Cos’è La Prova Di Resistenza Nel Contraddittorio Preventivo E Come Si Dimostra?

Ci sono materie in cui il testo della legge basta a orientarsi, e materie in cui il testo della legge è solo il punto di partenza: tutto il resto lo hanno costruito i giudici, sentenza dopo sentenza, con avanzamenti, ripensamenti e vere e proprie inversioni di rotta. La prova di resistenza nel contraddittorio preventivo tributario appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Nessuna disposizione la nomina. Nessun articolo di legge la definisce. Eppure è la ragione per cui migliaia di avvisi di accertamento emessi senza aver prima sentito il contribuente sono stati confermati dai giudici, e altrettanti sono stati annullati.

La formula, tradotta dal linguaggio tecnico, significa questo: non basta lamentare di non essere stati ascoltati, bisogna dimostrare che essere ascoltati sarebbe servito a qualcosa. È una condizione che sposta il baricentro della difesa dal vizio formale alla sostanza, e che negli anni ha diviso la giurisprudenza al punto da richiedere l’intervento delle Sezioni Unite, arrivato con la sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025. Nel frattempo, il legislatore della riforma fiscale ha introdotto l’art. 6-bis nello Statuto dei diritti del contribuente, riscrivendo le regole per gli atti più recenti e aprendo una domanda che ancora oggi non ha una risposta pacifica: la prova di resistenza sopravvive al nuovo regime, o è stata cancellata?

Questa guida raccoglie le decisioni che chi ha ricevuto un accertamento deve conoscere, le traduce in conseguenze pratiche e spiega, punto per punto, che cosa bisogna scrivere in un ricorso perché l’eccezione di mancato contraddittorio non si areni sulla prova di resistenza.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. Un’eccezione di violazione del contraddittorio preventivo nasce in primo grado ma si gioca davvero sui principi di legittimità: chi la imposta deve saperla portare, se necessario, fino all’ultimo grado di giudizio. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e questo significa continuità di difesa e di strategia dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado fino alla Corte di Cassazione, senza passaggi di consegne e senza cambi di impostazione a metà percorso. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: la prova di resistenza si costruisce con documenti, ricostruzioni contabili e ragionamenti sui fatti, cioè con il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo.

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Il quadro normativo in breve: su cosa i giudici si sono pronunciati

Per capire le sentenze serve sapere su quale base di legge sono state scritte. Il quadro è cambiato in modo netto nel 2024, e questo spiega perché oggi convivono due regimi.

Prima della riforma, l’ordinamento tributario italiano non conosceva un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo. Esistevano previsioni puntuali: l’art. 12, comma 7, della L. 212/2000 imponeva all’Ufficio di attendere sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione prima di emettere l’avviso, ma solo negli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente. Altre norme prevedevano il confronto per l’abuso del diritto, per gli accertamenti standardizzati, per la liquidazione e il controllo formale delle dichiarazioni. Fuori da questi casi — e in particolare nelle cosiddette verifiche “a tavolino”, condotte negli uffici sui documenti acquisiti — la legge taceva. Il vuoto è stato riempito dal diritto dell’Unione europea, e in particolare dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali, che riconosce il diritto di essere ascoltati prima dell’adozione di un provvedimento sfavorevole.

Dal 2024 il quadro è ribaltato. L’art. 1, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 219/2023 ha inserito nello Statuto l’art. 6-bis, rubricato “principio del contraddittorio”. Il comma 1 stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili davanti agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Il comma 2 individua le eccezioni: atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2024, oltre ai casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Il comma 3 disegna il meccanismo operativo: l’Amministrazione comunica al contribuente uno “schema di atto”, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per presentare controdeduzioni ed esercitare il diritto di accesso agli atti del fascicolo.

Su questo impianto è intervenuto l’art. 7-bis del D.L. 39/2024, convertito con modificazioni nella L. 67/2024, con una norma di interpretazione autentica: l’art. 6-bis si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, non a quelli per i quali la normativa già prevede specifiche forme di interlocuzione tra Amministrazione e contribuente, né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti d’imposta inesistenti. La disciplina opera per le comunicazioni dello schema d’atto dal 30 aprile 2024.

Va poi tenuto presente l’art. 7-bis della L. 212/2000 — da non confondere con l’omonimo articolo del D.L. 39/2024 — che disciplina l’annullabilità degli atti tributari per violazione di legge, comprese le norme sul procedimento e sulla partecipazione del contribuente. La disposizione contiene due regole processuali decisive: i motivi di annullabilità devono essere dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, e non sono rilevabili d’ufficio dal giudice. Chi dimentica l’eccezione nel primo atto difensivo non può recuperarla dopo, nemmeno in appello.

Infine, il coordinamento con l’accertamento con adesione, ridisegnato dal D.Lgs. 13/2024: ricevuto lo schema d’atto, il contribuente può formulare istanza di adesione entro trenta giorni; se l’atto impositivo viene comunque notificato dopo il contraddittorio, l’istanza può essere presentata entro quindici giorni dalla notifica, con sospensione di trenta giorni del termine per impugnare.

Su questa impalcatura si innesta la giurisprudenza. Ed è qui che nasce il problema della prova di resistenza.


L’orientamento consolidato: perché il contraddittorio non annulla da solo

La prova di resistenza non è un’invenzione italiana. Nasce nel diritto dell’Unione europea come contrappeso al riconoscimento, ampio e generoso, del diritto di essere ascoltati.

Sopropé: il diritto di essere sentiti prima, non dopo

Il punto di partenza è la sentenza della Corte di giustizia UE del 18 dicembre 2008, causa C-349/07, Sopropé. La vicenda riguardava una società portoghese di calzature: le autorità doganali avevano contestato a posteriori l’origine dichiarata di decine di operazioni di importazione che avevano beneficiato di un trattamento preferenziale, concedendo alla società un termine di appena otto giorni per essere sentita. La Corte ha affermato che chi adotta un provvedimento destinato a incidere negativamente sulla posizione del destinatario deve metterlo in condizione di esporre utilmente il proprio punto di vista sugli elementi posti a fondamento della decisione. Non basta un’audizione simbolica: il termine deve essere concretamente sufficiente.

