Come Chiudere Uno Studio Di Osteopatia Con I Lettini E Le Attrezzature Finanziate E Debiti

Chiudo lo studio, ma i lettini li sto ancora pagando: conviene proporre un piano ai creditori o mettere tutto in liquidazione?

È la domanda che si pone chi ha appena deciso di abbassare la serranda di uno studio di osteopatia e si accorge che la decisione, da sola, non risolve nulla: il lettino elettrico a tre sezioni, il lettino da trattamento aggiuntivo, l’apparecchiatura per la terapia strumentale, l’arredo della sala d’attesa continuano ad avere rate in corso, e accanto a quelle rate ci sono i contributi previdenziali arretrati, i canoni di locazione non pagati, i fornitori. La tentazione è cercare una risposta secca. Ma non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la stessa situazione debitoria, spostata di due variabili — chi è il proprietario delle attrezzature e se la professione prosegue o cessa davvero — cambia completamente la strada da imboccare.

Questa materia sta esattamente nel punto in cui si incrociano due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Da un lato la crisi da sovraindebitamento del professionista non assoggettabile a liquidazione giudiziale, terreno in cui l’Avvocato opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come professionista fiduciario di un OCC: sono le procedure che si aprono, si istruiscono e si omologano proprio attraverso quegli organismi. Dall’altro lato i contratti di leasing e i finanziamenti che hanno pagato lettini e apparecchiature, materia bancaria e finanziaria seguita dallo staff multidisciplinare a livello nazionale coordinato dall’Avvocato. Chi chiude uno studio osteopatico con attrezzature finanziate ha bisogno di entrambe le letture nello stesso momento, non di una sola.

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Il quadro di partenza: cosa resta in piedi quando lo studio chiude

La prima cosa da mettere in chiaro è che la chiusura dello studio è un fatto organizzativo e amministrativo, non un fatto estintivo. Cessare la partita IVA, disdettare la locazione dei locali, restituire le chiavi e comunicare la chiusura ai pazienti non incide sulle obbligazioni assunte: i contratti di finanziamento restano in vita fino alla loro naturale scadenza o fino alla risoluzione, le fideiussioni personali eventualmente prestate restano efficaci, i debiti contributivi maturati restano dovuti. Chi chiude pensando che la cessazione dell’attività “chiuda” anche i debiti scopre l’errore quando arriva il primo decreto ingiuntivo, e a quel punto la scelta della strada avviene sotto pressione anziché in anticipo.

Va poi chiarito che tipo di debitore è, giuridicamente, un osteopata. L’osteopatia è stata individuata come professione sanitaria dall’articolo 7 della legge 11 gennaio 2018, n. 3; il DPR 7 luglio 2021, n. 131 ne ha definito il profilo professionale; il decreto interministeriale n. 1563 del 1° dicembre 2023 ha disciplinato l’ordinamento didattico della laurea abilitante; l’Accordo Stato-Regioni rep. n. 226/CSR del 18 dicembre 2025, recepito dal DPCM 25 marzo 2026 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026, ha fissato i criteri per la valutazione dell’esperienza professionale e per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi, aprendo la fase degli elenchi speciali a esaurimento presso gli Ordini TSRM-PSTRP e il successivo passaggio all’Albo. Ne discende che l’osteopata che esercita in forma individuale è, per il diritto della crisi, un professionista: non è assoggettabile a liquidazione giudiziale e rientra nel perimetro delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinate dagli articoli 65 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il discorso cambia solo se lo studio è stato organizzato in forma societaria e supera le soglie dimensionali dell’articolo 2 del Codice: in quel caso lo scenario concorsuale è diverso e vanno considerati strumenti riservati all’impresa.

La seconda distinzione da fare riguarda proprio i lettini e le attrezzature, perché la parola “finanziate” copre situazioni giuridicamente lontanissime. Se il macchinario è stato acquisito in leasing finanziario, il proprietario è la società concedente e il bene non entra nel patrimonio del debitore: alla risoluzione segue la restituzione, e ciò che resta è un credito da regolare. Se l’acquisto è avvenuto con vendita a rate con patto di riservato dominio, ai sensi degli articoli 1523 e seguenti del codice civile, la proprietà si trasferisce solo con il pagamento dell’ultima rata: fino a quel momento il venditore conserva un diritto reale sul bene. Se invece il lettino è stato comprato con un prestito bancario o con un finanziamento finalizzato chirografario, il bene è di proprietà del professionista fin dal primo giorno e il finanziatore ha soltanto un credito di denaro: il lettino è aggredibile come qualsiasi altro bene. Se infine si tratta di noleggio operativo, non c’è finanziamento in senso proprio ma una locazione di beni, con la sua disciplina dei canoni residui.

C’è un ulteriore profilo che la chiusura dello studio modifica in silenzio. L’articolo 514, numero 4, del codice di procedura civile dichiara impignorabili gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore, con la deroga del terzo comma dell’articolo 515, che ne consente il pignoramento nei limiti di un quinto quando il valore degli altri beni non appare sufficiente. Quella protezione poggia però su un presupposto di fatto: che la professione sia effettivamente esercitata e che quegli strumenti siano indispensabili al suo esercizio. Quando lo studio chiude e l’attività cessa, il lettino smette di essere lo strumento indispensabile di un’attività in corso e diventa un bene mobile come gli altri: la chiusura, che nasce come misura di prudenza economica, indebolisce una difesa che finché lo studio era aperto operava automaticamente. È un rovescio della medaglia che merita di essere soppesato prima, non dopo.

Resta infine la strada che precede il bivio vero e proprio: la trattativa stragiudiziale. Contattare la società di leasing per una restituzione concordata del bene con definizione del residuo, proporre un saldo e stralcio alla banca, concordare un piano di rientro con i fornitori sono tutte mosse legittime e a volte risolutive, soprattutto quando i creditori sono pochi e il debito complessivo è contenuto. Il limite è strutturale e va conosciuto: l’accordo vincola solo chi lo firma, non blocca le azioni esecutive di chi resta fuori e non produce alcuna liberazione dal residuo se anche un solo creditore rilevante non aderisce. È per questo che, quando i creditori sono molti e disomogenei, la scelta si sposta sulle procedure che seguono.

