La Posizione Del Fideiussore Nelle Procedure Di Sovraindebitamento

Il conto alla rovescia inizia prima che tu lo sappia

C’è un momento preciso, in ogni procedura di sovraindebitamento, in cui il garante smette di essere una comparsa e diventa il bersaglio principale. Quel momento ha una data. Non arriva per caso e non arriva all’improvviso: è il punto di arrivo di una sequenza di atti, decreti e termini che, se li si conosce, si vedono avvicinare da mesi. Chi sa cosa succede dopo, e quando, sceglie il momento in cui agire; chi non lo sa si limita a subire la mossa altrui e a scoprirla quando è già eseguita.

La cronologia che ricostruiremo in questa guida parte dal giorno in cui il debitore principale si rivolge a un Organismo di Composizione della Crisi e arriva fino al giorno, spesso lontano anni, in cui il debitore principale viene liberato dai debiti mentre il fideiussore resta interamente obbligato. In mezzo ci sono il deposito del ricorso, il decreto di apertura, le misure protettive che proteggono il patrimonio del debitore e non quello del garante, la comunicazione ai creditori, l’eventuale voto nel concordato minore, l’omologazione, l’esecuzione del piano, la liquidazione controllata, l’esdebitazione. Ogni tappa apre una finestra difensiva per il fideiussore e ne chiude un’altra. Il calendario è sempre lo stesso; a cambiare è soltanto chi lo legge in anticipo.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo doppio binario. La materia del sovraindebitamento è il terreno d’elezione dell’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, nonché professionista fiduciario di un OCC: significa conoscere la procedura non solo dal lato di chi la subisce, ma dal lato di chi la istruisce, la attesta e la porta in udienza, con i tempi reali che ogni passaggio richiede. E poiché nella quasi totalità dei casi la garanzia escussa è una fideiussione bancaria, entra in gioco anche il coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario, perché prima di pagare occorre verificare che il contratto di garanzia sia valido, che il credito sia esigibile e che il creditore non sia decaduto.

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La mappa temporale: tutte le tappe in un colpo d’occhio

Prima di entrare nel dettaglio, conviene avere davanti l’intero arco della procedura. Le durate indicate nella colonna di destra non sono termini di legge: sono ordini di grandezza ricavati dalla prassi dei tribunali, che variano sensibilmente da ufficio a ufficio e che vanno sempre verificati sul foro competente. I termini di legge, invece, sono quelli indicati nella colonna centrale e non ammettono approssimazioni.

TappaTermine o atto di riferimentoDurata indicativa nella prassi
Prima del giorno zeroFirma della garanzia, inadempimento del debitore principale, decadenza dal beneficio del termineDa mesi ad anni
Giorno 0Incarico all’OCC e avvio dell’istruttoria60-120 giorni fino al deposito
Deposito del ricorsoDomanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-70 CCII) o di concordato minore (artt. 74-83 CCII)Il giorno del deposito telematico
Dal deposito al decretoDecreto di apertura ex art. 70, comma 1, CCII; misure protettive ex art. 70, comma 4, CCII15-90 giorni
Entro 30 giorni dal decretoComunicazione ai creditori a cura dell’OCC (art. 70, comma 1, CCII)Termine di legge
Fase delle osservazioni o del votoOsservazioni dei creditori nella ristrutturazione; voto nel concordato minore (art. 79 CCII)30-60 giorni
OmologazioneSentenza o decreto di omologa; art. 79, comma 5, e art. 80 CCII4-12 mesi dal deposito
Escussione del garanteDecreto ingiuntivo, precetto, pignoramentoDa subito, anche in pendenza di procedura
Esecuzione del pianoArt. 71 CCII; durata prevista nel piano3-5 anni
Liquidazione controllata ed esdebitazioneArtt. 278, 280, 282, 283 CCII3 anni dall’apertura o chiusura della procedura
Il garante entra a sua volta in proceduraArtt. 2, 65, 66, 67, 74 CCIINuovo calendario, da giorno zero

Ogni riga di questa tabella corrisponde a una sezione di questa guida. Le sezioni vanno lette in ordine, perché la posizione del fideiussore cambia radicalmente a seconda del punto della linea temporale in cui si trova quando decide di muoversi.

Prima del giorno zero: la firma, il silenzio, la decadenza dal beneficio del termine

Cosa succede

Il calendario della fideiussione non inizia con la procedura di sovraindebitamento. Inizia molto prima, il giorno della firma, e attraversa una fase lunghissima in cui il garante non riceve nulla, non firma nulla, non viene informato di nulla. È la fase più pericolosa proprio perché è muta.

Nel frattempo il debitore principale accumula rate scadute. La banca segnala, sollecita, invia diffide. A un certo punto dichiara la decadenza dal beneficio del termine, chiude il rapporto e determina il saldo. Da quel momento l’intero debito residuo — capitale, interessi, spese — diventa esigibile in un’unica soluzione. Il fideiussore, per effetto dell’art. 1944 del codice civile, è obbligato in solido con il debitore principale: salvo che sia stato pattuito il beneficio della preventiva escussione, il creditore può chiedere il pagamento a lui per intero, senza dover prima aggredire il patrimonio del garantito.

La norma

La fideiussione è regolata dagli artt. 1936 e seguenti del codice civile. L’art. 1936 la definisce come l’obbligazione che il fideiussore assume, garantendo personalmente l’adempimento di un’obbligazione altrui. L’art. 1944 sancisce la solidarietà con il debitore principale. L’art. 1945 consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacità: è una norma decisiva, perché consente al garante di far valere le contestazioni sul rapporto sottostante anche quando il debitore principale, ormai avviato alla procedura, ha rinunciato a farle valere.

I termini che si attivano

In questa fase il termine più importante non è ancora processuale, ma sostanziale. L’art. 1957 del codice civile stabilisce che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale soltanto se il creditore, entro sei mesi, ha proposto le sue istanze contro il debitore e le ha continuate con diligenza. È una decadenza, non una prescrizione: non si interrompe con una semplice lettera di sollecito rivolta al garante e va calcolata sulla scadenza dell’obbligazione garantita. Nei moduli bancari questa norma viene quasi sempre derogata con una clausola di rinuncia, ma la clausola va letta, datata e verificata: la sua presenza non è scontata e la sua formulazione non è sempre efficace.

Corre poi il termine ordinario di prescrizione del credito, che il creditore interrompe con gli atti diretti al garante, e corrono i termini contrattuali di durata della garanzia, quando la fideiussione è a tempo determinato o limitata a un importo massimo.

Cosa può fare il garante ora

Questa è la fase in cui le opzioni sono più numerose e meno costose. Il fideiussore può chiedere alla banca la documentazione contrattuale completa, verificare l’esistenza e la formulazione delle clausole di deroga all’art. 1957 c.c., controllare se la garanzia sia omnibus e se riproduca gli schemi contrattuali uniformi oggetto delle note vicende antitrust in materia bancaria — questione da esaminare sul testo del singolo contratto, perché l’esito dipende dalle clausole effettivamente riprodotte. Può verificare il conteggio del saldo, l’applicazione degli interessi, la legittimità delle competenze addebitate. Può soprattutto capire, prima di chiunque altro, se il debitore principale stia per depositare una domanda di sovraindebitamento: perché quel deposito cambia tutte le regole del gioco.

Sono precluse, invece, le difese che presuppongono un’iniziativa non ancora esercitabile: il fideiussore non escusso e non pagante non ha alcun credito da far valere verso il debitore principale, e questa preclusione — come vedremo — diventerà un problema serio nel momento in cui il garantito entrerà in una procedura concorsuale.

L’errore tipico di questa fase

L’errore è il silenzio. Il garante che riceve una diffida e non risponde, sperando che il debitore principale “sistemi tutto”, brucia i mesi in cui l’art. 1957 c.c. potrebbe maturare a suo favore e arriva alla fase concorsuale senza avere in mano né il contratto né i conteggi. Il secondo errore, speculare, è il pagamento parziale spontaneo: versare una somma per “guadagnare tempo” può riconoscere il debito, interrompere la prescrizione e indebolire ogni difesa successiva.

Quanto dura realmente

Dalla prima rata insoluta alla decadenza dal beneficio del termine passano di norma dai sei ai diciotto mesi. Dalla decadenza alla prima iniziativa formale contro il garante, altri sei-dodici mesi. È un tempo lungo, ed è esattamente il tempo che quasi tutti i fideiussori sprecano.

