Come Regolarizzare La Posizione Fiscale Dell’impresa Per Non Perdere Un’aggiudicazione Pubblica

Su questo tema la lettera della legge dice poco e i giudici dicono quasi tutto. L’articolo 94, comma 6, del Codice dei contratti pubblici occupa poche righe: chi ha commesso violazioni gravi e definitivamente accertate degli obblighi di pagamento di imposte e tasse è escluso. Punto. Ma dietro quelle righe si nasconde tutto ciò che decide la sorte di una gara: quando una violazione è “definitiva”, quando una rateizzazione salva, che cosa succede se il debito emerge dopo l’offerta, se una regolarizzazione tardiva vale qualcosa, se la cauzione provvisoria può essere incamerata. Nessuna di queste risposte sta nel testo normativo. Stanno tutte nelle sentenze.

Ed è per questo che un’impresa che sta per partecipare a una gara — o che si è già vista assegnare la commessa e ora attende la verifica dei requisiti — non deve chiedersi “sono in regola?”, ma una domanda molto più precisa: alla luce di come i giudici hanno interpretato la definitività, la continuità e la tempestività, la mia posizione fiscale regge la verifica della stazione appaltante? Questa guida risponde esattamente a questo, ricostruendo gli orientamenti consolidati, le questioni ancora aperte e le decisioni più recenti, e traducendo ogni principio in una conseguenza pratica.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia dal lato che conta davvero: quello fiscale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, ed è la componente tributaria a fare la differenza qui, perché ciò che rende irregolare un’impresa in gara non è un vizio del bando ma un carico affidato all’agente della riscossione, un accertamento non impugnato, una rata di dilazione saltata. È inoltre avvocato cassazionista, e il contenzioso tributario che rende o toglie “definitività” a una violazione si chiude proprio davanti alla Corte di Cassazione: poter impostare l’impugnazione fin dal primo grado sapendo dove andrà a finire cambia la strategia già nel momento in cui si valuta se il debito sia definitivo o no.

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Il quadro normativo in breve: due articoli, un allegato, due soglie

Prima di entrare nelle pronunce serve la mappa minima della disciplina su cui i giudici si sono espressi. Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) distingue nettamente due situazioni.

La prima è quella delle violazioni gravi definitivamente accertate, disciplinata dall’art. 94, comma 6. Qui l’esclusione è automatica: la stazione appaltante non valuta, non pondera, non motiva sulla gravità. Accerta e esclude. <cite index=”30-3″>L’art. 94 disciplina infatti le cause di esclusione automatica, cioè senza alcuna valutazione discrezionale dell’appaltante, mentre l’art. 95 concerne le cause di esclusione non automatica, che presuppongono una specifica valutazione del caso concreto da parte dell’amministrazione aggiudicatrice</cite> (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 13 gennaio 2025, n. 74).

La seconda è quella delle violazioni gravi non definitivamente accertate, disciplinata dall’art. 95, comma 2: qui la stazione appaltante esclude solo se, sulla base di mezzi di prova adeguati, ritiene che la violazione incida sull’affidabilità del concorrente.

Che cosa renda “grave” una violazione non lo dice il Codice ma l’Allegato II.10, richiamato da entrambe le norme. Due soglie diverse, ed è essenziale non confonderle:

  • per le violazioni definitivamente accertate, la soglia è quella dei 5.000 euro mutuata dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973. <cite index=”64-2″>Il vademecum ANAC individua proprio in questa soglia lo spartiacque per determinare l’irregolarità della posizione di un’impresa, precisando che ai fini della verifica rilevano esclusivamente i carichi affidati all’agente della riscossione relativi a imposte e tasse, purché la cartella o l’accertamento risultino notificati in via definitiva</cite>;
  • per le violazioni non definitivamente accertate, la soglia è il 10% del valore dell’appalto, secondo il criterio già introdotto dal D.M. MEF 28 settembre 2022. <cite index=”23-3″>Quel decreto, oltre a stabilire quando una violazione si considera “non definitivamente accertata”, ha individuato la soglia di gravità nella misura del 10% del valore dell’appalto</cite>.

C’è poi una clausola di salvezza che è il vero perno operativo di tutta la materia, presente nel testo di entrambe le norme: <cite index=”17-1″>la causa di esclusione non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta</cite>.

Tre parole reggono tutto: impegno vincolante, anteriormente, offerta. La giurisprudenza degli ultimi anni è, in larghissima parte, una lunga esegesi di queste tre parole.

Sul piano operativo, infine, va segnalato che dal 2026 l’operatore economico non è più costretto a indovinare la propria posizione. <cite index=”55-1″>Con il Comunicato del Presidente n. 5, approvato dal Consiglio dell’Autorità l’11 marzo 2026, l’ANAC ha diffuso a stazioni appaltanti, SOA e operatori economici un Vademecum realizzato da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, per l’individuazione di eventuali violazioni definitivamente accertate e per la verifica della propria regolarità fiscale e contributiva, così da consentire di valutare tempestivamente le azioni necessarie per la regolarizzazione</cite>. <cite index=”63-1″>Il documento chiarisce che la verifica riguarda esclusivamente i debiti affidati all’agente della riscossione, le violazioni definitivamente accertate relative a imposte e tasse e le posizioni per le quali sia avvenuta la notifica e siano decorsi i termini di pagamento o impugnazione, con esito negativo per importi superiori a 5.000 euro; l’operatore può controllare la propria situazione accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con SPID, CIE o CNS e scaricando il prospetto della “Situazione debitoria complessiva”</cite>.


L’orientamento consolidato: quattro principi che i giudici non discutono più

Su alcuni punti la giurisprudenza amministrativa ha smesso di oscillare. Sono i principi da cui bisogna partire, perché nessuna difesa costruita contro di essi ha probabilità di reggere.

