È possibile ottenere un prestito se si è segnalati in CRIF portando un garante? La domanda, così com’è posta, ammette una risposta secca solo in apparenza. Sul piano strettamente giuridico nessuna norma vieta a una banca o a una finanziaria di erogare credito a un soggetto censito con informazioni negative in un Sistema di Informazioni Creditizie, né esiste una disposizione che imponga il rifiuto automatico. Sul piano pratico, però, la presenza di un garante sposta il baricentro della valutazione, non lo annulla: non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto. Chi ha una segnalazione per un ritardo di due rate già regolarizzato si trova in una posizione radicalmente diversa da chi ha un insoluto mai sanato, e il garante che ha un reddito capiente e una storia creditizia pulita produce un effetto che nulla ha a che vedere con quello di un garante a sua volta esposto.
Il tema, poi, non si esaurisce nella domanda di finanziamento. Attorno alla scelta di “risolvere con un garante” ruotano questioni di diritto bancario che si manifestano anni dopo: la validità della fideiussione sottoscritta, la liberazione del garante ai sensi dell’art. 1956 c.c., la legittimità della segnalazione che ha originato il problema, la sorte del coobbligato se il debitore principale accede a una procedura di sovraindebitamento. Sono materie che si intrecciano e che vanno soppesate insieme, non in sequenza.
È esattamente il perimetro in cui lo Studio Monardo opera in modo strutturale: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che è la competenza direttamente pertinente quando si discute di segnalazioni nei SIC, di valutazione del merito creditizio e di garanzie personali; è avvocato cassazionista, il che rileva perché le questioni sulla validità delle fideiussioni e sull’illegittimità delle segnalazioni si decidono, nei casi controversi, davanti alla Corte di legittimità; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, abilitazione che diventa dirimente quando l’alternativa realistica al nuovo prestito non è un altro prestito, ma una procedura di ristrutturazione del debito.
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Il quadro di partenza: cosa dice davvero la tua posizione in CRIF
Prima di confrontare le strade, va chiarito il terreno comune su cui tutte poggiano. La segnalazione “in CRIF” non è un provvedimento sanzionatorio né un’iscrizione in un registro pubblico. CRIF gestisce EURISC, un Sistema di Informazioni Creditizie di natura privata, alimentato dagli intermediari che vi aderiscono. Accanto a EURISC operano altri SIC, come quelli gestiti da Experian e da CTC. La disciplina applicabile è quella del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali nel 2019, che ha sostituito il precedente codice deontologico, e quella dell’art. 125 del Testo Unico Bancario.
Da questo impianto discendono tre regole che condizionano tutto il ragionamento successivo.
La prima riguarda il preavviso. Prima del primo invio di informazioni negative al sistema, l’intermediario deve avvertire l’interessato con almeno quindici giorni di anticipo, mettendolo in condizione di regolarizzare. Il preavviso può viaggiare su canali diversi — raccomandata, PEC, area riservata con alert, messaggistica concordata — purché sia tracciabile e idoneo a dimostrare non solo l’invio, ma la conoscibilità effettiva. È un dettaglio che si rivela decisivo in sede di contestazione, perché l’onere di documentare canale, data e recapito grava sull’intermediario.
La seconda riguarda i tempi di conservazione, fissati dall’Allegato 2 al Codice di condotta. Un ritardo di una o due rate, una volta regolarizzato, resta visibile dodici mesi dalla regolarizzazione. Un ritardo superiore a due rate, sempre una volta sanato, resta ventiquattro mesi. Un inadempimento non regolarizzato permane trentasei mesi dalla data di scadenza contrattuale, con possibilità di estensione fino a sessanta mesi. Le semplici richieste di finanziamento restano fino a centottanta giorni; se la richiesta è rifiutata o ritirata, novanta giorni. I dati positivi, cioè i rimborsi regolari, restano fino a sessanta mesi e giocano a favore dell’interessato. La cancellazione, allo scadere di questi termini, è automatica e gratuita: nessun professionista può accelerarla e chi promette di farlo dietro compenso propone un servizio che non esiste.
La terza riguarda la valutazione del merito creditizio. L’art. 124-bis TUB impone al finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate. Su questo assetto è intervenuto il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo, che recepisce la Direttiva (UE) 2023/2225, la cosiddetta CCD 2. Il decreto innalza a 100.000 euro la soglia di applicazione della disciplina del credito ai consumatori, prima fissata a 75.000 euro; introduce un nuovo art. 120-undecies.1 TUB sull’accesso alle banche dati creditizie; e riscrive l’art. 124-bis stabilendo che la valutazione del merito creditizio va svolta anche nell’interesse del consumatore, per prevenire pratiche di concessione irresponsabile e situazioni di sovraindebitamento. Sul fronte dei processi automatizzati, il nuovo comma 2-bis riconosce al consumatore il diritto di ottenere l’intervento umano sulla decisione, il diritto a una spiegazione comprensibile dei fattori che l’hanno determinata e il diritto di contestarla chiedendone la rivalutazione. Per finanziatori e intermediari il termine di adeguamento è fissato al 20 novembre 2026 o, se successivo, a novanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative della Banca d’Italia; ai contratti stipulati prima di quel termine continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Il rovescio della medaglia di questa architettura è evidente. La segnalazione non impedisce giuridicamente il credito, ma alimenta uno scoring che, in concreto, orienta la decisione dell’intermediario. Ed è proprio su questo punto che la Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta con la sentenza del 7 dicembre 2023 nella causa C-634/21, SCHUFA Holding, riconoscendo che l’elaborazione automatizzata di un punteggio di credito da parte di una società di informazioni commerciali costituisce di per sé una decisione automatizzata rilevante ai sensi dell’art. 22 GDPR, quando quel punteggio determina in modo decisivo la conclusione del rapporto contrattuale con l’intermediario finale. La successiva sentenza del 27 febbraio 2025 nella causa C-203/22, Dun & Bradstreet Austria, ha completato il quadro sul diritto dell’interessato a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata, bilanciandolo con la tutela del segreto commerciale.
Il quadro comune, dunque, è questo: una segnalazione che ha una durata predeterminata, un procedimento formale che la deve precedere e un algoritmo che la traduce in probabilità. Su questo sfondo si aprono le strade.
Prima strada: il finanziamento con garante o con coobbligato
In cosa consiste
La prima opzione è quella che dà il titolo alla domanda: presentare la richiesta di finanziamento affiancando alla propria posizione quella di un terzo, che assume un’obbligazione a favore del creditore. Le forme sono due e non vanno confuse.
Nella fideiussione, disciplinata dagli artt. 1936 e seguenti c.c., il garante si obbliga personalmente verso il creditore garantendo l’adempimento di un’obbligazione altrui. È un’obbligazione accessoria: presuppone e segue quella principale. Il fideiussore che paga ha diritto di regresso verso il debitore principale ai sensi dell’art. 1950 c.c. e subentra nei diritti del creditore ai sensi dell’art. 1949 c.c.
