Si Può Chiedere Una Proroga Per Il Pagamento Della Prima Rata Dell’accertamento Con Adesione?

Questa è, in assoluto, una delle domande che arrivano più spesso allo studio nei giorni immediatamente successivi alla firma di un atto di adesione. La trattativa con l’ufficio è andata bene, l’importo si è ridotto rispetto all’avviso di accertamento, le sanzioni sono scese a un terzo del minimo. Poi il contribuente torna a casa, guarda il conto corrente e si accorge che, entro venti giorni, quei soldi non ci sono. E allora nasce la domanda: posso chiedere più tempo?

Abbiamo raccolto qui le domande che riceviamo più spesso su questo punto, con risposte complete e senza giri di parole. Il quadro normativo di riferimento è l’articolo 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, che fissa in venti giorni dalla redazione dell’atto il termine per versare l’intero importo o la prima rata; l’articolo 9 dello stesso decreto, che àncora il perfezionamento dell’adesione proprio a quel versamento; e l’articolo 15-ter del D.P.R. 602/1973, che disciplina gli inadempimenti e introduce la nozione di lieve inadempimento. Sono tre norme brevi, che nessuno legge fino a quando non è troppo tardi, e che decidono se un accordo faticosamente raggiunto vale qualcosa oppure non è mai esistito.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché è esattamente il punto in cui il diritto tributario e la difesa processuale si toccano: quando l’adesione non si perfeziona, quello che resta è un avviso di accertamento che torna efficace e un termine di impugnazione da salvare, e la partita si sposta davanti alla Corte di giustizia tributaria e, se serve, fino in Cassazione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, e questo significa che la stessa linea difensiva impostata nel giorno del contraddittorio con l’ufficio può essere portata avanti senza cambiare difensore fino all’ultimo grado. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, dove avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: perché la domanda “posso avere una proroga?” è in parte giuridica e in parte finanziaria, e va risolta su entrambi i fronti nello stesso momento.

📩 Se hai firmato un atto di adesione e i venti giorni stanno scorrendo, non aspettare che scadano per capire cosa fare: scrivici oggi stesso, tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa guida.


BLOCCO A — LE BASI

“Ma questa proroga esiste o no? Posso chiedere più tempo per pagare la prima rata?”

No. Una proroga in senso proprio non esiste, e nessun funzionario ha il potere di concedertela. Le spiego perché.

Il termine di venti giorni previsto dall’articolo 8 del D.Lgs. 218/1997 non è un termine di cortesia dell’amministrazione, che l’ufficio possa allungare valutando la tua situazione. È un elemento della fattispecie: la legge dice che l’adesione si perfeziona con il versamento eseguito in quel termine, e senza quel versamento l’accordo semplicemente non entra nel mondo giuridico. Non c’è una norma che attribuisca all’Agenzia delle Entrate il potere di spostare in avanti quella data su richiesta del contribuente, e per questo un’istanza di proroga — anche motivata benissimo, anche accompagnata da documentazione impeccabile sulla tua situazione di cassa — non trova un binario su cui viaggiare. L’ufficio, nella migliore delle ipotesi, ti risponderà che non può.

Questo non vuol dire che non ci sia nulla da fare. Vuol dire che il margine non sta dove la gente lo cerca. Le cose che si possono realmente ottenere sono altre, e sono tre: agire prima della firma, negoziando con l’ufficio la data in cui l’atto viene redatto e sottoscritto, perché è da lì che i venti giorni decorrono; scegliere la rateazione più lunga possibile, perché quello che devi trovare entro venti giorni è solo la prima rata, non l’intero importo; sfruttare, se necessario, i margini di tolleranza che la legge stessa prevede per i ritardi minimi, di cui parliamo tra poco.

Sono tre strade concrete. Nessuna delle tre si chiama “proroga”, e nessuna delle tre funziona se ci si muove il diciannovesimo giorno.

“Da quando partono esattamente i venti giorni? Dalla firma o da quando mi arriva la copia?”

Dalla redazione dell’atto di adesione. Cioè dal momento in cui l’atto viene formato e sottoscritto da entrambe le parti, non dal giorno in cui tu ne ricevi materialmente una copia, non dal giorno in cui ti arriva un’eventuale comunicazione dell’ufficio, non dal giorno in cui il tuo commercialista te lo inoltra.

È una precisazione che sembra pedante e invece è la fonte di metà dei problemi che vediamo. Capita spesso che l’atto venga sottoscritto in un incontro, magari con firma digitale o con lo scambio telematico ormai consueto tra ufficio e contribuente, e che la copia protocollata arrivi qualche giorno dopo. Quei giorni non te li restituisce nessuno: sono già stati consumati. Se firmi il 3 del mese, i venti giorni scadono il 23, anche se la copia dell’atto ti arriva il 9.

Il conteggio segue le regole ordinarie: si conta a giorni, non si conta il giorno iniziale, si conta il giorno finale. Non si tratta di venti giorni lavorativi: sono venti giorni di calendario, sabati e domeniche compresi. E, come vedremo più avanti, non si tratta di un termine processuale, il che ha una conseguenza pesantissima sul periodo estivo.

Il consiglio operativo è banale ma nessuno lo segue: nel momento stesso in cui firmi, prendi un calendario e scrivi la data di scadenza. Non “verso la fine del mese”. La data.

“Chi decide? Posso parlarne con il funzionario che ha seguito la mia pratica?”

Puoi parlarne, e in certi casi serve. Ma non per ottenere una proroga: per ottenere qualcosa che gli somiglia molto e che si chiama, semplicemente, rinvio della sottoscrizione.

Finché l’atto non è redatto, i venti giorni non iniziano a decorrere. Il funzionario che segue il procedimento non ha il potere di allungare il termine dopo la firma, ma ha una ragionevole flessibilità nel calendarizzare l’incontro conclusivo e nel fissare la data di formalizzazione dell’accordo, sempre che il termine dei novanta giorni di sospensione non stia per esaurirsi e sempre che non ci siano scadenze di decadenza dell’accertamento incombenti sull’ufficio. Chiedere di firmare il 5 del mese prossimo invece che oggi è una richiesta lecita, spesso accolta, e produce esattamente l’effetto che cerchi. Chiedere una proroga dopo aver firmato è una richiesta che non ha base normativa.