Giorno 0: il debitore principale si rivolge all’OCC

Cosa succede

Il giorno zero della procedura non è il giorno del deposito in tribunale: è il giorno in cui il debitore principale conferisce l’incarico a un Organismo di Composizione della Crisi. Da quel momento parte un’istruttoria che il garante, di regola, ignora completamente.

L’OCC raccoglie la documentazione, ricostruisce l’esposizione debitoria, verifica le cause del sovraindebitamento, valuta la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi e redige la relazione particolareggiata che accompagnerà il ricorso. In questa fase viene deciso qualcosa che riguarda direttamente il fideiussore: quale procedura scegliere. Se il debitore principale è un consumatore, si andrà verso la ristrutturazione dei debiti degli artt. 67 e seguenti CCII; se svolge attività d’impresa minore, agricola o professionale, verso il concordato minore degli artt. 74 e seguenti; se non c’è margine per una proposta sostenibile, verso la liquidazione controllata. La scelta non è neutra per il garante, perché soltanto una di queste procedure contiene una norma che consente, in via di eccezione, di liberarlo.

La norma

L’art. 65 CCII definisce l’ambito di applicazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e le riserva ai debitori indicati dall’art. 2, comma 1, lettera c), CCII: consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie. Lo stesso art. 65 stabilisce che i compiti del commissario giudiziale o del liquidatore sono svolti dall’OCC e che la nomina dell’attestatore è sempre facoltativa; prevede inoltre che la procedura produca i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Il decreto correttivo-ter, il D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 — la cui rubrica modificata del Titolo IV è entrata in vigore il 28 settembre 2024 — ha inciso su questo articolo precludendo l’accesso al concordato minore e alla ristrutturazione dei debiti del consumatore mediante domanda prenotativa o “in bianco” ai sensi dell’art. 44 CCII.

La nozione di consumatore è quella dell’art. 2, comma 1, lettera e), CCII, che ricalca sostanzialmente la definizione del codice del consumo e comprende anche il socio, per i debiti estranei a quelli sociali.

I termini che si attivano

In questa tappa non decorre alcun termine perentorio a carico del fideiussore. Decorre però il tempo utile per un’iniziativa che sarà impossibile più tardi: fino a quando il ricorso non è depositato, la proposta è ancora modificabile e il perimetro dei soggetti coinvolti può ancora essere ridisegnato.

Cosa può fare il garante ora

Molto più di quanto immagini. Se viene a sapere che il debitore principale ha avviato l’istruttoria presso l’OCC, il fideiussore può chiedere di essere ascoltato, può fornire documentazione, può proporre un apporto di finanza esterna che renda la proposta più conveniente per i creditori, può sollecitare l’inserimento nella proposta di una previsione espressa sulla propria posizione. Nel concordato minore, come vedremo, quella previsione ha una base normativa esplicita.

Può inoltre verificare la sostenibilità della procedura scelta e, se è a sua volta esposto in modo insostenibile, iniziare a costruire il proprio percorso: nulla vieta che il garante depositi una domanda propria, e in alcuni casi la legge consente addirittura una domanda unitaria.

L’errore tipico di questa fase

Considerare la procedura del debitore principale “un fatto suo”. È l’errore più costoso di tutta la timeline, perché è l’unico che si commette quando ancora tutto è possibile.

Quanto dura realmente

Dall’incarico all’OCC al deposito del ricorso passano nella prassi dai due ai quattro mesi, con punte superiori quando il patrimonio è complesso o la documentazione bancaria è incompleta.

Il giorno del deposito e i 90 giorni successivi: il decreto di apertura e le misure protettive

Cosa succede

Il ricorso viene depositato. Da questo momento la procedura entra in una nuova fase, e per la prima volta il garante rischia di trovarsi in una posizione peggiore del debitore che ha garantito.

Il giudice esamina la domanda e, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, emette il decreto previsto dall’art. 70, comma 1, CCII, disponendo la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della Giustizia e ordinando che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni e a cura dell’OCC, a tutti i creditori. Con lo stesso decreto, su istanza del debitore, il giudice può disporre la sospensione dei procedimenti esecutivi che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, il divieto di azioni esecutive e cautelari e le altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, oltre al divieto di compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza autorizzazione.

Qui sta il punto che quasi nessun garante conosce prima di sperimentarlo: le misure protettive dell’art. 70, comma 4, CCII operano sul patrimonio del consumatore, non su quello del fideiussore. Il debitore principale è al riparo; il garante no. Anzi: proprio perché il creditore vede bloccata la strada verso il debitore, ha ogni ragione per accelerare su quella verso il garante.

La norma

L’art. 70, comma 4, CCII detta una disciplina speciale delle misure protettive nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, e la giurisprudenza di merito ha chiarito che tale disciplina prevale sulle disposizioni generali degli artt. 54 e 55 CCII: lo ha affermato il Tribunale di Oristano con il provvedimento del 30 novembre 2023. La stessa impostazione vale, con i necessari adattamenti, per il concordato minore, dove gli effetti protettivi discendono dal decreto di apertura e riguardano il patrimonio del debitore proponente. Nella liquidazione controllata opera invece il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali di cui all’art. 150 CCII, anch’esso riferito al patrimonio del debitore in procedura.

Nessuna di queste norme estende la protezione ai coobbligati e ai fideiussori. La regola generale del sistema è di segno opposto: gli effetti della procedura non si estendono ai coobbligati, ai fideiussori e agli obbligati in via di regresso.

I termini che si attivano

Trenta giorni è il termine entro cui l’OCC deve comunicare ai creditori la proposta e il piano dopo il decreto di apertura. È il termine che, di fatto, avvisa formalmente il ceto creditorio che il debitore principale sta cercando di ristrutturare: da quel momento la banca sa che dal garantito non otterrà l’integrale pagamento e riorganizza la propria strategia di recupero.

Se il giudice dichiara inammissibile la domanda, si apre il termine per il reclamo. Sul punto la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24870 del 2024, ha stabilito che il provvedimento di inammissibilità ex art. 70, comma 1, CCII è reclamabile davanti al tribunale in composizione collegiale, con esclusione dal collegio del giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, mentre il reclamo alla Corte d’appello è limitato al diniego di omologazione pronunciato all’esito del contraddittorio; la successiva pronuncia n. 21731 del 2025 ha confermato che la competenza del tribunale valeva anche prima delle modifiche dell’art. 70 CCII. Sui termini di impugnazione va ricordato che la sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto, e va calcolata con esattezza perché la sua omissione è la prima causa di inammissibilità dei reclami.

Cosa può fare il garante ora

Il fideiussore che apprende del decreto di apertura deve fare tre cose nello stesso mese. La prima è procurarsi la proposta e il piano, che sono pubblicati e quindi conoscibili. La seconda è verificare come il proprio credito potenziale di regresso sia stato trattato nel piano. La terza è mettere in sicurezza il proprio patrimonio dal punto di vista processuale, perché la finestra tra il decreto di apertura e la prima iniziativa esecutiva contro di lui è normalmente breve.

È in questa fase che il contributo di un professionista che sia insieme avvocato cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia — come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo — fa la differenza: perché la difesa del garante va impostata simultaneamente sul fronte concorsuale e su quello esecutivo, e i due fronti hanno calendari diversi che devono essere tenuti insieme fin dal primo giorno.

L’errore tipico di questa fase

Credere che la sospensione delle esecuzioni ottenuta dal debitore principale valga anche per sé. È un equivoco diffusissimo e produce sempre lo stesso esito: il garante non si difende, il decreto ingiuntivo diventa definitivo e il pignoramento arriva mentre il debitore principale è tranquillamente al riparo.

Quanto dura realmente

Dal deposito al decreto di apertura passano nella prassi da due settimane a tre mesi. La comunicazione ai creditori segue entro i trenta giorni di legge. In totale, dal deposito al momento in cui tutti i creditori sanno, raramente passano più di quattro mesi.

Dal 30° al 90° giorno: osservazioni, voto e la finestra dell’art. 79, comma 5

Cosa succede

Il calendario ora corre. Ricevuta la comunicazione, i creditori si muovono, e il modo in cui si muovono dipende dalla procedura scelta.

