Attorno allo schema di atto e al contraddittorio preventivo si è formata, in pochissimi anni, una mitologia sorprendentemente densa. È comprensibile: l’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente è arrivato nel gennaio 2024, ha iniziato a produrre effetti concreti sugli atti emessi dal 30 aprile 2024, ed è stato ritoccato più volte, da ultimo dal D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192. In un contesto così mobile, il passaparola corre più veloce della norma. E il passaparola, su questo tema, dice cose che vanno da “tanto è tutta una formalità” a “se non ti rispondono entro sessanta giorni la pratica è archiviata”: due affermazioni opposte, entrambe false, entrambe pericolose.
Il punto è che qui agire sulla base di una convinzione sbagliata è quasi sempre peggio che non agire affatto. Chi crede che l’archiviazione arrivi da sola smette di controllare la posta certificata. Chi crede che le osservazioni siano inutili le omette, e perde l’unico momento in cui la pretesa è ancora una bozza modificabile. Chi crede che l’archiviazione chiuda la partita per sempre non si accorge dell’atto integrativo che arriva otto mesi dopo.
I miti che questa guida smonta uno per uno sono otto: il silenzio dell’ufficio come archiviazione automatica; l’archiviazione come provvedimento che deve essere notificato; l’archiviazione come chiusura definitiva e irrevocabile; lo schema di atto come provvedimento impugnabile; l’inutilità delle osservazioni; l’equivalenza tra adesione e archiviazione; l’idea che ogni atto privo di schema sia automaticamente nullo; e infine la convinzione che l’accoglimento parziale non serva a nulla.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché il contraddittorio preventivo è il primo anello di una catena che, se la contestazione non viene archiviata, prosegue con l’avviso di accertamento, il ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria e, in ultima istanza, il giudizio di legittimità: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e questo significa che la linea difensiva impostata nelle osservazioni allo schema di atto viene costruita fin dall’inizio pensando a come dovrà reggere davanti alla Cassazione. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario: le osservazioni allo schema di atto sono un documento in cui il diritto tributario e la ricostruzione contabile devono viaggiare insieme, e servono entrambe le competenze nello stesso fascicolo.
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Mito n. 1 — “Se l’ufficio non risponde alle mie osservazioni, la contestazione è archiviata”
Il mito
“Ho mandato le osservazioni, sono passati sessanta giorni e non mi hanno risposto: vuol dire che hanno accettato le mie ragioni e la pratica è chiusa.”
È forse la convinzione più diffusa in assoluto, e si sente ripetere sia nei forum sia negli uffici di consulenza. Ha una variante ancora più radicale: “il silenzio dell’Agenzia vale come accoglimento, è silenzio-assenso”.
Perché ci credono in tanti
L’origine è un innesto improprio di categorie del diritto amministrativo generale. Nel procedimento amministrativo comune esistono istituti come il silenzio-assenso e l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro termini determinati. È naturale pensare che valgano anche qui, tanto più che l’articolo 6-bis parla di “procedimento” e di “contraddittorio informato ed effettivo”, lessico che evoca proprio quelle regole.
C’è poi un fondo di verità concreto: quando l’ufficio accoglie integralmente le osservazioni, effettivamente non emette alcun atto. E allora, dal punto di vista del contribuente, la sensazione è esattamente quella del silenzio-assenso: non arriva nulla, e non arrivare nulla è la buona notizia.
La realtà
Il silenzio dell’ufficio, in sé, non significa niente. Il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 6-bis, comma 3, è un termine a carico dell’Amministrazione per non adottare l’atto prima della scadenza, non un termine entro cui l’Amministrazione deve decidere. Scaduto quel termine, l’ufficio è semplicemente libero di emettere l’avviso, e può farlo il giorno dopo come sei mesi dopo, purché resti dentro il termine di decadenza per la notifica dell’atto impositivo.
Anzi: la norma prevede un meccanismo che allunga i tempi a favore dell’ufficio. Se la scadenza del termine assegnato per il contraddittorio cade dopo il termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo, oppure se tra la scadenza del termine per le osservazioni e la decadenza restano meno di centoventi giorni, il termine di decadenza è spostato al centoventesimo giorno successivo. Tradotto: il contraddittorio può addirittura far guadagnare mesi all’Agenzia, non farglieli perdere.
L’unico vero termine che chiude la partita è quello di decadenza dell’azione accertatrice. Finché quello non è spirato, il silenzio è solo silenzio.
La prova
Il testo dell’articolo 6-bis, comma 3, della L. 212/2000 — nella formulazione risultante dalle modifiche dell’art. 13, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 — costruisce il termine come divieto di adozione anticipata dell’atto, e null’altro. Non contiene alcuna previsione di decadenza dell’ufficio, né alcuna forma di assenso tacito. La conferma di quanto la Cassazione consideri quel termine una garanzia procedimentale a senso unico viene dalla sentenza della Sezione Tributaria n. 23073 del 12 luglio 2026, che, ragionando sul termine dilatorio, ha stabilito che ciò che rileva per verificarne il rispetto è il momento della sottoscrizione dell’atto impositivo da parte del funzionario competente, non quello successivo della notifica al contribuente. Un ragionamento tutto interno alla dinamica “quando l’ufficio può agire”, che non lascia spazio a letture in chiave di silenzio-assenso.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di trattare come chiusa una posizione che è soltanto sospesa, e di farsi trovare impreparato quando l’avviso arriva. Il danno concreto è duplice: da un lato si perde il monitoraggio del domicilio digitale, con il rischio che l’atto si perfezioni senza che nessuno se ne accorga; dall’altro si arriva alla notifica dell’avviso senza una strategia pronta, mentre i termini per reagire — quindici giorni per l’istanza di adesione se l’atto è stato preceduto dallo schema, sessanta giorni per il ricorso — sono già in corsa.
Mito n. 2 — “L’archiviazione è un provvedimento che l’Agenzia deve notificarmi”
Il mito
“Se archiviano, mi devono mandare un provvedimento formale di archiviazione: senza quel documento non posso stare tranquillo, ma prima o poi arriva.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui la credenza nasce da un’analogia ragionevole. Nel processo penale l’archiviazione è un provvedimento del giudice, formale e comunicato. Nel procedimento amministrativo, la conclusione con provvedimento espresso è la regola. E poi c’è il buon senso: se un procedimento si apre con un atto scritto e notificato — lo schema di atto — sembra logico che si chiuda allo stesso modo.
