Chi cerca su internet “saldo e stralcio” trova quasi sempre la stessa risposta: la banca “può” accettare una somma inferiore al dovuto, “di solito” tra il 30 e il 70 per cento, “se” il debitore dimostra di non poter pagare. Tutto vero, tutto vago. Il punto è che nessuna norma del codice civile o del Testo Unico Bancario dice quando un istituto di credito deve o può chiudere un rapporto a stralcio: la legge fornisce solo gli strumenti (la transazione, la remissione del debito, la novazione, la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore), e sono stati i giudici, sentenza dopo sentenza, a stabilire cosa vale davvero come accordo definitivo, cosa succede se il piano di rientro salta, chi resta obbligato tra garanti e coobbligati, e chi ha il diritto di dire sì quando il credito è stato ceduto a una società di recupero.
Per questo, su questo tema, conta più cosa dicono le Corti della lettera della legge. In questa analisi troverai le decisioni della Cassazione degli ultimi tre anni tradotte in conseguenze pratiche: quando la banca ha convenienza giuridica ad accettare, quando è addirittura obbligata a subire lo stralcio, e quali clausole trasformano una trattativa riuscita in una liberazione reale.
Lo Studio Monardo affronta il saldo e stralcio bancario dal versante che gli è proprio: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare, operante a livello nazionale, di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario, il che significa che ogni proposta di stralcio nasce da una ricostruzione contabile del credito (interessi, anatocismo, commissioni, usura, decorrenza della sofferenza) e non da una cifra buttata sul tavolo. Quando lo stralcio negoziale non basta, la stessa struttura può incanalare la posizione nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, per le quali l’Avv. Monardo è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC.
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Il quadro normativo in breve: gli strumenti che la legge mette a disposizione
Prima di leggere le sentenze serve capire su cosa i giudici si sono pronunciati. Il “saldo e stralcio” non è un contratto tipico: è un’espressione della prassi che descrive un’operazione economica (pago meno del dovuto, tu rinunci al resto) realizzabile attraverso istituti diversi, ognuno con regole proprie.
La transazione (art. 1965 c.c.). È il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già iniziata o prevengono una lite che potrebbe sorgere. Il saldo e stralcio bancario è quasi sempre una transazione: il debitore paga una somma certa e rinuncia a contestare il credito, la banca rinuncia alla differenza. Le concessioni reciproche sono l’elemento che distingue la transazione dalla semplice rinuncia. Dall’articolo 1965 discendono due regole decisive: la transazione richiede la forma scritta per la prova (art. 1967 c.c.) e, se ha carattere novativo, non può essere risolta per inadempimento salvo patto espresso (art. 1976 c.c.).
La remissione del debito (art. 1236 c.c.). È l’atto unilaterale con cui il creditore rinuncia al credito, comunicandolo al debitore; produce effetto salvo che il debitore dichiari di non volerne profittare. Nel saldo e stralcio la remissione riguarda la parte del credito che la banca “stralcia”. Il punto delicato, che vedremo attraverso le Sezioni Unite del 2025, è che la remissione non si presume mai: deve emergere in modo inequivoco.
La novazione (art. 1230 c.c.). Quando il nuovo accordo sostituisce l’obbligazione originaria con una obbligazione nuova per oggetto o titolo, il vecchio debito si estingue e vive solo quello nuovo. Se invece l’accordo si limita a modificare importo e scadenze, il rapporto originario resta in vita “in quiescenza”. La differenza sembra accademica ma decide cosa succede se il debitore non paga una rata dello stralcio.
Le obbligazioni solidali (artt. 1300-1304 c.c.). Se il debito è garantito da fideiussori o contratto da più coobbligati, la transazione con uno di essi non libera automaticamente gli altri: l’art. 1304 c.c. consente ai condebitori di profittarne solo se la transazione riguarda l’intero debito. Su questo terreno si gioca uno dei contrasti più frequenti nella pratica bancaria.
La cessione dei crediti in blocco (art. 58 TUB e L. 130/1999). Gran parte delle sofferenze bancarie non è più in mano alle banche ma a società veicolo di cartolarizzazione, gestite da servicer. La cessione è resa opponibile ai debitori mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Chi ha il potere di accettare uno stralcio, e chi deve provare di avere quel potere, è una questione che la Cassazione ha ridefinito nel 2025.
La ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 e ss. del Codice della crisi, D.Lgs. 14/2019). Quando il debitore è una persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all’attività professionale, può chiedere al tribunale di omologare un piano che paghi i creditori solo in parte. Qui lo stralcio non passa dal consenso della banca: passa dal giudice. L’art. 67, comma 4, consente di falcidiare anche i crediti ipotecari purché siano soddisfatti in misura non inferiore a quanto il creditore ricaverebbe dalla liquidazione del bene.
La Centrale dei Rischi (Circolare Banca d’Italia n. 139/1991). Dopo la transazione, la banca è tenuta ad aggiornare la segnalazione della posizione. Il ritardo, come vedremo, è fonte di responsabilità.
Su questa griglia normativa la giurisprudenza ha costruito, negli ultimi anni, un sistema di regole molto più preciso di quanto la legge lasci intendere.
L’orientamento consolidato: quattro principi che reggono ogni saldo e stralcio bancario
Quattro pronunce recenti, se lette insieme, disegnano la fisionomia stabile dell’istituto. Sono il punto di partenza di qualsiasi trattativa seria.
Primo principio: lo stralcio è una transazione, e di regola non cancella il debito originario ma lo “congela”
La vicenda decisa da Cass. civ., Sez. III, ord. 8 gennaio 2024, n. 645 riguardava una transazione stipulata per chiudere un contenzioso contrattuale; una delle parti non aveva adempiuto e l’altra aveva chiesto la risoluzione dell’accordo transattivo per tornare a far valere il rapporto originario. La Corte ha dovuto stabilire cosa accade al vecchio rapporto quando la transazione salta.
