Invito Al Contraddittorio E Autotutela: Si Possono Usare Insieme?

Quando a decidere non è la norma, ma il giudice

Sulla carta la risposta sembra semplice: il contraddittorio preventivo viene prima dell’atto, l’autotutela viene dopo. Due momenti distinti, due articoli diversi dello Statuto dei diritti del contribuente, nessuna sovrapposizione possibile. Nella pratica quotidiana degli uffici e delle Corti di giustizia tributaria, però, le cose stanno diversamente: arriva uno schema di atto mentre è ancora pendente un’istanza di annullamento su un provvedimento precedente; l’Ufficio riceve le controdeduzioni, non le esamina e notifica comunque l’accertamento; il contribuente presenta un’istanza di autotutela convinto che questo gli congeli il termine per ricorrere, e scopre troppo tardi che non è così. In tutte queste situazioni la lettera della legge dice pochissimo. A dire cosa succede davvero sono le sentenze depositate negli ultimi due anni, ed è per questo che su questo tema conta più leggere le pronunce che leggere le norme.

Questa guida raccoglie le decisioni che occorre conoscere — Sezioni Unite, Sezione tributaria, giudici di merito — e le traduce in conseguenze concrete: cosa si può fare, cosa non si può fare, quali mosse funzionano insieme e quali si annullano a vicenda.

Un chiarimento sul perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia. Il tema che stiamo trattando vive interamente sul crinale tra procedimento amministrativo e impugnazione: si decide in fase endoprocedimentale, ma si vince o si perde davanti al giudice, spesso fino all’ultimo grado. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e questo significa che la strategia difensiva viene costruita fin dalle controdeduzioni allo schema di atto sapendo come quelle stesse difese verranno valutate in Cassazione. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: perché una contestazione su ricavi, movimentazioni bancarie o costi indeducibili non è solo un problema giuridico, ma anche contabile, e va aggredita sui due fronti insieme.

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Le due norme in campo: cosa dicono davvero l’art. 6-bis e gli artt. 10-quater e 10-quinquies

Il quadro normativo serve solo a capire su cosa i giudici si sono pronunciati, quindi lo riassumiamo in modo essenziale.

Il contraddittorio preventivo è disciplinato dall’art. 6-bis della L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023 ed entrato in vigore il 18 gennaio 2024, con applicazione operativa agli atti emessi dal 30 aprile 2024. La regola è netta: tutti gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Prima di emettere l’atto, l’ente impositore comunica al contribuente uno schema di atto e gli assegna un termine non inferiore a sessanta giorni per presentare controdeduzioni oppure, su richiesta, per accedere al fascicolo ed estrarne copia. Prima della scadenza di quel termine l’atto non può essere adottato. Se il termine finale di decadenza per l’accertamento scade prima, o se tra la scadenza del termine assegnato e la decadenza corrono meno di centoventi giorni, il termine di decadenza slitta al centoventesimo giorno successivo.

Il comma 4 aggiunge la parte che genera più contenzioso: l’atto adottato all’esito del contraddittorio deve tenere conto delle osservazioni del contribuente ed essere motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione non ritiene di accogliere. È il cosiddetto obbligo di motivazione rafforzata.

Il comma 2 prevede le esclusioni: gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, individuati con il D.M. 24 aprile 2024, e i casi di fondato pericolo per la riscossione. Il perimetro è stato poi ristretto da una norma di interpretazione autentica contenuta nel D.Lgs. 192/2025, secondo cui l’art. 6-bis, comma 1, si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva autonomamente impugnabili, e non a quelli per i quali la normativa prevede già specifiche forme di interlocuzione né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti d’imposta inesistenti; sono inoltre esclusi dal diritto al contraddittorio i dinieghi di istanze di rimborso, anche in funzione del relativo valore. Lo stesso D.Lgs. 192/2025 è intervenuto sul comma 3 dell’art. 6-bis e sull’alinea del comma 1 dell’art. 10-quater.

L’autotutela è oggi sdoppiata. L’art. 10-quater disciplina l’autotutela obbligatoria: l’Amministrazione procede in tutto o in parte all’annullamento dell’atto o alla rinuncia all’imposizione in presenza di vizi tassativamente elencati e manifesti — errore di persona, errore di calcolo, errore nell’individuazione del tributo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile, errore sul presupposto d’imposta, mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti, mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza. L’obbligo opera anche in caso di atto divenuto definitivo, ma non oltre un anno dalla definitività e in assenza di sentenza passata in giudicato. L’art. 10-quinquies disciplina l’autotutela facoltativa: fuori dai casi tassativi, e in assenza di illegittimità manifesta, l’ente può comunque annullare l’atto, d’ufficio o su istanza, anche in pendenza di giudizio e anche se l’atto è definitivo. Il decreto correttivo del 2025 ne ha esteso l’ambito anche agli atti sanzionatori.

Sul versante processuale, il D.Lgs. 220/2023 ha inserito nell’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 le lettere g-bis) e g-ter), rendendo autonomamente impugnabili il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela obbligatoria e il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela facoltativa. Il rifiuto tacito sull’autotutela obbligatoria si forma decorsi novanta giorni dall’istanza, come ha confermato anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 7 novembre 2024.

Due istituti, due funzioni, due tempi. Il punto è capire dove si toccano.

Il punto fermo: il contraddittorio è un obbligo, l’autotutela un rimedio (e non sono intercambiabili)

L’orientamento consolidato, prima ancora di affrontare i casi dubbi, poggia su tre pronunce che vale la pena leggere in sequenza.