Gli atti della chiusura che fanno crescere il debito

C’è una parte del passivo che non esiste ancora nel giorno in cui lo studio chiude e che si forma proprio per effetto di come la chiusura viene gestita. Merita attenzione perché incide sulla scelta successiva.

Il contratto di locazione dei locali è il caso più frequente. Abbandonare lo studio senza esercitare formalmente il recesso non estingue l’obbligazione: i canoni continuano a maturare fino alla riconsegna dell’immobile o alla scadenza contrattuale. Il conduttore di immobile a uso diverso dall’abitativo può recedere in qualsiasi momento quando ricorrono gravi motivi, ai sensi dell’articolo 27, ultimo comma, della legge n. 392 del 1978, dandone comunicazione al locatore con preavviso di almeno sei mesi. La cessazione dell’attività professionale, se documentata e non riconducibile a una scelta puramente discrezionale, rientra fra i motivi valutabili in quella prospettiva. Sei mesi di canoni maturati per una disdetta mai formalizzata sono un debito interamente evitabile che finisce per irrigidire, poi, qualsiasi proposta ai creditori.

Analogo discorso vale per i rapporti di lavoro. Se lo studio impiegava una segretaria o un collaboratore subordinato, la cessazione dei rapporti genera retribuzioni residue, indennità e trattamento di fine rapporto, e questi crediti sono assistiti dal privilegio generale dell’articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile. Non è un dettaglio contabile: ogni euro di credito privilegiato che entra nel passivo riduce lo spazio di manovra del concordato minore, perché la graduazione delle prelazioni non è derogabile e il piano deve rispettarla.

Va poi gestita la restituzione dei beni in leasing o venduti con riservato dominio. La riconsegna dovrebbe essere documentata con un verbale che indichi la data, lo stato d’uso e l’identificazione dei beni, perché è da quel momento che si misura il periodo di godimento rilevante ai fini dell’equo compenso e che decorre l’onere di riallocazione a carico del concedente. Una restituzione non documentata lascia al creditore il vantaggio di un conteggio non verificabile, e quel conteggio finirà nel passivo della procedura che verrà scelta.

Resta infine un profilo estraneo alla materia debitoria ma non trascurabile per un professionista sanitario: la documentazione clinica dei pazienti. La chiusura dello studio non fa venir meno gli obblighi di riservatezza né l’interesse a conservare quanto serve a difendersi da eventuali contestazioni professionali, tenuto conto che il rapporto diretto con il paziente ha natura contrattuale e che il relativo termine di prescrizione è decennale. Chi smaltisce tutto il giorno della chiusura si priva degli unici documenti con cui, anni dopo, potrebbe dimostrare la correttezza del proprio operato.


Opzione 1 — Il concordato minore: proporre un piano e conservare il controllo

In cosa consiste. Il concordato minore è disciplinato dagli articoli 74 e seguenti del Codice della crisi. È lo strumento riservato ai debitori sovraindebitati diversi dal consumatore: professionisti, imprenditori minori, lavoratori autonomi, imprenditori agricoli. Il debitore, assistito da un OCC, formula ai creditori una proposta a contenuto libero: dilazioni, stralci parziali, suddivisione in classi, apporto di garanzie, previsione di risorse esterne. Il primo comma dell’articolo 74 delinea il concordato in continuità, quando dall’omologazione il debitore è in grado di proseguire l’attività professionale; il secondo comma ammette la forma liquidatoria, ma la subordina alla previsione di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

Quando ha senso. Tre scenari concreti aiutano a capirlo. Il primo: l’osteopata chiude lo studio ma non smette di esercitare, e passa a collaborare presso un poliambulatorio o una struttura sportiva; l’attività professionale prosegue, il reddito futuro esiste ed è documentabile, il piano può fondarsi su di esso. Il secondo: esiste un apporto familiare — un genitore o un coniuge disposto a mettere una somma sul piatto — che consente di offrire ai creditori più di quanto ricaverebbero da una liquidazione. Il terzo: fra i beni c’è qualcosa che ha per il debitore un valore superiore a quello di mercato, tipicamente proprio le attrezzature ancora utilizzabili per lavorare altrove, che in liquidazione verrebbero svendute e che invece il piano consente di conservare pagandone il valore di realizzo.

Come si esegue, in sintesi. La domanda si propone al tribunale competente per il tramite dell’OCC, che redige la relazione particolareggiata sulle cause dell’indebitamento, sulla diligenza nell’assunzione delle obbligazioni e sulla fattibilità del piano. Il tribunale, verificata l’ammissibilità, dichiara aperta la procedura e può disporre misure protettive che sospendono le azioni esecutive individuali. Segue la fase di voto: la proposta si intende approvata se raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Il creditore dissenziente può contestare la convenienza, e in quel caso il giudice omologa comunque se ritiene che quel credito sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Con l’esecuzione integrale del piano il debitore è liberato dai debiti residui.

I vantaggi, motivati. Il primo è il mantenimento della disponibilità del patrimonio: non c’è spossessamento, il debitore continua ad amministrare, e i beni strumentali che servono a produrre il reddito su cui il piano si regge possono restare dove sono. Il secondo è la flessibilità: il contenuto libero della proposta consente di modulare le percentuali, i tempi e le classi in funzione della reale capacità di pagamento, cosa che una liquidazione non permette. Il terzo è la gestione dei rapporti pendenti: il piano può prevedere la prosecuzione del contratto di finanziamento sulle attrezzature che servono ancora, anziché la restituzione. Il quarto è di ordine reputazionale e professionale: per chi continua a esercitare come osteopata in un contesto sanitario ormai ordinistico, presentarsi con un piano omologato è cosa diversa dal subire una procedura liquidatoria.

