Ipoteca Esattoriale: 10 Errori Da Evitare Quando Arriva La Comunicazione

Quando in cassetta arriva una busta dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con dentro le parole “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”, la prima reazione è quasi sempre la stessa: si legge due volte, si guarda l’importo, si mette il foglio in un cassetto e si aspetta. È esattamente il momento in cui si commettono gli errori che poi costano di più.

Questa guida è costruita in modo diverso dal solito: non è un trattato, sono le domande che ci vengono rivolte più spesso quando qualcuno ci porta questa lettera, con le risposte complete che diamo. Le abbiamo raccolte così come vengono formulate, senza tradurle in linguaggio tecnico, perché il modo in cui una persona formula la propria paura dice già molto su quale errore sta per commettere.

Il quadro normativo di riferimento è l’articolo 77 del D.P.R. 602/1973: consente all’Agente della riscossione di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore quando il credito complessivo non è inferiore a 20.000 euro, e impone — al comma 2-bis — di notificare prima una comunicazione preventiva con l’avviso che, in mancanza di pagamento entro trenta giorni, l’ipoteca sarà iscritta. Attorno a quei trenta giorni ruota tutto: la possibilità di pagare, di rateizzare, di far valere errori, di impugnare.

Studio Monardo lavora su questa materia per una ragione precisa e verificabile. L’impugnazione di un preavviso di ipoteca è un contenzioso che nasce davanti alla Corte di giustizia tributaria ma che, quando il punto controverso è la notifica di una cartella o la prescrizione di un ruolo, finisce spesso per definirsi solo in sede di legittimità: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e questo consente allo Studio di impostare fin dal primo ricorso una linea difensiva che regge anche davanti alla Corte di Cassazione, senza cambiare difensore e senza cambiare strategia in corsa. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera su tutto il territorio nazionale in diritto bancario e tributario: la lettura degli estratti di ruolo, dei conteggi e degli atti presupposti è un lavoro che richiede insieme competenze legali e contabili.

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“Mi è arrivata una lettera che parla di iscrizione ipotecaria. Cos’è esattamente?”

È un preavviso, non un’ipoteca. Tecnicamente si chiama comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ed è l’atto con cui l’Agente della riscossione la informa che, se non paga entro trenta giorni le somme indicate, iscriverà ipoteca sui suoi immobili.

Facciamo subito una distinzione che nella pratica risolve metà delle ansie. L’ipoteca esattoriale è una garanzia, non un’espropriazione. Vincola il bene, dà all’ente un diritto di prelazione rispetto ad altri creditori, rende molto più difficile vendere o ottenere un mutuo su quell’immobile. Ma non trasferisce la proprietà, non le toglie la casa, non avvia da sola alcuna asta.

La Cassazione lo ha chiarito nel modo più autorevole possibile, a Sezioni Unite: l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 non è un atto dell’espropriazione forzata, bensì una misura cautelare alternativa a essa, funzionale a garantire il credito. Da questa qualificazione discendono conseguenze concrete: non serve, prima di iscriverla, la previa intimazione ad adempiere prevista dall’art. 50, comma 2, del D.P.R. 602/1973 per l’ipotesi in cui l’espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella.

Il secondo punto da fissare: l’ipoteca nasce con la trascrizione nei registri immobiliari, non con la lettera. Finché la trascrizione non è avvenuta, sull’immobile non c’è nulla. Il preavviso è la finestra che la legge le concede per evitare che il vincolo si formi.

Il terzo punto, il più trascurato: quella lettera contiene, di regola, l’elenco dei carichi che compongono il debito. Cartelle, avvisi di addebito, numeri, anni. È materiale prezioso, perché è da lì che si capisce se il debito è davvero dovuto per intero — e molto spesso non lo è.

“Quindi l’ipoteca c’è già oppure no? Come faccio a saperlo con certezza?”

Se ha in mano una comunicazione preventiva, in linea di principio l’ipoteca non è ancora stata iscritta. Ma questo va verificato, non presunto, e la verifica si fa in un unico modo serio: con una visura ipotecaria aggiornata presso la Conservatoria dei registri immobiliari, richiesta sul nominativo del proprietario e non solo sull’immobile che ha in mente.

Perché insistiamo su questo. Capita spesso che chi si rivolge a noi abbia ricevuto negli anni altre comunicazioni, magari a un vecchio indirizzo, magari mai ritirate. In quei casi l’ipoteca può essere già stata iscritta tempo prima, e la lettera arrivata oggi riguarda carichi nuovi che si aggiungono ai vecchi. Il quadro reale emerge solo dalla visura: quante formalità gravano sull’immobile, per quale importo, iscritte in che data, a favore di chi.

La visura serve anche a un secondo scopo, difensivo. Se l’ipoteca risulta iscritta ma lei non ha mai ricevuto alcuna comunicazione preventiva, la giurisprudenza di merito ha affermato che il termine di sessanta giorni per impugnare non può decorrere da una notifica mai eseguita e va calcolato dal momento della conoscenza effettiva, cioè dalla data dell’ispezione ipotecaria. In altre parole: la visura non è solo informazione, è anche la prova documentale del giorno in cui lei è venuto a sapere.

Verifichi contestualmente l’estratto di ruolo o il prospetto informativo disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le due fonti vanno lette insieme: una dice cosa grava sull’immobile, l’altra dice da quali carichi nasce.

“Quanto devo avere di debito perché possano ipotecarmi la casa?”

La soglia è 20.000 euro di credito complessivo per cui si procede. Sotto quella cifra, l’ipoteca ex art. 77 non può essere iscritta.

Attenzione però a come si legge la soglia, perché qui si annida un errore frequente. Non conta la singola cartella: conta l’importo complessivo dei carichi per i quali l’Agente sta procedendo, sommati fra loro. Chi ha tre cartelle da ottomila euro ciascuna è ampiamente sopra soglia, anche se nessuna delle tre, da sola, ci arriverebbe.

