Come Funziona Il Voto Dei Creditori Privilegiati Nel Concordato Preventivo?

Introduzione: una procedura che si gioca tutta sul calendario

Nel concordato preventivo il diritto di voto del creditore privilegiato non è una qualità che si possiede o non si possiede una volta per tutte. È una posizione che nasce, si trasforma e si consuma lungo un calendario preciso, scandito da atti che arrivano a date fisse e da termini che, una volta scaduti, non tornano più. Il creditore ipotecario che scopre solo il giorno della votazione di essere stato collocato tra i “non interessati” ha già perso, quindici giorni prima, la finestra in cui poteva contestare quella collocazione. L’impresa debitrice che modifica il piano ventuno giorni prima del voto ha ancora margine; se lo fa diciannove giorni prima, non ne ha più.

Chi sa cosa succede dopo, e soprattutto quando succede, agisce al momento giusto invece di subire il calendario altrui. Questa guida ricostruisce l’intera sequenza: dal giorno del deposito della domanda alla fotografia dei privilegi, dal decreto che apre la procedura e fissa la data del voto alla relazione del commissario giudiziale, dall’elenco dei creditori legittimati alla votazione telematica, dal conteggio delle maggioranze all’udienza di omologazione, fino ai centottanta giorni successivi che decidono se il privilegiato è stato davvero soddisfatto o solo formalmente accontentato.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché la crisi d’impresa è esattamente il terreno delle abilitazioni certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi abilitato a operare dentro i percorsi di regolazione della crisi e non solo a commentarli dall’esterno; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè avvezzo alla logica del voto, delle classi e della convenienza comparativa che governa tutte le procedure concorsuali minori e maggiori; avvocato cassazionista, il che consente di seguire la stessa linea difensiva dall’ammissione al voto fino all’opposizione all’omologazione e oltre, davanti alla Corte di legittimità.

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La mappa temporale del voto: tutte le tappe in un colpo d’occhio

Prima di entrare nel dettaglio, ecco la sequenza completa. Le date sono ancorate a due punti fissi: il giorno del deposito della domanda di concordato e la data iniziale stabilita dal giudice delegato per l’espressione del voto, che chiameremo “data del voto” e da cui molti termini si calcolano a ritroso. Ogni riga rimanda alla sezione che la sviluppa.

MomentoCosa accadeNorma di riferimentoChi deve muoversi
Giorno 0Deposito della domanda: il debitore fotografa i privilegi e sceglie il trattamentoartt. 40, 44, 84 CCIIDebitore
Giorni successiviDecreto di apertura: nomina del commissario, fissazione della data del voto e del termine finaleart. 47 CCIITribunale
−45 giorni dal votoDeposito della relazione del commissario giudizialeart. 105 CCIICommissario
−20 giorni dal votoUltimo giorno utile per modificare la proposta e il pianoart. 107 CCIIDebitore
−15 giorni dal votoComunicazione della relazione illustrativa con l’elenco dei creditori legittimati al votoart. 107, comma 3, CCIICommissario
Da −15 a −5 giorniOsservazioni, contestazioni sui crediti, ammissioni provvisorieartt. 107 e 108 CCIICreditori, debitore, giudice delegato
−5 giorni dal votoRelazione definitiva del commissarioart. 107 CCIICommissario
Giorno del votoVotazione telematica via PEC, nei termini fissati dal giudice delegatoartt. 107 e 109 CCIICreditori ammessi
+1 / +7 giorniRelazione sui voti, conteggio delle maggioranzeartt. 110 e 111 CCIICommissario e giudice delegato
+7 giorniRichiesta di omologazione anche senza maggioranze, nel concordato in continuitàartt. 111 e 112 CCIIDebitore
−10 giorni dall’udienzaDeposito delle opposizioni all’omologazioneart. 112 CCIICreditori dissenzienti o assenti
Udienza di omologaVerifica dei requisiti, convenienza, ristrutturazione trasversaleart. 112 CCIITribunale
+180 giorni dall’omologaTermine entro cui i prelatizi vanno pagati in denaro per non essere votanti (continuità)art. 109, comma 5, CCIIDebitore
+30 giorni dall’omologaStesso termine, ridotto, per i crediti da lavoro subordinatoart. 109, comma 5, CCII e art. 2751 bis n. 1 c.c.Debitore

Un avvertimento che vale per tutta la timeline: i termini della fase di voto previsti dall’art. 107, commi 3, 4 e 6, CCII non sono soggetti alla sospensione feriale. La sospensione feriale, quando opera, copre il periodo dal 1° al 31 agosto: qui, sul sub-procedimento di votazione, non opera affatto. Un creditore che si accorga il 25 agosto di dover contestare la propria collocazione non ha alcun mese di respiro davanti a sé.


Giorno 0: il deposito della domanda e la fotografia dei privilegi

Siamo al punto di partenza. Il debitore deposita la domanda di accesso al concordato preventivo, con il piano, la proposta e la documentazione. In quel momento, e non dopo, viene scattata la fotografia che condizionerà tutto il resto della procedura: l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

Cosa succede concretamente. Il debitore, assistito dal proprio professionista, qualifica ogni credito: chirografario, privilegiato generale, privilegiato speciale, pignoratizio, ipotecario. E, per ciascun credito prelatizio, decide tre cose: se pagarlo per intero o falcidiarlo; in quale forma pagarlo (denaro, beni, strumenti finanziari, attribuzioni non monetarie); entro quanto tempo pagarlo. Queste tre scelte — misura, forma e tempo — sono i tre interruttori che accendono o spengono il diritto di voto del privilegiato. Non è una decisione contabile: è una decisione che ridisegna la platea dei votanti e quindi le maggioranze.

La norma. Il perimetro è tracciato dall’art. 84 CCII, che disciplina finalità e tipologie di piano e impone che i creditori muniti di prelazione non ricevano meno di quanto otterrebbero in caso di liquidazione dei beni gravati, valore che l’art. 87, comma 1, lett. c), CCII definisce come “valore di liquidazione”. Il trattamento del credito prelatizio si intreccia poi con l’art. 85 CCII sulla suddivisione in classi, che nel concordato in continuità aziendale è obbligatoria. La disciplina del voto in senso stretto arriva dopo, con gli artt. 107, 108 e 109 CCII, ma le sue premesse si scrivono qui.

I termini che si attivano. Il giorno 0 non fa decorrere termini per il creditore, che a questo punto non sa ancora nulla. Fa però decorrere l’orologio della procedura: da qui il tribunale valuta l’ammissibilità e adotta il decreto di apertura, e da qui si contano gli effetti protettivi eventualmente richiesti. Per il creditore privilegiato, il giorno 0 è il momento in cui il suo destino processuale viene deciso da qualcun altro.

Cosa può fare il creditore ora. Poco, e questo è precisamente il problema. Il creditore privilegiato che abbia notizia informale del deposito — perché ha ricevuto una comunicazione, perché il debitore ha smesso di pagare, perché lo apprende da una visura — può iniziare a raccogliere la documentazione che gli servirà tra qualche settimana: titolo, contratto, iscrizione ipotecaria, atti interruttivi, conteggi con distinzione tra sorte capitale, interessi e spese. Chi arriva alla fase di voto senza aver ricostruito il proprio credito euro per euro arriva disarmato.

L’errore tipico di questa fase. Dal lato del debitore, l’errore è qualificare il credito secondo convenienza anziché secondo legge, sperando che nessuno contesti. Dal lato del creditore, l’errore speculare è l’inerzia: dare per scontato che “tanto sono privilegiato” e che il privilegio si difenda da solo. Non si difende. La Cassazione ha chiarito, in materia di concordato, che il creditore che si ritenga privilegiato e venga inserito tra i chirografari deve contestare quella qualificazione e astenersi dal voto: se vota senza nulla eccepire, non potrà poi promuovere, a omologazione avvenuta, un giudizio di accertamento della prelazione (Cass., Sez. I, 23 febbraio 2025, n. 4750).

Quanto dura realmente. Tra il deposito della domanda e il decreto di apertura passano, nei tribunali italiani, tempi molto variabili: alcune settimane nelle sezioni specializzate più efficienti, diversi mesi altrove, soprattutto se il debitore ha presentato una domanda con riserva e ha ottenuto termini per il deposito della proposta definitiva. È tempo che il creditore attento usa; il creditore distratto lo scopre solo quando riceve la prima comunicazione.


Dal deposito al decreto di apertura: il tribunale fissa il calendario del voto

A questo punto la procedura entra nella fase in cui il calendario smette di essere teorico. Il tribunale, verificati i presupposti, apre il concordato con il decreto previsto dall’art. 47 CCII.