Il fondo di verità è che l’archiviazione esiste davvero come esito possibile: se l’ufficio, valutate le osservazioni, riconosce che la pretesa è infondata, non emette alcun avviso di accertamento e la posizione contestata viene archiviata, in tutto o in parte. È l’esito più favorevole per il contribuente, ed è esattamente ciò che l’articolo 6-bis mira a rendere possibile, trasformando il contraddittorio in un filtro qualitativo che evita che pretese infondate si trasformino in atti impugnabili.
La realtà
L’esito c’è; il provvedimento formale, no. Nessuna norma impone all’Amministrazione finanziaria di adottare e comunicare un provvedimento espresso di archiviazione all’esito del contraddittorio preventivo. L’articolo 6-bis disciplina in dettaglio ciò che l’ufficio deve fare quando decide di procedere — comunicare lo schema, attendere il termine, tenere conto delle osservazioni, motivare in ordine a quelle che non accoglie — ma tace completamente sull’ipotesi opposta.
Nella pratica, quindi, l’archiviazione si “deduce” dal decorso del tempo: se entro un intervallo ragionevole dall’invio delle osservazioni non arriva nulla, e soprattutto se il termine di decadenza per l’accertamento di quel periodo d’imposta è ormai spirato, si può ritenere che la posizione sia stata abbandonata. Alcuni uffici comunicano comunque l’esito, per correttezza istituzionale o su sollecitazione del difensore, ma si tratta di prassi, non di obbligo.
Questo non significa che il contribuente sia senza strumenti. Una richiesta formale di conoscere l’esito della valutazione delle osservazioni, indirizzata all’ufficio procedente, è pienamente legittima e spesso produce una risposta scritta utilizzabile.
La prova
Il confronto tra l’articolo 6-bis, comma 4, della L. 212/2000 — che disciplina soltanto “l’atto adottato all’esito del contraddittorio” — e l’assenza di qualunque disposizione sull’ipotesi di non adozione è netto. Va aggiunto che il legislatore, quando ha voluto imporre esiti formali all’Amministrazione, lo ha fatto espressamente: è il caso dell’autotutela obbligatoria dell’articolo 10-quater dello Statuto, introdotto dallo stesso D.Lgs. 219/2023 e ritoccato dall’art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 192/2025, dove l’annullamento dell’atto manifestamente illegittimo è configurato come dovere e non come facoltà. Il silenzio dell’articolo 6-bis sull’archiviazione, accanto a una disciplina così esplicita dell’autotutela, è un silenzio consapevole.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di restare in attesa di un documento che non arriverà mai, scambiando l’assenza di comunicazioni per un’anomalia burocratica anziché per la normalità del sistema. E rischia, soprattutto, di non attivare per tempo le verifiche che invece servono: controllo del domicilio digitale, calcolo esatto del termine di decadenza per quel periodo d’imposta, eventuale richiesta scritta di riscontro all’ufficio.
Mito n. 3 — “Se archiviano, quella contestazione non può più tornare”
Il mito
“Hanno archiviato: su quell’anno d’imposta e su quella contestazione ormai sono al sicuro, non possono più tornarci sopra.”
Perché ci credono in tanti
L’idea di fondo è quella del giudicato: una volta che l’autorità ha valutato e ha rinunciato, non si torna indietro. E, in effetti, il diritto tributario conosce un principio simile, quello di unicità dell’accertamento, per cui l’Amministrazione non può frazionare la propria pretesa in atti successivi basati sugli stessi elementi. Il passaparola prende questo principio, che è vero, e lo estende oltre il suo perimetro reale.
La realtà
L’archiviazione all’esito del contraddittorio non è un giudicato, non è un provvedimento definitivo, e non consuma il potere di accertamento. Finché non è scaduto il termine di decadenza, l’ufficio conserva il potere di emettere un atto su quel periodo d’imposta, sia pure entro limiti precisi.
I limiti sono questi. Se l’ufficio vuole tornare sulla stessa contestazione utilizzando gli stessi elementi già valutati, la strada è preclusa: l’accertamento integrativo previsto dall’art. 43, comma 3, del D.P.R. 600/1973 e dall’art. 57 del D.P.R. 633/1972 richiede la sopravvenuta conoscenza di elementi effettivamente nuovi, che devono essere indicati specificamente nel nuovo atto. Una semplice rilettura di dati già in possesso dell’ufficio non basta. Se invece emergono elementi realmente nuovi — una segnalazione della Guardia di Finanza, l’esito di indagini finanziarie non ancora disponibili, documentazione acquisita da terzi — il potere si riespande.
C’è poi un ulteriore fronte, quello dell’autotutela sostitutiva, che le Sezioni Unite hanno ammesso anche in senso sfavorevole al contribuente senza richiedere la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Un istituto che opera su atti già emessi, ma che dimostra quanto il sistema sia lontano dall’idea di irrevocabilità che il mito presuppone.
La prova
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 22825 del 7 agosto 2025, ha ribadito che il secondo accertamento non può fondarsi su una rilettura di elementi già acquisiti: gli elementi devono essere oggettivamente nuovi e conosciuti in epoca successiva. Nella stessa direzione, e con un perimetro ancora più stretto, l’ordinanza n. 6595 del 19 marzo 2026 ha escluso la legittimità dell’integrativo fondato su fatture che i verificatori avrebbero potuto acquisire già nella prima istruttoria, affermando che una seconda verifica non sana le carenze della prima. Sul versante opposto, le Sezioni Unite con la sentenza n. 30051/2024 hanno riconosciuto l’ammissibilità dell’autotutela sostitutiva anche in malam partem.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di distruggere la documentazione. È l’errore più costoso e più frequente: convinto che la partita sia chiusa, il contribuente non conserva i giustificativi che avevano convinto l’ufficio ad archiviare. Se poi arriva un atto su elementi nuovi, o su un’annualità contigua, quella documentazione serve ancora — e non c’è più. Dopo un’archiviazione, il fascicolo delle osservazioni e degli allegati va conservato integralmente almeno fino allo spirare dei termini di decadenza e, se possibile, oltre.
Mito n. 4 — “Se non archiviano posso impugnare subito lo schema di atto”
Il mito
“Lo schema di atto contiene già tutta la pretesa: se l’ufficio non lo archivia, faccio ricorso direttamente contro lo schema, così guadagno tempo.”
Perché ci credono in tanti
Chi riceve uno schema di atto ha la sensazione di avere in mano un accertamento vero e proprio. E in un certo senso è così: lo schema espone le violazioni contestate, i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche, spesso anche il calcolo delle maggiori imposte e delle sanzioni. Nella stragrande maggioranza dei casi l’avviso definitivo riprodurrà lo schema con modifiche marginali. Il documento, insomma, sembra un atto impositivo.
