Come Chiudere Una Sala Bingo Con Il Canone Di Concessione Arretrato E Debiti Verso L’agenzia Delle Entrate

Chiudere una sala bingo non significa soltanto abbassare la saracinesca. Significa sciogliere un rapporto concessorio con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, gestire una garanzia fideiussoria che resta escutibile anche dopo la cessazione dell’attività, e affrontare un’esposizione verso l’Agenzia delle Entrate che quasi sempre comprende IVA, ritenute non versate, imposte dirette e sanzioni già iscritte a ruolo. Il rischio principale è chiudere di fatto senza chiudere di diritto: la sala smette di operare, ma il canone continua a essere preteso, la garanzia viene incamerata, e amministratori, liquidatori e soci vengono chiamati a rispondere in proprio.

Lo Studio Monardo opera esattamente su questo crocevia. Il tema del titolo è simultaneamente un tema di crisi d’impresa e un tema tributario: per il primo profilo rileva la qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che consente di impostare la chiusura dentro un percorso protetto anziché subirla; per il secondo, il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che permette di trattare il debito erariale e la posizione dell’agente della riscossione con la stessa squadra che gestisce la liquidazione. E poiché la pretesa sul canone bingo si contesta davanti al giudice amministrativo con possibile approdo alle giurisdizioni superiori, la qualità di avvocato cassazionista garantisce che la linea difensiva sia costruita fin dal primo atto con l’ultimo grado già in mente.

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Inquadramento normativo: tre debiti diversi sotto un unico tetto

Il gioco del bingo è riservato allo Stato ed è gestito da concessionari selezionati mediante gara, secondo il regolamento approvato con D.M. 31 gennaio 2000, n. 29. La concessione attribuisce il diritto di esercitare il gioco in una sala dedicata, non collegata a locali con apparecchi da divertimento, e si accompagna a una convenzione che disciplina obblighi di versamento, garanzie, poteri di vigilanza e cause di decadenza.

Sul piano normativo occorre distinguere subito tre masse debitorie che il titolare di sala tende a percepire come un blocco unico, ma che seguono regole, giudici e rimedi diversi.

La prima è il canone concessorio, oggi più correttamente qualificato come indennità di occupazione. È la somma dovuta ad ADM per la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza naturale della concessione. Nasce con l’art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto l’onerosità della cosiddetta proroga tecnica fissando 2.800 euro per ciascun mese o frazione superiore a quindici giorni e 1.400 euro per la frazione inferiore. L’art. 1, comma 934, della legge di stabilità per il 2016 ha elevato gli importi a 5.000 e 2.500 euro. L’art. 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, li ha portati a 7.500 e 3.500 euro. Sono seguite l’ulteriore proroga disposta dall’art. 1, comma 1130, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, quella onerosa dell’art. 1, comma 124, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e infine l’art. 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha prorogato le concessioni al 31 dicembre 2026 introducendo un canone annuo di 108.000 euro da versare in due rate semestrali.

La seconda è il prelievo erariale sul gioco. Dal 1° gennaio 2013, per effetto dell’art. 10, comma 9-septies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44, il prelievo erariale è fissato all’11 per cento del prezzo di vendita delle cartelle, il montepremi ad almeno il 70 per cento e il compenso per il controllore centralizzato all’1 per cento. Si tratta di somme che il concessionario incassa dal giocatore e riversa: il loro mancato versamento non è un ritardo di pagamento come un altro, perché incide direttamente sul rapporto fiduciario con l’amministrazione concedente.

La terza è il debito verso l’Agenzia delle Entrate in senso proprio: IVA sui servizi accessori e sulle attività di somministrazione, ritenute operate sui dipendenti e non versate, IRES, IRAP, oltre a sanzioni e interessi. Quando questi importi vengono iscritti a ruolo, la gestione passa all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con il corredo di fermi, ipoteche e pignoramenti presso terzi.

Va precisato che la distinzione non è teorica. Il canone si contesta davanti al giudice amministrativo, perché attiene all’esercizio di un potere pubblicistico sul rapporto concessorio. L’atto impositivo tributario si impugna davanti alla Corte di giustizia tributaria. Il credito iscritto a ruolo può richiedere l’opposizione esecutiva davanti al giudice ordinario quando si contestano i fatti estintivi successivi al titolo. Sbagliare giudice significa perdere il termine, non solo la causa.

Un esempio concreto chiarisce la differenza. Se ADM pretende 7.500 euro mensili per settanta mesi, il concessionario può oggi contestare la misura della pretesa invocando il diritto dell’Unione, come si dirà. Se invece l’Agenzia delle Entrate notifica un avviso per IVA non versata, quel diritto dell’Unione non offre alcuno scudo: si discuterà di prescrizione, di decadenza dall’accertamento, di quantificazione, non di legittimità della proroga.