Questo è il motivo per cui, quando assistiamo un contribuente in adesione, la questione del “riuscirò a pagare?” viene affrontata prima di sedersi al tavolo, non dopo. La disponibilità finanziaria non è un dettaglio da sistemare in un secondo momento: è una variabile della trattativa, al pari dell’imponibile contestato. Un accordo su un importo che non si riesce a onorare nei venti giorni non è un buon accordo. È un accordo che si trasformerà in un avviso di accertamento definitivo con sanzioni piene.

C’è poi un caso diverso, che va tenuto distinto: quello in cui l’ufficio commette un errore materiale, per esempio consegnando al contribuente una copia dell’atto difforme da quella agli atti, o indicando codici tributo errati che rendono impossibile eseguire correttamente il versamento. Lì non siamo nel campo della proroga, ma in quello dell’inadempimento non imputabile al contribuente, ed è terreno di contenzioso.

“Se pago con un giorno di ritardo perdo tutto?”

No, e questa è la buona notizia di questa guida. Un ritardo fino a sette giorni sul versamento della prima rata non fa saltare l’adesione.

Lo prevede l’articolo 15-ter, comma 3, del D.P.R. 602/1973, che ha introdotto la figura del lieve inadempimento. La norma esclude la decadenza in due ipotesi: il versamento insufficiente della rata, purché la parte mancante non superi il 3% e comunque i diecimila euro; e il tardivo versamento della prima rata, purché il ritardo non superi i sette giorni. Lo stesso beneficio si applica anche quando il contribuente ha scelto di pagare in unica soluzione anziché a rate.

Attenzione però a tre punti che rendono questa tolleranza molto meno rassicurante di quanto sembri.

Il primo: sette giorni sono sette giorni. All’ottavo non c’è nulla. Non esiste una zona grigia, non esiste una valutazione di buona fede, non esiste una proporzione tra la gravità del ritardo e la conseguenza. Sette giorni salvano l’adesione, otto la distruggono.

Il secondo: il ritardo, anche se “lieve” e quindi non fatale per il perfezionamento, resta una violazione. Sulla somma versata in ritardo si applica la sanzione per omesso o tardivo versamento prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. 471/1997, nella misura oggi risultante dalla riforma sanzionatoria del D.Lgs. 87/2024 per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Il contribuente può evitare che quella sanzione gli venga iscritta a ruolo regolarizzando spontaneamente con il ravvedimento operoso, versando cioè la sanzione ridotta e i relativi interessi.

Il terzo, il più importante: la tolleranza dei sette giorni è pensata per l’imprevisto operativo, non per il problema di liquidità. Serve a coprire il bonifico partito tardi, l’home banking bloccato, l’errore sul codice tributo scoperto il giorno dopo. Non serve a comprare una settimana di tempo per trovare i soldi. Chi arriva al ventesimo giorno contando sui sette successivi sta usando un paracadute di emergenza come se fosse un piano.


BLOCCO B — LA PROCEDURA

“Come si paga concretamente? Che modello devo usare?”

Con il modello F24, come ogni altro versamento tributario, utilizzando i codici tributo specifici indicati nell’atto di adesione o nel prospetto che l’ufficio allega. I codici cambiano a seconda del tributo definito e della natura delle somme — imposta, interessi, sanzioni — e la loro corretta indicazione non è un formalismo.

Qui vale la pena soffermarsi, perché è un punto su cui abbiamo visto nascere contenziosi evitabili. Il versamento imputato con codici errati, o riferito a un’annualità sbagliata, rischia di non essere riconosciuto come versamento eseguito a titolo di perfezionamento dell’adesione. Nella prassi si tratta di errori sanabili tramite istanza di correzione dell’F24, ma il tempo che serve per ottenere la correzione non sospende i venti giorni. Verifica i codici prima di pagare, non dopo.

Un secondo punto operativo riguarda l’utilizzo del canale telematico. Per i titolari di partita IVA il modello va trasmesso in via telematica, e questo introduce una variabile che i venti giorni non perdonano: la data di addebito. Se disponi il pagamento con addebito differito, la data che conta è quella dell’effettivo addebito sul conto, non quella dell’invio della delega. Un F24 trasmesso il ventesimo giorno con addebito al giorno successivo è un versamento tardivo.

Terzo punto: la capienza del conto. L’F24 telematico che viene scartato per insufficienza di fondi equivale a un versamento non eseguito. Non c’è nessun automatismo che ti avverta in tempo utile.

Se l’importo è consistente e stai mettendo insieme la provvista da più fonti — un incasso atteso, un anticipo bancario, un apporto dei soci — è prudente non far coincidere la data del pagamento con la data di scadenza. Anticipala di almeno tre o quattro giorni lavorativi.

“Se chiedo di pagare a rate, quante me ne danno e quando scadono?”

La rateazione è il vero strumento con cui si alleggerisce il peso dei venti giorni, e vale la pena capirla bene.

L’articolo 8 del D.Lgs. 218/1997 consente il pagamento in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. Il numero sale a un massimo di sedici rate trimestrali quando le somme complessivamente dovute superano i cinquantamila euro. Sono rate trimestrali, non mensili: significa che il piano si distende su due anni nel primo caso e su quattro anni nel secondo.

La prima rata va versata entro i venti giorni dalla redazione dell’atto — è lei che perfeziona l’adesione. Le rate successive scadono entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sulle rate successive alla prima maturano interessi, calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

La conseguenza pratica è immediata: su un debito da adesione di quarantamila euro, chiedere otto rate significa dover trovare cinquemila euro entro venti giorni invece di quarantamila. È una differenza che risolve la maggior parte dei casi in cui il contribuente pensava di aver bisogno di una proroga. E la scelta del numero di rate va fatta nell’atto: non è una decisione che si può correggere dopo.

