Cartoleria con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Gestire una cartoleria o un negozio di forniture per ufficio in Italia richiede competenze nella vendita, nella gestione degli stock e nel rapporto con i clienti, ma non sempre chi svolge questa attività è preparato ad affrontare una crisi finanziaria. Gli ultimi anni, segnati dalla pandemia e dalla crescita dell’inflazione, hanno messo in difficoltà molte piccole e medie imprese. A fine 2025 diverse cartolerie hanno accumulato debiti verso l’Agenzia delle Entrate (imposte non versate), verso l’INPS (omessi contributi) e verso le banche (prestiti e mutui), esponendosi a cartelle di pagamento, iscrizioni a ruolo e azioni esecutive. La normativa fiscale e bancaria è in continua evoluzione e richiede un approccio attento per evitare errori che possono aggravare la situazione debitoria. In questo articolo analizziamo passo dopo passo come difendersi dalle pretese degli enti creditori, quali sono i termini di legge da rispettare, quali procedure possono sospendere o ridurre il debito e quali strumenti alternativi – come la definizione agevolata (rottamazione), la rateizzazione, le procedure di sovraindebitamento o il ricorso ai negoziati assistiti – è possibile attivare.

Prima di entrare nel dettaglio, occorre ricordare che ogni situazione è diversa e che la difesa efficace del debitore richiede competenze giuridiche e contabili. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista iscritto all’Albo degli Avvocati di Cosenza e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario, tributario e del lavoro, offre assistenza su tutto il territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Insieme al suo staff, l’avv. Monardo può analizzare gli atti notificati dalla riscossione, predisporre ricorsi per l’annullamento di cartelle o avvisi, ottenere la sospensione di procedure esecutive (pignoramenti, fermi e ipoteche), aprire trattative con il fisco o con gli istituti di credito e valutare piani di rientro personalizzati o soluzioni giudiziali e stragiudiziali.

Per un parere immediato e personalizzato, contatta subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo tramite il modulo in fondo a questa pagina.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Le fonti in materia di riscossione e notifica delle cartelle

Nel sistema italiano la riscossione coattiva delle imposte è disciplinata principalmente dal D.P.R. 602/1973. L’articolo 26 stabilisce che la cartella di pagamento deve essere notificata “mediante gli ufficiali della riscossione o altri soggetti autorizzati” e può essere consegnata direttamente al debitore o alle persone abilitate a riceverla, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica può avvenire anche presso il domicilio digitale del contribuente (PEC) ai sensi dell’art. 60-ter del D.P.R. 600/1973 . Se l’atto è consegnato a un familiare o collaboratore, non è richiesta l’identificazione scritta del ricevente . In caso di irreperibilità relativa (destinatario assente), si applica l’art. 140 c.p.c., mentre per l’irreperibilità assoluta l’ufficiale giudiziario deve documentare le ricerche effettuate.

La Corte di Cassazione ha più volte censurato le notifiche irregolari. Nell’ordinanza n. 26548/2025 ha precisato che quando il messo notificatore dichiara l’irreperibilità assoluta ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e del D.P.R. 600/1973, deve attestare le ricerche compiute; l’uso di un modulo precompilato privo di tale attestazione rende nulla la notifica . Tuttavia, la nullità della notifica può essere sanata dal raggiungimento dello scopo: la stessa Cassazione (ord. n. 4232/2025) ha affermato che l’impugnazione tempestiva della cartella da parte del contribuente sana il vizio di notifica in applicazione del principio del “raggiungimento dello scopo” ex art. 156 c.p.c. . Nel 2025 la Suprema Corte ha anche stabilito che la notifica via PEC è valida anche se il mittente non è registrato nell’INI-PEC, salvo che il contribuente provi un concreto pregiudizio alla difesa .

Sul fronte dei diritti del contribuente, la Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) riconosce il diritto alla conoscenza degli atti (art. 6). L’amministrazione fiscale deve assicurare che il contribuente riceva gli atti a lui destinati al suo domicilio effettivo o al domicilio eletto, in modo da preservare la riservatezza . Inoltre deve informare il contribuente di fatti o circostanze che possono comportare la perdita di un credito o l’irrogazione di una sanzione, e deve concedergli almeno 30 giorni per fornire chiarimenti prima di iscrivere il tributo a ruolo . L’art. 6 dispone anche che non possano essere richiesti al contribuente documenti già in possesso dell’amministrazione . La riforma fiscale attuata con il D.Lgs. 219/2023, in vigore dal gennaio 2024, ha introdotto il contraddittorio preventivo obbligatorio: prima di emettere un atto autonomamente impugnabile, l’ufficio deve invitare il contribuente al confronto, pena la nullità dell’atto. La giurisprudenza ha esteso l’obbligo di motivazione rafforzata anche alle cartelle di pagamento e agli atti di recupero.

Rateizzazione e definizione agevolata delle cartelle

L’art. 19 del D.P.R. 602/1973 disciplina la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. Dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 13/2024 e dal D.Lgs. 110/2024, dal 1º gennaio 2025 i debitori possono chiedere:

  • fino a 84 rate mensili (sette anni) per debiti fino a 120.000 € se la richiesta è presentata nel biennio 2025‑2026; fino a 96 rate per le domande nel biennio 2027‑2028; fino a 108 rate dal 2029 ;
  • fino a 120 rate (dieci anni) per debiti superiori a 120.000 €; in tali casi, la concessione è subordinata alla verifica della situazione economico‑patrimoniale (indicatore ISEE per le persone fisiche; rapporto di liquidità per imprese e professionisti) .

La presentazione dell’istanza di rateizzazione sospende il termine di prescrizione e impedisce all’agente della riscossione di avviare nuove azioni cautelari o esecutive; se il debitore paga la prima rata prima della vendita all’asta, anche l’esecuzione in corso viene sospesa . La decadenza dal piano interviene se si omettono otto rate anche non consecutive .