Conta invece — e questo gioca a favore del contribuente — il debito residuo al momento dell’iscrizione, non quello storico. Se una parte dei carichi è stata pagata, sgravata, annullata in autotutela o definita con una sanatoria, la soglia va ricalcolata su quel che resta. La giurisprudenza di merito ha annullato iscrizioni ipotecarie proprio perché, per effetto di una definizione agevolata o di uno sgravio sopravvenuto, il residuo era sceso sotto i ventimila euro.

Un secondo numero da conoscere: l’ipoteca si iscrive per un importo pari al doppio del credito. Vedersi indicare un valore doppio rispetto al debito non è un errore dell’ente, è la regola di legge. Ma è una regola che ha un limite: se il credito si riduce, anche l’ipoteca deve ridursi. La Cassazione ha affermato che il giudice tributario, quando accerta che il credito è in parte insussistente, non deve annullare integralmente l’iscrizione, ma ricondurla alla misura corretta, ordinandone la riduzione al doppio del minor credito residuo ai sensi dell’art. 2872 c.c.

Terzo elemento, spesso confuso con il primo: la soglia per l’espropriazione immobiliare è tutt’altra cosa e molto più alta. L’art. 76 consente all’Agente di procedere all’esproprio solo se il credito complessivo supera 120.000 euro, se l’ipoteca è già iscritta e se sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza estinzione del debito. Ipoteca e asta sono due mondi separati da una distanza che, in termini di importi e di tempi, è enorme.

“Quanto tempo ho davvero per muovermi?”

Deve tenere a mente due orologi diversi, che partono insieme ma servono a cose diverse.

Il primo è il termine di trenta giorni indicato nella comunicazione. È il tempo che ha per pagare, per chiedere una dilazione, per presentare osservazioni, per attivarsi. Scaduto quel termine senza che sia accaduto nulla, l’Agente può procedere all’iscrizione senza doverle inviare altri avvisi.

Il secondo è il termine di sessanta giorni per proporre ricorso, previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 546/1992 per gli atti impugnabili davanti alla giustizia tributaria. È un termine di decadenza: superato, l’atto si consolida e le contestazioni che avrebbe potuto sollevare non sono più proponibili in quella sede.

Sul calcolo dei sessanta giorni serve una precisazione che ogni anno genera disastri: la sospensione dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, non in altri periodi e non per durate diverse da quelle di legge. Un preavviso notificato a fine luglio non “muore” ad agosto: il termine si ferma per quel mese e riprende a settembre. Chi si costruisce da solo calendari fantasiosi arriva in Corte fuori termine.

C’è poi un dettaglio che conviene fissare subito. I trenta giorni e i sessanta giorni non sono alternativi: si sovrappongono. Nulla vieta di chiedere la rateizzazione entro trenta giorni e, nel frattempo, far predisporre il ricorso da notificare entro sessanta. Anzi, quando il debito presenta vizi seri, questa doppia mossa è spesso la più prudente.


“Cosa succede, in concreto, se non faccio niente per trenta giorni?”

Succede che l’Agente della riscossione iscrive ipoteca, e che nessuno la avverte del momento in cui lo fa.

È il primo dei dieci errori, il più banale e il più diffuso: la legge non impone all’ente ulteriori comunicazioni dopo il preavviso. Trascorsi i trenta giorni senza pagamento, l’iscrizione può essere eseguita direttamente. Molti se ne accorgono mesi dopo, quando chiedono un mutuo, quando provano a vendere, quando la banca fa una verifica di routine.

Dopo l’iscrizione lo scenario cambia in peggio sotto tre profili concreti. La vendita dell’immobile diventa praticamente impraticabile a condizioni normali: nessun acquirente accetta di comprare un bene gravato, salvo accordi complessi di cancellazione contestuale al rogito. L’accesso al credito si chiude: le banche leggono le formalità pregiudizievoli prima ancora della busta paga. E si apre il conto alla rovescia dei sei mesi, decorsi i quali — sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti dell’art. 76 — l’espropriazione diventa astrattamente possibile.

C’è poi un effetto meno visibile ma altrettanto serio. Trascorsi i sessanta giorni senza impugnazione, tutti i vizi che avrebbe potuto far valere contro quell’atto restano fuori dal processo. Non tutti in modo definitivo, perché alcune contestazioni possono essere riproposte contro atti successivi, ma la posizione difensiva si indebolisce sensibilmente e alcune eccezioni, come quella di prescrizione maturata prima di un atto poi non impugnato, rischiano di essere precluse.

Il costo dell’inerzia, in questa materia, non è economico: è la perdita irreversibile di posizioni difensive che erano disponibili e gratuite.

“Da dove si comincia per capire se il preavviso è regolare?”

Si comincia da quattro controlli, in quest’ordine. È il metodo che seguiamo su ogni fascicolo e non ha nulla di esoterico: è verifica documentale.

Primo: la notifica del preavviso stesso. Chi lo ha ricevuto, dove, in che forma, in quale data. Notifica a mezzo posta, PEC, deposito presso la casa comunale con irreperibilità: ogni modalità ha requisiti propri e ogni requisito mancante è un vizio.

Secondo, e decisivo: la notifica degli atti presupposti. L’ipoteca si fonda sul mancato pagamento di cartelle o avvisi di addebito. Se quelle cartelle non sono mai state validamente notificate, l’atto successivo è nullo per vizio derivato. La Cassazione è costante: l’omessa notifica dell’atto presupposto è un vizio procedurale che travolge l’atto conseguenziale, e il contribuente può impugnare solo quest’ultimo facendo valere unicamente quel difetto, senza alcun onere di contestare anche il merito della pretesa. Quando la contestazione viene sollevata, l’onere di provare la regolarità della notifica ricade sull’Agente della riscossione.

Terzo: i presupposti sostanziali. Soglia dei ventimila euro sul residuo effettivo; importo dell’ipoteca pari al doppio; esistenza attuale del credito, cioè assenza di pagamenti, sgravi, sospensioni o definizioni intervenute.

