Posso Chiedere L’accesso Agli Atti Prima Di Rispondere All’invito Al Contraddittorio?

Sì. E non solo è possibile: è un diritto scritto nella legge, che oggi vive dentro il termine assegnato per rispondere. Chi riceve dall’Agenzia delle Entrate uno “schema di atto” — quello che nella pratica quasi tutti chiamano invito al contraddittorio — ha sessanta giorni per replicare e, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Il punto critico è che quei sessanta giorni sono gli stessi. Ogni giorno che l’ufficio impiega per farti vedere le carte è un giorno tolto al tempo che hai per contestarle: se chiedi l’accesso tardi, rischi di scrivere le tue controdeduzioni al buio o di non scriverle affatto.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: la fase che precede l’avviso di accertamento richiede insieme la lettura giuridica del procedimento e la verifica contabile dei documenti istruttori, ed è il tipo di lavoro che avvocati e commercialisti dello studio svolgono sullo stesso fascicolo. Ed è un tema che pretende continuità: la violazione delle norme sulla partecipazione del contribuente si gioca nel procedimento, ma si fa valere in giudizio e, se serve, fino in Cassazione — dove lo Studio può assistere il contribuente in quanto l’Avvocato è cassazionista.

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Che cosa dice davvero la norma: l’accesso è dentro il contraddittorio

Sul piano normativo la materia è governata dall’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 e modificato, da ultimo, dall’art. 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192.

La regola è questa: tutti gli atti autonomamente impugnabili davanti alla giurisdizione tributaria che recano una pretesa impositiva devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Per consentire quel contraddittorio, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente lo schema dell’atto che intende adottare e gli assegna un termine non inferiore complessivamente a sessanta giorni per formulare controdeduzioni e, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Prima della scadenza di quel termine l’atto non può essere adottato.

Due parole meritano attenzione perché reggono l’intera architettura.

La prima è “informato”. Il legislatore non ha previsto un contraddittorio qualsiasi: ha preteso che il contribuente sia messo in condizione di conoscere ciò su cui si fonda la pretesa. L’accesso al fascicolo non è un accessorio del contraddittorio, ne è il presupposto di funzionamento. Senza carte non c’è informazione; senza informazione la replica diventa un esercizio di indovinello.

La seconda è “complessivamente”, avverbio inserito dal correttivo del dicembre 2025. Va precisato che quella parola non allunga nulla: chiarisce che i sessanta giorni sono un contenitore unico dentro il quale stanno sia il tempo per accedere sia il tempo per controdedurre. Non esistono sessanta giorni per leggere e altri sessanta per rispondere.

La ratio: una regola nata per correggere uno squilibrio

Prima della riforma, il contraddittorio preventivo era una garanzia a macchia di leopardo. Operava nelle verifiche con accesso nei locali, per effetto dell’art. 12, comma 7, dello Statuto; operava, per via eurounitaria, sui tributi armonizzati; non operava, in via generale, sugli accertamenti “a tavolino”. Il contribuente scopriva l’istruttoria quando ormai la pretesa era formata.

L’art. 6-bis ribalta la sequenza. La pretesa viene esposta in bozza, il contribuente la legge, chiede il fascicolo, replica, e solo dopo l’ufficio decide — motivando, ai sensi del comma 4, sulle osservazioni che ritiene di non accogliere. È il modello procedimentale amministrativo trapiantato nel tributario.

Distinguere l’accesso “endoprocedimentale” dall’accesso 241/1990

Molti dinieghi nascono da una confusione. La disciplina generale del diritto di accesso è contenuta negli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e l’art. 24, comma 7, disciplina il cosiddetto accesso difensivo, riconosciuto a chi deve curare o difendere i propri interessi giuridici. L’accesso previsto dall’art. 6-bis, comma 3, dello Statuto è cosa diversa per collocazione: vive dentro un procedimento tributario in corso, ha un termine proprio ed è funzionale a un atto partecipativo tipizzato.

Un esempio concreto chiarisce la differenza. Una società riceve uno schema di atto che contesta l’indebita detrazione dell’IVA su tre fornitori. Chiedere copia dei processi verbali, delle segnalazioni e dei prospetti di calcolo utilizzati per costruire quella contestazione è accesso ex art. 6-bis: serve a rispondere entro i sessanta giorni. Chiedere, a distanza di due anni e ad accertamento definito, copia di un carteggio interno per valutare un’azione risarcitoria è accesso difensivo ex art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990. Il documento può anche essere lo stesso; la norma che regola la pretesa non lo è.

Accesso ex art. 6-bis, co. 3, StatutoAccesso ex artt. 22 e 24, co. 7, L. 241/1990
Quando si esercitaNel procedimento in corso, dopo lo schema di attoIn qualunque momento, se sussiste l’interesse
PresuppostoEssere destinatario dello schema di attoInteresse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridica tutelata
Termine di esercizioDentro i 60 giorni complessivi del contraddittorioNessun termine legale predefinito
FunzioneRendere informato ed effettivo il contraddittorioCurare o difendere i propri interessi giuridici
Tutela contro il diniegoRicorso al giudice amministrativo (art. 116 c.p.a.)Ricorso al giudice amministrativo (art. 116 c.p.a.)

