Chi È Segnalato Al Crif Può Fare La Cessione Del Quinto?

Su questo tema la lettera della legge dice molto poco. Non esiste una norma che vieti a un “cattivo pagatore” di ottenere una cessione del quinto, né una che lo autorizzi espressamente. Esiste, invece, un intreccio di regole — il testo unico del 1950 sulla cedibilità degli stipendi, l’obbligo bancario di valutare il merito creditizio, la disciplina privacy sui sistemi di informazione creditizia — che i giudici hanno dovuto comporre caso per caso. Il risultato è che, oggi, la risposta alla domanda “posso fare la cessione del quinto se sono segnalato al CRIF?” non si trova in un articolo di codice: si trova nelle decisioni della Corte di cassazione, della Corte costituzionale, dei tribunali di merito e dell’Arbitro Bancario Finanziario.

Questa guida raccoglie le pronunce che contano davvero e le traduce in conseguenze pratiche: quando la segnalazione può legittimamente bloccarti, quando invece è illegittima e va cancellata, che cosa succede se hai già un pignoramento in busta paga, e che cosa rischi se chiedi un nuovo finanziamento quando sei già in una situazione di sovraindebitamento.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crocevia. Il tema è, in parte, bancario e finanziario: contratti di credito al consumo, segnalazioni nelle banche dati, costi del finanziamento, e proprio per questo l’attività dello Studio si fonda sul coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, dove avvocati e commercialisti leggono insieme il contratto e l’estratto conto. In parte è un tema di sovraindebitamento, perché chi è segnalato ha spesso più finanziamenti sovrapposti e la cessione del quinto è l’ultima porta rimasta aperta: qui rileva la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC. E in parte è un tema di contenzioso puro, perché la cancellazione di una segnalazione illegittima e il risarcimento del danno si giocano nelle aule di giustizia, fino all’ultimo grado: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e la linea difensiva impostata all’inizio può essere portata avanti dallo stesso difensore fino in Corte di cassazione.

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Il quadro normativo in breve: su che cosa si sono pronunciati i giudici

Per capire le decisioni serve sapere quali norme i giudici stavano applicando. Sono quattro blocchi, e non si parlano tra loro in modo automatico.

Il primo blocco è il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il testo unico su sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi. È la norma che rende possibile la cessione del quinto: il lavoratore cede a un finanziatore una quota della propria retribuzione, che il datore di lavoro o l’ente pensionistico trattiene alla fonte e versa direttamente al cessionario. L’art. 67 vieta di stipulare più cessioni che complessivamente superino il quinto. L’art. 68 disciplina il rapporto tra cessioni e pignoramenti, fissando il tetto complessivo della metà. Gli artt. 2 e 52 stabiliscono i limiti quantitativi per le diverse cause di prelievo. La disciplina, nata per i dipendenti pubblici, è stata estesa nel tempo ai lavoratori del settore privato.

Il secondo blocco è il Testo unico bancario. L’art. 124-bis TUB impone al finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore prima di concedere il credito: è il principio del prestito responsabile. La norma è stata riscritta dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, in attuazione della direttiva (UE) 2023/2225, che ha rafforzato l’obbligo e ha chiarito che la valutazione va svolta anche nell’interesse del consumatore, non soltanto a tutela della banca. L’art. 125, comma 3, TUB stabilisce invece che il finanziatore informi preventivamente il consumatore la prima volta che segnala a una banca dati un’informazione negativa che lo riguarda.

Il terzo blocco è la disciplina privacy. I sistemi di informazione creditizia privati — CRIF, Experian, CTC e gli altri — sono regolati dal Codice di condotta approvato dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 settembre 2019, che ha sostituito il precedente Codice deontologico del 2004. Il Codice disciplina il preavviso all’interessato prima della prima registrazione negativa e i tempi massimi di conservazione dei dati, oltre i quali la permanenza dell’informazione diventa illecita. Sopra tutto questo opera il GDPR, con i diritti di rettifica e cancellazione degli artt. 16 e 17.

Il quarto blocco è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’art. 69 CCII, nel disciplinare l’accesso del consumatore alla ristrutturazione dei debiti, richiama i principi dell’art. 124-bis TUB e limita il potere di opposizione del creditore che abbia concesso credito senza valutare la sostenibilità del rimborso. L’art. 70, comma 4, CCII consente al giudice di adottare misure protettive a tutela della fattibilità del piano.

Nessuna di queste norme dice “il segnalato può” o “il segnalato non può”. La risposta l’hanno costruita i giudici, componendo queste quattro discipline: ed è una risposta articolata, che dipende da chi sei, da che tipo di segnalazione hai e da che cosa hai già in busta paga.


L’orientamento consolidato: la segnalazione non è un divieto, ma un dato da valutare

Il primo punto fermo, quello su cui la giurisprudenza non ha oscillazioni, è che la presenza di un nominativo in un sistema di informazione creditizia non produce alcun effetto interdittivo automatico. Il CRIF non è un registro di incapaci a contrarre: è una banca dati che raccoglie informazioni sull’affidabilità nei pagamenti e le mette a disposizione degli intermediari aderenti. La segnalazione è un elemento di valutazione, non un divieto di legge.

Questo principio emerge con chiarezza dal modo in cui la Suprema Corte ha ricostruito la funzione delle banche dati creditizie. Nel valutare la legittimità delle registrazioni negative, la Corte ha sempre ragionato in termini di correttezza e proporzionalità del trattamento dei dati rispetto alla situazione reale del debitore, mai in termini di conseguenze automatiche sull’accesso al credito. La segnalazione descrive un fatto; non crea uno status.

