Come Arriva L’invito Al Contraddittorio: Pec, Raccomandata O Cassetto Fiscale E Prima Cosa Da Fare

Perché su questo tema contano più le sentenze della lettera della legge

L’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente dice una cosa sola sul modo in cui l’invito al contraddittorio deve raggiungere il destinatario: l’amministrazione finanziaria comunica lo schema di atto «con modalità idonee a garantirne la conoscibilità». Non indica un canale obbligatorio, non impone la PEC, non vieta la raccomandata, non menziona il cassetto fiscale. Il legislatore ha scritto uno standard di risultato e ha lasciato che fossero i giudici a stabilire, caso per caso, quando quel risultato è stato davvero raggiunto e quando invece l’ufficio si è limitato a un adempimento apparente.

È per questo che, su questo tema, sapere cosa dice la norma non basta. Serve sapere cosa hanno deciso la Corte di cassazione e le Corti di giustizia tributaria quando la PEC è stata respinta perché la casella era piena, quando il plico raccomandato è rimasto in giacenza, quando il contribuente ha scoperto l’esistenza dello schema di atto solo consultando l’area riservata mesi dopo. Da quelle decisioni dipendono due cose molto concrete: da quale giorno decorrono i sessanta giorni per le controdeduzioni, e se l’atto finale sia o meno annullabile.

Questa guida raccoglie le decisioni che devi conoscere e le traduce in conseguenze pratiche: da quando corrono i termini, quali vizi restano eccepibili, cosa fare nelle prime ore dopo aver visto arrivare l’invito.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo terreno. Il tema è quello dell’impugnazione di un atto impositivo e dei vizi del procedimento che lo precede: una materia dove serve un difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, perché l’eccezione sul canale di notifica va costruita nel ricorso di primo grado con una formulazione che regga fino alla Corte di cassazione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario: due caratteristiche che si incrociano precisamente qui, dove la questione è insieme processuale e fiscale.

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Il quadro normativo in breve: su cosa i giudici si sono pronunciati

L’art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, e ha portato nell’ordinamento tributario un principio generale che prima non esisteva: salvo le eccezioni del comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili davanti agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

Il comma 2 delimita il perimetro delle esclusioni: non c’è diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze — il D.M. 24 aprile 2024 — né per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. A questo si aggiunge l’interpretazione autentica dell’art. 7-bis del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, secondo cui il comma 1 si applica soltanto agli atti recanti una pretesa impositiva, non a quelli per i quali la normativa già prevede forme specifiche di interlocuzione, né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti d’imposta inesistenti; e i dinieghi di istanze di rimborso rientrano fra gli atti che il decreto ministeriale può escludere.

Il cuore operativo della disciplina è il comma 3. Per consentire il contraddittorio, l’amministrazione comunica al contribuente lo schema di atto «con modalità idonee a garantirne la conoscibilità», assegnando un termine non inferiore complessivamente a sessanta giorni per le eventuali controdeduzioni e, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L’atto non può essere adottato prima della scadenza di quel termine. E se fra la scadenza del termine di contraddittorio e il termine di decadenza per l’accertamento decorrono meno di centoventi giorni, il termine di decadenza slitta al centoventesimo giorno successivo: una proroga automatica che serve a impedire che l’ufficio comprima il diritto di difesa invocando l’urgenza. Il comma 3 è stato da ultimo modificato dall’art. 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192.

Il comma 4 chiude il cerchio: l’atto adottato all’esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni e deve essere motivato con riferimento a quelle che l’amministrazione non accoglie. Non è una motivazione qualunque: è una motivazione rafforzata, che deve confrontarsi con il merito delle controdeduzioni.

Accanto a questa disciplina corre quella dell’accertamento con adesione. L’art. 6, commi 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, come modificato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, consente a chi riceve lo schema di atto di presentare istanza di adesione entro trenta giorni dalla comunicazione, in alternativa alle osservazioni, ferma restando la possibilità che le parti avviino comunque il procedimento di comune accordo all’esito delle controdeduzioni.

Su questo impianto la giurisprudenza è intervenuta su due fronti distinti che il titolo di questa guida tiene insieme: da un lato il regime del contraddittorio in sé, dall’altro il regime delle notificazioni, cioè il modo in cui la comunicazione arriva. Il secondo fronte è più antico del primo e, proprio per questo, offre principi già consolidati che oggi vengono applicati a un istituto nuovo.

L’orientamento consolidato: quello che i giudici hanno già stabilito

Prima di entrare nelle zone grigie, conviene fissare i punti fermi. Sono quattro, e riguardano rispettivamente il rapporto fra vecchio e nuovo regime, la prova del perfezionamento postale, l’equivalenza dei formati digitali e il termine dilatorio.

Il discrimine temporale fissato dalle Sezioni Unite

La decisione che ha riordinato la materia è Cass., Sez. Un., 25 luglio 2025, n. 21271. La vicenda nasceva da una verifica cosiddetta “a tavolino”, cioè condotta negli uffici sulla base della documentazione acquisita, senza accesso presso il contribuente. La questione era se, prima dell’entrata in vigore dell’art. 6-bis, esistesse un obbligo generalizzato di contraddittorio anche per i tributi non armonizzati.

Le Sezioni Unite hanno affermato che, nel regime anteriore all’art. 6-bis, l’obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale gravava sull’amministrazione soltanto per i tributi armonizzati, mentre per quelli non armonizzati sussisteva solo dove una norma specifica lo prevedesse. Hanno inoltre precisato che la violazione dell’obbligo produce conseguenze invalidanti solo se il contribuente supera la cosiddetta prova di resistenza, indicando elementi difensivi concreti, specifici e causalmente idonei a condurre a un esito diverso: non basta un’allegazione generica o strumentale. Su questo punto la Corte ha richiamato l’impostazione già tracciata da Cass., Sez. Un., n. 24823/2015, la decisione che per un decennio aveva governato la materia.