Va aggiunto un tassello spesso trascurato. L’art. 7, comma 1, dello Statuto — anch’esso riscritto dal D.Lgs. n. 219/2023 — impone che l’atto indichi specificamente presupposti, mezzi di prova e ragioni giuridiche, e che l’atto richiamato in motivazione, se non già portato a conoscenza dell’interessato, sia allegato, salvo riproduzione del contenuto essenziale con indicazione espressa delle ragioni per cui i dati richiamati si ritengono fondati. Il comma 1-bis aggiunge che fatti e mezzi di prova posti a fondamento dell’atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non con un nuovo atto. La conseguenza pratica è rilevante: quello che l’ufficio non mostra e non allega difficilmente potrà comparire dopo.


Requisiti, termini e scadenze da mettere subito in agenda

La disciplina prevede condizioni di applicabilità precise. Vanno verificate in ordine, perché la prima domanda non è “posso chiedere l’accesso”, ma “sono davvero dentro il perimetro dell’art. 6-bis”.

Primo requisito: l’atto in arrivo deve rientrare nel contraddittorio obbligatorio. Il comma 2 dell’art. 6-bis esclude gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024), oltre ai casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. L’art. 7-bis del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, ha poi fornito un’interpretazione autentica: il contraddittorio riguarda gli atti recanti una pretesa impositiva, non quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione, né gli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti d’imposta inesistenti; il diniego di istanze di rimborso rientra tra le fattispecie escluse.

Secondo requisito: la decorrenza temporale. L’art. 7 del D.L. n. 39/2024 ha stabilito che la disciplina non si applica agli atti emessi prima del 30 aprile 2024, né a quelli preceduti da un invito ai sensi del D.Lgs. n. 218/1997 emesso prima della stessa data. Per gli atti anteriori valgono i vecchi principi giurisprudenziali, non l’art. 6-bis.

Terzo requisito: la richiesta di accesso deve essere formulata. Il testo è esplicito: l’accesso è consentito “su richiesta”. Non è automatico, non è implicito nella presentazione delle osservazioni, non scatta perché il difensore telefona all’ufficio. Serve un’istanza.

Quarto requisito: l’istanza deve essere motivata. L’accesso non è un diritto di curiosità generalizzata. Occorre indicare perché quei documenti servono a difendersi da quelle contestazioni. La giurisprudenza amministrativa è netta nell’escludere che basti un richiamo generico a non meglio precisate esigenze difensive.

Quinto requisito: la legittimazione va documentata. L’istanza è presentata dal destinatario dello schema di atto o da un difensore munito di procura. Il punto sembra scontato e invece è una causa frequente di riscontri interlocutori che bruciano giorni preziosi. In termini operativi conviene allegare fin da subito il documento di identità del richiedente e, se agisce un professionista, la delega con l’espressa indicazione della facoltà di accedere agli atti ed estrarne copia.

Alcune posizioni richiedono una verifica ulteriore. Per le società, l’istanza va sottoscritta dal legale rappresentante in carica alla data della richiesta, che non sempre coincide con quello in carica nei periodi d’imposta contestati; se la società è in liquidazione, la legittimazione spetta al liquidatore. Per le società cancellate dal registro delle imprese, la posizione dei soci e degli ex liquidatori va valutata caso per caso in relazione all’atto che si preannuncia. Per gli eredi destinatari di uno schema di atto riferito al dante causa, l’istanza deve dare conto della qualità ereditaria. Per i coobbligati — soci di società di persone, cedenti e cessionari d’azienda, amministratori destinatari di atti di irrogazione — l’accesso riguarda il fascicolo relativo alla propria posizione, che non necessariamente coincide con l’intero fascicolo della società verificata.

La tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
60 giorni complessivi per controdeduzioni e accesso al fascicoloDalla comunicazione dello schema di attoDilatorio per l’ufficio; termine di esercizio per il contribuenteL’atto adottato prima della scadenza è annullabile per violazione dell’art. 6-bis
30 giorni per l’istanza di accertamento con adesioneDalla comunicazione dello schema di atto (art. 6, co. 2-bis, D.Lgs. n. 218/1997)Decadenziale rispetto a quel canale in questa faseSi perde la convocazione garantita dall’ufficio; resta la finestra dei 15 giorni dopo la notifica dell’atto
15 giorni per l’invito a comparire dell’ufficioDalla ricezione dell’istanza di adesione (art. 6, co. 4, D.Lgs. n. 218/1997)Ordinatorio per l’ufficioRitardo procedimentale, da documentare
30 giorni per il riscontro dell’istanza di accessoDalla presentazione dell’istanza (art. 25, co. 4, L. n. 241/1990)Termine per provvedereDecorso inutilmente, la richiesta si intende respinta
30 giorni per il ricorso al TAR sull’accessoDal diniego espresso o dalla formazione del silenzio-diniego (art. 116 c.p.a.)PerentorioDecadenza dall’azione a tutela dell’accesso
Proroga della decadenza al 120° giornoDalla scadenza del termine di contraddittorio, se tra le due date corrono meno di 120 giorniLegale, a favore dell’ufficioNessuna: opera automaticamente
60 giorni per il ricorso tributarioDalla notifica dell’atto impositivoPerentorioDefinitività dell’atto