Il legislatore ha affiancato alla rateizzazione ordinaria diverse forme di definizione agevolata (“pace fiscale”), che permettono di estinguere il debito pagando solo l’imposta principale senza interessi o sanzioni. Dopo le rottamazioni del 2016‑2023, la Legge di bilancio 2023 (art. 1, co. 231‑252) ha introdotto la Rottamazione-quater, applicabile ai debiti affidati alla riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La misura consente di estinguere il ruolo pagando in un’unica soluzione o in massimo 18 rate in cinque anni (scadenze di ottobre e novembre 2023, febbraio, maggio, luglio e novembre di ogni anno successivo), senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e aggio . Il Decreto Alluvione (L. 100/2023), la L. 18/2024 e il D.Lgs. 108/2024 hanno rinviato alcune scadenze: ad esempio, chi non ha versato le rate 2024 può regolarizzarsi entro il 30 aprile 2025 .

Con la Legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025 n. 199) il governo ha varato la Rottamazione‑quinquies, che riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Il contribuente può pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali in nove anni, con interessi al 3% a decorrere dal 1º agosto 2026 . La domanda deve essere presentata tra il 20 gennaio e il 30 aprile 2026 tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione . Sono ammesse a rottamazione le cartelle relative a imposte erariali, IVA, contributi INPS e altri tributi iscritti a ruolo; sono escluse quelle derivanti da recuperi di aiuti di Stato illegittimi, condanne penali tributarie, IVA all’importazione e tributi locali . Un aspetto importante è che i ritardi nei pagamenti non sono più tollerati: la decadenza dal beneficio scatta se non si pagano due rate (anche non consecutive) o l’ultima rata .

La presentazione della domanda di rottamazione sospende le procedure esecutive; l’agente della riscossione non può avviare nuovi pignoramenti o fermi ed è tenuto a sospendere quelli in corso, salvo che sia già stata effettuata l’assegnazione del bene . Tuttavia, rimangono fermi gli effetti delle eventuali ipoteche iscritte.

Sanzioni INPS e termini di decadenza

Per le sanzioni contributive, il D.Lgs. 8/2016 stabilisce che, in caso di mancato pagamento di contributi dovuti, l’INPS deve notificare al contribuente la sanzione amministrativa entro 90 giorni dal ricevimento degli atti da parte delle autorità giudiziarie. Secondo la Cassazione (sentenza n. 9016/2025), tale termine è perentorio e, in assenza di trasmissione degli atti, decorre dal 6 febbraio 2016; la mancata notifica comporta l’estinzione del potere sanzionatorio . Questa pronuncia, fondata sul principio di legalità (art. 23 Cost.), rafforza la tutela dei contribuenti che devono versare i contributi obbligatori.

Diritto bancario: anatocismo, clausole floor e usura sopravvenuta

Le cartolerie spesso ricorrono a conti correnti con linee di credito o a mutui chirografari per finanziare scorte e investimenti. In caso di morosità, gli istituti di credito applicano interessi di mora, capitalizzazione degli interessi (anatocismo) o pattuizioni come le clausole floor (soglia minima del tasso). La giurisprudenza più recente offre spunti utili a difesa dei debitori.

La Corte di Cassazione ha ribadito nel 2025 (ord. n. 27460/2025) che, dopo l’abrogazione dell’art. 25, co. 3, D.Lgs. 342/1999 e la nullità delle clausole anatocistiche stabilita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000, la capitalizzazione degli interessi nei contratti di conto corrente stipulati prima della delibera CICR 9 febbraio 2000 è valida solo se espressamente pattuita dalle parti e formulata per iscritto; non bastano comportamenti concludenti o modifiche unilaterali della banca . La stessa ordinanza richiede che eventuali nuove condizioni contrattuali che introducono l’anatocismo con pari periodicità siano assistite da pattuizione scritta .

In materia di clausole floor, la Cassazione (sent. n. 1942/2025) ha escluso la loro vessatorietà: il tasso minimo pattuito non integra un contratto derivato implicito, ma rappresenta una condizione del mutuo che regola il corrispettivo. Affinché la clausola sia valida è sufficiente che sia chiara e comprensibile; la Corte ha precisato che non è necessaria una clausola “cap” (tasso massimo) e che la previsione di un tasso minimo non altera la causa del contratto . La corte d’appello di Venezia 2025 ha confermato che la clausola floor non comporta vendita di strumenti finanziari ed è legittima anche senza clausola cap . Pertanto, le cartolerie che intendono contestare un piano di ammortamento con floor devono dimostrare l’ambiguità della clausola o la sua imposizione senza adeguata informazione.

Sul tema dell’usura sopravvenuta, l’ordinanza n. 32706/2025 della Cassazione ha ribadito che l’usurarietà degli interessi va verificata al momento della pattuizione. Anche nei rapporti di conto corrente con apertura di credito, la Suprema Corte ha escluso che l’aumento successivo del tasso, effettuato con comunicazione al cliente (ius variandi), integri usura sopravvenuta; l’eventuale superamento della soglia deve essere valutato con riferimento al momento in cui gli interessi sono stati promessi . Solo una modifica contrattuale che porti il tasso effettivo globale (TEG) oltre la soglia usura può rilevare, ma grava sul correntista l’onere di specificare come e quando ciò è avvenuto .

Infine, le banche devono rispettare gli obblighi informativi e la trasparenza previsti dagli artt. 117 e 119 del Testo Unico Bancario (T.U.B.) e dalla normativa di vigilanza; la violazione può comportare la nullità di clausole vessatorie e l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente addebitate.