Nella coobbligazione, invece, il terzo firma il contratto come contitolare del finanziamento: non garantisce un debito altrui, ne assume uno proprio in solido. Formalmente sono entrambi debitori principali, e il creditore può rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro per l’intero.
La differenza non è nominalistica. Il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale ai sensi dell’art. 1945 c.c.; può invocare la decadenza del creditore prevista dall’art. 1957 c.c. se questi non ha proposto le proprie istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale; può ottenere la liberazione nei casi previsti dagli artt. 1955 e 1956 c.c. Il coobbligato solidale, che è debitore in proprio, non dispone di questo armamentario.
Quando ha senso
Tre scenari concreti in cui questa strada regge davvero.
Il primo è quello del segnalato “leggero” con garante capiente: ritardo di due rate su un vecchio credito al consumo, regolarizzato integralmente, con dato in via di cancellazione nell’arco di dodici mesi, e un genitore o un coniuge con reddito stabile e nessun evento negativo censito. Qui la garanzia compensa un rischio residuale, non un rischio strutturale.
Il secondo è quello del finanziamento finalizzato di importo contenuto, tipicamente un acquisto di beni durevoli, dove l’intermediario ha margini di manovra maggiori e il rapporto tra rata e reddito complessivo dei due obbligati resta ampiamente sostenibile.
Il terzo è quello in cui il garante non si limita a firmare ma offre una garanzia reale: un’ipoteca su un immobile di sua proprietà, oppure un pegno su strumenti finanziari. In questa configurazione il terzo assume la veste di terzo datore di ipoteca o di pegno, che non coincide con quella di fideiussore e segue regole in parte diverse.
Come si esegue in sintesi
La richiesta viene presentata al finanziatore indicando fin da subito la presenza del garante o del coobbligato. L’istruttoria si sdoppia: l’intermediario valuta la posizione di entrambi, consultando i SIC per ciascuno. Il garante sottoscrive un contratto autonomo — la fideiussione — o compare direttamente nel contratto di finanziamento come contitolare. Nel caso di garanzia reale, si aggiunge l’atto notarile di concessione di ipoteca.
Un passaggio che viene spesso trascurato riguarda la posizione del garante rispetto ai SIC. Il garante non è un firmatario decorativo: la sua esposizione viene censita, e in caso di inadempimento del debitore principale anche la sua posizione può essere segnalata. Sul punto la giurisprudenza ha precisato i confini della tutela: la Corte d’Appello di Roma, con decisione dell’11 novembre 2025, ha ritenuto che il garante di un mutuo possa essere segnalato a sofferenza senza preavviso, perché l’obbligo informativo di matrice consumeristica non si estende ai finanziamenti ipotecari. Di segno opposto, in ambito di credito al consumo, gli orientamenti che tutelano il garante persona fisica: il Collegio di Coordinamento dell’ABF, con decisione n. 4632/2023, ha affermato che il preavviso è dovuto a tutte le persone fisiche, incluse quelle che agiscono nell’esercizio di una professione.
I vantaggi
Il vantaggio più immediato è che la strada non richiede di attendere la scadenza dei termini di conservazione. Chi ha bisogno di liquidità entro poche settimane non può permettersi di aspettare ventiquattro mesi, e questa è l’unica opzione che agisce sul presente.
Il secondo vantaggio è la flessibilità dell’importo e della finalità. A differenza della cessione del quinto, che ha limiti quantitativi rigidi e durata massima predeterminata, il finanziamento con garante può essere modulato.
Il terzo, meno evidente ma sostanziale, è che il coinvolgimento del garante produce un dato positivo condiviso: se il piano di ammortamento viene rispettato, la storia creditizia del debitore principale si arricchisce di informazioni favorevoli, che il Codice di condotta consente di conservare fino a sessanta mesi. È l’unico modo per ricostruire attivamente una reputazione creditizia, invece di limitarsi ad attendere che quella negativa si estingua.
I rischi e gli svantaggi, senza sconti
Il primo rischio è di sistema: la garanzia non neutralizza lo scoring. Molte istruttorie automatizzate scartano la pratica sulla base del profilo del richiedente prima ancora di ponderare quello del garante. La presenza del terzo migliora le probabilità, non le garantisce. E ogni richiesta rifiutata lascia a sua volta una traccia nel sistema per novanta giorni, il che sconsiglia la strategia del bombardamento a tappeto verso più intermediari contemporaneamente.
Il secondo rischio grava sul terzo ed è il più sottovalutato. Il garante espone il proprio patrimonio, e se il debitore principale non paga, l’escussione lo raggiunge integralmente. Ma c’è di più: il garante che paga acquista un diritto di regresso che, di fatto, ha lo stesso grado di esigibilità del credito verso un soggetto già insolvente. Il regresso è un diritto, non un incasso.
Il terzo rischio riguarda la validità stessa della garanzia, e qui la giurisprudenza recente offre appigli in entrambe le direzioni. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno stabilito che le fideiussioni riproduttive delle clausole dello schema ABI censurate dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 sono affette da nullità parziale, limitata alle clausole in questione, salvo prova di una diversa volontà delle parti. L’applicazione di quel principio, però, è tutt’altro che pacifica: si sono formati un orientamento restrittivo, che esclude l’automatismo per le fideiussioni rilasciate fuori dal periodo dell’intesa e per quelle specifiche (Cass., Sez. I, 25 novembre 2024, n. 30383; Cass., Sez. I, 17 gennaio 2025, n. 1170; Cass., Sez. I, 1 aprile 2025, n. 8669), e un orientamento estensivo, che valorizza la mera riproduzione dello schema (Cass., Sez. III, 24 luglio 2024, n. 20648; Cass., Sez. III, 21 ottobre 2024, n. 27243). Il contrasto è tale che il Primo Presidente della Corte di Cassazione, con provvedimento depositato il 12 novembre 2025, ha assegnato alle Sezioni Unite le questioni sollevate dal Tribunale di Siracusa con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.
Il quarto profilo di rischio riguarda la posizione del garante rispetto a un debitore già in difficoltà, e merita attenzione perché è il cuore del tema. L’art. 1956 c.c. libera il fideiussore per obbligazione futura quando il creditore, senza speciale autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur conoscendo che le sue condizioni patrimoniali erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. La Cassazione, con l’ordinanza n. 29933 del 12 novembre 2025, ha ribadito che la mancata richiesta di autorizzazione, accompagnata dalla conoscenza delle difficoltà economiche del debitore, integra violazione degli obblighi di correttezza e buona fede. Sul versante opposto, l’ordinanza n. 15085/2025 ha chiarito che il fideiussore che invoca la tutela deve fornire prova concreta del peggioramento delle condizioni patrimoniali, e l’ordinanza n. 9073/2025 ha confermato il rigore dell’onere probatorio a suo carico.
Il profilo ideale di questa strada è il debitore con segnalazione recente ma già sanata, o comunque di gravità contenuta, che ha bisogno di liquidità in tempi brevi e dispone di un garante con reddito documentabile, posizione creditizia pulita e piena consapevolezza di ciò che sta firmando. Fuori da questo perimetro, l’operazione tende a spostare il problema su un’altra persona anziché risolverlo.