Il principio, calato nella pratica, significa che il diritto al contraddittorio è un diritto a incidere, non a essere formalmente informati.

Kamino: il diritto non è assoluto, e nasce la prova di resistenza

La seconda pietra angolare è la sentenza del 3 luglio 2014, cause riunite C-129/13 e C-130/13, Kamino International Logistics e Datema Hellmann Worldwide Logistics. Qui la Corte di giustizia ha chiarito che i diritti fondamentali non sono prerogative incondizionate e possono subire restrizioni proporzionate rispondenti a obiettivi di interesse generale. Ne è derivata la regola che il giudice nazionale, di fronte a una violazione del diritto di essere ascoltati, annulla l’atto solo se il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso in assenza di quella irregolarità.

È esattamente questa la prova di resistenza. In altre parole, se ti trovi nella situazione di chi non è stato sentito, la domanda che il giudice si porrà non è “il diritto è stato violato?” ma “la violazione ti ha effettivamente tolto qualcosa?”.

Lo stesso schema è stato poi ribadito in decisioni successive: la sentenza del 22 ottobre 2013, causa C-276/12, Sabou, sui limiti della partecipazione nella fase istruttoria; la sentenza del 16 ottobre 2019, causa C-189/18, Glencore Agriculture Hungary; la sentenza del 4 giugno 2020, causa C-430/19, SC C.F. srl. In tutte, il diritto di manifestare utilmente ed efficacemente la propria opinione prima della decisione viene riaffermato, e in tutte resta il filtro dell’incidenza concreta.

La svolta interna: dalle sentenze gemelle del 2014 alle Sezioni Unite del 2015

La giurisprudenza italiana ha attraversato una fase espansiva e una restrittiva.

Con la sentenza a Sezioni Unite n. 18184 del 2013 la Cassazione aveva affermato che, nel caso di accessi nei locali del contribuente, l’inosservanza del termine di sessanta giorni dell’art. 12, comma 7, determina di per sé l’illegittimità dell’atto, salvo specifiche e motivate ragioni di urgenza. Con le sentenze gemelle nn. 19667 e 19668 del 2014, in tema di iscrizione ipotecaria, le Sezioni Unite si erano spinte oltre, riconoscendo un diritto generale alla partecipazione al procedimento, ancorato anche agli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Poi l’inversione. Con la sentenza a Sezioni Unite n. 24823 del 9 dicembre 2015 — resa in risposta all’ordinanza di rimessione n. 527/2015 — la Corte ha ridimensionato l’apertura precedente. Il principio affermato è che nell’ordinamento nazionale non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale: per i tributi non armonizzati l’obbligo sussiste solo dove sia specificamente previsto dalla legge, mentre per i tributi armonizzati — l’IVA in primo luogo — l’obbligo discende direttamente dal diritto dell’Unione, ma la sua violazione invalida l’atto soltanto se il contribuente supera la prova di resistenza.

Da lì in poi l’orientamento si è consolidato attraverso numerose pronunce, tra cui Cass. n. 21071/2017, Cass. n. 2873/2018 e Cass. n. 20747/2019: la difesa pretermessa deve essere concreta e non meramente pretestuosa, fittizia o dilatoria.

Il principio, calato nella pratica, significa che per anni chi impugnava un accertamento IVA emesso senza contraddittorio ha dovuto giocare due partite in una: dimostrare la violazione e, subito dopo, dimostrare che la violazione contava.


Prima questione aperta: che cosa deve dire il contribuente per superare la prova di resistenza

La questione

È il dubbio più frequente e più pratico. Un contribuente si vede notificare un avviso senza essere stato sentito. Nel ricorso scrive che l’atto è illegittimo per violazione del contraddittorio. L’Agenzia replica che manca la prova di resistenza. A questo punto: cosa avrebbe dovuto scrivere in più? Bastava dire che avrebbe voluto difendersi? Bisognava anticipare tutta la difesa di merito? E se le argomentazioni fossero infondate, la prova di resistenza è comunque superata?

Cosa hanno deciso i giudici

Il nodo è stato sciolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025 (Pres. D’Ascola, Rel. Stalla). La vicenda da cui nasce è concreta: un avviso di accertamento per recupero IVA e sanzioni relativo all’anno 2010, con la contestazione di fatture per operazioni inesistenti a carico di chi era amministratore unico della società. I giudici di primo e secondo grado avevano annullato l’atto, ritenendo che si trattasse di tributo armonizzato e che le argomentazioni difensive del contribuente — decadenza del potere accertativo, carenza di motivazione, estraneità agli illeciti — non fossero pretestuose. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato sostenendo che la prova di resistenza non fosse stata in concreto assolta.

Il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, riformulato, è questo: per la disciplina anteriore all’art. 6-bis e per le verifiche “a tavolino” su tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio rende invalido l’atto a condizione che il contribuente abbia enunciato in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere, e che la sua opposizione non sia meramente pretestuosa, fittizia o strumentale — dovendosi considerare tale quella inidonea, secondo una valutazione probabilistica compiuta ex ante dal giudice di merito, a condurre a un risultato diverso del procedimento impositivo.

Le Sezioni Unite hanno anche chiarito, con il primo dei due principi affermati, che nel regime previgente l’obbligo generale di contraddittorio grava sull’Amministrazione solo per i tributi armonizzati, mentre per quelli non armonizzati sussiste esclusivamente nei casi specificamente sanciti dalla legge.

