobre 2025, si è occupato dei criteri per accertare la colpa grave ostativa all’accesso alla ristrutturazione del consumatore, confermando che il controllo del giudice non si esaurisce in una verifica formale.
La terza viene dalla liquidazione controllata, dove l’art. 268, comma 4, CCII esclude dal patrimonio liquidabile i crediti alimentari e di mantenimento. Sul perimetro di quella esclusione e sulla nozione di famiglia rilevante si è pronunciato il Tribunale di Reggio Emilia, Sez. procedure concorsuali, il 5 marzo 2025, individuando i soggetti da considerare e il reddito complessivo da prendere in esame per determinare il limite del mantenimento del debitore e dei suoi familiari. Il Tribunale di Ascoli Piceno, il 26 febbraio 2025, ha invece affermato l’inopponibilità alla procedura delle assegnazioni o cessioni di quote stipendiali anteriori all’apertura, in nome della par condicio.
In questo groviglio serve un difensore capace di reggere la stessa linea su tutti i piani: è la ragione per cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo affronta questi fascicoli sommando la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC alla veste di avvocato cassazionista, e coordinando uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale.
Cosa significa per te
Cambiare procedura non è una scorciatoia per aggirare l’esclusione. Se speri di falcidiare gli arretrati di mantenimento passando dal concordato minore invece che dalla liquidazione controllata, stai spostando il problema, non risolvendolo: quello che l’art. 278 tiene fuori dall’esdebitazione, l’art. 67 e il controllo di omologa tendono a riportare dentro come credito da pagare integralmente. La strada realistica è un’altra: quantificare l’arretrato con esattezza, verificare se una parte sia prescritta, negoziare con il creditore una dilazione sostenibile fuori dal perimetro falcidiabile, e costruire il piano attorno a quel vincolo anziché contro di esso.
Terza questione aperta: arretrati, esecuzioni in corso e ciò che accade dopo la chiusura
La questione
Il debitore ha un pignoramento dello stipendio in corso promosso dall’ex coniuge per gli arretrati di mantenimento. Deposita domanda di liquidazione controllata. Il divieto di azioni esecutive individuali travolge anche quel pignoramento? E quando la procedura si chiude con l’esdebitazione, che cosa può fare il creditore alimentare rimasto insoddisfatto?
Cosa hanno deciso i giudici
Sul primo profilo, gli artt. 150 e 270, comma 5, CCII vietano l’inizio e la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio compreso nella procedura, e la giurisprudenza di merito ha riconosciuto a questo effetto una portata ampia, definendolo in termini di segregazione dell’intero patrimonio del debitore. Restano però zone grigie significative: alcuni giudici dell’esecuzione hanno ritenuto stabile l’ordinanza di assegnazione emessa prima dell’apertura della procedura, mentre in senso contrario si è espresso il Tribunale di Ascoli Piceno il 26 febbraio 2025 sull’inopponibilità delle assegnazioni anteriori. Sul versante opposto va ricordato che l’art. 268, comma 4, CCII tiene fuori dalla massa i crediti alimentari e di mantenimento e la quota di reddito necessaria al sostentamento del debitore e della sua famiglia — con la conseguenza, già affermata dalla giurisprudenza in tema di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012, che ciò che non entra nella massa resta esposto alle iniziative individuali.
Sul secondo profilo la risposta è più netta. Chiusa la procedura, i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni sui beni del debitore per la parte rimasta insoddisfatta, con il limite dell’esdebitazione. Ma quel limite, per il creditore per mantenimento, non c’è: il suo credito è tra quelli che l’art. 278, comma 7, lascia fuori. In pratica, il giorno dopo il decreto che dichiara inesigibili gli altri debiti, l’ex coniuge può notificare un nuovo precetto per l’intero arretrato non pagato nel concorso e riprendere l’esecuzione.
Sul piano penale il quadro si chiude in modo coerente. Cass. pen., Sez. II, 29 ottobre 2024, n. 45595, ha ribadito che l’art. 570-bis c.p. non richiede la prova dello stato di bisogno dell’avente diritto. Cass. pen., Sez. VI, con ordinanza 28 gennaio 2025, n. 12439, ha affermato che l’obbligo di corrispondere i mezzi vitali permane finché lo status dell’avente diritto non muti per effetto di una sentenza passata in giudicato: non basta il mutamento di fatto della situazione. Cass. pen., Sez. VI, 4 aprile 2025, n. 19715, ha esteso l’area della rilevanza penale alle spese straordinarie. Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 788/2025, ha affermato la responsabilità in un caso di attività lavorativa non regolarizzata, escludendo la particolare tenuità del fatto in presenza di reiterazione. Sul rapporto tra le fattispecie, Cass. pen., Sez. VI, n. 12321/2026, ha applicato il principio dell’assorbimento dell’art. 570-bis nella più grave ipotesi dell’art. 570, comma 2, n. 2, c.p.