Primo principio: il requisito deve esistere prima e restare fino alla fine

La Suprema Corte amministrativa, nella sua composizione più autorevole, ha chiarito che la regolarità fiscale non è una fotografia scattata il giorno dell’offerta ma un film che deve restare nitido dall’inizio alla fine. La vicenda da cui nasce il principio è quasi banale: un debito fiscale relativo a sanzioni per ritardato pagamento del contributo unificato, emerso in corso di gara, sollevato dalla seconda classificata per ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione. <cite index=”8-1″>L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 24 aprile 2024, n. 7, ha affrontato proprio questa fattispecie, in cui la seconda classificata sosteneva che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa sia per carenza del requisito di regolarità fiscale sia per non aver dichiarato tale carenza, mentre l’aggiudicataria replicava che la stazione appaltante non avrebbe potuto sindacare le risultanze delle certificazioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, dalle quali l’irregolarità non emergeva</cite>.

Il principio affermato è netto: i requisiti di partecipazione, compresa la regolarità fiscale, devono essere posseduti con continuità per tutta la durata della procedura, e l’operatore che ne perda uno è tenuto a comunicarlo. <cite index=”12-1″>La pronuncia ha fornito indicazioni precise sulla necessaria continuità del possesso dei requisiti per tutta la durata della gara: pur non esistendo una norma specifica che imponga all’operatore di comunicare la perdita di un requisito, egli è comunque tenuto a farlo in ossequio ai principi di collaborazione e buona fede che, ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della L. 241/1990, devono ispirare i rapporti tra cittadino e amministrazione; specularmente, la stazione appaltante ha l’obbligo di verificare che i requisiti siano posseduti per l’intero periodo</cite>.

Il principio, calato nella pratica, significa che chi si presenta in regola ma smette di esserlo a metà procedura — perché salta una rata, perché un accertamento diventa definitivo, perché scade il termine per impugnare una cartella — non può limitarsi a sperare che nessuno se ne accorga: ha un dovere di comunicazione, e il silenzio si trasforma in un problema autonomo e più grave del debito stesso.

Secondo principio: la sanatoria postuma non esiste

È il corollario del primo, ed è quello che manda a monte il maggior numero di aggiudicazioni. <cite index=”33-1″>L’Adunanza Plenaria ha sancito l’inammissibilità delle sanatorie postume: il requisito della regolarità fiscale deve essere posseduto ininterrottamente fin dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, e pagamenti o istanze di rateizzazione presentate successivamente sono irrilevanti ai fini di quella specifica gara</cite>. <cite index=”33-2″>Ne consegue l’illegittimità dell’ammissione di un operatore che, carente del requisito al momento della domanda, tenti di regolarizzare la propria posizione tributaria mediante sanatorie o pagamenti tardivi intervenuti nel corso della procedura</cite>.

Il Consiglio di Stato lo aveva già messo nero su bianco con una motivazione di puro diritto amministrativo generale: <cite index=”14-1″>con la sentenza 20 maggio 2024, n. 4168, ha chiarito che l’intervenuto saldo, o almeno la rateazione, dei debiti tributari non comporta l’annullamento del provvedimento di esclusione, valendo per i provvedimenti amministrativi il principio secondo cui la legittimità va valutata in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione, con conseguente irrilevanza delle circostanze successive; né la conclusione cambierebbe se le domande di rateizzazione fossero state proposte al momento della domanda di partecipazione ma accolte solo dopo, perché il requisito si considera sussistente soltanto se l’accoglimento precede la scadenza del termine di partecipazione</cite>.

In altre parole: non conta quando hai chiesto la dilazione, conta quando te l’hanno concessa. È una differenza di poche settimane che decide milioni di euro di fatturato.

Terzo principio: la rateizzazione accolta in tempo cancella l’inadempimento

Il rovescio positivo della medaglia. Quando la dilazione arriva in tempo, l’effetto è radicale, e la giurisprudenza lo spiega con la categoria civilistica della novazione. <cite index=”9-1″>Il Consiglio di Stato ha chiarito in più occasioni che nelle gare pubbliche il requisito di regolarità fiscale può dirsi sussistente qualora, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, l’istanza di rateazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo, proprio perché la rateizzazione del debito tributario si traduce in un beneficio che, una volta accordato, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, con novazione dell’obbligazione originaria e nascita di una nuova obbligazione tributaria</cite> (Cons. Stato, n. 4382 del 2014; Cons. Stato, n. 6001 del 2018).

<cite index=”10-1″>La rateizzazione, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l’esigibilità, cancella l’originario inadempimento e consente al debitore di presentarsi alle procedure di evidenza pubblica gravato di un nuovo debito non ancora scaduto ed esigibile, così sfuggendo alla causa di esclusione automatica</cite>. <cite index=”10-1″>Si tratta di un orientamento formatosi sotto il vecchio Codice ma che continua ad avere piena validità anche nel nuovo</cite>.

Il principio, tradotto: un debito rateizzato con provvedimento adottato prima della scadenza dell’offerta, e rispettato, non è un debito escludente. Il piano di dilazione non è una toppa: è una nuova obbligazione, con un nuovo calendario di scadenze, e finché quel calendario è onorato l’impresa è fiscalmente regolare a tutti gli effetti.

Quarto principio: le certificazioni fanno fede, ma non coprono tutto

Ultimo pilastro, spesso frainteso. Le attestazioni rilasciate dagli enti competenti non sono valutabili liberamente dalla stazione appaltante: <cite index=”4-1″>l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 7 aprile 2024, n. 1, ha equiparato le certificazioni degli enti, al pari del DURC o delle attestazioni di regolarità fiscale, a dichiarazioni di scienza dotate di efficacia legale fino a querela di falso, con un contenuto che la stazione appaltante non può né sindacare né disapplicare</cite>.

Attenzione però a non leggerlo come uno scudo assoluto: la Plenaria del 2024 ha chiarito, in materia di regolarità fiscale, che l’esibizione del certificato dell’Agenzia delle Entrate e la consultazione del cassetto fiscale non esauriscono la verifica, perché la posizione debitoria dell’impresa può emergere anche altrove — tipicamente dal lato dell’agente della riscossione. Il certificato prova quello che dice, non quello che tace.