Nel decidere il caso concreto, la Corte ha cassato con rinvio rimproverando ai giudici di merito di non aver considerato tre profili: la natura fattuale, e non soltanto giuridica, delle deduzioni impedite dall’omesso confronto; la loro attinenza e rilevanza rispetto alla fattispecie concreta; la loro potenziale idoneità — indipendentemente dalla fondatezza — a orientare diversamente l’esito dell’istruttoria.

Prima di arrivare alle Sezioni Unite, la questione era stata sollevata dalla Sezione tributaria con l’ordinanza interlocutoria n. 7829 del 22 marzo 2024 (Pres. Bruschetta, Rel. Nonno), che aveva denunciato apertamente l’incertezza sul contenuto e sui limiti della prova di resistenza e la distanza tra l’impostazione unionale e quella nazionale.

Cosa significa per te

Da questa pronuncia si ricavano quattro indicazioni operative, tutte immediatamente spendibili in un ricorso.

Primo: devi indicare fatti, non solo censure giuridiche. Sostenere che l’atto è immotivato o che il potere accertativo è decaduto sono argomenti che si possono sollevare comunque in giudizio, e proprio per questo non dimostrano che il contraddittorio ti sarebbe servito. Servono circostanze fattuali che l’Ufficio non conosceva o non aveva valutato: documenti, contratti, movimenti finanziari, ricostruzioni contabili alternative.

Secondo: i fatti devono essere pertinenti alla specifica ripresa contestata. Un elemento vero ma irrilevante rispetto a quella contestazione non supera il filtro.

Terzo: non devi dimostrare di avere ragione. La Corte è esplicita nel dire che l’idoneità va valutata a prescindere dalla fondatezza. Basta che l’apporto fosse potenzialmente in grado di deviare l’istruttoria.

Quarto: la valutazione è probabilistica ed ex ante, e appartiene al giudice di merito. Significa che va costruita con precisione nel ricorso di primo grado, perché in Cassazione se ne discuterà la tenuta logica, non si rifarà l’accertamento del fatto.

Su questo tipo di eccezione contano l’impostazione iniziale e la capacità di sostenerla in tutti i gradi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, così che l’individuazione degli “elementi in fatto” da opporre nasca dal lavoro congiunto di avvocati e commercialisti fin dal primo ricorso.


Seconda questione aperta: la prova di resistenza vale ancora dopo l’art. 6-bis?

La questione

È la domanda che oggi vale di più, perché riguarda tutti gli accertamenti recenti. L’art. 6-bis dice che gli atti sono preceduti “a pena di annullabilità” dal contraddittorio. Non dice nulla di prove da fornire, di argomentazioni non pretestuose, di risultati diversi del procedimento. Se il legislatore ha scelto di sanzionare direttamente la violazione, ha implicitamente cancellato la prova di resistenza? Oppure il filtro elaborato dai giudici continua a operare, magari sotto altro nome?

Cosa hanno deciso i giudici

Il primo dato è che le Sezioni Unite hanno delimitato espressamente il proprio intervento. La sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025 riguarda la disciplina applicabile prima dell’entrata in vigore dell’art. 6-bis. Non si pronuncia sul nuovo regime, e lo dice apertamente nell’oggetto stesso della decisione, richiamando l’art. 6-bis solo come termine di raffronto sistematico e riconoscendo che non era applicabile ratione temporis al caso.

Il secondo dato è la struttura letterale della nuova norma. L’art. 6-bis, comma 1, non subordina l’annullabilità ad alcuna dimostrazione di incidenza: qualifica direttamente il vizio. È su questa base che una parte consistente della dottrina e dei commenti sostiene che il contribuente non sia più onerato della prova di resistenza, e che dalla previsione si ricavi l’annullabilità dell’atto per il solo fatto della violazione.

Il terzo dato è il dibattito dogmatico ancora aperto sul rapporto tra l’art. 6-bis e la disciplina generale del procedimento amministrativo, e in particolare sulla possibilità che l’art. 21-octies, comma 2, della L. 241/1990 — la norma che neutralizza i vizi formali quando il contenuto dispositivo non poteva essere diverso — operi anche nel procedimento tributario a fronte della qualificazione espressa contenuta nell’art. 6-bis. Sostenere che la trasposizione automatica del paradigma della prova di resistenza al nuovo articolo non sia giustificata è, allo stato, la lettura più coerente con il dato testuale.

Il quarto dato è la giurisprudenza di merito, che non è univoca. Alcune decisioni si muovono sul terreno dell’annullabilità pura: la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lodi, con la sentenza n. 48 del 6 luglio 2026, ha dichiarato illegittimo un avviso emesso prima del decorso dei sessanta giorni dalla notifica dello schema d’atto, precisando che non rileva la circostanza che il contribuente avesse già presentato le proprie osservazioni, perché il contraddittorio non può considerarsi concluso finché il termine non è spirato. In senso analogo si segnalano pronunce di primo grado che hanno annullato atti di classamento catastale emessi senza previa comunicazione dello schema d’atto. Altre decisioni ragionano invece in termini di effettività e di equivalenza funzionale: la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. I, con la sentenza n. 8483 del 1° giugno 2026, ha ritenuto che un invito al contraddittorio privo della veste formale dello schema d’atto potesse comunque assolvere alla funzione richiesta dall’art. 6-bis, essendo idoneo a far conoscere gli elementi della contestazione e a consentire una replica efficace. Va nella stessa direzione, sul versante opposto del rigore, la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Aosta n. 1/22 del 20 marzo 2025.

Cosa significa per te

L’orientamento non è ancora consolidato, e quindi l’assunzione prudenziale è una sola: imposta il ricorso come se la prova di resistenza fosse ancora richiesta, anche quando ritieni che non lo sia.