Cosa significa per te
La procedura di sovraindebitamento congela le esecuzioni ma non azzera il debito alimentare: al termine, quel credito riemerge integro, con tutti gli interessi, e con la possibilità per il beneficiario di aggredire lo stipendio oltre il limite ordinario del quinto. L’unica strategia che regge è affrontare l’arretrato dentro la procedura, non attorno ad essa: destinargli una quota effettiva delle risorse, formalizzare con il creditore un accordo di rientro compatibile con il piano, e documentare al giudice che il debitore ha fatto ciò che poteva. È anche l’unico modo per costruire, sul piano penale, la prova di una condotta non colpevole.
La decisione più recente e il metodo che consegna: Tribunale di Torino, 9 aprile 2026
Il provvedimento più significativo degli ultimi mesi non riguarda direttamente i debiti alimentari, e proprio per questo è illuminante.
Il caso è quello di una persona fisica ammessa in proprio alla liquidazione controllata ex artt. 268 e seguenti CCII. A procedura chiusa, il liquidatore presenta istanza di esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCII. Si instaura il contraddittorio con i creditori concorsuali rimasti insoddisfatti e l’Agenzia delle Entrate solleva un’eccezione precisa: a carico del debitore esistono sanzioni accessorie a debiti tributari non estinti, che secondo l’ente creditore dovrebbero restare fuori dal beneficio in forza della lettera b) del comma 7, continuando quindi a essere esigibili anche dopo la pronuncia.
Il Tribunale di Torino, con decreto del 9 aprile 2026, ha respinto l’eccezione e ha incluso anche la sanzione tributaria nel perimetro dell’esdebitazione. La motivazione, tradotta in linguaggio piano, è questa: il comma 7 non esclude le sanzioni in quanto tali, ma solo quelle che presentano la caratteristica descritta dalla norma; ciò che il legislatore non ha espressamente sottratto all’effetto liberatorio vi rientra.
Perché questa decisione conta per chi ha arretrati di mantenimento, se parla di tributi? Perché fissa il metodo interpretativo, e il metodo taglia in entrambe le direzioni. Se l’elenco delle esclusioni è chiuso e va letto per quello che dice, allora la lettera a) — “gli obblighi di mantenimento e alimentari” — è altrettanto insuperabile: nessuna interpretazione evolutiva, nessun bilanciamento con le esigenze di fresh start del debitore, nessuna valorizzazione della sua meritevolezza può far rientrare quel credito nella cancellazione.
Il decreto si inserisce in una stagione di assestamento. Cass. civ., Sez. I, 3 giugno 2025, n. 14835, ha chiarito quale disciplina si applica all’istanza di esdebitazione proposta dopo l’entrata in vigore del Codice da un soggetto dichiarato fallito in precedenza, ancorandola alla normativa che ha governato la procedura originaria. Cass. civ., Sez. I, con ordinanza 14 novembre 2025, n. 30108, ne ha tratto una conseguenza ulteriore: il fallito che non abbia fruito dell’esdebitazione secondo la disciplina fallimentare non può poi invocare il beneficio previsto per il sovraindebitato incapiente quando l’esposizione debitoria è la stessa già confluita nella procedura originaria. Cass. civ. n. 18118/2025 ha affrontato il tema della irretrattabilità della domanda una volta che la procedura è stata aperta su iniziativa del debitore. Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746, si è pronunciata sulla qualifica di consumatore del socio-fideiussore, ribadendo che la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è riservata a chi agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale.