Requisiti e termini: cosa scade, quando, e con quale effetto

La disciplina prevede una fitta rete di termini che operano contemporaneamente su tre piani: concessorio, tributario e concorsuale. Vanno mappati tutti prima di qualsiasi decisione.

Versamento del canone. Gli oneri concessori dovuti per la proroga si versano con modello F24 accise, utilizzando il codice tributo 5498, secondo le scadenze fissate dalle determinazioni direttoriali di ADM. La determinazione prot. 42506/RU del 10 gennaio 2025 è esplicita: l’omesso versamento nei termini, così come l’omessa presentazione delle garanzie, fa venir meno la proroga delle concessioni in essere, fermo restando il recupero delle somme dovute.

Garanzia fideiussoria. L’art. 9, comma 1, del D.M. 29/2000 e l’art. 15 dell’atto di convenzione impongono al concessionario di prestare garanzia in numerario, titoli di Stato o fideiussione bancaria o assicurativa. La garanzia deve essere irrevocabile, autonoma rispetto all’obbligazione principale, a prima richiesta e con rinuncia sia al beneficio della preventiva escussione sia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile. Con nota n. 612752/RU del 9 ottobre 2023 ADM ha richiesto alle società titolari di concessioni bingo in proroga l’estensione delle fideiussioni in scadenza, per un importo di 516.456,89 euro e per una durata comprensiva di un biennio ulteriore rispetto al periodo garantito. La clausola di autonomia significa che la banca paga ad ADM anche se il concessionario ha ragione nel merito, e poi si rivale sull’impresa e sui garanti personali.

Procedimento di decadenza. L’art. 3 del D.M. 29/2000 disciplina decadenza e revoca. La convenzione prevede l’avvio del procedimento per omessi versamenti decorsi trenta giorni dalla scadenza, con applicazione delle garanzie procedimentali degli artt. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con contestuale incameramento della garanzia. Il concessionario colpito da decadenza o revoca non può concorrere all’attribuzione di nuove concessioni, né direttamente né per interposta persona né tramite società, nei tre anni successivi. È il termine più critico dell’intera materia, perché è l’unico che produce un effetto irreversibile sulla vita imprenditoriale del gruppo.

Termini processuali amministrativi. Il ricorso al TAR va notificato entro sessanta giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell’atto. L’appello al Consiglio di Stato entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero entro sei mesi dalla pubblicazione in mancanza di notifica. La sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto e riguarda i termini processuali, non le scadenze di versamento né i termini procedimentali amministrativi.

Termini tributari. Il ricorso contro l’atto impositivo o la cartella si propone entro sessanta giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 546/1992. Per i ricorsi notificati dal 2024 non opera più il reclamo-mediazione, abrogato dal D.Lgs. 220/2023. Anche qui la sospensione feriale copre il periodo 1-31 agosto.

Riscossione. Decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella, l’agente può procedere a espropriazione forzata ex art. 50 del D.P.R. 602/1973; se è trascorso più di un anno, occorre il preavviso. L’iscrizione ipotecaria richiede un debito superiore a ventimila euro; l’espropriazione immobiliare presuppone soglie più alte e incontra il limite dell’unico immobile di residenza non di lusso.

Definizione agevolata. La rottamazione-quinquies, disciplinata dall’art. 1, commi 82 e seguenti, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, riguarda i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e consente lo stralcio di sanzioni, interessi di mora e aggio. Le adesioni si sono chiuse il 30 aprile 2026, con comunicazione degli importi entro il 30 giugno e prima rata al 31 luglio 2026. Chi non ha aderito deve oggi ragionare sulla rateazione ordinaria riformata dal D.Lgs. 110/2024, che nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà arriva fino a centoventi rate.

Estinzione della società. L’art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014 differisce di cinque anni gli effetti dell’estinzione della società ai fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi. Cancellare la società dal registro delle imprese non chiude la partita con il Fisco.

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Versamento oneri concessori (F24 accise, cod. 5498)Scadenze fissate dalla determinazione ADM applicabilePerentorio sul piano concessorioViene meno la proroga; recupero coattivo delle somme
Presentazione o estensione della garanzia fideiussoriaTermine indicato nella nota ADM di richiestaPerentorioEquiparato all’omesso versamento; venir meno della proroga
Avvio del procedimento di decadenza per omessi versamenti30 giorni dalla scadenza non onorataProcedimentaleSospensione cautelare, decadenza, incameramento della garanzia
Divieto di partecipare a nuove gare dopo la decadenzaAdozione del provvedimento di decadenza o revocaSostanziale, triennaleEsclusione del gruppo dalle future gare per tre anni
Ricorso al TAR contro atti ADMNotifica o piena conoscenza dell’attoPerentorio (60 giorni)Inoppugnabilità dell’atto e consolidamento della pretesa
Ricorso tributario contro avviso o cartellaNotifica dell’attoPerentorio (60 giorni)Definitività della pretesa erariale
Osservazioni nel procedimento ex art. 7 L. 241/1990Comunicazione di avvioOrdinatorio ma decisivo in fattoPerdita dell’unica sede per far valere la crisi prima del provvedimento
Rateazione ordinaria AdERPresentazione dell’istanzaOrdinatorioProsecuzione di fermi, ipoteche e pignoramenti
Effetti fiscali dell’estinzione della societàCancellazione dal registro impreseLegale (5 anni)Accertamento e riscossione restano possibili verso la società estinta
Sospensione feriale dei termini processuali1° gennaio di ogni annoLegale (1-31 agosto)Nessuna: il periodo non si computa nei termini processuali