La sofferenza presuppone l’insolvenza, non il singolo ritardo

Il secondo pilastro dell’orientamento consolidato riguarda i presupposti sostanziali della segnalazione più grave, quella “a sofferenza”. Con la sentenza n. 21428 del 2007 la Corte di cassazione ha fissato un principio che da allora è stato ripetuto in decine di decisioni: la classificazione a sofferenza non può fondarsi sul mero ritardo o sul singolo inadempimento, perché presuppone una valutazione della complessiva situazione patrimoniale del cliente, riconducibile a uno stato di insolvenza, anche non definitivo, o a una grave e non transitoria difficoltà economica.

Il principio, calato nella pratica, significa che l’intermediario che classifica a sofferenza un cliente perché ha saltato due rate di un prestito, senza avere effettuato alcuna valutazione della sua situazione economica complessiva, sta compiendo un’operazione illegittima. E significa, per chi legge, che una parte non piccola delle segnalazioni più penalizzanti presenti nelle banche dati è aggredibile nel merito.

Lo stesso ragionamento è stato applicato dai giudici di merito. Il Tribunale di Rieti, sezione I, con la sentenza n. 451 del 14 settembre 2021, ha ribadito che la segnalazione richiede una condizione di insolvenza intesa come incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, e che il semplice inadempimento verso la banca — anche accompagnato dal rifiuto esplicito di pagare — non basta a qualificare la posizione come sofferente.

Il preavviso è una garanzia procedurale, non una formalità

Il terzo pilastro riguarda il preavviso. L’art. 125, comma 3, TUB e il Codice di condotta dei SIC impongono all’intermediario di avvertire l’interessato prima della prima registrazione negativa, così da consentirgli di regolarizzare la posizione o di contestare l’addebito.

Con l’ordinanza n. 17115 del 20 giugno 2024 (Pres. Travaglino, Rel. Rubino) la Terza Sezione civile della Cassazione ha affermato che l’art. 125 TUB impone, ai fini di una segnalazione corretta e non lesiva dei diritti del consumatore, che il segnalante fornisca una informativa preventiva sulla situazione di inadempimento, in modo da mettere l’interessato in condizione di evitare la registrazione mettendosi in regola con i pagamenti. Nel caso concreto il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la corte territoriale aveva accertato che il preavviso era stato effettivamente inviato, e la ricostruzione del fatto non era stata contestata: ma il principio è enunciato senza ambiguità.

La traduzione pratica è immediata. Se sei un consumatore e la finanziaria ti ha segnalato senza avvisarti prima, la segnalazione presenta un vizio procedurale che ne consente la contestazione. E l’onere di provare l’invio e la ricezione del preavviso non è tuo: è dell’intermediario.

Il danno da segnalazione illegittima non è automatico

Il quarto pilastro riguarda le conseguenze risarcitorie, ed è quello che più spesso viene raccontato male. Con l’ordinanza della Sezione 6-3 n. 7594 del 28 marzo 2018 la Cassazione ha stabilito che il danno all’immagine derivante da illegittima segnalazione, costituendo un danno-conseguenza e non un danno-evento, non può ritenersi sussistente in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento.

L’orientamento si è consolidato in questi termini ed è stato ribadito, come vedremo, anche di recente. In altre parole: la segnalazione illegittima ti dà diritto alla cancellazione, ma non ti attribuisce automaticamente una somma di denaro. Il risarcimento va costruito con le prove. È una differenza che separa le cause vinte da quelle vinte solo a metà.


Questione aperta n. 1 — La segnalazione al CRIF può da sola impedire la cessione del quinto?

La questione. È la domanda che porta la maggior parte delle persone a cercare informazioni su questo tema: “sono segnalato come cattivo pagatore, quindi nessuno mi darà mai più un finanziamento?”. La risposta richiede di distinguere ciò che la legge impone da ciò che l’intermediario decide.

Cosa hanno deciso i giudici. Il punto di partenza è l’art. 124-bis TUB, che impone al finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate. La norma non dice “in presenza di segnalazione negativa il credito va rifiutato”: impone una valutazione, non ne predetermina l’esito. E la giurisprudenza ha letto la disposizione come una regola di condotta a carico del finanziatore, non come una causa di esclusione a carico del cliente.

La Corte di cassazione, con la nota decisione delle Sezioni Unite n. 18610 del 2021 in tema di abusiva concessione di credito, ha inquadrato il tema della responsabilità del finanziatore che eroga credito a un soggetto che non lo merita: il baricentro del giudizio è la condotta della banca, valutata secondo i canoni di diligenza professionale. Il che conferma, a contrario, che la valutazione del merito creditizio è un obbligo del finanziatore, non un requisito di accesso del cliente: la banca deve valutare, e nel valutare può legittimamente concedere il credito anche a chi ha precedenti negativi, se la struttura dell’operazione rende sostenibile il rimborso.

È esattamente ciò che accade nella cessione del quinto. La garanzia dell’operazione non è la storia creditizia del richiedente: è la trattenuta alla fonte operata dal datore di lavoro o dall’ente previdenziale, unita alla copertura assicurativa obbligatoria per il rischio vita e, per i lavoratori dipendenti, per il rischio impiego. È questa architettura — prevista dal D.P.R. 180/1950 — che rende l’operazione strutturalmente accessibile a chi ha un profilo creditizio compromesso.

La riforma dell’art. 124-bis TUB operata dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, in attuazione della direttiva (UE) 2023/2225, ha rafforzato l’obbligo di valutazione approfondita, precisando che essa va svolta anche nell’interesse del consumatore e non solo in funzione della sana e prudente gestione dell’intermediario. La modifica ha una ricaduta indiretta ma rilevante anche sul piano concorsuale, perché l’art. 69, comma 2, CCII rinvia ai “principi” dell’art. 124-bis TUB con un rinvio di carattere sostanzialmente mobile: mutando il contenuto della norma bancaria, muta anche il precetto che limita il potere di opposizione del creditore che abbia concesso credito in modo irresponsabile.