Sulla sospensione feriale va detto con precisione, perché circolano indicazioni errate. La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto e riguarda i termini del processo, non il termine endoprocedimentale dell’art. 6-bis. Il termine di trenta giorni per l’istanza di adesione sullo schema di atto, in particolare, non beneficia di alcuna pausa estiva. In termini operativi la regola di condotta è una sola: chi riceve uno schema di atto tra giugno e luglio deve trattare agosto come un mese pieno e organizzare l’accesso di conseguenza.

Un’ultima precisazione sui termini. Se la scadenza dei sessanta giorni cade dopo il termine di decadenza per l’adozione dell’atto, oppure se tra le due date corrono meno di centoventi giorni, il termine di decadenza è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla scadenza del termine di contraddittorio. Chi chiede l’accesso non “regala” tempo all’ufficio: la proroga dipende dal calendario della decadenza, non dalla condotta del contribuente.


La procedura passo per passo

1. Qualificare l’atto ricevuto

Prima di tutto va stabilito che cosa si ha in mano. Nella prassi circolano comunicazioni molto diverse, che nel linguaggio comune finiscono tutte sotto l’etichetta “invito al contraddittorio”:

  • lo schema di atto ex art. 6-bis, comma 3, dello Statuto, che prefigura la pretesa e assegna i sessanta giorni;
  • l’invito a comparire ex art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997, proprio del procedimento di adesione;
  • il questionario o la richiesta di dati ex art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, che è attività istruttoria e non contraddittorio;
  • la richiesta di chiarimenti in materia di abuso del diritto ex art. 10-bis dello Statuto;
  • il processo verbale di constatazione con il termine di sessanta giorni dell’art. 12, comma 7, dello Statuto.

La qualificazione non è un esercizio accademico: da essa dipendono il termine applicabile, i rimedi e la stessa spettanza dell’accesso endoprocedimentale. Si controllano la norma citata in intestazione, il termine assegnato, la presenza di una quantificazione della pretesa e l’indicazione della facoltà di accedere al fascicolo.

2. Verificare il perimetro di applicazione

Occorre escludere che si rientri in una delle esclusioni del comma 2 o dell’interpretazione autentica del 2024. Un avviso conseguente a controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 non è preceduto da schema di atto; un atto di recupero di crediti d’imposta inesistenti segue regole proprie. In questi casi non esiste l’accesso “dentro i sessanta giorni”, ma resta praticabile la strada ordinaria della legge n. 241/1990.

3. Costruire il calendario, subito

Nel giorno stesso della ricezione vanno fissate quattro date: scadenza dei sessanta giorni; scadenza dei trenta giorni per l’eventuale istanza di adesione; data entro cui presentare l’istanza di accesso; data presunta di decadenza del potere di accertamento. La regola pratica è presentare l’istanza di accesso entro i primi tre-cinque giorni: ogni giorno di ritardo si trasforma in un giorno in meno per scrivere le controdeduzioni.

4. Redigere l’istanza di accesso

L’istanza va indirizzata all’ufficio che ha emesso lo schema di atto e deve contenere:

  • gli estremi dello schema di atto (numero, data, periodo d’imposta, tributo) e la qualificazione della richiesta come esercizio della facoltà prevista dall’art. 6-bis, comma 3, della legge n. 212/2000;
  • l’individuazione dei documenti per categorie — processi verbali, segnalazioni, questionari e relative risposte, prospetti di calcolo, risultanze di indagini finanziarie, atti provenienti da altri uffici o da altre autorità, ordini di servizio e deleghe di firma, corrispondenza interna relativa alla posizione — evitando tanto l’elenco impossibile quanto la formula “tutti gli atti” priva di qualsiasi aggancio;
  • la richiesta espressa di visione e di estrazione di copia, formulata come facoltà unitaria e non alternativa;
  • la motivazione difensiva, che deve collegare i documenti alle singole contestazioni: non “per esigenze di difesa”, ma “per verificare il criterio di ricostruzione dei ricavi indicato a pagina 4 dello schema, che rinvia a un prospetto non allegato”;
  • l’indicazione della modalità preferita (invio telematico, appuntamento) e del recapito PEC;
  • la richiesta di riscontro tempestivo, con richiamo espresso al fatto che il termine per le controdeduzioni è in decorrenza.

5. Presentare e protocollare

L’invio avviene di norma via PEC all’ufficio procedente. Va conservata la ricevuta di consegna: sarà la prova della data di presentazione, decisiva per calcolare sia il silenzio sia l’eventuale compressione del contraddittorio.