Procedura passo-passo: come si chiude una sala bingo senza lasciare code

In termini operativi, la chiusura ordinata si articola in una sequenza precisa. L’errore più frequente consiste nell’invertire i passaggi: prima si cessa l’attività, poi si scopre che cosa si doveva fare prima di cessarla.

1. Ricostruzione integrale della posizione debitoria. Si acquisiscono l’estratto di ruolo completo presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il cassetto fiscale, il prospetto dei versamenti del prelievo erariale, tutte le determinazioni ADM ricevute, le note di richiesta o escussione della garanzia e i testi integrali della convenzione e degli atti integrativi. Senza questi documenti qualsiasi strategia è una scommessa.

2. Separazione delle masse. Si classificano i debiti per titolo, per ente creditore, per grado di privilegio e per giudice competente. Il canone ADM, il prelievo erariale, l’IVA, le ritenute, i contributi previdenziali e i debiti verso fornitori hanno destini diversi in ogni scenario di uscita.

3. Verifica di quanto del canone sia realmente dovuto. È il passaggio che più spesso viene saltato. La Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 20 marzo 2025 nelle cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22, ha ricondotto le proroghe legislative reiterate delle concessioni bingo nell’ambito della direttiva 2014/23/UE, ritenendole non compatibili con l’art. 43 sulle modifiche dei rapporti concessori senza gara. Sulla scia di quella pronuncia il Consiglio di Stato ha imposto ad ADM di disapplicare la norma interna e di rideterminare l’indennità sulla base del fatturato del singolo concessionario, superando il canone forfettario uguale per tutti. Prima di pagare un arretrato occorre verificare quanto di quell’arretrato sopravviva alla rideterminazione: in molte posizioni la differenza tra il preteso e il dovuto è la voce più grande del passivo.

4. Istanza di rideterminazione e, se occorre, azione di ripetizione. Chi ha versato secondo gli importi forfettari ha interesse a chiedere ad ADM la rideterminazione e la restituzione dell’eccedenza. Il diritto alla ripetizione va tenuto in vita con atti interruttivi della prescrizione: l’inerzia, in questa fase, è la scelta più costosa.

5. Scelta del percorso di uscita. Sono quattro, in ordine di intensità.

  • Liquidazione volontaria in bonis, praticabile solo se l’attivo copre integralmente il passivo o se esiste finanza esterna certa. È l’ipotesi meno frequente.
  • Composizione negoziata della crisi, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi. Consente di chiedere misure protettive ex artt. 18 e 19, con durata iniziale tra trenta e centoventi giorni prorogabile fino a duecentoquaranta, e soprattutto di formulare alle Agenzie fiscali e ad Agenzia delle Entrate-Riscossione una proposta di accordo transattivo ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, con pagamento parziale o dilazionato del debito e degli accessori, esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione.
  • Concordato preventivo, liquidatorio o in continuità, con transazione fiscale ex art. 88 e possibilità di omologazione anche senza adesione dell’amministrazione finanziaria. Quando le trattative della composizione negoziata non approdano a un accordo, resta la via del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-sexies.
  • Liquidazione giudiziale, quando non esiste alcuna prospettiva di risanamento e occorre solo governare il riparto e i profili di responsabilità.

6. Gestione del rapporto concessorio nel percorso scelto. Se il piano prevede continuità, anche solo temporanea, o la cessione dell’azienda, l’art. 94-bis del Codice della crisi impedisce ai contraenti di risolvere unilateralmente i contratti pendenti per il solo fatto del deposito della domanda, del decreto di apertura o della concessione di misure protettive, e neutralizza la reazione dei creditori interessati dalle misure protettive fondata sul mancato pagamento di crediti anteriori. La differenza tra restituire la concessione e subirne la decadenza vale tre anni di esclusione dalle gare future: va decisa prima, non dopo.