Se c’è contrasto. Non c’è un vero contrasto giurisprudenziale sul punto, ma c’è un equivoco diffuso: molti confondono l’obbligo di valutazione con un divieto di erogazione. L’assunzione prudenziale corretta è questa: la segnalazione al CRIF non è un impedimento giuridico alla cessione del quinto, ma è un elemento che l’intermediario deve valutare, e che può indurlo — legittimamente — a rifiutare, ad applicare condizioni diverse o a richiedere verifiche ulteriori. Nessuna norma e nessuna sentenza attribuiscono un diritto soggettivo a ottenere il finanziamento.

Cosa significa per te. Il vero punto di verifica, nella pratica, non è quasi mai il CRIF in sé: è l’assicurabilità della posizione, che dipende dalla stabilità del rapporto di lavoro, dalla solidità del datore di lavoro privato, dall’anzianità di servizio, dall’età e dalla capienza residua della busta paga. Prima di presentare una domanda destinata a essere respinta — e ogni domanda respinta lascia a sua volta una traccia nella banca dati — conviene ricostruire la propria posizione: che cosa risulta esattamente segnalato, da chi, con quale data, se la segnalazione è ancora legittima e se i termini di conservazione sono scaduti. Lo Studio Monardo affronta questa fase con un vantaggio operativo preciso: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, in cui avvocati e commercialisti leggono insieme visura creditizia, contratti e piani di ammortamento, così che la valutazione sulla percorribilità della cessione del quinto non sia un’impressione ma il risultato di una verifica documentale.


Questione aperta n. 2 — Se la segnalazione è illegittima, cosa posso davvero ottenere?

La questione. Scoperto che la segnalazione c’è, la domanda successiva è: posso farla cancellare? E posso essere risarcito? Qui la giurisprudenza è molto più articolata di quanto lascino intendere le formule pubblicitarie che promettono la “cancellazione garantita”.

Cosa hanno deciso i giudici. Sulla cancellazione, il presupposto più frequentemente accolto è proprio il difetto di preavviso. Il Tribunale di Bari, sezione IV civile, con la sentenza n. 4076 del 13 ottobre 2023, ha dichiarato illegittima la segnalazione di un fideiussore consumatore perché la banca non gli aveva inviato l’avviso preventivo. Nella stessa decisione, però, il tribunale ha respinto la domanda risarcitoria, perché il garante non aveva provato pregiudizi specifici. Le due statuizioni, lette insieme, fotografano la regola: il vizio procedurale porta alla cancellazione, non al risarcimento automatico.

Sulla natura della responsabilità, il Tribunale di Roma, sezione XVII, con l’ordinanza del 30 gennaio 2025, ha chiarito che la segnalazione illegittima integra al tempo stesso un inadempimento contrattuale nei confronti del cliente e un illecito extracontrattuale per violazione dei doveri di correttezza e buona fede: la banca risponde su entrambi i piani, con le conseguenze che ne derivano in punto di prova e di prescrizione.

Sull’onere della prova del danno, il riferimento oggi decisivo è l’ordinanza della Terza Sezione civile n. 29252 del 13 novembre 2024 (Pres. Scarano, Rel. Condello), che torneremo ad analizzare più avanti. La Corte ha ribadito che il danno non è in re ipsa, ma ha aggiunto un tassello che cambia la prospettiva pratica: il pregiudizio da segnalazione indebita può essere dimostrato anche mediante presunzioni semplici, e tra gli indizi utilizzabili rientra la ridotta distanza temporale tra la segnalazione e il rifiuto o la revoca del credito.

Se c’è contrasto. Un contrasto esiste, ed è netto, sull’ambito soggettivo del preavviso. L’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4632 del 15 maggio 2023, ha affermato che l’obbligo di preavviso deve essere applicato a favore di tutte le persone fisiche, consumatori o professionisti che siano, in quanto la disposizione del Codice di condotta è stata emanata sulla base della disciplina privacy e non può essere interpretata in conflitto con essa. Sulla stessa linea si sono attestati i collegi territoriali: si vedano la decisione del Collegio di Milano n. 5360 del 6 maggio 2024 e quella del Collegio di Roma n. 3234 del 3 aprile 2023.

La Corte di cassazione ha invece tenuto una posizione più restrittiva. Con l’ordinanza n. 14382 del 25 maggio 2021, poi confermata dall’ordinanza n. 39769 del 2021, la Suprema Corte ha affermato che il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all’onere di preventivo avviso rileva soltanto per le operazioni riconducibili al credito al consumo: al di fuori di quel perimetro, la mancata prova della ricezione dell’avviso non determina di per sé l’illegittimità della registrazione. Fra i giudici di merito, l’orientamento che considera il preavviso essenziale ha comunque trovato riconoscimento — si veda ad esempio la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 2066/2021 — ma non può dirsi pacifico.

L’assunzione prudenziale è quindi la seguente: se sei un consumatore e il finanziamento è credito al consumo, il difetto di preavviso è un argomento solido, riconosciuto sia dall’ABF sia dalla Cassazione. Se sei un imprenditore individuale o un professionista, l’argomento resta spendibile davanti all’ABF e a una parte della giurisprudenza di merito, ma davanti al giudice ordinario va accompagnato da altri profili di illegittimità, perché da solo rischia di non reggere.

Un ulteriore avvertimento processuale viene dall’Arbitro. Il Collegio di Bologna, con la decisione n. 10688 del 5 dicembre 2025 (Pres. Tenella Sillani, Rel. Lemme), si è pronunciato sulla necessità che sia il cliente a produrre la segnalazione di cui contesta la legittimità: chi lamenta di essere stato registrato senza preavviso deve mettere l’organo decidente in condizione di verificare che cosa risulti effettivamente nel sistema.