C’è anche un fondo di verità procedurale: l’elenco degli atti impugnabili dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 è stato più volte interpretato in modo estensivo dalla giurisprudenza, che ha ammesso l’impugnazione di atti non formalmente elencati ma capaci di portare a conoscenza una pretesa definita.
La realtà
Lo schema di atto non è impugnabile. È un atto endoprocedimentale: non esprime una pretesa definitiva, non è idoneo a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario e non apre alcun termine di impugnazione. L’atto impugnabile è, e resta, l’avviso di accertamento o di rettifica, o l’atto di recupero, che l’ufficio adotterà all’esito del contraddittorio.
L’estensione giurisprudenziale dell’art. 19 riguarda atti che comunicano una pretesa compiuta e attuale, non progetti di atto per definizione destinati a essere confermati, modificati o abbandonati. Lo schema è, letteralmente, il contrario: la sua funzione è consentire al contribuente di incidere sul contenuto prima che la pretesa si consolidi.
Un ricorso proposto contro lo schema è destinato a una dichiarazione di inammissibilità, con le conseguenze sulle spese di lite che ne derivano. E soprattutto, nel frattempo, i sessanta giorni per le osservazioni scorrono e si consumano: si perde l’unico strumento realmente efficace in quella fase.
La prova
L’articolo 6-bis, comma 1, della L. 212/2000 individua l’oggetto della garanzia negli “atti autonomamente impugnabili” e costruisce lo schema come loro antecedente necessario: la stessa architettura della norma presuppone che schema e atto impugnabile siano cose distinte. Sul piano sostanziale, il carattere non definitivo dello schema emerge dallo stesso comma 4, che disciplina l’atto “adottato all’esito del contraddittorio” come un provvedimento che può discostarsi dallo schema. La distinzione tra fase istruttoria e atto conclusivo, del resto, è la stessa che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha posto a fondamento del diritto di essere ascoltati fin dalla sentenza del 18 dicembre 2008 nella causa C-349/07, Sopropé: il contraddittorio serve proprio perché l’atto non è ancora stato adottato.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia il peggio dei due mondi: un ricorso inammissibile e un contraddittorio non utilizzato. Al termine, si trova con l’avviso di accertamento notificato, senza osservazioni agli atti, senza l’argomento difensivo che l’omessa o insufficiente replica dell’ufficio avrebbe potuto offrire, e con le spese del giudizio dichiarato inammissibile.
Mito n. 5 — “Tanto le osservazioni non le legge nessuno: l’archiviazione non arriva mai”
Il mito
“Presentare osservazioni è tempo perso: l’ufficio le ignora, l’atto lo emette lo stesso identico, e anticipare la difesa serve solo a fargli aggiustare la motivazione.”
Perché ci credono in tanti
Questo mito ha il fondo di verità più solido di tutti, e per questo è il più insidioso. È statisticamente vero che l’archiviazione integrale è un esito raro. È altrettanto vero che, in una quota rilevante di casi, l’avviso definitivo replica lo schema con variazioni minime e che le osservazioni vengono accolte solo in parte, quando lo sono. Ed è un’osservazione seria, e non un pretesto, quella di chi teme di scoprire le proprie carte anticipando all’ufficio la linea difensiva.
Tutto questo è vero, ma la conclusione che se ne trae è sbagliata.
La realtà
Presentare osservazioni non produce solo l’eventualità dell’archiviazione: produce un obbligo giuridico in capo all’ufficio, la cui violazione diventa un vizio dell’atto. L’articolo 6-bis, comma 4, della L. 212/2000 stabilisce che l’atto adottato all’esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere. È il cosiddetto obbligo di motivazione rafforzata.
Da qui discendono tre conseguenze operative che il mito non vede. Primo: senza osservazioni non c’è alcun obbligo di motivazione rafforzata, perché non c’è nulla da confutare — chi tace regala all’ufficio un atto più semplice da scrivere e più difficile da attaccare. Secondo: se l’ufficio replica con formule di stile, senza confrontarsi con le argomentazioni specifiche, l’atto è aggredibile per difetto di motivazione, e questo è un motivo di ricorso autonomo che si aggiunge a quelli di merito. Terzo: le osservazioni ben costruite, con documentazione allegata, sono la base su cui si innesta l’eventuale accertamento con adesione, che le parti possono avviare di comune accordo quando dai rilievi emergano i presupposti, ai sensi dell’art. 6, comma 2-ter, del D.Lgs. 218/1997.
Quanto al timore di anticipare la difesa: è un rischio reale che va gestito, non un motivo per rinunciare. La scelta di quali argomenti esporre subito e quali riservare al giudizio è precisamente il tipo di valutazione strategica per cui la continuità tra chi redige le osservazioni e chi difenderà il contribuente in giudizio, fino alla Cassazione, fa la differenza: è il motivo per cui in questa materia conta affidarsi a un avvocato cassazionista, che imposta il primo documento del procedimento già in funzione dell’ultimo grado di giudizio.
La prova
La Corte di cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 8410 del 24 marzo 2026, ha censurato l’operato dell’ufficio che, di fronte a memorie difensive articolate, non aveva spiegato le ragioni per cui le riteneva superate. Nello stesso solco, in materia sanzionatoria, la Sezione Quinta con la pronuncia n. 23167 del 2024 ha chiarito che il rispetto delle garanzie difensive non si esaurisce nel dare atto dell’esistenza delle deduzioni: occorre esplicitare il percorso logico-giuridico che ha portato a disattenderle, e un rigetto vago equivale ad assenza di motivazione. Sul versante opposto, l’ordinanza n. 376 del 2026 mostra che l’obbligo di motivazione rafforzata è ritenuto assolto quando l’ufficio risponde puntualmente: prova che il controllo giurisdizionale su questo passaggio è effettivo e non di facciata.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di presentarsi davanti al giudice tributario con una sola arma anziché due. E rischia di non accorgersi che, in una parte non trascurabile dei casi, le osservazioni non producono l’archiviazione integrale ma l’abbandono di uno o più rilievi: su cinque contestazioni, due cadono e tre restano. Chi non le presenta si tiene tutte e cinque.
Mito n. 6 — “L’adesione porta allo stesso risultato dell’archiviazione, ed è più veloce”
Il mito
“Invece di perdere tempo con le osservazioni, chiedo subito l’accertamento con adesione: tanto il risultato è lo stesso e in più mi riducono le sanzioni.”
Perché ci credono in tanti
Le due strade sono presentate contestualmente nello stesso documento, e questo genera l’idea che siano intercambiabili. Lo schema di atto contiene sia l’invito a formulare osservazioni sia l’invito a presentare istanza di accertamento con adesione, e il contribuente si trova davanti a un bivio che nessuno gli spiega. In più, la riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo è un vantaggio immediato, tangibile e facile da comprendere, mentre l’archiviazione è un’eventualità incerta.