6. Gestire il riscontro

Le risposte possibili sono quattro: ostensione integrale, ostensione parziale, differimento, diniego. In tutti i casi va documentato ciò che accade. Se l’accesso avviene in ufficio, si chiede la verbalizzazione dell’elenco dei documenti esibiti e di quelli negati, con l’indicazione della ragione del rifiuto. Se l’ufficio consente la sola visione, si chiede formalmente copia e si fa risultare a verbale la richiesta e il diniego. Un diniego non verbalizzato è un diniego che, in giudizio, l’ufficio potrà negare di avere mai opposto.

7. Reagire al diniego

Il diniego di accesso — espresso o formatosi per silenzio decorsi trenta giorni — è impugnabile davanti al giudice amministrativo con il rito speciale dell’art. 116 c.p.a., entro trenta giorni. Non occorre attendere l’avviso di accertamento. È una scelta da ponderare in relazione ai tempi del procedimento tributario, ma è un’opzione reale e non teorica.

8. Depositare comunque le controdeduzioni

Anche se l’accesso è stato negato o ritardato, le osservazioni vanno presentate entro i sessanta giorni. Devono contenere due piani: le contestazioni di merito che è stato possibile formulare e la puntuale rappresentazione della compressione subita, con indicazione di quali documenti mancavano e di quale argomento difensivo non si è potuto sviluppare. È questo secondo piano che, in giudizio, dà consistenza al vizio procedimentale.

9. Leggere l’atto finale con la lente del comma 4

Quando l’avviso arriva, si verifica se tiene conto delle osservazioni e se è motivato con riferimento a quelle non accolte. Si controlla inoltre la coerenza con l’art. 7: mezzi di prova indicati, atti richiamati allegati o riprodotti nel contenuto essenziale, nessun elemento nuovo rispetto a quanto prospettato nello schema.

10. Impugnare nei termini e con i motivi giusti

L’art. 7-bis dello Statuto qualifica come annullabili gli atti viziati per violazione di legge, incluse le norme sul procedimento e sulla partecipazione del contribuente, e stabilisce che i motivi di annullabilità sono dedotti a pena di decadenza con il ricorso introduttivo e non sono rilevabili d’ufficio. Il vizio di contraddittorio non dedotto in primo grado è un vizio perduto: non lo recupera l’appello, non lo rileva il giudice.

I punti in cui si sbaglia più spesso

Nell’esperienza applicativa gli errori ricorrenti sono quattro. Chiedere l’accesso a ridosso della scadenza, quando ormai non c’è tempo per usarlo. Accontentarsi della visione senza insistere per la copia. Non verbalizzare il rifiuto. Presentare osservazioni generiche che non spiegano che cosa il contribuente avrebbe potuto dire se avesse avuto i documenti.


Verifiche sul campo

Le due applicazioni che seguono sono esempi di calcolo costruiti a scopo dimostrativo. Servono a mostrare come si comportano i termini e non descrivono vicende reali.

Esempio 1 — L’accesso chiesto subito, con diniego parziale

Ipotesi di partenza: schema di atto comunicato via PEC il 12 febbraio 2026, relativo all’IVA di un’annualità con termine di decadenza fissato al 31 dicembre 2027. Maggiore imposta prospettata: 47.318 euro, oltre sanzioni e interessi. Lo schema rinvia a un prospetto di ricostruzione degli acquisti e a una segnalazione proveniente da un altro ufficio, nessuno dei due allegato.

Sviluppo del calcolo:

  • Termine complessivo di sessanta giorni: scadenza il 13 aprile 2026.
  • Istanza di accesso presentata il 17 febbraio 2026 (quinto giorno), con richiesta di visione ed estrazione di copia del prospetto, della segnalazione e degli atti istruttori connessi.
  • Riscontro dell’ufficio il 6 marzo 2026: viene consentita la copia del prospetto, mentre sulla segnalazione è concessa la sola visione e su tre allegati la richiesta è respinta perché ritenuti “non utilizzati come mezzo di prova”. Il diniego viene fatto verbalizzare.
  • Da quel momento decorrono i trenta giorni per il ricorso ex art. 116 c.p.a.: scadenza il 5 aprile 2026.
  • Giorni effettivamente disponibili per costruire le controdeduzioni su base documentale: dal 6 marzo al 13 aprile, cioè 38 dei 60 nominali.
  • Osservazioni depositate il 10 aprile 2026, con contestazione di merito sul prospetto e rappresentazione espressa dell’ostensione negata.
  • Tra il 13 aprile 2026 e il 31 dicembre 2027 intercorrono ben più di centoventi giorni: la proroga della decadenza non opera.

Esito: il contribuente arriva alla scadenza con una difesa parzialmente documentata, un diniego cristallizzato per iscritto e un motivo di ricorso pronto per l’eventuale impugnazione dell’avviso.

Esempio 2 — Lo schema notificato a ridosso della decadenza

Ipotesi di partenza: schema di atto comunicato il 6 ottobre 2026, relativo a un periodo d’imposta il cui termine di decadenza scade il 31 dicembre 2026. Maggiore imposta prospettata: 61.742 euro.

