Nella grandissima maggioranza dei casi, una S.r.l. che accumula perdite non finisce male perché l’attività non era redditizia: finisce male perché nessuno ha datato la perdita, e la perdita non datata si trasforma in responsabilità personale degli amministratori. È una frase dura, ma è quella che restituisce meglio ciò che accade nelle aule civili quando un curatore o un creditore chiede conto di che cosa è successo negli ultimi tre esercizi. Il conto economico in rosso, di per sé, non è illecito. Diventa una fonte di responsabilità nel momento esatto in cui il patrimonio netto scende sotto certe soglie, la legge impone un comportamento preciso, e quel comportamento non viene tenuto.
Chi arriva a chiedere assistenza su questo tema arriva quasi sempre con la stessa frase: “abbiamo perso anche quest’anno, ma stiamo per svoltare”. Il problema è che la legge non ragiona per prospettive: ragiona per date, per soglie e per adempimenti. E gli errori che costano di più sono sempre gli stessi sei.
- Cercare il problema sul terreno fiscale — parlare ancora di “società in perdita sistematica” come se fosse la minaccia principale, quando quella disciplina è stata abrogata e il rischio vero si è spostato sul piano civilistico.
- Aspettare l’approvazione del bilancio per prendere atto di una perdita che la legge imponeva di portare in assemblea “senza indugio”, mesi prima.
- Continuare a gestire come prima dopo che una causa di scioglimento si è già verificata, esponendosi al criterio di quantificazione del danno più temuto dagli amministratori.
- Non avere strumenti interni capaci di misurare la perdita mentre si forma, e archiviare come seccatura le segnalazioni che arrivano dall’esterno.
- Tenere in vita la società con denaro dei soci e firme personali, senza qualificare giuridicamente né l’uno né le altre.
- Muoversi troppo tardi verso gli strumenti di regolazione della crisi, oppure tentare la scorciatoia della cancellazione dal registro delle imprese.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale, e non per generica vicinanza alla materia. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è cioè abilitato a svolgere il ruolo che il Codice della crisi assegna al terzo indipendente nella composizione negoziata, il che significa conoscere dall’interno come un tribunale e un esperto leggono i numeri di una S.r.l. che perde, quali documenti convincono e quali no. È inoltre avvocato cassazionista, e questo pesa perché le controversie che nascono dalle perdite di una S.r.l. — azioni di responsabilità, opposizioni, contenziosi con banche e creditori pubblici — sono precisamente quelle che si decidono negli ultimi gradi di giudizio. Infine coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: una società in perdita cronica ha quasi sempre, insieme, un problema di affidamenti e un problema di debito fiscale e contributivo, e trattarli separatamente è la ragione per cui molti risanamenti falliscono.
📩 Se la tua S.r.l. ha chiuso in perdita l’ultimo esercizio — o peggio, gli ultimi due o tre — non lasciare che sia il calendario a decidere al posto tuo: scrivici oggi stesso, tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio Monardo sono al termine di questa guida.
Errore 1 — Continuare a chiamarla “perdita sistematica” e cercare il pericolo dove non c’è più
L’errore
L’amministratore di una S.r.l. che ha chiuso in rosso il quinto esercizio consecutivo chiede al commercialista se rischia di essere “dichiarata di comodo per perdita sistematica”. Il timore è tutto lì: il reddito minimo presunto, il credito IVA bloccato, l’aliquota IRES maggiorata. Nel frattempo, nessuno guarda il patrimonio netto. Nessuno verifica se il capitale sociale sia ancora integro. Nessuno apre il codice civile.
Perché è un errore
Perché quella disciplina non esiste più. La condizione di “società in perdita sistematica” era regolata dall’art. 2, commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies, del D.L. 138/2011: cinque periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale, oppure quattro in perdita e uno con reddito inferiore al minimo, facevano scattare — nel periodo successivo al quinquennio di osservazione — le penalizzazioni proprie delle società non operative. L’art. 9, comma 1, del D.L. 73/2022 (decreto Semplificazioni fiscali), convertito con L. 122/2022, ha abrogato quei tre commi a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. L’ultima applicazione, per i soggetti con esercizio solare, è stata il periodo d’imposta 2021.
Resta in vita l’altra fattispecie di società di comodo, quella “tradizionale”: la non operatività dell’art. 30 della L. 724/1994, fondata sul test di operatività, cioè sul confronto tra i ricavi effettivamente conseguiti e i ricavi minimi presunti ottenuti applicando coefficienti percentuali al valore di determinati asset patrimoniali. Ma anche questa è cambiata: l’art. 20 del D.Lgs. 192/2024, in vigore dal 31 dicembre 2024 e applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 — quindi dal 2024 per i “solari” —, ha ridotto in larga parte dimezzandoli i coefficienti sia del test di operatività sia del calcolo del reddito minimo presunto. Superare il test, oggi, è sensibilmente più facile di quanto non fosse nel 2019 o nel 2021.
L’esperienza insegna che l’attenzione si concentra dove il ricordo del pericolo è più vivido, non dove il pericolo è realmente presente. E la conseguenza è che il perimetro civilistico — quello che riguarda capitale, continuità aziendale e responsabilità personale — resta scoperto proprio mentre si occupa tutto il tempo disponibile su una disciplina fiscale che il legislatore ha già smontato.
Le conseguenze
La prima conseguenza è di allocazione delle energie: mesi spesi a costruire una difesa fiscale su una norma abrogata sono mesi non spesi a datare la perdita civilistica. La seconda è più insidiosa. Quando finalmente arriva l’accertamento da società non operativa, l’impostazione difensiva è spesso sbagliata perché costruita sull’idea che basti dimostrare la buona fede o l’assenza di intenti elusivi.
Non basta. La Cassazione, con l’ordinanza n. 25992 del 24 settembre 2025, ha ribadito che per vincere la presunzione di non operatività occorre dimostrare — all’Amministrazione tramite interpello, oppure direttamente in giudizio in caso di contrasto — le situazioni oggettive che hanno reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito. L’onere va inteso in termini economici e oggettivi, con riferimento alle effettive condizioni di mercato, e non lascia spazio a un sindacato sulle scelte imprenditoriali: le circostanze devono essere specifiche, indipendenti dalla volontà dell’imprenditore e realmente preclusive. Nella stessa pronuncia la Corte ha censurato la decisione di merito che aveva valorizzato un vincolo ambientale senza verificarne il carattere temporaneo o definitivo e senza chiedersi se la società potesse adattare la propria attività a quel vincolo. La difesa generica sulla crisi del settore, senza documentazione oggettiva e circostanziata, è la difesa che perde.
Cosa fare invece
Separare fin dal primo incontro i due piani — quello fiscale e quello civilistico — e datare per iscritto la perdita rilevante ai fini del codice civile prima ancora di occuparsi del test di operatività. In concreto: ricostruire il patrimonio netto a una data infrannuale certa, confrontarlo con il capitale sociale nominale, stabilire se si sia già superata la soglia di un terzo dell’art. 2482-bis c.c. o quella, ben più grave, del minimo legale dell’art. 2482-ter c.c.
Solo dopo si costruisce, se serve, il presidio fiscale: verifica delle cause di esclusione e di disapplicazione previste dall’art. 30 della L. 724/1994, ricalcolo del test con i coefficienti aggiornati dal D.Lgs. 192/2024, raccolta della documentazione oggettiva (contratti risolti, autorizzazioni negate, provvedimenti amministrativi, contenziosi con committenti) da spendere in interpello o in giudizio.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’interpello disapplicativo non è una condizione di procedibilità. La sua mancata presentazione non preclude al contribuente di difendersi davanti al giudice tributario, come la Cassazione ha confermato anche nel 2025. Molte società rinunciano al contenzioso convinte di aver perso il diritto di difendersi per non aver interpellato prima l’Agenzia: è una convinzione infondata, e ha fatto pagare imposte che si sarebbero potute contestare. Va però tenuto presente il rovescio della medaglia: chi non ha presentato interpello arriva in giudizio senza aver mai messo per iscritto la propria versione dei fatti, e deve costruirla da zero sotto la pressione dei termini di impugnazione — sessanta giorni dalla notifica dell’atto, con la sospensione feriale dei termini che opera dal 1° al 31 agosto.