Il principio, calato nella pratica, significa che la data dell’atto è tutto. Per gli atti emessi dal 30 aprile 2024 in avanti si applica l’art. 6-bis, con la sua annullabilità sganciata dalla dimostrazione di un pregiudizio concreto; per quelli precedenti resta il vecchio regime, con la prova di resistenza a carico del contribuente. Se stai leggendo perché hai ricevuto un invito oggi, sei nel primo scenario. Se stai gestendo un contenzioso su annualità più remote, il perimetro difensivo è diverso e va costruito diversamente.

La prova del perfezionamento nella notifica postale

Il secondo punto fermo viene da Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012. La Suprema Corte ha chiarito che, quando l’atto notificato tramite servizio postale non viene consegnato per rifiuto, temporanea assenza del destinatario o mancanza di persone idonee a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente producendo in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, la cosiddetta CAD, in un’interpretazione dell’art. 8 della legge n. 890/1982 orientata agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

Non è un dettaglio formale. Significa che l’ufficio che afferma di aver comunicato lo schema di atto per posta, e che si scontra con la contestazione del contribuente, deve avere agli atti quel documento specifico. La sola attestazione di compiuta giacenza, o la sola prova di aver spedito la CAD, non chiude la questione. L’orientamento è stato ribadito di recente, fra le altre, da Cass., Sez. V, ord. 2 aprile 2026, n. 8242, che ha richiamato la necessità di verificare il corretto completamento dell’intero procedimento notificatorio e non di un suo singolo segmento.

L’equivalenza dei formati digitali

Il terzo punto fermo riguarda una contestazione che per anni ha alimentato il contenzioso: la notifica via PEC di un atto in formato .pdf anziché .p7m. Cass., Sez. Un., 27 aprile 2018, n. 10266, ha stabilito che le firme digitali di tipo CAdES, tipiche dell’estensione .p7m, e di tipo PAdES, incorporate nel .pdf, sono equivalenti e vanno entrambe riconosciute valide ed efficaci, in coerenza con il diritto dell’Unione e con la normativa tecnica interna. La giurisprudenza successiva ha esteso il principio agli atti amministrativi notificati per via telematica, osservando che se l’equivalenza vale per gli atti processuali, a maggior ragione deve valere per quelli amministrativi.

La ricaduta pratica è chiara e, per il contribuente, in parte scomoda: contestare la notifica solo perché il file allegato alla PEC ha estensione .pdf è una strada che oggi non porta lontano. Le energie difensive vanno spostate su ciò che conta davvero, cioè sulla riferibilità dell’atto all’ufficio che lo ha emesso e sull’effettivo funzionamento del canale.

Il termine dilatorio non si può comprimere

Il quarto punto fermo è il più recente e il più rilevante per chi riceve oggi uno schema di atto. Cass., sentenza n. 23073 del 2026, depositata nel luglio 2026, ha affermato che il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto è violato quando l’avviso di accertamento viene sottoscritto dal funzionario prima della scadenza del termine, indipendentemente dalla data della successiva notificazione. Non conta quando l’atto arriva: conta quando è stato formato.

Il principio nasce sul terreno del processo verbale di constatazione, ma la sua logica investe in pieno l’art. 6-bis, che usa una formula ancora più netta: «l’atto non è adottato prima della scadenza del termine». Adottato, non notificato. Chi si difende deve quindi guardare la data che compare sull’avviso, non solo quella della busta.

Prima questione aperta: quando la PEC “vale” davvero

La questione

La PEC è oggi il canale ordinario per chi ha un domicilio digitale iscritto nei pubblici elenchi: imprese individuali, società, professionisti iscritti in albi. Ma la ricevuta di accettazione prova solo che il messaggio è partito. Il problema pratico è un altro: cosa succede se il messaggio non arriva? Casella satura, indirizzo cessato o non più valido, cambio di gestore, PEC intestata a un professionista che non segue più il cliente. In tutti questi casi il contribuente scopre l’invito tardi o non lo scopre affatto, e l’ufficio sostiene che la comunicazione si è perfezionata comunque.

Cosa hanno deciso i giudici

Cass., Sez. trib., ord. 13 febbraio 2025, n. 3703, ha distinto due situazioni che spesso vengono confuse. Nel caso deciso, la trasmissione PEC era stata respinta perché l’indirizzo del destinatario, pur ufficialmente indicato nel registro INI-PEC, risultava non valido o inattivo. La Corte ha ritenuto la notifica regolarmente perfezionata attraverso il completamento previsto dall’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 — deposito telematico e pubblicazione dell’avviso sul sito informatico gestito da InfoCamere, con successiva raccomandata informativa — senza che fosse necessario un secondo invio via PEC. Il secondo tentativo, ha precisato la Corte, è richiesto solo nella diversa ipotesi della casella satura al primo invio.

Sulla casella satura è intervenuta Cass., Sez. II, ord. 12 settembre 2025, n. 25084, in un contenzioso non tributario ma con un principio di portata generale. La Suprema Corte ha chiarito che la violazione dell’onere di diligenza e la conseguente autoresponsabilità per aver lasciato la casella piena possono essere poste a carico del destinatario soltanto se resti comunque assicurata la conoscibilità dell’atto, che del diritto di difesa è presupposto necessario. Quando manca un meccanismo che garantisca quella conoscibilità, non opera alcuna finzione legale di conoscenza: la notifica non produce i suoi effetti e i termini non decorrono.