Sviluppo del calcolo:

  • Termine complessivo di sessanta giorni: scadenza il 5 dicembre 2026.
  • Tra il 5 dicembre 2026 e il 31 dicembre 2026 intercorrono 26 giorni, meno di centoventi. Il termine di decadenza è quindi posticipato al centoventesimo giorno successivo alla scadenza del termine di contraddittorio, cioè al 4 aprile 2027.
  • Istanza di accesso presentata il 9 ottobre 2026.
  • Appuntamento fissato dall’ufficio per il 6 novembre 2026; copie consegnate il 10 novembre 2026.
  • Giorni residui per redigere controdeduzioni informate: dal 10 novembre al 5 dicembre, cioè 25 giorni su 60.
  • Istanza di accertamento con adesione: sarebbe scaduta il 5 novembre 2026, cioè cinque giorni prima che i documenti fossero materialmente disponibili.

Esito: l’esempio mostra la tensione strutturale del sistema. La decisione se attivare l’adesione va assunta al buio, prima dell’ostensione, e chi presenta l’istanza di accesso all’ultimo momento consuma il proprio termine difensivo in attesa di un appuntamento. È il motivo per cui l’accesso, se serve, va chiesto nei primissimi giorni.


Le situazioni che escono dalla regola generale

Atti per i quali il contraddittorio non è previsto

Quando l’atto rientra tra quelli automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione o di controllo formale individuati dal decreto ministeriale del 24 aprile 2024, non c’è schema di atto e non c’è quindi accesso endoprocedimentale ex art. 6-bis. Lo stesso vale per gli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti d’imposta inesistenti e per i dinieghi di istanze di rimborso, secondo l’interpretazione autentica dell’art. 7-bis del D.L. n. 39/2024. Va precisato che l’esclusione riguarda il modulo partecipativo, non il diritto di conoscere: resta praticabile l’istanza ex artt. 22 e 24, comma 7, della legge n. 241/1990, con la relativa tutela davanti al giudice amministrativo.

Fondato pericolo per la riscossione

Il comma 2 dell’art. 6-bis esclude il contraddittorio nei casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. La motivazione, però, è elemento costitutivo dell’esclusione: un richiamo formulare al pericolo, privo di elementi concreti riferiti alla posizione del contribuente, è esso stesso terreno di contestazione. In termini operativi, quando l’atto arriva senza schema per questa ragione, la prima verifica riguarda proprio la consistenza di quella motivazione.

Documenti riferiti a soggetti terzi

Il fascicolo istruttorio contiene spesso atti relativi ad altri contribuenti: verifiche presso fornitori, segnalazioni su società collegate, risultanze di controlli incrociati. Qui la giurisprudenza amministrativa non è allineata. Una linea limita l’accesso ai documenti effettivamente impiegati dall’ufficio ai fini dell’accertamento, escludendo gli atti di procedimenti instaurati verso terzi; un’altra, più recente, afferma che l’amministrazione non può selezionare unilateralmente ciò che è ostensibile sulla base di una propria valutazione di utilità. La strada praticabile passa dalla richiesta di ostensione con oscuramento dei dati non pertinenti: si tutela il terzo e si ottiene il documento.

Verifiche con accesso e processo verbale di constatazione

Se l’istruttoria si è svolta con accesso nei locali e si è chiusa con un processo verbale di constatazione, opera anche l’art. 12, comma 7, dello Statuto, con il suo termine di sessanta giorni per osservazioni e richieste. I due moduli vanno coordinati, non confusi: il verbale documenta l’attività ispettiva, lo schema di atto prefigura la pretesa. La consegna del verbale non sostituisce la comunicazione dello schema quando questa è dovuta.

Atti di provenienza penale e risultanze di indagini finanziarie

Un fascicolo può contenere documenti trasmessi all’ufficio dalla Guardia di finanza sulla base dell’autorizzazione dell’autorità giudiziaria prevista dall’art. 33, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 e, per l’IVA, dall’art. 63 del D.P.R. n. 633/1972, oppure risultanze di indagini finanziarie acquisite presso gli intermediari. Qui la richiesta di accesso incontra un limite di sistema: gli atti coperti da segreto investigativo non sono ostensibili finché quel segreto opera, e la legge n. 241/1990 conosce sia ipotesi di esclusione sia il differimento dell’accesso.

La conseguenza pratica non è la rinuncia. Va richiesta l’ostensione dell’autorizzazione in forza della quale il materiale è transitato nel procedimento tributario, oltre agli atti che l’ufficio ha effettivamente utilizzato per costruire la contestazione. Se l’accesso viene differito, il differimento deve essere motivato e circoscritto nel tempo: un rinvio indeterminato, opposto mentre corre il termine per le controdeduzioni, equivale nei fatti a un diniego e come tale va trattato. In parallelo, nelle osservazioni si segnala che la pretesa è fondata su elementi che il contribuente non ha potuto esaminare.