Prima questione aperta: la rateizzazione che salta durante la gara

La questione

È lo scenario più frequente e più sottovalutato. L’impresa presenta l’offerta perfettamente in regola: ha un piano di dilazione attivo, le rate sono state pagate, il certificato è pulito. Poi la procedura si allunga — verifiche, soccorso istruttorio, anomalia dell’offerta, controlli sul FVOE — e nel frattempo una rata viene pagata in ritardo, o non viene pagata affatto. Il piano decade. Che cosa succede alla gara?

Cosa hanno deciso i giudici

La risposta è severa, e discende meccanicamente dalla logica della novazione. Se la dilazione ha creato una nuova obbligazione, la decadenza dalla dilazione fa rivivere quella vecchia — e quella vecchia è, per definizione, definitivamente accertata. <cite index=”33-1″>La decadenza dal beneficio per mancato pagamento di una rata provoca la reviviscenza del debito originario, che assume immediatamente natura di debito definitivamente accertato: se il residuo supera i 5.000 euro, la posizione dell’impresa torna irregolare</cite>.

Il TAR Puglia si è occupato dello scenario speculare, quello dell’impresa che tenta di rimediare a posteriori. <cite index=”5-1″>Con la sentenza della Sez. III n. 1094 del 24 settembre 2025 ha stabilito che una violazione fiscale definitiva, anche se successivamente oggetto di istanza di rateizzazione, comporta l’esclusione automatica dell’operatore economico dalla gara quando supera i 5.000 euro ai sensi dell’art. 94, comma 6, e che la diversità di trattamento normativo tra debiti definitivi e debiti non definitivamente accertati è costituzionalmente legittima, perché fondata su una differente situazione giuridica degli operatori</cite>.

Se c’è contrasto

Sulla sorte dell’esclusione la giurisprudenza è compatta. Su una conseguenza collaterale — l’incameramento della cauzione provvisoria — no. La stessa pronuncia pugliese <cite index=”5-1″>ha ritenuto che l’escussione della cauzione provvisoria sia atto dovuto e conseguenziale alla legittima esclusione</cite>. Il Consiglio di Stato, meno di un anno dopo, ha preso la direzione opposta: <cite index=”44-1″>con la sentenza della Sez. III 25 maggio 2026, n. 4190, ha affermato che l’art. 106, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 deve essere sempre interpretato in modo da escludere l’automaticità dell’escussione della cauzione provvisoria, e certamente nei casi di esclusione del concorrente dopo la proposta di aggiudicazione all’esito dell’accertamento del mancato possesso di un requisito di partecipazione, dovendo in tal caso la stazione appaltante sempre motivare in ordine alla sussistenza del pregiudizio causato dalla condotta procedimentale del concorrente</cite>.

L’assunzione prudenziale da adottare è questa: dai per certo che l’esclusione arriverà, ma non dare per persa la cauzione — su quel fronte esiste un orientamento di secondo grado del 2026 che impone alla stazione appaltante di motivare, e una pretesa di incameramento puramente automatica è oggi attaccabile.

Cosa significa per te

Il presidio operativo è uno solo e va costruito prima, non dopo: finché una gara è aperta, il piano di rateizzazione va trattato come un impianto critico dell’azienda, con addebito automatico attivo, monitoraggio delle scadenze e un margine di liquidità dedicato. Una rata da poche centinaia di euro dimenticata nel mese sbagliato non costa il suo importo: costa la commessa.

E se la decadenza si è già verificata, non tutto è chiuso. L’ordinamento tributario offre finestre di rientro che vanno verificate immediatamente: la riammissione ai piani di definizione agevolata già prevista in passato dal legislatore per i decaduti, la richiesta di una nuova dilazione, l’adesione a una definizione agevolata in corso. La domanda giusta non è “come giustifico la decadenza alla stazione appaltante”, ma “esiste uno strumento tributario che ricostituisca la regolarità entro un termine utile per la prossima gara”. Su questo terreno serve chi conosce la riscossione dall’interno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, con avvocati e commercialisti che leggono insieme l’estratto di ruolo, il piano di dilazione e il calendario della gara.


Seconda questione aperta: 5.000 euro o 10%? Il confine tra automatico e discrezionale

La questione

Un’impresa riceve un avviso di accertamento per 180.000 euro e lo impugna. Il ricorso pende. Un terzo dell’imposta è iscritto a ruolo a titolo provvisorio. L’impresa partecipa a una gara da 900.000 euro. È irregolare? Ed è esclusa automaticamente, oppure la stazione appaltante deve valutare?

Cosa hanno deciso i giudici

Qui la linea di confine è tutto. Se la violazione non è definitiva, l’art. 94 non entra in gioco e si applica l’art. 95, comma 2, con la sua soglia del 10% e la sua valutazione discrezionale. Lo ha affermato con chiarezza l’Autorità: <cite index=”22-1″>con la delibera 15 maggio 2024, n. 234, l’ANAC ha ritenuto che la violazione contestata dall’Agenzia delle Entrate alla società istante non potesse rientrare tra quelle definitivamente accertate ai sensi dell’art. 94, comma 6, rientrando invece tra quelle individuate dal combinato disposto dell’art. 95, comma 2, e dell’art. 2, comma 1, lett. c) dell’Allegato II.10</cite>. E ha aggiunto una precisazione sistematica preziosa: <cite index=”22-1″>la previsione dell’art. 95, comma 2, secondo cui la gravità va valutata anche tenendo conto del valore dell’appalto, va intesa come clausola interpretativa che la stazione appaltante deve utilizzare, all’interno dei parametri predeterminati dal legislatore, ai fini della valutazione discrezionale sull’esclusione del concorrente incorso nella violazione non immediatamente escludente</cite>.