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non c’è voto: i creditori possono formulare osservazioni e proposte di modifica, che l’OCC valuta e sottopone al giudice. L’art. 70, comma 6, CCII prevede che l’OCC proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie, in una formulazione che la dottrina considera di non facile interpretazione. Il potere di contestazione resta comunque ampio: la Cassazione, con la pronuncia n. 20672 del 2025, ha chiarito che neppure al creditore che abbia colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento è precluso contestare la legittimità della proposta.

Nel concordato minore, invece, si vota. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; quando un unico creditore è titolare di crediti superiori a tale maggioranza, occorre anche la maggioranza per teste dei voti espressi; in presenza di classi, la maggioranza deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi. Non sono ammessi al voto il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e affini fino al quarto grado, le società controllanti, controllate e sottoposte a comune controllo, i cessionari dei loro crediti da meno di un anno, nonché i creditori in conflitto d’interessi. In mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, il consenso si intende prestato.

La norma

Qui si trova la disposizione più importante dell’intera guida. L’art. 79, comma 5, CCII stabilisce che il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso, “salvo che sia diversamente previsto”. L’inciso finale è una porta stretta ma reale: la regola generale è che il garante resta obbligato per l’intero, ma la proposta concordataria può prevedere diversamente, cioè può contemplare la liberazione del fideiussore per la parte di debito non soddisfatta. È un patto concordatario, che va inserito espressamente nella proposta e che, una volta omologato, vincola i creditori anteriori.

La stessa struttura si ritrova al comma 4 dell’art. 79 CCII, dove il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili “salvo patto contrario”. Il legislatore, insomma, ha costruito la posizione dei terzi obbligati come una regola derogabile dalla proposta, non come un dogma.

Attenzione, però: la deroga non è gratuita. In sede di omologazione il giudice valuta la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, e nella prassi si sostiene con solidi argomenti che l’alternativa liquidatoria vada scrutinata nel suo complesso, tenendo conto anche di ciò che il creditore potrebbe realizzare escutendo il fideiussore. Se la garanzia è capiente, una proposta che libera il garante offrendo poco è destinata a essere contestata.

I termini che si attivano

Il termine assegnato ai creditori per esprimersi nel concordato minore, fissato dal giudice, è quello su cui si gioca l’approvazione: il silenzio del creditore vale consenso, il che rende il calendario favorevole al debitore e, indirettamente, al garante che ha ottenuto di essere incluso nella proposta. Nella ristrutturazione del consumatore, il termine per le osservazioni ha natura ordinatoria e la giurisprudenza di merito ne ha tratto conseguenze specifiche, come ha fatto il Tribunale di Pescara con il provvedimento del 15 aprile 2025 sul mancato rispetto del termine di venti giorni per le osservazioni.

Cosa può fare il garante ora

Questa è la finestra difensiva più preziosa dell’intera timeline. Nel concordato minore il fideiussore può chiedere che la proposta preveda espressamente la sua liberazione ai sensi dell’art. 79, comma 5, CCII, offrendo in cambio un apporto — tipicamente finanza esterna, o la messa a disposizione di un bene — che renda la proposta più conveniente dell’escussione della garanzia. È una trattativa a tre, tra debitore, garante e creditori, che si svolge sotto la supervisione dell’OCC e che ha una scadenza precisa: quando si vota, è troppo tardi per riscriverla.

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore la stessa clausola non è prevista dalla legge, e questo è uno dei motivi per cui la scelta della procedura da parte del debitore principale incide direttamente sul destino del garante.

L’errore tipico di questa fase

Chiedere la liberazione senza offrire nulla. Una proposta che azzeri la garanzia senza contropartita viene contestata dal creditore e, nel giudizio di convenienza, difficilmente regge. La deroga all’art. 79, comma 5, CCII va costruita con numeri, non con richieste.

Quanto dura realmente

La fase delle osservazioni o del voto occupa in genere dai trenta ai sessanta giorni, cui vanno aggiunti i tempi di riscontro dell’OCC. È una finestra che si apre e si chiude nel giro di due mesi.

Dal quarto al dodicesimo mese: l’omologazione e ciò che essa non fa

Cosa succede

Si arriva all’udienza. Il giudice verifica l’ammissibilità, la fattibilità del piano, la sussistenza dei presupposti soggettivi, l’assenza delle condizioni ostative e, nel concordato minore, il raggiungimento delle maggioranze. Se un creditore o un altro interessato contesta la convenienza, il giudice omologa comunque quando ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione della proposta in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.

Con l’omologazione la proposta diventa obbligatoria per tutti i creditori anteriori e ai creditori con causa o titolo posteriore è vietato agire esecutivamente sui beni oggetto del piano. Sulle esecuzioni individuali già pendenti l’omologa produce effetti destinati a essere gestiti dal giudice dell’esecuzione: il Tribunale di Bari, con il provvedimento dell’11 marzo 2025, si è occupato proprio della sorte del processo esecutivo pendente e delle statuizioni accessorie conseguenti alla sua chiusura.

Per il fideiussore, però, l’omologazione è un evento a doppio taglio. Da un lato certifica che il creditore riceverà solo una parte del suo credito; dall’altro, e proprio per questo, gli consegna il conto del residuo.

La norma

Nel concordato minore vale l’art. 79, comma 5, CCII: i diritti verso i coobbligati e i fideiussori restano impregiudicati, salvo diversa previsione della proposta. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore l’omologazione produce i suoi effetti sul rapporto tra debitore e creditori, senza incidere sulle obbligazioni di garanzia assunte da terzi. Il principio è coerente con l’intero sistema concorsuale: gli effetti esdebitatori sono un beneficio personale del debitore e non si comunicano ai coobbligati, ai fideiussori e agli obbligati in via di regresso, secondo un’impostazione che il codice ripete per il concordato all’art. 117 CCII e per l’esdebitazione all’art. 278, comma 6, CCII.

Il decreto o la sentenza di omologa sono impugnabili nelle forme previste dagli artt. 50 e 51 CCII, con reclamo o appello nel termine di trenta giorni e successivo ricorso per cassazione.

I termini che si attivano

Il termine di trenta giorni per l’impugnazione dell’omologa è perentorio e va computato tenendo conto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. È il termine che interessa il creditore che voglia contestare, ma anche il garante che sia stato inserito nella proposta con una clausola liberatoria e veda quella clausola messa in discussione.

Dal giorno successivo all’omologa, inoltre, per il creditore non c’è più alcuna ragione di attendere: il quantum che perderà nel piano è ormai noto e la garanzia è l’unico modo per recuperarlo.

Cosa può fare il garante ora

Se non è stato incluso nella proposta, il fideiussore deve smettere di guardare alla procedura del debitore principale e concentrarsi sul proprio fronte. Le difese che gli restano sono quelle sue proprie: eccezioni sulla validità e sull’estensione della garanzia, verifica della decadenza ex art. 1957 c.c., contestazione del quantum, eccezione ex art. 1955 c.c. quando il comportamento del creditore abbia reso impossibile la surrogazione, opposizione al decreto ingiuntivo o all’esecuzione. Restano invece precluse tutte le iniziative che presupponevano l’inserimento nella proposta: dopo l’omologa, la clausola di liberazione dell’art. 79, comma 5, CCII non può più essere introdotta.

L’errore tipico di questa fase

Confondere la riduzione del debito nel piano con la riduzione della propria esposizione. Se il piano prevede il pagamento del trenta per cento, il fideiussore non deve il trenta per cento: deve il residuo, cioè quello che il creditore non incassa dal debitore principale, nei limiti dell’importo garantito.

Quanto dura realmente

Dal deposito del ricorso all’omologazione passano di regola dai quattro ai dodici mesi. I fori più congestionati superano l’anno. È in questo intervallo che il fideiussore, se non si è mosso prima, riceve la prima notifica.

Il giorno dopo l’omologa: la banca escute il garante

Cosa succede

Da questo momento in poi il fideiussore non è più uno spettatore. Il creditore, che nella procedura del debitore principale ha ottenuto o subìto una falcidia, si rivolge a lui per la differenza. La sequenza è quella classica del recupero forzoso: intimazione di pagamento, ricorso per decreto ingiuntivo, notifica del decreto, precetto, pignoramento.

Nella maggior parte dei casi il creditore parte con il decreto ingiuntivo, perché la fideiussione bancaria con conteggio certificato è documento idoneo. In alcuni casi ha già in mano un titolo esecutivo — un decreto divenuto definitivo prima della procedura, una sentenza, un contratto di mutuo per atto pubblico — e passa direttamente al precetto.