La ragione è di puro calcolo processuale. Se hai ragione e la prova di resistenza non serve, aver comunque indicato gli elementi in fatto che avresti opposto non toglie nulla al ricorso: lo rafforza. Se hai torto e il giudice ritiene di applicare il filtro anche al nuovo regime, quell’indicazione è ciò che salva l’eccezione. Il costo dell’eccesso di prudenza è nullo; il costo del difetto è la perdita del motivo.

Attenzione poi a tre profili tecnici che nel nuovo regime pesano più della prova di resistenza in senso stretto. Il primo è la decadenza: il vizio va dedotto nel ricorso introduttivo e il giudice non può rilevarlo d’ufficio. Il secondo è il perimetro applicativo: prima di eccepire, occorre verificare che l’atto non rientri tra quelli esclusi dal comma 2 dell’art. 6-bis o dall’interpretazione autentica dell’art. 7-bis del D.L. 39/2024. Il terzo è l’effettività: quando l’Ufficio un confronto lo ha attivato, ma in forma diversa o compressa, la partita si sposta sulla qualità di quel confronto — termine sufficiente, accesso agli atti garantito, motivazione sulle osservazioni non accolte.


Terza questione aperta: quando la prova di resistenza non è richiesta affatto

La questione

Esiste una zona in cui il contribuente non deve dimostrare nulla circa l’utilità del confronto mancato: gli basta il vizio. Capire dove passa quel confine è decisivo, perché sbagliare inquadramento significa caricarsi di un onere che la legge non impone, oppure — al contrario — trascurare un onere che il giudice pretenderà.

Cosa hanno deciso i giudici

La linea di confine più netta riguarda l’art. 12, comma 7, della L. 212/2000, cioè gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente.

Con l’ordinanza n. 14792 del 18 maggio 2026 la Cassazione ha ribadito un principio ormai stabile: nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, l’art. 12, comma 7, contiene già una valutazione ex ante compiuta dal legislatore sulla necessità del contraddittorio, e sanziona l’atto emesso ante tempus senza che occorra alcuna prova di resistenza, anche quando si tratti di tributi armonizzati. La disposizione opera in modo generalizzato, a prescindere dal tributo accertato e dal tipo di accertamento esperito. La ragione, spiega la Corte, sta nella peculiarità della verifica in loco, caratterizzata dall’intromissione autoritativa dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente: è questa invasività a giustificare una garanzia rafforzata.

Il confine, però, è mobile, e la stessa Cassazione lo ha ridisegnato in senso restrittivo. Con le ordinanze nn. 6870, 6871 e 6872 del 22 marzo 2026 — sostanzialmente sovrapponibili nella motivazione — la Corte si è occupata di una fattispecie ricorrente: l’accesso presso i locali finalizzato alla sola acquisizione documentale, seguito dall’emissione dell’avviso senza previa notifica di un processo verbale contenente contestazioni specifiche. La Corte ha ritenuto sufficiente il verbale meramente descrittivo delle operazioni compiute, ed ha escluso che, in presenza di accesso, operi un autonomo obbligo di contraddittorio derivante direttamente dal diritto dell’Unione, restando la fattispecie governata dalla disciplina interna.

Sul versante opposto, resta fermo che nel regime previgente e fuori dai casi normativamente previsti la prova di resistenza è richiesta. Lo confermano l’ordinanza n. 34459 del 29 dicembre 2025 della Sezione V (Pres. Federici) e l’ordinanza n. 24783 dell’8 settembre 2025, quest’ultima anche sul rapporto tra accertamento analitico-induttivo, utilizzo degli studi di settore come mero elemento di supporto probatorio e obbligo di confronto preventivo. Vale la pena ricordare, sul rigore nella verifica dei presupposti partecipativi, anche Cass., Sez. V, n. 21376 del 6 ottobre 2020, e, sulla persistente valorizzazione del contraddittorio per i tributi armonizzati, l’ordinanza n. 570 dell’8 gennaio 2024 e l’ordinanza n. 287 del 7 gennaio 2025.

Cosa significa per te

La prima cosa da fare, prima ancora di ragionare sulla prova di resistenza, è qualificare correttamente il tipo di attività istruttoria che ha preceduto l’atto, perché da quella qualificazione dipende l’onere che ti verrà richiesto.

Se c’è stato un accesso nei tuoi locali con verifica e consegna del processo verbale, e l’avviso è arrivato prima dei sessanta giorni senza motivata urgenza, il vizio opera in sé: in questo scenario non ti viene chiesto di dimostrare che il confronto sarebbe stato utile. Se invece l’accesso è stato limitato alla raccolta di documenti e la verifica si è poi svolta in ufficio, l’inquadramento cambia e con esso l’onere. Se si tratta di verifica interamente “a tavolino” su un’annualità anteriore alla riforma e il tributo è armonizzato, la prova di resistenza è pienamente richiesta. Se il tributo non è armonizzato e nessuna norma specifica imponeva il confronto, nel regime previgente l’eccezione non ha spazio.

Sono distinzioni che sembrano formali e invece decidono l’esito. Ricostruirle richiede di leggere gli atti istruttori — verbali di accesso, PVC, inviti, questionari, date di consegna — con lo stesso rigore con cui si legge l’avviso.


La pronuncia più recente e rilevante: le ordinanze del 2026 e il nuovo confine

Se si guarda a ciò che è cambiato più di recente, il centro di gravità si è spostato dalle Sezioni Unite del 2025 alle pronunce del 2026, che hanno cominciato a fare quello che una sentenza di principio non può fare: applicare la regola ai casi concreti e mostrarne i bordi.

Il contesto

Le Sezioni Unite avevano chiuso il contrasto sul contenuto della prova di resistenza per il regime previgente, ma avevano lasciato scoperti due fronti: che cosa accade quando l’attività istruttoria non è né un accesso pieno né una verifica puramente a tavolino, e che cosa accade sotto l’art. 6-bis. Il 2026 ha portato risposte su entrambi.