Il primo punto fermo riguarda la natura del contraddittorio. Prima della riforma, le Sezioni Unite con la sentenza n. 24823/2015 avevano costruito un sistema a due velocità: obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati come l’IVA, esclusione per quelli interni, e in ogni caso invalidità dell’atto solo se il contribuente dimostrava, in concreto, quali difese avrebbe potuto svolgere e che non fossero pretestuose. Sulla stessa linea si era mossa la Corte costituzionale con la sentenza n. 47/2023, che ha ribadito come l’inosservanza del contraddittorio possa condurre all’invalidità dell’atto se il contribuente dimostra il pregiudizio subito. Il principio, calato nella pratica, significa che per anni non è bastato dire “non mi hanno sentito”: bisognava dire anche “e se mi avessero sentito, avrei detto questo, e sarebbe cambiato l’esito”. L’art. 6-bis ha superato la distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati, generalizzando l’obbligo, ma il tema della prova di resistenza continua a pesare sui rapporti anteriori alla riforma.

Il secondo punto fermo riguarda proprio la prova di resistenza. Le Sezioni Unite sono tornate sulla questione con la sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025, chiamate a risolvere un contrasto interpretativo e a fissare indicazioni precise sul punto, in un quadro che intreccia diritto interno e principi dell’Unione europea. La Corte ha adottato una linea rigorosa: il contribuente deve dimostrare che le informazioni che avrebbe fornito erano idonee a incidere concretamente sull’esito del procedimento amministrativo. Non basta un’allegazione generica di lesione del diritto di difesa. La Suprema Corte ha dato atto delle modifiche legislative sopravvenute — l’art. 6-bis non era applicabile per ragioni di tempo alla vicenda decisa — ma ha comunque tracciato il perimetro dell’onere probatorio per tutte le controversie che riguardano annualità e atti antecedenti. Sulla stessa linea si colloca l’ordinanza n. 24783 dell’8 settembre 2025, in tema di accertamento analitico-induttivo, dove la Corte ha ritenuto non emergessero le ragioni che il contribuente avrebbe potuto far valere in contraddittorio e che avrebbero potuto condurre a un diverso esito del procedimento accertativo.

Il terzo punto fermo riguarda l’autotutela e la sua distanza strutturale dal ricorso. Qui l’orientamento di legittimità è granitico e risale a molto prima della riforma: il sindacato giurisdizionale sul diniego, espresso o tacito, di autotutela può riguardare soltanto i profili di illegittimità del rifiuto in relazione a ragioni di rilevante interesse generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto, originarie o sopravvenute, restando escluso che possa essere accolta l’impugnazione proposta dal contribuente che contesti vizi dell’atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo. È la linea confermata, tra le molte, dall’ordinanza n. 2437/2024 e, in precedenza, dall’ordinanza n. 33610 del 1° dicembre 2023, che si era occupata dell’impugnabilità del rifiuto di annullare un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione. La Corte ha inoltre precisato che il giudice, valutando l’impugnazione del diniego, esamina la legittimità del rifiuto — violazione di legge, eccesso di potere — ma non può estendere l’esame alla fondatezza della pretesa originaria ormai definitiva, perché ciò trasformerebbe il giudizio in un appello fuori termine. Tradotto: l’autotutela non è una seconda possibilità di fare il ricorso che non si è fatto.

Il quarto punto fermo riguarda il regime del vizio, ed è quello che più spesso viene trascurato. La violazione delle norme sul procedimento accertativo, compresa la mancata partecipazione del contribuente, non produce nullità assoluta ma annullabilità ai sensi dell’art. 7-bis dello Statuto. La differenza non è nominalistica. Il vizio attiene al diritto di difesa, non è rilevabile d’ufficio dal giudice e deve essere eccepito dal contribuente nel ricorso introduttivo, a pena di decadenza. Significa che un accertamento emesso senza contraddittorio, o motivato ignorando le controdeduzioni, resta perfettamente efficace se nessuno lo contesta nei termini e nella sede giusta: il vizio più grave del procedimento si sana con il silenzio del destinatario. È la ragione per cui l’impostazione del ricorso, e in particolare la formulazione dei motivi, va decisa prima ancora di scegliere se attivare l’autotutela: un motivo non dedotto in primo grado non si recupera dopo.

Al regime del vizio si affianca il perimetro applicativo, che la norma di interpretazione autentica contenuta nel D.Lgs. 192/2025 ha delimitato in modo restrittivo. L’obbligo di contraddittorio riguarda esclusivamente gli atti recanti una pretesa impositiva autonomamente impugnabili; restano fuori gli atti per i quali la normativa prevede già specifiche forme di interlocuzione tra Amministrazione e contribuente, gli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti d’imposta inesistenti e i dinieghi di istanze di rimborso, anche in funzione del relativo valore. A questi si aggiungono, per espressa previsione del comma 2 dell’art. 6-bis, gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati individuati dal D.M. 24 aprile 2024 — tra cui le liquidazioni automatiche e i controlli formali delle dichiarazioni — e i casi di fondato pericolo per la riscossione, che devono essere adeguatamente motivati.

La traduzione pratica di questo secondo dato è un controllo preliminare da fare sempre: quando un atto arriva senza essere stato preceduto da alcuno schema, la prima verifica non riguarda il merito della pretesa ma la categoria dell’atto. Se l’Ufficio ha inquadrato male la fattispecie — collocando tra gli atti esclusi un provvedimento che invece reca una pretesa impositiva soggetta all’obbligo — quell’errore di qualificazione è esso stesso un motivo di impugnazione, e va sollevato insieme agli altri. Vale anche il ragionamento inverso: contestare l’assenza di contraddittorio su un atto che ne è legittimamente escluso indebolisce il ricorso, perché consuma credibilità su un motivo destinato al rigetto e distoglie l’attenzione del giudice dalle censure che possono essere accolte. La selezione dei motivi, in questa materia, conta quanto la loro fondatezza.

Prima questione: si può presentare istanza di autotutela mentre è ancora aperto il contraddittorio?

La questione. È arrivato lo schema di atto. Ho sessanta giorni per le controdeduzioni. Posso, nel frattempo, chiedere l’annullamento in autotutela? E se lo chiedo, ottengo qualcosa in più rispetto alle controdeduzioni?