Un’avvertenza importante: la disciplina della rateazione non opera allo stesso modo quando l’adesione riguarda atti di recupero di crediti d’imposta, per i quali il comma 2-bis dell’articolo 8 detta regole più rigide. Ne parliamo tra poco.

“Posso compensare con i crediti che ho, invece di tirare fuori i soldi?”

In linea generale sì. Il versamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione può essere eseguito anche mediante compensazione dei crediti disponibili nel modello F24, secondo le regole ordinarie della compensazione tributaria.

È una possibilità che nella pratica risolve situazioni altrimenti bloccate: un credito IVA maturato, un credito d’imposta spettante, un’eccedenza a rimborso possono coprire la prima rata e consentire il perfezionamento nei termini anche in assenza di liquidità immediata.

Va però verificata caso per caso l’esistenza di limiti e di preclusioni. La compensazione è soggetta a soglie, a obblighi di preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge e, per gli importi più rilevanti, all’apposizione del visto di conformità. Esistono inoltre situazioni in cui la compensazione è espressamente esclusa: è il caso, già ricordato, dell’adesione relativa ad atti di recupero di crediti d’imposta, dove il legislatore ha voluto evitare che un credito contestato possa essere usato per pagare la definizione della contestazione stessa.

C’è poi un divieto che riguarda chi ha carichi affidati all’agente della riscossione oltre determinate soglie: anche questo va verificato prima, perché un F24 con compensazione che viene scartato produce lo stesso effetto di un F24 non presentato. Il credito va verificato come effettivamente utilizzabile prima di appoggiarci sopra il perfezionamento dell’adesione.

“Dopo aver pagato devo mandare qualcosa all’ufficio?”

Sì, ed è un adempimento che moltissimi trascurano. Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. L’ufficio, ricevuta la quietanza, rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione.

Va detto con onestà: la trasmissione della quietanza non è, secondo l’impostazione prevalente, un ulteriore elemento costitutivo del perfezionamento, che resta ancorato al versamento. Ma è un adempimento che serve a te. Serve a mettere l’ufficio nelle condizioni di aggiornare la posizione e di non attivare la riscossione sull’atto originario per un versamento che non ha ancora “visto”. Ogni anno assistiamo contribuenti che hanno pagato regolarmente e si sono ritrovati comunque un’intimazione, perché il versamento non era stato abbinato correttamente.

Conserva la ricevuta telematica dell’F24 con l’indicazione della data di addebito. È il documento che, in un eventuale contenzioso, dimostra la tempestività del versamento. Non basta la contabile bancaria.

“Se scade di sabato, o in agosto, ho qualche giorno in più?”

Questa domanda merita una risposta articolata, perché mescola tre istituti diversi che vengono continuamente confusi.

Primo: il sabato e i giorni festivi. Vale la regola generale dei versamenti fiscali, secondo la quale il versamento che scade di sabato o in giorno festivo si considera tempestivo se eseguito il primo giorno lavorativo successivo. È l’unico slittamento su cui si può contare con ragionevole tranquillità, ed è di uno o due giorni.

Secondo: la sospensione feriale dei termini processuali, che va dal 1° al 31 agosto. Questa sospensione riguarda i termini del processo, non gli adempimenti amministrativi. Il termine di venti giorni per il versamento non è un termine processuale: è il termine di un adempimento all’interno di un procedimento amministrativo. La prassi dell’Agenzia delle Entrate è sempre stata netta nell’escludere che il termine di venti giorni previsto dall’articolo 8 benefici di sospensioni, e lo ha ribadito anche in occasione delle sospensioni straordinarie disposte nel 2020, quando ha chiarito che quel termine restava fuori dal perimetro del blocco. Chi firma un atto di adesione a metà luglio non ha un mese in più perché c’è agosto.

Diverso, invece, il discorso per il termine di impugnazione dell’avviso, che è un termine processuale a tutti gli effetti: quello sì che si sospende dal 1° al 31 agosto, e quella sospensione si cumula con i novanta giorni derivanti dall’istanza di adesione, come il legislatore ha stabilito espressamente con l’articolo 7-quater, comma 18, del D.L. 193/2016, superando le pronunce di legittimità che in precedenza avevano escluso il cumulo trattandosi di procedimento amministrativo.

Terzo: la cosiddetta sospensione di ferragosto dei versamenti, prevista per gli adempimenti e i versamenti fiscali che scadono tra il 1° e il 20 agosto, i quali possono essere eseguiti entro il 20 agosto senza maggiorazioni. Se questa regola copra anche il termine di venti giorni dell’adesione è questione dibattuta e non risolta da una presa di posizione ufficiale specifica. La nostra indicazione, in assenza di certezze, è di non farci affidamento: il rischio non è una sanzione, è la perdita dell’intero accordo.

Tabella dei passaggi e dei termini

FaseAttoTermineVerso chi / davanti a chi
AvvioIstanza di accertamento con adesioneEntro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (prima di proporre ricorso)Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto
Effetto dell’istanzaSospensione del termine di impugnazione90 giorni dalla presentazione dell’istanza, cumulabili con la sospensione feriale 1–31 agosto
VarianteIstanza presentata entro 15 giorni da atto preceduto da schema di attoSospensione ridotta a 30 giorniUfficio
ContraddittorioUno o più incontriNessun termine perentorio per l’ufficioUfficio
AccordoRedazione e sottoscrizione dell’atto di adesioneData che fa decorrere tutto il restoUfficio e contribuente
PerfezionamentoVersamento integrale o della prima rata20 giorni dalla redazione dell’attoModello F24
TolleranzaLieve inadempimento (ritardo sulla prima rata)Fino a 7 giorni; carenza fino al 3% e comunque max 10.000 €Modello F24
AdempimentoTrasmissione della quietanza10 giorni dal versamentoUfficio
Rate successiveVersamento rate 2ª e seguentiUltimo giorno di ciascun trimestreModello F24
Inadempimento successivoMancato pagamento di una rata diversa dalla primaDecadenza se non versata entro il termine della rata successivaIscrizione a ruolo del residuo
Se l’adesione non si perfezionaRicorso contro l’avviso originario60 giorni dalla notifica + 90 di sospensione + eventuale ferialeCorte di giustizia tributaria di primo grado

BLOCCO C — I CASI PARTICOLARI

“Ho firmato, ma nel frattempo un cliente non mi ha pagato: la crisi di liquidità vale come giustificazione?”