Una terza pronuncia chiude il quadro sul versante opposto, quello delle contestazioni formalistiche. Cass., Sez. lavoro, ord. n. 32498 del 2025, ha ribadito che l’utilizzo, da parte del mittente, di un indirizzo PEC non censito nei pubblici registri non rende di per sé nulla la notifica: occorre che il destinatario alleghi e dimostri quale concreto pregiudizio al diritto di difesa ne sia derivato, e la notifica resta valida se egli è stato comunque in grado di svolgere compiutamente le proprie difese, senza incertezze sulla provenienza e sull’oggetto della comunicazione.

Se c’è contrasto

Fra queste decisioni non c’è un vero contrasto, ma una linea di confine che si sposta a seconda della causa del mancato recapito. L’assunzione prudenziale da adottare è questa: se la PEC è tornata indietro per casella satura, la posizione difensiva è solida e va documentata subito; se è tornata indietro per indirizzo non valido o inattivo, il completamento tramite deposito telematico e raccomandata è idoneo a perfezionare la notifica e la difesa va costruita altrove. In entrambi i casi il primo passo è procurarsi i log e le ricevute: ricevuta di accettazione, ricevuta di avvenuta consegna, eventuale avviso di mancata consegna con l’indicazione del motivo tecnico.

Cosa significa per te

Se sei un soggetto obbligato al domicilio digitale, la manutenzione della casella PEC è diventata parte della tua difesa. Una casella lasciata satura non ti mette automaticamente al riparo — la conoscibilità va comunque verificata, ma l’onere di provarne la mancanza si sposta su un terreno tecnico — mentre una PEC scaduta e non rinnovata apre la strada al completamento tramite InfoCamere, con termini che corrono senza che tu ne sappia nulla.

La frase da ricordare è una sola: la ricevuta di avvenuta consegna è il documento che fissa il giorno da cui contare i sessanta giorni, e in sua assenza il calcolo va rifatto da capo.

Su questo terreno pesa in modo diretto l’abilitazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come avvocato cassazionista: l’eccezione sul canale di arrivo va impostata già nel ricorso introduttivo con una formulazione capace di reggere fino all’ultimo grado di giudizio, perché in Cassazione non si possono introdurre motivi nuovi.

Seconda questione aperta: la raccomandata, la giacenza e la prova che manca

La questione

Chi non ha un domicilio digitale — la maggior parte delle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o professione — riceve l’invito per posta. Qui il problema non è tecnico ma probatorio: il portalettere non trova nessuno, lascia l’avviso di giacenza, il plico resta all’ufficio postale, il contribuente lo ritira in ritardo o non lo ritira. Da quando decorre il termine? E cosa deve provare l’ufficio se il contribuente afferma di non aver mai ricevuto nulla?

Cosa hanno deciso i giudici

Il primo passaggio riguarda il momento del perfezionamento. Cass., Sez. V, ord. 26 luglio 2025, n. 21482, ha ribadito che nei confronti del destinatario la notifica si perfeziona con la ricezione dell’atto oppure con il compimento della procedura di giacenza prevista dalla legge. L’art. 8, comma 4, della legge n. 890/1982 fissa il meccanismo: decorsi dieci giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, oppure alla data del ritiro del piego se anteriore.

Il secondo passaggio è quello già visto delle Sezioni Unite del 2021: la prova di quel perfezionamento passa dalla produzione dell’avviso di ricevimento della CAD. È il punto su cui si vince o si perde la maggior parte delle contestazioni sulla notifica postale, perché non di rado gli uffici producono la sola attestazione di compiuta giacenza o la sola distinta di spedizione.

Il terzo passaggio riguarda una distinzione che genera molti equivoci. Cass., Sez. V, ord. 10 luglio 2025, n. 18880, si è pronunciata sulla notifica diretta a mezzo posta eseguita dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, affermando che a essa si applica in via esclusiva la disciplina del servizio postale ordinario e non la legge speciale n. 890/1982, riservata alle notifiche eseguite a ministero dell’ufficiale giudiziario. Ne discende l’irrilevanza dell’omessa CAD, perché quell’adempimento non è previsto dalla normativa ordinaria. Questa forma semplificata ha superato il vaglio di legittimità costituzionale: Corte costituzionale, sentenza n. 175 del 2018 — e in seguito la sentenza n. 104 del 2019 — l’ha ritenuta giustificata dalla funzione pubblicistica di assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale, con la precisazione che lo scarto fra conoscenza legale ed effettiva può essere riequilibrato attraverso la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. In linea con questa impostazione si collocano Cass. n. 9866/2024 e Cass. n. 33236/2023.

Se c’è contrasto

Il contrasto apparente si scioglie individuando chi ha notificato. L’orientamento prevalente, e l’assunzione prudenziale da adottare, è che le garanzie piene della legge n. 890/1982 — CAD compresa — valgano per le notifiche eseguite dall’ufficio finanziario tramite intermediazione postale qualificata, mentre la notifica diretta dell’agente della riscossione segue le regole del servizio postale ordinario. Tradotto: la stessa contestazione può essere vincente su un avviso di accertamento e perdente su una cartella. Prima di impostare la difesa bisogna guardare l’intestazione della busta e la norma richiamata nella relata.

Cosa significa per te

Un avviso di giacenza nella cassetta delle lettere non è una comunicazione trascurabile: è il primo anello di una catena che, se si completa, produce una ricezione legale anche senza apprensione materiale dell’atto. Ignorare un avviso di giacenza equivale, nella grande maggioranza dei casi, ad aver ricevuto l’atto, con tutte le conseguenze sui termini.