Cosa hanno deciso i giudici. La risposta parte da una considerazione strutturale: l’autotutela presuppone un atto già esistente da annullare. Lo schema di atto non è un atto impositivo, è un progetto di atto; non produce effetti, non è autonomamente impugnabile, non c’è nulla da rimuovere. Chiedere “autotutela sullo schema” è, tecnicamente, chiedere all’Ufficio di archiviare la contestazione: cioè esattamente la funzione delle controdeduzioni ex art. 6-bis, comma 3.

Il che non significa che l’istanza sia inutile: significa che il nomen non conta, conta la sostanza dell’atto difensivo. Su questo terreno è illuminante la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. I, n. 8483 del 1° giugno 2026, che ha ritenuto idoneo ad assolvere la funzione richiesta dall’art. 6-bis un invito al contraddittorio privo della veste formale di schema di atto, valorizzandone l’attitudine sostanziale a mettere il contribuente in condizione di conoscere gli elementi della contestazione e di rappresentare la propria posizione. La pronuncia romana attribuisce al medesimo invito una duplice rilevanza procedimentale, considerandolo idoneo sia rispetto all’art. 6-bis sia come richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto. Il principio della sostanza sulla forma, se vale per l’Amministrazione, vale anche a favore del contribuente: un’istanza intitolata “autotutela” ma presentata nel termine dei sessanta giorni e contenente rilievi puntuali sullo schema è a tutti gli effetti una controdeduzione, e come tale l’Ufficio deve trattarla.

C’è però una situazione diversa e frequente in cui le due strade corrono davvero in parallelo: quando lo schema di atto riguarda un’annualità o un tributo collegato a un atto precedente già notificato e viziato. Lì l’autotutela ha un oggetto proprio — il vecchio atto — e va presentata come istanza autonoma ai sensi dell’art. 10-quater se il vizio rientra tra quelli tassativi, o dell’art. 10-quinquies negli altri casi.

Va poi ricordato il limite temporale che la giurisprudenza di merito ha valorizzato: la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sez. 16, con la sentenza n. 2844/2026 depositata il 18 febbraio 2026, ha riconosciuto al giudice un sindacato pieno sulla violazione di un’ipotesi di autotutela obbligatoria per mero errore materiale, anche quando l’atto di liquidazione a monte non era stato impugnato, purché l’istanza fosse stata presentata entro un anno dalla notifica dell’atto impositivo. Nello stesso senso si era espressa la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno con la sentenza n. 319 del 10 giugno 2025, secondo cui il diniego di autotutela obbligatoria è impugnabile e consente un sindacato pieno del giudice se la richiesta interviene entro un anno dalla notifica dell’atto, anche in assenza di impugnazione dell’atto principale.

Se c’è contrasto. Sì, e riguarda l’ampiezza del sindacato. All’orientamento di merito appena richiamato si contrappone quello, più restrittivo, della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sentenza n. 1140/2025, secondo cui il legislatore ha reso impugnabile non l’esito del riesame ma solo il rifiuto di procedere al riesame: rifiuto di riesaminare nei casi dell’art. 10-quinquies, rifiuto di annullare nei casi dell’art. 10-quater. Nello stesso senso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta con la sentenza n. 3034/2024, e in senso analogo la pronuncia della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino n. 1541 del 12 dicembre 2024 sull’autotutela facoltativa; si segnala inoltre la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta, sez. 1, n. 100/2026 del 23 febbraio 2026, che ha escluso la ricorrenza delle ipotesi tassative nel caso esaminato. L’assunzione prudenziale è obbligata: finché la Cassazione non consolida un orientamento sul nuovo art. 10-quater, va dato per scontato che l’impugnazione del diniego non possa surrogare l’impugnazione dell’atto, e che l’unica strada sicura per contestare il merito della pretesa resti il ricorso tempestivo contro l’atto impositivo.

Cosa significa per te. Durante il contraddittorio si usano le controdeduzioni, non l’autotutela: sono lo strumento tipico, con un termine certo e con un effetto giuridico che l’autotutela non ha, cioè l’obbligo per l’Ufficio di motivare il mancato accoglimento. L’autotutela si affianca soltanto se esiste già un atto notificato da rimuovere. Se stai preparando le controdeduzioni pensando “tanto poi faccio autotutela”, stai costruendo la difesa sul rimedio più debole e trascurando quello più forte.

Seconda questione: l’Ufficio ha ignorato le controdeduzioni. Autotutela, ricorso, o entrambi?

La questione. Ho presentato controdeduzioni documentate. L’atto è arrivato lo stesso e la motivazione non le prende in considerazione, oppure le liquida con una formula di stile. Mi conviene chiedere l’annullamento in autotutela, che costa meno tempo, o devo fare ricorso?

Cosa hanno deciso i giudici. Sul primo fronte — la sanzione per la motivazione mancata — la giurisprudenza di merito si sta consolidando in senso favorevole al contribuente. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia, con la sentenza n. 1484/1/25 del 30 giugno 2025, ha proposto una lettura esigente del comma 4 dell’art. 6-bis, ritenendo illegittimo l’atto finale quando l’Amministrazione non abbia tenuto conto delle osservazioni e non abbia fornito una motivazione rafforzata sulle ragioni del mancato accoglimento: affermare semplicemente che i documenti non erano stati prodotti — quando invece le controdeduzioni risultavano depositate e pertinenti ai rilievi — non soddisfa l’obbligo, che impone di motivare in modo specifico su ogni rilievo difensivo, e l’omissione comporta l’annullabilità dell’atto.