Cosa significa per te. Chiedere la cancellazione senza aver prima acquisito la visura completa significa combattere al buio. Il percorso ordinato è: accesso ai dati e visura, reclamo scritto all’intermediario con richiesta di rettifica o cancellazione fondata sugli artt. 16 e 17 GDPR e sul Codice di condotta SIC, e — in mancanza di risposta soddisfacente — ricorso all’ABF o azione giudiziale, eventualmente in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. quando il pregiudizio è grave e imminente. La lettera di diniego del finanziamento ricevuta dopo la segnalazione è il documento più prezioso che tu possa conservare: è il ponte probatorio tra il vizio e il danno.


Questione aperta n. 3 — E se ho già un pignoramento in busta paga o sono già sovraindebitato?

La questione. Chi è segnalato al CRIF ha spesso qualcos’altro sulla busta paga: un pignoramento presso terzi, una delegazione di pagamento, una cessione già in corso. Oppure è in una situazione di indebitamento complessivo che una nuova rata non farebbe che aggravare. Qui la giurisprudenza dice due cose diverse e va saputa leggere.

Cosa hanno deciso i giudici — il profilo della capienza. Il concorso tra cessione e pignoramento è governato dagli artt. 2 e 68 del D.P.R. 180/1950 e dall’art. 545, comma 5, c.p.c. La Corte di cassazione, sezione III, con la sentenza n. 4488 del 9 maggio 1994, ha affermato che quando un pignoramento contenuto entro il quinto interviene dopo una cessione di pari misura regolarmente perfezionata e notificata, la coesistenza e il cumulo delle due cause di riduzione della retribuzione non sono illegittimi, purché non venga superata la quota complessiva della metà dello stipendio, che l’art. 68 fissa come limite assoluto per il concorso. La stessa Corte, con la sentenza n. 4584 del 22 aprile 1995, ha ammesso il concorso dei pignoramenti anche quando il debitore abbia in precedenza ceduto volontariamente il quinto, trattandosi di crediti derivanti da cause diverse; e con la sentenza n. 6432 del 23 aprile 2003 ha chiarito che la nozione di “simultaneo concorso” presuppone la semplice coesistenza di più crediti verso lo stesso soggetto.

Il quadro si è formato anche grazie alla Corte costituzionale, che con le sentenze n. 89 del 1987 e n. 878 del 1988 ha dichiarato parzialmente illegittime le norme sulla impignorabilità degli stipendi dei dipendenti pubblici, aprendo la strada all’assetto attuale dei limiti.

Tra i giudici di merito, l’ordinanza del Tribunale di Cosenza del 13 giugno 2025 ha applicato questi principi in modo lineare: nel determinare la quota pignorabile occorre tenere conto di tutte le cessioni notificate e perfezionate prima del pignoramento, comprese le delegazioni di pagamento, limitando l’attacco esecutivo alla differenza tra la metà dello stipendio netto e le quote già cedute.

La traduzione pratica: se hai già un pignoramento del quinto, non è la segnalazione al CRIF a impedirti la cessione, è la capienza della busta paga. Se le trattenute complessive superassero la metà del netto, l’operazione non è realizzabile a prescindere da qualunque valutazione creditizia.

Cosa hanno deciso i giudici — il profilo del sovraindebitamento. C’è poi un rischio meno visibile e più insidioso: chiedere un nuovo finanziamento quando si è già oltre la soglia di sostenibilità può pregiudicare l’accesso alle procedure di sovraindebitamento. L’art. 69 CCII esclude infatti dalla ristrutturazione dei debiti del consumatore chi abbia determinato la propria situazione con colpa grave, malafede o frode.

La giurisprudenza si sta muovendo su un crinale sottile. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 3577 del 23 dicembre 2025 (Pres. Aponte, Rel. Barberis), ha affermato che la violazione dell’obbligo di verifica del merito creditizio da parte dell’intermediario non è sufficiente a escludere la colpa grave del debitore che abbia reso dichiarazioni mendaci al momento della richiesta. Sul versante opposto, il Tribunale di Avellino, in una decisione del 19 marzo 2026, ha ritenuto che il non aver menzionato pregressi indebitamenti nel richiedere un nuovo finanziamento non integri, di per sé solo, colpa grave; mentre il Tribunale di Ferrara, con decisione del 25 marzo 2026, ha ritenuto che anche un solo comportamento, se rilevante e ripetuto, possa costituire colpa grave ostativa.

L’assunzione prudenziale, in questo scenario, è di rigore: la nuova cessione del quinto richiesta in una situazione di indebitamento già compromesso può essere letta a posteriori come indice di consapevole insostenibilità, e trasformarsi in un ostacolo alla successiva domanda di ristrutturazione. Prima di aggiungere un finanziamento, va verificato se la strada corretta non sia l’opposta: la procedura concorsuale.

Cosa significa per te. Esiste un percorso alternativo che molti ignorano: nella ristrutturazione dei debiti del consumatore la cessione del quinto non è intoccabile. Il Tribunale di Pescara, settore procedure concorsuali, con provvedimento dell’8 settembre 2025 (G.D. Colantonio), ha ritenuto ammissibile — a norma dell’art. 70, comma 4, CCII — la sospensione dell’ordinanza di assegnazione delle somme emessa in un pignoramento presso terzi e la sospensione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o del TFR, in quanto suscettibili di pregiudicare la fattibilità del piano. In altre parole: mentre stai cercando un modo per ottenere una nuova cessione, l’ordinamento potrebbe offrirti lo strumento per sospendere quelle che già ti prosciugano la busta paga.