La realtà
Le due strade portano a esiti strutturalmente diversi. L’adesione è una definizione concordata: presuppone che qualcosa venga pagato. L’archiviazione è il riconoscimento che nulla è dovuto. Chi ha ragione al cento per cento e sceglie l’adesione sta rinunciando a far valere la propria ragione in cambio di uno sconto sulle sanzioni relative a un’imposta che non doveva.
Cambiano anche i tempi e le facoltà successive. L’istanza di adesione sullo schema va presentata entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema, mentre le osservazioni hanno sessanta giorni. Chi presenta l’istanza di adesione in questa fase non potrà presentarne un’altra dopo la notifica dell’avviso. Chi invece percorre la strada delle osservazioni conserva la possibilità di arrivare comunque a un accordo in un momento successivo, perché l’art. 6, comma 2-ter, del D.Lgs. 218/1997 consente alle parti di avviare l’adesione di comune accordo quando dalle osservazioni emergano i presupposti, senza necessità di una domanda formale separata nei trenta giorni iniziali.
Esiste poi un profilo di ordine pratico spesso trascurato: sul termine per le osservazioni incide la sospensione feriale, che opera dal 1° al 31 agosto. Un conteggio sbagliato di quei giorni può bruciare l’intera finestra difensiva.
La prova
L’asimmetria è scritta nel testo dell’art. 6, commi 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 218/1997, come modificato dal D.Lgs. 13/2024, letto insieme all’art. 6-bis, comma 3, dello Statuto. Il termine di quindici giorni per l’istanza di adesione dopo la notifica dell’avviso preceduto da schema, previsto dal comma 2-bis, conferma che il legislatore ha costruito un sistema in cui la scelta compiuta sullo schema condiziona pesantemente le opzioni successive. Sul valore del termine dilatorio come garanzia che non può essere compressa, la Cassazione ha affermato, in relazione a una disciplina analoga, che la garanzia si consuma soltanto con il decorso integrale del termine, anche quando le osservazioni siano già state depositate: si vedano le pronunce n. 26932 del 2022 e n. 36198 del 2023.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di pagare, sia pure con sanzioni ridotte, un’imposta che non doveva. E rischia di chiudersi da solo l’accesso alla strada che avrebbe potuto portare all’archiviazione: una volta definita l’adesione, la contestazione non è archiviata, è consolidata.
Mito n. 7 — “Se non mi hanno mandato lo schema, l’atto è nullo di sicuro”
Il mito
“Il contraddittorio preventivo ormai è obbligatorio per tutto: mi è arrivato un atto senza schema, quindi è nullo e il giudice lo annullerà.”
Perché ci credono in tanti
La riforma è stata raccontata, non a torto, come una generalizzazione del contraddittorio: tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, a pena di annullabilità. Il messaggio è passato in forma semplificata — “adesso vale sempre” — e la parte relativa alle eccezioni è caduta per strada.
Il fondo di verità è consistente: rispetto al passato, in cui l’obbligo generalizzato valeva solo per i tributi armonizzati e per i casi tipizzati dalla legge interna, il perimetro si è enormemente ampliato, e la violazione produce annullabilità senza che il contribuente debba superare la cosiddetta prova di resistenza.
La realtà
Le eccezioni esistono e non sono poche. L’articolo 6-bis, comma 2, esclude dal diritto al contraddittorio gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2024, oltre agli atti di recupero adottati in presenza di un fondato pericolo per la riscossione. A questo si è aggiunta l’interpretazione autentica dell’art. 7-bis, comma 2, del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, secondo cui rientrano tra gli atti privi del diritto al contraddittorio anche i dinieghi di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.
C’è poi un profilo processuale decisivo. Il vizio da omesso contraddittorio determina annullabilità, non nullità: non è rilevabile d’ufficio dal giudice e deve essere eccepito dal contribuente nel ricorso introduttivo, a pena di decadenza. Non può essere sollevato per la prima volta in appello. Il mito “l’atto è nullo di sicuro” produce così un effetto paradossale: chi ci crede pensa che il vizio emergerà da sé, e non lo eccepisce.
Va infine ricordato il confine temporale. La disciplina si applica agli atti emessi a partire dal 30 aprile 2024. Per gli atti anteriori continuano a valere i principi previgenti, con la distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati e con l’onere della prova di resistenza.
La prova
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025, hanno definito l’assetto pre-riforma: in assenza di una previsione normativa espressa, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nelle verifiche “a tavolino” grava sull’Amministrazione solo per i tributi armonizzati, mentre per i non armonizzati sussiste soltanto nei casi specificamente previsti dalla normativa interna; e per far valere la violazione occorre dimostrare che le informazioni non fornite avrebbero potuto influire concretamente sull’esito del procedimento. Nella stessa direzione l’ordinanza n. 14163 del 2024. Che i controlli automatizzati e formali restino fuori dall’obbligo è coerente con quanto già affermato dalla Cassazione con la pronuncia n. 24217 del 2021, che ne ha valorizzato la natura di mera liquidazione priva di margini di discrezionalità. Quanto ai confini dell’obbligo negli accertamenti standardizzati, l’ordinanza n. 24783 dell’8 settembre 2025 ha confermato che, quando la ricostruzione è analitico-induttiva e poggia su una pluralità di elementi e non sul solo scostamento dagli studi di settore, il contraddittorio tipizzato non è dovuto.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di non eccepire il vizio nel ricorso e di perderlo definitivamente. E rischia, all’opposto, di costruire l’intera difesa su un vizio inesistente, perché l’atto ricevuto rientrava in una delle categorie escluse: in quel caso l’assenza dello schema non è un’irregolarità, ed è comunque opportuno verificare che l’ufficio abbia applicato correttamente l’esclusione prevista dal decreto ministeriale.
Mito n. 8 — “L’accoglimento parziale non serve a niente: l’atto arriva lo stesso”
Il mito
“Se non archiviano tutto, tanto vale niente: l’avviso me lo notificano comunque e mi tocca fare ricorso lo stesso.”
Perché ci credono in tanti
È il mito della logica binaria: o vinco tutto o ho perso. Alimentato dal fatto che, agli occhi del contribuente, la notifica di un avviso di accertamento è comunque una brutta notizia, indipendentemente dall’importo. Se l’esito psicologico è identico, sembra che anche l’esito giuridico lo sia.
