Quali Sono I Principi Di Attestazione Dei Piani Di Risanamento Secondo Il Codice Della Crisi?

Quali sono i principi di attestazione dei piani di risanamento secondo il Codice della crisi, e quale attestazione serve davvero all’impresa che sta scegliendo con quale strumento uscire dalla crisi? La domanda sembra una sola, ma ne contiene due, e la seconda è quella che pesa sulle decisioni concrete. Perché il Codice della crisi non conosce “l’attestazione” al singolare: conosce una famiglia di relazioni, ciascuna con un oggetto diverso, un destinatario diverso e un diverso grado di esposizione al controllo del giudice. Non esiste un’attestazione valida per tutte le situazioni, ed è precisamente questo il punto da cui parte ogni ragionamento serio sul risanamento. Il piano attestato dell’art. 56, l’accordo di ristrutturazione degli artt. 57 e seguenti e il concordato in continuità chiedono al professionista indipendente tre giudizi che si somigliano solo in superficie: e la scelta dello strumento determina, a monte, il perimetro di ciò che l’attestatore dovrà scrivere e di ciò che un tribunale potrà un giorno sindacare.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. La materia degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa è il terreno proprio dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitazione che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede e che riguarda per definizione la fase in cui l’impresa deve scegliere fra percorsi negoziali e percorsi concorsuali. A questo si somma il coordinamento di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti: l’attestazione è un documento economico-aziendale che produce effetti giuridici, e valutarlo richiede entrambe le competenze sedute allo stesso tavolo. La qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e quella di professionista fiduciario di un OCC completano il quadro con la conoscenza operativa di come i piani vengono letti, contestati e difesi.

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Il quadro di partenza: chi attesta, che cosa attesta e secondo quali regole

Prima di soppesare le alternative conviene fissare gli elementi che le accomunano, perché sono quelli che restano identici qualunque strada si imbocchi.

L’attestatore, nel linguaggio del Codice della crisi, è il professionista indipendente definito dall’art. 2, comma 1, lett. o), CCII. La definizione è cumulativa: iscrizione all’albo dei gestori della crisi e dell’insolvenza delle imprese, possesso dei requisiti di indipendenza dell’art. 2399 c.c., assenza di rapporti personali o professionali con il debitore e con le altre parti interessate tali da comprometterne l’autonomia di giudizio, e assenza — nel quinquennio anteriore — di attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell’impresa, di cariche negli organi di amministrazione o controllo, di partecipazioni al capitale. Non è un dettaglio formale: è la condizione che rende l’attestazione spendibile verso i terzi. Un attestatore che non superi il vaglio dell’indipendenza produce un documento che nasce già indebolito, e il rovescio della medaglia è che il vizio emerge quasi sempre nel momento peggiore, quando qualcuno ha interesse a contestarlo.

Il perimetro delle relazioni che il Codice affida a questo professionista è più ampio di quanto la formula “piano di risanamento” suggerisca. I Principi di attestazione nella versione 2024 lo censiscono con precisione: la relazione sull’idoneità della proposta ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno negato la disponibilità a trattare (art. 54, comma 3, CCII); la relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità dei piani prevista dall’art. 56, comma 3, e dall’art. 64-bis, comma 3, CCII; la relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti degli artt. 57 e 58 CCII, tenuto conto anche dell’eventuale estensione degli effetti. A queste si aggiungono le attestazioni funzionali ai finanziamenti prededucibili, al pagamento di crediti anteriori, alle proposte concorrenti e al trattamento dei crediti tributari e contributivi.

I Principi di attestazione dei piani di risanamento non sono legge, ma sono lo standard tecnico con cui l’operato dell’attestatore viene misurato. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con la partecipazione della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, dell’Associazione Italiana dei Docenti di Economia aziendale, dell’Associazione Professionisti Risanamento d’Impresa e dell’Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese, ha pubblicato la versione 2024 dei Principi, a quasi dieci anni dalla prima edizione, effettuando una completa rivisitazione della versione precedente alla luce del Codice della crisi. Il documento aggiorna e integra i contenuti della versione pubblicata nel 2021, tenendo conto dell’entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, avvenuta il 15 luglio 2022; nella nuova versione viene esaminata l’attività dell’attestatore negli strumenti di regolazione della crisi del gruppo di imprese, cui è dedicato il paragrafo 10; sono state fornite le indicazioni per la valutazione della convenienza della proposta e del miglior soddisfacimento dei creditori, con la revisione e l’ampia integrazione del paragrafo 7; e i Principi sono stati corredati di quattro allegati tecnici, il terzo dei quali riservato alle attestazioni previste dagli artt. 63 e 88 del Codice in tema di transazione contributiva e previdenziale.

Sul piano metodologico, la relazione poggia su tre pilastri che i Principi declinano in sequenza logica: la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e — nelle procedure che lo richiedono — la valutazione del miglior soddisfacimento dei creditori; la verifica di veridicità va intesa come dato di partenza strettamente strumentale al giudizio di fattibilità, in una visione sistemica del professionista. A monte del giudizio prognostico, i Principi valorizzano gli stress test e la predisposizione di un sistema di monitoraggio, in modo che le situazioni di incertezza nella formulazione delle previsioni non restino implicite. È anche prassi consolidata, e i Principi la registrano, che all’attestatore venga chiesta un’anticipazione dei risultati del lavoro sotto forma di comfort letter non vincolante sulla prevedibile idoneità del piano a superare la crisi, quando i creditori con cui sono in corso le trattative subordinano la prosecuzione del sostegno a un giudizio preventivo sulla serietà del percorso.