La pronuncia più recente e rilevante: Cassazione n. 13328 dell’8 maggio 2026

La decisione più importante degli ultimi mesi per chi ha una cessione del quinto non riguarda l’accesso al credito, ma il denaro che l’intermediario deve restituire quando il finanziamento viene chiuso in anticipo. Ed è un punto che interessa moltissimo chi è segnalato, perché il rifinanziamento e l’estinzione anticipata sono la normalità in questo mercato: si estingue un contratto in corso e se ne apre uno nuovo, e ogni estinzione anticipata apre un diritto restitutorio.

Il contesto. Il conflitto nasce dai costi che vengono addebitati all’inizio del contratto: commissioni bancarie, commissioni di intermediazione riconosciute alla rete distributiva, spese di istruttoria, premi assicurativi. Per anni gli intermediari hanno sostenuto che, in caso di estinzione anticipata, andassero restituiti soltanto i costi “recurring”, cioè quelli che maturano con il passare del tempo, e non i costi “up-front”, cioè quelli esauriti al momento della stipula. La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza Lexitor dell’11 settembre 2019 nella causa C-383/18, ha interpretato l’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE nel senso opposto: la riduzione spetta su tutte le componenti del costo totale del credito. Il legislatore italiano ha poi riscritto l’art. 125-sexies TUB con il decreto Sostegni-bis, ma ha accompagnato la riforma con un regime transitorio che limitava la restituzione ai soli costi ricorrenti per i contratti anteriori al 25 luglio 2021. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 106/2021, limitatamente al rinvio alle norme secondarie di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia, aprendo la strada all’interpretazione conforme anche per i contratti più risalenti.

La decisione. Con l’ordinanza n. 13328 dell’8 maggio 2026 (Pres. Scoditti) la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso di un istituto di credito contro la decisione di merito che lo aveva condannato a restituire a un consumatore la quota non goduta delle commissioni, a seguito dell’estinzione anticipata di una cessione del quinto della pensione. La Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione pro quota di tutti i costi sostenuti al momento della stipula, anche se il contratto è anteriore al 25 luglio 2021, dovendosi interpretare la versione originaria dell’art. 125-sexies TUB alla luce della sentenza Lexitor e della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, con conseguente assoggettamento a riduzione anche dei costi up-front, comprese le commissioni di intermediazione.

La motivazione, tradotta in linguaggio piano, si regge su tre passaggi. Primo: leggere la norma nel senso di rimborsare i soli costi legati alla durata permetterebbe agli intermediari di spostare tutti gli oneri nella fase iniziale del contratto, sottraendoli così al rimborso; una lettura del genere svuoterebbe la tutela. Secondo: l’affidamento degli operatori finanziari sul vecchio assetto non è meritevole di protezione, avendo già la Corte costituzionale risolto la questione a favore del primato del diritto europeo e del dovere di interpretazione conforme. Terzo: il fatto che una commissione sia fatturata da un soggetto terzo, come la rete distributiva che colloca il prodotto, non la sottrae al rimborso, perché la nozione di costo totale del credito è onnicomprensiva e include tutte le spese che il consumatore deve sostenere per ottenere il finanziamento.

Cosa cambia rispetto a prima. Cambia che l’ultima linea difensiva degli intermediari — la distinzione tra costi rimborsabili e non rimborsabili, e l’esclusione delle provvigioni di intermediazione — è caduta anche per i contratti stipulati molti anni fa. Per chi ha estinto anticipatamente una o più cessioni del quinto, questo significa un credito restitutorio concreto, quantificabile sul contratto e sul conteggio estintivo, che può essere fatto valere anche a distanza di tempo e che, in molti casi, vale più di quanto si immagini.


I principi applicati ai casi concreti

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili per mostrare come i principi visti sopra operano insieme. Non sono casi seguiti dallo Studio, e ogni situazione reale va verificata sui documenti.

Ipotesi 1 — Segnalazione senza preavviso e domanda respinta

Un dipendente a tempo indeterminato salta tre rate di un prestito personale da 180 euro. La finanziaria registra la posizione nel SIC il 14 aprile senza inviare alcun avviso preventivo. Il 3 giugno il lavoratore presenta domanda di cessione del quinto per 19.700 euro e il 21 giugno riceve un diniego scritto che richiama espressamente la presenza di informazioni negative nelle banche dati.

Alla luce dell’ordinanza n. 17115/2024 e del Codice di condotta SIC, la mancata prova dell’invio e della ricezione del preavviso rende la segnalazione contestabile: si tratta di credito al consumo e di un consumatore, quindi il perimetro tracciato da Cass. n. 14382/2021 è pienamente rispettato. Sul fronte risarcitorio, la lettera di diniego del 21 giugno — a poco più di due mesi dalla registrazione — è esattamente l’indizio che l’ordinanza n. 29252/2024 considera valorizzabile ai fini della prova presuntiva del nesso causale. La strategia si articola quindi su due binari: reclamo e istanza di cancellazione per il vizio procedurale; domanda risarcitoria fondata sul diniego documentato, non sul danno presunto.

Ipotesi 2 — Pignoramento già in corso e capienza residua

Un lavoratore con retribuzione netta mensile di 1.640 euro subisce dal 9 febbraio un pignoramento presso terzi per 218 euro al mese. Il 12 settembre chiede una cessione del quinto e si sente rispondere che “il CRIF blocca l’operazione”.