Seconda strada: la cessione del quinto, dove la garanzia è la busta paga
In cosa consiste
La seconda opzione ribalta la logica. Invece di aggiungere una persona, si aggiunge un meccanismo. La cessione del quinto dello stipendio o della pensione, disciplinata dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, è un finanziamento il cui rimborso avviene mediante trattenuta diretta operata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico su una quota dell’emolumento, entro il limite di un quinto del netto mensile. La rata non transita dal debitore: viene trattenuta alla fonte e versata al cessionario.
A questo si aggiunge una componente assicurativa obbligatoria. L’art. 54 del D.P.R. 180/1950 prevede che le cessioni siano assistite dalla garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego, o da altre malleverie che ne assicurino il recupero nei casi in cui, per cessazione o riduzione dello stipendio, l’ammortamento non possa proseguire. Per i pensionati è prevista la sola copertura del rischio vita. Il contratto assicurativo viene stipulato a garanzia dell’ente erogante.
Il D.P.R. 180/1950 fissa anche i limiti quantitativi complessivi in caso di più vincoli concorrenti sullo stipendio, prevedendo che non si superi determinata soglia per non privare il debitore dei mezzi di sostentamento, e stabilisce una durata massima del piano fino a centoventi mesi. Un dettaglio poco noto e di diretto interesse per chi ragiona in termini di garanzie personali: il decreto esclude che la garanzia possa essere prestata a favore del cedente mediante cessione, da parte di un altro dipendente pubblico, di una quota del proprio stipendio. La logica dell’istituto è precisamente quella di non moltiplicare i garanti, ma di isolare una fonte di rimborso certa.
Quando ha senso
Il primo scenario è quello del dipendente a tempo indeterminato con anzianità di servizio consolidata, pubblico o privato, la cui segnalazione riguarda un rapporto ormai chiuso o comunque estraneo alla continuità reddituale. Qui la trattenuta alla fonte rende marginale il peso della storia creditizia pregressa.
Il secondo è quello del pensionato, in particolare titolare di trattamenti erogati da enti previdenziali che hanno convenzioni consolidate con gli intermediari. La stabilità della fonte di reddito è massima e il rischio impiego non si pone.
Il terzo è quello di chi ha una segnalazione grave e non ancora regolarizzata, per la quale un garante non basterebbe a rovesciare il giudizio dell’intermediario: la cessione del quinto è tipicamente l’unica forma che resta accessibile, proprio perché la valutazione si sposta dalla persona alla fonte del reddito.
Come si esegue in sintesi
L’iter prevede l’acquisizione del certificato di stipendio o del comunicato di cedibilità della pensione, la verifica dei vincoli già gravanti sull’emolumento, la quantificazione della quota cedibile, la stipula del contratto e la notifica della cessione al datore di lavoro o all’ente pensionistico, che diventa il soggetto obbligato a operare la trattenuta. A fronte di questo, il debitore non gestisce scadenze mensili: il rimborso è automatico finché dura il rapporto di lavoro o l’erogazione della pensione.
Va tenuto presente che l’intermediario resta comunque tenuto alla valutazione del merito creditizio: la garanzia strutturale non esonera dall’istruttoria. La Cassazione, con l’ordinanza n. 20725 del 22 luglio 2025, ha chiarito che l’art. 124-bis TUB consente che le informazioni adeguate siano fornite dal consumatore stesso e che la consultazione delle banche dati sia effettuata ove necessario, non in ogni caso, in una prospettiva che valorizza anche l’autoresponsabilità del cliente e non ostacola l’accesso al credito. Più risalente ma tuttora richiamata, Cass. n. 18610/2021 ha ricondotto l’obbligo alla regola generale di sana e prudente gestione.
I vantaggi
A fronte del vantaggio principale — l’accessibilità anche in presenza di segnalazioni pregresse — se ne collocano altri tre.
La prevedibilità: tasso fisso, rata costante, durata definita fin dall’origine. Non ci sono variabili che possano peggiorare il piano in corsa.
La protezione del nucleo familiare: la copertura assicurativa obbligatoria estingue il debito residuo in caso di decesso del debitore, evitando che l’esposizione ricada sugli eredi. È un effetto che una fideiussione prestata da un terzo, per definizione, non produce.
L’assenza di un terzo esposto: nessuno, oltre al richiedente, mette a rischio il proprio patrimonio. Sul piano dei rapporti familiari, questo è spesso il fattore che pesa di più.
I rischi e gli svantaggi
Il primo limite è quantitativo e strutturale. L’importo erogabile dipende dalla capienza del quinto e dalla durata: chi ha uno stipendio netto modesto non può ottenere somme elevate, per quanto la sua posizione sia solida. La strada esiste, ma ha un tetto che non si negozia.
Il secondo limite è soggettivo: la cessione del quinto presuppone un reddito da lavoro dipendente o da pensione. Lavoratori autonomi, professionisti, titolari di redditi discontinui ne restano fuori.
Il terzo profilo riguarda il rischio impiego. Se il rapporto di lavoro cessa, la copertura assicurativa interviene ma l’assicuratore ha diritto di rivalsa nei confronti del debitore nei termini contrattualmente previsti. Il problema non evapora, cambia interlocutore.
Il quarto profilo è il costo complessivo dell’operazione, che risente della componente assicurativa obbligatoria e della struttura del prodotto: un elemento da esaminare confrontando le condizioni economiche indicate nella documentazione precontrattuale, che il D.Lgs. 212/2025 ha reso più stringente proprio sul fronte della chiarezza e della gratuità delle informazioni.
Il profilo ideale di questa strada è il lavoratore dipendente stabile o il pensionato con una segnalazione anche significativa, che ha bisogno di un importo compatibile con la capienza del proprio quinto e che, per scelta o per necessità, non vuole o non può coinvolgere un terzo.
Terza strada: prima ripulire la posizione, poi chiedere credito
In cosa consiste
La terza opzione muove da una premessa diversa: che la segnalazione, in tutto o in parte, possa essere illegittima o comunque prossima alla scadenza, e che convenga agire su di essa prima di rivolgersi al mercato del credito. Non è una strada attendista: è una strada che opera su un altro piano.
Si articola in tre direttrici, che possono coesistere.
La prima è la contestazione della segnalazione illegittima. I vizi ricorrenti sono noti: mancato o non provato preavviso; dati inesatti su importi, date o causali; classificazione a sofferenza non sorretta da una valutazione complessiva della situazione del debitore, secondo l’impostazione della Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991 in materia di Centrale dei Rischi; mancato o tardivo aggiornamento della posizione dopo il pagamento; segnalazione conseguente a furto d’identità. Gli strumenti sono il reclamo all’intermediario e l’istanza al gestore del SIC, che deve riscontrare entro un mese; il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario; e, nei casi che lo giustificano, l’azione giudiziale, anche in via cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c. quando ricorra un pregiudizio imminente e irreparabile.