Il principio affermato: in una transazione non novativa, il rapporto originario non convive con quello transattivo ma resta sospeso; se la transazione viene risolta per inadempimento, il rapporto originario rivive con tutte le sue pattuizioni. Al contrario, se le parti hanno voluto una transazione novativa, il rapporto originario è definitivamente estinto e l’art. 1976 c.c. ne impedisce la risoluzione per inadempimento, salvo che il diritto di risolvere sia stato espressamente pattuito.
Il principio, calato nella pratica, significa che un saldo e stralcio rateale “standard” – quello in cui la banca accetta 18.000 euro su 42.000 pagabili in dodici rate – è quasi sempre non novativo: se il debitore salta le rate, la banca può risolvere l’accordo e tornare a pretendere l’intero debito originario di 42.000 euro, al netto di quanto incassato. In altre parole, se ti trovi in questa situazione, il vantaggio dello stralcio è condizionato all’esatto adempimento, e la clausola che disciplina cosa accade in caso di ritardo è la più importante dell’intero accordo.
Secondo principio: la rinuncia della banca al residuo non si presume mai
Cass. civ., Sez. Unite, sent. 16 luglio 2025, n. 19750 è nata da una questione diversa (la sorte dei crediti di una società cancellata dal registro delle imprese), ma le Sezioni Unite hanno colto l’occasione per fissare il principio generale sulla remissione del debito. La domanda era se la mancata iscrizione di un credito nel bilancio finale di liquidazione potesse valere come rinuncia tacita.
Il principio affermato: la remissione ai sensi dell’art. 1236 c.c. richiede una manifestazione inequivoca della volontà del creditore di rinunciare, comunicata al debitore; può risultare anche da un comportamento concludente, ma chi sostiene che il credito è stato rimesso ha l’onere di allegarlo e provarlo. La Suprema Corte ha chiarito che la regola è la sopravvivenza del credito, l’eccezione è la rinuncia, e l’eccezione va dimostrata da chi la invoca.
Tradotto per il saldo e stralcio: la banca che riceve il pagamento parziale, tace e non agisce per anni non ha, per ciò solo, rinunciato al residuo. La quiescenza del creditore ha sempre “un’altra giustificazione razionale” (attesa, disorganizzazione, cessione del credito) e quindi non integra remissione. Se ti trovi in questa situazione, l’unica protezione è un documento in cui la rinuncia al residuo è scritta, sottoscritta e riferita a quel preciso rapporto.
Terzo principio: dopo l’accordo la banca deve comportarsi secondo buona fede, a partire dalla Centrale dei Rischi
Cass. civ., Sez. III, ord. 9 febbraio 2024, n. 3671 ha deciso una vicenda esemplare: una società aveva transatto con la propria banca la posizione di conto corrente in sofferenza, versando una somma a saldo e stralcio più un piano di rate, con l’impegno dell’istituto a cancellare la segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi. La banca aveva incassato ma non aveva aggiornato la segnalazione per mesi. I giudici di merito avevano escluso la gravità dell’inadempimento, ritenendo la cancellazione una “condizione secondaria” rispetto allo scopo principale dell’accordo, cioè l’estinzione del debito.
Il principio affermato: la transazione va interpretata secondo buona fede oggettiva e l’obbligo di aggiornare la segnalazione, che è uno degli scopi essenziali per cui il debitore accetta di pagare, decorre dal pagamento concordato; il ritardo ingiustificato è inadempimento grave e fonte di risarcimento. La Corte ha cassato la decisione di merito proprio perché aveva sottovalutato la funzione riabilitativa dell’accordo.
Il principio, calato nella pratica, significa che chi tratta uno stralcio non deve occuparsi solo della cifra ma di ciò che accade dopo: la data entro cui la banca aggiorna la Centrale dei Rischi e le banche dati private (CRIF, Experian) va scritta nell’accordo, con l’indicazione che l’aggiornamento è condizione essenziale. Se poi l’istituto ritarda, esiste un titolo per chiedere i danni.
Quarto principio: ci sono casi in cui la banca non può rifiutare lo stralcio, perché lo decide il giudice
Cass. civ., Sez. I, ord. 11 aprile 2025, n. 9549 ha esaminato un piano del consumatore che prevedeva il pagamento del credito ipotecario di una banca nella misura del 75 per cento, in 129 rate mensili. L’istituto si era opposto all’omologazione sostenendo che un credito garantito da ipoteca non potesse essere né falcidiato né dilazionato per oltre dieci anni senza il suo consenso. Il Tribunale aveva omologato ugualmente e la banca era ricorsa in Cassazione.
Il principio affermato: nella procedura del consumatore i creditori non votano e il dissenso della banca, anche ipotecaria, non impedisce l’omologazione; il giudice verifica fattibilità e convenienza del piano, e la parte di credito privilegiato che non trova capienza nel valore del bene degrada a chirografo e può essere pagata solo in parte. L’orientamento si è consolidato nel senso che la moratoria oltre i limiti ordinari richiede una giustificazione, ma la falcidia in sé è ammessa nei limiti di quanto il creditore ricaverebbe dalla liquidazione forzata.
In altre parole, se ti trovi in questa situazione – un mutuo ipotecario su una casa che vale meno del debito residuo, altri debiti chirografari, reddito modesto ma stabile – lo stralcio non dipende più dalla disponibilità della banca: dipende da un piano credibile, attestato dall’OCC e omologato dal tribunale. È il caso in cui la banca “accetta” perché la legge la costringe ad accettare.
Questione aperta n. 1: ho pagato e ho la quietanza “a saldo”. La banca può chiedermi ancora qualcosa?
La questione
È la domanda più frequente e più sottovalutata. Il debitore paga la somma concordata, riceve dalla banca o dal servicer un documento intitolato “quietanza liberatoria” o “quietanza a saldo”, lo archivia e si sente libero. Dopo due anni arriva una lettera, magari da un cessionario diverso, che reclama interessi, spese legali o la differenza mai “stralciata”. Quel foglio basta a difendersi?