Errore 2 — Aspettare il bilancio per “scoprire” la perdita che la legge imponeva di portare in assemblea mesi prima
L’errore
Ottobre. I dati gestionali mostrano che la società ha già bruciato più di un terzo del capitale. L’amministratore ne parla con il socio di maggioranza, entrambi concordano che “a bilancio si vedrà” e che il quarto trimestre potrebbe recuperare. Il bilancio viene chiuso a marzo e approvato ad aprile dell’anno dopo. Solo in quella sede si prende atto della perdita. Sono passati sette mesi.
Perché è un errore
Perché l’art. 2482-bis, comma 1, c.c. non dice “quando risulta dal bilancio”: dice che quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. La formula è la stessa dell’art. 2482-ter c.c. per l’ipotesi più grave, quella in cui la perdita di oltre un terzo riduce il capitale al di sotto del minimo legale: anche lì la convocazione è “senza indugio”, e l’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale e il contestuale aumento a una cifra non inferiore al minimo, oppure la trasformazione della società.
“Senza indugio” significa dal momento in cui la circostanza è conoscibile con l’ordinaria diligenza, non dal momento in cui viene formalizzata in un documento contabile annuale. Un amministratore che dispone di una contabilità aggiornata — e l’art. 2086, comma 2, c.c. gli impone di dotarsene — conosce l’erosione del capitale molto prima dell’approvazione del bilancio.
C’è poi un fattore che nel 2026 rende questo errore particolarmente costoso, e che moltissimi amministratori non hanno messo a fuoco: le perdite “sterilizzate” del periodo pandemico stanno tornando a essere rilevanti, una dopo l’altra, secondo un calendario preciso. L’art. 6 del D.L. 23/2020 (decreto Liquidità), convertito con L. 40/2020 e più volte modificato — dalla L. 178/2020, poi dal Milleproroghe 2022 e infine dall’art. 3, comma 9, del D.L. 198/2022 — ha disapplicato temporaneamente gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., insieme alla causa di scioglimento dell’art. 2484, comma 1, n. 4, per le perdite emerse negli esercizi in corso al 31 dicembre 2020, 2021 e 2022, rinviando gli adempimenti al quinto esercizio successivo. Tradotto in date: le perdite 2020 andavano affrontate dall’assemblea che approva il bilancio 2025; quelle 2021 dall’assemblea sul bilancio 2026; quelle 2022 dall’assemblea sul bilancio 2027.
Le conseguenze
Il ritardo nella convocazione non è un vizio formale che si sana da sé. Genera una responsabilità autonoma degli amministratori, distinta da quella per la successiva mala gestio. La Cassazione, con l’ordinanza n. 10413 del 17 aprile 2024, ha messo a fuoco proprio questa duplicità: in presenza di una causa di scioglimento gli amministratori sono esposti a due responsabilità patrimoniali distinte, l’una per i danni derivanti dal ritardo o dall’omissione nell’accertamento della causa e nel deposito della relativa dichiarazione al registro delle imprese, l’altra per i danni prodotti dagli atti compiuti in violazione del divieto di gestire la società a fini non conservativi.
La conseguenza più grave è che il ritardo sposta all’indietro la data da cui si misura il danno, non in avanti: più tardi si prende atto, più lungo è il periodo di gestione illegittima che verrà contestato. Chi rinvia pensando di guadagnare tempo sta in realtà allungando il periodo su cui verrà calcolato il pregiudizio.
Va aggiunto un profilo che tocca la sfera personale dei soci. Se l’assemblea non viene convocata e i provvedimenti non vengono presi, l’art. 2482-bis, comma 4, c.c. prevede che, non essendo la perdita diminuita a meno di un terzo entro l’esercizio successivo, l’assemblea che approva il bilancio debba ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate; in mancanza, provvede il tribunale su istanza degli amministratori o dei sindaci. È una procedura che si attiva dall’esterno, sottraendo alla società il controllo dei tempi.
Cosa fare invece
Fissare una data di verifica infrannuale — non una, meglio due o tre — e verbalizzare l’esito anche quando è negativo. Una situazione patrimoniale al 30 giugno e una al 31 ottobre, redatte con criteri di bilancio, costano poco in termini organizzativi e valgono moltissimo in termini probatori: dimostrano che l’organo amministrativo stava misurando, e collocano con precisione il momento in cui la soglia è stata superata.
Quando la soglia risulta superata, la sequenza corretta è: redazione della relazione sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni dell’organo di controllo o del revisore, se nominati; deposito della relazione presso la sede sociale nei giorni che precedono l’assemblea, perché i soci possano prenderne visione; convocazione; verbalizzazione della decisione assunta, quale che sia. Anche la decisione di ricapitalizzare in un secondo momento è una decisione, e verbalizzata protegge; non verbalizzata, non esiste.
Il dettaglio che pochi conoscono
La sterilizzazione delle perdite pandemiche non ha mai sospeso gli obblighi informativi e di convocazione. Ha rinviato l’obbligo di ridurre o ricapitalizzare, e ha impedito che scattasse la causa di scioglimento: non ha autorizzato l’organo amministrativo a tacere. Restano fermi il dovere di convocare l’assemblea e quello di fornire ai soci la fotografia economico-patrimoniale della società. Inoltre le perdite sterilizzate vanno distinte contabilmente dalle altre e indicate nella nota integrativa con separata specificazione della loro origine e delle movimentazioni: se una S.r.l. le ha confuse nel monte perdite complessivo, oggi non è in grado di dimostrare quali fossero coperte dal rinvio e quali no. Ed è una distinzione da cui dipende la data di scioglimento.
Errore 3 — Gestire la società come prima quando la causa di scioglimento si è già verificata
L’errore
Il capitale è sceso sotto il minimo legale a settembre. L’assemblea non ha ricapitalizzato. L’amministratore, però, continua: firma un nuovo contratto di fornitura, accetta un ordine importante, rinnova il leasing di un macchinario, assume una risorsa commerciale. La logica è comprensibile: fermarsi significherebbe perdere l’unico cliente che potrebbe risollevare i conti. La logica giuridica, purtroppo, è un’altra.
Perché è un errore
L’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. include tra le cause di scioglimento la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dall’art. 2482-ter. L’art. 2485 c.c. impone agli amministratori di accertare senza indugio il verificarsi della causa di scioglimento e di procedere ai relativi adempimenti pubblicitari, con responsabilità personale e solidale per i danni causati dal ritardo o dall’omissione. E l’art. 2486, comma 1, c.c. stabilisce che, al verificarsi della causa di scioglimento e fino alla consegna ai liquidatori, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.
Il punto che sfugge quasi sempre è che questa regola opera dal momento in cui la causa di scioglimento si è oggettivamente verificata, e non da quando è stata formalmente accertata o iscritta. Un amministratore che non ha iscritto nulla non è in una posizione migliore: è semplicemente in una posizione peggiore, perché sommerà la responsabilità da ritardo a quella da gestione non conservativa.
Le conseguenze
Qui la legge ha reso il conto matematico. L’art. 2486, comma 3, c.c., come introdotto dall’art. 378, comma 2, del D.Lgs. 14/2019, prevede che, accertata la responsabilità degli amministratori e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione dalla carica — o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura della stessa — e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, detratti i costi sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità dopo il verificarsi della causa e fino al compimento della liquidazione. Quando le scritture contabili mancano, sono irregolari o altre ragioni impediscono la determinazione dei netti patrimoniali, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.