Nuovo Codice della crisi d’impresa e sovraindebitamento

Le persone fisiche o le imprese non fallibili che si trovano in stato di sovraindebitamento possono ricorrere alle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) come modificato dal D.Lgs. 147/2021 e dal D.Lgs. 136/2024. Questo insieme di norme ha sostituito la Legge 3/2012, ma ne ha conservato lo spirito: offrire una via d’uscita regolata per chi non riesce a far fronte ai propri debiti.

La relazione del Massimario della Cassazione 2025 evidenzia che il D.Lgs. 136/2024 (terzo correttivo) ha chiarito varie definizioni e procedure. Ad esempio, viene precisato che la categoria dei consumatori può accedere alle procedure solo per debiti contratti come consumatori; gli imprenditori individuali e i professionisti con debiti misti devono invece utilizzare il concordato minore, perché in tali procedure i creditori votano . Il decreto rafforza l’obiettivo di armonizzare le norme italiane con la direttiva UE 2019/1023.

Tra le procedure più rilevanti per una cartoleria in difficoltà troviamo:

  • Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: riservato alle persone fisiche senza partita IVA o a professionisti con debiti personali. Consente di proporre ai creditori un piano di pagamento sostenibile che, una volta omologato dal tribunale, diventa vincolante per tutti e blocca azioni esecutive.
  • Concordato minore: destinato agli imprenditori commerciali sotto i limiti di fallibilità (ricavi < 200 000 € negli ultimi tre anni, debiti < 500 000 € e attivi < 300 000 €). Permette di continuare l’attività presentando ai creditori un piano di ristrutturazione o liquidazione con possibile falcidia dei debiti; i creditori votano e il tribunale omologa l’accordo.
  • Liquidazione controllata del sovraindebitato: prevista per i casi più gravi in cui non è possibile un accordo. Il patrimonio del debitore è liquidato, ma il residuo debito non soddisfatto è cancellato dopo al massimo tre anni; la riforma prevede l’esdebitazione senza utilità, che consente anche al debitore incapiente di ottenere la cancellazione integrale dei debiti .

Il Codice della crisi consente inoltre alle famiglie indebitate di presentare un’unica procedura se conviventi e se i debiti hanno origine comune . Tra i soggetti ammessi rientrano lavoratori autonomi, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative e soci illimitatamente responsabili di società di persone .

Composizione negoziata e negoziazione assistita

Il D.L. 118/2021, convertito con modifiche nella L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi: un imprenditore commerciale o agricolo in stato di squilibrio può chiedere alla Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente che lo assista nelle trattative con i creditori per trovare soluzioni concordate, come la cessione dell’azienda o di rami, l’accesso a finanza esterna o la ristrutturazione del debito. Il decreto prevede la creazione di una piattaforma nazionale gestita dalle Camere di commercio dove gli imprenditori possono svolgere test di autodiagnosi e accedere a protocolli di comportamento . Questa procedura non sospende automaticamente le azioni esecutive, ma consente all’imprenditore di chiedere misure protettive al tribunale.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Quando una cartoleria riceve una cartella di pagamento o un avviso di addebito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione o dall’INPS, è fondamentale non ignorare la notifica. Ecco una guida pratica:

  1. Verifica formale e documentale. Controllare la data di notifica (PEC, raccomandata o messo notificatore) e verificare che l’atto indichi con chiarezza la pretesa tributaria o contributiva, la norma violata e le modalità di impugnazione. Una cartella priva dell’indicazione dell’imposta, dell’anno di riferimento o della motivazione è nulla per difetto di motivazione e può essere annullata dal giudice tributario.
  2. Calcolo dei termini. Dal giorno della notifica decorrono:
  3. 60 giorni per impugnare l’atto davanti alla Corte di giustizia tributaria (ex Commissione tributaria) o davanti al tribunale ordinario per i contributi INPS.
  4. 30 giorni per presentare istanza di autotutela (ricorso amministrativo) chiedendo l’annullamento o la correzione dell’atto. La presentazione della domanda di definizione agevolata sospende il termine di ricorso.
  5. 90 giorni per presentare un’istanza di rateizzazione ex art. 19.
  6. Per le cartelle relative a somme oggetto di definizione agevolata, il termine per aderire alla rottamazione è fissato al 30 aprile 2026 (Rottamazione‑quinquies).
  7. Analisi della legittimità. Con l’aiuto di un professionista vanno verificate:
  8. la corretta notifica (domicilio effettivo, PEC valida, firma del messo). Vizi gravi, come l’irreperibilità non documentata , rendono l’atto nullo;
  9. la prescrizione del credito (tipicamente 10 anni per le imposte erariali, 5 anni per contributi e sanzioni, ridotta a 3 anni per sanzioni amministrative ex L. 689/1981). Se è decorso il termine senza atti interruttivi validi, il debito non può essere riscosso;
  10. la decadenza: ad esempio, per le multe stradali l’iscrizione a ruolo deve avvenire entro due anni dalla notifica del verbale, per le sanzioni INPS entro 90 giorni dal ricevimento degli atti ;
  11. la presenza di vizi di motivazione o di duplicazione della pretesa (violazione dell’art. 9-bis dello Statuto del contribuente, introdotto nel 2024, che vieta l’emissione di nuovi atti per le stesse somme già contestate).
  12. Valutazione delle difese. Se ci sono vizi formali o sostanziali, si può:
  13. Ricorrere al giudice tributario entro 60 giorni, allegando la documentazione e chiedendo la sospensione dell’atto (art. 47 D.Lgs. 546/1992). È possibile chiedere la sospensione anche in appello. In caso di notifica via PEC irregolare, il ricorso tempestivo sana il vizio .
  14. Presentare istanza di sgravio o annullamento in autotutela all’ente creditore (Agenzia delle Entrate, INPS o Comune). L’amministrazione può annullare l’atto se sussistono errori evidenti, anche oltre i termini di ricorso.
  15. Chiedere la rateizzazione ex art. 19. La domanda può essere inviata anche online e deve essere corredata da una dichiarazione della situazione economica. Dalla presentazione dell’istanza fino alla decisione, le procedure esecutive sono sospese .
  16. Accedere alla definizione agevolata (rottamazione) se rientra nel periodo ammesso (debiti 2000‑2023). Il modulo va presentato online; dopo la conferma, l’ente invia il piano con gli importi dovuti. Dal momento della domanda si sospendono le azioni esecutive e il contribuente può smettere di pagare le rate della rateizzazione ordinaria .
  17. Gestione delle misure cautelari e esecutive. Se l’agente della riscossione ha già iscritto un fermo amministrativo sull’autoveicolo o un’ipoteca sull’immobile, occorre verificare che siano trascorsi i termini di preavviso (30 giorni) e che il debito non sia prescritto. È possibile impugnare il fermo o chiedere la sospensione al giudice esecutivo. In caso di pignoramento, il pagamento della prima rata della rateizzazione o la presentazione della domanda di rottamazione può sospendere la vendita. Tuttavia, se il bene è già stato assegnato, l’esecuzione non può essere bloccata .
  18. Valutazione delle alternative negoziali. Oltre alle difese processuali, una cartoleria in crisi dovrebbe valutare se accedere a procedure di composizione della crisi o di sovraindebitamento, come illustrate più avanti. Queste procedure consentono di ridurre o eliminare i debiti e di preservare l’attività.