Cosa hanno deciso i giudici
Cass. civ., Sez. II, sent. 25 giugno 2025, n. 17033 ha deciso un caso apparentemente lontano dal diritto bancario: un professionista aveva emesso nel 2009 una fattura di 3.500 euro con l’annotazione “a saldo” e successivamente aveva chiesto un ulteriore compenso in forza di una scrittura privata del 2008 che subordinava parte del pagamento all’esito di un ricorso. Il Tribunale di Forlì aveva ritenuto che la dicitura “a saldo” precludesse ogni ulteriore richiesta. La Cassazione ha ribaltato la decisione.
Il principio affermato: la quietanza rilasciata “a saldo” è, di regola, una dichiarazione di scienza con cui il creditore attesta di aver ricevuto una somma, e non un negozio di rinuncia; acquista valore di transazione o di remissione solo se dal testo o da elementi esterni emerge in modo chiaro e inequivocabile la consapevole volontà di abdicare al residuo. Il giudice di merito deve interpretare la quietanza nel contesto dell’intero rapporto, non fermarsi alla parola “saldo”.
Sulla stessa linea, e con un’applicazione ancora più concreta, Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3143/2025 ha stabilito che una quietanza riferita a una fattura per la “sola manodopera” non libera il debitore dagli oneri accessori e di sicurezza non compresi in quella fattura: l’effetto liberatorio è delimitato dall’oggetto cui la quietanza si riferisce e non può essere esteso per via interpretativa. Il precedente diretto è Cass. civ. n. 21400/2023, secondo cui la quietanza a saldo di ogni pretesa esprime il convincimento soggettivo di essere stato soddisfatto, non una rinuncia, salvo che concorrano elementi interpretativi che dimostrino la piena consapevolezza di transigere.
Sul versante della remissione, Cass. civ. n. 9141/2025 ha ribadito che la remissione del debito è un negozio unilaterale recettizio, che si perfeziona solo quando la dichiarazione abdicativa è portata a conoscenza del debitore: una nota interna della banca che “chiude a perdita” la posizione, se non comunicata, non è remissione.
Se c’è contrasto
Non c’è un vero contrasto ma un’evoluzione: la giurisprudenza più risalente era talvolta più generosa nel riconoscere effetti transattivi alle quietanze “tombali”, mentre l’orientamento del 2023-2025 è compatto nel senso opposto. L’assunzione prudenziale è che una quietanza generica non vale nulla come rinuncia al residuo: solo un accordo scritto che identifichi il rapporto, l’importo originario, la somma pagata “a definitiva tacitazione” e la rinuncia espressa della banca a ogni ulteriore pretesa produce l’effetto liberatorio.
Cosa significa per te
Se stai trattando uno stralcio con la banca o con un servicer, il documento che devi ottenere non è la quietanza ma l’accordo transattivo firmato prima del pagamento, con clausole precise: identificazione del contratto e del numero di rapporto; ricognizione dell’importo preteso; somma accettata “a saldo e stralcio e a definitiva tacitazione di ogni pretesa”; rinuncia espressa al residuo, agli interessi maturandi e alle spese; estensione dell’effetto a eventuali cessionari; termine per l’aggiornamento delle banche dati. Senza la rinuncia scritta, alla luce di Cass. 17033/2025 e delle Sezioni Unite 19750/2025, sei tu a dover provare che la banca ha voluto rinunciare, e la sola parola “saldo” non basta.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario e tributario, redige e verifica gli accordi di stralcio proprio per chiudere in anticipo lo spazio interpretativo che queste pronunce lasciano aperto alla banca.
Questione aperta n. 2: ho concordato uno stralcio a rate e ne ho saltata una. Torna tutto il debito originario?
La questione
Molti accordi di saldo e stralcio bancari prevedono un acconto e un piano di rate. Il debitore paga regolarmente per mesi, poi un imprevisto gli fa saltare una scadenza o ritardare di tre settimane. La banca invia una lettera con cui dichiara “decaduto dal beneficio” e pretende l’intero importo originario, interessi compresi, dedotto quanto incassato. È legittimo? E dipende da cosa?
Cosa hanno deciso i giudici
La risposta sta tutta nella distinzione tra transazione novativa e non novativa già incontrata con Cass. 645/2024. Ma la giurisprudenza ha aggiunto tasselli importanti.
Cass. civ., Sez. III, ord. 12 novembre 2024, n. 29210 ha affrontato il caso di una parte che invocava l’art. 1976 c.c. per sostenere che una transazione novativa non potesse mai essere sciolta. La Corte ha precisato che il divieto di risoluzione per inadempimento previsto dall’art. 1976 c.c. per la transazione novativa è una norma eccezionale, da interpretare restrittivamente: riguarda solo la risoluzione per inadempimento e non impedisce la risoluzione per impossibilità sopravvenuta. In altre parole, la “blindatura” della transazione novativa non è assoluta.
Cass. civ., Sez. II, ord. 7 gennaio 2025, n. 210 ha chiarito i criteri per qualificare una transazione come novativa: non serve una dichiarazione espressa di voler novare, è sufficiente che dal contenuto oggettivo dell’accordo emerga la volontà di instaurare un rapporto nuovo estinguendo quello precedente. Il giudice deve accertare tale volontà dal contenuto delle attribuzioni, non da formule di stile.
Infine Cass. civ. n. 6821/2023 ha stabilito che se l’effetto novativo è collegato non alla conclusione della transazione ma alla sua regolare esecuzione, la transazione non è immediatamente novativa: il rapporto originario resta in quiescenza fino all’integrale adempimento e, in caso di risoluzione per inadempimento, rivive.
Se c’è contrasto
Il principio è stabile; l’incertezza è tutta nell’applicazione, perché la qualificazione dipende dal testo dell’accordo. Le banche redigono i propri moduli di stralcio in modo da rendere la transazione chiaramente non novativa, con clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine al primo inadempimento. L’assunzione prudenziale è dunque questa: salvo che l’accordo dichiari espressamente l’estinzione del debito originario “con effetto immediato” e la sua sostituzione con la nuova obbligazione, il mancato pagamento anche di una sola rata fa rivivere l’intero debito originario, meno gli acconti versati.
