Se stai cercando una definizione unica dell’esperto indipendente, la prima cosa da sapere è questa: non esiste una sola risposta alla domanda “chi è l’esperto”, perché l’esperto è una figura diversa a seconda di chi lo guarda. Per l’imprenditore che ha appena depositato l’istanza sulla piattaforma telematica, l’esperto è il professionista che deciderà se il risanamento è ancora ragionevolmente perseguibile, e la cui opinione peserà davanti al giudice quando chiederà le misure protettive. Per la banca creditrice, è il terzo che convoca al tavolo e che verificherà se la partecipazione alle trattative è stata attiva e informata. Per il commercialista o l’avvocato che vuole essere iscritto nell’elenco camerale, l’esperto è un ruolo con requisiti di anzianità, di esperienza documentata e di formazione obbligatoria, oggi resi più selettivi dal decreto dirigenziale del 23 aprile 2026. Per il socio o il garante, è qualcuno che non ha alcun potere di gestione sull’impresa e che non lo protegge dalle escussioni. Per il sindaco o il revisore che ha inviato la segnalazione, è la conferma che la propria iniziativa ha prodotto un percorso strutturato.
Sei nella pagina giusta se vuoi capire non solo la definizione normativa, ma cosa cambia concretamente per te, a seconda della posizione che occupi rispetto a quel tavolo.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia dall’interno dell’istituto, non dall’esterno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè è abilitato a ricoprire proprio il ruolo di cui parla questo articolo, ed è inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC — le tre abilitazioni che coprono l’intero arco delle imprese che accedono alla composizione negoziata, dalla società di capitali strutturata all’impresa sotto soglia. Chi conosce il ruolo dall’interno sa quali domande l’esperto farà, quali documenti pretenderà e quali silenzi verranno letti come segnali negativi.
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Le regole comuni a tutti: cosa dice la legge sull’esperto, senza distinzioni di profilo
Prima di guardare cosa cambia per ciascuno, serve la base normativa condivisa. Le regole che seguono valgono per chiunque entri in contatto con l’esperto, in qualsiasi posizione.
La composizione negoziata è disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), profondamente rimaneggiati dal terzo correttivo, il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, entrato in vigore il 28 settembre 2024 e oggi pienamente applicato. L’istituto nasce con il D.L. 24 agosto 2021, n. 118 (convertito dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147) ed è stato poi trasferito nel Codice.
L’esperto è definito dall’art. 2, comma 1, lettera o-bis) CCII come il soggetto terzo e indipendente che agevola le trattative fra l’imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati. È una definizione da leggere con attenzione, perché contiene già i tre limiti del ruolo: l’esperto agevola, non decide; è terzo, quindi non è il consulente dell’imprenditore né il controllore dei creditori; è indipendente, quindi non può avere legami con nessuna delle parti. Va tenuto distinto dal “professionista indipendente” della lettera o) dello stesso articolo, che è invece l’attestatore dei piani: due figure diverse, con funzioni diverse, che spesso vengono confuse anche negli atti.
Chi lo nomina. L’esperto viene individuato da una commissione costituita presso la camera di commercio del capoluogo di regione, attingendo all’elenco tenuto ai sensi dell’art. 13 CCII. La nomina non è casuale: la commissione deve tenere conto del profilo professionale più adatto alle peculiarità e alle esigenze della singola impresa e, dopo il correttivo del 2024, anche degli esiti delle composizioni negoziate già seguite dal professionista, che confluiscono in una scheda sintetica pubblica prevista dall’art. 13, comma 5, CCII. Per le imprese sotto soglia la nomina è invece affidata al segretario generale della camera di commercio.
Quanto dura. L’incarico ha una durata ordinaria di 180 giorni dall’accettazione, prorogabile per ulteriori 180 giorni con l’accordo delle parti e il consenso dell’esperto stesso. Il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2026, ha aggiornato il protocollo operativo e prevede che l’esperto accetti l’incarico entro due giorni lavorativi, verificando in quel momento la propria indipendenza e la propria effettiva disponibilità di tempo.
Cosa fa nei primi giorni. L’esperto esamina la documentazione caricata in piattaforma, analizza la coerenza del test pratico e convoca l’imprenditore. Il test pratico non è un indicatore di crisi ma uno strumento prognostico: misura il rapporto fra il debito da ristrutturare e i flussi annui che la gestione può generare in condizioni stazionarie. Le soglie orientative confermate dal decreto del 2026 sono chiare: fino a 3 le difficoltà sono contenute; fra 3 e 5 il risanamento dipende dall’efficacia delle iniziative industriali; oltre 5 può rendersi necessaria la cessione dell’azienda o di un suo ramo.
Cosa non fa mai. L’esperto non amministra l’impresa. La gestione, ordinaria e straordinaria, resta all’imprenditore (art. 21 CCII), con l’obbligo di informare preventivamente l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative. Se l’esperto ritiene l’atto pregiudizievole, lo segnala per iscritto e, se l’atto viene comunque compiuto, ne fa iscrivere il dissenso nel registro delle imprese: è un potere di segnalazione, non di veto.
Indipendenza. L’art. 16 CCII richiede il possesso dei requisiti dell’art. 2399 c.c. e l’assenza di rapporti personali o professionali con l’impresa e con le altre parti interessate. Né l’esperto né i professionisti a lui associati devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro autonomo o subordinato a favore dell’imprenditore, né aver fatto parte degli organi di amministrazione o controllo, né aver posseduto partecipazioni. E chi ha svolto l’incarico non può intrattenere rapporti professionali con quell’imprenditore prima che siano trascorsi due anni dall’archiviazione, con l’importante precisazione introdotta dal correttivo: l’attività successiva che deriva direttamente dalle trattative e dal loro esito rientra nell’incarico e non costituisce nuova attività professionale.
Riservatezza e leale collaborazione. L’art. 16 CCII impone a tutte le parti coinvolte il dovere di collaborare lealmente e con sollecitudine con l’imprenditore e con l’esperto, e l’obbligo di riservatezza sulla situazione dell’impresa e sulle informazioni acquisite. Il correttivo, agendo anche sull’art. 4 CCII, ha esteso questi doveri ai “soggetti interessati” diversi da debitore e creditori.
Il compenso. È regolato dall’art. 25-ter CCII, è liquidato dal segretario generale della camera di commercio che ha nominato l’esperto e gode di prededuzione ai sensi del comma 12. Il correttivo ha stabilito la nullità dell’accordo sul compenso concluso prima che siano decorsi centoventi giorni dalla convocazione del debitore, proprio perché il compenso dipende dall’opera effettivamente prestata; il compenso complessivo non può comunque essere inferiore a 4.000 euro né superiore a 400.000 euro. Sono importi di legge, non tariffe negoziabili con l’esperto.
Come finisce. Se non ci sono concrete prospettive di risanamento, l’esperto chiede l’archiviazione al segretario generale, senza alcun obbligo di segnalazione al pubblico ministero. Se le trattative approdano a un risultato, l’art. 23 CCII elenca gli esiti possibili: dal contratto idoneo ad assicurare la continuità alla convenzione di moratoria, dall’accordo sottoscritto anche dall’esperto con gli effetti del piano attestato fino agli strumenti di regolazione della crisi veri e propri. Il correttivo ha inoltre introdotto all’art. 23, comma 2-bis, la possibilità di concludere una transazione fiscale con le agenzie fiscali e con l’Agenzia delle entrate-Riscossione nel corso delle trattative, corredata da due relazioni distinte: quella di un professionista indipendente sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e quella del revisore sulla completezza e veridicità dei dati.
Fin qui la cornice. Ora entriamo nella parte che ti riguarda davvero.
Se sei l’imprenditore di una PMI strutturata: l’esperto è il tuo interlocutore, non il tuo consulente
La tua situazione. Hai una società di capitali, un fatturato che supera le soglie dell’impresa minore, esposizioni bancarie assistite da garanzie, fornitori strategici, dipendenti, forse un decreto ingiuntivo già notificato o un pignoramento in arrivo. Il commercialista ti ha parlato della composizione negoziata come dell’unico modo per fermare le azioni esecutive senza passare da un concordato. Hai caricato i documenti sulla piattaforma e ti è stato nominato un professionista che non hai scelto tu.