Contestazioni nuove rispetto a quelle iniziali

Se nel corso dell’interlocuzione emergono contestazioni ulteriori rispetto a quelle già portate a conoscenza del contribuente, il tempo per difendersi deve decorrere dalla comunicazione dei nuovi rilievi. È un principio affermato dalla Cassazione con riferimento al termine dilatorio dell’art. 12, comma 7, ed è direttamente rilevante anche nel nuovo assetto: un fascicolo che si arricchisce in corsa impone un nuovo spazio difensivo, e con esso un nuovo accesso.

Su questo terreno lo Studio Monardo opera con una struttura specifica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivo a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che affronta il fascicolo istruttorio con le due competenze necessarie — quella procedimentale e quella contabile — sin dalla fase che precede l’atto.


Domande frequenti

Se chiedo l’accesso agli atti, il termine di sessanta giorni si allunga? No. Il termine è unico e complessivo: comprende sia il tempo per accedere sia quello per controdedurre. È esattamente il profilo più criticato della disciplina, perché chi esercita il diritto di accesso finisce con l’avere meno tempo utile di chi non lo esercita. L’unico correttivo praticabile è comportamentale: presentare l’istanza nei primi giorni e sollecitare per iscritto il riscontro, documentando ogni attesa.

L’Agenzia può concedermi solo la visione e negarmi le copie? La norma parla di accedere ed estrarre copia. La giurisprudenza amministrativa più recente ha affermato che visione ed estrazione di copia costituiscono una facoltà unitaria, perché una difesa fondata sul solo ricordo di ciò che si è visto in ufficio non è una difesa effettiva. Se l’ufficio concede la sola visione, la richiesta di copia va reiterata per iscritto e il rifiuto va verbalizzato.

Quanto tempo ha l’ufficio per rispondere alla mia richiesta? La disciplina generale dell’accesso prevede che, decorsi trenta giorni dalla presentazione senza risposta, la richiesta si intenda respinta. Da quel momento decorrono i trenta giorni per il ricorso al giudice amministrativo. Va però considerato che trenta giorni di silenzio consumano metà del termine di contraddittorio: attendere passivamente non è una strategia.

Se mi negano l’accesso, l’accertamento è automaticamente annullabile? No, e va detto con chiarezza. Il diniego di accesso e la validità dell’atto impositivo sono piani distinti: il primo si contesta davanti al giudice amministrativo, la seconda davanti alla Corte di giustizia tributaria. Il diniego rileva sull’atto nella misura in cui abbia reso il contraddittorio non informato e non effettivo, impedendo di svolgere argomenti concreti. Per questo è decisivo documentare quali documenti mancavano e quale difesa non è stato possibile costruire.

Conviene chiedere prima l’accesso o presentare subito l’istanza di adesione? Le due strade non si escludono, ma i tempi confliggono. L’istanza di adesione va presentata entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema e garantisce la convocazione da parte dell’ufficio entro quindici giorni; l’accesso, se l’ufficio non è rapido, può produrre i documenti dopo quella scadenza. Chi sceglie di presentare prima le osservazioni conserva comunque la possibilità di definire in adesione di comune accordo con l’ufficio e, in ogni caso, la finestra dei quindici giorni successivi alla notifica dell’atto, con sospensione del termine di impugnazione per trenta giorni anziché novanta. È una scelta che va fatta caso per caso, sulla base della consistenza della contestazione.

Ho ricevuto lo schema di atto il 20 luglio: agosto ferma i termini? Va gestito come se non li fermasse. La sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto e riguarda i termini processuali; il termine di trenta giorni per l’istanza di adesione sullo schema di atto non ne beneficia. Il termine endoprocedimentale dell’art. 6-bis non è un termine di processo e la prassi non è uniforme. In termini operativi: istanza di accesso entro luglio, osservazioni impostate prima della pausa, nessun affidamento su una sospensione che potrebbe non esserci.

Posso ottenere copia di documenti che l’ufficio dice di non aver usato? È il punto oggi più dibattuto. La formulazione della norma non distingue tra documenti utilizzati e non utilizzati, e su questa assenza di limitazioni si è fondata la lettura estensiva accolta dalla giurisprudenza amministrativa più recente, secondo cui l’amministrazione non può valutare preventivamente l’utilità del documento per la difesa altrui. Resta il limite delle richieste manifestamente pretestuose o del tutto estranee alla posizione del contribuente.


Il quadro giurisprudenziale

Di seguito i riferimenti che compongono, allo stato, la cornice interpretativa della materia. Alcuni sono già stati richiamati nelle sezioni precedenti; qui il quadro completo.

TAR Lazio, sez. II quater, sentenza 7 luglio 2026, n. 12390. Il contribuente destinatario di uno schema di atto ha diritto a consultare e a ottenere copia del fascicolo istruttorio, compresi i documenti che l’ufficio non ha posto a fondamento della pretesa; visione ed estrazione di copia sono facoltà inscindibili e l’amministrazione non può selezionare i documenti ostensibili in base a una propria valutazione di utilità o decisività, salvi i casi di manifesta pretestuosità o assoluta estraneità della richiesta. La pronuncia afferma inoltre la giurisdizione del giudice amministrativo sui dinieghi e la praticabilità immediata del rito dell’art. 116 c.p.a., senza necessità di attendere l’atto impositivo. È la decisione oggi più rilevante per chi chiede l’accesso prima di rispondere.