Quarto: il tempo. Per ogni singolo carico va ricostruita la data dell’ultimo atto interruttivo validamente notificato, per verificare se la prescrizione è maturata.

Sul contenuto del preavviso, invece, conviene abbassare le aspettative. La Cassazione ha stabilito nel 2025 che la comunicazione preventiva, avendo natura informativa e sollecitatoria, deve contenere l’indicazione del credito per cui si procede, ma non l’elenco puntuale degli immobili che saranno vincolati: quell’indicazione è necessaria solo al momento dell’iscrizione. Contestare il preavviso perché “non dice quale casa” è una strada che oggi non porta da nessuna parte.

“A chi si fa il ricorso, e come funziona la fase iniziale?”

Il ricorso si propone alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente per territorio, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto, con deposito in via telematica.

Prima di tutto, però, va sciolto un nodo che chiameremo per nome perché è il quarto errore classico: la scelta del giudice non dipende dall’atto, dipende dalla natura dei crediti che stanno dentro l’atto. Se il preavviso raccoglie tributi erariali o locali, la sede è quella tributaria. Se raccoglie sanzioni per violazioni del Codice della strada o contributi previdenziali, quelle porzioni appartengono al giudice ordinario — rispettivamente il giudice di pace o il tribunale, e il giudice del lavoro per la materia contributiva. Quando i crediti sono di natura mista, come capita quasi sempre, il ricorso va costruito tenendo conto del riparto, eventualmente su due binari.

Sbagliare giudice significa, nella migliore delle ipotesi, perdere mesi in una declinatoria di giurisdizione; nella peggiore, arrivare tardi davanti a quello competente.

Insieme al ricorso si valuta l’istanza di sospensione dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 546/1992, che va motivata su due fronti: la fondatezza apparente delle ragioni esposte e il danno grave e irreparabile che deriverebbe dall’esecuzione. Non è una formalità: è ciò che può impedire che l’ipoteca venga iscritta mentre il giudizio pende.

Quanto ai costi di giustizia, nel processo tributario è dovuto il contributo unificato, determinato per scaglioni in funzione del valore della lite. È una spesa prevista dalla legge, da mettere in conto fin dall’inizio e da calcolare correttamente, perché un versamento errato genera inviti al pagamento successivi.

Una precisazione utile a chi ricorda le regole di qualche anno fa: il reclamo-mediazione tributario è stato soppresso per i ricorsi notificati a partire dal 2024. Non esiste più un passaggio preliminare obbligatorio davanti all’ente. Chi lo cerca ancora, perde tempo prezioso.

“Se chiedo la rateizzazione, l’ipoteca si ferma?”

Dipende da un fattore di tempo: se l’ipoteca non è ancora iscritta, sì. Se è già iscritta, no — e qui sta il quinto errore, forse il più doloroso perché nasce da una scelta fatta in buona fede.

Vediamo il meccanismo. La disciplina della dilazione, contenuta nell’art. 19 del D.P.R. 602/1973 e riscritta dal D.Lgs. 110/2024 con il decreto ministeriale del 27 dicembre 2024, prevede che dalla presentazione della richiesta di rateizzazione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non possa avviare nuove procedure cautelari o esecutive — quindi né nuovi fermi, né nuove ipoteche, né nuovi pignoramenti — salve le eccezioni di legge. Le procedure già avviate, invece, proseguono secondo le regole proprie di ciascun procedimento.

Tradotto: la domanda di dilazione presentata dentro i trenta giorni è uno scudo. Presentata dopo l’iscrizione, non cancella nulla. L’ipoteca già trascritta resta sull’immobile e viene cancellata al completamento del piano, non all’inizio.

Sul numero di rate, la riforma ha introdotto una progressione graduale legata all’anno di presentazione della domanda: per le richieste presentate nel 2026 la dilazione ordinaria, per debiti fino a 120.000 euro e senza necessità di documentare la difficoltà, arriva fino a 84 rate mensili; documentando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria secondo i parametri fissati dal decreto ministeriale, si può salire fino a 120 rate.

Due avvertenze finali. La prima: chiedere la rateizzazione non equivale ad accettare il debito e non preclude, di per sé, la possibilità di contestarlo nelle sedi previste. La seconda: la decadenza dal piano, per mancato pagamento del numero di rate previsto, riapre l’intero debito e riattiva tutte le azioni. Un piano insostenibile firmato per prendere tempo è un rinvio pagato caro.

“L’istanza in autotutela sospende i termini?”

No. Questa è la risposta che dispiace di più dare, ed è il sesto errore.

L’istanza in autotutela è una richiesta all’ente di annullare un proprio atto perché illegittimo o infondato. È uno strumento utile, a volte risolutivo quando l’errore è evidente e documentabile — un pagamento già effettuato, uno sgravio già disposto, una persona omonima. Ma non è un ricorso, non è un procedimento a termini garantiti e, soprattutto, non sospende né i trenta giorni del preavviso né i sessanta per l’impugnazione.

Il copione che vediamo ripetersi è sempre lo stesso: si presenta l’istanza, si attende fiduciosi la risposta, l’ente non risponde o risponde dopo tre mesi, e nel frattempo l’ipoteca è iscritta e i termini sono scaduti. Il diritto sostanziale magari c’era anche; la sede per farlo valere non c’è più.

La regola operativa è semplice: l’autotutela si presenta in parallelo al ricorso, mai in alternativa.

Discorso diverso, ma con la stessa logica, per la sospensione legale della riscossione prevista dalla L. 228/2012, che consente di chiedere all’Agente la sospensione del carico entro sessanta giorni allegando prova di specifiche cause di inesigibilità: pagamento già intervenuto, sgravio, prescrizione, sentenza di annullamento. È uno strumento più strutturato dell’autotutela generica, ma anche qui vale la regola d’oro: si usa in aggiunta alle tutele giurisdizionali, non al posto loro.