Difese e strategie legali specifiche

Impugnazione della cartella di pagamento

L’atto di riferimento per impugnare una cartella è il ricorso al giudice tributario (oggi denominato Corte di giustizia tributaria), regolato dal D.Lgs. 546/1992. Il ricorso deve contenere l’indicazione del giudice competente, le generalità del ricorrente e dell’ente impositore, l’atto impugnato e i motivi di ricorso. Deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro 60 giorni dalla notifica della cartella; entro i successivi 30 giorni deve essere depositato presso la segreteria della Corte. Con il ricorso è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione allegando documenti che dimostrino il pericolo di danno grave e irreparabile. La decisione della Corte può essere impugnata con appello e successivamente con ricorso per cassazione.

Motivi di impugnazione frequenti includono:

  • Vizi di notifica: mancanza di relata, notificazione presso un indirizzo errato, mancata prova di irreperibilità .
  • Prescrizione o decadenza: l’atto può essere annullato se emesso oltre i termini previsti dalla legge.
  • Carenza di motivazione e duplicazione: la cartella deve indicare la causale e gli estremi dell’atto presupposto; in mancanza, è nulla. Dal 2024 lo Statuto del contribuente vieta la duplicazione delle pretese.
  • Assenza di contraddittorio preventivo: gli atti impositivi emessi senza il confronto con il contribuente sono nulli in base al D.Lgs. 219/2023.

Sospensione e rateizzazione del debito fiscale

Se l’impugnazione non è possibile o non conviene, la rateizzazione può offrire un respiro finanziario. La domanda va presentata online all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, allegando la dichiarazione ISEE e la documentazione sui ricavi per le imprese. Per debiti fino a 120.000 €, la rateizzazione è concessa anche senza garanzie; oltre tale soglia possono essere richieste fideiussioni. La domanda può prevedere fino a 120 rate (10 anni). Durante la rateizzazione non sono dovuti interessi di mora (a differenza del piano ordinario bancario) e le azioni esecutive sono sospese . In caso di decadenza, tuttavia, il debito torna immediatamente esigibile con sanzioni e interessi .

Definizione agevolata (rottamazione)

La cartoleria che rientra nei requisiti temporali può presentare domanda per la Rottamazione-quater o Rottamazione-quinquies. La rottamazione consente di eliminare sanzioni, interessi di mora e aggio, pagando solo l’imposta principale; per i debiti previdenziali si paga solo il contributo dovuto senza le sanzioni. La domanda va presentata entro la scadenza fissata dalla legge (30 aprile 2026 per la quinquies). Dopo l’accoglimento, l’ente invia il prospetto con l’importo dovuto e le scadenze; il mancato pagamento di due rate (anche non consecutive) comporta la decadenza . È importante valutare attentamente la sostenibilità del piano perché i pagamenti sono rigidi e non è previsto il rinvio delle scadenze (la tolleranza di cinque giorni, prevista nelle rottamazioni precedenti, non si applica alla quinquies). In caso di decadenza, non è possibile accedere a un nuovo piano di dilazione per lo stesso debito.

Strumenti di conciliazione e definizioni giudiziali

In pendenza di un contenzioso tributario, è possibile valutare l’adesione agli istituti deflattivi come l’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale e la definizione agevolata delle liti pendenti. La legge delega 2023 prevede che la definizione delle controversie fiscali sia incentivata mediante la riduzione delle sanzioni e degli interessi. La conciliazione giudiziale, in particolare, consente di chiudere la controversia con un accordo che prevede la riduzione delle sanzioni al 40%.

Difesa nei confronti dell’INPS

Quando l’INPS emette un avviso di addebito o irroga una sanzione, la cartoleria può opporre l’atto mediante ricorso al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica. È possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione e la rateizzazione dei contributi. In tema di sanzioni, la Cassazione ha sancito che l’INPS deve notificare la sanzione entro 90 giorni dal ricevimento degli atti ; il superamento del termine comporta l’estinzione del potere sanzionatorio. I contributi omessi restano dovuti, ma le sanzioni e gli interessi possono essere annullati se l’ente non rispetta i termini.