La difesa, quando la notifica è contestabile, non consiste nel dire «non l’ho mai ricevuta»: consiste nel chiedere all’ufficio l’esibizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa e nel verificare che l’agente postale abbia attestato ogni passaggio richiesto. È una verifica documentale, non un’affermazione.

Terza questione aperta: il cassetto fiscale fa decorrere i termini?

La questione

È la domanda che oggi ricorre più spesso. Il contribuente entra nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, magari per un motivo del tutto diverso, e trova un documento che non ricordava di aver ricevuto. Oppure il commercialista delegato se ne accorge durante un controllo di routine. Da quel momento decorrono i sessanta giorni? E se il documento era lì da settimane, i termini sono già scaduti?

Cosa dice il quadro normativo e di prassi

Qui la giurisprudenza specificamente dedicata al nuovo istituto è ancora scarsa, e conviene dirlo apertamente invece di forzare pronunce nate su altro. Il ragionamento va costruito sulle fonti.

L’art. 6-bis, comma 3, richiede una comunicazione con modalità idonee a garantirne la conoscibilità: è un onere che grava sull’amministrazione, non un onere di ricerca che grava sul contribuente. Il cassetto fiscale, dal canto suo, è disciplinato come servizio di consultazione. Con il provvedimento del 16 luglio 2026, adottato in applicazione dell’art. 23 del D.Lgs. n. 1/2024, l’Agenzia delle entrate ha ampliato gli atti consultabili nell’area riservata e introdotto la visualizzazione dello stato della notifica e degli eventi successivi che incidono sull’efficacia o sulla definizione dell’atto: una cronologia amministrativa pensata per il monitoraggio, non un canale notificatorio autonomo. La funzione è di consultazione: per calcolare i termini occorre risalire alla notificazione giuridicamente rilevante dell’atto.

Su un punto contiguo si è pronunciata Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. I, sentenza 1° giugno 2026, n. 8483, in materia di abuso del diritto. La Corte ha ritenuto che un invito al contraddittorio privo della veste formale di schema di atto potesse nondimeno assolvere la funzione richiesta dall’art. 6-bis, perché sostanzialmente idoneo a far conoscere al contribuente gli elementi della contestazione e a consentirgli di rappresentare la propria posizione. Il criterio, dunque, non è nominalistico ma funzionale: conta se il contribuente è stato messo in condizione di difendersi.

Il rovescio della medaglia lo fornisce Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza, sez. I, sentenza 4 febbraio 2026, n. 76, secondo cui è illegittimo l’avviso di accertamento fondato su una contestazione diversa da quella formulata nello schema di atto. L’equivalenza funzionale, in altri termini, opera solo se il confronto ha riguardato la medesima pretesa poi formalizzata.

Se c’è contrasto

Non c’è un contrasto giurisprudenziale consolidato, c’è un vuoto che il criterio funzionale sta riempiendo. L’assunzione prudenziale è duplice e va tenuta ferma in entrambe le direzioni: la mera disponibilità del documento nel cassetto fiscale non è, di per sé, la comunicazione richiesta dall’art. 6-bis, ma non è neppure una circostanza neutra, perché può concorrere a dimostrare che il contribuente è stato posto in condizione di conoscere la contestazione. Chi trova un invito nel cassetto e decide di ignorarlo perché «non è stato notificato» compie una scommessa rischiosa: nella quasi totalità dei casi quel documento è arrivato anche altrove, e il termine sta già correndo.

Cosa significa per te

Il cassetto fiscale va trattato per quello che è: uno strumento di controllo, non un calendario. Se ci trovi uno schema di atto, la domanda giusta non è «da oggi quanti giorni ho», ma «quando e come questo documento mi è stato comunicato». La risposta sta nella ricevuta di avvenuta consegna della PEC, nell’avviso di ricevimento della raccomandata, o nell’avviso di pubblicazione telematica. Il dies a quo va ricostruito sui documenti del procedimento notificatorio, mai sulla data in cui hai aperto l’area riservata.

Va aggiunta una considerazione organizzativa che ha valore difensivo. Chi delega la consultazione del cassetto a un intermediario dovrebbe verificare che la delega sia attiva e non scaduta, e che l’indirizzo PEC iscritto nei pubblici elenchi sia quello effettivamente presidiato. Sono adempimenti banali che, in sede contenziosa, fanno la differenza fra una difesa impostata per tempo e una difesa costruita su termini già consumati.

La pronuncia più recente e più rilevante: quando l’ufficio corre troppo

Fra le decisioni che compongono questo quadro, quella che incide più direttamente sulla vita quotidiana di chi riceve un invito al contraddittorio è Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lodi, sentenza 6 luglio 2026, n. 48/2.

Il contesto è tipico. Una società acquista un complesso immobiliare, esegue un’importante opera di trasformazione edilizia per ricavarne nuove unità abitative autonome, e le cede in regime di imponibilità IVA. L’Agenzia delle entrate contesta l’operazione e comunica lo schema di atto. La contribuente presenta le proprie osservazioni. E qui accade il fatto decisivo: prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla notifica dello schema, l’ufficio notifica comunque l’avviso di accertamento, confermando la pretesa.

La società impugna, deducendo la violazione dell’art. 6-bis: l’atto è stato emanato prima del decorso del termine dilatorio minimo. La Corte accoglie il motivo, ritenendolo fondato e assorbente rispetto a ogni altra censura, e chiarisce che l’art. 6-bis impone, a pena di annullabilità, che gli atti autonomamente impugnabili siano preceduti dalla comunicazione dello schema di atto e dall’assegnazione di un termine non inferiore a sessanta giorni per le controdeduzioni.