Sul procedimento, il Tribunale di Arezzo con ordinanza del 25 giugno 2025 ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 281, comma 1, CCII nella parte in cui impone che l’istanza sia decisa contestualmente alla chiusura, precludendo di fatto le domande successive; sul punto è poi intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 74/2026, che ha attenuato l’automatismo preclusivo legato al deposito tardivo. Nella giurisprudenza di merito, il Tribunale di Verona il 18 luglio 2025 ha sollevato dubbi di legittimità sull’operatività dell’esdebitazione nei confronti dei creditori non insinuati al passivo; il Tribunale di Forlì il 24 luglio 2025 si è occupato dei presupposti dell’esdebitazione dell’incapiente, in particolare della meritevolezza e dei limiti entro cui il beneficio può essere riconosciuto; il Tribunale di Nola il 23 ottobre 2025 ha applicato i criteri introdotti dal d.lgs. 136/2024 all’esdebitazione dell’incapiente, chiarendo le differenze rispetto alla disciplina previgente.
Il messaggio complessivo che questa stagione consegna è che il perimetro dell’esdebitazione si sta allargando su quasi tutti i fronti — tributi, sanzioni, termini processuali — tranne uno: quello degli obblighi verso la famiglia, che il legislatore ha voluto immobile e che i giudici stanno confermando tale.
Gli stessi principi applicati a tre situazioni concrete
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili per mostrare come operano i principi appena esaminati. Non descrivono vicende reali.
Prima ipotesi: liquidazione controllata con arretrati di mantenimento nel passivo
Debitore, lavoratore dipendente, retribuzione netta di 1.640 € mensili. Passivo complessivo 148.300 €, così composto: 96.700 € tra finanziamenti personali e carte revolving, 27.200 € di debiti verso fornitori riferibili a una cessata attività, 9.800 € di sanzioni amministrative, 14.600 € di arretrati di mantenimento in favore dei due figli minori, maturati tra gennaio 2023 e aprile 2025 su un assegno di 430 € mensili stabilito in sede di separazione.
Liquidazione controllata aperta il 14 febbraio 2026. Il giudice determina in 1.290 € la quota di reddito necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia, non acquisibile alla massa; alla procedura affluiscono quindi 350 € mensili. Sull’orizzonte triennale dell’art. 282 CCII l’attivo prevedibile è di circa 12.600 €, ridotto dalle spese di procedura.
Esito alla luce dei principi visti: il riparto distribuisce l’attivo tra i creditori concorsuali; il credito per mantenimento concorre e riceve la sua quota, assistita dal privilegio. Alla chiusura, l’esdebitazione rende inesigibili i 96.700 € di debiti finanziari, i 27.200 € verso fornitori e — secondo la lettura di Trib. Torino 9 aprile 2026 — le sanzioni non accessorie a debiti estinti. Non rende inesigibile la parte residua dei 14.600 € di arretrati di mantenimento: se il riparto ne ha coperti 1.900 €, i restanti 12.700 € restano dovuti per intero e possono essere azionati il giorno successivo alla chiusura. Va inoltre considerato che, per Cass. lav. 15374/2007, l’esecuzione promossa per il mantenimento della prole non incontra il limite del quinto.
Seconda ipotesi: piano del consumatore e arretrato non dichiarato
Consumatrice con passivo di 63.400 €, di cui 8.900 € di arretrato di mantenimento verso l’ex coniuge per i figli. Nella proposta ex art. 67 CCII l’arretrato viene inserito tra i chirografari con soddisfacimento al 9%. Il creditore, avvisato della procedura, deposita osservazioni in vista dell’udienza fissata per l’omologa.
Esito: la contestazione è fondata sotto due profili. Sul piano dell’ammissibilità, il piano deve assicurare il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili; sul piano sostanziale, la falcidia di quella posta è la stessa che l’art. 278, comma 7, sottrae all’esdebitazione nelle procedure liquidatorie. Il piano va rifatto prima dell’udienza, riclassificando l’arretrato come posta da soddisfare integralmente, eventualmente in forma dilazionata, e riequilibrando le percentuali offerte agli altri creditori. La conseguenza pratica: una percentuale più bassa per i chirografari finanziari, ma un piano che regge il controllo di omologa.
Terza ipotesi: procedura aperta e processo penale in corso
Debitore già rinviato a giudizio per omesso versamento dell’assegno relativo al periodo giugno 2024 – novembre 2025, per complessivi 6.840 €. Nel gennaio 2026 deposita domanda di liquidazione controllata. In sede penale sostiene di non aver potuto pagare perché stava rimborsando rate di finanziamenti per 780 € mensili.