La Cassazione ha chiarito la natura di questi criteri. Con la pronuncia n. 8069/2024 ha affermato che la differenza dei netti patrimoniali e il deficit patrimoniale costituiscono modalità di valutazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c., applicabili a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto che legittimino un criterio liquidatorio diverso e più aderente alla realtà concreta. Con la sentenza n. 5252 del 28 febbraio 2024 ha precisato che la norma si applica anche ai giudizi già pendenti al momento della sua entrata in vigore, trattandosi di disposizione che fissa un criterio valutativo del danno.
Il risultato pratico è che l’onere di dimostrare che il danno è stato minore ricade sull’amministratore, e si dimostra solo con documentazione contabile ordinata: chi ha tenuto male le scritture non solo perde la possibilità di contestare il calcolo, ma rischia il criterio più severo, quello dello sbilancio tra attivo e passivo della procedura.
La giurisprudenza di merito conferma l’applicazione concreta di questo impianto. Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 757 del 26 marzo 2025, ha applicato il criterio presuntivo dei netti patrimoniali in un’azione promossa dal curatore nei confronti dell’amministratore che aveva proseguito l’attività ricorrendo abusivamente al credito pur in presenza di una causa di scioglimento, in violazione dell’obbligo di gestione conservativa.
E la Corte di legittimità ha anche mostrato che i netti patrimoniali non sono l’unica strada: con la sentenza n. 20150 del 18 luglio 2025 ha ammesso che il danno possa essere determinato sulla base dei debiti assunti indebitamente tra il momento in cui l’amministratore avrebbe dovuto attivarsi e quello in cui la procedura è stata aperta, indipendentemente dall’applicabilità del criterio della differenza dei netti patrimoniali. Per l’amministratore convenuto significa che non esiste un solo fronte difensivo da presidiare.
Cosa fare invece
Distinguere per iscritto, atto per atto, ciò che conserva il valore del patrimonio da ciò che lo consuma — e documentare la ragione conservativa di ogni operazione compiuta dopo la data critica. Non tutto ciò che si fa dopo lo scioglimento è vietato: è vietato ciò che non è conservativo. Completare una commessa già avviata per non incorrere in penali, incassare crediti, custodire un magazzino, mantenere in vita una polizza, pagare un fornitore la cui interruzione bloccherebbe l’intera produzione: sono atti che possono avere natura conservativa, e vanno motivati nel momento in cui vengono compiuti, non tre anni dopo davanti al giudice.
Quando invece l’attività deve proseguire nella sua pienezza perché è l’unico modo per salvare il valore aziendale, la strada non è proseguire di nascosto: è collocare quella prosecuzione dentro una cornice che la renda legittima, tipicamente la composizione negoziata, dove l’art. 21 CCII disciplina espressamente la gestione dell’impresa durante le trattative e l’art. 22 CCII consente al tribunale di autorizzare finanziamenti prededucibili e la cessione dell’azienda o di suoi rami.
Il dettaglio che pochi conoscono
Nella S.r.l. esiste una norma spesso dimenticata, l’art. 2476, comma 6, c.c., reintrodotto dall’art. 378, comma 1, del D.Lgs. 14/2019: gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. Per anni la S.r.l. è stata percepita come “più protetta” della S.p.A. su questo fronte, perché una disposizione analoga era stata soppressa dalla riforma del 2003. Oggi non è più così, e l’azione dei creditori sociali contro l’amministratore di S.r.l. ha una base normativa esplicita. A cui si aggiunge, sul versante dei soci, la responsabilità solidale dell’art. 2476, comma 8, c.c. per chi ha intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi: il socio che dirige di fatto le scelte gestorie non è automaticamente al riparo dietro la personalità giuridica.
Errore 4 — Non avere strumenti capaci di misurare la perdita mentre si forma, e archiviare le segnalazioni che arrivano da fuori
L’errore
La contabilità viene aggiornata trimestralmente, o peggio in prossimità delle scadenze dichiarative. Non esiste un budget di tesoreria. Non esiste una previsione dei flussi a sei mesi. Quando arriva la comunicazione di un creditore pubblico che invita a valutare l’accesso alla composizione negoziata, viene inoltrata al commercialista con un messaggio del tipo “vedi tu se dobbiamo fare qualcosa”, e lì si ferma.
Perché è un errore
L’art. 2086, comma 2, c.c. — nella formulazione introdotta dall’art. 375 del Codice della crisi — impone all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità. L’art. 3 CCII articola questo dovere in termini più concreti, indicando che gli assetti devono consentire, tra l’altro, di rilevare gli squilibri patrimoniali o economico-finanziari, di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità per almeno i dodici mesi successivi, e di ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata per la redazione del piano di risanamento.
Non è un obbligo che vale solo per le imprese strutturate. La Cassazione, con la pronuncia n. 36365/2021, ha affermato che grava sull’imprenditore anche collettivo, ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c. e in coerenza con l’art. 41 Cost., l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva del raggiungimento dell’obiettivo di lucro e della continuità aziendale.
Quanto alle segnalazioni esterne, l’art. 25-novies CCII pone a carico di creditori pubblici qualificati — Agenzia delle entrate, Agenzia delle entrate-Riscossione, INPS, INAIL — l’obbligo di segnalare all’imprenditore e all’organo di controllo, al superamento di soglie di importo e di ritardo fissate dalla norma, l’esistenza di esposizioni rilevanti, invitando a valutare l’accesso alla composizione negoziata. Quella comunicazione non è una circolare informativa: è un innesco procedurale, ed è anche un documento che finirà agli atti di qualsiasi futuro giudizio di responsabilità, con una data sopra.
Le conseguenze
L’assenza di adeguati assetti raramente viene contestata come voce di danno autonoma. Viene contestata come concausa: se ci fossero stati, la crisi sarebbe stata intercettata prima e l’aggravamento sarebbe stato evitato. È la lettura seguita dalla giurisprudenza commerciale, che valuta la violazione dell’art. 2086 c.c. unitamente agli altri addebiti, chiedendosi se un assetto adeguato avrebbe consentito di prevenire l’irregolarità gestoria o di limitarne le conseguenze.
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 6 febbraio 2024, ha qualificato l’assenza di adeguati assetti come grave irregolarità gestoria, sottolineando che l’irregolarità è tanto più grave nelle società che non versano ancora in stato di crisi, proprio perché la funzione degli assetti è impedire che l’impresa scivoli inconsapevolmente dall’equilibrio alla crisi senza intercettare i segnali. Il che significa che l’argomento “non eravamo ancora in crisi, quindi non servivano” è esattamente il rovescio di ciò che i giudici affermano.
Il tema, inoltre, non riguarda solo l’organo amministrativo. Il Tribunale di Venezia, con decreto del 26 agosto 2025, ha riconosciuto che, quando emergono carenze organizzative tali da esporre l’impresa a rischi gestionali o patrimoniali, anche il socio può attivarsi. In una S.r.l. con compagine divisa, questo apre un fronte interno che spesso arriva prima di quello dei creditori.
Cosa fare invece
Costruire un cruscotto minimo, verificabile e datato: contabilità aggiornata almeno mensilmente, situazione patrimoniale infrannuale con criteri di bilancio, budget di tesoreria a rotazione su sei mesi, elenco delle esposizioni scadute verso erario ed enti previdenziali aggiornato al mese. Non serve un sistema informativo complesso: serve che i dati esistano, siano coerenti e siano prodotti prima della decisione, non dopo.
E ogni segnalazione ricevuta ai sensi dell’art. 25-novies CCII va protocollata, portata all’ordine del giorno di una riunione dell’organo amministrativo e riscontrata con una decisione motivata: accedere alla composizione negoziata, oppure non accedervi indicando le ragioni e le misure alternative adottate. Il silenzio è l’unica risposta che non ammette difesa.