Sul fronte del diritto di accesso, la Corte di giustizia tributaria di Catania, con la sentenza n. 8052/2025 del 15 ottobre 2025, ha annullato l’avviso definitivo ritenendo che la mancata risposta alla richiesta di accesso agli atti presentata entro i sessanta giorni integri violazione dell’art. 6-bis. Il principio, calato nella pratica, è che l’art. 6-bis protegge due facoltà distinte — controdedurre e accedere al fascicolo — e la compressione di una sola delle due è già sufficiente a viziare l’atto.

Sul secondo fronte — quale rimedio attivare — la risposta è secca e viene da un orientamento costante. L’istanza di autotutela non sospende né interrompe il termine perentorio di sessanta giorni per il ricorso. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 13367/2019, dichiarando tardivo e inammissibile il ricorso proposto oltre i sessanta giorni indipendentemente dal silenzio serbato sull’istanza, e lo ha confermato una recente ordinanza della Sezione tributaria che ha respinto la tesi del contribuente il quale sosteneva che la sua istanza andasse qualificata come richiesta di accertamento con adesione — l’unica idonea a sospendere i termini — chiarendo che la qualificazione dell’istanza è accertamento di fatto rimesso al giudice di merito. Nella stessa direzione, l’ordinanza n. 3158/2026 ha ribadito che l’annullamento in autotutela è atto unilaterale dell’Amministrazione e non incide sui termini di decadenza né determina interruzione della prescrizione.

L’unica sospensione automatica è quella dell’accertamento con adesione: l’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 218/1997 prevede che la presentazione dell’istanza sospenda per novanta giorni il termine di impugnazione e quello di pagamento. Ed è un dato che il correttivo del 2025 ha reso ancora più rilevante, avendo previsto che lo schema di atto contenga già l’invito a presentare istanza di adesione come alternativa alle osservazioni, e che l’invito sia rinnovato nell’atto impositivo finale.

Se c’è contrasto. Non sull’assenza di effetto sospensivo dell’autotutela: su questo la giurisprudenza è compatta. Il contrasto riguarda semmai l’ampiezza del sindacato sul diniego, e resta quello descritto nella questione precedente. L’assunzione prudenziale è di considerare l’autotutela un binario aggiuntivo e mai sostitutivo: il ricorso va comunque proposto entro sessanta giorni dalla notifica, tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali, che opera dal 1° al 31 agosto, e dell’eventuale sospensione di novanta giorni da adesione.

Cosa significa per te. La risposta alla domanda del titolo, in questa fase, è affermativa ma condizionata: sì, si usano insieme, purché l’autotutela sia un’aggiunta e il ricorso resti il binario principale. La sequenza corretta è: si deposita l’istanza di autotutela obbligatoria motivata sul vizio tassativo; si calendarizza il termine dei sessanta giorni per il ricorso; se entro quella scadenza non arriva l’annullamento, si ricorre comunque, facendo valere nel ricorso anche la violazione dell’art. 6-bis, comma 4. Chi aspetta la risposta all’autotutela prima di decidere se ricorrere, nella maggior parte dei casi ha già perso.

Su questo passaggio la differenza la fa l’impostazione tecnica di chi redige gli atti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario: significa che le controdeduzioni allo schema di atto e il successivo ricorso vengono scritti come un unico percorso, con le stesse eccezioni, gli stessi documenti e la stessa linea argomentativa che dovrà reggere anche nei gradi successivi.

Terza questione: il rischio di ritorno. Motivazione rafforzata e autotutela in malam partem

La questione. Se scrivo tutto nelle controdeduzioni, non rischio di mettere l’Ufficio in condizione di scrivere un atto più solido? E se chiedo l’autotutela, non rischio che l’Amministrazione ne approfitti per rifare l’atto peggiorandolo?

Sono due timori legittimi, e la giurisprudenza dice che non sono infondati.

Cosa hanno deciso i giudici. Sul primo rischio, la dottrina professionale ha coniato l’espressione “frutto avvelenato” del contraddittorio: l’obbligo di motivazione rafforzata previsto dal comma 4 dell’art. 6-bis produce, come effetto collaterale, atti impositivi costruiti per resistere fin dall’origine alle difese già note. Chi anticipa tutte le proprie carte nella fase amministrativa consegna all’Ufficio la mappa del ricorso. Sul piano operativo va tenuta presente la previsione dell’art. 6, comma 2-bis, secondo periodo, del D.Lgs. 218/1997, che consente di presentare l’istanza di adesione dopo la notifica dell’atto: in quel caso il rischio di irrobustimento preventivo della motivazione viene meno, perché il confronto si apre quando l’atto è già cristallizzato.

Sul secondo rischio, il quadro è definito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 30051 del 21 novembre 2024, che ha chiuso un contrasto risalente. Il principio affermato è che il potere di autotutela tributaria — disciplinato dall’art. 2-quater del D.L. 564/1994 e dal D.M. 37/1997 e, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10-quater e 10-quinquies della L. 212/2000 — trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. Da qui la conclusione: è legittimo l’esercizio dell’autotutela sostitutiva in senso peggiorativo per il contribuente, non solo per correggere vizi formali ma anche per emendare vizi sostanziali, con annullamento dell’atto viziato e sostituzione motivata con uno più oneroso, anche in assenza di elementi nuovi, purché non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento e non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Le Sezioni Unite hanno però posto contrappesi: l’atto sostitutivo è provvedimento nuovo e autonomo che assorbe il precedente, con rideterminazione integrale delle sanzioni, diritto allo scomputo di quanto già versato e rimessione in termini per l’accesso agli istituti deflativi applicabili al nuovo atto.

Il principio è stato confermato dalla Sezione tributaria con l’ordinanza n. 1284 del 21 gennaio 2026, in una vicenda relativa a un imprenditore individuale destinatario di un accertamento per maggior reddito d’impresa: il nuovo avviso emesso in autotutela non richiede la conoscenza di elementi sopravvenuti e resta valido anche se peggiora la posizione del contribuente, quando si fonda sul medesimo accertamento sostanziale.

