Finanziamento Rifiutato Senza Apparente Motivo? È Successo Questo

Il rifiuto che non spiega nulla

Una comunicazione di poche righe: «la richiesta non ha avuto esito positivo». Nessuna motivazione, nessun dato, nessun riferimento a un documento. È la forma con cui vengono respinte ogni mese migliaia di domande di prestito personale, cessione del quinto, mutuo, leasing, carta di credito rateale o acquisto a rate. Chi la riceve resta con una sensazione precisa: il rifiuto è arrivato senza motivo.

Nella quasi totalità dei casi un motivo esiste. Ed è scritto da qualche parte: in un sistema di informazioni creditizie, nella Centrale dei rischi della Banca d’Italia, in un punteggio calcolato da un algoritmo, in una riga di dato mai aggiornata dopo che il debito era stato pagato. Il problema non è l’assenza del motivo. È che il motivo non viene comunicato, e senza conoscerlo non è possibile rimuoverlo. Il dato che ha bloccato quella pratica resta accessibile a tutti gli altri finanziatori e continuerà a bloccare ogni domanda successiva finché non viene corretto o cancellato.

Questa è materia bancaria e di protezione dei dati, non generica materia civile: richiede di leggere insieme una visura creditizia, un contratto di finanziamento, un flusso di ritorno della Centrale dei rischi e un bilancio. Per questo lo Studio Monardo lavora sul tema attraverso il coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, dove avvocati e commercialisti esaminano la stessa posizione da entrambi i lati. E poiché la contestazione di una segnalazione può arrivare fino all’ultimo grado di giudizio, la difesa è impostata fin dal primo atto da un avvocato cassazionista, con una linea che non cambia passando di grado in grado.

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Inquadramento normativo: il diniego di credito non è un atto libero

Sul piano normativo il punto di partenza è netto. Nessuna norma obbliga una banca o una finanziaria a concedere credito: la decisione resta un atto di autonomia contrattuale. Ma la legge disciplina come quella decisione viene formata e che cosa deve essere comunicato al richiedente quando l’esito è negativo.

Se il rifiuto della domanda di credito si fonda sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore deve informare il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione, degli estremi della banca dati e delle informazioni segnaletiche che lo hanno portato a respingere la richiesta. È la regola dell’art. 125, comma 2, del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993, TUB). Il riferimento alle informazioni segnaletiche è stato aggiunto dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026, che ha recepito la direttiva (UE) 2023/2225 sui contratti di credito ai consumatori (la cosiddetta CCD2). Prima della riforma il finanziatore doveva indicare soltanto la banca dati consultata; oggi deve indicare anche il dato che ha determinato il rigetto.

Va precisato che il decreto è già in vigore, ma agli operatori è concesso un periodo di adeguamento che scade il 20 novembre 2026, ovvero entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative della Banca d’Italia se successivo. Ai contratti stipulati prima del termine di adeguamento continua ad applicarsi la disciplina previgente. In termini operativi: chi riceve oggi un rifiuto si muove in una fase di transizione, in cui convivono l’obbligo informativo nella versione precedente e quello rafforzato dalla riforma.

Accanto all’obbligo di informare sul diniego, la disciplina prevede un secondo presidio, cronologicamente anteriore. L’art. 125, comma 3, TUB impone al finanziatore di informare preventivamente il cliente la prima volta che segnala a un sistema di informazioni creditizie un’informazione negativa. È il cosiddetto preavviso di segnalazione: senza di esso la segnalazione è viziata all’origine. La riforma ha aggiunto un ulteriore obbligo informativo entro trenta giorni dalla registrazione del dato negativo, con indicazione dei diritti riconosciuti dal regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il terzo pilastro riguarda il metodo della valutazione. L’art. 124-bis TUB, riscritto dal medesimo decreto, stabilisce che la verifica del merito creditizio è condotta anche nell’interesse del consumatore, per prevenire pratiche di indebitamento irresponsabile e situazioni di sovraindebitamento. Non è una formula di stile: sposta la valutazione da mero presidio prudenziale della banca ad attività vincolata nelle finalità, e dunque contestabile da chi la subisce. Il nuovo comma 2-bis riconosce al consumatore, quando la valutazione si fonda anche solo in parte sul trattamento automatizzato dei suoi dati personali, il diritto di ottenere una spiegazione chiara e comprensibile della logica, dei rischi e degli effetti del trattamento, di esprimere la propria opinione e di chiedere un riesame della valutazione e della decisione. Il comma 2-ter estende l’obbligo al caso in cui lo scoring sia elaborato da un soggetto terzo di cui il finanziatore si avvale: il finanziatore deve procurarsi dal terzo le informazioni necessarie alla spiegazione.

Il nuovo art. 127-ter TUB, collocato nel Capo III del Titolo VI, estende queste garanzie a tutti i contratti di finanziamento, a prescindere dalla qualità del cliente. Ne beneficiano quindi non solo i consumatori, ma anche il professionista, il lavoratore autonomo, il titolare di ditta individuale e la persona fisica che presta una garanzia personale.