Va soppesato, infine, un equivoco ricorrente sul ruolo del professionista. L’attestatore non è il redattore del piano né il consulente che lo costruisce: la dottrina che dialoga con la giurisprudenza sul punto osserva che le decisioni vanno assunte dal debitore e che all’attestatore compete valutarne l’idoneità allo scopo prestabilito, poiché ritenere il contrario equivarrebbe a chiedergli di redigere lui stesso il piano, l’accordo o la proposta, con la conseguenza di trasformarlo in consulente aziendale e di dissolvere quella posizione di indipendenza che ne costituisce il presupposto. Il rovescio della medaglia, per l’impresa, è che il piano va costruito da chi lo dovrà eseguire, con l’assistenza di chi ne risponde: l’attestatore arriva dopo, e se arriva prima il documento è viziato all’origine.

Quanto agli standard tecnici di riferimento, i Principi non operano nel vuoto. Il documento richiama la propria continuità con l’elaborazione precedente del Consiglio Nazionale — fra cui il documento 30/IR dell’11 febbraio 2013 dedicato al professionista attestatore indipendente e al contenuto della relazione — e considera riferimenti utili gli International Standard on Assurance Engagements relativi a incarichi diversi dalla revisione di informazioni finanziarie storiche, in particolare gli ISAE 3000 e 3400. È una precisazione che ha un risvolto pratico: nel confronto giudiziale, il metro con cui l’operato dell’attestatore viene misurato non è la sensibilità del singolo, ma un corpo di regole tecniche riconosciute. Il documento avverte inoltre che l’attività del professionista consiste nell’esame del piano finalizzato all’attestazione e non nell’attestazione in sé, poiché quell’attività può anche concludersi senza il rilascio del giudizio favorevole: un’eventualità che va messa in conto quando si sceglie lo strumento e si costruisce il calendario delle trattative.

Resta un elemento comune a ogni scenario, e va soppesato prima ancora di scegliere lo strumento: l’attestazione mendace è reato. L’art. 342 CCII punisce il professionista che, nelle relazioni e attestazioni previste dal Codice, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, con pene detentive e pecuniarie aggravate quando il fatto è commesso per conseguire un ingiusto profitto. Sul versante civilistico, la responsabilità dell’attestatore segue le regole del contratto d’opera intellettuale e il metro della diligenza qualificata.


Opzione 1 — L’attestazione del piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)

In cosa consiste

Il piano attestato è lo strumento più marcatamente stragiudiziale del Codice. L’art. 56 CCII stabilisce che l’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria; il piano deve avere data certa e contenere l’indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le attività e passività al momento della presentazione, la descrizione della situazione economico-finanziaria e della posizione dei lavoratori, nonché una descrizione delle cause e dell’entità dello stato di crisi o di insolvenza. La previsione della data certa comporta la forma scritta e un contenuto analitico, con la precisazione — volta a scongiurare condotte opportunistiche o collusive — che anche gli atti unilaterali e i contratti esecutivi devono essere provati per iscritto e avere data certa.

Il correttivo del 2024 ha irrigidito proprio il contenuto minimo. Il d.lgs. 136/2024 è intervenuto sul contenuto minimo del piano attestato ampliandone le aree tematiche, con l’obbligo di specificazione analitica dei costi — compresi quelli necessari ad assicurare la compliance in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente — dei ricavi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura. La lettera g-bis) dell’art. 56, comma 2, recepisce testualmente questa indicazione; il comma 3 richiede che un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano; il comma 4 prevede che il piano, l’attestazione e gli accordi conclusi con le parti interessate possano essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore.

L’oggetto dell’attestazione, qui, è duplice e circoscritto: veridicità dei dati aziendali e fattibilità economica. Non è richiesto alcun giudizio di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, non c’è confronto con classi di creditori, non c’è omologazione.

Quando ha senso

Tre scenari lo rendono la strada naturale. Il primo: crisi finanziaria reversibile con pochi interlocutori rilevanti — due o tre istituti bancari e un gruppo ristretto di fornitori strategici — dove il consenso è raggiungibile senza coercizione. Il secondo: impresa che non può permettersi la pubblicità di una procedura concorsuale, perché il valore aziendale dipende da commesse, rating o rapporti che si deteriorerebbero al primo deposito in tribunale. Il terzo: risanamento che richiede operazioni straordinarie sul capitale — conversione di crediti in equity, ricapitalizzazioni, dismissioni mirate — da eseguire rapidamente e senza il ritmo di una procedura giudiziale.

Vantaggi

Il beneficio principale è la protezione degli atti esecutivi. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano attestato non sono soggetti all’azione revocatoria ai sensi dell’art. 166, comma 3, e l’art. 324 CCII esclude l’applicazione delle disposizioni sui reati di bancarotta fraudolenta e semplice per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione di un piano attestato o di accordi di ristrutturazione. A ciò si aggiunge la riservatezza, poiché la pubblicazione nel registro delle imprese è facoltativa — resta però da soppesare che la pubblicazione produce effetti anche sul trattamento fiscale delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti, sicché la scelta di non pubblicare ha un prezzo che va calcolato prima.

Il profilo ideale per questa opzione è l’impresa con crisi finanziaria ancora reversibile, base creditoria concentrata e cooperativa, e un valore aziendale che si dissolverebbe con la pubblicità di una procedura.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è consistente e va guardato in faccia. L’esenzione da revocatoria non è automatica: la protezione dipende da un giudizio che il tribunale potrà compiere ex post, se il risanamento fallisce e si apre la liquidazione giudiziale. La Cassazione ha escluso che l’attestazione del piano garantisca di per sé l’esenzione da revocatoria, e ha stabilito che il giudice di merito debba valutare con giudizio ex ante la ragionevole possibilità di attuazione del piano di risanamento, senza la quale l’esenzione non è ammissibile, applicando il criterio già elaborato per la fattibilità economica del concordato, inteso come verifica della sussistenza o meno di un’assoluta e manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati. A fronte del vantaggio della riservatezza, dunque, l’impresa e i suoi creditori accettano un’incertezza che si scioglierà solo in un eventuale giudizio successivo.