TAR Umbria, sentenza 16 dicembre 2025, n. 862. Il diniego di accesso opposto in pendenza del procedimento tributario è autonomamente impugnabile davanti al giudice amministrativo, perché l’art. 6-bis non ha previsto deroghe alla disciplina generale né limitazioni alla tutela giurisdizionale. Nel merito, la pronuncia adotta una lettura più contenuta dell’oggetto, circoscrivendo l’ostensione agli atti impiegati ai fini dell’accertamento ed escludendo gli atti relativi a procedimenti instaurati verso terzi. Va conosciuta perché rappresenta l’orientamento restrittivo con cui l’ufficio può motivare un rifiuto parziale.

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenze 25 settembre 2020, nn. 19, 20 e 21. I documenti reddituali, patrimoniali e finanziari detenuti dall’anagrafe tributaria sono documenti amministrativi accessibili; l’accesso difensivo richiede la dimostrazione di un nesso di strumentalità necessaria tra il documento e la situazione giuridica da tutelare e può essere esercitato indipendentemente dai poteri istruttori del giudice. È la base sistematica su cui poggia oggi l’accesso al fascicolo tributario.

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 18 marzo 2021, n. 4. In materia di accesso difensivo non è sufficiente, nell’istanza, un richiamo generico a esigenze probatorie o difensive non meglio precisate: occorre un vaglio rigoroso e motivato del collegamento tra documento richiesto e interesse da tutelare. Il principio si traduce in una regola di redazione: l’istanza motivata per contestazioni è quella che regge.

Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 29 luglio 2013, n. 18184. L’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale determina di per sé l’illegittimità dell’atto emesso prima della scadenza, salvo ricorrano specifiche ragioni d’urgenza che l’ufficio deve dimostrare. È il precedente che ha dato peso reale ai termini partecipativi.

Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823. Nel regime anteriore alla riforma, l’obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale sussisteva per i tributi armonizzati, con invalidità dell’atto subordinata alla prova che il contribuente avrebbe potuto far valere ragioni non pretestuose né del tutto vacue; per i tributi non armonizzati l’obbligo generale non era rinvenibile. Serve a ricostruire la disciplina applicabile agli atti anteriori al 30 aprile 2024.

Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 25 luglio 2025, n. 21271. La pronuncia ridefinisce l’assetto della cosiddetta prova di resistenza nel contraddittorio preventivo, delimitando però espressamente il proprio intervento al regime precedente all’entrata in vigore dell’art. 6-bis. La delimitazione è essenziale: non autorizza a trasporre automaticamente quel paradigma al nuovo contraddittorio, che il legislatore ha assistito con una specifica sanzione di annullabilità.

Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza interlocutoria 22 marzo 2024, n. 7829. È l’ordinanza con cui la Sezione tributaria ha rimesso al Primo Presidente la questione della prova di resistenza, riaprendo il dibattito poi definito dalle Sezioni Unite nel 2025. Documenta l’instabilità dell’orientamento nel periodo di transizione.

Cassazione, Sezione V, ordinanza 7 gennaio 2025, n. 287. Quando nel corso del contraddittorio emergono contestazioni nuove rispetto a quelle contenute nel processo verbale, il termine dilatorio decorre dalla comunicazione delle nuove contestazioni e non dalla consegna del verbale. Il principio, riferito all’art. 12, comma 7, è direttamente utilizzabile quando l’istruttoria si arricchisce dopo lo schema di atto.

Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza 14 maggio 2025, n. 12896. Interviene sul regime transitorio e sulla soglia del 30 aprile 2024, confermando che il nuovo contraddittorio generalizzato non si applica agli atti emessi prima di quella data. È il primo controllo da fare su qualunque contestazione riferita ad annualità meno recenti.

Cassazione, Sezione V, sentenza 6 ottobre 2020, n. 21376. Richiamata in dottrina per il rigore con cui vanno verificati i presupposti della partecipazione procedimentale, conferma che l’adempimento formale non basta se non si traduce in un confronto reale.

Corte di giustizia dell’Unione europea, 18 dicembre 2008, causa C-349/07, Sopropé. Il destinatario di una decisione che incide sui suoi interessi deve essere messo in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista, e deve disporre di un termine adeguato a tal fine. La parola “adeguato” è il fondamento europeo dell’argomento sulla compressione del termine.

Corte di giustizia dell’Unione europea, 3 luglio 2014, causa C-129/13, Kamino. Ribadisce che il rispetto dei diritti della difesa è principio generale dell’ordinamento dell’Unione applicabile ai procedimenti che possono sfociare in atti lesivi, precisando le condizioni alle quali la violazione determina l’annullamento.

Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. I, sentenza 1° giugno 2026, n. 8483. Un invito privo della veste formale di schema di atto può assolvere alla funzione richiesta dall’art. 6-bis quando sia in concreto idoneo a far conoscere gli elementi della contestazione e a consentire al contribuente di rappresentare la propria posizione. Va conosciuta perché è l’argomento che gli uffici oppongono quando la comunicazione non è denominata “schema di atto”.