C’è poi un profilo processuale che incide direttamente sulla convenienza dell’istanza. Con l’ordinanza n. 13872 del 13 maggio 2026 la Cassazione ha distinto tra autotutela che si limita a ridurre il credito tributario e autotutela che introduce una nuova imposizione: solo nel secondo caso nasce un atto autonomamente impugnabile, con effetti sui termini di decadenza e sul processo pendente. Coerentemente, con l’ordinanza n. 10947/2024 era stata ritenuta inammissibile l’impugnazione di un avviso rettificato in autotutela in riduzione, perché l’atto nuovo non modifica la pretesa impositiva e non fa rivivere i termini di decadenza.

Va infine ricordato il limite alla reiterazione: con l’ordinanza della Sezione 5 n. 531/2026 la Corte ha stabilito che non è consentito proporre ripetute istanze sugli stessi atti definitivi, potendo il contribuente impugnare soltanto il diniego, espresso o tacito, relativo alla prima istanza presentata; e ha ribadito che istanza e successiva impugnazione del diniego non possono essere usate per contestare la fondatezza di una pretesa ormai definitiva. Su un piano diverso, e a favore del contribuente, si colloca l’ordinanza n. 30229/2018, secondo cui l’istanza presentata a un ufficio incompetente conserva validità.

Se c’è contrasto. L’orientamento sull’autotutela sostitutiva in malam partem è ormai consolidato dopo l’intervento delle Sezioni Unite e va assunto come dato di partenza, non come rischio remoto. L’assunzione prudenziale è che ogni istanza di autotutela vada scritta sapendo che espone il rapporto tributario a un riesame integrale, e che quindi debba essere circoscritta al vizio tassativo che si intende far valere, senza aprire la discussione su ricostruzioni sostanziali che l’Ufficio potrebbe rielaborare a proprio vantaggio.

Cosa significa per te. Le controdeduzioni e l’istanza di autotutela non sono atti “gratuiti”: entrambe possono migliorare la posizione dell’Amministrazione se scritte male. La regola pratica è selettiva: nelle controdeduzioni si porta ciò che è documentalmente decisivo e ciò che l’Ufficio è comunque tenuto a conoscere; nell’istanza di autotutela si porta solo il vizio manifesto e tassativo; tutto il resto — le questioni interpretative, le ricostruzioni alternative, le eccezioni procedimentali — si conserva per il ricorso, dove il contraddittorio è paritario e davanti a un giudice terzo.

La decisione più recente: Cassazione n. 23073 del 12 luglio 2026 e il momento in cui il potere impositivo si esercita

Tra le pronunce più recenti in materia di contraddittorio, quella destinata ad avere maggiore impatto operativo è la sentenza della Sezione tributaria della Corte di cassazione n. 23073 del 12 luglio 2026, resa su una questione di perdurante rilievo sistematico: se il termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione, previsto dall’allora art. 12, comma 7, della L. 212/2000, debba computarsi guardando alla sottoscrizione dell’atto impositivo da parte del funzionario competente oppure alla sua notificazione al contribuente.

Il contesto. La questione nasce da una prassi diffusa: l’atto viene firmato prima della scadenza dei sessanta giorni, ma notificato dopo, e l’Ufficio sostiene che il termine sia rispettato perché il contribuente ha ricevuto l’atto quando il periodo dilatorio era ormai esaurito. La tesi ha una sua apparente logica: se il contribuente riceve l’atto dopo, il suo diritto a interloquire nei sessanta giorni sarebbe stato formalmente salvaguardato.

La motivazione, in linguaggio piano. La Corte respinge questa impostazione ancorandosi al momento in cui il potere impositivo viene effettivamente esercitato. Quel momento non è la notifica, che è fase di comunicazione esterna, ma la sottoscrizione dell’atto da parte del funzionario competente: è lì che l’Amministrazione decide, ed è lì che si consuma il potere. Ne consegue che il termine di cui all’allora art. 12, comma 7, dello Statuto è violato quando l’atto impositivo viene sottoscritto prima del sessantesimo giorno dal rilascio della copia del processo verbale, ancorché la notifica al contribuente intervenga successivamente.

Cosa cambia rispetto a prima. Cambia il punto di osservazione della difesa. Fino a ieri il controllo si fermava alla data di notifica, che è il dato immediatamente visibile; oggi il primo controllo da fare è sulla data di sottoscrizione, che si legge nel corpo dell’atto o si ricava dal fascicolo. Il principio, per quanto affermato in relazione al vecchio art. 12, comma 7, ha una portata sistematica che si proietta con evidenza sull’art. 6-bis: se il divieto di adottare l’atto prima della scadenza del termine assegnato ha senso, quel senso è che la decisione amministrativa non deve essere già presa quando il contribuente sta ancora scrivendo le proprie controdeduzioni. Un atto firmato al cinquantesimo giorno e notificato al sessantacinquesimo è, sostanzialmente, un atto deciso prima di ascoltare.

Nella stessa direzione, sul versante del contenuto, si muove la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto n. 135 del 3 febbraio 2026, resa in materia di IMU su area edificabile. Il Comune aveva notificato uno schema di atto che non includeva nella base imponibile un determinato terreno, salvo poi includerlo nell’avviso finale. La Corte ha escluso la legittimità di ampliamenti della pretesa non previamente sottoposti al contribuente: lo scostamento in senso peggiorativo rispetto allo schema non è una rimodulazione tecnica, ma impone la riapertura del confronto, pena l’annullabilità dell’avviso. È il divieto di “imposizione a sorpresa”: il contraddittorio delimita l’oggetto dell’accertamento, non è un passaggio ornamentale collocato prima di una decisione già scritta.

Letti insieme, i due principi disegnano una difesa a due tempi: si verifica quando l’Ufficio ha deciso, e si verifica su cosa ha deciso rispetto a quanto aveva anticipato.