Difesa nei confronti delle banche

Per contestare un contratto di mutuo o un conto corrente, la cartoleria può avviare un’azione di ripetizione d’indebito dinanzi al tribunale ordinario. Le principali strategie comprendono:

  • Nullità delle clausole anatocistiche: se il contratto è anteriore al febbraio 2000 e non è stata sottoscritta una clausola di capitalizzazione scritta, l’anatocismo è nullo . È possibile chiedere la restituzione degli interessi illegittimamente capitalizzati.
  • Nullità delle clausole usurarie: se il tasso effettivo (comprensivo di spese, commissioni e oneri) supera il tasso soglia pubblicato trimestralmente dal MEF, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. La Cassazione ha chiarito che per verificare l’usura si considera il momento della pattuizione, non modifiche successive .
  • Contestazione di clausole floor: la clausola è lecita se formulata in modo chiaro e comprensibile; in mancanza, può essere dichiarata vessatoria. Il cliente deve dimostrare che la banca non ha fornito informazioni adeguate o che la clausola produce un squilibrio contrattuale .
  • Violazione degli obblighi informativi: l’istituto di credito deve consegnare copia del contratto e degli estratti conto ai sensi dell’art. 119 T.U.B. e deve informare il cliente di ogni modifica unilaterale (ius variandi). La mancata consegna dei documenti può dar luogo a sanzioni della Banca d’Italia e a responsabilità per danno.
  • Accordo di ristrutturazione o saldo e stralcio: con l’assistenza di un professionista, è possibile avviare una trattativa con la banca per rinegoziare il debito, spalmare le rate o proporre un pagamento ridotto a saldo e stralcio. Questa soluzione richiede la valutazione della posizione debitoria e delle garanzie ipotecarie.

Accesso alle procedure di sovraindebitamento

Se i debiti fiscali, contributivi e bancari superano la capacità dell’azienda di farvi fronte, la cartoleria può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della crisi. È consigliabile rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) iscritto presso il Ministero della Giustizia ; l’OCC nomina un gestore che assiste il debitore nella predisposizione del piano e svolge la funzione di controllore. Le principali procedure sono:

  1. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: adatto ai titolari di ditte individuali con debiti personali (ad esempio, un imprenditore che si è garantito con fideiussione per i debiti della cartoleria). Il piano deve prevedere il pagamento parziale dei debiti compatibilmente con il reddito disponibile; se omologato, vincola i creditori dissenzienti.
  2. Concordato minore: destinato alle imprese non fallibili (ricavi < 200 000 €, debiti < 500 000 €, attivi < 300 000 €). Il debitore può proporre la continuazione dell’attività o la liquidazione dei beni con una falcidia del debito. I creditori votano sul piano e il tribunale lo omologa. In presenza di due terzi di consenso, le opposizioni sono superate.
  3. Liquidazione controllata: il patrimonio della cartoleria (beni mobili, immobili, crediti) viene venduto sotto la supervisione del tribunale. Dopo massimo tre anni, il debitore ottiene l’esdebitazione residua . In caso di incapienza, il debitore può accedere all’esdebitazione senza utilità che cancella tutti i debiti.
  4. Esdebitazione del debitore incapiente (art. 14 terdecies): introdotta per chi non ha beni o redditi. Consente la cancellazione del debito residuo senza alcun piano di pagamento, ma è concessa solo una volta nella vita e richiede la dimostrazione della buona fede e dello stato di indigenza .

Per accedere alle procedure occorre essere meritevoli: il debitore non deve aver compiuto atti in frode ai creditori o aver assunto debiti consapevolmente sproporzionati . La procedura sospende le azioni esecutive e cautelari; l’omologa del piano produce effetti sull’Agenzia delle Entrate, sull’INPS e sulle banche.

Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per le cartolerie iscritte nel registro delle imprese che superano le soglie di fallibilità, l’accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione dei debiti può essere complesso. Il D.L. 118/2021 offre uno strumento intermedio: la composizione negoziata. L’imprenditore presenta istanza alla Camera di commercio e viene assegnato a un esperto negoziatore che verifica, mediante test (inclusi nella piattaforma nazionale), se esiste una prospettiva di risanamento. L’esperto favorisce le trattative con i creditori e può proporre accordi, tra cui la moratoria dei debiti, il trasferimento dell’azienda, l’intervento di nuovi finanziatori. L’art. 3 del decreto prevede la creazione di una piattaforma digitale con check‑list e protocolli . Se la procedura fallisce, l’imprenditore può accedere al concordato semplificato, che consente l’omologa con il solo parere favorevole del tribunale.

Strumenti alternativi: rottamazioni, piani del consumatore, accordi e negoziazioni

La scelta dello strumento più adatto dipende dal mix di debiti (fiscali, contributivi, bancari), dalla disponibilità di beni e redditi e dalla prospettiva di continuazione dell’attività. Di seguito una panoramica comparativa.