Cosa significa per te
Alla luce di Cass. 645/2024, 29210/2024 e 210/2025, il debitore che negozia uno stralcio rateale ha tre leve contrattuali: chiedere che l’effetto liberatorio sia progressivo, cioè che ogni rata pagata riduca definitivamente il debito in proporzione allo stralcio; chiedere un periodo di tolleranza (ad esempio quindici giorni) prima che scatti la clausola risolutiva; chiedere che la decadenza operi solo dopo diffida scritta. Se l’accordo è già firmato e la rata è saltata, la prima cosa da verificare è se la clausola risolutiva è redatta in modo valido e se la banca l’ha effettivamente esercitata con una dichiarazione formale: non tutte le lettere di sollecito equivalgono a una dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.
Questione aperta n. 3: la banca ha accettato lo stralcio con me. Il mio garante o il mio coobbligato sono liberi?
La questione
Nel credito bancario è raro che il debito sia di una sola persona: c’è il coniuge cointestatario del mutuo, il socio che ha firmato la fideiussione omnibus, il genitore garante. Quando la banca chiude a stralcio con il debitore principale, spesso il garante scopre mesi dopo che la banca (o il cessionario del credito) gli chiede la differenza non stralciata. È possibile?
Cosa hanno deciso i giudici
Cass. civ., Sez. I, ord. 19 settembre 2024, n. 25170 ha affrontato esattamente questo nodo in una transazione tra creditore e uno dei debitori solidali. La Corte ha stabilito che la possibilità per gli altri coobbligati di profittare della transazione dipende dal suo oggetto: se l’accordo riguarda l’intero debito, gli altri condebitori possono dichiarare di volerne profittare ai sensi dell’art. 1304, comma 1, c.c.; se riguarda solo la quota del debitore che ha transatto, non si estende agli altri, i quali beneficiano soltanto della riduzione del debito residuo per quanto è stato pagato. L’oggetto della transazione si accerta con le ordinarie regole di interpretazione del contratto, guardando alla comune volontà delle parti.
Sul fronte del fideiussore, la Cassazione del 2025 ha rafforzato le tutele del garante contro le condotte della banca. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9073/2025 ha precisato l’ambito dell’art. 1956 c.c., secondo cui il fideiussore per obbligazioni future è liberato se la banca ha concesso nuovo credito al debitore pur conoscendo il peggioramento delle sue condizioni economiche senza l’autorizzazione del garante; la Corte ha chiarito che l’onere di dimostrare la conoscenza da parte della banca del deterioramento non può essere aggravato oltre quanto la norma richiede. Cass. civ. n. 29933/2025 ha ribadito che la regola opera pienamente anche nelle fideiussioni omnibus e che la banca, per continuare a contare sulla garanzia, deve aver reso il garante consapevole dell’aumento dell’esposizione.
Un ultimo profilo riguarda l’accesso del garante alle procedure di composizione della crisi: Cass. civ. n. 29746/2025 ha escluso la qualifica di consumatore per la persona fisica la cui fideiussione sia espressione di un’attività professionale (ad esempio l’amministratore che garantisce la propria società), con la conseguenza che quel garante non può usare il piano del consumatore e deve rivolgersi al concordato minore o alla liquidazione controllata.
Se c’è contrasto
Sul punto specifico dell’estensione della transazione l’orientamento è ormai consolidato attorno alla distinzione “intero debito / quota”; la vera zona grigia è la formulazione degli accordi bancari, che spesso contengono la clausola “restano impregiudicate le ragioni della banca verso i garanti”. L’assunzione prudenziale è che, se l’accordo di stralcio non menziona espressamente i coobbligati e i fideiussori, la banca conserva il diritto di agire contro di loro per la differenza.
Cosa significa per te
Chi negozia uno stralcio deve decidere prima se vuole liberare anche i garanti, e in caso affermativo pretendere una clausola di estensione: “la presente definizione ha ad oggetto l’intero credito e libera, con il pagamento, il debitore principale e tutti i coobbligati e garanti”. Alla luce di Cass. 25170/2024, la clausola che riferisce lo stralcio all’intero debito è la sola che consente al garante di dichiarare di profittarne; in sua assenza, il garante deve verificare se esistono cause autonome di liberazione, come quelle degli artt. 1955 e 1956 c.c. riaffermate dalla Cassazione del 2025. E il garante professionale che intende usare le procedure di sovraindebitamento deve sapere, per Cass. 29746/2025, che la porta del piano del consumatore gli è chiusa.
La pronuncia più recente e rilevante: chi ha il potere di accettare uno stralcio quando il credito è stato ceduto
Il tema più vivo, quello che nel 2025 e nel 2026 ha prodotto il maggior numero di decisioni, non riguarda le condizioni economiche dello stralcio ma un problema logicamente precedente: quando la banca ha ceduto il credito a una società veicolo, chi ha il diritto di accettare la proposta e, soprattutto, chi deve provare di essere il vero titolare del credito che sta chiudendo?
La questione ha conseguenze pratiche enormi. Un accordo di stralcio firmato con un soggetto che non è titolare del credito non libera il debitore verso il vero titolare; e, all’inverso, un cessionario che agisce in giudizio senza saper provare l’inclusione di quel credito nel pacchetto ceduto può vedersi respinta la domanda, il che ribalta completamente i rapporti di forza nella trattativa.
La Cassazione ha costruito una sequenza di pronunce coerenti.
Cass. civ., Sez. I, ord. 5 giugno 2025, n. 15088 ha distinto la legittimazione processuale dalla titolarità sostanziale: per intervenire in giudizio al cessionario basta affermare di essere successore a titolo particolare, ma la titolarità effettiva del credito attiene al merito e va provata. La Corte d’appello aveva sbagliato a dichiarare inammissibile la costituzione della cessionaria, ma il problema della prova restava intero.
Cass. civ., Sez. I, ord. 25 agosto 2025, n. 23834 ha aggiunto che il possesso, da parte del cessionario, della copia dei documenti che provano l’esistenza del credito non dimostra affatto la titolarità del diritto: avere il contratto di mutuo in mano non significa esserne diventati creditori.