Che cosa hanno detto le ordinanze di marzo e maggio 2026

Le tre ordinanze gemelle nn. 6870, 6871 e 6872 del 22 marzo 2026 affrontano l’ipotesi dell’accesso “leggero”: i verificatori entrano nei locali, acquisiscono documentazione, se ne vanno; nessuna contestazione viene formalizzata in un verbale; l’avviso arriva dopo. La Corte ha ritenuto che, in questa configurazione, il verbale descrittivo delle operazioni sia sufficiente e che non nasca dal diritto dell’Unione un obbligo autonomo e ulteriore di contraddittorio, restando la disciplina applicabile quella interna. È una lettura che riduce sensibilmente lo spazio dell’eccezione in una fattispecie estremamente frequente nella prassi accertativa.

L’ordinanza n. 14792 del 18 maggio 2026 lavora sul versante opposto e conferma il perimetro dell’art. 12, comma 7: dove c’è verifica in loco, la garanzia del termine dilatorio opera in modo pieno e generalizzato, senza filtro di resistenza, per qualunque tributo. Le due linee, lette insieme, disegnano un confine preciso: è l’intensità concreta dell’attività istruttoria svolta nei locali del contribuente, non l’etichetta formale dell’accertamento, a stabilire se il vizio di contraddittorio operi da solo o debba essere sostenuto dalla prova di resistenza.

Nello stesso periodo la giurisprudenza di merito ha cominciato a produrre le prime applicazioni sistematiche dell’art. 6-bis, con le due direttrici già viste: rigore sul termine dei sessanta giorni, che non può essere abbreviato nemmeno se il contribuente ha già replicato (CGT primo grado Lodi, sent. n. 48 del 6 luglio 2026); attenzione alla funzione più che alla forma dell’atto comunicato, quando l’Ufficio ha comunque garantito un confronto informato (CGT primo grado Roma, sez. I, sent. n. 8483 del 1° giugno 2026).

Cosa cambia rispetto a prima

Tre cose, in concreto.

La prima: l’eccezione di mancato contraddittorio non è più un motivo “standard” da inserire in ogni ricorso, ma un motivo da calibrare sulla fattispecie istruttoria specifica. Sbagliare inquadramento significa esporsi a un rigetto su un profilo che si sarebbe potuto evitare.

La seconda: nel nuovo regime il baricentro si sposta dall’esistenza del confronto alla sua effettività — termine pieno, accesso agli atti, obbligo dell’Ufficio di motivare sulle osservazioni non accolte. È lì che si concentrano oggi le contestazioni più solide.

La terza: la valutazione probabilistica ex ante disegnata dalle Sezioni Unite resta il metro con cui il giudice di merito misura la difesa pretermessa, e questa valutazione si costruisce con documenti, non con affermazioni.


I principi applicati ai casi reali

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti per mostrare come i principi visti funzionano su dati concreti. Non sono casi seguiti dallo Studio, ma simulazioni tecniche.

Ipotesi 1 — Verifica “a tavolino”, tributo armonizzato, regime previgente

Situazione di partenza: avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2017, notificato il 14 febbraio 2023, ripresa a tassazione di 47.380 € oltre sanzioni per 42.642 €. Nessun invito preventivo, nessun questionario: l’Ufficio ha lavorato su documentazione bancaria acquisita in ufficio. Si applica la disciplina anteriore all’art. 6-bis, il tributo è armonizzato, l’obbligo di contraddittorio sussiste.

Primo sviluppo. Il ricorso, depositato entro sessanta giorni dalla notifica, eccepisce la violazione del contraddittorio scrivendo che l’atto è privo di adeguata motivazione e che il potere accertativo era decaduto. Applicando Cass. SS.UU. n. 21271/2025, queste sono deduzioni di natura esclusivamente giuridica, proponibili in giudizio a prescindere dal confronto: il giudice le qualifica come non idonee a dimostrare che il procedimento avrebbe potuto avere esito diverso. L’eccezione non supera la prova di resistenza e il motivo viene respinto.

Secondo sviluppo. Lo stesso ricorso, invece, indica che in contraddittorio il contribuente avrebbe prodotto undici fatture per complessivi 23.400 € riferite a operazioni con un vettore terzo, documentate da lettere di vettura e da bonifici tracciati sul conto della società, e che l’Ufficio ha considerato quelle movimentazioni come ricavi non dichiarati per mancanza di riscontro documentale. Qui le deduzioni sono fattuali, pertinenti alla specifica ripresa e potenzialmente idonee a ridurla, indipendentemente dal fatto che il giudice ne accerti poi la fondatezza. La prova di resistenza è assolta e il vizio può condurre all’invalidità dell’atto.

Ipotesi 2 — Schema d’atto e termine dei sessanta giorni sotto l’art. 6-bis

Situazione di partenza: schema d’atto ex art. 6-bis notificato il 9 marzo 2026, con assegnazione del termine di sessanta giorni per controdeduzioni, che scade l’8 maggio 2026. Il contribuente deposita le proprie osservazioni il 2 aprile 2026, ritenendo di aver esaurito il confronto. L’Ufficio notifica l’avviso di accertamento il 21 aprile 2026.

Sviluppo: l’atto è stato emesso prima della scadenza del termine. Seguendo l’impostazione della CGT di primo grado di Lodi, sent. n. 48 del 6 luglio 2026, il fatto che le osservazioni siano già state presentate non chiude il contraddittorio: fino all’8 maggio il contribuente poteva integrarle, produrre nuovi documenti, esercitare l’accesso agli atti. Il vizio è quello tipizzato dall’art. 6-bis e determina l’annullabilità dell’atto, purché — ed è il punto che spesso viene perso — sia dedotto nel ricorso introduttivo, perché l’art. 7-bis dello Statuto lo pone a pena di decadenza e lo esclude dalla rilevabilità d’ufficio.