I passaggi e i termini in una tabella

FaseAttoTermineDavanti a chi / dove
PreavvisoComunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (art. 77, c. 2-bis, D.P.R. 602/1973)30 giorni per pagare, rateizzare o presentare osservazioniAgenzia delle Entrate-Riscossione
Difesa amministrativaIstanza di autotutela / istanza di sospensione legale (L. 228/2012)60 giorni per la sospensione legale; l’autotutela non sospende alcun termineAgenzia delle Entrate-Riscossione ed ente creditore
Difesa giurisdizionaleRicorso avverso il preavviso o l’iscrizione, con eventuale istanza cautelare (art. 47 D.Lgs. 546/1992)60 giorni dalla notifica (sospensione dal 1° al 31 agosto)Corte di giustizia tributaria di primo grado, o giudice ordinario per crediti non tributari
IscrizioneTrascrizione dell’ipoteca per un importo pari al doppio del creditoEseguibile decorsi i 30 giorni, senza ulteriori avvisiConservatoria dei registri immobiliari
Dopo l’iscrizioneEventuale espropriazione immobiliare (art. 76 D.P.R. 602/1973)Non prima di 6 mesi dall’iscrizione e solo se il credito supera 120.000 €Giudice dell’esecuzione
EstinzioneCancellazione della formalitàAl pagamento integrale o in esecuzione della decisione favorevoleConservatoria, su impulso dell’Agente o per ordine del giudice

“Ho una sola casa e ci vivo dentro. Sono al sicuro, vero?”

Dall’asta, in larghissima misura sì. Dall’ipoteca, no. È il settimo errore, ed è quello che genera le sorprese peggiori, perché nasce da un’informazione vera applicata alla situazione sbagliata.

L’art. 76 del D.P.R. 602/1973, nella versione introdotta nel 2013, vieta all’Agente della riscossione di procedere all’espropriazione dell’unico immobile di proprietà del debitore quando ricorrono congiuntamente tre condizioni: destinazione a uso abitativo, residenza anagrafica del debitore in quell’immobile, categoria catastale diversa da A/8 e A/9, cioè non ville né castelli. La Cassazione ha ribadito il principio anche di recente, applicandolo alle procedure ancora pendenti.

Ma quel divieto riguarda l’espropriazione, non la garanzia. E poiché l’iscrizione ipotecaria è qualificata come misura cautelare e non come atto dell’espropriazione forzata, i limiti previsti per il pignoramento non si estendono automaticamente all’ipoteca. La Corte lo ha detto in modo netto, richiamando il principio generale di responsabilità patrimoniale dell’art. 2740 c.c.: il patrimonio del debitore risponde delle obbligazioni, e l’ipoteca è una forma di garanzia su quel patrimonio.

Il risultato pratico è una posizione asimmetrica, che va conosciuta prima e non dopo: sulla prima casa impignorabile l’ipoteca può essere iscritta, l’asta no. Il che non significa che il vincolo sia innocuo. Significa che l’immobile resta suo, ma diventa difficilissimo da vendere e inutilizzabile come garanzia bancaria, finché il debito non è estinto o l’iscrizione non è annullata.

“La casa è cointestata con mia moglie, che non c’entra nulla col debito. Che cosa possono ipotecare?”

Possono iscrivere ipoteca sulla quota di proprietà del debitore, non sull’intero bene.

Se l’immobile è in comproprietà al cinquanta per cento e il debito è solo suo, il vincolo colpisce la sua metà. La quota del comproprietario estraneo resta libera. Questo, nella pratica, produce comunque un effetto pesante sulla vendibilità dell’intero immobile — un acquirente difficilmente compra una casa di cui metà è gravata — ma giuridicamente la distinzione è netta ed è il primo controllo da fare sulla visura: verificare che la formalità sia stata iscritta sulla quota corretta e non sull’intera piena proprietà.

Il caso della comunione legale dei beni merita un passaggio in più, perché è più insidioso. Qui non ci sono quote determinate durante il regime, e la disciplina applicabile dipende dalla natura del debito e dal momento in cui è sorto. Per i debiti personali di un coniuge la legge prevede meccanismi specifici di aggressione dei beni comuni, che vanno esaminati caso per caso: presumere l’una o l’altra soluzione, in questa materia, è pericoloso.

Un’ultima situazione ricorrente: l’immobile ereditato e non ancora diviso fra coeredi. Anche qui l’ipoteca può colpire la quota indivisa del debitore. E qui accade spesso che il preavviso arrivi per debiti che il destinatario non ha nemmeno contratto, perché li ha ereditati insieme al bene. È una delle ipotesi in cui l’esame degli atti presupposti — e delle date — cambia completamente lo scenario.

“L’immobile è in fondo patrimoniale. Non dovrebbe essere intoccabile?”

No, e conviene disinnescare subito questa convinzione, perché è l’ottavo errore ed è particolarmente costoso: il fondo patrimoniale non è uno scudo automatico contro l’ipoteca esattoriale.

L’art. 170 c.c. limita l’esecuzione sui beni del fondo ai debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Il punto critico è che questa protezione non opera da sola: va provata, e l’onere della prova grava sul debitore. La Cassazione ha enunciato principi molto chiari sull’onere probatorio che incombe su chi eccepisce l’inopponibilità del debito, e ha ripetutamente affermato che i debiti tributari collegati all’attività economica non godono di una presunzione automatica di estraneità ai bisogni familiari. La nozione di “bisogni della famiglia”, del resto, viene interpretata in senso ampio: comprende anche il mantenimento del tenore di vita e le esigenze di sviluppo del nucleo, non solo le spese di stretta sopravvivenza.

C’è poi un profilo temporale che va sempre verificato: se il fondo è stato costituito dopo il sorgere del debito, si espone all’azione revocatoria, e la sua costituzione può essere dichiarata inefficace nei confronti del creditore.