La verifica corretta non parte dal CRIF ma dall’art. 68 del D.P.R. 180/1950 e dall’art. 545, comma 5, c.p.c. Il quinto teorico della retribuzione è 328 euro; il tetto complessivo delle trattenute è 820 euro. Con 218 euro già assorbiti dal pignoramento, il margine astratto residuo entro la metà è di 602 euro, quindi la rata da 328 euro rientrerebbe nel limite complessivo: l’ostacolo, in questa ipotesi, non è normativo. Applicando i criteri di Cass. n. 4488/1994 e dell’ordinanza del Tribunale di Cosenza del 13 giugno 2025, la coesistenza delle due trattenute è ammissibile. Se l’intermediario rifiuta, lo fa per una valutazione di rischio propria, non perché la legge glielo imponga: e la risposta operativa non è insistere con domande destinate a essere respinte — ognuna delle quali lascia una traccia — ma verificare l’assicurabilità e, in parallelo, la legittimità delle segnalazioni esistenti.

Ipotesi 3 — Estinzione anticipata e credito restitutorio

Un pensionato ha stipulato nel 2017 una cessione del quinto della pensione di 120 mesi, con costi iniziali complessivi di 4.380 euro tra commissioni bancarie, commissioni di intermediazione e oneri accessori. Nel 2023, dopo 68 rate, estingue anticipatamente il contratto per accenderne uno nuovo di importo superiore. Nel conteggio estintivo l’intermediario riconosce soltanto una quota marginale, escludendo le provvigioni di intermediazione.

Alla luce del principio enunciato dall’ordinanza n. 13328/2026, la circostanza che il contratto sia anteriore al 25 luglio 2021 non è più un ostacolo, e nemmeno lo è il fatto che le provvigioni siano state fatturate dalla rete distributiva: la riduzione va calcolata pro quota su tutte le componenti del costo totale del credito. Sui 52 mesi non goduti su 120, il credito restitutorio teorico si colloca su un ordine di grandezza di alcune migliaia di euro, da quantificare esattamente sul contratto e sul piano di ammortamento. È denaro che, per chi è segnalato ed è a corto di liquidità, può fare la differenza tra chiudere una posizione e restare in difficoltà.


La giurisprudenza in tabella

Il quadro complessivo delle decisioni richiamate in questa guida è riassunto nella tabella che segue. Vale la pena rileggerla come una mappa: le prime righe riguardano i presupposti di legittimità della segnalazione, le centrali il risarcimento, le successive i limiti della busta paga e le ultime il rapporto tra cessione del quinto e procedure di sovraindebitamento. Ogni riga corrisponde a un argomento difensivo diverso, e la strategia efficace nasce quasi sempre dalla combinazione di più righe, non da una sola.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica
Cass. civ. n. 21428/2007Presupposti della sofferenzaLa classificazione richiede insolvenza o grave e non transitoria difficoltà, non il mero ritardoConsente di attaccare nel merito le segnalazioni più gravi
Cass. civ. sez. 6-3, ord. 28.3.2018, n. 7594Danno all’immagineIl danno è danno-conseguenza e va allegato e provato, non è in re ipsaImpone di costruire la prova del pregiudizio
Cass. civ. sez. I, ord. 25.5.2021, n. 14382Ambito del preavvisoLa rilevanza dell’avviso preventivo opera per le operazioni di credito al consumoDelimita chi può invocare il vizio di preavviso
Cass. civ. ord. n. 39769/2021Conferma del perimetroFuori dal credito al consumo la mancata prova dell’avviso non rende illegittima la segnalazioneRichiede di affiancare altri profili per i non consumatori
Cass. civ. SS.UU. n. 18610/2021Abusiva concessione di creditoLa responsabilità si misura sulla diligenza professionale del finanziatoreSposta il baricentro sulla condotta della banca
Cass. civ. sez. III, ord. 20.6.2024, n. 17115Informativa preventivaIl segnalante deve avvisare prima, per consentire la regolarizzazioneFonda la richiesta di cancellazione per difetto di preavviso
Cass. civ. sez. III, ord. 13.11.2024, n. 29252Prova del dannoIl pregiudizio può essere provato per presunzioni, anche mediante la prossimità temporale con revoche e dinieghiRende risarcibile ciò che prima restava non provato
Cass. civ. sez. I, ord. 8.5.2026, n. 13328Estinzione anticipataVanno restituiti pro quota tutti i costi, anche up-front e di intermediazione, pure per contratti ante 25.7.2021Apre un credito restitutorio su ogni cessione estinta in anticipo
Corte cost. 22.12.2022, n. 263Regime transitorioIllegittimo il rinvio alle norme secondarie contenuto nell’art. 11-octies, c. 2, d.l. 73/2021Estende la tutela ai contratti più risalenti
CGUE 11.9.2019, C-383/18 (Lexitor)Riduzione del costo del creditoLa riduzione riguarda tutte le componenti del costo totaleMatrice europea dell’orientamento interno
Cass. civ. sez. III, 9.5.1994, n. 4488Concorso cessione/pignoramentoCumulo legittimo entro il tetto della metà dello stipendioRegola la capienza della busta paga
Cass. civ. 22.4.1995, n. 4584Concorso per cause diverseAmmissibile il pignoramento anche dopo cessione volontaria del quintoConsente la coesistenza delle trattenute
Cass. civ. 23.4.2003, n. 6432Simultaneo concorsoBasta la coesistenza di più crediti verso lo stesso soggettoChiarisce il calcolo del limite complessivo
Corte cost. n. 89/1987 e n. 878/1988Pignorabilità stipendi pubbliciParziale illegittimità delle norme di impignorabilitàBase storica dell’attuale sistema dei limiti
Trib. Rieti sez. I, 14.9.2021, n. 451Sofferenza e inadempimentoIl solo inadempimento non giustifica la qualificazione a sofferenzaConferma di merito dell’orientamento di legittimità
Corte App. Bari, n. 2066/2021Essenzialità del preavvisoIl preavviso incide sulla validità della segnalazioneOrientamento di merito favorevole, non pacifico
Trib. Bari sez. IV, 13.10.2023, n. 4076Preavviso e risarcimentoSegnalazione illegittima senza preavviso, ma niente risarcimento senza prova del dannoSepara cancellazione e risarcimento
Trib. Roma sez. XVII, ord. 30.1.2025Natura della responsabilitàLa segnalazione illegittima è insieme inadempimento contrattuale e illecito aquilianoDoppio binario di tutela
Trib. Cosenza, ord. 13.6.2025Quota pignorabileVanno computate tutte le cessioni e delegazioni anteriori al pignoramentoDifesa contro pignoramenti eccedenti
Trib. Pescara, 8.9.2025Misure protettiveAmmissibile sospendere assegnazione di somme e contratti di cessione del quinto ex art. 70, c. 4, CCIIPermette di fermare le trattenute in corso
Corte App. Milano, 23.12.2025, n. 3577Colpa grave del consumatoreL’omessa verifica del merito creditizio non esclude la colpa grave in caso di dichiarazioni mendaciAvverte sui rischi delle domande non veritiere
Trib. Avellino, 19.3.2026Colpa graveNon menzionare pregressi indebitamenti non integra di per sé colpa graveMargine difensivo nelle procedure
Trib. Ferrara, 25.3.2026Colpa graveAnche un solo comportamento, se rilevante e ripetuto, può essere ostativoOrientamento più rigoroso
ABF Coll. Coord., 15.5.2023, n. 4632Ambito del preavvisoIl preavviso vale per tutte le persone fisiche, consumatori o professionistiTutela estesa in sede arbitrale
ABF Roma, 3.4.2023, n. 3234 e ABF Milano, 6.5.2024, n. 5360Applicazione del preavvisoAdesione dei collegi territoriali all’orientamento del CoordinamentoPrassi arbitrale consolidata
ABF Bologna, 5.12.2025, n. 10688Onere di produzioneChi contesta la segnalazione deve produrlaRegola pratica per impostare il ricorso
ABF Roma, 10.4.2026, n. 3150Preavviso e blocco cartaLa garanzia del preavviso trova fondamento nell’art. 125, c. 3, TUB e nella buona fedeEstende la tutela oltre il puro ritardo