A monte di tutto opera il GDPR. L’art. 22 riconosce il diritto a non essere sottoposti a decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati che producano effetti giuridici o incidano in modo significativo sulla persona; l’art. 15 attribuisce il diritto di accedere ai propri dati e alle informazioni sulla logica del trattamento; l’art. 82 fonda il diritto al risarcimento del danno da trattamento illecito. Il funzionamento concreto delle banche dati private è poi regolato dal Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 12 settembre 2019, n. 163.

È necessaria una distinzione, perché la confusione tra archivi diversi è la causa più frequente di errori difensivi.

  • I SIC, sistemi di informazioni creditizie gestiti da privati (CRIF, Experian, CTC), raccolgono dati su richieste di credito, rapporti in corso, ritardi e inadempimenti, senza soglie minime di importo. Sono i più rilevanti per il credito al consumo.
  • La Centrale dei rischi della Banca d’Italia, disciplinata dalla circolare n. 139/1991, raccoglie le esposizioni a partire da una soglia di censimento (30.000 euro; 250 euro per le posizioni in sofferenza). La classificazione a sofferenza è la più grave e presuppone uno stato di insolvenza o una situazione sostanzialmente equiparabile.
  • La Centrale di allarme interbancaria (CAI) censisce assegni emessi senza provvista o senza autorizzazione e carte di pagamento revocate.

Un esempio chiarisce la differenza. Un ritardo di due rate da 240 euro su un prestito personale non entrerà mai nella Centrale dei rischi, ma comparirà nel SIC e sarà sufficiente a bloccare una domanda di finanziamento. Al contrario, una posizione da 60.000 euro classificata a sofferenza comparirà nella Centrale dei rischi e produrrà effetti su tutto il sistema bancario, anche se il SIC non contiene nulla.

Requisiti e termini: quali diritti scattano e in quanto tempo

La disciplina prevede che gli obblighi informativi sul diniego operino a condizioni precise. Vanno verificate una per una, perché la mancanza di una sola fa cadere la contestazione.

Prima condizione: il rifiuto deve essere fondato sulla consultazione di una banca dati. Se l’intermediario ha respinto la domanda per ragioni interne — politiche di credito, rapporto rata/reddito, età del richiedente, tipologia di contratto di lavoro — l’obbligo di comunicare il risultato della consultazione non scatta in quella forma. Resta però il diritto, quando la decisione si fonda su un trattamento automatizzato, di ottenere la spiegazione e il riesame.

Seconda condizione: la qualità del richiedente. Le tutele dell’art. 125 TUB sono costruite sul consumatore. Dopo la riforma, però, le garanzie sul trattamento automatizzato si applicano a ogni persona fisica che chieda un finanziamento, anche per finalità professionali, e alla persona fisica che presti garanzia. Va precisato che le società restano fuori dal perimetro del preavviso di segnalazione, che l’Arbitro Bancario Finanziario riferisce alle persone fisiche.

Terza condizione: l’attualità e l’esattezza del dato. Un dato esatto ma scaduto è illecito quanto un dato falso. La conservazione oltre i termini previsti dal Codice di condotta è di per sé un trattamento non conforme.

Quarta condizione: la tempestività della reazione. Alcuni termini sono perentori e la loro scadenza chiude definitivamente una strada; altri sono ordinatori e il loro mancato rispetto da parte dell’intermediario diventa argomento difensivo. La distinzione va tenuta ferma. Il termine di dodici mesi per proporre ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario decorre dalla presentazione del reclamo all’intermediario ed è decadenziale: superato quel termine, la via stragiudiziale davanti all’ABF si chiude e resta solo il giudizio.

Quanto al processo, va ricordato che la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto. In quel periodo i termini per il deposito e per le impugnazioni restano sospesi, mentre non subiscono sospensione i termini sostanziali di prescrizione né i termini amministrativi di riscontro previsti dal GDPR.