La realtà
L’accoglimento parziale è un risultato pieno, non un premio di consolazione. Nell’accoglimento parziale l’ufficio riconosce la fondatezza di alcune osservazioni e non di altre, ed emette un avviso con una pretesa ridotta rispetto allo schema iniziale. Su cinque rilievi, due possono essere abbandonati perché il contribuente ha fornito giustificazioni convincenti, e tre confermati.
Le conseguenze sono concrete su almeno quattro piani. La base imponibile contestata si riduce, e con essa imposte, interessi e sanzioni, che si calcolano sull’imposta effettivamente accertata. Il valore della lite cambia, con effetti sul contributo unificato dovuto per il ricorso e sulla gestione complessiva del contenzioso. La motivazione dell’atto definitivo deve dare conto delle osservazioni disattese, e questo consegna al difensore un documento in cui l’ufficio ha già preso posizione, riducendo il margine di manovra argomentativa dell’Amministrazione in giudizio. Infine, un rilievo abbandonato in fase di contraddittorio non è un rilievo “sospeso”: è un rilievo che l’ufficio non potrà recuperare con un integrativo, salvo la sopravvenuta conoscenza di elementi effettivamente nuovi.
C’è poi un effetto meno visibile ma sostanziale sulla scelta successiva. Un atto ridotto è un atto su cui l’analisi costi-benefici del ricorso cambia radicalmente, e su cui un’eventuale adesione successiva parte da una base più bassa.
La prova
Il valore giuridico dell’accoglimento parziale si legge nell’art. 6-bis, comma 4, della L. 212/2000, che impone all’atto conclusivo di tenere conto delle osservazioni e di motivare solo su quelle non accolte: la norma presuppone strutturalmente che una parte possa essere accolta. Sul fronte della stabilità di ciò che è stato abbandonato, valgono i limiti all’accertamento integrativo affermati dalla Cassazione con la sentenza n. 22825 del 7 agosto 2025 e con l’ordinanza n. 6595 del 19 marzo 2026. Va infine ricordato che, se l’atto residuo presenta profili di manifesta illegittimità, opera l’autotutela obbligatoria dell’art. 10-quater dello Statuto, e la Cassazione, con l’ordinanza n. 3588 del 17 febbraio 2026, ha addossato all’ente impositore le spese del giudizio nel caso di atto manifestamente illegittimo poi annullato in autotutela.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di rinunciare a un risultato reale perché non corrisponde a quello ideale. E, più concretamente, rischia di non contestare i rilievi su cui aveva le prove migliori, disperdendo l’efficacia delle osservazioni su tutto il fronte invece di concentrarla dove poteva ottenere l’abbandono.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili: servono a mostrare la sequenza reale degli effetti, non a descrivere casi concreti.
Prima simulazione — il silenzio scambiato per archiviazione. Schema di atto notificato il 14 marzo, con contestazione di maggiori ricavi non dichiarati per 47.300 euro relativi al periodo d’imposta 2021. Il contribuente presenta osservazioni documentate il 22 aprile, entro i sessanta giorni. Non riceve alcuna risposta. Convinto che la posizione sia archiviata, a fine luglio smette di controllare quotidianamente il domicilio digitale. Sequenza reale: il termine dei sessanta giorni scade il 13 maggio; da quel momento l’ufficio è libero di adottare l’atto e la scadenza del termine di contraddittorio innesca lo slittamento del termine di decadenza previsto dall’art. 6-bis, comma 3, quando tra le due date restano meno di centoventi giorni. L’avviso viene sottoscritto in ottobre e notificato pochi giorni dopo. Il contribuente lo apre con dieci giorni di ritardo. Ha ancora tempo per il ricorso, ma la finestra di quindici giorni per l’istanza di adesione sull’atto preceduto da schema è già compromessa.
Seconda simulazione — l’accoglimento parziale che non sembrava servire a nulla. Schema di atto con cinque rilievi per complessivi 128.600 euro di maggiore imponibile: costi non inerenti per 31.200 euro, ricavi presunti da indagini finanziarie per 62.400 euro, ammortamenti indeducibili per 14.800 euro, spese di rappresentanza per 11.700 euro, sopravvenienza attiva non contabilizzata per 8.500 euro. Le osservazioni allegano i contratti che dimostrano l’inerenza dei costi e le quietanze che spiegano due movimentazioni bancarie per 19.300 euro. L’ufficio abbandona il rilievo sui costi e riduce quello sui ricavi presunti. L’avviso definitivo viene emesso per 78.100 euro di maggiore imponibile invece di 128.600. Esito: la pretesa scende di circa il 39%, sanzioni e interessi si riducono in proporzione, il valore della lite cambia scaglione ai fini del contributo unificato, e i rilievi abbandonati non sono più recuperabili con un integrativo in assenza di elementi nuovi.
Terza simulazione — il ricorso contro lo schema. Schema notificato il 5 febbraio con contestazione di 23.400 euro. Il contribuente, convinto che lo schema sia impugnabile, deposita ricorso il 20 marzo senza presentare osservazioni. Sequenza reale: il ricorso viene dichiarato inammissibile perché proposto contro un atto endoprocedimentale non compreso tra quelli autonomamente impugnabili; nel frattempo il termine di sessanta giorni per le osservazioni è scaduto il 6 aprile senza che nulla sia stato depositato; l’ufficio emette l’avviso senza alcun obbligo di motivazione rafforzata, perché non ci sono osservazioni da confutare. Il contribuente si ritrova con le spese del giudizio inammissibile, l’atto notificato e una difesa priva dell’argomento sul difetto di motivazione.
Il fondo di verità
Ogni mito che abbiamo smontato nasce da un frammento vero. Vale la pena ricomporli, perché la difesa efficace si costruisce proprio su quei frammenti, purché rimessi nel quadro giusto.
È vero che il contraddittorio può chiudersi senza alcun atto. La domanda del titolo ha una risposta affermativa: sì, il contraddittorio preventivo può chiudersi con l’archiviazione della contestazione. Quando l’ufficio, valutate le osservazioni, riconosce l’infondatezza della pretesa, semplicemente non emette l’avviso. È l’esito più favorevole possibile ed è previsto dalla logica stessa dell’articolo 6-bis, che assegna al contraddittorio una funzione di filtro qualitativo. Ciò che il passaparola ha perso per strada è che questa archiviazione è un non-atto, non un provvedimento: non si notifica, non si certifica, non produce effetti preclusivi assoluti.
È vero che il termine di sessanta giorni è una garanzia forte. Lo è a tal punto che la giurisprudenza ne ha escluso l’abbreviazione anche quando il contribuente abbia già depositato le proprie osservazioni, e ha ancorato la verifica del rispetto al momento della sottoscrizione dell’atto. Il frammento perso è che si tratta di una garanzia di non anticipazione, non di un termine di decadenza per l’ufficio.