Il passaggio più significativo è quello che riguarda l’irrilevanza delle osservazioni già presentate. L’ufficio avrebbe potuto sostenere — e argomenti di questo tipo si leggono spesso — che, avendo il contribuente già depositato le proprie difese, il termine residuo non serviva più a nulla e la sua compressione non aveva prodotto alcun danno. La decisione respinge questa logica: il termine dei sessanta giorni non è a disposizione dell’ufficio, e la sua osservanza non dipende dal fatto che il contribuente abbia già parlato. Fino alla scadenza il contribuente resta libero di integrare, correggere, produrre documenti sopravvenuti, chiedere l’accesso al fascicolo e formulare rilievi ulteriori.

Cosa cambia rispetto a prima. Nel regime anteriore, ricostruito dalle Sezioni Unite nel 2025, un vizio del contraddittorio rilevava solo se il contribuente dimostrava che il procedimento avrebbe potuto concludersi diversamente. Nel regime dell’art. 6-bis la struttura è diversa: la norma qualifica l’atto come annullabile e il vizio attiene alla regolarità del procedimento. Resta però un aspetto che nessuna sentenza può supplire e che va sottolineato con forza: l’annullabilità non è rilevabile d’ufficio dal giudice; va eccepita dal contribuente nel ricorso introduttivo, a pena di decadenza. Un atto viziato che non venga impugnato con quel motivo specifico diventa definitivo esattamente come un atto perfettamente legittimo.

Nella stessa direzione si muove Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto, sentenza 3 febbraio 2026, n. 135, secondo cui la pretesa fiscale si cristallizza nello schema di atto: un ampliamento in peius nell’atto definitivo, non preceduto da un nuovo confronto con il contribuente, non regge. Le due decisioni, lette insieme, delineano un vincolo bilaterale. L’ufficio non può accorciare i tempi e non può cambiare le carte in tavola.

I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni

Le pronunce viste finora hanno senso solo se si traducono in date e importi. Quelle che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare il funzionamento dei principi: non sono casi seguiti dallo Studio.

Prima ipotesi — schema di atto via PEC, ufficio che anticipa i tempi. Ditta individuale con PEC attiva e iscritta in INI-PEC. Lo schema di atto viene trasmesso il 14 aprile 2026, con ricevuta di avvenuta consegna dello stesso giorno; la contestazione riguarda maggiore IVA e IRPEF per 34.780 euro, con sanzione minima al 90 per cento pari a 31.302 euro. Da quella data decorrono due termini distinti: trenta giorni per l’eventuale istanza di accertamento con adesione, che scadono il 14 maggio 2026, e sessanta giorni per le osservazioni, che scadono il 13 giugno 2026. Il contribuente deposita le controdeduzioni il 25 maggio. L’ufficio, ritenendole non persuasive, sottoscrive e notifica l’avviso il 5 giugno. Esito: alla luce di CGT Lodi n. 48/2026, l’atto è stato adottato prima della scadenza del termine dilatorio, e il fatto che le osservazioni fossero già state presentate non sana la violazione. Il vizio va eccepito nel ricorso, da proporre entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso.

Seconda ipotesi — raccomandata e compiuta giacenza. Persona fisica priva di domicilio digitale. Il plico contenente lo schema di atto viene spedito il 9 marzo 2026; il portalettere non trova nessuno e il 12 marzo immette l’avviso di giacenza nella cassetta postale; la comunicazione di avvenuto deposito viene spedita il 13 marzo; il contribuente ritira il plico il 30 marzo. Il perfezionamento matura, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge n. 890/1982, decorsi dieci giorni dalla spedizione della CAD — dunque il 23 marzo 2026 — perché il ritiro è avvenuto dopo. I sessanta giorni per le osservazioni scadono il 22 maggio 2026, non il 29 maggio come il contribuente aveva calcolato partendo dal ritiro. Se invece, in un successivo contenzioso, l’ufficio non producesse l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD, la prova del perfezionamento resterebbe incompleta secondo Cass., Sez. Un., n. 10012/2021, e l’intero calcolo dei termini tornerebbe in discussione.

Terza ipotesi — PEC respinta per casella satura e scoperta nel cassetto fiscale. Società con casella PEC attiva ma piena. L’8 giugno 2026 l’ufficio trasmette lo schema di atto per una ripresa a tassazione di 41.760 euro; il gestore restituisce un avviso di mancata consegna con l’indicazione «casella piena». L’ufficio non ripete l’invio e non passa ad altra forma di comunicazione. Il 2 settembre 2026 l’amministratore, consultando il cassetto fiscale, trova il documento. A novembre viene notificato l’avviso di accertamento. Esito difensivo: applicando Cass. n. 3703/2025, la saturazione della casella al primo invio è proprio l’ipotesi in cui è richiesto un secondo tentativo; applicando Cass. n. 25084/2025, l’autoresponsabilità del destinatario opera solo se resta assicurata la conoscibilità dell’atto, che qui non è stata garantita da alcun meccanismo alternativo. Ne consegue che lo standard dell’art. 6-bis, comma 3 — modalità idonee a garantire la conoscibilità — non risulta soddisfatto, e il contraddittorio non può dirsi validamente instaurato. La circostanza che il documento fosse consultabile nell’area riservata non supplisce alla comunicazione, ma va anticipata in ricorso perché l’ufficio la utilizzerà in senso opposto.

La giurisprudenza in tabella

La tabella che segue raccoglie tutte le decisioni richiamate in questa guida. Serve come strumento di lavoro: la prima colonna consente di reperire il precedente, l’ultima indica a quale snodo difensivo è utile. Le pronunce di merito hanno naturalmente un peso diverso da quelle di legittimità, ma nel caso dell’art. 6-bis sono per ora le uniche che applicano la norma a fattispecie concrete, e per questo vanno conosciute.