Cosa succede concretamente. Il decreto nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale, ordina la convocazione dei creditori e — questo è il punto che interessa la nostra cronologia — fissa la data iniziale stabilita per il voto e il termine finale entro cui i voti devono pervenire. Da quel momento tutti i termini della fase deliberativa si calcolano a ritroso da quella data. Non esiste più l’adunanza dei creditori come momento assembleare: il Codice della crisi ha sostituito la riunione fisica con una votazione telematica scandita da un decreto del giudice delegato che indica date, orari e ordine delle operazioni.

La norma. Art. 47 CCII per l’apertura e la fissazione del calendario; art. 107, comma 2, CCII per il decreto che disciplina le operazioni di voto. La scelta della votazione esclusivamente telematica non è un dettaglio organizzativo: sposta il baricentro del contraddittorio dalla discussione orale allo scambio documentale nei quindici giorni precedenti il voto.

I termini che si attivano. Da qui in avanti conta una sola data: quella del voto. Tutto il resto è una sottrazione. Quarantacinque giorni prima: relazione del commissario. Venti giorni prima: ultimo giorno per modificare la proposta. Quindici giorni prima: elenco dei creditori legittimati al voto. Cinque giorni prima: relazione definitiva. Chi tiene a mente questi quattro numeri controlla la procedura; chi non li tiene a mente la insegue.

Cosa può fare il creditore ora. Ricevuta la comunicazione dell’apertura, il creditore privilegiato deve fare tre cose subito, senza attendere. Primo: verificare che il proprio credito compaia negli elenchi e con quale qualificazione. Secondo: verificare il trattamento che il piano riserva alla propria posizione — pagamento integrale o parziale, in denaro o in altra forma, entro quale termine dall’omologazione. Terzo: comunicare al commissario giudiziale, per iscritto, l’esatta consistenza del proprio credito e la causa di prelazione, allegando i documenti. Questa comunicazione non è un adempimento formale: è ciò che consente al commissario di formare correttamente l’elenco che arriverà quindici giorni prima del voto.

L’errore tipico di questa fase. Confondere il concordato con il fallimento e attendere una “domanda di ammissione al passivo” che nel concordato preventivo non esiste. Nel concordato non c’è verifica dello stato passivo con efficacia di accertamento: l’elenco serve al solo fine della votazione. La Cassazione ha ribadito che l’accertamento dei crediti in sede concordataria è funzionale unicamente al calcolo delle maggioranze e non produce giudicato sull’esistenza, sull’entità e sul rango dei crediti (Cass., Sez. III, 11 ottobre 2024, n. 26560). Il che è, insieme, una tutela e una trappola: tutela perché il creditore non perde definitivamente il proprio diritto sostanziale; trappola perché nel frattempo il concordato viene omologato e la falcidia diventa vincolante.

Quanto dura realmente. Dal decreto di apertura alla data del voto passano normalmente dai tre ai sei mesi, perché il commissario deve compiere l’inventario, esaminare la documentazione contabile e redigere la relazione. È la finestra più lunga dell’intera procedura ed è anche quella in cui il creditore privilegiato ha più margine di manovra e meno pressione.


Quarantacinque giorni prima del voto: la relazione del commissario giudiziale

Il calendario ora comincia a correre. Quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il commissario giudiziale deposita la relazione particolareggiata prevista dall’art. 105 CCII.

Cosa succede concretamente. La relazione contiene la ricostruzione delle cause del dissesto, la valutazione della condotta del debitore, l’analisi della proposta e del piano, il raffronto con l’alternativa liquidatoria. Per il creditore privilegiato, i passaggi decisivi sono due: la stima del valore di liquidazione dei beni sui quali insiste la prelazione, e la valutazione della capienza. Perché è da lì che discende la parte di credito che resta privilegiata e la parte che degrada al chirografo — e quindi, in concreto, quanto peserà il voto di quel creditore.

La norma. Art. 105 CCII per il contenuto e i tempi della relazione. Il termine dei quarantacinque giorni è ancorato alla data iniziale delle votazioni. Se sono state presentate proposte concorrenti, il commissario redige anche una relazione integrativa che le illustra e le compara.

I termini che si attivano. Il deposito della relazione non apre un termine di impugnazione: apre una finestra di lettura. Sono i quarantacinque giorni in cui il creditore ha il tempo materiale di far esaminare la stima da un proprio consulente, di contestarla e di preparare l’eventuale contestazione formale che dovrà depositare più avanti. È l’unico momento della procedura in cui il creditore privilegiato può ancora costruire una difesa tecnica con calma.

Cosa può fare il creditore ora. Verificare la perizia sul bene gravato. La percentuale di soddisfazione del privilegiato speciale dipende integralmente dal valore attribuito a quel bene: una stima al ribasso di duecentomila euro su un capannone trasforma un creditore ipotecario capiente in un creditore parzialmente incapiente, con effetti a catena sul voto, sul classamento e sulle maggioranze. Chi intende contestare la stima deve muoversi ora, non alla vigilia della votazione. Restano invece precluse, in questa fase, le contestazioni sul merito dell’omologazione: quelle avranno la loro sede molto più avanti.

L’errore tipico di questa fase. Leggere la relazione solo nella parte narrativa e saltare gli allegati estimativi. La partita del privilegiato si gioca sui numeri della perizia, non sulle valutazioni sulla condotta dell’imprenditore. Un secondo errore, speculare, è del debitore: costruire il piano su una stima ottimistica dei beni gravati, convinto che così i privilegiati risulteranno capienti e non voteranno. Se la stima non regge al vaglio del commissario, il debitore si ritrova con una platea di votanti che non aveva previsto e con maggioranze da ricalcolare a tre settimane dal voto.

Quanto dura realmente. Il termine è di quarantacinque giorni, ma nella pratica la relazione viene depositata a ridosso della scadenza. È materialmente frequente che il creditore disponga di sei o sette settimane effettive: sufficienti per una controperizia, non sufficienti per improvvisare.


Venti giorni prima del voto: l’ultima finestra per cambiare la proposta

Sono passate poco più di tre settimane dalla relazione del commissario. Da questo momento in poi la proposta si cristallizza. Il ventesimo giorno antecedente la data fissata per il voto è l’ultimo utile perché il debitore modifichi proposta e piano.

Cosa succede concretamente. Il debitore che si sia accorto — leggendo la relazione, ricevendo le prime contestazioni, verificando la stima — di aver sbagliato i conti sui privilegiati ha qui la sua ultima occasione. Può aumentare la percentuale offerta ai prelatizi, può accorciare i tempi di pagamento per farli rientrare nella soglia che esclude il voto, può ristrutturare le classi, può inserire risorse esterne. Dopo questo giorno, la proposta è quella che i creditori voteranno.

La norma. Art. 107 CCII, che coordina il termine per le modifiche con quello, di quindici giorni, per la comunicazione della relazione illustrativa e delle proposte definitive. La sequenza è logica: prima si chiude la proposta, poi il commissario la illustra ai creditori insieme all’elenco dei votanti.

I termini che si attivano. Il termine dei venti giorni è perentorio nella sostanza: una modifica tardiva non può essere ammessa senza travolgere il diritto di informazione dei creditori. La giurisprudenza di merito, già sotto la legge fallimentare, ha ritenuto inaccoglibile l’istanza di modifica della proposta formulata oltre il termine di quindici giorni antecedenti l’adunanza (Trib. Bari, Sez. IV civ. — Ufficio Fallimenti, 18 gennaio 2021), e la ratio è integralmente trasferibile al sistema attuale: il creditore deve poter votare su un testo stabile.

Cosa può fare il debitore ora. È la tappa del debitore, non del creditore. Ed è la tappa in cui una consulenza tecnica corretta vale l’intera procedura. Le mosse disponibili sono tre. La prima: portare il pagamento dei prelatizi entro la soglia temporale che li esclude dal voto nel concordato in continuità, cioè il pagamento integrale in denaro entro centottanta giorni dall’omologazione. La seconda: se la soglia non è raggiungibile, accettare che votino e costruire il classamento di conseguenza, calcolando in anticipo le maggioranze. La terza: negoziare, dove possibile, con i prelatizi più rilevanti, sapendo che una rinuncia parziale alla prelazione produce effetti ai soli fini del concordato.

Cosa può fare il creditore ora. Segnalare al commissario e al debitore, per iscritto, l’errore di qualificazione o di stima. Una segnalazione tempestiva in questa finestra può indurre il debitore a correggere spontaneamente il trattamento, evitando un contenzioso che a valle costerebbe a entrambi molto di più. Dopo il ventesimo giorno, questa possibilità evapora: resta solo la contestazione.