Cass. civ. n. 27915/2025 ha dichiarato inammissibile il ricorso di una cessionaria perché l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale conteneva criteri generici che non consentivano di individuare con certezza il credito; in particolare mancavano la data di insorgenza del credito e il momento del passaggio a sofferenza, elementi indispensabili per verificare se il credito rientrasse nel perimetro ceduto.
Cass. civ., Sez. I, ord. 24 dicembre 2025, n. 33966 ha però equilibrato il quadro: la prova della cessione può essere costruita anche senza produrre il contratto di cessione, attraverso un corredo probatorio complessivo e presunzioni; e se il debitore non contesta in modo specifico e tempestivo la titolarità, l’inerzia può valere come riconoscimento implicito.
La decisione di riferimento è Cass. civ., ord. 29 dicembre 2025, n. 34641. La Corte d’appello aveva ritenuto sufficiente la produzione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale “per categorie” per affermare la titolarità del credito in capo a due società veicolo, senza verificare in concreto se il credito in causa rientrasse in quelle categorie. La Cassazione ha cassato la decisione.
La motivazione, in linguaggio piano, è questa: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista dall’art. 58 TUB serve a rendere la cessione opponibile ai debitori, non a trasferire il credito e nemmeno a provare che quel singolo credito sia stato trasferito. Un avviso che descrive i crediti ceduti per categorie (“crediti classificati a sofferenza tra il 2015 e il 2019, derivanti da mutui ipotecari”) può bastare solo se il giudice verifica che il credito controverso possiede in concreto tutte le caratteristiche indicate. Se il debitore contesta e il cessionario si limita a esibire l’avviso, la domanda va respinta per difetto di prova della titolarità.
L’orientamento è stato confermato all’inizio del 2026 da Cass. civ., ord. n. 10392/2026, che ha nuovamente ribadito come la sola menzione generica in Gazzetta Ufficiale non sia prova sufficiente dell’inclusione di uno specifico credito nel blocco ceduto, e che spetta al cessionario fornire una prova specifica e documentale.
Cosa cambia rispetto a prima? Fino al 2024 molte corti di merito accettavano l’avviso in Gazzetta come prova pressoché automatica. Dopo Cass. 34641/2025 e 10392/2026, il debitore ha il diritto di pretendere, prima di firmare uno stralcio con un servicer, la dimostrazione documentale che quel credito è nel perimetro ceduto; e in giudizio può opporre il difetto di titolarità, con la conseguenza – ricordata da Cass. 33966/2025 – che la contestazione deve essere specifica e tempestiva, altrimenti si perde. In altre parole, se ti trovi in questa situazione, la trattativa parte dalla domanda “dimostratemi che siete voi il creditore”, e la risposta condiziona sia la convenienza dello stralcio sia la possibilità di una difesa giudiziale.
I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite per applicare i principi visti: non descrivono vicende reali seguite dallo Studio.
Simulazione 1: stralcio rateale e rata saltata
Ipotesi: scoperto di conto corrente passato a sofferenza per 41.680 euro. La banca accetta una definizione a saldo e stralcio per 19.500 euro: acconto di 7.500 euro alla firma il 10 febbraio, poi 12 rate mensili da 1.000 euro con scadenza il giorno 10 di ogni mese, da marzo a febbraio dell’anno seguente. L’accordo contiene la clausola: “in caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata, la presente transazione si intenderà risolta di diritto e la banca potrà pretendere l’intero credito originario, dedotti gli acconti”.
Sviluppo: il debitore paga acconto e otto rate (totale 15.500 euro). La rata di novembre viene pagata il 3 dicembre, con ventitré giorni di ritardo. Il 5 dicembre la banca comunica di avvalersi della clausola risolutiva e chiede 26.180 euro (41.680 meno 15.500), oltre interessi di mora dalla sofferenza.
Esito alla luce di Cass. 645/2024: la transazione è non novativa (non dichiara l’estinzione immediata del debito originario e collega il beneficio all’esecuzione integrale), quindi la risoluzione fa rivivere il rapporto originario e la pretesa della banca è, in astratto, fondata. Il margine difensivo sta altrove: verificare se la clausola risolutiva espressa indica con precisione l’obbligazione il cui inadempimento la fa scattare (requisito di validità dell’art. 1456 c.c.); verificare se la dichiarazione del 5 dicembre è pervenuta dopo il pagamento tardivo del 3 dicembre, perché la risoluzione di diritto richiede che il creditore dichiari di volersene avvalere e il pagamento accettato prima di quella dichiarazione può integrare rinuncia alla clausola; ricostruire con perizia contabile il credito originario di 41.680 euro, perché la reviviscenza del rapporto originario riapre anche le contestazioni su interessi anatocistici e commissioni che la transazione aveva chiuso. Se l’accordo avesse invece previsto l’effetto liberatorio progressivo, le otto rate avrebbero ridotto definitivamente il debito.
Simulazione 2: quietanza “a saldo” e successiva richiesta del cessionario
Ipotesi: prestito personale di 23.400 euro residui, ceduto in blocco a una società veicolo. Il servicer propone per iscritto uno stralcio a 9.800 euro in unica soluzione. Il debitore paga con bonifico il 14 maggio indicando nella causale “saldo e stralcio pratica n. 4471”. Il servicer invia una lettera intitolata “quietanza liberatoria” che dichiara di aver ricevuto 9.800 euro “a saldo della pratica”. Diciotto mesi dopo un secondo servicer, per conto di un’altra società veicolo, chiede 13.600 euro a titolo di “residuo credito non definito”.
Esito alla luce di Cass. 17033/2025 e SS.UU. 19750/2025: la lettera del primo servicer, presa da sola, è una dichiarazione di scienza (ha ricevuto 9.800 euro) e non prova la rinuncia al residuo; l’onere di dimostrare che il creditore ha voluto rimettere i 13.600 euro grava sul debitore. Gli elementi esterni che possono fondare la prova sono la proposta scritta del servicer che qualificava i 9.800 euro come “definizione a saldo e stralcio” e la causale del bonifico, accettato senza riserve: insieme, testo e contesto possono integrare la volontà inequivoca richiesta dalla Cassazione. Contemporaneamente, alla luce di Cass. 34641/2025 e 10392/2026, il secondo servicer deve provare che il credito n. 4471 è compreso nella cessione che invoca e che quella cessione è successiva o compatibile con la definizione già intervenuta: se produce solo un avviso in Gazzetta Ufficiale “per categorie”, la pretesa è priva di prova della titolarità. La contestazione, per Cass. 33966/2025, va sollevata subito e in modo specifico.