Il secondo limite è l’assenza di qualunque effetto coercitivo: chi non aderisce resta libero di agire. Nessuna moratoria, nessuna misura protettiva automatica, nessun vincolo per i dissenzienti. Il terzo limite è probatorio, ed è forse il più sottovalutato: chi invoca l’esenzione deve poter provare l’esistenza e la regolarità del piano. Con l’ordinanza n. 33618/2024 la Corte ha affrontato il caso del creditore titolare di un’ipoteca concessa in esecuzione di un piano attestato, stabilendo che ai fini dell’esenzione spetta al creditore dimostrare l’esistenza di un piano validamente formato e idoneo al risanamento, e che il piano deve essere prodotto in giudizio in forma completa e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa.


Opzione 2 — L’attestazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e ss. CCII)

In cosa consiste

L’accordo di ristrutturazione occupa la zona intermedia fra negoziazione pura e procedura concorsuale. È uno strumento negoziale che consente all’impresa in crisi di risanare l’esposizione debitoria raggiungendo un accordo con creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti; l’accordo, attestato da un professionista indipendente e omologato dal tribunale, consente la protezione del patrimonio dalle azioni esecutive e l’esenzione da azioni revocatorie, garantendo al contempo il pagamento integrale dei creditori estranei.

Qui l’oggetto dell’attestazione cambia natura. Non basta la fattibilità in astratto: il professionista deve attestare la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo, con specifico riferimento all’idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge. Il piano deve essere corredato da una relazione redatta secondo i criteri dell’art. 56 CCII e contenere gli elementi economico-finanziari che ne consentano l’esecuzione; un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, specificando l’idoneità dell’accordo a garantire l’integrale pagamento dei creditori estranei, che devono essere soddisfatti entro centoventi giorni dall’omologazione per i crediti già scaduti, o entro centoventi giorni dalla scadenza per i crediti non ancora scaduti.

La disciplina si articola poi in varianti: accordi agevolati con soglia ridotta, dove il tribunale deve verificare che il debitore abbia rinunciato alla moratoria nel pagamento dei creditori estranei e che non abbia richiesto, rinunciando a richiederle, le misure protettive degli artt. 54 e 55; e accordi ad efficacia estesa, che vincolano anche i non aderenti appartenenti a categorie omogenee.

Quando ha senso

Il primo scenario è quello dell’indebitamento prevalentemente finanziario, con banche che rappresentano da sole la maggioranza qualificata: il 60% diventa raggiungibile con poche adesioni e la platea residua è gestibile con pagamento integrale. Il secondo è quello dell’impresa che ha bisogno di uno scudo temporaneo: dalla pubblicazione nel registro delle imprese si apre un periodo di protezione del patrimonio in cui i creditori non aderenti non possono avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari. Il terzo è quello in cui una minoranza di creditori finanziari omogenei rifiuta l’adesione per ragioni opportunistiche, e l’efficacia estesa diventa la sola via per evitare che il dissenso di pochi affossi il consenso di molti.

Vantaggi

L’omologazione produce un effetto che il piano attestato non conosce: cristallizza il giudizio. Una recente pronuncia di merito lo esprime con nettezza in tema di esenzione da revocatoria, osservando che la disciplina non contempla ulteriori condizioni per escludere la revoca dei pagamenti se non l’omologazione dell’accordo, non richiede che quanto concordato sia stato anche eseguito nei termini preventivati, e non consente di rimettere in discussione la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, poiché la valutazione su tali elementi, da effettuarsi ex ante, è devoluta in via esclusiva all’organo giudiziario in sede di omologa e di eventuale reclamo; diversamente nessun creditore riceverebbe pagamenti in esecuzione di un accordo omologato se fosse esposto all’alea della revocatoria in caso di insuccesso. È il contrario esatto della logica del piano attestato, dove il vaglio arriva dopo.

Il profilo ideale per questa opzione è l’impresa con passivo concentrato in poche mani qualificate, che ha bisogno di stabilità giuridica del risultato e può sostenere la trasparenza di un procedimento di omologazione.

Un secondo vantaggio, meno visibile ma rilevante nelle trattative, riguarda la gestione delle modifiche. La disciplina prevede che, se prima dell’omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano o degli accordi, l’attestazione venga rinnovata e il debitore chieda il rinnovo delle manifestazioni di consenso: è un onere, ma è anche una garanzia, perché impedisce che i creditori si trovino vincolati a un assetto diverso da quello che avevano valutato. A fronte di questo vantaggio va però messo in conto che ogni rimodulazione significativa riapre due fronti insieme, quello tecnico dell’attestazione e quello negoziale delle adesioni, con l’effetto di allungare i tempi proprio nella fase in cui l’impresa ha meno liquidità disponibile.

Rischi e svantaggi

Il primo rischio è che l’attestazione non regga sul punto più delicato, cioè gli estranei. La Cassazione, con la sentenza n. 13154 del 15 maggio 2023, ha ritenuto affetta da nullità insanabile — e come tale impeditiva dell’omologazione — la relazione del professionista indipendente che si sostanzi in una valutazione complessiva di attuabilità senza contenere la specifica verifica dell’idoneità dell’accordo a soddisfare indistintamente tutti i creditori estranei, senza discriminare all’interno di tale nozione fra creditori non aderenti e creditori non contattati.

Il secondo è che il tribunale non si limita a prendere atto. In sede di omologa il giudice non è vincolato alla sola verifica della regolarità formale degli adempimenti, ma è tenuto a verificare tutti gli aspetti di legalità sostanziale, fra cui l’effettiva garanzia di soddisfacimento dei creditori estranei nei tempi previsti dalla legge; la verifica va condotta in termini di plausibilità e ragionevolezza, sicché è possibile negare l’omologazione se l’accordo, per come formulato, renda di per sé irragionevole e irrealistica l’affermazione di integrale pagamento in quei termini.

Il terzo è che l’estensione degli effetti non è onnipotente. La Corte ha affermato che gli effetti degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa non si estendono anche ai garanti dei creditori estranei: chi conta sull’accordo per liberare fideiussori e coobbligati va incontro a una delusione prevedibile.