Dipende, e dipende da elementi che quasi nessuno riesce a dimostrare. La risposta onesta è: nella stragrande maggioranza dei casi, no.

La giurisprudenza di legittimità ha affrontato molte volte il tema della crisi di liquidità invocata come causa di forza maggiore per giustificare l’omesso o tardivo versamento di somme dovute al fisco. L’orientamento consolidato è che la difficoltà finanziaria, di per sé, non integra la forza maggiore. La Cassazione, con l’ordinanza n. 7707 del 2024, ha ribadito questo principio in materia di sanzioni tributarie, escludendo che la semplice incapacità di far fronte alle scadenze possa fungere da esimente.

C’è però un margine, e va conosciuto. La forza maggiore, nella lettura che ne dà la Corte allineandosi alla giurisprudenza europea, richiede la compresenza di due requisiti: un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali, imprevedibili ed estranee alla sfera di controllo dell’operatore; e un elemento soggettivo, costituito dall’aver fatto tutto il possibile per prevenirne le conseguenze, senza sacrifici eccessivi. La crisi di liquidità causata dall’inadempimento di un committente pubblico è stata, in alcune pronunce, ritenuta astrattamente idonea a integrare la forza maggiore, ma solo a fronte di una prova rigorosa. La stessa Cassazione ha chiarito che forza maggiore e semplice assenza di colpa non sono la stessa cosa, e che il giudice di merito non può appiattire la prima sulla seconda.

Tradotto: se il tuo problema è che il fatturato è calato, che le banche hanno chiuso i rubinetti, che il settore è in difficoltà, quella strada non porta da nessuna parte. Se il tuo problema è un evento specifico, documentabile, imprevedibile e a te estraneo, che ha azzerato una provvista che era stata effettivamente accantonata per quel versamento, allora c’è materia su cui costruire una difesa — sapendo che il terreno è impervio e che il giudizio si giocherà interamente sulla prova.

È esattamente per questo tipo di valutazioni che serve un difensore che conosca l’intero percorso: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, con avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo. La ragione è concreta: stabilire se una crisi di liquidità sia documentabile come forza maggiore non è un’operazione giuridica, è un’operazione contabile che poi va tradotta in termini giuridici. Servono entrambe le competenze, e servono contemporaneamente.

“E se il debito è di una società, o siamo in più coobbligati?”

Cambiano diverse cose, e in modo rilevante.

Quando l’adesione riguarda tributi per i quali esiste una pluralità di obbligati, il perfezionamento raggiunto anche da uno solo di essi produce effetti sugli altri: la Cassazione, con la sentenza n. 551 del 2020, ha ragionato proprio sul combinato disposto delle norme del D.Lgs. 218/1997 che, in materia di imposte indirette, consentono la definizione anche di uno solo dei coobbligati e ricollegano al perfezionamento la perdita di efficacia degli avvisi relativi alla pretesa. Il rovescio della medaglia è che, se nessuno versa, l’accordo non si perfeziona per nessuno.

Per le società, il tema si complica ulteriormente quando la contestazione è destinata a riflettersi sui soci. Con l’ordinanza n. 22970 del 9 luglio 2026, la Sezione tributaria si è occupata proprio del caso di una società che, dopo aver definito con adesione, aveva versato solo una parte delle rate pattuite, con successiva iscrizione a ruolo delle differenze da parte dell’ufficio. La Corte ha ricordato che, in caso di inadempimento nei pagamenti rateali, si applicano le disposizioni dell’articolo 15-ter del D.P.R. 602/1973, e che il mancato pagamento di una rata successiva non può essere trattato come un’automatica caducazione dell’intera adesione accompagnata da un nuovo accertamento sul medesimo oggetto.

Il punto pratico per chi si trova in questa situazione è duplice. Primo: chi versa la prima rata, in un contesto di coobbligazione, sta perfezionando anche per gli altri, e questo va messo in conto nei rapporti interni. Secondo: se la società non riesce a onorare il piano, la posizione dei soci non si definisce da sé, e va presidiata autonomamente.

“L’atto riguarda un recupero di credito d’imposta: valgono le stesse regole?”

No, e la differenza è sostanziale. Il legislatore ha introdotto, con il comma 2-bis dell’articolo 8 del D.Lgs. 218/1997, una disciplina specifica per il versamento delle somme dovute a seguito di adesione conseguente ad atti di recupero di crediti d’imposta.

La ratio è intuitiva: se l’amministrazione contesta l’indebito utilizzo di un credito d’imposta, non avrebbe senso consentire al contribuente di definire quella contestazione utilizzando in compensazione altri crediti. Per questo, in quel perimetro, la compensazione è esclusa e il regime della dilazione è più rigido rispetto a quello ordinario.

La conseguenza operativa è pesante: chi definisce con adesione un atto di recupero deve poter contare su liquidità effettiva, e i venti giorni diventano un vincolo molto più stringente perché non esiste la valvola di sfogo della rateazione ampia né quella del credito compensabile. È una delle situazioni in cui la valutazione preventiva — prima di sedersi al tavolo, non dopo — fa davvero la differenza tra un accordo che regge e un accordo che si dissolve.

“Se non pago, posso ancora fare ricorso contro l’avviso originario?”

Sì, ma solo se il termine per impugnare non è nel frattempo scaduto. Ed è qui che si gioca la partita più delicata di tutta questa materia.