PronunciaQuestione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica
Cass., Sez. Un., 25 luglio 2025, n. 21271Contraddittorio prima dell’art. 6-bisObbligo generale solo per tributi armonizzati; prova di resistenza con elementi concreti e non pretestuosiFissa il discrimine fra vecchio e nuovo regime: conta la data dell’atto
Cass., Sez. Un., n. 24823/2015Contraddittorio endoprocedimentalePrecedente su cui si innesta il criterio della prova di resistenzaUtile per i contenziosi su annualità anteriori
Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012Prova della notifica postale non consegnataIl perfezionamento si prova solo con l’avviso di ricevimento della CADArma principale contro le notifiche per giacenza mal documentate
Cass., Sez. Un., 27 aprile 2018, n. 10266Formato della firma digitaleCAdES (.p7m) e PAdES (.pdf) sono equivalentiChiude la contestazione fondata solo sull’estensione del file
Cass., Sez. trib., ord. 13 febbraio 2025, n. 3703PEC a indirizzo non valido o inattivoNessun secondo invio necessario; il completamento telematico perfeziona la notificaDistingue l’indirizzo cessato dalla casella satura
Cass., Sez. II, ord. 12 settembre 2025, n. 25084PEC non consegnata per casella saturaL’autoresponsabilità opera solo se resta assicurata la conoscibilità dell’attoSostiene la difesa quando l’ufficio non ripete l’invio
Cass., Sez. lavoro, ord. n. 32498 del 2025PEC del mittente non censita nei registriNon invalida ex se la notifica; serve la prova del pregiudizio difensivoSconsiglia contestazioni puramente formali
Cass., Sez. V, ord. 10 luglio 2025, n. 18880Notifica diretta ex art. 26 d.P.R. 602/1973Si applica la disciplina postale ordinaria, non la legge n. 890/1982Cambia la difesa a seconda di chi ha notificato
Cass., Sez. V, ord. 26 luglio 2025, n. 21482Momento del perfezionamento per il destinatarioRicezione dell’atto o compimento della procedura di giacenzaBase per il calcolo del dies a quo
Cass., Sez. V, ord. 2 aprile 2026, n. 8242Completamento del procedimento notificatorioVa verificato l’intero iter, non un singolo segmentoOrienta la richiesta di esibizione documentale
Cass., n. 32432 del 13 dicembre 2024Accesso agli atti nel regime previgenteSenza prova di resistenza non c’è violazione del diritto di difesaUtile per misurare la distanza dal nuovo regime
Cass., n. 23073 del 2026Termine dilatorio e data dell’attoIl termine è violato se l’atto è sottoscritto prima della scadenza, a prescindere dalla notificaImpone di controllare la data di formazione dell’avviso
Cass., n. 9866/2024 e n. 33236/2023Notifica diretta semplificataConfermano la legittimità del modello semplificatoRidimensionano le eccezioni sulla mancata CAD nella riscossione
Corte cost., sentenza n. 175 del 2018 (e n. 104 del 2019)Legittimità della notifica direttaModello giustificato dalla pronta realizzazione del credito fiscale, con rimessione in termini come correttivoIndica la via della rimessione in termini quando la conoscenza è mancata senza colpa
CGT primo grado Lodi, 6 luglio 2026, n. 48/2Avviso emesso prima dei 60 giorniAnnullabilità anche se le osservazioni erano già state presentateLa decisione più direttamente spendibile oggi
CGT primo grado Taranto, 3 febbraio 2026, n. 135Ampliamento della pretesa nell’atto finaleLa pretesa si cristallizza nello schema di attoBlocca le contestazioni nuove non precedute da confronto
CGT primo grado Roma, sez. I, 1° giugno 2026, n. 8483Invito privo della veste di schema di attoVale il criterio funzionale, non quello nominalisticoAttenzione: anche un atto “atipico” può integrare il contraddittorio
CGT primo grado Vicenza, sez. I, 4 febbraio 2026, n. 76Contestazione diversa da quella dello schemaL’avviso fondato su rilievi nuovi è illegittimoLimite invalicabile all’equivalenza funzionale

La sintesi operativa: i principi da tenere sul tavolo

Dall’insieme delle decisioni esaminate si ricavano alcune regole pratiche. Sono queste, più che le massime, la cosa da portarsi via.

  • Il termine non decorre dal giorno in cui hai visto il documento, ma dal giorno in cui la comunicazione si è perfezionata secondo le regole del canale utilizzato.
  • La ricevuta di avvenuta consegna della PEC, l’avviso di ricevimento della raccomandata e la relata sono i tre documenti da procurarsi prima di qualsiasi valutazione di merito.
  • La casella satura e l’indirizzo non valido non sono la stessa cosa: nel primo caso serve un secondo tentativo, nel secondo il completamento telematico è sufficiente.
  • Contestare la notifica PEC solo perché il file è in formato .pdf anziché .p7m è una strada chiusa dal 2018.
  • Nella notifica postale eseguita dall’ufficio, la prova del perfezionamento per giacenza passa dall’avviso di ricevimento della CAD; nella notifica diretta dell’agente della riscossione quell’adempimento non è richiesto.
  • Un avviso di giacenza ignorato produce ricezione legale: non ritirare il plico non congela nulla.
  • Il cassetto fiscale è uno strumento di monitoraggio, non un canale che fa decorrere i termini; ma un invito trovato lì va gestito immediatamente, perché quasi sempre è già arrivato altrove.
  • I sessanta giorni per le osservazioni e i trenta per l’istanza di adesione corrono insieme ma con regole diverse: il primo segue la sospensione estiva dei termini istruttori prevista dall’art. 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006, il secondo no.
  • La sospensione feriale dei termini processuali, quella che allunga i sessanta giorni per il ricorso, opera dal 1° al 31 agosto.
  • L’ufficio non può adottare l’atto prima della scadenza del termine, neppure se hai già presentato le osservazioni, e non può fondarlo su contestazioni diverse da quelle dello schema.
  • L’annullabilità per violazione del contraddittorio va eccepita nel ricorso introduttivo: il giudice non la rileva d’ufficio.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Ho trovato lo schema di atto nel cassetto fiscale: i sessanta giorni partono da oggi? No. Partono dal perfezionamento della comunicazione, che va ricostruito sui documenti del procedimento notificatorio. Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 16 luglio 2026 ha ampliato gli atti consultabili nell’area riservata e vi ha aggiunto lo stato della notifica proprio perché quella è una funzione di consultazione e monitoraggio. La prima cosa da fare è verificare nel cassetto lo stato della notifica e poi risalire alla ricevuta o all’avviso corrispondente.