Cosa cambia per te. La prima regola da interiorizzare è che quel professionista non lavora per te. L’esperto non è un difensore: è un terzo che facilita, e il suo parere può aprirti o chiuderti la porta delle misure protettive. Nel procedimento di conferma delle misure protettive disciplinato dall’art. 19 CCII, il tribunale sente l’esperto, e la sua valutazione sulla funzionalità delle misure alle trattative pesa in modo determinante. È qui che si gioca la partita: i giudici, ormai in modo costante, non confermano le misure sulla base della sola istanza, ma pretendono che dietro ci sia qualcosa di verificabile.
Conservi la gestione dell’impresa, ma con vincoli. L’art. 21 CCII ti impone, se la società è già insolvente, di gestire nel prevalente interesse dei creditori, e ti obbliga a informare preventivamente l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non in linea con le trattative. Le operazioni davvero critiche — finanza nuova con prededuzione, cessione dell’azienda o di rami senza l’effetto dell’art. 2560, comma 2, c.c., rideterminazione dei contratti divenuti eccessivamente onerosi — passano dalle autorizzazioni del tribunale previste dall’art. 22 CCII, e anche lì l’esperto è sentito.
I numeri. Il test pratico è il primo numero che conta. Se il rapporto fra debito da ristrutturare e flussi annui in condizioni stazionarie è inferiore a 3, la trattativa può reggersi sull’andamento corrente. Fra 3 e 5, servono interventi industriali veri, non promesse. Oltre 5, l’esperto ti dirà con ogni probabilità che senza cessione dell’azienda o di un ramo il risanamento non è perseguibile, e questo cambierà l’oggetto stesso della negoziazione. Il secondo numero è quello delle misure protettive: la conferma copre un periodo che non può eccedere i 120 giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di 240 giorni. Il terzo è la durata dell’incarico: 180 giorni, prorogabili di altri 180. Sono finestre chiuse, e ogni settimana persa a preparare documenti che avresti dovuto avere pronti prima è una settimana sottratta alla trattativa.
I rischi specifici. Il rischio numero uno del tuo profilo è presentarsi all’esperto senza un progetto di piano e pretendere comunque la protezione dei beni. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 25 giugno 2025, ha chiarito che il giudice non può decidere sulla conferma delle misure protettive se il ricorrente non ha predisposto almeno un progetto di piano, presupposto indefettibile perché l’esperto possa avviare trattative concrete. Il secondo rischio è l’archiviazione anticipata: sempre il Tribunale di Milano, il 19 febbraio 2025, ha stabilito che se l’esperto ha già chiesto l’archiviazione, la domanda di conferma delle misure non può essere accolta. Il terzo è quello di sopravvalutare la protezione: i crediti sorti durante il percorso non godono automaticamente di prededuzione nella successiva liquidazione giudiziale, come ha affermato il Tribunale di Milano, Sez. II civile, con provvedimento del 28 marzo 2024.
Le mosse giuste, in ordine di priorità.
- Prepara il progetto di piano prima dell’istanza, non dopo la nomina. Anche in forma sintetica, deve mostrare quali interventi riportano il test entro una prospettiva concreta di risanamento.
- Ricostruisci la posizione debitoria reale, distinguendo debito scaduto, debito a scadere, privilegi e garanzie: l’esperto lo chiederà nella prima riunione.
- Deposita l’istanza di conferma delle misure protettive con una richiesta calibrata sui creditori che possono davvero pregiudicare le trattative, non con una formula generale e indiscriminata.
- Verifica quali atti dovranno passare dall’art. 22 CCII e presenta le istanze in tempo utile, perché i tempi delle autorizzazioni si sommano a quelli delle trattative.
- Affiancati a chi conosce il ruolo dall’interno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista: significa che la stessa persona che sa come ragiona un esperto ti segue anche nella fase giudiziale davanti al tribunale e, se serve, fino alla Corte di Cassazione.
Giurisprudenza dedicata. Oltre ai provvedimenti milanesi già citati, il Tribunale di Avellino, con decreto del 30 giugno 2026 (Est. Russolillo), ha precisato che il fumus boni iuris per la conferma delle misure va valutato sommariamente sulla base degli esiti del test pratico, del progetto di piano predisposto dall’imprenditore e dell’analisi di coerenza svolta dall’esperto: tre elementi, non uno.
Se sei un imprenditore sotto soglia o agricolo: il percorso è più snello, ma l’esperto ti chiede le stesse cose
La tua situazione. Hai una ditta individuale, una piccola srl, un’azienda agricola. Non superi congiuntamente i parametri dell’impresa minore previsti dall’art. 2, comma 1, lettera d), CCII — attivo, ricavi e debiti sotto le soglie di legge — oppure sei imprenditore agricolo e quindi non assoggettabile a liquidazione giudiziale. Hai sempre sentito dire che le procedure “grandi” non fanno per te e ti chiedi se l’esperto sia una figura che riguarda anche la tua realtà.
Cosa cambia per te. Riguarda anche te, e con un percorso alleggerito. L’art. 25-quater CCII estende espressamente la composizione negoziata all’imprenditore commerciale e agricolo sotto soglia, con istanza presentata al segretario generale della camera di commercio del luogo in cui si trova la sede legale e con una documentazione ridotta rispetto a quella richiesta alle imprese maggiori. Per l’impresa agricola l’accesso è ancora più naturale, perché la non fallibilità non è un ostacolo: la composizione negoziata non presuppone la fallibilità del soggetto.
Il terzo correttivo ha fatto una cosa importante per il tuo profilo: ha allineato gli esiti della negoziazione sotto soglia a quelli previsti per le imprese maggiori, riscrivendo i commi 3 e 4 dell’art. 25-quater sul modello dei commi 1 e 2 dell’art. 23. In concreto, anche tu puoi arrivare a contratti funzionali ad assicurare la continuità aziendale, a convenzioni di moratoria, ad accordi con gli effetti del piano attestato. E le misure premiali fiscali previste dall’art. 25-bis CCII sono espressamente applicabili alle imprese sotto soglia.
I numeri. Il test pratico esiste anche per te, ma in versione semplificata: si costruisce sul debito scaduto, sulle rate in scadenza nel primo anno e sulle giacenze bancarie, confrontati con flussi determinati partendo dal risultato economico dell’esercizio precedente, rettificato per ammortamenti e componenti straordinarie. È un calcolo che una contabilità semplificata regge, purché i dati siano aggiornati. Un esempio: debito complessivo da ristrutturare 268.000 euro, flussi annui rettificati 74.000 euro, rapporto 3,62. Sei nella fascia intermedia: il risanamento non è escluso, ma non basta l’andamento corrente, servono interventi sui costi o sul perimetro dell’attività.
I rischi specifici. Il rischio principale del tuo profilo è arrivare all’esperto con una contabilità che non consente di misurare nulla. Le imprese minori spesso non hanno bilanci approvati recenti né situazioni infrannuali; il correttivo ha previsto che, in mancanza di bilanci approvati, vadano caricati i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza. Se non c’è, l’esperto non ha materia su cui lavorare e il percorso rischia l’archiviazione immediata. Il secondo rischio è confondere la composizione negoziata con le procedure da sovraindebitamento: sono percorsi diversi, con presupposti e organi diversi, e sbagliare porta rende può portare a mesi persi.
Le mosse giuste.
- Verifica prima se rientri davvero fra le imprese minori: i parametri dell’art. 2, comma 1, lettera d), CCII vanno verificati congiuntamente, non uno alla volta.
- Ricostruisci una situazione patrimoniale aggiornata agli ultimi sessanta giorni, anche in forma semplice: è il documento che rende possibile tutto il resto.
- Fotografa il debito fiscale e contributivo separatamente dal debito bancario e commerciale, perché gli strumenti che li aggrediscono sono diversi.
- Valuta fin dall’inizio, con un professionista che conosca entrambi i binari, se la strada giusta sia la composizione negoziata o un percorso da crisi da sovraindebitamento.
Giurisprudenza dedicata. Il Tribunale di Ferrara, in tema di esito necessario della procedura, ha ricordato che il traguardo della composizione negoziata è il raggiungimento di un accordo, non l’ottenimento di un lasciapassare per il concordato semplificato: un’indicazione che vale a maggior ragione per le realtà minori, dove la tentazione di usare la procedura come corsia preferenziale verso la liquidazione è più forte.