Il principio è consolidato: la presentazione dell’istanza di adesione e lo svolgimento della procedura non tolgono efficacia all’accertamento, ma ne sospendono per novanta giorni il termine di impugnazione. Se in quel periodo la definizione non si perfeziona, l’avviso resta in piedi e, se non viene tempestivamente impugnato, diventa definitivo. La Cassazione lo ha affermato con chiarezza fin dalla pronuncia n. 3368 del 2012, spiegando che solo con il perfezionamento della definizione l’avviso perde efficacia.

Ne discende una regola pratica che riassumiamo così: finché non hai pagato la prima rata, l’avviso di accertamento originario è vivo, e il tuo unico scudo è il termine di ricorso. Se il termine è ancora aperto, puoi decidere di non perfezionare e di impugnare. Se il termine è già spirato — perché tra i sessanta giorni iniziali, i novanta di sospensione e i tempi del contraddittorio è passato molto tempo — il mancato versamento ti lascia senza difese: l’accertamento si consolida e diventa titolo per la riscossione.

Su questo aspetto torniamo più avanti, perché è la domanda che nessuno fa e che invece dovrebbe essere la prima.


BLOCCO D — LE PAURE FINALI

“Se salta tutto, quanto mi costa davvero rispetto a quello che avevo concordato?”

Molto più di quanto immagini, e per una ragione che va oltre l’aritmetica.

Il vantaggio economico dell’adesione non sta solo nella riduzione dell’imponibile ottenuta in contraddittorio. Sta soprattutto nella riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo previsto dalla legge. Quando l’adesione non si perfeziona, quel beneficio non si riduce: sparisce del tutto, e tornano applicabili le sanzioni nella misura piena determinata nell’avviso originario. Insieme a esse tornano gli interessi, e torna l’imponibile accertato nella sua versione iniziale, quella che avevi contestato e che eri riuscito a ridimensionare.

C’è di più. L’atto di adesione non perfezionato non ti lascia nemmeno un punto di partenza migliore: giuridicamente è come se quell’accordo non fosse mai esistito. Non puoi invocarlo, non puoi chiedere all’ufficio di rispettarlo, non puoi sostenere in giudizio che l’amministrazione stessa aveva riconosciuto un imponibile inferiore. La Cassazione è ferma nel qualificare il pagamento come presupposto imprescindibile di efficacia della procedura, e nel negare che il contribuente possa far valere un accordo che lui stesso non ha onorato.

La differenza, in termini di esborso finale, tra un’adesione perfezionata e un’adesione naufragata è tipicamente dell’ordine di alcune decine di punti percentuali sull’importo complessivo. Su cifre significative, parliamo di somme che superano largamente quello che sarebbe servito per pagare la prima rata.

“Mi possono pignorare subito?”

No, non subito. Ma la strada che porta lì si accorcia parecchio.

Se l’adesione non si perfeziona e l’avviso di accertamento diventa definitivo, l’amministrazione dispone di un titolo per procedere alla riscossione. Da lì in avanti la sequenza è quella ordinaria: affidamento del carico all’agente della riscossione, atti della riscossione, e solo successivamente le misure cautelari ed esecutive — fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento. Ci sono passaggi, ci sono termini, e ciascuno di quei passaggi è un momento in cui una difesa è ancora possibile.

Quello che va detto senza ammorbidire è che ogni passaggio saltato riduce le opzioni disponibili e le rende più costose. Difendersi impugnando l’avviso di accertamento entro i termini è una cosa. Difendersi quando è arrivata la cartella è un’altra, più difficile, perché i vizi che si possono far valere sono più limitati. Difendersi quando è già stata iscritta ipoteca è un’altra ancora.

Se ti trovi nella situazione di non poter onorare né la prima rata né, prospetticamente, l’intero debito fiscale, esiste un’ulteriore direzione che va valutata seriamente e per tempo: quella degli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento e della composizione negoziata, che consentono di affrontare in modo strutturato una situazione debitoria complessiva, e non un singolo atto. Non è una scorciatoia, è un percorso, ma è un percorso che esiste.

“Ho pagato la prima rata e poi non ce la faccio con le successive: cosa succede?”

Cambia tutto, e in meglio — nel senso che il perfezionamento è ormai acquisito e non torna più indietro. Ma non è indolore.

Per le rate successive alla prima, l’articolo 15-ter, comma 2, del D.P.R. 602/1973 prevede che il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. La conseguenza è l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, con l’aggiunta della sanzione per omesso versamento aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Hai quindi, di fatto, un trimestre di tolleranza su ciascuna rata: se salti la rata di marzo ma la versi entro la scadenza di quella di giugno, la decadenza non scatta. Se arrivi oltre, scatta.

Due precisazioni importanti. La prima: la Cassazione, con l’ordinanza n. 24766 dell’8 settembre 2025, ha stabilito che il termine di decadenza per la notifica della cartella conseguente alla decadenza dalla rateazione decorre non dalla dichiarazione, ma dal momento della scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo. È un principio che va conosciuto perché sposta in avanti il perimetro temporale entro cui l’ufficio può agire. La seconda: la Corte, con l’ordinanza n. 24715 del 7 settembre 2025, ha chiarito che la cartella emessa per l’omesso pagamento di una rata non richiede una motivazione particolarmente articolata, dal momento che il contribuente ha sottoscritto l’atto di adesione e ne conosce i presupposti. Contestare quella cartella per difetto di motivazione, quindi, non è una strada percorribile.

“Quanto tempo ho davvero per decidere?”

Meno di quanto pensi, e la risposta cambia a seconda del punto del percorso in cui ti trovi.

Se hai ricevuto l’avviso e non hai ancora presentato istanza di adesione, hai sessanta giorni dalla notifica, e la presentazione dell’istanza ti apre novanta giorni di sospensione del termine di impugnazione, cumulabili con la sospensione feriale se il periodo attraversa agosto. Se l’atto era preceduto da uno schema di atto e presenti l’istanza entro quindici giorni dalla notifica, la sospensione si riduce a trenta giorni: è una variante introdotta dalla riforma del contraddittorio preventivo che va assolutamente verificata, perché chi la ignora sbaglia il calcolo di sessanta giorni.