La norma

L’obbligazione del garante è autonoma sul piano processuale: il creditore agisce contro di lui in forza del contratto di garanzia, non del titolo formato contro il debitore principale. Il fideiussore può opporre le eccezioni relative al rapporto principale ai sensi dell’art. 1945 c.c., ma deve farlo nel giudizio che lo riguarda e nei termini di quel giudizio. Se ha pagato, acquista il diritto di regresso previsto dall’art. 1950 c.c. e può avvalersi della surrogazione; se non ha pagato, non ha alcun credito da far valere, e l’art. 1953 c.c. — che consente al fideiussore di agire contro il debitore prima del pagamento in caso di insolvenza — ha natura cautelare e non trova spazio nel concorso.

I termini che si attivano

Qui il calendario diventa spietato e ogni termine è perentorio.

Quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo per proporre opposizione. Scaduti, il decreto diventa definitivo e le eccezioni sul rapporto sono precluse per sempre.

Dieci giorni dalla notifica del precetto prima che il creditore possa procedere all’esecuzione, e novanta giorni di efficacia del precetto, decorsi i quali esso perde efficacia e va rinnovato.

Termini dell’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, che vanno calcolati sul singolo atto e che sono, per gli atti esecutivi, brevissimi.

Su tutti questi termini incide la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, che allunga il calcolo dei termini processuali ma non incide sui termini sostanziali di decadenza contrattuale.

Cosa può fare il garante ora

Le difese sono ancora tutte disponibili, ma vanno esercitate entro i termini appena elencati. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo il fideiussore può contestare la validità della garanzia, la sua estensione, l’avvenuta decadenza del creditore ex art. 1957 c.c., il quantum, la corretta imputazione di quanto il creditore riceverà dal piano omologato, l’eventuale liberazione ex art. 1955 c.c. quando il creditore, con il proprio comportamento, abbia pregiudicato la surrogazione nelle garanzie. Può inoltre chiedere la sospensione della provvisoria esecuzione.

È preclusa, invece, ogni difesa che avrebbe dovuto essere svolta nella procedura del debitore principale, e sono precluse tutte le eccezioni non sollevate nel giudizio di opposizione una volta maturate le preclusioni processuali.

L’errore tipico di questa fase

Attendere l’esito della procedura del debitore principale prima di opporsi. È l’errore più frequente e il più irrimediabile: i quaranta giorni per l’opposizione non si sospendono perché il garantito è in procedura, e alla fine il fideiussore si ritrova con un titolo definitivo contro di sé e con un debito principale ormai falcidiato che non potrà più contestare.

Quanto dura realmente

Dalla notifica del decreto ingiuntivo al pignoramento, quando il garante non si oppone, passano di norma dai quattro agli otto mesi. Il giudizio di opposizione, invece, dura in primo grado dai diciotto ai trentasei mesi a seconda del foro: è tempo che, gestito bene, diventa spazio per la trattativa.

Durante l’esecuzione del piano: pagamenti, imputazione, regresso

Cosa succede

Sono passati dodici o diciotto mesi dal giorno zero. Il piano omologato è in esecuzione: il debitore principale versa le rate previste, l’OCC vigila, i creditori incassano le percentuali stabilite. Parallelamente, il fideiussore paga — spontaneamente, in forza di un accordo, o perché pignorato.

Nascono qui i problemi tecnici più insidiosi dell’intera vicenda, e sono tutti problemi di contabilità e di tempo: chi paga cosa, in quale ordine, con quale effetto sull’obbligazione dell’altro.

La norma

L’art. 71 CCII regola l’esecuzione del piano nella ristrutturazione dei debiti del consumatore. Sul versante della solidarietà, i principi sono quelli del codice civile: il pagamento eseguito da uno dei condebitori solidali libera anche gli altri nei limiti di quanto pagato, e il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale ai sensi dell’art. 1950 c.c. e può surrogarsi nei diritti del creditore.

Nel concorso, però, il regresso incontra limiti rigorosi. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5964 del 6 marzo 2025, ha ribadito che il fideiussore che non abbia pagato non è titolare di alcun diritto di regresso e non è quindi legittimato all’insinuazione con riserva: il pagamento non è una condizione di esercizio di un diritto preesistente, ma il fatto costitutivo del credito di regresso, e la disposizione sui crediti condizionali ha carattere eccezionale e non è applicabile per analogia. Sul versante opposto, quando il pagamento è avvenuto, il credito di regresso conserva natura concorsuale perché trae origine da un atto giuridico anteriore all’apertura della procedura.

Le regole sul concorso del creditore verso più coobbligati solidali sono dettate dagli artt. 160, 161 e 162 CCII per la liquidazione giudiziale — il creditore di più coobbligati solidali, il creditore parzialmente soddisfatto, il coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia — e forniscono il modello cui la prassi fa riferimento, nei limiti della compatibilità, anche nella liquidazione controllata.

I termini che si attivano

Il termine di durata del piano, di regola tra i tre e i cinque anni, scandisce l’intera fase. Il termine per l’insinuazione, nella liquidazione controllata, è quello fissato dal decreto di apertura. E soprattutto: il diritto del fideiussore di partecipare al concorso nasce solo con il pagamento, il che significa che il momento in cui il garante paga determina anche ciò che potrà chiedere e come.

Cosa può fare il garante ora

Tre cose, tutte tecniche e tutte decisive. Primo: pretendere che ogni somma versata sia correttamente imputata e che il creditore non incassi due volte lo stesso importo, una dal piano e una dalla garanzia. Secondo: documentare ogni pagamento in modo da poter esercitare il regresso o la surrogazione. Terzo: valutare, prima di pagare, il momento migliore per farlo, perché pagare integralmente il creditore può consentire di subentrare nella sua posizione concorsuale, mentre pagamenti parziali producono effetti più complessi e, nel concorso, restano subordinati alla soddisfazione del creditore principale.

L’errore tipico di questa fase

Pagare senza tracciare e senza coordinarsi con l’OCC. Il garante che salda in contanti, o che versa senza indicare la causale e senza comunicare il pagamento agli organi della procedura, si trova poi nella condizione di non poter dimostrare né quanto ha pagato né a quale titolo, e perde di fatto il regresso.

Quanto dura realmente

L’esecuzione del piano occupa da tre a cinque anni. È il periodo più lungo dell’intera timeline ed è quello in cui il fideiussore, se ha impostato bene la difesa nelle fasi precedenti, ha più spazio per trattare una definizione.

Tre anni dall’apertura o alla chiusura: l’esdebitazione del debitore e la solitudine del garante

Cosa succede

Siamo al momento che il fideiussore teme di più, di solito senza sapere che esiste. Il debitore principale, terminata la liquidazione controllata o decorso il periodo previsto, viene liberato dai debiti residui. I creditori non possono più chiedergli nulla. Il rapporto obbligatorio, però, non si estingue: diventa inesigibile nei confronti di quel debitore.

Il fideiussore resta obbligato per l’intero. Non per la quota, non per la percentuale non pagata dal piano: per tutto ciò che il creditore non ha incassato, nei limiti dell’importo garantito.

La norma

L’art. 278 CCII definisce l’esdebitazione come liberazione dai debiti, con inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una liquidazione giudiziale o di una liquidazione controllata, e stabilisce che con essa vengono meno le cause di ineleggibilità e decadenza collegate all’apertura della procedura. Restano esclusi dal beneficio gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. Il comma 5 stabilisce che l’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Il comma 6 dispone che sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso.

È la stessa formula che la legge fallimentare conteneva all’art. 142, ultimo comma, e la sua permanenza nel codice della crisi è una scelta deliberata: l’esdebitazione è un beneficio personale, non un fatto estintivo dell’obbligazione.

Nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera di diritto, alla chiusura della procedura o decorsi tre anni dalla sua apertura, salve le ipotesi ostative richiamate dall’art. 280 CCII. Per chi non ha nulla da offrire ai creditori esiste inoltre l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente prevista dall’art. 283 CCII.

I termini che si attivano

Tre anni dall’apertura della liquidazione controllata, oppure la data di chiusura della procedura se anteriore: è il momento in cui il debitore principale esce di scena e il creditore concentra ogni residua aspettativa sul garante.