7. Gestione della garanzia e dei garanti personali. L’escussione della fideiussione a prima richiesta genera immediatamente il regresso della banca verso la società e verso i fideiussori persone fisiche. Amministratori e soci che hanno firmato garanzie personali devono valutare in parallelo gli strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento, dalla ristrutturazione dei debiti al concordato minore alla liquidazione controllata, fino all’esdebitazione.

8. Chiusura formale e adempimenti collaterali. Cessazione comunicata ad ADM, chiusura degli adempimenti verso la Questura relativi alla licenza di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S. e verso il Comune, gestione del contratto di locazione dei locali, procedura di licenziamento collettivo se l’organico supera le soglie della legge 223/1991, cancellazione dal registro delle imprese, chiusura della partita IVA, conservazione decennale delle scritture contabili. Ogni passaggio va documentato: la prova di aver agito correttamente serve anni dopo, quando arriva la contestazione.

Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Gli esempi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia, utili a mostrare il metodo di calcolo. Non descrivono posizioni reali.

Esempio 1 — Quanto del canone arretrato sopravvive alla rideterminazione.

Sala con raccolta annua da vendita cartelle pari a 4.386.500 euro. Periodo contestato: 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2024, pari a 84 mesi.

  • Pretesa ADM secondo l’importo forfettario di 7.500 euro mensili: 7.500 × 84 = 630.000 euro.
  • Versato in corso di causa nella misura ridotta di 2.800 euro mensili: 2.800 × 84 = 235.200 euro.
  • Differenza pretesa da ADM: 394.800 euro.

Ipotizzando che, applicando il criterio per scaglioni di raccolta, alla fascia corrispondente a 4.386.500 euro venga associato un importo mensile di 4.750 euro:

  • Indennità rideterminata: 4.750 × 84 = 399.000 euro.
  • Già versato: 235.200 euro.
  • Residuo effettivamente dovuto: 163.800 euro.

Lo scostamento tra i 394.800 euro pretesi e i 163.800 euro ricalcolati è di 231.000 euro. In una liquidazione, quella differenza può decidere se il piano sta in piedi. Va aggiunto che l’importo dello scaglione è dovuto per intero per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni, e si dimezza per la frazione pari o inferiore a quindici giorni: il mese in cui la sala cessa l’attività va quindi calcolato con attenzione alla data esatta.

Esempio 2 — Confronto tra liquidazione giudiziale e accordo transattivo sul debito erariale.

Debito verso l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione: 1.247.380 euro, così composto: IVA 486.200 euro; ritenute non versate 213.900 euro; IRES e IRAP 158.300 euro; sanzioni e interessi 388.980 euro.

Attivo liquidabile stimato: 268.400 euro. Spese di procedura stimate: 61.500 euro. Netto distribuibile: 206.900 euro.

  • Scenario liquidazione giudiziale. I crediti assistiti da privilegio ammontano a 858.400 euro. Il netto distribuibile di 206.900 euro copre circa il 24,1 per cento del privilegiato e nulla del chirografo, comprese le sanzioni. Soddisfazione complessiva dell’Erario: 206.900 su 1.247.380, pari a circa il 16,6 per cento.
  • Scenario accordo transattivo in composizione negoziata. Proposta di pagamento di 348.000 euro, di cui 160.000 euro di finanza esterna apportata dal socio e non altrimenti disponibile ai creditori, dilazionati in sessanta rate mensili. Soddisfazione complessiva: circa il 27,9 per cento.

Il differenziale di 141.100 euro a favore dell’Erario è ciò che il professionista indipendente attesta nella relazione di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Sequenza dei termini: istanza di composizione negoziata depositata il 14 aprile, misure protettive richieste contestualmente e pubblicate il 16 aprile, ricorso al tribunale depositato il giorno successivo, durata iniziale delle misure fissata in novanta giorni fino al 15 luglio, proroga chiesta con parere favorevole dell’esperto.

Casi particolari

Primo caso: la sala gestita da un soggetto diverso dal concessionario. Accade che il titolare della concessione abbia affittato l’azienda o affidato la gestione operativa a una società terza. In questi assetti il debito per canone e prelievo erariale resta in capo al concessionario, mentre i debiti IVA e da ritenute possono maturare in capo al gestore. La chiusura richiede allora due percorsi paralleli e coordinati, con particolare attenzione alla responsabilità solidale dell’affittuario per i debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie e all’art. 14 del D.Lgs. 472/1997 in materia di cessione d’azienda.

Secondo caso: la società già cancellata dal registro delle imprese. L’art. 2495 del codice civile consente ai creditori insoddisfatti di agire verso i soci nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Per i debiti tributari l’art. 36 del D.P.R. 602/1973 aggiunge la responsabilità di liquidatori, amministratori e soci assegnatari. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale è una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e, se contestata, deve essere provata dall’amministrazione finanziaria. La responsabilità del liquidatore, poi, non è successione nel debito ma responsabilità civilistica per fatto proprio, che presuppone l’aver pagato crediti di rango inferiore o assegnato beni ai soci prima di aver soddisfatto l’Erario.