È vero che l’ufficio ha un obbligo giuridico rispetto alle osservazioni. L’articolo 6-bis, comma 4, non è una raccomandazione: la motivazione rafforzata è un requisito dell’atto, e la sua violazione è deducibile in giudizio. Il frammento perso è che questo obbligo nasce solo se le osservazioni ci sono.
È vero che il contraddittorio preventivo è ormai la regola. La violazione comporta annullabilità dell’atto senza necessità della prova di resistenza, che le Sezioni Unite hanno riferito ai soli atti soggetti alla disciplina previgente. Il frammento perso è duplice: le esclusioni del decreto ministeriale del 24 aprile 2024 restano numerose, e l’annullabilità va eccepita nel ricorso introduttivo perché non è rilevabile d’ufficio.
È vero che l’archiviazione ha una certa stabilità. Non perché sia irrevocabile, ma perché l’accertamento integrativo è un’eccezione di stretta interpretazione, che richiede la sopravvenuta conoscenza di elementi oggettivamente nuovi e non una rilettura di ciò che l’ufficio già poteva conoscere. Il frammento perso è che questa stabilità è relativa e va presidiata conservando la documentazione.
Rimesso insieme, il quadro è questo: il contraddittorio preventivo è un’occasione reale, con esiti che vanno dall’archiviazione integrale alla conferma piena della pretesa, e la posizione del contribuente in quella finestra dipende quasi interamente dalla qualità e dalla tempestività di ciò che deposita.
Mito e realtà in tabella
Il quadro sintetico che segue riassume le otto credenze esaminate. Va letto tenendo presente che la disciplina si applica agli atti emessi dal 30 aprile 2024 e che, per gli atti anteriori, valgono i principi elaborati dalla giurisprudenza sul regime previgente.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| “Se non rispondono in sessanta giorni, è archiviata” | Il termine vieta all’ufficio di adottare l’atto prima della scadenza; non è un termine per decidere. Il silenzio non equivale ad assenso: l’unico limite reale è la decadenza dell’azione accertatrice |
| “L’archiviazione deve essermi notificata con un provvedimento” | Nessuna norma prevede un provvedimento espresso di archiviazione. L’esito si deduce dall’assenza dell’atto e dal decorso dei termini; una richiesta scritta di riscontro all’ufficio è legittima ma non obbligatoria per l’Amministrazione |
| “Se archiviano, non possono più tornarci” | L’archiviazione non consuma il potere di accertamento. L’integrativo è possibile solo con sopravvenuta conoscenza di elementi oggettivamente nuovi, da indicare nel nuovo atto |
| “Lo schema di atto si può impugnare” | È un atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile. L’impugnazione riguarda l’avviso di accertamento, di rettifica o l’atto di recupero |
| “Le osservazioni non servono a nulla” | Fanno sorgere l’obbligo di motivazione rafforzata ex art. 6-bis, comma 4: senza osservazioni non c’è nulla da confutare e l’atto è più difficile da attaccare |
| “Adesione e archiviazione danno lo stesso risultato” | L’adesione presuppone che qualcosa venga pagato; l’archiviazione riconosce che nulla è dovuto. I termini sono diversi (trenta giorni contro sessanta) e la scelta iniziale condiziona le opzioni successive |
| “Senza schema l’atto è nullo di sicuro” | La violazione produce annullabilità, non nullità: va eccepita nel ricorso introduttivo. Restano escluse le categorie individuate dal DM 24 aprile 2024 e gli atti con fondato pericolo per la riscossione |
| “L’accoglimento parziale non serve a niente” | Riduce imponibile, imposte, sanzioni e valore della lite, e i rilievi abbandonati non sono recuperabili con un integrativo in assenza di elementi nuovi |
Le domande di verifica
Quindi è vero che il contraddittorio preventivo può chiudersi con l’archiviazione della contestazione?
Sì. È l’esito previsto quando l’ufficio, valutate le osservazioni, riconosce che la pretesa è infondata: in quel caso non emette alcun avviso di accertamento. Va però messo in conto che si tratta dell’esito meno frequente, e che nella pratica assume la forma di un non-atto, non di un provvedimento formale.
Quindi è vero che se non ricevo nulla entro un certo tempo posso considerarmi al sicuro?
Dipende, e il tempo che conta non è quello del contraddittorio. Il riferimento corretto non è la scadenza dei sessanta giorni per le osservazioni, ma il termine di decadenza per la notifica dell’atto impositivo relativo a quel periodo d’imposta, tenendo conto dell’eventuale slittamento al centoventesimo giorno previsto dall’art. 6-bis, comma 3. Prima di quella data, il silenzio non garantisce nulla.
Quindi è vero che posso chiedere all’ufficio di comunicarmi l’esito?
Sì, ed è consigliabile. Non esiste un obbligo dell’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso, ma una richiesta scritta e motivata di conoscere l’esito della valutazione delle osservazioni è pienamente legittima e, quando ottiene risposta, produce un documento utile a fini di certezza e di conservazione della posizione.
Quindi è vero che se l’ufficio non replica alle mie osservazioni l’atto è viziato?
Sì, ma il vizio va costruito e dedotto. L’art. 6-bis, comma 4, impone di motivare in ordine alle osservazioni non accolte, e la Cassazione ha chiarito che formule generiche equivalgono ad assenza di motivazione. Resta però un vizio di annullabilità, che deve essere eccepito nel ricorso introduttivo e non può essere sollevato per la prima volta in appello.
Quindi è vero che, dopo un’archiviazione, posso disfarmi dei documenti?
No, ed è l’errore da evitare più di ogni altro. Il potere di accertamento resta esercitabile fino alla decadenza, sia pure entro i limiti stretti dell’accertamento integrativo, e la stessa documentazione può risultare decisiva per annualità contigue. Il fascicolo va conservato integralmente.
Quindi è vero che l’archiviazione parziale mi conviene comunque, anche se poi l’atto arriva?
Sì, e conviene più di quanto sembri. L’abbandono di uno o più rilievi in fase di contraddittorio non è un rinvio: è una riduzione della base imponibile contestata che si riflette a cascata su imposte, interessi e sanzioni, incide sul valore della lite e quindi sul contributo unificato, e sottrae quei rilievi al perimetro di un eventuale accertamento integrativo, che senza elementi oggettivamente nuovi non può recuperarli. In più, la motivazione dell’atto ridotto documenta la posizione già assunta dall’ufficio sulle osservazioni disattese, riducendone il margine argomentativo nel successivo giudizio.
Quindi è vero che posso chiedere l’accesso agli atti del fascicolo prima di scrivere le osservazioni?