Da quel momento riprende a correre, per il fideiussore, il tempo utile al creditore per agire, secondo i termini di prescrizione applicabili al rapporto di garanzia. È un dato che va calcolato caso per caso, perché la chiusura della procedura del debitore principale può segnare l’inizio di un nuovo periodo rilevante ai fini del computo.

Cosa può fare il garante ora

Poco sul fronte concorsuale, molto sul proprio. Il fideiussore escusso dopo l’esdebitazione del garantito può ancora contestare la validità della garanzia, il quantum, la decadenza, l’imputazione dei pagamenti ricevuti dal creditore nella procedura. Può negoziare un saldo e stralcio, che a questo punto ha spesso condizioni migliori, perché il creditore sa che la sua unica fonte di recupero è ormai il patrimonio del garante. E può, se la sua esposizione è insostenibile, accedere a propria volta a una procedura di sovraindebitamento.

È preclusa invece qualunque pretesa di beneficiare dell’esdebitazione altrui: su questo la norma non lascia margini interpretativi.

L’errore tipico di questa fase

Presentarsi alla trattativa senza aver verificato i conteggi. Il creditore che ha incassato dal piano deve dedurre quanto ricevuto; la verifica di quella deduzione è la prima cosa da fare e, nella pratica, è quella che più spesso riduce l’importo preteso.

Quanto dura realmente

Dall’apertura della liquidazione controllata all’esdebitazione passano di regola tre anni. Dalla chiusura alla prima iniziativa contro il garante, poche settimane.

Giorno zero bis: il fideiussore deposita la propria domanda

Cosa succede

A questo punto la timeline si biforca. Il garante che non può pagare ha davanti a sé la stessa strada che il debitore principale ha percorso: rivolgersi a un OCC, farsi assistere, depositare una domanda propria. E qui incontra il problema che, nella pratica, decide tutto: quale procedura può chiedere.

La norma

La ristrutturazione dei debiti del consumatore degli artt. 67 e seguenti CCII è riservata al consumatore, cioè, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e), CCII, alla persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di società di persone, per i debiti estranei a quelli sociali.

La domanda decisiva è dunque: la fideiussione prestata a favore di una società è un debito “estraneo” all’attività d’impresa? La risposta della Corte di Cassazione, consolidata nella sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025, è articolata. La qualifica di consumatore spetta al socio fideiussore persona fisica che, pur esercitando un’attività professionale o imprenditoriale, abbia assunto l’obbligazione di garanzia per scopi ad essa estranei; resta invece esclusa quando la fideiussione costituisca espressione o strumento funzionale dell’attività svolta. La Corte ha precisato che la definizione di consumatore del CCII non differisce nella sostanza da quella del codice del consumo e della L. 3/2012, con la sola aggiunta della precisazione sui soci, sicché il patrimonio interpretativo maturato in precedenza resta applicabile.

Gli indici che escludono la qualifica sono ormai delineati: la detenzione di una partecipazione non trascurabile al capitale sociale, l’esercizio di cariche gestorie, la funzione della garanzia come sostegno alla continuità dell’impresa. Nel caso deciso nel 2025 la Corte ha valorizzato la qualità di socia di maggioranza, l’esercizio prolungato di cariche amministrative e la tempistica delle fideiussioni, ravvisando uno strettissimo collegamento tra garanzia e attività imprenditoriale. Nella stessa direzione si erano già mosse la pronuncia n. 23533 del 2024, sul fideiussore titolare del settanta per cento del capitale della società garantita pur non essendone amministratore, e la pronuncia n. 17638 del 2025, sui fideiussori soci e amministratori.

Chi non è consumatore non resta senza strumenti: può accedere al concordato minore degli artt. 74 e seguenti CCII o alla liquidazione controllata. Ed esiste una possibilità che nella pratica viene trascurata: quando l’uno ha garantito l’altro, o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune, i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda ai sensi dell’art. 66 CCII, e la nozione di origine comune viene interpretata in senso ampio, comprendendo tanto i congiunti coobbligati per il mutuo della casa quanto l’ipotesi in cui uno abbia assunto le vesti di fideiussore dell’altro.

I termini che si attivano

Non c’è un termine di decadenza per depositare la propria domanda, ma c’è un tempo utile: la domanda va depositata prima che il patrimonio venga aggredito e disperso, perché la procedura serve a regolare ciò che esiste, non a recuperare ciò che è già stato venduto all’asta. E c’è un vincolo di forma introdotto dal correttivo-ter: per il concordato minore e per la ristrutturazione dei debiti del consumatore non è ammessa la domanda prenotativa o “in bianco” ex art. 44 CCII, il che significa che non è possibile guadagnare tempo depositando un guscio vuoto.

Cosa può fare il garante ora

Costruire la propria posizione con la stessa serietà con cui il debitore principale ha costruito la sua: ricostruire l’origine dell’indebitamento, documentare l’estraneità della garanzia all’eventuale attività d’impresa, dimostrare l’assenza di colpa grave, malafede o frode richiesta dall’art. 69 CCII, valutare la sostenibilità della proposta.

La giurisprudenza di merito ha mostrato aperture significative. Il Tribunale di Crotone, con il provvedimento dell’8 maggio 2023, ha ammesso alla ristrutturazione ex art. 67 CCII il familiare il cui indebitamento derivi dal rilascio di garanzie a favore di società di proprietà dei genitori, nelle quali non detenga partecipazioni né ruoli amministrativi. Il Tribunale di Bologna, con la decisione del 25 novembre 2022, ha riconosciuto l’accesso alla procedura al proponente già socio fideiussore di una società con rapporto cessato da anni, valorizzando il nuovo status del debitore. In direzione opposta si collocano il Tribunale di Torino, con la decisione del 10 ottobre 2024, e il Tribunale di Ancona, con quella del 28 dicembre 2023, che hanno escluso la qualifica di consumatore al socio fideiussore.

L’errore tipico di questa fase

Presentare una domanda come consumatore quando gli indici della giurisprudenza dicono il contrario. L’esito non è soltanto il rigetto: è la perdita di mesi preziosi, in cui i creditori continuano ad agire, e talvolta l’apertura della liquidazione controllata come conseguenza del rigetto.

Quanto dura realmente

Dal primo incontro con l’OCC all’omologazione, il calendario del garante è identico a quello del debitore principale: dai sei ai quindici mesi. Con una differenza sostanziale: il garante arriva quasi sempre a questo appuntamento con anni di ritardo rispetto a chi ha garantito.

Il calendario alternativo: quando il debitore principale finisce in liquidazione controllata

Cosa succede

Non tutte le procedure passano da una proposta. Quando il patrimonio non consente alcuna offerta sostenibile, o quando la domanda di omologazione viene rigettata, la strada è la liquidazione controllata. Per il fideiussore questo scenario cambia il calendario, non la sostanza: cambia il momento in cui il creditore saprà quanto ha perso, e quindi il momento in cui si rivolgerà a lui con un numero preciso in mano.

Con il decreto di apertura il tribunale nomina il liquidatore — funzione che nelle procedure di sovraindebitamento è svolta dall’OCC, come prevede l’art. 65 CCII — e fissa il termine entro cui i creditori devono trasmettere la domanda di partecipazione al concorso. Da quel momento si forma lo stato passivo, si liquidano i beni, si eseguono i riparti. Il garante, che pure è esposto per lo stesso debito, non è parte della procedura: la subisce dall’esterno, e ne segue gli sviluppi soltanto se qualcuno gli comunica ciò che accade.

La norma

La liquidazione controllata è disciplinata dagli artt. 268 e seguenti CCII e si colloca nel titolo dedicato alla liquidazione giudiziale e alla liquidazione controllata, rubrica sostituita dall’art. 28 del D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136. Opera il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali di cui all’art. 150 CCII, riferito al patrimonio del debitore in procedura. L’apertura della liquidazione controllata può conseguire anche al rigetto della domanda di omologazione del concordato minore, e l’art. 73 CCII prevede l’apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell’omologazione nella ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Le regole sul concorso del creditore che vanta il credito verso più coobbligati solidali — e sulla posizione del coobbligato o del fideiussore che disponga di una garanzia — sono modellate sugli artt. 160, 161 e 162 CCII, dettati per la liquidazione giudiziale e utilizzati come riferimento, nei limiti della compatibilità, anche nella liquidazione controllata.