Se sei il professionista che vuole diventare esperto: i requisiti si sono alzati
La tua situazione. Sei un dottore commercialista, un avvocato, un consulente del lavoro — oppure un professionista non iscritto ad albi con esperienza di direzione o controllo in imprese ristrutturate — e vuoi entrare nell’elenco degli esperti. Hai sentito dire che nel 2026 le regole sono cambiate e che diverse domande sono state respinte.
Cosa cambia per te. L’elenco è tenuto presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome, ai sensi dell’art. 13 CCII. I requisiti sono più stringenti di quelli richiesti per l’elenco ministeriale dei gestori della crisi, e la loro verifica è oggi molto più severa che nel 2022. Nel dettaglio: gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo degli avvocati devono documentare precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro devono documentare di aver concorso, in almeno tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione o di piani attestati.
La domanda si presenta all’Ordine di appartenenza, che verifica requisiti e completezza e trasmette il nominativo alla camera di commercio; chi non è iscritto ad albi la presenta direttamente alla camera di commercio del capoluogo della regione di residenza. Vanno allegati la documentazione comprovante i requisiti, l’autocertificazione sull’assolvimento degli obblighi formativi e un curriculum da cui risulti ogni ulteriore esperienza formativa.
Il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 ha introdotto novità rilevanti proprio sui requisiti dell’art. 13, comma 3, e ha aggiornato il modello di domanda, recependo le osservazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (Informativa CNDCEC n. 86/2026). Il CNDCEC è poi intervenuto con il Pronto Ordine n. 52/2026 del 2 luglio 2026 per chiarire quali “precedenti esperienze” non possono essere valorizzate: interpretazioni estensive degli incarichi di consulenza sono già costate il rigetto di numerose istanze.
I numeri. La formazione obbligatoria è di 55 ore, articolate in undici moduli tematici che vanno dal diritto della crisi alla sostenibilità del debito, dalla conduzione delle trattative alla normativa bancaria e giuslavoristica; può essere erogata anche a distanza, con verifica dell’effettiva fruizione. L’anzianità richiesta è di cinque anni di iscrizione all’albo. Il termine di accettazione dell’incarico è di due giorni lavorativi. La durata dell’incarico è di 180 giorni, prorogabili di altri 180. Il divieto di rapporti professionali con l’imprenditore dura due anni dall’archiviazione; l’incompatibilità retroattiva copre i cinque anni precedenti.
I rischi specifici. Il rischio più concreto è il rigetto della domanda per esperienze documentate in modo generico: non basta l’elenco degli incarichi, serve la prova documentale dell’incarico professionale o del decreto di nomina e dell’esito. Il secondo rischio riguarda chi è già iscritto: l’art. 13, comma 5, come integrato dal correttivo, impone di curare personalmente l’aggiornamento del proprio curriculum e della scheda sintetica, con indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro esito. Quella scheda non è un adempimento formale: è ciò che la commissione legge quando sceglie a chi affidare l’incarico successivo. Il terzo rischio è la sottovalutazione dell’indipendenza: un rapporto professionale risalente con una parte interessata, un’associazione professionale con chi assiste un creditore, una partecipazione dimenticata possono fondare le osservazioni delle parti e portare alla sostituzione. Dopo il correttivo, infatti, l’esperto può essere sostituito non solo per osservazioni sull’indipendenza, ma anche quando l’imprenditore e almeno due parti interessate formulino osservazioni sul suo operato.
Le mosse giuste.
- Ricostruisci il fascicolo delle esperienze con i documenti, non con le autodichiarazioni: incarico professionale, decreto di nomina, atto conclusivo.
- Verifica l’anzianità di iscrizione alla data della domanda, non alla data prevista di esame.
- Completa e archivia la documentazione delle 55 ore, perché l’autocertificazione va sostenuta da riscontri se richiesti.
- Predisponi una procedura interna di verifica dell’indipendenza da attivare entro i due giorni lavorativi dell’accettazione, estesa ai professionisti associati.
- Tieni aggiornata la scheda sintetica sulla piattaforma dopo ogni incarico concluso.
Giurisprudenza dedicata. Sul perimetro dell’attività dell’esperto è significativo il decreto del Tribunale di Lanciano del 29 gennaio 2026, che ha individuato i presupposti perché l’esperto possa essere chiamato — e quindi autorizzato — a svolgere attività conclusive anche oltre il termine di durata della procedura: una risposta pratica al problema di chi si trova a dover completare adempimenti derivanti dalle trattative dopo la scadenza formale dell’incarico.
Se sei una banca, un fornitore o un creditore pubblico: l’esperto ti osserva, ma non decide sul tuo credito
La tua situazione. Hai ricevuto la comunicazione di avvio di una composizione negoziata da parte di un tuo debitore. Forse hai un’azione esecutiva già iniziata, forse stavi per revocare gli affidamenti, forse hai un decreto ingiuntivo pronto. Ti chiedi che poteri abbia questo esperto sul tuo credito.
Cosa cambia per te. La risposta breve è: sul tuo credito, nessuno. L’esperto non falcidia, non omologa, non impone nulla. Ma il tuo comportamento nelle trattative è oggetto di valutazione, e finisce nella relazione finale dell’esperto. L’art. 16 CCII stabilisce che banche e intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato; tutte le parti hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito e l’obbligo di riservatezza.
Sul fronte del credito bancario, il quadro è preciso: l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti. La sospensione o la revoca possono essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, ma con una comunicazione motivata agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa, che dia conto delle ragioni specifiche. La classificazione del credito, durante il percorso, si determina tenendo conto del progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina prudenziale, senza che rilevi il solo fatto dell’accesso alla procedura. E la prosecuzione del rapporto non è, di per sé, fonte di responsabilità per la banca.
Se sei un creditore pubblico, il tuo ruolo è duplice: da un lato le segnalazioni previste per i creditori pubblici qualificati contribuiscono all’emersione tempestiva della crisi; dall’altro il correttivo ha aperto, con l’art. 23, comma 2-bis, CCII, la strada alla transazione fiscale conclusa nel corso delle trattative con le agenzie fiscali e con l’Agenzia delle entrate-Riscossione — con esclusione dei contributi previdenziali e assicurativi — accompagnata dalla relazione di convenienza di un professionista indipendente e dalla relazione del revisore su completezza e veridicità dei dati.
I numeri. Le misure protettive, quando confermate, coprono un arco non superiore a 120 giorni, prorogabile fino a 240 giorni complessivi. Il termine per il concordato semplificato, quando la composizione si chiude senza accordo, è di 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale. La riduzione della percentuale di adesione necessaria per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa scende dal 75% al 60% non solo quando il raggiungimento dell’accordo risulti dalla relazione finale dell’esperto, ma anche quando la domanda di omologazione sia proposta nei 60 giorni successivi alla comunicazione della relazione con cui la composizione è archiviata.
I rischi specifici. Il rischio principale è restare fermi, confidando che le misure protettive cadano da sole. Non è così: finché le misure sono efficaci, il tribunale non può pronunciare l’apertura della liquidazione giudiziale, e occorre agire per ottenerne la revoca. La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza n. 4 del 29 maggio 2024, ha affermato l’ammissibilità della composizione negoziata anche in pendenza di ricorsi dei creditori e il divieto di aprire la liquidazione giudiziale prima della revoca formale delle misure. Specularmente, la Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 356 del 22 aprile 2025, ha chiarito che una volta revocate le misure per assenza di prospettive di risanamento, il divieto cade senza necessità di attendere la relazione finale dell’esperto o i sessanta giorni per il concordato semplificato. Il secondo rischio è procedurale: il Tribunale di Vicenza, con decreto dell’11 gennaio 2026, ha ribadito l’efficacia erga omnes delle misure protettive e l’inconciliabilità con la procedura esecutiva già avviata.
Le mosse giuste.
- Partecipa al primo incontro con un mandato interno chiaro: l’assenza o la partecipazione puramente formale è visibile nella relazione finale.
- Chiedi accesso alla documentazione in piattaforma, che è consultabile previo consenso e nei limiti previsti dall’art. 15 CCII.
- Se la procedura appare strumentale, formula osservazioni e attivati per la revoca delle misure invece di attendere.
- Verifica se la posizione è aggredibile in altro modo: la protezione riguarda il patrimonio dell’imprenditore, non quello dei garanti.
- Se sei banca, motiva per iscritto qualsiasi decisione sugli affidamenti richiamando la disciplina prudenziale.