Sì, ed è una facoltà espressamente prevista. L’art. 6-bis, comma 3, dello Statuto riconosce al contribuente, su richiesta, il diritto di accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia. Va però tenuto presente un punto tecnico su cui il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 è intervenuto: il termine assegnato dall’ufficio non deve essere complessivamente inferiore a sessanta giorni e comprende sia lo spazio per l’accesso sia quello per le controdeduzioni. Non si tratta quindi di due finestre che si sommano, ma di un unico termine dentro cui vanno collocate entrambe le attività: chi intende esercitare l’accesso deve muoversi nei primissimi giorni, altrimenti si ritrova a redigere le osservazioni con un margine di tempo ormai ridotto.
Quindi è vero che, se ho già presentato le osservazioni, non posso più chiedere l’adesione?
No, e questa è una delle asimmetrie meno conosciute della disciplina. Chi presenta l’istanza di adesione entro trenta giorni dallo schema consuma quella facoltà e non potrà riproporla dopo la notifica dell’avviso. Chi invece sceglie la strada delle osservazioni conserva entrambe le possibilità: può arrivare comunque a una definizione concordata, perché l’art. 6, comma 2-ter, del D.Lgs. 218/1997 consente alle parti di avviare l’adesione di comune accordo quando dai rilievi e dalle controdeduzioni emergano i presupposti, e mantiene una finestra, sia pure di soli quindici giorni, dopo la notifica dell’atto preceduto da schema. È una ragione tecnica in più, oltre a quelle già viste, per non liquidare le osservazioni come un adempimento inutile.
Le sentenze che smontano i miti
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali e normativi utilizzati in questa guida, ciascuno agganciato al mito che demolisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in forma sintetica.
Cass., Sezioni Unite, 25 luglio 2025, n. 21271 — Nel regime anteriore all’art. 6-bis, l’obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale nelle verifiche “a tavolino” riguarda i soli tributi armonizzati; per gli altri sussiste solo nei casi previsti dalla normativa interna, e chi lamenta la violazione deve dimostrare che le informazioni non fornite avrebbero potuto incidere concretamente sull’esito del procedimento. Ridimensiona il mito n. 7: fissa il confine temporale e concettuale tra vecchio e nuovo regime.
Cass., Sez. Trib., 12 luglio 2026, n. 23073 — Ai fini del rispetto del termine dilatorio rileva il momento della sottoscrizione dell’atto impositivo da parte del funzionario competente, non la successiva notifica al contribuente. Smonta il mito n. 1: il termine è concepito come limite all’agire dell’ufficio, non come scadenza decisoria la cui inosservanza produce archiviazione.
Cass., Sez. Trib., 24 marzo 2026, n. 8410 — L’ufficio che riceve memorie difensive articolate deve confrontarsi analiticamente con esse: l’omessa confutazione delle ragioni del contribuente si riflette sulla legittimità dell’atto. Smonta il mito n. 5: le osservazioni producono un obbligo giuridico azionabile.
Cass., Sez. V, n. 23167 del 2024 — In materia sanzionatoria, il rispetto delle garanzie difensive non si esaurisce nel dare atto dell’esistenza delle deduzioni: l’ufficio deve spiegare il percorso logico-giuridico per cui le ha disattese, e un rigetto generico equivale ad assenza di motivazione. Rafforza il mito n. 5 sul versante delle sanzioni, dove opera l’art. 16, comma 7, del D.Lgs. 472/1997.
Cass., ord. n. 11870 del 2026 — L’uso pretestuoso della clausola d’urgenza per adottare l’atto prima della scadenza del termine dilatorio non è ammesso: l’urgenza è eccezione tassativa e va motivata in modo specifico. Presidia il mito n. 1 dal lato opposto, chiarendo che le scorciatoie dell’ufficio sono sindacabili.
Cass., Sez. Trib., ord. 8 settembre 2025, n. 24783 — Quando la ricostruzione dei ricavi è analitico-induttiva e poggia su una pluralità di elementi, e non sul solo scostamento dagli standard, il contraddittorio tipizzato previsto per gli accertamenti standardizzati non è dovuto. Ridimensiona il mito n. 7 sul perimetro dell’obbligo negli accertamenti pre-riforma.
Cass., ord. n. 14163 del 2024 — Ribadisce, per l’IVA, la necessità della prova di resistenza e l’assenza di nullità in mancanza di specifiche disposizioni. Utile per collocare correttamente gli atti anteriori al nuovo regime.
Cass., n. 24217 del 2021 — Il contraddittorio non è richiesto nei controlli automatizzati e formali fondati sui dati dichiarati dal contribuente, perché si tratta di attività di mera liquidazione priva di margini discrezionali. Sostiene la razionalità delle esclusioni previste dall’art. 6-bis, comma 2, e dal DM 24 aprile 2024: smonta il mito n. 7.
Cass., n. 26932 del 2022 e n. 36198 del 2023 — In relazione a disciplina analoga, la garanzia del termine dilatorio si consuma soltanto con il decorso integrale del termine, che non può essere abbreviato neppure quando il contribuente abbia già depositato le osservazioni. Sostiene la lettura del termine offerta contro i miti nn. 1 e 6.
Cass., 7 agosto 2025, n. 22825 — L’accertamento integrativo non può fondarsi su una diversa lettura di elementi già acquisiti: occorre la sopravvenuta conoscenza di elementi oggettivamente nuovi, con onere dimostrativo a carico dell’Amministrazione. Smonta il mito n. 3 e sostiene la parte “stabile” dell’archiviazione.
Cass., Sez. Trib., ord. 19 marzo 2026, n. 6595 — Il potere di accertamento integrativo ha confini stretti: non è legittimo il secondo atto fondato su documentazione che i verificatori avevano già acquisito o potuto acquisire nella prima istruttoria, perché un secondo verbale non sana le carenze della prima verifica. Rafforza il mito n. 3 nella sua parte vera.
Cass., ord. n. 2046 del 2025 — L’integrazione in aumento della pretesa richiede la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e non una semplice rivalutazione di quelli già noti, a presidio del principio di unicità dell’accertamento. Completa il quadro sui limiti al ritorno dell’ufficio dopo l’archiviazione.
Cass., Sezioni Unite, n. 30051 del 2024 — L’autotutela sostitutiva è ammessa anche in senso sfavorevole al contribuente, senza che sia richiesta la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Ridimensiona l’idea di irrevocabilità sottesa al mito n. 3.