Terzo caso: il garante persona fisica travolto dall’escussione. L’amministratore che ha firmato la fideiussione a favore della banca emittente la garanzia verso ADM si trova, dopo l’escussione, debitore in proprio di un importo che può superare mezzo milione di euro. Se non è più imprenditore, o se non lo è mai stato in proprio, la sua posizione va gestita con gli strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento previsti dal Codice della crisi, fino alla liquidazione controllata e all’esdebitazione, anche nella forma prevista per il debitore incapiente.

Quarto caso: il concessionario che ha pagato più del dovuto. Chi ha versato per anni gli importi forfettari ha oggi un credito potenziale verso ADM. La chiusura dell’attività non estingue quel credito, ma la prescrizione sì. Le somme vanno rivendicate con istanze e diffide idonee a interrompere il decorso, e la posta può essere iscritta nel piano di liquidazione come attivo.

Quinto caso: gli omessi versamenti che superano le soglie penali. È la situazione più delicata e la più spesso ignorata fino a quando arriva l’invito a comparire. Il D.Lgs. 74/2000 punisce l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate quando supera centocinquantamila euro per periodo d’imposta, ai sensi dell’art. 10-bis, e l’omesso versamento di IVA quando supera duecentocinquantamila euro per periodo d’imposta, ai sensi dell’art. 10-ter. Nelle sale bingo, dove il ciclo di cassa è quotidiano e il personale è numeroso, entrambe le soglie possono essere superate in un solo esercizio di crisi. Va precisato che il quadro normativo è stato rivisto dal D.Lgs. 87/2024, che ha attribuito rilievo alla situazione di crisi di liquidità non transitoria e non addebitabile al contribuente e alla pendenza di un piano di rateazione regolarmente in corso. Resta inoltre la causa di non punibilità prevista dall’art. 13 del medesimo decreto per l’integrale estinzione del debito tributario, comprensivo di sanzioni e interessi, nei termini e con le modalità di legge.

In termini operativi, questo profilo condiziona la scelta dello strumento di uscita più di quanto si creda. Un piano che destina risorse alla soddisfazione integrale delle ritenute e dell’IVA relative alle annualità critiche produce un effetto che va oltre il riparto: incide sulla posizione personale dell’amministratore. Al contrario, un piano che tratta l’intero debito erariale in modo uniforme può risultare più efficiente sul piano concorsuale ma lasciare aperto il fronte penale. La scelta va compiuta consapevolmente, documentando fin dalla fase iniziale le ragioni della crisi di liquidità: verbali assembleari, corrispondenza con ADM sulla contestazione del canone, solleciti bancari e prospetti di cassa costituiscono la base probatoria che serve anni dopo. Va aggiunto che, quando la crisi di liquidità dipende in parte proprio dal versamento di canoni oggi ritenuti non conformi al diritto dell’Unione, quella circostanza va ricostruita con precisione documentale: è un elemento di fatto che appartiene alla difesa, non una formula da enunciare.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: sono queste le abilitazioni che consentono di trattare, dentro lo stesso fascicolo, la posizione della società concessionaria e quella dei garanti persone fisiche.

Domande frequenti

Se chiudo la sala domani, smetto di dover pagare il canone ad ADM? No, non automaticamente. La cessazione dell’attività è un fatto materiale; il rapporto concessorio si estingue con un atto. Finché la concessione non viene formalmente restituita o non interviene un provvedimento di ADM, l’amministrazione continua a considerare il concessionario obbligato. Va aggiunto che l’indennità di occupazione è oggi ancorata al fatturato prodotto: una sala che non produce raccolta ha argomenti seri per contestare la pretesa relativa ai mesi di inattività, ma quegli argomenti vanno fatti valere, non presupposti.

Cosa succede alla fideiussione se la società entra in procedura? La garanzia prestata ad ADM è autonoma e a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione. L’apertura di una procedura non impedisce ad ADM di escuterla. La banca che paga insinua il proprio credito di regresso al passivo e aggredisce i fideiussori personali. Per questo la posizione dei garanti va impostata contestualmente a quella della società, non dopo.

Conviene aspettare le nuove gare invece di chiudere? È una valutazione da fare sui numeri, non sulle aspettative. Il quadro attuale è di incertezza: la delega per la riforma fiscale è scaduta il 29 agosto 2026 senza che il decreto di riordino del gioco fisico sia stato adottato, e le concessioni bingo scadono il 31 dicembre 2026. In assenza di gare, l’ipotesi più probabile è un ulteriore intervento legislativo di proroga. Chi non regge finanziariamente l’attesa deve però considerare che una decadenza per morosità preclude la partecipazione alle gare per tre anni: in quel caso attendere non conserva alcuna opzione.