Su questo terreno la competenza tecnica non è intercambiabile. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti, operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: significa che l’analisi degli assetti e la lettura delle esposizioni verso banche, Agenzia delle entrate ed enti previdenziali vengono svolte contestualmente e dalla stessa squadra, e non in due valutazioni separate che rischiano di non parlarsi.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’accesso tempestivo alla composizione negoziata a seguito di segnalazione non è soltanto un modo per evitare l’addebito di inerzia: l’art. 25-bis CCII, ampliato dal correttivo-ter, prevede misure premiali di natura fiscale — riduzione di interessi e sanzioni su determinati debiti tributari — collegate all’accesso allo strumento e all’esito delle trattative. In altri termini, muoversi presto produce un beneficio economico misurabile, oltre a quello difensivo. E il correttivo-ter ha aggiunto un tassello che le imprese ignorano quasi sempre: l’art. 16 CCII prevede oggi che la notizia dell’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito, né ragione di una diversa classificazione del credito. Il timore di “far scattare l’allarme in banca” — la ragione numero uno per cui gli imprenditori rinviano — ha oggi una risposta normativa esplicita.
Errore 5 — Tenere in piedi la società con denaro dei soci e firme personali, senza qualificare né l’uno né le altre
L’errore
Per coprire le perdite, il socio versa. A volte un bonifico da poche decine di migliaia di euro, a volte una serie di versamenti nell’arco di due anni. La causale è generica: “versamento soci”, “finanziamento”, talvolta nulla. Parallelamente, per mantenere gli affidamenti, lo stesso socio o l’amministratore firma fideiussioni personali a favore delle banche, e magari concede ipoteca sulla casa di famiglia. Nessuno mette per iscritto se quei versamenti siano finanziamenti da restituire o apporti destinati a coprire perdite.
Perché è un errore
Perché la qualificazione di quei versamenti decide chi perde e quanto, e la legge non la lascia alla libera scelta successiva.
L’art. 2467 c.c. dispone che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di insolvenza, deve essere restituito. Si intendono finanziamenti dei soci quelli concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Il Codice della crisi ha portato questa regola dentro la disciplina concorsuale, con la previsione sull’inefficacia dei rimborsi dei finanziamenti soci all’art. 164, comma 2, CCII.
È qui che molti compromettono la propria posizione senza accorgersene: una S.r.l. in perdita da più esercizi è, per definizione, in una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. Il socio che versa in quel contesto e poi si fa rimborsare sta compiendo un’operazione che, in caso di successiva procedura, verrà con ogni probabilità aggredita.
Sul fronte delle garanzie personali, il problema è diverso ma altrettanto serio: la fideiussione sopravvive alla società. Se la S.r.l. viene liquidata o cancellata, il debito garantito resta e la banca escute il garante persona fisica, che non ha alle spalle alcuna limitazione di responsabilità.
Le conseguenze
Per il socio finanziatore, la conseguenza è la perdita del credito nella sostanza: postergato in caso di concorso, revocabile se rimborsato nell’anno anteriore. Per il socio garante, la conseguenza è che l’esito della società non chiude la sua esposizione. La sequenza più dolorosa che si vede nella pratica è questa: il socio immette denaro proprio per anni, poi la società chiude comunque, e a quel punto la banca escute la fideiussione — con il risultato che ha pagato due volte lo stesso dissesto.
C’è poi un effetto tecnico da non trascurare: i finanziamenti soci iscritti tra i debiti non contribuiscono al patrimonio netto. Una S.r.l. può quindi ricevere somme ingenti e restare, dal punto di vista dell’art. 2482-ter c.c., sotto il minimo legale, con la causa di scioglimento pienamente operante. Il denaro entra, ma il capitale resta perduto e l’amministratore continua a gestire in regime di responsabilità aggravata.
Cosa fare invece
Qualificare ogni apporto nel momento in cui viene effettuato, con una decisione dei soci che indichi espressamente se si tratti di versamento in conto capitale, versamento a copertura perdite, versamento in conto futuro aumento di capitale o finanziamento soci — e coordinare la scelta con la posizione patrimoniale della società a quella data.
Se l’obiettivo è ripristinare il capitale ed evitare lo scioglimento, la strada tecnicamente corretta è l’operazione sul capitale, non il finanziamento: riduzione e contestuale aumento ai sensi dell’art. 2482-ter c.c., oppure copertura delle perdite mediante versamento a fondo perduto. Se invece la società ha bisogno di liquidità nuova in una fase di crisi conclamata, la sede giusta è la composizione negoziata, dove l’art. 22 CCII consente al tribunale di autorizzare finanziamenti prededucibili, anche erogati dai soci: la stessa somma, versata dentro quella cornice e con quell’autorizzazione, cambia completamente rango.
Sul fronte delle garanzie, l’esame va fatto prima e non dopo: verifica del contenuto delle fideiussioni, dei limiti di importo, delle clausole di reviviscenza e di sopravvivenza, della loro conformità ai modelli oggetto delle note vicende antitrust in materia di fideiussioni omnibus, dell’eventuale esistenza di vizi nella determinazione del saldo garantito.
Il dettaglio che pochi conoscono
Molti soci di S.r.l. ignorano che, quando la società rientra nei parametri dell’impresa minore previsti dall’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ma agli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento — il concordato minore o la liquidazione controllata. E ignorano soprattutto che loro stessi, come persone fisiche esposte per le garanzie prestate, possono accedere a un percorso di sovraindebitamento autonomo rispetto a quello della società. La qualificazione della loro posizione — se cioè per quei debiti siano da considerare consumatori o meno — è decisiva per individuare lo strumento praticabile, e va affrontata con un’analisi puntuale della natura delle obbligazioni assunte, non con una risposta di massima.
Errore 6 — Muoversi tardi verso gli strumenti di regolazione, o tentare la scorciatoia della cancellazione
L’errore
Due varianti dello stesso sbaglio. Nella prima, si aspetta: si aspetta il decreto ingiuntivo, poi il precetto, poi il pignoramento, e solo quando arriva un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale si chiede se esista uno strumento per difendersi. Nella seconda, si tenta la chiusura: si mette la società in liquidazione, si redige un bilancio finale, si chiede la cancellazione dal registro delle imprese, convinti che l’estinzione dell’ente estingua anche i debiti.
Perché è un errore
Sul primo fronte, perché la composizione negoziata è costruita per l’anticipazione. L’art. 12 CCII la riserva all’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento. È quest’ultimo requisito a essere sensibile al tempo: più si attende, più le prospettive di risanamento si assottigliano, fino al punto in cui lo strumento non è più praticabile. Chi arriva quando l’insolvenza è irreversibile trova la porta chiusa non per formalismo, ma perché il presupposto sostanziale è venuto meno.
E le protezioni che quello strumento offre non sono simboliche: le misure protettive dell’art. 18 CCII impediscono ai creditori di acquisire diritti di prelazione non concordati e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari; il comma 4 vieta di pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione; il comma 5, integrato dal correttivo-ter, preclude ai creditori destinatari delle misure di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o di provocarne la risoluzione per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori.
Sul secondo fronte, perché la cancellazione non cancella nulla se non l’ente. L’art. 2495, comma 3, c.c. prevede che dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possano far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa. E l’art. 33, comma 4, CCII consente l’apertura della liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.
Le conseguenze
La cancellazione affrettata produce, nella pratica, il risultato opposto a quello sperato: sposta il bersaglio dalla società alle persone.
La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025, si è pronunciata sulla responsabilità dei soci per i debiti tributari della società estinta, chiarendo che l’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione costituisce una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire dell’amministrazione finanziaria, e non alla legittimazione passiva dei soci, e che si tratta di elemento da dedurre con apposito avviso di accertamento nei confronti dei soci ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.P.R. 602/1973. La Corte ha inoltre ribadito che, dal 1° gennaio 2004, la cancellazione ha efficacia costitutiva e comporta l’immediata estinzione dell’ente, superando l’orientamento per cui l’estinzione presupponeva l’esaurimento di tutti i rapporti giuridici.