La giurisprudenza di merito è andata oltre, imponendo un accertamento sostanziale e non cartaceo. <cite index=”21-1″>Le Sezioni Unite del TAR Puglia, Bari, con la pronuncia n. 975 del 16 settembre 2024, hanno affrontato il rilievo che la scopertura di versamenti fiscali può avere ai fini dell’affidamento dell’appalto, richiamando l’art. 15 del D.P.R. 602/1973, secondo cui le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per un terzo degli ammontari accertati</cite>. È un dettaglio tecnico con enormi ricadute: ciò che rileva non è l’importo lordo dell’accertamento, ma quanto di esso sia in concreto esigibile.

Sul versante opposto — quello dell’esclusione non automatica — il TAR Catania ha ricostruito i presupposti: <cite index=”1-1″>l’esclusione dall’appalto non automatica presuppone gravi violazioni non definitivamente accertate, perché sono decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella sono stati tempestivamente impugnati, e un importo non inferiore al 10% del valore dell’appalto</cite> (TAR Catania, 6 ottobre 2025, n. 2818).

Se c’è contrasto

Sull’automatismo dell’art. 94, comma 6, il contrasto è aperto e ha già raggiunto i giudici delle leggi e, potenzialmente, quelli europei. <cite index=”3-1″>Il TAR Lazio, con l’ordinanza n. 3112/2025, ha sollevato dubbi sulla compatibilità dell’art. 94, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 con la Direttiva 2014/24/UE e con il principio di proporzionalità, in una vicenda relativa a un raggruppamento escluso da una gara di servizi di ingegneria, ritenendo che l’automatismo possa risultare sproporzionato e non conforme ai principi europei di valutazione caso per caso</cite>.

Sul fronte interno, però, la Corte costituzionale ha già chiuso una prima partita. <cite index=”43-1″>La disciplina delle violazioni fiscali definitivamente accertate è stata esaminata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 138/2025, che ha confermato la legittimità della soglia prevista per l’esclusione automatica</cite>. La motivazione merita di essere conosciuta perché fornisce la chiave di lettura di tutto il sistema: <cite index=”1-1″>l’esclusione dell’operatore che ha commesso gravi violazioni definitivamente accertate ha lo scopo di assicurare l’integrità, la correttezza e l’affidabilità dei concorrenti con cui l’amministrazione è chiamata a contrattare, e di indurre indirettamente gli operatori ad assolvere ai propri obblighi fiscali integralmente e nei tempi di legge, mentre la deroga all’esclusione opera solo se il debito è inferiore alla soglia di 5.000 euro</cite> (Corte cost., sent. 28 luglio 2025, n. 138, richiamando Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2023, n. 1890 e 27 luglio 2021, n. 5563).

L’assunzione prudenziale è chiara: non contare sulla proporzionalità. La soglia dei 5.000 euro ha superato il vaglio di costituzionalità nel 2025 e i dubbi di compatibilità europea sono, al momento, dubbi.

Cosa significa per te

La partita si gioca a monte, sul piano tributario, non a valle sul piano della gara. Rendere o mantenere “non definitiva” una violazione — impugnando tempestivamente, chiedendo la sospensione, attivando l’autotutela — sposta l’impresa dall’automatismo dell’art. 94 alla valutazione discrezionale dell’art. 95, e questa è la differenza tra un’esclusione obbligata e una partita ancora giocabile. Il termine per il ricorso tributario è di sessanta giorni dalla notifica dell’atto, con la sospensione feriale dei termini che opera dal 1° al 31 agosto: sono giorni che, in prospettiva di gara, valgono quanto un’offerta economica.


Terza questione aperta: cosa devo dichiarare, e cosa rischio se taccio

La questione

L’impresa ha una pendenza. Magari sotto soglia, magari controversa, magari già in via di sistemazione. Il modello di dichiarazione chiede di attestare l’assenza di cause di esclusione. Conviene dichiarare tutto, con il rischio di allarmare la stazione appaltante, o limitarsi a ciò che è formalmente escludente?

Cosa hanno deciso i giudici

La risposta della giurisprudenza è univoca e va nella direzione della massima trasparenza, perché la dichiarazione non veritiera apre un fronte autonomo e spesso più letale del debito. <cite index=”1-1″>Ai fini della legittimità dell’esclusione non assume importanza l’avvenuto adeguamento successivo o l’intento programmato di regolarizzazione, dovendosi dare rilievo al fatto che la falsa dichiarazione sul possesso del requisito integra un grave illecito professionale e giustifica l’esclusione anche a prescindere dall’accertamento dell’intenzionalità della condotta e dell’eventuale buona fede dell’operatore economico</cite>.

È un punto che ricorre in continuazione nel contenzioso. <cite index=”30-2″>La rilevanza delle misure di self-cleaning presuppone in ogni modo un comportamento leale da parte dell’operatore partecipante, che ha l’onere sia di dichiarare all’appaltante l’esistenza delle cause di esclusione verificatesi prima della trasmissione dell’offerta, sia di provare di avere adottato le misure o di essere nell’impossibilità di adottarle, come si ricava dall’art. 96, comma 3, del Codice</cite>. Chi tace non solo resta irregolare: perde anche il diritto di invocare il rimedio.

C’è di più: l’omissione dichiarativa vive di vita propria anche quando il debito non sarebbe stato escludente. Il Consiglio di Stato lo ha ribadito nella sua pronuncia più recente in materia, di cui si dirà tra poco: <cite index=”49-1″>l’omissione non comporta automaticamente l’esclusione, ma può essere valutata ai fini del grave illecito professionale previsto dagli artt. 95 e 98 del Codice</cite>.

Sul versante opposto, però, la stazione appaltante non può neppure liquidare la questione con un timbro. <cite index=”28-1″>Il TAR Puglia, sede di Lecce, con la sentenza n. 1346/2025 pubblicata il 7 ottobre 2025, discostandosi da un consolidato orientamento, ha riconosciuto in capo alla stazione appaltante un obbligo di motivazione anche quando essa disponga l’ammissione alla prosecuzione della gara di un operatore gravato da una causa di esclusione non automatica, affermando che spetta soltanto alla stazione appaltante valutare gli illeciti professionali, la loro incidenza sull’affidabilità dell’operatore e l’idoneità a comprometterla, anche in relazione a misure di self-cleaning nelle more eventualmente adottate</cite>.