L’errore tipico di questa fase. Il debitore che scopre il problema al diciottesimo giorno. Non è un’ipotesi di scuola: accade ogni volta che si aspetta la relazione del commissario per fare i conti sulle maggioranze invece di farli quando si scrive il piano.

Quanto dura realmente. Venti giorni esatti, non prorogabili nella prassi. È la finestra più stretta e più decisiva dell’intera cronologia.


Quindici giorni prima del voto: l’elenco dei creditori legittimati e la verità sul diritto di voto

Siamo al giorno meno quindici. È la tappa in cui ogni creditore privilegiato scopre se voterà, e per quanto.

Cosa succede concretamente. Almeno quindici giorni prima della data stabilita per il voto, il commissario giudiziale comunica ai creditori, al debitore e a tutti gli interessati la propria relazione e le proposte definitive. Alla comunicazione è allegato l’elenco dei creditori legittimati al voto con l’indicazione dell’ammontare del credito ammesso, elenco che vale ai soli fini della votazione e non produce accertamento definitivo. È in quel documento che il creditore ipotecario legge, in una riga, se è considerato “interessato” o “non interessato”, e per quale importo il suo voto sarà computato.

La norma. Art. 107, comma 3, CCII, come modificato dal correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136). L’elenco costituisce la base dell’art. 108 CCII, secondo cui i creditori sono ammessi al voto sulla base di quell’elenco, salva decisione contraria del giudice delegato.

I termini che si attivano. Da qui parte la finestra più importante per il creditore privilegiato: quindici giorni per contestare. Contestare la propria esclusione dal voto, contestare l’importo per cui è ammesso, contestare la qualificazione del proprio credito. Ricordiamo che questi termini non si fermano tra il 1° e il 31 agosto: la fase di voto è espressamente sottratta alla sospensione feriale.

Cosa può fare il creditore ora — e questa è la tappa in cui contano le competenze tecniche. Le opzioni sono precise. Se il creditore è stato escluso dal voto perché il piano prevede il suo pagamento integrale, deve verificare se ricorrono davvero tutte le condizioni di legge. Nel concordato in continuità aziendale, l’esclusione richiede tre requisiti congiunti: il soddisfacimento in denaro, il soddisfacimento integrale e il pagamento entro centottanta giorni dall’omologazione, con l’ulteriore condizione che la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione dei beni funzionale al pagamento. Il Tribunale di Milano, con il provvedimento del 5 febbraio 2024, ha applicato con rigore questa lettura, qualificando come creditore “interessato” — e quindi votante — il titolare di privilegio soddisfatto con modalità diverse dal denaro oppure in un termine superiore a quello di legge. Se anche uno solo dei tre requisiti manca, il creditore vota.

Se invece il creditore è stato ammesso al voto solo per una parte del credito, deve verificare il criterio di calcolo. Qui si annida uno dei contrasti più vivi della materia: se il prelatizio parzialmente incapiente voti solo per la parte degradata al chirografo, oppure per l’intero credito. Il Tribunale di Treviso, con la decisione del 10 luglio 2023, ha ritenuto più aderente al dato letterale dell’art. 109, comma 5, CCII l’interpretazione che riconosce il diritto di voto al creditore privilegiato parzialmente capiente tanto per la parte privilegiata quanto per la parte residua degradata, da collocare in classe distinta. È una lettura che sposta pesi rilevanti negli equilibri di voto e che va verificata caso per caso davanti al tribunale competente.

In questa fase serve un difensore che conosca la giurisprudenza aggiornata e sappia impostare la contestazione in modo da reggere fino all’ultimo grado: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, condizione che consente di trattare insieme la qualificazione giuridica del privilegio e la quantificazione contabile del credito.

L’errore tipico di questa fase. Votare senza contestare. È l’errore più costoso dell’intera procedura. Il creditore che, inserito tra i chirografari, esprime comunque il voto senza eccepire nulla rischia che quel comportamento venga letto come rinuncia per fatti concludenti alla prelazione: è la situazione affrontata da Cass., Sez. I, 23 febbraio 2025, n. 4750. Va detto che la giurisprudenza di merito ha successivamente precisato che l’automatismo non è assoluto: il Tribunale di Ancona, Sez. II civ., 19 novembre 2025, ha chiarito che la rinuncia tacita al privilegio esige un comportamento concludente univoco, rivelatore di un’effettiva volontà abdicativa, e che la mancata impugnazione del decreto di omologazione non equivale ad acquiescenza alla degradazione del credito. Ma affidarsi a questa seconda linea significa giocarsi la posizione in un giudizio successivo, invece di risolverla in quindici giorni.

Quanto dura realmente. Quindici giorni, che nella pratica si riducono a dieci o dodici, perché la comunicazione arriva spesso a ridosso del termine e perché la contestazione va istruita con documenti. Chi non ha preparato il fascicolo nelle settimane precedenti non ce la fa.


Dai quindici ai cinque giorni prima: contestazioni, ammissioni provvisorie, relazione definitiva

Il contraddittorio si è aperto. Siamo nella fase più densa e più breve dell’intera timeline.

Cosa succede concretamente. Nei giorni compresi tra la comunicazione della relazione illustrativa e la votazione, i creditori possono presentare osservazioni e contestazioni; il debitore può replicare; il commissario rende noti a tutti gli interessati i rilievi pervenuti e le risposte fornite, informandone il giudice delegato. Se un credito è contestato, interviene il giudice delegato, che può ammetterlo provvisoriamente al voto in tutto o in parte. Esaurita la fase, il commissario deposita la relazione definitiva, che tiene conto di tutte le osservazioni, e la comunica ai creditori, al debitore e agli altri interessati almeno cinque giorni prima della data stabilita per il voto.

La norma. Art. 107 CCII per il contraddittorio e la relazione definitiva; art. 108 CCII per l’ammissione provvisoria dei crediti contestati, con la precisazione — decisiva — che la decisione del giudice non pregiudica le pronunzie definitive sulla sussistenza e sulla collocazione dei crediti. Il giudice delegato può quindi risolvere anche le contestazioni sulla natura privilegiata o chirografaria del credito, ma la sua decisione vale ai fini della votazione.

I termini che si attivano. Cinque giorni prima del voto l’elenco dei votanti si cristallizza. Il novero dei creditori ammessi, come definito dalla relazione illustrativa e modificato dai provvedimenti del giudice delegato, diventa la base immodificabile del conteggio. Dopo, si vota e basta.

Cosa può fare il creditore ora. Depositare la contestazione, se non l’ha già fatto, e chiedere l’ammissione provvisoria al voto per l’intero credito o per la parte controversa. La richiesta va motivata in diritto e documentata: non basta affermare di essere privilegiati, occorre dimostrare il titolo della prelazione e la capienza del bene. Contestualmente, il creditore ha interesse a mettere a verbale la propria posizione anche in vista della fase successiva: quel che si scrive ora è ciò che si potrà far valere in sede di opposizione all’omologazione.

Attenzione a una possibilità che i creditori spesso ignorano: la rinuncia alla prelazione. L’art. 109, comma 3, CCII consente al creditore munito di privilegio, pegno o ipoteca di rinunciare in tutto o in parte al diritto di prelazione, con l’effetto di essere equiparato ai chirografari per la parte non coperta dalla garanzia e di acquisire così il diritto di voto. La rinuncia produce effetto ai soli fini del concordato. È una mossa che ha senso quando il creditore privilegiato integralmente soddisfatto ma sostanzialmente insoddisfatto — perché il piano gli riserva tempi lunghi o forme di pagamento poco liquide — vuole entrare nella partita del voto per pesare sull’esito. È anche una mossa che va calcolata con precisione: si rinuncia a una garanzia in cambio di un diritto di voto, e il calcolo va fatto prima, non dopo.

L’errore tipico di questa fase. Contestare genericamente. Una contestazione che si limiti a dire “il mio credito è privilegiato e voglio votare per l’intero” senza indicare la norma che fonda la prelazione, senza allegare il titolo e senza confutare la stima del bene gravato viene disattesa. L’altro errore, meno visibile, è la contestazione tardiva: presentata due giorni prima del voto, quando il commissario ha già chiuso la relazione definitiva.

Quanto dura realmente. Dieci giorni. È il segmento più compresso della procedura ed è quello in cui si concentra il maggior numero di decisioni irreversibili.


Il giorno del voto: come e per quanto vota il creditore privilegiato

Siamo alla data che il giudice delegato ha fissato mesi prima. Tutto quello che è stato costruito o trascurato fin qui produce oggi il suo effetto.

Cosa succede concretamente. La votazione si svolge esclusivamente in forma telematica, nelle date, negli orari e secondo l’ordine fissati dal giudice delegato. Il voto è espresso mediante posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale, ovvero utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione dal Ministero della Giustizia. Non c’è adunanza, non c’è discussione orale, non c’è la possibilità di intervenire su quanto dicono gli altri creditori. C’è una dichiarazione di voto, che deve corrispondere alla proposta definitiva ed essere trasmessa nel termine.