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Informativa sul diniego fondato su banca dati (art. 125, c. 2, TUB)Dal rifiuto della domandaObbligo immediato e gratuito a carico del finanziatoreViolazione degli obblighi di trasparenza, valutabile come inadempimento e come elemento di responsabilità
Preavviso della prima segnalazione negativa (art. 125, c. 3, TUB; art. 4 Codice di condotta SIC)Prima della registrazione del datoCondizione di legittimità della segnalazioneSegnalazione illegittima, cancellabile su istanza dell’interessato
15 giorni dalla spedizione del preavvisoSpedizione del preavviso al debitoreTermine dilatorioI dati sul primo ritardo non possono essere resi accessibili agli altri partecipanti prima della scadenza
30 giorni per l’informativa successiva alla registrazione del dato negativo (art. 125, c. 3, TUB)Dalla registrazione del datoObbligo informativoViolazione degli obblighi di trasparenza
1 mese per il riscontro all’istanza di accesso (art. 12, par. 3, GDPR)Ricezione dell’istanzaOrdinatorio, prorogabile di 2 mesi per complessitàReclamo al Garante; inerzia valutabile in giudizio
60 giorni per la risposta al reclamo rivolto all’intermediarioRicezione del reclamoTermine regolamentareDecorso inutilmente, si apre la via del ricorso all’ABF
12 mesi per il ricorso all’ABFPresentazione del reclamo all’intermediarioDecadenzialeInammissibilità del ricorso
180 giorni di conservazione dei dati sulla richiesta in istruttoriaPresentazione della richiesta di creditoTermine massimo di conservazioneTrattamento non conforme; diritto alla cancellazione
90 giorni di conservazione della richiesta non accolta o rinunciataAggiornamento del dato con l’esitoTermine massimo di conservazioneTrattamento non conforme; diritto alla cancellazione
12 mesi (ritardi fino a 2 rate) e 24 mesi (ritardi superiori a 2 rate), se regolarizzatiRegistrazione della regolarizzazioneTermine massimo di conservazioneTrattamento non conforme; diritto alla cancellazione
36 mesi per gli inadempimenti non regolarizzati, e comunque non oltre 60 mesiScadenza contrattuale del rapporto o ultimo aggiornamento necessarioTermine massimo di conservazioneTrattamento non conforme; diritto alla cancellazione
5 anni per l’azione risarcitoria da fatto illecito (art. 2947 c.c.)Dal giorno in cui il fatto si è verificatoPrescrizioneEstinzione del diritto al risarcimento
Sospensione feriale1°-31 agostoSospensione dei termini processualiNessuna: i termini riprendono a decorrere dal 1° settembre

Procedura passo-passo: dal rifiuto alla rimozione del dato

La sequenza che segue è quella tecnicamente corretta. L’ordine non è indifferente: invertire i passaggi significa quasi sempre perdere prove o consumare termini.

1. Conservare la comunicazione di rifiuto. È il primo documento del fascicolo. Va conservata nella forma in cui è arrivata, con data e mittente. Se il rifiuto è stato comunicato solo verbalmente o via applicazione, va chiesta conferma scritta immediata.

2. Chiedere per iscritto l’informativa sul diniego. L’istanza si rivolge al finanziatore, richiamando l’art. 125, comma 2, TUB, e chiede il risultato della consultazione, gli estremi della banca dati e le informazioni segnaletiche che hanno determinato il rigetto. Per il credito immobiliare ai consumatori il riferimento è alla disciplina dedicata contenuta nel Capo I-bis del Titolo VI del TUB. Il canale corretto è la PEC o la raccomandata: serve la prova della data.

3. Attivare il diritto all’intervento umano. Contestualmente, ai sensi dell’art. 124-bis, comma 2-bis, TUB, si chiede la spiegazione della logica del trattamento automatizzato, si formulano le proprie osservazioni e si domanda il riesame della decisione. Il riesame implica una nuova valutazione compiuta da una persona fisica: non è sufficiente che l’intermediario confermi l’esito dell’algoritmo senza una verifica sostanziale.

4. Estrarre tutte le visure. Occorre acquisire il proprio profilo presso CRIF, Experian e CTC, il flusso di ritorno della Centrale dei rischi della Banca d’Italia e, se vi sono state vicende su assegni o carte, la posizione presso la CAI. Va precisato che l’accesso ai propri dati è un diritto, non una concessione, ed è gratuito nella prima richiesta ai sensi dell’art. 15 GDPR.

5. Esercitare il diritto di accesso verso l’intermediario segnalante. Il gestore della banca dati registra ciò che il partecipante gli comunica. Il dato errato nasce quasi sempre presso l’intermediario. All’intermediario vanno chieste la copia del contratto, l’estratto conto della posizione, la prova della spedizione e della ricezione del preavviso, la data esatta della prima segnalazione e di ogni successivo aggiornamento.

6. Individuare il vizio. È il passaggio decisivo, perché determina tutto il resto. I vizi ricorrenti sono cinque: assenza o tardività del preavviso; erroneità del dato (importo, numero di rate, data); mancato aggiornamento dopo il pagamento o dopo un accordo transattivo; superamento dei tempi di conservazione; classificazione a sofferenza in assenza dei presupposti sostanziali. A questi si aggiunge l’ipotesi patologica dell’omonimia o dell’uso fraudolento dell’identità.

7. Presentare reclamo all’intermediario. Il reclamo va inviato via PEC, deve individuare il rapporto, descrivere il vizio, indicare la norma violata e formulare una richiesta precisa: rettifica, aggiornamento o cancellazione del dato. L’intermediario risponde entro sessanta giorni.

8. Chiedere in parallelo la rettifica al gestore del SIC. La richiesta al gestore serve a bloccare la circolazione del dato mentre l’intermediario istruisce il reclamo. Il gestore, ricevuta la contestazione, è tenuto a verificare presso il partecipante.