Opzione 3 — L’attestazione nel concordato preventivo in continuità e nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

In cosa consiste

Quando il consenso non è raggiungibile nemmeno con le maggioranze qualificate degli accordi, o quando il passivo è troppo frammentato, resta la strada concorsuale in senso proprio: concordato preventivo — in continuità o liquidatorio — e piano di ristrutturazione soggetto a omologazione dell’art. 64-bis, che ai fini che qui interessano richiede anch’esso la relazione di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano.

L’attestazione, qui, raggiunge la sua massima estensione. Nel concordato in continuità il professionista non si ferma ai due pilastri classici: oltre alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano, deve verificare e attestare che il piano è atto a impedire o superare l’insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale, e l’oggetto del controllo riservato al tribunale in sede di apertura e in qualunque momento del procedimento, ai sensi dell’art. 106, comma 2, CCII, è principalmente la relazione dell’attestatore. È il terreno su cui i Principi 2024 hanno lavorato di più: il giudizio di convenienza della proposta rispetto all’alternativo scenario liquidatorio è oggi l’elemento principale nell’ambito di tutte le proposte di definizione della crisi d’impresa.

Quando ha senso

Il primo scenario è il passivo polverizzato: centinaia di fornitori, nessuno dei quali determinante, dove costruire il 60% è impraticabile ma una maggioranza per classi è realistica. Il secondo è l’impresa che ha bisogno di incidere su rapporti pendenti, contratti in corso e rapporti di lavoro con strumenti che solo la procedura concorsuale mette a disposizione. Il terzo è la presenza di una componente rilevante di debito verso l’erario e gli enti previdenziali, che richiede il trattamento dei crediti tributari e contributivi con le attestazioni dedicate — quelle per cui i Principi 2024 hanno predisposto uno specifico allegato tecnico.

Vantaggi

La stabilità del risultato è la più alta fra le tre opzioni, perché il vaglio è pieno, avviene in contraddittorio e si consuma nel giudizio di omologazione. La protezione del patrimonio è la più robusta. L’attestazione, essendo l’architrave informativa dell’intera procedura, diventa anche lo strumento che rende il consenso dei creditori difendibile.

Il profilo ideale per questa opzione è l’impresa con passivo frammentato o con componente pubblica significativa, che accetta il costo della procedura in cambio di un risultato opponibile a tutti.

Va inoltre considerato che, nel perimetro concorsuale, l’attestazione non è un atto isolato ma una famiglia di giudizi che accompagna la procedura nei suoi passaggi critici: dalla relazione che sorregge l’autorizzazione ai finanziamenti prededucibili, a quella che giustifica il pagamento di crediti anteriori quando esso risulti funzionale alla prosecuzione dell’attività, fino alle attestazioni richieste per il trattamento dei crediti tributari e contributivi. Chi sceglie questa strada, dunque, non incarica un professionista per un documento, ma instaura con lui un rapporto che dura quanto la procedura. Il rovescio della medaglia è che ciascuno di quei giudizi rappresenta un punto in cui la ricostruzione può essere contestata; il vantaggio è che ogni passaggio autorizzato dal tribunale consolida ciò che è stato compiuto, mentre nel piano attestato ogni atto resta esposto fino a che qualcuno non lo metta in discussione.

Rischi e svantaggi

Il primo è la severità del sindacato sull’attestazione, che nel concordato è massima. La Corte ha confermato il giudizio di incompletezza e inadeguatezza informativa di un’attestazione, sia sotto il profilo della veridicità dei dati aziendali sia sotto quello del giudizio di fattibilità, tale da renderla una sorta di parere favorevole privo di un vero e proprio apporto critico. Il secondo è la rigidità procedimentale: l’attestazione del professionista indipendente costituisce presupposto obbligatorio sia in sede di apertura sia nel caso in cui vengano successivamente apportate modifiche alla proposta o al piano. Il terzo è l’esposizione pubblica, che è la controparte inevitabile della stabilità.


Le opzioni alla prova dei conti

Le tre strade si valutano meglio applicandole agli stessi numeri. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti a fini illustrativi, non casi seguiti dallo Studio.

Prima ipotesi — La stessa impresa, tre strumenti

Impresa manifatturiera, esposizione complessiva di 4.780.000 € così composta: banche 2.340.000 €, fornitori 1.190.000 €, debiti tributari e contributivi 890.000 €, dipendenti 360.000 €. Ricavi 2025: 6.130.000 €. Il piano industriale prevede il recupero della marginalità in ventotto mesi, con dismissione di un capannone stimato 1.150.000 € e apporto di nuova finanza dei soci per 480.000 €.

Con l’opzione 1. I creditori bancari, pari al 48,9% del passivo, sottoscrivono la riscadenzazione; i fornitori strategici, pari al 14,2%, accettano una dilazione a diciotto mesi. Il piano è datato 14 aprile e reca data certa; l’attestazione ex art. 56, comma 3, viene rilasciata il 6 maggio. Gli atti esecutivi — la vendita del capannone, i pagamenti dilazionati, l’iscrizione ipotecaria a favore della banca finanziatrice — sono provati per iscritto con data certa. Il debito tributario e contributivo (18,6% del passivo) resta fuori: nessuna dilazione imposta, nessuna moratoria. Se un ente procede a esecuzione il 20 settembre, nulla lo impedisce, e la tenuta del piano dipende dalla capacità di assorbire l’urto.

Con l’opzione 2. Le sole banche non bastano: 48,9% è sotto il 60%. Serve l’adesione dei fornitori per almeno l’11,1% ulteriore. Ottenute adesioni per il 63,4%, la domanda viene pubblicata nel registro delle imprese il 12 giugno e da quel momento decorre la protezione. L’attestatore deve però certificare che il restante 36,6% — estranei puri e creditori mai contattati — sarà pagato integralmente entro centoventi giorni dall’omologazione se già scaduto. Su 1.749.480 € di crediti estranei, la copertura dipende interamente dalla tempistica della dismissione immobiliare: se il rogito slitta oltre il termine, l’attestazione sull’integrale pagamento non regge, e l’omologazione è a rischio.