La norma. Art. 107 CCII per le modalità; art. 109 CCII per il peso del voto e per le maggioranze. Ed è qui che va letta con attenzione la struttura dell’art. 109, perché è diversa a seconda del tipo di concordato.

Nel concordato liquidatorio (art. 109, commi 1, 3 e 4): il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se un unico creditore è titolare di crediti superiori a tale maggioranza, occorre anche la maggioranza per teste dei voti espressi; in presenza di classi, serve inoltre la maggioranza dei crediti ammessi al voto nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca — ancorché la garanzia sia contestata — dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento non hanno diritto al voto, salvo che rinuncino in tutto o in parte alla prelazione. I creditori prelatizi di cui la proposta prevede la soddisfazione non integrale sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

Nel concordato in continuità aziendale (art. 109, comma 5): il concordato è approvato se tutte le classi votano a favore; in ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i titolari di almeno la metà del totale dei crediti della classe. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall’omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Per i crediti assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 1, del codice civile — le retribuzioni dei lavoratori subordinati — il termine è di trenta giorni. Se queste condizioni non ricorrono, i prelatizi votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.

I termini che si attivano. Il termine finale per la trasmissione del voto, fissato dal tribunale, è anche il termine ultimo per modificare un voto già espresso. Dopo quell’ora e quel giorno, il voto è quello che è. Anche qui: nessuna sospensione feriale.

Quando le proposte sono più di una. Il quadro si complica, e il calendario con esso, se accanto alla proposta del debitore sono state depositate proposte concorrenti da parte dei creditori. L’art. 109, comma 2, CCII stabilisce che si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità prevale quella del debitore e, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Se nessuna delle proposte concorrenti raggiunge le maggioranze, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine previsto dall’art. 110, comma 2, CCII, rimette al voto la sola proposta che ha ottenuto la maggioranza relativa, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale, nei venti giorni successivi, i creditori possono far pervenire il proprio voto via PEC. Per il creditore privilegiato che sia stato ammesso al voto, questo significa che la tappa deliberativa può ripetersi una seconda volta, con un calendario nuovo e termini che ripartono da capo.

A questo si aggiunge il comma 5-bis, introdotto dal correttivo-ter: quando sono approvate più proposte fondate su piani differenti, è sottoposta a omologazione quella che prevede la continuità aziendale; se le proposte approvate in continuità sono più di una, è sottoposta a omologazione quella che ha ottenuto la maggioranza più elevata dei crediti chirografari ammessi al voto. È un criterio che sposta il baricentro sul voto chirografario e che il prelatizio degradato deve tenere presente: la parte incapiente del suo credito, collocata in classe distinta, entra proprio in quel computo.

Chi non vota e chi non può votare. L’art. 109, comma 6, CCII esclude dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, il convivente di fatto o la parte dell’unione civile del debitore, i parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la debitrice, le controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi i creditori in conflitto d’interessi. Il comma 7 aggiunge che il creditore proponente e le società a lui collegate possono votare solo se la proposta ne prevede l’inserimento in apposita classe. Sono esclusioni che riguardano anche i privilegiati: essere titolari di un’ipoteca non neutralizza il conflitto d’interessi.

L’errore tipico di questa fase. Votare “con riserva” o accompagnare il voto con precisazioni ambigue sulla natura del credito. Il voto è un atto secco. Se la questione sulla qualificazione era da sollevare, andava sollevata prima. Un secondo errore, tutto pratico, è l’invio da un indirizzo PEC diverso da quello comunicato o fuori dalla finestra oraria fissata dal giudice delegato: il voto non computato equivale, nel concordato liquidatorio, a un voto che non c’è.

Quanto dura realmente. La finestra di votazione è di norma di pochi giorni. Ma i voti possono legittimamente pervenire anche prima del termine iniziale, purché corrispondano alla proposta definitiva: la giurisprudenza formatasi sotto la legge fallimentare ha ritenuto sostanzialmente valido il voto trasmesso via PEC anteriormente al deposito della relazione, rimettendo al giudice del merito il controllo sulla tempestività.


Le settantadue ore successive: il conteggio delle maggioranze

Il voto è chiuso. Ora conta l’aritmetica.

Cosa succede concretamente. Chiuse le operazioni, il commissario giudiziale redige la relazione sui voti, indicando nominativamente i votanti favorevoli, i contrari e coloro che non hanno votato, con l’ammontare dei rispettivi crediti. Gli eventuali provvedimenti del giudice delegato — ad esempio sull’ammissione provvisoria di crediti contestati — sono comunicati ai creditori, al debitore e al commissario entro due giorni dalla votazione; entro sette giorni dalla votazione il commissario deposita la relazione definitiva e la comunica al debitore, ai creditori e agli eventuali terzi proponenti.

La norma. Art. 110 CCII per la relazione sui voti e le adesioni; art. 111 CCII per l’ipotesi di mancata approvazione.

I termini che si attivano. Sette giorni dal deposito della comunicazione successiva alla chiusura del voto: è il termine, introdotto dal correttivo-ter, entro cui il debitore può chiedere l’omologazione o prestare il consenso all’omologazione nei casi di dissenso previsti dall’art. 112, comma 2, CCII. Prima della novella, la mancata approvazione conduceva a una comunicazione “immediata” del giudice delegato al tribunale, con il rischio di uno scivolamento automatico verso la liquidazione giudiziale. Oggi il debitore ha una settimana per giocare l’ultima carta.

Cosa può fare il creditore ora. Verificare il conteggio. Ed è una verifica tutt’altro che formale, perché il modo in cui è stato computato il credito privilegiato incide direttamente sull’esito. Se un prelatizio parzialmente incapiente è stato ammesso solo per la quota degradata mentre avrebbe dovuto votare per l’intero, oppure se è stato escluso pur non ricorrendo tutte le condizioni dell’art. 109, comma 5, CCII, il risultato della votazione può essere ribaltato. Questi rilievi confluiranno nell’opposizione all’omologazione.

Cosa è precluso ora. Cambiare voto. Rinunciare alla prelazione per entrare nel computo. Contestare la stima del bene gravato ai fini del voto. Tutte operazioni le cui finestre si sono chiuse nelle settimane precedenti.

L’errore tipico di questa fase. Considerare la partita persa quando le maggioranze risultano raggiunte. Non lo è: l’opposizione all’omologazione è una fase autonoma, con parametri propri, in cui il singolo creditore dissenziente può eccepire il difetto di convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale. E l’errore speculare, dal lato del debitore, è considerare la partita vinta: la verifica del tribunale in sede di omologa non è un passaggio notarile.

Quanto dura realmente. Una settimana per gli adempimenti formali; qualche settimana in più prima che il tribunale fissi l’udienza di omologazione.


Dal voto all’udienza di omologazione: opposizioni, cram down, ristrutturazione trasversale

A questo punto la procedura entra nella sua fase contenziosa. Il voto ha detto quello che aveva da dire; ora parla il tribunale.

Cosa succede concretamente. Il tribunale fissa l’udienza per l’omologazione. I creditori dissenzienti o assenti possono presentare opposizione; su ogni opposizione il commissario giudiziale deposita un proprio parere. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’esito della votazione, l’ammissibilità della proposta, la fattibilità del piano e — se sollevata con l’opposizione — la convenienza.

La norma. Art. 112 CCII. Il comma 1 elenca le verifiche; il comma 2 disciplina la cosiddetta ristrutturazione trasversale nel concordato in continuità; il comma 3 stabilisce che, se un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza, il tribunale omologa quando il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore al valore di liquidazione come definito dall’art. 87, comma 1, lett. c), CCII.

I termini che si attivano. Le opposizioni all’omologazione vanno presentate entro dieci giorni prima dell’udienza. È un termine breve e va calcolato a ritroso dalla data d’udienza: chi riceve la comunicazione con quindici giorni di anticipo ha, di fatto, quattro o cinque giorni per redigere e depositare l’atto.

Cosa può fare il creditore privilegiato ora. Tre linee, non alternative. La prima: eccepire l’errata formazione delle maggioranze, deducendo che il proprio voto è stato pesato male o che è stato illegittimamente escluso. La seconda: eccepire il difetto di convenienza, dimostrando che nella liquidazione giudiziale otterrebbe di più di quanto il piano gli offre — argomento particolarmente forte per il privilegiato ipotecario su un bene di valore certo. La terza: eccepire la violazione delle regole distributive, cioè che il valore di liquidazione non è stato distribuito rispettando l’ordine delle cause legittime di prelazione.