Sul piano civilistico la Cassazione ha aggiunto, con la pronuncia n. 30166/2025, che la responsabilità dei soci ex art. 2495, comma 3, c.c. si configura indipendentemente dalla percezione di somme liquide in base al bilancio finale: la percezione opera come limite massimo della responsabilità patrimoniale, ma non condiziona la legittimazione ad causam né esclude l’interesse ad agire del creditore. Tradotto: essere convenuti in giudizio dopo la cancellazione è un evento perfettamente possibile anche per il socio che non ha incassato un euro dalla liquidazione.
Il liquidatore, poi, ha un’esposizione propria. La Cassazione, con l’ordinanza n. 3273 del 9 febbraio 2025, ha ricondotto alla natura civilistica la responsabilità del liquidatore per i debiti tributari ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 602/1973, precisando che essa non richiede la previa notifica dell’accertamento alla società prima della cancellazione. E la giurisprudenza di merito ha valorizzato gli inadempimenti pubblicitari: il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 4599/2025, ha collegato all’omesso deposito dei bilanci per tre anni consecutivi conseguenze di responsabilità in capo al liquidatore.
C’è infine un effetto che colpisce i crediti della società, non i debiti. Con la sentenza n. 1650 del 25 gennaio 2026 la Cassazione ha affermato che, a seguito della cancellazione, i crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione si presumono tacitamente rinunciati, con esclusione del fenomeno successorio nei confronti di ex soci e liquidatori, salvo prova contraria. Chi cancella una S.r.l. lasciando fuori dal bilancio finale un contenzioso attivo pendente, insomma, rischia di aver regalato quel credito.
Cosa fare invece
Trattare la scelta dello strumento come una decisione tecnica da assumere sulla base di una valutazione di risanabilità, e non come l’ultima carta da giocare quando tutte le altre sono finite. Concretamente significa mettere a confronto, con numeri e non con impressioni, quattro scenari: prosecuzione con ristrutturazione del debito in composizione negoziata; cessione dell’azienda o di un ramo, eventualmente autorizzata ai sensi dell’art. 22 CCII; accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza; liquidazione ordinata. La differenza tra questi scenari non si misura solo in termini di sopravvivenza dell’impresa, ma anche in termini di esposizione personale degli amministratori e dei soci garanti.
Se la strada della liquidazione è quella giusta, va percorsa in modo ordinato: inventario, elenco completo dei debiti e dei crediti, riparto documentato, bilancio finale che dia conto anche delle poste incerte, deposito dei bilanci arretrati. Una liquidazione fatta bene non elimina le responsabilità, ma le rende difendibili; una cancellazione fatta per liberarsi del problema le moltiplica.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il rapporto tra composizione negoziata e istanze dei creditori è più favorevole all’impresa di quanto si creda, ma va gestito con precisione. La Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza n. 4 del 29 maggio 2024, ha affermato l’ammissibilità dell’accesso alla composizione negoziata anche in pendenza di ricorsi dei creditori, e il carattere inderogabile del divieto, posto dall’art. 18, comma 4, CCII, di aprire la liquidazione giudiziale prima della revoca formale delle misure protettive. Sul versante opposto, la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 356 del 22 aprile 2025, ha chiarito che la revoca delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento rimuove quel divieto senza necessità di attendere la relazione finale dell’esperto o il decorso dei sessanta giorni previsti per il concordato semplificato. E la Cassazione, con la sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026, ha ribadito l’autonomia tra il procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale e quello per la conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII, con piena reclamabilità di queste ultime secondo lo schema dell’art. 669-terdecies c.p.c. La lezione operativa è netta: la protezione esiste ed è forte, ma dipende da un provvedimento che va ottenuto, mantenuto e, se revocato, impugnato nei tempi giusti.
Gli errori in cifre
Le conseguenze di cui si è parlato fin qui diventano più chiare se si prova a quantificarle. Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti con dati verosimili: servono a mostrare come funzionano i meccanismi, non a descrivere casi reali.
Ipotesi 1 — il costo del rinvio di sette mesi. S.r.l. con capitale sociale di 50.000 €. Al 31 luglio la situazione patrimoniale infrannuale evidenzia un patrimonio netto di 27.300 €: il capitale è diminuito di oltre un terzo e scatta l’obbligo di convocazione senza indugio ex art. 2482-bis c.c. Percorso A: l’amministratore redige la relazione, convoca l’assemblea per il 12 settembre, i soci deliberano di rinviare la riduzione all’esercizio successivo e nel frattempo approvano un versamento a copertura perdite di 18.000 €. Il capitale resta sopra il minimo legale, non si verifica alcuna causa di scioglimento, la gestione prosegue senza limitazioni. Percorso B: non si convoca nulla e si attende il bilancio, approvato il 24 aprile dell’anno successivo. Nel frattempo il patrimonio netto ha continuato a scendere, arrivando a 6.400 € al 31 dicembre: sotto il minimo legale, con causa di scioglimento operante dal momento in cui la soglia è stata superata — collocabile, in base ai dati contabili, intorno alla fine di novembre. Tutta l’attività non conservativa svolta da dicembre in poi ricade nel perimetro dell’art. 2486 c.c. La differenza tra i due percorsi non è la perdita, che è identica: è l’esistenza o meno di un periodo di gestione contestabile.
Ipotesi 2 — come si calcola il danno presunto. Stessa società. Causa di scioglimento verificatasi il 30 novembre, con patrimonio netto rideterminato a quella data in −84.600 €. Nessun accertamento, nessuna iscrizione, attività proseguita per quattordici mesi. Apertura della liquidazione giudiziale il 28 gennaio del secondo anno successivo, con patrimonio netto a quella data pari a −412.900 €. Applicando il criterio dell’art. 2486, comma 3, c.c., la differenza tra i due netti patrimoniali è di 328.300 €, dai quali vanno detratti i costi che si sarebbero comunque sostenuti secondo un criterio di normalità dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione — ipotizziamo 41.500 € tra compensi del liquidatore, oneri di custodia e spese di procedura. Il danno presunto resta di 286.800 €, a carico personale e solidale dell’organo amministrativo, salvo prova di un diverso ammontare. Se le scritture contabili fossero incomplete o irregolari al punto da impedire la determinazione dei netti patrimoniali, si applicherebbe il criterio dello sbilancio: differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura, importo che nella pratica risulta quasi sempre superiore.
Ipotesi 3 — la perdita sterilizzata che torna. S.r.l. con capitale di 100.000 € che ha registrato nell’esercizio 2020 una perdita di 138.400 €, sterilizzata ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23/2020. Per cinque esercizi quella perdita non ha concorso a determinare il patrimonio netto rilevante ai fini degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. e non ha fatto operare la causa di scioglimento. L’assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio 2025 è però quella su cui grava l’onere di ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate. Società A: nei cinque anni ha accantonato riserve per 96.000 € e delibera copertura e ricapitalizzazione contestuale, uscendo dalla situazione. Società B: ha continuato a perdere, ha aggiunto perdite ulteriori per 71.200 € e arriva a quell’assemblea con un patrimonio netto negativo. Per la società B la causa di scioglimento non è più rinviabile e decorre da quel momento; ogni atto di gestione non conservativo successivo entra nel perimetro dell’art. 2486 c.c. Il calendario, in questo caso, è pubblico e prevedibile da cinque anni: chi non lo ha presidiato non potrà invocare l’imprevedibilità.