Con l’opzione 3. Il passivo viene diviso in classi; l’attestatore deve aggiungere ai due giudizi classici quello sul trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. Ipotizzando un realizzo liquidatorio del compendio pari a 1.980.000 €, con prededuzioni e privilegi che assorbono 1.640.000 €, ai chirografari residuerebbero 340.000 € su 2.150.000 € di crediti chirografari, cioè il 15,8%. Se il piano in continuità offre ai chirografari il 22%, il confronto regge; se offre il 14%, l’attestazione sul trattamento non deteriore non è sostenibile, per quanto il piano industriale sia credibile.

Seconda ipotesi — Quando l’attestazione arriva prima dei dati

Stessa impresa. Il magazzino è iscritto a 1.420.000 € ma l’analisi di rotazione mostra 310.000 € di giacenze immobili da oltre trenta mesi; i crediti verso clienti sono iscritti a 940.000 € con un fondo svalutazione di 38.000 €, a fronte di 176.000 € di posizioni scadute oltre trecentosessanta giorni. Se l’attestatore recepisce i valori di bilancio senza rettifiche, la veridicità è compromessa a monte e ogni giudizio di fattibilità che ne discende è viziato per derivazione. La differenza pratica: con rettifiche per 448.000 € il fabbisogno finanziario del piano sale, e la copertura prevista con l’apporto soci di 480.000 € si riduce a un margine di 32.000 €. Il piano non è irrealizzabile, ma la sua tenuta cambia completamente segno.

Terza ipotesi — Il fallimento del piano e il giudizio a posteriori

Il piano dell’opzione 1 non regge: il 3 marzo dell’anno successivo si apre la liquidazione giudiziale. Il curatore agisce in revocatoria contro l’ipoteca iscritta il 22 maggio a garanzia di nuova finanza per 300.000 €. La banca eccepisce l’esenzione. L’esito dipende da due passaggi distinti: primo, la produzione in giudizio del piano completo e sottoscritto; secondo, la verifica giudiziale ex ante sull’attitudine del piano al risanamento. Se il piano non viene reperito nella versione integrale sottoscritta, l’eccezione cade sul piano probatorio prima ancora che su quello di merito, e il credito viene ammesso al passivo in chirografo anziché in privilegio.


Il confronto in tabella

La sintesi che segue mette a confronto le tre opzioni sui parametri che incidono davvero sulla decisione. I costi indicati sono esclusivamente quelli di giustizia previsti dalla legge; ogni altra voce esula da questo confronto.

ParametroPiano attestato (art. 56)Accordo di ristrutturazione (artt. 57-61)Concordato in continuità / PRO (artt. 64-bis, 84-87)
Oggetto dell’attestazioneVeridicità dati e fattibilità economica del pianoVeridicità dati e attuabilità dell’accordo, con specifica idoneità al pagamento integrale degli estraneiVeridicità, fattibilità, idoneità a impedire o superare l’insolvenza, sostenibilità economica, trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione
Tempi indicativiI più rapidi: dipendono solo dalla negoziazione e dal rilascio dell’attestazioneIntermedi: negoziazione, pubblicazione, termine per le opposizioni, omologazioneI più lunghi: apertura, voto per classi, omologazione
Coinvolgimento del tribunaleNessuno in via ordinaria; eventuale e successivoOmologazione con controllo di legalità sostanzialeControllo pieno dall’apertura e per tutta la procedura
Effetti sulle azioni esecutiveNessuna protezione automaticaProtezione dalla pubblicazione nel registro delle impreseProtezione piena secondo la disciplina della procedura
Vincolo per i dissenzientiAssenteSolo negli accordi ad efficacia estesa e per categorie omogeneeSì, secondo le regole sulle maggioranze e sulle classi
Momento del vaglio sull’attestazioneEventuale e successivo, in sede di revocatoriaAnticipato, in sede di omologazioneAnticipato e continuo, dall’apertura all’omologazione
Rischi in caso di esito negativoRevocatoria degli atti esecutivi se il piano è ritenuto manifestamente inidoneo ex anteDiniego di omologazione se l’attestazione non copre gli estranei; opposizioni dei creditoriInammissibilità o revoca in caso di attestazione carente o dati non veritieri
ReversibilitàAlta: il piano può essere abbandonato o rimodulato senza passaggi giudizialiMedia: le modifiche sostanziali impongono il rinnovo dell’attestazioneBassa: le modifiche richiedono nuova attestazione e nuovi passaggi procedimentali
RiservatezzaMassima: pubblicazione nel registro delle imprese facoltativaRidotta: pubblicazione necessaria per gli effetti protettiviMinima: procedura pubblica
Costi di giustizia previsti dalla leggeAssenti in via ordinaria (residuano gli oneri per la data certa e gli eventuali diritti per la pubblicità)Contributo unificato per il procedimento di omologazione e oneri di pubblicitàContributo unificato per la procedura e oneri connessi agli organi nominati

I criteri per scegliere

Nessuno dei parametri della tabella, isolatamente, decide. La scelta nasce dall’intersezione di alcuni criteri, e conviene esaminarli in ordine di peso.

Il primo criterio è la composizione del passivo. Se la maggioranza qualificata è raggiungibile con poche adesioni omogenee, l’accordo di ristrutturazione diventa naturale; se il passivo è polverizzato, la soglia del 60% è un’illusione aritmetica e il ragionamento si sposta sul concordato; se i creditori rilevanti sono tre o quattro e già disponibili, il piano attestato conserva un vantaggio di rapidità che le altre strade non possono replicare.