StrumentoDebiti ammessiVantaggiCriticitàTerminiFonte principale
Rateizzazione art. 19 D.P.R. 602/1973Tutte le cartelle iscritte a ruoloPagamento dilazionato fino a 10 anni; sospensione azioni esecutiveInteresse moratorio; decadenza per 8 rate non pagateEntro 90 giorni dalla notifica, possibile anche successivamenteD.P.R. 602/1973 art. 19
Rottamazione‑quater (pace fiscale 2023)Carichi affidati dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022Eliminazione sanzioni e interessi; pagamento in 18 rateDecadenza dopo 5 giorni di tolleranza; escluse violazioni graviDomande chiuse nel 2023; scadenze prorogate al 2025L. 197/2022; L. 100/2023
Rottamazione‑quinquiesCarichi affidati dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023Eliminazione sanzioni e interessi; pagamento in 54 rate bimestrali ; sospensione esecuzioniDecadenza se non si pagano due rate ; interessi al 3%Domanda: 20 gennaio – 30 aprile 2026; pagamento prima rata 31 luglio 2026L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026)
Saldo e stralcio (per soggetti in difficoltà)Debiti Irpef e Iva dichiarati fino a 30.000 € di contribuenti con ISEE < 20.000 €Pagamento del 16‑35% del debito; cancellazione del residuoNecessità di rispettare requisiti reddituali; terminato nel 2019 (possibile riproposizione)Termini scaduti; potrebbe essere reintrodottoLeggi di bilancio 2019
Piano del consumatoreDebiti di persone fisiche non titolari di partita IVARistrutturazione sostenibile, omologa vincolante; blocco esecuzioniRichiede meritevolezza; il giudice può imporre sacrifici al debitoreIstanza al tribunale; durata variabileD.Lgs. 14/2019
Concordato minoreDebiti di imprese non fallibili (cartolerie con ricavi < 200 000 €)Continuità aziendale; falcidia dei debiti; voto dei creditoriNecessita di un piano sostenibile e del voto; possibile liquidazione di beniIstanza al tribunale con assistenza OCCD.Lgs. 14/2019
Liquidazione controllata / esdebitazioneTutti i debiti, anche fiscali e contributiviCancellazione dei debiti dopo liquidazione dei beni; esdebitazione senza utilitàPerdita del patrimonio; procedura complessaIstanza al tribunale con OCCD.Lgs. 14/2019
Composizione negoziata (D.L. 118/2021)Debiti di imprese in crisi (anche fiscali)Assistenza di un esperto; possibilità di negoziare con i creditori; test di autodiagnosiNon sospende automaticamente le esecuzioni; richiede collaborazione dei creditoriIstanza alla Camera di commercio; durata max 180 giorniD.L. 118/2021