Esito alla luce di Cass. pen. 534/2026: la difesa così impostata è destinata a cedere, perché l’obbligo di mantenimento prevale su obbligazioni di rango inferiore e la scelta di pagare le rate anziché l’assegno è, nella prospettiva della Corte, una scelta e non un’impossibilità. La linea difensiva sostenibile è diversa e va costruita per tempo: documentare mese per mese le entrate effettive, dimostrare che quanto residuava era inferiore alla soglia di una sopravvivenza dignitosa secondo il criterio di Cass. pen. 2702/2025, provare la ricerca attiva di reddito, e soprattutto dimostrare che nella procedura di sovraindebitamento il mantenimento è stato trattato come posta prioritaria e non falcidiabile. La procedura, gestita bene, diventa un elemento a favore in sede penale; gestita male, diventa la prova che il debitore ha organizzato il pagamento di tutti tranne i figli.
Il quadro delle decisioni in una sola tabella
La tabella raccoglie i riferimenti utilizzati in questa analisi, con la questione decisa e la ricaduta pratica per chi affronta una procedura di sovraindebitamento con obblighi familiari nel passivo. È uno strumento di consultazione rapida: ogni riga va letta insieme alla sezione dell’articolo che la commenta, perché il principio isolato dal contesto rischia di trarre in inganno.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 | Perimetro dell’esdebitazione ex art. 282 CCII | Le esclusioni del comma 7 vanno lette per quello che dicono: la sanzione tributaria vi rientra | Conferma la tassatività dell’elenco, e quindi l’insuperabilità dell’esclusione degli obblighi familiari |
| Cass. civ. Sez. I, 14 novembre 2025, n. 30108 | Fallito che non ha fruito dell’esdebitazione | Non si può invocare il beneficio dell’incapiente per la stessa esposizione già confluita nella procedura originaria | Impedisce di riproporre l’esdebitazione cambiando procedura |
| Cass. civ. Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746 | Qualifica di consumatore del socio-fideiussore | La ristrutturazione ex art. 67 è riservata a chi agisce per scopi estranei all’attività d’impresa | Determina quale procedura è realmente accessibile |
| Cass. civ. Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074 | Meritevolezza e ammissione alla procedura | L’ammissione non è premiale: negligenza e imprudenza restano valutabili in sede di esdebitazione | Il vaglio più severo arriva alla fine, non all’inizio |
| Cass. civ. Sez. I, 24 luglio 2025, n. 21048 | Condotta del debitore e colpa del finanziatore | La leggerezza del creditore non esclude l’esame della condotta del debitore | Serve una ricostruzione documentata dell’indebitamento |
| Cass. civ. Sez. I, 3 giugno 2025, n. 14835 | Disciplina applicabile all’istanza di esdebitazione | L’istanza resta governata dalla normativa che ha retto la procedura originaria | Errore frequente e fatale nell’impostazione del ricorso |
| Cass. civ. n. 18118/2025 | Rinuncia alla procedura aperta su istanza del debitore | Aperta la procedura, non si torna indietro | Rende irreversibile la scelta iniziale |
| Corte cost. n. 74/2026 | Termine per l’istanza di esdebitazione | Il deposito tardivo non produce un automatismo preclusivo | Recupera situazioni altrimenti compromesse |
| Cass. civ. Sez. I, 24 ottobre 2024, n. 27562 | Requisiti dell’esdebitazione | Il requisito soggettivo è il solo sempre richiesto; quello quantitativo è stato eliminato dal CCII | Sposta il baricentro sulla condotta |
| Cass. civ. Sez. I, 3 ottobre 2024, n. 25946 | Esclusione per ragioni quantitative | Inammissibile negare il beneficio solo perché i creditori hanno ricevuto poco | Difende chi ha un attivo minimo |
| Cass. civ. Sez. I, 10 marzo 2022, n. 7775 | Esdebitazione e esiguità del realizzo | Beneficio negato nel regime previgente per l’esiguità del soddisfacimento | Misura la distanza dal sistema attuale |
| CGUE Sez. II, 8 maggio 2024, C-20/23 | Art. 23, par. 4, direttiva 2019/1023 | Le esclusioni ulteriori sono ammesse solo se debitamente giustificate dal diritto nazionale | Base europea della tassatività dell’elenco |