Su questo tipo di verifiche l’assetto dello Studio conta più della teoria. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera su tutto il territorio nazionale in diritto bancario e tributario: la ricostruzione dell’origine di ciascun debito — se sia riconducibile all’attività d’impresa o professionale, in quale periodo sia sorto, come si collochi rispetto alla data di costituzione del fondo — è un lavoro che richiede insieme l’analisi giuridica e quella contabile, e che decide l’esito di un’eccezione ex art. 170 c.c.

“Nel mio preavviso ci sono anche multe e contributi INPS. Cambia qualcosa?”

Cambia il giudice, cambia la prescrizione, cambia la strategia. È la ragione per cui i preavvisi “misti” sono i più delicati da impugnare.

Sul giudice abbiamo già detto: la giurisdizione segue la natura sostanziale del credito. Le controversie su contributi previdenziali obbligatori appartengono al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, anche quando la pretesa è azionata a mezzo cartella; le sanzioni del Codice della strada seguono le regole proprie dell’opposizione a sanzione amministrativa; i tributi restano davanti alla giustizia tributaria.

Sulla prescrizione, i termini divergono in modo rilevante. I contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni. Le sanzioni tributarie seguono il termine quinquennale dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. 472/1997 quando non sono fondate su una sentenza passata in giudicato — la Cassazione lo ha confermato nel 2025. Per i tributi il termine varia a seconda dell’imposta. Il risultato è che, dentro un unico preavviso, alcune poste possono essere ampiamente prescritte e altre no.

Da questa asimmetria discende una conseguenza operativa che raccomandiamo sempre: il debito indicato nel preavviso non va trattato come un blocco unico, ma smontato carico per carico. L’obiettivo non è necessariamente azzerare tutto: è ridurre il residuo effettivo. E se la riduzione porta il credito sotto la soglia dei ventimila euro, viene meno il presupposto stesso dell’iscrizione ipotecaria.

Una nota sulla definizione agevolata, che nel 2026 ha inciso parecchio su questi fascicoli. La rottamazione-quinquies introdotta dalla legge di bilancio 2026 riguardava i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con domanda da presentare entro il 30 aprile 2026 e pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali. Chi ha aderito ha ottenuto la sospensione delle procedure cautelari; chi decade dal piano se le vede riprendere. Se nel suo preavviso compaiono carichi già oggetto di definizione, il conteggio va rifatto da capo.


“Rischio davvero di perdere la casa all’asta?”

Le rispondiamo con onestà, separando ciò che è concreto da ciò che non lo è.

Nell’immediato, no: il preavviso di ipoteca non è l’anticamera dell’asta. Perché l’Agente della riscossione possa avviare l’espropriazione immobiliare devono ricorrere insieme più condizioni previste dall’art. 76: un credito complessivo superiore a 120.000 euro, l’ipoteca già iscritta, il decorso di almeno sei mesi dall’iscrizione senza estinzione del debito. E se l’immobile è l’unico di proprietà, adibito ad abitazione, con residenza anagrafica del debitore e non classificato A/8 o A/9, l’espropriazione è comunque vietata.

Detto questo, il danno reale dell’ipoteca non è la perdita della casa: è la paralisi patrimoniale. L’immobile diventa invendibile a condizioni di mercato, inutilizzabile come garanzia, problematico in qualunque operazione bancaria. Per un’impresa individuale o per un professionista che usa l’immobile come leva finanziaria, questo può pesare più di un pignoramento.

C’è infine un rischio che non riguarda l’Agenzia delle Entrate-Riscossione: gli altri creditori. Un’ipoteca trascritta è un’informazione pubblica. Segnala fragilità e può innescare iniziative di banche, fornitori, altri creditori che fino a quel momento erano rimasti fermi.

Quindi la risposta corretta alla sua domanda è: il rischio immediato di asta è basso e circoscritto da condizioni precise, ma il rischio di trovarsi con un patrimonio bloccato è alto e immediato.

“Il debito è vecchissimo. Non è già prescritto da solo?”

Prescritto forse, “da solo” mai. La prescrizione non opera automaticamente: va eccepita, davanti al giudice competente, nel momento processuale giusto. È il nono errore, e appartiene alla categoria delle occasioni perse per attesa.

Due punti fissano il quadro. Il primo: la Cassazione ha ribadito nel 2025 che la prescrizione non è rilevabile d’ufficio e non può essere fatta valere in qualunque momento. Se viene notificata un’intimazione di pagamento e non la si impugna nei sessanta giorni, la pretesa si consolida e la prescrizione maturata fino a quella data non potrà più essere eccepita impugnando gli atti successivi, siano essi ipoteche, fermi o pignoramenti. Ogni atto non impugnato è una porta che si chiude.

Il secondo: sulla sede in cui l’eccezione va sollevata, le Sezioni Unite sono intervenute nel gennaio 2025 stabilendo che la contestazione della prescrizione del credito tributario maturata dopo la valida notifica della cartella spetta alla cognizione del giudice tributario, non di quello ordinario. Sbagliare sede significa vedersi dichiarare il difetto di giurisdizione mentre i termini corrono.

Sul piano probatorio, però, la partita è più equilibrata di quanto si pensi. Quando il contribuente contesta l’omessa notifica o eccepisce la prescrizione, è l’Agente della riscossione a dover dimostrare di aver notificato validamente gli atti interruttivi. Non bastano stampe interne di sistema o distinte di spedizione: servono gli avvisi di ricevimento o le ricevute di consegna delle PEC. È esattamente su questo terreno che si vincono molte cause.

“Se vendo o intesto l’immobile a mio figlio adesso, risolvo il problema?”

No, e questo è il decimo errore: quello che, più di tutti gli altri, trasforma un problema civilistico in qualcosa di peggiore.

Se l’ipoteca è già trascritta, il bene si trasferisce con il vincolo addosso: l’acquirente compra un immobile gravato e il diritto di prelazione dell’ente resta pienamente efficace. Non si è risolto nulla, si è solo spostato il problema su un’altra persona.