Giurisprudenza dedicata. Il Tribunale di Nola, con decreto del 15 maggio 2025 (R.G. 877/2025, dott.ssa Paduano), ha confermato le misure tipiche dell’art. 18 CCII ma ha escluso l’inibizione delle azioni monitorie e delle segnalazioni alla Centrale Rischi, per difetto di periculum e sproporzione rispetto agli interessi dei creditori: la protezione ha confini, e questi confini si difendono in udienza.
Se sei socio, amministratore o garante: l’esperto non ti protegge, e proprio per questo devi muoverti
La tua situazione. Hai firmato fideiussioni per la società, o siedi nel consiglio di amministrazione, o sei socio di maggioranza di una srl che sta per accedere alla composizione negoziata. Immagini che la procedura metta al riparo anche te.
Cosa cambia per te. Qui la risposta è netta e va detta subito: le misure protettive operano sul patrimonio dell’impresa, non su quello dei coobbligati e dei garanti, e la banca può continuare ad agire nei tuoi confronti e a segnalare l’esposizione. Lo hanno ribadito i tribunali, e in particolare il Tribunale di Napoli in pronunce del 2026 sui limiti delle misure protettive richieste anche a beneficio dei garanti. Se hai prestato garanzie, l’accesso della società alla composizione negoziata non è, di per sé, la tua soluzione: è la soluzione della società, che può diventare anche la tua solo se l’accordo finale prevede espressamente l’estensione degli effetti liberatori ai garanti che vi aderiscono, con motivazione adeguata nel piano.
Sul fronte gestorio, l’art. 21 CCII ti riguarda direttamente se amministri: la conservazione della gestione non è una franchigia. Quando l’impresa è già insolvente, la gestione va condotta nel prevalente interesse dei creditori, e ogni pagamento non coerente con le trattative va comunicato preventivamente all’esperto. Il dissenso dell’esperto, iscritto nel registro delle imprese, è un elemento che in un futuro giudizio di responsabilità pesa.
C’è però un profilo favorevole che spesso viene ignorato. La Corte di Cassazione, Sezione III penale, con sentenza n. 30109 del 9 luglio 2025 (depositata il 2 settembre 2025), ha dichiarato inammissibile il ricorso contro l’annullamento di un sequestro preventivo per reati tributari, valorizzando il fatto che la società fosse stata ammessa alla composizione negoziata, che la continuità fosse autorizzata e che la situazione patrimoniale analizzata dall’esperto mostrasse stabilità: la procedura, se seria e documentata, può incidere sulla valutazione del periculum in mora anche in sede penale-tributaria.
I numeri. Un dato aiuta a inquadrare la posizione del garante. Su un’esposizione bancaria di 480.000 euro garantita da fideiussione personale, la conferma delle misure protettive per 120 giorni sospende le azioni esecutive sui beni sociali, ma non impedisce alla banca di notificare al garante l’atto di precetto e di iscrivere ipoteca giudiziale sui suoi immobili personali. Nei 120 giorni la società guadagna respiro; il garante, se non entra nella trattativa, no.
I rischi specifici. Il rischio principale è credere che il tempo guadagnato dalla società sia tempo guadagnato anche da te. Il secondo è la responsabilità per atti compiuti in costanza di trattative contro il parere dell’esperto. Il terzo, per il socio, è la scarsa attenzione al valore riservato ai soci nei successivi strumenti di regolazione della crisi: il documento ministeriale aggiornato nel 2026 ha precisato che, nel concordato in continuità, quel valore si calcola con il metodo del valore d’uso previsto dall’OIC 9, applicato al patrimonio netto pro quota e attualizzando i flussi futuri con un tasso che incorpora anche il premio per il rischio di esecuzione del piano.
Le mosse giuste.
- Mappa subito tutte le garanzie personali prestate, con importi, scadenze e beni potenzialmente aggredibili.
- Chiedi che la posizione dei garanti sia messa sul tavolo delle trattative fin dal primo incontro: è materia negoziabile, ma solo se qualcuno la solleva.
- Se amministri, documenta ogni comunicazione preventiva all’esperto: la tracciabilità è la miglior difesa nei giudizi di responsabilità.
- Non compiere pagamenti selettivi a creditori “amici”: è il comportamento che più facilmente viene contestato.
- Considera, dove esiste, un percorso parallelo per la posizione personale del garante.
Giurisprudenza dedicata. Sul rapporto tra composizione negoziata e procedure concorsuali successive, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20846 del 19 giugno 2026 ha affermato che, aperta la liquidazione giudiziale, la composizione negoziata viene meno e non ha più senso mantenere il contenzioso sulle misure ancillari a un procedimento che non può proseguire: una decisione che chiude molte discussioni sul “cosa succede dopo”.
Se sei sindaco, revisore o organo di controllo: sei tu che spesso fai nascere l’incarico dell’esperto
La tua situazione. Siedi nel collegio sindacale o svolgi la revisione legale in una società che mostra segnali di squilibrio: tensione di cassa, debiti fiscali crescenti, ritardi nei pagamenti dei fornitori. Sai che esiste un obbligo di segnalazione e ti chiedi come si incrocia con la nomina dell’esperto.
Cosa cambia per te. Il tuo profilo è l’unico che ha un dovere di attivazione. L’art. 25-octies CCII impone all’organo di controllo di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di composizione negoziata, e la segnalazione — motivata, trasmessa con mezzi che assicurano la prova del ricevimento e contenente un termine congruo per riferire sulle iniziative intraprese — è valutata ai fini della responsabilità. La tua segnalazione tempestiva e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono elementi che incidono sulla tua posizione, prima ancora che su quella degli amministratori.
Il decreto dirigenziale del 21 marzo 2023 aveva già ribadito l’obbligo degli organi di controllo di segnalare tempestivamente le situazioni che giustificano il ricorso alla composizione negoziata, e il documento aggiornato nel 2026 mantiene questa impostazione.
Attenzione a una distinzione che nella pratica genera errori: tu non diventi l’esperto, e l’esperto non ti sostituisce. Anzi, chi ha fatto parte degli organi di controllo dell’impresa nei cinque anni precedenti non può essere nominato esperto di quella stessa impresa, per espresso divieto dell’art. 16 CCII. Il tuo ruolo resta di controllo; il suo, di facilitazione.
I numeri. Il riferimento operativo utile è la situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima dell’istanza, che il correttivo richiede quando non ci sono bilanci approvati recenti: è il documento che, in concreto, dovrai pretendere e verificare. Le proiezioni del piano, secondo la check list ministeriale, coprono un orizzonte massimo di cinque anni, salvo giustificate eccezioni, e le stime dei ricavi vanno confrontate con i dati storici e con le prospettive di settore.
I rischi specifici. Il rischio principale è la segnalazione tardiva o generica, che non individua i presupposti e non fissa un termine per la risposta. Il secondo è l’assenza di verifica sul seguito: segnalare e poi non monitorare le iniziative dell’organo amministrativo svuota l’adempimento. Il terzo riguarda i revisori: quando nel corso delle trattative si affaccia una transazione fiscale, la relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali richiesta dall’art. 23, comma 2-bis, CCII spetta al soggetto incaricato della revisione legale, distinto dal professionista indipendente che attesta la convenienza. Confondere i due ruoli, o assumerli entrambi, è un errore che vizia il procedimento.
Le mosse giuste.
- Formalizza la segnalazione con motivazione, termine e prova del ricevimento.
- Verbalizza le verifiche successive sull’andamento delle iniziative dell’organo amministrativo.
- Pretendi la situazione infrannuale aggiornata prima che l’istanza venga depositata.
- Distingui nettamente il ruolo di revisore da quello di attestatore quando si apre il fronte della transazione fiscale.
Giurisprudenza dedicata. Il Tribunale di Catania, con provvedimento del 15 dicembre 2025, ha sottolineato quali valutazioni il ricorrente deve aver già compiuto ed essere in grado di esporre prima di chiedere la protezione: un monito che riguarda anche chi, dall’organo di controllo, deve verificare la serietà dell’istruttoria interna prima del deposito dell’istanza.
Se sei un lavoratore dipendente o un rappresentante sindacale: sei l’unico creditore che le misure protettive non toccano
La tua situazione. Lavori in un’azienda che ha appena avviato una composizione negoziata. Hai letto che i creditori non possono più agire, e temi che questo valga anche per le tue mensilità arretrate, per il TFR maturato o per i contributi non versati. Oppure sei un rappresentante sindacale e devi capire cosa puoi chiedere al tavolo e a chi.