I principi alla prova dei numeri: tre simulazioni

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, utili solo a mostrare come i principi giurisprudenziali si applicano a situazioni-tipo. Non descrivono casi seguiti dallo Studio.

Simulazione 1 — Controdeduzioni ignorate e doppio binario. Schema di atto notificato il 14 gennaio, maggiore imposta contestata 38.740 euro oltre sanzioni. Termine per controdeduzioni: sessanta giorni, quindi 15 marzo. Il contribuente deposita il 6 marzo controdeduzioni con documentazione bancaria che dimostra la natura non reddituale di due versamenti per complessivi 21.300 euro. L’avviso viene notificato il 22 aprile: recepisce uno dei due versamenti, ma sull’altro si limita a dire che “le osservazioni non risultano idonee a superare i rilievi”. Alla luce di CGT Foggia n. 1484/1/25 del 30 giugno 2025, quella formula non integra la motivazione rafforzata richiesta dall’art. 6-bis, comma 4, e legittima la deduzione del vizio di annullabilità. Sequenza corretta: entro il 21 giugno va proposto ricorso, deducendo sia la violazione dell’art. 6-bis, comma 4, sia il merito della contestazione; in parallelo, se il vizio residuo è riconducibile alla mancata considerazione di documentazione poi prodotta, può essere depositata istanza ex art. 10-quater. Se invece il contribuente attende la risposta all’istanza e ricorre il 30 luglio, il ricorso è tardivo: l’autotutela non sospende alcunché, come ribadito da Cass. n. 13367/2019 e da Cass. ord. n. 3158/2026.

Simulazione 2 — L’atto firmato troppo presto. Processo verbale di constatazione consegnato il 4 febbraio. Il sessantesimo giorno cade il 5 aprile. L’avviso di accertamento reca in calce la data di sottoscrizione del 26 marzo, ed è notificato il 18 aprile. Guardando solo alla notifica, l’atto sembrerebbe regolare. Applicando il principio di Cass. n. 23073 del 12 luglio 2026, il termine dilatorio risulta violato, perché il potere impositivo è stato esercitato con la sottoscrizione anteriore alla scadenza. Il rilievo va sollevato nel ricorso introduttivo: trattandosi di vizio che dà luogo ad annullabilità ai sensi dell’art. 7-bis dello Statuto, non è rilevabile d’ufficio e deve essere eccepito, a pena di decadenza, dal contribuente.

Simulazione 3 — Lo scostamento dallo schema e l’autotutela sul vizio tassativo. Schema di atto in materia di tributo locale che quantifica la pretesa su tre immobili, per complessivi 7.860 euro. Il contribuente presenta osservazioni il 27 maggio. L’avviso, notificato il 9 luglio, aggiunge un quarto immobile mai menzionato nello schema, portando la pretesa a 11.420 euro. Sulla parte aggiunta, il principio di CGT Taranto n. 135 del 3 febbraio 2026 consente di dedurre l’annullabilità per ampliamento non sottoposto a contraddittorio. Se poi il quarto immobile risulta intestato a un omonimo, si è in presenza di errore di persona: vizio tassativo dell’art. 10-quater, per il quale l’istanza di autotutela obbligatoria ha senso ed è utile, perché il diniego espresso o tacito — quest’ultimo decorsi novanta giorni — è autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. g-bis), del D.Lgs. 546/1992. Anche in questo caso, però, il ricorso contro l’avviso va proposto nei sessanta giorni: l’istanza corre accanto, non al posto.