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare gli atti: molti imprenditori non aprono la PEC o cestinano le raccomandate. Attenzione: la notifica si considera perfezionata anche se non si ritira la raccomandata o se la PEC non è letta; ignorare l’atto comporta la decadenza dai termini di ricorso. È essenziale verificare periodicamente la propria casella PEC e aggiornare l’indirizzo presso l’Agenzia delle Entrate.
  2. Pagare senza verificare: alcuni contribuenti versano subito per timore di pignoramenti. Prima di pagare, occorre controllare la legittimità della pretesa: un atto nullo o prescritto non deve essere pagato. Non tutte le cartelle riportano l’effettivo debito residuo; possono essere comprese somme già pagate o annullate.
  3. Ricorrere ai fai‑da‑te: modulistica complessa, termini stretti e interpretazioni giurisprudenziali rendono rischioso agire senza assistenza. Un professionista può individuare vizi nascosti e scegliere la strategia migliore (ricorso, rottamazione, rateizzazione o sovraindebitamento).
  4. Non rispettare le scadenze: i piani di rateizzazione e rottamazione prevedono scadenze rigide. La decadenza può essere evitata solo con pagamenti puntuali. È consigliabile domiciliare i pagamenti sul conto corrente e verificare sempre la disponibilità di cassa.
  5. Non valutare la sostenibilità: aderire a una rottamazione senza calcolare la capacità di rimborso può portare alla decadenza e aggravare la situazione. Prima di aderire, occorre simulare il carico finanziario e verificare le previsioni di entrata.
  6. Confondere strumenti diversi: rateizzazione, rottamazione, saldo e stralcio, piano del consumatore, concordato minore e composizione negoziata non sono intercambiabili. Ognuno ha requisiti, vantaggi e obblighi diversi. Uno studio professionale saprà orientare il debitore.
  7. Sottovalutare i debiti bancari: spesso si presta attenzione alle cartelle ma si trascurano i contratti bancari. Le clausole anatocistiche e le clausole floor possono gonfiare enormemente il debito. È opportuno far analizzare i contratti da un esperto in diritto bancario per verificare la legittimità degli interessi.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cosa succede se non pago una cartella di pagamento nei termini?
    La cartella diventa definitiva e l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca, fermo amministrativo o pignorare conti e beni. Il debito è maggiorato di interessi di mora e spese. È possibile evitare queste conseguenze impugnando l’atto o chiedendo la rateizzazione entro 60 giorni.
  2. Posso rateizzare un debito superiore a 120.000 €?
    Sì, la rateizzazione ex art. 19 consente fino a 120 rate mensili per somme superiori a 120.000 €, ma occorre dimostrare la temporanea difficoltà e può essere richiesta una garanzia. La domanda sospende le esecuzioni .
  3. Sono decaduto dalla Rottamazione-quater; posso aderire alla Rottamazione-quinquies?
    Sì, la quinquies consente di rottamare le cartelle anche di chi è decaduto dalle precedenti rottamazioni; tuttavia chi era in regola con la quater al 30 settembre 2025 non può rottamare quei debiti .
  4. La rottamazione-quater prevede tolleranza nei pagamenti?
    Sì, per la quater era prevista una tolleranza di 5 giorni; per la rottamazione-quinquies, invece, la legge non prevede alcuna tolleranza: il mancato o insufficiente pagamento di due rate comporta la decadenza .
  5. È possibile impugnare una cartella se la PEC di notifica non è iscritta in INI‑PEC?
    Secondo la Cassazione, la PEC inviata da un indirizzo non iscritto non è automaticamente invalida; il contribuente deve dimostrare un concreto pregiudizio per la difesa .
  6. Ho ricevuto una sanzione INPS nel 2026 per contributi omessi nel 2016; è valida?
    No, la Cassazione ha stabilito che l’INPS deve notificare la sanzione entro 90 giorni dal ricevimento degli atti, o, se questi non sono stati trasmessi, entro 90 giorni dal 6 febbraio 2016; oltre tali termini il potere sanzionatorio è estinto .
  7. Le cartelle esattoriali possono essere notificate per posta ordinaria?
    La notifica avviene tramite messo notificatore o raccomandata AR; la posta ordinaria non è valida. La cartella può essere notificata anche via PEC o tramite posta certificata; la data di ricezione nella casella PEC equivale alla notifica .
  8. Posso sospendere un pignoramento iscritto su un bene della cartoleria?
    Sì, presentando un’istanza di rateizzazione e pagando la prima rata prima dell’asta o presentando domanda di rottamazione. Dopo l’accoglimento, la procedura esecutiva viene sospesa .
  9. Cosa sono le clausole floor e perché vengono inserite nei mutui?
    La clausola floor stabilisce un tasso minimo sotto il quale il tasso variabile non può scendere; serve a proteggere la banca da tassi negativi. La Cassazione ha dichiarato che la clausola non è vessatoria se è chiara e comprensibile .
  10. L’anatocismo è sempre vietato?
    No. È vietato per i contratti stipulati prima del 2000 se la clausola non è stata espressamente approvata per iscritto. Per i contratti stipulati dopo la delibera CICR 9 febbraio 2000, l’anatocismo è ammesso se gli interessi attivi e passivi hanno la stessa periodicità e la clausola è chiara .
  11. Cos’è l’usura sopravvenuta?
    È l’eventuale superamento del tasso soglia durante il rapporto contrattuale. La Cassazione ha negato che si possa configurare l’usura sopravvenuta in assenza di una nuova pattuizione: il superamento deve essere valutato al momento della stipula e non al momento del pagamento .
  12. Posso utilizzare l’esdebitazione senza utilità per cancellare i debiti della cartoleria?
    Sì, se non hai beni né redditi e sei meritevole. L’esdebitazione senza utilità, introdotta dal Codice della crisi, cancella tutti i debiti residui senza pagamento . È concessa solo una volta nella vita e richiede l’intervento dell’OCC.
  13. La composizione negoziata sospende le procedure esecutive?
    No, la composizione negoziata non comporta automaticamente la sospensione; l’imprenditore può però chiedere misure protettive al tribunale (sospensione di pignoramenti, contratti o azioni esecutive) mentre negozia .
  14. Quanto costa accedere al piano del consumatore o al concordato minore?
    I costi includono l’onorario del gestore nominato dall’OCC, i compensi del professionista (avvocato o commercialista) e le spese di procedura. Le tariffe sono stabilite dal decreto ministeriale e variano in base al valore del passivo; tuttavia il costo può essere pagato in più rate ed è deducibile dal passivo.
  15. Quali documenti servono per avviare una procedura di sovraindebitamento?
    Occorrono: documenti d’identità, stato di famiglia, dichiarazioni dei redditi, bilancio dell’attività, elenco dei creditori e dei beni, contratto di locazione o titolo di proprietà dei beni immobili, situazione dei finanziamenti e eventuali contratti di garanzia.
  16. Il socio di una società può accedere alla procedura di sovraindebitamento?
    Sì, dal 2021 il Codice della crisi ammette i soci illimitatamente responsabili di società di persone tra i soggetti beneficiari. Essi possono proporre un piano distinto rispetto alla società .
  17. È possibile cumulare la rateizzazione con la rottamazione?
    Sì, è possibile chiedere la rottamazione anche se si ha un piano di rateizzazione in corso; in questo caso il pagamento delle rate ordinarie può essere sospeso fino alla definizione del nuovo piano . Tuttavia, se il contribuente decade dalla rottamazione, non può più rateizzare la somma residua.
  18. Qual è la differenza tra concordato preventivo e concordato minore?
    Il concordato preventivo è riservato alle imprese fallibili e comporta l’intervento del tribunale con l’eventuale nomina di un commissario giudiziale; richiede la votazione dei creditori e può prevedere la continuità aziendale. Il concordato minore, introdotto dal Codice della crisi per le imprese non fallibili, è più snello e permette una gestione più rapida con l’assistenza dell’OCC e la votazione dei creditori.
  19. Cosa accade ai debiti fiscali in caso di fallimento o liquidazione giudiziale?
    Nella procedura di liquidazione giudiziale (ex fallimento) le pretese fiscali sono chirografarie (salvo privilegio per l’IVA) e concorrono con gli altri crediti. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate mantiene il diritto a verificare eventuali responsabilità degli amministratori e a irrogare sanzioni personali. È possibile proporre un concordato preventivo con falcidia dell’IVA, ma occorre il voto dell’Agenzia e l’autorizzazione del tribunale.
  20. Quanto dura una procedura di sovraindebitamento?
    La durata dipende dalla procedura: il piano del consumatore e il concordato minore possono essere approvati in pochi mesi e durare 3‑5 anni; la liquidazione controllata si conclude in massimo 3 anni. L’esdebitazione avviene al termine della procedura ed è automatica.

Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio come funzionano le diverse soluzioni, proponiamo alcune simulazioni basate su casi tipici che una cartoleria può affrontare.

Simulazione 1 – Rateizzazione del debito fiscale

Situazione: una cartoleria ha ricevuto cartelle per 60 000 € (IVA e Irpef) notificate a gennaio 2026. Il titolare non impugna entro 60 giorni e decide di chiedere la rateizzazione. L’importo è inferiore a 120.000 €.

Soluzione: il titolare presenta domanda di rateizzazione ex art. 19 con richiesta di 84 rate (7 anni) perché la domanda è presentata nel 2026. L’Agenzia concede il piano senza garanzie. La cartoleria dovrà pagare 60 000 / 84 ≈ 714 € al mese, più interessi al tasso legale. Se paga regolarmente, l’ente non potrà iscrivere fermi o ipoteche. Se salta otto rate, il piano decade e l’intero debito (con interessi e sanzioni) diventa immediatamente esigibile .

Consigli: verificare la sostenibilità del piano in relazione al flusso di cassa; se la crisi è più grave, valutare la rottamazione o una procedura di sovraindebitamento.

Simulazione 2 – Rottamazione-quinquies

Situazione: una cartoleria ha 40 000 € di debiti iscritti a ruolo dal 2010 al 2022 e 10 000 € di contributi INPS. Ha aderito alla Rottamazione-quater ma è decaduta. Vuole aderire alla Rottamazione-quinquies.