Se hai già firmato l’atto di adesione, hai venti giorni. Punto. Più, eventualmente, i sette del lieve inadempimento, con le cautele che abbiamo detto.

Se hai già lasciato scadere i venti giorni e i sette successivi, la domanda non è più quanto tempo hai per pagare, ma quanto tempo hai per impugnare — e la risposta va calcolata sul termine di ricorso relativo all’avviso originario, che potrebbe essere ancora aperto oppure no.

La cosa da fare, in tutti e tre gli scenari, è la stessa: far calcolare le date da qualcuno che le calcoli per mestiere, e farlo oggi. Non c’è nessun’altra area del diritto tributario in cui la differenza tra chi si muove al giorno cinque e chi si muove al giorno diciannove sia così brutale.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Volentieri. Due situazioni, entrambe ipotesi dimostrative costruite per far vedere come si muovono i numeri e le date. Non sono casi reali: sono esercizi.

Prima ipotesi — il contribuente che chiede la proroga sbagliata.

Avviso di accertamento notificato il 14 gennaio, maggiori imposte, interessi e sanzioni per 61.800 euro complessivi. Il contribuente presenta istanza di adesione il 3 marzo, entro i sessanta giorni. Da quel momento il termine per il ricorso è sospeso per novanta giorni.

Dopo due incontri, l’ufficio e il contribuente si accordano su un importo definito di 38.400 euro, comprensivo di sanzioni ridotte a un terzo del minimo. L’atto di adesione viene redatto e sottoscritto il 12 maggio. I venti giorni scadono il 1° giugno.

Il contribuente, che ha optato per il versamento in unica soluzione, si accorge il 28 maggio di non avere la provvista. Invia all’ufficio una richiesta di proroga di trenta giorni, allegando estratti conto e una lettera del proprio commercialista. L’ufficio non risponde, perché non ha una risposta possibile da dare: non ha il potere di concedere quella proroga.

Il 1° giugno non viene versato nulla. L’8 giugno — settimo giorno di ritardo — nemmeno. L’adesione non si perfeziona. L’avviso originario da 61.800 euro torna pienamente efficace. Il termine di impugnazione, calcolato sui sessanta giorni dalla notifica del 14 gennaio più i novanta di sospensione decorrenti dal 3 marzo, era nel frattempo scaduto: il contribuente non può più ricorrere. Differenza tra quello che avrebbe pagato e quello che pagherà: 23.400 euro, più gli oneri della riscossione.

Seconda ipotesi — lo stesso contribuente, con la mossa giusta al momento giusto.

Stessi numeri, stesse date, con una sola variazione: il 20 aprile, mentre il contraddittorio è ancora in corso, il contribuente e il suo difensore fanno i conti sulla liquidità disponibile e concludono che entro venti giorni dalla firma saranno realisticamente reperibili circa 5.000 euro, non di più.

Due decisioni conseguenti. La prima: chiedere all’ufficio di calendarizzare la sottoscrizione dell’atto non prima del 26 maggio, per allineare la scadenza dei venti giorni a un incasso atteso. L’ufficio, verificato che non vi sono termini di decadenza in scadenza, accoglie la richiesta. La seconda: optare nell’atto per la rateazione in otto rate trimestrali, così che l’importo da versare entro i venti giorni sia pari a 4.800 euro invece di 38.400.

Atto sottoscritto il 26 maggio, scadenza dei venti giorni il 15 giugno. F24 predisposto e verificato nei codici tributo il 10 giugno, versamento eseguito il 11 giugno, quietanza trasmessa all’ufficio il 15 giugno. L’adesione si perfeziona. Le sette rate residue, maggiorate degli interessi, si distribuiscono sui successivi ventuno mesi.

Stesso contribuente, stessa capacità di pagamento, stessa pratica. Due esiti separati da 23.400 euro. La differenza non è stata prodotta da un argomento giuridico brillante: è stata prodotta da due decisioni prese quattro settimane prima della scadenza.


La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare

Ce n’è una che, in anni di casi come questi, quasi nessuno formula spontaneamente. Ed è la sola davvero decisiva:

“Se non riesco a pagare la prima rata, a che data scade il mio termine per impugnare l’avviso di accertamento?”

Ci si concentra tutti sui venti giorni. Sono la scadenza visibile, quella scritta nell’atto, quella che genera ansia. Ma i venti giorni, presi da soli, sono una scadenza economica: se li perdi, perdi lo sconto. Il termine di impugnazione, invece, è una scadenza giuridica: se lo perdi, perdi il diritto di difenderti. Sono due cose di ordine diverso, e la seconda è enormemente più grave della prima.

Il meccanismo che le lega è questo. La procedura di adesione non sospende l’efficacia dell’avviso: sospende soltanto, per novanta giorni, il termine per impugnarlo. Durante quei novanta giorni si svolge il contraddittorio, si arriva o non si arriva all’accordo, si firma o non si firma. Ma il tempo per il ricorso continua a essere quello, e riprende a correre alla fine della sospensione. Se l’atto di adesione viene firmato tardi rispetto all’esaurirsi di quel periodo, può accadere — e accade — che i venti giorni per il versamento scadano quando il termine di impugnazione è già spirato o sta per spirare.

In quello scenario, il contribuente che non paga non torna alla situazione di partenza. Torna a una situazione peggiore di quella di partenza: un accertamento definitivo, non più contestabile nel merito, pronto per la riscossione.

Da qui discende la regola operativa che consegniamo a chiunque ci chieda una consulenza in questa fase: prima di firmare l’atto di adesione, va messa per iscritto la data di scadenza del termine di ricorso, calcolata con tutte le sospensioni applicabili. Se quella data è successiva alla scadenza dei venti giorni, hai una rete di sicurezza: se il pagamento non riesce, puoi ancora impugnare. Se è anteriore, non ce l’hai, e la firma dell’atto diventa una scelta senza ritorno che va compiuta solo con la certezza di poter pagare.

È una verifica che richiede venti minuti e che cambia radicalmente il profilo di rischio dell’operazione. Nessuno la chiede. Tutti dovrebbero.