Cosa cambia per te. Qui le regole ti proteggono più di quanto immagini. Le misure protettive della composizione negoziata operano nei confronti dei creditori dell’impresa, ma i crediti dei lavoratori restano fuori dal loro perimetro: è un’esclusione riconosciuta fin dalle prime applicazioni dell’istituto, quando i tribunali hanno chiarito che l’effetto automatico e generalizzato che si produce dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese riguarda tutti i creditori tranne i lavoratori. La ratio è evidente: la retribuzione non è un credito come gli altri, e sospenderne la tutela significherebbe scaricare sul dipendente il costo del tentativo di risanamento.
Questo non vuol dire che tu sia estraneo alla procedura: significa che sei un interlocutore con una posizione rafforzata. L’art. 16 CCII impone a tutte le parti coinvolte nelle trattative il dovere di collaborare lealmente e di rispettare l’obbligo di riservatezza; il correttivo del 2024, agendo sull’art. 4 CCII, ha esteso questi doveri anche ai soggetti interessati diversi da debitore e creditori. E il piano che nasce dalle trattative deve fare i conti con il fattore lavoro: la Sezione II-bis del documento ministeriale aggiornato dal decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 richiede espressamente che, negli strumenti di regolazione della crisi, il piano indichi gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro. Non è una postilla: è un contenuto obbligatorio del documento su cui si discute.
C’è un altro dato che conta per il tuo profilo. Il programma formativo obbligatorio dell’esperto, confermato in 55 ore dal decreto del 2026, comprende un modulo dedicato alla normativa giuslavoristica. L’esperto che siede al tavolo, in altri termini, dovrebbe essere in grado di leggere gli effetti occupazionali del piano, non solo i numeri finanziari.
I numeri. Un esempio aiuta a misurare la differenza fra la tua posizione e quella di un fornitore. Ipotesi: azienda con 240.000 euro di debito verso fornitori e 62.400 euro di retribuzioni arretrate riferite a nove dipendenti, oltre al TFR maturato. Il 14 aprile viene pubblicata l’istanza e il 6 maggio il tribunale conferma le misure protettive per 120 giorni. Il fornitore che aveva un pignoramento in corso lo vede bloccato per l’intero periodo. Il lavoratore che ha ottenuto un decreto ingiuntivo per le mensilità arretrate, invece, non subisce lo stesso arresto: il suo credito non rientra nell’area protetta. Se le trattative si chiudono positivamente al 160° giorno con un accordo che prevede il pagamento integrale delle retribuzioni arretrate in dodici mesi, quell’impegno diventa parte dell’accordo sottoscritto anche dall’esperto; se invece la procedura viene archiviata, la tutela del credito torna interamente sui binari ordinari.
I rischi specifici. Il rischio maggiore per il tuo profilo è restare fuori dall’informazione. La composizione negoziata è coperta da un obbligo di riservatezza stringente e non prevede una pubblicità paragonabile a quella delle procedure concorsuali: se nessuno solleva la questione occupazionale, il piano può essere costruito senza che i lavoratori e le loro rappresentanze abbiano avuto modo di rappresentare la propria posizione. Il secondo rischio è confondere i termini della composizione negoziata con quelli delle procedure concorsuali che possono seguirla: se il percorso approda a una liquidazione giudiziale o a un concordato, cambia tutto, dalla natura dei crediti agli strumenti di tutela. Il terzo riguarda le operazioni sull’azienda: quando la trattativa sfocia in una cessione autorizzata dal tribunale ai sensi dell’art. 22 CCII, gli effetti sui rapporti di lavoro vanno verificati con attenzione, perché la disciplina delle autorizzazioni incide sulla responsabilità per i debiti pregressi ma non cancella le regole proprie del trasferimento d’azienda.
Le mosse giuste.
- Verifica subito, sul registro delle imprese, se l’istanza di composizione negoziata è stata pubblicata e se sono state richieste misure protettive: è l’unico dato pubblico da cui partire.
- Quantifica per iscritto il credito, distinguendo retribuzioni arretrate, TFR e differenze contributive: un credito documentato entra nelle trattative, un credito generico no.
- Chiedi, tramite le rappresentanze, che la posizione dei lavoratori sia rappresentata al tavolo: il dovere di leale collaborazione vale anche a tuo favore.
- Non sospendere le iniziative a tutela del credito confidando in un blocco che, per i crediti di lavoro, non opera.
- Se il percorso sfocia in una cessione d’azienda o in uno strumento di regolazione della crisi, fatti assistere prima della firma degli accordi, non dopo.
Giurisprudenza dedicata. Sull’estensione generalizzata delle misure protettive a tutti i creditori con esclusione dei lavoratori si è pronunciato, già nella fase iniziale dell’istituto, il Tribunale di Padova con provvedimento del 25 febbraio 2022, che ha respinto la tesi dell’inammissibilità di una conferma erga omnes, riconoscendo alle misure un effetto automatico e generalizzato verso tutti i creditori dal giorno della pubblicazione dell’istanza, salvo appunto la posizione dei lavoratori.
Tre imprese, tre esperti, tre esiti
Le regole si capiscono meglio con i numeri. Tre situazioni di partenza diverse, lo stesso istituto, tre risultati differenti. Sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali.
Ipotesi 1 — Alfa S.r.l., metalmeccanica, impresa sopra soglia. Debito complessivo da ristrutturare 1.870.000 euro (di cui 640.000 verso banche con garanzia ipotecaria, 430.000 verso il Fisco, 800.000 verso fornitori); flussi annui generabili in condizioni stazionarie 410.000 euro. Rapporto A/B = 4,56, quindi nella fascia intermedia: il risanamento dipende dalle iniziative industriali. L’istanza viene depositata l’11 marzo; l’esperto accetta il 13 marzo e convoca l’imprenditore. Le misure protettive vengono pubblicate e confermate per 120 giorni, con parere favorevole dell’esperto perché esiste un progetto di piano che prevede la dismissione di un capannone non strumentale per 520.000 euro e la rinegoziazione dei mutui. Esito: al 150° giorno viene sottoscritto un accordo con l’esperto ai sensi dell’art. 23, comma 1, con gli effetti del piano attestato, e viene chiusa una transazione fiscale sul debito erariale. Se invece, alla stessa data, il progetto di piano non fosse esistito, il tribunale non avrebbe potuto confermare le misure e i creditori ipotecari avrebbero ripreso l’esecuzione già dal 20° giorno.
Ipotesi 2 — Beta, ditta individuale sotto soglia, commercio di ricambi. Attivo 214.000 euro, ricavi 186.000 euro, debiti 268.000 euro: rientra nei parametri dell’impresa minore. Flussi annui rettificati 74.000 euro; rapporto 3,62. Non ha bilanci approvati recenti e deposita una situazione patrimoniale aggiornata al 60° giorno precedente. L’istanza va al segretario generale della camera di commercio, che nomina l’esperto. Esito: al 90° giorno, convenzione di moratoria con i quattro fornitori principali e piano di rientro sul debito fiscale con accesso alle misure premiali dell’art. 25-bis CCII, applicabili anche alle imprese sotto soglia. Se invece Beta si fosse presentata senza alcuna situazione contabile aggiornata, l’esperto non avrebbe avuto elementi per il test e avrebbe chiesto l’archiviazione entro le prime settimane.
Ipotesi 3 — Gamma, società agricola. Debiti 640.000 euro (180.000 verso banche con ipoteca sui terreni, 240.000 verso fornitori di mangimi, 220.000 fra Fisco e contributi); flussi annui 96.000 euro. Rapporto 6,67: sopra 5. L’esperto rappresenta subito che, in condizioni stazionarie, il debito non è sostenibile e che la trattativa deve avere per oggetto la cessione di un ramo aziendale, non una semplice dilazione. Esito: al 170° giorno, cessione di un ramo con autorizzazione del tribunale ex art. 22 CCII, senza applicazione dell’art. 2560, comma 2, c.c., e accordo con i creditori residui. Se invece Gamma avesse insistito su una richiesta di sola moratoria, l’esperto avrebbe attestato l’assenza di concrete prospettive e la procedura si sarebbe chiusa senza risultato, con i 170 giorni consumati.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
Nella realtà i profili si sovrappongono, e le regole si combinano in modi che meritano attenzione.