Simulazione 3: mutuo ipotecario incapiente e piano del consumatore
Ipotesi: mutuo ipotecario residuo di 168.400 euro su un appartamento il cui valore di mercato, stimato dall’OCC con perizia, è 121.000 euro; ricavato presumibile in caso di vendita forzata, al netto dei costi di procedura e del ribasso d’asta, 96.700 euro. Altri debiti chirografari (carte e prestiti) per 27.300 euro. Reddito familiare netto 2.350 euro mensili, spese essenziali 1.700 euro, disponibilità per i creditori 650 euro al mese. La banca rifiuta ogni proposta di stralcio negoziale.
Esito alla luce di Cass. 9549/2025 e dell’art. 67, comma 4, del Codice della crisi: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può prevedere il pagamento del credito ipotecario nella misura di 96.700 euro (non inferiore al ricavato da liquidazione attestato dall’OCC) e la degradazione a chirografo dei restanti 71.700 euro, che concorrono con gli altri 27.300 euro di chirografo per la quota residua. Con 650 euro mensili per, ad esempio, 156 mesi (tredici anni) il piano mette a disposizione circa 101.400 euro, sufficienti a coprire la parte ipotecaria “capiente” e una percentuale minima dei chirografari; la durata ultradecennale richiede, per la stessa ordinanza, una giustificazione nel piano (conservazione della casa di abitazione, sostenibilità del reddito). Il dissenso della banca non blocca l’omologazione: il tribunale valuta convenienza e fattibilità. Resta il vaglio sulla condotta del debitore, perché per Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21048/2025 la negligenza della banca nel concedere un finanziamento aggravando la situazione debitoria impedisce alla banca stessa di opporsi, ma non esclude che il giudice accerti la colpa grave del sovraindebitato e gli neghi l’accesso alla procedura.
La giurisprudenza in tabella
La tabella che segue riepiloga tutti i riferimenti utilizzati nell’analisi. Ogni pronuncia è stata verificata negli estremi; il principio è riformulato in una riga e la colonna finale indica perché conta quando si tratta uno stralcio con la banca.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica per lo stralcio |
|---|---|---|---|
| Cass. Sez. III, ord. 645/2024 (8 gennaio 2024) | Sorte del rapporto originario dopo risoluzione della transazione | Nella transazione non novativa il vecchio rapporto è sospeso e rivive se la transazione salta | Se salti una rata torna il debito intero, salvo clausola liberatoria progressiva |
| Cass. Sez. III, ord. 3671/2024 (9 febbraio 2024) | Ritardo della banca nell’aggiornare la Centrale Rischi dopo transazione | L’aggiornamento è obbligo essenziale, decorre dal pagamento e il ritardo è inadempimento grave | Scrivi nell’accordo il termine per la cancellazione; il ritardo dà diritto ai danni |
| Cass. Sez. I, ord. 25170/2024 (19 settembre 2024) | Transazione con uno dei debitori solidali | I coobbligati profittano solo se la transazione riguarda l’intero debito | Senza clausola espressa il garante resta esposto per la differenza |
| Cass. Sez. III, ord. 29210/2024 (12 novembre 2024) | Limiti dell’art. 1976 c.c. | L’irresolubilità della transazione novativa vale solo per l’inadempimento, non per l’impossibilità sopravvenuta | Anche l’accordo “blindato” può sciogliersi per cause diverse dall’inadempimento |
| Cass. Sez. II, ord. 210/2025 (7 gennaio 2025) | Criteri per la transazione novativa | La novazione si desume dal contenuto oggettivo dell’accordo, non da formule | La qualificazione dipende dal testo: va negoziata riga per riga |
| Cass. n. 6821/2023 | Effetto novativo subordinato all’esecuzione | Se la novazione è collegata all’adempimento, il rapporto originario resta in quiescenza | Lo stralcio rateale è quasi sempre non novativo |
| Cass. Sez. I, ord. 9549/2025 (11 aprile 2025) | Piano del consumatore con falcidia del credito ipotecario | La banca non vota, il dissenso non impedisce l’omologazione, la parte incapiente degrada a chirografo | Lo stralcio “giudiziale” non richiede il consenso della banca |
| Cass. Sez. I, ord. 21048/2025 | Merito creditizio e colpa grave del debitore | La negligenza della banca le preclude l’opposizione ma non salva il debitore dalla colpa grave | La condotta pregressa del debitore resta decisiva per accedere alla procedura |
| Cass. Sez. II, sent. 17033/2025 (25 giugno 2025) | Valore della quietanza “a saldo” | È dichiarazione di scienza, non rinuncia, salvo volontà inequivoca dal testo o dal contesto | La quietanza non protegge: serve l’accordo con rinuncia espressa |
| Cass. Sez. II, ord. 3143/2025 | Estensione oggettiva della quietanza | L’effetto liberatorio non va oltre l’oggetto cui la quietanza si riferisce | Identifica nel testo tutti i rapporti che intendi chiudere |
| Cass. n. 21400/2023 | Quietanza a saldo di ogni pretesa | Manifesta il convincimento soggettivo di essere soddisfatti, non una rinuncia | Precedente diretto di Cass. 17033/2025 |
| Cass. Sez. Unite, sent. 19750/2025 (16 luglio 2025) | Remissione del debito e onere della prova | La rinuncia deve essere inequivoca e comunicata; chi la invoca deve provarla | Il silenzio della banca non è mai stralcio |
| Cass. n. 9141/2025 | Natura della remissione | Negozio unilaterale recettizio, efficace solo quando comunicato al debitore | La chiusura “a perdita” interna alla banca non ti libera |
| Cass. Sez. I, ord. 9073/2025 | Art. 1956 c.c. e fideiussione omnibus | L’onere probatorio del garante non va aggravato oltre la norma | Via autonoma di liberazione del garante non coperto dallo stralcio |