Il secondo criterio è la presenza di creditori non negoziabili. Se una quota significativa del debito è verso l’erario e gli enti previdenziali, il piano attestato lascia quella parte scoperta: nessuna dilazione imposta, nessuna protezione. È l’elemento che più spesso, nella pratica, sposta la scelta verso strumenti che consentono il trattamento dei crediti tributari e contributivi, sui quali i Principi 2024 hanno dedicato un allegato tecnico specifico.

Il terzo criterio è la sostenibilità dell’attestazione, non del piano. È una distinzione sottile e decisiva: un piano industriale può essere convincente e nondimeno non attestabile nella forma che quello strumento richiede. Il caso tipico è l’accordo di ristrutturazione con dismissione immobiliare a copertura degli estranei: se il realizzo non è collocabile con ragionevole certezza entro i centoventi giorni, l’attestazione sull’integrale pagamento non è rilasciabile, per quanto l’immobile sia effettivamente vendibile. In simili casi l’elemento dirimente non è la bontà del progetto, ma la compatibilità fra la tempistica reale e lo standard attestativo.

Il quarto criterio è la tolleranza al rischio differito. Il piano attestato sposta l’incertezza nel futuro: si guadagna velocità e riservatezza, si accetta che un giudice possa, anni dopo, ritenere il piano manifestamente inidoneo e travolgere gli atti esecutivi. L’omologazione fa il contrario: costa tempo ed esposizione, ma consuma il giudizio nel presente. Chi ha bisogno che una banca eroghi nuova finanza con garanzia difficilmente accetta l’alea del primo schema.

Il quinto criterio è la qualità della base informativa disponibile oggi. Se la contabilità non è affidabile, se le rimanenze non sono state analizzate per rotazione, se i crediti non sono stati testati per esigibilità, nessuno strumento funziona: la veridicità è il presupposto di ogni giudizio successivo, e un’attestazione costruita su dati non verificati è un rischio che ricade su tutti — impresa, creditori e attestatore.

Il sesto criterio è la capacità dell’impresa di reggere il monitoraggio. I Principi 2024 collocano gli stress test e il sistema di controllo degli scostamenti fra gli elementi che sorreggono il giudizio prognostico, e il Codice, dopo il correttivo del 2024, chiede al piano attestato l’indicazione analitica di costi, ricavi, fabbisogno finanziario e modalità di copertura. Un’impresa priva di un controllo di gestione in grado di rilevare mensilmente lo scostamento fra previsione e consuntivo può ottenere un’attestazione, ma difficilmente potrà dimostrare, se il piano fallisce, di avere attivato i rimedi correttivi previsti: e quella dimostrazione è precisamente ciò che un giudice cercherà nel valutare, ex ante, se il piano fosse ragionevolmente attuabile. Va soppesato, in altri termini, non solo se il piano sia sostenibile sulla carta, ma se l’organizzazione aziendale sia in grado di documentarne l’esecuzione mese per mese.

Su questi bivi l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo interviene con la doppia veste che il tema richiede: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e quella di coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, perché la scelta fra piano attestato, accordo e concordato è insieme una decisione giuridica e una verifica economico-aziendale, e separarle produce piani che non reggono all’esame.


Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In parte sì, ma il passaggio non è gratuito. Il piano attestato può evolvere in accordo di ristrutturazione, e l’accordo può cedere il passo al concordato: ciò che non si trasferisce è l’attestazione. Ogni strumento ha il proprio oggetto attestativo, e il documento rilasciato per l’uno non copre l’altro. Va inoltre soppesato che le modifiche sostanziali intervenute prima dell’omologazione impongono comunque il rinnovo della relazione.

E se scelgo lo strumento sbagliato? Il danno non è simmetrico. Sbagliare per eccesso — scegliere il concordato dove sarebbe bastato un piano attestato — costa tempo, esposizione pubblica e rigidità. Sbagliare per difetto — restare sul piano attestato quando il passivo richiedeva protezione — espone al rischio che un singolo creditore aggressivo faccia saltare l’intero equilibrio, e che gli atti già eseguiti tornino in discussione nella liquidazione giudiziale.

L’attestazione mi protegge dalle contestazioni? Non da sola. È un documento che orienta le decisioni dei creditori e, nelle procedure di omologa, è l’oggetto principale del controllo del giudice; ma il valore protettivo dipende dal suo contenuto, non dalla sua esistenza. Un’attestazione che si limita a recepire i dati forniti dall’impresa senza apporto critico è, nella sostanza, un parere favorevole senza istruttoria.

Chi risponde se l’attestazione si rivela sbagliata? Il professionista, su due piani. Sul piano civilistico risponde secondo il metro della diligenza qualificata, e la Cassazione ha chiarito che la prestazione non si esaurisce nel deposito dell’elaborato. Sul piano penale, l’art. 342 CCII sanziona l’esposizione di informazioni false e l’omissione di informazioni rilevanti.

Posso ottenere un giudizio preliminare prima di impegnarmi? È prassi diffusa e i Principi la contemplano: la comfort letter non vincolante consente ai creditori di valutare la serietà del percorso prima di impegnarsi a sostenerlo. Non sostituisce l’attestazione, ma può sbloccare trattative altrimenti ferme.

Lo stesso professionista può attestare un secondo piano della medesima impresa? È una questione che i Principi affrontano espressamente, perché la prassi la incontra spesso: quando il primo tentativo non regge e l’impresa ripiega su uno strumento diverso, si pone il problema di un nuovo incarico attestativo in capo a chi ha già valutato il percorso precedente. Il tema va soppesato sotto il profilo dell’indipendenza sostanziale e non solo formale, poiché il professionista si troverebbe a esprimersi su un assetto che in parte discende dalle proprie precedenti valutazioni. Non è una preclusione automatica, ma è un elemento da verificare prima dell’incarico e non dopo il rilascio della relazione.