I rischi e gli svantaggi, senza sconti. Il concordato minore ha una dipendenza che la liquidazione non ha: il consenso dei creditori. Se la maggioranza dei crediti non approva, il percorso si ferma e il tempo speso resta speso. La flessibilità, poi, non è illimitata: la Cassazione ha stabilito che anche nel concordato minore la proposta deve rispettare la graduazione delle cause legittime di prelazione, e che il mancato rispetto delle regole di trattamento dei creditori costituisce causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio, senza attendere l’omologazione. Questo significa che il piano che tratta allo stesso modo il credito previdenziale privilegiato e il fornitore chirografario è destinato a cadere. Va inoltre considerato che, in forma liquidatoria, la proposta senza risorse esterne apprezzabili non passa, e che se dopo l’omologazione emergono atti in frode o inadempimenti l’omologazione può essere revocata, con apertura della liquidazione controllata: si torna cioè al punto di partenza, ma con mesi in meno a disposizione. Il profilo ideale del concordato minore è l’osteopata che chiude i locali ma continua a esercitare la professione altrove, ha un reddito futuro documentabile oppure un apporto esterno concreto, e ha interesse a conservare le attrezzature che gli servono per lavorare.


Opzione 2 — La liquidazione controllata: chiudere davvero la partita e arrivare all’esdebitazione

In cosa consiste. La liquidazione controllata del sovraindebitato è regolata dagli articoli 268 e seguenti del Codice della crisi. Il debitore mette a disposizione il proprio patrimonio, un liquidatore nominato dal tribunale lo inventaria, forma lo stato passivo, redige ed esegue il programma di liquidazione e distribuisce il ricavato secondo le cause di prelazione. Non c’è alcuna proposta da far approvare: non esiste voto, non esiste maggioranza da raggiungere. Il decreto correttivo-ter, d.lgs. 136/2024, è intervenuto sull’articolo 268 prevedendo che, quando la domanda è proposta dal debitore persona fisica, si faccia luogo all’apertura se l’OCC attesta nella propria relazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.

Quando ha senso. Anche qui tre scenari. Il primo: l’osteopata cessa davvero l’attività e non ha prospettive reddituali tali da sostenere un piano pluriennale, ma dispone di qualche bene liquidabile — un’auto, attrezzature di proprietà, una quota immobiliare — e vuole un punto finale certo. Il secondo: i creditori sono numerosi, litigiosi e con posizioni disomogenee, e ottenere la maggioranza su una proposta appare irrealistico. Il terzo, il più frequente nella pratica: un creditore si è già mosso, ha ottenuto un titolo, ha avviato l’esecuzione o ha depositato lui stesso l’istanza di apertura, e il debitore ha convenienza a entrare nel concorso anziché subire iniziative individuali disordinate.

Come si esegue, in sintesi. La domanda si propone tramite OCC, con la documentazione sulla situazione patrimoniale, sui redditi, sull’elenco dei creditori e sugli atti di disposizione del quinquennio. Il tribunale verifica i presupposti, apre la procedura e nomina il liquidatore; da quel momento il patrimonio è vincolato al soddisfacimento dei creditori concorsuali e le azioni esecutive individuali non possono essere iniziate né proseguite. I redditi del debitore concorrono nei limiti di quanto eccede il necessario al mantenimento suo e della famiglia. Decorsi tre anni dall’apertura, o alla chiusura se anteriore, opera l’esdebitazione: il debitore persona fisica è liberato dai debiti residui non soddisfatti, con le eccezioni di legge relative, fra l’altro, agli obblighi di mantenimento e alimentari, ai debiti da risarcimento per fatto illecito extracontrattuale e alle sanzioni pecuniarie non accessorie a debiti estinti.

I vantaggi, motivati. Il primo, decisivo, è l’indipendenza dal consenso: nessun creditore può bloccare il percorso votando contro. Il secondo è la soglia d’accesso: la Cassazione ha chiarito che la meritevolezza non è presupposto per l’ammissione alla liquidazione controllata, perché la procedura non è di per sé un vantaggio né ha carattere premiale, e non può essere negata sulla base di circostanze soggettive riconducibili a presunta negligenza o imprudenza del debitore. Diversi tribunali hanno seguito la stessa linea, precisando che gli eventuali atti in frode non ostano all’apertura ma rilevano in sede di valutazione dell’esdebitazione. Il terzo vantaggio è la prevedibilità: l’orizzonte triennale dell’esdebitazione dà una data attorno a cui riorganizzare la vita professionale. Il quarto è la concentrazione: le esecuzioni individuali confluiscono nel concorso, e questo per chi ha più creditori attivi contemporaneamente è un sollievo operativo prima ancora che giuridico.

I rischi e gli svantaggi, senza sconti. A fronte di questi vantaggi c’è lo spossessamento: il patrimonio non è più nella disponibilità del debitore, e le attrezzature di proprietà vengono liquidate, non conservate. Per un osteopata che intendesse riprendere l’attività in altra forma questo è un costo reale, perché significa ricominciare senza strumenti. C’è poi la durata: il triennio è il termine per l’esdebitazione, ma la procedura può proseguire oltre quando la liquidazione dell’attivo lo richiede, e la giurisprudenza di merito ha ritenuto ammissibile la previsione di un termine superiore al triennio a determinate condizioni, così come ha escluso che sia il ricorrente a poter predeterminare la durata, essendo scelta riservata al liquidatore in sede di programma. C’è la pubblicità della procedura, che per un professionista sanitario in via di iscrizione agli elenchi speciali va valutata. E c’è, soprattutto, il fatto che l’esdebitazione non è un automatismo cieco: le condotte del debitore, irrilevanti in fase di apertura, tornano a pesare quando si tratta di concedere il beneficio finale. Il profilo ideale della liquidazione controllata è l’osteopata che cessa realmente l’attività, non dispone di un reddito futuro capiente né di apporti esterni, ha più creditori già attivi e cerca una liberazione definitiva entro un orizzonte temporale certo.


Opzione 3 — L’esdebitazione del debitore incapiente: la via per chi non ha nulla da offrire

In cosa consiste. L’articolo 283 del Codice della crisi consente al debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di accedere all’esdebitazione una sola volta, senza che vi sia alcunché da liquidare. È una via residuale in senso proprio: non è un’alternativa che si sceglie per convenienza, è la strada che resta quando le altre due non hanno materia su cui operare.