Soluzione: la domanda va presentata online entro il 30 aprile 2026. Il contribuente può scegliere tra il pagamento in un’unica soluzione (50 000 €) entro il 31 luglio 2026 o un piano in 54 rate bimestrali (9 anni). Supponiamo che scelga le rate: l’importo principale (50 000 €) è diviso in 54 rate bimestrali; dal 1º agosto 2026 si applica l’interesse del 3%. La rata bimestrale sarà circa 50 000 / 54 ≈ 926 € ogni due mesi più interessi. La presentazione della domanda sospende i pignoramenti e i fermi . Tuttavia il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, farà decadere la rottamazione e il debito tornerà esigibile con sanzioni .

Consigli: valutare se il flusso di cassa consente pagamenti così elevati. In caso contrario, considerare la rateizzazione ordinaria o il concordato minore.

Simulazione 3 – Contestazione di clausola anatocistica e usura

Situazione: la cartoleria ha un conto corrente con scoperto medio di 30 000 € aperto nel 1995. La banca applica interessi trimestrali capitalizzati (anatocismo) e un tasso variabile con clausola floor. Il saldo debitorio è divenuto insostenibile.

Soluzione: tramite l’avvocato, si richiede alla banca copia del contratto e degli estratti conto (art. 119 T.U.B.). Se il contratto originario non contiene una clausola scritta che autorizza la capitalizzazione degli interessi, l’anatocismo è nullo per i periodi antecedenti alla delibera CICR del 2000 . Si ricalcolano gli interessi depurati dall’anatocismo e si verifica se il tasso effettivo supera il tasso soglia. La Cassazione ha chiarito che l’usura va accertata con riferimento alla pattuizione iniziale ; eventuali variazioni successive non integrano usura sopravvenuta. Se dal ricalcolo emerge un tasso usurario, gli interessi non sono dovuti e il cliente può chiedere la restituzione delle somme versate in eccedenza. È possibile avviare una causa di ripetizione d’indebito e nel frattempo proporre alla banca un accordo di saldo e stralcio.

Consigli: affidarsi a consulenti tecnici per il calcolo degli interessi; agire tempestivamente per evitare prescrizione (10 anni dalla singola annotazione).

Simulazione 4 – Procedura di sovraindebitamento (concordato minore)

Situazione: una cartoleria in forma di s.n.c. ha debiti fiscali per 200 000 €, debiti bancari per 150 000 € e debiti verso fornitori per 50 000 €. I ricavi annui sono 180 000 €, i debiti complessivi 400 000 € e il patrimonio immobiliare consiste in un magazzino del valore di 80 000 €. Gli utili sono insufficienti a pagare le rate.

Soluzione: la società è sotto le soglie di fallibilità (ricavi < 200 000 €, debiti < 500 000 €, attivi < 300 000 €) e quindi può accedere al concordato minore. Con l’assistenza dell’OCC, presenta al tribunale un piano che prevede: * la liquidazione del magazzino con incasso stimato di 70 000 €; * il pagamento ai creditori privilegiati (Agenzia delle Entrate e INPS) nella misura del 30% (60 000 €), ai chirografari (fornitori e banca) del 10% (20 000 €) grazie a un finanziamento esterno dell’imprenditore; * la continuazione dell’attività con pagamento del residuo debito fiscale in 5 anni.

I creditori votano sul piano; se è raggiunta la maggioranza, il tribunale omologa e tutte le azioni esecutive si fermano. Al termine del piano, il debito residuo è cancellato. Se il voto non è favorevole, si può richiedere la liquidazione controllata.

Consigli: preparare un business plan realistico per convincere i creditori; evidenziare la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.

Simulazione 5 – Esdebitazione senza utilità

Situazione: il titolare della cartoleria, persona fisica, ha cessato l’attività a seguito della pandemia; non ha beni né redditi e ha accumulato debiti per 70 000 € (fisco, INPS e banca). È disoccupato e vive con la pensione minima della moglie.

Soluzione: con l’assistenza di un OCC, presenta domanda di esdebitazione del debitore incapiente. La procedura richiede la prova dell’assenza di beni e redditi, la meritevolezza (assenza di frodi) e la consegna di tutti i documenti. Il giudice verifica le condizioni e, se la procedura è accolta, ordina la cancellazione integrale dei debiti senza alcun pagamento . L’esdebitazione può essere richiesta una sola volta; un eventuale incremento patrimoniale successivo (eredità o vincita) può essere soggetto a revoca della misura.

Consigli: fornire al gestore della crisi tutte le informazioni; verificare se convenga presentare prima il piano del consumatore o la liquidazione controllata.

Conclusioni

Per una cartoleria con debiti verso il fisco, l’INPS o le banche è fondamentale agire tempestivamente e con metodo. La legge prevede numerosi strumenti di difesa e di definizione agevolata che, se ben utilizzati, permettono di ridurre o addirittura cancellare il debito. La rateizzazione offre respiro finanziario ma richiede rispetto delle scadenze; la rottamazione-quinquies consente di estinguere i debiti fiscali risparmiando su sanzioni e interessi ma comporta il pagamento di tutte le rate entro i termini; le procedure di sovraindebitamento danno la possibilità di ristrutturare o liquidare i debiti con una falcidia significativa e una protezione da azioni esecutive; la composizione negoziata offre uno strumento di dialogo con i creditori per evitare l’insolvenza. Sul fronte bancario, la giurisprudenza recente conferma la nullità delle clausole anatocistiche non pattuite per iscritto e riconosce la liceità delle clausole floor quando sono chiare e trasparenti , mentre in tema di usura occorre valutare il tasso al momento della pattuizione . In ambito contributivo, l’INPS deve rispettare il termine di 90 giorni per irrogare le sanzioni, pena l’estinzione del potere sanzionatorio .

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