9. Scegliere il rimedio. Qui la strada si biforca. Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è lo strumento più rapido per ottenere l’accertamento dell’illegittimità e la cancellazione, ma non consente di ottenere il risarcimento integrale del danno; il reclamo al Garante privacy consente di ottenere misure correttive, ma non liquida somme; solo il giudice ordinario può accertare l’illegittimità, ordinare la cancellazione e liquidare il danno nello stesso provvedimento. Il ricorso all’ABF va proposto entro dodici mesi dal reclamo e riguarda comportamenti non anteriori a sei anni dalla data del ricorso; per le domande di somme opera un limite di valore.

10. Agire in giudizio. Le controversie in materia di protezione dei dati personali seguono il rito previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2011 davanti al tribunale in composizione monocratica; ai sensi dell’art. 79, par. 2, del GDPR l’interessato può adire il giudice del proprio luogo di residenza abituale. Quando la permanenza del dato produce un pregiudizio attuale — revoca di affidamenti, blocco di un’operazione già deliberata — si valuta la tutela d’urgenza per ottenere la cancellazione o il congelamento della segnalazione in attesa della decisione di merito. Per le controversie in materia di contratti bancari e finanziari va considerata la condizione di procedibilità: il procedimento davanti all’ABF la soddisfa, in alternativa alla mediazione.

L’atto introduttivo deve contenere elementi che nella pratica vengono spesso trascurati. Non basta affermare che la segnalazione è illegittima: occorre allegare la visura che la documenta, indicare la data precisa di registrazione, individuare il partecipante che l’ha effettuata, ricostruire i pagamenti e, soprattutto, documentare il nesso tra la segnalazione e il pregiudizio lamentato. La comunicazione con cui un altro istituto motiva il diniego di credito richiamando la presenza della segnalazione è la prova d’elezione su questo punto.

I punti in cui si sbaglia più spesso sono tre. Il primo è presentare nuove domande di finanziamento a raffica sperando che una vada a buon fine: ogni domanda viene registrata e la sequenza ravvicinata peggiora la posizione. Il secondo è rivolgersi a soggetti che promettono la cancellazione immediata dietro corrispettivo: nessun operatore può cancellare un dato corretto e non ancora scaduto, e le cancellazioni “garantite” non esistono; ciò che esiste è il diritto a far cancellare un dato illegittimo, inesatto o conservato oltre i termini. Il terzo è agire in giudizio senza aver prima acquisito le visure e la prova del preavviso, con il risultato di arrivare davanti al giudice senza il documento su cui l’intera causa si regge.

Verifiche sul campo

Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati verosimili per mostrare come si applicano concretamente i termini e le regole descritte. Non descrivono vicende reali.

Prima verifica: il ritardo regolarizzato e il preavviso mancante

Ipotesi. Prestito personale di 14.300 euro erogato il 7 febbraio 2023, rimborso in 48 rate. Il debitore salta le rate di maggio e giugno 2024, per complessivi 638 euro. L’intermediario segnala il ritardo al SIC il 12 luglio 2024. Il debitore paga l’arretrato il 3 settembre 2024 e la regolarizzazione viene registrata nell’aggiornamento mensile del 30 settembre 2024. Il 19 maggio 2026 chiede un finanziamento di 9.800 euro per l’acquisto di un’auto e riceve un rifiuto il 26 maggio 2026.

Sviluppo. Il ritardo riguardava due rate, quindi rientra nella soglia dei ritardi non superiori a due rate: il tempo massimo di conservazione è di dodici mesi dalla registrazione della regolarizzazione. Dodici mesi dal 30 settembre 2024 scadono il 30 settembre 2025. Al 19 maggio 2026 quel dato non avrebbe dovuto essere più presente. Già solo per questo la conservazione è oltre termine.

C’è un secondo profilo. L’intermediario ha segnalato il 12 luglio 2024, ma la lettera di preavviso risulta spedita il 4 luglio 2024: otto giorni prima. I dati sul primo ritardo possono essere resi accessibili agli altri partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso. Il termine sarebbe scaduto il 19 luglio 2024. La segnalazione è quindi viziata anche all’origine, non solo nella durata.

Esito. La posizione si presta a una duplice contestazione: illegittimità genetica per violazione del termine dilatorio e illiceità sopravvenuta per superamento del tempo di conservazione. La richiesta al gestore riguarda la cancellazione; quella all’intermediario riguarda l’accertamento della violazione e le sue conseguenze. Se poi il finanziatore che ha respinto la domanda del 19 maggio 2026 conferma per iscritto che il diniego dipende da quel dato, il nesso causale con il pregiudizio è documentato.

Seconda verifica: la sofferenza in Centrale dei rischi e il mutuo negato

Ipotesi. Ditta individuale con esposizione complessiva di 78.400 euro, di cui 46.200 euro su un contratto di leasing strumentale. L’impresa non paga tre canoni, per complessivi 7.140 euro, tra ottobre e dicembre 2025, mentre continua a onorare regolarmente le altre linee e presenta un attivo circolante di 92.000 euro. Il 9 febbraio 2026 l’intermediario classifica la posizione a sofferenza nella Centrale dei rischi. Il 21 aprile 2026 una banca terza comunica per iscritto l’impossibilità di deliberare un mutuo di 150.000 euro «in ragione della segnalazione rilevata in Centrale dei rischi».