Ma i giudici cosa dicono?

Ecco i riferimenti giurisprudenziali e di prassi che compongono il quadro. Per ciascuno indichiamo gli estremi, il principio nei nostri termini e la ragione per cui conta su questo tema specifico.

Cass. civ., sez. trib., ord. n. 22970 del 9 luglio 2026. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali dell’adesione trova applicazione la disciplina dell’articolo 15-ter del D.P.R. 602/1973: il mancato pagamento di una rata successiva alla prima non equivale a una caducazione automatica dell’intero accordo che legittimi un nuovo accertamento sullo stesso oggetto. Rileva perché delimita ciò che l’ufficio può e non può fare dopo un inadempimento parziale, distinguendolo nettamente dal mancato perfezionamento.

Cass. civ., sez. trib., ord. n. 24766 dell’8 settembre 2025. Il termine di decadenza per la notifica della cartella conseguente alla decadenza dalla rateazione decorre dalla scadenza della rata non pagata o pagata tardivamente, non dalla presentazione della dichiarazione. Rileva perché chi conta di eccepire la tardività della cartella deve calcolare il dies a quo su quella scadenza, non su quella che immagina.

Cass. civ., sez. trib., ord. n. 24715 del 7 settembre 2025. La cartella emessa a seguito dell’omesso pagamento di una rata non richiede una motivazione rafforzata, perché il contribuente ha sottoscritto l’atto e conosce i presupposti della pretesa. Rileva perché chiude una linea difensiva che viene tentata di frequente e che non porta risultati.

Cass. civ., sez. trib., ord. n. 7707 del 2024. La crisi di liquidità del contribuente non integra, di per sé, la causa di forza maggiore idonea a escludere l’applicazione delle sanzioni per omesso versamento. Rileva perché è la risposta di sistema a chi pensa di poter giustificare il mancato pagamento della prima rata con la difficoltà finanziaria.

Cass. civ., sez. trib., sent. n. 9176 del 6 maggio 2016. L’articolo 15-ter del D.P.R. 602/1973, introdotto nel 2015, non opera retroattivamente; la figura del lieve inadempimento esclude la decadenza alle condizioni ivi previste e si estende anche al versamento in unica soluzione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione. Rileva perché è la pronuncia che àncora l’applicabilità della tolleranza dei sette giorni proprio alla nostra materia.

Cass. civ., sez. trib., sent. n. 3368 del 2012. La presentazione dell’istanza di adesione e la durata della relativa procedura non privano di efficacia l’accertamento, ma sospendono per novanta giorni il termine di impugnazione; solo il perfezionamento della definizione fa perdere efficacia all’avviso. Rileva perché è il fondamento del ragionamento sul rapporto tra mancato pagamento e sopravvivenza dell’avviso originario.

Cass. civ., sez. trib., sent. n. 551 del 2020. In materia di imposte indirette, la definizione può essere realizzata anche da uno solo dei coobbligati e al perfezionamento consegue la perdita di efficacia degli avvisi relativi alla pretesa nei confronti degli altri. Rileva per tutte le situazioni di coobbligazione, dove il versamento della prima rata da parte di uno produce effetti sugli altri.

Cass. civ., sez. trib., sent. n. 7995 del 2016 e sent. n. 11632 del 2015. Prima dell’intervento legislativo del 2016, la Corte aveva escluso la cumulabilità della sospensione feriale con la sospensione derivante dalla procedura di adesione, valorizzandone la natura amministrativa e non giurisdizionale. Rilevano storicamente perché spiegano perché il legislatore sia dovuto intervenire con l’articolo 7-quater, comma 18, del D.L. 193/2016 per affermare espressamente il cumulo, e perché la natura amministrativa del procedimento resti l’argomento che esclude la sospensione feriale sul termine di venti giorni.

Cass. civ., sez. trib., sent. n. 23049 del 2015 e sent. n. 6349 del 2016. Il ricorso contro la cartella di pagamento e quello contro il preavviso di fermo sono soggetti alla sospensione feriale dei termini processuali. Rilevano per contrasto: mostrano quali termini beneficiano della sospensione — quelli processuali — e per differenza chiariscono perché il termine di versamento dell’adesione non ne benefici.

Cass. civ., sez. trib., sent. n. 10086 del 2009 e sent. n. 6905 del 2011. Pronunce alle quali una parte della giurisprudenza di merito si è richiamata per riconoscere effetti all’adesione anche in presenza di un versamento eseguito oltre il ventesimo giorno. Rilevano perché documentano l’esistenza storica di un filone meno rigido, che tuttavia non è mai diventato l’orientamento prevalente e sul quale sarebbe imprudente costruire una strategia.

Giurisprudenza di merito: Comm. trib. prov. di Milano, sez. XVI, 18 gennaio 2013, n. 7; Comm. trib. prov. di La Spezia, sez. I, 24 settembre 2012, n. 99; Comm. trib. prov. di Arezzo, sez. III, 27 ottobre 2011, n. 281. Decisioni che, in casi di versamento eseguito con ritardo contenuto rispetto al termine di venti giorni, hanno riconosciuto la validità degli effetti dell’adesione. Rilevano perché delineano lo spazio argomentativo residuo per chi ha pagato tardi e deve difendersi, pur trattandosi di pronunce anteriori all’introduzione dell’articolo 15-ter e non allineate all’indirizzo di legittimità.

Prassi — Circolare Agenzia delle Entrate n. 65/E del 28 giugno 2001 e Circolare n. 17/E del 2016. La prima ha inquadrato le ipotesi di omesso, carente e tardivo versamento come casi di mancato perfezionamento dell’adesione; la seconda ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova disciplina degli inadempimenti introdotta nel 2015, precisando l’ambito applicativo del lieve inadempimento. Rilevano perché sono le posizioni con cui l’ufficio, in concreto, tratterà il tuo caso.

Prassi — Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 2020. In sede di chiarimenti sulle sospensioni straordinarie dei termini, l’Agenzia ha affermato che il termine di venti giorni per il versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione non beneficia di proroga. Rileva perché è la presa di posizione più esplicita sull’oggetto esatto di questa guida.