La mappa degli errori
Ricapitolando in forma sintetica: ciascuno dei sei errori ha un momento tipico in cui si commette, una conseguenza tipica e un margine di recupero diverso. Il margine è la parte che interessa di più chi legge dopo aver già sbagliato, ed è anche la ragione per cui la reazione immediata conta più della gravità dell’errore iniziale.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza | Rimediabile? |
|---|---|---|---|
| Impostare la difesa sul piano fiscale sbagliato | Alla ricezione di un accertamento o durante la pianificazione dichiarativa | Difesa costruita su norma abrogata; perimetro civilistico scoperto | Sì, riorientando l’analisi e presentando la prova contraria in giudizio nei termini |
| Mancata convocazione “senza indugio” | Nel corso dell’esercizio, quando la perdita supera il terzo | Responsabilità da ritardo ex art. 2485 c.c.; data di scioglimento anticipata | Parziale: la convocazione tardiva limita il danno futuro ma non cancella il pregresso |
| Gestione non conservativa dopo lo scioglimento | Dal superamento della soglia fino alla liquidazione | Danno presunto ex art. 2486, co. 3, c.c.; azione dei creditori ex art. 2476, co. 6, c.c. | Parziale: si può contestare il quantum con contabilità ordinata e prova di un diverso ammontare |
| Assetti inadeguati e segnalazioni ignorate | In via continuativa; alla ricezione della segnalazione ex art. 25-novies CCII | Concausa nell’aggravamento del dissesto; grave irregolarità gestoria | Sì, adottando gli assetti e riscontrando formalmente la segnalazione |
| Finanziamenti soci e garanzie non qualificati | A ogni versamento e a ogni rinnovo di affidamento | Postergazione ex art. 2467 c.c.; escussione personale del garante | Parziale: la qualificazione successiva non retroagisce, ma la posizione del garante è aggredibile |
| Ritardo negli strumenti o cancellazione affrettata | Nella fase finale, spesso sotto pressione dei creditori | Perdita della risanabilità; responsabilità di soci e liquidatori ex art. 2495 c.c. | No per la risanabilità perduta; parziale per la posizione personale |
La checklist preventiva
Prima di assumere qualunque decisione su una S.r.l. che ha chiuso in perdita, verifica di essere in grado di rispondere per iscritto a ciascuno di questi punti. Se anche uno solo resta senza risposta documentata, quello è il punto da cui partire.
- [ ] Esiste una situazione patrimoniale infrannuale, redatta con criteri di bilancio, riferita a una data degli ultimi novanta giorni?
- [ ] Il patrimonio netto attuale è stato confrontato con il capitale sociale nominale, e il risultato è stato messo per iscritto?
- [ ] È stata individuata la data precisa in cui il capitale è sceso sotto il terzo, e quella eventuale in cui è sceso sotto il minimo legale?
- [ ] Le perdite degli esercizi 2020, 2021 e 2022 sono distinte contabilmente dalle altre e indicate in nota integrativa con la loro origine e le movimentazioni?
- [ ] Esiste un verbale che dia atto della convocazione dell’assemblea e delle decisioni assunte in relazione alle perdite, anche se la decisione è stata di rinvio?
- [ ] La contabilità è aggiornata almeno al mese precedente, e i saldi sono riconciliati con gli estratti conto bancari?
- [ ] Esiste una previsione dei flussi di cassa che copra almeno i sei mesi successivi, con l’indicazione delle scadenze fiscali e contributive?
- [ ] È stato ricostruito l’elenco completo delle esposizioni scadute verso Agenzia delle entrate, Agenzia delle entrate-Riscossione, INPS e INAIL, con importi e date?
- [ ] Sono state ricevute segnalazioni ex art. 25-novies CCII? Se sì, esiste un riscontro formale con la decisione motivata dell’organo amministrativo?
- [ ] Ogni versamento dei soci degli ultimi tre anni è qualificato da una decisione che ne indichi la natura (conto capitale, copertura perdite, futuro aumento, finanziamento)?
- [ ] È stato censito l’elenco delle garanzie personali prestate da soci e amministratori, con importi massimi garantiti, date e testo delle clausole?
- [ ] Gli atti di gestione compiuti dopo la data critica sono stati esaminati uno per uno, distinguendo quelli conservativi da quelli che non lo sono?
E se l’errore l’ho già fatto?
Chi legge fin qui e riconosce due o tre di questi errori nella propria storia recente ha una sola domanda in testa: è ancora recuperabile qualcosa. La risposta onesta è che dipende dall’errore, e che la variabile decisiva non è la gravità di ciò che è accaduto ma la velocità con cui si reagisce da oggi.
La convocazione tardiva si può ancora fare, e va fatta. Convocare l’assemblea a gennaio per una perdita rilevata a luglio non cancella la responsabilità per il ritardo, ma interrompe l’accumulo del danno e produce un documento datato che colloca il momento in cui l’organo amministrativo ha ripreso il controllo. Nella pratica giudiziale, la distanza tra un amministratore che ha convocato con sei mesi di ritardo e uno che non ha convocato affatto è enorme.
L’accertamento della causa di scioglimento si può iscrivere anche adesso. L’art. 2485 c.c. sanziona il ritardo, non consente di sostituire l’adempimento con l’inerzia definitiva. Iscrivere lo scioglimento e nominare il liquidatore chiude il periodo di gestione contestabile: ogni giorno in più di attività non conservativa allarga la forbice dei netti patrimoniali.
Il quantum del danno si può contestare, ma solo con la contabilità. La presunzione dell’art. 2486, comma 3, c.c. opera “salva la prova di un diverso ammontare”: è una presunzione relativa, non assoluta, e la Cassazione ha chiarito che i criteri legali cedono quando in causa vengono dedotti e individuati elementi di fatto che legittimano un criterio più aderente alla realtà concreta. Ma quegli elementi vanno estratti da scritture ordinate. È la ragione per cui la prima attività difensiva, in un’azione di responsabilità, è quasi sempre la ricostruzione contabile del periodo contestato.
Gli assetti si possono adottare in qualsiasi momento, e adottarli conta. La violazione dell’art. 2086 c.c. viene valutata come concausa dell’aggravamento: dimostrare che dalla data X esiste un sistema di rilevazione funzionante spezza la catena causale per il periodo successivo, e limita l’addebito a quello anteriore.
La composizione negoziata resta accessibile finché il risanamento è ragionevolmente perseguibile. È il rimedio con la finestra temporale più stretta e va valutato per primo, perché apre a strumenti che nessun altro percorso offre: sospensione delle azioni esecutive, divieto di apertura della liquidazione giudiziale durante le trattative, finanziamenti autorizzati in prededuzione, trattativa con il fisco, e — se le trattative non riescono — l’accesso al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 25-sexies CCII, che è l’unico strumento del Codice che consente l’omologazione senza il voto dei creditori.
Ci sono però preclusioni che non si recuperano, ed è giusto dirlo. Il rimborso di un finanziamento soci già effettuato in una situazione di squilibrio non si “riqualifica” a posteriori: se cade nel periodo rilevante, sarà aggredito. La risanabilità perduta non si ricostruisce: quando l’insolvenza è irreversibile, la composizione negoziata non è più praticabile e la scelta si sposta sugli strumenti liquidatori. La società già cancellata non torna in vita per volontà dei soci: si può ottenere la cancellazione della cancellazione solo nei casi in cui l’iscrizione sia avvenuta in difetto dei presupposti, e comunque il rischio dell’apertura della liquidazione giudiziale nell’anno successivo resta pienamente operante.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Abbiamo perso per il quinto anno consecutivo: significa che ci dichiareranno società di comodo?” No, non per quella via. La disciplina della perdita sistematica è stata abrogata dall’art. 9 del D.L. 73/2022 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il rischio fiscale residuo passa solo dal test di operatività dell’art. 30 della L. 724/1994, che dal periodo d’imposta 2024 si supera più facilmente grazie ai coefficienti ridotti dall’art. 20 del D.Lgs. 192/2024. Il problema serio, dopo cinque anni di perdite, è quasi certamente civilistico e non fiscale.
“Non abbiamo convocato l’assemblea quando il capitale è sceso sotto il terzo. È finita?” No. È un inadempimento che genera responsabilità, ma è anche un inadempimento che si interrompe convocando adesso. La domanda a cui rispondere subito non è “cosa succederà”, è “a che data siamo oggi”: se il capitale nel frattempo è sceso sotto il minimo legale, la priorità cambia e diventa l’art. 2482-ter c.c.