La PEC è tornata indietro perché la mia casella era piena. Sono automaticamente al sicuro? Non automaticamente, ma la posizione è difendibile. Cass. n. 25084/2025 ha stabilito che l’autoresponsabilità per la casella satura può essere posta a carico del destinatario solo se resta comunque assicurata la conoscibilità dell’atto, e Cass. n. 3703/2025 ha precisato che proprio nell’ipotesi di casella satura al primo invio è richiesto un secondo tentativo. Occorre però conservare e produrre l’avviso di mancata consegna con il motivo tecnico.

Ho presentato le osservazioni e l’ufficio ha notificato l’avviso dopo venti giorni: posso fare qualcosa? Sì. Secondo CGT Lodi n. 48/2026, l’atto adottato prima della scadenza dei sessanta giorni è annullabile anche se le osservazioni erano già state depositate, perché il termine non è nella disponibilità dell’ufficio. Il motivo va inserito nel ricorso: non emerge da solo.

L’avviso di accertamento contesta un rilievo che nello schema di atto non c’era. È legittimo? La giurisprudenza di merito recente dice di no. CGT Taranto n. 135/2026 ha affermato che la pretesa si cristallizza nello schema di atto e che un ampliamento in peius non preceduto da un nuovo confronto non regge; CGT Vicenza n. 76/2026 ha ritenuto illegittimo l’avviso fondato su una contestazione diversa da quella oggetto del contraddittorio.

Ho ricevuto un documento intitolato «invito al contraddittorio» e non «schema di atto». Cambia qualcosa? Sul piano del nome, no. CGT Roma n. 8483/2026 ha adottato un criterio funzionale: conta se il documento ti ha messo in condizione di conoscere gli elementi della contestazione e di rappresentare la tua posizione. Il che significa anche il contrario di quello che molti sperano: non puoi ignorarlo perché ha un’intestazione diversa da quella che ti aspettavi.

Non ho ritirato la raccomandata. La notifica è valida? Nella generalità dei casi sì, per compiuta giacenza, decorsi dieci giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito o dal ritiro se anteriore. Resta però il profilo probatorio: in giudizio l’ufficio deve produrre l’avviso di ricevimento della CAD, secondo Cass., Sez. Un., n. 10012/2021.

I tre canali a confronto e le prime mosse

Le decisioni esaminate convergono su un punto: la difesa non comincia dal merito della contestazione, comincia dalla ricostruzione del canale. Vale allora la pena mettere i tre percorsi uno accanto all’altro, perché ciascuno ha un documento-chiave diverso e un punto di attacco diverso.

Canale di arrivoDocumento che fissa il terminePunto debole tipicoPrecedente di riferimento
PEC al domicilio digitaleRicevuta di avvenuta consegnaMancata consegna per casella satura senza secondo invioCass. n. 25084/2025; Cass. n. 3703/2025
Raccomandata con intermediazione postaleAvviso di ricevimento della CADUfficio che produce solo l’attestazione di giacenzaCass., Sez. Un., n. 10012/2021; Cass. n. 21482/2025
Cassetto fiscale e area riservataNessuno: è consultazione, non notificazioneContribuente che calcola i termini dalla data di accessoProvv. Agenzia delle entrate 16 luglio 2026 (art. 23 D.Lgs. n. 1/2024)

La lettura per colonne è più utile di quella per righe. La seconda colonna indica cosa chiedere e cosa conservare; la terza indica dove guardare per capire se esiste un vizio; la quarta indica su cosa fondare l’eccezione.

Da qui discende la sequenza operativa delle prime giornate, che è bene svolgere in quest’ordine e non in un altro.

Il primo passo è fissare la data. Non la data che ricordi, non quella in cui hai aperto il file: la data risultante dal documento del procedimento notificatorio. Se il canale è la PEC, apri il messaggio originale nella casella, non la stampa che ti ha inoltrato qualcuno, e recupera la ricevuta di avvenuta consegna. Se il canale è postale, recupera l’avviso di ricevimento e, in caso di giacenza, la data di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito. Se hai trovato il documento nel cassetto fiscale, usa la funzione che riporta lo stato della notifica per risalire all’evento notificatorio e poi verifica il documento corrispondente.

Il secondo passo è calcolare due termini, non uno. I sessanta giorni per le controdeduzioni e i trenta giorni per l’eventuale istanza di accertamento con adesione decorrono dallo stesso momento ma non si comportano allo stesso modo: il primo beneficia della sospensione estiva prevista per i termini istruttori dall’art. 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006, che ha un perimetro proprio e non coincide con la sospensione feriale dei termini processuali; il secondo, secondo la prassi consolidata, non ne beneficia. Chi ragiona su un unico termine rischia di lasciar scadere la finestra più breve senza averla nemmeno valutata.