Variante prudenziale: nello stesso ricorso conviene comunque indicare quali elementi in fatto sarebbero stati prodotti nei giorni residui — ad esempio due contratti e la corrispondenza commerciale relativa a una posta di 18.750 € — così che il motivo regga anche davanti a un giudice che ritenga di applicare il filtro di resistenza al nuovo regime.

Ipotesi 3 — Accesso nei locali e avviso ante tempus

Situazione di partenza: accesso della Guardia di Finanza presso la sede operativa il 5 maggio 2025; processo verbale di constatazione consegnato il 27 maggio 2025, con rilievi su costi ritenuti non inerenti per 61.930 €. Il termine di sessanta giorni dell’art. 12, comma 7, scade il 26 luglio 2025. L’Ufficio notifica l’avviso il 14 luglio 2025, senza indicare nell’atto alcuna ragione di urgenza.

Sviluppo: siamo nel perimetro dell’art. 12, comma 7, cioè nell’ipotesi in cui — secondo Cass., ord. n. 14792 del 18 maggio 2026 — la valutazione sull’utilità del contraddittorio è già stata compiuta a monte dal legislatore. In questo scenario il contribuente non deve fornire alcuna prova di resistenza: l’emissione anticipata, in assenza di urgenza specificamente motivata nell’atto, è di per sé causa di invalidità, e la regola vale sia per i tributi armonizzati sia per quelli non armonizzati.

Variante: se l’accesso fosse stato limitato alla mera acquisizione di documenti, senza rilievi formalizzati, l’inquadramento cambierebbe secondo la linea delle ordinanze nn. 6870-6872 del 22 marzo 2026, e l’eccezione andrebbe costruita diversamente.


La giurisprudenza in tabella

La tabella che segue raccoglie tutti i riferimenti utilizzati in questa guida, con la questione decisa, il principio in una riga e la ricaduta pratica. È lo strumento da tenere accanto quando si legge un avviso di accertamento per capire, prima ancora di scrivere il ricorso, in quale scenario ci si trova. Il criterio di lettura è sempre lo stesso: individuare il regime temporale applicabile, poi il tipo di attività istruttoria, poi il tributo, e solo a quel punto stabilire se e quanta prova di resistenza serva.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica
CGUE 18.12.2008, C-349/07, SopropéDiritto di essere sentiti prima del provvedimentoIl destinatario va messo in condizione di esporre utilmente il proprio punto di vista sugli elementi posti a base della decisioneFonda il diritto al contraddittorio; il termine concesso deve essere realmente sufficiente
CGUE 22.10.2013, C-276/12, SabouPartecipazione nella fase istruttoriaIl diritto di difesa non copre allo stesso modo ogni segmento del procedimentoLimita le contestazioni sulle fasi meramente preparatorie
CGUE 3.7.2014, C-129/13 e C-130/13, KaminoConseguenze della violazioneL’annullamento è dovuto solo se, senza l’irregolarità, il procedimento avrebbe potuto avere esito diversoÈ la matrice europea della prova di resistenza
CGUE 16.10.2019, C-189/18, Glencore Agriculture HungaryEffettività del contraddittorioIl contribuente deve poter manifestare utilmente ed efficacemente la propria posizioneSostiene le censure sull’accesso agli atti e sulla completezza dell’informazione
CGUE 4.6.2020, C-430/19, SC C.F. srlDiritto di difesa nel procedimento tributarioRibadisce l’obbligo di consentire una difesa effettiva prima della decisione sfavorevoleRafforza il richiamo unionale nei tributi armonizzati
Cass. SS.UU. n. 18184/2013Termine dell’art. 12, c. 7L’emissione anticipata dell’atto è illegittima salvo urgenza specificamente motivataBase storica della difesa contro gli avvisi ante tempus
Cass. SS.UU. nn. 19667 e 19668/2014Iscrizione ipotecaria e partecipazioneRiconoscono un diritto generale alla partecipazione procedimentaleFase espansiva, poi ridimensionata dalle SS.UU. 2015
Corte cost. n. 132/2015Contraddittorio e antielusioneValorizza la garanzia partecipativa nel procedimento tributarioArgomento sistematico di supporto
Cass. SS.UU. n. 24823 del 9.12.2015Perimetro dell’obbligo e prova di resistenzaObbligo generalizzato solo per tributi armonizzati; invalidità subordinata alla prova di resistenzaPronuncia cardine del regime previgente
Cass. nn. 21071/2017, 2873/2018, 20747/2019Contenuto della difesa pretermessaLe argomentazioni non devono essere pretestuose, fittizie o dilatorieConsolidano lo standard applicato dai giudici di merito
Cass., Sez. V, n. 21376 del 6.10.2020Presupposti partecipativiRichiede rigore nella verifica dei presupposti del contraddittorioUtile per contestare inquadramenti approssimativi dell’Ufficio
Cass. n. 20319/2021 e Cass. n. 11110/2022Effettività del confrontoDistinguono tra confronto formale e confronto realmente utileSostengono le censure sulla qualità del contraddittorio
Corte cost. n. 47 del 21.3.2023Essenzialità del contraddittorio anticipatoPur dichiarando inammissibile la questione, sottolinea la necessità di generalizzare l’istitutoAnticipa la scelta poi compiuta con l’art. 6-bis
Cass., ord. n. 570 dell’8.1.2024Obbligo per i tributi armonizzatiRibadisce l’obbligo generale di confronto nei tributi armonizzatiRiferimento per le annualità ante riforma
Cass., ord. interlocutoria n. 7829 del 22.3.2024Rimessione alle Sezioni UniteDenuncia l’incertezza su contenuto e limiti della prova di resistenzaRicostruisce l’intero stato dell’arte prima delle SS.UU.
Cass., ord. n. 287 del 7.1.2025Presupposti partecipativiApplica lo standard di rigore nella verifica del confronto dovutoUtile nei giudizi su annualità pregresse
CGT I grado Aosta, sent. n. 1/22 del 20.3.2025Applicazione dell’art. 6-bisApplica il nuovo regime in chiave rigorosaPrima giurisprudenza di merito sul nuovo articolo
Cass. SS.UU. n. 21271 del 25.7.2025Contenuto della prova di resistenzaServono elementi in fatto concreti, valutati ex ante in chiave probabilistica, a prescindere dalla fondatezzaPronuncia decisiva per tutti i giudizi sul regime previgente
Cass., ord. n. 24783 dell’8.9.2025Accertamento analitico-induttivo e studi di settoreGli studi usati come mero supporto probatorio non attivano l’obbligo di confrontoDelimita l’eccezione negli accertamenti induttivi
Cass., ord. n. 34459 del 29.12.2025Tributi non armonizzatiNel regime previgente l’obbligo sussiste solo se espressamente previstoConferma applicativa delle SS.UU. 21271/2025
Cass., ordd. nn. 6870, 6871 e 6872 del 22.3.2026Accesso per sola acquisizione documentaleIl verbale descrittivo è sufficiente e non nasce un obbligo unionale autonomo di contraddittorioRestringe l’eccezione in una fattispecie molto frequente
Cass., ord. n. 14792 del 18.5.2026Perimetro dell’art. 12, c. 7Per accessi, ispezioni e verifiche l’atto ante tempus è invalido senza prova di resistenza, per ogni tributoIndividua la zona franca in cui il vizio opera da solo
CGT I grado Roma, sez. I, sent. n. 8483 dell’1.6.2026Equivalenza funzionale dello schema d’attoUn invito idoneo a informare e a consentire replica può assolvere la funzione dell’art. 6-bisAttenzione: la forma non basta, conta la funzione
CGT I grado Lodi, sent. n. 48 del 6.7.2026Termine dei sessanta giorni ex art. 6-bisIl contraddittorio non si chiude prima della scadenza, nemmeno se le osservazioni sono già state depositateFondamento delle contestazioni sugli atti emessi in anticipo