“Ho continuato a fatturare e a comprare per otto mesi dopo che il capitale era azzerato. Rischio con il mio patrimonio personale?” Sì, il rischio esiste ed è concreto: è esattamente la fattispecie dell’art. 2486 c.c., con la quantificazione presuntiva del comma 3. Ma non tutto ciò che è stato fatto in quegli otto mesi è automaticamente non conservativo, e la presunzione ammette prova contraria. La differenza tra una posizione difendibile e una indifendibile si gioca sulla documentazione degli atti compiuti.
“Ho ricevuto una comunicazione dall’Agenzia delle entrate che invita alla composizione negoziata. La ignoro?” No. Quella comunicazione ha una data e resterà agli atti. Va riscontrata con una decisione motivata dell’organo amministrativo: accedere allo strumento, oppure non accedervi spiegando perché e quali misure alternative si stanno adottando. L’inerzia è l’unica opzione senza difesa possibile.
“Ho messo 60.000 € di tasca mia nella società negli ultimi due anni. Li riavrò?” In caso di procedura concorsuale, quasi certamente no in via prioritaria: se i versamenti sono qualificabili come finanziamenti soci effettuati in situazione di squilibrio, l’art. 2467 c.c. li posterga rispetto agli altri creditori, e un eventuale rimborso avvenuto nell’anno anteriore andrebbe restituito. La domanda utile, a questo punto, non è come recuperarli ma come impedire che i versamenti futuri seguano la stessa sorte.
“Se chiudo e cancello la società, i debiti spariscono?” No. I creditori insoddisfatti possono agire verso i soci nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale, e verso i liquidatori se il mancato pagamento dipende da loro colpa; la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cancellazione. E la Cassazione ha chiarito che la mancata percezione di somme non impedisce di essere convenuti: opera come limite alla responsabilità, non come esclusione della legittimazione.
Gli errori davanti ai giudici
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali richiamati nel corso della guida, ordinati per tema, con il principio riformulato e la ragione per cui rileva in una S.r.l. che perde da più esercizi.
Cass. civ., Sez. I, n. 8069/2024 — i criteri di calcolo del danno sono equitativi ma vincolanti. La differenza dei netti patrimoniali e il deficit patrimoniale previsti dall’art. 2486, comma 3, c.c. costituiscono modalità di valutazione equitativa del pregiudizio ai sensi dell’art. 1226 c.c.: il giudice li applica salvo che in causa siano dedotti e individuati elementi di fatto che giustifichino un criterio più aderente al caso concreto. Rilevanza: è la pronuncia che spiega perché la difesa dell’amministratore non può limitarsi a contestare il criterio, ma deve proporne uno alternativo documentato.
Cass. civ., Sez. I, 28 febbraio 2024, n. 5252 — la norma si applica anche ai giudizi già pendenti. Trattandosi di disposizione che fissa un criterio di valutazione del danno, l’art. 2486, comma 3, c.c. opera anche nei processi in corso alla data della sua entrata in vigore. Rilevanza: elimina l’argomento difensivo secondo cui i fatti anteriori al 2019 sarebbero al riparo dal criterio presuntivo.
Cass. civ., Sez. I, ord. 17 aprile 2024, n. 10413 — due responsabilità, non una. In presenza di una causa di scioglimento gli amministratori rispondono sia per i danni derivanti dal ritardo o dall’omissione nell’accertamento della causa e nel relativo deposito al registro delle imprese, sia per quelli prodotti da atti e omissioni compiuti in violazione del divieto di gestione non conservativa. Rilevanza: dimostra che iscrivere tardi lo scioglimento non è un difetto formale ma un titolo autonomo di responsabilità.
Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20150 — il danno può essere misurato anche sui debiti assunti. Accertata la violazione del dovere di gestione conservativa, il danno risarcibile può essere determinato in base ai debiti assunti indebitamente tra il momento in cui l’amministratore avrebbe dovuto attivarsi e quello di apertura della procedura, a prescindere dall’applicabilità del criterio dei netti patrimoniali. Rilevanza: segnala che l’amministratore non può concentrare la difesa su un solo criterio di calcolo.
Cass. civ. n. 28320/2024 — prosecuzione dopo la perdita del capitale e compensi non deliberati. La prosecuzione dell’attività sociale dopo la perdita del capitale e la percezione di compensi non deliberati dall’assemblea integrano violazioni di specifiche disposizioni di legge. Rilevanza: nelle S.r.l. familiari il compenso dell’amministratore percepito senza delibera è una delle contestazioni più ricorrenti e più difficili da smontare.
Cass. civ. n. 36365/2021 — l’obbligo organizzativo grava anche sull’imprenditore collettivo. Ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c. come modificato dal Codice della crisi, e in coerenza con l’art. 41 Cost., l’imprenditore ha l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva del perseguimento dell’obiettivo di lucro e della continuità aziendale. Rilevanza: è il riferimento di legittimità che sottrae il dovere di adeguati assetti alla dimensione delle sole imprese strutturate.
Trib. Catanzaro, sentenza 6 febbraio 2024 — l’assenza di assetti è grave irregolarità gestoria. La mancata adozione di assetti adeguati costituisce grave irregolarità nella gestione, tanto più grave nelle società non ancora in crisi, perché la funzione degli assetti è impedire il passaggio inconsapevole dall’equilibrio alla crisi. Rilevanza: ribalta l’argomento “non eravamo ancora in difficoltà, non servivano”.
Trib. Venezia, decreto 26 agosto 2025 — anche il socio può attivarsi. In presenza di carenze organizzative che espongono l’impresa a rischi gestionali o patrimoniali, la legittimazione a reagire non è riservata all’organo di controllo. Rilevanza: nelle compagini divise, il conflitto interno sugli assetti può precedere l’iniziativa dei creditori.
Trib. Bologna, 26 marzo 2025, n. 757 — netti patrimoniali e ricorso abusivo al credito. Nell’azione del curatore contro l’amministratore che ha proseguito l’attività ricorrendo abusivamente al credito in presenza di una causa di scioglimento, il danno è liquidato secondo il criterio presuntivo dei netti patrimoniali. Rilevanza: mostra l’applicazione concreta del meccanismo nel caso tipico della S.r.l. che continua a comprare a credito mentre perde.
Cass. civ., Sez. Un., 12 febbraio 2025, n. 3625 — cancellazione e responsabilità dei soci per i debiti fiscali. La riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione integra una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire dell’amministrazione finanziaria, non alla legittimazione passiva dei soci, e va dedotta con apposito avviso di accertamento ex art. 36, comma 5, del D.P.R. 602/1973; la cancellazione ha efficacia costitutiva e determina l’immediata estinzione dell’ente. Rilevanza: è la pronuncia che definisce il perimetro entro cui il fisco può inseguire i soci dopo la chiusura della S.r.l.
Cass. civ. n. 30166/2025 — la mancata percezione non salva il socio dal giudizio. La responsabilità dei soci ex art. 2495, comma 3, c.c. sussiste indipendentemente dalla percezione di somme liquide dal bilancio finale: la percezione costituisce il limite massimo della responsabilità patrimoniale, non una condizione della legittimazione ad causam. Rilevanza: smonta la convinzione più diffusa tra i soci di S.r.l. cancellate.
Cass. civ., Sez. V, 25 gennaio 2026, n. 1650 — i crediti dimenticati si presumono rinunciati. Dopo la cancellazione, i crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione si presumono tacitamente rinunciati, con esclusione del fenomeno successorio in capo a ex soci e liquidatori, salvo prova contraria. Rilevanza: chi cancella lasciando fuori un contenzioso attivo pendente rischia di perderne il valore.