Sviluppo. La classificazione a sofferenza non è la conseguenza automatica del mancato pagamento. Presuppone una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del debitore, dalla quale emerga una grave e non transitoria difficoltà economica, sostanzialmente equiparabile all’insolvenza. Nell’ipotesi descritta l’inadempimento riguarda 7.140 euro su un’esposizione di 78.400, a fronte di un attivo circolante di 92.000 euro e di regolarità su tutte le altre linee. L’onere di dimostrare di avere condotto quella valutazione grava sull’intermediario che ha segnalato.

Esito. La comunicazione del 21 aprile 2026 è l’elemento che collega la segnalazione al pregiudizio: senza di essa il danno resterebbe affermato ma non provato. Con essa, la sequenza è ricostruibile: classificazione del 9 febbraio, diniego del 21 aprile, causa indicata dalla stessa banca terza. Su questa base si imposta sia la richiesta di rettifica della classificazione sia la domanda risarcitoria, che dovrà quantificare il pregiudizio con riferimento all’operazione non conclusa e alle conseguenze documentabili sull’attività.

Casi particolari: quando la regola generale non basta

Alcune situazioni escono dallo schema ordinario e richiedono un’impostazione diversa fin dal primo atto.

Omonimia e uso fraudolento dell’identità. Il dato negativo può riferirsi a un soggetto diverso, per errore di attribuzione, oppure a un contratto stipulato da terzi con documenti falsificati. In questo caso non si contesta la legittimità della segnalazione in sé, ma la sua riferibilità. La strategia cambia: occorre disconoscere il rapporto, chiedere all’intermediario copia integrale della documentazione contrattuale e degli identificativi acquisiti in sede di adeguata verifica, e valutare la denuncia. Finché il contratto non viene disconosciuto in modo formale, il gestore del SIC continuerà a trattare il dato come proveniente da un partecipante legittimato.

Il garante e il coobbligato. Chi ha prestato fideiussione viene spesso segnalato senza avere ricevuto alcun preavviso, sul presupposto che l’obbligo riguardi solo il debitore principale. Non è così: il preavviso è dovuto alla persona fisica segnalata, e il fideiussore consumatore che non lo riceve subisce una segnalazione viziata. Va precisato che l’illegittimità della segnalazione apre la strada alla cancellazione, ma non comporta automaticamente il risarcimento, che resta subordinato alla prova del pregiudizio.

Richieste multiple ravvicinate. I dati sulle richieste di credito sono conservati per il tempo necessario all’istruttoria e comunque non oltre centottanta giorni; se la richiesta non è accolta o viene ritirata, non oltre novanta giorni dall’aggiornamento con l’esito. Chi, dopo un rifiuto, presenta cinque domande in sei settimane genera cinque tracce contemporaneamente visibili. Sul piano tecnico non si tratta di informazioni negative, ma la loro concentrazione temporale incide sulla valutazione. In termini operativi: dopo un rifiuto, la mossa corretta è capire perché, non riprovare altrove.

Posizione definita a saldo e stralcio. Quando il rapporto si chiude con un accordo transattivo, il dato non diventa automaticamente positivo, ma deve essere aggiornato con l’esito effettivo. Il tempo di conservazione applicabile dipende dalla qualificazione della vicenda ed è stato oggetto di contestazioni davanti al Garante, che ha ricondotto i ritardi regolarizzati ai termini di dodici o ventiquattro mesi anziché a quelli, più lunghi, previsti per gli inadempimenti non sanati.

Il debitore uscito da una procedura di sovraindebitamento. L’esdebitazione ha lo scopo di restituire alla persona la possibilità di tornare nel circuito economico. La permanenza prolungata, nelle banche dati, dell’informazione relativa alla procedura svuota quel risultato: si è liberi dal debito ma non si ottiene credito. Il tema è stato affrontato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha ritenuto non conforme al GDPR la conservazione, da parte di una società di informazioni commerciali, di dati sull’insolvenza per un periodo eccedente quello previsto per il registro pubblico da cui provengono. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: è una combinazione che consente di trattare nello stesso fascicolo sia la procedura sia le sue conseguenze sulla reputazione creditizia, che spesso vengono affrontate separatamente e in tempi sbagliati.

Rifiuto per ragioni di adeguata verifica. Esiste infine un’ipotesi in cui il silenzio dell’intermediario non è una scorrettezza. Quando il diniego dipende da valutazioni connesse alla disciplina antiriciclaggio, la normativa impone vincoli di riservatezza sulle relative comunicazioni. In questi casi la contestazione non può essere impostata sull’obbligo di motivare il rifiuto, ma va condotta su un piano diverso, verificando la correttezza dei dati identificativi e della documentazione acquisita.