Quando ha senso. Il primo scenario è quello dell’osteopata che ha chiuso lo studio, ha restituito o perso le attrezzature, non ha immobili, ha un reddito che non supera la soglia del necessario al mantenimento del nucleo familiare e non ha prospettive concrete di miglioramento a breve. Il secondo è quello del debitore la cui liquidazione produrrebbe un attivo talmente esiguo da non consentire alcuna distribuzione ai creditori: proprio su questo il correttivo-ter ha inciso, richiedendo l’attestazione dell’OCC sulla possibilità di acquisire attivo distribuibile, e la giurisprudenza di merito ha affermato che il debitore totalmente privo di attivi non accede alla liquidazione ma deve presentare domanda ai sensi dell’articolo 283. Il terzo è quello del debitore che ha già attraversato una liquidazione chiusa senza soddisfazione e si trova, esaurita quella strada, ancora esposto.

Come si esegue, in sintesi. La domanda si propone tramite OCC, con una relazione particolareggiata che indica le cause dell’indebitamento, la diligenza nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere e la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione. Il tribunale decide con decreto reclamabile. Il beneficio non è definitivo in senso assoluto: per i quattro anni successivi il debitore è tenuto a segnalare le utilità rilevanti sopravvenute, cioè quelle che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento, al netto delle spese di produzione del reddito e di quanto occorre al mantenimento familiare. Non basta quindi trovare un impiego: serve una capacità reddituale effettivamente eccedente il minimo vitale.

I vantaggi e i rischi. Il vantaggio è evidente: nessun pagamento, nessuna liquidazione, liberazione dai debiti residui. Il rovescio della medaglia è altrettanto netto. La valutazione di meritevolezza qui non è un accessorio ma il cuore dell’istruttoria, e va sostenuta con documentazione, non con affermazioni. L’esdebitazione dell’incapiente, inoltre, richiede sempre una domanda specifica e resta procedura autonoma rispetto alla liquidazione controllata, come la Cassazione ha ribadito nel 2025: non si ottiene per trascinamento da un’altra procedura, e i tribunali hanno preteso la separazione dei ricorsi quando istanze di natura diversa venivano presentate congiuntamente. Va infine considerato il quadriennio di sorveglianza, che per un professionista giovane con concrete prospettive di ripresa dell’attività può rivelarsi più vincolante di quanto sembri. Il profilo ideale è il debitore realmente privo di patrimonio e di capacità reddituale eccedente il minimo vitale, con una storia debitoria sostenibile davanti a un giudice.


Le opzioni alla prova dei conti

Le tre strade si apprezzano meglio applicandole agli stessi dati. Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su numeri verosimili, non casi reali: servono a mostrare come cambia l’esito al variare della strada, non a promettere un risultato.

Dati comuni a tutte e tre le ipotesi. Studio di osteopatia individuale chiuso il 30 aprile. Esposizione complessiva: 71.400 €, così composti — 19.700 € di residuo su un contratto di leasing avente a oggetto un lettino elettrico a tre sezioni e un’apparecchiatura per terapia strumentale; 23.800 € di residuo su un finanziamento bancario chirografario impiegato per arredi, insegna e ristrutturazione dei locali; 14.300 € di contributi previdenziali arretrati; 8.900 € verso il locatore per canoni non pagati fino al rilascio; 4.700 € verso fornitori. Patrimonio disponibile: autovettura di valore di realizzo stimato 4.300 €, nessun immobile, nessuna liquidità. Nucleo familiare: coniuge con reddito proprio e un figlio minore.

Prima simulazione: la professione prosegue altrove. L’osteopata inizia una collaborazione presso un poliambulatorio con un reddito netto medio di 1.780 € mensili. Con l’opzione 1, il piano di concordato minore può fondarsi sulla continuità: individuata in 410 € la quota mensile sostenibile su 48 mesi, si ottengono 19.680 €, ai quali si aggiunge un apporto esterno di 7.500 € da un familiare, per un totale di 27.180 €. La distribuzione deve però rispettare le prelazioni: il credito contributivo assistito da privilegio va soddisfatto prima e in misura non inferiore rispetto ai chirografari, pena l’inammissibilità. Il piano prevede inoltre la prosecuzione del leasing sul lettino elettrico, che serve alla nuova attività, con pagamento regolare delle rate residue. Con l’opzione 2, gli stessi 1.780 € rileverebbero soltanto per la parte eccedente il necessario al mantenimento del nucleo, quota che il liquidatore quantificherebbe in misura significativamente inferiore ai 410 € offerti volontariamente nel piano; l’auto verrebbe liquidata per 4.300 € e il lettino restituito al concedente. L’elemento dirimente qui non è l’importo assoluto, ma il fatto che nel concordato minore il debitore offre volontariamente una quota superiore a quella che la legge sottrarrebbe d’ufficio, ottenendo in cambio la conservazione degli strumenti di lavoro.

Seconda simulazione: l’attività cessa e nessuno apporta risorse. Stesso quadro debitorio, ma l’osteopata non trova collocazione professionale e vive di lavori occasionali per 940 € mensili, senza alcun familiare in grado di intervenire. Con l’opzione 1 la proposta liquidatoria non regge: mancando la continuità, l’articolo 74, comma 2, richiede risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, e qui non ce ne sono; la domanda sarebbe destinata all’inammissibilità. Con l’opzione 2, invece, la procedura si apre sull’attivo costituito dall’auto e da eventuali crediti, il liquidatore predispone il programma, i creditori ricevono un riparto modesto ma effettivo, e decorsi tre anni dall’apertura opera l’esdebitazione sui 71.400 € residui. Con l’opzione 3 la strada resterebbe preclusa fino a che esiste un bene liquidabile: l’auto da 4.300 € è, appunto, un’utilità.