La seconda è la gestione del debito sottostante quando questo è ancora aperto. Un accordo transattivo che estingua integralmente la posizione incide sui tempi di conservazione: la definizione pienamente satisfattiva comporta la permanenza del dato per ventiquattro mesi dalla registrazione della regolarizzazione, mentre la definizione parzialmente satisfattiva comporta trentasei mesi. È una differenza che merita di essere considerata prima di firmare un saldo e stralcio, non dopo.
La terza è l’accesso a una procedura di sovraindebitamento disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Quando l’indebitamento complessivo è tale che un ulteriore finanziamento peggiorerebbe la situazione anziché risolverla, la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore o la liquidazione controllata offrono una via d’uscita strutturale, con l’esdebitazione come esito.
Quando ha senso
Il primo scenario è quello in cui la segnalazione presenta vizi documentabili: l’intermediario non è in grado di provare la consegna del preavviso, oppure il dato non è stato aggiornato dopo il pagamento, oppure l’importo censito non corrisponde.
Il secondo è quello in cui la scadenza è vicina: se mancano quattro mesi alla cancellazione automatica di un dato relativo a un ritardo già sanato, costruire una fideiussione per anticipare quel termine è un investimento sproporzionato rispetto al risultato.
Il terzo è quello in cui il nuovo prestito servirebbe a pagare rate di prestiti esistenti. È il segnale clinico del sovraindebitamento, e in questo scenario aggiungere un garante significa, in prospettiva, aggiungere una seconda persona alla stessa crisi.
Come si esegue in sintesi
La contestazione si apre con l’acquisizione della visura presso i SIC e, se rilevante, della centrale rischi di Banca d’Italia, per fotografare esattamente cosa risulta e a quale titolo. Segue il reclamo all’intermediario e l’istanza al gestore del sistema, con richiesta di esibizione della prova del preavviso. In caso di riscontro negativo o di silenzio, si apre l’alternativa tra ricorso all’ABF — procedura documentale, con un contributo alle spese di venti euro previsto dalle disposizioni applicabili, rimborsabile in caso di accoglimento — e azione giudiziale.
Sul risarcimento, l’orientamento è consolidato e va conosciuto per evitare aspettative errate: il danno non è in re ipsa. La Cassazione, con l’ordinanza n. 29252/2024, ha ribadito che il pregiudizio derivante da una segnalazione illegittima non si presume per il solo fatto dell’iscrizione, pur potendo essere accertato in via presuntiva quando la segnalazione abbia determinato conseguenze concrete come la revoca di linee di credito. Nella stessa direzione, in ambito arbitrale, il Collegio ABF di Roma con decisione n. 6536 del 3 luglio 2025 e il Collegio di Napoli con decisione n. 6706 dell’8 luglio 2025 hanno affermato che il danno non patrimoniale va provato, eventualmente per presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza. Diverso il caso del mancato aggiornamento: con la sentenza n. 3671/2024 la Cassazione ha riconosciuto la responsabilità dell’istituto che, dopo il pagamento, aveva tardato mesi nell’aggiornare la posizione.
I vantaggi
Il vantaggio più rilevante è che questa strada risolve la causa e non l’effetto. Una segnalazione rimossa perché illegittima non produce più alcun condizionamento, né oggi né sulle richieste future.
Il secondo è che nessun terzo viene coinvolto: non si crea una nuova esposizione, non si generano futuri contenziosi tra debitore e garante.
Il terzo, nel caso delle procedure di sovraindebitamento, è la prospettiva dell’esdebitazione, cioè della liberazione dai debiti residui, che nessuna delle altre due strade può offrire.
I rischi e gli svantaggi
Il limite principale è il fattore tempo. Un reclamo, un ricorso ABF, un giudizio: sono percorsi che si misurano in mesi. Chi ha un’esigenza di liquidità immediata non trova qui una risposta.
Il secondo limite è l’incertezza dell’esito. Se la segnalazione è corretta e il preavviso è documentato, non c’è nulla da rimuovere: i tempi di conservazione decorrono e basta. Presentare una contestazione infondata non produce alcun vantaggio.
Il terzo, e va detto con chiarezza, riguarda l’effetto delle procedure concorsuali minori sui garanti già esistenti. L’art. 278, comma 6, CCII stabilisce che l’esdebitazione non opera nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso. La regola deroga al principio civilistico per cui la remissione al debitore principale libera il fideiussore ai sensi dell’art. 1239 c.c. In termini pratici: se un familiare ha già garantito un debito e il debitore ottiene l’esdebitazione, il creditore conserva la propria azione per l’intero contro il garante. Un’apertura, limitata, esiste per il concordato minore, dove l’art. 84, comma 4, CCII fa salva una diversa previsione contenuta nella proposta. Sul punto la Cassazione, con la sentenza n. 21181 del 6 ottobre 2020, aveva già affermato che il concordato minore omologato produce effetti solo tra il debitore proponente e i suoi creditori, senza estendersi ai coobbligati e ai fideiussori.
Il profilo ideale di questa strada è chi ha una segnalazione con vizi documentabili o prossima alla scadenza naturale, oppure chi ha un’esposizione complessiva che un nuovo finanziamento non risolverebbe, e che dispone di un margine temporale sufficiente per lavorare sulla causa invece che sul sintomo.
LE OPZIONI ALLA PROVA DEI CONTI
Le tre strade vanno viste all’opera sugli stessi dati. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su valori realistici e su termini coerenti con la disciplina vigente: servono a mostrare come cambiano gli esiti al variare della strada scelta, non a descrivere casi seguiti dallo Studio.
Prima ipotesi — segnalazione sanata, fabbisogno immediato
Situazione di partenza: lavoratrice dipendente a tempo indeterminato, stipendio netto mensile di 1.680 euro. Nel 2025 tre rate insolute su un prestito finalizzato, regolarizzate integralmente il 14 aprile 2026. Trattandosi di ritardo superiore a due rate, il dato resta visibile ventiquattro mesi dalla regolarizzazione, quindi fino al 14 aprile 2028. Fabbisogno attuale: 14.500 euro entro sessanta giorni.
Con l’opzione 1, il coniuge presta fideiussione. Reddito netto del garante 2.100 euro, nessun evento negativo censito. Il rapporto tra rata ipotizzata su 60 mesi e reddito congiunto resta sotto il trenta per cento. La pratica è valutabile; l’esito dipende dalla policy dell’intermediario, ma il profilo è coerente. Se il piano viene rispettato, dal 2026 al 2031 si accumulano dati positivi conservabili fino a sessanta mesi, e al 14 aprile 2028 il dato negativo si cancella automaticamente lasciando una storia creditizia in miglioramento.
Con l’opzione 2, la capienza del quinto è pari a 336 euro mensili. Su una durata di 60 mesi, il montante teorico compatibile con quella rata copre il fabbisogno, ma va verificata l’assenza di altri vincoli sull’emolumento. Nessun terzo viene esposto e la copertura assicurativa obbligatoria protegge il nucleo familiare.