Cass., ord. 17 febbraio 2026, n. 3588 — In caso di manifesta illegittimità dell’atto poi annullato in autotutela, le spese del giudizio restano a carico dell’ente impositore. Rilevante per il mito n. 8 e per la gestione dell’atto residuo dopo l’accoglimento parziale.
Cass., n. 26505 del 2024 — In materia di autotutela è ammissibile il ricorso avverso il primo diniego, espresso o tacito; le richieste ripetute non riaprono i termini. Utile per non confondere le istanze successive con un rimedio a disposizione senza limiti.
Cass., Sezioni Unite, 18 dicembre 2009, n. 26635 — Negli accertamenti standardizzati il contraddittorio è elemento essenziale del procedimento, perché consente di adeguare lo standard alla realtà del singolo contribuente. È la radice storica del principio oggi generalizzato dall’art. 6-bis.
Corte di giustizia UE, 18 dicembre 2008, causa C-349/07, Sopropé — Il destinatario di una decisione lesiva deve essere posto in condizione di far valere le proprie osservazioni prima che la decisione sia adottata, con un termine utile. È il fondamento sovranazionale dell’intero istituto e la ragione per cui lo schema di atto è, per definizione, un atto non ancora definitivo: smonta il mito n. 4.
Sul piano normativo restano centrali: l’art. 6-bis della L. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, modificato dall’art. 7-bis del D.L. 29 marzo 2024, n. 39 e, quanto al comma 3, dall’art. 13, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192; l’art. 10-quater dello Statuto sull’autotutela obbligatoria, modificato dall’art. 13, comma 1, lett. b), dello stesso D.Lgs. 192/2025; il DM 24 aprile 2024 sugli atti esclusi; l’art. 6, commi 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 218/1997 come modificato dal D.Lgs. 13/2024; gli artt. 43 del D.P.R. 600/1973 e 57 del D.P.R. 633/1972 sull’accertamento integrativo.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il nostro lavoro, in questa materia, consiste nel separare ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e nel tradurre la differenza in atti concreti. Ecco cosa facciamo, in ordine operativo.
- Verifichiamo che l’atto ricevuto sia davvero uno schema di atto e non un avviso già definitivo, confrontando l’intestazione, il contenuto e i termini indicati con quanto previsto dall’art. 6-bis: da questa qualificazione dipende ogni scadenza successiva.
- Calcoliamo con precisione tutti i termini in corso — sessanta giorni per le osservazioni, trenta per l’eventuale istanza di adesione, effetto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, slittamento del termine di decadenza al centoventesimo giorno — e li mettiamo per iscritto in un calendario difensivo.
- Presentiamo l’istanza di accesso agli atti del fascicolo ed estraiamo copia della documentazione su cui l’ufficio ha costruito il progetto di accertamento, perché senza quei documenti le osservazioni sono scritte al buio.
- Redigiamo le osservazioni allo schema di atto rilievo per rilievo, allegando i giustificativi, ricostruendo i fatti contabili e indicando espressamente quali argomenti l’ufficio è tenuto a confutare ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4.
- Decidiamo con te quali argomenti anticipare e quali riservare al giudizio, perché la scelta di cosa scoprire nel contraddittorio è una decisione strategica che va presa guardando all’intero percorso, non solo alla fase in corso.
- Verifichiamo se l’atto ricevuto rientra tra le categorie escluse dal contraddittorio ai sensi del DM 24 aprile 2024 o per fondato pericolo per la riscossione, e se l’esclusione è stata applicata correttamente dall’ufficio.
- Sollecitiamo formalmente all’ufficio la comunicazione dell’esito della valutazione delle osservazioni, per ottenere un riscontro scritto sull’eventuale archiviazione totale o parziale.
- Analizziamo la motivazione dell’avviso definitivo per accertare se l’ufficio ha realmente confutato le osservazioni o si è limitato a formule di stile, e in questo secondo caso costruiamo il motivo di ricorso per difetto di motivazione rafforzata.
- Contestiamo l’accertamento integrativo che pretenda di riaprire una posizione archiviata sulla base di elementi già noti o conoscibili, verificando se l’atto indica specificamente quali siano i nuovi elementi e come ne sia stata acquisita conoscenza.
- Depositiamo il ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria eccependo nel primo atto tutti i vizi di annullabilità, incluso l’omesso o irregolare contraddittorio, che non è rilevabile d’ufficio e non può essere introdotto in appello.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come questa, l’abilitazione che pesa di più è la prima. Il contraddittorio preventivo è il punto in cui si decide quali argomenti entreranno nel processo e quali resteranno fuori: essere avvocato cassazionista significa scrivere le osservazioni allo schema di atto già sapendo come quella stessa argomentazione dovrà essere formulata nel ricorso introduttivo e, se il percorso arriverà fino in fondo, nel ricorso per cassazione. È esattamente la ragione per cui un vizio come l’omessa motivazione rafforzata, che va eccepito nel primo atto difensivo a pena di decadenza, non può essere gestito a compartimenti stagni.
La continuità è il secondo elemento: lo stesso difensore segue il fascicolo dall’analisi dello schema di atto fino all’ultimo grado di giudizio, con una sola linea difensiva, senza passaggi di consegne che disperdono la strategia proprio nei momenti in cui i termini sono più stretti.
Lo staff multidisciplinare completa il quadro: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché le osservazioni allo schema di atto sono un documento in cui la qualificazione giuridica e la ricostruzione contabile devono reggersi a vicenda. Analizzeremo la posizione, verificheremo la fondatezza dei rilievi e costruiremo la strategia più adatta al tuo caso concreto.
In chiusura
Su questo tema, l’informazione corretta è la prima difesa, e spesso è anche l’unica che agisce in tempo. La risposta alla domanda da cui siamo partiti è affermativa — sì, il contraddittorio preventivo può chiudersi con l’archiviazione della contestazione — ma è una risposta che vale poco se non si conoscono le condizioni in cui quell’esito diventa possibile: osservazioni depositate nei termini, documentate, costruite rilievo per rilievo, e sostenute da una richiesta di accesso al fascicolo esercitata per tempo. Nessuna archiviazione arriva per inerzia.
Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo passaggio. Il contraddittorio preventivo apre una catena che, se la contestazione non viene archiviata, prosegue con l’avviso di accertamento, il ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria e il giudizio di legittimità: essere avvocato cassazionista significa poter accompagnare quella catena dall’inizio alla fine senza interruzioni, impostando il primo documento in funzione dell’ultimo. E il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario consente di affiancare, alla difesa tecnica, la ricostruzione contabile e documentale che in questa fase è spesso ciò che sposta davvero l’esito.
📩 Se hai in mano uno schema di atto, o se attendi da mesi una risposta che non arriva, scrivici oggi stesso: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa guida.