La ristrutturazione trasversale e il peso delle classi di prelatizi. Nel concordato in continuità, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale può comunque omologare su richiesta del debitore quando ricorrono congiuntamente le condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII, tra cui — alla lettera d) — che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi, che la proposta sia approvata da almeno una classe di creditori ai quali è offerto un importo non integrale del credito e che sarebbero soddisfatti, in tutto o in parte, applicando l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

La Cassazione è intervenuta su questa disposizione con la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026 (Pres. Ferro, Rel. Dongiacomo), chiarendo — con riferimento al testo anteriore alla modifica del D.Lgs. 136/2024 — che l’espressione “in mancanza” va riferita all’assenza della maggioranza delle classi consenzienti, e non alla mancata adesione di una classe di privilegiati nell’ambito di una maggioranza comunque necessaria: l’omologazione forzosa è quindi possibile anche con l’adesione di una sola classe qualificata. La lettura è stata poi recepita dalle modifiche apportate all’art. 112 dal correttivo-ter. Per il creditore privilegiato la conseguenza è netta: il potere di blocco della propria classe è molto più debole di quanto si creda.

Il caso del creditore pubblico. Quando il privilegiato è l’Erario o un ente previdenziale, entra in gioco l’art. 88 CCII sul trattamento dei crediti tributari e contributivi, che consente al tribunale di superare la mancata adesione dell’amministrazione se la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. La Cassazione ha affermato che la norma consente l’omologazione anche in presenza di un voto espressamente negativo, e non solo in caso di silenzio (Cass., Sez. I, 28 ottobre 2024, n. 27782), e ha successivamente precisato che ciò che rileva è la convenienza economica della proposta, non la meritevolezza del debitore (Cass., ord. 22 aprile 2026, n. 10723). Resta però il problema del diritto intertemporale: con l’ordinanza n. 19790/2026 la Corte ha stabilito che l’art. 88, comma 2-bis, CCII nella formulazione anteriore alla riscrittura operata dal correttivo-ter non consentiva il cram down fiscale nel concordato in continuità, essendo il meccanismo previsto ai soli fini delle percentuali di cui all’art. 109, comma 1, CCII.

L’errore tipico di questa fase. Presentare un’opposizione fondata sulla sola insoddisfazione. Il tribunale non valuta se il creditore è contento: valuta se riceve meno di quanto riceverebbe nella liquidazione giudiziale. Un’opposizione che non contenga un confronto numerico documentato tra scenario concordatario e scenario liquidatorio è un’opposizione che nasce già respinta.

Quanto dura realmente. Dal deposito delle relazioni post-voto all’udienza passano di norma uno o due mesi; dalla discussione alla decisione, altre settimane. In presenza di opposizioni istruite, la fase può estendersi a diversi mesi.


Dopo l’omologazione: i centottanta giorni (e i trenta) che dicono se il privilegiato aveva ragione

Il concordato è omologato. Per molti creditori la storia finisce qui. Per il privilegiato, comincia il conto alla rovescia più importante.

Cosa succede concretamente. L’omologazione rende vincolante la proposta per tutti i creditori anteriori. Inizia l’esecuzione del piano, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. E inizia a decorrere il termine che, nel concordato in continuità, ha giustificato l’esclusione dei prelatizi dal voto: centottanta giorni dall’omologazione per il pagamento integrale in denaro, ridotti a trenta giorni per i crediti assistiti dal privilegio dell’art. 2751 bis, n. 1, c.c. Fino alla liquidazione dei beni funzionale a quel pagamento, la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio deve restare ferma.

La norma. Art. 109, comma 5, CCII per i termini; le norme sull’esecuzione e sulla risoluzione del concordato per le conseguenze dell’inadempimento.

I termini che si attivano. Il centottantesimo giorno è una data da segnare. Se il pagamento non arriva, o arriva in forma diversa dal denaro, la premessa su cui si è fondata l’esclusione dal voto viene meno a posteriori. Non è una circostanza priva di effetti: incide sull’esecuzione, può fondare l’istanza di risoluzione e conferma, in sede di eventuale contenzioso, che il creditore era “interessato” e andava fatto votare.

Cosa può fare il creditore ora. Verificare i pagamenti e la loro forma. Attivarsi se il termine scade a vuoto. E — punto che molti trascurano — ricordare che il decreto di omologazione non ha risolto nulla in via definitiva sul rango del suo credito. La Cassazione ha affermato che l’accertamento dei crediti in sede concordataria è volto unicamente a consentire il calcolo delle maggioranze e non produce giudicato (Cass., Sez. III, 11 ottobre 2024, n. 26560). Sulla stessa linea, il Tribunale di Ancona, con la pronuncia del 19 novembre 2025, ha ribadito che il decreto di omologa costituisce un vincolo definitivo quanto alla falcidia dei crediti indicati, ma non forma giudicato sostanziale sull’esistenza, sull’entità e sul rango — privilegiato o chirografario — dei crediti.

Cosa è precluso ora. Rimettere in discussione la falcidia. Contestare l’esito del voto se non si è proposta opposizione. Chiedere di essere riammessi al voto. La cronologia, arrivata qui, ha esaurito le sue finestre.

L’errore tipico di questa fase. Considerare l’omologazione come una sentenza che ha accertato tutto. Non lo è. Ma anche l’errore opposto: confidare che, poiché non si è formato giudicato sul rango, si possa recuperare in un giudizio ordinario ciò che si è perso nel concordato. Il credito resta falcidiato secondo il piano omologato: quello che si può ancora discutere è il rango, non l’entità della falcidia già subita.

Quanto dura realmente. L’esecuzione di un piano concordatario in continuità si sviluppa su tre, cinque, talvolta sette anni. I centottanta giorni sono soltanto la prima scadenza, ma sono quella che qualifica retroattivamente tutta la fase deliberativa.


La stessa procedura, due calendari: cosa cambia giorno per giorno

Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati ipotetici, non casi reali. Servono a rendere visibile una cosa sola: che le stesse norme, applicate alla stessa proposta, producono esiti opposti a seconda di quando il creditore si muove. Le date sono coerenti con i termini di legge illustrati sopra.

Ipotesi comune di partenza. Alfa S.r.l. deposita domanda di concordato preventivo in continuità aziendale. Passivo complessivo 4.283.000 €. Tra i creditori figura la Banca Beta, titolare di credito ipotecario di 687.400 € garantito da ipoteca di primo grado su un capannone. Il commissario stima il capannone in 512.000 €. Il piano prevede il pagamento della Banca Beta per 512.000 € in denaro, ma entro trentasei mesi dall’omologazione, e la degradazione al chirografo dei residui 175.400 €, con soddisfazione al 14%. Il decreto di apertura fissa l’inizio delle votazioni al 9 marzo.

Calendario A — il creditore che presidia le finestre

  • 23 gennaio (giorno −45). Deposito della relazione del commissario. Banca Beta la scarica il giorno stesso e fa esaminare la stima del capannone da un proprio tecnico.
  • 6 febbraio. La controperizia stima l’immobile in 604.000 €. Banca Beta trasmette al commissario e al debitore una nota tecnica documentata: la quota degradata scenderebbe da 175.400 € a 83.400 €.
  • 17 febbraio (giorno −20). Ultimo giorno utile per le modifiche. Alfa, davanti a una contestazione documentata, ritocca il piano: valore del bene rideterminato in 570.000 €, quota degradata 117.400 €.
  • 22 febbraio (giorno −15). Elenco dei creditori legittimati al voto. Banca Beta risulta ammessa al voto perché il pagamento è previsto a trentasei mesi, ben oltre i centottanta giorni: non ricorrono le condizioni di esclusione dell’art. 109, comma 5, CCII.
  • 26 febbraio. Banca Beta contesta il criterio di computo: chiede di essere ammessa al voto per l’intero credito di 687.400 €, e non per i soli 117.400 € degradati, richiamando l’orientamento del Tribunale di Treviso del 10 luglio 2023.
  • 4 marzo (giorno −5). Relazione definitiva. Il giudice delegato ammette provvisoriamente Banca Beta al voto per l’intero credito, riservando ogni definitiva pronuncia.
  • 9-11 marzo. Banca Beta vota contro. Con 687.400 € computati nella propria classe, la classe risulta dissenziente.
  • 18 marzo. Alfa chiede l’omologazione ai sensi dell’art. 112, comma 2, CCII.
  • Udienza del 6 maggio. Banca Beta deposita opposizione il 24 aprile — dieci giorni prima — documentando che nella liquidazione giudiziale ricaverebbe dal capannone 570.000 € in circa venti mesi, contro 512.000 € in trentasei mesi.