Ho debiti IVA e per ritenute: posso ridurli o solo dilazionarli? Entrambe le cose sono possibili, ma non in tutte le sedi. Fuori da uno strumento di regolazione della crisi si può solo rateizzare. Dentro la composizione negoziata, l’art. 23, comma 2-bis, del Codice della crisi consente una proposta di pagamento parziale o dilazionato del debito e degli accessori, con esclusione dei tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione. Nel concordato e negli accordi di ristrutturazione opera la transazione fiscale, con possibilità di omologazione anche in mancanza di adesione dell’amministrazione, purché la proposta sia conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale.

Se cancello la società dal registro delle imprese, il debito fiscale si estingue? No. L’art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014 mantiene ferma l’esistenza della società ai fini tributari per cinque anni dalla richiesta di cancellazione. In quel periodo l’Agenzia può accertare, iscrivere a ruolo e riscuotere. E anche dopo, restano le azioni verso soci e liquidatori nei limiti di legge. La cancellazione affrettata è tra le mosse che espongono di più.

Sono l’unico amministratore e non ho firmato nulla in proprio: rischio comunque? Il rischio esiste ed è di due tipi. Il primo è la responsabilità ex art. 36 del D.P.R. 602/1973 per l’attività di gestione o liquidazione, quando siano stati pagati crediti di rango inferiore a quelli erariali o distribuiti beni ai soci. Il secondo riguarda gli omessi versamenti di ritenute e IVA oltre le soglie penalmente rilevanti. Sono profili distinti dal debito sociale e vanno esaminati separatamente, con la documentazione dei pagamenti effettuati negli ultimi esercizi.

Il quadro giurisprudenziale

Di seguito i riferimenti che oggi governano la materia, con l’indicazione del principio e della ragione per cui rileva in una chiusura con canone arretrato e debiti erariali.

Corte di giustizia dell’Unione europea, 20 marzo 2025, cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22. Le proroghe legislative reiterate delle concessioni bingo, accompagnate da aumenti unilaterali del canone applicati indistintamente, ricadono nella direttiva 2014/23/UE e non si conciliano con la disciplina delle modifiche ai rapporti concessori senza nuova gara. È la pronuncia che ha aperto tutto il contenzioso successivo e che consente oggi di contestare l’arretrato alla radice.

Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7787/2025. Ha annullato la nota ADM che negava sospensione e rideterminazione del canone, imponendo all’amministrazione di disapplicare l’art. 1, comma 1047, della legge 205/2017, di rideterminare l’indennità sulla base del fatturato prodotto da ciascun concessionario e di bilanciare vantaggi e svantaggi della proroga, considerando come vantaggio la prosecuzione senza alea di gara e come svantaggio il divieto di trasferimento dei locali. Ne discende anche l’obbligo di indire le gare. È la sentenza che trasforma il canone in indennità commisurata all’utilità effettiva.

Consiglio di Stato, sez. VII, 29 aprile 2026, n. 3356. Ha riformato la decisione del TAR annullando i dinieghi di revisione del canone e ribadendo che il criterio forfettario uguale per tutti non è ammissibile, così come non è ammissibile trasformare la proroga in soluzione permanente. Rileva per chi ha ricevuto un diniego e crede che la questione sia chiusa.

Consiglio di Stato, sez. VII, 9 giugno 2026, n. 4635. In sede di chiarimenti sull’ottemperanza ex art. 112, comma 5, c.p.a., ha precisato che per fatturato deve intendersi il valore complessivo delle cartelle acquistate presso ADM e vendute nelle sale, cioè la raccolta generata dalla vendita ai giocatori. È la definizione operativa da cui dipende il calcolo di ogni arretrato.

TAR Lazio, sez. II, sentenze pubblicate il 26 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025. Hanno annullato la determinazione ADM del 10 gennaio 2025 che applicava al bingo la legge di bilancio 2025, disapplicando per contrasto con il diritto dell’Unione la legge 207/2024 nella parte in cui disponeva proroga e canone annuo di 108.000 euro, e rimettendo ad ADM la rideterminazione dell’indennità anche con provvedimenti provvisori.

TAR Lazio, ordinanza cautelare n. 1316/2025. Ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato imponendo il pagamento nella misura ridotta di 2.800 euro mensili, con obbligo di garantire le somme corrispondenti alla pretesa contestata fino all’esito del giudizio. È il modello di tutela interinale che consente di non pagare l’intero mentre si discute.

TAR Lazio, sentenza pubblicata l’11 maggio 2026. Ha annullato gli atti con cui ADM aveva preteso il canone maggiorato del quindici per cento previsto per la prosecuzione nel biennio 2023-2024, in coerenza con il filone aperto dalla pronuncia europea. Estende la contestabilità anche ai periodi intermedi.