Il socio-amministratore che è anche garante. È il caso più frequente nelle srl familiari. Cumuli tre posizioni: sei tenuto ai doveri di gestione dell’art. 21 CCII, sei destinatario delle contestazioni di responsabilità se la gestione pregiudica i creditori, e sei aggredibile personalmente perché le misure protettive non ti coprono. La combinazione peggiore si verifica quando, per proteggere la propria posizione di garante, l’amministratore effettua pagamenti selettivi al creditore garantito: è l’atto che l’esperto segnala e che il dissenso iscritto nel registro delle imprese rende opponibile. La regola pratica è opposta all’istinto: più sei esposto personalmente, più devi far passare ogni decisione dal confronto documentato con l’esperto.
Il professionista iscritto all’elenco che assiste anche imprese in crisi. Puoi fare entrambe le cose, ma non sulla stessa impresa e non nei tempi vietati. L’incompatibilità dell’art. 16 CCII guarda ai cinque anni precedenti e coinvolge anche i professionisti associati; il divieto successivo dura due anni dall’archiviazione. La precisazione del correttivo — l’attività successiva che deriva dalle trattative e dal loro esito rientra nell’incarico e non è nuova attività professionale — risolve il problema di chi deve completare adempimenti già maturati, ma non autorizza a trasformare l’incarico di esperto in un rapporto di consulenza.
L’impresa agricola che è anche sotto soglia ed è garantita dal socio. Qui si sommano il percorso semplificato dell’art. 25-quater, la non fallibilità dell’imprenditore agricolo e l’assenza di protezione per il garante. Il risultato pratico è che la società ha strumenti di protezione efficaci e tempi rapidi, mentre il socio garante resta scoperto: la trattativa va impostata fin dall’inizio su due piani, quello aziendale e quello personale.
La banca che è insieme creditore ipotecario e finanziatore della continuità. Accade quando l’istituto valuta di erogare nuova finanza autorizzata ex art. 22 CCII con prededuzione. La posizione è doppia: da un lato ha interesse a mantenere le garanzie, dall’altro a che il piano funzioni. La disciplina prudenziale continua a operare, ma la classificazione va determinata tenendo conto del progetto di piano rappresentato ai creditori, non del solo fatto dell’accesso alla procedura.
Il gruppo di imprese. Quando più società del gruppo accedono congiuntamente, l’art. 25 CCII consente la conduzione unitaria delle trattative e l’art. 25-ter prevede che il compenso dell’esperto designato si determini tenendo conto della percentuale sull’attivo di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo. È una scelta che va fatta all’inizio: convertire in corsa procedure separate in una procedura unitaria è complesso.
Il confronto tra profili, in una tabella
Ogni profilo ha un rapporto diverso con la stessa figura. Questa sintesi mette a confronto i punti che cambiano davvero.
| Aspetto | Imprenditore sopra soglia | Imprenditore sotto soglia / agricolo | Professionista aspirante esperto | Creditore / banca | Socio, amministratore, garante | Organo di controllo / revisore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norma di riferimento principale | Artt. 12, 17-23 CCII | Art. 25-quater CCII | Artt. 13 e 16 CCII | Artt. 4, 16, 18-19 CCII | Artt. 16, 18, 21 CCII | Art. 25-octies CCII |
| Chi nomina l’esperto | Commissione presso la CCIAA del capoluogo di regione | Segretario generale della CCIAA | — (è il nominato) | — | — | — |
| Documentazione richiesta | Completa (art. 17, c. 3) | Ridotta (art. 25-quater, c. 2) | Requisiti, formazione, CV | Accesso previo consenso (art. 15) | — | Verifica preventiva |
| Protezione del patrimonio | Sì, con conferma giudiziale | Sì, con conferma giudiziale | — | Subisce le misure | No sui beni personali del garante | — |
| Vincolo temporale chiave | 180+180 giorni; misure fino a 240 | 180+180 giorni | 5 anni di albo; 55 ore di formazione | 60 giorni per il concordato semplificato | Durata delle misure sulla società | Termine congruo nella segnalazione |
| Rischio principale | Nessun progetto di piano | Contabilità non aggiornata | Rigetto per esperienze non documentate | Inerzia davanti a misure strumentali | Escussione personale | Segnalazione tardiva o generica |
| Effetto della relazione finale | Apre gli esiti dell’art. 23 | Esiti allineati all’art. 23, cc. 1-2 | Alimenta la scheda ex art. 13, c. 5 | Riduzione al 60% per l’ADR esteso | Incide sulla responsabilità | Documenta la vigilanza svolta |
Le domande trasversali
L’esperto può essere sostituito? Sì. Dopo il correttivo del 2024 la sostituzione è possibile non solo quando le parti formulano osservazioni sulla sua indipendenza, ma anche quando l’imprenditore e almeno due parti interessate formulano osservazioni sul suo operato. È un rimedio serio, non un espediente per guadagnare tempo: le osservazioni vanno motivate.
L’esperto può segnalare al pubblico ministero? Quando accerta l’assenza totale di concrete prospettive di risanamento, l’esperto chiede l’archiviazione al segretario generale della camera di commercio, senza che ciò comporti un obbligo di segnalazione al pubblico ministero. La sua è un’attività di facilitazione, non di accertamento di responsabilità.
Cosa succede se durante la procedura viene aperta la liquidazione giudiziale? La composizione negoziata viene meno. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20846 del 19 giugno 2026, ha affermato che, aperta la liquidazione giudiziale, non ha più senso mantenere il contenzioso sulle misure ancillari a un percorso che non può proseguire. Ricordando però che, finché le misure protettive sono efficaci, la liquidazione giudiziale non può essere aperta.
Se le misure protettive vengono revocate, sono finite per sempre? No. Il Tribunale di Marsala, con provvedimento del 23 gennaio 2026, ha ammesso che il Presidente del collegio, in sede di reclamo, possa ripristinare misure protettive precedentemente revocate. La revoca non è necessariamente la fine del percorso.
Le misure protettive possono essere prorogate? Sì, entro il limite complessivo di 240 giorni. Il Tribunale di Parma, con provvedimento del 26 gennaio 2026, si è occupato di durata, proroga ed eventuale revoca, arrivando anche a destinare a favore della procedura i canoni futuri di locazione di beni pignorati con una misura cautelare atipica.
L’esperto può ottenere effetti su documenti amministrativi, come il DURC? La questione è aperta e si gioca sul terreno delle misure cautelari atipiche. Il Tribunale di Ivrea, con provvedimento del 25 maggio 2026, si è pronunciato proprio sui presupposti per riconoscere misure cautelari volte al rilascio del DURC: un fronte di grande impatto pratico per le imprese che lavorano con appalti pubblici.
La giurisprudenza profilo per profilo
Di seguito i riferimenti aggiornati, ordinati secondo il profilo che ne è più direttamente interessato. I principi sono riformulati in sintesi.
Per l’imprenditore che chiede protezione
- Tribunale di Milano, Sez. Crisi d’Impresa, 25 giugno 2025 (Giud. Rossetti). Il giudice non può valutare la conferma delle misure protettive se manca almeno un progetto di piano: senza di esso l’esperto non può avviare trattative concrete finalizzate al risanamento. Rilevanza: definisce il contenuto minimo che il tuo fascicolo deve avere prima del deposito.
- Tribunale di Milano, Sez. Crisi d’Impresa, 19 febbraio 2025 (Giud. Rossetti). Quando l’esperto ha disposto l’archiviazione, la richiesta di conferma delle misure protettive non è accoglibile e il giudice dichiara il non luogo a procedere. Rilevanza: il parere dell’esperto condiziona la protezione, prima ancora del merito.
- Tribunale di Avellino, 30 giugno 2026 (Est. Russolillo). Il fumus boni iuris si valuta sommariamente su tre elementi: esiti del test pratico, progetto di piano e analisi di coerenza dell’esperto; il test deve esprimere una prognosi in condizioni di stazionarietà, considerando l’intero debito e i soli flussi correnti. Rilevanza: fissa il metodo di verifica giudiziale del percorso.
- Tribunale di Ivrea, 24 dicembre 2025 (Giud. Lorenzatti). In sede di conferma delle misure il tribunale deve riscontrare fumus boni iuris e periculum in mora, anche rispetto a misure cautelari atipiche. Rilevanza: chiarisce che la protezione non è automatica.