Terza simulazione: un creditore si muove per primo. Il 12 maggio la società di leasing notifica atto di precetto per 19.700 € e il 3 giugno viene avviata l’esecuzione mobiliare presso lo studio ormai chiuso, dove restano il secondo lettino di proprietà e l’arredo. Se il debitore non fa nulla, i beni vengono venduti al valore di realizzo forzoso e il debito residuo resta in piedi. Se deposita domanda di concordato minore, può chiedere le misure protettive che sospendono l’azione, ma deve avere una proposta sostenibile pronta, non un’intenzione. Se deposita domanda di liquidazione controllata, la vicenda esecutiva confluisce nel concorso; la giurisprudenza di merito ha affrontato il rapporto fra procedura esecutiva pendente e liquidazione, valorizzando la facoltà di subentro del liquidatore e le conseguenze del suo mancato esercizio. Va tenuto presente che i termini processuali ordinari per opporsi restano sospesi dal 1° al 31 agosto: un precetto notificato a fine luglio non consuma i termini durante la sospensione feriale, ma proprio per questo l’illusione di avere tempo è il rischio maggiore di quel periodo.


Il confronto in tabella

La tabella che segue mette in colonna le tre strade e in riga i profili che, nella pratica, spostano davvero la decisione. Non c’è una colonna migliore in astratto: ciascuna riga può diventare quella decisiva a seconda della situazione concreta. Quanto ai costi, sono considerati solo quelli di giustizia previsti dalla legge — il contributo unificato dovuto per i ricorsi in materia concorsuale e le spese di procedura — oltre al compenso dell’OCC e del liquidatore, che è credito prededucibile liquidato dal giudice secondo i parametri regolamentari, non una voce negoziabile fra le parti.

ProfiloConcordato minoreLiquidazione controllataEsdebitazione dell’incapiente
Consenso dei creditoriNecessario: maggioranza dei crediti ammessi al votoNon necessarioNon necessario
Tempi indicativiIstruttoria, voto e omologazione, poi esecuzione pluriennale del pianoApertura, programma di liquidazione, esdebitazione decorsi tre anni dall’aperturaProcedimento su ricorso, con quadriennio di sorveglianza sulle utilità sopravvenute
Complessità istruttoriaAlta: piano, classi, rispetto delle prelazioni, attestazione di fattibilitàMedia: inventario, stato passivo, programma di liquidazioneAlta sul piano probatorio: onere di dimostrare l’assenza di utilità e la meritevolezza
Sorte dei lettini in leasingPossibile prosecuzione del contratto se funzionale alla continuitàRestituzione al concedente, con credito residuo da regolare nel concorsoNessuna liquidazione: il bene, se già restituito, esce dalla vicenda
Sorte delle attrezzature di proprietàConservabili pagandone il valore di realizzo nel pianoLiquidate dal liquidatorePresupposto della procedura è che non ve ne siano di liquidabili
Effetti sulle esecuzioni in corsoSospendibili con le misure protettiveConfluenza nel concorso e divieto di azioni esecutive individualiIl presupposto è l’assenza di beni aggredibili
Redditi futuriImpegnati nella misura offerta dal pianoAcquisiti per la parte eccedente il necessario al mantenimento familiareRilevano solo se sopravvengono utilità rilevanti nel quadriennio
Rischio in caso di esito negativoMancata approvazione o revoca dell’omologazione, con possibile apertura della liquidazione controllataDiniego dell’esdebitazione per condotte valutate negativamenteRigetto per esistenza di utilità o per difetto di meritevolezza
ReversibilitàPrima dell’omologazione la posizione può essere riorientata verso la liquidazioneUna volta aperta, non è rinunciabile a discrezione del debitoreUtilizzabile una sola volta
Esito sui debiti residuiLiberazione con l’integrale esecuzione del pianoEsdebitazione di diritto decorso il triennio, salve le esclusioni di leggeLiberazione immediata, salvo obbligo di segnalazione nel quadriennio

I criteri per scegliere

Il primo criterio, e il più sottovalutato, riguarda la sorte della professione. Se la tua situazione presenta una prosecuzione effettiva dell’attività osteopatica — in collaborazione, in una struttura, in un altro studio — generalmente la strada del concordato minore acquista consistenza, perché esiste il reddito futuro su cui il piano si regge e perché la conservazione degli strumenti ha un valore concreto. Se invece la chiusura dello studio coincide con l’abbandono della professione, quella consistenza viene meno e il confronto si sposta sulle due strade liquidatorie.

Il secondo criterio è la titolarità delle attrezzature. Se i lettini sono in leasing o in vendita con riservato dominio, il bene non è tuo e la partita si gioca sul residuo dopo la riallocazione, non sulla proprietà: qui pesa la corretta quantificazione del credito del concedente, che non può cumulare canoni riscossi e valore del bene. Se invece le attrezzature sono di proprietà, la scelta ha un effetto patrimoniale diretto: nel piano si conservano pagandone il valore, in liquidazione si perdono.

Il terzo criterio è l’esistenza di risorse esterne. Senza continuità e senza apporto di terzi, la proposta liquidatoria di concordato minore incontra un ostacolo normativo che nessuna abilità redazionale supera. La giurisprudenza di merito ha peraltro mostrato un orientamento non uniforme sul punto: alcuni tribunali hanno ammesso il concordato minore liquidatorio dell’imprenditore che ha cessato l’attività valorizzando proprio la finanza esterna come condizione necessaria, altri hanno dichiarato inammissibile la proposta interamente fondata su di essa in assenza di beni. È una divergenza che va conosciuta prima di depositare, perché determina l’esito in rito.

Il quarto criterio è la composizione del passivo. Un passivo in cui i crediti privilegiati — tipicamente quelli previdenziali — pesano molto rende più rigida la costruzione del piano, perché l’ordine delle prelazioni non è derogabile e ogni deroga si traduce in inammissibilità. Un passivo prevalentemente chirografario lascia più spazio di manovra.

Il quinto criterio è chi ha in mano l’iniziativa. Se un creditore ha già depositato istanza di liquidazione controllata, lo spazio di scelta si restringe e i tempi non li detti più tu: alcuni tribunali, di fronte alla domanda di concordato minore presentata dal debitore in pendenza dell’istanza di un creditore, hanno aperto una procedura unitaria affermando la competenza collegiale. Chi arriva per primo non vince automaticamente, ma condiziona il perimetro della decisione.