Cosa significa per te

La regola pratica è di dichiarare in modo completo e documentato, accompagnando la dichiarazione con la prova di ciò che si è già fatto: il provvedimento di dilazione, le quietanze, il ricorso notificato, l’istanza di autotutela. Una pendenza dichiarata e gestita è materia di valutazione discrezionale; la stessa pendenza taciuta e poi scoperta dalla stazione appaltante diventa illecito professionale, e a quel punto non discuti più di 5.000 euro ma della tua affidabilità come contraente pubblico.

Vale la pena ricordare, sul punto delle misure riparatorie, che i tempi sono strettissimi e che i giudici non concedono sconti: <cite index=”25-1″>il limite temporale, essendo strumentale al principio del risultato, non può essere adattato all’esigenza del concorrente di disporre di un lasso temporale adeguato alle sue esigenze, e il principio di auto-responsabilità giustifica pienamente anche termini brevissimi, tenuto conto che è lo stesso concorrente ad essersi posto in situazione escludente</cite> (Cons. Stato, Sez. V, 14 febbraio 2025, n. 1226). E le misure adottate devono essere <cite index=”27-1″>effettive e tempestive rispetto alla conoscenza dei fatti per essere considerate valide</cite> (Cons. Stato, Sez. V, n. 1992/2025).


La pronuncia più recente e rilevante: Consiglio di Stato, Sez. V, 6 agosto 2026, n. 6417

È la decisione con cui bisogna misurarsi oggi, ed è recentissima. <cite index=”49-1″>Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 6 agosto 2026, n. 6417, ha affrontato il tema delle violazioni fiscali non definitive e del momento in cui scatta l’esclusione dalla gara, chiarendo l’applicazione dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 36/2023</cite>.

Il contesto

Il giudizio nasce da un’omissione dichiarativa relativa a violazioni tributarie non ancora definitivamente accertate. La stazione appaltante aveva ritenuto di poter procedere in modo tranchant; il Consiglio di Stato ha ricostruito il sistema dall’inizio, e la ricostruzione è la parte più utile della sentenza per chi deve organizzarsi.

La motivazione, in linguaggio piano

<cite index=”45-1″>Il Codice distingue due ipotesi: le violazioni fiscali gravi e definitivamente accertate determinano l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 94, comma 6; diverso è il regime delle violazioni non definitivamente accertate, per le quali trova applicazione l’art. 95, comma 2, con la conseguenza che la stazione appaltante deve valutare la posizione dell’operatore economico e verificare la gravità dell’irregolarità, e tale valutazione costituisce espressione di discrezionalità tecnica</cite>. <cite index=”47-1″>La pronuncia chiarisce così il meccanismo applicativo dell’art. 95, comma 2, in combinato disposto con l’Allegato II.10, distinguendo nettamente il regime delle violazioni definitivamente accertate, che determinano esclusione automatica, da quello delle violazioni non definitivamente accertate, per le quali residua in capo alla stazione appaltante un apprezzamento tecnico-discrezionale</cite>.

Il secondo passaggio riguarda l’omissione: <cite index=”49-1″>l’omissione dichiarativa non comporta automaticamente l’esclusione, ma può essere valutata ai fini del grave illecito professionale previsto dagli artt. 95 e 98 del Codice, senza che sia necessario dimostrare un intento specifico</cite>.

Cosa cambia rispetto a prima

Due cose, e vanno lette insieme. Da un lato la sentenza rafforza la posizione dell’impresa che ha pendenze non definitive: non c’è automatismo, la stazione appaltante deve istruire e motivare, e un provvedimento espulsivo privo di reale valutazione sulla gravità e sull’affidabilità è aggredibile. Dall’altro rafforza l’onere di trasparenza: se hai taciuto, l’assenza di automatismo non ti protegge, perché il silenzio viene riqualificato sotto l’ombrello del grave illecito professionale, dove la valutazione è ancora più ampia.

Aggiungendo la già citata pronuncia della Sez. III 25 maggio 2026, n. 4190 sull’incameramento della cauzione, si delinea con nitidezza la linea evolutiva del 2026: il giudice amministrativo sta smontando gli automatismi collaterali dell’esclusione fiscale, senza toccare quello centrale dell’art. 94, comma 6, che la Corte costituzionale ha appena avallato. Ed è esattamente questa asimmetria a dire all’impresa dove deve concentrare le energie: sul rendere non definitivo, o sul rendere estinto, il debito. Prima della scadenza dell’offerta.


I principi applicati ai casi reali

Le tre simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, non casi seguiti dallo Studio. Servono a far vedere come i principi visti finora producono esiti diversi a partire da differenze di pochi giorni.

Simulazione 1 — La dilazione arrivata tardi

Un’impresa edile ha carichi affidati all’agente della riscossione per 37.480 euro, tutti riferiti a cartelle notificate e non impugnate nei termini: violazione definitivamente accertata, ben oltre i 5.000 euro. Il bando fissa la scadenza delle offerte al 14 aprile. L’impresa presenta istanza di rateizzazione il 7 aprile e la dilazione viene accolta il 22 aprile, con primo versamento il 30 aprile.

Sviluppo: alla data del 14 aprile esisteva soltanto un’istanza pendente. Alla luce di Cons. Stato n. 4168/2024 e dell’orientamento sulla novazione (Cons. Stato n. 4382/2014 e n. 6001/2018), il requisito si considera sussistente solo se l’accoglimento precede la scadenza del termine. Esito: esclusione legittima, nonostante l’impresa stia pagando regolarmente. Se lo stesso provvedimento di accoglimento fosse arrivato il 12 aprile anziché il 22, la posizione sarebbe stata regolare. Dieci giorni.

Simulazione 2 — L’accertamento impugnato

Una società di servizi partecipa a una gara del valore di 1.240.000 euro. Ha ricevuto un avviso di accertamento per 164.300 euro di sola imposta, impugnato tempestivamente davanti alla Corte di giustizia tributaria; a titolo provvisorio è iscritto a ruolo un terzo, cioè circa 54.766 euro, e la cartella provvisoria è scaduta senza pagamento.