Se l’ipoteca non è ancora trascritta ma il debito esiste già, l’atto di disposizione espone all’azione revocatoria: il creditore può chiederne la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti, e in quel caso può aggredire il bene come se il trasferimento non fosse mai avvenuto. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la presenza di garanzie reali sul bene non esclude di per sé l’interesse del creditore ad agire in revocatoria.

C’è poi un piano ulteriore, di cui va detto con chiarezza: gli atti dispositivi compiuti per sottrarre beni alla riscossione coattiva possono assumere rilievo penale come sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, quando ne ricorrono i presupposti previsti dalla normativa penale tributaria. Una donazione fatta d’istinto per “mettere al sicuro la casa” può aprire un fronte molto più grave di quello di partenza.

La strada per liberare l’immobile non passa dallo spostarlo: passa dal ridurre o annullare il debito che lo grava. Ridimensionare il credito sotto soglia, far cadere carichi mai notificati, far dichiarare prescritte le poste più vecchie: è meno immediato, ma è l’unico percorso che regge nel tempo.


“Mi fa vedere un esempio concreto di come cambiano le cose?”

Volentieri. Due ipotesi dimostrative, costruite su dati verosimili. Non sono casi seguiti dallo Studio: sono esercizi di calcolo che servono a mostrare come si muovono i numeri e i termini.

Prima ipotesi: la soglia che salta

Comunicazione preventiva notificata il 14 aprile, per un debito complessivo di 27.850 euro, composto da quattro carichi: una cartella IRPEF del 2016 per 11.200 euro, una cartella IVA del 2018 per 9.450 euro, sanzioni tributarie per 4.100 euro relative al 2017 e diritti camerali per 3.100 euro riferiti al 2015 e 2016.

La verifica documentale produce tre risultati. La cartella del 2016 risulta notificata con rito degli irreperibili, ma agli atti non compare prova dell’invio della raccomandata informativa: 11.200 euro contestabili per vizio di notifica dell’atto presupposto. Le sanzioni del 2017 non sono state seguite da alcun atto interruttivo validamente notificato per oltre cinque anni: 4.100 euro eccepibili per prescrizione quinquennale. I diritti camerali del 2015-2016 risultano già sgravati in autotutela nel 2023, circostanza documentata ma mai recepita nel conteggio: 3.100 euro da eliminare.

Il residuo effettivo scende a 9.450 euro. Sotto la soglia dei 20.000 euro non ricorre più il presupposto legale dell’iscrizione ipotecaria, e su questa base viene impostato il ricorso, notificato entro sessanta giorni dal 14 aprile, con contestuale istanza di sospensione.

Cosa sarebbe accaduto senza attivarsi: iscrizione ipotecaria il 15 maggio per 55.700 euro, pari al doppio del credito complessivo, su un debito realmente dovuto per meno di un sesto di quella cifra.

Seconda ipotesi: i trenta giorni usati bene

Comunicazione preventiva notificata il 3 settembre per 41.300 euro, tutti relativi a omessi versamenti dichiarativi correttamente notificati, senza vizi apprezzabili e senza poste prescritte. Il debitore possiede un solo immobile, categoria A/3, con residenza anagrafica.

Qui non c’è nulla da impugnare: il debito è dovuto. La leva è tutta sui tempi. Domanda di rateizzazione presentata il 22 settembre, cioè entro i trenta giorni: dalla presentazione dell’istanza l’Agente non può avviare nuove procedure cautelari, e l’ipoteca non viene iscritta.

Confronto con lo scenario alternativo: stessa domanda presentata il 15 ottobre, dodici giorni dopo la scadenza del termine. L’iscrizione ipotecaria è già stata trascritta il 6 ottobre per 82.600 euro. La dilazione viene comunque concessa, il piano parte regolarmente, ma il vincolo resta sull’immobile fino al completamento del piano.

Stesso debito, stessa capacità di pagamento, stesso identico piano di rientro. Unica differenza: ventitré giorni.


La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare

Le domande che riceviamo riguardano quasi sempre la casa, l’importo totale, il rischio dell’asta. Quasi nessuno fa quella che conta di più:

“Quali sono, uno per uno, i singoli carichi che compongono la somma indicata nel preavviso, quando è stato notificato ciascuno di essi e con quale prova di notifica?”

È la domanda decisiva perché ribalta l’impostazione. Il preavviso presenta un numero unico e monolitico — 27.850 euro, 41.300 euro — e quel numero produce un effetto psicologico preciso: sembra un fatto, un dato oggettivo da subire. In realtà quel numero è una somma algebrica di storie diverse, ognuna con la propria data, il proprio atto presupposto, la propria notifica, il proprio termine di prescrizione, il proprio giudice competente.

Chi lo tratta come un blocco unico ha davanti a sé due sole opzioni, pagare o subire. Chi lo smonta ne trova molte di più, perché le contestazioni non si applicano al totale: si applicano ai singoli carichi. Una cartella mai notificata cade da sola. Una posta prescritta cade da sola. Uno sgravio non recepito si elimina da solo. E poiché i presupposti dell’ipoteca si misurano sul residuo effettivo e non su quello storico, ogni pezzo che cade avvicina alla soglia dei ventimila euro sotto la quale l’iscrizione non è più consentita.

C’è un motivo pratico per cui questa domanda viene fatta di rado: richiede documenti che il destinatario non ha in casa. Servono l’estratto di ruolo o il prospetto informativo, le relate di notifica di ciascun atto, gli avvisi di ricevimento, le ricevute PEC, la visura ipotecaria. E servono in tempi molto stretti, perché mentre si raccolgono i trenta giorni corrono.

Ed è anche il motivo per cui questa fase non andrebbe affrontata da soli. Non per una questione di competenza teorica, ma di accesso e di velocità: la documentazione va richiesta, letta e incrociata mentre il termine scorre, non dopo.