Il sesto criterio è la storia debitoria. Le condotte del passato non impediscono l’accesso alla liquidazione controllata, ma tornano a pesare quando si tratta di concedere l’esdebitazione, e nel concordato minore incidono già prima, perché la relazione dell’OCC deve pronunciarsi sulla diligenza nell’assunzione delle obbligazioni. Se la tua situazione presenta pagamenti preferenziali recenti, atti dispositivi non giustificati o un’assunzione di obbligazioni chiaramente sproporzionata al reddito, quel dato va affrontato in domanda anziché lasciato emergere dall’istruttoria, perché una circostanza spiegata e documentata pesa in modo diverso da una circostanza scoperta.

In questa materia l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, come professionista fiduciario di un OCC e come avvocato cassazionista: le tre qualifiche coprono, rispettivamente, la costruzione della procedura, il rapporto con l’organismo che la istruisce e la difesa della scelta compiuta fino all’ultimo grado di giudizio.


Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In parte. Finché il concordato minore non è omologato, la posizione può essere riorientata: il Codice stesso prevede che, in caso di revoca dell’omologazione, si apra la liquidazione controllata. Il passaggio inverso è più difficile: una volta aperta la liquidazione controllata, la Cassazione ha escluso che il debitore possa rinunciarvi liberamente, ammettendo la chiusura anticipata solo in assenza di domande di partecipazione dei creditori e comunque previo pagamento delle prededuzioni. La reversibilità, insomma, esiste soprattutto in una direzione.

E se scelgo quella sbagliata? Il costo non è tanto economico quanto temporale e strategico. Una domanda di concordato minore inammissibile per violazione dell’ordine delle prelazioni consuma mesi e, nel frattempo, i creditori si muovono. Va però detto che l’errore più frequente non è la scelta della procedura, ma l’assenza di scelta: attendere che sia un creditore a prendere l’iniziativa significa affrontare la stessa procedura in condizioni peggiori.

Devo restituire i lettini in ogni caso? No, dipende dal titolo. Se il bene è in leasing o in vendita con riservato dominio, il concedente ne è proprietario e la restituzione è la conseguenza ordinaria della risoluzione, salvo che il piano ne preveda la prosecuzione. Se il bene è di proprietà, non c’è nulla da restituire: c’è semmai da liquidarlo o da conservarlo pagandone il valore.

Posso continuare a esercitare come osteopata? Nessuna delle tre procedure comporta un divieto di esercizio della professione. Il tema è semmai patrimoniale: nella liquidazione controllata il reddito professionale concorre per la parte eccedente il mantenimento del nucleo, nel concordato minore concorre nella misura offerta dal piano. Sul piano ordinistico, il percorso di iscrizione agli elenchi speciali e il successivo passaggio all’Albo seguono regole proprie, che restano estranee alla vicenda debitoria.

Il coniuge è coinvolto? Solo se coobbligato, fideiussore o titolare di beni in comunione aggredibili. Va ricordato che il Codice prevede le procedure familiari, che consentono a membri della stessa famiglia conviventi o sovraindebitati per ragioni comuni di presentare un unico progetto: è una possibilità che va valutata quando il debito ha coinvolto entrambi, non una regola automatica.

Ho continuato a pagare qualche rata dopo la chiusura: mi ha danneggiato? Dipende da quali rate. Pagare selettivamente un creditore mentre si lasciano scoperti gli altri può assumere rilievo nella valutazione della condotta, che nel concordato minore entra nella relazione dell’organismo e nella liquidazione controllata riemerge al momento dell’esdebitazione. Non è un automatismo, però: un pagamento fatto per conservare un bene indispensabile alla prosecuzione dell’attività ha una giustificazione diversa da un pagamento fatto a un familiare creditore, e la differenza va spiegata con documenti.

Serve un avvocato per accedere a queste procedure? Formalmente non sempre. Un tribunale ha affermato nel 2025 che il ricorrente alla liquidazione controllata non è tenuto ad avvalersi dell’assistenza di un legale, precisando però che di questa circostanza l’organismo, il gestore e il legale stesso devono informarlo, con conseguenze in caso di omissione. Il punto sostanziale è un altro: la difesa tecnica non serve a depositare la domanda, serve a scegliere quale domanda depositare, a costruire un piano che regga sulle prelazioni e a sostenere la scelta nei gradi successivi se viene contestata.


Le pronunce che orientano la scelta

Sul concordato minore

Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025. La Corte ha affermato che anche nel concordato minore la proposta deve rispettare gli articoli 2740 e 2741 del codice civile e la graduazione delle cause legittime di prelazione, in forza del rinvio contenuto nell’articolo 74, comma 4, del Codice della crisi; il mancato rispetto delle regole di trattamento dei creditori è causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio, senza dover attendere l’omologazione. Rilevanza: chi progetta un piano su un passivo con crediti previdenziali privilegiati non può appiattire le percentuali, pena la caduta in rito della proposta.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026. La pronuncia esclude l’applicabilità al concordato minore del meccanismo di transazione fiscale previsto per il concordato preventivo, valorizzando l’autonomia della disciplina del sovraindebitamento, incentrata sull’intervento dell’OCC e sulla relazione di convenienza. Rilevanza: chiarisce quale sia l’architettura procedimentale effettiva del concordato minore, evitando di importarvi passaggi propri di una procedura diversa.

Corte d’Appello di Napoli, Sez. V civile, 14 luglio 2025. La Corte territoriale ha riconosciuto la possibilità di accesso al concordato minore di tipo liquidatorio da parte dell’imprenditore individuale cancellato, indicandone i vantaggi conseguibili. Rilevanza: conferma che la cessazione formale dell’attività non preclude di per sé la via del piano, argomento estensibile al professionista che ha chiuso lo studio.

Tribunale di Rimini, Sezione civile, 7 gennaio 2025. Ha ammesso al concordato minore l’imprenditore individuale che ha cessato l’attività e versa in stato di sovraindebitamento per debiti d’impresa. Rilevanza: rafforza l’orientamento favorevole all’accesso post cessazione.