Se l’impresa fa parte di un gruppo, cambia qualcosa? Sì, e in modo rilevante. La versione 2024 dei Principi dedica un paragrafo autonomo all’attività dell’attestatore negli strumenti di regolazione della crisi del gruppo di imprese: i flussi infragruppo, i vantaggi compensativi e la ripartizione delle risorse fra le società coinvolte richiedono verifiche che il singolo piano individuale non contempla.


Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati in base all’opzione che ciascuno illumina.

Pronunce che pesano sulla scelta del piano attestato

Cass. civ., Sez. I, 5 luglio 2016, n. 13719. In tema di revocatoria degli atti esecutivi del piano attestato, il giudice, per ritenere sottratti alla domanda della curatela gli atti esecutivi del piano, ha il dovere di compiere con giudizio ex ante una verifica mirata alla manifesta attitudine del piano di risanamento a essere attuato, di cui l’atto oggetto di revocatoria costituisce strumento attuativo. È la pronuncia che ha fissato il principio: l’attestazione non chiude la partita, la apre. Rilevante perché chi sceglie il piano attestato deve mettere in conto un vaglio giudiziale differito.

Cass. civ., Sez. I, 19 dicembre 2016, n. 26226. Pronuncia conforme alla precedente, che ha consolidato l’orientamento e ne ha impedito la lettura come decisione isolata. Rilevante perché rende prevedibile il criterio applicato dai tribunali.

Cass. civ., Sez. I, 3 marzo 2023, n. 6508. In tema di esenzione dalla revocatoria degli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento, la Corte ha affermato il principio richiamato dalla giurisprudenza successiva come distinto rispetto all’esenzione operante per gli accordi omologati, proprio perché il piano attestato non è soggetto a omologa ma alla sola attestazione di un professionista dotato di determinati requisiti. Rilevante perché isola la ragione strutturale della differenza fra le due opzioni: dove manca l’omologa, il controllo si sposta a valle.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33618/2024. Se il piano di risanamento, pur menzionato in un contratto, non viene prodotto in giudizio o risulta privo di requisiti essenziali come la sottoscrizione del debitore, esso è inutilizzabile a fini probatori; il creditore non assolve il proprio onere della prova e la garanzia può essere dichiarata inefficace, con il credito ammesso al passivo in chirografo anziché in privilegio. Rilevante perché sposta l’attenzione dal contenuto del piano alla sua documentabilità: un profilo che la prassi trascura sistematicamente.

Corte d’Appello di Bologna, 4 dicembre 2025. La Corte ha precisato che è fattispecie diversa e distinta quella dell’esenzione da revocatoria relativa al piano attestato di risanamento, non soggetto a omologa ma all’attestazione di un professionista con determinati requisiti, rispetto all’esenzione relativa agli accordi omologati. Rilevante come conferma recente della distinzione strutturale fra le opzioni 1 e 2.

Pronunce che pesano sulla scelta dell’accordo di ristrutturazione

Cass. civ., Sez. I, 15 maggio 2023, n. 13154. La relazione del professionista indipendente che contenga una valutazione complessiva di attuabilità, priva della specifica verifica dell’idoneità dell’accordo a soddisfare indistintamente tutti i creditori estranei — nozione che comprende sia i non aderenti sia coloro che non sono stati contattati — è affetta da nullità insanabile e impedisce l’omologazione. Rilevante perché individua il punto esatto in cui le attestazioni negli accordi si rompono più spesso.

Cass. civ., Sez. I, n. 34842/2024. Nell’accordo di ristrutturazione il giudice, in sede di omologa, non è limitato alla verifica di regolarità formale degli adempimenti previsti per legge ma è tenuto a verificare tutti gli aspetti di legalità sostanziale, compresi quelli relativi all’effettiva garanzia di soddisfacimento dei creditori estranei nei tempi di legge; la verifica va condotta in termini di plausibilità e ragionevolezza. Rilevante perché definisce l’intensità del controllo che l’attestazione dovrà superare.

Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2026, n. 6662. Gli effetti degli accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa non si estendono anche ai garanti dei creditori estranei. Rilevante per chi sceglie questa strada contando su un effetto liberatorio verso fideiussori e coobbligati che la norma non produce.

Tribunale di Udine, 28 ottobre 2024. La pronuncia affronta la disciplina applicabile agli accordi di ristrutturazione, la funzione dell’attestazione del professionista quale strumento di informazione dei creditori e i requisiti del giudizio di fattibilità, escludendo la necessità di un’autorizzazione specifica per i finanziamenti prededucibili. Rilevante come lettura di merito aggiornata al Codice sulla funzione informativa dell’attestazione.

Pronunce che pesano sulla scelta concorsuale

Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2025, n. 7878 (Pres. Ferro, Rel. D’Aquino). L’attestazione di veridicità dei dati aziendali costituisce il perno attorno al quale ruota la consapevolezza del voto dei creditori, che su quei dati fondano il consenso informato, e integra condizione di ammissibilità; ove nel corso della procedura emerga che tale condizione mancava al momento del deposito della proposta, il tribunale può procedere alla revoca. Nel caso deciso, le lacune sull’inesigibilità di alcuni crediti, l’omessa indicazione di costi e l’erronea rappresentazione dei flussi di cassa destinati ad alimentare la continuità sono state ritenute sintomatiche della mancanza di adeguati controlli da parte dell’attestatore. È la pronuncia più significativa del recente triennio sul valore dell’attestazione di veridicità.

Cass. civ., Sez. I, ord. 4 giugno 2024, n. 15533. In tema di concordato preventivo, la relazione del professionista attestatore, ai fini della verifica della veridicità dei dati contabili aziendali, deve possedere un contenuto qualificato. Rilevante perché fissa lo standard minimo di contenuto della relazione, al di sotto del quale il documento non assolve la propria funzione.