Sviluppo: la violazione non è definitiva, quindi l’art. 94, comma 6, non si applica. Si passa all’art. 95, comma 2, e alla soglia del 10% del valore dell’appalto, pari a 124.000 euro. Se il parametro di riferimento è l’importo effettivamente esigibile — la lettura sostanzialistica seguita dal TAR Puglia, Bari, n. 975/2024 sulla base dell’art. 15 D.P.R. 602/1973 — l’importo rilevante è 54.766 euro, sotto soglia. Se il parametro fosse l’accertamento lordo, 164.300 euro, la soglia sarebbe superata. Esito: la partita si gioca interamente sulla quantificazione, e la difesa dell’impresa consiste nel documentare alla stazione appaltante, prima che decida, quanto sia in concreto esigibile. Anche superata la soglia, comunque, alla luce di Cons. Stato n. 6417/2026 l’esclusione non sarebbe automatica ma richiederebbe una valutazione motivata sull’affidabilità.

Simulazione 3 — La rata dimenticata dopo l’aggiudicazione

Un’impresa di forniture presenta l’offerta il 3 marzo con piano di dilazione attivo e regolare su un debito residuo di 28.950 euro. Risulta prima in graduatoria il 19 maggio. La verifica dei requisiti si conclude a settembre. Nel frattempo, la rata di luglio non viene versata e si determina la decadenza dal beneficio.

Sviluppo: la decadenza fa rivivere il debito originario, che torna a essere definitivamente accertato per un importo superiore a 5.000 euro. Alla luce di Ad. Plen. n. 7/2024 sulla continuità del possesso dei requisiti, il difetto sopravvenuto rileva e l’impresa aveva l’onere di comunicarlo. Esito: esclusione e revoca dell’aggiudicazione. Sul piano collaterale, però, l’eventuale incameramento della cauzione provvisoria disposto come conseguenza puramente automatica è contestabile alla luce di Cons. Stato, Sez. III, n. 4190/2026, che impone alla stazione appaltante di motivare sul pregiudizio concreto.


La giurisprudenza in tabella

Di seguito il quadro completo dei riferimenti utilizzati in questa guida, con la questione decisa e la ricaduta pratica per l’impresa. È lo strumento da tenere accanto quando si compila la dichiarazione di gara o si riceve una comunicazione di avvio del procedimento di esclusione: ciascuna riga corrisponde a un argomento difensivo o a un rischio da presidiare. Le pronunce sono ordinate per rilevanza sistematica, dalle decisioni delle Corti supreme alla giurisprudenza di merito e agli atti dell’Autorità.

Pronuncia (estremi)Questione decisaPrincipio in una rigaRilevanza pratica
Corte cost., sent. 28 luglio 2025, n. 138Legittimità dell’esclusione automatica sopra 5.000 €La soglia e l’automatismo sono costituzionalmente legittimi e servono a garantire affidabilità dei contraentiNon puntare sulla proporzionalità: il debito definitivo sopra soglia esclude
Cons. Stato, Ad. Plen., 24 aprile 2024, n. 7Continuità del possesso dei requisitiIl requisito va posseduto senza interruzioni per tutta la gara, con dovere di comunicare la perditaMonitorare la posizione fiscale fino alla stipula, non solo fino all’offerta
Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2024, n. 1Valore delle certificazioni degli entiSono dichiarazioni di scienza con efficacia legale fino a querela di falso, non sindacabili dalla stazione appaltanteIl certificato vincola, ma non copre ciò che non risulta all’ente che lo rilascia
Cons. Stato, Sez. V, 6 agosto 2026, n. 6417Violazioni non definitive e omissione dichiarativaNessun automatismo ex art. 95, comma 2: serve discrezionalità tecnica; l’omissione rileva come illecito professionalePretendere una motivazione reale sull’affidabilità; non tacere mai le pendenze
Cons. Stato, Sez. III, 25 maggio 2026, n. 4190Incameramento della cauzione provvisoriaL’escussione non è automatica: va motivato il pregiudizio concretoImpugnabile la cauzione incamerata senza motivazione
Cons. Stato, Sez. V, 26 giugno 2025, n. 5553Nozione di violazione definitivamente accertataLa definitività va letta anche alla luce della nuova disciplina dell’autotutela tributariaL’istanza di autotutela e il suo diniego possono incidere sulla definitività
Cons. Stato, Sez. V, 20 maggio 2024, n. 4168Pagamento o rateazione successivi all’esclusioneLa legittimità del provvedimento si valuta al momento dell’adozione: le circostanze successive non contanoRegolarizzare dopo non annulla l’esclusione già disposta
Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2023, n. 1890Falsa dichiarazione sul requisito fiscaleIntegra grave illecito professionale a prescindere da intenzionalità e buona fedeMai attestare una regolarità non verificata
Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio 2021, n. 5563Ratio dell’esclusione per irregolarità fiscaleLa causa di esclusione tutela integrità e affidabilità del contraente pubblicoChiave di lettura di tutte le contestazioni sul requisito
Cons. Stato, Sez. V, 11 marzo 2025, n. 1992Misure di self-cleaningDevono essere effettive e tempestive rispetto alla conoscenza dei fattiDocumentare data e contenuto delle misure adottate
Cons. Stato, Sez. V, 14 febbraio 2025, n. 1226Tempi delle misure riparatorieIl principio del risultato giustifica termini anche brevissimiAttivarsi immediatamente, senza chiedere proroghe
Cons. Stato, Sez. III, 20 febbraio 2023, n. 1700Rilevanza del self-cleaning in garaLa valutazione delle misure è parte del giudizio sull’affidabilitàPresentare le misure, non limitarsi a dichiararle
Cons. Stato, n. 4382/2014 e n. 6001/2018Effetti della rateizzazioneL’accoglimento dell’istanza nova l’obbligazione e cancella l’inadempimento originarioLa dilazione accolta prima dell’offerta rende regolare l’impresa
TAR Puglia, Bari, Sez. III, 24 settembre 2025, n. 1094Rateizzazione chiesta dopo la definitivitàLa violazione definitiva sopra 5.000 € esclude anche se poi rateizzataNon presentare offerte contando su una dilazione non ancora concessa
TAR Puglia, Bari, Sez. Un., 16 settembre 2024, n. 975Quantificazione delle violazioni non definitiveRileva quanto è iscritto a ruolo a titolo provvisorio ex art. 15 D.P.R. 602/1973Contestare i calcoli fondati sull’importo lordo dell’accertamento
TAR Puglia, Lecce, 7 ottobre 2025, n. 1346Motivazione sull’ammissione del concorrenteLa stazione appaltante deve motivare anche quando ammette chi ha una causa non automaticaArgomento utile sia in difesa sia in contestazione dell’aggiudicazione altrui
TAR Catania, 6 ottobre 2025, n. 2818Presupposti dell’esclusione non automaticaServono violazione non definitiva, atto impugnato e importo non inferiore al 10% del valoreVerificare che tutti i presupposti ricorrano prima di subire l’esclusione
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 13 gennaio 2025, n. 74Rapporto tra art. 94 e art. 95L’art. 94 opera senza valutazione discrezionale, l’art. 95 la presupponeInquadrare subito la propria posizione nell’una o nell’altra norma
TAR Lazio, ordinanza n. 3112/2025Compatibilità europea dell’automatismoSollevati dubbi sulla conformità dell’art. 94, comma 6, alla Direttiva 2014/24/UEArgomento subordinato, oggi non risolutivo
CGUE, 14 gennaio 2021, causa C-387/19Onere di prova del self-cleaningNon è esigibile la prova spontanea delle misure al momento della domanda o dell’offertaDifesa contro contestazioni fondate sulla mancata allegazione iniziale
ANAC, delibera 15 maggio 2024, n. 234Qualificazione della violazione contestataLa violazione non definitiva rientra nell’art. 95, comma 2, e nell’Allegato II.10Riferimento per contestare l’applicazione dell’art. 94
ANAC, Comunicato del Presidente n. 5 dell’11 marzo 2026Verifica della regolarità fiscaleVademecum di Agenzia Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione per l’autoverifica preventivaStrumento operativo da usare prima di ogni gara