- Tribunale di Catania, 15 dicembre 2025. Prima di chiedere la protezione, il ricorrente deve aver individuato e saper esporre le valutazioni che sorreggono il percorso di risanamento. Rilevanza: sposta l’onere di istruttoria a monte del deposito.
Per i creditori e per la tenuta del percorso
- Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 4 del 29 maggio 2024. La composizione negoziata è ammissibile anche in pendenza di ricorsi dei creditori e vige il divieto di aprire la liquidazione giudiziale prima della revoca formale delle misure protettive. Rilevanza: spiega perché l’attesa passiva del creditore è una scelta costosa.
- Corte d’Appello di Torino, sentenza n. 356 del 22 aprile 2025. Revocate le misure per assenza di prospettive di risanamento, il divieto di liquidazione giudiziale cade senza attendere la relazione finale dell’esperto né i sessanta giorni del concordato semplificato. Rilevanza: indica il momento esatto in cui il creditore può muoversi.
- Tribunale di Vicenza, 11 gennaio 2026. Le misure protettive hanno efficacia erga omnes e sono inconciliabili con la procedura esecutiva già avviata. Rilevanza: definisce l’impatto immediato sulla singola esecuzione pendente.
- Tribunale di Nola, 15 maggio 2025 (R.G. 877/2025, dott.ssa Paduano). Confermate le misure tipiche dell’art. 18 CCII, va esclusa l’inibizione delle azioni monitorie e delle segnalazioni alla Centrale Rischi per difetto di periculum e sproporzione. Rilevanza: traccia il confine esterno della protezione.
- Tribunale di Padova, 12 settembre 2025. È accoglibile l’istanza volta a estendere, con misura cautelare, la protezione già operante ex art. 18, comma 1, nei confronti di determinati creditori. Rilevanza: mostra il margine di modulazione delle misure.
Per amministratori, soci e garanti
- Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 30109 del 9 luglio 2025 (dep. 2 settembre 2025). È logicamente motivata la decisione che esclude il periculum in mora per il sequestro preventivo valorizzando l’ammissione alla composizione negoziata, la continuità autorizzata e la stabilità patrimoniale riscontrata dall’analisi dell’esperto. Rilevanza: la procedura ben documentata produce effetti anche fuori dal diritto concorsuale.
- Corte di Cassazione, sentenza n. 20846 del 19 giugno 2026. Aperta la liquidazione giudiziale, la composizione negoziata viene meno e il contenzioso sulle misure ancillari perde ragione d’essere. Rilevanza: definisce il punto di non ritorno del percorso.
- Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026. Il procedimento per la conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII è autonomo rispetto a quello prefallimentare ed è pienamente reclamabile secondo lo schema dell’art. 669-terdecies c.p.c. Rilevanza: chiarisce quale strumento di impugnazione usare e in quali termini.
- Tribunale di Milano, Sez. II civile, 28 marzo 2024 (Pres. Macchi, Rel. Rossetti). I crediti sorti nel corso della composizione negoziata non sono, per ciò solo, prededucibili nella successiva liquidazione giudiziale. Rilevanza: smentisce un’aspettativa diffusa fra chi continua a fornire l’impresa durante le trattative.
Per l’esperto e per il professionista che aspira al ruolo
- Tribunale di Lanciano, 29 gennaio 2026. Sussistono presupposti perché l’esperto sia chiamato e autorizzato a svolgere attività conclusive anche oltre il termine di durata della procedura. Rilevanza: risolve il problema della coda di adempimenti dopo la scadenza dell’incarico.
- Tribunale di Marsala, 23 gennaio 2026. In sede di reclamo il Presidente del collegio può ripristinare misure protettive di cui era stata disposta la revoca. Rilevanza: incide sulla gestione della fase più delicata dell’incarico.
- Tribunale di Parma, 26 gennaio 2026. Sono definiti durata, proroga e revoca delle misure protettive e cautelari, con possibilità di destinare alla procedura i canoni futuri di locazione di beni pignorati. Rilevanza: amplia il ventaglio delle misure che l’esperto può sostenere nel proprio parere.
- Tribunale di Ivrea, 25 maggio 2026. Sono individuati i presupposti per misure cautelari volte al rilascio del DURC. Rilevanza: apre uno spazio di tutela decisivo per le imprese che operano con la committenza pubblica.
- Tribunale di Napoli, 4 febbraio 2026 e 29 maggio 2026. Sono definiti i limiti di riconoscibilità delle misure protettive e i presupposti perché la riproposizione di una domanda di accesso sia ammissibile. Rilevanza: fissa i confini fra uso legittimo e uso reiterato dello strumento.
- Tribunale di Milano, 9 luglio 2026. Anche quando si chiede l’accesso con riserva al concordato semplificato, il termine di sessanta giorni per il deposito della domanda piena va rispettato. Rilevanza: chiude la fase successiva alla relazione finale con un termine non negoziabile.
Il calendario che vale per tutti i profili
Qualunque sia la tua posizione, il percorso ha una scansione temporale che conviene avere in mente fin dal primo giorno, perché ogni profilo si muove dentro le stesse finestre.
Dal deposito dell’istanza sulla piattaforma alla nomina passano pochi giorni; l’esperto deve poi accettare l’incarico entro due giorni lavorativi, verificando indipendenza e disponibilità di tempo. Subito dopo l’accettazione convoca l’imprenditore e analizza il test pratico e la documentazione caricata. Se contestualmente all’istanza sono state chieste le misure protettive, l’effetto si produce con la pubblicazione nel registro delle imprese, ma va confermato dal tribunale nel procedimento dell’art. 19 CCII, con udienza fissata in tempi molto stretti: è la ragione per cui il fascicolo difensivo deve essere pronto prima del deposito, non dopo. La conferma copre un periodo non superiore a 120 giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di 240. L’incarico dura 180 giorni dall’accettazione, prorogabili di ulteriori 180 con l’accordo delle parti e il consenso dell’esperto.
Dentro questa cornice si collocano gli snodi che cambiano l’esito: la presentazione del progetto di piano, che i tribunali considerano presupposto della protezione; le istanze di autorizzazione ex art. 22 CCII, i cui tempi si sommano a quelli delle trattative e vanno quindi anticipati; l’eventuale proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, che richiede la predisposizione di due relazioni distinte e non si improvvisa nelle ultime settimane. Alla chiusura, la relazione finale apre una finestra di sessanta giorni per il concordato semplificato e, nello stesso arco temporale, consente di beneficiare della riduzione al 60% della percentuale di adesione per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa.
La lettura pratica di questo calendario è la stessa per l’imprenditore, per il creditore e per il professionista: il tempo utile non è quello formale dell’incarico, ma quello che resta dopo aver prodotto i documenti che rendono possibile la trattativa. Chi arriva alla nomina con la contabilità aggiornata, il test già calcolato e un progetto di piano leggibile utilizza per negoziare quasi tutti i 180 giorni; chi arriva a mani vuote ne consuma la metà per mettersi in condizione di iniziare, e negozia sotto la pressione della scadenza. È una differenza che, nella maggior parte dei casi osservabili dai provvedimenti pubblicati, separa i percorsi che approdano a un accordo da quelli che finiscono in archiviazione.
Cosa l’esperto non è: cinque confusioni che costano tempo
Molti errori nascono da un’idea sbagliata del ruolo. Vale la pena smontarle una per una, perché ciascuna produce una mossa sbagliata.
Non è l’attestatore. L’esperto della composizione negoziata (art. 2, comma 1, lettera o-bis, CCII) e il professionista indipendente che attesta i piani (lettera o della stessa norma) sono figure distinte. La differenza diventa concreta quando si apre il fronte della transazione fiscale: la relazione di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale spetta a un professionista indipendente, quella su completezza e veridicità dei dati al soggetto incaricato della revisione legale. L’esperto non redige né l’una né l’altra.
Non è un curatore né un commissario. Non spossessa l’imprenditore, non gestisce, non liquida. La gestione resta all’imprenditore ai sensi dell’art. 21 CCII, con i vincoli informativi già visti. Il potere dell’esperto sugli atti pregiudizievoli è di segnalazione e di iscrizione del dissenso nel registro delle imprese, non di annullamento.
Non è il consulente dell’imprenditore. È terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Chi si aspetta che l’esperto costruisca il piano al posto suo perde le prime settimane e arriva all’udienza sulle misure protettive senza il progetto che i tribunali richiedono.