I termini che si attivano

Il termine per la domanda di partecipazione al passivo è fissato nel decreto di apertura ed è perentorio: chi lo lascia scadere può agire solo in via tardiva, con le conseguenze che il concorso comporta sui riparti già eseguiti.

Tre anni dall’apertura della procedura è il termine che porta all’esdebitazione di diritto del debitore persona fisica, salve le ipotesi ostative; se la chiusura interviene prima, è la chiusura a segnare il momento.

Nessuno di questi termini è opponibile al garante come limite alla sua obbligazione: sono termini che scandiscono la procedura del debitore, non la posizione del fideiussore.

Cosa può fare il garante ora

Il fideiussore che non ha pagato non può insinuarsi, e su questo la Cassazione non lascia margini: il credito di regresso nasce con il pagamento. Ciò che può fare è diverso e tutto pratico. Può monitorare lo stato passivo per verificare per quale importo il creditore si sia insinuato, perché quell’importo è la base di calcolo del residuo che gli verrà chiesto. Può seguire i riparti, perché ogni somma distribuita al creditore garantito riduce la sua esposizione. Può valutare se pagare integralmente il creditore prima del riparto, così da subentrare nella sua posizione concorsuale con effetto surrogatorio, oppure attendere: è una scelta che ha conseguenze diverse a seconda che il creditore si sia già insinuato e a seconda della capienza dell’attivo.

Resta preclusa l’azione di rilievo prevista dall’art. 1953 c.c., che ha natura cautelare ed è incompatibile con le regole del concorso, e resta preclusa ogni pretesa di sospensione delle azioni a proprio favore.

L’errore tipico di questa fase

Aspettare la fine della liquidazione per capire quanto si dovrà pagare. La liquidazione controllata dura anni e, nel frattempo, il creditore ha già in mano il titolo contro il garante: attendere l’esito significa arrivare alla trattativa con un pignoramento già in corso e nessuna informazione in più di quelle che si potevano avere all’inizio.

Quanto dura realmente

Dall’apertura alla chiusura, la liquidazione controllata occupa nella prassi dai due ai quattro anni, con durate maggiori quando l’attivo comprende immobili da liquidare. L’esdebitazione di diritto interviene comunque decorsi tre anni dall’apertura.

Fideiussore, coobbligato e terzo datore di ipoteca: tre calendari vicini ma diversi

Una precisazione che nella pratica risolve molti equivoci. Le norme del codice della crisi parlano insieme di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, ma le tre posizioni non hanno lo stesso calendario.

Il coobbligato è debitore in proprio: ha firmato il contratto principale accanto al debitore che è entrato in procedura. Il creditore non ha bisogno di alcun titolo ulteriore per agire contro di lui e la sua obbligazione non è accessoria, il che significa che non può giovarsi delle eccezioni tipiche della fideiussione, a cominciare dalla decadenza dell’art. 1957 c.c. Il suo calendario difensivo è quindi più corto e più povero di quello del garante.

Il fideiussore è obbligato per un debito altrui: la sua obbligazione è accessoria e, proprio per questo, dispone di un repertorio di eccezioni più ampio, che include l’estinzione o l’invalidità dell’obbligazione principale, la decadenza del creditore, la liberazione per fatto del creditore ex art. 1955 c.c. e, ai sensi dell’art. 1945 c.c., tutte le eccezioni spettanti al debitore principale.

Il terzo datore di ipoteca non è obbligato personalmente: ha concesso un bene in garanzia e risponde con quel bene. La sua esposizione ha un tetto naturale, ma il calendario dell’aggressione è quello dell’esecuzione immobiliare, che ha tempi e difese proprie. Il trattamento del credito garantito da ipoteca su bene di terzo all’interno della procedura del debitore principale è questione delicata: il Tribunale di Cagliari, con la decisione del 18 gennaio 2025, ha escluso che la previsione di un soddisfacimento non integrale imponga necessariamente il riconoscimento di una misura non inferiore al valore del bene su cui insiste la garanzia, ammettendo il possibile riconoscimento in chirografo.

Nella pratica queste tre posizioni si sovrappongono di continuo: lo stesso familiare può essere coobbligato sul mutuo di casa, fideiussore del finanziamento all’impresa e terzo datore di ipoteca sul medesimo immobile. Districare le tre posizioni prima che il creditore si muova, e capire quale delle tre offre le difese migliori e quale rischia di essere aggredita per prima, è il primo lavoro tecnico da fare quando il debitore principale annuncia di voler accedere a una procedura.

La stessa procedura, due calendari

Le due sequenze che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati realistici e coerenti con i termini di legge. Non descrivono casi seguiti dallo Studio: servono soltanto a mostrare come lo stesso identico scenario produca esiti opposti a seconda del momento in cui il garante interviene.

Situazione di partenza comune. Fideiussione specifica prestata il 3 febbraio 2020 da un familiare a garanzia di un finanziamento di 87.400 € concesso a una piccola impresa artigiana. Il garante non è socio, non ha mai rivestito cariche, non partecipa alla gestione. L’impresa smette di pagare a settembre 2024; la banca dichiara la decadenza dal beneficio del termine il 14 gennaio 2025, con un residuo di 61.850 €. L’impresa si rivolge a un OCC il 6 marzo 2025 e deposita domanda di concordato minore il 22 maggio 2025, con proposta di pagamento del 28% ai chirografari.

Calendario A — il garante agisce alle finestre giuste.

10 marzo 2025: il garante apprende dell’incarico all’OCC e chiede di essere ascoltato. Acquisisce contratto di fideiussione e conteggi.

2 aprile 2025: la verifica documentale evidenzia che la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. è presente ma di formulazione discutibile e che il conteggio include competenze da rideterminare. Viene aperta una trattativa con la banca e, in parallelo, con il debitore principale.

28 aprile 2025: il garante offre un apporto di finanza esterna di 14.500 €, provenienti dalla liquidazione di una polizza, a condizione che la proposta preveda espressamente la sua liberazione ai sensi dell’art. 79, comma 5, CCII.

22 maggio 2025: la domanda viene depositata con la clausola inserita. La percentuale offerta ai chirografari sale al 41%.

19 giugno 2025: decreto di apertura. Entro trenta giorni l’OCC comunica ai creditori.

4 settembre 2025: la banca, valutato che l’escussione del garante non le garantirebbe un risultato migliore in tempi ragionevoli, non si oppone. Le maggioranze sono raggiunte.

20 novembre 2025: omologazione. La clausola liberatoria vincola i creditori anteriori. Il garante ha versato 14.500 € ed è fuori da un’esposizione di 61.850 €.

Calendario B — il garante lascia correre.

10 marzo 2025: il garante sa che l’impresa “sta facendo una pratica”, ma non se ne occupa.

22 maggio 2025: domanda depositata senza alcuna previsione sui coobbligati.

19 giugno 2025: decreto di apertura e misure protettive sul patrimonio del debitore. Il garante crede di essere protetto anch’egli.

11 luglio 2025: la banca, vedendo bloccata la strada verso il debitore, notifica al garante decreto ingiuntivo per 61.850 €. Il termine di quaranta giorni per l’opposizione scade — computata la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto — il 20 settembre 2025.

20 settembre 2025: nessuna opposizione. Il decreto diventa definitivo. Ogni eccezione sull’art. 1957 c.c., sul quantum e sulle competenze è definitivamente preclusa.

6 novembre 2025: precetto. Dieci giorni dopo la banca può procedere.

20 novembre 2025: omologazione del concordato minore al 28%. Il debitore principale è vincolato al piano; il garante deve il residuo.

3 febbraio 2026: pignoramento presso terzi sullo stipendio del garante.

Stesso debito, stessa procedura, stesse date di sistema. Nel Calendario A il garante ha speso 14.500 € e ha chiuso la partita in nove mesi. Nel Calendario B ne deve oltre 44.000 dopo l’imputazione di quanto il creditore incasserà dal piano, con un pignoramento in corso e nessuna eccezione più spendibile. La differenza non sta nel diritto applicato: sta in quattro decisioni prese, o non prese, tra marzo e settembre.

I binari paralleli: come cambia la timeline quando il garante attiva un rimedio

La procedura del debitore principale ha un calendario proprio, che il garante non controlla. Ma ogni rimedio che il fideiussore attiva crea un secondo calendario, che corre in parallelo e che, in alcuni punti, interseca il primo.