Il terzo passo è leggere lo schema di atto per quello che vincolerà l’ufficio. Ogni rilievo contestato oggi delimita il perimetro dell’atto di domani: alla luce di CGT Taranto n. 135/2026 e CGT Vicenza n. 76/2026, quello che non compare nello schema non potrà comparire nell’avviso senza un nuovo confronto. Conviene quindi elencare le contestazioni una per una, prendendo nota di quelle che poggiano su documenti che non hai mai visto: sono le candidate naturali all’istanza di accesso al fascicolo, che l’art. 6-bis, comma 3, consente di presentare proprio all’interno del termine assegnato.

Il quarto passo è mettere per iscritto ciò che si è verificato. Un fascicolo difensivo ordinato — ricevute, avvisi, calcolo dei termini, elenco dei rilievi — è quello che consente, mesi dopo, di formulare nel ricorso un’eccezione precisa anziché generica. Le pronunce viste in questa guida premiano quasi sempre la parte che documenta e penalizzano quella che afferma.

C’è infine una cosa che non va fatta, ed è la più frequente: attendere l’avviso di accertamento per «vedere come va a finire». Il contraddittorio preventivo è l’unica fase in cui la pretesa può ancora essere ridimensionata senza contenzioso, e le osservazioni presentate in quella sede restano agli atti anche quando non vengono accolte, obbligando l’ufficio a confrontarsi con esse nella motivazione ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4. Rinunciarvi significa affrontare il giudizio partendo da una posizione più povera.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Applichiamo gli orientamenti appena esaminati al tuo fascicolo, con interventi concreti e verificabili.

  1. Ricostruiamo il dies a quo confrontando la data che compare sul documento con le ricevute PEC, l’avviso di ricevimento della raccomandata o l’avviso di pubblicazione telematica, e calcoliamo i termini per le osservazioni, per l’eventuale istanza di adesione e per il successivo ricorso.
  2. Acquisiamo e analizziamo l’intera catena documentale della notifica: ricevuta di accettazione, ricevuta di avvenuta consegna, avviso di mancata consegna con il motivo tecnico, log del gestore, relata, distinte postali.
  3. Verifichiamo se l’atto rientri fra quelli esclusi dal contraddittorio ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, e del D.M. 24 aprile 2024, contestando l’inquadramento quando l’ufficio ha applicato l’esclusione oltre il suo perimetro.
  4. Presentiamo l’istanza di accesso agli atti del fascicolo nel termine assegnato per il contraddittorio, per lavorare sulla base istruttoria effettiva e non su quella riassunta nello schema.
  5. Redigiamo le controdeduzioni ancorandole a documenti e a precedenti pertinenti, in modo che il mancato accoglimento imponga all’ufficio la motivazione rafforzata richiesta dall’art. 6-bis, comma 4.
  6. Valutiamo il confronto fra osservazioni, accertamento con adesione e regolarizzazione spontanea, contestazione per contestazione, distinguendo i rilievi da difendere da quelli su cui è ragionevole un confronto con l’ufficio.
  7. Eccepiamo nel ricorso introduttivo la violazione del contraddittorio e i vizi della comunicazione, formulando i motivi in modo che restino spendibili nei gradi successivi, poiché l’annullabilità non è rilevabile d’ufficio.
  8. Contestiamo l’anticipazione dell’atto rispetto alla scadenza del termine dilatorio, verificando la data di sottoscrizione dell’avviso e non solo quella di notifica.
  9. Impugniamo l’ampliamento della pretesa quando l’atto finale contiene rilievi non presenti nello schema di atto e non preceduti da un nuovo confronto.
  10. Seguiamo il contenzioso in tutti i gradi, mantenendo la stessa linea difensiva dal primo grado fino al giudizio di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia che vive di orientamenti di legittimità, l’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione non è un titolo accessorio: è ciò che consente di impostare fin dal ricorso introduttivo eccezioni destinate a essere discusse nell’ultimo grado di giudizio, senza cambi di difensore e senza cambi di strategia lungo il percorso. La continuità è concreta: chi ricostruisce il procedimento notificatorio nelle prime settimane è lo stesso professionista che porta l’eccezione in appello e, se necessario, in Cassazione.

Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti che seguono insieme lo stesso fascicolo: i profili processuali e quelli contabili di una contestazione tributaria non si separano, e la quantificazione della pretesa va verificata con lo stesso rigore con cui si verifica la regolarità della notifica. Non promettiamo esiti: analizziamo, verifichiamo e costruiamo la strategia difensiva sulla base di quello che i documenti dimostrano.

In chiusura

Il modo in cui l’invito al contraddittorio raggiunge il destinatario non è un dettaglio organizzativo: è il presupposto da cui dipendono i termini, la validità del confronto e, in ultima analisi, la tenuta dell’atto che ne seguirà. La materia è quella delle impugnazioni tributarie, dove ogni eccezione va formulata una volta sola e nel momento giusto, e dove il difensore deve poter accompagnare la stessa linea fino al giudizio di legittimità: per questo lo Studio Monardo opera qui attraverso un avvocato cassazionista, affiancato da uno staff multidisciplinare che lavora a livello nazionale in diritto bancario e tributario, cioè esattamente le due competenze che una contestazione di questo tipo chiama in causa insieme.

Se hai davanti uno schema di atto o un invito al contraddittorio, la prima cosa da fare non è rispondere: è stabilire con certezza quando e come ti è stato comunicato. Tutto il resto — osservazioni, adesione, ricorso — si costruisce a partire da quella data.

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