Con l’opzione 3, non c’è nulla da contestare se il preavviso risulta documentato. Attendere fino al 14 aprile 2028 significa rinviare di ventitré mesi un fabbisogno che si manifesta oggi. La strada è tecnicamente corretta ma non risponde alla domanda.
Esito comparato: le prime due strade sono entrambe percorribili, e la scelta si sposta sul fattore “chi si espone” e sull’importo effettivamente necessario. La terza è fuori bersaglio.
Seconda ipotesi — insoluto non sanato e preavviso non provato
Situazione di partenza: debito residuo di 9.340 euro su un prestito personale, scaduto contrattualmente il 30 settembre 2024, mai regolarizzato. Il dato non regolarizzato permane trentasei mesi dalla scadenza contrattuale, quindi fino al 30 settembre 2027. Il debitore riferisce di non aver mai ricevuto il preavviso; l’intermediario, sollecitato con reclamo, produce copia di una comunicazione ma non la prova della consegna o della conoscibilità effettiva sul canale contrattualmente indicato. Fabbisogno: 11.000 euro.
Con l’opzione 1, la presenza di un garante si scontra con un dato negativo aperto, non con un dato storico. In presenza di un insoluto in essere, la garanzia personale interviene su un rischio attuale, e l’istruttoria tende a irrigidirsi. Se ciononostante l’operazione venisse conclusa, si aprirebbe un tema ulteriore: il garante che assume l’obbligazione in una situazione di conclamata difficoltà del debitore si colloca in un’area in cui l’art. 1956 c.c. e i principi affermati da Cass. n. 27857 del 29 ottobre 2024 assumono rilievo, con il carico probatorio che la stessa giurisprudenza pone a suo carico.
Con l’opzione 2, la cessione del quinto resta astrattamente accessibile perché la garanzia è la trattenuta, ma l’importo dipende dalla capienza residua, che va verificata anche rispetto a eventuali procedure esecutive già gravanti sullo stipendio.
Con l’opzione 3, il difetto di prova del preavviso apre una contestazione con fondamento. Reclamo all’intermediario e istanza al gestore del SIC, con riscontro dovuto entro un mese; in caso di esito negativo, ricorso all’ABF. Se la contestazione viene accolta, il dato viene rimosso e la posizione torna valutabile senza il condizionamento della segnalazione. Resta comunque da gestire il debito di 9.340 euro, che non si estingue per il solo fatto della cancellazione del dato: la rimozione riguarda l’informazione, non l’obbligazione.
Esito comparato: qui la terza strada è la sola che aggredisce il problema alla radice, ed è anche quella che rende praticabili le altre due in un secondo momento.
Terza ipotesi — indebitamento complessivo e garante familiare
Situazione di partenza: esposizione complessiva di 47.800 euro su quattro rapporti, rate mensili aggregate per 1.190 euro a fronte di un reddito netto di 1.540 euro. Segnalazioni negative su due rapporti. Il richiedente valuta un quinto finanziamento di 12.000 euro con fideiussione del padre pensionato, per coprire le rate arretrate.
Con l’opzione 1, l’operazione, anche se conclusa, non riduce l’esposizione: la sposta. Il rapporto rata-reddito resta insostenibile e, alla prima insolvenza, il creditore escute il fideiussore. Il padre pagherebbe e acquisterebbe un diritto di regresso ai sensi dell’art. 1950 c.c. verso un soggetto che, per definizione, non è in grado di pagare.
Con l’opzione 2, la capienza del quinto è di 308 euro. Anche ipotizzando la massima durata, l’importo ottenibile non copre il fabbisogno dichiarato e non incide sull’esposizione aggregata.
Con l’opzione 3, il quadro è quello tipico del sovraindebitamento. La valutazione riguarda l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore o, se ne ricorrono i presupposti, al concordato minore o alla liquidazione controllata, con l’esdebitazione come prospettiva. Va però messo in conto fin dall’inizio l’art. 278, comma 6, CCII: se esistono già garanzie prestate da terzi, l’esdebitazione non li libera. È una circostanza che va affrontata nella costruzione della proposta, non scoperta a procedura conclusa.
Esito comparato: la terza strada è l’unica coerente con i numeri. Le prime due, in questo scenario, non sono soluzioni ma differimenti, e la prima produce l’effetto ulteriore di trascinare un familiare dentro la crisi.
Il confronto in tabella
La tabella che segue mette a confronto le tre strade sui parametri che, nella pratica, determinano la scelta. I costi indicati sono esclusivamente quelli di giustizia previsti dalla legge o dalle disposizioni applicabili alle procedure: le condizioni economiche dei finanziamenti vanno lette nella documentazione precontrattuale che l’intermediario è tenuto a fornire.
| Parametro | Opzione 1 — Prestito con garante o coobbligato | Opzione 2 — Cessione del quinto | Opzione 3 — Contestazione, gestione del debito o sovraindebitamento |
|---|---|---|---|
| Tempi | Settimane; dipende dall’istruttoria dell’intermediario | Settimane; richiede l’acquisizione del certificato di stipendio e la notifica al datore | Da uno-due mesi per il reclamo e l’istanza al SIC, mesi per l’ABF, tempi processuali per il giudizio; le procedure di sovraindebitamento hanno tempistiche proprie |
| Complessità | Media: doppia istruttoria, contratto di garanzia autonomo, eventuale atto notarile se garanzia reale | Bassa per il debitore: l’iter è gestito dall’intermediario con datore o ente | Alta: richiede analisi documentale, ricostruzione della posizione e scelta della sede |
| Rischi in caso di esito negativo | Rifiuto che lascia traccia nel SIC per 90 giorni; se l’operazione va male, escussione del garante e regresso di difficile realizzazione | Rifiuto per incapienza del quinto o vincoli concorrenti; in caso di cessazione del rapporto, intervento dell’assicuratore con rivalsa | Contestazione respinta senza modifiche alla posizione; nelle procedure concorsuali, esito negativo dell’omologazione |
| Effetti sulla posizione segnalata | Nessun effetto diretto sul dato esistente; genera dati positivi se il piano è rispettato | Nessun effetto diretto sul dato esistente; genera dati positivi | È l’unica che può rimuovere il dato, quando illegittimo, o ridurne la permanenza tramite regolarizzazione |
| Coinvolgimento di terzi | Massimo: il garante espone il proprio patrimonio | Nullo | Nullo nella contestazione; nelle procedure concorsuali i garanti preesistenti restano obbligati ex art. 278, co. 6, CCII |
| Reversibilità | Bassa: la fideiussione vincola fino all’estinzione, salvo le ipotesi di liberazione ex artt. 1955 e 1956 c.c. o la decadenza ex art. 1957 c.c. | Bassa: la cessione è notificata al datore e vincola il flusso reddituale per la durata del piano | Alta nella fase di reclamo; le procedure concorsuali seguono regole proprie una volta aperte |
| Costi di giustizia previsti dalla legge | Nessuno in fase stragiudiziale | Nessuno in fase stragiudiziale | Contributo di 20 euro per il ricorso ABF, rimborsabile in caso di accoglimento; contributo unificato secondo lo scaglione di valore per il giudizio ordinario o cautelare; contributi previsti per le procedure di sovraindebitamento |
Va soppesato un elemento che la tabella non può rendere: le tre strade non sono necessariamente alternative nel tempo. La contestazione di una segnalazione illegittima e la richiesta di un finanziamento con garante possono coesistere, purché si sia consapevoli che una richiesta rifiutata resta censita per novanta giorni e che moltiplicare le domande in pendenza di una contestazione tende a peggiorare il profilo anziché migliorarlo.