La sintesi operativa

Dall’insieme della giurisprudenza esaminata si ricavano i principi pratici che seguono. Sono, nell’ordine, le verifiche da compiere prima di impostare un ricorso in cui si intenda eccepire la violazione del contraddittorio preventivo.

  • Stabilisci prima di tutto quale regime si applica: per gli atti preceduti da schema d’atto comunicato dal 30 aprile 2024 vale l’art. 6-bis; per le annualità e gli atti anteriori vale il regime ricostruito da Cass. SS.UU. n. 21271/2025.
  • Nel regime previgente distingui tra tributi armonizzati e non armonizzati: per i primi l’obbligo di confronto è generale; per i secondi esiste solo dove una norma lo preveda espressamente.
  • Qualifica l’attività istruttoria: accesso con verifica e PVC, accesso per sola acquisizione documentale, verifica interamente “a tavolino”. Da questa qualificazione dipende se la prova di resistenza sia richiesta o meno.
  • Nell’ipotesi dell’art. 12, comma 7, non ti è chiesta alcuna prova di resistenza: l’atto emesso prima dei sessanta giorni senza urgenza motivata è invalido di per sé, qualunque sia il tributo.
  • Quando la prova di resistenza serve, indica fatti e non solo argomenti giuridici: documenti, contratti, movimenti, ricostruzioni contabili che l’Ufficio non ha valutato.
  • Collega ogni elemento alla specifica ripresa contestata: la pertinenza è parte integrante del test, non un dettaglio.
  • Non devi dimostrare di avere ragione nel merito: l’idoneità dell’apporto va valutata a prescindere dalla sua fondatezza, secondo una prognosi ex ante.
  • Sotto l’art. 6-bis, imposta comunque il ricorso in modo prudenziale, indicando gli elementi che avresti opposto: costa nulla e mette al riparo da un’applicazione estensiva del filtro.
  • Verifica sempre le esclusioni del comma 2 dell’art. 6-bis e dell’interpretazione autentica dell’art. 7-bis del D.L. 39/2024 prima di costruire il motivo.
  • Deduci il vizio nel ricorso introduttivo, senza eccezioni: l’art. 7-bis dello Statuto lo pone a pena di decadenza e ne esclude la rilevabilità d’ufficio.
  • Contesta l’effettività, non solo l’esistenza del confronto: termine pieno, accesso agli atti garantito, motivazione dell’Ufficio sulle osservazioni non accolte.
  • Coordina l’eccezione con l’accertamento con adesione, tenendo conto dei termini e delle sospensioni previste dal D.Lgs. 13/2024 per gli atti preceduti da schema d’atto.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Se non sono stato sentito, l’atto è automaticamente nullo? No, e la distinzione è netta. Nel regime anteriore all’art. 6-bis, per i tributi armonizzati accertati “a tavolino”, l’invalidità è subordinata alla prova di resistenza (Cass. SS.UU. n. 21271/2025). Nel caso di accessi, ispezioni e verifiche l’atto emesso prima dei sessanta giorni è invalido senza necessità di alcuna dimostrazione ulteriore (Cass., ord. n. 14792/2026). Sotto l’art. 6-bis la violazione è tipizzata come causa di annullabilità, ma il vizio va comunque dedotto nel ricorso introduttivo a pena di decadenza.

Basta scrivere nel ricorso che avrei voluto difendermi? No. Le Sezioni Unite chiedono l’enunciazione in concreto degli elementi in fatto che si sarebbero fatti valere. Un’affermazione generica di pregiudizio non supera il filtro; una difesa costruita solo su censure giuridiche, che restano comunque proponibili in giudizio, nemmeno.

Devo dimostrare che avrei vinto? No, e questo è il passaggio più importante della sentenza del 2025. La valutazione riguarda l’idoneità potenziale dell’apporto a condurre a un risultato diverso del procedimento, secondo una prognosi ex ante, indipendentemente dalla fondatezza delle deduzioni. Chi confonde i due piani finisce per anticipare tutto il merito senza necessità.