| CGUE Sez. II, 11 aprile 2024, C-687/22 | Esclusione dei debiti pubblici | Ammessa a determinate condizioni | Conferma il metodo restrittivo |
| Cass. civ. 26 maggio 2020, n. 9686 | Natura del credito da mantenimento all’ex coniuge | Non è credito alimentare: nasce dal dovere di assistenza materiale | Distinzione che non salva dall’esclusione ex art. 278 |
| Cass. civ. 23 maggio 2014, n. 11489 | Fonte dell’obbligo di mantenimento | L’obbligo deriva dal vincolo, non dallo stato di bisogno | Consolida la distinzione concettuale |
| Cass. civ. 19 luglio 1996, n. 6519 | Compensabilità dell’assegno | Origine dell’orientamento sulla diversa natura dei due crediti | Radice storica del dibattito |
| Cass. civ. 14 maggio 2018, n. 11689 | Mantenimento della prole | Credito indisponibile, impignorabile se non per crediti alimentari, non compensabile | Blinda il credito dei figli |
| Cass. civ. 18 novembre 2016, n. 23569 | Natura del contributo per i figli | Funzione alimentare del contributo al mantenimento della prole | Fondamento del regime rafforzato |
| Cass. civ. Sez. lav. 10 luglio 2007, n. 15374 | Limiti di pignorabilità | Il limite del quinto non opera per l’esecuzione promossa per il mantenimento della prole | Il creditore può aggredire più del quinto |
| Cass. pen. Sez. VI, 8 gennaio 2026, n. 534 | Incapacità economica scriminante | Pagare altri debiti non giustifica l’omesso mantenimento | Demolisce la difesa più comune |
| Cass. pen. Sez. VI, 22 gennaio 2025, n. 2702 | Impossibilità assoluta di adempiere | Non coincide con l’indigenza totale; serve un bilanciamento con prevalenza dell’interesse del minore | Definisce la soglia difensiva reale |
| Cass. pen. Sez. VI, ord. 28 gennaio 2025, n. 12439 | Permanenza dell’obbligo | L’obbligo dura finché lo status non muta per sentenza passata in giudicato | Il mutamento di fatto non basta |
| Cass. pen. Sez. II, 29 ottobre 2024, n. 45595 | Presupposti dell’art. 570-bis c.p. | Non è richiesta la prova dello stato di bisogno | Amplia l’area di punibilità |
| Cass. pen. Sez. VI, 4 aprile 2025, n. 19715 | Spese straordinarie | Rientrano nell’area di rilevanza penale | Estende l’oggetto dell’obbligo |
| Cass. pen. Sez. VI, n. 12321/2026 | Rapporto tra art. 570 e 570-bis c.p. | Assorbimento della fattispecie meno grave | Incide sul trattamento sanzionatorio |
| Trib. Bari, sent. n. 788/2025 | Lavoro irregolare e omesso versamento | Responsabilità confermata; esclusa la particolare tenuità per reiterazione | Il lavoro in nero non è una difesa |
| Trib. Nola, 23 ottobre 2025 | Esdebitazione dell’incapiente dopo il d.lgs. 136/2024 | Applicazione dei nuovi criteri e differenze con la disciplina previgente | Riferimento per le domande dell’incapiente |
| Trib. Modena, 28 ottobre 2025 | Colpa grave nella ristrutturazione del consumatore | Modalità di accertamento della condizione ostativa | Il controllo di omologa non è formale |
| Trib. Forlì, 24 luglio 2025 | Presupposti dell’esdebitazione dell’incapiente | Meritevolezza e limiti del riconoscimento | Perimetra il beneficio più estremo |
| Trib. Verona, 18 luglio 2025 | Esdebitazione e creditori non insinuati | Sollevati dubbi di legittimità costituzionale | Questione ancora aperta |
| Trib. Arezzo, ord. 25 giugno 2025 | Art. 281, comma 1, CCII | Rimessione alla Corte costituzionale sul termine dell’istanza | Antecedente di Corte cost. 74/2026 |
| Trib. Reggio Emilia, 5 marzo 2025 | Art. 268, comma 4, lett. b), CCII | Determinazione del limite di mantenimento e nozione di famiglia rilevante | Decide quanto reddito resta al debitore |
| Trib. Ascoli Piceno, 26 febbraio 2025 | Cessioni e assegnazioni anteriori di quote stipendiali | Inopponibilità alla procedura per il rispetto della par condicio | Incide sui pignoramenti già in corso |
I principi pratici da portarsi via
Dalla lettura complessiva delle decisioni esaminate si ricavano alcune regole operative. Sono formulate in modo diretto perché servano da lista di controllo prima di qualunque scelta procedurale.