Cass. civ., ord. 9 febbraio 2025, n. 3273 — la responsabilità del liquidatore per le imposte. La responsabilità del liquidatore ex art. 36 del D.P.R. 602/1973 ha natura civilistica e non richiede la preventiva notifica dell’accertamento alla società prima della cancellazione. Rilevanza: il liquidatore che paga crediti di grado inferiore prima delle imposte assume un’esposizione personale diretta.
Trib. Napoli, sentenza n. 4599/2025 — l’omesso deposito dei bilanci pesa sul liquidatore. All’omesso deposito dei bilanci per tre anni consecutivi sono state ricollegate conseguenze di responsabilità in capo al liquidatore. Rilevanza: gli adempimenti pubblicitari trascurati durante la liquidazione diventano elementi di prova a carico.
Cass. civ., Sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241 — misure protettive e liquidazione giudiziale sono procedimenti autonomi. Il procedimento per la conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII è autonomo rispetto a quello per l’apertura della liquidazione giudiziale, con piena reclamabilità secondo lo schema dell’art. 669-terdecies c.p.c. Rilevanza: chiarisce che la protezione ottenuta in composizione negoziata ha un proprio percorso di impugnazione da presidiare.
Corte d’Appello di Trieste, 29 maggio 2024, n. 4 — accesso possibile anche con ricorsi pendenti. La composizione negoziata è ammissibile anche in pendenza di ricorsi dei creditori, e il divieto di aprire la liquidazione giudiziale prima della revoca formale delle misure protettive, posto dall’art. 18, comma 4, CCII, è inderogabile. Rilevanza: smentisce la convinzione che l’arrivo di un ricorso chiuda definitivamente la strada del risanamento.
Corte d’Appello di Torino, 22 aprile 2025, n. 356 — la revoca delle misure riapre la strada ai creditori. La revoca delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento rimuove il divieto di apertura della liquidazione giudiziale, senza necessità di attendere la relazione finale dell’esperto o il decorso dei sessanta giorni previsti per il concordato semplificato. Rilevanza: dimostra che la protezione non è un tempo garantito ma una condizione da mantenere.
Cass. civ., ord. 24 settembre 2025, n. 25992 — la prova contraria nelle società non operative. La presunzione di non operatività si vince dimostrando, in interpello o in giudizio, le oggettive situazioni che hanno reso impossibile raggiungere ricavi e reddito minimi; l’onere va inteso in termini economici e oggettivi, con riferimento alle effettive condizioni di mercato, senza spazio per un sindacato sulle scelte imprenditoriali, e le circostanze addotte vanno verificate nella loro portata temporanea o definitiva. Rilevanza: è il riferimento operativo per impostare la difesa fiscale della S.r.l. che non supera il test.
Cosa può fare lo Studio Monardo
L’assistenza su una S.r.l. in perdita ha senso solo se lavora su due tempi insieme: intercettare l’errore prima che si consumi, quando si è ancora nella fase in cui una data e un verbale cambiano tutto, e riparare quello già commesso, quando il termine è scaduto e occorre ricostruire una posizione difendibile. Ecco come interviene lo Studio.
- Ricostruiamo la data esatta della causa di scioglimento, rideterminando il patrimonio netto a più date infrannuali e verificando quali perdite fossero coperte dalla sterilizzazione dell’art. 6 del D.L. 23/2020 e quali no.
- Predisponiamo la sequenza documentale della convocazione: relazione sulla situazione patrimoniale, osservazioni dell’organo di controllo, deposito presso la sede, verbale assembleare che dia conto della decisione assunta, anche quando è di rinvio.
- Analizziamo uno per uno gli atti di gestione compiuti dopo la data critica, separando quelli riconducibili alla conservazione del patrimonio da quelli che non lo sono, e ne documentiamo la ragione conservativa.
- Ricalcoliamo il danno presunto ex art. 2486, comma 3, c.c. con i netti patrimoniali e con il criterio dello sbilancio, per misurare l’esposizione reale prima che lo faccia una consulenza tecnica d’ufficio.
- Verifichiamo il test di operatività dell’art. 30 della L. 724/1994 con i coefficienti aggiornati dal D.Lgs. 192/2024 e costruiamo la prova contraria documentale da spendere in interpello o in ricorso.
- Qualifichiamo gli apporti dei soci e riscriviamo le operazioni sul capitale nella forma corretta, evitando che nuova liquidità finisca postergata ai sensi dell’art. 2467 c.c.
- Esaminiamo le garanzie personali prestate da soci e amministratori, il testo delle fideiussioni e i saldi garantiti, e impostiamo le contestazioni possibili sulla posizione del garante.
- Valutiamo l’accesso alla composizione negoziata e, quando è la strada giusta, predisponiamo l’istanza, la documentazione per la piattaforma, la richiesta di misure protettive e le istanze di autorizzazione ex art. 22 CCII.
- Conduciamo le trattative con banche, Agenzia delle entrate ed enti previdenziali in un unico tavolo, utilizzando gli strumenti introdotti dal correttivo-ter, compresa la trattativa sui debiti tributari in sede negoziata.
- Difendiamo amministratori, soci e liquidatori nelle azioni di responsabilità, dalla ricostruzione contabile del periodo contestato fino ai gradi superiori di giudizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questa materia pesa in modo particolare l’abilitazione di Cassazionista: le controversie che nascono dalle perdite di una S.r.l. — azioni di responsabilità promosse dal curatore o dai creditori sociali, contestazioni sulla quantificazione del danno ex art. 2486 c.c., contenziosi sulla posizione dei soci dopo la cancellazione — sono esattamente quelle che si definiscono in sede di legittimità, dove i criteri di calcolo del danno e i limiti della prova contraria vengono fissati. Quando l’errore va riparato nei gradi successivi, avere impostato la difesa fin dall’inizio con lo sguardo di chi arriverà in Cassazione fa una differenza sostanziale: le eccezioni non sollevate nei primi gradi non si recuperano.
A questa si affiancano, sullo stesso caso, le altre abilitazioni: quella di Esperto Negoziatore per la gestione della composizione negoziata, e quelle di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC per la posizione personale dei soci garanti, che dopo l’escussione delle fideiussioni hanno bisogno di un percorso proprio, distinto da quello della società.
Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: la ricostruzione contabile, la lettura degli affidamenti bancari, l’analisi delle esposizioni fiscali e contributive e l’impostazione processuale procedono insieme, con un’unica linea difensiva mantenuta dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, senza passaggi di consegne che disperdono la strategia. Non promettiamo risultati: assumiamo l’impegno di analizzare, verificare e costruire la difesa più solida che i fatti e i documenti consentono.
Perdere denaro non è un illecito. Perdere il controllo delle date lo diventa
C’è una sola idea che vale la pena portare via da questa guida: la legge non punisce chi perde, punisce chi non misura e non reagisce. Tutti e sei gli errori descritti hanno in comune la stessa struttura — un momento in cui la legge chiedeva un comportamento preciso, e un comportamento diverso o assente. E tutti, tranne quelli che hanno consumato definitivamente la risanabilità dell’impresa, lasciano un margine di reazione che si stringe ogni settimana.
Lo Studio Monardo è specializzato esattamente su questo terreno, e la specializzazione è verificabile nelle abilitazioni: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, ossia formato per il ruolo che il Codice attribuisce al terzo indipendente nella composizione negoziata, e quindi per leggere una S.r.l. in perdita con gli stessi criteri con cui la leggeranno l’esperto e il tribunale; è avvocato cassazionista, e le controversie che nascono dalle perdite societarie si decidono in sede di legittimità; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, perché il debito di una società che perde è quasi sempre insieme bancario, fiscale e contributivo; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC, competenze che diventano decisive quando l’esposizione arriva ai soci che hanno firmato garanzie personali.
📩 Se riconosci la tua società in anche uno solo dei sei errori descritti, il momento per parlarne è adesso e non dopo la prossima assemblea: contattaci subito — tutti i riferimenti dello Studio Monardo li trovi qui sotto, in fondo a questa pagina.