Il quadro delle pronunce in una tabella

La tabella raccoglie tutte le decisioni richiamate nell’articolo. Serve come indice di consultazione rapida: la prima colonna riporta gli estremi, la seconda la questione affrontata, la terza il principio in una riga, la quarta la ricaduta pratica per chi si difende. Le pronunce di legittimità sono ordinate per tema, non cronologicamente, perché il criterio utile a chi imposta una difesa è la questione, non la data.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica
Cass. SU n. 24823/2015Ambito del contraddittorio endoprocedimentaleObbligo generalizzato solo per tributi armonizzati, con prova di resistenzaVale per rapporti anteriori all’art. 6-bis
Corte cost. n. 47/2023Effetti della violazione del contraddittorioL’invalidità richiede la dimostrazione del pregiudizioImpone di articolare le difese omesse
Cass. SU n. 21271 del 25 luglio 2025Prova di resistenzaVa dimostrata l’idoneità delle difese a incidere sull’esitoOnere probatorio rigoroso nel pre-riforma
Cass. ord. n. 24783 dell’8 settembre 2025Accertamento analitico-induttivoNon emergevano difese idonee a mutare l’esitoConferma la linea rigorosa di legittimità
Cass. sent. n. 23073 del 12 luglio 2026Termine dilatorio dal PVCRileva la data di sottoscrizione, non di notificaPrimo controllo da fare sull’atto ricevuto
CGT I grado Roma sez. I n. 8483 del 1° giugno 2026Equivalenza funzionale dell’invitoUn invito privo di veste formale può assolvere la funzione dell’art. 6-bisLa sostanza prevale sul nomen dell’atto
CGT I grado Taranto n. 135 del 3 febbraio 2026Scostamento dallo schema di attoVietato ampliare la pretesa senza riaprire il confrontoFonda l’eccezione di “imposizione a sorpresa”
CGT I grado Foggia n. 1484/1/25 del 30 giugno 2025Motivazione rafforzata ex comma 4Formule generiche non soddisfano l’obbligo di motivare il rigettoVizio di annullabilità da eccepire nel ricorso
CGT Catania n. 8052/2025 del 15 ottobre 2025Diritto di accesso al fascicoloLa mancata risposta alla richiesta viola l’art. 6-bisTutela autonoma della facoltà di accesso
Cass. SU n. 30051 del 21 novembre 2024Autotutela sostitutiva in malam partemLegittima per vizi formali e sostanziali entro decadenza e in assenza di giudicatoL’istanza espone a riesame integrale
Cass. ord. n. 1284 del 21 gennaio 2026Conferma dell’orientamento SUNon servono elementi sopravvenuti per l’atto sostitutivoRiduce lo spazio di affidamento sull’atto originario
Cass. ord. n. 13872 del 13 maggio 2026Autotutela in pendenza di giudizioSolo l’autotutela che introduce nuova imposizione genera atto impugnabileGuida la scelta se impugnare l’atto sopravvenuto
Cass. ord. n. 10947/2024Rettifica in riduzioneInammissibile impugnarla: non muta la pretesa né fa rivivere i terminiEvita ricorsi inutili
Cass. ord. Sez. 5 n. 531/2026Istanze reiterate su atti definitiviImpugnabile solo il diniego sulla prima istanzaVieta il rilancio seriale delle istanze
Cass. ord. n. 2437/2024Sindacato sul diniegoRileva l’interesse generale, non quello privato del contribuenteLimita l’uso dell’autotutela come secondo ricorso
Cass. ord. n. 33610 del 1° dicembre 2023Diniego su atto definitivoRicorso ammesso nei limiti dei vizi propri del rifiutoConsolida l’orientamento restrittivo
Cass. n. 13367/2019Termini di impugnazioneL’istanza di autotutela non sospende i sessanta giorniIl ricorso va comunque proposto
Cass. ord. n. 3158/2026Natura dell’autotutelaAtto unilaterale che non incide su prescrizione e decadenzaNessun effetto conservativo per il contribuente
Cass. ord. n. 30229/2018Ufficio incompetenteL’istanza presentata all’ufficio errato resta validaAttenua un rischio formale
CGT I grado Napoli sez. 16 n. 2844/2026 del 18 febbraio 2026Sindacato su autotutela obbligatoriaPieno se l’istanza è nell’anno dalla notifica, anche senza impugnare l’attoApertura del merito nella giurisprudenza di merito
CGT I grado Ascoli Piceno n. 319 del 10 giugno 2025Impugnabilità del diniego obbligatorioAmmessa con sindacato pieno entro l’annoConforme all’indirizzo napoletano
CGT II grado Lombardia n. 1140/2025Oggetto dell’impugnazioneImpugnabile il rifiuto di riesame, non l’esito del riesameOrientamento restrittivo di segno opposto
CGT I grado Caserta n. 3034/2024Oggetto dell’impugnazioneConforme: impugnabile il solo rifiuto di procedere al riesameRafforza l’indirizzo restrittivo
CGT I grado Avellino n. 1541 del 12 dicembre 2024Diniego di autotutela facoltativaRilevanza del difetto di motivazione del rifiutoSpazio residuo per l’art. 10-quinquies
CGT I grado Caltanissetta sez. 1 n. 100/2026 del 23 febbraio 2026Perimetro delle ipotesi tassativeEsclusa la ricorrenza dei casi di autotutela obbligatoriaRicorda la tassatività dell’elenco

Cosa portare a casa: i principi operativi

Dalla lettura complessiva della giurisprudenza si estraggono principi pratici che vale la pena tenere separati dalle spiegazioni tecniche.

  • Contraddittorio e autotutela si possono usare insieme, ma non nello stesso momento e non per lo stesso scopo: il primo serve a impedire che l’atto nasca, la seconda a rimuoverlo dopo che è nato.
  • Nella fase dello schema di atto lo strumento è la controdeduzione, non l’istanza di autotutela: solo la controdeduzione attiva l’obbligo di motivazione rafforzata del comma 4.
  • L’autotutela non sospende mai il termine per ricorrere: l’unica sospensione automatica di novanta giorni è quella dell’accertamento con adesione.
  • Il ricorso resta il binario principale in ogni scenario: l’istanza di autotutela si affianca, non sostituisce, e va calendarizzata insieme alla scadenza dei sessanta giorni.
  • Il primo controllo su un atto ricevuto è la data di sottoscrizione, non quella di notifica, alla luce del principio affermato da Cass. n. 23073/2026.
  • Il secondo controllo è il confronto tra schema di atto e atto finale: ogni ampliamento non anticipato è terreno di eccezione.
  • Le difese vanno dosate: ciò che è documentalmente decisivo si porta subito, ciò che è interpretativo si conserva per il giudizio, perché la motivazione rafforzata lavora anche a favore dell’Ufficio.
  • L’istanza di autotutela va circoscritta al vizio tassativo: dopo le Sezioni Unite n. 30051/2024, riaprire la discussione sostanziale può tradursi in un atto sostitutivo più oneroso.
  • Le istanze non si reiterano: vale il diniego sulla prima, come chiarito da Cass. ord. n. 531/2026.
  • I vizi procedimentali vanno eccepiti nel ricorso introduttivo: danno luogo ad annullabilità e non sono rilevabili d’ufficio.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Se presento le controdeduzioni, posso comunque chiedere l’autotutela sull’atto che arriverà? Sì, e sono due cose diverse. Le controdeduzioni riguardano lo schema, l’autotutela riguarda l’atto una volta notificato. L’importante è non trattare l’istanza come alternativa al ricorso: la giurisprudenza sull’assenza di effetto sospensivo, da Cass. n. 13367/2019 a Cass. ord. n. 3158/2026, è costante e non ammette eccezioni fondate sul silenzio dell’Ufficio.

Se l’Ufficio non risponde all’istanza di autotutela obbligatoria, cosa succede? Decorsi novanta giorni si forma il rifiuto tacito, autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. g-bis), del D.Lgs. 546/1992. Sull’ampiezza del sindacato del giudice, però, la giurisprudenza è divisa: alcune Corti di merito, come CGT Napoli n. 2844/2026 e CGT Ascoli Piceno n. 319/2025, ammettono un esame pieno se l’istanza è nell’anno dalla notifica; altre, come CGT II grado Lombardia n. 1140/2025, limitano il giudizio al solo rifiuto di procedere al riesame.