Esito: il tribunale è chiamato a decidere nel merito su una posizione tecnicamente costruita, con una stima alternativa acquisita agli atti e un confronto numerico documentato.

Calendario B — lo stesso creditore che lascia correre

  • 23 gennaio. La relazione arriva via PEC e resta non letta nella casella dell’ufficio legale.
  • 17 febbraio. Il termine per le modifiche scade senza che nessuno abbia segnalato nulla. La stima resta 512.000 €.
  • 22 febbraio. L’elenco dei votanti indica Banca Beta ammessa per 175.400 €. Nessuno verifica il criterio.
  • 8 marzo. Un funzionario si accorge del voto imminente. Non c’è più tempo per contestare: la relazione definitiva è stata comunicata il 4 marzo.
  • 10 marzo. Banca Beta vota contro per 175.400 €. Il peso è insufficiente a rendere dissenziente la classe.
  • 6 maggio. L’opposizione, depositata il 2 maggio, è tardiva rispetto al termine dei dieci giorni.

Esito: stesso credito, stesso piano, stesso tribunale. Ma 512.000 € su 687.400 €, incassati in trentasei mesi, e nessuna verifica giudiziale sulla stima. La differenza tra i due calendari non sta nel diritto sostanziale: sta in quattro date.

Ipotesi di controllo: il creditore da lavoro subordinato

Terza simulazione, più breve. Gamma S.p.A. propone un concordato in continuità che prevede il pagamento integrale in denaro delle retribuzioni arretrate di undici dipendenti, per complessivi 148.600 €, entro novanta giorni dall’omologazione. Il piano qualifica quei creditori come non votanti. È un errore: per i crediti assistiti dal privilegio dell’art. 2751 bis, n. 1, c.c. il termine dell’art. 109, comma 5, CCII non è di centottanta giorni ma di trenta. A novanta giorni, quei creditori votano, vanno classati e pesano sull’approvazione. Se il debitore se ne accorge il giorno −22, corregge il piano e li riporta a trenta giorni. Se se ne accorge il giorno −14, la proposta non è più modificabile e si vota con una platea diversa da quella progettata.


I binari paralleli: come si allunga o si accorcia la timeline quando il privilegiato reagisce

La cronologia descritta finora è quella del percorso lineare. Ma il creditore privilegiato può innestare deviazioni che modificano il calendario. Vale la pena percorrerle una per una, perché ciascuna sposta la procedura su un binario diverso.

Primo binario: la contestazione della qualificazione. Il creditore inserito tra i chirografari contesta e chiede di essere riconosciuto privilegiato. Il giudice delegato decide ai fini del voto ai sensi dell’art. 108 CCII, e la decisione non pregiudica le pronunzie definitive. Effetto sul calendario: nessun allungamento della fase deliberativa, che resta ancorata alla data fissata; ma apertura di un fronte che sopravvive all’omologazione. La giurisprudenza di merito ha ritenuto che la partecipazione al voto del privilegiato inserito tra i chirografari, senza rinuncia espressa, non invalidi di per sé l’esito della votazione (Trib. Reggio Emilia, Sez. fallimentare, 12 aprile 2023). Il che significa: la procedura non si ferma, ma il creditore non perde tutto.

Secondo binario: la rinuncia alla prelazione. Il creditore integralmente soddisfatto ma insoddisfatto dei tempi rinuncia in tutto o in parte al privilegio ai sensi dell’art. 109, comma 3, CCII e acquisisce il diritto di voto per la parte non coperta dalla garanzia. Effetto sul calendario: immediato, entro la fase deliberativa. Effetto sostanziale: la rinuncia ha efficacia ai soli fini del concordato. È il binario più rapido e anche il più rischioso, perché scambia una garanzia certa con un peso di voto che potrebbe non essere decisivo.

Terzo binario: la contestazione della stima. Il creditore ipotecario contesta il valore attribuito al bene gravato. Effetto sul calendario: se la contestazione arriva entro il giorno −20, può indurre la modifica del piano e riscrivere la platea dei votanti; se arriva dopo, produce effetti solo sul provvedimento di ammissione provvisoria al voto e, più avanti, sull’opposizione all’omologazione.

Quarto binario: la dilazione come falcidia occulta. È il tema di maggiore spessore tecnico. Un piano che preveda il pagamento integrale del privilegiato, ma dilazionato oltre i tempi tecnici della procedura, va trattato come soddisfazione non integrale, perché il ritardo si traduce in una perdita economica. La Cassazione ha consolidato questo principio in una linea che parte da lontano (Cass., Sez. I, 9 maggio 2014, n. 10112; Cass., Sez. I, 2 settembre 2015, n. 17461; Cass., Sez. I, 31 ottobre 2016, n. 22045) e che è stata poi trasposta nelle procedure minori. Effetto sul calendario: se il creditore solleva la questione entro la fase di voto, ottiene di essere ammesso a votare per la perdita da ritardo; se la solleva dopo, la solleva in sede di opposizione. Il D.Lgs. 136/2024, con la riscrittura dell’art. 109, comma 5, CCII, ha reso il criterio molto più oggettivo nel concordato in continuità: la soglia non è più affidata a una valutazione caso per caso, ma a un termine secco di centottanta giorni.

Quinto binario: l’opposizione all’omologazione. Il creditore dissenziente o assente si oppone entro dieci giorni prima dell’udienza. Effetto sul calendario: allunga la fase di omologazione, spesso di mesi, perché il tribunale deve istruire l’eccezione di convenienza e acquisire il parere del commissario su ogni opposizione. È l’unico binario che ha un impatto temporale davvero significativo sulla durata complessiva della procedura.

Sesto binario: il conflitto sul classamento dei degradati. Quando il piano riserva alle classi di privilegiati degradati un trattamento migliore rispetto ai chirografari originari, si apre una questione che ha diviso i giudici di merito. La Corte d’Appello di Milano, con la pronuncia del 24 marzo 2025 (Pres. Mantovani, Est. Brena), ha ritenuto che la proposta che preveda un miglior trattamento delle classi composte da titolari di privilegio generale incapiente, degradati al chirografo, rispetto alla classe dissenziente di chirografari originari, non violi la regola dell’art. 112, comma 2, lett. b), CCII. In senso opposto, il Tribunale di Brescia, Sez. IV civ., con la sentenza n. 511 del 30 dicembre 2025, ha rigettato l’omologazione di un concordato in continuità indiretta ritenendo che tutte le classi votanti — comprese quelle dei privilegiati degradati per incapienza — vadano qualificate come appartenenti al medesimo grado chirografario, a prescindere dall’origine del credito. Effetto sul calendario: incertezza sull’esito dell’omologa, e necessità di costruire il piano tenendo conto dell’orientamento del tribunale territorialmente competente.

Settimo binario: il creditore pubblico che non aderisce. Quando il prelatizio è l’Agenzia delle Entrate o un ente previdenziale, il mancato voto favorevole non chiude la procedura. Interviene il meccanismo dell’art. 88 CCII, che consente l’omologazione quando la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Effetto sul calendario: allunga la fase di omologazione, perché impone una verifica comparativa puntuale; ma non consente al creditore pubblico di esercitare un potere di veto.


Le cinque finestre critiche del creditore privilegiato

Riducendo l’intera cronologia all’essenziale, sono cinque i momenti in cui agire o non agire cambia l’esito. Sono numerati in ordine temporale.

  1. Il giorno −45, quando arriva la relazione del commissario. È l’unica finestra ampia. Qui si legge la stima del bene gravato e si decide se contestarla. Chi salta questa finestra arriva a tutte le successive senza munizioni tecniche, perché una controperizia non si improvvisa in dieci giorni.
  2. Il giorno −20, ultimo termine per la modifica della proposta. È la finestra del debitore, ma è anche l’ultima occasione per il creditore di ottenere una correzione spontanea senza contenzioso. Una nota tecnica documentata inviata al giorno −25 può valere più di un’opposizione al giorno +60.
  3. Il giorno −15, quando viene comunicato l’elenco dei creditori legittimati al voto. È la finestra decisiva. Qui il creditore scopre se vota e per quanto, e ha quindici giorni — non sospesi tra il 1° e il 31 agosto — per contestare esclusione, importo e qualificazione. Chi vota senza contestare rischia che il proprio comportamento venga letto come abdicativo.
  4. Il termine finale per la trasmissione del voto. È la finestra più secca. Dopo quell’ora il voto non è più modificabile, la rinuncia alla prelazione non è più utilmente esercitabile ai fini del computo, e la platea dei votanti è definitivamente cristallizzata.
  5. I dieci giorni antecedenti l’udienza di omologazione. È l’ultima finestra in assoluto. L’opposizione va depositata entro quel termine e deve contenere il confronto numerico tra scenario concordatario e liquidazione giudiziale, perché è su quel confronto — non sull’insoddisfazione — che il tribunale decide ai sensi dell’art. 112, comma 3, CCII.