La sintesi operativa

Dall’insieme delle decisioni esaminate si estraggono principi pratici che vale la pena tenere a mente.

  • Nessuna norma vieta al segnalato di ottenere una cessione del quinto: il rifiuto, quando arriva, è una decisione commerciale dell’intermediario, non l’applicazione di un divieto di legge.
  • La cessione del quinto funziona per chi è segnalato perché la garanzia è la trattenuta alla fonte più la copertura assicurativa obbligatoria, non la storia creditizia: il vero ostacolo, di regola, è l’assicurabilità della posizione lavorativa, non il CRIF.
  • La classificazione a sofferenza richiede una valutazione della situazione patrimoniale complessiva: fondarla sul singolo inadempimento la espone alla contestazione.
  • Per i consumatori nel credito al consumo, il difetto di preavviso è oggi il vizio più efficace per ottenere la cancellazione, e l’onere di provare l’invio grava sull’intermediario.
  • Per chi non è consumatore il quadro è più incerto: l’ABF tutela tutte le persone fisiche, la Cassazione limita la rilevanza del preavviso al credito al consumo, e la difesa va costruita su più profili.
  • La cancellazione della segnalazione e il risarcimento del danno sono due risultati distinti: il primo segue al vizio, il secondo richiede la prova del pregiudizio.
  • La prova del danno può essere data per presunzioni, e la vicinanza temporale tra segnalazione e diniego o revoca del credito è un indizio che i giudici valorizzano.
  • Con un pignoramento già in corso, la fattibilità dell’operazione si misura sull’art. 68 del D.P.R. 180/1950: le trattenute complessive non possono superare la metà della retribuzione netta.
  • Ogni estinzione anticipata di una cessione del quinto genera un diritto alla restituzione pro quota di tutti i costi iniziali, comprese le commissioni di intermediazione, anche per contratti stipulati prima del 25 luglio 2021.
  • Chiedere un nuovo finanziamento quando l’indebitamento è già insostenibile può essere valutato a posteriori nella procedura di sovraindebitamento: prima di aggiungere una rata, va verificato se la strada corretta sia invece quella concorsuale.
  • Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore le trattenute per cessione del quinto possono essere sospese a tutela della fattibilità del piano.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Se sono segnalato al CRIF, l’intermediario è obbligato a rifiutarmi la cessione del quinto? No. L’art. 124-bis TUB, anche nella versione riscritta dal d.lgs. n. 212/2025, impone al finanziatore di valutare il merito creditizio, non di rifiutare in presenza di precedenti negativi. La struttura dell’operazione — trattenuta alla fonte e copertura assicurativa obbligatoria — è proprio ciò che consente di concedere il credito a profili che il prestito personale escluderebbe.

Se ottengo la cancellazione della segnalazione, ottengo anche un risarcimento? Non automaticamente. Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 4076/2023, ha cancellato la segnalazione per difetto di preavviso e ha comunque respinto la domanda risarcitoria per mancanza di prova del pregiudizio. La Cassazione, con l’ordinanza n. 7594/2018 e poi con l’ordinanza n. 29252/2024, ha ribadito che il danno non è in re ipsa: va allegato e provato, sia pure per presunzioni.

La banca doveva avvisarmi prima di segnalarmi? Se sei un consumatore e si tratta di credito al consumo, sì: lo impongono l’art. 125, comma 3, TUB e il Codice di condotta SIC, e lo conferma l’ordinanza n. 17115/2024. Se sei una persona fisica non consumatore, l’ABF con la decisione n. 4632/2023 estende la tutela, ma la Cassazione con le ordinanze n. 14382/2021 e n. 39769/2021 limita la rilevanza del preavviso al perimetro del credito al consumo.