Non è un organo di controllo. Chi ha fatto parte degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa nei cinque anni precedenti non può essere nominato esperto della stessa impresa. Le due funzioni non si cumulano e non si sostituiscono: la segnalazione dell’art. 25-octies CCII resta un dovere dell’organo di controllo anche dopo la nomina dell’esperto.
Non è un giudice. Non decide sulle misure protettive: le valuta e ne riferisce. La decisione appartiene al tribunale, secondo il procedimento dell’art. 19 CCII, con la reclamabilità chiarita dalla Corte di Cassazione, Sez. I civile, con la sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026.
Altre domande che ricorrono in ogni profilo
Chi paga il compenso dell’esperto e quando si determina? Il compenso è liquidato dal segretario generale della camera di commercio che ha effettuato la nomina, secondo i criteri dell’art. 25-ter CCII, ed è assistito da prededuzione ai sensi del comma 12, che permane anche nelle successive procedure esecutive o concorsuali. Il correttivo ha stabilito la nullità dell’accordo sul compenso concluso prima che siano decorsi centoventi giorni dalla data di convocazione del debitore, proprio perché l’importo dipende dall’opera effettivamente prestata e dalla complessità della trattativa; il compenso complessivo non può in ogni caso essere inferiore a 4.000 euro né superiore a 400.000 euro. Nelle composizioni negoziate condotte in modo unitario per un gruppo, il compenso si determina tenendo conto della percentuale sull’ammontare dell’attivo di ciascuna impresa istante partecipante.
La pendenza di un’istanza di liquidazione giudiziale impedisce l’accesso? Il tema è stato uno dei più controversi e il terzo correttivo è intervenuto sull’art. 25-quinquies CCII proprio per risolvere i contrasti interpretativi: la preclusione è stata circoscritta alle ipotesi in cui sia lo stesso imprenditore ad aver già intrapreso un percorso di regolazione della crisi, mentre la pendenza di iniziative dei creditori non impedisce di per sé l’accesso. È la lettura confermata anche dalla Corte d’Appello di Trieste con la sentenza n. 4 del 29 maggio 2024.
Chi accede alla documentazione caricata in piattaforma? L’art. 15 CCII, come modificato dal correttivo, disciplina l’accesso dei creditori ai documenti e alle informazioni inseriti dall’imprenditore, subordinandolo al consenso prestato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali. La piattaforma prevede anche un’area secretata per la raccolta delle offerte, con funzione di virtual data room.
Cosa succede se la piattaforma non funziona? Il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 prevede una procedura d’emergenza: in caso di problemi informatici che si protraggono oltre le ventiquattro ore, si procede tramite PEC o comunicazione cartacea alla camera di commercio competente. È un dettaglio operativo che diventa decisivo quando si è a ridosso di un termine.
L’esperto può farsi assistere da altri professionisti? Sì. Può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l’impresa, e di un revisore legale, a condizione che non siano legati all’impresa o alle altre parti interessate da rapporti personali o professionali. Il protocollo aggiornato nel 2026 conferma questa facoltà nella conduzione delle trattative, che devono comunque svolgersi con imparzialità e riservatezza.
Come si chiude l’incarico? Con la relazione finale, che deve documentare l’attività svolta, le considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e l’idoneità della soluzione individuata, seguendo l’indice proposto nell’Allegato 5 del documento ministeriale. È il testo che produce gli effetti più rilevanti: dalla riduzione al 60% della percentuale di adesione per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa, ai sessanta giorni per il concordato semplificato, fino alla valutazione della condotta delle parti nelle sedi successive.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Le regole cambiano a seconda del profilo; l’assistenza deve cambiare di conseguenza. Ecco, in concreto, cosa facciamo — non cosa “aiutiamo a fare”.
- Eseguiamo il test pratico prima dell’istanza, calcolando il rapporto fra debito da ristrutturare e flussi in condizioni stazionarie, così da sapere in anticipo in quale fascia si collocherà l’impresa e cosa dirà l’esperto.
- Costruiamo il progetto di piano nella forma che i tribunali pretendono per confermare le misure protettive, individuando gli interventi che riportano il test entro una prospettiva concreta di risanamento.
- Redigiamo e depositiamo l’istanza di conferma delle misure protettive, calibrando la richiesta sui creditori che possono realmente pregiudicare le trattative e predisponendo la difesa per l’udienza.
- Per gli imprenditori sotto soglia e agricoli ricostruiamo la situazione economico-patrimoniale aggiornata ai sessanta giorni precedenti l’istanza, quando mancano bilanci approvati recenti, e verifichiamo la sussistenza congiunta dei parametri dell’art. 2, comma 1, lettera d), CCII.
- Per le imprese strutturate predisponiamo le istanze di autorizzazione ex art. 22 CCII per la nuova finanza prededucibile, per la cessione dell’azienda o di rami senza l’effetto dell’art. 2560, comma 2, c.c., e per la rideterminazione dei contratti divenuti eccessivamente onerosi.
- Gestiamo il fronte fiscale della trattativa, impostando la transazione con le agenzie fiscali e con l’Agenzia delle entrate-Riscossione ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII, con le due relazioni distinte richieste dalla norma.
- Per soci, amministratori e garanti mappiamo le garanzie personali e portiamo la loro posizione dentro il tavolo negoziale, perché le misure protettive non coprono il patrimonio dei coobbligati.
- Documentiamo la conformità della gestione all’art. 21 CCII, tracciando le comunicazioni preventive all’esperto sugli atti di straordinaria amministrazione e sui pagamenti, a difesa in eventuali giudizi di responsabilità.
- Per gli organi di controllo formalizziamo la segnalazione ex art. 25-octies CCII con motivazione, termine congruo e prova del ricevimento, e ne verbalizziamo il seguito.
- Proseguiamo nelle fasi giudiziali successive: reclamo contro i provvedimenti sulle misure protettive, opposizioni, difesa nelle procedure concorsuali che seguono la composizione, fino ai giudizi di legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare l’ultima abilitazione: essere Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 significa conoscere il ruolo dall’interno, sapere quali documenti l’esperto chiederà nella prima riunione, come formulerà il parere sulle misure protettive e cosa scriverà nella relazione finale. È una prospettiva che non si acquisisce leggendo la norma, e che cambia il modo in cui si prepara un’istanza. Accanto ad essa, l’abilitazione di Gestore della crisi da sovraindebitamento e il ruolo di fiduciario OCC coprono le imprese minori e i debitori non fallibili, per i quali la scelta fra composizione negoziata e strumenti da sovraindebitamento va fatta correttamente e subito.
La continuità della strategia è il secondo elemento che conta: la stessa linea difensiva che imposta l’istanza segue il caso davanti al tribunale in sede di conferma delle misure, nel reclamo e, se necessario, fino alla Corte di Cassazione — con lo stesso difensore e senza passaggi di consegne che disperdono l’impostazione iniziale. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: il piano economico-finanziario e la difesa giudiziale nascono insieme, non in tempi e uffici separati.
In conclusione: prima capisci chi sei, poi capisci chi è l’esperto per te
Il primo passo non è studiare la definizione dell’esperto indipendente: è capire quale posizione occupi rispetto a quel tavolo. Se sei l’imprenditore, l’esperto è il terzo che valuterà la serietà del tuo progetto. Se sei un creditore, è chi registrerà la qualità della tua partecipazione. Se sei un professionista, è un ruolo con requisiti oggi più selettivi. Se sei un garante, è qualcuno che non ti protegge. Se sei un organo di controllo, è l’esito della tua segnalazione. Il secondo passo è agire secondo le regole del tuo profilo, non secondo quelle di qualcun altro: è l’errore che consuma i 180 giorni dell’incarico senza produrre risultati.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché le competenze certificate dell’Avvocato la coprono per intero: l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda esattamente la figura di cui parla questo articolo; l’iscrizione negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della crisi da sovraindebitamento e il ruolo di fiduciario OCC coprono le imprese minori e i soggetti non fallibili che accedono all’art. 25-quater CCII; la qualifica di avvocato cassazionista garantisce che il percorso non si interrompa quando dalla trattativa si passa al contenzioso. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo i presupposti e costruiamo la strategia più solida che i fatti consentono.
📩 Non aspettare che l’esperto venga nominato per capire cosa ti verrà chiesto, e non lasciare che i termini della procedura scorrano a vuoto: contattaci oggi stesso per un esame della tua posizione — tutti i riferimenti dello Studio sono al termine di questa pagina.