Le domande sul tempo

Sono passati venti giorni dalla comunicazione dell’elenco dei votanti e non ho contestato la mia esclusione dal voto. Posso ancora fare qualcosa? Non nella fase deliberativa: quella finestra è chiusa e il voto si è svolto sulla base dell’elenco cristallizzato. Resta però la fase di omologazione. Se l’esclusione era illegittima — perché, ad esempio, il piano non prevedeva il pagamento in denaro entro centottanta giorni — l’errata formazione delle maggioranze può essere dedotta con l’opposizione, da depositare entro dieci giorni prima dell’udienza. È una strada più stretta e più incerta di quella che si è persa, ma esiste.

Quanto dura in tutto la procedura, dal deposito della domanda all’omologazione? Non esiste un termine di legge complessivo. Nella pratica dei tribunali italiani, un concordato preventivo che arrivi all’omologazione senza opposizioni impiega mediamente dai dodici ai diciotto mesi dal deposito della domanda. Con opposizioni istruite, si superano frequentemente i due anni. La sola fase deliberativa — dal decreto di apertura alla chiusura del voto — occupa di norma dai tre ai sei mesi.

Il piano prevede che io venga pagato per intero, ma in cinque anni. Voto o non voto? Nel concordato in continuità aziendale la risposta è nella lettera dell’art. 109, comma 5, CCII: non si vota solo se il pagamento è integrale, in denaro ed entro centottanta giorni dall’omologazione, con la garanzia reale che resta ferma fino alla liquidazione funzionale al pagamento. Cinque anni sono ben oltre la soglia: si vota. E per la parte incapiente si viene inseriti in una classe distinta. Nel concordato liquidatorio la questione si pone in termini diversi, perché il criterio è quello dell’integralità del pagamento, ma la dilazione oltre i tempi tecnici della procedura è stata equiparata dalla Cassazione a una soddisfazione non integrale, con conseguente diritto di voto per la perdita conseguente al ritardo.

Se il termine per contestare scade in agosto, ho un mese in più? No. È uno degli equivoci più diffusi. La sospensione feriale dei termini processuali copre il periodo dal 1° al 31 agosto, ma l’art. 107, comma 9, CCII esclude espressamente dalla sospensione i termini previsti dai commi 3, 4 e 6 dello stesso articolo, cioè proprio i termini della fase di voto. Chi riceve l’elenco dei votanti il 5 agosto ha quindici giorni che decorrono normalmente.

Il tribunale ha omologato nonostante la mia classe abbia votato contro. È regolare? Nel concordato in continuità aziendale sì, se ricorrono le condizioni dell’art. 112, comma 2, CCII. La Cassazione, con la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026, ha chiarito che l’omologazione forzosa può intervenire anche in assenza dell’approvazione da parte della maggioranza delle classi, quando abbia votato a favore almeno una classe qualificata nei termini indicati dalla lettera d). Il dissenso della singola classe di prelatizi, da solo, non blocca la procedura.

Dopo l’omologazione posso ancora far accertare che il mio credito era privilegiato? Sul rango, sì. L’accertamento dei crediti in sede concordataria è funzionale al solo calcolo delle maggioranze e non produce giudicato sull’esistenza, sull’entità e sul rango. Ma occorre distinguere: la falcidia prevista dal piano omologato resta vincolante. E se il comportamento tenuto in sede di votazione è stato interpretato come rinuncia per fatti concludenti al privilegio, la strada si complica notevolmente.


Le pronunce che scandiscono la procedura

I riferimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Per ciascuno: gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui rileva su questo tema specifico.

Fase della qualificazione dei crediti e formazione dell’elenco dei votanti

  1. Cass., Sez. I, 23 febbraio 2025, n. 4750 (Pres. Abete, Rel. Pazzi). Il creditore che si ritenga privilegiato e venga collocato tra i chirografari deve contestare quella collocazione e astenersi dal voto; se partecipa alla votazione senza sollevare alcuna eccezione sulla natura del proprio credito, non può promuovere dopo l’omologazione un giudizio per l’accertamento della prelazione, potendo quel contegno essere valutato come rinuncia per fatti concludenti. Rilevanza: è la pronuncia che rende la finestra del giorno −15 la più critica dell’intera timeline.
  2. Trib. Ancona, Sez. II civ., 19 novembre 2025 (Giud. Mantovani). L’aver votato non comporta automaticamente rinuncia tacita al privilegio: la rinuncia, se non espressa, richiede un comportamento concludente univoco, rivelatore di un’effettiva volontà abdicativa; inoltre la mancata impugnazione del decreto di omologazione non integra acquiescenza alla degradazione del credito a chirografo. Rilevanza: attenua l’automatismo e offre una linea difensiva a chi ha votato senza contestare, pur senza restituire la finestra perduta.
  3. Trib. Reggio Emilia, Sez. fallimentare, 12 aprile 2023. La partecipazione al voto del creditore privilegiato inserito tra i chirografari, che non abbia contestato la collocazione né rinunciato espressamente al privilegio, non determina di per sé l’invalidità dell’esito della votazione. Rilevanza: chiarisce che l’irregolarità individuale non travolge il procedimento deliberativo nel suo complesso.

Fase della determinazione del diritto di voto e del suo peso

  1. Trib. Milano, 5 febbraio 2024. Ai fini dell’esclusione dal voto ai sensi dell’art. 109, comma 5, CCII, la qualificazione del privilegiato come parte non interessata esige tre condizioni congiunte: soddisfacimento in denaro, soddisfacimento integrale e pagamento entro centottanta giorni dall’omologazione. Nel caso deciso, un credito erariale privilegiato non pagato integralmente entro quel termine è stato ammesso al voto. Rilevanza: è il criterio operativo che il creditore deve applicare quando legge l’elenco dei votanti.
  2. Trib. Treviso, 10 luglio 2023. Aderendo al dato letterale dell’art. 109, comma 5, CCII, va riconosciuto il diritto di voto al creditore privilegiato parzialmente capiente non solo per la quota degradata al chirografo, ma per l’intero credito, con inserimento in classe distinta; il voto va commisurato all’intero credito e non alla sola perdita economica da ritardo. Rilevanza: è l’orientamento che, se accolto, moltiplica il peso del voto del prelatizio e ridisegna le maggioranze.
  3. Cass., Sez. I, 2 settembre 2015, n. 17461. Il pagamento dilazionato dei creditori privilegiati va equiparato alla soddisfazione non integrale, e la perdita economica derivante dal ritardo va determinata secondo criteri che il giudice del merito ricava dalla relazione giurata del professionista. Rilevanza: fonda la regola per cui il tempo, e non solo la percentuale, incide sul diritto di voto.
  4. Cass., Sez. I, 31 ottobre 2016, n. 22045. Il pagamento dilazionato del privilegiato, ancorché accompagnato dalla corresponsione degli interessi, comporta un sacrificio della sua posizione e va equiparato a una soddisfazione non integrale, con conseguente ammissione al voto per la parte residua di credito. Rilevanza: chiarisce che gli interessi non neutralizzano il pregiudizio da ritardo ai fini del voto.
  5. Cass., Sez. I, 9 maggio 2014, n. 10112. La proposta di soddisfazione non integrale e quella integrale ma dilazionata determinano entrambe una falcidia del credito, diretta nel primo caso, indiretta e mediata nel secondo. Rilevanza: è il precedente che apre la linea poi consolidata dalle pronunce del 2015 e del 2016.
  6. Cass., Sez. I, 6 novembre 2013, n. 24970. Nel concordato preventivo, a differenza che nel fallimento, la mancanza nel patrimonio del debitore del bene gravato non impedisce l’esercizio del privilegio: il credito va soddisfatto integralmente e, correlativamente, il creditore non è ammesso al voto per quella parte. Rilevanza: ricorda che il privilegio è qualità del credito determinata dalla legge in base alla causa, e non dipende dalla presenza materiale del bene.