- Gli obblighi di mantenimento e alimentari non si cancellano: l’art. 278, comma 7, lett. a), CCII li tiene fuori dall’esdebitazione e nessuna delle pronunce esaminate offre appigli per una lettura diversa.
- La distinzione civilistica tra alimenti e mantenimento non aiuta il debitore: la norma nomina entrambe le figure, e l’orientamento che le distingue ai fini della compensazione non incide sul perimetro dell’esdebitazione.
- Cambiare procedura non elimina il vincolo: dove non opera l’esclusione dall’esdebitazione, opera l’obbligo di regolare pagamento dei crediti impignorabili come condizione di omologa.
- Il credito per il mantenimento dei figli gode di un regime rafforzato: privilegiato, impignorabile se non per crediti parimenti alimentari, non compensabile, e azionabile in executivis oltre il limite ordinario del quinto.
- L’esclusione riguarda l’esigibilità, non la partecipazione al concorso: il creditore per mantenimento partecipa al riparto e riceve la sua quota, ma per il residuo resta pienamente creditore anche dopo la chiusura.
- La meritevolezza si valuta alla fine: l’ammissione alla procedura non anticipa alcun giudizio favorevole e la condotta del debitore torna in esame in sede di esdebitazione.
- La disciplina applicabile dipende dalla procedura che ha assorbito i debiti, non dalla data di deposito dell’istanza: è l’errore che più spesso compromette il risultato.
- L’inadempimento resta penalmente rilevante durante la procedura: pagare altre rate anziché l’assegno non integra impossibilità di adempiere.
- La quota di reddito necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia non entra nella massa: la sua determinazione da parte del giudice incide direttamente su quanto resta disponibile per gli obblighi familiari.
- Il perimetro dell’esdebitazione si sta allargando su quasi tutto, tranne che sugli obblighi verso la famiglia: pianificare in senso contrario significa costruire su un presupposto che nessun tribunale sta accogliendo.
Le domande che restano dopo aver letto le sentenze
Se pago tutto quello che il piano prevede, l’arretrato di mantenimento sparisce comunque? No. L’esecuzione integrale del piano o della liquidazione produce l’effetto liberatorio solo sui debiti che rientrano nel perimetro dell’esdebitazione. Il residuo dell’arretrato di mantenimento resta dovuto ed esigibile, come conferma la lettura restrittiva delle esclusioni seguita da Trib. Torino 9 aprile 2026.
Il mio ex coniuge può pignorarmi lo stipendio mentre la procedura è aperta? Il divieto degli artt. 150 e 270, comma 5, CCII opera sul patrimonio compreso nella procedura. La quota di reddito che il giudice riserva al mantenimento del debitore e della sua famiglia, però, non è appresa alla massa: su quel segmento la questione è controversa e le soluzioni dei giudici dell’esecuzione non sono uniformi, come mostra il confronto con Trib. Ascoli Piceno 26 febbraio 2025 sull’inopponibilità delle assegnazioni anteriori. È un punto da affrontare in via preventiva, non dopo il pignoramento.
Gli arretrati verso l’ex coniuge senza figli hanno lo stesso trattamento? Sul piano civilistico la Cassazione li distingue dagli alimenti fin da Cass. 6519/1996 e ancora con Cass. 9686/2020. Ma ai fini dell’art. 278, comma 7, la norma cita espressamente gli obblighi di mantenimento accanto a quelli alimentari: la conclusione prudenziale è che anche quel credito resti fuori dalla cancellazione.
Posso chiedere al giudice della famiglia di ridurre l’assegno perché sono in sovraindebitamento? È una strada distinta e va percorsa nella sede propria, con un procedimento di modifica delle condizioni. Attenzione però a Cass. pen., ord. 12439/2025: finché non interviene una decisione definitiva che muta lo status, l’obbligo resta quello fissato dal titolo, e l’inadempimento nel frattempo conserva rilevanza penale.
L’esdebitazione dell’incapiente cancella almeno gli arretrati? No, e per due ragioni. La prima è che l’esclusione degli obblighi familiari non muta a seconda del tipo di esdebitazione. La seconda è che il beneficio dell’incapiente ha presupposti molto stringenti, come mostrano Trib. Forlì 24 luglio 2025 e Trib. Nola 23 ottobre 2025, ed è precluso a chi, secondo Cass. 30108/2025, ha già avuto accesso a una procedura che aveva assorbito la medesima esposizione.