I criteri per scegliere
A fronte di tre strade tutte tecnicamente percorribili, l’elemento dirimente non è quale sia la migliore in astratto, ma quale regga nella situazione concreta. Cinque criteri, in ordine di peso.
Il primo criterio è lo stato della segnalazione: sanata o aperta. Se il debito sottostante è stato estinto e il dato è in decorrenza, la posizione è storica e il garante interviene su un rischio residuale. Se l’insoluto è ancora in essere, la segnalazione fotografa un rischio attuale, e nessuna garanzia personale lo trasforma in rischio passato. In questo secondo caso, agire sul debito precede logicamente ogni richiesta di nuovo credito.
Il secondo criterio è il rapporto tra fabbisogno e capienza del quinto. Se l’importo necessario rientra nella capacità di rimborso rappresentata da un quinto dello stipendio o della pensione, la cessione del quinto merita di essere valutata per prima, perché ottiene lo stesso risultato senza esporre nessun terzo. Se il fabbisogno eccede sensibilmente quella soglia, la strada si restringe e il confronto si sposta altrove.
Il terzo criterio è la consapevolezza effettiva del garante. Un garante che firma per affetto senza aver letto le clausole è un contenzioso futuro. Vanno verificati almeno tre punti: se il testo riproduce le clausole dello schema ABI censurate nel 2005, con le implicazioni che le Sezioni Unite hanno tracciato nella sentenza n. 41994/2021 e che sono nuovamente al vaglio delle Sezioni Unite dopo il provvedimento del 12 novembre 2025; se contiene deroghe all’art. 1957 c.c., la cui caducazione può comportare la decadenza del creditore dall’escussione, come ha ritenuto il Tribunale di Lecce con la sentenza n. 1432 del 6 maggio 2025; e se prevede clausole che impongono al garante di informarsi autonomamente sulle condizioni del debitore, che secondo Cass. n. 20665/2024 non valgono comunque a derogare all’art. 1956 c.c.
Il quarto criterio è il rapporto tra esposizione complessiva e reddito. Quando le rate aggregate assorbono una quota del reddito che non lascia margine per le spese ordinarie, il problema non è l’accesso al credito ma la sostenibilità del debito. In questo scenario la valutazione va spostata sugli strumenti del Codice della crisi, e va fatta prima di coinvolgere terzi, non dopo.
Il quinto criterio è la documentabilità dei vizi della segnalazione. Se l’intermediario non è in grado di provare il preavviso sul canale concordato, o se il dato non è stato aggiornato dopo il pagamento, la contestazione ha basi solide e cambia il quadro di partenza. Se invece la segnalazione è corretta, l’energia va investita altrove.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, affronta queste valutazioni verificando congiuntamente i tre piani che nella pratica restano separati: la legittimità della segnalazione, la tenuta del testo della garanzia e la sostenibilità effettiva dell’operazione.
Nessuno di questi criteri, isolatamente, fornisce la risposta. È la loro combinazione che indica se la strada del garante sia quella giusta o se, come accade con una certa frequenza, sia la più immediata e insieme la più costosa in prospettiva.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà? Dipende dalla fase. Finché la richiesta di finanziamento non è stata accettata, il passaggio da un’opzione all’altra è libero, con l’unica accortezza di non moltiplicare le domande, che restano censite. Una volta perfezionata la fideiussione, invece, la reversibilità è bassa: il garante resta vincolato fino all’estinzione dell’obbligazione principale, salvo le ipotesi di liberazione previste dagli artt. 1955 e 1956 c.c. o la decadenza del creditore ai sensi dell’art. 1957 c.c. La cessione del quinto, una volta notificata al datore di lavoro, vincola il flusso reddituale per la durata del piano, fatte salve le possibilità di estinzione anticipata previste dal contratto e dalla disciplina applicabile.
E se scelgo quella sbagliata? Le conseguenze non sono simmetriche. Sbagliare nel senso di tentare la strada del garante e vedersi rifiutare la pratica comporta un costo contenuto: la richiesta resta censita novanta giorni. Sbagliare nel senso di ottenere il finanziamento senza che l’operazione fosse sostenibile comporta un costo alto e differito, che si scarica sul garante. Sbagliare nel senso di aspettare la scadenza dei termini quando la segnalazione era contestabile significa aver perso mesi che si potevano recuperare. È per questo che l’ordine delle verifiche conta più della scelta finale.
Il garante finisce a sua volta segnalato? La sua esposizione viene censita nei sistemi e, in caso di inadempimento del debitore principale, anche la sua posizione può essere oggetto di segnalazione. Sull’estensione delle tutele al garante gli orientamenti non sono uniformi: il Collegio di Coordinamento dell’ABF, con la decisione n. 4632/2023, ha affermato che il preavviso è dovuto a tutte le persone fisiche; il Collegio di Milano nel 2025 ha escluso dall’obbligo le società; la Corte d’Appello di Roma, con decisione dell’11 novembre 2025, ha ritenuto che il garante di un mutuo ipotecario possa essere segnalato a sofferenza senza preavviso, sul presupposto che l’obbligo di matrice consumeristica non si estenda a quella tipologia di finanziamento. È una circostanza che il garante ha diritto di conoscere prima di firmare, non dopo.
Se il garante è mio coniuge o mio genitore, cambia qualcosa? Sul piano dell’obbligazione, no: risponde come qualsiasi altro fideiussore. Sul piano probatorio, però, il legame può incidere. La giurisprudenza ha talvolta ritenuto irrilevante la mancata richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 1956 c.c. quando la conoscenza delle condizioni economiche del debitore doveva presumersi comune, in ragione del vincolo coniugale e della convivenza. In altri termini, la vicinanza che rende naturale la garanzia può rendere più difficile invocarne la liberazione.
Se un domani accedo a una procedura di sovraindebitamento, il garante viene liberato? No, salvo ipotesi specifiche. L’art. 278, comma 6, CCII stabilisce che l’esdebitazione non opera nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso, in deroga all’art. 1239 c.c. Un margine, limitato, esiste nel concordato minore, dove l’art. 84, comma 4, CCII fa salva una diversa previsione contenuta nella proposta. Va aggiunto che la qualificazione stessa del garante come consumatore non è scontata: la Cassazione, con la pronuncia n. 29746/2025, ha escluso la qualifica di consumatore per la persona fisica che abbia prestato una fideiussione espressiva di un’attività professionale, con ricadute dirette sull’accesso alle procedure.