Fase del conteggio delle maggioranze e dell’omologazione

  1. Cass., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663 (Pres. Ferro, Rel. Dongiacomo). Nel concordato in continuità, l’omologazione forzosa ai sensi dell’art. 112, comma 2, CCII — nel testo anteriore alla modifica del D.Lgs. 136/2024 — presuppone l’adesione di una sola classe di creditori votanti, perché l’espressione “in mancanza” della lettera d) va riferita all’assenza della maggioranza delle classi consenzienti e non alla mancata adesione di una classe di privilegiati; l’interpretazione è stata poi recepita dal correttivo-ter ed è coerente con la Direttiva UE 2019/1023. Rilevanza: ridimensiona drasticamente il potere di blocco della classe dei prelatizi dissenzienti.
  2. Corte d’Appello di Milano, 24 marzo 2025 (Pres. Mantovani, Est. Brena). Non viola l’art. 112, comma 2, lett. b), CCII la proposta che riservi alle classi di creditori con privilegio generale incapiente, degradati al chirografo, un trattamento migliore rispetto alla classe dissenziente di chirografari originari; viola invece la regola il trattamento deteriore riservato a una classe dissenziente rispetto ad altra di pari rango. Rilevanza: legittima la differenziazione tra degradati e chirografari originari nella costruzione delle classi.
  3. Trib. Brescia, Sez. IV civ., sentenza n. 511 del 30 dicembre 2025. In senso contrario, tutte le classi votanti — comprese quelle formate da crediti originariamente privilegiati e poi degradati per incapienza — vanno qualificate come appartenenti al medesimo grado chirografario, a prescindere dall’origine del credito, con conseguente rigetto dell’omologazione della proposta che le differenzi. Rilevanza: segnala un contrasto tuttora aperto, che impone di verificare l’orientamento del tribunale competente prima di costruire il classamento.
  4. Cass., Sez. III, 11 ottobre 2024, n. 26560 (Pres. Scarano, Rel. Pellecchia). L’accertamento dei crediti compiuto nella procedura di concordato è volto unicamente a consentire il calcolo delle maggioranze e non determina la formazione di un giudicato sull’esistenza, sull’entità e sul rango dei crediti. Rilevanza: definisce l’esatta portata — e i limiti — di quanto è stato deciso durante la fase di voto.
  5. Trib. Napoli, Sez. VII civ., 21 febbraio 2024. Nel concordato in continuità la suddivisione dei creditori in classi è necessaria e la presenza di classi dissenzienti apre la strada all’omologazione trasversale al ricorrere dei presupposti di legge. Rilevanza: collega il classamento obbligatorio al meccanismo che consente di superare il dissenso.
  6. Trib. Treviso, Sez. II civ., 10 gennaio 2024. Il credito del Fondo di garanzia per le PMI sorge fin dal momento del rilascio della garanzia e va inserito con riserva in apposita classe. Rilevanza: riguarda una categoria di creditori che nella prassi genera frequenti contestazioni sull’ammissione al voto.
  7. Trib. Avellino, Sez. I civ. — Ufficio procedure concorsuali, 12 novembre 2024 (Pres. Rel. Guglielmo). La procedura distingue, quanto alle preclusioni, la posizione dei creditori privilegiati ammessi al voto da quella dei soci postergati, e il giudizio di omologa comporta verifiche proprie di quella fase. Rilevanza: precisa che non tutte le posizioni escluse dal voto sono equivalenti né soggette alle stesse decadenze.

Fase del creditore pubblico privilegiato

  1. Cass., Sez. I, 28 ottobre 2024, n. 27782. La disciplina dell’omologazione in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria opera non solo in caso di silenzio, ma anche a fronte di un voto espressamente contrario, quando la proposta assicuri al creditore pubblico un trattamento più conveniente rispetto alla liquidazione. Rilevanza: è la pronuncia che toglie all’Erario privilegiato il potere di veto sul concordato.
  2. Cass., ord. 22 aprile 2026, n. 10723. Ai fini dell’omologazione con superamento del dissenso del creditore pubblico rileva esclusivamente la convenienza economica della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non la meritevolezza del debitore, sicché condotte pregresse di violazione degli obblighi tributari non precludono di per sé l’accesso al meccanismo. Rilevanza: sposta il giudizio dal piano morale a quello comparativo-quantitativo.
  3. Cass., ord. n. 19790/2026. L’art. 88, comma 2-bis, CCII, nella formulazione vigente fino alla riscrittura operata dal D.Lgs. 136/2024, non consentiva al tribunale di superare il voto contrario delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali nel concordato in continuità, essendo il meccanismo previsto ai soli fini delle percentuali di cui all’art. 109, comma 1, CCII. Rilevanza: impone di verificare quale versione della norma si applichi alla procedura in corso.
  4. Cass., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non è subordinata alla presentazione di una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 CCII, operando una disciplina autonoma imperniata sull’intervento dell’OCC e sulla relazione di convenienza, con conseguente incompatibilità delle modalità di espressione del voto previste per il concordato preventivo. Rilevanza: utile per distinguere il regime del voto del creditore pubblico privilegiato nelle procedure maggiori da quello delle procedure minori.

Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa

Interveniamo al punto della cronologia in cui ti trovi, perché gli strumenti disponibili cambiano radicalmente a seconda della tappa.

  1. Ricostruiamo il credito euro per euro prima che arrivi l’elenco dei votanti, separando sorte capitale, interessi e spese e individuando la norma esatta che fonda la prelazione.
  2. Analizziamo la relazione del commissario giudiziale al giorno −45, con particolare attenzione agli allegati estimativi, e verifichiamo la coerenza tra valore attribuito al bene gravato e capienza dichiarata.
  3. Redigiamo e trasmettiamo la nota tecnica al debitore e al commissario prima del giorno −20, quando la proposta è ancora modificabile e una correzione spontanea è ancora possibile.
  4. Verifichiamo, sull’elenco comunicato al giorno −15, la sussistenza delle tre condizioni congiunte dell’art. 109, comma 5, CCII — denaro, integralità, centottanta giorni — e contestiamo formalmente l’esclusione dal voto quando anche una sola manchi.
  5. Depositiamo la contestazione sull’ammontare ammesso al voto e chiediamo al giudice delegato l’ammissione provvisoria per l’intero credito ai sensi dell’art. 108 CCII, documentando titolo, grado e capienza.
  6. Calcoliamo l’effetto della rinuncia alla prelazione prima di consigliarla, mettendo a confronto il valore della garanzia che si abbandona e il peso di voto che si acquisisce.
  7. Costruiamo il classamento, per il debitore, partendo dalle maggioranze e non dalla contabilità, verificando in anticipo quali prelatizi votano, per quanto e in quale classe.
  8. Prepariamo l’opposizione all’omologazione entro i dieci giorni antecedenti l’udienza, incentrata sul confronto numerico documentato tra scenario concordatario e liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 112, comma 3, CCII.
  9. Monitoriamo l’esecuzione dopo l’omologa, con verifica puntuale della scadenza dei centottanta giorni — o dei trenta per i crediti da lavoro subordinato — e delle forme effettive di pagamento.
  10. Portiamo la stessa linea difensiva fino in Cassazione, senza cambiare difensore e senza riscrivere la strategia a metà percorso.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su una materia come il voto dei creditori privilegiati nel concordato preventivo, l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 pesa in modo particolare: è la qualifica che comporta la conoscenza operativa dei percorsi di regolazione della crisi dall’interno, del rapporto tra valore di liquidazione e valore in continuità, e della logica comparativa che il tribunale applica in sede di omologazione. Accanto a essa, la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e quella di professionista fiduciario di un OCC portano la familiarità quotidiana con i meccanismi di voto, classamento e relazione di convenienza che governano tutte le procedure concorsuali.

La continuità della strategia è parte del servizio: la stessa impostazione tecnica costruita quando si legge la relazione del commissario al giorno −45 viene portata avanti nella contestazione al giorno −15, nell’opposizione all’omologazione e, se necessario, nel giudizio di legittimità, con lo stesso difensore e senza discontinuità di linea. Su questa materia lavorano insieme avvocati e commercialisti sullo stesso caso: la qualificazione giuridica del privilegio e la quantificazione contabile della capienza sono due facce dello stesso problema e trattarle separatamente produce, quasi sempre, errori nella tappa sbagliata.


Chiusura: il tempo è la risorsa più preziosa e la più sprecata

Ripercorrendo l’intera cronologia, emerge un dato che vale più di ogni considerazione tecnica. Nel voto dei creditori privilegiati il diritto sostanziale è quasi sempre lo stesso: quello che cambia l’esito è il momento in cui ci si muove. Le finestre esistono, sono note, sono scritte negli articoli 105, 107, 108, 109 e 112 del Codice della crisi. Ma sono strette, si aprono a distanza di pochi giorni l’una dall’altra e, nella fase deliberativa, non si fermano nemmeno tra il 1° e il 31 agosto.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché il concordato preventivo è terreno delle abilitazioni certificate dell’Avvocato: Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi legittimato a operare dentro i percorsi di regolazione della crisi; Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC, con la pratica quotidiana di voto, classi e relazioni di convenienza; avvocato cassazionista, condizione che consente di reggere la stessa linea difensiva dalla contestazione dell’elenco dei votanti fino all’ultimo grado di giudizio, senza passaggi di consegne e senza cambi di impostazione a metà procedura.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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