Tribunale di Ancona, Sez. II civile, 29 luglio 2024. Ha ritenuto ammissibile il concordato minore liquidatorio del debitore che pone fine alla propria attività, individuando nella finanza esterna la condizione necessaria della proposta. Rilevanza: indica dove si gioca davvero l’ammissibilità del piano liquidatorio.

Tribunale di Rimini, 7 luglio 2024. Ha invece dichiarato inammissibile la proposta fondata sulla sola finanza esterna in assenza di beni del debitore. Rilevanza: segna il limite opposto e va letto insieme al precedente, perché tra i due si colloca lo spazio effettivo di manovra.

Tribunale di Oristano, 5 dicembre 2025. Ha escluso che l’omesso e reiterato pagamento delle imposte costituisca, di per sé, atto in frode preclusivo dell’accesso al concordato minore. Rilevanza: circoscrive un’obiezione ricorrente in sede di ammissione.

Tribunale di Modena, Sez. III civile e procedure concorsuali, 20 novembre 2025. Ha ritenuto applicabili al concordato minore in continuità le regole di distribuzione dell’articolo 84, comma 6, del Codice, distinguendo il regime relativo al valore di liquidazione da quello relativo all’eccedenza. Rilevanza: fornisce la griglia con cui costruire un piano in continuità che regga il vaglio di omologazione.

Sulla liquidazione controllata

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 31 luglio 2025, n. 22074. Ha affermato che ai fini dell’ammissione alla liquidazione controllata sono irrilevanti le condotte del debitore e le ragioni che hanno determinato il sovraindebitamento, non essendo la procedura un vantaggio né avendo carattere premiale. Rilevanza: abbassa in modo decisivo la soglia d’accesso rispetto al concordato minore.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 28 ottobre 2025, n. 28576. Ha stabilito che la relazione dell’OCC è oggetto di un controllo giudiziale sia formale che sostanziale e che la sua completezza è presupposto indispensabile per l’apertura della procedura. Rilevanza: sposta il baricentro della fase iniziale sulla qualità del lavoro istruttorio dell’organismo.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 3 luglio 2025, n. 18118. Ha escluso l’ammissibilità della rinuncia del debitore dopo l’apertura della procedura liquidatoria, ammettendo la chiusura anticipata solo in assenza di domande di partecipazione dei creditori e comunque previo pagamento dei crediti prededucibili. Rilevanza: è il precedente che misura quanto poco reversibile sia questa strada una volta imboccata.

Tribunale di Grosseto, 15 maggio 2025. Ha ritenuto necessaria, per l’apertura richiesta dalla persona fisica, l’attestazione del gestore circa la presenza di attivo da distribuire ai creditori. Rilevanza: applica la modifica dell’articolo 268 introdotta dal correttivo-ter e spiega perché, senza attivo, la strada si sposta sull’articolo 283.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 10 aprile 2025. Ha escluso che il ricorrente possa predeterminare la durata della liquidazione, riservando la scelta al liquidatore in sede di programma. Rilevanza: ridimensiona le aspettative di chi immagina di poter fissare in domanda il proprio orizzonte temporale.

Tribunale di Savona, 23 gennaio 2025. Ha ammesso, a determinate condizioni, la previsione di un termine di durata superiore al triennio. Rilevanza: conferma che il triennio è il termine dell’esdebitazione, non necessariamente della procedura.

Tribunale di Ascoli Piceno, 26 febbraio 2025. Si è pronunciato sui requisiti di apertura, valorizzando la presenza di beni liquidabili e la pluralità di creditori concorsuali, e sul rapporto con la procedura esecutiva pendente, con riguardo alla facoltà di subentro e alle conseguenze del suo mancato esercizio. Rilevanza: è il precedente più vicino allo scenario dell’esecuzione già avviata sui beni dello studio.

Tribunale di Udine, Sez. II civile, 15 dicembre 2025. Di fronte alla domanda di concordato minore presentata dal debitore in pendenza dell’istanza di liquidazione controllata promossa da un creditore, ha aperto una procedura unitaria affermando la competenza collegiale. Rilevanza: descrive che cosa accade quando le due strade si incrociano nello stesso momento.

Tribunale di Teramo, 13 gennaio 2026. Ha affermato che gli eventuali atti in frode non ostano all’apertura della liquidazione controllata, rilevando esclusivamente ai fini della successiva valutazione sull’esdebitazione. Rilevanza: separa nettamente i due momenti di giudizio.

Sull’esdebitazione e sulla qualificazione del debitore

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 11 novembre 2025, n. 29746. Ha ribadito che la qualifica di consumatore dipende dallo scopo dell’atto e non dalla mera qualità soggettiva, escludendo dalla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore chi presenti un indebitamento con componente significativa di origine imprenditoriale o professionale. Rilevanza: chiarisce perché l’osteopata con debiti nati dallo studio non può imboccare la via del consumatore e deve orientarsi fra concordato minore e liquidazione controllata.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20711 del 2025. Ha confermato che l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente è procedura autonoma, attivabile solo su domanda specifica, a differenza dell’esdebitazione che consegue alla liquidazione controllata. Rilevanza: esclude che il beneficio possa essere ottenuto per trascinamento.

Corte di Cassazione, Sez. I civile, 27 novembre 2024, n. 30538. Si è pronunciata sulla rilevanza della condotta del debitore in relazione alle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento. Rilevanza: ricorda che la condotta, irrilevante in accesso alla liquidazione, resta il perno del giudizio finale sull’esdebitazione.

Tribunale di Bari, Sez. IV civile, 19 marzo 2025. Di fronte a un ricorso congiunto contenente istanze diverse — liquidazione controllata per uno dei debitori ed esdebitazione dell’incapiente per l’altro — ha imposto la separazione e autonome iscrizioni. Rilevanza: mostra che le procedure familiari non consentono di sommare strumenti eterogenei.