TAR Lazio, ordinanza cautelare dell’aprile 2026 in tema di autodeterminazione del canone. Ha respinto l’istanza di un concessionario che, ritenendo eccessiva l’indennità provvisoria di 2.800 euro mensili, ne versava spontaneamente 1.100. Il principio è netto: la pendenza del ricorso non autorizza a stabilirsi da soli quanto pagare. È l’errore da non commettere mentre si prepara la chiusura.

Cassazione, Sezioni Unite, 12 febbraio 2025, n. 3625. Nella responsabilità dei soci a responsabilità limitata per il debito tributario della società estinta, l’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione integra sia il limite massimo dell’esposizione personale sia una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire; se contestata, deve provarla il Fisco. Riduce sensibilmente l’automatismo delle pretese verso gli ex soci.

Cassazione, sez. V, ordinanza n. 16811/2025. La responsabilità del liquidatore ex art. 36 del D.P.R. 602/1973 non ha natura tributaria ma civilistica: il liquidatore non succede nel debito, ma risponde se la sua condotta ha impedito all’Erario di riscuotere. Sposta il baricentro della difesa dal merito del tributo alla correttezza della gestione liquidatoria.

Cassazione, sez. V, n. 16661/2025. Ha precisato il riverbero della natura civilistica della responsabilità sul riparto degli oneri probatori, richiamando il parametro di diligenza dell’art. 1176 del codice civile. Serve a impostare la prova documentale dei pagamenti eseguiti durante la liquidazione.

Cassazione, sez. V, ordinanza n. 34929/2025. Ha differenziato la posizione dell’ex liquidatore da quella degli ex soci, accogliendo il ricorso del primo e rigettando quello dei secondi, e ha ricordato che nella società a ristretta base sociale opera la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. È il caso tipico delle società di gestione di sala.

Cassazione, n. 21026/2024. In tema di obblighi e responsabilità di amministratori, liquidatori e soci, l’atto impositivo assolve l’obbligo di motivazione quando individua la specifica fattispecie di responsabilità ed esplicita tutti gli elementi costitutivi previsti dai primi tre commi dell’art. 36. Offre il principale motivo di impugnazione contro contestazioni generiche.

Cassazione, sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723. Nel concordato preventivo in continuità con transazione fiscale, il presupposto necessario per l’omologazione forzosa in mancanza di adesione è la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, senza che occorra un giudizio di meritevolezza del debitore. Chiarisce che eventuali pregresse irregolarità non precludono di per sé la ristrutturazione.

Cassazione, sez. I, 26 febbraio 2026, n. 4365. Negli accordi di ristrutturazione, la richiesta di omologazione forzosa in assenza di un numero congruo di creditori aderenti integra un uso distorto dell’istituto. Il caso deciso riguardava una società in liquidazione volontaria con passivo quasi integralmente tributario e adesioni chirografarie simboliche. È l’avvertimento per chi costruisce piani meramente liquidatori pensando di forzare il Fisco.

Cassazione, sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918. Nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, il cram down negli accordi di ristrutturazione presupponeva che fosse intervenuto un accordo, sia pure percentualmente insufficiente, con creditori diversi da quelli pubblici destinatari della proposta transattiva.

Cassazione, sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore, l’omologazione in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria non è subordinata alla formulazione di una proposta di transazione fiscale secondo le forme del concordato preventivo, applicandosi una procedura autonoma e semplificata con l’intervento dell’OCC. Rileva per i garanti persone fisiche e per i piccoli imprenditori del settore.

Cassazione, sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954, e Sezioni Unite, 25 marzo 2021, n. 8504. La prima ha affermato che l’accordo con transazione fiscale rivolto al solo creditore erariale resta soggetto al sindacato di merito del giudice concorsuale; le seconde hanno riconosciuto la competenza del giudice della crisi a valutare l’adeguatezza della proposta ai fini del superamento del dissenso.

Tribunale di Milano, sez. II civile, decreto 2 novembre 2025. Ha ritenuto applicabili già nella fase prenotativa del concordato le tutele dell’art. 94-bis del Codice della crisi, con inefficacia delle reazioni contrattuali fondate sul solo deposito della domanda o sul mancato pagamento di crediti anteriori. Utile quando la sala deve restare operativa per essere ceduta.

Tribunale di Monza, sez. III civile, 31 dicembre 2025, e Tribunale di Mantova, 22 gennaio 2026. Il primo ha affermato che l’adesione dell’Erario a una proposta di ristrutturazione non è rinuncia indiscriminata al credito, ma soluzione efficiente a fronte dell’incapienza dell’attivo nello scenario liquidatorio; il secondo ha delimitato il controllo del giudice sull’autorizzazione all’esecuzione dell’accordo transattivo alla regolarità formale e sostanziale, riconoscendo che la proposta può riguardare anche l’IVA e i relativi accessori già iscritti a ruolo. Insieme definiscono il perimetro pratico della transazione fiscale in composizione negoziata.