L’atto è arrivato ma ignora completamente ciò che avevo scritto. È annullabile? È un vizio deducibile, sulla scia di CGT Foggia n. 1484/1/25 del 30 giugno 2025: l’art. 6-bis, comma 4, impone di motivare in modo specifico sulle osservazioni non accolte, e una formula di stile non basta. Attenzione al regime: si tratta di annullabilità ai sensi dell’art. 7-bis dello Statuto, quindi va eccepita nel ricorso introduttivo, altrimenti l’atto si consolida.

Chiedere l’autotutela può peggiorare la mia posizione? Può, e va detto con chiarezza. Le Sezioni Unite n. 30051 del 21 novembre 2024, confermate da Cass. ord. n. 1284 del 21 gennaio 2026, hanno legittimato l’autotutela sostitutiva in senso peggiorativo, anche senza elementi nuovi, entro i termini di decadenza e in assenza di giudicato. Per questo l’istanza si scrive selettiva, ancorata al vizio tassativo, non come memoria difensiva estesa.

Se l’Ufficio riduce la pretesa in autotutela, devo impugnare il nuovo atto? Dipende dalla natura dell’intervento. Secondo Cass. ord. n. 13872 del 13 maggio 2026, solo l’autotutela che introduce una nuova imposizione genera un atto autonomamente impugnabile; la semplice riduzione, in linea con Cass. ord. n. 10947/2024, non modifica la pretesa e non fa rivivere i termini. La valutazione va fatta atto alla mano, perché l’errore di qualificazione può costare un’impugnazione inammissibile o, all’opposto, una decadenza.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Applichiamo gli orientamenti descritti al singolo fascicolo, con interventi operativi definiti:

  1. Esaminiamo lo schema di atto e ricostruiamo la contestazione voce per voce, isolando ciò che è già smontabile con documenti da ciò che va conservato per il giudizio.
  2. Redigiamo le controdeduzioni ex art. 6-bis, comma 3, calibrando quali difese anticipare, per attivare l’obbligo di motivazione rafforzata senza consegnare all’Ufficio l’intera strategia processuale.
  3. Presentiamo l’istanza di accesso al fascicolo ed estraiamo copia degli atti, e in caso di mancata risposta eccepiamo la violazione dell’art. 6-bis sulla scia di CGT Catania n. 8052/2025.
  4. Verifichiamo la data di sottoscrizione dell’atto e la confrontiamo con la scadenza del termine dilatorio, applicando il principio di Cass. n. 23073/2026.
  5. Confrontiamo analiticamente schema di atto e atto finale per intercettare ampliamenti della pretesa non sottoposti a contraddittorio, secondo CGT Taranto n. 135/2026.
  6. Redigiamo l’istanza di autotutela obbligatoria circoscritta ai vizi tassativi dell’art. 10-quater, evitando le aperture sostanziali che espongono all’autotutela sostitutiva in malam partem.
  7. Calendarizziamo i termini e gestiamo il doppio binario, coordinando istanza, eventuale accertamento con adesione con la sua sospensione di novanta giorni e ricorso entro i sessanta giorni.
  8. Impugniamo il diniego espresso o il rifiuto tacito ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. g-bis) e g-ter), del D.Lgs. 546/1992, impostando i motivi in coerenza con l’orientamento applicato dalla Corte competente.
  9. Eccepiamo i vizi procedimentali nel ricorso introduttivo, dove l’annullabilità impone la deduzione tempestiva a pena di decadenza.
  10. Proponiamo, quando ne ricorrono i presupposti, l’istanza di sospensione dell’atto ex art. 47 del D.Lgs. 546/1992, per contenere gli effetti della riscossione in pendenza di giudizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su una materia come questa, l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista: gli orientamenti esaminati in questa guida — dalla prova di resistenza delle Sezioni Unite n. 21271/2025 ai limiti del sindacato sul diniego di autotutela — si consolidano e si ribaltano in sede di legittimità, e chi imposta le controdeduzioni sapendo come quelle stesse argomentazioni verranno lette dalla Suprema Corte costruisce una difesa diversa da chi si limita alla fase amministrativa. La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea argomentativa: nessun passaggio di consegne, nessuna riscrittura della difesa quando il fascicolo cambia grado.

Sul fascicolo lavorano insieme avvocati e commercialisti: le contestazioni su ricavi, movimentazioni bancarie, costi e crediti d’imposta hanno una componente contabile che va ricostruita con la stessa cura della componente giuridica, e le due analisi procedono in parallelo dallo stesso punto di partenza.

In conclusione

Invito al contraddittorio e autotutela si possono usare insieme, ma non sono due versioni della stessa difesa. Il contraddittorio è il momento in cui si può ancora impedire che l’atto nasca, ed è presidiato da un obbligo di motivazione rafforzata che, se violato, apre la strada all’annullabilità. L’autotutela è un rimedio successivo, tassativo nei presupposti quando è obbligatoria, discrezionale quando è facoltativa, privo di qualsiasi effetto sospensivo sui termini e potenzialmente rischioso dopo le Sezioni Unite n. 30051/2024. Usarle insieme significa collocarle nella sequenza corretta e non affidare mai alla seconda il compito che spetta al ricorso.

È esattamente il terreno su cui lo Studio Monardo interviene abitualmente: la materia si gioca tra fase endoprocedimentale e impugnazione, e l’assistenza di un avvocato cassazionista, affiancato da uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, consente di impostare le controdeduzioni, l’eventuale istanza di autotutela e il ricorso come un unico percorso coerente, verificando ogni passaggio contro gli orientamenti in vigore. Analizzeremo il tuo atto, verificheremo i termini e costruiremo con te la strategia più adatta alla tua situazione.

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