“Ma i giudici, alla fine, cosa dicono?”

Riportiamo i riferimenti principali su cui si regge tutto quello che abbiamo detto finora, con gli estremi per verificarli. I principi sono riformulati in sintesi.

Cass., Sezioni Unite, 18 settembre 2014, n. 19667 — L’iscrizione ipotecaria ex art. 77 non è un atto dell’espropriazione forzata ma una misura alternativa a essa, e può quindi essere iscritta senza la previa intimazione ad adempiere dell’art. 50, comma 2. La stessa pronuncia afferma però l’obbligo per l’Agente della riscossione di comunicare preventivamente al contribuente l’intenzione di iscrivere ipoteca, assegnandogli un termine per pagare o presentare osservazioni. È la pronuncia fondativa della materia: definisce la natura dell’atto e, insieme, il diritto al contraddittorio preventivo.

Cass., Sezioni Unite, 18 settembre 2014, n. 19668 — Pronuncia coeva e complementare alla precedente, resa nello stesso contesto sul tema del contraddittorio preventivo in materia di misure cautelari della riscossione.

Cass., Sez. V, 6 dicembre 2016, n. 24907 — L’omessa attivazione del contraddittorio preventivo comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria. È il riferimento da citare quando la comunicazione preventiva manca del tutto: rende la nullità una conseguenza diretta, non un’ipotesi da argomentare.

Cass., Sez. V, ordinanza 17 settembre 2025, n. 25456 — La comunicazione preventiva, atto a contenuto informativo e sollecitatorio, deve indicare il credito per cui si procede ma non l’elenco degli immobili che saranno vincolati. La stessa ordinanza ribadisce che, quando il credito risulta in parte insussistente, il giudice non annulla integralmente l’ipoteca ma ne ordina la riduzione al doppio del minor credito residuo ai sensi dell’art. 2872 c.c. Rilevante due volte: chiude una linea difensiva e ne apre un’altra.

Cass., Sez. VI-5, 15 marzo 2021, n. 7233 — Per valutare la legittimità dell’iscrizione ipotecaria ai sensi degli artt. 76 e 77 è sufficiente l’indicazione del valore del credito per cui si procede. Conferma che l’attacco al preavviso va portato sui presupposti sostanziali, non sul suo grado di dettaglio.

Cass., Sez. V, 23 dicembre 2020, n. 29364 e Cass., Sez. V, 3 luglio 2021, n. 18850 — Precedenti conformi in tema di riduzione dell’iscrizione ipotecaria quando il credito a ruolo si riduce per annullamento giudiziale o in autotutela. Sono le pronunce che fondano la richiesta di riduzione proporzionale del vincolo.

Cass., Sez. V, ordinanza 8 settembre 2022, n. 26534 — La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rientra fra gli atti facoltativamente impugnabili davanti al giudice tributario, in quanto manifestazione anticipata di una pretesa lesiva della sfera patrimoniale del destinatario. Chiarisce che il preavviso si può impugnare subito, senza attendere l’iscrizione.

Cass., Sez. V, 18 maggio 2021, n. 13314 — È nulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria quando l’Agente della riscossione, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, non prova la ricezione della raccomandata informativa prescritta dalla legge per la notifica della cartella presupposta. È il precedente più utile sui vizi di notifica per irreperibilità.

Cass., Sez. V, ordinanza n. 8410/2018 — Quando il contribuente impugna la sola iscrizione ipotecaria deducendo l’omessa notifica dell’atto prodromico, il giudice deve limitarsi ad accertare la nullità della notifica della cartella presupposta e, in caso positivo, dichiarare illegittimo l’atto conseguenziale. Esclude qualsiasi onere di contestare anche il merito della pretesa.

Cass., Sez. V, ordinanza 17 luglio 2025, n. 19884 — In tema di prova della notifica delle cartelle poste a fondamento di un preavviso di ipoteca, l’avviso di ricevimento è sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notifica, e la contestazione di non conformità delle copie agli originali deve essere specifica e circostanziata. Segnala il limite delle contestazioni generiche.

Cass., Sezioni Unite, 30 gennaio 2025, n. 2098 — La contestazione della prescrizione del credito tributario maturata dopo la valida notifica della cartella appartiene alla cognizione del giudice tributario. Risolve il riparto di giurisdizione su una delle eccezioni più frequenti in questo contenzioso.

Cass., 2025, ordinanza n. 28706 — La prescrizione delle cartelle non opera automaticamente: va eccepita impugnando l’atto nel quale la pretesa si manifesta. Se l’intimazione di pagamento non viene impugnata nei sessanta giorni, la prescrizione maturata prima non è più deducibile contro gli atti successivi, ipoteche comprese.

Cass., Sez. V, ordinanza 20 marzo 2025, n. 7408 — Per i crediti relativi a sanzioni tributarie non fondati su sentenza passata in giudicato il termine di prescrizione è quinquennale, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. 472/1997. Fondamentale nei preavvisi in cui le sanzioni pesano quanto il tributo.

Cass., ordinanza n. 32759/2024 — Ribadisce il principio di impignorabilità dell’unico immobile di proprietà del debitore adibito ad abitazione con residenza anagrafica e non appartenente alle categorie A/8 e A/9, ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. a). Delimita ciò che la prima casa protegge davvero.

Cass., Sez. V, n. 7338/2024 — Esclusa la qualificazione dell’iscrizione ipotecaria come atto dell’espropriazione forzata, opera il principio generale di responsabilità patrimoniale dell’art. 2740 c.c. È il fondamento della distinzione fra ipoteca ammessa ed esproprio vietato sulla prima casa.

Cass., 12 dicembre 2024, n. 32146 — In tema di opponibilità del fondo patrimoniale ai creditori, enuncia il principio sull’onere della prova che grava sul debitore che invoca l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia. È il precedente che spiega perché il fondo patrimoniale, da solo, non basta.