Se una banca mi rifiuta il prestito basandosi su un punteggio automatico, posso saperne di più? Sì, e il quadro si è rafforzato. La sentenza SCHUFA della Corte di giustizia dell’Unione europea del 7 dicembre 2023, causa C-634/21, ha qualificato il credit scoring come decisione automatizzata rilevante ai sensi dell’art. 22 GDPR quando determina in modo decisivo l’esito del rapporto contrattuale; la sentenza Dun & Bradstreet Austria del 27 febbraio 2025, causa C-203/22, si è occupata del contenuto delle informazioni significative sulla logica utilizzata e del bilanciamento con il segreto commerciale. Sul piano interno, il nuovo comma 2-bis dell’art. 124-bis TUB, come introdotto dal D.Lgs. 212/2025, riconosce al consumatore il diritto all’intervento umano, alla spiegazione dei fattori determinanti e alla contestazione della decisione.
LE PRONUNCE CHE ORIENTANO LA SCELTA
I riferimenti che seguono sono raggruppati per la strada che ciascuno illumina. I principi sono riformulati in forma sintetica; per ciascuna decisione sono indicati Corte, numero e data.
Pronunce che pesano sulla strada del garante
Cassazione civile, Sezioni Unite, 30 dicembre 2021, n. 41994. Le fideiussioni che riproducono le clausole dello schema ABI censurate dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2005 sono colpite da nullità parziale, circoscritta alle clausole in questione, salvo prova di una diversa volontà delle parti. È il punto di partenza obbligato per chiunque valuti la tenuta del testo di garanzia che sta per sottoscrivere o che ha già sottoscritto.
Cassazione civile, Sezione III, ordinanza n. 29933 del 12 novembre 2025. In tema di fideiussione per obbligazione futura, il creditore deve richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di concedere nuovo credito al debitore le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate; l’omissione, unita alla conoscenza delle difficoltà del debitore, viola gli obblighi di correttezza e buona fede. È la pronuncia più direttamente pertinente al tema di questo articolo, perché descrive esattamente lo scenario di chi garantisce un soggetto già in difficoltà.
Cassazione civile, ordinanza n. 15085/2025. Chi invoca la tutela dell’art. 1956 c.c. deve fornire prova concreta del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale, tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Ridimensiona l’idea che la liberazione del garante sia un esito facilmente conseguibile.
Cassazione civile, ordinanza n. 9073/2025. Ribadisce il rigore dell’onere probatorio a carico del fideiussore che chieda la liberazione, precisando che circostanze come l’uscita del garante dalla compagine sociale del debitore non bastano, da sole, a dimostrare l’impossibilità di informarsi sulla situazione patrimoniale.
Cassazione civile, Sezione III, ordinanza n. 27857 del 29 ottobre 2024. Non è coerente con i principi di correttezza e buona fede la nuova concessione di credito effettuata nonostante il peggioramento delle condizioni economiche del debitore, quando la banca abbia agito nella consapevolezza di una situazione di insolvenza irreversibile, senza la dovuta attenzione all’interesse del fideiussore.
Cassazione civile, n. 20665/2024. La clausola che impone al fideiussore di informarsi autonomamente sulla situazione patrimoniale del debitore non deroga all’art. 1956 c.c.: resta necessaria la specifica autorizzazione del garante per l’ulteriore concessione di credito. Rilevante perché quel tipo di clausola è di larga diffusione nella modulistica.
Cassazione civile, Sezione I, 25 novembre 2024, n. 30383; Sezione I, 17 gennaio 2025, n. 1170; Sezione I, 1 aprile 2025, n. 8669. Filone restrittivo: per le fideiussioni rilasciate fuori dal periodo dell’intesa anticoncorrenziale, la nullità non discende automaticamente dalla riproduzione delle clausole censurate, occorrendo la prova del nesso funzionale con l’intesa.
Cassazione civile, Sezione III, 24 luglio 2024, n. 20648, e Sezione III, 21 ottobre 2024, n. 27243. Filone estensivo: la nullità della clausola derogativa può essere dichiarata come conseguenza della riproduzione, anche parziale, dello schema sanzionato, senza necessità di ulteriore prova.
Corte di Cassazione, Primo Presidente, provvedimento del 12 novembre 2025. Le questioni sollevate dal Tribunale di Siracusa con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sono state assegnate alle Sezioni Unite, per definire la portata applicativa dei principi affermati dalla sentenza n. 41994/2021, oggetto di applicazioni non omogenee. È un dato che consiglia prudenza a chi costruisca oggi una strategia difensiva su uno solo dei due orientamenti.
Tribunale di Lecce, sentenza n. 1432 del 6 maggio 2025. Accolta l’eccezione di nullità parziale, con conseguente riespansione dell’art. 1957 c.c., il giudice ha dichiarato la decadenza della banca dal diritto di escussione per non aver proposto domanda giudiziale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale. Mostra l’effetto pratico che la nullità di una singola clausola può produrre sul garante.
Cassazione civile, n. 29746/2025. La persona fisica che presti una fideiussione espressiva di un’attività professionale non può essere qualificata come consumatore, con conseguenze dirette sull’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Pronunce che pesano sulla valutazione del merito creditizio
Cassazione civile, Sezione I, 22 luglio 2025, n. 20725. Sulla diligenza dell’istituto nella valutazione del merito creditizio: l’art. 124-bis TUB ammette che le informazioni adeguate siano fornite dal consumatore stesso e che la consultazione delle banche dati avvenga ove necessario, in coerenza con l’obiettivo di valorizzare l’autoresponsabilità del cliente e agevolare l’erogazione del credito. Interessante anche perché la vicenda riguardava un credito derivante da fideiussione prestata a garanzia del mutuo del coniuge.
Cassazione civile, n. 18610/2021. L’obbligo di verificare il merito creditizio sulla base di informazioni adeguate discende dai principi di sana e prudente gestione che governano l’attività dell’intermediario.
Pronunce che pesano sulla contestazione della segnalazione
Cassazione civile, ordinanza n. 29252/2024. Il danno derivante da segnalazione illegittima non è in re ipsa: va allegato e provato, pur potendo essere accertato in via presuntiva quando la segnalazione abbia prodotto conseguenze concrete, come la revoca di linee di credito.
Cassazione civile, n. 3671/2024. Condannato l’istituto che, dopo il pagamento del debito, aveva tardato mesi nell’aggiornare la posizione in Centrale dei Rischi: la permanenza del dato negativo non aggiornato incide sull’accesso al credito e lede la reputazione del segnalato.
Cassazione civile, Sezione I, 25 gennaio 2017, n. 1931, e Cassazione civile, ordinanza 25 maggio 2021, n. 14382. Definiscono i presupposti di illegittimità della segnalazione e il perimetro della prova del pregiudizio, costituendo il precedente su cui si innesta l’orientamento più recente.
Corte di giustizia dell’Unione europea, 7 dicembre 2023, causa C-634/21, SCHUFA Holding. Il credit scoring elaborato da una società di informazioni commerciali costituisce di per sé una decisione automatizzata ai sensi dell’art. 22 GDPR, quando il suo utilizzo da parte di un terzo determina in modo decisivo la conclusione, l’esecuzione o la cessazione del rapporto contrattuale.