Ho già un pignoramento sullo stipendio: posso comunque fare la cessione del quinto? Dipende dalla capienza, non dalla segnalazione. L’art. 68 del D.P.R. 180/1950, letto dalla Cassazione a partire dalla sentenza n. 4488/1994 e applicato di recente dal Tribunale di Cosenza con l’ordinanza del 13 giugno 2025, consente la coesistenza di cessione e pignoramento purché il totale delle trattenute non superi la metà della retribuzione.

Ho estinto in anticipo una vecchia cessione del quinto: posso recuperare qualcosa? Sì, ed è uno dei profili economicamente più significativi. L’ordinanza n. 13328/2026 della Cassazione, nel solco della sentenza Lexitor e della sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, riconosce il diritto alla restituzione pro quota di tutti i costi sostenuti alla stipula, comprese le commissioni riconosciute alla rete distributiva, anche per i contratti anteriori al 25 luglio 2021.

Sto già pagando due cessioni e non ce la faccio più: c’è un’alternativa a un nuovo finanziamento? Sì, e spesso è la risposta corretta. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore il giudice può adottare misure protettive: il Tribunale di Pescara, con il provvedimento dell’8 settembre 2025, ha ritenuto ammissibile ai sensi dell’art. 70, comma 4, CCII la sospensione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o del TFR quando essi pregiudicano la fattibilità del piano.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Applicare questi orientamenti a un fascicolo concreto significa svolgere una serie di attività tecniche precise. Ecco che cosa fa lo Studio:

  1. Acquisiamo la visura completa presso i sistemi di informazione creditizia e la Centrale dei Rischi, ricostruendo ogni singola registrazione con data, intermediario segnalante, classificazione e importo.
  2. Verifichiamo il preavviso chiedendo all’intermediario la prova documentale dell’invio e della ricezione, e contestiamo la segnalazione quando quella prova manca, sulla base dell’art. 125, comma 3, TUB e del Codice di condotta SIC.
  3. Confrontiamo la classificazione con la situazione patrimoniale effettiva alla data della segnalazione, per eccepire l’illegittimità della sofferenza fondata sul solo inadempimento secondo l’orientamento inaugurato da Cass. n. 21428/2007.
  4. Calcoliamo i termini di conservazione previsti dal Codice di condotta e chiediamo la cancellazione dei dati la cui permanenza è divenuta illecita, azionando i diritti di rettifica e cancellazione riconosciuti dal GDPR.
  5. Redigiamo il reclamo all’intermediario e, in mancanza di risposta soddisfacente, il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, allegando la documentazione che l’ABF richiede, a partire dalla segnalazione contestata.
  6. Costruiamo la prova del danno raccogliendo dinieghi di finanziamento, revoche di affidamento e ogni elemento indiziario utilizzabile secondo l’ordinanza n. 29252/2024, e proponiamo la domanda risarcitoria davanti al giudice ordinario.
  7. Verifichiamo la capienza della busta paga applicando gli artt. 2, 67 e 68 del D.P.R. 180/1950 e l’art. 545 c.p.c., per stabilire se una nuova cessione sia realizzabile e per contestare pignoramenti che eccedono i limiti di legge.
  8. Ricalcoliamo i conteggi estintivi delle cessioni del quinto già chiuse in anticipo e agiamo per la restituzione dei costi non goduti, comprese le commissioni di intermediazione, alla luce dell’ordinanza n. 13328/2026.
  9. Valutiamo l’accesso alle procedure di sovraindebitamento quando l’indebitamento non è più sostenibile, predisponendo la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore e chiedendo, dove necessario, le misure protettive che sospendono le trattenute in corso.
  10. Seguiamo il contenzioso in tutti i gradi, con la stessa impostazione difensiva dall’inizio alla fine.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo, dove la regola è stata scritta dalle sentenze più che dalla legge, l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista: gli orientamenti esaminati in questa guida — dal perimetro del preavviso alla prova presuntiva del danno, fino al rimborso dei costi up-front — sono nati e continuano a evolversi davanti alla Corte di cassazione, e avere lo stesso difensore dalla prima diffida fino all’ultimo grado significa che la linea impostata all’inizio non viene riscritta da capo quando la causa arriva in Corte, con tutto ciò che questo comporta in termini di coerenza degli argomenti e di tenuta processuale delle eccezioni. Accanto a questo, lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i profili contabili — ricalcolo dei conteggi estintivi, verifica della capienza, sostenibilità del piano di rientro — vengono elaborati insieme a quelli giuridici, non separatamente.


In conclusione

La domanda da cui siamo partiti ha una risposta netta: sì, chi è segnalato al CRIF può ottenere una cessione del quinto, perché nessuna norma glielo vieta e perché la struttura stessa dell’operazione è pensata per funzionare a prescindere dalla storia creditizia. Ma la risposta utile è un’altra: prima di chiedere un nuovo finanziamento conviene verificare se la segnalazione che ti blocca sia legittima, se i termini di conservazione siano scaduti, se la busta paga sia capiente e se, alla luce del tuo indebitamento complessivo, aggiungere una rata sia davvero la mossa giusta o non lo sia invece l’esatto contrario.

È un lavoro che tocca tre competenze diverse e che lo Studio Monardo esercita per abilitazione certificata: il diritto bancario e finanziario, attraverso il coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario e che legge contratti, conteggi e visure; il sovraindebitamento, attraverso la qualifica di Gestore della crisi ai sensi della L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di fiduciario di un OCC, quando la strada corretta non è un nuovo prestito ma una procedura; e il contenzioso fino all’ultimo grado, perché su questa materia il diritto vivente lo scrive la Corte di cassazione e l’Avv. Monardo è avvocato cassazionista.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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