Primo binario: l’opposizione a decreto ingiuntivo. Depositata entro quaranta giorni, sposta la partita in un giudizio ordinario che dura dai diciotto ai trentasei mesi. L’effetto pratico più rilevante non è soltanto processuale: è che, per tutta la durata del giudizio, l’esito è incerto anche per la banca, e l’incertezza è il presupposto di ogni trattativa. Se il giudice sospende la provvisoria esecuzione, il garante guadagna anche un riparo temporaneo dalle azioni esecutive.

Secondo binario: la clausola liberatoria nel concordato minore. È un binario che esiste solo prima del voto ed è l’unico che produce un effetto liberatorio pieno per il garante all’interno della procedura altrui. Il suo calendario coincide con quello della proposta: si apre con l’incarico all’OCC, si chiude con il deposito o, al più tardi, con la modifica della proposta prima della votazione.

Terzo binario: la procedura familiare ex art. 66 CCII. Quando il garante e il debitore principale sono membri della stessa famiglia, o quando il sovraindebitamento ha origine comune, l’unica domanda unitaria fa convergere i due calendari in uno solo. È la soluzione più efficiente quando l’ipotesi ricorre, perché elimina in radice il disallineamento tra la posizione del debitore e quella del garante.

Quarto binario: la domanda autonoma del garante. Riparte da zero, con tempi propri, e ha il vantaggio di essere l’unica strada che il fideiussore controlla interamente. Il suo esito dipende dalla qualificazione soggettiva, cioè dalla distinzione tra fideiussione estranea all’attività d’impresa e fideiussione funzionale ad essa.

Quinto binario: la trattativa stragiudiziale. Non ha termini di legge, ma ha una finestra ottimale: si colloca subito dopo l’omologazione della procedura del debitore principale, quando il creditore ha finalmente un dato certo su quanto incasserà dal piano e può calcolare il residuo con precisione.

Questi binari possono essere percorsi insieme, e nella pratica devono esserlo. Il difetto più comune delle difese improvvisate è di sceglierne uno solo, quasi sempre il più tardivo.

Le cinque finestre critiche

1. La finestra dell’istruttoria OCC — dal conferimento dell’incarico al deposito. È l’unico momento in cui il garante può incidere sul contenuto della proposta altrui. Dura in media due-quattro mesi e si chiude senza preavviso, con il deposito del ricorso.

2. La finestra dell’art. 79, comma 5, CCII — prima del voto nel concordato minore. È l’unica base normativa che consente di liberare il fideiussore all’interno della procedura del debitore principale. Chiude quando i creditori si esprimono.

3. La finestra dei quaranta giorni dall’ingiunzione. È la più breve e la più letale. La sua scadenza cancella in un colpo solo tutte le eccezioni sul rapporto di garanzia e sul quantum.

4. La finestra della verifica dei conteggi, ad ogni pagamento del piano. Ogni euro che il creditore incassa dal debitore principale riduce l’esposizione del garante. Controllarlo non è un dettaglio contabile: è il modo concreto in cui si evita di pagare due volte lo stesso debito.

5. La finestra della propria domanda di sovraindebitamento. Si apre nel momento in cui l’esposizione diventa oggettivamente insostenibile e si chiude quando il patrimonio è stato disperso dalle esecuzioni. Chi la usa in anticipo regola la crisi; chi la usa in ritardo si limita a certificarla.

Le domande sul tempo

“Il debitore principale ha ottenuto l’omologazione sei mesi fa: posso ancora contestare qualcosa?” Dipende da cosa. La procedura del debitore principale è ormai chiusa alla partecipazione del garante, ma le difese proprie del fideiussore restano tutte disponibili finché non siano maturate le preclusioni del giudizio che lo riguarda. Se non è stato notificato alcun atto, i termini processuali non sono nemmeno iniziati a decorrere.

“Sono passati quarantacinque giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. È finita?” Il termine per l’opposizione ordinaria è scaduto. Restano ipotesi residuali, come l’opposizione tardiva quando la notifica sia stata irregolare o non si sia avuta conoscenza dell’atto per causa non imputabile, e restano le opposizioni esecutive nei limiti in cui non presuppongano la contestazione del titolo. Sono strade strette, ma il primo passo è sempre lo stesso: verificare la relata di notifica.

“Quanto dura in tutto, dall’inizio alla fine?” Dal conferimento dell’incarico all’OCC da parte del debitore principale fino all’esdebitazione, il ciclo completo occupa in genere dai quattro ai sette anni: sei-quindici mesi per arrivare all’omologazione, tre-cinque anni di esecuzione del piano, oppure tre anni dall’apertura della liquidazione controllata per l’esdebitazione di diritto.

“Se il debitore principale viene esdebitato tra due anni, io sono liberato in quel momento?” No. L’art. 278, comma 6, CCII fa salvi i diritti dei creditori verso i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso. Il beneficio è personale del debitore. L’unico effetto che quella data produce sul garante è di segno opposto: rende il creditore più determinato a escuterlo.

“Ho pagato io la banca lo scorso mese, mentre il debitore principale era già in liquidazione controllata. Posso recuperare qualcosa?” Il pagamento è il fatto costitutivo del diritto di regresso: prima di pagare non esiste, dopo il pagamento sì. Le modalità con cui farlo valere nel concorso dipendono dall’entità del pagamento, dal fatto che il creditore si sia o meno insinuato e dal momento in cui il versamento è avvenuto. È esattamente il tipo di verifica da fare prima di pagare, non dopo.

Le pronunce che scandiscono la procedura

I riferimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della timeline cui si riferiscono.

Tappa dell’accesso e della qualificazione soggettiva

Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. La qualifica di consumatore ex art. 2, comma 1, lett. e), CCII spetta al socio fideiussore persona fisica che abbia assunto la garanzia per scopi estranei all’attività esercitata, ed è esclusa quando la fideiussione sia espressione o strumento funzionale di quell’attività; la definizione del CCII non si discosta nella sostanza da quella del codice del consumo. È la pronuncia di riferimento per stabilire se il garante possa accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Cass. civ. n. 17638/2025. Esclude l’applicazione della disciplina consumeristica ai fideiussori che siano soci e amministratori della società garantita. Conferma che il cumulo di partecipazione e cariche è, di per sé, un indice decisivo.

Cass. civ. n. 23533/2024. Nega la qualifica di consumatore al fideiussore titolare del settanta per cento del patrimonio della società garantita, pur non essendo amministratore, in assenza di prove idonee a escludere il nesso tra garanzia e attività professionale. Sposta l’attenzione dalla carica formale al peso effettivo nella compagine.

Cass., Sez. Un., ordinanza n. 5868 del 27 febbraio 2023. Il fideiussore persona fisica non è automaticamente qualificabile come professionista per il solo fatto che lo sia il debitore garantito. È il presupposto teorico di tutte le decisioni successive: la qualifica del garante va accertata autonomamente.

Cass. civ. n. 30412/2025. L’erede che abbia accettato l’eredità con beneficio di inventario non è legittimato a proporre la domanda di ristrutturazione in luogo del sovraindebitato defunto. Rileva quando la posizione di garanzia si trasmette per successione.

Trib. Crotone, 8 maggio 2023. Può accedere alla ristrutturazione ex art. 67 CCII il familiare il cui indebitamento derivi da garanzie prestate a favore di società dei genitori, nelle quali non detenga partecipazioni né ruoli gestori. È il caso tipico del garante “di famiglia”.

Trib. Bologna, Sez. IV civ. e proc. concorsuali, 25 novembre 2022. Riconosce l’accesso alla procedura al proponente già socio fideiussore, con rapporto societario cessato da anni, valorizzando il nuovo status del debitore. Introduce il fattore tempo nella qualificazione soggettiva.

Trib. Roma, Sez. XIV civ., 18 novembre 2022. Ammette il possibile riconoscimento della qualifica di consumatore al soggetto che sia stato fideiussore di un imprenditore commerciale, individuandone i presupposti.

Trib. Torino, 10 ottobre 2024, e Trib. Ancona, 28 dicembre 2023. Entrambe escludono la qualifica di consumatore in capo al socio e fideiussore della società garantita. Segnano il confine opposto rispetto alle aperture precedenti.

Tappa del decreto di apertura e delle misure protettive

Trib. Oristano, 30 novembre 2023. L’art. 70, comma 4, CCII detta una disciplina speciale delle misure protettive nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, prevalente sulle disposizioni generali degli artt. 54 e 55 CCII. Conferma che la protezione ha un perimetro definito dalla norma speciale, riferito al patrimonio del consumatore.