La sintesi operativa

Dall’insieme delle pronunce si ricavano principi pratici che valgono più di qualunque consiglio generico. Eccoli, uno per uno.

  • La data che conta è la scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Tutto ciò che si perfeziona dopo — pagamento, dilazione, adesione a una definizione agevolata — è irrilevante per quella gara.
  • Non basta chiedere la rateizzazione: serve il provvedimento di accoglimento. L’istanza pendente non regolarizza nulla.
  • Il requisito va mantenuto fino alla stipula. Una decadenza sopravvenuta produce l’esclusione anche dopo l’aggiudicazione.
  • La decadenza dal piano fa rivivere il debito originario come definitivo. Una rata saltata riporta l’impresa sotto l’art. 94, comma 6.
  • La soglia dei 5.000 euro riguarda solo i debiti definitivi affidati all’agente della riscossione. Va calcolata sull’imposta, non sull’insieme di sanzioni e interessi.
  • La soglia del 10% riguarda solo i debiti non definitivi, e il superamento apre una valutazione discrezionale, non un’esclusione obbligata.
  • Impugnare tempestivamente l’atto impositivo sposta la posizione dall’automatismo alla discrezionalità. È la leva strategica più potente a disposizione dell’impresa.
  • Dichiarare è sempre meglio che tacere. L’omissione può essere riqualificata come grave illecito professionale, che è terreno più scivoloso del debito in sé.
  • Le misure riparatorie devono essere effettive, documentate e immediate. Il principio del risultato non concede tempi comodi.
  • L’esclusione non porta con sé automaticamente la perdita della cauzione provvisoria. L’incameramento va motivato sul pregiudizio concreto.
  • L’autoverifica preventiva è oggi doverosa. Il prospetto della situazione debitoria complessiva presso l’agente della riscossione va scaricato e letto prima di ogni offerta, non dopo la richiesta della stazione appaltante.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Ho un debito di 4.200 euro con l’agente della riscossione: sono escluso? No, se si tratta dell’unica pendenza definitiva e resta sotto la soglia. La deroga all’esclusione opera proprio quando il debito è inferiore a 5.000 euro, come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 138/2025. Attenzione però al calcolo cumulativo: la verifica considera l’importo complessivo dei carichi rilevanti, non la singola cartella. Due pendenze da 3.000 euro ciascuna, sommate, superano la soglia.

Ho pagato tutto tre giorni dopo la scadenza dell’offerta. Posso spiegarlo alla stazione appaltante? Puoi spiegarlo, ma non salverà quella gara. L’Adunanza Plenaria n. 7/2024 ha escluso l’ammissibilità delle sanatorie postume, e Cons. Stato n. 4168/2024 ha ribadito che le circostanze successive non incidono sulla legittimità del provvedimento. Il pagamento però ti rende regolare per le gare successive, e questo va documentato subito.

Ho impugnato la cartella: posso dichiararmi in regola? Devi dichiarare la pendenza, ma la tua posizione non ricade nell’esclusione automatica. Se l’atto è stato tempestivamente impugnato la violazione non è definitiva, e si applica l’art. 95, comma 2, con la valutazione discrezionale e la soglia del 10% del valore dell’appalto, secondo lo schema ricostruito da TAR Catania n. 2818/2025 e confermato da Cons. Stato n. 6417/2026.

La stazione appaltante mi ha escluso senza dire altro che “irregolarità fiscale”. È sufficiente? Dipende dalla norma applicata. Se la violazione è definitiva e sopra soglia, l’automatismo dell’art. 94, comma 6, riduce l’onere motivazionale. Se invece la violazione non è definitiva, Cons. Stato n. 6417/2026 richiede una valutazione tecnico-discrezionale sulla gravità e sull’affidabilità: un provvedimento privo di quella valutazione è aggredibile. E se ti hanno anche incamerato la cauzione senza motivare sul pregiudizio, la pronuncia Sez. III n. 4190/2026 offre un secondo fronte.