Come lo Studio Monardo applica questi orientamenti al tuo fascicolo
Il lavoro su un caso di sovraindebitamento con obblighi familiari nel passivo non consiste nel promettere una cancellazione che la legge esclude, ma nel costruire la procedura attorno a quel vincolo. Ecco che cosa facciamo concretamente.
- Ricostruiamo il passivo separando le poste per regime giuridico, isolando in una voce autonoma gli arretrati di mantenimento e alimentari e verificando per ciascuno il titolo che li ha generati.
- Quantifichiamo l’arretrato mese per mese confrontando il titolo, i bonifici eseguiti e le eventuali somme corrisposte in forma diretta, ed eccepiamo la prescrizione delle rate per le quali è maturata.
- Verifichiamo quale procedura è realmente accessibile, applicando i criteri sulla qualifica di consumatore fissati da Cass. 29746/2025 e valutando l’alternativa tra ristrutturazione, concordato minore e liquidazione controllata.
- Predisponiamo il piano in modo che regga il controllo di omologa, collocando i crediti impignorabili tra le poste da soddisfare regolarmente e riequilibrando su questo vincolo le percentuali offerte agli altri creditori.
- Interloquiamo con il creditore per mantenimento prima del deposito, costruendo un accordo di rientro sostenibile che riduca il rischio di opposizione e documenti al giudice la buona fede del debitore.
- Interveniamo sulle esecuzioni in corso, invocando gli artt. 150 e 270, comma 5, CCII e contestando l’opponibilità delle assegnazioni anteriori secondo l’impostazione di Trib. Ascoli Piceno 26 febbraio 2025.
- Interloquiamo con il giudice sulla determinazione della quota di reddito necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia ai sensi dell’art. 268, comma 4, CCII, portando i criteri di Trib. Reggio Emilia 5 marzo 2025.
- Impostiamo l’istanza di esdebitazione sulla disciplina corretta, evitando l’errore sanzionato da Cass. 14835/2025 e Cass. 30108/2025 sulla normativa applicabile alle procedure aperte sotto la L. 3/2012.
- Prepariamo la documentazione sulla meritevolezza fin dal primo giorno, perché come chiarito da Cass. 22074/2025 e Cass. 21048/2025 il vaglio più severo arriva alla fine della procedura.
- Coordiniamo la difesa civile con quella penale, quando è pendente un procedimento ex artt. 570 o 570-bis c.p., costruendo la prova della condotta secondo i criteri di Cass. pen. 2702/2025 e Cass. pen. 534/2026.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una materia come questa due di quelle abilitazioni pesano in modo particolare. La qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e di fiduciario OCC significa conoscere la procedura anche dal lato di chi la istruisce e la attesta: sapere in anticipo che cosa l’organismo verificherà e che cosa il giudice contesterà è ciò che distingue un piano che regge da un piano che viene rifatto in udienza. E poiché gli orientamenti sul perimetro dell’esdebitazione sono ancora in formazione e destinati a consolidarsi nei gradi superiori, la veste di avvocato cassazionista consente di sostenere la stessa linea dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, senza cambi di difensore e senza riscritture della strategia a metà percorso. Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché la ricostruzione del passivo e la verifica della sostenibilità del piano sono operazioni che richiedono competenze diverse applicate contemporaneamente.
In chiusura
Su questa materia la legge dice poco e i giudici dicono molto. La direzione degli ultimi due anni è chiara: il perimetro dell’esdebitazione si allarga quasi ovunque, ma si ferma davanti agli obblighi verso la famiglia. Chi affronta una procedura di sovraindebitamento sapendolo può costruire un piano che regge; chi la affronta sperando nel contrario scopre il problema quando è troppo tardi per rimediare.
È esattamente il terreno su cui lo Studio Monardo lavora con una qualificazione verificabile e non generica. Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: la conoscenza della procedura dall’interno, dove si decide se il piano è ammissibile prima ancora che conveniente. Avvocato cassazionista: la possibilità di difendere la stessa impostazione fino all’ultimo grado, su questioni che proprio in Cassazione stanno trovando assetto. Non promettiamo esiti: analizziamo il tuo passivo, verifichiamo quale strumento è realmente praticabile e costruiamo la strategia più solida che i tuoi numeri consentono.
📩 Non aspettare che l’arretrato cresca o che scadano i termini: contatta ora lo Studio Monardo per una valutazione del tuo caso — trovi tutti i riferimenti per raggiungerci in fondo a questa pagina.