Domande frequenti

La banca è obbligata a dirmi perché mi ha rifiutato il prestito? Non è obbligata a motivare la scelta imprenditoriale di non concedere credito. È però obbligata, se il rifiuto si basa sulla consultazione di una banca dati, a comunicare immediatamente e gratuitamente il risultato della consultazione e gli estremi della banca dati; con la riforma del credito ai consumatori deve indicare anche le informazioni segnaletiche che hanno determinato il rigetto. Inoltre, se la valutazione è fondata anche solo in parte su un trattamento automatizzato, il richiedente ha diritto a una spiegazione comprensibile e può chiedere il riesame.

Quanto resta visibile una richiesta di finanziamento che è stata rifiutata? I dati relativi a una richiesta di credito possono essere conservati per il tempo dell’istruttoria e comunque non oltre centottanta giorni dalla presentazione. Se la richiesta non viene accolta o viene ritirata, il partecipante lo comunica al gestore con l’aggiornamento mensile e da quel momento il dato può restare al massimo novanta giorni. Superati i termini, la conservazione non è più conforme e può esserne chiesta la cancellazione.

Possono segnalarmi per una sola rata in ritardo? La segnalazione di un ritardo è possibile, ma non è libera. Deve essere preceduta dal preavviso, e i dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili agli altri operatori solo dopo che siano trascorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso. Se il preavviso manca, o se è stato spedito troppo tardi, la segnalazione è contestabile a prescindere dal fatto che il ritardo sia realmente esistito.

Ho pagato tutto: la segnalazione sparisce subito? No. Il pagamento fa scattare l’aggiornamento del dato, non la sua immediata cancellazione. I ritardi fino a due rate, una volta regolarizzati, restano fino a dodici mesi dalla registrazione della regolarizzazione; quelli superiori a due rate fino a ventiquattro mesi. Gli inadempimenti mai sanati restano fino a trentasei mesi dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento necessario, e comunque non oltre sessanta mesi dalla scadenza del rapporto.

Sono stato rifiutato ma dalle visure non risulto segnalato. Che cosa può essere successo? Sono possibili più spiegazioni. La decisione può dipendere da un punteggio interno costruito su dati diversi da quelli negativi, dal rapporto tra rata e reddito disponibile, dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro, dalla concentrazione di richieste recenti o da politiche di credito del singolo intermediario. In questi casi la leva non è la cancellazione di un dato, ma il diritto alla spiegazione della logica del trattamento automatizzato e alla rivalutazione della decisione da parte di una persona fisica.

Esistono società che cancellano le segnalazioni a pagamento? Un dato corretto, riferibile al soggetto e ancora nei termini di conservazione non è cancellabile da nessuno. Ciò che si può ottenere è la cancellazione o la rettifica di un dato inesatto, non aggiornato, privo del preavviso obbligatorio o conservato oltre i termini. È un’attività di accertamento e contestazione, non un servizio di rimozione: chi promette un risultato garantito sta descrivendo qualcosa che l’ordinamento non prevede.

Il rifiuto dipende da una vecchia posizione chiusa da anni: posso ancora fare qualcosa? Dipende da quando il rapporto è scaduto e da come è stato chiuso. Se sono decorsi i termini massimi di conservazione, il dato va cancellato e la sua permanenza costituisce trattamento non conforme. Se i termini non sono ancora decorsi, la contestazione va spostata sui presupposti della segnalazione originaria: presenza e tempestività del preavviso, esattezza degli importi e delle date, correttezza della classificazione.

Il quadro giurisprudenziale

I riferimenti che seguono sono quelli su cui si regge, oggi, la contestazione di un diniego di credito fondato su dati errati o su valutazioni automatizzate.

Corte di giustizia dell’Unione europea, Prima Sezione, 7 dicembre 2023, causa C-634/21 (SCHUFA Holding). Il calcolo automatizzato, da parte di una società di informazioni commerciali, di un indice di probabilità sulla capacità futura di una persona di far fronte ai pagamenti costituisce di per sé processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 22 GDPR, quando da quell’indice dipende in modo determinante la conclusione, l’esecuzione o la cessazione di un rapporto contrattuale da parte del terzo cui il dato è comunicato. Rilevanza per il tema: sposta il baricentro della contestazione dal solo finanziatore anche a chi elabora lo scoring, e impedisce di qualificare il punteggio come semplice atto preparatorio.

Corte di giustizia dell’Unione europea, 7 dicembre 2023, cause riunite C-26/22 e C-64/22. La conservazione, da parte di un’agenzia privata di informazioni creditizie, dei dati relativi alla liberazione dai debiti residui per un periodo superiore a quello previsto per il registro pubblico da cui provengono non è conforme al GDPR. Rilevanza: è il fondamento della contestazione quando il rifiuto colpisce chi è già uscito da una procedura di composizione della crisi.

Corte di giustizia dell’Unione europea, 27 febbraio 2025, causa C-203/22. L’interessato sottoposto a una decisione automatizzata sul merito creditizio ha diritto a una spiegazione della logica seguita che sia effettivamente comprensibile e che gli consenta di contestare la decisione; il segreto commerciale non può tradursi in un diniego assoluto di informazione. Rilevanza: fissa lo standard qualitativo della spiegazione che il finanziatore deve fornire, oggi recepito nella disciplina nazionale sul trattamento automatizzato.