Cass., ordinanza 4 novembre 2025, n. 29111 — Pronuncia in tema di legittimità e ammissibilità dell’iscrizione ipotecaria su beni immobili costituiti in fondo patrimoniale. Aggiorna il quadro sull’interferenza fra vincolo di destinazione familiare e garanzia esattoriale.

Cass., Sez. V, ordinanza n. 8394/2026 — Conferma che il fondo patrimoniale non offre protezione automatica contro l’ipoteca esattoriale: nei debiti tributari collegati all’attività economica, la tutela resta subordinata alla prova rigorosa dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia e della consapevolezza del creditore.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco l’elenco delle attività che svolgiamo su un fascicolo di questo tipo, senza formule generiche.

  1. Acquisiamo la visura ipotecaria aggiornata presso la Conservatoria sul nominativo del proprietario, per accertare se l’ipoteca sia già stata trascritta, su quale quota, per quale importo e in che data.
  2. Estraiamo l’estratto di ruolo e il prospetto informativo dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e scomponiamo il debito carico per carico, ricostruendo l’anno di riferimento, l’ente creditore e la natura di ciascuna posta.
  3. Confrontiamo le relate di notifica di ogni atto presupposto con gli avvisi di ricevimento e con le ricevute di consegna delle PEC, verificando la corretta applicazione del rito degli irreperibili e l’effettivo invio della raccomandata informativa.
  4. Ricostruiamo la catena degli atti interruttivi della prescrizione per ciascun carico, con un calendario che indica data per data quali poste sono prescritte e quali no, distinguendo i termini applicabili a tributi, sanzioni e contributi.
  5. Ricalcoliamo il residuo effettivo al netto di pagamenti, sgravi, definizioni agevolate e annullamenti, per verificare se il credito sia ancora pari o superiore alla soglia dei 20.000 euro e se l’importo dell’ipoteca rispetti il limite del doppio.
  6. Redigiamo e notifichiamo il ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado o all’autorità ordinaria competente a seconda della natura dei crediti, con deposito telematico e con istanza di sospensione ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 546/1992.
  7. Presentiamo, in parallelo e mai in sostituzione del ricorso, l’istanza di autotutela e — quando ne ricorrono i presupposti documentali — l’istanza di sospensione legale della riscossione ai sensi della L. 228/2012.
  8. Predisponiamo la domanda di rateizzazione entro i trenta giorni quando la strategia lo richiede, calcolando il numero di rate ottenibile secondo la disciplina dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973 riformato dal D.Lgs. 110/2024 e verificando la sostenibilità effettiva del piano.
  9. Chiediamo la riduzione dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2872 c.c. quando il credito residuo è sceso, e la cancellazione della formalità quando il debito è estinto o l’atto è stato annullato, agendo in via giudiziale se l’ente non provvede.
  10. Curiamo l’impugnazione in appello e il ricorso per cassazione, quando il primo grado non chiude favorevolmente la vicenda, mantenendo la stessa linea difensiva costruita all’inizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un contenzioso da ipoteca esattoriale l’abilitazione che pesa di più è la prima. Le questioni che decidono queste cause — la validità della notifica di una cartella, il riparto di giurisdizione fra giudice tributario e ordinario, il momento in cui la prescrizione può essere eccepita — sono questioni di legittimità, che trovano risposta definitiva solo in Cassazione. Impostare fin dal ricorso introduttivo eccezioni formulate in modo da reggere anche in sede di legittimità significa non doverle riscrivere quando serviranno davvero.

A questo si affianca la continuità della strategia lungo tutti i gradi: la stessa impostazione difensiva dall’analisi iniziale del preavviso fino all’eventuale ricorso per cassazione, senza cambi di difensore e senza ricostruzioni fatte da capo a metà percorso. E si affianca il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, perché ricalcolare un residuo, leggere un piano di rateizzazione decaduto o ricostruire l’origine di un debito rispetto alla data di costituzione di un fondo patrimoniale sono operazioni contabili prima ancora che giuridiche.

Quando il debito complessivo è tale da rendere insostenibile qualunque piano, entrano in gioco strumenti diversi: come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali e come professionista fiduciario di un OCC, l’Avvocato può valutare l’accesso alle procedure della composizione della crisi da sovraindebitamento; come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, può impostare il percorso della composizione negoziata quando il debitore è un’impresa. Sono valutazioni che facciamo insieme al contenzioso, non dopo averlo perso.


In sintesi: tre cose da portare via

La prima: il preavviso non è l’ipoteca, e questa differenza è tutto il suo margine di manovra. Finché la trascrizione non è avvenuta, esiste una finestra di trenta giorni in cui pagare, rateizzare, contestare o attivarsi produce effetti che dopo non produce più. Quella finestra si chiude in silenzio, senza altri avvisi.

La seconda: l’importo indicato non è un dato di fatto, è una somma da verificare. Cartelle mai notificate, poste prescritte, sgravi non recepiti, definizioni agevolate non conteggiate: ogni voce che cade avvicina alla soglia dei ventimila euro sotto la quale l’iscrizione non è consentita.

La terza: le scorciatoie costano più della strada lunga. L’autotutela che non sospende i termini, il fondo patrimoniale creduto intoccabile, l’immobile intestato a un familiare per metterlo al sicuro: sono le tre mosse che trasformano un problema gestibile in un problema più grande.

Studio Monardo si occupa di questa materia per una ragione che discende direttamente dalle abilitazioni certificate dell’Avvocato e non da formule promozionali. Il contenzioso sull’ipoteca esattoriale si gioca su questioni di notifica, di prescrizione e di giurisdizione che si definiscono in Cassazione: l’essere avvocato cassazionista consente di costruire fin dal primo atto una difesa pensata per l’ultimo grado. E poiché ogni preavviso è, prima di tutto, un problema di ricostruzione contabile dei singoli carichi, il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario è ciò che permette di smontare quell’importo unico nelle sue componenti reali.

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