Corte di giustizia tributaria di primo grado di Aosta, sentenza 20 marzo 2025, n. 1/22. In tema di art. 6-bis, l’avviso può essere impugnato per mancata attivazione del contraddittorio quando il contribuente prospetti argomentazioni concrete, fondate e potenzialmente idonee a incidere sull’esito del procedimento. Conferma quanto sia decisivo, già nelle osservazioni, dire che cosa si sarebbe potuto sostenere avendo i documenti.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Nella fase che precede l’avviso di accertamento lo Studio interviene con attività determinate.

  1. Qualifichiamo l’atto ricevuto confrontando intestazione, norma richiamata, termine assegnato e contenuto, per stabilire se si tratta di schema di atto ex art. 6-bis, di invito a comparire ex art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997, di questionario istruttorio o di richiesta di chiarimenti.
  2. Verifichiamo l’applicabilità del contraddittorio obbligatorio, controllando le esclusioni del comma 2, il decreto ministeriale del 24 aprile 2024 e l’interpretazione autentica dell’art. 7-bis del D.L. n. 39/2024.
  3. Costruiamo il calendario procedimentale con le scadenze dei sessanta giorni, dei trenta giorni per l’adesione e la data di decadenza del potere impositivo, calcolando l’eventuale posticipazione al centoventesimo giorno.
  4. Redigiamo e trasmettiamo l’istanza di accesso ai sensi dell’art. 6-bis, comma 3, individuando i documenti per categorie, chiedendo espressamente visione ed estrazione di copia e motivando il nesso tra ciascun documento e la contestazione da confutare.
  5. Presidiamo l’accesso in ufficio, facendo verbalizzare l’elenco dei documenti esibiti, di quelli negati e delle ragioni del rifiuto.
  6. Impugniamo il diniego di accesso davanti al giudice amministrativo con il rito dell’art. 116 c.p.a., quando la mancata ostensione compromette la difesa.
  7. Predisponiamo le controdeduzioni entro il termine, articolando le contestazioni di merito e documentando la compressione del contraddittorio subita.
  8. Valutiamo la convenienza dell’accertamento con adesione rispetto alla linea contenziosa, verificando i presupposti della definizione e i riflessi sui termini di impugnazione.
  9. Analizziamo l’atto conclusivo alla luce dell’art. 6-bis, comma 4, e dell’art. 7 dello Statuto: motivazione sulle osservazioni non accolte, indicazione dei mezzi di prova, allegazione degli atti richiamati, assenza di elementi nuovi.
  10. Impugniamo l’avviso davanti alla Corte di giustizia tributaria, deducendo con il ricorso introduttivo — e quindi nei termini di decadenza previsti dall’art. 7-bis dello Statuto — la violazione delle norme sulla partecipazione, e proseguiamo la difesa nei gradi successivi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul tema di questo articolo pesano in particolare due di queste abilitazioni. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di leggere il fascicolo istruttorio contemporaneamente sul piano procedimentale e su quello contabile, che è esattamente ciò che serve quando si tratta di capire quali documenti chiedere e che cosa dimostrano. La qualifica di cassazionista assicura la continuità della linea difensiva: la stessa strategia impostata nell’istanza di accesso e nelle controdeduzioni prosegue senza cambi di impostazione nel ricorso di primo grado, in appello e, ove necessario, davanti alla Corte di cassazione.

Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i profili di diritto tributario e quelli di ricostruzione contabile della pretesa vengono affrontati in parallelo, non in sequenza. L’impegno dello Studio è di analisi e di costruzione della strategia difensiva: verifichiamo, documentiamo e impugniamo, senza promettere risultati che nessun professionista può garantire.


In sintesi

Chiedere l’accesso agli atti prima di rispondere all’invito al contraddittorio non solo è possibile: nella maggior parte dei casi è la mossa che rende la risposta qualcosa di più di una dichiarazione di principio. Il diritto è previsto dall’art. 6-bis, comma 3, dello Statuto, va esercitato su richiesta e vive dentro lo stesso termine di sessanta giorni assegnato per le controdeduzioni. Chi lo esercita nei primi giorni ottiene documenti utilizzabili; chi lo esercita in extremis ottiene, nella migliore delle ipotesi, un motivo di ricorso. Il diniego, totale o parziale, va fatto verbalizzare e può essere impugnato davanti al giudice amministrativo senza attendere l’accertamento, mentre la violazione delle norme sulla partecipazione va dedotta a pena di decadenza già con il ricorso introduttivo davanti alla Corte di giustizia tributaria.

Su questa materia lo Studio Monardo interviene con le competenze che il tema richiede in concreto: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, e questo consente di affrontare insieme la dimensione procedimentale dell’accesso e quella tecnica dei documenti da esaminare. La qualifica di cassazionista garantisce inoltre che la linea impostata davanti all’ufficio, nel momento in cui la pretesa è ancora una bozza, resti la stessa fino all’ultimo grado di giudizio.

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