Cass. civ., Sez. I, ord. 12 febbraio 2025, n. 3635. Nella vicenda esaminata, il tribunale aveva dichiarato l’inammissibilità della proposta e il fallimento della società ritenendo che l’attestazione del professionista indipendente si fosse limitata a recepire acriticamente le perizie di stima immobiliare senza indicare i criteri di valutazione seguiti, e la corte d’appello aveva confermato rilevando che neppure l’integrazione successiva aveva superato il vizio, essendosi limitata a indicare le fonti consultate e ad applicare una riduzione percentuale dei valori senza spiegare le ragioni di condivisibilità delle stime. Rilevante perché mostra il confine fra attestazione e mera trasposizione di documenti altrui.

Cass. civ., Sez. I, ord. 13 febbraio 2025, n. 3746. Nel concordato preventivo il controllo giudiziale sulla fattibilità del piano si articola in due distinti profili, fra cui la fattibilità giuridica intesa come verifica della compatibilità del piano con le norme. Rilevante perché chiarisce che il sindacato non è unitario e che l’attestazione deve reggere su entrambi i versanti.

Cass. civ., n. 11497/2014. Il criterio di valutazione della fattibilità economica del piano di concordato preventivo consiste nella verifica della sussistenza o meno di un’assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati. Rilevante perché è il criterio che la giurisprudenza successiva ha trasferito, in via analogica, al giudizio sul piano attestato.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19208/2025. L’attività del professionista attestatore non si limita al mero deposito dell’elaborato: il professionista deve verificare in modo accurato e completo la veridicità dei dati aziendali e la reale fattibilità del piano secondo la diligenza qualificata dell’art. 1176, comma 2, c.c., e un inadempimento sostanziale può giustificare il rifiuto del pagamento del compenso senza che occorrano i presupposti della risoluzione del contratto. Rilevante perché definisce, dal lato della responsabilità, che cosa il mercato può legittimamente attendersi da un’attestazione.

Tribunale di Bologna, 14 maggio 2024 (Pres. Liccardo, Est. Rimondini). Nel concordato preventivo in continuità l’attestazione del professionista indipendente costituisce presupposto obbligatorio sia in sede di apertura sia nel caso in cui vengano apportate modifiche alla proposta o al piano. Rilevante per chi valuta la reversibilità: nelle procedure omologate, ogni modifica sostanziale riapre il capitolo attestativo.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a un bivio fra strumenti che chiedono attestazioni diverse, l’attività dello Studio si articola in interventi specifici e verificabili.

  1. Analizziamo la composizione analitica del passivo per classi di creditori e per grado, calcolando se la soglia del 60% degli accordi di ristrutturazione sia realmente raggiungibile o soltanto teorica.
  2. Verifichiamo la base informativa prima che il piano venga scritto, testando rotazione delle rimanenze, esigibilità dei crediti e completezza dei debiti, perché la veridicità è il presupposto di ogni giudizio successivo.
  3. Valutiamo quale delle opzioni regge davvero davanti al giudice nel caso concreto, confrontando lo standard attestativo richiesto da ciascuno strumento con i dati effettivamente disponibili.
  4. Ricostruiamo lo scenario liquidatorio alternativo con il calcolo del realizzo, delle prededuzioni e del riparto, per verificare se il trattamento non deteriore sia sostenibile prima di impostare una proposta concordataria.
  5. Esaminiamo criticamente le bozze di attestazione verificando che il giudizio sugli estranei, sulla convenienza e sulla sostenibilità sia argomentato e non recepito da documenti di terzi.
  6. Controlliamo i requisiti di indipendenza dell’attestatore alla luce dell’art. 2, comma 1, lett. o), CCII, per evitare che il documento nasca contestabile.
  7. Predisponiamo la documentazione probatoria degli atti esecutivi, curando forma scritta e data certa, così che l’esenzione da revocatoria sia dimostrabile anni dopo.
  8. Gestiamo la fase negoziale con banche, fornitori ed enti, coordinando le adesioni e la tempistica delle sottoscrizioni rispetto ai termini di legge.
  9. Assistiamo nel procedimento di omologazione e nelle opposizioni, costruendo le difese sui profili di legalità sostanziale che il tribunale è tenuto a verificare.
  10. Difendiamo gli atti esecutivi nelle azioni revocatorie successive, impostando la prova dell’esistenza e dell’idoneità ex ante del piano.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia dove la scelta compiuta oggi verrà giudicata domani, la leva che pesa di più è la continuità della strategia fino all’ultimo grado: l’abilitazione al patrocinio in Cassazione consente che la linea difensiva impostata quando il piano viene scritto sia la stessa che verrà sostenuta se un curatore, anni dopo, contesterà gli atti esecutivi, senza passaggi di mano e senza riscritture di impostazione. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: l’analisi economico-aziendale che alimenta il piano e la valutazione giuridica che ne verifica la tenuta procedono insieme, e non in sequenza.


In conclusione

I principi di attestazione, nella lettura che il Codice della crisi e i Principi 2024 propongono, non descrivono un adempimento ma una funzione: rendere il piano leggibile, verificabile e difendibile davanti a chi dovrà fidarsene. La scelta dello strumento determina lo standard attestativo, e sbagliarla non costa soltanto tempo: costa la protezione degli atti già eseguiti, la stabilità degli accordi raggiunti e, in molti casi, la possibilità stessa del risanamento. Non esiste un’opzione superiore in assoluto; esiste quella compatibile con la composizione del passivo, con la qualità dei dati disponibili e con la tolleranza dell’impresa verso un giudizio differito.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia con le competenze che essa richiede in modo specifico: l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda per definizione la fase in cui si sceglie fra percorsi negoziali e concorsuali; le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC danno la misura operativa di come i piani vengono esaminati e contestati; il coordinamento di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti consente di trattare l’attestazione per ciò che è, un documento economico con effetti giuridici; e la qualifica di avvocato cassazionista assicura che la linea impostata oggi resti la stessa fino all’ultimo grado di giudizio.

📩 Non lasciare che sia un tribunale, fra tre anni, a dire se lo strumento scelto era quello giusto: scrivici oggi stesso per una valutazione della situazione dell’impresa — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa guida.

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