| Cass. n. 29933/2025 | Fideiussione omnibus e nuovo credito | La banca deve rendere il garante consapevole dell’aumento dell’esposizione | Rafforza la posizione negoziale del fideiussore |
| Cass. n. 29746/2025 | Qualifica di consumatore del fideiussore | Il garante “professionale” non è consumatore | Chiude al garante-amministratore il piano del consumatore |
| Cass. Sez. I, ord. 15088/2025 (5 giugno 2025) | Legittimazione e titolarità del cessionario | Intervenire è facile, provare la titolarità è questione di merito | Prima domanda da fare al servicer: “provate di essere il creditore” |
| Cass. Sez. I, ord. 23834/2025 (25 agosto 2025) | Documenti in possesso del cessionario | Avere le carte del credito non prova di averlo acquistato | Il contratto di mutuo esibito dal servicer non basta |
| Cass. n. 27915/2025 | Avviso in G.U. con criteri generici | Senza data di insorgenza e di passaggio a sofferenza l’avviso non identifica il credito | Controlla se l’avviso contiene i dati del tuo rapporto |
| Cass. Sez. I, ord. 33966/2025 (24 dicembre 2025) | Prova della cessione per presunzioni | La titolarità si prova con un quadro complessivo; la mancata contestazione vale come riconoscimento | Contesta subito e in modo specifico, o perdi l’eccezione |
| Cass. ord. 34641/2025 (29 dicembre 2025) | Avviso in G.U. “per categorie” | La pubblicazione non basta senza verifica concreta della riconducibilità del credito | Ribalta i rapporti di forza nella trattativa con i cessionari |
| Cass. ord. 10392/2026 | Prova dell’inclusione del credito nel blocco | Serve prova specifica e documentale, non la menzione generica in G.U. | Conferma dell’orientamento all’inizio del 2026 |
La sintesi operativa: cosa insegna, tutta insieme, la giurisprudenza
Estraendo dalle pronunce esaminate le regole pratiche, il quadro è questo.
- La banca accetta uno stralcio quando la somma offerta supera ciò che ragionevolmente ricaverebbe dalla via giudiziale, al netto di tempi, costi e rischio di contestazioni sul credito: la convenienza si costruisce con i numeri, non con le suppliche. La ricostruzione contabile del credito (anatocismo, commissioni, tassi soglia) è il primo argomento negoziale, perché riduce ciò che la banca può realisticamente pretendere in giudizio.
- Lo stralcio è una transazione e, di regola, non novativa: il debito originario non muore, si addormenta, e si risveglia intero se salti una rata (Cass. 645/2024). La clausola sull’inadempimento va negoziata prima della cifra.
- La rinuncia della banca al residuo non si presume e non si deduce dal silenzio o dall’inerzia (Sez. Unite 19750/2025): deve essere scritta, inequivoca e comunicata.
- La quietanza “a saldo” non è una rinuncia (Cass. 17033/2025): il documento che libera è l’accordo transattivo firmato prima del pagamento, con rinuncia espressa a ogni ulteriore pretesa.
- Il garante e il coobbligato restano esposti se l’accordo non riguarda espressamente l’intero debito (Cass. 25170/2024): chi vuole liberare i familiari deve scriverlo.
- La banca ha l’obbligo di aggiornare tempestivamente la Centrale dei Rischi dopo l’accordo e risponde dei danni se ritarda (Cass. 3671/2024): l’aggiornamento va previsto come condizione essenziale con un termine preciso.
- Quando il credito è stato ceduto, il cessionario deve provare la titolarità di quel preciso credito; l’avviso in Gazzetta Ufficiale per categorie non basta (Cass. 34641/2025, 10392/2026), ma la contestazione va sollevata subito e in modo specifico (Cass. 33966/2025).
- Se la banca rifiuta ogni proposta e il debitore è un consumatore, lo stralcio può essere imposto dal tribunale con il piano di ristrutturazione, anche sul credito ipotecario nei limiti del valore di liquidazione (Cass. 9549/2025), purché il debitore non abbia agito con colpa grave (Cass. 21048/2025).
- Il fideiussore ha vie di liberazione autonome dallo stralcio, in particolare quando la banca ha continuato a fare credito conoscendo il peggioramento del debitore (Cass. 9073/2025, 29933/2025).
Le domande sul “quindi in pratica?”
La banca è obbligata ad accettare la mia proposta se dimostro di non avere nulla? No, salvo il caso della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in cui lo stralcio è deciso dal tribunale (Cass. 9549/2025). Nella trattativa privata la banca è libera; la sua “obbligazione” è solo quella di comportarsi secondo buona fede, che non le impone di accettare ma le impedisce, ad esempio, di lasciare la segnalazione a sofferenza dopo aver incassato quanto pattuito (Cass. 3671/2024).
Quanto posso offrire per avere una possibilità concreta? Non esiste una percentuale di legge. La giurisprudenza suggerisce però il criterio: l’offerta è credibile quando supera ciò che il creditore ricaverebbe dall’esecuzione forzata. Per il credito ipotecario il parametro è codificato nell’art. 67, comma 4, del Codice della crisi ed è il valore di liquidazione del bene attestato dall’OCC (Cass. 9549/2025); per il credito chirografo è l’aggredibilità reale del patrimonio e del reddito, che va documentata.
Ho pagato lo stralcio e adesso la banca dice che il credito era già stato ceduto a un’altra società. Devo pagare due volte? Il pagamento fatto al creditore apparente in buona fede libera il debitore (art. 1189 c.c.), e in ogni caso il nuovo cessionario deve provare di essere titolare del credito e che la cessione gli sia opponibile (Cass. 34641/2025, 15088/2025). Serve però conservare l’intera corrispondenza e contestare immediatamente la richiesta con riferimenti specifici, perché per Cass. 33966/2025 la contestazione tardiva o generica indebolisce la difesa.