Ho ricevuto uno schema d’atto e ho già risposto: l’Ufficio può emettere l’avviso subito? Secondo la linea seguita dalla CGT di primo grado di Lodi con la sentenza n. 48 del 6 luglio 2026, no: il contraddittorio non si considera concluso finché non è spirato il termine di sessanta giorni, perché fino a quel momento resta la possibilità di integrare le osservazioni e di esercitare l’accesso agli atti.

L’Ufficio mi ha mandato un invito che non si chiama “schema d’atto”: è comunque valido? Dipende dal contenuto. La CGT di primo grado di Roma, con la sentenza n. 8483 del 1° giugno 2026, ha ritenuto che un invito privo della veste formale possa assolvere la funzione dell’art. 6-bis se mette effettivamente in condizione di conoscere gli elementi della contestazione e di replicare. La contestazione, in questi casi, va costruita sulla effettiva idoneità informativa dell’atto ricevuto e sul termine concesso, non sul solo nomen.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Gli orientamenti descritti in questa guida non sono materiale teorico: sono lo strumento con cui si costruisce un ricorso. Ecco come lo Studio li applica al fascicolo.

  1. Ricostruiamo la cronologia procedimentale dell’accertamento — data dell’accesso, consegna del PVC, invito, schema d’atto, notifica dell’atto — e la confrontiamo con i termini di legge per individuare l’eventuale emissione ante tempus.
  2. Qualifichiamo l’attività istruttoria svolta dall’Ufficio distinguendo tra accesso con verifica, accesso per sola acquisizione documentale e verifica “a tavolino”, perché da questa qualificazione dipende l’onere che il giudice richiederà.
  3. Verifichiamo il regime temporale applicabile e stabiliamo se l’atto ricada sotto l’art. 6-bis o sotto la disciplina previgente ricostruita dalle Sezioni Unite.
  4. Controlliamo le esclusioni previste dal comma 2 dell’art. 6-bis e dall’interpretazione autentica dell’art. 7-bis del D.L. 39/2024, per non fondare il ricorso su un motivo inapplicabile.
  5. Individuiamo, insieme ai commercialisti dello staff, gli elementi in fatto pretermessi: documenti, contratti, movimentazioni, ricostruzioni contabili alternative che il contraddittorio avrebbe permesso di far valere.
  6. Redigiamo il motivo di ricorso in modo conforme allo standard di Cass. SS.UU. n. 21271/2025, enunciando gli elementi in concreto, collegandoli alla specifica ripresa e argomentando la prognosi ex ante di idoneità.
  7. Eccepiamo, quando ne ricorrono i presupposti, la violazione del termine dei sessanta giorni e l’assenza di una motivata urgenza nell’atto impositivo.
  8. Contestiamo l’effettività del contraddittorio anche quando formalmente attivato: termine insufficiente, accesso agli atti non garantito, omessa motivazione dell’Ufficio sulle osservazioni non accolte.
  9. Deduciamo il vizio nel ricorso introduttivo, rispettando la decadenza imposta dall’art. 7-bis dello Statuto e la regola che ne esclude la rilevabilità d’ufficio.
  10. Coordiniamo la difesa con l’eventuale istanza di accertamento con adesione, gestendo termini e sospensioni previsti per gli atti preceduti da schema d’atto.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista. La prova di resistenza è, per definizione, una costruzione della Corte di Cassazione: nasce nelle sue pronunce, viene ridefinita dalle sue Sezioni Unite e continua a essere precisata dalle sue ordinanze. Un motivo di ricorso impostato fin dal primo grado con la consapevolezza di come quel motivo verrà letto in sede di legittimità ha una tenuta diversa da uno costruito soltanto per il giudizio di merito. La continuità di strategia è il punto: la stessa impostazione, lo stesso difensore e la stessa linea difensiva dall’analisi iniziale dell’atto fino all’eventuale giudizio in Cassazione, senza discontinuità e senza dover ricostruire il fascicolo da capo a ogni grado.

A questo si affianca il lavoro dello staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti che intervengono insieme sullo stesso caso. È una scelta organizzativa che su questa materia ha una ricaduta diretta: gli “elementi in fatto” richiesti dalle Sezioni Unite non si scrivono a tavolino, si estraggono dalla contabilità, dai contratti, dalle movimentazioni bancarie e dalla documentazione commerciale. Serve chi sa leggere quei documenti e chi sa tradurli in un motivo di ricorso tecnicamente sostenibile.


Chiusura

La prova di resistenza è, in fondo, una domanda semplice travestita da tecnicismo: il confronto che non c’è stato ti avrebbe permesso di dire qualcosa che poteva cambiare le cose? Rispondere bene a questa domanda, nel primo atto difensivo e con i documenti in mano, è ciò che separa un motivo di ricorso accolto da uno respinto. E poiché il quadro è ancora in movimento — con le Sezioni Unite che hanno definito il regime previgente e la giurisprudenza che sta scrivendo ora quello dell’art. 6-bis — la prudenza tecnica vale più di qualunque scorciatoia.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché è esattamente il terreno in cui le sue competenze certificate hanno una funzione: la qualifica di cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo garantisce che un’eccezione nata davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado possa essere portata, con la stessa impostazione e dallo stesso difensore, fino all’ultimo grado di giudizio, che è dove i principi qui esaminati sono stati scritti. E il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di costruire, con avvocati e commercialisti insieme, quella base documentale e fattuale senza la quale la prova di resistenza resta un’affermazione sulla carta. Non promettiamo esiti: analizziamo l’atto, verifichiamo i termini, ricostruiamo il procedimento e costruiamo la strategia difensiva più solida che il tuo fascicolo consente.

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