Corte di cassazione, Sezione I civile, ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026. La classificazione a sofferenza nella Centrale dei rischi non può fondarsi sul solo inadempimento contrattuale: presuppone una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del debitore, dalla quale emerga una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile all’insolvenza. La Corte ha inoltre valorizzato, ai fini del nesso causale, la comunicazione con cui un istituto terzo aveva negato il mutuo richiamando la segnalazione. Rilevanza: è la pronuncia più recente sui presupposti sostanziali della sofferenza e indica quale documento prova il collegamento tra segnalazione e diniego.

Corte di cassazione, ordinanza n. 29252 del 13 novembre 2024. Il danno derivante da una segnalazione illegittima non è in re ipsa: non discende automaticamente dall’iscrizione, ma deve essere allegato e provato, anche per presunzioni, come accade quando la segnalazione determina la revoca di linee di credito. Rilevanza: definisce l’onere probatorio della domanda risarcitoria e spiega perché la raccolta documentale va impostata prima e non durante il giudizio.

Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 26972 dell’11 novembre 2008. Il danno non patrimoniale è risarcibile solo se allegato e provato, e non può essere riconosciuto per il solo fatto della lesione. Rilevanza: è il precedente di sistema che i giudici di merito continuano ad applicare per respingere le domande risarcitorie da segnalazione illegittima non sorrette da prova concreta.

Tribunale di Roma, Sezione XVII, ordinanza del 30 gennaio 2025. La segnalazione illegittima integra al tempo stesso inadempimento agli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede e illecito extracontrattuale a carico dell’istituto segnalante, con conseguente obbligo di cancellazione e di risarcimento. Rilevanza: consente di impostare la domanda su un doppio titolo, con effetti sul regime probatorio e sul termine di prescrizione applicabile.

Tribunale di Bari, Sezione IV civile, 13 ottobre 2023, n. 4076. È illegittima la segnalazione del fideiussore consumatore cui non sia stato inviato il preavviso; la stessa decisione ha però negato il risarcimento perché il garante non aveva provato pregiudizi specifici. Rilevanza: mostra con chiarezza la separazione tra il piano della cancellazione, che segue all’accertamento del vizio formale, e quello risarcitorio, che richiede prova autonoma.

Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n. 95 del 30 gennaio 2026. Accertata l’illegittimità della segnalazione a sofferenza, le domande risarcitorie sono state in larga parte respinte per difetto di prova del pregiudizio. Rilevanza: conferma l’orientamento restrittivo sulla prova del danno e indica che il fascicolo va costruito sulle conseguenze documentate, non sulla gravità astratta della segnalazione.

Tribunale di Napoli, Seconda Sezione civile, ordinanza collegiale del 25 giugno 2026. In sede cautelare, la permanenza di una segnalazione a sofferenza è stata ritenuta idonea a integrare il pericolo di pregiudizio grave e irreparabile per l’imprenditore, senza necessità di dimostrare revoche di affidamenti o dinieghi già verificatisi. Rilevanza: distingue il piano cautelare da quello risarcitorio e sostiene la richiesta di cancellazione immediata quando l’attesa del merito produrrebbe effetti irreversibili.

Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di coordinamento, decisione n. 4632 del 2023. L’obbligo di preavviso della segnalazione riguarda tutte le persone fisiche, comprese quelle che agiscono nell’esercizio di un’attività professionale. Rilevanza: è la decisione che estende la tutela oltre il consumatore in senso stretto ed è il riferimento abituale nei ricorsi.

Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Bologna, decisione n. 10688 del 5 dicembre 2025. Chi contesta la legittimità della segnalazione deve produrre il documento che la attesta: la contestazione non può restare sul piano dell’affermazione. Rilevanza: chiarisce che la visura non è un allegato accessorio ma il presupposto stesso dell’esame del ricorso.

Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, decisione n. 8782 del 2 ottobre 2025. Il Collegio si è pronunciato sull’illegittimità della segnalazione in un sistema di informazioni creditizie e sui presupposti del danno patrimoniale conseguente. Rilevanza: utile per la costruzione della domanda in sede arbitrale, dove la prova del pregiudizio va calibrata sui limiti del procedimento.

Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Palermo, decisione n. 7389 del 29 luglio 2025. La decisione individua gli elementi necessari perché alla dichiarazione di illegittimità della segnalazione possa seguire un riconoscimento risarcitorio. Rilevanza: conferma che, anche davanti all’Arbitro, l’accertamento del vizio e la liquidazione del danno seguono percorsi probatori distinti.

Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, decisioni nn. 8872, 8874 e 8875 del 2025, e Collegio di Palermo, decisione n. 7385 del 2025. Le pronunce si concentrano sull’onere dell’intermediario di provare i presupposti sostanziali della classificazione e l’effettivo invio e ricevimento del preavviso. Rilevanza: spostano il peso probatorio sull’intermediario e rendono decisiva la richiesta documentale formulata nel reclamo.

Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento del 12 settembre 2019, n. 163. Con questo provvedimento è stato approvato il Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, che disciplina preavviso, aggiornamento mensile, tempi di conservazione e diritti degli interessati. Rilevanza: è la fonte tecnica su cui si misurano, dato per dato, la legittimità della registrazione e la sua durata.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Di fronte a un finanziamento rifiutato senza motivazione apparente, lo Studio Monardo interviene su tutta la sequenza, dall’accertamento della causa fino all’eventuale giudizio. In concreto:

  1. Acquisiamo e leggiamo tutte le visure — CRIF, Experian, CTC, flusso di ritorno della Centrale dei rischi della Banca d’Italia e, dove rileva, posizione in CAI — e ricostruiamo la cronologia esatta di ogni registrazione, con date di prima segnalazione e di ogni aggiornamento successivo.
  2. Formuliamo l’istanza al finanziatore ai sensi dell’art. 125, comma 2, TUB, per ottenere il risultato della consultazione, gli estremi della banca dati e le informazioni segnaletiche che hanno determinato il rigetto, e la protocolliamo con modalità che ne provino la data.
  3. Attiviamo il diritto all’intervento umano previsto dall’art. 124-bis, comma 2-bis, TUB, chiedendo la spiegazione della logica del trattamento automatizzato, depositando le osservazioni del cliente e domandando il riesame della valutazione e della decisione.
  4. Verifichiamo la prova del preavviso, chiedendo all’intermediario la documentazione di spedizione e di ricezione e confrontando le date con quella di accessibilità del dato agli altri partecipanti.
  5. Ricalcoliamo i tempi di conservazione dato per dato, distinguendo ritardi regolarizzati, inadempimenti non sanati, informazioni positive e tracce delle richieste di credito, e contestiamo puntualmente ciò che è oltre termine.
  6. Redigiamo e inviamo il reclamo all’intermediario e l’istanza di rettifica al gestore del sistema, con richieste specifiche di cancellazione, rettifica o aggiornamento e con l’elenco dei documenti che l’intermediario deve produrre.
  7. Predisponiamo il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario quando la via stragiudiziale è la più efficiente, curando il rispetto del termine decadenziale e la completezza documentale del fascicolo.
  8. Depositiamo il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi in cui la questione riguarda l’esattezza, l’aggiornamento o la durata del trattamento.
  9. Promuoviamo l’azione giudiziale, valutando la tutela d’urgenza per la cancellazione e impostando la domanda risarcitoria sul doppio titolo contrattuale ed extracontrattuale, oltre che sull’art. 82 GDPR, con la costruzione anticipata della prova del nesso causale.
  10. Coordiniamo, quando la posizione debitoria complessiva lo richiede, la valutazione degli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, perché in alcune situazioni la rimozione del singolo dato non risolve il problema di accesso al credito.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su una materia come questa pesa in modo particolare il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: la contestazione di un diniego di credito si gioca contemporaneamente sulla lettura tecnica della visura e del contratto e sulla ricostruzione contabile della posizione, e queste due letture devono avvenire insieme, non in sequenza. Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo, il che consente di verificare nello stesso momento se il dato registrato corrisponde ai movimenti effettivi e se la classificazione adottata dall’intermediario ha un fondamento nella situazione patrimoniale reale del cliente.

Alla lettura tecnica si aggiunge la continuità della difesa. Essere avvocato cassazionista significa impostare fin dal primo reclamo una linea che regge anche nei gradi successivi: le contestazioni sulla segnalazione, sul preavviso e sulla prova del danno vengono formulate subito nei termini in cui dovranno essere riproposte in appello e, se necessario, davanti alla Corte di cassazione, senza cambi di difensore e senza cambi di impostazione a metà percorso.

Sintesi operativa

Un finanziamento rifiutato senza spiegazioni è quasi sempre un finanziamento rifiutato per una ragione che esiste, è scritta e può essere richiesta. Il primo passo non è presentare un’altra domanda, ma chiedere per iscritto l’informativa sul diniego, estrarre le visure e verificare tre cose: se il preavviso è stato inviato e quando, se il dato registrato è esatto, se i tempi di conservazione sono già scaduti. Il secondo passo è scegliere il rimedio giusto, perché l’Arbitro, il Garante e il giudice offrono risultati diversi e non intercambiabili. Il terzo è documentare il collegamento tra il dato e il pregiudizio, perché su quel collegamento si decide la parte risarcitoria.

Questa materia richiede competenze che stanno esattamente al centro dell’attività dello Studio Monardo: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di leggere insieme visura, contratto e contabilità; la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC, quando il problema di accesso al credito è la conseguenza di una posizione debitoria da ristrutturare; e l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che garantisce la stessa linea difensiva dal primo reclamo fino all’ultimo grado. Analizzeremo la posizione, verificheremo la legittimità di ogni registrazione e costruiremo la strategia più adatta al caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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