Cass. civ. n. 24870/2024 e Cass. civ. n. 21731/2025. Il provvedimento di inammissibilità della domanda ex art. 70, comma 1, CCII è reclamabile davanti al tribunale in composizione collegiale, senza il giudice autore del provvedimento, mentre il reclamo alla Corte d’appello riguarda il diniego di omologazione. La seconda pronuncia estende la conclusione al periodo anteriore alle modifiche dell’art. 70.

Tappa delle osservazioni, del voto e dell’omologazione

Cass. civ. n. 20672/2025. Al creditore che abbia colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento non è precluso contestare la legittimità della proposta. Interessa il garante perché delimita ciò che la banca può e non può eccepire in procedura.

Cass. civ. n. 21048/2025. La negligenza della banca nella concessione di un finanziamento che abbia aggravato la situazione debitoria non esclude di per sé la colpa grave del sovraindebitato. È il contrappeso della pronuncia precedente e va considerata quando il garante costruisce la propria domanda.

Trib. Napoli, 5 maggio 2025. Ammissibile la domanda di ristrutturazione in presenza di debiti promiscui con prevalenza di quelli di origine privata, con valutazione della meritevolezza incentrata su colpa grave, malafede o frode. Riguarda direttamente il garante con esposizione mista.

Trib. Roma, 30 maggio 2025. La mancanza di colpa grave nella genesi del sovraindebitamento è sufficiente, sul piano soggettivo, per consentire l’accesso alla procedura.

Trib. Cagliari, Sez. I, 18 gennaio 2025. In tema di credito garantito da ipoteca su bene di terzo, esclude che la previsione di non integrale soddisfacimento imponga necessariamente il riconoscimento di una misura non inferiore al valore del bene, ammettendo il possibile trattamento in chirografo. È il precedente da conoscere quando la garanzia del terzo è reale e non personale.

Trib. Pescara, 15 aprile 2025. Sulle conseguenze del mancato rispetto del termine ordinatorio di venti giorni per le osservazioni e sull’inammissibilità di una valutazione di convenienza parametrata alla liquidazione individuale.

Trib. Pescara, 10 maggio 2025. Il debitore, per proseguire nel contratto di mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale, può essere rimesso in termini per il pagamento delle rate scadute. Rileva quando la posizione garantita è quella del mutuo di famiglia.

Trib. Forlì, sentenza n. 32/2024 dell’8 aprile 2024. Provvedimento richiamato nella prassi degli OCC a sostegno della possibilità di estendere gli effetti del concordato minore a un soggetto coobbligato, in applicazione dell’inciso finale dell’art. 79, comma 5, CCII.

Tappa dell’esecuzione, del regresso e dell’esdebitazione

Cass. civ., Sez. I, 6 marzo 2025, n. 5964. Il fideiussore che non abbia pagato non è titolare del diritto di regresso e non è legittimato all’insinuazione con riserva, essendo il pagamento il fatto costitutivo del credito; la disciplina dei crediti condizionali ha carattere eccezionale e non è estensibile in via analogica. È la pronuncia che spiega perché il garante non può “prenotare” una posizione nel concorso.

Trib. Bari, Sez. II civ. — Ufficio esecuzioni immobiliari, 11 marzo 2025. Sulla sorte, ad omologazione avvenuta, della procedura esecutiva individuale pendente e sulle statuizioni accessorie conseguenti alla sua chiusura. Interessa il garante quando l’esecuzione riguarda un bene in comproprietà o gravato da garanzia reale.

Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa

Interveniamo nel punto della timeline in cui ti trovi, con strumenti diversi a seconda della fase.

1. Ricostruiamo la posizione di garanzia dal contratto. Acquisiamo il testo integrale della fideiussione, ne verifichiamo l’estensione, i limiti di importo e di durata, la presenza e la formulazione delle clausole di deroga all’art. 1957 c.c. e la conformità del modulo agli schemi contrattuali uniformi.

2. Verifichiamo la decadenza del creditore. Calcoliamo il termine semestrale dell’art. 1957 c.c. sulla scadenza dell’obbligazione garantita e accertiamo se le istanze del creditore siano state proposte e proseguite con diligenza.

3. Ricalcoliamo il quantum. Ricostruiamo il saldo, verifichiamo le competenze addebitate e l’imputazione di ogni somma che il creditore incassa dal piano del debitore principale, per impedire che lo stesso importo venga preteso due volte.

4. Se sei alla fase dell’istruttoria OCC, entriamo nella proposta. Prendiamo contatto con l’Organismo e con il debitore principale e negoziamo l’inserimento nella proposta di concordato minore di una previsione espressa ai sensi dell’art. 79, comma 5, CCII, costruendo l’apporto che la rende conveniente per i creditori.

5. Se sei oltre la fase del voto, spostiamo la difesa sul tuo fronte. Depositiamo l’opposizione a decreto ingiuntivo nei quaranta giorni, chiediamo la sospensione della provvisoria esecuzione e impostiamo il giudizio sulle eccezioni proprie del garante e su quelle spettanti al debitore principale ex art. 1945 c.c.

6. Se il pignoramento è già stato notificato, presidiamo l’esecuzione. Proponiamo le opposizioni esecutive nei termini, verifichiamo relate e titoli e interveniamo sui limiti di pignorabilità.

7. Gestiamo regresso e surrogazione. Pianifichiamo il momento e la forma del pagamento, curiamo la documentazione e l’esercizio del regresso ex art. 1950 c.c. e la partecipazione al concorso nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

8. Costruiamo la tua procedura di sovraindebitamento. Analizziamo la qualificazione soggettiva alla luce dell’orientamento della Cassazione, scegliamo tra ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata, e curiamo il rapporto con l’OCC fino all’omologazione.

9. Valutiamo la procedura familiare. Quando garante e debitore principale sono legati da rapporto familiare o l’indebitamento ha origine comune, verifichiamo i presupposti dell’art. 66 CCII e predisponiamo l’unica domanda.

10. Negoziamo la definizione. Costruiamo la trattativa di saldo e stralcio nel momento in cui il residuo è calcolabile con precisione, cioè dopo l’omologazione o dopo l’esdebitazione del debitore principale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia come questa pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali e quella di professionista fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno i tempi, i documenti e i criteri con cui una procedura viene istruita e portata all’omologazione, e sapere quindi con esattezza in quale momento la posizione del garante può ancora essere inserita nella proposta e in quale momento non lo è più. A questa competenza si affianca quella dello staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i conteggi bancari, la ricostruzione del saldo e la verifica dell’imputazione dei pagamenti richiedono un lavoro tecnico che affianca quello propriamente legale.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità: chi imposta l’opposizione è lo stesso professionista che, in quanto avvocato cassazionista, può portare la linea difensiva davanti alla Corte di cassazione, senza cambi di difensore e senza riscritture della difesa a metà percorso.

Il tempo è la risorsa che ogni garante possiede e che quasi nessuno usa

Alla fine di questa ricostruzione resta un dato: nella posizione del fideiussore non ci sono quasi mai colpi di scena. C’è una sequenza prevedibile di atti e di termini, che si ripete uguale in ogni tribunale, e c’è un garante che, quasi sempre, la incontra troppo tardi. Il tempo è la risorsa più preziosa di chi ha firmato una garanzia, ed è anche quella che viene sprecata con più regolarità: mesi in cui tutto era ancora possibile, consumati nell’attesa che qualcun altro risolvesse il problema.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché la materia lo richiede. Il sovraindebitamento è il terreno del Gestore della crisi ai sensi della L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e del professionista fiduciario di un OCC: chi istruisce le procedure sa quando e come la posizione di un garante può ancora essere trattata dentro la proposta. La difesa contro l’escussione di una garanzia bancaria è il terreno del coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, perché prima di pagare vanno verificati contratto, decadenze e conteggi. E la tenuta della linea difensiva fino all’ultimo grado è il terreno dell’avvocato cassazionista, che imposta il primo atto già sapendo come quella linea dovrà reggere davanti alla Corte di cassazione. Non promettiamo esiti: analizziamo la tua posizione, verifichiamo ogni termine ancora aperto e costruiamo la strategia sulla finestra che hai davvero davanti.

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