Ho aderito a una definizione agevolata delle cartelle: sono a posto per le gare? L’adesione, se perfezionata prima della scadenza dell’offerta e se i versamenti sono regolari, si muove nella logica dell’impegno vincolante a pagare che le stesse norme del Codice riconoscono come causa di non applicazione dell’esclusione. Ma la regolarità va provata, non presunta: servono la comunicazione delle somme dovute, le quietanze delle rate e la verifica che nessun altro carico estraneo alla definizione superi la soglia. La disciplina della rottamazione-quinquies, introdotta dalla legge di bilancio 2026, ha proprio riaperto questa strada per i carichi affidati alla riscossione entro il 2023, e ogni impresa che partecipa a gare dovrebbe verificare la propria posizione dentro quel perimetro.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Questa materia si difende applicando gli orientamenti visti sopra al singolo fascicolo, e prima ancora agendo sulla posizione fiscale che li genera. Ecco che cosa facciamo, concretamente.

  1. Estraiamo e leggiamo la situazione debitoria complessiva presso l’agente della riscossione, separando i carichi definitivi da quelli non definitivi e i tributi dalle sanzioni e dagli interessi, per stabilire quale soglia si applica davvero.
  2. Ricalcoliamo l’importo rilevante ai fini dell’Allegato II.10, isolando la sola imposta e, per gli accertamenti impugnati, la quota iscritta a ruolo a titolo provvisorio ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 602/1973.
  3. Verifichiamo la definitività di ciascun atto confrontando le relate di notifica con i termini di impugnazione, perché è lì che si decide se l’esclusione sarà automatica o discrezionale.
  4. Impugniamo gli atti impositivi e le cartelle davanti alla Corte di giustizia tributaria e chiediamo la sospensione della riscossione, per spostare la posizione dall’art. 94 all’art. 95.
  5. Presentiamo istanze di autotutela e ne impugniamo i dinieghi, sfruttando la disciplina introdotta dai D.Lgs. 219/2023 e 220/2023 su cui si è pronunciato Cons. Stato n. 5553/2025.
  6. Predisponiamo e seguiamo i piani di rateizzazione, curando che il provvedimento di accoglimento sia adottato prima della scadenza dell’offerta e impostando il monitoraggio delle rate per tutta la durata della procedura.
  7. Gestiamo l’adesione alle definizioni agevolate e le eventuali riammissioni, ricostruendo il perimetro dei carichi inclusi e quelli che restano fuori e continuano a pesare sulla soglia.
  8. Costruiamo la dichiarazione di gara sul piano fiscale, con il corredo documentale che trasforma una pendenza in una posizione gestita: provvedimenti, quietanze, ricorsi notificati, istanze pendenti.
  9. Redigiamo le memorie difensive nel procedimento di verifica dei requisiti, contestando i calcoli della stazione appaltante e la mancata valutazione discrezionale quando la violazione non è definitiva.
  10. Affrontiamo la crisi finanziaria che sta a monte del debito fiscale, quando l’irregolarità nasce da una tensione di liquidità strutturale e non da una dimenticanza, utilizzando gli strumenti di composizione della crisi previsti dall’ordinamento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questa materia la qualifica che pesa di più è quella di cassazionista. Gli orientamenti che decidono se una violazione sia o meno “definitivamente accertata” si formano nel contenzioso tributario, che si conclude davanti alla Corte di Cassazione: impostare l’impugnazione dell’atto impositivo fin dal primo grado sapendo quali questioni reggeranno fino all’ultimo grado significa proteggere, insieme al merito della pretesa fiscale, la posizione dell’impresa nelle gare che intanto si susseguono. La strategia resta la stessa dal primo esame della situazione debitoria fino al giudizio di legittimità, con lo stesso difensore e la stessa linea, senza le fratture che si creano quando ogni grado viene affidato a un professionista diverso.

Contano poi le altre abilitazioni, perché l’irregolarità fiscale di un’impresa che lavora con la pubblica amministrazione è quasi sempre il sintomo di qualcosa di più ampio: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa interviene quando il debito erariale è la punta di una tensione finanziaria che va ristrutturata; il Gestore della crisi da sovraindebitamento e il fiduciario OCC operano nelle situazioni in cui la posizione debitoria dei soci o dei garanti si intreccia con quella dell’impresa. E in ogni fascicolo lavorano insieme avvocati e commercialisti dello stesso staff: il calcolo della soglia, la lettura del ruolo e la strategia processuale non passano da mani diverse in momenti diversi, ma vengono decisi contestualmente sullo stesso tavolo.


In chiusura

La lezione che si ricava da questa rassegna è che nelle gare pubbliche la regolarità fiscale non è uno stato ma un comportamento: si costruisce nei mesi precedenti, si documenta al momento dell’offerta e si presidia fino alla firma del contratto. Le sentenze del 2025 e del 2026 hanno reso la disciplina più leggibile — nessun automatismo per le violazioni non definitive, nessun incameramento automatico della cauzione — ma hanno anche confermato la durezza del nucleo centrale: il debito definitivo sopra soglia esclude, e nessuna regolarizzazione tardiva rimedia.

Lo Studio Monardo lavora esattamente sul punto in cui questa partita si vince o si perde, cioè sulla posizione tributaria dell’impresa. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente di intervenire sui carichi, sulle dilazioni e sulle impugnazioni con la rapidità che i termini di gara impongono; la qualifica di cassazionista garantisce che l’impugnazione dell’atto impositivo sia impostata fin dall’inizio per reggere fino all’ultimo grado; le abilitazioni in materia di crisi d’impresa e sovraindebitamento permettono di affrontare, quando serve, la causa finanziaria che ha generato il debito e non solo il suo effetto sulla gara. Non promettiamo esiti: analizziamo la posizione, verifichiamo le soglie, costruiamo la strategia e la portiamo avanti fino in fondo.

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