Corte di giustizia dell’Unione europea, 27 febbraio 2025, causa C-203/22, Dun & Bradstreet Austria. Precisa il contenuto delle informazioni significative sulla logica utilizzata dovute all’interessato ai sensi dell’art. 15, par. 1, lett. h), GDPR, e il bilanciamento tra diritto di accesso e tutela del segreto commerciale.
Tribunale di Roma, Sezione XVII, ordinanza 30 gennaio 2025. La segnalazione illegittima integra insieme un inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c. e un illecito extracontrattuale per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, esponendo l’istituto tanto all’obbligo di cancellazione quanto a quello risarcitorio.
Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Coordinamento, decisione n. 4632/2023. L’obbligo di preavviso riguarda tutte le persone fisiche, comprese quelle che agiscono nell’esercizio di una professione.
Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Roma, decisione n. 6536 del 3 luglio 2025, e Collegio di Napoli, decisione n. 6706 dell’8 luglio 2025. In caso di segnalazione illegittima spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale che sia in grado di dimostrare, oltre a quello non patrimoniale, la cui sussistenza non è automatica ma può essere provata anche mediante presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza.
Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Palermo, decisione n. 7385 del 29 luglio 2025, e Collegio di Milano, decisione n. 8872/2025. Rispettivamente sull’assenza ab origine dei presupposti della segnalazione e sull’onere probatorio gravante sul cliente che lamenti l’illegittimità dell’iscrizione.
Pronunce che pesano sull’alternativa concorsuale
Cassazione civile, Sezione I, sentenza n. 21181 del 6 ottobre 2020. Il concordato omologato produce effetti esclusivamente tra il debitore proponente e i suoi creditori, senza estendersi ai coobbligati, ai fideiussori e agli obbligati in via di regresso. È il precedente che, insieme all’art. 278, comma 6, CCII, spiega perché la scelta di coinvolgere un garante oggi condizioni le opzioni disponibili domani.
COSA PUÒ FARE LO STUDIO MONARDO
Di fronte a un bivio in cui ciascuna strada produce conseguenze diverse e in parte irreversibili, l’attività dello Studio si concentra sulla verifica preventiva di ciò che regge e di ciò che non regge. In concreto:
- Acquisiamo e leggiamo le visure presso i SIC e, quando rilevante, presso la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, ricostruendo per ciascun rapporto la data dell’evento, la classificazione attribuita e la data di cancellazione automatica calcolata secondo l’Allegato 2 al Codice di condotta.
- Verifichiamo se il preavviso di segnalazione è stato effettivamente inviato e reso conoscibile, chiedendo all’intermediario l’esibizione del canale utilizzato, della data, del recapito e della prova di consegna o di conoscibilità, e confrontando quanto prodotto con le previsioni contrattuali sui canali di comunicazione.
- Esaminiamo il testo della fideiussione o del contratto di coobbligazione clausola per clausola, individuando le riproduzioni dello schema ABI censurato, le deroghe all’art. 1957 c.c. e le clausole che pretendono di addossare al garante oneri informativi in luogo dell’autorizzazione richiesta dall’art. 1956 c.c.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davvero davanti al giudice nel caso specifico, cioè quale strada, in caso di contestazione futura da parte della banca o del garante, dispone di argomenti sostenibili e di documentazione a supporto, e quale invece si reggerebbe solo sulla speranza che nessuno sollevi la questione.
- Redigiamo e inviamo il reclamo all’intermediario e l’istanza al gestore del SIC, con richiesta di rettifica o cancellazione fondata sul GDPR e sul Codice di condotta, gestendo il termine di riscontro di un mese e la fase successiva.
- Predisponiamo e depositiamo il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, curando la costruzione documentale del fascicolo, che nel procedimento ABF è l’unico terreno su cui si decide.
- Instauriamo il giudizio civile per l’accertamento dell’illegittimità della segnalazione e per il risarcimento, valutando quando ricorrono i presupposti per il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. e costruendo la prova del pregiudizio nei termini richiesti dall’orientamento che esclude il danno in re ipsa.
- Analizziamo la sostenibilità complessiva dell’esposizione confrontando rate aggregate, reddito disponibile e patrimonio, per stabilire se il nuovo finanziamento sia una soluzione o un differimento, e verifichiamo i presupposti di accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, al concordato minore o alla liquidazione controllata.
- Gestiamo le trattative di definizione con l’intermediario o con il cessionario del credito, tenendo conto che la natura pienamente o parzialmente satisfattiva dell’accordo incide sui tempi di permanenza del dato nei sistemi.
- Assistiamo il garante quando è lui il soggetto esposto, sia in fase di verifica preventiva del testo che sta per sottoscrivere, sia in fase di opposizione all’escussione, sia nell’esercizio del regresso e della surrogazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su un tema come questo, in cui la scelta compiuta oggi va difesa domani, la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino al giudizio di legittimità è l’elemento che pesa di più: chi valuta oggi se accettare una fideiussione, chi contesta domani la segnalazione e chi eventualmente difende la posizione in Cassazione è la stessa persona, con la stessa linea. Quando una difesa cambia mani a metà percorso, gli argomenti costruiti nella fase stragiudiziale si perdono, e le eccezioni non sollevate nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità. Su questo la Corte è netta, e le pronunce di inammissibilità per questioni nuove ne sono la conferma.
Lo staff dello Studio è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: la lettura giuridica del contratto di garanzia e della segnalazione procede in parallelo alla verifica numerica della sostenibilità del piano di rimborso, perché stabilire se un’operazione regga è una domanda che ha insieme una risposta legale e una risposta contabile.
Il punto in cui la scelta diventa definitiva
Tornando alla domanda iniziale: sì, ottenere un finanziamento con un garante essendo segnalati in CRIF è possibile, e in alcuni casi è la strada più ragionevole. In altri è la più rapida da percorrere e la più difficile da correggere. La differenza non sta nella disponibilità del garante, ma nella natura della segnalazione, nel rapporto tra fabbisogno e capacità di rimborso e nella tenuta del testo che verrà sottoscritto. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla non costa soltanto tempo: costa il patrimonio di una seconda persona e, spesso, un rapporto familiare.
È il motivo per cui questa materia richiede una competenza che copra insieme il diritto bancario e la crisi da sovraindebitamento. Lo Studio Monardo opera esattamente su questa intersezione: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare attivo a livello nazionale in diritto bancario e tributario, ed è la competenza che governa l’analisi delle segnalazioni nei SIC, della valutazione del merito creditizio e della validità delle garanzie personali; è avvocato cassazionista, e quindi in grado di accompagnare la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado, in una materia in cui le questioni decisive — dalla nullità delle fideiussioni ABI ai presupposti del risarcimento da segnalazione illegittima — si stanno definendo proprio davanti alla Corte di legittimità; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, abilitazioni che diventano decisive nei casi in cui la risposta corretta non è un nuovo prestito, ma la ristrutturazione del debito esistente.
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