Sui contratti di leasing delle attrezzature

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021. Le Sezioni Unite hanno stabilito che la disciplina introdotta dall’articolo 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi: per i contratti risolti prima resta la distinzione fra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica a quest’ultimo dell’articolo 1526 del codice civile. Nel traslativo l’utilizzatore restituisce il bene e il concedente restituisce le rate riscosse, conservando il diritto a un equo compenso per il godimento e il deprezzamento, oltre al risarcimento del danno. Rilevanza: è la pronuncia che impedisce al concedente di cumulare canoni incassati e valore del bene riallocato.

Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 20669 del 24 luglio 2024. Ha ribadito che la clausola penale manifestamente eccessiva, per effetto del cumulo fra acquisizione dei canoni riscossi e mantenimento della proprietà del bene, va ridotta dal giudice anche d’ufficio ai sensi dell’articolo 1384 del codice civile. Rilevanza: fornisce lo strumento per contestare il conteggio del credito residuo prima ancora che entri nel passivo di una procedura.

Corte di Cassazione, sentenza n. 7367 del 14 marzo 2023. Ha precisato che la clausola che attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati non è di per sé nulla, restando fermo il potere officioso del giudice di ridurre l’indennità ai sensi del secondo comma dell’articolo 1526 del codice civile. Rilevanza: indica il perimetro esatto della contestazione ammessa.

Corte di Cassazione, sentenza n. 1581 del 2020. Ha affermato che l’equo compenso deve remunerare il solo godimento del bene e non può includere la quota destinata al trasferimento finale della proprietà, per evitare un indebito vantaggio del concedente. Rilevanza: è il criterio tecnico su cui si ricalcola il residuo dei lettini e delle apparecchiature.


Cosa può fare lo Studio Monardo

  1. Qualifichiamo il debitore prima di ogni altra mossa, distinguendo se l’osteopata sia professionista non assoggettabile a liquidazione giudiziale o se lo studio, per la forma organizzativa adottata, ricada in un perimetro concorsuale diverso: è la verifica che determina quali procedure siano concretamente accessibili.
  2. Esaminiamo i contratti di finanziamento delle attrezzature uno per uno, distinguendo leasing, vendita con patto di riservato dominio, finanziamento chirografario e noleggio operativo, e ricalcoliamo il credito residuo alla luce dei criteri fissati dalle Sezioni Unite sul cumulo fra canoni riscossi e valore di riallocazione del bene.
  3. Contestiamo i conteggi del concedente quando la clausola penale produce un cumulo eccessivo, chiedendone la riduzione, e verifichiamo che il credito insinuato tenga conto di quanto ricavato dalla vendita o dalla ricollocazione delle attrezzature.
  4. Ricostruiamo il passivo per cause di prelazione, separando i crediti privilegiati dai chirografari, perché è su questa griglia che si misura la tenuta di qualsiasi proposta di concordato minore davanti al giudice.
  5. Valutiamo quale delle opzioni regge davvero davanti al tribunale nel caso specifico, confrontando la proposta di piano con l’alternativa liquidatoria e verificando in anticipo il giudizio di convenienza che il creditore dissenziente potrà sollevare.
  6. Costruiamo il piano di concordato minore insieme all’OCC, quantificando la quota di reddito sostenibile, strutturando le classi e documentando l’apporto di risorse esterne quando la proposta ha natura liquidatoria.
  7. Predisponiamo la domanda di liquidazione controllata con la documentazione patrimoniale e reddituale completa, curando in particolare gli elementi che il giudice esamina in sede di controllo sostanziale della relazione dell’organismo.
  8. Depositiamo le istanze di misure protettive per sospendere le azioni esecutive individuali sui beni residui dello studio e presidiamo il rapporto fra la procedura concorsuale e le esecuzioni già pendenti.
  9. Impostiamo la domanda di esdebitazione, sia quella che consegue di diritto alla liquidazione controllata sia quella autonoma del debitore incapiente, documentando la meritevolezza e presidiando gli obblighi di segnalazione delle utilità sopravvenute.
  10. Proponiamo reclamo e ricorso per cassazione contro i provvedimenti di rigetto o di diniego, senza cambiare difensore e senza cambiare impostazione difensiva rispetto a quella adottata in primo grado.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una scelta comparativa come questa, la qualifica che pesa di più è quella di cassazionista, e la ragione è concreta: la strada che si sceglie oggi va difesa domani nella stessa direzione in cui è stata impostata. Il piano costruito per superare il vaglio di ammissibilità, l’obiezione sulle prelazioni, il giudizio di convenienza del creditore dissenziente, il diniego dell’esdebitazione sono anelli della stessa catena: la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino al giudizio di legittimità significa che chi ha impostato la scelta è lo stesso che la sostiene davanti alla Corte di Cassazione, senza passaggi di mano e senza cambi di linea difensiva a metà percorso. A questo si aggiunge il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti sullo stesso caso: la quantificazione del residuo di un leasing, la valutazione della sostenibilità reddituale di un piano quadriennale e la ricostruzione del passivo previdenziale non sono operazioni che una sola competenza può svolgere bene da sola.


In chiusura

Chiudere uno studio di osteopatia con le attrezzature ancora finanziate non è un problema che si risolve scegliendo la procedura “migliore”, perché quella procedura non esiste in astratto. Esiste la procedura che regge nella situazione concreta, e la sua individuazione dipende da elementi che vanno accertati prima: se la professione prosegue, chi è il proprietario dei lettini, quanto pesano i crediti privilegiati, se esiste un apporto esterno, se un creditore si è già mosso. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla non costa soltanto denaro: costa mesi che i creditori usano per consolidare le proprie posizioni e diritti che, una volta consumati, non tornano.

È esattamente il terreno su cui lo Studio Monardo lavora quotidianamente. Le procedure di sovraindebitamento sono la materia in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come professionista fiduciario di un OCC, cioè dall’interno degli organismi che istruiscono queste domande; i contratti di leasing e i finanziamenti che hanno pagato lettini e apparecchiature ricadono nella materia bancaria e finanziaria seguita dallo staff multidisciplinare a livello nazionale coordinato dall’Avvocato; e la difesa della scelta compiuta, fino all’ultimo grado, è assicurata dalla qualifica di avvocato cassazionista. Sono tre competenze certificate che, su questo tema, servono tutte e tre insieme.

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