Cosa può fare lo Studio Monardo

  1. Ricostruiamo l’intera posizione debitoria acquisendo estratto di ruolo, cassetto fiscale, determinazioni ADM, convenzione e atti integrativi, e ricalcoliamo voce per voce quanto è realmente dovuto rispetto a quanto è preteso.
  2. Rideterminiamo il canone concessorio applicando il criterio del fatturato imposto dal Consiglio di Stato e presentiamo ad ADM l’istanza di revisione dell’indennità per l’intero periodo di proroga tecnica.
  3. Impugniamo davanti al TAR gli atti di ADM che pretendono il canone forfettario o dispongono l’escussione della garanzia, chiedendo la tutela cautelare che riduce l’esborso in pendenza di giudizio.
  4. Costruiamo l’azione di ripetizione delle somme versate in eccesso, curando gli atti interruttivi della prescrizione perché il credito non si consumi durante la liquidazione.
  5. Difendiamo il concessionario nel procedimento di decadenza, depositando le osservazioni nel termine dell’art. 7 della legge 241/1990 e lavorando per evitare il provvedimento che precluderebbe l’accesso alle gare per tre anni.
  6. Predisponiamo l’accesso alla composizione negoziata, con richiesta di misure protettive e proposta di accordo transattivo alle Agenzie fiscali e all’agente della riscossione ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, del Codice della crisi.
  7. Redigiamo il piano concordatario o l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, curando la comparazione con lo scenario di liquidazione giudiziale su cui si fonda l’attestazione di convenienza.
  8. Gestiamo la posizione dei garanti persone fisiche con gli strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento, dalla ristrutturazione dei debiti al concordato minore alla liquidazione controllata, fino all’esdebitazione.
  9. Contestiamo le pretese verso ex amministratori, liquidatori e soci fondate sull’art. 36 del D.P.R. 602/1973 e sull’art. 2495 del codice civile, verificando motivazione dell’atto, prova della riscossione in base al bilancio finale e correttezza dell’ordine dei pagamenti.
  10. Governiamo la chiusura formale, dalla restituzione della concessione agli adempimenti verso Questura e Comune, dalla gestione della locazione dei locali alla procedura sul personale, fino alla cancellazione dal registro delle imprese nei tempi corretti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una chiusura di sala bingo l’abilitazione che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: consente di impostare l’uscita dentro un percorso protetto, con misure che bloccano le azioni esecutive mentre si tratta con ADM e con l’Erario, invece di subire la sequenza escussione-decadenza-pignoramenti. Accanto ad essa opera la qualità di avvocato cassazionista, che garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: la stessa linea difensiva impostata nella prima istanza ad ADM viene portata avanti dallo stesso difensore davanti al TAR, al Consiglio di Stato e in Cassazione, senza il salto di impostazione che si produce quando il fascicolo cambia mani. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: il profilo concessorio, quello tributario e quello concorsuale vengono trattati insieme, perché in questa materia una scelta fiscale sbagliata compromette il piano di liquidazione e una scelta concorsuale affrettata pregiudica il contenzioso amministrativo.

In sintesi

Chiudere una sala bingo con canone arretrato e debiti verso l’Agenzia delle Entrate richiede tre operazioni nell’ordine giusto: ricalcolare quanto del canone sia realmente dovuto alla luce del diritto dell’Unione e delle pronunce del Consiglio di Stato, scegliere lo strumento di regolazione della crisi che consente di trattare il debito erariale invece di subirlo, e chiudere il rapporto concessorio con un atto anziché con una decadenza. Chi inverte questa sequenza paga un arretrato che in parte non doveva, perde tre anni di accesso alle gare future e si ritrova con la garanzia escussa e i garanti personali aggrediti.

Lo Studio Monardo è specializzato esattamente in questa materia perché la chiusura di un’impresa concessionaria è insieme crisi d’impresa e contenzioso tributario: la qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di aprire il percorso protetto entro cui trattare, quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC copre la posizione dei garanti persone fisiche che l’escussione travolge, e la qualità di avvocato cassazionista assicura che la contestazione del canone e degli atti impositivi sia costruita fin dall’inizio per reggere in ogni grado. Non promettiamo risultati: analizziamo la posizione, verifichiamo ogni voce e costruiamo la strategia più difendibile sui documenti.

📩 Non lasciare che siano i termini a decidere per te: se stai valutando di chiudere la sala o hai già ricevuto richieste di pagamento, contatta subito lo Studio Monardo — trovi tutti i riferimenti per scriverci e chiamarci al termine di questa guida.

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