Quadro normativo in evoluzione. Va segnalato che il Testo unico in materia di versamenti e riscossione, adottato con il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, riproduce all’articolo 96 la disciplina degli inadempimenti oggi contenuta nell’articolo 15-ter del D.P.R. 602/1973. L’entrata in vigore delle sue disposizioni, originariamente fissata al 1° gennaio 2026, risulta differita in sede di proroga termini. Fino ad allora il riferimento operativo resta l’articolo 15-ter, ma è un punto da verificare alla data in cui si opera.


E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco cosa fa lo Studio Monardo quando un contribuente arriva con un atto di adesione firmato e un problema di liquidità, o con un termine già scaduto.

  1. Ricostruiamo il calendario completo del procedimento, riportando su un unico prospetto la data di notifica dell’avviso, la data di presentazione dell’istanza, il decorso dei novanta giorni di sospensione, l’eventuale sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, la data di redazione dell’atto di adesione e la scadenza dei venti giorni. È la prima cosa che facciamo, prima di ogni valutazione di merito.
  2. Calcoliamo la data esatta di scadenza del termine di impugnazione dell’avviso originario e verifichiamo se, alla scadenza dei venti giorni, quella rete di sicurezza sia ancora disponibile. Da questo calcolo dipende tutto il resto della strategia.
  3. Verifichiamo la correttezza formale dell’atto di adesione, confrontando la copia in possesso del contribuente con quella agli atti dell’ufficio, controllando i codici tributo indicati e la coerenza degli importi rateizzati con quanto pattuito.
  4. Interveniamo presso l’ufficio prima della sottoscrizione, quando siamo coinvolti in tempo utile, per calendarizzare la redazione dell’atto in una data compatibile con la reale capacità di pagamento del contribuente e per impostare la rateazione più estesa consentita dalla legge.
  5. Verifichiamo l’utilizzabilità effettiva dei crediti compensabili in F24, controllando soglie, obblighi dichiarativi, visto di conformità e cause di esclusione, così che il versamento non venga scartato proprio nel giorno della scadenza.
  6. Predisponiamo il ricorso contro l’avviso di accertamento quando l’adesione non si è perfezionata e il termine è ancora aperto, curando i motivi di merito e quelli procedurali, compresa la contestazione dei presupposti dell’atto originario.
  7. Costruiamo, dove ne ricorrano i presupposti, la difesa fondata sull’inadempimento non imputabile, documentando gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dalla giurisprudenza sulla forza maggiore, con il supporto contabile necessario a reggere la prova.
  8. Impugniamo la cartella e gli atti della riscossione conseguenti alla decadenza dalla rateazione, eccependo dove ricorra la decadenza dell’amministrazione dal potere di riscossione, l’erroneità del calcolo delle sanzioni e i vizi di notifica.
  9. Valutiamo, quando il debito fiscale è parte di una situazione debitoria complessiva insostenibile, il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento, predisponendo l’analisi di sostenibilità e i rapporti con l’organismo competente.
  10. Seguiamo il contenzioso in tutti i gradi, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado fino alla Corte di cassazione, senza passaggi di consegne tra difensori diversi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo pesa in modo particolare la prima di queste abilitazioni. L’abilitazione al patrocinio in Cassazione significa che la linea difensiva impostata nel giorno in cui si esamina l’atto di adesione è la stessa che verrà sostenuta, se necessario, davanti alla Sezione tributaria della Suprema Corte, senza che il fascicolo debba passare di mano e senza che l’impostazione debba essere ricostruita da capo da un difensore diverso. In una materia dove le questioni decisive sono di puro diritto — quando si perfeziona l’adesione, da quando decorre un termine, cosa sopravvive a un versamento tardivo — questa continuità non è un dettaglio organizzativo: è la condizione perché gli argomenti spesi nel primo grado siano già costruiti nella forma in cui potranno essere spesi nell’ultimo.

Pesa anche, e molto, la seconda abilitazione. Lo staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario mette avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, e in questa materia serve concretamente: stabilire quanto si riesce a versare entro venti giorni, quale rateazione è sostenibile, quali crediti sono realmente compensabili e se una crisi di liquidità è documentabile sono valutazioni contabili che devono diventare, nel giro di pochi giorni, decisioni giuridiche. E quando il debito fiscale è solo una parte di un dissesto più ampio, le abilitazioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di professionista fiduciario di un OCC, insieme a quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, consentono di spostare il ragionamento dal singolo atto alla posizione debitoria complessiva, che è spesso l’unico modo per uscirne davvero.


In sintesi

Tre messaggi, che sono quelli emersi da tutte le risposte di questa guida.

Il primo: la proroga non esiste, ma il tempo si può governare. Non c’è alcun potere dell’ufficio di spostare i venti giorni dopo la firma. C’è però la possibilità di negoziare la data della firma, di scegliere la rateazione più lunga consentita e di ridurre così l’esborso immediato a una frazione del dovuto. Sono strumenti che funzionano solo prima, mai dopo.

Il secondo: sette giorni di tolleranza esistono davvero, ma non sono un piano. Il lieve inadempimento salva l’adesione, non salva chi ha impostato male i tempi.

Il terzo: la scadenza da guardare non è solo quella dei venti giorni. È quella del termine di impugnazione dell’avviso originario, perché è lì che si decide se un pagamento mancato ti costa uno sconto o ti costa il diritto di difenderti.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. La materia è fatta di termini, decadenze e perfezionamenti — questioni di puro diritto che si giocano fino all’ultimo grado, ed è per questo che avere come difensore un avvocato cassazionista consente di impostare fin dal primo giorno una difesa già pensata per reggere in Cassazione. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario aggiunge la componente contabile che serve per capire cosa si può realmente pagare e quando; e, se il problema non è solo quell’atto ma l’intera posizione debitoria, le abilitazioni in materia di crisi da sovraindebitamento e di composizione negoziata permettono di affrontarla nel suo insieme.

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