Se lo stralcio salta per una rata, posso almeno pretendere che le rate pagate riducano il debito? Sì, ma solo in proporzione al debito originario, non a quello stralciato: se hai pagato 15.500 euro su un credito originario di 41.680, la banca può chiedere 26.180 euro (Cass. 645/2024). L’unico modo per “consolidare” ogni rata è scrivere nell’accordo l’effetto liberatorio progressivo.
Il mio garante può firmare al posto mio uno stralcio per liberare entrambi? Il garante può transigere con la banca; se la transazione riguarda l’intero debito, il debitore principale può dichiarare di volerne profittare ai sensi dell’art. 1304 c.c. (Cass. 25170/2024). Se invece la banca definisce solo la posizione del garante, il debitore resta obbligato per la differenza. Ancora una volta decide il testo dell’accordo.
Cosa può fare lo Studio Monardo: gli orientamenti applicati al tuo fascicolo
Le sentenze esaminate sono utili solo se qualcuno le applica al tuo caso concreto, prima di firmare e prima che scadano i termini. Lo Studio Monardo lavora sul saldo e stralcio bancario con questi strumenti:
- Ricostruiamo il credito con perizia econometrica: i commercialisti dello staff ricalcolano interessi, anatocismo, commissioni di massimo scoperto e verificano il superamento dei tassi soglia, così che la proposta di stralcio parta dall’importo realmente esigibile e non da quello pretensivo della banca.
- Verifichiamo la titolarità del credito in capo a chi lo reclama: acquisiamo l’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, lo confrontiamo con le caratteristiche del tuo rapporto (data di insorgenza, passaggio a sofferenza, tipologia) e, se il credito non è identificabile, eccepiamo il difetto di titolarità secondo Cass. 34641/2025 e 10392/2026, con contestazione specifica e tempestiva.
- Redigiamo l’accordo transattivo, non lo subiamo: inseriamo l’identificazione del rapporto, la somma a definitiva tacitazione, la rinuncia espressa al residuo e agli interessi, l’estensione ai cessionari, così da soddisfare il requisito della volontà inequivoca richiesto da Cass. 17033/2025 e dalle Sezioni Unite 19750/2025.
- Negoziamo la clausola sull’inadempimento: chiediamo l’effetto liberatorio progressivo, il periodo di tolleranza e la diffida preventiva, per evitare che una rata in ritardo faccia rivivere l’intero debito ai sensi di Cass. 645/2024.
- Estendiamo la liberazione a coobbligati e garanti: formuliamo lo stralcio come definizione dell’intero debito, condizione perché i condebitori possano profittarne secondo Cass. 25170/2024, e in parallelo verifichiamo per i fideiussori le cause autonome di liberazione ex artt. 1955 e 1956 c.c.
- Fissiamo il termine per l’aggiornamento della Centrale dei Rischi e delle banche dati private: lo scriviamo come condizione essenziale e, in caso di ritardo, avviamo reclamo, ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario e azione risarcitoria sulla base di Cass. 3671/2024.
- Predisponiamo il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore quando la banca rifiuta: l’Avv. Monardo, Gestore della crisi e fiduciario OCC, costruisce con i commercialisti il piano con la falcidia del credito ipotecario nei limiti del valore di liquidazione e ne cura l’omologazione secondo Cass. 9549/2025, verificando prima la condotta pregressa del debitore alla luce di Cass. 21048/2025.
- Per gli imprenditori e i garanti “professionali”, esclusi dal piano del consumatore per Cass. 29746/2025, valutiamo il concordato minore, la liquidazione controllata e, per le imprese in attività, la composizione negoziata della crisi.
- Difendiamo in giudizio ogni eccezione fino all’ultimo grado: opposizione a decreto ingiuntivo, opposizione all’esecuzione, contestazione della titolarità del cessionario, con la stessa linea difensiva dal primo atto al ricorso per cassazione.
- Curiamo l’esecuzione dell’accordo: verifichiamo che la quietanza finale sia coerente con la transazione firmata, che la rinuncia agli atti esecutivi pendenti sia depositata e che l’ipoteca venga cancellata nei termini pattuiti.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema costruito dalle sentenze come questo, l’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione è la leva decisiva: gli orientamenti che hai letto – dalla prova della titolarità del cessionario alla natura non novativa dello stralcio – sono stati fissati proprio in sede di legittimità, e lo Studio è in grado di farli valere e, se occorre, di portare la tua questione fino a quel grado con lo stesso difensore e la stessa strategia impostata nell’analisi iniziale. La continuità è un valore concreto: chi ha ricostruito il credito, redatto l’accordo e contestato la cessione conosce il fascicolo e non deve ricominciare da capo davanti a ogni giudice.
Lo staff multidisciplinare – avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso – è ciò che rende possibile trattare lo stralcio come un’operazione contabile e giuridica allo stesso tempo: i numeri dicono quanto offrire, il diritto dice come scriverlo perché sia davvero liberatorio.
In conclusione
Il saldo e stralcio bancario non è una concessione di cortesia: è un contratto, con effetti che la Cassazione ha delimitato con precisione crescente. La banca accetta quando l’offerta è economicamente più conveniente della via giudiziale e quando il debitore dimostra di conoscere le regole del gioco; subisce lo stralcio quando la legge affida la decisione al tribunale; e resta vincolata, dopo l’accordo, a comportarsi in buona fede. Tutto il resto – la quietanza che non libera, la rata saltata che riporta il debito intero, il garante dimenticato, il servicer che non prova di essere creditore – dipende da come l’accordo è stato scritto.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché la affronta con la struttura che essa richiede: uno staff multidisciplinare nazionale di avvocati e commercialisti in diritto bancario e tributario, coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che ricostruisce il credito prima di negoziarlo; l’abilitazione dell’Avvocato come Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC, che apre la strada dello stralcio giudiziale quando quello negoziale è chiuso; e la qualifica di cassazionista, che consente di difendere questi orientamenti fino al grado in cui sono nati.
📩 Non firmare una quietanza né una proposta di stralcio senza averla fatta verificare: scrivici oggi stesso, tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono riportati al termine di questa pagina.
